Gli atti impugnabili e le impugnazioni (D.Lgs. 31 dicembre 1992, … · 2016-07-21 · •...
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Gli atti impugnabili e le impugnazioni(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)
Avv. Cristina Periti
Modena – 21 luglio 2016
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Atti impugnabili – art. 19, comma 1
a) Avviso di accertamento del tributo
b) Avviso di liquidazione del tributo
c) Provvedimento che irroga le sanzioni
d) Ruolo e cartella di pagamento
e) Avviso di mora
e bis) Iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973
e ter) Fermo di beni mobili e registrati ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973
f) Atti relativi alle operazioni catastali
g) Diniego espresso o tacito di rimborso
h) Diniego/revoca agevolazioni e rigetto domande definizione agevolata
i) Ogni altro atto per il quale la legge prevede l’impugnabilità
Gli atti impugnabili – art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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Sono altresì impugnabili:
• intimazione di pagamento notificata da Equitalia (art. 29, comma 1, lett. g)
• avviso bonario (Cass. 2616/2015) => FACOLTÀ !!
• diniego di istanza di autotutela (da ultimo Cass. SS.UU. 9669/2009)
• diniego di attivazione procedura amichevole
• sospensione rimborso art. 69, c. 5, R.D. 2440/1923/art. 23 D.Lgs. n. 472/1997
• avviso bonario per somme dovute a titolo di TARSU (Cass. SS.UU. 16293/2007)
Gli atti impugnabili – art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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Indicazioni – art. 19, comma 2: gli atti impugnabili «devono contenerel’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e dellaCT competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell’art. 20».
Vizi propri – 19, comma 3: «ognuno degli atti autonomamente impugnabili
può essere impugnato solo per vizi propri».
Atto successivo autonomamente impugnabile per vizi atto precedente – art.
19, comma 3: «la mancata notificazione di atti autonomamenteimpugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consentel’impugnazione unitamente a quest’ultimo».
Gli atti impugnabili – art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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verificare quale atto è viziato (ruolo vs cartella)ATTO COMPOSITO
verificare chi chiamare in giudizio
ATTO PRODROMICO NON IMPUGNATO
ATTO PRODROMICO NON NOTIFICATO
Gli atti impugnabili – art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
impugnazione atto successivo sul merito
impugnazione atto successivo sul merito
NO
SI
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Non sono impugnabili:
• processo verbale di constatazione – P.V.C. (Cass. 787/2004)
• ordine di verifica (Cass. SS.UU. 6315/2009)
• «viziata» autorizzazione del Procuratore della Repubblica rilasciata ex art. 52, co. 3,D.P.R. 633/1972, se l’attività di verifica tributaria si conclude con un provvedimentoimpugnabile (Cass. SS.UU. 11082/2010)
• accordo raggiunto a seguito di accertamento con adesione (Cass. 10086/2009)
• D.M. contenente tariffe d’estimo (Cass. SS.UU. 20318/2006)
Gli atti impugnabili – art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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In sintesi:
• Comma 1: elenco non esaustivo
• Comma 2: leggere avvertenze!!
• Comma 3: vizi propri• ATTI COMPOSITI
• ATTO PRODROMICO/SUCCESSIVO
Gli atti impugnabili – art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ratio: contribuente PUÒ anticipare la tutela
ATTENZIONE a: COSA si impugna e CHI si
chiama in giudizio
NO notifica = SI impugnazione
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La sentenza
e le impugnazioni
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Il contenuto della sentenza
Art. 36:
• indicazione della composizione del collegio, parti e difensori• concisa esposizione dello svolgimento del processo• richieste delle parti• succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto• dispositivo• data della deliberazione• sottoscrizione del presidente e dell’estensore
La sentenza – art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Art. 37:
- Il testo integrale e originale della sentenza è pubblicato mediante depositopresso la segreteria della CT entro il termine ordinatorio di 30 giorni dalladeliberazione
- Firma e data del segretario per l’avvenuto deposito
- Il dispositivo è comunicato alle parti entro 10 giorni dal deposito presso lasegreteria (termine ordinatorio)
Il ricorso – art. 37 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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Le impugnazioni – artt. 49 e ss. del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 49: richiamo al c.p.c.
Art. 50:Appello impugnazioni ordinarie poiché esperibili
prima della formazione del giudicatoRicorso in Corte di Cassazione
Revocazione impugnazione ordinaria e straordinaria quando è esperita dopo la formazione del giudicato
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Termini per l’impugnazione: Art. 51
Nei casi di revocazione straordinaria di cui all’art. 395 commi 1, 2, 3 e 6 iltermine di 60 giorni decorre dal giorno in cui si è avuto notizia del dolo o sonostate dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento oppure èpassata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice
Termini per impugnare le sentenze
60 giorni dalla data dellanotifica (numerationedierum) NB. UNICITÀ DEITERMINIIMPUGNAZIONE!!
