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3163 PARTE CINQUANTACINQUESIMA Il turismo e gli enti locali Daniele Narducci TITOLO I Il turismo nel mondo, in Europa e in Italia - Dati, prospettive e normativa Cap. I Le principali tendenze del turismo nel mondo fino al 2020 - I dati e le prospettive per l’Italia 1. La situazione e le prospettive del turismo mondiale A conferma della sempre maggiore consapevolez- za globale dell’importanza del turismo, le Nazioni Unite hanno designato il 2017 come International Year of Sustainable Tourism. Nel contesto dell’A- genda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, l’Anno In- ternazionale promuove il cambiamento nelle po- litiche, nelle pratiche commerciali e nel compor- tamento dei consumatori per un settore turistico più sostenibile. Il 2017 ha offerto un’opportunità unica per esplorare ed evidenziare la capacità del per contribuire a trasformare il mondo in un luo- go di prosperità e benessere per tutti. Il turismo è uno dei settori socio-economici più importanti e in rapida crescita e può stimolare la crescita eco- nomica, creare posti di lavoro, business e oppor- tunità d’impresa. Il turismo è una delle attività economiche più rilevanti per esportazioni, attivazione di posti di lavoro e valore aggiunto. Considerando sia quello internazionale sia quello domestico, si stima che nella media dei paesi OCSE il turismo contribui- sca per il 4,1% alla formazione del PIL, per il 5,9% all’occupazione e per il 21,3% alle esportazioni, il cui contenuto di valore aggiunto interno, pari a circa l’80 per cento, è più elevato rispetto alla media degli altri settori produttivi. L’ammontare delle esportazioni globali di servizi turistici era comparabile, secondo i più recenti dati dell’Orga- nizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) rife- riti al 2015, a quello dei prodotti automobilistici o alimentari. Negli ultimi 40 anni l’attività turistica ha regi- strato un processo di crescita eccezionale in tutto il mondo e una diffusione territoriale pressoché totale, con un numero di turisti che continua ad aumentare ogni anno. Secondo i dati dell’Organiz- zazione Mondiale del Turismo (UNWTO) in Tou- rism Vision 2020 gli arrivi a livello mondiale sono aumentati da circa 100 milioni del 1960 ai 325 del 1980 e dai 677 del 2000 ai 1006 del 2010 con la prospettiva di diventare 1561 milioni di arrivi nel 2020 e, secondo le più aggiornate proiezioni, 1.810 milioni nel 2030. Le prime tre regioni per arrivi di turisti nel 2030 saranno l’Europa con 744 mln., l’Asia orientale e il Pacifico con 537 mln. e le Ame- riche con 248 mln. Le tendenze fino al 2020 sono: Asia e il Pacifico (+6,5%): l’area ha una crescita fa- vorita dalla ripresa del turismo giapponese in en- trata e in uscita, nonché spinta dalle destinazioni in Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico (entrambe oltre il 10%) per le quali si prevedono alcuni dei mi- gliori risultati di tutto il mondo. Europa (+3,1%): è ancora la destinazione più visi- tata al mondo, ha consolidato la sua crescita record del 2011, nonostante la perdurante volatilità eco- nomica nella zona euro. Si prevede che continui il trend favorevole soprattutto per l’Europa centrale e orientale. L’America (+3,8%) crescerà in linea con la media mondiale, con l’America centrale e Sud America a registrare i risultati migliori. In Africa (+5,5%), si recupererà il risultato negativo del nord Africa accumulato intorno al 2011. Il dato più rilevante è che il rapporto tra turismo in- terregionale e turismo a lungo raggio si modificherà da circa 82:18 nel 1995 a 76:24 nel 2020, a testimo- niare il progressivo superamento delle barriere eco- nomiche costituite dai costi dei viaggi aerei. I flussi turistici internazionali continuano a cre- scere a ritmo sostenuto anche nel 2016: secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO World Tourism Barometer, vol. 15, otto-

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Parte CinquantaCinquesima

Il turismo e gli enti locali Daniele Narducci

TITOLO I

Il turismo nel mondo, in Europa e in Italia - Dati, prospettive e normativa

Cap. ILe principali tendenze del turismo nel mondo fino al 2020 - I dati e le prospettive per l’Italia

1. La situazione e le prospettive del turismo mondiale

A conferma della sempre maggiore consapevolez-za globale dell’importanza del turismo, le Nazioni Unite hanno designato il 2017 come International Year of Sustainable Tourism. Nel contesto dell’A-genda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, l’Anno In-ternazionale promuove il cambiamento nelle po-litiche, nelle pratiche commerciali e nel compor-tamento dei consumatori per un settore turistico più sostenibile. Il 2017 ha offerto un’opportunità unica per esplorare ed evidenziare la capacità del per contribuire a trasformare il mondo in un luo-go di prosperità e benessere per tutti. Il turismo è uno dei settori socio-economici più importanti e in rapida crescita e può stimolare la crescita eco-nomica, creare posti di lavoro, business e oppor-tunità d’impresa.Il turismo è una delle attività economiche più rilevanti per esportazioni, attivazione di posti di lavoro e valore aggiunto. Considerando sia quello internazionale sia quello domestico, si stima che nella media dei paesi OCSE il turismo contribui-sca per il 4,1% alla formazione del PIL, per il 5,9% all’occupazione e per il 21,3% alle esportazioni, il cui contenuto di valore aggiunto interno, pari a circa l’80 per cento, è più elevato rispetto alla media degli altri settori produttivi. L’ammontare delle esportazioni globali di servizi turistici era comparabile, secondo i più recenti dati dell’Orga-nizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) rife-riti al 2015, a quello dei prodotti automobilistici o alimentari.

Negli ultimi 40 anni l’attività turistica ha regi-strato un processo di crescita eccezionale in tutto il mondo e una diffusione territoriale pressoché totale, con un numero di turisti che continua ad aumentare ogni anno. Secondo i dati dell’Organiz-zazione Mondiale del Turismo (UNWTO) in Tou-rism Vision 2020 gli arrivi a livello mondiale sono aumentati da circa 100 milioni del 1960 ai 325 del 1980 e dai 677 del 2000 ai 1006 del 2010 con la prospettiva di diventare 1561 milioni di arrivi nel 2020 e, secondo le più aggiornate proiezioni, 1.810 milioni nel 2030. Le prime tre regioni per arrivi di turisti nel 2030 saranno l’Europa con 744 mln., l’Asia orientale e il Pacifico con 537 mln. e le Ame-riche con 248 mln.Le tendenze fino al 2020 sono:

Asia e il Pacifico (+6,5%): l’area ha una crescita fa-vorita dalla ripresa del turismo giapponese in en-trata e in uscita, nonché spinta dalle destinazioni in Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico (entrambe oltre il 10%) per le quali si prevedono alcuni dei mi-gliori risultati di tutto il mondo.

Europa (+3,1%): è ancora la destinazione più visi-tata al mondo, ha consolidato la sua crescita record del 2011, nonostante la perdurante volatilità eco-nomica nella zona euro. Si prevede che continui il trend favorevole soprattutto per l’Europa centrale e orientale.

L’America (+3,8%) crescerà in linea con la media mondiale, con l’America centrale e Sud America a registrare i risultati migliori.

In Africa (+5,5%), si recupererà il risultato negativo del nord Africa accumulato intorno al 2011.

Il dato più rilevante è che il rapporto tra turismo in-terregionale e turismo a lungo raggio si modificherà da circa 82:18 nel 1995 a 76:24 nel 2020, a testimo-niare il progressivo superamento delle barriere eco-nomiche costituite dai costi dei viaggi aerei.I flussi turistici internazionali continuano a cre-scere a ritmo sostenuto anche nel 2016: secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO World Tourism Barometer, vol. 15, otto-

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bre 2017), gli arrivi registrano un incremento del 7% nel periodo gennaio-agosto 2017 sullo stesso periodo del 2016 toccando quota 901 milioni ov-vero 56 milioni in più. Il turismo internazionale segna pertanto una crescita robusta per l’ottavo anno consecutivo, lasciandosi alle spalle la flessione del 2009.Tutte le macro-aree mondiali presentano varia-zioni positive negli arrivi: l’incremento risulta

marcato per l’Asia e il Pacifico (9%), seguono l’A-frica (5%) e le Americhe (4%) poi l’Europa (3%) ed infine il Middle East con un decremento del -2,4%.L’Europa - che si conferma l’area più visitata del mondo - nel 2016 ha raggiunto quota 617,6 milioni di arrivi, con circa 14 milioni di turisti in più ri-spetto al 2015. Di seguito le quote percentuali degli arrivi internazionali suddivisi per macro-aree.

Tavola 1 - Movimento turistico mondiale (arrivi in mln.) 2011/2016 e ripartizione percentuale

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prev. 2030

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n.Europa 520,6 51,90 540,9 51,61 566,4 51,79 576,1 50,60 603,3 50,68 617,6 49,9 744America 155,5 15,68 162,5 15,75 167,6 15,32 181,9 15,97 192,7 16,19 199,6 16,1 248Asia-Pacifico 218,4 21,93 233,6 22,56 254,2 23,24 269,5 23,67 284,0 23,86 306,3 24,8

535

Middle East 49,5 5,52 50,3 5,02 50,8 4,64 55,9 4,91 57,0 4,79 55,6 4,5

149

Africa 49,2 4,97 51,6 5,06 54,7 5,01 55,0 4,84 53,4 4,48 57,7 4,7 134MONDO 993,2 100 1038,9 100 1093,7 100 1138,4 100 1190,4 100 1237,2 100 1810

Fonte: Elaborazione su dati UNWTO - World Tourism Barometer - Vol. 15, ottobre 2017.

Il dato più rilevante che emerge dallo sviluppo della ripartizione del movimento turistico mon-diale degli ultimi 7 anni è costituito dalla perdi-ta progressiva dell’Europa e del Middle East in favore dell’area Asia-Pacifico che è determinata

non solo dai maggiori movimenti dall’Europa ai Paesi asiatici, ma anche dall’aumentato traffico turistico tra Paesi interni all’area Asia-Pacifico, le cui popolazioni hanno sempre più risorse da impiegare.

Tavola 2 - Primi dieci paesi del mondo per entrate e arrivi turistici internazionali 2016

Entrate turistiche Arrivi di turisti

Paesi Mld. di E Var. % 2016/2015 Paesi Milioni Var. %

2016/2015

1 Stati Uniti 186,9 1,4 1 Francia 81,1 -4,0

2 Spagna 54,6 7,3 2 Stati Uniti 75,7 -2,3

3 Thailandia 45,1 11,4 3 Spagna 75,6 10,4

4 Cina 40,2 -1,1 4 Cina 59,3 4,2

5 Francia 38,5 -7,0 5 Italia 52,5 3,1

6 Italia 36,4 2,3 6 Germania 35,6 1,7

7 Regno Unito 35,8 -12,5 7 Regno Unito 35,6 3,4

8 Germania 33,8 1,8 8 Thailandia 32,6 9,0

9 Hong Kong 29,6 -9,2 9 Turchia 28,2 -28,5

10 Australia 29,8 12,4 10 Austria 28,1 5,2

MONDO 1.089,1 2,0 MONDO 1.235 3,9

Fonte: Elaborazione su dati UNTWO.

2. Il turismo mondiale fino al 2030

Il pregevole studio dell’Organizzazione Mondia-

le del Turismo UNWTO “Tourism Towards 2030

Global Overview”, presentato all’Assemblea Gene-

rale dell’UNWTO del 10 ottobre 2011, fornisce una

panoramica sugli sviluppi del turismo nei prossimi venti anni.Nel periodo 2010-2030 l’incremento del numero di arrivi nel mondo sarà in media del 3,3% all’anno, rallentando progressivamente dal 3,8% nel 2011, al 2,5% nel 2030.

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Lo studio dell’UNTWO attribuisce questo calo co-stante a quattro fattori:

- i volumi in termini assoluti sono sempre più alti e di conseguenza gli aumenti rallentano;

- la crescita dei PIL nelle economie mature risulta inferiore;

- la minore elasticità delle spese per il turismo;

- la crescita dei costi di trasporto.

Tuttavia sarà enorme la forza economica che il set-tore turismo conserverà con una media annua di aumento degli arrivi di 43 milioni di unità, equiva-lente agli arrivi turistici di una grande destinazione come l’Italia. Gli arrivi raggiungeranno quota 1,8 miliardi nel 2030, con le destinazioni ad econo-mia emergente che supereranno in termini assolu-ti quelle avanzate nel 2015, passando dal 30% del 1980 al 58% nel 2030. Saranno l’Asia e il Pacifico

a guadagnare la maggior parte dei nuovi arrivi tu-ristici con la quota di mercato che passerà dal 22% del 2010 al 30% nel 2030, con il nord-est asiatico a fare la parte del leone, mentre l’Europa scenderà dal 51% del 2010 al 41% nel 2030. L’Europa me-diterranea scenderà dalla quota del 18% nel 2010 al 15% nel 2030. L’Asia e il Pacifico saranno anche le zone a maggior generazione di nuovo turismo in uscita con 17 milioni all’anno contro i 16 milioni dell’Europa.I turisti si muoveranno sempre di più in aereo e meno via terra passando dal 38% del 1980 al 51% del 2030. È possibile prevedere che le distanze percorse saranno mediamente inferiori, proprio per l’aumen-to dei costi di trasporto dovuto al prezzo dei carbu-ranti. Sempre più rilievo avrà la qualità delle offerte turistiche, la qualità delle infrastrutture e la possibi-lità di movimento all’interno delle mete turistiche.

Tavola 3 - Arrivi di turisti nel mondo

Fonte: Elaborazione su dati UNWTO “Tourism towards 2030”.

è stato di EUR 186,1 miliardi corrispondente al 11,1%.Il WTCC afferma l’esigenza che i Governi nazionali e l’Europa assumano politiche di sostegno al turismo decisamente più concrete, a partire dall’eliminazione di politiche fiscali punitive. Infatti, Travel & Tourism

3. La posizione dell’Italia in Europa e nel mondo

Secondo i dati del WTTC (World Travel & Tourism

Council, Travel & Tourism, Economic Impact 2017,

Italy) per l’Italia l’impatto dell’economia allargata

del settore viaggi e turismo al PIL (GDP) nel 2016

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ha generato 1.246.000 posti di lavoro diretti nel 2016 (5,5% dell’occupazione totale) e si prevede una cre-scita del 3,1% nel 2017, includendo l’occupazione, alberghi, agenzie di viaggio, compagnie aeree e altri servizi di trasporto di passeggeri (esclusi i servizi pendolari). Esso comprende anche, ad esempio, le attività di ristorazione e del tempo libero, industrie

sostenute direttamente dai turisti. Nel 2027, Travel & Tourism produrrà 1.595.000 posti di lavoro diretti, con un incremento del 2,2% all’anno per i prossimi dieci anni. Rispetto al contributo dato dal turismo al PIL, si nota che gli investimenti in strutture e servizi sono stati 10,6 miliardi di E nel 2016, corrispondenti al 3,4% degli investimenti totali.

Tavola 4 - Contributo del turismo all’economia italiana e posizione dell’Italia per valore economico del turismo 2016/2027

Incidenza del turismo sull’economia italiana

2016 dati reali 2017 tasso di crescita

2027 tasso di crescita

valoriposizione classifica mondiale

% su totale PIL

Italia

posizione classifica mondiale

tasso % di

crescita previsto

posizione classifica mondiale

tasso % di

crescita previsto

posi-zione

classifica mondiale

Contributo diretto al PIL mld di $ 86,2 7 4,6 72 2,6 149 1,7 181

Contributo totale al PIL mld di $ 207,6 8 11,1 84 2,4 149 1,4 182Contributo diretto al lavoro

posti x 1.000 1246,1 13 5,5 60 3,1 98 2,2 101

Contributo totale al lavoro posti x 1000 2867,0 15 12,6 63 2,6 106 1,6 122

Investimenti di capitale mld di € 10,6 16 3,4 137 0,3 162 1,8 172

Fonte: Elaborazione su dati WTTC, Economic Impact 2017, Italy.

Sulla base di questi dati forniti dal WTTC, l’Italia ha perso molte posizioni: nel 2005 era al quarto posto nel mondo per contributo totale al PIL dopo USA, Spagna e Francia, oggi è all’ottavo, ma ciò che più deve preoccupare è la previsione di crescita nel prossimo decennio dove l’Italia è decisamente tra gli ultimi Paesi d’Europa e del mondo.Prevedere una crescita della ricchezza portata dal turismo internazionale alla nostra economia al 181° posto su 184 Paesi nel mondo nel 2027 e al 172° po-sto per crescita degli investimenti nel settore, signi-fica che un settore economico tra i più importan-ti e qualificanti di un Paese storicamente privo di materie prime, sta drammaticamente perdendo la propria competitività ed è destinato ad una ridotta dimensione qualitativa e quantitativa. Questa prospettiva così negativa trova la sua ragio-ne nella scarsità di investimenti per rinnovare, ade-guare o creare nuove strutture turistiche, ricettive, del tempo libero, naturalistiche, enogastronomiche, ludiche. E trova ragione, inoltre, negli scarsi investi-menti nel sistema dei trasporti, che si auspica trove-ranno migliore programmazione e maggiori risorse

nel recentissimo Piano Straordinario della Mobilità Turistica, ed ancora nella formazione degli addetti al turismo e nel carente sviluppo tecnologico delle reti di comunicazione avanzata in un’epoca in cui la programmazione e la gestione delle vacanze usando Internet è già una concreta realtà sia per il traspor-to sia per il soggiorno, che per la visita dei luoghi e delle emergenze turistiche. Non meno importante è la frammentarietà della promozione turistica che in Italia viene effettuata dagli enti pubblici ed agenzie centrali, dalle regioni e dai comuni senza un progetto unitario e, soprat-tutto, senza adottare le scelte necessarie per un’of-ferta tematica in linea con il mercato, rispetto alla potenziale domanda di turismo sempre più caratte-rizzata per settori e specificità. Il quadro normativo frammentato, spesso obsole-to e, come abbiamo constatato con il Codice del Turismo, fonte di divergenze anziché di coesione tra pubbliche amministrazioni, è il non ultimo fat-tore negativo per il turismo e per gli investimenti in questo settore, soprattutto quelli delle multina-zionali.

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Tavola 5 - Contributo del turismo al PIL e al lavoro in Italia dal 2007 al 2017 e previsione per il 2027

Contributo al PIL in mld. di € Contributo % al PIL

Contributo in migliaia di posti di lavoro Contributo % all’occupazione

Tavola 6 - Investimenti

Nel settore turismo in € Investimenti in % rispetto al PIL

Fonte: Dati WTTC, Economic Impact 2016, Italy.

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4. Il turismo in Italia nel 2015/2016

I dati Banca d’Italia concernenti gli arrivi e la spesa dei turisti stranieri in Italia nei primi sette mesi del 2016 denotano una ripresa consistente rispetto allo stesso periodo del 2015 con un aumento degli arrivi di 1.113.000 unità, ma con un aumento del-la spesa di soli 507 milioni di euro. Ne consegue che la spesa pro capite dei turisti stranieri in Italia

diminuisce da 699 a 691 E. Vi è un leggero incre-mento degli arrivi all’Estero dei turisti italiani per circa 163.000 unità e della spesa di 183 milioni di euro. Ma il dato più saliente resta la differenza tra la spesa pro-capite degli stranieri in Italia e quella degli italiani all’estero che cresce in misura minore e si attesta su 643 E con una differenza in meno di 48 E a testa.

Tavola 7 - Arrivi e spesa dei turisti stranieri in Italia e dei turisti italiani all’Estero 2007/2014

Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia.

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Tavola 8 - Spesa pro-capite turisti stranieri in Italia e turisti italiani all’Estero 2007/2016

Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia.

5. Andamento del turismo alberghiero in Italia nel 2017

Dal Barometro del Turismo II Trimestre 2017 di Federalberghi risulta che si registra un progressivo miglioramento della qualità dell’offerta alberghiera italiana dal 2006 al 2016.

Tavola 9 - Offerta alberghiera in Italia 2006/2016

Categoria N. strutture 2016 Variazione % 2016/2006

ééééé 460 +81,1%

éééé 5.725 +44,9%

ééé 18.206 +6,9%

éé 5.911 -23,4%

é 2.861 -40,5%

Totale 33.163 -1,8%

Fonte: Federalberghi.

