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Il ruolo delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile: I criteri di ges7one delle associazioni in tempi di pace ed aspe: norma7vi ed amministra7vi. L’a:vità del Volontariato alla luce delle nuove disposizioni noma7ve. Massimo La Pietra

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Il  ruolo  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  di  Protezione  Civile:  I  criteri  di  ges7one  delle  associazioni  in  tempi  di  pace  ed  aspe:  norma7vi   ed   amministra7vi.   ·∙   L’a:vità   del   Volontariato   alla  luce  delle  nuove  disposizioni  noma7ve.  

Massimo La Pietra

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Volontariato di Protezione Civile è diverso da quello operante in altri settori:

Aver sviluppato una particolare competenza, ossia specializzazione operativa

L’uti l i tà d’ intervento r is iede nell’organizzazione, specializzazione e inquadramento dei singoli gruppi operativi;

Conciliare le azioni dei singoli con il livello più generale d’intervento.

Passaggio dalla concezione di volontariato inteso come azione individuale, a quella invece di Organizzazione di Volontariato, quindi con la presa di coscienza del ruolo più efficace che gruppi d’intervento organizzati possono svolgere.

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LE SPECIALIZZAZIONI soccorso e assistenza popolazione - gestione campi e aree accoglienza -animazione socioculturale - pronto soccorso e trasporto malati - assistenza psicosociale - salvaguardia beni culturali - antincendio boschivo - soccorso veterinario - attività logistica - unità cinofile, speleo, sommozzatori - informazione alla popolazione - …..

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Il DPR 194/2001

Il DPR 194/2001, disciplina la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, dall'iscrizione agli elenchi territoriali e centrale delle organizzazioni confluenti nell’elenco nazionale,alle procedure per il godimento dei benefici previsti per i volontari ad esse iscritti.

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile svolgono attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’art. 2 della L.225/92, nonché attività di formazione ed addestramento nelle medesime materie. Nelle attività di soccorso le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell’autorità competente ai sensi della L.225/92 e successive integrazioni e del Dlgs. 112/98 che ne assicura il coordinamento.

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ATTIVITA’ DEL VOLONTARIATO DISCIPLINATE DAL D.P.R. 194/2001

pianificazione

soccorso

simulazione

emergenza Formazione

teorico-pratica

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L’art. 9 chiarisce che al volontario impiegato in attività di PC vengano garantiti: Il mantenimento del posto di lavoro sia pubblico che privato; Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro; 3. La copertura assicurativa secondo le modalità previste;

IMPIEGO VOLONTARIATO IN ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

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Art. 9 - Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario. Anche ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero. Art. 10 - Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

ARTICOLI 9 E 10 DPR 194/2001

DISCIPLINA RELATIVA AI RIMBORSI

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Partecipazione dei Volontari in attività di Pianificazione, Attività Addestrative, Formazione

Attività autorizzata dal Dipartimento su segnalazione Autorità di Protezione

Civile competente 10 gg consecutivi 30 gg all’anno

30 gg consecutivi 90 gg in un anno

Se viene dichiarato lo Stato di Emergenza Nazionale su autorizzazione del Dipartimento

e per effettiva necessità

60 gg consecutivi

180 gg in un anno

Partecipazione dei Volontari in attività di Emergenza

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L’Art.  10  precisa  le  modalità  di  rimborso  alle  associazioni  di  volontariato  delle  spese    sostenute  nelle  a9vità  di  soccorso,    emergenza  e  formazione  teorico-­‐pra>co.  

Spese di viaggio o rimborso carburante

Reintegro di attrezzature e mezzi perduti o

danneggiati Altre necessità connesse alle attività

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Alcune prescrizioni

IL DPC non autorizza l’applicazione dei benefici previsti dal DPR 194/01 per il volontariato impiegato a supporto di manifestazioni politiche/propagandistiche.

Il volontariato non può svolgere attività di tutela dell’ordine pubblico.

Le organizzazioni di volontariato possono utilizzare sui mezzi associativi sirene e lampeggianti per l’espletamento di servizi urgenti in caso di emergenza di protezione civile, laddove formalmente attivati dalle autorità responsabili.

