IMPUGNAZIONI

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Lezione del 23/24.04.15 Impugnazioni Atto introduttivo del secondo grado. condizioni del potere di impugnazione sono Il potere di impugnazione è un potere che ha delle condizioni: tra questi l'interesse a impugnare che risente del fatto che sia stata pronunciata una sentenza, quindi ci si muove dal fatto che sia stata una sentenza, non a prescindere di questa (la attenzione di entrambe le parti deve essere rivolta a cosa il giudice ha deciso). In appello l'interesse a impugnare spetta, in via principale, a chi è risultato soccombente nella domanda, cioè colui che ha chiesto al giudice di accogliere la propria domanda e invece è stata rigettata. La soccombenza è formale (cioè ho chiesto tanto e mi è stato rigettato). Soccombenza sostanziale, quando ho ricevuto un rigetto su una questione di rito e avrei potuto ottenere un rigetto su questione di merito. Ovviamente il rigetto su quella di rito mi da un vantaggio minore rispetto al rigetto sulla questione di merito. Perché se ad esempio è stata rigettata la domanda per un difetto di legittimazione ad agire, la sentenza passa in giudicato formale ma la domanda dovrebbe essere riproposta. Se diversamente la domanda è stata rigettata nel merito, qualora la sentenza passasse in giudicato ovviamente ci sarebbe accertamento incontrovertibile che il diritto non sussiste. Soccombenza virtuale o teorica: calibrando il concetto di soccombenza su una mera questione, cioè potrei risultare vittorioso nel merito ma su alcune questioni sono risultato soccombente: es. Un investitore chiede risarcimento del danno per dei titoli poi risultati fasulli con perdita totale dell'investimento e in primo grado loro dicono che la banca mi doveva informare sui titoli al momento dell'ordine di acquisto; non solo, poi quando i titoli stavano peggiorando mi doveva ulteriormente informare. In primo grado chiedo risarcimento danno per mancata informazione sia all'inizio che successivamente: il giudice di primo grado dice che in effetti c'era l'obbligo di info in entrambi i momenti, ma ai fini risarcitori il giudice dice che il primo inadempimento dell'obbligo informativo non ha creato danno, perché

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LEZIONE SULLE IMPUGNAZIONI E APPELLO

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Page 1: IMPUGNAZIONI

Lezione del 23/24.04.15

Impugnazioni

Atto introduttivo del secondo grado.

condizioni del potere di impugnazione sono

Il potere di impugnazione è un potere che ha delle condizioni: tra questi l'interesse a impugnare che

risente del fatto che sia stata pronunciata una sentenza, quindi ci si muove dal fatto che sia stata una

sentenza, non a prescindere di questa (la attenzione di entrambe le parti deve essere rivolta a cosa il

giudice ha deciso).

In appello l'interesse a impugnare spetta, in via principale, a chi è risultato soccombente nella domanda,

cioè colui che ha chiesto al giudice di accogliere la propria domanda e invece è stata rigettata. La

soccombenza è formale (cioè ho chiesto tanto e mi è stato rigettato).

Soccombenza sostanziale, quando ho ricevuto un rigetto su una questione di rito e avrei potuto ottenere

un rigetto su questione di merito. Ovviamente il rigetto su quella di rito mi da un vantaggio minore

rispetto al rigetto sulla questione di merito. Perché se ad esempio è stata rigettata la domanda per un

difetto di legittimazione ad agire, la sentenza passa in giudicato formale ma la domanda dovrebbe

essere riproposta. Se diversamente la domanda è stata rigettata nel merito, qualora la sentenza

passasse in giudicato ovviamente ci sarebbe accertamento incontrovertibile che il diritto non sussiste.

Soccombenza virtuale o teorica: calibrando il concetto di soccombenza su una mera questione, cioè

potrei risultare vittorioso nel merito ma su alcune questioni sono risultato soccombente: es. Un

investitore chiede risarcimento del danno per dei titoli poi risultati fasulli con perdita totale

dell'investimento e in primo grado loro dicono che la banca mi doveva informare sui titoli al momento

dell'ordine di acquisto; non solo, poi quando i titoli stavano peggiorando mi doveva ulteriormente

informare. In primo grado chiedo risarcimento danno per mancata informazione sia all'inizio che

successivamente: il giudice di primo grado dice che in effetti c'era l'obbligo di info in entrambi i

momenti, ma ai fini risarcitori il giudice dice che il primo inadempimento dell'obbligo informativo non ha

creato danno, perché sostanzialmente l'investimento all'inizio è andato bene e solo successivamente è

peggiorato, quindi il nesso di causalità non susssiste tra il primo indempimento e il danno; pero quando

il rendimento del titolo cominciava a cadare, la banca doveva informare quindi c'è inadempimento e di

conseguenza obbligo dirisarcimento. Si arriva alla sentenza con l'accoglimento della domanda in ordine

al risarcimento.

La banca impugna dicendo tante cose tra cui che non sussiste il primo l'inadempimento e che non

sussiste neanche il secondo perché non esiste un obbligo di informare sempre.

L'appellato, cioè l'attore vittorioso in primo grado, non aveva interesse di impugnare in via principale

perché la sua domanda di risarcimento era stata accolta, però era soccombente su una questione: cioè

l'insussistenza del nesso di causalità tra la prima violazione e il danno prodotto: questa questione di per

se nel primo grado non ha portato nessun danno all'attore perché gli è stato riconosciuto per altra via il

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risarcimento del danno, ma quando la banca impugna in grado di appello dicendo che manca la seconda

violazione: se la seconda violazione viene accertata negativamente cioè non c'era l'obbligo di informare

successivamente: cosa succede? O dimostro al giudice di appello che c'era la seconda violazione o lo

devo convincere che va bene che non c'era la seconda violazione ma comunque c'era la prima e devo

convincere il giudice d'appello di risolvere diversamente la questione risolta sfavorevolmente in primo

grado ma che in grado di appello mi diventa decisiva.

In appello la banca impugna e dice che non c'è inadempimento ne del primo (primo motivo di

impugnazione)che del secondo obbligo (secondo motivo di impugnazione), se il giudice dell'appello

riconosce che manca questo obbligo, cade il fondamento della sentenza di primo grado.

L'appellato non aveva interesse a impugnare in via principale perché era vittorioso, ma nel momento in

cui la banca convenuta in primo grado impugna e va a censurare la sentenza dove era risultata

soccombente per il secondo obbligo, risorge l'interesse a impugnare in via incidentale, cioè all'interno

del giudizio instaurato, dell'attore vittorioso in primo grado.