6 mesi dalla data deldeposito (denominationedierum)
(entrambi sottoposti a sospensione feriale)
Le impugnazioni – artt. 49 e ss. del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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Immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente pronunciate dal 1 giugno 2016
Il pagamento avviene entro 90 giorni dies a quo: presentazionedella garanzia o notificazione della sentenza.
Importo < 10.000 euro:non è richiesta laprestazione di garanzia
Importo > 10.000 euro:eventuale prestazione digaranzia da parte delcontribuente (N.B. i costidi garanzia anticipati sonoa carico della partesoccombente)
Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente – art. 69 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Possibile giudizio di ottemperanza in caso di inadempimentodell’Amministrazione.
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Riscossione in pendenza di giudizio e sospensione dell’atto impugnato
L’impugnazione NON SOSPENDE la riscossione che è frazionata a seconda delgrado di giudizio:
• durante I° grado: 1/3 di imposta e interessi, no sanzioni (art. 15 D.P.R. n.602/1973);
• dopo sentenza CTP: max 2/3 di imposta, interessi e sanzioni se sentenzaCTP sfavorevole al contribuente (art. 68, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. n.546/1992 e art. 19, comma 1, D.P.R. n. 602/1973);
• dopo sentenza CTR: quanto deciso dal giudice al netto di quanto giàversato (art. 68, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 546/1992 e art. 19, comma 1,D.P.R. n. 602/1973).
Esecuzioni provvisoria – art. 52 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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Riscossione in pendenza di giudizio e sospensione dell’atto impugnato
Sospensione in I° grado art. 47: danno grave e irreparabile
Sospensione in II° grado art. 52 (sia con appello sia dopo – Circ.38/E)
Esecuzioni provvisoria – art. 52 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Appellante (AdE o contribuente) può chiedere sospensione sent.CTP per gravi e fondati motivi (fumus boni juris e periculum inmora).
Contribuente può chiedere sospensione sent. CTP se provocadanno grave e irreparabile (solo periculum) => MAGGIORE TUTELAPER CONTRIBUENTE
FIDEIUSSIONE
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Art. 53, comma 1 - l’appello deve contenere:
- CT competente- appellante e altre parti (AdE + altri: es. Equitalia o litisconsorti)- estremi della sentenza impugnata (si considera inammissibile solo nel caso in
cui la mancata o erronea indicazione degli estremi comportino una situazionedi assoluta incertezza)
- esposizione sommaria dei fatti- oggetto della domanda- motivi specifici dell’impugnazione (Cass. legittima ricopiatura atti AdE)- sottoscrizione
PENA inammissibilità se:- NON SOTTOSCRITTO- ASSOLUTA INCERTEZZA SUGLI ALTRI ELEMENTI
Forma dell’appello – art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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Art. 53, comma 2 - l’appello:
deve essere notificato e depositato secondo quanto stabilito per il ricorso:
Art. 53, comma 3:
CTR chiede trasmissione fascicolo
Forma dell’appello – art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Notifica:1. con u.g.2. plico raccomandato A/R3. consegna diretta
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Controdeduzioni entro 60 gg (termineordinatorio)
Appello incidentale entro 60 gg (terminePERENTORIO!!)
Controdeduzioni e appello incidentale – art. 54 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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NB: le questioni ed eccezioni NON ACCOLTE e non riproposte siintendono rinunciate
Sent CTP accoglie tutte eccezioni
Sent CTP accoglie eccezionipreliminari e assorbe merito
Sent CTP accoglie meritoma rigetta preliminari
Sent CTP accoglie parzialmentemerito
Questioni/eccezioni non riproposte – art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
controdeduzioni
Controdeduzioni NB: RIPROPORRE e non solo
controdedurre!!!
Controdeduzioni e appello incidentale condizionato
Controdeduzioni e appello incidentale
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Nuove prove in appello
Divieto generale di proposizione di nuove prove in sede di appello
• il caso in cui siano ritenute assolutamente necessarie ai fini della decisione• il caso in cui sia dimostrata l’impossibilità della loro produzione in primo gradoper causa non imputabile al contribuente
salvo…
È prevista l’allegazione di nuovi documenti
Per documento, secondo la dottrina civilistica, deve intendersi qualsiasioggetto materiale che sia in grado di rappresentare o dare conoscenza di unfatto
Nuove prove – art. 58 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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NB:Appello dichiarato inammissibile
non può più essere riproposto anche se non è decorso il termine per impugnazione!!!
