IMPUGNAZIONI
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Lezione del 23/24.04.15
Impugnazioni
Atto introduttivo del secondo grado.
condizioni del potere di impugnazione sono
Il potere di impugnazione è un potere che ha delle condizioni: tra questi l'interesse a impugnare che
risente del fatto che sia stata pronunciata una sentenza, quindi ci si muove dal fatto che sia stata una
sentenza, non a prescindere di questa (la attenzione di entrambe le parti deve essere rivolta a cosa il
giudice ha deciso).
In appello l'interesse a impugnare spetta, in via principale, a chi è risultato soccombente nella domanda,
cioè colui che ha chiesto al giudice di accogliere la propria domanda e invece è stata rigettata. La
soccombenza è formale (cioè ho chiesto tanto e mi è stato rigettato).
Soccombenza sostanziale, quando ho ricevuto un rigetto su una questione di rito e avrei potuto ottenere
un rigetto su questione di merito. Ovviamente il rigetto su quella di rito mi da un vantaggio minore
rispetto al rigetto sulla questione di merito. Perché se ad esempio è stata rigettata la domanda per un
difetto di legittimazione ad agire, la sentenza passa in giudicato formale ma la domanda dovrebbe
essere riproposta. Se diversamente la domanda è stata rigettata nel merito, qualora la sentenza
passasse in giudicato ovviamente ci sarebbe accertamento incontrovertibile che il diritto non sussiste.
Soccombenza virtuale o teorica: calibrando il concetto di soccombenza su una mera questione, cioè
potrei risultare vittorioso nel merito ma su alcune questioni sono risultato soccombente: es. Un
investitore chiede risarcimento del danno per dei titoli poi risultati fasulli con perdita totale
dell'investimento e in primo grado loro dicono che la banca mi doveva informare sui titoli al momento
dell'ordine di acquisto; non solo, poi quando i titoli stavano peggiorando mi doveva ulteriormente
informare. In primo grado chiedo risarcimento danno per mancata informazione sia all'inizio che
successivamente: il giudice di primo grado dice che in effetti c'era l'obbligo di info in entrambi i
momenti, ma ai fini risarcitori il giudice dice che il primo inadempimento dell'obbligo informativo non ha
creato danno, perché sostanzialmente l'investimento all'inizio è andato bene e solo successivamente è
peggiorato, quindi il nesso di causalità non susssiste tra il primo indempimento e il danno; pero quando
il rendimento del titolo cominciava a cadare, la banca doveva informare quindi c'è inadempimento e di
conseguenza obbligo dirisarcimento. Si arriva alla sentenza con l'accoglimento della domanda in ordine
al risarcimento.
La banca impugna dicendo tante cose tra cui che non sussiste il primo l'inadempimento e che non
sussiste neanche il secondo perché non esiste un obbligo di informare sempre.
L'appellato, cioè l'attore vittorioso in primo grado, non aveva interesse di impugnare in via principale
perché la sua domanda di risarcimento era stata accolta, però era soccombente su una questione: cioè
l'insussistenza del nesso di causalità tra la prima violazione e il danno prodotto: questa questione di per
se nel primo grado non ha portato nessun danno all'attore perché gli è stato riconosciuto per altra via il
risarcimento del danno, ma quando la banca impugna in grado di appello dicendo che manca la seconda
violazione: se la seconda violazione viene accertata negativamente cioè non c'era l'obbligo di informare
successivamente: cosa succede? O dimostro al giudice di appello che c'era la seconda violazione o lo
devo convincere che va bene che non c'era la seconda violazione ma comunque c'era la prima e devo
convincere il giudice d'appello di risolvere diversamente la questione risolta sfavorevolmente in primo
grado ma che in grado di appello mi diventa decisiva.
In appello la banca impugna e dice che non c'è inadempimento ne del primo (primo motivo di
impugnazione)che del secondo obbligo (secondo motivo di impugnazione), se il giudice dell'appello
riconosce che manca questo obbligo, cade il fondamento della sentenza di primo grado.
L'appellato non aveva interesse a impugnare in via principale perché era vittorioso, ma nel momento in
cui la banca convenuta in primo grado impugna e va a censurare la sentenza dove era risultata
soccombente per il secondo obbligo, risorge l'interesse a impugnare in via incidentale, cioè all'interno
del giudizio instaurato, dell'attore vittorioso in primo grado.
L'interesse a impugnare si basa sulla domanda, se questa mi è stata rigettata ovviamente ho interesse.
Ma qui il discorso si fa più complicato perche l'attore in primo grado è risultato vittorioso nell'esito
finale, ma durante il percorso il giudice gli ha dago torto su una questione. La soluzione resa a quella
questione in primo grado ha comunque condotto all'accoglimento, perché il giudice all'esito positivo per
l'attore ci è arrivato per altra via.
Se appella il convenuto, che ha ovviamente interesse a impugnare, e contesta l'altra via e vince su quel
punto, il fondamento della sentenza di primo grado viene meno.
Quando impugno la sentenza: nel dispositivo della sentenza troviamo la pronuncia sulla domanda,
quindi ad esempio accoglie e condanna.
Nella motivazione troviamo le soluzioni alle questioni rese dal giudice.
Dunque abbiamo diverse questioni, e su certe posso risultare vittorioso e su certe perdente.
Quando in appello la parte soccombente impugna, valuta l'interesse a impugnare in appello sulla
soccombenza sulla domanda.
Colui che non ha interesse a impugnare in via principale, come l'attore vittorioso, potrebbe essere
risultato soccombente su qualche questione, che pur essendo state risolte sfavorevolmente all'attore,
non hanno condotto al rigetto, perché ha accolto delle questioni che hanno portato all'accoglimento
della domanda:non ho interesse a impugnare.
Ma se l'altro impugna e rimuove quella parte di sentenza che mi ha determinato la vittoria, viene
rigettata la domanda dellattore perché il dispositivo su cui si fondava l'accoglimento viene meno.