Dai dati di Federalberghi si rileva che nel periodo aprile-giugno 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016 si registra un incremento totale delle presenze in albergo del 7,3% composto da un più 6,3% degli italiani e da un più 8,1% degli stranieri.

Rispetto al trend registrato fino al 2015 si rileva che dal forte calo degli occupati (-1,3%) si passa ad un aumento del +2,2%, composto da un -0,4% di oc-cupati a tempo indeterminato e da un +4,15% di occupati a tempo determinato.Invece il fatturato del settore alberghiero e del-la ristorazione passa dai dati del periodo gen-dic 2016 su 2015 del +0,6% a unpiccolo aumento nel I trimestre 2017 sullo stesso periodo 2016 del 0,8%, determinato principalmente dai servizi di alloggio (-0,9%) e non da quelli di ristorazione (+1,5%).Il quadro della situazione che emerge nel 2017 sem-bra confermare un maggiore utilizzo di strutture extralberghiere specialmente da parte degli stra-nieri, legato allo sviluppo degli agriturismo, degli alberghi diffusi e delle camere o unità immobiliari in affitto anche per brevi periodi. Questo sviluppo diversificato delle risorse di accoglienza del nostro Paese si deve all’evoluzione delle norme che regola-no il settore extralberghiero e al buon livello medio di strutture collocate in campagna, in piccoli centri storici ed in generale in luoghi adatti alle famiglie.Dal suddetto quadro si rileva anche un aumento dell’occupazione nel settore alberghiero che sem-

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bra suggerire che le recenti norme sull’occupazione (Jobs Act) hanno raggiunto lo scopo di facilitare e regolarizzare le assunzioni a tempo determinato, anche se purtroppo con una diminuzione dei rap-porti di lavoro a tempo indeterminato.

6. Il turismo della cultura in Italia - La conferma di una ricchezza nazionale

Il 13° rapporto annuale di Federculture 2017 evi-denzia che la cultura ha riconquistato un ruolo di primo piano nelle politiche di investimento da par-te del Governo. La crescita delle risorse a disposizio-ne del MiBACT passa da 1.563 mln. di euro del 2015 a 2.128 mln. di euro nel 2016, con un previsionale di 2.120 mln. di euro nel 2017.Sono inoltre previsti 100 mln. di euro all’anno dal 2016 al 2018 per interventi di tutela del patrimonio storico-artistico. Il totale di 300 milioni è ripartito per il 23% nel Lazio, per il 7% in Toscana, dal 3,6 al 4,6% in Piemonte, Lombardia, Veneto, Sardegna, Emilia Romagna, dal 1,2 al 3% in Calabria, Marche, Abruzzo, Umbria, Friuli, Liguria, Campania, Puglia, intorno allo 0,5% in Basilicata, Sicilia, e Molise.Il CIPE ha assegnato al MiBACT per il “Piano Tu-rismo e Cultura” 1 miliardo di euro sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, di cui i più rilevanti: 70 mln. per il Ducato Estense di Ferrara, Modena e Reggio Emilia, e per l’ex Carcere Bor-bonico di Ventotene, 60 mln. per l’Auditorium di Firenze, 50 mln. per il Porto Vecchio di Trieste, 40 mln. per la Galleria degli Uffizi di Firenze, per la Reggia di Caserta, per il Complesso Cerimant di Roma, per l’area archeologica di Pompei e per la Pinacoteca di Brera di Milano, 30 mln. per il Centro Storico dell’Aquila e per il Museo di Ca-podimonte di Napoli, riservando 170 mln. per un fondo per interventi di interesse nazionale. Molti altri sono gli interventi previsti che coprono tutto il territorio nazionale.Questa sembra essere finalmente una nuova con-sapevolezza che l’Italia, scrigno della cultura mon-diale, deve investire molto di più nei propri beni culturali e che così facendo investe anche in quello che è il prodotto primario, insieme all’ambiente, del nostro turismo. Attraverso questi investimenti, pur-ché siano ripetuti, incrementati e duraturi nel tem-po, sarà possibile riscattare la vergognosa classifica che fino al 2014 vedeva l’Italia destinare alla cultura solo lo 0,7% del PIL e l’1,4% della spesa totale del Governo, in entrambi i casi al penultimo posto in Europa prima solo della Grecia.

6.1. I Comuni e la spesa per turismo e cultura

Nel 2014 la spesa dei Comuni italiani per il turismo è rilevata in 490 milioni di euro, mentre la spesa per la cultura ammonta a E 1.933, entrambe pari a quelle del 2013 e rispettivamente al 0,7% e al 2,8% del totale della spesa. Bisogna però ricordare che la spesa per la cultura dei Comuni è costantemente diminuita dal 2005 (2.605 mln. di euro) al 2012 at-testandosi sui valori attuali.Le spese per la cultura delle amministrazioni co-munali registrano un aumento del 4,1% nel 2015 (ultimo dato disponibile).La spesa procapite in cultura dei Comuni italiani passa da E 21 del 2010 a E 19 del 2014, nonostante la spesa complessiva procapite sia passata da 590 a 609 euro. I Comuni con la maggiore spesa corren-te per la cultura sono Roma Capitale con 107 mln., Milano con 54 mln., Torino con 29 mln., Firenze con 28 mln. e Bologna con 25 mln. Da rilevare che la spesa media in conto capitale per investimenti in cultura ha un trend in crescita dal 2012 passando da E 2.999.000 a E 3.273.000 nel 2014.Notevoli differenze sono quelle relative all’ubica-zione dei Comuni che nel 2014 vedono una spesa media procapite per la cultura nei Comuni del Nord di E 24,84, nei Comuni del Centro di E 19,23 e nei Comuni del Sud di E 8,22. L’incidenza della spesa per la cultura nel 2014 dei Comuni nelle varie re-gioni vede in testa il Friuli, la Toscana, il Trentino A.A. e l’Emilia Romagna con valori superiori al 5% e in coda la Puglia, la Sicilia, il Molise, la Campania, l’Abruzzo e la Basilicata con valori inferiori al 2% a testimonianza che molto c’è ancora da fare per valorizzare allo stesso modo le emergenze culturali che esistono in ogni parte della penisola e nel Sud non meno che altrove.Altra differenza notevole è quella della spesa pro-capite per cultura tra le città d’arte e la media di tutti i Comuni che nel 2014 vede le prime attestarsi su euro 48 procapite rispetto alla media italiana di euro 19, questa diversità dipende oltre che dalla ne-cessità di mantenere patrimoni cittadini di enorme rilievo, anche dalla consapevolezza del valore eco-nomico dato dai ritorni del turismo alle città d’arte.

6.2. Gli italiani e la fruizione della cultura

La spesa delle famiglie italiane per la cultura dal 2005 al 2012 si attestava stabilmente intorno al 7% della spesa totale delle famiglie, nel 2013 vi fu un calo al 6,5% tornato a crescere molto lentamente

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nel 2014 (6,6%) e nel 2015 (6,7%) attestandosi a 67 mld. di euro. Nel 2016 si conferma la tendenza all’aumento delle spese delle famiglie per la cultura che si attestano a 68.474,6 mln. di euro (+1,7%). Al confronto con le famiglie degli altri Stati europei, le famiglie italiane con il 6,6% di spesa per la cul-tura sono al settimo ultimo posto seguite da quelle lussemburghesi, cipriote, irlandesi, portoghesi, ru-mene e greche. I Paesi dell’area nordica si attestano intorno all’11%, mentre la media dei 28 Paesi UE è del 8,5%. Considerando che gli italiani sarebbero i più facilitati a fruire dei beni culturali diffusi sul loro territorio rispetto agli abitanti degli altri Pae-si, il modesto dato della spesa per cultura dovrebbe spronare politiche di facilitazione della fruibilità e nel costo dei beni culturali per i residenti.

6.3. I musei, mostre e siti archeologici statali, l’anda-mento delle visite

La serie storica dei visitatori nei siti culturali statali dimostra un crescente aumento dal 1996 con 25 mi-lioni al picco del 2011 con 41 milioni, nel 2012 vi è stata una forte contrazione a 37 milioni che è stata ampiamente recuperata nel triennio 2013-2015. Nel 2015 il numero dei visitatori dei siti culturali statali è stato di 43 milioni e nel 2016 di 45,5 milioni.Prendendo in esame i dati 2015 si nota che nei 20 musei dotati di autonomia speciale i visitatori pa-ganti sono nel 2016 il 67% (contro il 65% del 2014), mentre negli altri musei statali i visitatori paganti sono il 46% contro il 43% del 2014. Il decreto Fran-ceschini (27/6/2014, n. 94) ha abolito le gratuità per gli under 26 e per gli over 65 e ha introdotto l’ingresso gratuito nelle prime domeniche di ogni mese.Nonostante che il prezzo medio per i paganti sia di E 7,50 e quello medio assoluto sia di 3,60 E, i Mu-sei italiani sono ancora in fondo alle classifiche per numero di visitatori pur migliorando le posizioni nel 2015 rispetto al 2014. La Galleria degli Uffizi nel 2015 ha ospitato 1,9 milioni di visitatori (passando dal 26° al 25° posto), la Galleria dell’Accademia di Firenze 1,4 mln. (dal 46° al 37° posto), Palazzo Du-cale a Venezia 1,2 mln. (dal 45° al 43° posto) e così via. Il Louvre si conferma al 1° posto con 8,6 mln. di vistatori seguito dal British Museum con 6,8 mln., dal Metropolitan Museum of Art di New York con 6,5 mln. e dai Musei Vaticani con 6,0 mln.La ricerca Federculture del 2014 indicava un altro aspetto molto significativo: una netta differenza tra i risultati delle aziende autonome di gestione e

quelli delle gestioni pubbliche dove gli istituti cul-turali pubblici che non hanno avuto né visitatori né introiti sono il 15%, i Musei statali privi di bigliet-teria online sono il 91% e quelli che offrono servizi per smartphone e tablet appena il 5%. Mentre le aziende autonome di gestione tra le quali la Fon-dazione Musei Civici Venezia, Triennale di Milano, Fondazione Torino Musei, Madre Napoli, Azienda Speciale Palaexpo e Fondazione Maxxi, presenta-no risultati di incremento delle entrate proprie del +36%, delle presenze del +16%, dell’occupazione del +7,4%, con un autofinanziamento medio del 54%, tutto ciò nonostante una riduzione per tali realtà del finanziamento pubblico del -32,4% e di quelli privati del -48%.

6.4. I musei civici, l’andamento delle visite

I dati degli ingressi che provengono dai musei dei Comuni nelle maggiori città presentano una real-tà molto diversificata che dipende da fattori locali, come diverse politiche di investimento e valorizza-zione di musei esistenti e in nuovi musei, diverse re-altà turistiche complessive che determinano i flussi. Nei musei civici di Venezia nel 2015 si sono avuti 2,2 mln. di visitatori con un aumento del 63% ri-spetto al 2000, a Firenze 1,4 mln. (+155%), a Roma 1,4 mln. (+107%), a Milano 1,4 mln. (+2%), a Tori-no 789 mila (+281%), a Genova 575 mila (+154%), a Bologna 445 mila (+24%) e a Palermo 27 mila (-43%).

6.5. Il connubio turismo e cultura

Nel 2015 si riafferma l’importanza fondamenta-le del connubio fra cultura e turismo in quanto il dato della quota di mercato del segmento “città di interesse storico artistico” è l’unico a salire costan-temente dal 2000 al 2015, passando dal 23,2% al 27,5% e la destinazione della spesa dei turisti per il segmento culturale è ben il 57,6% del totale con la più elevata spesa media pro capite di 131 euro.Esistono rilevanti differenze di distribuzione nei vari segmenti tra il turismo degli italiani e quello degli stranieri che vedono i primi praticare le città d’arte italiane per il 20,7%, mentre gli stranieri si attestano al 34,3%, percentuali quasi esattamente ribaltate per il turismo balneare. È evidente che le diverse motivazioni dipendono proprio dal luogo di residenza degli italiani, molti dei quali vivono nelle più belle città d’arte italiane o nelle vicinanze.

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area VIII - la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche

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Cap. IIOrientamenti dell’Unione Europea per la so-stenibilità e la promozione del turismo

1. L’interesse della politica dell’Unione Europea verso il turismo

La Commissione dell’Unione europea ha iniziato fin dal 2003 ad interessarsi di turismo con una co-municazione che definiva gli “orientamenti di base per la sostenibilità del turismo europeo”.La comunicazione affermava che garantire la soste-nibilità economica, sociale e ambientale del turismo europeo è essenziale sia come contributo allo svi-luppo sostenibile in Europa e nel mondo, sia per la vitalità, crescita continua, competitività e successo commerciale di questo settore importantissimo dal punto di vista economico. Le sfide per un turismo europeo sostenibile sono legate sia ai modelli di consumo, in particolare la distribuzione stagionale del turismo e i viaggi a fini turistici, sia ai suoi mo-delli di produzione, ossia la catena dell’offerta e le destinazioni turistiche. Un atteggiamento sostenibi-le del turismo e una buona governance pubblica e privata sono fattori chiave per modificare i modelli di turismo non sostenibili.Nello stesso modo in cui il turismo rappresenta un fenomeno globale che si forma a livello locale, i pro-blemi di sostenibilità collegati ad esso vanno dalle questioni di portata globale da risolvere a livello globale ai problemi locali che richiedono un’azione sul campo. In ogni caso, il turismo è in prima ana-lisi un ambito di responsabilità locale e regionale. Le misure connesse al turismo devono necessariamente essere concepite e attuate a livello soprattutto locale, al fine di misurarsi coi bisogni e le limitazioni specifiche esistenti.

2. Il Trattato di Lisbona 2009: il turismo diventa un obiettivo dell’Unione Europea

Dal 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il nuovo Trattato dell’Unione Europea (Trattato di Lisbona). Nuove materie, come il turismo, entrano a far parte degli obiettivi dell’UE, che potrà agire a sostegno delle iniziative degli Stati Membri, senza sostituirsi alle loro competenze.L’articolo 148 del Trattato prevede che l’Unione Eu-ropea sostenga con efficaci misure il turismo all’in-terno dello spazio comunitario, escludendo tuttavia l’armonizzazione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri nel settore del turismo. Tuttavia, la

novità saliente è che l’Unione europea integra le proprie competenze con la promozione del turi-smo, individuando obiettivi quali la promozione della competitività delle imprese e la creazione di un ambiente “favorevole” per il loro sviluppo o lo stimolo alla “cooperazione tra gli Stati membri”, con lo scambio delle “buone pratiche”.L’art. 148 del Trattato di Lisbona sostituisce il Titolo XXI e l’art. 176 B del Trattato Europeo, come segue:

TITOLO XXI - TURISMOArticolo 176 B

1. L’Unione completa l’azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell’Unione in tale set-tore.A tal fine l’azione dell’Unione è intesa a:

a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;

b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in parti-colare attraverso lo scambio delle buone pratiche.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabilisco-no le misure specifiche destinate a completare le azio-ni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

3. La Dichiarazione di Madrid 2010 sul turismo europeo

Il 14 e 15 Aprile 2010 la Presidenza dell’Unione Europea ha promosso un seminario di due giorni con i maggiori operatori del turismo e le Autorità politiche degli Stati membri, dove si è discusso del quadro normativo politico dell’UE sul turismo. Il Commissario responsabile per le politiche del tu-rismo, Antonio Tajani ha sottolineato che “Il turi-smo è una delle attività economiche con il mag-gior potenziale per generare crescita e occupazione nell’Unione europea. Come tutti i settori econo-mici, il turismo ha risentito della recente crisi, ma ha dimostrato di essere, tuttavia, uno dei settori più resistenti, di recente anche mostrando segni di ripresa e di crescita”.Il dato che maggiormente provoca l’interesse dell’U.E. è costituito dal peso economico del turi-smo che genera più del 5% del PIL dell’UE, con 1,8 milioni di imprese che occupano il 5,2% della for-za lavoro totale (circa 9,7 milioni di posti). Quan-do vengono presi in considerazione anche i settori

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il turismo e gli enti locali - parte 55

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correlati, il contributo stimato del turismo alla cre-azione del PIL è molto più elevato: il turismo genera indirettamente oltre il 10% del PIL dell’Unione eu-ropea e fornisce il 12% della forza lavoro.La Conferenza di Madrid si è conclusa con l’appro-vazione della “Dichiarazione di Madrid”, documen-to di grande importanza dove si affrontano i temi specifici del turismo e gli strumenti dell’U.E. per incidere attivamente sul settore.La Dichiarazione di Madrid prevede:

- la razionalizzazione degli sforzi comunitari, as-sicurando un adeguato coordinamento delle ini-ziative politiche che possono avere un impatto sul turismo;

- la promozione del “turismo sociale” in combina-zione con l’uso migliore e più prolungato di infra-strutture turistiche;

- l’aumento della consapevolezza riguardo all’inno-vazione e alle informazioni/tecnologie di comuni-cazione per mantenere la competitività delle impre-se del turismo;

- l’integrazione della sostenibilità nei settori legati al turismo (trasporti, rifiuti, trattamento delle acque, ecc.);

- la promozione congiunta dell’Europa come un’u-nica destinazione per i turisti provenienti da mer-cati lontani;

- una politica dei visti rivista, per non strangolare la domanda dei nuovi paesi generatori di turismo, in particolare India, Cina e Russia;

- l’armonizzazione delle legislazioni a favore dei consumatori, così come l’integrazione della sosteni-bilità nei settori legati al turismo.

4. La Comunicazione della Commissione Europea del 30 giugno 2010

La Commissione Europea ha approvato il 30 giugno 2010 una Comunicazione al Parlamento, al Consi-glio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, dal titolo “Turismo: far sì che l’Europa resti la prima destinazione mondiale”.La Comunicazione attesta il nuovo atteggiamento politico dell’U.E. sul turismo sancito dalla Dichia-razione di Madrid di appena due mesi prima. Il documento della Commissione richiama i dati che pongono l’Europa al 40% degli arrivi internazionali globali determinati dal turismo. Rappresenta che i cambiamenti dell’economia mondiale e la sua cri-si si ripercuotono sul turismo e sulle abitudini dei

turisti, conseguentemente richiama la necessità di affrontare problematiche quali le variazioni stagio-nali dei flussi e l’invecchiamento della popolazione. La Comunicazione traccia la politica europea per il turismo e le iniziative per la competitività e lo svi-luppo sostenibile e di qualità.L’obiettivo di mantenere l’Europa prima destinazio-ne turistica mondiale è perseguito con la proposta di 21 azioni, tra le quali, in sintesi:

1. Accrescere la competitività del turismo europeo

• Sostenere l’innovazione con il superamento dei modelli fissi dei singoli Paesi, anche con la piatta-forma “TIC & turismo” condivisa tra i principali operatori economici del settore;

• Prolungare il movimento turistico nei periodi di “bassa stagione”, con un programma di scambio per incentivare i viaggi specialmente dei giovani, delle persone anziane, delle famiglie con difficoltà eco-nomiche e delle persone con disabilità; potenziare il meccanismo di scambio delle informazioni sul turismo a livello europeo;

• Coordinare ed approfondire le attività di ricerca nell’ambito del turismo, con un osservatorio vir-tuale del turismo per realizzare a medio termine una rete per il coordinamento e l’analisi della ri-cerca sul turismo e relativo archivio delle informa-zioni.

2. Sviluppare il turismo sostenibile, responsabile e di qualità

• Promuovere la condivisione delle “buone prati-che” tra le destinazioni regionali di alta sostenibilità al fine di elaborare indicatori di gestione sostenibile;

• Creare il marchio per il “turismo europeo di quali-tà” con il quale siano riconosciuti i risultati nel mi-glioramento della qualità dei servizi delle imprese e delle destinazioni;

• Creare un marchio per promuovere la gestione so-stenibile delle destinazioni turistiche che rispettano criteri ambientali, sociali ed economici;

• Realizzare una carta del turismo sostenibile e re-sponsabile, sulla cui base verrà assegnato un premio europeo alle imprese e alle destinazioni turistiche.

3. Rafforzare la visibilità dell’Europa come “unicum” di destinazioni sostenibili e di qualità

• Creare e promuovere una “marca europea”, in collaborazione con gli Stati membri, che potrà dif-ferenziare l’Europa dalle altre destinazioni interna-zionali a minore tasso qualitativo;

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• Promuovere i prodotti del turismo europeo at-traverso il portale visiteurope.com e attraverso una migliore cooperazione con le organizzazioni nazio-nali e l’industria europea del turismo.

