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IMU 2012

COMUNE DI

MONTIGNOSO

Ufficio TributiTel. 0585/8271222Fax 0585/821541

Email:[email protected]

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IMU 2012

ALIQUOTA DI BASE

1,06 PER CENTO (10,6 per mille)

Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili, che non rientrano nelle successive aliquote

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IMU 2012ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

0,40 PER CENTO (4,0 per mille)

Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare “ 1 ”, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Sono considerate come abitazioni principali anche:- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita

ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- l’unita immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate .

- le abitazioni di proprietà di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

- gli alloggi di proprietà I.A.C.P.

Sono considerate PERTINENZE dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di “ 1 ” unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate – quindi massimo 1 C/2 + 1 C/6 + 1 C/7

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IMU 2012

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

€ 200 detrazione di basedetrazione di € 200 fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportati al periodo dell'annodurante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dapiù soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale ladestinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso (esempio : abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell’immobile, la detrazione di € 200 va divisa per 4, € 50 ciascuno)

€ 50 maggiorazione detrazione per figliMaggiorazione detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite diapplicazione il compimento del 26° anno di età) purché dimorante abitualmente e residenteanagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo dellamaggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, daintendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base (esempio : 2 coniugi con 1 figlio minore dianni 26, residente e dimorante nella stessa abitazione principale, maggiorazione della detrazione di

base pariad € 25 per ciascuno coniuge). NON SI APPLICA PER GLI ALLOGGI I.A.C.P. E ABITAZIONI DI PROPRIETA’ DI COOP. EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONEPRINCIPALE DAI SOCI ASSEGNATARI

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IMU 2012

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

OPZIONE 1VERSAMENTO IN 2 RATE

prima rata “1/2” entro 16 giugno – seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre

OPZIONE 2VERSAMENTO IN 3 RATE

prima rata “1/3” entro 16 giugno – seconda rata “1/3” entro 16 settembre – terza rata a conguaglio entro 16 dicembre

Il calcolo dell’imposta “IMU” per le RATE DI ACCONTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE dovrà essere effettuato obbligatoriamente

sull’aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,40 per cento (4 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia

deliberate..

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IMU 2012

ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI

NON VI SONO ALTRE OPZIONI DI VERSAMENTO

VERSAMENTO IN 2 RATE

prima rata “1/2” entro 16 giugno – seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre

Il calcolo dell’imposta “IMU” per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull’aliquota

stabilita dallo Stato pari al 0,76 per cento (7,6 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate..

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IMU 2012RENDITA

CATASTALERIVALUTAZIONE DEL 5% BASE IMPONIBILE CALCOLO IMU

Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura CatastaleAggiornataesempio : R.C. € 500

Rivalutare la rendita catastale del 5 %esempio : R.C. € 500calcolo da effettuare(500x5/100)+500 = 525

La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicaticalcolo da effettuare525 x 160 = 84.000

Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota IMUEsempio : Aliquota 0,76 per centocalcolo da effettuare84.000 x 0,0076 = 638,40IMU dovuta € 638,40(l’IMU dovuta va poi divisa in quota stato e quota comune, come da codici F24 riportati in seguito)

MOLTIPLICATORI

Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7

Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5

Cat. A/10

Cat. C/1Gruppo

D escluso D/5

Cat. D/5

X 160 X 140 X 80 X 55 X 60 X 80

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IMU 2012

DICHIARAZIONI IMU

Entro 90 giornidalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7

Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate

nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse)

e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle

pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. In presenza di più di 1

unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente ha l’obbligo, in sede di

prima applicazione e per avere diritto al beneficio, e comunque entro il 30/09/2012, di produrre al

Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da

considerare pertinenza dell'abitazione principale. Le altre unità immobiliari saranno assoggettate al

pagamento dell'imposta con aliquota di base.

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IMU 2012

CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24

CODICE COMUNE DI MONTIGNOSO F679

CODICE TRIBUTO

DESCRIZIONE COMUNE STATO

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011

3912 -

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale

3913 -

IMU - imposta municipale propria per terreni 3914 3915

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili

3916 3917

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati

3918 3919

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IMU 2012

PER I VERSAMENTI RELATIVI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE IL CONTRIBUENTE NEL MODELLO F24 DOVRÀ COMPILARE ANCHE IL CAMPO RATEAZIONE/MESE RIF. NEL

MODO DI SEGUITO RIPORTATO:

Ipotesi del versamento in TRE rate

Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione):

barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.”

indicare 0102 (pagamento della prima rata)

Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 17 settembre (33% dell’imposta seconda rata calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione):

barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.”

indicare 0202 (pagamento della seconda rata)

Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo”

e nel campo “rateazione/mese rif.”

indicare 0101

Ipotesi del versamento in DUE rate

Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione):

barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.”

indicare 0101 (0101 significa “pagamento dell’acconto in unica soluzione”)

Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo”

e nel campo “rateazione/mese rif.”

indicare 0101

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IMU 2012

CONCESSIONI IN USO GRATUITO

Aliquota 0,76 per cento

Si applica agli immobili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta di

primo grado.Con obbligo di Comunicazione al

Comune di Montignoso entro il 31 Dicembre 2012 su apposito stampato

predisposto dall’Ufficio Tributi.