Non riproponibilità – art. 60 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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Il ricorso
per revocazione
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Le sentenze della CTR possono essere impugnate per revocazione (ex art. 395 c.p.c.) per:
1. dolo di una parte2. se giudizio basato su prove dichiarate false3. se dopo la sentenza sono rinvenuti documenti decisivi che la parte
non ha potuto produrre per forza maggiore4. se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante da
atti/documenti; quando si decide supponendo un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o supponendo l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilità;
5. sentenza contraria a un giudicato tra le parti;6. dolo del giudice accertato con valore di giudicato.
Ricorso per revocazione – art. 395 c.p.c. e art. 64 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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Termini per revocazione:
- entro 6 mesi/60 gg per revocazione ex nn. 4 e 5,- oltre la scadenza per revocazione ex nn. 1, 2, 3 e 6 se i fatti scoperti
OLTRE la scadenza (se i fatti sono scoperti entro la scadenza i termini sono sospesi di 60 giorni).
Ricorso per revocazione – art. 395 c.p.c. e art. 64 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
NB. La proposizione del ricorso per cassazione/revocazione = notifica della
sentenza.
dalla data notifica atto decorrono 60 gg per notifica di tutte impugnazioni
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Esempio 1
Contestazione dell’AdE: con verifica fiscale del 2009 sono state riprese atassazione nel 2004 e 2005 quote di svalutazioni crediti effettuate econtabilizzate nel 1998, 1999 e 2000.
Eccezione del contribuente: impossibilità di verificare quote di svalutazioni(variazioni in diminuzione) se evento generatore è stato contabilizzato in unperiodo d’imposta definito.
Ricorso per revocazione – art. 395 c.p.c. e art. 64 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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Esempio 1
Sentenza CTR: “tali svalutazioni, per il principio contabile della continuità deibilanci d’esercizio, avevano influito anche sulla determinazione del redditod’impresa degli esercizi, oggetto di verifica” e “l’Ufficio proponeva appello controla sentenza dei Primi Giudici, ribadendo […] la legittimità contabile dell’esame deibilanci relativi agli anni 1998, 1999 e 2000, SOLO con riferimento allequantificazioni (per settimi e per noni) delle quote imputate a tali bilanci, al finedi derivarne la corretta imputazione delle quote fiscalmente deducibili negliesercizi 2004 e 2005”.
ERRORE REVOCATORIO: aver basato la decisione supponendo per veroil fatto (incontrastabilmente falso) che nei singoli bilanci hannoconcorso le quote delle svalutazioni. Fatto decisivo!
Ricorso per revocazione – art. 395 c.p.c. e art. 64 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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Esempio 2
Contestazione dell’AdE: sovrafatturazioni da parte di 5 fornitori. Queste leargomentazioni dell’Ufficio:
• per 4 fornitori discrasia tra scritture contabili fornitore e ns cliente e• per 1 fornitore l’elevato costo orario manodopera rispetto a quella
interna
Eccezione del contribuente: è stata dimostrata la congruità dei prezzi dei serviziricevuti mediante:
• per 4 fornitori: irragionevolezza dati contabilizzati dal fornitore• per 1 fornitore: necessità di ricorrere a MOD esterna (+ cara) per
sopperire a documentati picchi produttivi
Ricorso per revocazione – art. 395 c.p.c. e art. 64 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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Esempio 2
Sentenza CTR: “né si rileva dall’analisi economica dei dati, quale è stata laragione economica valida che ha spinto la società a sostenere costi elevati perforniture da terzi di solo mano d’opera rispetto ai costi sostenuti in house”.
ERRORE REVOCATORIO: aver basato la decisione supponendo per veroil fatto (incontrastabilmente falso) che tutte le contestazioni fosserobasate sull’elevato costo dei servizi resi rispetto alla propria MOD.Fatto decisivo!
Ricorso per revocazione – art. 395 c.p.c. e art. 64 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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Il ricorso
per cassazione
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Il ricorso per cassazione (ex art. 360 c.p.c.) può essere esperito:
1. per motivi attinenti alla giurisdizione;2. per violazione delle norme che regolano la competenza;3. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;4. per nullità della sentenza o del procedimento;5. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti.
NB. La notifica del ricorso per revocazione fa decorrere i termini per impugnazione breve dinanzi alla Cassazione
Ricorso per cassazione – art. 360 c.p.c.
NO in caso di doppia conforme (art. 348 ter,
c. 5, c.p.c.)