4. Migliorare il coordinamento delle politiche per il turismo con tutte le politiche e gli strumenti finan-ziari UE

• Integrare e coordinare le politiche che hanno effet-ti sul turismo, quali i diritti dei passeggeri, la tutela dei consumatori e il mercato interno.

Le attività della Commissione Europea sui temi del turismo proseguono con rinnovato impegno e in più ambienti si auspica che il lavoro iniziato porti ad un Codice Europeo del Turismo.

5. I sostegni al turismo nei programmi UE

La Commissione Europea ha pubblicato la Guida ai fondi UE per il turismo 2014/2020 anche in lin-gua italiana. La Guida è scaricabile dal sito http://ec.europa.eu/growth/.I programmi UE nei quali sono compresi fondi per il settore turistico italiano sono:

- FSE - Fondo sociale europeo, nell’ambito dei Pro-grammi Operativi Regionali (POR) o Nazionali (PON); candidabili: le persone giuridiche attive sul mercato del lavoro o nei settori dell’istruzione e del-la formazione, quindi PMI, camere di commercio, sindacati, fondazioni, ONG, ecc.;

- FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dei POR e i PON e con riferimento alla Politica di cooperazione territoriale europea; can-didabili: le persone giuridiche, quindi enti pubblici, società, in particolare le PMI, organismi di ricerca, università, organizzazioni non governative, cluster turistici, ecc.;

- FEASR - Fondo europeo agricolo per lo svilup-po rurale attraverso i bandi (PSR); candidabili: da ogni persona fisica o giuridica attiva nelle zone ru-rali, quindi imprenditori agricoli, società operanti nel settore forestale, PMI che operano nelle zone rurali, e dai Gruppi di azione locale (LEADER - CLLD);

- FEAMP - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; candidabili: le persone fisiche e giuridiche delle comunità costiere e dell’entroterra operanti in questo ambito;

- LIFE, con riferimento alle call per “Progetti tra-dizionali”; candidabili: le persone giuridiche (PMI, ONG, autorità pubbliche, ecc.);

- Horizon 2020, con riferimento alle sezioni “Eccel-lenza scientifica” sottosezione MSCA, “Leadership industriale” sottosezione LEIT, “Sfide per la società” sottosezione Società riflessive” e Strumento PMI; candidabili: le persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, società, enti di ricerca, università, organiz-zazioni non governative, ecc.); per la sottosezione LEIT anche le PMI appartenenti al settore delle in-dustrie creative e i fornitori di TIC; nel caso dello SME Instrument solo le PMI;

- COSME, nell’ambito del Piano d’azione per il turismo; candidabili: le PMI per quanto riguarda i finanziamenti e le persone giuridiche per quanto riguarda il Piano d’azione per il turismo;

- Europa Creativa, nell’ambito dei progetti di co-operazione transnazionale e nelle “Capitali della cultura”; candidabili: le persone giuridiche attive nei settori culturale e creativo; nel caso delle Reti, almeno 15 organizzazioni stabilite in almeno 10 Pa-esi partecipanti; nel caso delle Capitali della cultura solo le città;

- Erasmus+, tramite Progetti di mobilità per istru-zione e formazione, Master congiunti, Partenariati strategici/Alleanze per la conoscenza, Eventi spor-tivi europei; candidabili: Università, istituti di istru-zione superiore/formazione professionale e persone giuridiche attive sul mercato del lavoro o negli am-biti dell’istruzione e della formazione;

- EaSI, nel Programma per l’occupazione e la solida-rietà sociale (PROGRESS), la Rete europea di servizi per l’impiego (EURES) e lo Strumento di garanzia; candidabili: istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, enti pubblici/servizi per l’occupazione, parti sociali ed esperti in materia di valutazione e di analisi d’impatto per PROGRESS; nel caso di EU-RES, enti pubblici/servizi per l’occupazione, per-sone in cerca di occupazione e PMI; nel caso dello Strumento di garanzia, imprese e microimprendito-ri, persone fisiche e imprese sociali;

- FEIS o EFSI Fondo europeo per gli investimen-ti strategici può finanziare: infrastrutture di tra-sporto (aeroporti, porti regionali, ecc.); efficienza energetica di alberghi e resort turistici; rilancio di siti dismessi a scopi ricreativi; accordi di finanzia-mento delle piccole e medie imprese del settore tu-ristico; istituzione di “Piattaforme d’investimento” dedicate al turismo; candidabili: le persone giuri-diche (enti pubblici, società, in particolare PMI, organismi di ricerca, università, organizzazioni non governative, cluster turistici, ecc.) tramite in-termediari finanziari.

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il turismo e gli enti locali - parte 55

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Cap. IIILa governance pubblica del turismo

1. I problemi che deve affrontare la governance pubblica del turismo

Per definire in dettaglio tutti i problemi che il po-tere pubblico italiano deve affrontare per la tutela e la promozione del comparto turistico ci sarebbe bisogno dell’analisi completa dei problemi che af-fliggono il nostro Paese, tanto il turismo è integrato

e trasversale con la società e con l’economia che lo esprime.In questa sede ci limitiamo a riepilogare la posi-zione dell’Italia nelle interessanti classifiche delle problematiche legate al turismo, pubblicate nel The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 del World Economic Forum, con l’auspicio che i dati espressi da questo autorevole organismo possano costituire riflessione e stimolo perché chi governa consideri sempre più prioritari gli interventi a fa-vore del turismo.

Tavola 10 - I problemi dell’Italia del turismo

INDICATORE RANK SU 136 PAESI

Qualità ambientali per il business 121

Gestione dei diritti di proprietà 92

Impatto delle norme sugli IDE 85

Efficienza di risoluzione delle controversie legali 134

Efficienza del quadro giuridico 124

Numero di giorni per permessi di costruzione 114

Costo dei permessi di costruzione 91

Estensione della posizione dominante sul mercato 14

Numero di giorni di tempo per avviare un business 37

Costo per avviare un’impresa 91

Effetto della tassazione sulle assunzioni 128

Effetto della tassazione sugli investimenti 135

Tassazione totale 125

Facilitazioni ai movimenti dall’estero 24

Obbligo di visto 102

Numero di accordi commerciali regionali vigenti 1

Costo della competitività 124

Tasse sui biglietti e diritti aeroportuali 40

Indice dei prezzi alberghieri 81

Livelli di prezzo del carburante 134

Sicurezza e Protezione 70

Costi aziendali per criminalità e violenza 96

Affidabilità dei servizi di polizia 71

Costi aziendali per terrorismo 78

Indice di terrorismo incidenza 87

Indice di omicidi 20

Salute e Igiene 30

Accesso a servizi igienici adeguati 19

Accesso ad acqua potabile 1

Risorse Umane e del mercato del lavoro 67

Qualificazione della forza lavoro 53

Tasso di Istruzione primaria 36

Tasso di formazione secondaria 37

Estensione della formazione del personale 115

Trattamento dei clienti 48

(segue)

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area VIII - la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche

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INDICATORE RANK SU 136 PAESI

Facilità di assunzione di manodopera straniera 56

Costo e produttività della manodopera 125

Partecipazione femminile alla forza lavoro 88

Procedure per assunzioni e licenziamenti 120

Sostenibilità ambientale 37

Rigore della normativa ambientale 53

Applicazione delle normative ambientali 84

La sostenibilità di T & T per l’ambiente 106

Infrastrutture di trasporto aereo 23

Qualità del trasporto aereo infrastrutture 60

Densità aeroporti per milione di popolazione 71

Numero di compagnie aeree che operano 6

Infrastrutture terrestri e portuali 22

Qualità delle strade 45

Qualità delle infrastrutture ferroviarie 31

Qualità delle infrastrutture portuali 56

Qualità della rete di trasporto 51

Infrastrutture di servizio turistico 11

Le camere in rapporto alla popolazione 12

Presenza di importanti società di noleggio auto 1

Qualità delle infrastrutture del turismo 64

Efficienza dell’ICT 37

Uso delle TIC per le transazioni B2B 70

L’uso di Internet per le transazioni B2C 55

Le persone che usano internet 55

Banda larga internet fissa 37

Telefonia mobile 29

Banda larga mobile 28

Copertura di rete mobile 1

Priorità di Travel & Tourism 75

Priorità di T & T per il Governo 73

Spesa del Governo per T & T 61

Efficacia del marketing per attirare i turisti 104

Completezza dei dati T & T 22

Tempestività dei dati T & T 48

Valutazione Brand Strategy Paese 75

Risorse naturali 12

Numero di siti naturali Patrimonio Mondiale UNESCO 11

Domanda digitale di turismo naturalistico 6

Risorse culturali e viaggi d’affari 5

Numero di siti culturali Patrimonio Mondiale UNESCO 1

Numero di espressioni culturali orali e immateriali 22

Numero di grandi stadi sportivi 10

Numero di riunioni di associazioni internazionali 6

Domanda digitale di cultura e divertimento 7

Fonte: Elaborazione da “The Travel & Tourism Competitives Report 2017”, WEF.

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Da questi dati risulta evidente la difficoltà di fare im-presa nel nostro Paese e ancora di più la scarsa at-trattiva che la situazione normativa e di fatto esercita sugli investitori stranieri. Le condizioni in cui ope-rano le aziende turistiche ci collocano mediamente molto in basso nella classifica su 136 Paesi; di seguito un confronto tra gli indici del 2015 e quelli del 2015:

- le condizioni normative portano la condizione ambientale per fare business turistico in Italia nella seconda metà del rank e l’elevata tassazione ci con-segna agli ultimi posti nel mondo;

- gli indicatori della competitività vedono un leggero peggioramento dell’indice dei prezzi alberghieri, men-tre vi è un buon miglioramento dei costi per tasse ae-roportuali e uno molto lieve sui prezzi dei carburanti;

- gli indicatori della sicurezza vedono un generale peggioramento, salvo per l’indice del terrorismo;

- salute e igiene sono stabili, ma si dovrebbe miglio-rare il 30° posto nel rank;

- gli indicatori del mercato del lavoro sono quasi tutti in miglioramento, specie quelli riguardanti il costo del lavoro e le procedure di assunzione e licenziamento;

- la sostenibilità ambientale del turismo è in netto progresso;

- le infrastrutture aeroportuali sono in miglioramento;

- le infrastrutture portuali e terrestri sono in lieve miglioramento;

- le infrastrutture di servizio al turismo sono invece in peggioramento, con una 64a posizione della loro qualità che desta più di una perplessità;

- l’efficienza dell’ICT e l’uso di Internet nel turismo sono in miglioramento;

- la considerazione del turismo come una priorità sta lentamente migliorando anche nelle strutture di Governo del Paese;

- le risorse del turismo naturalistico ci vedono ad un rimarchevole 12° posto;

- le risorse culturali fanno salire l’Italia ai primis-simi posti in classifica, a conferma che questo do-vrebbe essere l’eccellenza nazionale da promuovere maggiormente.

2. Il quadro normativo europeo

Le condizioni in cui opera il Turismo in Italia sopra rappresentate sottolineano, ancor più che in passato, l’esistenza di una forbice che si va sempre più allargan-do tra l’imprenditorialità italiana nel turismo e tutti i livelli della governance pubblica in materia, quindi è

opportuno fare riferimento agli indirizzi che scaturi-scono dalla normativa dell’Unione Europea, che con l’art. 6 del Trattato di Funzionamento dell’U.E., mo-dificato dal Trattato di Lisbona, ha assunto il Turismo come materia di competenza comunitaria. L’intento dell’U.E. non è quello di sostituirsi alle competenze de-gli Stati in materia di Turismo, ma di stabilire una coo-perazione e una complementarietà tra Unione e Stati.Considerando anche questo nuovo approccio dell’U-nione Europea, sensibilmente più attento e più ri-spettoso verso le problematiche del turismo, emerge la necessità di una revisione critica dell’assetto nor-mativo e di governo degli aspetti economici, promo-zionali, qualitativi e di controllo che in Italia soffrono indubbiamente di una frammentazione spesso inco-erente e contraddittoria, che determina una perdita di credibilità del settore soprattutto agli occhi degli utenti del turismo e dei possibili investitori.La sempre più accentuata regionalizzazione delle competenze in materia di turismo risponde alle di-verse caratteristiche e necessità dei territori italiani, ma è risultata carente di coordinamento nel promuo-vere e disciplinare una qualità omogenea nazionale del turismo e nella promozione unitaria del prodotto Italia, specie in tempi come questi di contrazione del-la spesa per beni voluttuari, dove è imperativo dare un’immagine sicura e coerente ai mercati, unire le forze ed evitare duplicazioni e sprechi.Da queste premesse sostanziali è scaturita l’iniziati-va del Codice del Turismo che, nelle sue intenzioni generali, era lodevole, sia rispetto al contesto euro-peo che a quello nazionale.Tuttavia, il Codice del Turismo appariva viziato all’origine da una indebita ingerenza del Governo centrale in una materia che la revisione del Tito-lo V della Costituzione attribuisce in via esclusiva alle Regioni, ma soprattutto privo di un percorso di concertazione con le Regioni stesse che avrebbe forse consentito comunque il nascere di un Codice quadro nazionale.

3. L’abrogazione di molta parte del Codice del Turi-smo - Le norme che sopravvivono

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codi-ce della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo) limitatamente alle parole «necessarie all’esercizio unitario delle funzioni am-ministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15,

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16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 79 del 2011.In sostanza la Corte Costituzionale accoglie in parte il ricorso presentato da alcune Regioni, Toscana, Pu-glia, Umbria e Veneto, secondo cui il Governo avreb-be emanato un nuovo testo normativo, finalizzato a disciplinare in maniera organica la materia “turi-smo”, senza coinvolgere adeguatamente le Regioni. Nella sentenza citata la Corte costituzionale ha, tra l’altro, dichiarato inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni aventi ad oggetto la legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legi-slazione nazionale del turismo), proposte da alcune Regioni, in quanto le disposizioni statali impugnate non precludevano l’adozione di apposite normative regionali in materia, né potevano legittimare futuri interventi statali, invasivi della competenza regionale.Un grande rilievo riveste la conservazione integrale della seguente normativa:

Titolo VI, Capo I - Contratti del Turismo Orga-nizzato - Dall’art. 32 all’art 51 - Sopravvive intera-mente la nuova disciplina dei pacchetti turistici, sia venduti da Agenzie e T.O., sia negoziati a distanza (web). Dopo aver definito gli operatori interessati e il “pacchetto turistico”, la norma stabilisce:

• la forma dei contratti e gli elementi che li costi-tuiscono,

• la obbligatoria informazione del turista nella for-ma e nei tempi,

• il contenuto obbligatorio degli opuscoli turistici,

• le modalità di cessione del contratto da parte del turista,

• la eventuale revisione del prezzo,

• le modifiche delle condizioni contrattuali prima e dopo la partenza,

• i diritti del turista in caso di recesso o annullamento,

• il mancato adempimento,

• la responsabilità per danni alla persona e alle cose,

• l’esonero di responsabilità,

• il danno da vacanza rovinata,

• il diritto di surrogazione,

• le modalità di reclamo da parte del turista,

• l’obbligatorietà e i contenuti dell’assicurazione per responsabilità civile,

• il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e il suo finanziamento (con il 2% del premio delle assi-curazioni obbligatorie per R.C. sui contratti turistici).

Titolo VI, Capo II - Delle locazioni turistiche - Re-stano valide le nuove durate delle locazioni turisti-che:

• la durata delle locazioni turistiche non alberghiere non può essere inferiore a 6 anni,

• la durata delle locazioni turistiche alberghiere non può essere inferiore a 9 anni.

Titolo VII, Capo I - Ordinamento statale in ma-teria di turismo - Rimangono valide le norme che stabiliscono:

• le funzioni governative di indirizzo e vigilanza su ACI e CAI,

• il ruolo del Dipartimento per lo sviluppo e la com-petitività del turismo,

• la previsione di realizzare almeno ogni due anni la Conferenza nazionale del turismo e la definizione dei suoi scopi,

• il ruolo e le funzioni dell’ENIT per la promozione del turismo all’estero,

• il ruolo e le funzioni del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, da istituire d’inte-sa con la Conferenza Stato-Regioni, che promuove azioni di incentivazione e di raccordo tra vari sog-getti, per primi gli enti locali, ma anche gli impren-ditori su molti degli ambiti affrontati dal Codice ed ora cassati dalla Corte Costituzionale, lasciando uno spiraglio per riaffrontare di comune accordo tra Stato e Regioni temi di grande importanza.

Titolo VII, Capo II - Promozione dell’eccellenza turistica italiana - Questa parte del Codice promuo-ve e disciplina l’attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero, e intro-duce anche l’attestazione Medaglia al merito per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia.

Titolo VII, Capo III - La qualità del servizio e la soluzione delle controversie - Parte di questo Capo sopravvive e disciplina l’adozione della Carta dei Servizi Turistici dalle amministrazioni di cui all’art 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Il governo, pre-via intesa con la Conferenza Stato-Regioni deter-mina i livelli essenziali della prestazione dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali.

La soluzione delle controversie in materia di turi-smo attraverso la procedura di mediazione (D.Lgs. n. 28/2010) deve essere prevista da una clausola contrattuale specificamente approvata dal turista. La norma fa salva la facoltà del turista di ricorrere alle procedure di negoziazione esistenti avvalendosi delle associazioni dei consumatori.

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il turismo e gli enti locali - parte 55

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L’abrogazione della parte più significativa del Codi-ce del Turismo sana indubbiamente gli effetti di una indebita ingerenza dello Stato in una materia esclu-siva delle Regioni, ma ripropone intatte le esigenze di dare uniformità e credibilità al turismo come pi-lastro fondamentale del “sistema Italia”.Se verrà affrontata con serietà e spirito collaborativo la costituzione (ed il funzionamento) del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, questa potrebbe essere una nuova base di lavoro co-mune tra enti centrali e territoriali. Tuttavia ciò non basterà perché il turismo non è solo promozione, ma anche costruzione e disciplina del prodotto, in-vestimenti, certezza nelle classificazioni e negli stan-dard delle strutture, e molto altro ancora. Pertanto, la situazione attuale esige uno sforzo di profonda innovazione dove Stato e Regioni devono trovare forme di collaborazione che diano risultati rapidi, concreti, validi per l’intero Paese, pur tutelando le particolarità di ciascun territorio.

4. Gli Stati Generali del Turismo per il nuovo Piano Nazionale del Turismo

Nel dicembre 2015, a seguito degli Stati Generali del Turismo tenutisi a Pietrarsa nell’ottobre 2015, il Ministro per i beni e le attività culturali e il tu-rismo ha reso pubblica “La Carta di Pietrarsa”, un documento di sintesi delle basi su cui costruire il nuovo piano nazionale quinquennale per il turismo in Italia, destinato ad alimentare i lavori del secondo appuntamento a Pietrarsa dell’aprile 2016.La Carta di Pietrarsa definisce la vision del Piano Strategico per il Turismo, in 17 punti:

1. Sostenibilità, identità e autenticità.

2. Cultura e turismo.

3. Governance.

4. Flussi.

5. Il pubblico.

6. Integrazione e coordinamento degli attori turisti-ci, pubblici e privati.

7. Coinvolgimento attivo delle comunità locali.

8. Formazione e professionalizzazione degli attori turistici.

9. Metodi di valutazione.

10. Sburocratizzazione delle procedure per la crea-zione di impresa turistica e creazione di incentivi.

11. Startup.

12. Mobilità e intermodalità.

13. Creazione di un sistema informativo di dati certi.

14. Il ruolo del digitale.

15. Sistema di monitoraggio.

16. Sharing economy.

17. Reputazione/Valorizzazione/Promozione.

Il secondo appuntamento con gli Stati Generali del Turismo si è tenuto a Pietrarsa nel Museo nazionale Ferroviario dal 7 al 9 aprile 2016 ad iniziativa del MiBACT, per trattare delle visioni e strategie di so-stenibilità per il nuovo Piano Nazionale Strategico per il Turismo.In tre giornate dense di interventi si sono sviluppate cinque sessioni con relativi tavoli di lavoro:

- la visione del Piano per il Turismo;

- Italia brand globale, il marketing della destinazione;

- valorizzazione dei beni culturali;

- liberare l’energia, fare impresa nel turismo;

- restare connessi, innovazione.