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IMU 2012

AFFITTI CON CONTRATTO CONCORDATO

Aliquota 0,86 per cento

Si applica agli immobili locati mediante stipula di un contratto

concordato (Art. 2 comma 3 Legge 43/1998).Con obbligo di Comunicazione al

Comune di Montignoso entro il 31 Dicembre 2012 su apposito stampato

predisposto dall’Ufficio Tributi.

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Categoria CatastaleC1 Negozi e BottegheC3 Lab. Arti e MestieriD1 OpificiD2 Alberghi e PensioniD7 Fabb. Vari a Scopo Ind.D8 Fabb. Vari a Scopo CommD10 Edifici Attività Agricola

Aliquota 0,90 per cento

Si applica agli immobili inclusi nelle categorie catastali di fianco riportate.

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IMU 2012

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

ALIQUOTA DELLO 0,2 PER CENTO

ESENTInei comuni classificati montani o parzialmente montani ISTAT

ESENZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNI MONTANI E PAZIALMENTE

MONTANI - Art.9, comma 8 D Lgs 23/2011 - CONVERSIONE DL 16/2012

NOTA BENE Il Comune di Montignoso è un comune Parzialmente

Montano

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TERRENI AGRICOLI

TERRENI AGRICOLI ESENTInelle aree montane o di collina

CIRCOLARE N.9/93 ESENZIONE TERRENI AGRICOLI ELENCO COMUNI AREE MONTANE O COLLINARIESENZIONE TERRENI AGRICOLI AREE MONTANE O COLLINARI - ART.7 - COMMA 1 - LETTERA h) D-Lgs 504/92

NOTA BENE Il Comune di Montignoso è un comune Parzialmente

Montano

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ABITAZIONE PRINCIPALE COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI

ALIQUOTA 0,40 PER CENTO

le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all’imposta “IMU” come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni. Codice tributo 3912

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AREE FABBRICABILI SU CUI I COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI ESERCITANO L’ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO

POSSIBILE ASSIMILAZIONE A TERRENI AGRICOLI

Necessaria specifica richiesta e dimostrazione permanenza requisiti

Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l’assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l’utilizzazione agro-silvo-pastorale;

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FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

ALIQUOTA 1,06 PER CENTO

RIDUZIONE DEL 50%

fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42-codice tributo comune 3918-codice tributo stato 3919

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

ALIQUOTA 1,06 PER CENTO

RIDUZIONE DEL 50%

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (vedi caratteristiche di fatiscenza stabilite da regolamento)-codice tributo comune 3918-codice tributo stato 3919

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COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA

ALIQUOTA 0,40 PER CENTO

DETRAZIONE€ 200

per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato. Pertanto va applicata l’aliquota di base e la sola detrazione di € 200 (qualora vi sia anche residenza e dimora abituale). La quota di imposta residua va versata a favore del Comune

-codice tributo comune 3918

ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI(ex IACP ora ATER)

ALIQUOTA 0,40 PER CENTO

DETRAZIONE € 200

per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato. Pertanto va applicata l’aliquota di base e la sola detrazione di € 200 (qualora vi sia anche residenza e dimora abituale).. La quota di imposta residua va versata a favore del Comune

-codice tributo comune 3918

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Cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato “AIRE”

ALIQUOTA 0,40 PER CENTO

Assimilata ad abitazione principale con delibera comunale aliquota 0,40 con detrazioni - va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge – Pertanto, non essendo dovuta la quota stato, in funzione del chiarimento di cui alla circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012, va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge. La quota di imposta residua, qualora presente, va versata a favore del Comune.-codice tributo comune 3912

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IMU 2012

FABBRICATI SENZA RENDITA CATASTALE(valore di ricostruzione ragguagliato come area edificabile)

ALIQUOTA 1,06 PER CENTO

per le categorie catastali F/2, F/3 – F/4 in zona agricola e rurale, F/4 in qualsiasi zona omogenea del PRG , e fabbricati censiti al N.C.T. con qualità “Ente Urbano” per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, il valore venale in comune commercio per l’anno 2012, inteso come valore di ricostruzione e quindi potenziale edificatorio, è stabilito in €/mq. (vedi valore delibera comunale), da utilizzare ai fini del calcolo dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata a sua volta per il numero dei piani.-codice tributo comune 3916-codice tributo stato 3917

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IMU 2012

FABBRICATI IN RISTRUTTURAZIONE CON RENDITA CATASTALE(valore di ricostruzione ragguagliato come area edificabile)

ALIQUOTA 1,06 PER CENTO

INTERVENTI EDILIZINel caso di interventi edilizi di cui all’art. 31 della L. 457/78, lett.c-d-e (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), l’IMU dovrà essere pagata anziché sulla rendita catastale, sul valore “commerciale” dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

-codice tributo comune 3916-codice tributo stato 3917