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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 21 settembre 2010 ( *) Indice I – Contesto normativo II – Fatti III – La sentenza impugnata IV – Procedimento dinanzi alla Corte V – Conclusioni delle parti A – Nel procedimento C 514/07 P, Svezia/API e Commissione B – Nel procedimento C 528/07 P, API/Commissione C – Nel procedimento C 532/07 P, Commissione/API VI – Sulle impugnazioni A – Sull’impugnazione proposta dalla Commissione (causa C 532/07 P) 1. Sul primo motivo a) Argomenti delle parti b) Giudizio della Corte 2. Sul secondo motivo a) Argomenti delle parti b) Giudizio della Corte 3. Sul terzo motivo a) Argomenti delle parti b) Giudizio della Corte B – Sulle impugnazioni proposte dal Regno di Svezia (causa C 514/07 P) e dall’API (causa C 528/07 P) 1. Sul primo motivo a) Argomenti delle parti b) Giudizio della Corte 2. Sul secondo motivo a) Argomenti delle parti

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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

21 settembre 2010 (*)

Indice

I – Contesto normativo

II – Fatti

III – La sentenza impugnata

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

V – Conclusioni delle parti

A – Nel procedimento C‑514/07 P, Svezia/API e Commissione

B – Nel procedimento C‑528/07 P, API/Commissione

C – Nel procedimento C‑532/07 P, Commissione/API

VI – Sulle impugnazioni

A – Sull’impugnazione proposta dalla Commissione (causa C‑532/07 P)

1. Sul primo motivo

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

2. Sul secondo motivo

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

3. Sul terzo motivo

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

B – Sulle impugnazioni proposte dal Regno di Svezia (causa C‑514/07 P) e dall’API (causa C‑528/07 P)

1. Sul primo motivo

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

2. Sul secondo motivo

a) Argomenti delle parti

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b) Giudizio della Corte

VII – Sulle spese

«Impugnazione – Diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 –Art. 4, n. 2, secondo e terzo trattino – Memorie depositate dalla Commissione nell’ambito di

procedimenti giurisdizionali dinanzi alla Corte e al Tribunale – Decisione della Commissione che negal’accesso»

Nei procedimenti riuniti C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P,

aventi ad oggetto tre impugnazioni ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposte, laprima, il 20 novembre 2007 e, le altre, il 27 novembre 2007,

Regno di Svezia (C‑514/07  P), rappresentato dalle sig.re  S.  Johannesson, A.  Falk, K.  Wistrand eK. Petkovska, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuto da:

Regno di Danimarca, rappresentato dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualità di agente,

Repubblica di Finlandia, rappresentata dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente,

intervenienti in sede d’impugnazione,

procedimenti in cui le altre parti sono:

Association de la presse internationale ASBL (API), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentatadagli avv.ti  S.  Völcker e J.  Heithecker, Rechtsanwälte, F.  Louis, avocat, nonché dal sig.  C.  O’Daly,solicitor,

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata dai sigg.  C.  Docksey, V.  Kreuschitz e P.  Aalto, in qualità diagenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

e

Association de la presse internationale ASBL (API) (C‑528/07 P), con sede in Bruxelles (Belgio),rappresentata dagli avv.ti S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, avocat, e dal sig. C. O’Daly, solicitor,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata dai sigg.  C.  Docksey, V.  Kreuschitz e P.  Aalto, in qualità diagenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

sostenuta da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalle sig.re  E.  Jenkinson eS. Behzadi-Spencer, in qualità di agenti, assistite dal sig. J. Coppel, barrister,

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interveniente in sede d’impugnazione,

e

Commissione europea (C‑532/07 P), rappresentata dai sigg. C. Docksey, V. Kreuschitz e P. Aalto, inqualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalle sig.re  E.  Jenkinson eS. Behzadi-Spencer, in qualità di agenti, assistite dal sig. J. Coppel, barrister,

interveniente in sede d’impugnazione,

procedimento in cui l’altra parte è:

Association de la presse internationale ASBL (API), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentatadagli avv.ti S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, avocat, e dal sig. C. O’Daly, solicitor,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig.  V.  Skouris, presidente, dai sigg.  A.  Tizzano (relatore), J.N.  Cunha Rodrigues,K.  Lenaerts, dalle sig.re  R.  Silva de  Lapuerta, C.  Toader, presidenti di sezione, dai sigg.  A.  Rosas,K. Schiemann, E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancellieri: sigg. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e B. Fülöp, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 giugno 2009,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° ottobre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1                Con le loro impugnazioni il Regno di Svezia, l’Association de la presse internationale ASBL (inprosieguo: l’«API») e la Commissione delle Comunità europee chiedono l’annullamento della sentenzadel Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 settembre 2007, causa T‑36/04,API/Commissione (Racc.  pag.  II‑3201; in prosieguo: «la sentenza impugnata») con la qualequest’ultimo ha parzialmente annullato la decisione della Commissione 20 novembre 2003 (inprosieguo: la «decisione controversa») che rigettava una domanda formulata dall’API al fine di ottenerel’accesso alle memorie depositate dalla Commissione dinanzi alla Corte e al Tribunale nell’ambito ditaluni procedimenti giurisdizionali.

I –  Contesto normativo

2        Il primo, secondo, quarto ed undicesimo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Parlamento europeoe del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamentoeuropeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), così recitano:

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«(1)            L’articolo  1, secondo comma del Trattato sull’Unione europea sancisce il concetto ditrasparenza, secondo il quale il Trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione diun’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modopiù trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini.

(2)            Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processodecisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazionenei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce arafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 6 delTrattato UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(...)

(4)      Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico aidocumenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell’articolo 255, paragrafo 2,del Trattato CE.

(...)

(11)      In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico.Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Sidovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni internequando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare leeccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazionecomunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell’Unione».

3        L’art. 1, lett. a), di tale regolamento così dispone:

«L’obiettivo del presente regolamento è di:

a)      definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, chedisciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e dellaCommissione (in prosieguo: “le istituzioni”) sancito dall’articolo  255 del Trattato  CE in modotale da garantire l’accesso più ampio possibile».

4        L’art. 2, nn. 1 e 3, del medesimo regolamento così dispone:

«1.      Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sedesociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, lecondizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

(...)

3.            Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire idocumenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settorid’attività dell’Unione europea».

5        L’art. 4, nn. 2, 4 e 6, del regolamento n. 1049/2001, relativo alle eccezioni al diritto d’accesso, cosìrecita:

«2.           Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio allatutela di quanto segue:

–        (...)

–        le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,

–        gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

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(...)

4.      Per quanto concerne i documenti di terzi, l’istituzione consulta il terzo al fine di valutare se siaapplicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento puòo non deve essere divulgato.

(...)

6.            Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le partirestanti del documento sono divulgate».

6               Ai sensi dell’art.  7, n.  2, del medesimo regolamento, «[n]el caso di un rifiuto totale o parziale, ilrichiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell’istituzione, chiedere allastessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma».

7        L’art. 8, n. 1, del citato regolamento così dispone:

«Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla lororegistrazione, l’istituzione concede l’accesso al documento richiesto e gli fornisce l’accesso ai sensidell’articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale (...)».

8        Ai sensi dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1049/2001:

«In particolare, fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti legislativi, vale a dire i documenti redatti oricevuti nel corso delle procedure per l’adozione di atti giuridicamente vincolanti negli o per gli Statimembri, dovrebbero essere resi direttamente accessibili».

II –  Fatti

9               Con lettera 1° agosto 2003 l’API, un’organizzazione a scopo non lucrativo di giornalisti stranierioperanti in Belgio, ha chiesto alla Commissione, ai sensi dell’art.  6 del regolamento n.  1049/2001,l’accesso a tutte le memorie che quest’ultima aveva presentato al Tribunale o alla Corte nell’ambito deiprocedimenti giurisdizionali riguardanti le seguenti cause:

–        T‑209/01, Honeywell/Commissione, e T‑210/01, General Electric/Commissione;

–        T‑212/03, MyTravel/Commissione;

–        T‑342/99, Airtours/Commissione;

–        C‑203/03, Commissione/Austria;

–                C‑466/98, Commissione/Regno Unito; C‑467/98, Commissione/Danimarca; C‑468/98,Commissione/Svezia; C‑469/98, Commissione/Finlandia; C‑471/98, Commissione/Belgio;C‑472/98, Commissione/Lussemburgo; C‑475/98, Commissione/Austria, e C‑476/98,Commissione/Germania (in prosieguo: le «cause Cielo aperto»);

–        C‑224/01, Köbler, nonché

–        C‑280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg.

10            Con lettera 17 settembre 2003 la Commissione ha accolto tale domanda solo con riferimentoall’accesso alle memorie depositate nell’ambito delle cause C‑224/01, Köbler, e C‑280/00, AltmarkTrans e Regierungspräsidium Magdeburg, aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale aisensi dell’art. 234 CE.

11      Quanto al resto, la Commissione ha rigettato la domanda dell’API, rigetto che è stato confermato, aisensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1049/2001, dalla decisione controversa.

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12            La Commissione ha anzitutto negato l’accesso alle memorie depositate nell’ambito delle causeT‑209/01, Honeywell/Commissione, e T‑210/01, General Electric/Commissione, sostanzialmente inquanto si trattava di cause pendenti al momento dell’adozione della decisione controversa e in quanto siapplicava, pertanto, l’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali prevista dall’art. 4,n. 2, secondo trattino, del citato regolamento.