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•        n.  7218  del  07.02.2006  con  cui  il  Dipartimento  declina  le  norme  di  comportamento  per  l'impiego  del  volontariato  di  protezione  civile,  sottolinea  la  spontaneità  e  la  gratuità  con  la  quale  i  volontari  devono  prestare  la  loro  opera,  l'assenza  di  fini  di  lucro,  la  solidarietà  quale  scopo  esclusivo  delle  attività  e  stigmatizza  l'impiego  dei  volontari  per  attività  che  possano,  anche  in  modo  indiretto,  risultare  di  supporto  a  iniziative  di  carattere  politico/propagandistico  esponendo  insegne  ed  emblemi  dell'Organizzazione  di  appartenenza;  

•        n.  8137  del  09.02.2007  con  la  quale  il  Dipartimento  richiama  le  finalità  del  Servizio  Nazionale  della  protezione  civile  "  .  .  .  tutelare  la  integrità  della  vita,  i  beni,  gli  insediamenti  e  l'ambiente  dai  danni  o  dal  pericolo  di  danni  derivanti  da  calamità  naturali,  da  catastrofi  o  da  altri  grandi  eventi,  che  determinino  situazioni  di  grave  rischio"  e  ammonisce  chiunque  coinvolga  in  modo  illegittimo  le  componenti  e  le  strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile  in  alcune  iniziative  che  non  rientrano  nell'alveo  di  operatività  del  Servizio  medesimo;  

CIRCOLARI

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•        n.  16525  dell'  11.03.2008  con  la  quale  il  Dipartimento  fa  ulteriore  chiarezza  in  merito  alle  specifiche  competenze  del  volontariato  di  protezione  civile,  citando  con  precisione  attività  quali  partecipazione  alla  pianificazione  di  emergenza,  intervento  operativo  (coordinato  dall'Autorità  di  protezione  civile)  in  emergenza  ed  in  particolare  in  attuazione  del  piano  di  emergenza,  attività  di  addestramento  e  formazione,  attività  di  simulazione  di  emergenza,  informazione  dei  cittadini  in  materia  di  protezione  civile,  utilizzo  dell'emblema  in  attività  di  protezione  civile;  

•    n.  18461  del  13.03.2009  con  la  quale  il  Dipartimento,  a  seguito  dell'approvazione  della  Legge  11/2009  "Misure  urgenti  di  sicurezza  pubblica  e  di  contrasto  alla  violenza  sessuale,  nonché  in  tema  di  atti  persecutori"  (che  disciplina  la  costituzione,  l'organizzazione  e  i  requisiti  delle  associazioni  tra  i  cittadini  non  armati  per  la  segnalazione  alle  Forze  di  polizia  dello  Stato  o  locali  eventi  che  possano  arrecare  danno  alla  sicurezza  urbana  ovvero  situazioni  di  disagio  sociale)  chiarisce  che  la  materia  della  protezione  civile  è  distinta  e  non  sovrapponibile  rispetto  a  quella  dell'ordine  pubblico  e  della  sicurezza,  che  le  associazioni  di  cittadini  non  armati  di  cui  all'art.  6  del  decreto-­‐legge  23  febbraio  2009  n.  11  non  sono  assimilabili  alle  Organizzazioni  di  volontariato  di  protezione  civile,  fatto  salvo  il  diritto  di  partecipazione,  a  titolo  personale,  ad  associazioni  costituite  ai  sensi  dell'art.  6  della  legge  11/2009  da  parte  di  soggetti  già  iscritti  anche  ad  Organizzazioni  di  volontariato  di  protezione  civile.  

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"LAMPEGGIANTI  E  SEGNALI  ACUSTICI"  

Il  Ministro  delle  InfrastruJure  e  dei  Traspor>,  con  il  decreto  del  5  oJobre  2009,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  247  del  23.10.2009,  individua,  tra  i  sogge9  ai  quali  è  consen>to  l'uso  dei  disposi>vi  acus>ci  supplementari  di  allarme  e  dei  disposi>vi  supplementari  di  segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  blu,  fissi  o  mobili,  per  l'espletamento  di  servizi  urgen>  di  is>tuto,  autoveicoli  e  motoveicoli  adibi>  ai  servizi  di  protezione  civile  impiega>  in  caso  di  emergenze  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  della  legge  24  febbraio  192  n.  225,  ivi  compreso  lo  spegnimento  di  incendi  boschivi.  