L'interesse a impugnare si basa sulla domanda, se questa mi è stata rigettata ovviamente ho interesse.

Ma qui il discorso si fa più complicato perche l'attore in primo grado è risultato vittorioso nell'esito

finale, ma durante il percorso il giudice gli ha dago torto su una questione. La soluzione resa a quella

questione in primo grado ha comunque condotto all'accoglimento, perché il giudice all'esito positivo per

l'attore ci è arrivato per altra via.

Se appella il convenuto, che ha ovviamente interesse a impugnare, e contesta l'altra via e vince su quel

punto, il fondamento della sentenza di primo grado viene meno.

Quando impugno la sentenza: nel dispositivo della sentenza troviamo la pronuncia sulla domanda,

quindi ad esempio accoglie e condanna.

Nella motivazione troviamo le soluzioni alle questioni rese dal giudice.

Dunque abbiamo diverse questioni, e su certe posso risultare vittorioso e su certe perdente.

Quando in appello la parte soccombente impugna, valuta l'interesse a impugnare in appello sulla

soccombenza sulla domanda.

Colui che non ha interesse a impugnare in via principale, come l'attore vittorioso, potrebbe essere

risultato soccombente su qualche questione, che pur essendo state risolte sfavorevolmente all'attore,

non hanno condotto al rigetto, perché ha accolto delle questioni che hanno portato all'accoglimento

della domanda:non ho interesse a impugnare.

Ma se l'altro impugna e rimuove quella parte di sentenza che mi ha determinato la vittoria, viene

rigettata la domanda dellattore perché il dispositivo su cui si fondava l'accoglimento viene meno.

L'attore avrà interesse a impugnare in via incidentale che va calibrato in base alla soccombenza virtuale

o teorica: virtuale perché potrebbe verificarsi qualora il giudice accolga l'appello in via principale e

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quindi l'attore è teoricamente soccombente in un giudizio instaurato dall'altro e infatti la questione è

risolta a suo sfavore.

Nelle slide troviamo il giudicato formale, declinato e che affronta altre fattispecie. Termine breve e

lungo/ordinario (sul libro). La notifica del provvedimento. Quando il processo di cognizione di primo grado si estingue di regola la domanda rimane

impregiudicata, io la posso riproporre. Quando questa situazione si verifica nei gradi dell'impugnazione

non è la stessa situazione, perché abbiamo una sentenza già pronunciata, se si estingue rimane in vita la

sentenza impugnata e passa in giudicato.

Se il giudizio di impugnazione si chiude in rito per inammissibilità o improcedibilità, c'è sempre la

sentenza di primo grado che passa in giudicato. Mentre un questione di rito in primo grado non

pregiudica, una pronuncia che porta alla chiusura in rito della impugnazione pregiudica!

Acquiescenza: la norma art 329 parla di due fattispecie, cioè di A espressa o A implicita.

Accettazione espressa: Vado dalla controparte dopo che è stata pronunciata la sentenza e ponderando

le rispettive posizioni, decidiamo di operare una trattazione. Ad es. in primo grado ho vinto ma ci sono

dei profili dubbi nella sentenza e so che l'altro potrebbe impugnarla ed eventualmente ribaltarla, in

pendenza del termine di impugnazione vado dalla controparte e cerchiamo di trovare un accordo. Come

lo potevamo trovare prima del giudizio, lo possiamo trovare dopo la sentenza, ovviamente qui ci

muoveremo già da un provvedimento (la sentenza di primo grado).

Nella trattazione le parti diranno espressamente che rinunciano a impugnare la sentenza.

Atti compatibili: documenti dai quali desumiamo la volontà di non impugnare (raro che il cpc parli di

volontà). Norma controversa: ci sono fattispecie che si ritengono che conducano a questa situazione,

altre no. Ad es. ho ricevuto una condanna al pagamento di una certa somma, il soccombente paga; il

pagamento a fronte di una condanna non ci fa desumere la volontà di non impugnare ma evitare la

esecuzione forzata. Invece siamo di fronte a una accettazione implicita quando si paga a fronte di una

sentenza di mero accertamento, quindi che non fa da titolo esecutivo, oppure condanna generica: allora

qua si mi posso chiedere qual è l'obiettivo che persegui? e qui si con il pagamento potrei rinunciare alla

impugnazione.

La fattispecie più rilevante è quella prevista al secondo comma, perché l'applichiamo sempre:

"l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate": quindi se la

sentenza ha più parti e tu ne impugni una presti acquiescenza sulle altre. Ma cosa si intente per

"parte/capo di sentenza"?? Tradizionalmente avevamo due orientamenti: la tesi Chiovendiana che

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riteneva che parte di sentenza corrispondesse a "statuizione su domanda" cioè la pronuncia del giudice

sulla domanda proposta, la pronuncia che di solito troviamo nel dispositivo.

L'altra impostazione era proposta da Carnelutti, che intendeva per parte o capo di sentenza "la soluzione

resa sulle singole questioni".

Ora come andremo a vedere valgono tutte e due, ma con una rilevanza differente: immaginiamo un

appello in cui la parte abbia proposto un cumulo oggettivo di domande nei confronti del medesimo

convenuto. Quindi nel dispositivo troveremo una statuizione che in ipotesi riguarda più domande: quindi

avremo una pronuncia che riguarda la domanda X e la domanda Y. In ipotesi tutte e due le domande

sono state rigettate. L'attore in primo grado che aveva proposto le domande X e Y e si vede il rigetto di

queste è legittimato a impugnare con riguardo a entrambe le statuizioni. Potrebbe impugnare la parte di

sentenza relativa alla statuizione su X e Y e dire che il giudice ha errato in primo grado perché mi doveva

riconoscere tanto X quanto Y.

Se applichiamo il principio del secondo comma del 329 muovendo dalla nozione di parte di sentenza

come statuizione su domanda, se impugna tutte e due ok. M se ne impugna una, solo su X , Y non la

coltiva quindi rispetto a Y abbiamo acquiescenza impropria e la sentenza rispetto a Y passa in giudicato.

L'art 329 lo applichiamo, in riferimento alla prima nozione, nei processi in cui siano state proposte più

domande: se impugno la sentenza rispetto alla statuizione su alcune di queste, le altre passano in

giudicato in senso formale e sostanziale.

