FUTURISMO E METAFISICA Le avanguardie in Italia (Pag. 256 – 259; 266 - 267)
Ilruolo#delle#OrganizzazionidiVolontariato#diProtezione#Civile · a. Organizzazioni di volontariato...
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Il ruolo delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile: I criteri di ges7one delle associazioni in tempi di pace ed aspe: norma7vi ed amministra7vi. ·∙ L’a:vità del Volontariato alla luce delle nuove disposizioni noma7ve.
Massimo La Pietra
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Volontariato di Protezione Civile è diverso da quello operante in altri settori:
Aver sviluppato una particolare competenza, ossia specializzazione operativa
L’uti l i tà d’ intervento r is iede nell’organizzazione, specializzazione e inquadramento dei singoli gruppi operativi;
Conciliare le azioni dei singoli con il livello più generale d’intervento.
Passaggio dalla concezione di volontariato inteso come azione individuale, a quella invece di Organizzazione di Volontariato, quindi con la presa di coscienza del ruolo più efficace che gruppi d’intervento organizzati possono svolgere.
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LE SPECIALIZZAZIONI soccorso e assistenza popolazione - gestione campi e aree accoglienza -animazione socioculturale - pronto soccorso e trasporto malati - assistenza psicosociale - salvaguardia beni culturali - antincendio boschivo - soccorso veterinario - attività logistica - unità cinofile, speleo, sommozzatori - informazione alla popolazione - …..
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Il DPR 194/2001
Il DPR 194/2001, disciplina la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, dall'iscrizione agli elenchi territoriali e centrale delle organizzazioni confluenti nell’elenco nazionale,alle procedure per il godimento dei benefici previsti per i volontari ad esse iscritti.
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile svolgono attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’art. 2 della L.225/92, nonché attività di formazione ed addestramento nelle medesime materie. Nelle attività di soccorso le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell’autorità competente ai sensi della L.225/92 e successive integrazioni e del Dlgs. 112/98 che ne assicura il coordinamento.
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ATTIVITA’ DEL VOLONTARIATO DISCIPLINATE DAL D.P.R. 194/2001
pianificazione
soccorso
simulazione
emergenza Formazione
teorico-pratica
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L’art. 9 chiarisce che al volontario impiegato in attività di PC vengano garantiti: Il mantenimento del posto di lavoro sia pubblico che privato; Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro; 3. La copertura assicurativa secondo le modalità previste;
IMPIEGO VOLONTARIATO IN ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
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Art. 9 - Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario. Anche ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero. Art. 10 - Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.
ARTICOLI 9 E 10 DPR 194/2001
DISCIPLINA RELATIVA AI RIMBORSI
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Partecipazione dei Volontari in attività di Pianificazione, Attività Addestrative, Formazione
Attività autorizzata dal Dipartimento su segnalazione Autorità di Protezione
Civile competente 10 gg consecutivi 30 gg all’anno
30 gg consecutivi 90 gg in un anno
Se viene dichiarato lo Stato di Emergenza Nazionale su autorizzazione del Dipartimento
e per effettiva necessità
60 gg consecutivi
180 gg in un anno
Partecipazione dei Volontari in attività di Emergenza
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L’Art. 10 precisa le modalità di rimborso alle associazioni di volontariato delle spese sostenute nelle a9vità di soccorso, emergenza e formazione teorico-‐pra>co.
Spese di viaggio o rimborso carburante
Reintegro di attrezzature e mezzi perduti o
danneggiati Altre necessità connesse alle attività
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Alcune prescrizioni
IL DPC non autorizza l’applicazione dei benefici previsti dal DPR 194/01 per il volontariato impiegato a supporto di manifestazioni politiche/propagandistiche.
Il volontariato non può svolgere attività di tutela dell’ordine pubblico.
Le organizzazioni di volontariato possono utilizzare sui mezzi associativi sirene e lampeggianti per l’espletamento di servizi urgenti in caso di emergenza di protezione civile, laddove formalmente attivati dalle autorità responsabili.