13      La Commissione, poi, basandosi sulla stessa eccezione, ha negato l’accesso alle memorie depositatenell’ambito della causa T‑342/99, Airtours/Commissione, in quanto, benché effettivamente conclusa,tale causa presentava tuttavia una stretta connessione con la causa T‑212/03, MyTravel/Commissione,che era invece ancora pendente al momento dell’adozione della decisione controversa. Quanto alladomanda d’accesso alle memorie depositate nell’ambito di quest’ultima causa, la Commissione l’haconsiderata prematura, senza che la ricorrente contestasse tale conclusione nel suo ricorso.

14            Inoltre, la Commissione ha respinto la domanda dell’API riguardante le cause Cielo aperto,considerando che, benché si trattasse di cause concluse al momento dell’adozione della decisionecontroversa, esse avevano ad oggetto ricorsi per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, sicché eraapplicabile l’eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e direvisione contabile prevista dall’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

15      Infine, la Commissione ha respinto la domanda dell’API riguardante i documenti depositati nell’ambitodella causa C‑203/03, Commissione/Austria. Essa ha infatti ritenuto che l’eccezione riguardante latutela delle procedure giurisdizionali si applicasse a tali documenti, come anche a quelli depositatinell’ambito delle cause T‑209/01, Honeywell/Commissione, e T‑210/01, GeneralElectric/Commissione. Essa ha tuttavia aggiunto che tale domanda doveva altresì essere respinta sullabase del terzo trattino del citato art.  4, n.  2, in quanto tale disposizione escluderebbe l’accesso aqualsiasi documento riguardante un ricorso per inadempimento qualora la sua divulgazione dovessearrecare pregiudizio alla tutela dell’obiettivo delle attività ispettive, vale a dire il raggiungimento di unadefinizione amichevole della controversia che oppone la Commissione allo Stato membro interessato.

16            Quanto all’applicazione dell’art.  4, n.  2, in fine, del medesimo regolamento, la Commissione haritenuto che non vi fosse alcun interesse pubblico prevalente, ai sensi di tale disposizione, tale dagiustificare la divulgazione dei documenti in oggetto.

III –  La sentenza impugnata

17      L’API ha proposto un ricorso d’annullamento avverso la decisione controversa, che è stato accolto soloin parte dal Tribunale.

18      Ai punti 51‑57 della sentenza impugnata, dopo aver ricordato che il regolamento n. 1049/2001 mira adare la massima attuazione possibile al diritto di pubblica consultazione dei documenti detenuti dalleistituzioni, il Tribunale ha precisato che tale diritto rimane tuttavia soggetto a taluni limiti. A talproposito, il regolamento prevedrebbe eccezioni che, in quanto tali, dovrebbero essere interpretate insenso restrittivo e la cui applicazione richiederebbe, in linea di principio, una valutazione specifica econcreta del contenuto dei documenti oggetto della domanda d’accesso, dal momento che il rischio diarrecare pregiudizio all’interesse tutelato da ciascuna di tali eccezioni non può essere meramenteipotetico.

19            Al punto 58 della citata sentenza il Tribunale ha aggiunto, tuttavia, che un siffatto esame non èprescritto in tutte le circostanze. Infatti, esso potrebbe non rivelarsi necessario quando, a causa dicircostanze particolari, sia evidente che l’accesso deve essere negato o concesso. Ciò potrebbeavvenire, in particolare, nel caso in cui alcuni documenti ricadano manifestamente ed integralmente inun’eccezione prevista dal citato regolamento.

20      In applicazione di tali principi il Tribunale ha anzitutto esaminato la parte della decisione controversariguardante le memorie depositate nell’ambito delle cause pendenti T‑209/01,Honeywell/Commissione, T‑210/01, General Electric/Commissione, e C‑203/03,Commissione/Austria.

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21      Ad avviso del Tribunale, simili documenti ricadono manifestamente ed integralmente nell’eccezionerelativa alla tutela delle procedure giurisdizionali, e ciò fino al momento in cui il procedimento inquestione abbia raggiunto la fase dell’udienza.

22          Infatti, come emerge dai punti 78‑81 della sentenza impugnata, sarebbe indispensabile prevenire ladivulgazione dei citati documenti prima dell’udienza, allo scopo di evitare che gli agenti dellaCommissione siano soggetti a pressioni esterne, segnatamente da parte del pubblico. Inoltre, ciòconsentirebbe di evitare che le critiche e le obiezioni che potrebbero essere formulate avverso gliargomenti contenuti negli atti stessi da parte degli ambienti specialistici nonché da parte della stampa edell’opinione pubblica in generale possano avere, in violazione del principio della parità delle armi, laconseguenza, segnatamente, di imporre un onere supplementare alla Commissione. Quest’ultimapotrebbe infatti sentirsi obbligata a tenerne conto nel difendere la propria posizione dinanzi al giudice,quando invece le parti del procedimento non soggette all’obbligo di divulgare le proprie memoriepotrebbero difendere i loro interessi indipendentemente da qualsiasi influenza esterna.

23      Solo dopo l’udienza la Commissione sarebbe tenuta ad effettuare una valutazione concreta, caso percaso, di ogni memoria cui le sia stato richiesto l’accesso.

24      A tal proposito il Tribunale ha aggiunto, anzitutto, ai punti 84 e 85 della sentenza impugnata, che unasiffatta conclusione non è smentita dalla constatazione che la divulgazione degli atti processuali èammessa in numerosi Stati membri e che essa è altresì prevista, con riferimento agli atti depositatidinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione europea per la salvaguardia deidiritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, posto che lenorme di procedura dei giudici dell’Unione non prevedono un diritto d’accesso dei terzi agli attiprocessuali depositati dalle parti nelle loro cancellerie.

25      Inoltre, ai punti 86‑89 di tale sentenza, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non possa basarsisulle norme procedurali dei giudici dell’Unione che prevedono che le memorie delle parti siano, inlinea di principio, riservate, allo scopo di negare l’accesso a tali memorie anche dopo l’udienza. Infatti,la Corte avrebbe già precisato che dette regole non vietano alle parti di divulgare le loro stessememorie.

26      Infine, ai punti 90 e 91 della sentenza in esame il Tribunale ha aggiunto che la non divulgazione di talimemorie prima dell’udienza è peraltro giustificata dalla necessità di salvaguardare l’effetto utile diun’eventuale decisione del giudice adito di tenere l’udienza a porte chiuse.

27            Il Tribunale ha quindi stabilito, al punto 92 della sentenza impugnata, che la Commissione non eraincorsa in un errore di diritto omettendo di svolgere un esame concreto delle memorie relative allecause T‑209/01, Honeywell/Commissione, T‑210/01, General Electric/Commissione, e C‑203/03,Commissione/Austria, e che essa non aveva commesso alcun errore di valutazione ritenendo sussistenteun interesse pubblico alla tutela delle memorie citate.

28      Infine il Tribunale ha stabilito, al punto 100 della sentenza impugnata, che l’API non aveva neppurefatto valere alcun interesse pubblico prevalente che giustificasse, conformemente all’art.  4, n.  2, delregolamento n. 1049/2001, la divulgazione dei documenti in questione.

29            In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda d’accesso alle memorie relative alla causaT‑342/99, Airtours/Commissione, ai punti 105‑107 della sentenza impugnata il Tribunale ha stabilitoche il diniego opposto dalla Commissione, basato sullo stretto collegamento esistente tra tale causa e lacausa pendente T‑212/03, MyTravel/Commissione, non era giustificato. Infatti, tale causa T‑342/99era già stata definita con la sentenza del Tribunale 6 giugno 2002 (Racc.  pag.  II‑2585), sicché ilcontenuto delle memorie era già stato reso pubblico, non solo in sede di udienza, ma altresì nel testostesso della sentenza. Inoltre, il semplice fatto che argomenti già sollevati dinanzi al giudice in unacausa già conclusa possano essere altresì dibattuti nell’ambito di una causa simile non farebbe emergerela natura del rischio di pregiudizio allo svolgimento del procedimento ancora pendente che da ciòpotrebbe derivare.

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30            In terzo e ultimo luogo, ai punti 135‑140 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che ilrigetto, da parte della Commissione, della domanda dell’API che sollecita l’accesso alle memoriedepositate nell’ambito delle cause Cielo aperto non potesse essere giustificato sulla base dell’eccezionecui all’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativa alla tutela degli obiettivi delleattività ispettive, di indagine e di revisione contabile. Infatti, le cause citate erano già state definite consentenza, sicché non vi era alcuna attività di indagine volta a dimostrare l’esistenza degliinadempimenti in questione che potesse essere messa in pericolo dalla divulgazione dei documentirichiesti.

31           Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nei limiti in cui essa ha negatol’accesso alle memorie presentate dalla Commissione dinanzi alla Corte nell’ambito delle cause Cieloaperto, e dinanzi al Tribunale, nell’ambito della causa T‑342/99, Airtours/Commissione. Secondo ilpunto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, il ricorso dell’API è respinto per il resto.

IV –  Procedimento dinanzi alla Corte

32          Con ordinanze del presidente della Corte, rispettivamente, 23 aprile e 19 maggio 2008, il Regno diDanimarca e la Repubblica di Finlandia sono stati ammessi ad intervenire nel procedimentoC‑514/07 P a sostegno delle conclusioni del Regno di Svezia.

33      Con ordinanza del presidente della Corte 23 aprile 2008 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda delNord è stato ammesso ad intervenire nei procedimenti C‑528/07  P e C‑532/07  P a sostegno delleconclusioni della Commissione.

