IMU 2012 COMUNE DI MONTIGNOSO Ufficio Tributi Tel. 0585/8271222 Fax 0585/821541...
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IMU 2012
COMUNE DI
MONTIGNOSO
Ufficio TributiTel. 0585/8271222Fax 0585/821541
Email:[email protected]
IMU 2012
ALIQUOTA DI BASE
1,06 PER CENTO (10,6 per mille)
Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili, che non rientrano nelle successive aliquote
IMU 2012ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
0,40 PER CENTO (4,0 per mille)
Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare “ 1 ”, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Sono considerate come abitazioni principali anche:- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita
ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l’unita immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate .
- le abitazioni di proprietà di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.
- gli alloggi di proprietà I.A.C.P.
Sono considerate PERTINENZE dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di “ 1 ” unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate – quindi massimo 1 C/2 + 1 C/6 + 1 C/7
IMU 2012
DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
€ 200 detrazione di basedetrazione di € 200 fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportati al periodo dell'annodurante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dapiù soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale ladestinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso (esempio : abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell’immobile, la detrazione di € 200 va divisa per 4, € 50 ciascuno)
€ 50 maggiorazione detrazione per figliMaggiorazione detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite diapplicazione il compimento del 26° anno di età) purché dimorante abitualmente e residenteanagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo dellamaggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, daintendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base (esempio : 2 coniugi con 1 figlio minore dianni 26, residente e dimorante nella stessa abitazione principale, maggiorazione della detrazione di
base pariad € 25 per ciascuno coniuge). NON SI APPLICA PER GLI ALLOGGI I.A.C.P. E ABITAZIONI DI PROPRIETA’ DI COOP. EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONEPRINCIPALE DAI SOCI ASSEGNATARI
IMU 2012
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
OPZIONE 1VERSAMENTO IN 2 RATE
prima rata “1/2” entro 16 giugno – seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre
OPZIONE 2VERSAMENTO IN 3 RATE
prima rata “1/3” entro 16 giugno – seconda rata “1/3” entro 16 settembre – terza rata a conguaglio entro 16 dicembre
Il calcolo dell’imposta “IMU” per le RATE DI ACCONTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE dovrà essere effettuato obbligatoriamente
sull’aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,40 per cento (4 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia
deliberate..
IMU 2012
ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI
NON VI SONO ALTRE OPZIONI DI VERSAMENTO
VERSAMENTO IN 2 RATE
prima rata “1/2” entro 16 giugno – seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre
Il calcolo dell’imposta “IMU” per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull’aliquota
stabilita dallo Stato pari al 0,76 per cento (7,6 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate..
IMU 2012RENDITA
CATASTALERIVALUTAZIONE DEL 5% BASE IMPONIBILE CALCOLO IMU
Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura CatastaleAggiornataesempio : R.C. € 500
Rivalutare la rendita catastale del 5 %esempio : R.C. € 500calcolo da effettuare(500x5/100)+500 = 525
La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicaticalcolo da effettuare525 x 160 = 84.000
Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota IMUEsempio : Aliquota 0,76 per centocalcolo da effettuare84.000 x 0,0076 = 638,40IMU dovuta € 638,40(l’IMU dovuta va poi divisa in quota stato e quota comune, come da codici F24 riportati in seguito)
MOLTIPLICATORI
Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7
Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5
Cat. A/10
Cat. C/1Gruppo
D escluso D/5
Cat. D/5
X 160 X 140 X 80 X 55 X 60 X 80
IMU 2012
DICHIARAZIONI IMU
Entro 90 giornidalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7
Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate
nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse)
e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle
pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. In presenza di più di 1
unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente ha l’obbligo, in sede di
prima applicazione e per avere diritto al beneficio, e comunque entro il 30/09/2012, di produrre al
Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da
considerare pertinenza dell'abitazione principale. Le altre unità immobiliari saranno assoggettate al
pagamento dell'imposta con aliquota di base.
IMU 2012
CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24
CODICE COMUNE DI MONTIGNOSO F679
CODICE TRIBUTO
DESCRIZIONE COMUNE STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011
3912 -
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale
3913 -
IMU - imposta municipale propria per terreni 3914 3915
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili
3916 3917
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati
3918 3919
IMU 2012
PER I VERSAMENTI RELATIVI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE IL CONTRIBUENTE NEL MODELLO F24 DOVRÀ COMPILARE ANCHE IL CAMPO RATEAZIONE/MESE RIF. NEL
MODO DI SEGUITO RIPORTATO:
Ipotesi del versamento in TRE rate
Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione):
barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.”
indicare 0102 (pagamento della prima rata)
Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 17 settembre (33% dell’imposta seconda rata calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione):
barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.”
indicare 0202 (pagamento della seconda rata)
Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo”
e nel campo “rateazione/mese rif.”
indicare 0101
Ipotesi del versamento in DUE rate
Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione):
barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.”
indicare 0101 (0101 significa “pagamento dell’acconto in unica soluzione”)
Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo”
e nel campo “rateazione/mese rif.”
indicare 0101
IMU 2012
CONCESSIONI IN USO GRATUITO
Aliquota 0,76 per cento
Si applica agli immobili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta di
primo grado.Con obbligo di Comunicazione al
Comune di Montignoso entro il 31 Dicembre 2012 su apposito stampato
predisposto dall’Ufficio Tributi.