Tali  disposi>vi  possono  essere  istalla>  su  veicoli  immatricola>  a  nome  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  operan>  nel  seJore  della  protezione  civile,  iscriJe  nell'Albo  Regionale  e  delle  Organizzazioni  iscriJe  nell'elenco  nazionale  del  Dipar>mento  della  Protezione  Civile  ai  sensi  dell'art.  1  del  D.P.R.  194/2001  che  ne  dispongono  a  >tolo  di  proprietà,  di  usufruJo,  di  locazione  con  facoltà  di  acquisto  (leasing)  ovvero  di  acquisto  con  paJo  di  riservato  dominio.  

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L'art.  3  del  succitato  Decreto  del  5  oJobre  2009  disciplina  le  condizioni  per  l'uso  dei  disposi>vi  supplementari  da  parte  di  Organizzazioni  di  Volontariato  e  nello  specifico  prevede  la  possibilità  di  u>lizzo  dei  disposi>vi  quando  ricorrano  i  seguen>  tre  casi:  

•        gli  autoveicoli  e  i  motoveicoli  adibi>  ai  servizi  di  protezione  civile  siano  impiega>  in  caso  di  emergenze,  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  della  legge  n.  225  del  1992,  ivi  compreso  lo  spegnimento  di  incendi  boschivi;  

•        l'intervento  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  sia  appositamente  richiesto  da  parte  delle  competen>  autorità  di  protezione  civile  mediante  comunicazione  scriJa;  

•        ricorrano  le  circostanze  per  considerare  il  servizio  in  aJo  come  urgente  ai  sensi  dell'art.  177,  comma  1,  del  decreto  legisla>vo  n.  285/1992.  

Per  ragioni  di  somma  urgenza,  la  richiesta  può  essere  effeJuata  per  le  vie  brevi    e  confermata  in  forma  scriJa  entro  le  successive  48  ore  e,  in  questo  caso,  il  conducente  deve  soJoscrivere  apposita  dichiarazione  sos>tu>va  dell'aJo  di  notorietà  redaJa  secondo  il  modello  allegato  al  decreto,  prima  di  azionare  i  disposi>vi.  

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Ø  Elenco nazionale delle Organizzazioni di

Volontariato Ø Attivazioni Ø Benefici normativi a favore dei volontari di

Protezione Civile Ø Eventi a rilevante impatto locale Ø Ricerca persone disperse Ø 

Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile

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L’ELENCO NAZIONALE PRIMA DELLA DIRETTIVA

   

   

ELENCO  REGIONALE ELENCO  

REGIONALE  

ELENCO  REGIONALE  

ELENCO  REGIONALE  

ELENCO  REGIONALE  

ELENCO  REGIONALE  

ELENCO  REGIONALE  

ELENCO  REGIONALE  

ELENCO  REGIONALE  

ELENCO  REGIONALE  

ELENCO  REGIONALE  

ELENCO  REGIONALE  

ELENCO  NAZIONALE  

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LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA

   

ELENCO  CENTRALE  

ELENCO  TERRITORIALE  

ELENCO  TERRITORIALE  

ELENCO  TERRITORIALE  

   

   

ELENCO  NAZIONALE  

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1.  Definizione delle tipologie delle organizzazioni iscrivibili negli ELENCHI TERRITORIALI: a.  Organizzazioni di volontariato (legge 266/1991) a carattere locale; b.  Organizzazioni di altra natura ma a componente prevalentemente volontaria a carattere locale; c.  Gruppi comunali e intercomunali; d. Articolazioni locali di organizzazioni a. e b. aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.