34            Infine, con ordinanza 7 gennaio 2009 il presidente della Corte ha deciso di riunire i procedimentiC‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P ai fini della fase orale nonché della sentenza.

V –  Conclusioni delle parti

A –  Nel procedimento C‑514/07 P, Svezia/API e Commissione

35            Il Regno di Svezia chiede che la Corte annulli il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnatanonché la decisione controversa nel suo complesso e condanni la Commissione alle spese.

36      L’API chiede alla Corte:

–               di annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui il Tribunale ha confermato il diritto dellaCommissione a non divulgare le proprie memorie in cause nel cui ambito si doveva ancorasvolgere un’udienza;

–        di annullare le parti della decisione controversa che non sono state anteriormente annullate dallasentenza impugnata ovvero, in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinchéstatuisca in conformità alla sentenza della Corte, e

–        di condannare la Commissione alle spese relative alla comparsa di risposta dell’API in sede diimpugnazione.

37            Il Regno di Danimarca chiede alla Corte di annullare il punto 2 del dispositivo della sentenzaimpugnata nonché la decisione controversa, in quanto «il Tribunale è incorso in un errore di diritto nonavendo previsto un rigido requisito vertente sulla necessità che si svolga una valutazione concreta diciascun atto oggetto di una domanda d’accesso al fine di stabilire se l’eccezione di cui all’art. 4, n. 2,del regolamento n. 1049/2001 possa trovare applicazione».

38          La Repubblica di Finlandia ha chiesto alla Corte, in udienza, di annullare il punto 2 del dispositivodella sentenza impugnata.

39      La Commissione chiede alla Corte:

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–        di confermare parzialmente la sentenza impugnata, nei limiti in cui essa conferma la decisionecontroversa di negare l’accesso ai documenti richiesti dall’API;

–                di condannare l’API alle spese sostenute dalla Commissione in primo grado e in sede diimpugnazione, e

–                di condannare il Regno di Svezia alle spese sostenute dalla Commissione in sede diimpugnazione.

B –  Nel procedimento C‑528/07 P, API/Commissione

40      L’API chiede alla Corte:

–               di annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui il Tribunale ha confermato il diritto dellaCommissione di non divulgare le proprie memorie in cause nel cui ambito si doveva ancorasvolgere un’udienza;

–        di annullare le parti della decisione controversa che non sono state anteriormente annullate dallasentenza impugnata ovvero, in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinchéstatuisca in conformità alla sentenza della Corte, e

–        di condannare la Commissione alle spese.

41      La Commissione chiede alla Corte:

–        di confermare parzialmente la sentenza impugnata, nei limiti in cui essa conferma la decisionecontroversa di negare l’accesso ai documenti richiesti dall’API;

–        di condannare l’API alle spese sostenute dalla Commissione in sede di impugnazione e in primogrado, e

–                di condannare il Regno di Svezia alle spese sostenute dalla Commissione in sede diimpugnazione.

42      Il Regno Unito chiede che la Corte respinga l’impugnazione.

C –  Nel procedimento C‑532/07 P, Commissione/API

43      La Commissione chiede alla Corte:

–        di annullare parzialmente la sentenza impugnata nei limiti in cui essa ha annullato la decisionecontroversa che nega all’API l’accesso a taluni documenti a partire dalla data dell’udienza, perquanto riguarda tutte le azioni, tranne per quella relativa alla procedura per inadempimento;

–        di pronunciarsi a titolo definitivo sulle questioni oggetto della presente impugnazione, e

–                di condannare l’API alle spese della Commissione afferenti a tale causa e alla presenteimpugnazione.

44      L’API chiede alla Corte:

–                di dichiarare irricevibile una parte del primo motivo di impugnazione, in quanto non indicaprecisamente gli elementi contestati della sentenza impugnata di cui la Commissione chiedel’annullamento;

–        di dichiarare irricevibile il secondo motivo di impugnazione;

–        in subordine, di respingere l’impugnazione nel suo complesso, e

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–        di condannare la Commissione alle spese sostenute dall’API nell’ambito della sua comparsa dirisposta in sede di impugnazione.

45      Il Regno Unito chiede alla Corte:

–               di dichiarare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando, al punto 82 dellasentenza impugnata, che, dopo lo svolgimento dell’udienza, la Commissione ha l’obbligo dieffettuare una valutazione caso per caso di ciascuna memoria al fine di pronunciarsisull’applicazione dell’eccezione relativa alle procedure giurisdizionali prevista dall’art.  4, n.  2,secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, e

–                di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha annullato la decisionecontroversa laddove questa ha respinto la domanda dell’API di accedere alle memorie presentatedalla Commissione dinanzi alla Corte nell’ambito delle cause Cielo aperto.

VI –  Sulle impugnazioni

46      Si deve trattare anzitutto l’impugnazione nel procedimento C‑532/07 P e, quindi, congiuntamente, leimpugnazioni nei procedimenti C‑514/07 P e C‑528/07 P.

A –  Sull’impugnazione proposta dalla Commissione (causa C‑532/07 P)

47      A sostegno della propria impugnazione la Commissione deduce tre motivi, basati su talune violazionidell’art. 4, n. 2, secondo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

1.     Sul primo motivo

48          Con il suo primo motivo, la Commissione afferma che il Tribunale è incorso in un errore di dirittointerpretando l’eccezione relativa alle procedure giurisdizionali nel senso che le istituzioni devonoesaminare, caso per caso, le domande d’accesso alle memorie depositate nell’ambito di procedimentidiversi da quelli per inadempimento, e ciò a partire dalla data dell’udienza.

a)     Argomenti delle parti

49           A sostegno di questo motivo la Commissione afferma, in primo luogo, che una tale interpretazionerivela una contraddizione nella sentenza impugnata. Infatti, dopo aver riconosciuto l’esistenza diun’eccezione generale al diritto d’accesso, il Tribunale ne limiterebbe l’applicazione fino al momentodell’udienza, attribuendo erroneamente a quest’ultima un’importanza decisiva. In realtà, l’interesse adun buon andamento della giustizia nonché l’esigenza di evitare, per i rappresentanti della Commissione,qualsiasi influenza esterna – su cui il Tribunale si è basato per affermare che l’eccezione di cui trattasisi applica fino all’udienza – giustificherebbe il fatto che tale eccezione sia applicabile nel corsodell’intero procedimento e, quindi, fino alla pronuncia della sentenza.

50      In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’interesse ad una buona amministrazionedella giustizia ovvero dell’interesse delle persone menzionate nel procedimento diverse dalle parti odagli intervenienti principali. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della prassisviluppata dai giudici comunitari secondo cui questi ultimi possono omettere, di loro stessa iniziativa, inomi di una parte o di altre persone che apparirebbero nel procedimento, ovvero altre informazionirelative alla causa che sarebbero normalmente pubblicabili.

51      In terzo luogo, secondo la Commissione, il Tribunale ha violato, segnatamente, non solo l’art. 255 CE,che non si riferisce alla Corte, ma altresì le disposizioni rilevanti dei regolamenti di procedura deigiudici comunitari, da cui risulterebbe che il pubblico non ha accesso ai documenti versati agli atti dicausa.

52            In quarto luogo, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione gli interessi delle parti delprocedimento diverse dalla Commissione. Infatti, considerato che, soprattutto nelle cause aventi adoggetto ricorsi diretti, le memorie di una parte fanno necessariamente riferimento al contenuto delle

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memorie delle altre parti, cui esse replicano, se la Commissione fosse tenuta a divulgare il contenutodei propri atti difensivi ciò avrebbe inevitabilmente un impatto sul diritto dell’altra parte di controllarel’accesso, così aperto, alle proprie memorie e ai propri argomenti.

53            In quinto luogo, dai lavori preparatori del regolamento n. 1049/2001 risulterebbe che il legislatorecomunitario non ha voluto escludere completamente dall’ambito di applicazione dello stesso idocumenti generati e detenuti dalle istituzioni ai soli fini delle procedure giurisdizionali.

54      In sesto ed ultimo luogo, la Commissione ritiene che la soluzione cui è giunto il Tribunale sia contrariaalla giurisprudenza della Corte, in particolare alla sentenza 11 gennaio 2000, cause riunite C‑174/98 Pe C‑189/98 P, Paesi Bassi e van der Wal/Commissione (Racc. pag. I‑1), ove la Corte ha sottolineatoche la Commissione, investita di una domanda di accesso a taluni documenti, può essere spinta aconsultare il giudice nazionale prima di qualsiasi eventuale divulgazione degli stessi, in quanto una talesoluzione richiederebbe che un’istituzione assuma da sola una decisione in ordine alla divulgazione ditutti i documenti relativi ad una causa pendente presentati ai giudici comunitari o generati dagli stessi.Ciò sarebbe incompatibile con l’obbligo gravante sull’istituzione di rispettare i diritti delle altre parti didifendere i loro interessi dinanzi ai giudici comunitari e, nel contempo, le regole processuali di taligiudici.