5. Il Piano Strategico del Turismo in Italia 2016-2021

La natura e l’importanza del Piano Strategico del Turismo viene trattata nel 12° Rapporto annuale di Federculture da Francesco Palumbo, Direttore Ge-nerale Turismo del MiBACT, che mette in evidenza l’importanza del settore turistico in Italia e la neces-sità di un’attività di pianificazione a livello centrale. A fronte dei dati positivi dell’anno 2015, il Direttore Generale rileva che una serie di criticità diffuse su tutto il territorio nazionale, qui evidenziate nella Tavola 10, rendono necessario un piano di lungo termine per la semplificazione burocratica e il ri-lancio della competitività della destinazione Italia.Ancora il Direttore Generale sull’iter finora seguito: “Il Piano Strategico del Turismo è frutto di un pro-cesso ampiamente partecipato tra pubblico e privato, avviato con gli Stati Generali del Turismo svoltisi a Pietrarsa (ottobre 2015 e aprile 2016). Il documen-to finale, in particolare, è stato messo a punto con la collaborazione tra Ministeri, Regioni, associazioni di categoria, ANCI e Organizzazioni Sindacali, e con la sua approvazione unanime e definitiva da parte del Comitato Permanente di Promozione del Turismo nella seduta plenaria del 14 settembre 2016, presie-duta dal Ministro Dario Franceschini, si è conclusa la fase di elaborazione del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022. Successivamente, secondo l’iter stabilito dal D.M. 8 agosto 2014 del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la

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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolza-no ha altresì espresso il proprio parere positivo ai fini della successiva trasmissione al Governo che, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, lo adotterà in sede di Consiglio dei Ministri”.In concreto il Piano vuole creare un sistema in cui tutti gli operatori pubblici e privati possano agire in sinergia. Per questo motivo vengono previsti tavoli di concertazione permanenti tra amministrazioni centrali, enti locali, e stakeholder; l’ampliamento degli strumenti cognitivi e informativi sul ciclo del turismo; l’implementazione degli strumenti digitali per la comunicazione tra gli attori del turismo; un sistema di monitoraggio e sorveglianza per la tra-sparenza verso i cittadini e per il miglioramento e aggiornamento del Piano.Questi strumenti sono volti al raggiungimento delle strategie di sostenibilità del turismo e di più omoge-nea distribuzione territoriale dello stesso; di inno-vazione in prodotti, processi, tecnologie e organiz-zazione del turismo; di accessibilità fisica a culturale alle risorse ambientali e culturali.“In una visione in cui l’Italia è leader nel mercato turistico internazionale, il suo patrimonio è piena-mente valorizzato, l’esperienza dei visitatori risulta soddisfacente, le istituzioni e gli operatori lavorano in un sistema pienamente integrato e la capacità competitiva genera valore aggiunto e occupazione”.I quattro obiettivi generali sono:

- innovare, specializzare e integrare l’offerta nazio-nale;

- accrescere la competitività del sistema turistico;

- sviluppare un marketing efficace e innovativo;

- realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione, definizione e aggior-namento del Piano e delle politiche turistiche.

“Ciascuno dei quattro obiettivi generali è articolato in obiettivi specifici, 14 nel complesso, che vengono a loro volta attuati da 53 linee di intervento conce-pite sia come singole linee di azione che come insie-me di progetti omogenei che agiscono ad esempio attraverso orientamenti, indirizzi e miglioramenti normativi”.Al Piano seguiranno i Programmi Annuali di Attua-zione con i dettagli delle azioni, modalità organiz-zative e gestionali, relativi costi e fondi, parametri di verifica degli esiti e degli obiettivi raggiunti.Il Direttore Generale cita anche alcune recenti inizia-tive del MiBACT connesse con gli obiettivi del Piano:

a) l’accordo MISE ed Agid-Agenzia per la digita-lizzazione, che ha l’obiettivo di rafforzare la banda larga nei territori turistici;

b) le Capitali italiane della cultura che, attraverso un innovativo approccio di pianificazione strategica a tra-zione culturale, sono in grado di superare i gap infra-strutturali che limitano lo sviluppo delle aree urbane;

c) la promozione e la gestione ottimale dei siti Unesco;

d) il sostegno alla rete di ciclovie turistiche naziona-li e dei cammini storici e religiosi;

e) il bando MiBACT “Progettazione per la cultura” rivolto ai Comuni per ambiti di almeno 150.000 abitanti.

Nel documento Primi Orientamenti sul Piano Strategico del Turismo 2016-2021 del MiBACT si rileva che si intende anche implementare gli esiti del TDLAB, Laboratorio del turismo digitale del MIBACT, in materia di strategie e azioni per la di-gitalizzazione del turismo in Italia e dare seguito operativo, con una complessiva revisione e condi-visione, al sistema di azioni identificate dal Piano Gnudi “Piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia” (2013) sui temi della governance e dell’ef-ficienza del settore, dell’organizzazione dell’offerta, della qualificazione del sistema ricettivo, dei servizi di trasporto collegati al turismo, sulle competenze e sull’attrattività per gli investimentiIl Piano si pone anche gli obiettivi della semplifica-zione del sistema delle regole, di valorizzare la qua-lità, l’innovatività e la specializzazione delle desti-nazioni e dei prodotti, di ottimizzare gli impatti dei processi di valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del territorio per accrescerne la fruizione da parte dei turisti nazionali e internazionali, di creare condizioni favorevoli per il consolidamento e lo svi-luppo delle imprese turistiche e della filiera, la gene-razione di nuova imprenditorialità e l’occupazione giovanile. Questo ultimo obiettivo viene perseguito anche attraverso la promozione della digitalizzazione e dell’innovazione delle imprese del sistema turistico, la creazione e rafforzamento delle reti di imprese e delle filiere legate al turismo, la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di aiuto, la programma-zione di nuovi investimenti in formazione e capacità delle risorse umane del settore turistico. Infine, il Pia-no si propone di migliorare la capacità di penetrazio-ne del “Brand Italia” dal lato della domanda, ampliare i mercati di riferimento, adottare strategie condivise per stimolare i diversi segmenti della domanda turi-stica nazionale ed internazionale.

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il turismo e gli enti locali - parte 55

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Vengono identificati anche i temi del confronto isti-tuzionale con i diversi attori rilevanti ed in parti-colare quelli del confronto con le Regioni e gli Enti Locali sono i seguenti:

• condivisione dell’articolazione geografica delle de-stinazioni turisticamente omogenee, finalizzata alla costruzione di una mappa/matrice delle destinazio-ni e dei prodotti nel quadro di una strategia di valo-rizzazione integrata territoriale;

• individuazione per ciascuna area delle priorità in termini di policy del turismo e della valorizzazione delle risorse, con l’identificazione di “parole chiave” delle iniziative di promozione e comunicazione;

• individuazione dei progetti strategici di rilievo in-terregionale e nazionale (ad esempio, cammini, mo-bilità dolce, ecc.);

• valorizzazione sistemica dei progetti interregionali, di eccellenza ed innovativi.

La Conferenza Stato Regioni nella seduta del 15 set-tembre 2016 ha espresso parere favorevole sul Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia.

Cap. IVI Distretti turistici

1. Disciplina legislativa

L’art. 3, comma 4, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ha stabilito che “possono essere istituiti nei terri-tori costieri, con D.P.C.M. adottati su richiesta delle imprese che operano nei medesimi terri-tori e previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servi-zi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità d’investimento, di accesso al credi-to, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni”.Fino ad oggi sono stati istituiti con decreti del Mi-nistro dei beni e delle attività culturali e del turismo i seguenti Distretti turistici:

- Distretto turistico “Gran Sasso”

- Distretto turistico “Il Piceno”

- Distretto turistico rurale “Le terre di Aristeo”

- Distretto turistico “Salento”

- Distretto turistico “Venezia Orientale”

- Distretto turistico “Alta Irpinia”

- Distretto turistico “Appennino Umbro Marchigiano”

- Distretto turistico “Dolomiti Bellunesi”

- Distretto turistico interregionale “Etruria Meridio-nale”

- Distretto turistico “Fermano”

- Distretto turistico “Gargano”

- Distretto turistico “Marca Pesarese”

- Distretto turistico “Marche Picene”

- Distretto turistico “Marche Sud”

- Distretto turistico “Molise Orientale”

- Distretto turistico “Pompei - Monti Lattari Valle del Sarno”

- Distretto turistico “Pompei Riviera del Conero e Colli dell’Infinito”

- Distretto turistico “Capri Isola Azzurra”

- Distretto turistico “Isola di Procida”

- Distretto turistico “Golfo di Policastro”

- Distretto turistico “Cilento Blu”

- Distretto turistico alberghiero “Litorale Domizio”

- Distretto turistico della “Penisola Sorrentina”

- Distretto turistico “Atargatis - Costa del Vesuvio” - Di-stretto turistico alberghiero “Isola d’Ischia - Isola Verde”

- Distretto turistico “Sele Picentini”

- Distretto turistico alberghiero “Riviera Salernitana”

- Distretto turistico “Flegreo”

- Distretto turistico “Costa di Amalfi”

- Distretto turistico balneare della “Costa emiliano-romagnola”

- Distretto turistico e balneare del “Secondo Polo Tu-ristico di Roma Capitale”

- Distretto turistico Cilento - Sele - Tanagro - Vallo di Diano.

2. I Distretti produttivi turistici

2.1. Istituzione

I Distretti produttivi turistici previsti dall’art. 3 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge n. 110/2011, modificato in ultimo dall’art. 10, comma 6, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere istituiti con

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decreto del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese che operano nei territori interessati, con gli obiettivi di qualifica-re e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale ed internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle im-prese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità d’investimento, di accesso al cre-dito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

2.2. Delimitazione

La delimitazione dei Distretti è effettuata, entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d’intesa con il Mini-stero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nei territori interessati di cui al par. 2.1.

2.3. Progetti pilota - realizzazione

Nell’ambito dei Distretti, come sopra individuati, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministri competenti in materia di semplifi-cazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l’attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) me-diante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastruttu-rali, per l’aggiornamento professionale del persona-le, per la promozione di nuove tecnologie.

3. Agevolazioni e semplificazioni

Nei Distretti turistici si applicano le seguenti dispo-sizioni:

a) alle imprese dei Distretti costituite in rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter e seguenti del D.L. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009 e s.m., si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo svi-luppo di cui all’art. 1, comma 368, lettere b), c), d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m., previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministe-ro dell’economia e finanze, di concerto con quel-lo dello Sviluppo economico, da adottare entro 6 mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime im-prese, anche se non costituite in rete, si applicano comunque, su richiesta, le disposizioni agevolative di cui all’art. 1, comma 368, lettera a) della legge n. 266/2005;

b) i Distretti costituiscono “zone a burocrazia zero” ai sensi dell’art. 37-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e tutti gli altri atti di assenso comun-que denominati prescritti dal codice dei beni cul-turali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del ricordato art. 37-bis le misure di agevolazione e di semplifi-cazione connesse al regime proprio delle “zone a burocrazia zero” trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell’ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico territoriale o del patrimonio storico artistico;

c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coor-dinamento delle Agenzie fiscali dell’INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti e possono presen-tare istanze e richieste, rivolte anche a qualsiasi altra amministrazione statale e ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti.

4. Contratto di rete

Il contratto di rete di cui al comma 4-ter dell’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e com-petitività sul mercato è utilizzabile con riferimento al settore turistico per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- supportare i processi di riorganizzazione della fi-liera turistica;

- migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto;

- incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprendi-toria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

Cap. VLa mobilità e l’accoglienza turistica

L’art. 11 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, converti-to dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ha stabilito le “norme urgenti in materia di mobilità e accoglienza turistica” di cui ai paragrafi seguenti.

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il turismo e gli enti locali - parte 55

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1. Il Piano Straordinario della Mobilità Turistica

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha pubblicato Connettere l’Italia – Strategie per le infra-strutture di trasporto e logistica, allegato al DEF 2016 e 2017, che costituisce la premessa e rappresenta le linee guida per il PGTL Piano generale dei trasporti e della logistica. Nel documento citato trova ampio rilievo il Turismo per il quale si ravvede la necessi-tà di introdurre innovazioni sui servizi offerti, sulle tecnologie e sulla sicurezza. Il Sistema Nazionale In-tegrato dei Trasporti (SNIT) prevede interventi che avranno un forte impatto su accessibilità e mobilità turistica.Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-sporti insieme al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo hanno presentato il 12 set-tembre 2017 il Piano Straordinario della Mobilità Turistica. Il Piano parte da tre idee fondamentali e ampiamente condivisibili:

- il turismo fa bene al Paese: genera economia, com-petenze, idee, lavoro e innovazione;

- il turista è innanzitutto un viaggiatore;

- non c’è turismo senza mobilità.

Il Piano Strategico del Turismo agisce, in un arco di sei anni dal 2017 al 2022, sulle leve fondamentali del settore come l’innovazione tecnologica e organizza-tiva, la valorizzazione delle competenze, la qualità dei servizi. Gli Obiettivi del PST sono stati traslati nel Piano Straordinario della Mobilità Turistica con particolare attenzione agli effetti pratici degli inter-venti previsti.Il Piano disegna un modello basato sulle Porte di Accesso del turismo in Italia: i più rilevanti porti, aereoporti e stazioni ferroviarie con le intercon-nessioni alle reti locali. Il quadro si compie con la sovrapposizione della rete di mobilità ai principali siti turistici. D’altra parte viene anche considerata come elemento strutturale determinante l’infra-struttura digitale.Il Piano si propone quattro obiettivi:

1) Il turismo accessibile:

- accrescere l’accessibilità ai siti turistici per rilan-ciarne la competitività;

- accrescere l’accessibilità nazionale, riducendo i tempi di connessione tra le porte di accesso e i siti turistici;

- accrescere l’accessibilità regionale adeguando in-frastrutture e servizi di mobilità nei distretti turi-stici;

- intermodalità e integrazione tra servizi di mobilità e servizi turistici;

- promuovere l’accessibilità digitale delle porte di accesso e dei siti turistici.

Interventi:

• progetto Easy Station con 2 mld. di euro per il mi-glioramento di 620 stazioni in termini accessibilità, decoro e sicurezza, informazioni;

• 1 mld di euro per il miglioramento della rete fer-roviaria di collegamento degli aeroporti di Milano, Bergamo, Fiumicino, Catania, Genova;

• 2,6 miliardi di euro per il completamento e l’avvio di nuovi interventi nei sistemi di trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane.

2) Un turismo che valorizza le infrastrutture: valo-rizzare le infrastrutture di trasporto come elementi di offerta turistica:

- promuovere il recupero delle infrastrutture di tra-sporto dismesse con finalità turistiche;

- valorizzare il potenziale turistico e culturale dei sistemi di trasporto;

- promuovere la riconoscibilità turistica del Paese alla porte di accesso e lungo gli itinerari di accesso dei turisti;

- valorizzare le infrastrutture di trasporto come luo-ghi di scambio sociale e culturale.

Interventi:

• 140 mln. di euro per il Recupero Waterfront;

• riqualificazione turistica del patrimonio dismesso con il recupero di 28 Case Cantoniere pilota, posi-zionate in prossimità di cammini e ciclovie turisti-che e loro rifunzionalizzazione mediante comodato gratuito ad associazioni no-profit;

• istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpie-go di linee in disuso o in dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

3) Un turismo digitale: digitalizzare l’industria del turismo a partire dai servizi di mobilità:

- promuovere lo sviluppo di piattaforme big e open data per la raccolta dati sulla mobilità turistica;

- promuovere interventi di upgrading tecnologico delle infrastrutture di trasporto;

- promuovere soluzioni tecnologiche per l’offerta di servizi digitali integrati lungo tutta l’esperienza di viaggio del turista;

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- garantire la sicurezza dei viaggiatori e delle infra-strutture di trasporto attraverso l’integrazione fra tecnologie satellitari e sistemi di controllo del traf-fico.

Interventi:

• Open trasporti, una piattaforma nazionale di ser-vizi open per raccogliere e offrire dati sulla mobilità nazionale;

• Smart Station, interventi sull’infrastruttura digita-le delle stazioni con servizi innovativi;

• Smart road, digitalizzazione dell’Autostrada del Mediterraneo A2 con hotspot wi-fi ogni 300 metri, isole per fornire energia rinnovabile e droni per il monitoraggio del traffico.

4) Un turismo sicuro e sostenibile: promuovere mo-delli di mobilità turistica ambientalmente ed ener-geticamente sostenibili e sicuri:

- sviluppare reti infrastrutturali per la mobilità ci-clo-pedonale con finalità turistica;

- promuovere servizi di mobilità sostenibile per rag-giungere i siti turistici;

- favorire l’integrazione tra mobilità ciclo-pedonale e trasporti convenzionali;

- garantire la mobilità in sicurezza per i turisti che si spostano in bici e a piedi.

Interventi:

• Ciclovie turistiche, 6.000 Km per oltre 180 mln. di euro per realizzare il sistema delle ciclovie turistiche nazionali;

• Progetto Valore Paese Cammini e Percorsi, riqua-lificazione riuso a fini turistico-ricettivi di oltre 300 immobili pubblici situati lungo percorsi ciclo-pe-donali e itinerari storico-religiosi;

• Cammini, 60 mln. di euro per la valorizzazione dei cammini di rilevanza nazionale, come la Via Franci-gena e l’Appia Regina Viarum;

• Trasporto pubblico locale, oltre 5 mld. di euro per acquisto di materiale rotabile su gomma e ferro nel periodo 2017-2022 con redazione del Piano Nazio-nale per la Mobilità Sostenibile.

Le risorse a disposizione sono: 5,6 mld., di cui 1,3 mld. dal 2017 al 2022, dal Contratto di programma ANAS; 10,3 mld. dal Contratto di programma RFI, di cui 2,3 nel periodo 2017-2022; 821 mln. di euro per completamento del Cielo Unico Euyropeo su PON Infrastrutture e Reti; 140 mln. per Recupero

Waterfront e 90 mln. per Accessibilità turistica sul PAC 14-20 complementare al PON I&R; 2,36 mld. per nuovi autobus e 2,4 mld. per nuovi treni per TPL sulla legge di bilancio, FSC, PON Metro; 2,6 mld. per investimenti nel trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane sul piano opera-tivo MIT e legge di bilancio.La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Sta-to, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 novembre 2017, ha san-cito l’intesa con il Governo sullo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’adozione del Piano Straordinario della Mobilità Turistica.

2. Percorsi turistici - beni pubblici - concessioni

Per le finalità indicate per il “Piano di mobilità” e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari possono essere concessi in uso gratuito le case can-toniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, con acquisizione delle eventuali migliorie al momento della restituzione del bene, senza corresponsione di alcun corrispettivo.La concessione è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica - nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità am-bientale, efficienza energetica e valutazione dell’op-portunità turistica - a imprese, cooperative e asso-ciazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a 40 anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario.Il termine di durata della concessione non può es-sere superiore a 9 anni, rinnovabili per altri 9 anni tenendo in considerazione le spese d’investimento sostenute.

3. Prioritaria valorizzazione del paesaggio

Nell’ambito del “Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia”, al fine di potenzia-re l’offerta turistico culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio ed il patrimonio storico artistico della nazione, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l’ide-azione e la realizzazione di itinerari turistico cultu-rali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali del “Piano straordinario della mobilità turistica” e nei percorsi definiti al par. 2.

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Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti d’interesse culturale e paesaggistico presenti nei diversi territori, migliorandone la fruibilità turi-stica.Per queste finalità le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d’intesa con il Ministe-ri dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti elaborati sulla base dell’analisi dei territori e della mappatura delle risorse, nonché della pro-gettazione di interventi concreti e mirati a favorire l’integrazione turistica.