IMU 2012
AFFITTI CON CONTRATTO CONCORDATO
Aliquota 0,86 per cento
Si applica agli immobili locati mediante stipula di un contratto
concordato (Art. 2 comma 3 Legge 43/1998).Con obbligo di Comunicazione al
Comune di Montignoso entro il 31 Dicembre 2012 su apposito stampato
predisposto dall’Ufficio Tributi.
IMU 2012
Categoria CatastaleC1 Negozi e BottegheC3 Lab. Arti e MestieriD1 OpificiD2 Alberghi e PensioniD7 Fabb. Vari a Scopo Ind.D8 Fabb. Vari a Scopo CommD10 Edifici Attività Agricola
Aliquota 0,90 per cento
Si applica agli immobili inclusi nelle categorie catastali di fianco riportate.
IMU 2012
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
ALIQUOTA DELLO 0,2 PER CENTO
ESENTInei comuni classificati montani o parzialmente montani ISTAT
ESENZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNI MONTANI E PAZIALMENTE
MONTANI - Art.9, comma 8 D Lgs 23/2011 - CONVERSIONE DL 16/2012
NOTA BENE Il Comune di Montignoso è un comune Parzialmente
Montano
IMU 2012
TERRENI AGRICOLI
TERRENI AGRICOLI ESENTInelle aree montane o di collina
CIRCOLARE N.9/93 ESENZIONE TERRENI AGRICOLI ELENCO COMUNI AREE MONTANE O COLLINARIESENZIONE TERRENI AGRICOLI AREE MONTANE O COLLINARI - ART.7 - COMMA 1 - LETTERA h) D-Lgs 504/92
NOTA BENE Il Comune di Montignoso è un comune Parzialmente
Montano
IMU 2012
ABITAZIONE PRINCIPALE COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI
ALIQUOTA 0,40 PER CENTO
le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all’imposta “IMU” come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni. Codice tributo 3912
IMU 2012
AREE FABBRICABILI SU CUI I COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI ESERCITANO L’ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO
POSSIBILE ASSIMILAZIONE A TERRENI AGRICOLI
Necessaria specifica richiesta e dimostrazione permanenza requisiti
Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l’assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l’utilizzazione agro-silvo-pastorale;
IMU 2012
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO
ALIQUOTA 1,06 PER CENTO
RIDUZIONE DEL 50%
fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42-codice tributo comune 3918-codice tributo stato 3919
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI
ALIQUOTA 1,06 PER CENTO
RIDUZIONE DEL 50%
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (vedi caratteristiche di fatiscenza stabilite da regolamento)-codice tributo comune 3918-codice tributo stato 3919
IMU 2012
COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA
ALIQUOTA 0,40 PER CENTO
DETRAZIONE€ 200
per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato. Pertanto va applicata l’aliquota di base e la sola detrazione di € 200 (qualora vi sia anche residenza e dimora abituale). La quota di imposta residua va versata a favore del Comune
-codice tributo comune 3918
ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI(ex IACP ora ATER)
ALIQUOTA 0,40 PER CENTO
DETRAZIONE € 200
per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato. Pertanto va applicata l’aliquota di base e la sola detrazione di € 200 (qualora vi sia anche residenza e dimora abituale).. La quota di imposta residua va versata a favore del Comune
-codice tributo comune 3918
IMU 2012
Cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato “AIRE”
ALIQUOTA 0,40 PER CENTO
Assimilata ad abitazione principale con delibera comunale aliquota 0,40 con detrazioni - va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge – Pertanto, non essendo dovuta la quota stato, in funzione del chiarimento di cui alla circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012, va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge. La quota di imposta residua, qualora presente, va versata a favore del Comune.-codice tributo comune 3912
IMU 2012
FABBRICATI SENZA RENDITA CATASTALE(valore di ricostruzione ragguagliato come area edificabile)
ALIQUOTA 1,06 PER CENTO
per le categorie catastali F/2, F/3 – F/4 in zona agricola e rurale, F/4 in qualsiasi zona omogenea del PRG , e fabbricati censiti al N.C.T. con qualità “Ente Urbano” per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, il valore venale in comune commercio per l’anno 2012, inteso come valore di ricostruzione e quindi potenziale edificatorio, è stabilito in €/mq. (vedi valore delibera comunale), da utilizzare ai fini del calcolo dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata a sua volta per il numero dei piani.-codice tributo comune 3916-codice tributo stato 3917
IMU 2012
FABBRICATI IN RISTRUTTURAZIONE CON RENDITA CATASTALE(valore di ricostruzione ragguagliato come area edificabile)
ALIQUOTA 1,06 PER CENTO
INTERVENTI EDILIZINel caso di interventi edilizi di cui all’art. 31 della L. 457/78, lett.c-d-e (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), l’IMU dovrà essere pagata anziché sulla rendita catastale, sul valore “commerciale” dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
-codice tributo comune 3916-codice tributo stato 3917