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• n. 7218 del 07.02.2006 con cui il Dipartimento declina le norme di comportamento per l'impiego del volontariato di protezione civile, sottolinea la spontaneità e la gratuità con la quale i volontari devono prestare la loro opera, l'assenza di fini di lucro, la solidarietà quale scopo esclusivo delle attività e stigmatizza l'impiego dei volontari per attività che possano, anche in modo indiretto, risultare di supporto a iniziative di carattere politico/propagandistico esponendo insegne ed emblemi dell'Organizzazione di appartenenza;
• n. 8137 del 09.02.2007 con la quale il Dipartimento richiama le finalità del Servizio Nazionale della protezione civile " . . . tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio" e ammonisce chiunque coinvolga in modo illegittimo le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile in alcune iniziative che non rientrano nell'alveo di operatività del Servizio medesimo;
CIRCOLARI
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• n. 16525 dell' 11.03.2008 con la quale il Dipartimento fa ulteriore chiarezza in merito alle specifiche competenze del volontariato di protezione civile, citando con precisione attività quali partecipazione alla pianificazione di emergenza, intervento operativo (coordinato dall'Autorità di protezione civile) in emergenza ed in particolare in attuazione del piano di emergenza, attività di addestramento e formazione, attività di simulazione di emergenza, informazione dei cittadini in materia di protezione civile, utilizzo dell'emblema in attività di protezione civile;
• n. 18461 del 13.03.2009 con la quale il Dipartimento, a seguito dell'approvazione della Legge 11/2009 "Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" (che disciplina la costituzione, l'organizzazione e i requisiti delle associazioni tra i cittadini non armati per la segnalazione alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale) chiarisce che la materia della protezione civile è distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e della sicurezza, che le associazioni di cittadini non armati di cui all'art. 6 del decreto-‐legge 23 febbraio 2009 n. 11 non sono assimilabili alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, fatto salvo il diritto di partecipazione, a titolo personale, ad associazioni costituite ai sensi dell'art. 6 della legge 11/2009 da parte di soggetti già iscritti anche ad Organizzazioni di volontariato di protezione civile.
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"LAMPEGGIANTI E SEGNALI ACUSTICI"
Il Ministro delle InfrastruJure e dei Traspor>, con il decreto del 5 oJobre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23.10.2009, individua, tra i sogge9 ai quali è consen>to l'uso dei disposi>vi acus>ci supplementari di allarme e dei disposi>vi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, per l'espletamento di servizi urgen> di is>tuto, autoveicoli e motoveicoli adibi> ai servizi di protezione civile impiega> in caso di emergenze di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 192 n. 225, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi.
Tali disposi>vi possono essere istalla> su veicoli immatricola> a nome delle Organizzazioni di Volontariato operan> nel seJore della protezione civile, iscriJe nell'Albo Regionale e delle Organizzazioni iscriJe nell'elenco nazionale del Dipar>mento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 194/2001 che ne dispongono a >tolo di proprietà, di usufruJo, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con paJo di riservato dominio.
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L'art. 3 del succitato Decreto del 5 oJobre 2009 disciplina le condizioni per l'uso dei disposi>vi supplementari da parte di Organizzazioni di Volontariato e nello specifico prevede la possibilità di u>lizzo dei disposi>vi quando ricorrano i seguen> tre casi:
• gli autoveicoli e i motoveicoli adibi> ai servizi di protezione civile siano impiega> in caso di emergenze, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi;
• l'intervento delle Organizzazioni di Volontariato sia appositamente richiesto da parte delle competen> autorità di protezione civile mediante comunicazione scriJa;
• ricorrano le circostanze per considerare il servizio in aJo come urgente ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legisla>vo n. 285/1992.
Per ragioni di somma urgenza, la richiesta può essere effeJuata per le vie brevi e confermata in forma scriJa entro le successive 48 ore e, in questo caso, il conducente deve soJoscrivere apposita dichiarazione sos>tu>va dell'aJo di notorietà redaJa secondo il modello allegato al decreto, prima di azionare i disposi>vi.