Cap. VINormative e risorse 2016/2018 per la gover-nance del turismo

1. Il Bilancio di previsione 2016-2018 della Direzione Generale per le politiche del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Nelle Note integrative alla legge di bilancio 2016 e triennio 2016/2018 del MEF per quanto riguarda il Turismo si rileva:

Missione 31 “Turismo” - “Sviluppo e competitività del turismo”Le risorse iscritte per il 2015 ammontavano com-plessivamente a E 30.126.607 contro 33.804.214 E del 2014 e 28.269.304 E del 2013. Per il 2017 sono previsti E 30.048.925 e per il 2018 E 27.446.520. I fondi sono ripartiti come segue:

Tavola 11/a - Stanziamenti statali per il turismo 2016/2018

Obiettivo 2016 2017 2018

162. Assicurare tutti gli adempimenti volti all’aggiornamento e all’attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione Generale Turismo

142.276 136.017 135.611

163. Assicurare tutti gli adempimenti volti all’elaborazione e all’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del Mibact

142.275 136.016 135.609

164. Vigilanza e sostegno degli Enti (Enit - Agenzia nazionale del turismo; CAI -Club Alpino Italiano; ACI - Automobile club d’Italia)

20.597.938 20.582.887 20.582.486

194. Garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione amministrativa me-diante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richie-sti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi

1.031.245 1.021.273 1.020.870

214. Rinnovare la promozione turistica in relazione alla riorganizzazione dell’ENIT del 2015. Promuovere, sostenere e migliorare la qualità dell’offerta del sistema turistico del Paese mediante le misure del credito d’imposta introdotte nel 2015

2.859.820 2.844.768 2.244.371

215. Promozione e valorizzazione del turismo culturale e religioso in relazione al Giubileo del 2016 e ad altri particolari eventi

5.353.053 5.327.965 3.327.573

Totale 30.126.607 30.048.926 27.446.520

Fonte: MEF Ragioneria Generale dello Stato - Note integrative alla legge di bilancio 2016 e per il triennio 2016/2018.

Dalle “Note integrative al rendiconto generale dello Stato 2014” del MEF, per la parte relativa al Turi-smo, si evince che:

Tavola 11/b - Stanziamenti statali per promozione e valorizzazione turistica

ObiettivoStanziamenti

definitivi in c/competenza

Pagato in c/competenza

Residui accer-tati di nuova formazione

Totale pagato in c/competenza

+ residui

160. Dare attuazione a politiche e pro-grammi mirati a valorizzare l’immagine turistica dell’Italia nel mondo, a miglio-rare e potenziare la qualità dell’offerta e a ottimizzare l’innovazione del settore nonché la domanda interna ed esterna

94.996.375,44 931.418,84 33.244.142,53 34.175.561,37

(segue)

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ObiettivoStanziamenti

definitivi in c/competenza

Pagato in c/competenza

Residui accer-tati di nuova formazione

Totale pagato in c/competenza

+ residui

161. Attuare strategie turistiche per la promozione e la valorizzazione del sistema turistico del Paese anche in relazione all’Expo 2015 e ad altri par-ticolari eventi

81.518.073,07 811.640,85 19.765.850,58 20.577.491,43

162. Assicurare tutti gli adempimenti volti all’aggiornamento e all’attuazione del programma triennale per la traspa-renza e l’integrità per la Direzione Ge-nerale Turismo

204.791,42 198.025,20 1.565,10 199.590,30

163. Assicurare tutti gli adempimenti volti all’elaborazione e all’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del Mibact

204.791,42 198.025,20 1.565,10 199.590,30

164. Attività e azioni volte al funziona-mento dell’ENIT ai fini della promozio-ne del turismo in Italia e all’estero

18.667.792,31 18.306.418,12 348.050,09 18.654.468,21

165. Sostegno alle attività del CAI 3.448.085,34 3.433.201,11 1.560,09 3.434.761,20

Totale 199.039.909,00 23.878.729,32 53.362.733,49 77.241.462,81

Fonte: MEF Ragioneria Generale dello Stato - Note integrative al rendiconto generale dello Stato 2014.

7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attività culturali e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivi-tà culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la denominazione di “Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo”».

2.2. La Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo

Il decreto è stato adottato l’11 dicembre 2015, n. 190 ed approva lo statuto della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo che subentra in tutti i rapporti giuridici alla Fondazione per gli Studi Uni-versitari e di Perfezionamento sul Turismo.La Scuola è un istituto internazionale di formazio-ne, ricerca e studi avanzati nell’ambito delle compe-tenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; ha personalità giuridica di diritto pri-vato nella forma di Fondazione di partecipazione, secondo le modalità previste dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile.

2. La formazione nel campo del turismo

2.1. La Fondazione di Studi Universitari e Perfezio-namento sul Turismo

L’art. 67 prevede la costituzione della Fondazio-ne di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo che avrà sede in una delle Regioni di cui all’obiettivo Convergenza, cioè Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata (Decisione della Com-missione UE 2006/595/CE).Scopo della Fondazione è quello di progettare e at-tuare corsi di formazione superiore e di formazione continua volti allo sviluppo delle competenze im-prenditoriali, manageriali e politico-amministrative nel settore turistico. Alla Fondazione viene indicata la priorità di operare con le Università che saranno individuate dallo Statuto. È prevista anche l’attività di ricerca applicata sui temi del turismo e quella di promozione dell’imprenditorialità.La Fondazione è stata costituita il 24 aprile 2013 ed è stato deciso che abbia sede a Napoli, ma ha subito avuto difficoltà nell’intraprendere la sua opera tanto che con la legge di conversione del D.L. n. 192/2014 (legge n. 11 del 27 febbraio 2015) si introducono le seguenti innovazioni riguardanti la Fondazione:«1-bis. Le attività della Fondazione di studi universi-tari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell’articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge

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La sede della Scuola è a Roma, presso il MiBACT, opera a livello di alta formazione attraverso un cor-so di perfezionamento internazionale “Scuola del Patrimonio” per lo sviluppo delle competenze nella gestione, tutela e valorizzazione del beni e delle at-tività culturali e del turismo; opera altresì tramite una “International School of Cultural Heritage” rivolta a studenti stranieri; provvede anche in colla-borazione con altri soggetti alle iniziative formative e di ricerca funzionali allo sviluppo delle compe-tenze del settore; collabora con il MIUR ai percorsi universitari aventi le stesse finalità. Come istituto di ricerca accoglie studiosi, esperti, imprenditori e ar-tisti a livello internazionale e promuove progetti di ricerca, pubblicazioni, seminari, convegni ed eventi relativi al settore; promuove la messa in rete delle attività di ricerca e formative; svolge attività di fund raising e partecipazione a bandi nazionali e interna-zionali per la raccolta di fondi.La dotazione finanziaria della Scuola è costituita dai fondi precedentemente previsti per la Fondazione di Studi Universitari e Perfezionamento sul Turi-smo, dalle risorse annue di cui all’art. 67, comma 5, del D.L. n. 83/2012, dalle attività svolte e dalle ren-dite del patrimonio e dai contributi.Gli organi della Scuola sono il Presidente, il Diret-tore, il Consiglio di Gestione, quello Scientifico, il Collegio dei revisori dei conti e l’Assemblea dei Par-tecipanti.Con D.M. n. 511 del 22 novembre 2017 è stato no-minato Presidente della Scuola per un quadrien-nio il prof. Marco Cammelli; con D.M. n. 69 del 3 febbraio 2016 è stata nominata Direttore la prof. Maria Luisa Catoni, con D.M. n. 70 in pari data è stato nominato il Consiglio di Gestione della Scuola composto dal Presidente, dal Direttore e dall’Amba-sciatore Andrea Meloni.

3. I decreti semplificazione del 2012

3.1. Il turismo accessibile nei circuiti d’eccellenza turistica

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante norme in materia di sem-plificazione e sviluppo, all’art. 56, commi 1 e 2, pre-vede norme sul turismo.Il primo comma modifica l’art. 22, comma 2, del Codice del Turismo, tra quelli “salvati” dalla scure della Corte Costituzionale, inserendo nelle finalità dei circuiti nazionali di eccellenza turistica la pro-mozione del turismo accessibile attraverso pacchetti

vantaggiosi per gli anziani, i giovani e le persone con disabilità e modifica l’art. 27 abrogando la lettera c) del primo comma e cioè la destinazione al Fondo Buoni Vacanza a decorrere dall’anno di imposta 2011, di parte della quota destinata allo Stato di cui all’art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (8 per mille).

3.2. Al turismo taluni beni confiscati alla criminalità organizzata

Il secondo comma del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, inve-ce, stabilisce che i beni confiscati alla criminalità or-ganizzata che abbiano caratteristiche tali da consen-tirne l’utilizzo a fini turistici possono essere dati in concessione alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni stabilite dall’art. 48 del codice delle leggi antimafia, secondo le modalità ivi previste.Per l’avvio e la ristrutturazione di questi immobili a fini turistici possono essere promossi dal Ministro per il turismo accordi con banche per finanziamenti a condizioni vantaggiose.

3.3. Esenzione dalla fattura per attività di escursione e visita

Il Decreto Semplificazioni, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, all’art. 2, comma 13-ter dispone che le attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuati dalle agenzie di viaggi e turismo, si aggiungono alle attività previste dall’art. 22, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni. In questo modo le suddet-te attività sono esentate dall’emissione della fattura, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

4. L’imposta di soggiorno

Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, Disposizioni in ma-teria di federalismo Fiscale Municipale, con l’art. 4 ha introdotto l’Imposta di soggiorno.

4.1. Una imposta non nuova

L’imposta di soggiorno è in realtà una vecchia co-noscenza dell’ordinamento italiano. Venne istituita oltre un secolo fa con la legge 11 dicembre 1910, n. 863 per le sole stazioni termali, climatiche e balne-ari, che prevedeva una tassa non superiore a Lire 10 per persona, ridotta almeno della metà per i fan-ciulli al di sotto di 12 anni e non esigibile a carico di coloro che dimorano per meno di 5 giorni. La tassa

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venne estesa nel 1938 alle altre località di interes-se turistico e fu abolita a decorrere dal 1° gennaio 1989, dall’art. 10 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66.Una prima volta l’imposta di soggiorno fu reintro-dotta con il D.L. n. 78 del 2010 che ha stabilito l’im-posta solo per il comune di Roma, al fine di garan-tire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, a carico di coloro che alloggiano nelle strut-ture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di 10,00 euro per notte di soggiorno.

4.2. Le disposizioni del 2011

L’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011 dispone che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di co-muni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggior-no a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.La norma citata collega direttamente il gettito dell’imposta al finanziamento di interventi in ma-teria di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzio-ne, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambien-tali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.A prescindere dal giudizio complessivo sull’oppor-tunità di introdurre un aggravio economico sul soggiorno dei turisti, risulta comunque positivo il principio della destinazione vincolata delle som-me raccolte a beneficio del turismo. Questo prin-cipio non è comunque nuovo dato che la legge n. 863 del 1910, art. 2, prevedeva già che “Il prodotto della tassa di soggiorno dovrà essere devoluto esclu-sivamente, sia nel conto di competenza, sia in quelli dei residui, alle spese ritenute necessarie allo sviluppo delle stazioni climatiche o balneari, vuoi con opere di miglioramento o di ampliamento, vuoi anche di semplice abbellimento”. Ed era ancora più cogen-te dell’attuale in quanto: “A tal fine si stabilirà una contabilità speciale, separata dal bilancio comunale, registrandovi annualmente la previsione del prodotto della tassa e quella delle sue erogazioni, né sarà lecito alcuno storno o trasporto di fondi alle partite del bi-lancio generale”.

4.3. L’imposta in sostituzione delle tassazioni sugli autobus nelle città

Il secondo comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 prevede la possibilità di sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nel territorio comunale con l’imposta di soggiorno. Al riguardo non si può fare a meno di notare che l’affrontare lo specifico problema della tassazione comunale sugli autobus turistici, tra i tanti bisogni che riguardano oggi il turismo, denota che anche a livello del Governo è maturata la convin-zione che questa tassazione, in molti comuni asso-lutamente esagerata, contribuisce non poco alla per-dita di competitività del turismo nazionale. Tuttavia, la proposta di Federalberghi di rendere alternative e non compatibili la tassa sul transito e sosta degli au-tobus e l’imposta di soggiorno è stata ignorata.

4.4. Il regolamento del Governo e l’adozione di quelli comunali

Il terzo comma prevede che la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno verrà dettata da un regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall’en-trata in vigore del D.Lgs., d’intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. In conformità con quanto stabilito dal regolamento, i comuni a loro vol-ta adotteranno un autonomo regolamento dopo aver sentito le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, per di disporre ulteriori modalità applicative del tributo e prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.Secondo l’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale dell’ANCI) il regolamento che ad oggi non è ancora stato emanato dovrebbe assicurare condizio-ni di maggiore certezza ai Comuni, ai contribuenti e agli operatori economici. Senza di esso i Comuni hanno determinato modalità e consistenza dell’im-posta in modo assolutamente diverso e variegato, in alcuni casi andando oltre il dettato della norma.

4.5. L’imposta di sbarco

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, con l’art. 4 comma 2-bis, aggiunge all’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-bis.Il nuovo comma amplia la possibilità di istituire l’im-posta di soggiorno ai comuni che hanno sede giuri-dica nelle isole minori e ai comuni nel cui territorio insistono isole minori, i quali possono istituire con regolamento, in alternativa all’imposta di soggiorno,

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un’imposta di sbarco, da applicare fino ad un massi-mo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del paga-mento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e de-gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal re-golamento comunale. Il comma prevede sanzioni per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte della compagnia di navigazione dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.L’imposta di sbarco non è dovuta dai soggetti re-sidenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei fami-liari dei soggetti che risultino aver pagato l’imposta municipale propria e che sono parificati ai residen-ti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tri-buto è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.Si nota che la disciplina sulle modalità della ri-scossione dell’imposta di sbarco è assai più chiara e completa di quella sulla riscossione dell’imposta di soggiorno ed identifica il soggetto responsabile della riscossione.

4.5.1. Dall’imposta di sbarco al “contributo di sbarco” desti-nato a finalità ambientali

L’art. 33 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 con-cernente disposizioni in materia ambientale deter-mina che “al fine di sostenere e finanziare gli inter-venti di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:«3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle iso-le minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adot-tare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, in alternativa all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da ap-plicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola minore, utiliz-zando vettori che forniscono collegamenti di linea o

vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l’isola. Il comune che ha sede giuridica in un’isola minore, e nel cui terri-torio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell’arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del paga-mento del contributo, con diritto di rivalsa sui sog-getti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in re-lazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiara-zione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicem-bre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che ri-sultino aver pagato l’imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determi-nati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comu-ni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all’accesso a zone di-sciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall’amministrazione comu-nale con apposito avviso pubblico. Il gettito del con-tributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in mate-ria di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori»”.

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4.6. L’applicazione dell’imposta di soggiorno

L’introduzione della nuova imposta di soggiorno ha sollevato aspre critiche da tutte le associazioni de-gli albergatori e dei commercianti e, in generale, da tutto il mondo del turismo, vuoi perché la si ritiene un balzello di difficile comprensione per il turista chiamato a sostenerlo, vuoi per gli effetti sui prezzi in un momento particolarmente difficile con conse-guente ulteriore disincentivazione del turismo, vuoi perché vi è scarsa fiducia che dalle disastrate casse dei comuni le somme acquisite vengano effettiva-mente spese per sostegno diretto al turismo.Il pregevole rapporto di Federalberghi “L’imposta di soggiorno - Osservatorio sulla fiscalità locale - ago-sto 2015” a cura di Ista e dello Studio Becheri evi-denzia al complessa realtà dell’attuale applicazione dell’imposta in Italia.Dal citato rapporto emergono contraddizioni insite nella natura stessa dell’imposta, come quella che ri-guarda le città satelliti delle grandi Città d’Arte, dato che le prime riscuotono l’imposta per turisti che in effetti sfruttano i servizi nelle seconde. Altre pro-blematiche riguardano il sommarsi, in alcuni casi, dell’imposta di sbarco con quella di soggiorno, a meno di opportune esenzioni come quelle applicate dal Comune di Stresa.L’imposta di sbarco a luglio 2015 è stata istituita da 24 Comuni delle nostre Isole minori e arcipelaghi. Da parte di alcuni settori degli operatori economici, in questo caso Federalberghi, l’imposta di sbarco è vista con maggior favore rispetto a quella di sog-giorno in quanto colpisce chi si reca in una località senza fermarsi in albergo, cioè utilizza i servizi senza lasciare grandi benefici economici al territorio, ed è alternativa a quella di soggiorno.Il citato rapporto di Federalberghi/Ista/Studio Be-cheri compie una analisi approfondita sulla possibi-lità per i Comuni di istituire l’imposta in quanto ca-poluogo di provincia; l’imposta può essere istituita anche dalle unioni di comuni e dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle città d’arte.I capoluoghi di provincia, considerando anche quel-li che hanno doppio capoluogo sono 117, le unioni di Comuni sono 428 a luglio 2015 (con 2.225 Co-muni aderenti) e qui, sempre in attesa di un rego-lamento univoco, si pone il problema se l’imposta possa essere istituita dai singoli Comuni aderenti o, come sostiene l’IFEL, dal Consiglio dell’Unione per tutti i Comuni. Il problema non è evidentemente di poco conto se si considera che in una Unione pos-sono esservi Comuni con vocazioni anche molto di-

verse o in concorrenza tra loro per motivi turistici.Gli elenchi regionali delle città d’arte sono stati ge-stiti dalle Regioni in vario modo, alcune applicano l’art. 12, comma 3, del D.L. n. 114/1998 (cd. decreto Bersani), altre lo ritengono superato; inoltre, nel re-cente passato molti Comuni non gradivano essere inseriti nell’elenco delle città d’arte per le pressioni del piccolo commercio volte a scongiurare l’apertu-ra domenicale che interessava soprattutto la grande distribuzione, oggi tutti i Comuni che ne hanno in-teresse e possibilità chiedono l’inserimento per ap-plicare l’imposta di soggiorno. Le province autono-me di Trento e di Bolzano e la Regione Marche han-no riconosciuto come turistici tutti i loro Comuni.A luglio 2015 i Comuni che possono applicare l’im-posta di soggiorno sono 4.147, cioè il 51% di quelli italiani, con 2.804 località turistiche o città d’arte, 1.325 comuni delle Unioni di comuni (non iscritti come città d’arte), 117 capoluoghi di provincia.I Comuni che applicano l’imposta di soggiorno o di sbarco sono in effetti solo 735 distribuiti sul ter-ritorio nazionale abbastanza omogeneamente con una punta di rilievo nel Nord Ovest, ma rispetto ai comuni dotati di strutture ricettive è il Centro Ita-lia a registrare il maggior numero di applicazioni dell’imposta. In questi 735 Comuni si hanno oltre i due terzi dei pernottamenti del nostro paese.