La pronuncia su X e su Y dipendono da come sono state rivolte le questioni e le motivazioni: X ( Q1 Q2

Q3 Q4 ) Y (Q1 Q2 Q3 Q4 Q5), alcune si riferiscono a X e altre a Y. A certe questioni vengono correlate

certe domande.

Ammettiamo che la domanda di X è stata riconosciuta: Q1+ Q2+ Q3+ Q4-. Qui l'attore ha vinto X+, il

convenuto soccombente sulla domanda in primo grado è legittimato a impugnare? SI. Quando andrà a

censurare la sentenza di primo grado andrà a formulare i motivi di impugnazione relativamente a

diverse questioni, quali questioni andrà a impugnare? farà un appello dove andrà a impugnare Q1 Q2 Q3

(dove c'è il +). Se non impugna qualche questione con +, queste passano in giudicato, le tiene tutte in

vita per sperare che diventino meno.

L'attore vittorioso, che aveva solo una questione con -, quando si troverà convenuto in appello se

l'appello viene accolto risorge l'interesse a impugnare Q4 di X risolta a favore del proponente, perchè se

non la impugna quella questione passa in giudicato.

cosa significa che passa in giudicato? una questione può passare in giudicato formale sostanziale? no

perchè il giudicato chen noi conosciamo ha ad oggetto l'accertamento, quindi quando diciamo che la

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questione passa in giudicato stiamo a indicare qualcosa di diverso ovvero "giudicato interno": è qualcosa

di diverso dal gudicato che conosciamo, è una sorta di stabilzzazione dell'accertamento. Significa che

quando arriveremo in corte di appello e il giudice dirà che l'appello principale è fondato perchè sono

state impugnate le questoni che n primo grado erano state risolte favorevolmete all'attore e invece la

corte aderisce alla tesi del convenuto appellante e le risolve a favore suo. Allora al contappello andrà a

vedere se ci sono altre questoni che possono determinare la conferma della sentenza di primo grado

sebbene per l'atra via: la statuizione è quella risolat sfavorevolmente in primo grado ma che non era

stata decisiva --> lo diventa adesso. è stata impugnata? no, allora passa in giudicato interno : la

soluzione resa in primo grado a quella questione ormai è stabile, quando il iudice dell'appello va a fare la

sua di sentenza la prende come era fatta in primo grado: X diventa Q1- Q2- Q3- Q4 rimane - e qundi la

domanda viene rigettata.

Donzi risponde a una domanda:

L'appello di per se è un giudizio di merito in cu il giudice dovrebbe riesaminare la domanda; nella

configurazione dell'appello tradizionale si muoveva dal concetto di parte di sentenza in appello come

statuizione su domanda, significava: in appello abbiamo due norme su come il giudice si doveva

pronunciare l'art 342 atto di appello e l'art 346 che disciplina l'effetto devolutivo.

In primo grado il giudice decide se sussista o meno il diritto fatto valere e per decidere se sussiste o

meno va a esaminare tutte le questioni che gli sono state poste. Allora quando si passa in appello ci

poniamo questo interrogativo al quale l'ordinamento risponde: il giudice d'apello dovrà pronunciarsi su

qualche domanda ma per pronuncarsi su quella domanda quale sono le questioni che deve esaminare:

potremmo dire che dovrà esaminare utte quelle che erano nel giudizio di primo grado oppure solo

quelle che le parti richiedono siano prese in esame in appello cioè -->> visto il problema da un altro

punto di vista: il materiale di causa che il giudice di primo grado deve esaminare ai fini della pronuncia

sulla domanda, come passa al giudice dell'appello?? automaticamente?

Passa tutto automaticamente? Oppure passano solo le questioni che le parti coltivano?

Allora nella configurazione tradizionale, il giudizio di appello ha ad oggetto un riesame della domanda e

l'effetto devolutivo è automatico. Dunque se la parte impugna la sentenza di primo grado e lo fa dicendo

che vuole un altro esame della domanda X automaticamente il giudice dell'appello deve riesaminare le

questioni risolte in primo grado. Così non è più, perché la parte che impugna deve andare a impugnare

le diverse questioni risolte sfavorevolmente, sia che impugni in via principale che in via incidentale.

In appello ormai si applica tanto la nozione di parte come statuizione su domanda che come risoluzione

delle questioni perché mi deve dire quale domanda vuole venga riesaminata in appello e mi deve dire

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quali sono le questioni che il giudice dell'appello deve prendere in esame affinché pronunci

direttamente su quella domanda.

Si è arrivati addirittura a dire che si potrebbe realizzare un giudicato interno implicito che è una follia,

cioè la cassazione a sessioni unite in riferimento alla questione di giurisdizione ha detto: il giudice che

pronunci nel merito e non affronti esplicitamente nella sentenza l'eccezione di giurisdizione o la

sussistenza della giurisdizione (posto che la giurisdizio e è rilevabile in ogni stato e grado art 37) di

motivazaione, implicitamente ha risolto positivamente la questione di giurisdizione. Ciò significa che

quando il giudice passa nel merito è titolare della giurisdizione, è dotato di giurisdizione e quindi anche

se visibilmente nella motivazione non ha la soluzione risolta è una soluzione, come dice la cassazione,

invisibile, è risolta implicitamente. La questione non la vediamo ma c'è e allora se c'è una questione

risolta della giurisdizione implicitamente ed evidentemente in senso positivo perché è passata nel

merito DEVO IMPUGNARE, PERCHÉ SE NON IMPUGNO LA QUESTIONE SULLA GIURISDIZIONE LA

QUESTIONE SI È STBILIZZATA, CIOÉ PASSATA IN GIUDICATO INTERNO.

Temperamento di quanto fin'ora detto all'art 336: disciplina dell'effetto espansivo co1 interno e al co☆

2 quello esterno.

Co 1:ammettiamo che noi abbiamo proposto le domande X e Y che sono cumulate in via subordinata o

addirittura X è pregiudiziale rispetto a Y. Ipotizziamo che la domanda X riguardi il pagamento del capitale

e la domand Y quella sugli interessi. Queste due domande corrispondono a due parti di sentenza intense

in senso tradizionale. Noi proponiamo appello solo in riferimento all'oggetto della prima, l'appellante

impugna solo in riferimento alla prima: passa in giudicato quella dipendente? Che effetti ha una

ipotetica riforma sulla sentenza sul capo X? Ce lo dice l'art 336: la riforma pregiudiziale comporta anche

la riforma della parte di sentenza che dipende da questa. Quando vado a impugnare il rigetto sulla

pregiudiziale inevitabilmente rimuovo anche la statuizione su Y perché dipende dal rigetto su X (perché

ovviamente il giudice non aveva potuto riconoscere gli interessi senza riconoscere X).

