Inclusione una prospettiva storica nel mondo

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La scuola italiana, rispetto a quella degli altri Paesi occidentali, vanta una tradizione d’avanguardia nell'integrazione degli alunni con disabilità. La recente normativa sui Bisogni Educativi Speciali ha riacceso il dibattito pedagogico sui temi dell’inclusione, dibattito che può essere meglio compreso se inserito in una prospettiva storica. INCLUSIONE UNA PROSPETTIVA STORICA NEL MONDO 26/06/2014 Adriana Paltrinieri

Transcript of Inclusione una prospettiva storica nel mondo

La scuola italiana, rispetto a quella degli altri Paesi occidentali, vanta una tradizione d’avanguardia nell'integrazione degli alunni con disabilità. La recente normativa sui Bisogni Educativi Speciali ha riacceso il dibattito pedagogico sui temi dell’inclusione, dibattito che può essere meglio compreso se inserito in una prospettiva storica.

INCLUSIONEUNA PROSPETTIVA STORICA NEL MONDO

26/06/2014 Adriana Paltrinieri

26/06/2014 Adriana Paltrinieri

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Il primo documento in cui vennero sanciti universalmente i diritti di ogni essere umano è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nel cui preambolo si dichiara che libertà, giustizia e pace nel mondo sono possibili solo previo riconoscimento della dignità di tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, "uguali ed inalienabili", precisando che è indispensabile che tali diritti siano protetti da norme giuridiche. Nell’art. 26 si definisce l'istruzione un diritto di ogni individuo che deve essere obbligatoria almeno al livello elementare, gratuita per le classi elementari e fondamentali, e che "deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali".

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GLI ANNI SESSANTA

Affinché acquistino forza le istanze a favore dell'inserimento scolastico di alunni in situazione di svantaggio, però, si dovranno attendere gli anni Sessanta, il cui clima culturale influenzato da aspre contestazioni e mobilitazioni politico-ideologiche impose una riflessione sulle diversità, sull’esclusione sociale e sulla discriminazione. Ciò si evince anche nelle Regole per le Pari Opportunità delle Persone Disabili, adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui si osserva che "verso la fine degli anni Sessanta, le organizzazioni di persone con disabilità cominciarono a formulare in alcuni Paesi un nuovo concetto di disabilità. Quel nuovo concetto sottolineava la stretta connessione tra le limitazioni sperimentate dagli individui con disabilità, il disegno e la struttura dei loro ambienti e l'atteggiamento della gente comune" (Assemblea Generale ONU, 1993).

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L'indicazione esplicita a che i soggetti disabili venissero inseriti nei contesti scolastici comuni venne formulata in diversi documenti di portata internazionale, a partire dal World Programme of Acting Concerning Disabled Persons dell'ONU (1982). Il programma fu presentato nei termini dell'elaborazione di una strategia globale per la prevenzione e riabilitazione dalle disabilità, per la ricerca di maggiore uguaglianza nelle opportunità tra disabili e non, per un raggiungimento della piena partecipazione alla vita sociale e politica. Nel paragrafo dedicato all'istruzione si mette in luce la profonda differenza tra le modalità con cui i diversi stati assolvevano allora alle esigenze educative dei disabili, la scarsa o talvolta assente legislazione in materia e la carenza in alcuni casi di personale ed attrezzature specializzate, e si precisa che solo poche nazioni o grandi città erano all'epoca all'avanguardia per quanto riguardava l'istruzione dei disabili.

PROGRAMMA MONDIALE PER LE PERSONE DISABILI (1982)

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Ancora, con la Norma n. 6 della risoluzione 26 del maggio 1990, l'Economic and Social Council dell'ONU sostiene che gli Stati dovrebbero garantire agli individui con disabilità l'accesso all'istruzione primaria, secondaria e terziaria, e che l'istruzione di persone con disabilità faccia parte integrante del sistema di istruzione; per le situazioni in cui il sistema scolastico non fosse ancora in grado di far fronte alle esigenze dei soggetti disabili si richiede l'istituzione di un sistema 'particolare', sempre però finalizzato ad una preparazione degli studenti ad un successivo inserimento nel sistema comune di istruzione.