2.  Definizione delle tipologie delle organizzazioni iscrivibili nell’ELENCO CENTRALE: a) Strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di volontariato (legge 266/1991) diffuse in più

regioni; b) Strutture nazionali di coordinamento di organizzazioni di altra natura ma a componente prevalentemente

volontaria diffuse in più regioni; c) Organizzazioni a. e b. prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche di

rilevanza ed interesse a livello nazionale; d) Strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali e intercomunali

LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA

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3. Verifica periodica dei requisiti di idoneità tecnico-operativa;

4. Definizione dei requisiti di idoneità tecnico-operativa (per tutti):

a.  Caratteristiche statutarie (assenza fini di lucro, esplicitazione finalità prociv, prevalenza componente volontaria);

b.  Requisiti personali legali rappresentanti e titolari di incarichi operativi; c.  Democraticità interna (per le OdV ex L. 266/91)

•  PER LE LOCALI: svolgimento di attività di prociv di rilievo locale riconosciute •  PER LE NAZIONALI: rilevanza operativa nazionale argomentata sulla base di criteri STRUTTURALI,

ESPERIENZIALI, ORGANIZZATIVE

5. Trasparenza informativa: il sistema delle aliquote

LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA

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Con l’approvazione della nuova direttiva diventa effettivo l’art. 15 del D.P.R.194/2001, che, rifacendosi all’art. 2 della legge n.225/1992

• demanda alle Regioni la gestione degli eventi a carattere regionale per le attività di protezione civile; • lasciando al Dipartimento di Protezione Civile la gestione di eventi nazionali, internazionali e formativi.

LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA

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Direttiva concernente: “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione

civile”.

Attività ed interventi in vista o in caso di emergenze o altri eventi

EVENTI TIPO C: l’autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all’uopo disponibili EVENTI TIPO A e B: l’attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura delle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province Autonome territorialmente competenti e con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

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Direttiva concernente: “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione

civile”.

Attività ed interventi di rilievo locale e regionale

L’attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo locale e regionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del Regolamento è disposta dalla competente autorità locale o regionale di protezione civile.

L’autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è disposta dalla Regione o dalla Provincia Autonoma territorialmente competente.

Qualora l’attivazione sia disposta da un’autorità locale di protezione civile diversa dalla Regione o Provincia Autonoma (Prefettura, Provincia – ad eccezione di Trento e di Bolzano-,Comune), nel rispetto dell’ordinamento vigente nel territorio interessato, l’eventuale richiesta di autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi deve essere rivolta alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente.

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Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione

civile”.

Eventi a rilevante impatto locale

In tali circostanze è consentito ricorrere all’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell’ordinata gestione dell’evento, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l’attivazione, a livello comunale, del piano di protezione civile, con l’attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

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Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione

civile”.

Eventi a rilevante impatto locale

L’attivazione del piano comunale di protezione civile e l’istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l’Amministrazione Comunale può disporre l’attivazione delle organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente per l’attivazione di altre organizzazioni provenienti dall’ambito regionale e per l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.

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SERVIZI  DI  POLIZIA  STRADALE  

Gli  appartenen>  alle  Organizzazioni  di  protezione  civile  non  possono  quindi  svolgere,  nelle  ves>  di  volontari  di  protezione  civile,  alcuna  a9vità  contrastante  con  le  finalità  di  competenza,  né  sos>tuirsi  agli  organi  prepos>  alla  direzione  e  al  coordinamento  degli  interven>  nelle  a9vità  di  protezione  civile  né  svolgere  a9vità  e  compi>  propri  di  altri  en>  che  concorrono  alle  operazioni  di  intervento  (previsione,  prevenzione,  soccorso  e  superamento  dell'emergenza).  

In  par>colare,  nessun  volontario  di  protezione  civile  e  nessun  coordinatore  o  caposquadra  di  un'Organizzazione  di  protezione  civile,  può,  in  assenza  di  apposita  ordinanza  sindacale,  decidere  ed  aJuare  l'interdizione  di  una  strada  o  regolare  il  traffico,  come  deJato  dal  combinato  degli  arJ.  5,  6  e  7  del  D.Lgs  30  aprile  1992  n.  285  (Nuovo  Codice  della  Strada),  dell'Art.  54  comma  2  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  degli  arJ.  11  e  12  del  D.Lgs  30  aprile  1992  n.  285.  