L'attore avrà interesse a impugnare in via incidentale che va calibrato in base alla soccombenza virtuale
o teorica: virtuale perché potrebbe verificarsi qualora il giudice accolga l'appello in via principale e
quindi l'attore è teoricamente soccombente in un giudizio instaurato dall'altro e infatti la questione è
risolta a suo sfavore.
Nelle slide troviamo il giudicato formale, declinato e che affronta altre fattispecie. Termine breve e
lungo/ordinario (sul libro). La notifica del provvedimento. Quando il processo di cognizione di primo grado si estingue di regola la domanda rimane
impregiudicata, io la posso riproporre. Quando questa situazione si verifica nei gradi dell'impugnazione
non è la stessa situazione, perché abbiamo una sentenza già pronunciata, se si estingue rimane in vita la
sentenza impugnata e passa in giudicato.
Se il giudizio di impugnazione si chiude in rito per inammissibilità o improcedibilità, c'è sempre la
sentenza di primo grado che passa in giudicato. Mentre un questione di rito in primo grado non
pregiudica, una pronuncia che porta alla chiusura in rito della impugnazione pregiudica!
Acquiescenza: la norma art 329 parla di due fattispecie, cioè di A espressa o A implicita.
Accettazione espressa: Vado dalla controparte dopo che è stata pronunciata la sentenza e ponderando
le rispettive posizioni, decidiamo di operare una trattazione. Ad es. in primo grado ho vinto ma ci sono
dei profili dubbi nella sentenza e so che l'altro potrebbe impugnarla ed eventualmente ribaltarla, in
pendenza del termine di impugnazione vado dalla controparte e cerchiamo di trovare un accordo. Come
lo potevamo trovare prima del giudizio, lo possiamo trovare dopo la sentenza, ovviamente qui ci
muoveremo già da un provvedimento (la sentenza di primo grado).
Nella trattazione le parti diranno espressamente che rinunciano a impugnare la sentenza.
Atti compatibili: documenti dai quali desumiamo la volontà di non impugnare (raro che il cpc parli di
volontà). Norma controversa: ci sono fattispecie che si ritengono che conducano a questa situazione,
altre no. Ad es. ho ricevuto una condanna al pagamento di una certa somma, il soccombente paga; il
pagamento a fronte di una condanna non ci fa desumere la volontà di non impugnare ma evitare la
esecuzione forzata. Invece siamo di fronte a una accettazione implicita quando si paga a fronte di una
sentenza di mero accertamento, quindi che non fa da titolo esecutivo, oppure condanna generica: allora
qua si mi posso chiedere qual è l'obiettivo che persegui? e qui si con il pagamento potrei rinunciare alla
impugnazione.
La fattispecie più rilevante è quella prevista al secondo comma, perché l'applichiamo sempre:
"l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate": quindi se la
sentenza ha più parti e tu ne impugni una presti acquiescenza sulle altre. Ma cosa si intente per
"parte/capo di sentenza"?? Tradizionalmente avevamo due orientamenti: la tesi Chiovendiana che
riteneva che parte di sentenza corrispondesse a "statuizione su domanda" cioè la pronuncia del giudice
sulla domanda proposta, la pronuncia che di solito troviamo nel dispositivo.
L'altra impostazione era proposta da Carnelutti, che intendeva per parte o capo di sentenza "la soluzione
resa sulle singole questioni".
Ora come andremo a vedere valgono tutte e due, ma con una rilevanza differente: immaginiamo un
appello in cui la parte abbia proposto un cumulo oggettivo di domande nei confronti del medesimo
convenuto. Quindi nel dispositivo troveremo una statuizione che in ipotesi riguarda più domande: quindi
avremo una pronuncia che riguarda la domanda X e la domanda Y. In ipotesi tutte e due le domande
sono state rigettate. L'attore in primo grado che aveva proposto le domande X e Y e si vede il rigetto di
queste è legittimato a impugnare con riguardo a entrambe le statuizioni. Potrebbe impugnare la parte di
sentenza relativa alla statuizione su X e Y e dire che il giudice ha errato in primo grado perché mi doveva
riconoscere tanto X quanto Y.
Se applichiamo il principio del secondo comma del 329 muovendo dalla nozione di parte di sentenza
come statuizione su domanda, se impugna tutte e due ok. M se ne impugna una, solo su X , Y non la
coltiva quindi rispetto a Y abbiamo acquiescenza impropria e la sentenza rispetto a Y passa in giudicato.
L'art 329 lo applichiamo, in riferimento alla prima nozione, nei processi in cui siano state proposte più
domande: se impugno la sentenza rispetto alla statuizione su alcune di queste, le altre passano in
giudicato in senso formale e sostanziale.
La pronuncia su X e su Y dipendono da come sono state rivolte le questioni e le motivazioni: X ( Q1 Q2
Q3 Q4 ) Y (Q1 Q2 Q3 Q4 Q5), alcune si riferiscono a X e altre a Y. A certe questioni vengono correlate
certe domande.
Ammettiamo che la domanda di X è stata riconosciuta: Q1+ Q2+ Q3+ Q4-. Qui l'attore ha vinto X+, il
convenuto soccombente sulla domanda in primo grado è legittimato a impugnare? SI. Quando andrà a
censurare la sentenza di primo grado andrà a formulare i motivi di impugnazione relativamente a
diverse questioni, quali questioni andrà a impugnare? farà un appello dove andrà a impugnare Q1 Q2 Q3
(dove c'è il +). Se non impugna qualche questione con +, queste passano in giudicato, le tiene tutte in
vita per sperare che diventino meno.