4.7. Le modalità di applicazione dell’imposta

Le modalità di applicazione dell’imposta, che do-vrebbe essere commisurata al prezzo del pernotta-mento secondo criteri di gradualità (art. 4 comma 1, D.L. n. 23/2011), nella grande maggioranza dei casi seguono invece il criterio di commisurare l’im-posta alla tipologia di struttura ricettiva ed alla sua categoria. Il TAR Toscana con sentenza n. 1348/2011 ha validato questa modalità applicativa riguardo al sistema scelto dal Comune di Firenze, definendolo non ottimale ma non illegittimo. Come ribadisce il rapporto di Federalberghi, è invece del tutto eviden-te che i prezzi praticati dagli esercizi alberghieri non sono correlati alla categoria dell’esercizio, né consi-derando lo stesso Comune (zone centrali e periferi-che), né in zone più vaste come l’intera regione di appartenenza (zone di pregio e zone di turismo più popolare), né in tutti i periodi dell’anno. Inoltre, l’imposta assume carattere regressivo se si conside-ra per esempio un hotel in centro ed uno in zona autostrada della stessa categoria: la stessa imposta pagata ha un rilievo percentuale maggiore nell’ho-tel periferico rispetto al ben più costoso hotel in

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centro. Infine, anche nello stesso hotel per la stessa notte non tutti i clienti pagano la stessa cifra, basti pensare a convenzioni con associazioni, club, grandi aziende, o con i T.O.Per tutti questi motivi appare pienamente condi-visibile la posizione di Federalberghi che, pur non gradendo comunque l’imposta, sottolinea che il criterio impositivo dovrebbe essere commisurato al prezzo. Aggiungiamo che tale criterio potrebbe far superare anche tutte le difficoltà di esazione dell’imposta e la confusione sul ruolo dell’alber-gatore tenuto alla riscossione, ma non sostituto d’imposta o esattore, in quanto l’imposta potrebbe essere semplicemente inclusa in fattura (o ricevuta fiscale) nella percentuale stabilita e quindi riversata con le modalità contabili che ogni esercizio deve co-munque già gestire per Iva e tributi locali.Dunque, la soluzione oggi più praticata di una im-posta in valore assoluto determina sperequazioni evidenti che non solo pongono in difficoltà gestori dei complessi alberghieri, ma soprattutto danneg-giano l’offerta specie sui mercati esteri, spesso non comprendendo l’imposta nei pacchetti turistici e creando ulteriore confusione e danno d’immagine per il sistema turistico italiano che molto si regge su una affidabilità faticosamente conquistata e facil-mente demolibile. Secondo la categoria degli hotel, a Roma l’imposta di soggiorno va da E 3,00 a E 7,00 (sopra il tetto previsto di E 5,00 per una spe-ciale disposizione) per le prime 10 notti (esenti gli under 10 anni), a Firenze da E 1,50 a E 5,00 per le prime 7 notti (esenti gli under 12 anni), a Napoli da E 1,00 a E 4,00 per le prime 10 notti (esenti gli un-der 18). In altri comuni come Venezia si hanno tre fasce di territorio, centro laguna e terraferma, con tariffe diverse; a Rimini si hanno tariffe diverse per alberghi, campeggi, villaggi turistici, B&B; a Mon-tecatini Terme si fa lo sconto del 20% in dicembre e gennaio; a Fiuggi, e riteniamo questo caso ecla-tante, si fanno pagare di meno gli stranieri e di più gli italiani come se questi ultimi individualmente fruissero di più dei servizi resi dal Comune, il che è evidentemente almeno molto improbabile.Nelle località balneari le tariffe minime vanno dai 40 centesimi di Caorle e dai 50 centesimi di tante altre località, ai 2 euro di Viareggio ed il periodo va da 5 a 30 notti; la tariffa massima va da 90 centesimi a 5 euro.In alcuni comuni, come Bologna, Vicenza e altri, l’imposta è stabilita in misura fissa e progressiva rispetto alla fascia di prezzo pagato e tale moda-lità è migliore rispetto a quella che fa riferimento

alle “stelle” dell’esercizio, ma non è risolutiva come l’imposizione in percentuale al prezzo dei problemi legati alle diverse tipologie di vendita dei pernotta-menti, alla riscossione dell’imposta extra fattura e quindi agli eventuali rifiuti di pagare da parte del cliente.Le esenzioni applicate in un quadro assolutamente non omogeneo riguardano i residenti, i dipendenti, gli autisti, chi si cura in strutture sanitarie nel co-mune, i diversamente abili non autosufficienti, gli studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per formazione professionale, gli appartenenti alle forze dell’ordine e i volontari in servizio per emer-genze.Un terzo dei comuni applica differenziazioni sta-gionali dell’imposta, specialmente dove esiste il tu-rismo lacuale e balneare. Spesso vi sono riduzioni per il turismo dei gruppi scolastici e della terza e quarta età o per eventi fieristici e congressuali, come a Milano dove se il gestore applica una riduzione del 25% l’imposta viene ridotta del 50%.In questo quadro così tanto disomogeneo, l’in-cidenza dell’imposta di soggiorno sulla spesa dei turisti non è solo rilevante, ma crea incertezze e problemi. Prendiamo ad esempio il caso esaminato dal rapporto di Federalberghi/Ista/Studio Becheri di una famiglia di tre persone, padre, madre e figlio di 11 anni che gira l’Italia pernottando in Hotel tre stelle per due notti in alta stagione: a Venezia paghe-rà 17,5 euro, a Firenze 14,0 euro, a Milano 12,0 euro, a Bologna 8,0 euro, a Rimini, Napoli, Montecatini Terme e Catania 6,0 euro.Un aspetto molto importante, almeno finché non vi sarà l’auspicata regolamentazione a livello nazio-nale che pure di questo aspetto dovrà tenere conto, è costituito dall’effetto temporale dell’adozione dei regolamenti comunali che, adottati ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 23/2011 dai Consigli Comu-nali, comportano anche la relativa posta di bilancio o la modifica allo stesso e che sono stati finora resi subito esecutivi. I contratti tra gli albergatori e i T.O. definiscono i prezzi almeno con un anno di anticipo e nella situazione attuale si verificano due ipotesi: o il gestore aumenta cautelativamente i prezzi in vista della probabile istituzione dell’imposta nel suo co-mune per l’anno seguente, oppure a contratti fatti e a prezzi pubblicizzati, si accolla l’onere di una im-posta che non era in grado di conoscere un anno prima.

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4.8. La riscossione dell’imposta

Altro grave problema è dato dal ruolo che viene attribuito al gestore che non può essere un sostitu-to d’imposta, ma viene definito nella maggioran-za dei regolamenti comunali “responsabile d’im-posta”, senza che questa definizione ne chiarisca le responsabilità. Il TAR Toscana esclude che gli albergatori siano da considerare soggetti passivi aggiunti dell’obbligazione a pagare l’imposta, re-stando a carico di chi alloggia il dovere di pagare l’imposta, quindi l’albergatore è obbligato al versa-mento delle somme riscosse e non di quelle dovu-te. Il TAR Sicilia qualifica gli albergatori come ti-tolari di meri adempimenti alla riscossione. Alcuni comuni, prevedendo il caso in cui il cliente non voglia pagare l’imposta, hanno previsto un modu-lo in cui lo stesso dichiara il proprio rifiuto ed al-cuni hanno previsto sanzioni ed interessi di mora per ritardato pagamento nei confronti dei clienti. La suddetta dichiarazione evidentemente è utile non solo a riscuotere successivamente dal cliente l’imposta di soggiorno, ma anche ad imporre al ge-store un giustificativo per la mancata riscossione, tuttavia nel caso che il cliente si rifiuti di rendere detta dichiarazione o, addirittura, nei casi in cui se ne vada senza pagare il conto dell’albergo al gesto-re si può chiedere solo di fare una circostanziata segnalazione al Comune.La riscossione da parte dei gestori degli alberghi comporta anche modalità e tempi che possono rap-presentare un costo nel complesso della gestione, oppure essere gravati da commissioni nel caso che il cliente paghi con carta di credito. In tal senso il Co-mune di Torino ha recentemente riconosciuto una percentuale del 2% dell’imposta a favore dell’alber-gatore e quello di Napoli del 3% per le attività di riscossione e rendicontazione prevedendo nel bi-lancio 2014 E 100.000.Tutte le problematiche affrontate non fanno che confermare l’impellente necessità di un regolamen-to unitario e univoco a livello nazionale che adotti il sistema dell’imposizione percentuale sul prezzo im-ponibile della prestazione alberghiera direttamente esposto in fattura, con una commissione a favore dell’albergo di 2 o 3 punti percentuali.

4.9. Gli introiti dell’imposta di soggiorno e la loro destinazione

Il gettito complessivo dell’imposta di soggiorno e di quella di sbarco nel 2014 è stato di 337,3 mln. di E

con un aumento del 36% rispetto all’anno prece-dente. Per il 2015 il rapporto Federculture più volte citato prevede che si raggiungano i 428 mln. di E.Considerando le 10 destinazioni con i maggiori get-titi da imposta di soggiorno e di sbarco, nel Titolo 1 dei rispettivi bilanci comunali si ha una incidenza sulle entrate tributarie in alcuni casi intorno al 6% (Firenze, Venezia, Rimini, Riccione, Montecatini T., Fiuggi) e intorno al 3% a Milano e Roma.La destinazione delle entrate dall’imposta di soggior-no e sbarco dovrebbe essere destinata a finanziare “interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali” (art. 4, comma 1, D.L. n. 23/2011).Nel Comune di Roma nel 2014 la destinazione dei proventi dall’imposta a fini turistici è stata effettua-ta nella misura del 6% del gettito. A Bologna sulla totalità del gettito oltre il 59% va al sistema culturale della città, il 14% agli spazi pubblici e il 35% al mar-keting e promozione del turismo. A Venezia il totale del gettito viene impiegato sui beni culturali per il 37%, su quelli ambientali per il 18% ed il restante in materia di turismo. A Milano il 10% del gettito va al turismo e il 90% a interventi diversi nel settore cul-tura. A Firenze il 56% del gettito va ai beni culturali, l’8% a quelli ambientali e il 36% al turismo, ma di questo 36% ben il 30% va a sostenere gli oneri per il trasporto pubblico locale e servizi connessi, che evidentemente a Firenze è molto utilizzato dai turi-sti. Sempre a Firenze il restante 64% viene ripartito per il 18% al Maggio Musicale, il 10% alla Biblioteca delle Oblate, il 9% alla manutenzione ordinaria del patrimonio monumentale, l’8% alla manutenzione del patrimonio arboreo, il 7% al Teatro alla Pergola ed il resto in piccole percentuali ad altri enti e musei cittadini.Federalberghi, come è ovvio, afferma che la destina-zione dei fondi provenienti dall’imposta dovrebbe essere nettamente vincolata ad interventi nel tu-rismo e a sostegno delle strutture ricettive. Non si può però tacere il fatto che i comuni debbono so-stenere il turismo non solo con la promozione ed i servizi di informazione ed assistenza al turista o col potenziamento dei servizi alla rete alberghiera, ma soprattutto mantenendo e migliorando il livello qualitativo dell’offerta con cui l’intero sistema città si propone ai turisti.I comuni italiani, proprio perché costituiscono la base del Paese scrigno della cultura mondiale, deb-bono tenere in condizioni d’eccellenza i beni cul-

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turali, i monumenti, i musei, i centri di cultura e d’arte, le vie e le piazze, incrementando le strutture che facilitano la visita ai disabili non deambulanti, modernizzando i servizi di illustrazione e docu-mentazione delle varie emergenze cittadine anche con app o appositi chioschi informativi e debbono migliorare la qualità dei servizi pubblici di cui anche i turisti possono fruire, come i trasporti cittadini o, elemento ormai tristemente mancante nelle città italiane, i servizi igienici fruibili da tutti, adeguati ed adeguatamente mantenuti. Pertanto, piuttosto che un impiego prevalente verso un solo componente del turismo, seppure quello chiamato a raccogliere l’imposta, appare più corretta una bilanciata desti-nazione degli introiti dell’imposta di soggiorno ad una molteplicità di interventi, purché il comune adotti una linea programmatica coerente e dure-vole negli anni, condivisa dagli attori economici, culturali ed ambientali del turismo, che conduca con ragionevole certezza nel medio periodo ad un effettivo miglioramento della prestazione turistica dell’intero suo territorio.

4.10. La facoltà di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno, in deroga alla sospensione per il 2016 e 2017 dell’efficacia delle nuove istituzioni e degli aumenti dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco

La legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) all’art. 1, comma 42, proroga al 2017 quan-to stabilito dalla legge di stabilità 2016, comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che fissa il criterio di «contenere il livello complessivo della pressione tributaria», sospendendo per l’anno in corso l’efficacia delle leggi regionali e delle deli-berazioni dei Comuni «nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali». Pertanto per tutto il 2016 per l’imposta di soggiorno veniva-no sospese le variazioni in aumento rispetto alle de-liberazioni e regolamenti vigenti nel 2015 e le nuove istituzioni dell’imposta, per l’imposta di sbarco, ora contributo di sbarco, venivano sospese altre-sì maggiorazioni rispetto al 2015 e veniva sospesa l’adozione del contributo di sbarco ove determini aumento della pressione fiscale, tuttavia restando in vigore l’applicabilità delle tariffe dell’imposta di sbarco 2015.Con il comma 7 dell’art. 4 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (cd. manovrina) si stabilisce che a decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di appli-care l’imposta di soggiorno e il contributo di sog-

giorno possono istituire o rimodulare l’imposta e il contributo medesimi in deroga a quanto stabili-to dall’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 e dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006. In tal modo la facoltà di istituire o rimodulare l’imposta non è soggetta al termine perentorio per la delibera-zione delle tariffe in corrispondenza dell’approva-zione del bilancio di previsione. Pertanto l’efficacia del tributo decorrerà dalla data di pubblicazione della delibera di istituzione o rimodulazione. Per quei Comuni che abbiano deliberato l’imposta pri-ma del blocco (1° gennaio 2016) con vigenza dal 2016 sarà necessaria e sufficiente una delibera che dichiari la data di vigenza dell’imposta. Le even-tuali rimodulazioni delle tariffe avranno effetto sui pernottamenti posteriori alla data di pubblicazione della delibera.

5. La tutela, valorizzazione e rilancio dei beni e delle attività e del turismo

Il D.L. 8 agosto 2013, n. 91 (G.U. 9.8.2013, n. 186) coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, comprende una vasta serie di provvedimenti rivolti a dare efficienza alla gestione dei beni culturali pubblici anche in un’ottica turistica.Il pregio della norma è quello di inaugurare una nuova prospettiva per la quale in Italia la risorsa turismo si può e si deve fondare anche sui beni cul-turali, intesi come beni immobili, siti archeologici, musei, biblioteche, parchi, e sulle attività come la musica, il teatro gli spettacoli, il cinema, l’arte e così via. Appariva da tempo evidente il disallineamento tra la gestione dei beni culturali e la loro fruibilità turistica, ma finora i buoni intendimenti in propo-sito non si erano mai definiti in norme e atti concre-ti, al contrario si erano sottratte risorse al funziona-mento e all’apertura al pubblico dei beni culturali, come con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, tra l’altro, prevedeva l’introito alla fiscalità generale dei proventi da ingressi nei musei.Bene, dunque, il proposito generale del D.L. n. 91/2013 che trova origine e precedente conferma dall’attribuzione del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, e che si sostanzia in al-cune norme contenute nel decreto quali il Grande progetto Pompei e la Digitalizzazione del patrimonio culturale.

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5.1. Le attività di artigianato e la attività commerciali nei siti culturali

L’art. 2-bis del D.L. n. 91/2013 dispone modifiche all’art. 52 del codice dei beni culturali e del paesag-gio volte da un parte a promuovere e salvaguarda-re attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressio-ne dell’identità culturale collettiva ai sensi delle con-venzioni UNESCO svolte in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali.I comuni, quindi, invece di vietare o sottoporre a particolari restrizioni queste attività, che hanno un notevole impatto economico e turistico, site in aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, arti-stico e paesaggistico, dovranno assicurare alle stesse adeguate forme di promozione e salvaguardia, sen-tito il Soprintendente.Di contro, l’art. 4-bis della norma stabilisce una in-tegrazione all’art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, volta a contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commer-ciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicura-re il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni cul-turali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le spe-cifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.Le disposizioni qui contenute sono rilevanti anche per i comuni in un’ottica complessiva che tende alla qualità della proposta privilegiando le attività tradizionali “stabili” rispetto a quelle “ambulanti” che dovranno essere vietate anche quando munite di concessione di posteggio o occupazione di suo-lo pubblico qualora vi sia la necessità di tutela dei complessi monumentali interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti. Le determinazioni in tal senso delle Soprintendenze avranno un rilevante ef-fetto sulle concessioni comunali di suolo pubblico.

5.2. La regolare apertura al pubblico dei luoghi della cultura - Nuove risorse

L’art. 3 del D.L. n. 91/2013 reca disposizioni finanzia-rie urgenti per garantire la regolare apertura al pub-blico degli istituti e dei luoghi di cultura.Finalmente con questa norma le entrate da bigliet-tazione dei luoghi culturali pubblici, destinate alla fiscalità generale con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, vengono riassegnate allo stato di previsio-ne della spesa dell’esercizio in corso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tali risorse dovranno essere utilizzate per garantire la regolare apertura al pubblico dei luoghi di cultura, ammettendo così il gravissimo problema costituito dall’incerta e parziale apertura di musei, aree ar-cheologiche, ecc. che da sempre costituisce un serio handicap per l’offerta turistica italiana, accresciuto-si negli ultimi anni ancora di più per il distoglimen-to di risorse a tal scopo destinate.

5.3. La regolare apertura al pubblico dei luoghi della cultura - Limitazioni al diritto di sciopero.

Gli scioperi degli addetti all’apertura ed alla vi-gilanza di beni culturali italiani famosi in tutto il mondo, quali Pompei o il Colosseo, hanno destato sconcerto non tanto per le rivendicazioni certa-mente da considerare nell’ottica della necessità di una migliore gestione manageriale dei beni cultu-rali, ma per le modalità adottate che provocano danni all’immagine culturale dell’Italia e, in mi-sura molto ingente, al turismo presente e futuro. Il Governo ha quindi adottato un provvedimento d’urgenza per contrastare il fenomeno, qualifican-do la fruizione dei beni culturali come un servizio pubblico essenziale.Con il D.L. 20 settembre 2015, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 2015, n. 182 (in G.U. 18/11/2015, n. 269) “Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione” si stabiliscono modifiche alla legge n. 146/1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.Il D.L. rileva la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure che assicurino la continuità del ser-vizio pubblico di fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.L’art. 01 stabilisce che “in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valoriz-zazione del patrimonio culturale sono attività che ri-entrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Co-

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stituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad au-tonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione”.L’art. 1 stabilisce che all’articolo 1, comma 2, lette-ra a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e s.m., in materia di sciopero nei servizi pubblici essenzia-li, dopo le parole: “di vigilanza sui beni culturali;” sono aggiunte le seguenti: “l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.Pertanto il comma 2 dell’art. 1 della legge n. 146/1990 viene ad essere modificato come segue:

“Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della per-sona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collet-tivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’articolo 2;

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la rac-colta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approv-vigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestio-ne e la manutenzione dei relativi impianti, limita-tamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101, comma 3, del codice dei beni cultu-rali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Il comma 1 dell’art. 101 del Codice dei Beni Cul-turali definisce che sono istituti e luoghi della cul-tura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Si intende per “museo”, una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone

beni culturali per finalità di educazione e di studio; per “biblioteca”, una struttura permanente che rac-coglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; per “archivio”, una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti origina-li di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca; per “area archeolo-gica”, un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; per “parco archeologico”, un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto; per “complesso monumentale”, un insie-me formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.Il comma 3, al quale si riferisce la modifica intro-dotta in materia di sciopero nei servizi pubblici es-senziali recita “Gli istituti ed i luoghi di cui al com-ma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico”.Sono pertanto inclusi nella previsione normativa gli istituti e luoghi della cultura che “appartengono” ai Comuni, quindi anche quelli eventualmente gesti-ti da privati o associazioni, e restano escluse dalla norma introdotta in materia di sciopero le strutture private aperte al pubblico definite al comma 4: “Le strutture espositive e di consultazione nonché i luo-ghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servi-zio privato di utilità sociale”.

5.4. L’autorizzazione paesaggistica per i beni culturali

L’art. 3-quater del D.L. n. 91/2013 stabilisce che all’art. 146, comma 4, del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m., l’ultimo periodo è sosti-tuito dal seguente: I lavori iniziati nel corso del quin-quennio di efficacia dell’autorizzazione (paesaggisti-ca) possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, e che all’art. 30, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ago-sto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla

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data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5.5. Donazioni per la cultura

L’art. 12 del D.L. n. 91/2013 reca disposizioni urgen-ti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati e può interessare quei comuni che si attivano nel fund raising per ristrutturare o implementare i propri beni culturali.La norma prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-creto, sono definite le modalità di acquisizione del-le donazioni di modico valore (fino all’importo di euro diecimila) destinate ai beni e alle attività cultu-rali, secondo i seguenti criteri:

a) massima semplificazione ed esclusione di qualsi-asi onere amministrativo a carico del privato;

b) garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante;

c) piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendiconta-zione, sottoposta agli organi di controllo;

d) previsione della possibilità di effettuare le libera-lità mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità interamente tracciabili ido-nee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

5.6. Il Piano strategico “Grandi Progetti Beni Cultu-rali”, annualità 2019

Con D.M. n. 426 del 29 settembre 2017, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha approvato il Piano strategico “Grandi Progetti beni Culturali”, previo parere favorevole della Conferenza Unificata del 21 settembre e del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del 18 settembre. Il programma di interventi per l’annualità 2019 preve-de un importo complessivo di 65 milioni di euro. Gli interventi previsti sono 17 e riguardano la Pinacoteca di Brera, Casa dei cantautori liguri di Genova, il mu-seo storico e castello di Miramare, il museo del fu-metto a Lucca, il parco archeologico di Ostia Antica, Villa Adriana e Villa d’Este, il museo nazionale Ro-mano, la casa della musica e delle arti di Latina, l’area archeologica di San Vincenzo al Volturno, il Castello di Bruzolo, il recupero del Lazzaretto Vecchio a Ve-

nezia, il restauro delle mura urbiche di Palmanova, conservazione valorizzazione del Campo di Fossoli a Carpi, recupero della Rocca Brancaleone di Ravenna, restauro della Certosa di Calci, recupero dei luoghi della Teate romana di Chieti, valorizzazione del com-pendio garibaldino a La Maddalena.