Un  simile  comportamento  si  prefigurerebbe  infa9  come  reato,  punibile  con  la  reclusione  fino  a  2  anni  ai  sensi  dell'Art.  347  del  Codice  Penale  "Usurpazione  di  funzioni  pubbliche".  

Fondamentale  è  invece  il  supporto  in  "affiancamento"  alle  Forze  dell'ordine  qualora  si  verifichino  situazioni  di  tale  gravità  e  complessità  da  non  consen>re  l'assolvimento  dei  servizi  di  polizia  stradale  con  le  sole  risorse  riconducibili  ai  sogge9  individua>  all'art.  12  del  D.Lgs.  285/1992,  ed  esclusivamente  su  richiesta  del  soggeJo  competente.  

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"PALETTE"  

A  maggior  ragione,  le  Organizzazioni  di  Volontariato  di  Protezione  Civile  non  possono  e  non  devono  dotarsi  di  strumen>  per  l'espletamento  di  servizi  dire9  a  regolare  il  traffico,  quali,  ad  esempio,  sono  i  segnali  dis>n>vi  di  cui  all'art.  24  del  D.P.R.  495/1992  "Regolamento  di  esecuzione  e  di  aJuazione  del  Codice  della  Strada"  comunemente  defini>  "paleJe".  

Infa9  l'art.  497-­‐ter  del  Codice  penale  recita:  "Chiunque  illecitamente  de>ene  segni  dis>n>vi,  contrassegni  o  documen>  di  iden>ficazione  in  uso  ai  Corpi  di  polizia,  ovvero  ogge9  o  documen>  che  ne  simulano  la  funzione  è  punito  con  la  reclusione  da  1  a  4  anni".  

Le  "paleJe"  rientrano  sicuramente  tra  gli  ogge9  in  dotazione  ai  Corpi  di  polizia  e  non  basta  apportare  piccole  modifiche  per  renderle  "legali",  né  tantomeno  personalizzare  con  scriJe,  loghi  e  simboli  il  disco  della  paleJa  per  non  incorrere  nell'azione  penale  della  Magistratura.  

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LA RICERCA DI PERSONE DISPERSE

La ricerca in ambiente montano, impervio o ipogeo è disciplinata dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 che ne attribuisce il coordinamento al C.N.S.A.S.

La ricerca in ambiente acquatico è coordinata dalle Capitanerie di Porto ovvero dalle diverse Autorità competenti per le acque interne

La ricerca negli altri ambienti (urbano – pianura): 1.  Non rientra DIRETTAMENTE nelle attività di prociv; 2. Non è disciplinata da legge (NON ERA : Legge n. 203 del 14 novembre 2012); 2.  Può prevedere il coinvolgimento delle OdV di prociv a condizione che:

a. Sia richiesto formalmente da un’autorità, che assume il coordinamento di tutte le attività ivi comprese quelle operative ed amministrative finalizzate ai rimborsi ex artt. 9 e 10 D.P.R. 194/01);

b. Sia richiesto all’autorità di prociv locale territorialmente competente; c. L’individuazione delle OdV sia operata dall’autorità di prociv territorialmente competente

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ORDIGNI BELLICI

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ORDIGNI BELLICI

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ORDIGNI BELLICI

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SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI – d. lgs. 81/2008

Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività come è il volontariato di protezione civile meritasse un’attenzione particolare.

Il d. lgs. 81/2008 ha dunque aperto la strada ad un approccio specifico e mirato alla sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile, rinviandone l’individuazione precisa ad un successivo provvedimento, di contenuto tecnico, da emanarsi a cura dei Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute, di concerto con i l Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

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SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2011, ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sui quali dovrà svilupparsi l’azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano.