L'attore vittorioso, che aveva solo una questione con -, quando si troverà convenuto in appello se
l'appello viene accolto risorge l'interesse a impugnare Q4 di X risolta a favore del proponente, perchè se
non la impugna quella questione passa in giudicato.
cosa significa che passa in giudicato? una questione può passare in giudicato formale sostanziale? no
perchè il giudicato chen noi conosciamo ha ad oggetto l'accertamento, quindi quando diciamo che la
questione passa in giudicato stiamo a indicare qualcosa di diverso ovvero "giudicato interno": è qualcosa
di diverso dal gudicato che conosciamo, è una sorta di stabilzzazione dell'accertamento. Significa che
quando arriveremo in corte di appello e il giudice dirà che l'appello principale è fondato perchè sono
state impugnate le questoni che n primo grado erano state risolte favorevolmete all'attore e invece la
corte aderisce alla tesi del convenuto appellante e le risolve a favore suo. Allora al contappello andrà a
vedere se ci sono altre questoni che possono determinare la conferma della sentenza di primo grado
sebbene per l'atra via: la statuizione è quella risolat sfavorevolmente in primo grado ma che non era
stata decisiva --> lo diventa adesso. è stata impugnata? no, allora passa in giudicato interno : la
soluzione resa in primo grado a quella questione ormai è stabile, quando il iudice dell'appello va a fare la
sua di sentenza la prende come era fatta in primo grado: X diventa Q1- Q2- Q3- Q4 rimane - e qundi la
domanda viene rigettata.
Donzi risponde a una domanda:
L'appello di per se è un giudizio di merito in cu il giudice dovrebbe riesaminare la domanda; nella
configurazione dell'appello tradizionale si muoveva dal concetto di parte di sentenza in appello come
statuizione su domanda, significava: in appello abbiamo due norme su come il giudice si doveva
pronunciare l'art 342 atto di appello e l'art 346 che disciplina l'effetto devolutivo.
In primo grado il giudice decide se sussista o meno il diritto fatto valere e per decidere se sussiste o
meno va a esaminare tutte le questioni che gli sono state poste. Allora quando si passa in appello ci
poniamo questo interrogativo al quale l'ordinamento risponde: il giudice d'apello dovrà pronunciarsi su
qualche domanda ma per pronuncarsi su quella domanda quale sono le questioni che deve esaminare:
potremmo dire che dovrà esaminare utte quelle che erano nel giudizio di primo grado oppure solo
quelle che le parti richiedono siano prese in esame in appello cioè -->> visto il problema da un altro
punto di vista: il materiale di causa che il giudice di primo grado deve esaminare ai fini della pronuncia
sulla domanda, come passa al giudice dell'appello?? automaticamente?
Passa tutto automaticamente? Oppure passano solo le questioni che le parti coltivano?
Allora nella configurazione tradizionale, il giudizio di appello ha ad oggetto un riesame della domanda e
l'effetto devolutivo è automatico. Dunque se la parte impugna la sentenza di primo grado e lo fa dicendo
che vuole un altro esame della domanda X automaticamente il giudice dell'appello deve riesaminare le
questioni risolte in primo grado. Così non è più, perché la parte che impugna deve andare a impugnare
le diverse questioni risolte sfavorevolmente, sia che impugni in via principale che in via incidentale.
In appello ormai si applica tanto la nozione di parte come statuizione su domanda che come risoluzione
delle questioni perché mi deve dire quale domanda vuole venga riesaminata in appello e mi deve dire
quali sono le questioni che il giudice dell'appello deve prendere in esame affinché pronunci
direttamente su quella domanda.
Si è arrivati addirittura a dire che si potrebbe realizzare un giudicato interno implicito che è una follia,
cioè la cassazione a sessioni unite in riferimento alla questione di giurisdizione ha detto: il giudice che
pronunci nel merito e non affronti esplicitamente nella sentenza l'eccezione di giurisdizione o la
sussistenza della giurisdizione (posto che la giurisdizio e è rilevabile in ogni stato e grado art 37) di
motivazaione, implicitamente ha risolto positivamente la questione di giurisdizione. Ciò significa che
quando il giudice passa nel merito è titolare della giurisdizione, è dotato di giurisdizione e quindi anche
se visibilmente nella motivazione non ha la soluzione risolta è una soluzione, come dice la cassazione,
invisibile, è risolta implicitamente. La questione non la vediamo ma c'è e allora se c'è una questione
risolta della giurisdizione implicitamente ed evidentemente in senso positivo perché è passata nel
merito DEVO IMPUGNARE, PERCHÉ SE NON IMPUGNO LA QUESTIONE SULLA GIURISDIZIONE LA
QUESTIONE SI È STBILIZZATA, CIOÉ PASSATA IN GIUDICATO INTERNO.
Temperamento di quanto fin'ora detto all'art 336: disciplina dell'effetto espansivo co1 interno e al co☆
2 quello esterno.
Co 1:ammettiamo che noi abbiamo proposto le domande X e Y che sono cumulate in via subordinata o
addirittura X è pregiudiziale rispetto a Y. Ipotizziamo che la domanda X riguardi il pagamento del capitale
e la domand Y quella sugli interessi. Queste due domande corrispondono a due parti di sentenza intense
in senso tradizionale. Noi proponiamo appello solo in riferimento all'oggetto della prima, l'appellante
impugna solo in riferimento alla prima: passa in giudicato quella dipendente? Che effetti ha una
ipotetica riforma sulla sentenza sul capo X? Ce lo dice l'art 336: la riforma pregiudiziale comporta anche
la riforma della parte di sentenza che dipende da questa. Quando vado a impugnare il rigetto sulla
pregiudiziale inevitabilmente rimuovo anche la statuizione su Y perché dipende dal rigetto su X (perché
ovviamente il giudice non aveva potuto riconoscere gli interessi senza riconoscere X).
-Quando c'è un collegamente tra due parti di sentenza, se impugnl la questione pregiudiziale la
dipendente viene travolta quallora venga accolta la impugnazione.
Se ho proposto la domanda X Y Z e il convenuto ha eccepito che il giudice non era comoetente e non
colpiva le questioni di merito. Quando il convenuto va a appellare e contesta la competenza, il giudice
dell'appello gli da ragione ovviamente tutte le funzioni di merito saltano, perché dipendono dalla
competenza del giudice.
Talvolta l'effetto caducatorio che produce l'accoglimento della impugnazione si può estendere anche al
di fuori del processo e della sentenza, il primo comma ha questo effetto domino all'interno del
provvedimento, adesso vediamo come si possono produrre gli effetti al di fuori.
Co 2: ipotizziamo che il giudice di primo grado pronuncia una sentenza non definitiva con la quale risolve
la questione sulla prescrizione, ritenendola insussistente.