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL (ONU, 1990)

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LA CONFERENZA DI SALAMANCA SULL’EDUCAZIONE E SUI BISOGNI SPECIALI (UNESCO 1994)

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LA CONFERENZA DI SALAMANCA SULL’EDUCAZIONE E SUI BISOGNI SPECIALI (UNESCO 1994)

•Nel 1994 a Salamanca si tenne la Conferenza mondiale dell’educazione e dei bisogni speciali, a cui presero parte i rappresentanti dei governi di novantadue nazioni e di venticinque organizzazioni internazionali. •Qui si sottoscrisse l’impegno per l’affermazione di un’educazione per tutti, "consapevoli che è necessario e urgente garantire l’educazione, nel sistema educativo normale, dei bambini, dei giovani e degli adulti che hanno esigenze educative speciali". •La Dichiarazione di Salamanca invitava e impegnava i firmatari a:dare priorità nelle politiche e nei bilanci al miglioramento dei sistemi educativi;adottare il principio dell’educazione integrata accogliendo, salvo situazioni di forza maggiore, tutti i bambini nelle scuole regolari;approntare progetti pilota e favorire scambi con Paesi in cui già si applicavano i principi dell’educazione integrata;favorire meccanismi di decentralizzazione e partecipazione per pianificare e monitorare servizi a favore di individui con bisogni educativi speciali;mettere a punto strategie per l’identificazione delle necessità e degli interventi e per l’orientamento professionale dell’educazione integrata .

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LE LINEE GUIDA PER L’INCLUSIONE (UNESCO, 2005)

Ancora, nel 2005 l’UNESCO pubblicò le Linee Guida per l’Inclusione (2005), in cui si sostiene che le scuole regolari con un orientamento inclusivo sono il mezzo più efficace per combattere atteggiamenti discriminatori, costruire una società inclusiva e raggiungere l’istruzione per tutti, che tutti i bambini devono avere accesso ad un’istruzione di base di buona qualità, per la quale si presuppone la creazione di ambienti scolastici e di programmi di istruzione di base che facilitino l'apprendimento.

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LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (ONU, 2006)Il rovesciamento di prospettiva

Il 2006 fu l'anno in cui l’Assemblea Generale dell’ONU approvò la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, con la finalità di "promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento dei diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità" (art.1). Gli Stati Parti "garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo l’arco della vita", affinché il diritto all’istruzione delle persone con disabilità sia realizzato senza discriminazioni e su base di pari opportunità (art. 24), e concordano nel dover assicurare che la disabilità non sia causa di esclusione dal sistema di istruzione.

La Convenzione venne ratificata in Italia con la Legge n. 18/2009. Da quel momento le persone con disabilità non devono più chiedere il riconoscimento dei loro diritti, bensì sollecitare la loro applicazione e implementazione, sulla base del rispetto dei diritti umani.

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La pubblicazione del nuovo sistema di classificazione prodotto dall'OMS, L'INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTION, DISABILITY AND HEALTH

(2001, pubblicato in Italia nel 2002).

Riconosciuto dalle Nazioni Unite come una delle classificazioni internazionali e riferimento per i documenti di politica dei diritti dell'uomo in legislazioni comunitarie e nazionali, l'ICF fornisce un apparato descrittivo più adeguati a dare conto delle condizioni di difficoltà che ogni persona può trovarsi a sperimentare nel corso della vita.Accettata da 191 Paesi tra i quali l'Italia, la nuova Classificazione sostituisce l'ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) del 1980, che descriveva l'individuo sulla base della classificazione tra menomazione, disabilità ed handicap.Nell'ICF, invece, viene proposta una prospettiva "biopsicosociale", nella quale si integranoil modello medico, che vede la disabilità come un problema della persona, causato direttamente da malattie, traumi o altre condizioni di salute che necessitano di assistenza medica sotto forma di trattamento individuale da parte di professionisti; il modello sociale della disabilità, che vede la questione principalmente come un problema creato dalla società, e in primo luogo nei termini di una piena integrazione degli individui nella società.Con il passare del tempo e i primi bilanci sull'applicazione dell'ICF è emersa una generale difficoltà di applicabilità alle caratteristiche dei soggetti in età evolutiva e si è perciò resa necessaria l'elaborazione della versione per bambini ed adolescenti, denominata ICF-CY (traduzione italiana del 2007), in cui viene dato maggiore spazio all'attività del gioco, inteso sia nella sua versione educativa che come veicolo primario di apprendimento.