Tali principi riguardano di fatto le specifiche esigenze che caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile e che hanno reso necessario individuare un percorso ad essi dedicato, ossia: •  la necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione; •  l’organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa; •  l’imprevedibilità e l’indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e la conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008; •  la necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;

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SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

L’individuazione preventiva di: •  scenari di rischio di protezione civile, nei quali il volontario può essere chiamato ad operare; compiti che possono essere svolti dai volontari negli scenari di rischio di protezione civile individuati; L’equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività, elencate dall’art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile: •  la formazione, l’informazione e l’addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti; •  il controllo sanitario generale; •  la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell’ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nel previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti; •  la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato;

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SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

•  l’obbligo, per il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di assicurare l’osservanza degli obblighi associativi sopra elencati; •  la precisazione che le sedi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ed i luoghi di intervento e le sedi di attività formative o esercitative non sono considerati luoghi di lavoro (a meno che al loro interno si svolgano eventuali attività lavorative);

Nel fissare questi punti il provvedimento ha inteso, quindi, stabilire che la sicurezza deve essere vissuta dai volontari di protezione civile come un processo continuo, parallelo allo sviluppo della propria organizzazione, all’acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature o di nuove specializzazioni, alla crescita del ruolo che il singolo volontario può essere chiamato a svolgere nel gruppo a cui appartiene.

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SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

Decreto del Capo Dipartimento 12 gennaio 2012 Il decreto interministeriale di aprile rinviava ad una successiva intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome la definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato. Il decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 ha completato il quadro normativo sulle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e nel decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011.

A dicembre 2012 - in attuazione al decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio - il Dipartimento, di concerto con le Regioni e le Province Autonome, le Organizzazioni di Volontariato della Consulta Nazionale, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha definito i “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza”. Il documento definisce i criteri di massima per le attività di formazione, informazione e addestramento dei volontari.

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SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

Decreto del Capo Dipartimento 12 gennaio 2012

ALLEGATO 1: indirizzi comuni per l’individuazione degli “scenari di rischio di protezione civile” e dei compiti in essi svolti dai volontari di protezione civile, elencati dall’articolo 4, del decreto interministeriale, allo scopo di assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti

ALLEGATO 2: indirizzi comuni per lo svolgimento delle “a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e , i n f o r m a z i o n e e d addestramento” dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza, per consolidare una base di conoscenze comuni in materia sull’intero territorio nazionale

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SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

Decreto del Capo Dipartimento 12 gennaio 2012

ALLEGATO 3: indirizzi comuni per l’individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all’attività di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, nonché per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull’adempimento dell’attività. Fondamentale è ricordare che si tratta di una ricognizione delle condizioni di salute e che deve essere considerata in correlazione ai compiti che il singolo volontario svolge all’interno dell’associazione.

ALLEGATO 4: indirizzi comuni per la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime.

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SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

LA FORMAZIONE

La formazione è così importante che lo svolgimento di attività formative che abbiano i requisiti previsti è considerato indispensabile per mantenere l’iscrizione nell’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato!

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

n per ogni corso va individuato un responsabile, il quale deve essere presente alle attività formative; n ogni corso va definito in termini di durata (ore/giornate d’aula) in relazione agli specifici contenuti; n deve essere indicata la sede di svolgimento e gli orari di lezione (calendario d’attività o d’aula); n deve essere predisposto materiale didattico da poter distribuire ai partecipanti; n per ciascun corso va determinato il numero massimo di partecipanti; n per ciascun corso, organizzato e gestito da una organizzazione di volontariato ovvero organizzato e gestito da una pubblica amministrazione, i partecipanti devono essere nominativamente e formalmente convocati

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SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

LA FORMAZIONE ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

n per ogni giornata d’attività o d’aula va predisposta la registrazione dell’effettiva presenza o partecipazione; n al termine del corso deve essere rilasciato a ciascun partecipante un attestato di “partecipazione”; n in riferimento alle particolari caratteristiche del corso organizzato, può essere Somministrato un “test d’ingresso” per la valutazione preliminare delle conoscenze possedute e un “test d’uscita” per la verifica degli obiettivi raggiunti e dei contenuti appresi. In tal caso sarà rilasciato un   attestato di “proficua partecipazione” volto a documentare i risultati conseguiti in termini di apprendimento;

n  per le attività formative di natura addestrativa, la verifica di apprendimento viene effettuata nell’ambito della partecipazione alle azioni previste dal programma di attività, ovvero dal documento di impianto dell’esercitazione o prova di soccorso;

n  Se il corso è organizzato e gestito da un’organizzazione di volontariato deve essere conservata, nell’archivio della stessa, copia di tutto il materiale sopra elencato,  anche ai fini della attestazione dei requisiti necessari per la conferma periodica dell’iscrizione dell’organizzazione nell’albo/elenco territoriale.