Dopo di che rimette in istruttoria e il processo va avanti su altre questioni. La parte soccombente sulle
questioni di prescrizione risolta cpn sentenza non definitiva potrà impugnare immediatamente quella
sentenza quindi: potremmo avere un giudizio di appello che va avanti solo sulla prescrizione e il giudizio
di primo grado che sta proseguendo sulle altre questioni. Ammettiamo che venga pronunciata la
sentenza di primo grado e che venga accolta la domand dell'attore ma dopo la pronuncia di primo grado
viene accolto l'appello sulla prescrizione. Il giudice dellappello ritiene che la prescrizione sia sussistente,
l'accertamento positivo della prescrizione in primo grado comporta l'accoglimento della tesi del
convenuto e il rigetto della domanda e quindi l'effetto della riforma della sentenza non definitiva si
espande nei confronti della sentenza di primo grado che viene rimossa.
Artt 331 e seguenti, hanno tutti una cosa in comune: unitarietà che va declinata a seconda delle
fattispecie. Abbiamo tre diverse fattispecie e 4 norme di riferimento.
1) 331 e 332 art che vanno visti insieme evidenziandone le differenze. Il comune presupposto è che
abbiamo in primo grado un processo plurisoggettivo. Nel 331 il presupposto è la causa inscindibile e
cause dipendenti. Quando ricorrono questi presupposti l'impugnazione deve essere proposta nei
confronti di tutte. Il regime che ne segue è simili al litisconsorzio necessario, tanto che qualcuno ha
parlato di litisconsorzio.....??? ma in parte è vera questa assimilazione in parte no.
Quando ricorre la causa inscindibile? Ci sono diverse ipotesi:
1)causa inscindibile che già lo era in primo grado, ovvero litisconsorzio necessario: abbiamo rapporto
plirisoggettivo che deve essere disciplinato unitariamente. Possiamo andare a impugnare la sentenza
solo nei confronti di tizio? Io propongo una impugnazione con la quale vado a impugnare la sentenza di
primo grado e voglio che il giudice impugnare nei confronti di tutte, significa dire che io voglio che il
giudice riformi la sentenza con effetto nei confronti di tutte, cioè che la sentenza di primo grado non
valga più nei confronti di tutte. Posso andare a impugnare solo nei confronti di alcune? No, non è
possibile.
2) ci sono cause che non danno luogo a litisconsorzio necessario in primo grado ma danno luogo a
questa fattispecie in grado di impugnazione perché c'è già una sentenza. Ce ne sono di diversi tipi: il
litisconsorzio facoltativo che darebbero in primo grado luogo a litisconsorzio facoltativo ma unitario
perché hanno questa unitarietà una volta che passano in grado di impugnazione: sono le impugnazioni
delle delibere assembleari. C'è obbligo di riunione necessario e che l'accoglimento della impugnativa
produce affetti anche nei confronti dell'altro: se noi abbiamo un giudizio con più soci che impugnano e
poi alcuni soci contestano in grado di appello ma solo nei confronti di alcuni: possiamo ammettre che
per alcuni esista la delibera assembleare e per altri no? Possiamo accogliere che la sentenza di primo per
alcuni sia una cosa e per gli altri no? NO NON POSSIAMO.
3) interventi del giudizio che hanno carattere non innovativo, quei giudizi nei quali la parte interviene
non deducendo un suo diritto ma solo per influire sul giudicato che verrà reso tra le parti o perché io gli
voglio opporre il giudicato che ho nei confronti della parte -->la chiamata in causa non innovativa:
chiamavo in causa l'altro solo per potergli poi nel futuro opporre il giudicato che rimaneva posto tra le
parti originarie, e posso ammettere che questa unitarietà discinda al di la della impugnazione? No. È cosi
nel caso del successore a titolo particolare nel diritto controverso oppure quando viene meno una parte
a cui succedono più eredi: Queste cause si ritengono sempre ipotesi di cause inscindibili.
Le cause dipendenti
Il discorso è più complicato perché per capire quando ricorrono cause dipendenti ai sensi dell'art 331
non basta che ci sia un rapporto di pregiudizialitá fra due ipotetici diritti, ma bisogna vedee nella
sentenza come il giudice ha motivato e se la motivazione tenga conto del rapporto di dipendenza;
bisogna vedere quindi che esito ha avuto la pronuncia, bisogna vedere chi impugna e per quale motivo
impugna.
Es. A agisce nei confronti di B e B chiama in causa C (che ha l'obbligo di garantire B)
A vince, B soccombe ma vince nei confronti di C.
Immaginiamo che impugni C e lo fa perché ritiene che non esista il credito A-B: può C impugnare nei
confronti di B affermando che non è tenuto a garantirlo perché non esiste il rapporto principale, senza
coinvolgere A? Non lo può fare, perché è vincolato al giudicato reso in quel giudizio.
Ipotizziamo la stessa fattispecie dove C impugna contestando che non esiste il rapporto di garanzia per
difetti propri dello stesso, cioè non è che non esiste il credito principale, non lo nego, ma dico che non
sono tenuto io a garantirlo, perché ad es il contratto è nullo. In questo caso può C impugnare la sentenza
nella parte relativa all'accertamento dell'obbligo di garanzia deducendo che tale obbligo non sussista per
motivi attinenti al rapporto stesso senza coninvolgere A? Si lo può fare, perché è ben possibile che sia
accertato che B sia tenuta al pagmento ma che C non sia tenuta ad a manlevarlo (e si questa parola
esiste!!!). È compatibile l'esistenza della sentenza di primo grado, che rimane limitata ad A-B, con la
sentenza di secondo grado che rimane limitata ad B-C, laddove si dice semplicemente che C non è
tenuto a garantirlo ma non che B non sia tenuto a pagare.
Quindi è chiaro nell'ottica che abbiamo esaminato che se la parte non impugna anche nei confronti
dell'altra il giudizio non può proseguire perché non si può sdoppiare l'accertamento tra sentenza di
primo grado e appello, e quindi o impugni anche nei confronti dell'altra (A) oppure l'impugnazione è
dichiarata inammissibile e la sentenza passa in giudicato.