Cap. VIIIl ruolo delle amministrazioni locali per il turismo, impegni e limiti

1. I governi locali e regionali per il turismo

La Commissione dell’Unione europea ritiene che per promuovere la sostenibilità delle destinazioni tu-ristiche le amministrazioni locali svolgono un ruolo essenziale di guida, promozione politica e facilitazione di questo processo. Nella loro veste di organi decisio-nali e di equi mediatori tra i diversi interessi, esse possono combinare la loro profonda conoscenza delle situazioni e dei soggetti locali con ampie re-sponsabilità e poteri, mentre come portatori di in-formazioni possono raggiungere quasi tutte le parti interessate a livello locale.Per eseguire al meglio il compito di offrire prodotti turistici sostenibili, le località e le autorità pubbliche a tutti i livelli dell’amministrazione devono adottare i principi della buona governance in tema di apertu-ra, trasparenza, partecipazione, attendibilità, effica-cia e coerenza, e utilizzo di metodi interdisciplinari e integrati. Esse possono attivare partenariati tra au-torità pubbliche, imprese private e altri gruppi della società civile; tutti devono portare un contributo diretto ai processi di governance basati sul partena-riato tramite l’istituzione di appositi forum per le parti interessate.Un’economia locale diversificata aiuta a evitare gli effetti negativi di uno sviluppo eccessivamente di-pendente dal turismo e a creare opportunità di im-piego in più attività. Le autorità pubbliche locali devono necessariamente definire politiche volte ad affrontare gli impatti determinati dalle seconde case, dalle residenze di anziani e dai visitatori giornalieri sulle destinazioni turistiche di loro pertinenza, oltre che le problematiche connesse al ciclo di vita del-le destinazioni. La gestione interdisciplinare dello sfruttamento del territorio a livello regionale e locale svolge un ruolo centrale per il processo di integrazio-ne delle valutazioni settoriali e tematiche relative alle destinazioni turistiche. Le procedure di valutazione dell’impatto ambientale e i sistemi di monitoraggio

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e di indicatori devono aiutare l’integrazione delle politiche e l’efficacia dell’azione politica a livello re-gionale e locale. Le amministrazioni regionali e locali rivestono un ruolo importante nello sviluppo degli strumenti concreti per l’attuazione del principio che a pagare i costi sociali e ambientali devono essere co-loro che generano questi costi, anche ai fini di alleg-gerire i bilanci delle amministrazioni pubbliche. Esse rappresentano altresì soggetti essenziali per l’utilizzo dei fondi strutturali mirati al potenziamento e ren-dicontazione della sostenibilità delle destinazioni tu-ristiche. Le destinazioni e le autorità pubbliche pos-sono verificare se la gestione pubblica compensi lo sviluppo economico con la coesione sociale e la tutela dell’ambiente e se utilizzi sistemi di rendicontazione annuale che prevedano bilanci non solo finanziari, ma anche sociali e ambientali.La maggior parte delle destinazioni turistiche e de-gli organismi pubblici deve migliorare le proprie prestazioni di sostenibilità. Essi possono partecipare allo sviluppo, promozione e utilizzo di strumenti di mercato, accordi volontari e programmi di etichetta-tura e certificazione, e possono influenzare i modelli di consumo sostenibili dei turisti in relazione alla distribuzione stagionale del turismo, ai trasporti e ai prodotti sostenibili, soprattutto attraverso misure or-ganizzative, promozionali e di incentivazione.Le considerazioni sulla qualità e la capacità ricettiva devono orientare le prestazioni e lo sviluppo delle de-

stinazioni turistiche. Insieme con altre parti interes-sate pubbliche e private attive nei rispettivi territori, e nella prospettiva di creare “spazi di professionaliz-zazione” nel settore del turismo, le amministrazioni regionali e locali possono attuare programmi di for-mazione e istruzione per gli addetti del settore.I governi locali e regionali e i rispettivi organismi di rappresentanza hanno un ruolo chiave per i cam-biamenti per potenziare la capacità istituzionale di progredire verso la sostenibilità delle destinazioni e per favorire accordi efficaci di autoregolamentazione.Naturalmente l’impegno di ciascuna Regione a favore del turismo non può essere esclusivamente valutato secondo le risorse impegnate, tuttavia la ripartizione delle spese regionali fa riflettere sul-la necessità di un progetto comune e condiviso di promozione dell’intero Paese, pur nel rispetto delle diversità, delle peculiarità e dell’autonomia orga-nizzativa e legislativa delle singole regioni.

2. La spesa regionale per il turismo

In un interessante articolo sul Corriere della Sera del 19 agosto 2013 Sergio Rizzo commenta i dati dell’Uffi-cio Studi di Confartigianato e titola “Più investi, meno attrai. Il paradosso italiano del turismo regionale”.Gli ultimi dati disponibili che riguardano il 2014 confermano in alcuni casi il paradosso affermato da Rizzo e si possono sintetizzare come segue:

Tavola 12 - La spesa regionale e le presenze nelle regioni italiane*

* Giornate di presenza negli esercizi alberghieri e complementari in milioni.Dati elaborati da Agenzia per la Coesione Territoriale e Istat.

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Tra i dati emerge particolarmente, secondo lo studio della Confartigianato, la cifra che nel triennio 2009-2011 le 21 Regioni e Province Autonome hanno investito in media annualmente per la promozione turistica è di E 939.600.000 e la cifra è confermata nel 2014 in E 940.590.000 dai dati Istat.Nell’articolo di Rizzo, la differenza tra le spese pro

presenza costituisce “un abisso tale, rispetto ad altre situazioni, da far sospettare all’ufficio studi della Con-fartigianato «che nelle uscite delle Regioni si annidino inefficienze, diseconomie di scala in particolare per le Regioni più piccole, inappropriatezze e sprechi»”.I dati 2014 evidenziano ancora le differenze citate da Rizzo:

Tavola 13 - La spesa regionale pro presenza

È certamente difficile ottenere dati omogenei dai bi-lanci delle diverse Regioni e ricondurli ad una valu-tazione che differenzi le spese delle strutture preposte al turismo da quelle delle iniziative promozionali. Vi sono certo degli sprechi, delle disomogeneità di com-portamento, delle inutili se non dannose sovrappo-sizioni. I dati confermano che soprattutto nella promozione all’estero e nella predisposizione di proposte temati-che interregionali quanto prevedeva la parte cassata del Codice del Turismo non era del tutto sbagliato. È una conferma dell’esigenza di strutturare un coor-dinamento nazionale, giuridico e operativo, che sta-bilisca ed attui regole e modalità efficienti ed econo-miche su scala nazionale nella promozione turistica, anche con la rinuncia delle Regioni ad una parte della propria autonomia in questa materia.Tuttavia, i dati esposti e commentati così aspra-mente probabilmente sono dovuti almeno in parte anche a fattori oggettivi. È evidente che le Regio-ni debbono avere una struttura centrale e alcune strutture periferiche o agenzie, secondo i casi, che

attuano la promozione turistica, quindi è verosimile che vi siano notevoli costi per il mantenimento e l’operatività di tali strutture che non possono esse-re strettamente proporzionali alla dimensione del territorio o a quella dei flussi turistici. Pertanto, le spese strutturali saranno una quota notevole della spesa pro presenza che s’innalzerà dove le presenze sono minori. Un altro fattore da considerare è la diversa “fatica” che incontrano le Regioni nel promuoversi: il fat-to che il Veneto, la Toscana, l’Emilia Romagna, la Lombardia, il Lazio e l’Alto Adige siano le Regioni con il rapporto di spesa pro presenza più favorevole, indica anche che in questi territori esiste un turismo consolidato sul quale si deve investire meno per le condizioni oggettivamente più favorevoli. Che Ba-silicata e Molise abbiano un’alta spesa pro presenza, di contro, è indice della situazione di regioni dove si spende di più per la collocazione geografica, per le condizioni organizzative locali e soprattutto per una attrattività turistica non ancora del tutto ma-tura e conosciuta.

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Tavola 14 - Ripartizione per voci delle spese per promozione turistica di tutte le Regioni italiane - Budget annuo per il triennio 2008-2010

Voce di spesa Euro % incidenza

Fiere e workshop 38.415.101 25,6

Attività di promozione e comunicazione non specificate 37.854.751 25,2

Iniziative e programmi territoriali 15.203.000 10,1

Stampa 14.686.958 9,8

Televisione 13.092.395 8,7

Press tour 9.596.909 6,4

Internet 5.779.737 3,8

Altro 4.667.635 3,1

Materiale promo-pubblicitario 4.478.412 3,0

Creatività ricerche e pianificazione 3.415.000 2,3

Radio 1.991.674 1,3

Affissioni 731.095 0,5

Cinema 288.000 0,2

Fonte: www.ghnet.it, 11 marzo 2011, con precisazioni circa la difficoltà a reperire i dati e la loro disomogeneità e, quindi, con riserva sulla esattezza e completezza degli stessi.

3. Gli strumenti regionali per il turismo e la cultura

Il POIN “Attrattori culturali, naturali e turismo” è uno strumento utile anche per l’ottenimento di ri-sorse aggiuntive per lo sviluppo della competitività complessiva del sistema turistico, determinando le condizioni per l’aumento delle attrattive in modo sinergico ed efficace tra territori di regioni diverse.Al fine di incentivare l’attrattività turistica sui mer-cati internazionali, con tale strumento si tende a valorizzare le risorse (clima, natura, cultura, storia, tradizioni) presenti nei singoli territori, promuo-vendo le emergenze di grande impatto turistico. Il POIN vuole evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra le attività delle regioni e con i Programmi Ope-rativi Regionali POR che permangono comunque anche nel settore turistico.La grande importanza che il POIN e i POR hanno nello sviluppo delle infrastrutture e delle attività, vocazioni ed emergenze turistiche, nonché nella promozione ragionata e coordinata delle stesse sui mercati nazionali e internazionali, richiede un approfondimento delle tematiche specifiche e della pianificazione turistica in essere, regione per regione.

4. Il Comune turistico

Il ruolo che i comuni esercitano nell’ambito delle attività turistiche del nostro Paese ha rilievo deter-minante per il consolidamento e per l’ulteriore svi-luppo di un settore essenziale per l’economia.Il movimento turistico indirizza le sue scelte secon-

do le attrattive delle diverse aree. Fra queste è fonda-mentale l’immagine complessiva che ogni località è in grado di offrire, costituita dal livello di efficienza e di qualità dei servizi realizzati per le strutture ricettive e dalle attrazioni naturali ed artistiche, che realiz-zano una condizione ambientale curata, gradevole, serena. Il turista che è “ospite” della località prescel-ta per le vacanze esige di essere servito dall’organiz-zazione pubblica locale ad un livello qualitativo più elevato e confortevole di quello che riceve nel suo luogo di residenza.Spetta al comune di curare al miglior livello i servizi pubblici necessari alle strutture private ed il compi-to di assicurare le attrezzature per accedere alle bel-lezze naturali, storiche ed artistiche, per utilizzare il periodo di vacanza nelle condizioni più gradevoli possibili.Il comune turistico deve avere mezzi economici, struttura e capacità tecniche ed organizzative per far funzionare al più elevato livello di qualità un com-plesso di servizi la cui dimensione nella stagione tu-ristica si accresce e spesso si moltiplica, richiedendo strutture e personale pronti a fronteggiare adegua-tamente le esigenze che con la stessa si presenta-no. Il legislatore ha mostrato sensibilità per queste esigenze stabilendo con l’art. 92 del Testo Unico n. 267/2000 che nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turisti-ci, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento comunale può prevedere particolari modalità di selezione per l’assunzione del personale

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a tempo determinato per le esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Esi-genze che sono dimenticate nell’approvazione delle leggi finanziarie annuali disponendo il blocco perma-nente delle assunzioni e del turn-over, riducendo sem-pre più le risorse e le spese correnti e di investimenti, con limitazioni che incidono negativamente sulle at-tività di promozione culturale, ambientale e turistica.Con l’attuazione dei sistemi turistici locali o di altri organismi estesi ad aree con potenzialità e caratteri omogenei, associando e dando preminente rilevan-za, secondo il principio di sussidiarietà, a tutte le componenti sociali direttamente e indirettamente interessate, capaci di concorrere con le loro idee ed attività a realizzare le migliori condizioni di acco-glienza e di soggiorno, i comuni hanno la possibilità di esercitare un ruolo importante per la promozio-ne ed il sostegno del turismo e per il coordinamen-to delle attività culturali, sociali ed economiche che nello stesso si integrano.L’apporto di dirigenti professionalmente preparati ad impegnarsi per organizzare e sostenere la pro-mozione ed i servizi necessari per le attività econo-miche del turismo, è indispensabile e risulterà tan-to più utile e prezioso quanto più lo stesso seguirà criteri manageriali che assicurino programmazione, progettualità, conoscenza approfondita delle tecni-che di promozione e reception mutuate dalle espe-rienze dei paesi che hanno conquistato in Europa le posizioni primarie, capacità di rapporti di ampio orizzonte, di proporre idee ed orientamenti per lo sviluppo del comparto turistico dell’area cui sono preposti.

Cap. VIIIGli strumenti dei Comuni per lo sviluppo del turismo

1. Gli investimenti dei Comuni italiani per il turi-smo

Le amministrazioni comunali italiane secondo i dati Istat definitivi (ultimi disponibili) per l’anno 2014 hanno accertato entrate:

- per servizi turistici e 29.165.186;

- per manifestazioni turistiche e 4.184.695;

- per imposta di soggiorno o di sbarco e 222.022.366;

per un totale in entrata di e 255.372.247.

Nello stesso anno 2014 i comuni hanno impegni in spese correnti:

- per servizi turistici e 179.733.950;

- per manifestazioni turistiche e 146.348.437;

per un totale della spesa turistica corrente di e 326.082.400, e impegni in spese in conto capitale:

- per servizi turistici e 151.310.927;

- per manifestazioni turistiche e 12.613.638;

per un totale della spesa turistica in conto capita-le di e 163.924.562, ed un totale complessivo della spesa turistica di e 490.006.962, che corrisponde a circa due volte le entrate da turismo nel 2014, pro-porzione che è evidentemente migliorata rispetto a quella di circa tre volte e mezzo riferita all’anno 2012, per il notevole incremento dato alle entrate dall’imposta di soggiorno o sbarco.Questo sforzo delle amministrazioni comunali ap-pare sempre più necessario anche se sempre meno sostenibile a fronte della crisi economica e dei con-dizionamenti del “patto di stabilità” in molti casi frustranti anche per il sostegno e l’incremento delle attività produttive come il turismo, che in nume-rosi comuni è diventato la fonte di economia più positiva e più sostenibile. Per questo occorre che le iniziative dei Comuni siano sempre più sinergiche e coordinate dall’opera legislativa e quotidiana delle Regioni, specie nei casi dove esse hanno deciso la soppressione delle APT.

2. Il turismo accessibile: una esigenza di civiltà

Un aspetto fondamentale e oggi giustamente mol-to sentito della qualità del turismo è il rispetto e l’attenzione dovuta alle persone con disabilità, non solo per l’accessibilità delle strutture, ma anche per l’organizzazione e la gestione dei servizi, per la co-municazione e per l’accoglienza.Il Ministero del Turismo, nell’ottobre 2009, ha dif-fuso il Manifesto per la promozione del Turismo Accessibile, in attuazione dell’art. 30 della Conven-zione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 24.2.2009.Il Manifesto esprime i seguenti principi:

1. La persona nella sua accezione più completa, con i suoi specifici bisogni derivanti da condizioni personali e di salute (ad esempio: disabilità motorie, sensoriali, intellettive, intolleranze alimentari, ecc.) è un citta-dino ed un cliente che ha diritto a fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo

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servizi adeguati e commisurati a un giusto rapporto qualità prezzo.

2. L’accessibilità comporta il coinvolgimento di tutta la filiera turistica a livello nazionale e locale, a partire da:

a. il sistema dei trasporti;

b. la ricettività;

c. la ristorazione;

d. la cultura, il tempo libero e lo sport.

3. L’accessibilità dei luoghi non deve determinare la scelta della vacanza: si deve poter scegliere una meta o struttura turistica perché piace e non perché essa è l’unica accessibile.

4. È necessario pensare l’accessibilità come accesso alle esperienze di vita, ovvero andare oltre il concetto del-lo “standard” valorizzando invece la centralità della persona/cliente con bisogni specifici.

5. L’informazione sull’accessibilità non può ridursi a un simbolo, ma deve essere oggettiva, dettagliata e garantita, onde permettere a ogni persona di valuta-re in modo autonomo e certo quali strutture e servizi turistici sono in grado di soddisfare le sue specifiche esigenze.

6. È necessario promuovere una comunicazione posi-tiva, che eviti l’uso di termini discriminanti. Essa va diffusa in formati fruibili per tutti e attraverso tutti i canali informativi e promozionali del mondo turi-stico.

7. Poiché l’accessibilità riguarda non solo aspetti strut-turali e infrastrutturali, ma anche i servizi offerti ai tu-risti, occorre promuovere la qualità dell’accoglienza per tutti, ovvero incentivare un cambiamento culturale che generi profondi mutamenti dei modelli organizzativi e gestionali, ancora prima che strutturali.

8. È necessario incentivare la formazione delle compe-tenze e delle professionalità, basata sui principi dello Universal Design e che coinvolga tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche: manager, im-piegati, aziende, imprese pubbliche e private. Occorre inoltre aggiornare i programmi di studio degli Istituti per il Turismo, Tecnici, Universitari, dei Master e dei Centri Accademici a tutti i livelli.

9. Le Autonomie Locali, ognuna per le proprie compe-tenze e vocazioni, hanno il compito di implementare l’accessibilità urbana, degli edifici pubblici e dei tra-sporti locali, pianificando inoltre periodiche azioni di verifica e di promozione delle proposte turistiche per tutti.

10. Per realizzare e promuovere il turismo acces-sibile in una logica di sistema si auspica la fattiva collaborazione tra gli Operatori turistici, le Auto-nomie Locali, gli Enti Pubblici, le Associazioni delle persone con disabilità e le Organizzazioni del turi-smo sociale.

I principi ispiratori del Manifesto sono approfondi-ti nel documento “Istruzioni per l’uso del Manifesto per la Promozione del Turismo Accessibile”.

3. Il Comitato per la Promozione ed il Sostegno del Turismo Accessibile

Il Comitato per la Promozione ed il Sostegno del Turismo Accessibile, istituito con Decreto del 18 maggio 2012 dal Ministro per gli Affari Regionali, Turismo e Sport, ha il compito di delineare e pro-muovere politiche, strategie e progetti in materia di turismo accessibile, anche in attuazione e sulla base dei principi enunciati dell’art. 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 18/2009.Nel 2013 il Comitato ha elaborato e presentato il Libro Bianco sul Turismo Accessibile, uno stu-dio completo e pregevole che si conclude con le indicazioni per gli enti pubblici sul da farsi per garantire parità di fruizione del turismo a tutti gli utenti.

4. Il Codice Mondiale di Etica del Turismo

L’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) ha adottato il Codice Mondiale di Etica del Turismo nel 1999, a Santiago del Cile, fatto proprio dall’As-semblea Generale dell’ONU il 21 dicembre 2001. Il Codice rappresenta non tanto uno strumento di immediato effetto sulle legislazioni turistiche dei Paesi membri dell’OMT, quanto un importan-te, decisivo passo nel riconoscere il Turismo come fenomeno di importanza assoluta che necessita di strategie condivise a livello mondiale. L’Assemblea Generale dell’ONU riconosce “l’importante ruolo e dimensione del turismo come strumento positivo verso l’alleviamento della povertà e il miglioramen-to della qualità della vita per tutte le persone, il suo potenziale contributo allo sviluppo economico e sociale, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e il suo emergere come forza vitale per la promozio-ne della comprensione, della pace e della prosperità internazionale”.I principi enunciati nel Codice Etico del Turismo costituiscono un insieme che merita un’attenta let-

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tura complessiva, tuttavia molti di essi afferiscono al ruolo ed alle responsabilità delle comunità loca-li, nobilitandone il compito ma anche chiedendo alle stesse una consapevolezza ed un impegno che spesso, anche nei comuni italiani, non pare suffi-ciente in quanto ad uomini e mezzi e, soprattutto, in quanto a programmazione e strategia politico-istituzionale.