55           A sostegno delle conclusioni della Commissione, il Regno Unito aggiunge, in primo luogo, che ilTribunale ha statuito ultra petita avendo dichiarato, al punto 82 della sentenza impugnata, che, «dopo losvolgimento dell’udienza, la Commissione è soggetta all’obbligo di effettuare una valutazione concretadi ciascun documento richiesto per verificare, alla luce del suo specifico contenuto, se esso possa esseredivulgato ovvero se la sua divulgazione possa arrecare pregiudizio al procedimento giurisdizionale cuisi riferisce». Risulterebbe infatti dal punto 75 della stessa sentenza che, con il suo ricorsod’annullamento, l’API non aveva sottoposto all’esame del Tribunale la questione delle domanded’accesso alle memorie effettuate nel corso di un periodo compreso tra la data dell’udienza e lapronuncia della sentenza, posto che, in ciascuna delle tre cause di cui trattasi, vale a dire la T‑209/01,Honeywell/Commissione, la T‑201/01, General Electric/Commissione, e la C‑203/03,Commissione/Austria, l’udienza non si era ancora svolta quando l’API aveva richiesto l’accesso allememorie della Commissione.

56            Il Regno Unito ritiene inoltre che le istituzioni debbano potersi basare su presunzioni generaliapplicabili a categorie di documenti e che la divulgazione delle memorie sia, per sua natura, diversadalla divulgazione di un documento amministrativo interno. Ciò sarebbe peraltro confermato daltrattamento che il legislatore comunitario riserva ai documenti vertenti su un procedimentogiurisdizionale, la cui peculiarità si rifletterebbe nell’eccezione prevista dall’art.  4, n.  2, secondotrattino, del regolamento n.  1049/2001. Infine, secondo il Regno Unito, è inappropriato epregiudizievole per la buona amministrazione della giustizia il fatto che i procedimenti giurisdizionalisiano soggetti alle influenze esterne.

57      L’API replica a ciascuno degli argomenti dedotti dalla Commissione a sostegno del primo motivo.

58      Anzitutto, ogni eventuale influenza esterna nei confronti dei rappresentanti della Commissione sarebbeuna mera conseguenza del carattere pubblico dei procedimenti giurisdizionali e non potrebbegiustificare la soluzione cui è giunto il Tribunale. In ogni caso, tale argomento sarebbe incompatibilecon la necessità di interpretare restrittivamente le eccezioni al diritto d’accesso ai documenti e lasoluzione cui giunge il Tribunale sarebbe contraria al principio del più ampio accesso ai documentidelle istituzioni, posto che, dato il loro carattere parziale, né la relazione d’udienza né l’udienza stessasarebbero sufficienti a garantire la trasparenza.

59            In secondo luogo, l’API ritiene che né la prassi della Corte consistente nell’omettere il nome deiricorrenti o di altre persone interessate dal procedimento, né la codifica della prassi stessa di cuiall’art.  44, n.  4, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, potrebberogiustificare una deroga agli obblighi derivanti dal regolamento n.  1049/2001, dal momento chequest’ultimo rappresenta una fonte normativa superiore.

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60            In terzo luogo, i documenti cui l’API vorrebbe accedere rientrerebbero chiaramente nell’ambito diapplicazione dell’art. 255 CE, in quanto si tratterebbe di documenti detenuti dalla Commissione e di cuiquesta sarebbe l’autrice. In altri termini, l’API non mirerebbe ad ottenere l’accesso a documentidetenuti dalla Corte, cui l’art.  255  CE peraltro non fa riferimento. In ogni caso, l’argomento dellaCommissione a tal proposito sarebbe irricevibile, in quanto non preciserebbe gli elementi contestatidella sentenza impugnata.

61      In quarto luogo, non solo la Commissione non avrebbe specificato quali siano gli interessi dei terzi chepotrebbero essere pregiudicati da un’ulteriore divulgazione dei documenti in questione, ma essa nonterrebbe conto, in particolare, né della possibilità di concedere un accesso parziale agli stessi né delprocedimento espressamente previsto dall’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001 per salvaguardaregli interessi dei terzi.

62            In quinto luogo, l’API condivide la posizione della Commissione secondo cui i documenti detenutidalle istituzioni ai soli fini dei procedimenti giurisdizionali non sono esclusi dall’ambito di applicazionedel regolamento n. 1049/2001. In particolare, per quanto riguarda il principio della parità delle armi,l’API sostiene che una parte processuale non è in realtà svantaggiata dalla divulgazione delle propriememorie e l’esistenza di un’eventuale asimmetria tra le parti rappresenta solo la conseguenzainevitabile e necessaria dell’esistenza stessa del regolamento n.  1049/2001. In ogni caso, un accessoparziale alle memorie sarebbe sempre possibile e preferibile a un diniego totale di accesso alle stesse.

63      In sesto ed ultimo luogo, la citata sentenza Paesi Bassi e van der Wal/Commissione, cui si riferisce laCommissione, sarebbe irrilevante nella fattispecie in quanto non si tratterebbe di una sentenza diprincipio, che consenta di imporre un divieto globale d’accesso ad una specifica categoria di documenti.

b)     Giudizio della Corte

64          Si deve anzitutto respingere la censura sollevata dal Regno Unito, secondo cui il Tribunale avrebbestatuito ultra petita dichiarando, al punto 82 della sentenza impugnata, che, «dopo lo svolgimentodell’udienza, la Commissione è soggetta all’obbligo di effettuare una valutazione concreta di ciascundocumento richiesto per verificare, alla luce del suo specifico contenuto, se esso possa essere divulgatoovvero se la sua divulgazione possa arrecare pregiudizio al procedimento giurisdizionale cui siriferisce».

65      Infatti, a tal proposito deve rammentarsi che, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti,cui spetta delimitare il quadro della lite, il giudice non può essere vincolato ai soli argomenti invocatidalle parti a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propriadecisione su considerazioni giuridiche erronee (ordinanza 27 settembre 2004, causa C‑470/02  P,UER/M6 e a., punto 69).

66            Nella fattispecie, è solo nell’esaminare gli argomenti dedotti dall’API a sostegno del suo motivod’annullamento, basato su una violazione dell’art.  4, n.  2, secondo trattino, del regolamenton.  1049/2001, che il Tribunale è giunto alla conclusione contenuta al punto 82 della sentenzaimpugnata. Risulta quindi che tale punto contenga semplicemente lo sviluppo del ragionamento che hacondotto il Tribunale a respingere il motivo dedotto dinanzi ad esso dall’API.

67      Orbene, in conformità alla giurisprudenza della Corte, un simile sviluppo non consente, in quanto tale,di ritenere che il Tribunale si sia discostato dall’oggetto della controversia ed abbia statuito ultra petita(v., in tal senso, sentenza 19 novembre 1998, causa C‑252/96 P, Parlamento/Gutiérrez de Quijano yLloréns, Racc. pag. I‑7421, punto 34, nonché ordinanza UER/M6 e a., cit., punto 74).

68      Ciò posto, per quanto riguarda gli argomenti dedotti dalla Commissione a sostegno del presente motivodeve ricordarsi che, conformemente al suo primo ‘considerando’, il regolamento n.  1049/2001 èriconducibile all’intento espresso all’art. 1, secondo comma, UE, inserito con il Trattato di Amsterdam,di segnare una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popolidell’Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibileai cittadini. Come ricorda il secondo ‘considerando’ di detto regolamento, il diritto di accesso delpubblico ai documenti delle istituzioni è connesso al carattere democratico di queste ultime (sentenza

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1° luglio 2008, cause riunite C‑39/05 P e C‑52/05 P, Svezia e Turco/Consiglio, Racc.  pag.  I‑4723,punto 34).

69      A tal fine, il regolamento n. 1049/2001 mira, come precisato dal suo quarto ‘considerando’ e dal suoart.  1, a conferire al pubblico un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni che sia il più ampiopossibile (v. sentenze 1° febbraio 2007, causa C‑266/05 P, Sison/Consiglio, Racc. pag. I‑1233, punto61; 18 dicembre 2007, causa C‑64/05 P, Svezia/Commissione, Racc. pag. I‑11389, punto 53; Svezia eTurco/Consiglio, cit., punto 33, nonché 29 giugno 2010, causa C‑139/07 P, Commissione/TechnischeGlaswerke Ilmenau, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51).

70      Tuttavia, tale diritto è comunque sottoposto a determinate limitazioni fondate su ragioni di interessepubblico o privato (citate sentenze Sison/Consiglio, punto 62, e Commissione/Technische GlaswerkeIlmenau, punto 53).

71      Più specificamente, in conformità al suo undicesimo ‘considerando’, tale regolamento prevede, al suoart. 4, che le istituzioni rifiutino l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio a unodegli interessi tutelati dall’articolo stesso.

72           Pertanto, se la Commissione decide di negare l’accesso a un documento di cui le è stata chiesta ladivulgazione, essa deve, in linea di principio, spiegare come l’accesso a tale documento potrebbearrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse tutelato da un’eccezione previstaall’art.  4 del regolamento n.  1049/2001 che tale istituzione invoca (v., in tal senso, citate sentenzeSvezia e Turco/Consiglio, punto 49, e Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, punto 53).

73      È certo vero che tali eccezioni, dal momento che derogano al principio del più ampio accesso possibiledel pubblico ai documenti, devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo (citate sentenzeSison/Consiglio, punto 63; Svezia/Commissione, punto 66, nonché Svezia e Turco/Consiglio, punto36).

74           Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’API, dalla giurisprudenza della Corte emerge chel’istituzione interessata può basarsi al riguardo su presunzioni di carattere generale che si applicano adeterminate categorie di documenti, in quanto a domande di divulgazione riguardanti documenti dellastessa natura possono applicarsi considerazioni di ordine generale analoghe (v. citate sentenze Svezia eTurco/Consiglio, punto 50, e Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, punto 54).