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ITALIA

La situazione dell'integrazione in Italia

•Con il 1971 iniziò il percorso di riforme che diventerà noto come la via italiana all'integrazione. Con la Legge 118/71 si stabiliva che tutti gli alunni dovessero frequentare le classi normali della scuola pubblica, fatta eccezione per i soggetti affetti da menomazioni fisiche o intellettive talmente gravi da impedire o rendere difficoltoso l'apprendimento nei contesti in questione.

•Nel 1975 politica ed amministrazione scolastica lavorarono insieme per redigere il Documento Falcucci, in cui si tracciano principi ed elementi della nuova filosofia dell'integrazione. Nella premessa si legge che "la scuola, proprio perché deve rapportare l'azione educativa alle potenzialità individuali di ogni allievo, appare la struttura più appropriata per far superare la condizione di emarginazione in cui altrimenti sarebbero condannati i bambini handicappati, anche se deve considerarsi coessenziale una organizzazione dei servizi sanitari e sociali finalizzati all'identico obiettivo. (…) tutta la struttura scolastica (...) può e deve contribuire in modo decisivo al superamento di ogni situazione di emarginazione umana e culturale e sociale che abbia radice nel mancato sviluppo delle potenzialità del soggetto".26/06/2014 Adriana Paltrinieri

Con la Legge 517 del 4 agosto 1977, Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico, l’Italia è il primo Paese al mondo ad abolire le scuole speciali e a statuire l’inserimento e l’integrazione degli alunni disabili nelle scuole normali, a prescindere da tipologia e gravità della disabilità. Tale legge, che molti esperti annoverano come una tra le più significative a favore dell'infanzia disabile, richiama la necessaria collaborazione tra scuola, sanità ed enti territoriali, prevede l'introduzione dell'insegnante specializzato, un numero di alunni ridotto nelle classi con soggetti disabili e l'integrazione specialistica da parte del servizio sanitario.

La LEGGE 517 4/8/ 1977

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Presto ci si rese però conto che l'assenza di progettualità di ampio respiro generava il rischio di vanificare i risultati ottenuti. Da qui l'elaborazione della Legge 104 del 1992, che prevede la costruzione di reti istituzionali e collaborazioni professionali che generino condivisione di intenti e responsabilità.

Il compito di accertare il diritto agli interventi previsti è affidato alle unità sanitarie locali che, come stabilito dal DPR del 24 febbraio 1994, a seguito della segnalazione congiunta di scuola e famiglia, provvedono all'individuazione e alla certificazione dell'handicap.Compito delle stesse è stilare la diagnosi funzionale, primo passo dal quale partire per identificare esigenze dei portatori di handicap e, sulla base di queste, progettare interventi individualizzati. Sulla base di questo documento, docenti curricolari e di sostegno in collaborazione con i familiari dell'alunno definiscono il profilo dinamico funzionale, atto ad indicare "il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)" (art. 4). Interviene infine la definizione del PEI (piano educativo individualizzato), "documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione" (art. 5), per la stesura del quale sono previsti interventi del corpo docente, dell'ASL e della famiglia.

La LEGGE 104, 1992

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2007: RATIFICA DELLA “CONVENZIONE DEI DIRITTI PER LE PERSONE CON DISABILITà”OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’

Il 2007 sarà l'anno in cui, come accennato precedentemente, l'Italia ratifica la Convenzione dei diritti delle persone con disabilità, resa esecutiva due anni più tardi con l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità(L. 18/2009), cui è affidata la promozione delle seguenti azioni: l'attuazione della Convenzione e l'elaborazione di un rapporto dettagliato sulle misure adottate come richiesto dalla stessa; un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità; la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche in riferimento alle specificità territoriali; la relazione sullo stato di attuazione delle politiche in materia; la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità; si richiede inoltre di favorire i processi di integrazione nelle classi comuni.