-Quando c'è un collegamente tra due parti di sentenza, se impugnl la questione pregiudiziale la

dipendente viene travolta quallora venga accolta la impugnazione.

Se ho proposto la domanda X Y Z e il convenuto ha eccepito che il giudice non era comoetente e non

colpiva le questioni di merito. Quando il convenuto va a appellare e contesta la competenza, il giudice

dell'appello gli da ragione ovviamente tutte le funzioni di merito saltano, perché dipendono dalla

competenza del giudice.

Talvolta l'effetto caducatorio che produce l'accoglimento della impugnazione si può estendere anche al

di fuori del processo e della sentenza, il primo comma ha questo effetto domino all'interno del

provvedimento, adesso vediamo come si possono produrre gli effetti al di fuori.

Co 2: ipotizziamo che il giudice di primo grado pronuncia una sentenza non definitiva con la quale risolve

la questione sulla prescrizione, ritenendola insussistente.

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Dopo di che rimette in istruttoria e il processo va avanti su altre questioni. La parte soccombente sulle

questioni di prescrizione risolta cpn sentenza non definitiva potrà impugnare immediatamente quella

sentenza quindi: potremmo avere un giudizio di appello che va avanti solo sulla prescrizione e il giudizio

di primo grado che sta proseguendo sulle altre questioni. Ammettiamo che venga pronunciata la

sentenza di primo grado e che venga accolta la domand dell'attore ma dopo la pronuncia di primo grado

viene accolto l'appello sulla prescrizione. Il giudice dellappello ritiene che la prescrizione sia sussistente,

l'accertamento positivo della prescrizione in primo grado comporta l'accoglimento della tesi del

convenuto e il rigetto della domanda e quindi l'effetto della riforma della sentenza non definitiva si

espande nei confronti della sentenza di primo grado che viene rimossa.

Artt 331 e seguenti, hanno tutti una cosa in comune: unitarietà che va declinata a seconda delle

fattispecie. Abbiamo tre diverse fattispecie e 4 norme di riferimento.

1) 331 e 332 art che vanno visti insieme evidenziandone le differenze. Il comune presupposto è che

abbiamo in primo grado un processo plurisoggettivo. Nel 331 il presupposto è la causa inscindibile e

cause dipendenti. Quando ricorrono questi presupposti l'impugnazione deve essere proposta nei

confronti di tutte. Il regime che ne segue è simili al litisconsorzio necessario, tanto che qualcuno ha

parlato di litisconsorzio.....??? ma in parte è vera questa assimilazione in parte no.

Quando ricorre la causa inscindibile? Ci sono diverse ipotesi:

1)causa inscindibile che già lo era in primo grado, ovvero litisconsorzio necessario: abbiamo rapporto

plirisoggettivo che deve essere disciplinato unitariamente. Possiamo andare a impugnare la sentenza

solo nei confronti di tizio? Io propongo una impugnazione con la quale vado a impugnare la sentenza di

primo grado e voglio che il giudice impugnare nei confronti di tutte, significa dire che io voglio che il

giudice riformi la sentenza con effetto nei confronti di tutte, cioè che la sentenza di primo grado non

valga più nei confronti di tutte. Posso andare a impugnare solo nei confronti di alcune? No, non è

possibile.

2) ci sono cause che non danno luogo a litisconsorzio necessario in primo grado ma danno luogo a

questa fattispecie in grado di impugnazione perché c'è già una sentenza. Ce ne sono di diversi tipi: il

litisconsorzio facoltativo che darebbero in primo grado luogo a litisconsorzio facoltativo ma unitario

perché hanno questa unitarietà una volta che passano in grado di impugnazione: sono le impugnazioni

delle delibere assembleari. C'è obbligo di riunione necessario e che l'accoglimento della impugnativa

produce affetti anche nei confronti dell'altro: se noi abbiamo un giudizio con più soci che impugnano e

poi alcuni soci contestano in grado di appello ma solo nei confronti di alcuni: possiamo ammettre che

per alcuni esista la delibera assembleare e per altri no? Possiamo accogliere che la sentenza di primo per

alcuni sia una cosa e per gli altri no? NO NON POSSIAMO.

3) interventi del giudizio che hanno carattere non innovativo, quei giudizi nei quali la parte interviene

non deducendo un suo diritto ma solo per influire sul giudicato che verrà reso tra le parti o perché io gli

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voglio opporre il giudicato che ho nei confronti della parte -->la chiamata in causa non innovativa:

chiamavo in causa l'altro solo per potergli poi nel futuro opporre il giudicato che rimaneva posto tra le

parti originarie, e posso ammettere che questa unitarietà discinda al di la della impugnazione? No. È cosi

nel caso del successore a titolo particolare nel diritto controverso oppure quando viene meno una parte

a cui succedono più eredi: Queste cause si ritengono sempre ipotesi di cause inscindibili.

Le cause dipendenti

Il discorso è più complicato perché per capire quando ricorrono cause dipendenti ai sensi dell'art 331

non basta che ci sia un rapporto di pregiudizialitá fra due ipotetici diritti, ma bisogna vedee nella

sentenza come il giudice ha motivato e se la motivazione tenga conto del rapporto di dipendenza;

bisogna vedere quindi che esito ha avuto la pronuncia, bisogna vedere chi impugna e per quale motivo

impugna.

Es. A agisce nei confronti di B e B chiama in causa C (che ha l'obbligo di garantire B)

A vince, B soccombe ma vince nei confronti di C.

Immaginiamo che impugni C e lo fa perché ritiene che non esista il credito A-B: può C impugnare nei

confronti di B affermando che non è tenuto a garantirlo perché non esiste il rapporto principale, senza

coinvolgere A? Non lo può fare, perché è vincolato al giudicato reso in quel giudizio.