Art 332: se la notificazione ordinata dal giudice non avviene il processo rimane sospeso finche non siano
decorsi i termini previsti negli art 325 e 327 co 1.
L'obiettivo di questa norma è molti diverso dall'altra: qui dice che "il giudice ordina che la impugnazione
sia notificata alle altre parti " NON CHE SI IMPUGNI ANCHE NEI CONFRONTI DI QUELLE.
Io ho una causa scindibile dove partecipano A B e C, voglio impugnare solo nei confronti di B, lo posso
fare e non voglio che la riform coinvolga C. Tuttavia quando vado a impugnare voglio che a C sia detto
che il processo di impugnazione è stato incardinato e che se lui vuole impugnare a sua volta che venga a
impugnare qui! (In via incidentale). Quindi qui si sollecita la impugnazione dell'altra parte, io le vado a
dire che ho impugnato non impugno contro di lui, gli notifico l'atto di impugnazione cosi come l'ho
scritto all'inizio; nell'altra fattispecie io devo chiedere che la riforma si produca anche nei confronti
dell'altro.
Se non lo faccio devo aspettare che questo decada dalla impugnazione per decorrenza dei termini.
Ovviamente quando nel 332 la norma indica le parti alle quali occorre andare a notificare l'atto di
impugnazione, la norma precisa "le parti alle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa" cioè se è
preclusa ormai il termine è decorso e non possono piu impugnare o è esclusa cioè ex art 329 hanno
fatto acquiescenza. Quindi il senso della norma è che devo andare a dire alle parti che ancora possono
impugnare che lo decono fare qui. Se le parti non possono più impugnare non c'è bisogno di andare a
renderle dotte della impugnazione proposta.
Art 333: una volta che la parte è impugnata in via principale è onerata di impugnare in via incidentale
all'interno del giudizio di impugnazione già instaurato. Questo serve a evitare che facciamo due giudizi di
appello.
Art 334: parla delle parti contro le quali sia stata proposta l'impugnazione e quelle che integrano il
contraddittorio. È stata pronunciata la sentenza di primo grado, parte il termine per impugnare. L'altro
mi notifica la sentenza. L'ordinamento anziché andare a creare una disciplini che incentivi
l'impugnazione struttura una disciplina che cerchi di agevolare una sorta di acquiescenza delle parti alla
sentenza di primo grado, di accetazione. Allora il nostro ordinamento dice quando tu sei la parte che è
decaduta dalla impugnazione perché è decorso il termine o hai fatto acquiescenza e ti arriva
l'impugnazione tempestiva dall'altra parte, sei come se fossi rimesso in termini.
Arriva la sentenza, l'ultimo giorno la controparte fa un atto di appello e io oramai ho le mani legate? Non
posso più impugnare? No l'ordinamento mi dice che se tu sei la parte che riceve l'impugnazione, quindi
viene rimesso in discussione l'assetto della sentenza, allora tu puoi impugnare in via incidentale
tardivamente, ma rispetto a cosa? Rispetto al termine che magari è gia decorso perché la controparte ha
impugnato l'ultimo giorno che poteva farlo.
Lo puoi fare perché la tua impugnazione incidentale dipende dalla impugnazione principale e ti rimetto
in termini, tanto che se poi la impugnazione incidentale è dichiarata inammissibile perde effetto quella
incidentale perché dipendeva da quella principale. Quindi qui quando parliamo di TARDIVITÀ riguarda il
termine per impugnare e non ripetto al termine di costituzione.
Es in appello l'appello incidentale va proposto, a pena di decadenza, oltre i termini di impugnazione di
30 giorni, ma andando a costituire nei termini della comparsa, 20 giorni prima dell'udienza.
Il 334 ammette impugnazione incidentale tardiva in riferimento alle parti per le quali è decorso il
termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza, cioè parti impugnate, cioè destinatarie dell'effetto di
impugnazione. Non per coloro ai quali è semplicemente notificata la impugnazione ex 332. La nitifica
della impugnazione ex 332 arriva alla parte ma nessuno impugna nei suoi confronti, mi vengono a dire
che hanno impugnato ma rispetto a un altro, la parte non viene rimessa in gioco e di conseguenza non
ha diritto a impugnare in via incidentale tardiva, diritto che spetta alle parti che sono soggette ad
impugnazione!
Appello (lezione del venerdì)
Mezzo ordinario di impugnazione delle sentenze di primo grado (da vedere sul manuale e sul codice
quali sono le sentenze che possono essere appellate e in quali modi).
Due questioni importanti: funzioni e filtro.
È un giudizio di secondo grado di merito.
È un mezzo di impugnazione, dove le parti possono censurare la sentenza per tutte le ragioni che
ritengono idonee quindi a critica libera. Abbiamo: le censure sul merito, cd. errori di giudizio (errores in
iudicando), tanto i vizi di tardivita (errores in procedendo che danno luogo alla nullità della sentenza). In
origine c'erano due rimedi querela e appellatio, oggi cumulati in un unico contenitore che è l'appello
attuale, dove la parte può die sia che il giudice ha sbagliato perché l'eccezione era fondata o che
nell'atto di citazione mancava qualcosa, ecc.
Per quanto riguarda le nullità, quando con l'appello andiamo a censurare la sentenza di primo grado
poiché affetta da un vizio di nullità, ex art 364 il giudice dichiara nullità della sentenza di primo grado in
sede di appello e procede alla rinnovazioni degli atti. Ex art 253 e 254 ipotesi particolari tassative: qui
dichiara la nullità della sentenza e rimette la causa al giudice di primo grado.
Quando l'appello viene usato per contestare la validità della sentenza noi miriamo ad una rimozione
della sentenza, effetto caducatorio, che è quello dichiarativo della nullità, e poi rinnovazione dell'attività
compiuta in modo erroneo in primo grado, con la successiva pronuncia di merito: Prima fase rescindente
e poi in modalità rescissoria.
Impugnazione rescindente e rescissoria o Impugnazione sostitutiva:
Quella rescindente è diversa perché con l'impugnazione posso scindere due momenti logici: il primo a
effetto caducatorio e poi una parte di completamento.