Ø Elenco nazionale delle Organizzazioni di
Volontariato Ø Attivazioni Ø Benefici normativi a favore dei volontari di
Protezione Civile Ø Eventi a rilevante impatto locale Ø Ricerca persone disperse Ø
Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile
L’ELENCO NAZIONALE PRIMA DELLA DIRETTIVA
ELENCO REGIONALE ELENCO
REGIONALE
ELENCO REGIONALE
ELENCO REGIONALE
ELENCO REGIONALE
ELENCO REGIONALE
ELENCO REGIONALE
ELENCO REGIONALE
ELENCO REGIONALE
ELENCO REGIONALE
ELENCO REGIONALE
ELENCO REGIONALE
ELENCO NAZIONALE
LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA
ELENCO CENTRALE
ELENCO TERRITORIALE
ELENCO TERRITORIALE
ELENCO TERRITORIALE
ELENCO NAZIONALE
1. Definizione delle tipologie delle organizzazioni iscrivibili negli ELENCHI TERRITORIALI: a. Organizzazioni di volontariato (legge 266/1991) a carattere locale; b. Organizzazioni di altra natura ma a componente prevalentemente volontaria a carattere locale; c. Gruppi comunali e intercomunali; d. Articolazioni locali di organizzazioni a. e b. aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.
2. Definizione delle tipologie delle organizzazioni iscrivibili nell’ELENCO CENTRALE: a) Strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di volontariato (legge 266/1991) diffuse in più
regioni; b) Strutture nazionali di coordinamento di organizzazioni di altra natura ma a componente prevalentemente
volontaria diffuse in più regioni; c) Organizzazioni a. e b. prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche di
rilevanza ed interesse a livello nazionale; d) Strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali e intercomunali
LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA
3. Verifica periodica dei requisiti di idoneità tecnico-operativa;
4. Definizione dei requisiti di idoneità tecnico-operativa (per tutti):
a. Caratteristiche statutarie (assenza fini di lucro, esplicitazione finalità prociv, prevalenza componente volontaria);
b. Requisiti personali legali rappresentanti e titolari di incarichi operativi; c. Democraticità interna (per le OdV ex L. 266/91)
• PER LE LOCALI: svolgimento di attività di prociv di rilievo locale riconosciute • PER LE NAZIONALI: rilevanza operativa nazionale argomentata sulla base di criteri STRUTTURALI,
ESPERIENZIALI, ORGANIZZATIVE
5. Trasparenza informativa: il sistema delle aliquote
LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA
Con l’approvazione della nuova direttiva diventa effettivo l’art. 15 del D.P.R.194/2001, che, rifacendosi all’art. 2 della legge n.225/1992
• demanda alle Regioni la gestione degli eventi a carattere regionale per le attività di protezione civile; • lasciando al Dipartimento di Protezione Civile la gestione di eventi nazionali, internazionali e formativi.
LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA
Direttiva concernente: “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione
civile”.
Attività ed interventi in vista o in caso di emergenze o altri eventi
EVENTI TIPO C: l’autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all’uopo disponibili EVENTI TIPO A e B: l’attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura delle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province Autonome territorialmente competenti e con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
Direttiva concernente: “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione
civile”.
Attività ed interventi di rilievo locale e regionale
L’attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo locale e regionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del Regolamento è disposta dalla competente autorità locale o regionale di protezione civile.
L’autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è disposta dalla Regione o dalla Provincia Autonoma territorialmente competente.
Qualora l’attivazione sia disposta da un’autorità locale di protezione civile diversa dalla Regione o Provincia Autonoma (Prefettura, Provincia – ad eccezione di Trento e di Bolzano-,Comune), nel rispetto dell’ordinamento vigente nel territorio interessato, l’eventuale richiesta di autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi deve essere rivolta alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente.
Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione
civile”.
Eventi a rilevante impatto locale
In tali circostanze è consentito ricorrere all’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell’ordinata gestione dell’evento, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.