75            Orbene, nella fattispecie, nessuna delle parti in causa ha contestato la conclusione cui è giunto ilTribunale al punto 75 della sentenza impugnata, secondo cui le memorie della Commissione alle quali èstato chiesto l’accesso sono state redatte da tale istituzione in qualità di parte in tre ricorsi diretti ancorapendenti alla data di adozione della decisione controversa e secondo cui, di conseguenza, ciascuna ditali memorie può essere considerata come rientrante in un’unica categoria di documenti.

76            Si deve quindi verificare se considerazioni di ordine generale consentissero di concludere che laCommissione era legittimata a basarsi sulla presunzione che la divulgazione di tali memorie avrebbearrecato pregiudizio ai procedimenti giurisdizionali, e ciò senza essere tenuta ad effettuare unavalutazione concreta del contenuto di ciascuno di tali documenti.

77           A tal fine, si deve anzitutto rilevare che le memorie depositate dinanzi alla Corte nell’ambito di unprocedimento giurisdizionale presentano caratteristiche del tutto peculiari, in quanto partecipano, perloro stessa natura, all’attività giurisdizionale della Corte ben più che all’attività amministrativa dellaCommissione, dal momento che quest’ultima attività non richiede, peraltro, la stessa ampiezzadell’accesso ai documenti rispetto all’attività legislativa di un’istituzione comunitaria (v., in tal senso,sentenza Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, cit., punto 60).

78      Infatti, le memorie in questione sono redatte esclusivamente ai fini di tale procedimento giurisdizionalee ne costituiscono l’elemento essenziale. È mediante l’atto introduttivo di causa che il ricorrentedelimita la controversia ed è, in particolare, nell’ambito della fase scritta di tale procedimento – nonessendo la fase orale obbligatoria – che le parti forniscono alla Corte gli elementi su cui essa è chiamataa pronunciare la propria decisione giurisdizionale.

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79            Orbene, sia dal tenore delle disposizioni rilevanti dei Trattati sia dall’economia del regolamenton.  1049/2001 nonché dalle finalità della disciplina dell’Unione in materia emerge che l’attivitàgiurisdizionale, in quanto tale, è esclusa dall’ambito di applicazione del diritto d’accesso ai documentisancito da tale disciplina.

80            Per quanto concerne, anzitutto, le disposizioni rilevanti dei Trattati emerge assai chiaramente daltenore dell’art.  255  CE che la Corte non è sottoposta agli obblighi di trasparenza previsti da talearticolo.

81            La finalità di tale esclusione emerge, peraltro, ancora più chiaramente dall’art.  15  TFUE, che hasostituito l’art.  255  CE e che, pur ampliando l’ambito di applicazione del principio di trasparenza,precisa, al suo n. 3, quarto comma, che la Corte è soggetta agli obblighi di trasparenza soltanto allorchéesercita funzioni amministrative.

82      Ne consegue che l’esclusione della Corte dal novero delle istituzioni soggette, secondo l’art. 255 CE,ai citati obblighi è giustificata proprio alla luce della natura dell’attività giurisdizionale che essa è tenutaad esercitare, ai sensi dell’art. 220 CE.

83         Peraltro, tale interpretazione risulta altresì confermata dall’economia del regolamento n. 1049/2001,che ha quale base giuridica lo stesso art. 255 CE. Invero, l’art. 1, lett. a), di tale regolamento, che neprecisa l’ambito d’applicazione, nell’omettere ogni riferimento alla Corte esclude quest’ultima dalleistituzioni soggette agli obblighi di trasparenza da esso sanciti, mentre l’art. 4 del citato regolamentodedica una delle eccezioni al diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni proprio alla tutela delleprocedure giurisdizionali.

84            Pertanto, sia dall’art.  255  CE sia dal regolamento n.  1049/2001 risulta che le limitazioniall’applicazione del principio di trasparenza per quanto concerne l’attività giurisdizionale perseguono lamedesima finalità, vale a dire quella di garantire che il diritto d’accesso ai documenti delle istituzionisia esercitato senza arrecare pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali.

85          Occorre rilevare in proposito che la tutela di tali procedure implica, segnatamente, che sia garantital’osservanza dei principi della parità delle armi nonché della buona amministrazione della giustizia.

86            Orbene, per quanto concerne, da un lato, la parità delle armi, deve osservarsi che, comesostanzialmente rilevato dal Tribunale al punto 78 della sentenza impugnata, se il contenuto dellememorie della Commissione dovesse costituire oggetto di un dibattito pubblico, le critiche mosse aqueste ultime, al di là della loro effettiva portata giuridica, rischierebbero di influenzare la posizionedifesa dall’istituzione dinanzi ai giudici dell’Unione.

87           Oltretutto, una simile situazione potrebbe falsare l’equilibrio indispensabile tra le parti processualidinanzi a tali giudici – equilibrio che si pone alla base del principio della parità delle armi – in quantosolo l’istituzione interessata da una domanda d’accesso ai propri documenti, e non invece tutte le partidel procedimento, sarebbe soggetta all’obbligo di divulgazione.

88      Peraltro, deve rammentarsi in proposito che il principio di parità delle armi, come anche, in particolare,il principio del contraddittorio, rappresenta un mero corollario della nozione stessa di giusto processo(v., per analogia, sentenze 26 giugno 2007, causa C‑305/05, Ordre des barreaux francophones egermanophone e  a., Racc.  pag.  I‑5305, punto 31; 2 dicembre 2009, causa C‑89/08  P,Commissione/Irlanda e a., Racc. pag. I‑11245, punto 50, e 17 dicembre 2009, causa C‑197/09 RX‑II,Riesame M/EMEA, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 39 e 40).

89      Orbene, come già stabilito dalla Corte, del principio del contraddittorio devono potere beneficiare tuttele parti a un processo del quale è adito il giudice dell’Unione, indipendentemente dal loro statusgiuridico. Di conseguenza, anche le istituzioni dell’Unione possono avvalersene qualora siano parti inun siffatto processo (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda e a., cit., punto 53).

90           Erroneamente quindi l’API ha sostenuto che la Commissione, in veste di pubblica istituzione, nonpotrebbe avvalersi di un diritto alla parità delle armi, posto che tale diritto spetterebbe esclusivamenteai singoli.

È

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91      È certo vero, come sostenuto dall’API, che è lo stesso regolamento n. 1049/2001 ad imporre obblighidi trasparenza solo alle istituzioni che esso enumera. Tuttavia, dal fatto che simili obblighi sianoimposti alle sole istituzioni interessate non può conseguire, nell’ambito di procedimenti giurisdizionalipendenti, che la posizione processuale di queste ultime risulti compromessa sotto il profilo del principiodella parità delle armi.

92            Per altro verso, quanto alla buona amministrazione della giustizia, l’esclusione dell’attivitàgiurisdizionale dall’ambito d’applicazione del diritto d’accesso ai documenti, senza distinzione tra ivari gradi del procedimento, si giustifica alla luce della necessità di garantire che per tutta la durata delprocedimento giurisdizionale il dibattito tra le parti, nonché la pronuncia del giudice investito dellacausa, si svolgano in completa serenità.

93      Orbene, la divulgazione delle memorie in questione renderebbe possibile l’esercizio, foss’anche solonella percezione del pubblico, di pressioni esterne sull’attività giurisdizionale e consentirebbe diarrecare pregiudizio alla serenità della trattazione.

94            Occorre, di conseguenza, riconoscere l’esistenza di una presunzione generale secondo cui ladivulgazione delle memorie depositate da un’istituzione nell’ambito di un procedimento giurisdizionalearreca pregiudizio alla tutela di tale procedimento ai sensi dell’art.  4, n.  2, secondo trattino, delregolamento n. 1049/2001, fino a quando il procedimento stesso è pendente.

95      Invero, tale divulgazione disconoscerebbe le specificità di tale categoria di documenti ed equivarrebbea sottoporre al principio di trasparenza una parte sostanziale del procedimento giurisdizionale. Ciòporterebbe a privare di gran parte del suo effetto utile l’esclusione della Corte dal novero delleistituzioni cui si applica il principio di trasparenza, conformemente all’art. 255 CE.

96            Inoltre, una simile presunzione si giustifica altresì alla luce dello Statuto della Corte di giustiziadell’Unione europea e dei regolamenti di procedura delle giurisdizioni dell’Unione (v., per analogia,sentenza Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, cit., punto 55).

97      Infatti, se lo Statuto della Corte prevede, al suo art. 31, la pubblicità dell’udienza, esso limita, in base alsuo art. 20, secondo comma, la comunicazione degli atti processuali alle sole parti ed istituzioni le cuidecisioni sono in causa.

98      Del pari, i regolamenti di procedura dei giudici dell’Unione prevedono la notifica delle memorie allesole parti processuali. In particolare, l’art.  39 del regolamento di procedura della Corte, l’art.  45 delregolamento di procedura del Tribunale e l’art.  37, n.  1, del regolamento di procedura del Tribunaledella funzione pubblica dispongono che il ricorso sia notificato al solo convenuto.

99      Pertanto, va necessariamente rilevato che né lo Statuto della Corte né i citati regolamenti di proceduraprevedono alcun diritto d’accesso dei terzi alle memorie presentate alla Corte nell’ambito deiprocedimenti giurisdizionali.