Impugno sentenza di primo grado e dico che è nulla perché ho l'obiettivo di togliere di mezzo il
provvedimento, la corte di appello quando va a esaminare il mio motivo di appello riguardante la nullita
della sentenza, vede se è fondato e se lo è dichiara nullità della sentenza. Si rinnova l'attività e si fa
quello che si doveva fare correttamente in primo grado, quindi rinnovazione.
Immaginiamo 2 modelli il primo vado dal giudice mi pronuncia sentenza dopo impugno xk voglio una
decisone diversa, il giudice superiore chiedo di pronunciare nuovamente sulla domanda, questa lo fa a
prescindere della snetenz di primo grado, e qui il provvediamo giunge a una sentenza che sis sostituisce
alla prima per il principio di sostituzione degli atti nel tempo: abbiamo 2 provvedimenti che riguardano
la stessa materia ma uno viene dopo, il successivo poiché valido sostituisce il primo. In questa modalità
decisoria, quando la corte di appello va a decidere, non si occupa tanto se il provvedimento è corretto o
meno, punta direttamente ad esaminare la domanda, si pronuncia ed emette sentenza. Questa è a
carattere sostitutivo.
Controversa è la funzione dell'appello quando non guardiamo ipotetici motivi di invalidita della
sentenza, ma vizi di giudizio, cioè la sentenza è ingiusta, non si è giunti a una decisione corretta: artt 342
e 346 cpc e 345.
Nelle slide troviamo le questioni rilevanti e come cambia a seconda i pofili il rimedio. L'impostazione
tradizionale dell'appello che la dottrina ha sempre sostenuto lo vede come mezzo a carattere sostitutivo
con effetto devolutivo automatico, cioè quando guardiamo il giudizio di impugnazione ci dobbiamo
porre in astratto una serie di interrogativi: l'oggetto dell'impugnazione, è lo stesso del primo grado?, poi
per decidere sull'oggetto per risolvere l'interrogativo quali sono le questioni che il giudice deve prendere
in esame?. Possiamo immaginare che l'oggetto dell'appello rimanga uguale a quello di primo grado e che
anche in appello il giudice debba riesaminare la domanda iniziale e poi vedere se le questioni sono le
stesse, meno o possano aumentare rispetto al giudizio di primo grado. Se sono le stesse posso passare in
automatico, o posso portare in appello questioni nuove che non ho portato in primo grado.
Nella configurazione tradizionali, l'oggetto dell'appello è la domanda proprosta in primo grado, quando il
giudice si deve pronunciare in appello la sua attivita decisoria è uguale a quella compiuta in primo grado.
Se fa cosi è evidente che ci sará una pronuncia sostitutiva non una impugnazione rescindente e
rescissorio, perché il giudice non va a esaminare la sentenza di primo grado.
Qui parte di sentenza significa statuizione su domanda: dico al giudice che la domanda era giusta come
ho detto in primo grado, il giudice la riesamina e rinnova attività decisoria, dissinteressandomi della
sentenza di primo grado(ovviamente qualsiasi avvocato andrà a dire che il giudice ha deciso male ecc)
ma QUALORA NON DICO CHE IL GIUDICE HA SBAGLIATO IN PRIMO GRADO NON SUCCEDE NULLA.
Il 342 prevede che nell'atto di appello siano formulati i MOTIVI DI APPELLO: i motivi di appello che
rielievo avevano nell'elemento dell'atto?
Sappiamo che quando abbiamo l'elemento dell'atto, elemento di forma contenuto, se manca quel
requisito, in ipotesi potrebbe essere che la norma dice che se manca quel requisito l'atto è nullo, o
pottrebbe essere che la norma non dice qual'è la conseguenza.
Il 342 non diceva nulla prima su quale fosse il regime di validita dell'atto qualora non ci fossero i motivi.
Ma all'interno dell'atto il motivo, che rilievo ha?
Se partiamo da questo punto di vista la presenz del motivo è di poco rilievo e anche la sua specificitá.
Le questioni di cui il giudice deve tener conto per pronunciarsi sulla domanda, sono le stesse minori o
maggiori? Nella visione tradizionali le questioni passavano autameticamente al giudice di appello, quindi
l'effetto devolutivo era automatico, con la eccezione prevista dal 346: il giudice era tenuto a prendere in
esame tutte le questioni del primo grado ad eccezione dell'art 346: l'art parla delle domande non accolte
(che non siano state espressamente riproposte). Cosa significa in questa configurazione non accolte?
Sappiamo che il giudice è tenuto pronunciarsi sulla domanda ai sensi dell'art 112; puó essere la
domanda non accolta rigettata? No, se la domanda è rigettata la devo impugnare. Quindi la domanda
rigettata non è domanda non accolta ex 346.
La domanda non accolta è la domanda che sia stata legittimamente assorbita: posso proprorre, in primo
grado, un cumulo di domande dove alcune domande sono proproste in via subordinata alla domanda
principale, se il giudice accoglie la prima domanda non va ad esaminare la subordinata ( in via principale
nullita del contratto, e in via subordinata annullamento, se accoglie la nullità non va a guardare
l'annullamento). In appello le posso coltivare? Perchéle voglio coltivare? Perché se il giudice di appello
cambia idea sulla nullità, mi devo giocare la domanda secondaria: quindi dobbiamo riproporre le
domande secondarie in appello, perché in primo grado il giudice aveva guardato la principale, senza
andare a guardare le secondarie che sono state legittimamente assorbite. (Assorbimento illegittimo,
quando il giudice non si pronuncia sulle domande sulle quali si doveva pronunciare, violando art 112.
Qui non abbiamo rigetto, qui abbiamo un vizio)
Le domande non accolte sono solo le domande legittimamente assorbite.
Le eccezioni non accolte: nella configurazione tradizionale le eccezioni non accolte erano sostituite
senz'altro dalle eccezioni legittimamente assorbite (come l'eccezione di compensazione). Quindi le devo
riproporre.