Ipotizziamo la stessa fattispecie dove C impugna contestando che non esiste il rapporto di garanzia per

difetti propri dello stesso, cioè non è che non esiste il credito principale, non lo nego, ma dico che non

sono tenuto io a garantirlo, perché ad es il contratto è nullo. In questo caso può C impugnare la sentenza

nella parte relativa all'accertamento dell'obbligo di garanzia deducendo che tale obbligo non sussista per

motivi attinenti al rapporto stesso senza coninvolgere A? Si lo può fare, perché è ben possibile che sia

accertato che B sia tenuta al pagmento ma che C non sia tenuta ad a manlevarlo (e si questa parola

esiste!!!). È compatibile l'esistenza della sentenza di primo grado, che rimane limitata ad A-B, con la

sentenza di secondo grado che rimane limitata ad B-C, laddove si dice semplicemente che C non è

tenuto a garantirlo ma non che B non sia tenuto a pagare.

Quindi è chiaro nell'ottica che abbiamo esaminato che se la parte non impugna anche nei confronti

dell'altra il giudizio non può proseguire perché non si può sdoppiare l'accertamento tra sentenza di

primo grado e appello, e quindi o impugni anche nei confronti dell'altra (A) oppure l'impugnazione è

dichiarata inammissibile e la sentenza passa in giudicato.

Art 332: se la notificazione ordinata dal giudice non avviene il processo rimane sospeso finche non siano

decorsi i termini previsti negli art 325 e 327 co 1.

L'obiettivo di questa norma è molti diverso dall'altra: qui dice che "il giudice ordina che la impugnazione

sia notificata alle altre parti " NON CHE SI IMPUGNI ANCHE NEI CONFRONTI DI QUELLE.

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Io ho una causa scindibile dove partecipano A B e C, voglio impugnare solo nei confronti di B, lo posso

fare e non voglio che la riform coinvolga C. Tuttavia quando vado a impugnare voglio che a C sia detto

che il processo di impugnazione è stato incardinato e che se lui vuole impugnare a sua volta che venga a

impugnare qui! (In via incidentale). Quindi qui si sollecita la impugnazione dell'altra parte, io le vado a

dire che ho impugnato non impugno contro di lui, gli notifico l'atto di impugnazione cosi come l'ho

scritto all'inizio; nell'altra fattispecie io devo chiedere che la riforma si produca anche nei confronti

dell'altro.

Se non lo faccio devo aspettare che questo decada dalla impugnazione per decorrenza dei termini.

Ovviamente quando nel 332 la norma indica le parti alle quali occorre andare a notificare l'atto di

impugnazione, la norma precisa "le parti alle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa" cioè se è

preclusa ormai il termine è decorso e non possono piu impugnare o è esclusa cioè ex art 329 hanno

fatto acquiescenza. Quindi il senso della norma è che devo andare a dire alle parti che ancora possono

impugnare che lo decono fare qui. Se le parti non possono più impugnare non c'è bisogno di andare a

renderle dotte della impugnazione proposta.

Art 333: una volta che la parte è impugnata in via principale è onerata di impugnare in via incidentale

all'interno del giudizio di impugnazione già instaurato. Questo serve a evitare che facciamo due giudizi di

appello.

Art 334: parla delle parti contro le quali sia stata proposta l'impugnazione e quelle che integrano il

contraddittorio. È stata pronunciata la sentenza di primo grado, parte il termine per impugnare. L'altro

mi notifica la sentenza. L'ordinamento anziché andare a creare una disciplini che incentivi

l'impugnazione struttura una disciplina che cerchi di agevolare una sorta di acquiescenza delle parti alla

sentenza di primo grado, di accetazione. Allora il nostro ordinamento dice quando tu sei la parte che è

decaduta dalla impugnazione perché è decorso il termine o hai fatto acquiescenza e ti arriva

l'impugnazione tempestiva dall'altra parte, sei come se fossi rimesso in termini.

Arriva la sentenza, l'ultimo giorno la controparte fa un atto di appello e io oramai ho le mani legate? Non

posso più impugnare? No l'ordinamento mi dice che se tu sei la parte che riceve l'impugnazione, quindi

viene rimesso in discussione l'assetto della sentenza, allora tu puoi impugnare in via incidentale

tardivamente, ma rispetto a cosa? Rispetto al termine che magari è gia decorso perché la controparte ha

impugnato l'ultimo giorno che poteva farlo.

Lo puoi fare perché la tua impugnazione incidentale dipende dalla impugnazione principale e ti rimetto

in termini, tanto che se poi la impugnazione incidentale è dichiarata inammissibile perde effetto quella

incidentale perché dipendeva da quella principale. Quindi qui quando parliamo di TARDIVITÀ riguarda il

termine per impugnare e non ripetto al termine di costituzione.

Es in appello l'appello incidentale va proposto, a pena di decadenza, oltre i termini di impugnazione di

30 giorni, ma andando a costituire nei termini della comparsa, 20 giorni prima dell'udienza.

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Il 334 ammette impugnazione incidentale tardiva in riferimento alle parti per le quali è decorso il

termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza, cioè parti impugnate, cioè destinatarie dell'effetto di

impugnazione. Non per coloro ai quali è semplicemente notificata la impugnazione ex 332. La nitifica

della impugnazione ex 332 arriva alla parte ma nessuno impugna nei suoi confronti, mi vengono a dire

che hanno impugnato ma rispetto a un altro, la parte non viene rimessa in gioco e di conseguenza non

ha diritto a impugnare in via incidentale tardiva, diritto che spetta alle parti che sono soggette ad

impugnazione!

Appello (lezione del venerdì)

Mezzo ordinario di impugnazione delle sentenze di primo grado (da vedere sul manuale e sul codice

quali sono le sentenze che possono essere appellate e in quali modi).

Due questioni importanti: funzioni e filtro.

È un giudizio di secondo grado di merito.

È un mezzo di impugnazione, dove le parti possono censurare la sentenza per tutte le ragioni che

ritengono idonee quindi a critica libera. Abbiamo: le censure sul merito, cd. errori di giudizio (errores in

iudicando), tanto i vizi di tardivita (errores in procedendo che danno luogo alla nullità della sentenza). In

origine c'erano due rimedi querela e appellatio, oggi cumulati in un unico contenitore che è l'appello

attuale, dove la parte può die sia che il giudice ha sbagliato perché l'eccezione era fondata o che

nell'atto di citazione mancava qualcosa, ecc.

Per quanto riguarda le nullità, quando con l'appello andiamo a censurare la sentenza di primo grado

poiché affetta da un vizio di nullità, ex art 364 il giudice dichiara nullità della sentenza di primo grado in

sede di appello e procede alla rinnovazioni degli atti. Ex art 253 e 254 ipotesi particolari tassative: qui

dichiara la nullità della sentenza e rimette la causa al giudice di primo grado.