100        Orbene, si deve tener conto di tale circostanza ai fini dell’interpretazione dell’eccezione previstadall’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Infatti, se detti terzi fossero in grado,sulla base del regolamento n. 1049/2001, di ottenere l’accesso alle citate memorie, il sistema di normeprocedurali che disciplina i procedimenti giurisdizionali dinanzi ai giudici dell’Unione sarebbe messoin discussione (v., per analogia, sentenza Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, cit., punto 58).

101    A tal proposito è sufficiente rilevare che non è pertinente quanto fatto valere dall’API, ossia che altrisistemi giuridici nazionali hanno adottato soluzioni diverse prevedendo, segnatamente, che i giudiciconsentano l’accesso alle memorie depositate dinanzi ad essi. Infatti, come sostenuto dallaCommissione e come correttamente stabilito dal Tribunale al punto 85 della sentenza impugnata, lenorme di procedura dei giudici dell’Unione non prevedono alcun diritto d’accesso dei terzi agli attiprocessuali depositati in cancelleria dalle parti.

102        Al contrario, proprio l’esistenza di tali norme procedurali, cui le memorie in oggetto rimangonosottoposte, nonché la circostanza che esse non solo non prevedono alcun diritto d’accesso al fascicolodi causa, ma, in conformità all’art.  31 dello Statuto della Corte, prevedono addirittura l’ipotesi che

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un’udienza possa svolgersi a porte chiuse o che talune informazioni, quali i nomi delle parti, sianomantenute riservate, contribuiscono a fondare la presunzione secondo cui la divulgazione dellememorie in questione arreca pregiudizio ai procedimenti giurisdizionali (v., per analogia, sentenzaCommissione/Technische Glaswerke Ilmenau, cit., punti 56‑58).

103    È certo vero che, come precisato dalla Corte, una tale presunzione generale non esclude il diritto, perl’interessato, di dimostrare che un dato documento di cui viene chiesta la divulgazione non rientra nelladetta presunzione (sentenza Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, cit., punto 62). Nondimeno,nella fattispecie, dalla sentenza impugnata non risulta che l’API si sia avvalsa di tale diritto.

104     Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve concludersi che il Tribunale è incorso in unerrore di diritto affermando che, in assenza di qualsiasi elemento atto a smentire tale presunzione, laCommissione, dopo lo svolgimento dell’udienza, era soggetta all’obbligo di effettuare una valutazioneconcreta di ciascun documento richiesto per verificare, alla luce del suo specifico contenuto, se la suadivulgazione potesse arrecare pregiudizio alla tutela del procedimento giurisdizionale cui si riferisce.

105       Si deve tuttavia rilevare che, come precisato al punto 66 della presente sentenza, le considerazionisvolte al punto 82 della sentenza impugnata rappresentano semplicemente lo sviluppo del ragionamentoche ha condotto il Tribunale a respingere il motivo sollevato dinanzi ad esso dall’API. Tale punto 82,invece, non costituisce in alcun modo il fondamento del dispositivo della sentenza impugnata.

106    Ne consegue che l’annullamento di tale parte della motivazione della sentenza impugnata non implical’annullamento del dispositivo della stessa.

2.     Sul secondo motivo

107    Con il suo secondo motivo, la Commissione, sostenuta dal Regno Unito, fa valere che il Tribunale èincorso in un errore di diritto nell’affermare che l’eccezione vertente sulla tutela degli obiettivi delleattività ispettive, di indagine e di revisione contabile, prevista dall’art.  4, n.  2, terzo trattino, delregolamento n.  1049/2001, non consentiva alla Commissione, dopo la pronuncia della sentenza neiprocedimenti per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, di negare l’accesso alle memorie depositatenell’ambito di tali procedimenti senza avere preliminarmente effettuato un esame concreto delcontenuto dei documenti stessi.

a)     Argomenti delle parti

108    Ad avviso della Commissione, il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che procedimenti di esecuzionepossono aver luogo dopo la sentenza pronunciata nell’ambito dei procedimenti per inadempimento econdurre non solo ad una nuova azione ai sensi dell’art.  228  CE, ma anche a nuovi scambi tra laCommissione e lo Stato membro condannato affinché quest’ultimo si conformi al diritto dell’Unione.

109    In proposito, la Commissione afferma che gli argomenti del Tribunale secondo cui un ricorso in baseall’art.  228  CE avrebbe un diverso oggetto e dipenderebbe da eventi futuri e incerti sarebberopuramente formali e non prenderebbero in considerazione la realtà del dialogo tra la Commissione e gliStati membri.

110    La Commissione soggiunge che, nel momento in cui ha negato all’API l’accesso alle memorie di cuialle cause Cielo aperto, essa doveva far fronte ad una questione di principio insuperabile, nel cui ambitoessa era obbligata a rappresentare la Comunità europea in negoziati che essa doveva condurrecontemporaneamente con gli Stati membri e con Stati terzi. La Commissione avrebbe spiegato,all’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale, che la divulgazione delle proprie memorie dopo la pronunciadella sentenza in tali cause avrebbe nuociuto ai negoziati stessi, che avevano ad oggetto la conclusionedi un nuovo accordo internazionale sui trasporti aerei.

111    Secondo l’API, invece, l’impugnazione non spiega né le ragioni per cui la «realtà del dialogo» con gliStati membri risulterebbe compromessa qualora la Commissione divulgasse le proprie memorie dopoche la Corte ha pronunciato la propria sentenza, né per quale ragione il suo «ruolo di custode deiTrattati» sarebbe affievolito da tale divulgazione. Salvo che la Commissione non possa invocarespecifiche circostanze tali da giustificare l’applicazione di una delle eccezioni alla divulgazione, le

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memorie dovrebbero essere divulgate. In ogni caso, tale argomento sarebbe irricevibile, in quanto silimiterebbe a ripetere argomenti già proposti dinanzi al Tribunale.

b)     Giudizio della Corte

112       Con il suo secondo motivo, che si suddivide in due parti, la Commissione addebita al Tribunale, insostanza, di avere erroneamente ritenuto che i documenti riguardanti attività di indagine da essa svoltenell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art.  226  CE non ricadano piùnell’eccezione prevista dall’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 dopo che la Corteha pronunciato la propria sentenza che definisce tale procedimento.

113    Con la prima parte di tale motivo, la Commissione afferma che le ragioni sulla cui base il Tribunale haconcluso, al punto 142 della sentenza impugnata, che essa era incorsa in un errore di valutazionenegando l’accesso ai documenti riguardanti le cause Cielo aperto sono puramente formali e nontengono conto della realtà del dialogo tra la Commissione e lo Stato membro.

114    In sostanza, la Commissione addebita al Tribunale di aver erroneamente valutato la relazione giuridicaesistente tra l’art.  226  CE e l’art.  228  CE, sminuendo l’importanza del vincolo esistente tra iprocedimenti previsti da tali disposizioni nel contesto di due cause connesse che si succedono e chehanno ad oggetto il medesimo inadempimento dello stesso Stato membro.

115        Contrariamente a quanto sostenuto dall’API, la Commissione non si limita a ribadire i medesimiargomenti già fatti valere in primo grado, ma tende a mettere in discussione la valutazione giuridicasvolta dal Tribunale.

116      Orbene, laddove una parte contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione data dalTribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere sollevati di nuovo nel corso delprocedimento di impugnazione. Infatti, se una parte non potesse basare l’impugnazione su motivi eargomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, tale procedimento sarebbe privato di una parte del suosignificato (sentenza 23 marzo 2004, causa C‑234/02 P, Médiateur/Lamberts, Racc. pag. I‑2803, punto75).

117    Ne consegue che la prima parte del secondo motivo è ricevibile.

118    Quanto al merito, si deve osservare che se, indubbiamente, i procedimenti previsti dagli artt. 226 CE e228  CE hanno la stessa finalità, vale a dire quella di garantire l’applicazione effettiva del dirittodell’Unione, resta il fatto che essi rappresentano due procedimenti distinti, con oggetti diversi.

119        Il procedimento introdotto dall’art.  226  CE mira infatti a far constatare e a far cessare ilcomportamento di uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione (v. sentenze 7 febbraio 1979,cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punto 27, e 6 dicembre 2007, causaC‑456/05, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑10517, punto 25), mentre l’oggetto del procedimentodi cui all’art.  228  CE è assai più circoscritto, mirando esclusivamente a spingere lo Stato membroinadempiente ad eseguire una sentenza per inadempimento (sentenza 12 luglio 2005, causa C‑304/02,Commissione/Francia, Racc. pag. I‑6263, punto 80).

120        Pertanto, una volta che la Corte abbia constatato, mediante una sentenza pronunciata sulla basedell’art. 226 CE, che uno Stato membro è venuto meno ai propri obblighi, la prosecuzione dei negoziatitra tale Stato membro e la Commissione non verterà più sull’esistenza dell’inadempimento – cheappunto è già stato constatato dalla Corte  –,  bensì sulla questione se ricorrano le condizioni per laproposizione di un ricorso ai sensi dell’art. 228 CE.

121        Inoltre, per quanto riguarda la possibilità che il ricorso per inadempimento conduca ad unacomposizione amichevole, si deve necessariamente rilevare che, una volta accertato l’inadempimentomediante una sentenza della Corte pronunciata ai sensi dell’art.  226  CE, un esito siffatto non è piùpossibile in ordine a tale inadempimento.

122    Di conseguenza, deve rilevarsi che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto affermando chenon può presumersi che la divulgazione delle memorie depositate nell’ambito di un procedimento che

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ha condotto all’adozione di una sentenza ai sensi dell’art.  226 CE arrechi pregiudizio alle attività diindagine che possono condurre all’avvio di un procedimento ex art. 228 CE.