La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l’attivazione, a livello comunale, del piano di protezione civile, con l’attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione
civile”.
Eventi a rilevante impatto locale
L’attivazione del piano comunale di protezione civile e l’istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l’Amministrazione Comunale può disporre l’attivazione delle organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente per l’attivazione di altre organizzazioni provenienti dall’ambito regionale e per l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.
SERVIZI DI POLIZIA STRADALE
Gli appartenen> alle Organizzazioni di protezione civile non possono quindi svolgere, nelle ves> di volontari di protezione civile, alcuna a9vità contrastante con le finalità di competenza, né sos>tuirsi agli organi prepos> alla direzione e al coordinamento degli interven> nelle a9vità di protezione civile né svolgere a9vità e compi> propri di altri en> che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).
In par>colare, nessun volontario di protezione civile e nessun coordinatore o caposquadra di un'Organizzazione di protezione civile, può, in assenza di apposita ordinanza sindacale, decidere ed aJuare l'interdizione di una strada o regolare il traffico, come deJato dal combinato degli arJ. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dell'Art. 54 comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, degli arJ. 11 e 12 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.
Un simile comportamento si prefigurerebbe infa9 come reato, punibile con la reclusione fino a 2 anni ai sensi dell'Art. 347 del Codice Penale "Usurpazione di funzioni pubbliche".
Fondamentale è invece il supporto in "affiancamento" alle Forze dell'ordine qualora si verifichino situazioni di tale gravità e complessità da non consen>re l'assolvimento dei servizi di polizia stradale con le sole risorse riconducibili ai sogge9 individua> all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992, ed esclusivamente su richiesta del soggeJo competente.
"PALETTE"
A maggior ragione, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile non possono e non devono dotarsi di strumen> per l'espletamento di servizi dire9 a regolare il traffico, quali, ad esempio, sono i segnali dis>n>vi di cui all'art. 24 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di aJuazione del Codice della Strada" comunemente defini> "paleJe".
Infa9 l'art. 497-‐ter del Codice penale recita: "Chiunque illecitamente de>ene segni dis>n>vi, contrassegni o documen> di iden>ficazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero ogge9 o documen> che ne simulano la funzione è punito con la reclusione da 1 a 4 anni".
Le "paleJe" rientrano sicuramente tra gli ogge9 in dotazione ai Corpi di polizia e non basta apportare piccole modifiche per renderle "legali", né tantomeno personalizzare con scriJe, loghi e simboli il disco della paleJa per non incorrere nell'azione penale della Magistratura.
LA RICERCA DI PERSONE DISPERSE
La ricerca in ambiente montano, impervio o ipogeo è disciplinata dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 che ne attribuisce il coordinamento al C.N.S.A.S.
La ricerca in ambiente acquatico è coordinata dalle Capitanerie di Porto ovvero dalle diverse Autorità competenti per le acque interne
La ricerca negli altri ambienti (urbano – pianura): 1. Non rientra DIRETTAMENTE nelle attività di prociv; 2. Non è disciplinata da legge (NON ERA : Legge n. 203 del 14 novembre 2012); 2. Può prevedere il coinvolgimento delle OdV di prociv a condizione che:
a. Sia richiesto formalmente da un’autorità, che assume il coordinamento di tutte le attività ivi comprese quelle operative ed amministrative finalizzate ai rimborsi ex artt. 9 e 10 D.P.R. 194/01);
b. Sia richiesto all’autorità di prociv locale territorialmente competente; c. L’individuazione delle OdV sia operata dall’autorità di prociv territorialmente competente
ORDIGNI BELLICI
ORDIGNI BELLICI
ORDIGNI BELLICI
SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI – d. lgs. 81/2008
Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività come è il volontariato di protezione civile meritasse un’attenzione particolare.
Il d. lgs. 81/2008 ha dunque aperto la strada ad un approccio specifico e mirato alla sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile, rinviandone l’individuazione precisa ad un successivo provvedimento, di contenuto tecnico, da emanarsi a cura dei Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute, di concerto con i l Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI
Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
Il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2011, ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sui quali dovrà svilupparsi l’azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano.