Quando l'appello viene usato per contestare la validità della sentenza noi miriamo ad una rimozione

della sentenza, effetto caducatorio, che è quello dichiarativo della nullità, e poi rinnovazione dell'attività

compiuta in modo erroneo in primo grado, con la successiva pronuncia di merito: Prima fase rescindente

e poi in modalità rescissoria.

Impugnazione rescindente e rescissoria o Impugnazione sostitutiva:

Quella rescindente è diversa perché con l'impugnazione posso scindere due momenti logici: il primo a

effetto caducatorio e poi una parte di completamento.

Page 11: IMPUGNAZIONI

Impugno sentenza di primo grado e dico che è nulla perché ho l'obiettivo di togliere di mezzo il

provvedimento, la corte di appello quando va a esaminare il mio motivo di appello riguardante la nullita

della sentenza, vede se è fondato e se lo è dichiara nullità della sentenza. Si rinnova l'attività e si fa

quello che si doveva fare correttamente in primo grado, quindi rinnovazione.

Immaginiamo 2 modelli il primo vado dal giudice mi pronuncia sentenza dopo impugno xk voglio una

decisone diversa, il giudice superiore chiedo di pronunciare nuovamente sulla domanda, questa lo fa a

prescindere della snetenz di primo grado, e qui il provvediamo giunge a una sentenza che sis sostituisce

alla prima per il principio di sostituzione degli atti nel tempo: abbiamo 2 provvedimenti che riguardano

la stessa materia ma uno viene dopo, il successivo poiché valido sostituisce il primo. In questa modalità

decisoria, quando la corte di appello va a decidere, non si occupa tanto se il provvedimento è corretto o

meno, punta direttamente ad esaminare la domanda, si pronuncia ed emette sentenza. Questa è a

carattere sostitutivo.

Controversa è la funzione dell'appello quando non guardiamo ipotetici motivi di invalidita della

sentenza, ma vizi di giudizio, cioè la sentenza è ingiusta, non si è giunti a una decisione corretta: artt 342

e 346 cpc e 345.

Nelle slide troviamo le questioni rilevanti e come cambia a seconda i pofili il rimedio. L'impostazione

tradizionale dell'appello che la dottrina ha sempre sostenuto lo vede come mezzo a carattere sostitutivo

con effetto devolutivo automatico, cioè quando guardiamo il giudizio di impugnazione ci dobbiamo

porre in astratto una serie di interrogativi: l'oggetto dell'impugnazione, è lo stesso del primo grado?, poi

per decidere sull'oggetto per risolvere l'interrogativo quali sono le questioni che il giudice deve prendere

in esame?. Possiamo immaginare che l'oggetto dell'appello rimanga uguale a quello di primo grado e che

anche in appello il giudice debba riesaminare la domanda iniziale e poi vedere se le questioni sono le

stesse, meno o possano aumentare rispetto al giudizio di primo grado. Se sono le stesse posso passare in

automatico, o posso portare in appello questioni nuove che non ho portato in primo grado.

Nella configurazione tradizionali, l'oggetto dell'appello è la domanda proprosta in primo grado, quando il

giudice si deve pronunciare in appello la sua attivita decisoria è uguale a quella compiuta in primo grado.

Se fa cosi è evidente che ci sará una pronuncia sostitutiva non una impugnazione rescindente e

rescissorio, perché il giudice non va a esaminare la sentenza di primo grado.

Qui parte di sentenza significa statuizione su domanda: dico al giudice che la domanda era giusta come

ho detto in primo grado, il giudice la riesamina e rinnova attività decisoria, dissinteressandomi della

Page 12: IMPUGNAZIONI

sentenza di primo grado(ovviamente qualsiasi avvocato andrà a dire che il giudice ha deciso male ecc)

ma QUALORA NON DICO CHE IL GIUDICE HA SBAGLIATO IN PRIMO GRADO NON SUCCEDE NULLA.

Il 342 prevede che nell'atto di appello siano formulati i MOTIVI DI APPELLO: i motivi di appello che

rielievo avevano nell'elemento dell'atto?

Sappiamo che quando abbiamo l'elemento dell'atto, elemento di forma contenuto, se manca quel

requisito, in ipotesi potrebbe essere che la norma dice che se manca quel requisito l'atto è nullo, o

pottrebbe essere che la norma non dice qual'è la conseguenza.

Il 342 non diceva nulla prima su quale fosse il regime di validita dell'atto qualora non ci fossero i motivi.

Ma all'interno dell'atto il motivo, che rilievo ha?

Se partiamo da questo punto di vista la presenz del motivo è di poco rilievo e anche la sua specificitá.

Le questioni di cui il giudice deve tener conto per pronunciarsi sulla domanda, sono le stesse minori o

maggiori? Nella visione tradizionali le questioni passavano autameticamente al giudice di appello, quindi

l'effetto devolutivo era automatico, con la eccezione prevista dal 346: il giudice era tenuto a prendere in

esame tutte le questioni del primo grado ad eccezione dell'art 346: l'art parla delle domande non accolte

(che non siano state espressamente riproposte). Cosa significa in questa configurazione non accolte?

Sappiamo che il giudice è tenuto pronunciarsi sulla domanda ai sensi dell'art 112; puó essere la

domanda non accolta rigettata? No, se la domanda è rigettata la devo impugnare. Quindi la domanda

rigettata non è domanda non accolta ex 346.

La domanda non accolta è la domanda che sia stata legittimamente assorbita: posso proprorre, in primo

grado, un cumulo di domande dove alcune domande sono proproste in via subordinata alla domanda

principale, se il giudice accoglie la prima domanda non va ad esaminare la subordinata ( in via principale

nullita del contratto, e in via subordinata annullamento, se accoglie la nullità non va a guardare

l'annullamento). In appello le posso coltivare? Perchéle voglio coltivare? Perché se il giudice di appello

cambia idea sulla nullità, mi devo giocare la domanda secondaria: quindi dobbiamo riproporre le

domande secondarie in appello, perché in primo grado il giudice aveva guardato la principale, senza

andare a guardare le secondarie che sono state legittimamente assorbite. (Assorbimento illegittimo,

quando il giudice non si pronuncia sulle domande sulle quali si doveva pronunciare, violando art 112.

Qui non abbiamo rigetto, qui abbiamo un vizio)

Le domande non accolte sono solo le domande legittimamente assorbite.