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Nel 2009 vengono pubblicate le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con lo scopo di migliorare il processo di integrazione degli stessi. In esse è presente un forte richiamo all'affermazione del "modello sociale della disabilità" proposto nell'ICF. Poiché questo sistema di classificazione "sta penetrando nelle pratiche di diagnosi condotte dalle AA.SS.LL., che sulla base di esso elaborano la Diagnosi Funzionale", si ritiene "opportuno che il personale scolastico (…) sia a conoscenza del modello in questione e che si diffonda sempre più un approccio culturale all'integrazione che tenga conto del nuovo orientamento volto a considerare la disabilità interconnessa ai fattori contestuali" (Linee guida per l'integrazione, 2009, p. 9). Altri punti messi in evidenza dalle Linee Guida sono:a) il ruolo strategico degli Uffici Scolastici Regionali per la pianificazione e gestione di risorse e azioni a favore dell'inclusione scolastica di alunni con disabilità;b) la capacità delle istituzioni di stabilire azioni di raccordo fra Enti territoriali, servizi e istituzioni scolastiche per l'individuazione delle esigenze e lo sviluppo dell'offerta sul territorio;c) i compiti del Dirigente Scolastico, che in qualità di garante dell'offerta formativa deve verificare che in questa siano previsti interventi e progetti per dare risposte precise ad esigenze educative individuali, e pertanto anche a quelle degli alunni con disabilità;d) la corresponsabilità educativa e formativa dei docenti: è compito dell'intera comunità scolastica organizzare i curricoli in favore dei diversi stili cognitivi, gestire le attività d'aula, favorire e potenziare gli apprendimenti, adottare materiali e strategie in relazione agli alunni;e) personale ATA e assistenza di base: compete ad ogni scuola la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze. Sarà sempre il DS 'negli ambiti degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane;f) collaborazione con le famiglie: con un rimando all'art. 12 comma 5 della L. 104/92 si ricorda che la famiglia ha diritto di partecipare a formulazione e verifiche del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, e che orientamenti normativi successivi hanno richiesto una sempre più ampia partecipazione delle famiglie ai sistemi educativi.

2009: LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’”

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L 170 / 2010: DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Grazie a questo provvedimento vengono riconosciuti dal punto di vista legislativo i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), categoria che include la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, che, pur manifestandosi in presenza di capacità cognitive adeguate, "possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana" (art. 1 comma 1). Si introduce, anche per gli alunni con DSA, il diritto a godere di interventi personalizzati per l'apprendimento ed il successo formativo (art. 2, commi b, d); si menziona, come altra finalità, quella della formazione degli insegnanti e della sensibilizzazione delle famiglie (art. 2, comma e), favorendo così un ulteriore passo verso il potenziamento di una didattica inclusiva. Con il DM del MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 e le allegate Linee Guida (2011), forniscono indicazioni sulle modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, e sulle misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento.

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L'ultimo documento inerente l'inclusione scolastica emanato dal MIUR è la CM n. 8 del 6 marzo 2013, che estende il campo di intervento e responsabilità della comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), e quindi: 1.'svantaggio sociale e culturale, 2.disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 3.difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse‘.

C.M. n. 8, 67372013: BES

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Cm n. 8 6/3/2013 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fd8f30a-1ed9-4a19-bf7d-31fd75361b94/cm8_13.pdf

D.M. 5669 12/7/2011 http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf

D. P. R. del 24 febbraio 1994 http://www.handylex.org/stato/d240294.shtml

L. 118/71 http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l118_71.htm L. 517/77 http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/allegati/legge517.pdf

L. 104/92 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b9b27816-47b5-4031-9f4b-f0a8d1a8f364/prot104_92.pdf L.18/2009 http://www.handylex.org/stato/l030309.shtml

L. 170/2010 http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf

SITOGRAFIA

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Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009) http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/115c59e8-3164-409b-972b-8488eec0a77b/prot4274_09_all.pdf

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (2011) http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef-0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf

ONU, World Programme of action concerning disabled persons, 1992 http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=23

ONU, Regole per le pari opportunità delle persone disabili (1993) http://www.onuitalia.it/diritti/disabili1.html

ONU, Convenzione dei diritti per le persone con disabilità, 2006 http://www.unric.org/it/documenti-onu-in-italiano/51

Rapporto edscuola, 2003 http://www.edscuola.it/archivio/handicap/basaglia.html

UNESCO, Guidelines for inclusion, 2005 http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849e.pdf

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