Tali principi riguardano di fatto le specifiche esigenze che caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile e che hanno reso necessario individuare un percorso ad essi dedicato, ossia: • la necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione; • l’organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa; • l’imprevedibilità e l’indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e la conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008; • la necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;
SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI
Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
L’individuazione preventiva di: • scenari di rischio di protezione civile, nei quali il volontario può essere chiamato ad operare; compiti che possono essere svolti dai volontari negli scenari di rischio di protezione civile individuati; L’equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività, elencate dall’art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile: • la formazione, l’informazione e l’addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti; • il controllo sanitario generale; • la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell’ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nel previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti; • la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato;
SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI
Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
• l’obbligo, per il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di assicurare l’osservanza degli obblighi associativi sopra elencati; • la precisazione che le sedi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ed i luoghi di intervento e le sedi di attività formative o esercitative non sono considerati luoghi di lavoro (a meno che al loro interno si svolgano eventuali attività lavorative);
Nel fissare questi punti il provvedimento ha inteso, quindi, stabilire che la sicurezza deve essere vissuta dai volontari di protezione civile come un processo continuo, parallelo allo sviluppo della propria organizzazione, all’acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature o di nuove specializzazioni, alla crescita del ruolo che il singolo volontario può essere chiamato a svolgere nel gruppo a cui appartiene.
SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI
Decreto del Capo Dipartimento 12 gennaio 2012 Il decreto interministeriale di aprile rinviava ad una successiva intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome la definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato. Il decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 ha completato il quadro normativo sulle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e nel decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011.
A dicembre 2012 - in attuazione al decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio - il Dipartimento, di concerto con le Regioni e le Province Autonome, le Organizzazioni di Volontariato della Consulta Nazionale, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha definito i “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza”. Il documento definisce i criteri di massima per le attività di formazione, informazione e addestramento dei volontari.
SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI
Decreto del Capo Dipartimento 12 gennaio 2012
ALLEGATO 1: indirizzi comuni per l’individuazione degli “scenari di rischio di protezione civile” e dei compiti in essi svolti dai volontari di protezione civile, elencati dall’articolo 4, del decreto interministeriale, allo scopo di assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti
ALLEGATO 2: indirizzi comuni per lo svolgimento delle “a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e , i n f o r m a z i o n e e d addestramento” dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza, per consolidare una base di conoscenze comuni in materia sull’intero territorio nazionale
SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI
Decreto del Capo Dipartimento 12 gennaio 2012
ALLEGATO 3: indirizzi comuni per l’individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all’attività di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, nonché per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull’adempimento dell’attività. Fondamentale è ricordare che si tratta di una ricognizione delle condizioni di salute e che deve essere considerata in correlazione ai compiti che il singolo volontario svolge all’interno dell’associazione.
ALLEGATO 4: indirizzi comuni per la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime.
SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI
LA FORMAZIONE
La formazione è così importante che lo svolgimento di attività formative che abbiano i requisiti previsti è considerato indispensabile per mantenere l’iscrizione nell’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato!