Page 13: IMPUGNAZIONI

Le eccezioni non accolte: nella configurazione tradizionale le eccezioni non accolte erano sostituite

senz'altro dalle eccezioni legittimamente assorbite (come l'eccezione di compensazione). Quindi le devo

riproporre.

Nella configurazione tradizionale anche le eccezioni respinte, cioè che il giudice aveva ritenuto

infondate, erano oggetto di mera riproposizione. Es. Il convenuto aveva sollevato le eccezioni e il giudice

le aveva rigettate; dopo di che il convenuto era risultato soccombente sulla domanda, impugnava e

chiedeva rinnovazione del giudizio e riproponeva le eccezioni, anche quelle respinte e quelle assorbite

Essendo una nuova pronuncia sulla domanda originaria l'onere probatorio in appello è lo stesso (Fatti

costitutivi ed fatti impeditivi, estintivi e modificativi).

La giurisprundeza ha affrontato la configurazione dell'appello ed è andata in senso opposto a quanto

detto fin'ora dalla dottrina e poi il legislatore ha apportato le modifiche.

1. La cassazione si chiesta quale fosse il regime di invalidita o di validita dell'atto di appaello privo dei

motivi: c'erano tre tesi

1, non incide;

2, l'atto di appello privo di motivi è nullo (anche se la parte poteva andare a sanare l'omessa

indicazione);

3, l'atto d'appello privo di motivi è invalido, quindi non semplicemente nullo ma addirittura

inammissibile che produce pasaggio in giudicato della sentenza, mentre l'atto nullo lo posso.

-La cassazione esamina e decide che sia giusta la terza opzione quindi inammissibilita dell'appello in caso

di mancanza dei motivi.

Ci sono peró delle conseguenze: dire che l'omessa indicazione motivo determina invalidita dell'atto e

addirittura, significa che il motivo diventa indispensabile per l'ammissibilita dell'atto e per il

raggiungimento dello scopo dell'atto, quindi se è indispensabile allo scopo vuol dire che ho uno scopo

ben preciso: diciamo che è inammissibile se il MOTIVO ha uno scopo specifico che è DETERMINARE LA

PARTE DI SENTENZA CHE INTENDO IMPUGNARE E INDICARE QUALE È IL VIZIO CHE AFFLIGGE QUELLA

PARTE DI SENTENZA (cambia la configurazione del giudizio di appello e diventa simile al giudizio di

cassazione, anche se lo spostamento non è del tutto completo).

-Altra sentenza si occupa dell'onere probatorio in appello, la cassazione dice che l'onere probatorio in

appello non è lo stesso del primo grado, bisogna andare a vedre come è stata risolta la controversia e,a

prescindere dalla condizione di attore o convenuto in primo grado, l'onere probatorio ASPETTA A CHI

IMPUGNA. Mettiamo che in primo grado la domanda sia stata rigettata perché è stata accolta una

Page 14: IMPUGNAZIONI

eccezione del convenuto, in appello il convenuto dovrà nuovamente dimostrare che quella eccezione

era fondata. Nella nuova configurazione invece: qui a impugnare è l'attore, che dovrà procurarsi un

motivo specifico di impugnazione e dire cioè che la sentenza è errata nella parte in cui... e che la

soluzione non è corretta perché.... l'ordine probatorio del fatto istintivo aspetta all'attore in appello,

cioè all'appellante, che sarà chiamato a dismostrare l'inesistenza della eccezione sollevata. È lui che

subisce in appello gli effetti della mancata prova della inesistenza dell'eccezione.

-Altra pronucia della cassazione che si occupa del convenuto che risulta soccombente su una questione

pregiudiziale di rito: l'attore agisce e il convenuto si difene; il convenuto solleva una serie di eccezioni in

rito e in merito, il giudice rigetta le eccezioni in rito, passa al merito e qui gli da ragione.

Attore, soccombente nella domanda quindi l'unico che aveva interesse ad appellare, impugna le

questioni di rito e vincitore nel merito. Lattore impugna e il convenuto vittorioso su alcune questioni ed

era soccombente nel merito.

Queste questioni come passano all'appello? Passano autoamaticamente? NO, ex ART 346 le eccezioni

non accolte e respinte devono essere espressamente riproposte. Non basta riproporre l'eccezione

respinta però, il convenuto in appello deve necessariamente proprorre appello incidentale, cioè

impugnare in via incidentale la questione risolta sfavorevolmente. Perche?:

Nell'atto di appello quando si passa al diritto diciamo che tizio impugna la sentenza per i seguenti motivi;

I motivi devono essere specifici, cioè il motivo lo devo strutturare nella seguente maniera:

1, individuare la parte di sentenza che intendo censurare, la parte dove è risolta la questione che ritengo

non sia risolta correttamente.

2, dico: il giudice, nel ritenere quanto detto, ha errato perché ad esempio ha violato un art, quindi

indichiamo l'errore, il vizio che l'affligge;

3, dopo di che faccio vedere le conseguenze dell'errore:se il giudice non avesse compiuto tale errore... (il

motivo di appello o di cassazione è un sillogismo che compone una priamide rovesciata composta di tre

parti).

La riproposizione non c'entra niente, sto nuovamente facendo come ho fatto in primo grado ma che non

c'entra niente con il primo, fregandomene della sentenza. Quindi la cassazione dice che quando il

convenuto vittorioso in primo grado si trova appellato non deve riproprorre le eccezione, ma deve

impugnare incidentalmente.

Quindi dal 346 vengono eliminate le eccezioni rigettate, rimangono solo quelle assorbite, secondo la

giurisprudenza attuale.

Page 15: IMPUGNAZIONI

Quindi le mere questioni devono essere impugnate in via incidentale, se non scatta il 329 co 2, passano

in giudicato interno.

Alle luce della configurazione attuale, qual'oggetto dell'appello? L'appello è un giudizio di merito, quindi

senz'altro punta ad una pronuncia nel merito però il giudice non ha immediato accesso alla domanda.

Tra la domanda e la cognizione del giudice c'è il provvedimento, la senteza e le parti devono andare a

impugnare la sentenza andando specificamente a dire in quale parti è viziata.

Solo se accolgo il motivo, quindi rimuovo almeno in parte la sentenza, il giudice rivede la domanda e

riesamina nel merito.