123       Da quanto sopra esposto consegue che la prima parte del secondo motivo della Commissione deveessere respinta in quanto infondata.

124    Con la seconda parte del presente motivo, la Commissione sostiene che la divulgazione dei documentiriguardanti le cause Cielo aperto, e ciò anche dopo che la Corte aveva pronunciato la sua sentenza intali cause, avrebbe nuociuto ai negoziati relativi alla conclusione di un nuovo accordo internazionale suitrasporti aerei che essa stava svolgendo, al momento dell’adozione della decisione controversa, a nomedella Comunità, con gli Stati membri nonché con Stati terzi.

125     È sufficiente rilevare in proposito che, benché la Commissione sostenga, nella sua impugnazione, diaver fatto presente tale circostanza all’udienza dinanzi al Tribunale, non risulta assolutamente dallasentenza impugnata – che non è stata contestata dalla Commissione su tale punto – che detta istituzioneabbia invocato, nella decisione controversa o dinanzi al Tribunale, la necessità di mantenere lariservatezza dei documenti in questione allo scopo di evitare un pregiudizio ai negoziati che essa stavaconducendo ai fini della conclusione del citato accordo.

126    Orbene, alla luce di una costante giurisprudenza, il fatto di consentire ad una parte di sollevare per laprima volta dinanzi alla Corte un motivo ed argomenti che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunaleequivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avversodecisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era statoinvestito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitataalla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomentidiscussi dinanzi al giudice di primo grado (v. sentenze 30 marzo 2000, causa C‑266/97 P, VBA/VGBe a., Racc. pag. I‑2135, punto 79, e 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/Commissione,Racc.  pag.  I‑8935, punto 114, nonché, in tal senso, ordinanza 21 gennaio 2010, causa C‑150/09  P,Iride e Iride Energia/Commissione, punti 73 e 74).

127    Dal momento che tale parte deve essere dichiarata irricevibile, il secondo motivo dev’essere pertantorespinto, in quanto in parte infondato e in parte irricevibile.

3.     Sul terzo motivo

a)     Argomenti delle parti

128       Con il suo terzo motivo, la Commissione deduce che il Tribunale ha commesso un errore di dirittointerpretando l’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali nel senso che le istituzionidevono esaminare, caso per caso, anche le domande di accesso alle memorie depositate nell’ambitodelle cause concluse quando esse siano collegate ad un procedimento ancora pendente. Infatti, dato cheil Tribunale ha deciso che la Commissione poteva negare la divulgazione delle proprie memorie finquando queste non fossero state discusse in udienza dinanzi al giudice, esso avrebbe dovuto applicarequesto stesso criterio alle domande di divulgazione di documenti depositati nell’ambito di cause giàconcluse, ma collegate ad altre cause ancora pendenti. Ciò risulterebbe giustificato a maggior ragionenel caso in cui le parti del procedimento conclusosi e quelle della causa ancora pendente non fossero lestesse.

129      L’API sostiene a tal proposito che l’accesso totale o parziale alle memorie depositate nell’ambito diuna causa già conclusa non ha alcuna incidenza sulla capacità della Commissione di difendersinell’ambito di una causa successiva ancora pendente, anche qualora tali due cause siano collegate.

b)     Giudizio della Corte

130      Va necessariamente rilevato, in primis, che se, per le ragioni esposte ai punti 68‑104 della presentesentenza, può presumersi che la divulgazione delle memorie depositate nell’ambito di un procedimentogiurisdizionale pendente arrechi pregiudizio alla tutela del procedimento stesso, in quanto le memorierappresentano il fondamento dell’esercizio dell’attività giurisdizionale della Corte, ciò non può dirsiqualora il procedimento in questione sia stato definito con una decisione giurisdizionale.

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131        Infatti, in quest’ultima ipotesi, non deve più presumersi che la divulgazione delle memorie arrechipregiudizio all’attività giurisdizionale della Corte, in quanto, dopo la definizione del procedimento, taleattività si conclude.

132        Indubbiamente non può escludersi che, come sostiene la Commissione, la divulgazione di memorieriguardanti un procedimento giurisdizionale concluso, ma collegato a un altro procedimento ancorapendente, possa dar luogo a un rischio di pregiudizio per quest’ultimo procedimento, segnatamente nelcaso in cui le parti del medesimo non siano le stesse del procedimento conclusosi. Invero, in una talesituazione, se la Commissione ha impiegato gli stessi argomenti a sostegno della propria posizionegiuridica nell’ambito dei due procedimenti, la divulgazione dei suoi argomenti nell’ambito delprocedimento pendente potrebbe rischiare di pregiudicare quest’ultimo.

133    Tuttavia, un rischio di tal genere dipende da vari fattori, tra cui, segnatamente, il grado di somiglianzatra gli argomenti dedotti nei due procedimenti. Infatti, se le memorie della Commissione si ripetonosolo parzialmente, una divulgazione parziale potrebbe essere sufficiente ad evitare qualsiasi rischio dicompromettere il procedimento pendente.

134        Orbene, di conseguenza, solo un esame concreto dei documenti cui si chiede l’accesso, effettuatoconformemente ai criteri rammentati al punto 72 di questa sentenza, può consentire alla Commissionedi stabilire se la loro divulgazione possa essere negata in forza dell’art. 4, n. 2, secondo trattino, delregolamento n. 1049/2001.

135    Ne consegue che il Tribunale ha correttamente stabilito, in sostanza, che il rischio di pregiudicare uninteresse tutelato, richiesto da tale disposizione, non può essere presunto sulla base del semplice legameesistente tra i procedimenti giurisdizionali in questione.

136       Posto che quindi il terzo motivo non può essere accolto, si deve respingere in toto l’impugnazionedella Commissione nella causa C‑532/07 P.

B –    Sulle impugnazioni proposte dal Regno di Svezia (causa C‑514/07  P) e dall’API (causaC‑528/07 P)

137        Se la causa C‑532/07  P riguarda, per un verso, l’accesso alle memorie depositate nell’ambito diprocedimenti giurisdizionali in cui, al momento della decisione della Commissione, un’udienza ha giàavuto luogo e, per altro verso, l’accesso alle memorie depositate nell’ambito di procedimentigiurisdizionali conclusi che hanno ad oggetto un ricorso per inadempimento, all’esito del quale lo Statomembro convenuto non si è ancora conformato al diritto dell’Unione, oppure sono strettamentecollegati ad altri procedimenti pendenti, le cause C‑514/07 P e C‑528/07 P hanno ad oggetto l’accessoalle memorie depositate nell’ambito di procedimenti giurisdizionali nei quali, al momento delladecisione della Commissione, non si è ancora tenuta alcuna udienza.

138    Il Regno di Svezia, sostenuto dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica di Finlandia, nonché l’API,fondano le loro rispettive impugnazioni su due identici motivi, basati, l’uno, sulla violazione dell’art. 4,n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e, l’altro, sulla violazione dell’art. 4, n. 2, in fine,del medesimo regolamento.

1.     Sul primo motivo

a)     Argomenti delle parti

139        Con tale motivo, il Regno di Svezia e l’API sostengono, sostanzialmente, che il Tribunale haerroneamente interpretato l’art.  4, n.  2, secondo trattino, del regolamento n.  1049/2001, che prevedel’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali, avendo ritenuto che, quando unadomanda di accesso ha ad oggetto memorie depositate dalla Commissione dinanzi ai giudicidell’Unione nell’ambito di procedimenti giurisdizionali che non hanno ancora raggiunto la fasedell’udienza, tale istituzione ha il diritto di basare il proprio diniego di divulgazione sull’eccezionecitata, senza essere tenuta ad effettuare un esame concreto del contenuto di ciascun documento al qualele si chiede di poter accedere.

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140        A sostegno di tale motivo, il Regno di Svezia e l’API rilevano, anzitutto, che il Tribunale hainterpretato estensivamente un’eccezione che, in quanto tale, dovrebbe essere oggetto diun’interpretazione meramente restrittiva. Il governo svedese aggiunge che una simile interpretazionenon è neppure compatibile con l’obiettivo del regolamento n.  1049/2001, che mira a garantire il piùampio accesso possibile del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione.

141    Il Regno di Danimarca, da parte sua, fa valere altresì che quest’ultimo argomento del governo svedesedeve essere accolto a maggior ragione se si considera la citata sentenza Svezia e Turco/Consiglio, in cuila Corte, enunciando i criteri che devono essere seguiti dalle istituzioni quando esse negano l’accesso ataluni documenti sulla base delle eccezioni previste dall’art. 4 del regolamento n. 1049/2001, avrebbeprecisato, al punto 35 della sentenza stessa, che un esame concreto dei documenti ai quali si chiedel’accesso è sempre necessario.

142        Inoltre, secondo l’API, il Tribunale ha erroneamente concluso che l’accesso alle memorie dellaCommissione rischia di esporre i suoi agenti – e non i rappresentanti delle altre parti processuali – alle«critiche ed obiezioni» esterne. In ogni caso, contrariamente a quanto emergerebbe dal punto 80 dellasentenza impugnata, la Commissione non godrebbe di alcun diritto a difendere i propri interessi «senzanessun condizionamento esterno». Inoltre, il Tribunale avrebbe trascurato l’importanza del fatto chealtri sistemi giuridici consentono di accedere alle memorie depositate dinanzi ai giudici, e ciò in ognifase del procedimento. Inoltre, erroneamente il Tribunale avrebbe invocato la necessità di tutelarel’effetto utile di un’eventuale decisione di tenere un’udienza a porte chiuse.