Nella configurazione tradizionale anche le eccezioni respinte, cioè che il giudice aveva ritenuto
infondate, erano oggetto di mera riproposizione. Es. Il convenuto aveva sollevato le eccezioni e il giudice
le aveva rigettate; dopo di che il convenuto era risultato soccombente sulla domanda, impugnava e
chiedeva rinnovazione del giudizio e riproponeva le eccezioni, anche quelle respinte e quelle assorbite
Essendo una nuova pronuncia sulla domanda originaria l'onere probatorio in appello è lo stesso (Fatti
costitutivi ed fatti impeditivi, estintivi e modificativi).
La giurisprundeza ha affrontato la configurazione dell'appello ed è andata in senso opposto a quanto
detto fin'ora dalla dottrina e poi il legislatore ha apportato le modifiche.
1. La cassazione si chiesta quale fosse il regime di invalidita o di validita dell'atto di appaello privo dei
motivi: c'erano tre tesi
1, non incide;
2, l'atto di appello privo di motivi è nullo (anche se la parte poteva andare a sanare l'omessa
indicazione);
3, l'atto d'appello privo di motivi è invalido, quindi non semplicemente nullo ma addirittura
inammissibile che produce pasaggio in giudicato della sentenza, mentre l'atto nullo lo posso.
-La cassazione esamina e decide che sia giusta la terza opzione quindi inammissibilita dell'appello in caso
di mancanza dei motivi.
Ci sono peró delle conseguenze: dire che l'omessa indicazione motivo determina invalidita dell'atto e
addirittura, significa che il motivo diventa indispensabile per l'ammissibilita dell'atto e per il
raggiungimento dello scopo dell'atto, quindi se è indispensabile allo scopo vuol dire che ho uno scopo
ben preciso: diciamo che è inammissibile se il MOTIVO ha uno scopo specifico che è DETERMINARE LA
PARTE DI SENTENZA CHE INTENDO IMPUGNARE E INDICARE QUALE È IL VIZIO CHE AFFLIGGE QUELLA
PARTE DI SENTENZA (cambia la configurazione del giudizio di appello e diventa simile al giudizio di
cassazione, anche se lo spostamento non è del tutto completo).
-Altra sentenza si occupa dell'onere probatorio in appello, la cassazione dice che l'onere probatorio in
appello non è lo stesso del primo grado, bisogna andare a vedre come è stata risolta la controversia e,a
prescindere dalla condizione di attore o convenuto in primo grado, l'onere probatorio ASPETTA A CHI
IMPUGNA. Mettiamo che in primo grado la domanda sia stata rigettata perché è stata accolta una
eccezione del convenuto, in appello il convenuto dovrà nuovamente dimostrare che quella eccezione
era fondata. Nella nuova configurazione invece: qui a impugnare è l'attore, che dovrà procurarsi un
motivo specifico di impugnazione e dire cioè che la sentenza è errata nella parte in cui... e che la
soluzione non è corretta perché.... l'ordine probatorio del fatto istintivo aspetta all'attore in appello,
cioè all'appellante, che sarà chiamato a dismostrare l'inesistenza della eccezione sollevata. È lui che
subisce in appello gli effetti della mancata prova della inesistenza dell'eccezione.
-Altra pronucia della cassazione che si occupa del convenuto che risulta soccombente su una questione
pregiudiziale di rito: l'attore agisce e il convenuto si difene; il convenuto solleva una serie di eccezioni in
rito e in merito, il giudice rigetta le eccezioni in rito, passa al merito e qui gli da ragione.
Attore, soccombente nella domanda quindi l'unico che aveva interesse ad appellare, impugna le
questioni di rito e vincitore nel merito. Lattore impugna e il convenuto vittorioso su alcune questioni ed
era soccombente nel merito.
Queste questioni come passano all'appello? Passano autoamaticamente? NO, ex ART 346 le eccezioni
non accolte e respinte devono essere espressamente riproposte. Non basta riproporre l'eccezione
respinta però, il convenuto in appello deve necessariamente proprorre appello incidentale, cioè
impugnare in via incidentale la questione risolta sfavorevolmente. Perche?:
Nell'atto di appello quando si passa al diritto diciamo che tizio impugna la sentenza per i seguenti motivi;
I motivi devono essere specifici, cioè il motivo lo devo strutturare nella seguente maniera:
1, individuare la parte di sentenza che intendo censurare, la parte dove è risolta la questione che ritengo
non sia risolta correttamente.
2, dico: il giudice, nel ritenere quanto detto, ha errato perché ad esempio ha violato un art, quindi
indichiamo l'errore, il vizio che l'affligge;
3, dopo di che faccio vedere le conseguenze dell'errore:se il giudice non avesse compiuto tale errore... (il
motivo di appello o di cassazione è un sillogismo che compone una priamide rovesciata composta di tre
parti).
La riproposizione non c'entra niente, sto nuovamente facendo come ho fatto in primo grado ma che non
c'entra niente con il primo, fregandomene della sentenza. Quindi la cassazione dice che quando il
convenuto vittorioso in primo grado si trova appellato non deve riproprorre le eccezione, ma deve
impugnare incidentalmente.
Quindi dal 346 vengono eliminate le eccezioni rigettate, rimangono solo quelle assorbite, secondo la
giurisprudenza attuale.
Quindi le mere questioni devono essere impugnate in via incidentale, se non scatta il 329 co 2, passano
in giudicato interno.
Alle luce della configurazione attuale, qual'oggetto dell'appello? L'appello è un giudizio di merito, quindi
senz'altro punta ad una pronuncia nel merito però il giudice non ha immediato accesso alla domanda.
Tra la domanda e la cognizione del giudice c'è il provvedimento, la senteza e le parti devono andare a
impugnare la sentenza andando specificamente a dire in quale parti è viziata.
Solo se accolgo il motivo, quindi rimuovo almeno in parte la sentenza, il giudice rivede la domanda e
riesamina nel merito.
Quindi loggetto è la domanda ma non immediatamente, perché l'oggetto diretto e immediato è il
provvedimento, la sentenza, lo sfondo è il rapporto. Solo se accoglie il motivo andrà a pronunciarsi
nuovamente sulla questione e sul rapporto.