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SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

LA FORMAZIONE

AFFIDAMENTO DELLE DOCENZE n  i formatori/addestratori/istruttori possono essere individuati in base all’esperienza professionale specifica (curriculum, professionalità o esperienza acquisita); n  le attività formative possono essere svolte anche da istruttori-docenti interni alle organizzazioni di volontariato, se muniti della necessaria qualificazione-esperienza, debitamente comprovata; n  possono essere individuati ed adeguatamente formati dei “volontari formatori” all’interno delle organizzazioni di volontariato; n  ai formatori/addestratori/istruttori individuati va comunque richiesta la presentazione di un curriculum adeguato allo svolgimento della specifica attività formativa;

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SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

Le regole contenute nel Decreto del Capo Dipart imento del 12 gennaio costi tuiscono “standard” minimi di base, validi per l’intero territorio nazionale. Ciascuna Regione è autorizzata a specificarle, articolarle e integrarle. Altrettanto possono fare le Associazioni Nazionali, per le organizzazioni ad esse affiliate.

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L’EMERGENZA

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ATTIVAZIONE COLONNE MOBILI REGIONALI

ATTIVAZIONE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI VOLONTARIATO

ATTIVAZIONE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 13 D.P.R. 194/2001

•  ACQUISIZIONE  ED  APPLICAZIONE  ESIGENZE  SALA  OPERATIVA  CON  ORIENTAMENTO  ASSEGNAZIONI  E  CONVOCAZIONI  EVENTUALI  SPECIALIZZAZIONI  RICHIESTE  

•  DISTRIBUZIONE  RISORSE  VOLONTARIATO  •  CONTROLLO  LOGISTICO  PRESENZE  OPERATORI  •  ATTIVAZIONE  COORDINAMENTI  NAZIONALI  •  ATTIVAZIONE  COORDINAMENTI  REGIONALI  •  CONTATTI  E  COORDINAMENTO  CON  ALTRE  AMMINISTRAZIONI/ENTI  •  GESTIONE  ED  UTILIZZO  BANCA  DATI  CON  FINALITA’  OPERATIVE  

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LA FUNZIONE DI SUPPORTO VOLONTARIATO IN RELAZIONE CON LE ALTRE FUNZIONI

DI SUPPORTO

     Funzione        Tecnica  e  censimento  danni  

Funzione  LOGISTICA    EVACUATI  ASSISTENZA  ALLA  POPOLAZIONE  

     Funzione        MATERIALI  E  MEZZI  

 Funzione    Beni  culturali  

•  Funzione  •  TELECOMUNICAZIONI  E  INFORMATICA  

Funzione    SANITA’  ASSISTENZA  SOCIALE  

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IL RUOLO DEL VOLONTARIATO

Il ruolo insostituibile assunto oggi dal Volontariato di Protezione Civile, sia come custode di ciascun territorio e forza civile di tutela della comunità, è universalmente riconosciuto

Tale ruolo è rafforzato con lo sviluppo, nell’ultimo decennio, di una cultura di Protezione Civile, intesa non più soltanto come soccorso ma principalmente, come attività di previsione e prevenzione delle calamità.

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Il  ruolo  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  di  Protezione  Civile:  I  criteri  di  ges7one  delle  associazioni  in  tempi  di  pace  ed  aspe:  norma7vi   ed   amministra7vi.   ·∙   L’a:vità   del   Volontariato   alla  luce  delle  nuove  disposizioni  noma7ve.  

Massimo La Pietra

GRAZIE PER L’ATTENZIONE