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
n per ogni corso va individuato un responsabile, il quale deve essere presente alle attività formative; n ogni corso va definito in termini di durata (ore/giornate d’aula) in relazione agli specifici contenuti; n deve essere indicata la sede di svolgimento e gli orari di lezione (calendario d’attività o d’aula); n deve essere predisposto materiale didattico da poter distribuire ai partecipanti; n per ciascun corso va determinato il numero massimo di partecipanti; n per ciascun corso, organizzato e gestito da una organizzazione di volontariato ovvero organizzato e gestito da una pubblica amministrazione, i partecipanti devono essere nominativamente e formalmente convocati
SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI
LA FORMAZIONE ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
n per ogni giornata d’attività o d’aula va predisposta la registrazione dell’effettiva presenza o partecipazione; n al termine del corso deve essere rilasciato a ciascun partecipante un attestato di “partecipazione”; n in riferimento alle particolari caratteristiche del corso organizzato, può essere Somministrato un “test d’ingresso” per la valutazione preliminare delle conoscenze possedute e un “test d’uscita” per la verifica degli obiettivi raggiunti e dei contenuti appresi. In tal caso sarà rilasciato un attestato di “proficua partecipazione” volto a documentare i risultati conseguiti in termini di apprendimento;
n per le attività formative di natura addestrativa, la verifica di apprendimento viene effettuata nell’ambito della partecipazione alle azioni previste dal programma di attività, ovvero dal documento di impianto dell’esercitazione o prova di soccorso;
n Se il corso è organizzato e gestito da un’organizzazione di volontariato deve essere conservata, nell’archivio della stessa, copia di tutto il materiale sopra elencato, anche ai fini della attestazione dei requisiti necessari per la conferma periodica dell’iscrizione dell’organizzazione nell’albo/elenco territoriale.
SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI
LA FORMAZIONE
AFFIDAMENTO DELLE DOCENZE n i formatori/addestratori/istruttori possono essere individuati in base all’esperienza professionale specifica (curriculum, professionalità o esperienza acquisita); n le attività formative possono essere svolte anche da istruttori-docenti interni alle organizzazioni di volontariato, se muniti della necessaria qualificazione-esperienza, debitamente comprovata; n possono essere individuati ed adeguatamente formati dei “volontari formatori” all’interno delle organizzazioni di volontariato; n ai formatori/addestratori/istruttori individuati va comunque richiesta la presentazione di un curriculum adeguato allo svolgimento della specifica attività formativa;
SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI
Le regole contenute nel Decreto del Capo Dipart imento del 12 gennaio costi tuiscono “standard” minimi di base, validi per l’intero territorio nazionale. Ciascuna Regione è autorizzata a specificarle, articolarle e integrarle. Altrettanto possono fare le Associazioni Nazionali, per le organizzazioni ad esse affiliate.
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L’EMERGENZA
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ATTIVAZIONE COLONNE MOBILI REGIONALI
ATTIVAZIONE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI VOLONTARIATO
ATTIVAZIONE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
ART. 13 D.P.R. 194/2001
• ACQUISIZIONE ED APPLICAZIONE ESIGENZE SALA OPERATIVA CON ORIENTAMENTO ASSEGNAZIONI E CONVOCAZIONI EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI RICHIESTE
• DISTRIBUZIONE RISORSE VOLONTARIATO • CONTROLLO LOGISTICO PRESENZE OPERATORI • ATTIVAZIONE COORDINAMENTI NAZIONALI • ATTIVAZIONE COORDINAMENTI REGIONALI • CONTATTI E COORDINAMENTO CON ALTRE AMMINISTRAZIONI/ENTI • GESTIONE ED UTILIZZO BANCA DATI CON FINALITA’ OPERATIVE
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LA FUNZIONE DI SUPPORTO VOLONTARIATO IN RELAZIONE CON LE ALTRE FUNZIONI
DI SUPPORTO
Funzione Tecnica e censimento danni
Funzione LOGISTICA EVACUATI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Funzione MATERIALI E MEZZI
Funzione Beni culturali
• Funzione • TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICA
Funzione SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE
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IL RUOLO DEL VOLONTARIATO
Il ruolo insostituibile assunto oggi dal Volontariato di Protezione Civile, sia come custode di ciascun territorio e forza civile di tutela della comunità, è universalmente riconosciuto
Tale ruolo è rafforzato con lo sviluppo, nell’ultimo decennio, di una cultura di Protezione Civile, intesa non più soltanto come soccorso ma principalmente, come attività di previsione e prevenzione delle calamità.
Il ruolo delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile: I criteri di ges7one delle associazioni in tempi di pace ed aspe: norma7vi ed amministra7vi. ·∙ L’a:vità del Volontariato alla luce delle nuove disposizioni noma7ve.
Massimo La Pietra
GRAZIE PER L’ATTENZIONE