143    In replica a tali argomenti, la Commissione osserva che il regolamento n. 1049/2001 non prevede unatrasparenza assoluta e che non è quindi contrario al suo obiettivo, che è di garantire il più ampio effettopossibile al diritto d’accesso, il fatto di tener conto di un principio generale del diritto quale quello dellatutela del corretto svolgimento dei procedimenti giurisdizionali e della buona amministrazione dellagiustizia.

144    Ad avviso della Commissione, sostenuta sul punto dal Regno Unito, sarebbe pertanto contrario a taleprincipio il fatto di esigere che un’istituzione proceda ad un esame concreto e individuale di ciascundocumento cui le sia stato chiesto di accedere, quando risulti manifesto che tale documento ricadenell’ambito di applicazione di una delle eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001, in ragione,segnatamente, della natura di tale documento o del contesto peculiare in cui è stato elaborato.

b)     Giudizio della Corte

145    Con tale motivo l’API e il Regno di Svezia invocano un errore di diritto che sarebbe stato commessodal Tribunale interpretando l’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 nel senso chele istituzioni hanno il diritto di rifiutare, senza avere preliminarmente effettuato un esame concreto diciascun caso di specie, l’accesso alle memorie depositate nell’ambito di procedimenti giurisdizionalipendenti che non abbiano ancora raggiunto la fase dell’udienza.

146    A tal proposito è sufficiente rilevare che, per le ragioni esposte ai punti 68‑104 di questa sentenza, laCommissione può basarsi sulla presunzione secondo cui la divulgazione di memorie depositatenell’ambito di procedimenti giurisdizionali pendenti arrechi pregiudizio a tali procedimenti ai sensidell’art.  4, n.  2, secondo trattino, del citato regolamento e può quindi, per tutta la durata di siffattiprocedimenti, opporre un rifiuto ad una domanda d’accesso avente ad oggetto siffatti documenti, senzaessere tenuta ad effettuarne un esame concreto.

147    Ne consegue che, per le stesse ragioni, è infondata l’interpretazione sostenuta dal Regno di Svezia edall’API nell’ambito del presente motivo, secondo cui tale disposizione non consentirebbe allaCommissione di opporre un simile rifiuto prima della data dell’udienza.

148    Ne discende che il primo motivo d’impugnazione dedotto nelle cause C‑514/07 P e C‑528/07 P deveessere respinto in quanto infondato.

2.     Sul secondo motivo

a)     Argomenti delle parti

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149    Con tale motivo il Regno di Svezia e l’API addebitano al Tribunale di aver violato l’art. 4, n. 2, in fine,del regolamento n. 1049/2001 affermando che l’interesse generale del pubblico a ricevere informazionirelative a procedimenti giurisdizionali pendenti non può rappresentare un interesse pubblico prevalenteai sensi di tale disposizione. L’API è inoltre del parere che, comunque, il Tribunale non ha svolto, comeavrebbe dovuto, alcuna ponderazione tra tale interesse e quello della tutela dei procedimenti stessi. Atal proposito, il Regno di Svezia osserva che una simile ponderazione, contrariamente a quanto avrebberitenuto il Tribunale al punto 99 della sentenza impugnata, deve essere sempre effettuata a partire dalcontenuto concreto dei documenti di cui si chiede la divulgazione.

150        Ad avviso della Commissione, invece, il Tribunale si è pronunciato in conformità con la costantegiurisprudenza affermando che l’interesse pubblico prevalente, in considerazione del quale i documentidevono essere divulgati in applicazione di tale disposizione, è in linea di principio distinto dal principegenerale di trasparenza sotteso al regolamento n. 1049/2001.

151    Il Regno Unito aggiunge che il presente motivo trae origine da un’erronea comprensione del contenutodella sentenza impugnata, posto che dai punti 97-99 della stessa emergerebbe, in realtà, non solo che ilTribunale ha riconosciuto la necessità di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, maanche che il Tribunale stesso ha effettuato tale ponderazione.

b)     Giudizio della Corte

152    Deve anzitutto rilevarsi che il Tribunale, dopo aver dichiarato che l’interesse pubblico prevalente di cuiall’art.  4, n.  2, in fine, del regolamento n.  1049/2001 deve, in linea di principio, essere distinto dalprincipio di trasparenza, al punto 97 della sentenza impugnata ha precisato che il fatto che un soggettoche richiede l’accesso non invochi alcun interesse pubblico distinto dai principi di trasparenza nonimplica automaticamente che non sia necessaria alcuna ponderazione degli interessi in gioco. Infatti,secondo il Tribunale, «il richiamo a questi stessi principi può presentare, alla luce delle peculiaricircostanze della fattispecie, una rilevanza tale da prevalere sull’esigenza di tutela dei documenticontroversi».

153    A torto, quindi, il Regno di Svezia e l’API sostengono che il Tribunale ha escluso che l’interesse allatrasparenza possa rappresentare un interesse pubblico prevalente ai sensi di tale disposizione.

154        Inoltre, come sottolineato dalla Commissione e dal Regno Unito, ai punti 98 e 99 della sentenzaimpugnata il Tribunale ha effettuato una ponderazione tra l’interesse alla trasparenza e quello che siriferisce alla tutela dell’obiettivo consistente nell’evitare qualsiasi influenza esterna sul buon andamentodei procedimenti giurisdizionali.

155       Pertanto, l’argomento dell’API, secondo cui il Tribunale non avrebbe operato detta ponderazione, èanch’esso infondato.

156        Infine, per quanto riguarda l’argomento del Regno di Svezia, secondo cui il Tribunale non avrebbecorrettamente effettuato tale ponderazione degli interessi in quanto non avrebbe tenuto conto delcontenuto dei documenti di cui trattasi, si deve rilevare che, secondo il Tribunale, solo qualora lecircostanze peculiari della fattispecie consentano di ritenere che il principio di trasparenza presenti unarilevanza particolare, tale principio può rappresentare un interesse pubblico prevalente, atto apredominare sulla necessità di tutela dei documenti controversi e, pertanto, a giustificarne ladivulgazione ai sensi dell’art. 4, n. 2, in fine, del regolamento n. 1049/2001.

157        Orbene, anche supponendo che sia possibile giustificare, su tale fondamento, la divulgazione didocumenti, benché si presuma che essa arrechi pregiudizio ad uno degli interessi tutelati dal regime dieccezioni di cui all’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, si deve necessariamente rilevare che dalpunto 95 della sentenza impugnata risulta che l’API si è limitata ad affermare che il diritto del pubblicodi essere informato su rilevanti questioni di diritto comunitario, quali quelle in materia di concorrenza,nonché su questioni che rivestono un determinato interesse politico, quali quelle introdotte dai ricorsiper inadempimento, sarebbe prevalente sulla tutela dei procedimenti giurisdizionali.

158    Tuttavia, considerazioni tanto generiche non possono essere idonee a dimostrare che, nella fattispecie,il principio di trasparenza presentava una qualsivoglia rilevanza particolare, che avrebbe potuto

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prevalere sulle ragioni che giustificavano il diniego di divulgazione dei documenti in questione.

159    Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente concluso che l’interesse fatto valere dall’API non era taleda giustificare la divulgazione delle memorie in questione e che, pertanto, nella fattispecie non risultavanecessario alcun esame concreto del contenuto di tali documenti.

160    Alla luce di quanto sopra, neppure il secondo motivo può essere accolto.

161      Pertanto, sia l’impugnazione proposta dal Regno di Svezia nel procedimento C‑514/07 P sia quellaproposta dall’API nel procedimento C‑528/07 P devono essere respinte nel loro complesso.

VII –  Sulle spese

162    L’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte prevede segnatamente che, quandol’impugnazione non è accolta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del medesimoregolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art.  118 dellostesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il n. 4, primo comma,del medesimo art. 69 stabilisce che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano leproprie spese.

163    Il Regno di Svezia, risultato soccombente nei suoi motivi e conclusioni nell’ambito dell’impugnazionenel procedimento C‑514/07 P, deve essere condannato alle spese afferenti allo stesso, conformementealle conclusioni della Commissione.

164        L’API, risultata soccombente nei suoi motivi e conclusioni nell’ambito dell’impugnazione nelprocedimento C‑528/07 P, deve essere condannata alle spese afferenti allo stesso, conformemente alleconclusioni della Commissione.

165    La Commissione, risultata soccombente nei suoi motivi e conclusioni nell’ambito dell’impugnazionenel procedimento C‑532/07 P, deve essere condannata alle spese afferenti allo stesso, conformementealle conclusioni dell’API.

166    Gli Stati membri intervenuti nei procedimenti di impugnazione sopportano le proprie spese afferentiagli stessi.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Le impugnazioni sono respinte.

2)           Il Regno di Svezia sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissioneeuropea, afferenti all’impugnazione nel procedimento C‑514/07 P.

3)           L’Association de la presse internationale ASBL (API) sopporta le proprie spese, nonchéquelle sostenute dalla Commissione europea, afferenti all’impugnazione nel procedimentoC‑528/07 P.

4)            La Commissione europea sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenutedall’Association de la presse internationale ASBL (API), afferenti all’impugnazione nelprocedimento C‑532/07 P.

5)           Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna eIrlanda del Nord sopportano le proprie spese afferenti alle impugnazioni.

Firme

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* Lingua processuale: l’inglese.