Quindi loggetto è la domanda ma non immediatamente, perché l'oggetto diretto e immediato è il

provvedimento, la sentenza, lo sfondo è il rapporto. Solo se accoglie il motivo andrà a pronunciarsi

nuovamente sulla questione e sul rapporto.

Più specificamente l'oggetto dell'appello sono le parti di sentenza che le parti impugnano e il giudice è

tenuto, in prima battuta, non ad accertare il rapporto ma a verificare se i motivi formulati dalle parti

sono o meno fondati.

Se sono fondati si pronuncia, quasi certamente, in maniera diversa rispetto al giudice di primo grado; se

sono infondati rimane ferma la sentenza di primo grado.

Attore proprone domande X e Y e in convenuto solleva una serie di eccezioni Q(le questioni relative alle

eccezioni formulate dal convenuto): Q1 favorevole all'attore, Q2 e Q3 a favore del convenuto rispetto a

X. Rispetto a Y Q1 e Q2 a favorevole all'attore ma Q3 favorevole al convenuto. Quindi avremo rigetto sia

di X che di Y.

Come si devono comportare le parti? Legittimato ad impugnare ad appellare in via principale è l'attore

perché soccombente nella domanda e fará appello andando a impugnare la parte della sentenza che

riguardano le domande e le questioni che gli interessano; quindi l'attore impugna la sentenza in

riferimento alle parti in cui il giudice ha risolto verso lui sfavorevole, cioè Q2 e Q3 di X e Q3 di Y, facendo

dei motivi specifici. Concluderà chiedendo accoglimento dell'appello per motivi ovvi e per l'effetto la

condanna all'accertamento di x e di y. Abbiamo un doppio oggetto dell'appello: faremo dei motivi sulle

questione e l'accertamento sulle domande. Il motivo deve essere formulato, a pena di inammissibilita, e

questo motivo deve essere molto specifico (piramide).

Esempio di motivo: non si capisce la parte della senteza chi impugna, non si capisce quale è l'errore.

L'attore impugna, il convenuto che fa? Si dovrá costituire in appello con comparsa e dato che è risultato

soccombente in alcune questioni, queste questioni rigettate respinte non passano in automatico deve

Page 16: IMPUGNAZIONI

proporre appello incidentale, cioè deve formulare motivi specifici in riferimento a quelle questioni. Per

le eccezioni assorbite abbiamo il 346.

Quando l'attore impugna in riferimento alle questioni risolte a lui sfavorevolmente, che sono eccezioni,

l'attore deve dimostrare la fondatezza del motivo, cioè che l'eccezione non esiste e quindi l'onere

probatorio è diverso: in appello chi è che subisce gli effetti della mancata prova dell'inesistenza

dell'eccezione?? L'attore appellante, mentre in primo grado era il convenuto che doveva dimostrare che

esisteva.

Quindi non c'è piu effetto sostitutivo, ma prima c'è un momento rescindente rispetto all'accoglimento

dei motivi; accolti i motivi contestualmente il giudice rinnova l'accertamento. C'è un passaggio logico tra

rescindente e rescissorio. Non è più tutto mischiato, perché il giudice non esamina la domanda ma il

motivo. Toglie la decisione del giudice di primo grado e ci mette la sua. -Legge slide

Art 342: il legislatore ha riformato questa norma. Numero 1 e 2 scritto da cani.

Il numero 1: si riferisce a censure che attengono alla ricostruzione del fatto storico "questio facti".

Il numero 2: si riferisce a censure "in iure" cioè per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

La prima censura si riferisce a quando il giudice si accerta quale sia il colore del codice; il punto 2 si

riferisce alla norma come va interpretata o come va applicata: ricostruzione del fatto e applicazione

della norma.

"Lindicazione delle parti": va fatta sia nel n 1 che nel n 2.

"Indicare le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanz ai fini della decisione":

non è scritto bene, non è un problema di circostanze (il giudice è stanco, è stato bocciato a privato), tu

mi devi dire qual'è l'errore, la norma che va applicata e come va interpretata correttamente. Quindi

devo indicare la parte, l'errore e le conseguenze che ha portato l'errore. Lettura che rigorizza l'art.

La parte più interessante sta nel punto 1, rispetto alla ricostruzione del fatto, dove la norma dice "e delle

modifiche che vengono richieste...": nel numero 2 rispetto alla norma di diritto dobbiamo andare

effettivamente a cogliere l'errore, la dimostrazione dell'errore determina l'accoglimento o meno del

motivo; qui è chiaro che c'è una attività di carattere rescindente e rescissoria.

Quando il giudice ricostruisce il fatto il giudice opera applicando delle norme che si riferiscono alle

prove, delle regole della sperienza comune, regole tecniche. Ora nella ricostruzione del fatto occorre

andare ad individuare un errore? Ciò significa andare a restringere la possibilità di andare a impugnare

in appello la sentenza perché la ricostruzione del fatto è composta al 80% di apprezzamenti discrezionali,

non posso dire che il giudice ha errato, non si riesce a vedere un errore.

Page 17: IMPUGNAZIONI

Es devo decidere quanto pesa il codice, dico che pesa un etto; l'altro impugna e dice che ho sbagliato

perché pesa un etto e mezzo: questo non è un errore ma una diversa valutazione. Dov'è l'errore? Non

nel l'esito della operazione di apprezzamento, l'errore sta nel metodo di misurazione. Allora vado a

censurare dicendo che la metodologia non è corretta. È questo che dobbiamo fare in appello? No

In appello, la norma dice, che dobbiamo indicare la parte di sentenza in riferimento alla ricostruzione del

fatto ed INDICARE LE MODIFICHE ALLA SOLUZIONE, CIOE IN RIFERIMENTO ALLA RICOSTRUZIONE DEL

FATTO LA MODALITA DECISORIA NON È COME QUELLA IN PUNTO DI DIRITTO, QUI NON C'È UNO

SDOPPIAMENTO TRA FASE RESCINDENTE E RESCISSORIO, MA IL GIUDICE REPLICA L'APPREZZAMENTO

COMPIUTO IN PRIMO GRADO, A PRESCINDERE DI UN ERRORE NELL'APPREZZMENTO TECNICO. PERCHÉ

LAPPELLO È UN GIUDIZIO DI MERITO, NON È LA CASSAZIONE . QUINDI È DIVERSA LA NATURA SE LA

RIFERITE ALLE CENSURE IN PUNTO DI DIRITTO DALLE CENSURE IN PUNTO DI FATTO.