Più specificamente l'oggetto dell'appello sono le parti di sentenza che le parti impugnano e il giudice è
tenuto, in prima battuta, non ad accertare il rapporto ma a verificare se i motivi formulati dalle parti
sono o meno fondati.
Se sono fondati si pronuncia, quasi certamente, in maniera diversa rispetto al giudice di primo grado; se
sono infondati rimane ferma la sentenza di primo grado.
Attore proprone domande X e Y e in convenuto solleva una serie di eccezioni Q(le questioni relative alle
eccezioni formulate dal convenuto): Q1 favorevole all'attore, Q2 e Q3 a favore del convenuto rispetto a
X. Rispetto a Y Q1 e Q2 a favorevole all'attore ma Q3 favorevole al convenuto. Quindi avremo rigetto sia
di X che di Y.
Come si devono comportare le parti? Legittimato ad impugnare ad appellare in via principale è l'attore
perché soccombente nella domanda e fará appello andando a impugnare la parte della sentenza che
riguardano le domande e le questioni che gli interessano; quindi l'attore impugna la sentenza in
riferimento alle parti in cui il giudice ha risolto verso lui sfavorevole, cioè Q2 e Q3 di X e Q3 di Y, facendo
dei motivi specifici. Concluderà chiedendo accoglimento dell'appello per motivi ovvi e per l'effetto la
condanna all'accertamento di x e di y. Abbiamo un doppio oggetto dell'appello: faremo dei motivi sulle
questione e l'accertamento sulle domande. Il motivo deve essere formulato, a pena di inammissibilita, e
questo motivo deve essere molto specifico (piramide).
Esempio di motivo: non si capisce la parte della senteza chi impugna, non si capisce quale è l'errore.
L'attore impugna, il convenuto che fa? Si dovrá costituire in appello con comparsa e dato che è risultato
soccombente in alcune questioni, queste questioni rigettate respinte non passano in automatico deve
proporre appello incidentale, cioè deve formulare motivi specifici in riferimento a quelle questioni. Per
le eccezioni assorbite abbiamo il 346.
Quando l'attore impugna in riferimento alle questioni risolte a lui sfavorevolmente, che sono eccezioni,
l'attore deve dimostrare la fondatezza del motivo, cioè che l'eccezione non esiste e quindi l'onere
probatorio è diverso: in appello chi è che subisce gli effetti della mancata prova dell'inesistenza
dell'eccezione?? L'attore appellante, mentre in primo grado era il convenuto che doveva dimostrare che
esisteva.
Quindi non c'è piu effetto sostitutivo, ma prima c'è un momento rescindente rispetto all'accoglimento
dei motivi; accolti i motivi contestualmente il giudice rinnova l'accertamento. C'è un passaggio logico tra
rescindente e rescissorio. Non è più tutto mischiato, perché il giudice non esamina la domanda ma il
motivo. Toglie la decisione del giudice di primo grado e ci mette la sua. -Legge slide
Art 342: il legislatore ha riformato questa norma. Numero 1 e 2 scritto da cani.
Il numero 1: si riferisce a censure che attengono alla ricostruzione del fatto storico "questio facti".
Il numero 2: si riferisce a censure "in iure" cioè per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La prima censura si riferisce a quando il giudice si accerta quale sia il colore del codice; il punto 2 si
riferisce alla norma come va interpretata o come va applicata: ricostruzione del fatto e applicazione
della norma.
"Lindicazione delle parti": va fatta sia nel n 1 che nel n 2.
"Indicare le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanz ai fini della decisione":
non è scritto bene, non è un problema di circostanze (il giudice è stanco, è stato bocciato a privato), tu
mi devi dire qual'è l'errore, la norma che va applicata e come va interpretata correttamente. Quindi
devo indicare la parte, l'errore e le conseguenze che ha portato l'errore. Lettura che rigorizza l'art.
La parte più interessante sta nel punto 1, rispetto alla ricostruzione del fatto, dove la norma dice "e delle
modifiche che vengono richieste...": nel numero 2 rispetto alla norma di diritto dobbiamo andare
effettivamente a cogliere l'errore, la dimostrazione dell'errore determina l'accoglimento o meno del
motivo; qui è chiaro che c'è una attività di carattere rescindente e rescissoria.
Quando il giudice ricostruisce il fatto il giudice opera applicando delle norme che si riferiscono alle
prove, delle regole della sperienza comune, regole tecniche. Ora nella ricostruzione del fatto occorre
andare ad individuare un errore? Ciò significa andare a restringere la possibilità di andare a impugnare
in appello la sentenza perché la ricostruzione del fatto è composta al 80% di apprezzamenti discrezionali,
non posso dire che il giudice ha errato, non si riesce a vedere un errore.
Es devo decidere quanto pesa il codice, dico che pesa un etto; l'altro impugna e dice che ho sbagliato
perché pesa un etto e mezzo: questo non è un errore ma una diversa valutazione. Dov'è l'errore? Non
nel l'esito della operazione di apprezzamento, l'errore sta nel metodo di misurazione. Allora vado a
censurare dicendo che la metodologia non è corretta. È questo che dobbiamo fare in appello? No
In appello, la norma dice, che dobbiamo indicare la parte di sentenza in riferimento alla ricostruzione del
fatto ed INDICARE LE MODIFICHE ALLA SOLUZIONE, CIOE IN RIFERIMENTO ALLA RICOSTRUZIONE DEL
FATTO LA MODALITA DECISORIA NON È COME QUELLA IN PUNTO DI DIRITTO, QUI NON C'È UNO
SDOPPIAMENTO TRA FASE RESCINDENTE E RESCISSORIO, MA IL GIUDICE REPLICA L'APPREZZAMENTO
COMPIUTO IN PRIMO GRADO, A PRESCINDERE DI UN ERRORE NELL'APPREZZMENTO TECNICO. PERCHÉ
LAPPELLO È UN GIUDIZIO DI MERITO, NON È LA CASSAZIONE . QUINDI È DIVERSA LA NATURA SE LA
RIFERITE ALLE CENSURE IN PUNTO DI DIRITTO DALLE CENSURE IN PUNTO DI FATTO.