5. Il protocollo d’intesa 2012 per l’applicazione del Codice Mondiale di Etica del Turismo

Il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, le Regioni e le Associazioni di categoria Confturismo, Federturismo, Assoturismo, Fitus e AITR hanno sottoscritto, in occasione della Gior-nata mondiale del turismo (27 settembre 2012) il Protocollo d’intesa per l’applicazione dei principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo. Questo è un fondamentale contributo per l’attuazione degli accordi sottoscritti nell’aprile 2008 dal Governo con l’Organizzazione Mondiale del Turismo, in quanto consente la diffusione del Codice e l’attuazione dei suoi principi.Nel 13° anniversario dell’adozione del Codice Mon-diale di Etica del Turismo, adottato dall’OMT a Santiago del Cile nell’ottobre 1999, l’Italia si adegua alla convinzione generale che il turismo sia un feno-meno economico, sociale, culturale e ambientale di enorme importanza e che debba essere guidato con politiche di qualità verso uno sviluppo sostenibile, responsabile e accessibile a tutti.L’idea maturata nel Codice è che il turismo sia anche un veicolo di scambio, comprensione e ri-spetto e che se correttamente gestito sia un pre-zioso strumento di vantaggio per le comunità che lo ricevono per la difesa e la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio culturale, oltre che dell’economia territoriale e dell’occupazione; proprio per questo il turismo viene definito come “un diritto di cui tutti gli abitanti del mondo de-vono poter usufruire in modo paritario”. Pertanto il Codice promuove il turismo dei giovani e de-gli anziani, quello dei diversamente abili e quello delle famiglie, come un fattore di conoscenza e di esperienza insostituibile.Tutto questo è attuabile solo con lo stabilire gli obblighi dei governi e degli operatori e i diritti dei turisti, a partire dalla libertà di movimento, senza però trascurare la garanzia dei diritti di chi lavora nel turismo e dell’iniziativa imprendito-riale.

Il ritardo con cui il Governo ha sottoscritto l’intesa con le maggiori componenti imprenditoriali del tu-rismo italiano per l’attuazione del Codice Mondiale di Etica del Turismo desta le consuete perplessità su quale sia veramente il grado di consapevolezza dell’importanza del turismo per la società e per l’e-conomia italiana.Non vi sono dubbi che l’Italia è il Paese nel mondo che ha più interesse a coltivare un turismo di quali-tà, a promuovere la tutela dell’ambiente e della cul-tura anche rispetto alla fruizione turistica, a tutelare l’economia e il lavoro dell’industria turistica nazio-nale. Parimenti, non dovrebbe esservi incertezza che la tutela della qualità del prodotto turistico e di tutti i servizi ad esso connessi sia la base per gesti-re la competitività dell’Italia nel quadro dell’offerta turistica mondiale.Dalla firma di questo accordo dovrebbero ora sca-turire provvedimenti di sostegno legislativo ed economico all’industria turistica, ma soprattutto questo dovrebbe essere l’inizio di una intesa larga e rinnovata che finalmente possa vedere la parte pub-blica attivarsi a sostegno del prodotto e della pro-mozione turistica di concerto con l’imprenditoria privata che deve ritrovare fiducia e disponibilità nei meccanismi bancari e creditizi per gli indispensabili investimenti. Senza dimenticare che i lavoratori del turismo debbono partecipare ai nuovi processi e qualificarsi professionalmente in ottica internazio-nale, con i necessari strumenti di accrescimento che dovrebbero essere posti a loro disposizione.Tuttavia, se si auspica il nascere di un forte patto nazionale per il turismo, non si spiega l’assenza delle rappresentanze dei lavoratori alla firma del protocollo per l’attuazione del Codice Etico, che ha un senso solo se è pienamente coinvolta la par-te esecutiva, quella che rende ogni giorno possibile un turismo di qualità che, malgrado tutto, distingue ancora l’Italia.

6. Il Comitato mondiale di etica del turismo

Il Comitato mondiale di etica del turismo è l’or-ganismo indipendente incaricato di promuovere e monitorare l’attuazione del UNWTO Codice Mon-diale di Etica del Turismo. Il suo 14 ° Meeting si è svolto a Roma, città che ospiterà il Centro per la Promozione del Codice Mondiale di Etica del Turi-smo, sotto la presidenza di Pascal Lamy.Dal comunicato del Comitato si traggono i seguenti interessanti spunti per una nuova visione del turi-smo accessibile.

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il turismo e gli enti locali - parte 55

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Il 14° incontro del Comitato mondiale di etica del turismo tenutosi a Roma, Italia il 17-18 novembre 2014 ha lodato gli sforzi del UNWTO e dei suoi partner per promuovere il Turismo Accessibile. Il Comitato ha sostenuto con fermezza la “Dichia-razione di Montreal - Un mondo per tutti”, il do-cumento finale del recente vertice mondiale sul Meta per tutti, e ha predisposto la partecipazione attiva alla 1a Conferenza sul turismo accessibile in Europa tenutasi a San Marino il 19-20 novem-bre. Oltre alla questione dell’accessibilità, il Co-mitato ha inoltre discusso le implicazioni etiche della promozione di modelli equi di vacanze all-inclusive e l’impatto sul turismo delle valutazioni infondate presenti su determinati portali web del turismo.“Il turismo porta un grande contributo all’econo-mia, anche se in certe occasioni può avere criticità rispetto al livello locale, il nostro Comitato presta particolare attenzione a questi aspetti. Il settore del turismo è in fase di grandi cambiamenti (sistemi di prenotazione online, giudizi sul web generati dai fruitori, uso delle TIC e dei social network nel set-tore del turismo); temi che dobbiamo capire e ri-flettere nelle nostre iniziative”, ha detto Pascal Lamy, presidente del Comitato.Accogliendo i membri del Comitato, il Ministro della Cultura e del Turismo d’Italia, Dario France-schini, ha detto “In questi tempi difficili, caratteriz-zati da instabilità economica e finanziaria, i disastri naturali e gli eventi socio-politici imprevedibili, sia-mo tutti consapevoli che lo sviluppo può solo essere affrontato con un quadro etico condiviso”.“Vorrei ringraziare il sostegno eccezionale ricevuto dal governo italiano nel portare avanti l’agenda im-portante del Comitato Mondiale di Etica del Turi-smo. È la quarta volta che il Comitato si riunisce a Roma, grazie alla eccellente collaborazione stabilita con l’Italia e per il sostegno del Centro di Roma per la promozione e la diffusione del Codice Mondiale di Etica del Turismo. Questa collaborazione dimo-stra l’impegno di Italia per promuovere uno svi-luppo più sostenibile e responsabile del turismo”, ha detto il segretario generale della UNTWO, Taleb Rifai.Il comitato ha inoltre sostenuto la campagna “Es-sere un viaggiatore responsabile”, campagna anti-tratta promossa da UNWTO, UNODC e UNESCO, in collaborazione con il settore privato, per erigersi contro il traffico di esseri umani e il commercio ille-gale di fauna selvatica, manufatti culturali e farmaci. Nel settore della protezione del bambino, il Comita-

to ha acclamato la partecipazione del UNWTO nel prossimo studio globale sullo sfruttamento sessuale dei bambini nei viaggi e nel turismo e seguirà con attenzione i progressi di questa ricerca.In qualità di organo incaricato di promuovere e monitorare l’attuazione del UNWTO Codice Mon-diale di Etica del Turismo, il Comitato ha applaudi-to il numero crescente di aziende e associazioni di categoria che hanno aderito al settore Impegno al Codice sostenuto da privati. Fino al novembre 2014, un totale di 356 firmatari provenienti da 51 paesi si è impegnato a promuovere e attuare il Codice nelle operazioni commerciali.

7. Il Turismo etico: una linea guida delle politiche comunali

Perseguire lo sviluppo del Turismo nei Comuni significa adottare una programmazione politica e una strategia gestionale interdisciplinare, ponen-do in relazione e verificando ogni scelta con l’o-biettivo di restituire risorse economiche, cultura-li, ambientali e sociali al territorio attraverso un Turismo di qualità. Non per ultimo è necessario tenere presente che se il Turismo di qualità viene adottato quale linea guida interdisciplinare nelle scelte politico-amministrative, sono conseguenti i vantaggi sociali, economici, ambientali e di qua-lità della vita per i cittadini residenti. La base per una siffatta azione è necessario che sia un con-vincimento diffuso sull’esigenza di riscattare il Turismo dal ruolo minore che spesso ha assunto nel complesso degli uffici, dei servizi e dei bilanci comunali. Perché maturi una consapevolezza tra-sversale, negli amministratori come nella strut-tura di gestione, è opportuno tenere presente e porre in pratica alcuni principi sanciti nel Codice Etico del Turismo:

• Art. 1, comma 3. Le comunità di accoglienza da una parte, ed i professionisti del posto, dall’altra, dovranno imparare a conoscere e rispettare i turi-sti che li visitano, ed informarsi sui loro stili di vita, gusti e aspettative; l’educazione e la formazione impartite ai professionisti contribuirà ad un’acco-glienza ospitale.L’ente locale ha in materia il rilevante compito di interagire con le strutture scolastiche e di forma-zione professionale per ottenere la disponibilità di personale adeguatamente preparato sul territorio, Inoltre non è da sottovalutare l’azione di coinvol-gimento delle associazioni locali di volontariato culturale e sociale in una programmazione unita-

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area VIII - la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche

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ria diretta alla gestione di beni storico-culturali e di servizi al turismo.

• Art. 1, comma 4. È compito delle autorità pubbliche di assicurare la protezione dei turisti e dei visitatori, così come dei loro beni… così come la distruzione volontaria di strutture turistiche o di elementi del patrimonio culturale o naturale dovrebbero essere severamente condannati e repressi conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.I comuni dovrebbero porre questo obiettivo tra quelli prioritari delle Polizie Municipali, ma anche predisporre servizi per accogliere segnalazioni di turisti e di residenti in merito a danneggiamenti del patrimonio culturale dei propri territori.

• Art. 2, comma 1. Il turismo, l’attività più frequen-temente associata al riposo, alla distensione, allo sport, all’accesso alla cultura e alla natura, dovreb-be essere pianificato e praticato come un mezzo privilegiato di soddisfazione individuale e collet-tiva.

• Art. 4, comma 2. Le politiche e le attività turistiche dovrebbero essere condotte nel rispetto del patri-monio artistico, archeologico e culturale che do-vrebbero proteggere e tramandare alle generazioni future; un’attenzione particolare dovrà essere accor-data alla conservazione e valorizzazione dei monu-menti, santuari e musei, nonché ai siti archeologici e storici che dovrebbero essere ampiamente acces-sibili alle visite turistiche; l’accesso del pubblico ai beni ed ai monumenti culturali privati dovrebbe essere incoraggiato,nel rispetto dei diritti dei loro proprietari, così come agli edifici religiosi, senza pregiudicare le normali necessità di culto.I principi dei due precedenti articoli sollecitano ul-teriormente la necessità di una programmazione e gestione trasversale ed interdisciplinare della attivi-tà comunali attorno alla linea guida del Turismo di qualità, e di una maggiore interazione con istituzio-ni diverse, religiose e laiche, con le forze sociali e del volontariato.

• Art. 4, comma 4. L’attività turistica dovrebbe esse-re concepita in modo tale da permettere ai prodotti culturali ed artigianali tradizionali ed al folklore di sopravvivere e prosperare piuttosto che causare un loro impoverimento e standardizzazione.La programmazione del commercio in tutti i suoi ambiti, quella dei mercati e degli eventi fieristici o folcloristici, assumono un rilievo decisivo per il miglioramento dell’offerta turistica. A tale riguardo particolare importanza assume l’opportunità che i “Decreti Bersani” offrono in merito alla trasforma-

zione della disciplina sulle attività di somministra-zione da un assetto di contenimento numerico ad una regolamentazione basata su criteri qualitativi, che può essere articolata in modo da favorire il ri-cambio ed il rinnovamento nella fondamentale pre-stazione al turismo data da bar, ristoranti, enoteche che costituiscono segno distintivo dell’offerta turi-stica italiana nel mondo.

• Art. 5, comma 1. Le popolazioni locali dovrebbero prendere parte alle attività turistiche e condividere in modo equo i benefici economici, sociali e cultu-rali che queste generano, con particolare riferimen-to alla creazione dell’occupazione diretta ed indiret-ta che ne consegue.La diffusione di una cultura dell’accoglienza ab-binata a strumenti di condivisione dei vantaggi portati dal turismo sono elementi importanti per la costruzione di un reale “tessuto turistico” sul ter-ritorio. Il compito del Comune è quello di gestire la risorsa turistica non per singole parti ammini-strative, ma come una sorta di attività diffusa e di obiettivo generale della propria azione.

• Art. 5, comma 2. Le politiche turistiche dovrebbero essere applicate in modo tale da contribuire a mi-gliorare il tenore di vita delle popolazioni delle re-gioni visitate e soddisfare le loro necessità; la conce-zione urbanistica ed architettonica e la gestione del-le stazioni turistiche e delle strutture di accoglienza dovrebbero mirare ad una loro integrazione, per quanto possibile, nel tessuto economico e sociale locale; in caso di pari capacità, la priorità dovrà es-sere accordata alla manodopera locale.A titolo esemplificativo, qualora si tratti di program-mare l’uso del territorio, gli investimenti o i lavori pubblici sarebbe necessario verificare se le priorità adottate vanno in direzione dell’adeguamento del “prodotto territorio” all’offerta turistica, tenendo pre-sente che possono fare parte di quest’ultima la viabilità ed i parcheggi, le strutture ferroviarie, aeroportuali e marittime ed i relativi collegamenti, le zone alberghie-re o i complessi turistici, ma anche alcune strutture sportive, le aree a verde, la tutela e l’utilizzo dell’am-biente, le strutture culturali, i centri d’interesse storico e artistico, i servizi informativi, i centri d’eccellenza per la salute e la qualità della vita, e molti altri elementi ancora che costituiscono il tessuto del territorio.

• Art. 5, comma 3. Un’attenzione particolare dovreb-be essere prestata ai problemi specifici delle zone costiere e dei territori insulari, nonché delle regioni rurali o montane vulnerabili, per le quali il turismo spesso rappresenta una rara opportunità di svilup-

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po alla luce di un declino delle attività economiche tradizionali.

Il comune deve perseguire l’obiettivo dell’armonico sviluppo e della perequazione delle varie parti del suo territorio e di questo nella sua interezza con quelli dei livelli provinciali e regionali. Il Turismo è uno degli strumenti più efficaci di perequazione e di rinnovato sviluppo specie per le zone più vulnerabili, purché la programmazione interdisciplinare sia condivisa oriz-zontalmente tra territori omogenei (tra Comuni) e verticalmente tra enti di livello diverso (con Provin-ce, Regioni, Stato). Qui dovrebbe assumere partico-lare importanza una legislazione regionale specifica che non si limiti all’aspetto della promozione del turismo e della gestione delle infrastrutture dedica-te, ma preveda il Turismo quale uno degli elementi fondamentali della programmazione del territorio e dell’economia nel loro complesso, prendendo atto che non si tratta di un elemento economico e cultu-rale a sé stante, ma di un ambito generale costituito dall’essenza stessa dei territori che va programmato e gestito come un prodotto complessivo, dal quale nes-

sun aspetto della regolamentazione della vita e dello sviluppo può prescindere.

8. I Comuni italiani turisticamente virtuosi - Gra-duatoria 2015

L’Osservatorio Nazionale Spesa Pubblica e Turismo sostenibile, promosso dall’EBNT e realizzato da Associazione Bruno Trentin ISF-IRES Nazionale, che si avvale della collaborazione del Network de-gli Osservatori sui Bilanci degli Enti Locali, con la partecipazione dell’UPI e della Provincia di Rimini ha presentato il 27 luglio 2015 in Campidoglio la graduatoria dei Comuni italiani turisticamente so-stenibili in relazione alla spesa pubblica locale.La classifica mette in relazione la spesa pubblica sul turismo con l’occupazione, la società, l’eco-nomia e l’ambiente locale considerando la quali-tà, quantità, efficacia dei flussi di spesa pubblica destinata al turismo a confronto con l’evoluzione dell’economia turistica e della qualità sociale e ter-ritoriale locale.

Tavola 15 - La graduatoria dei Comuni italiani turisticamente sostenibili

CITTÀ Punteggio TOT Ranking TOT CITTÀ Punteggio

TOTRanking

TOT CITTÀ Punteg-gio TOT

Ranking TOT

Roma 19,69 1 Sondrio 2,39 39 Ancona -2,15 77

Milano 10,35 2 Lecco 2,24 40 Grosseto -2,31 78

Siena 9,42 3 Lodi 2,14 41 Sanluri -2,34 79

Piacenza 9,36 4 Livorno 1,97 42 Forlì -2,46 81

Rimini 8,92 5 Aosta 1,94 43 Viterbo -2,46 81

Torino 6,90 6ReggioCalabria 1,93 44

Tempio Pausania -2,50 82

Modena 6,86 7 Iglesias 1,92 45 Savona -2,52 83

Bolzano 6,71 8 Alessan-dria

1,61 46 Belluno -2,70 84

Firenze 6,49 9 Treviso 1,34 47 Oristano -3,01 85

Udine 6,14 10 Fermo 1,24 48 Lucca -3,13 86

Pisa 6,13 11 Padova 0,92 49 La Spezia -3,55 87

Bologna 6,05 12 Taranto 0,88 50 Lanusei -3,67 88

Cosenza 5,73 13 Pescara 0,75 51 Perugia -4,09 89

Genova 5,62 14 Sassari 0,65 52 Potenza -4,27 90

Trento 5,17 16 Como 0,60 53 Pistoia -4,48 91

Trieste 5,17 16 Vicenza 0,48 54 Imperia -4,53 92

Terni 5,08 17Ascoli Piceno 0,46 55 Barletta -4,64 93

Varese 5,06 18 Siracusa 0,42 56 Campo-basso

-4,67 94

Bergamo 5,04 19 Nuoro 0,01 57 Enna -4,68 95

Palermo 4,79 20 Benevento -0,02 58 Olbia -4,77 96

Venezia 4,70 21 Biella -0,21 59 Crotone -4,80 97

(segue)

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area VIII - la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche

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CITTÀ Punteggio TOT Ranking TOT CITTÀ Punteggio

TOTRanking

TOT CITTÀ Punteg-gio TOT

Ranking TOT

Brescia 4,69 22 Massa -0,48 60 Caserta -4,84 98

Gorizia 4,64 23 Cremona -0,56 61 Avellino -5,02 99

Catania 4,36 24 Brindisi -0,74 62 Frosinone -5,03 100

Pavia 4,08 25 Rovigo -0,98 63 Carbonia -5,56 101

Rieti 3,98 26 Cuneo -1,01 64 Caltanis-setta

-5,70 103

Monza 3,85 27 Bari -1,26 65 Isernia -5,70 103

Ravenna 3,57 28 Asti -1,33 66 Chieti -5,78 104

Mantova 3,47 29 Vercelli -1,42 67 Villacidro -5,87 105

Verona 3,44 30 Lecce -1,55 68 Prato -6,03 106

Parma 3,43 31 Salerno -1,72 69 Ragusa -6,69 107

Ferrara 3,15 32 Pordenone -1,82 70 Vibo Valenzia

-6,82 108

Novara 3,03 33 Macerata -1,85 71 Andria -7,10 109

Napoli 2,95 34 Messina -1,96 72 Trani -7,39 110

Matera 2,90 35 Agrigento -2,04 74 Foggia -7,66 111

Pesaro 2,56 36 Arezzo -2,04 74 Verbania -7,85 112

Cagliari 2,55 37 Catanzaro -2,09 75 Teramo -8,59 113

Reggio Emilia 2,49 38 Latina -2,10 76 L’Aquila -10,66 114

Trapani -11,12 115

TITOLO II

Ambiente, nuove tecnologie, formazione e scuola, organizzazione del turismo nella società e nelle istituzioni

Cap. IIl turismo e l’ambiente

1. Il turismo sostenibile

Il documento della Commissione delle Comunità Europee, del quale abbiamo riportato nel primo tito-lo alcuni dei contenuti più significativi, rileva che “il turismo sostenibile è un turismo che regge dal punto di vista economico e sociale senza depauperare l’ambiente e la cultura locale. Significa successo imprenditoriale ed economico, tutela dell’ambiente, conservazione e svi-luppo e responsabilità nei confronti della società e dei valori culturali. Tre aspetti che sono interdipendenti. La sostenibilità del turismo tocca aspetti particolar-mente importanti come le attività turistiche competi-tive e socialmente responsabili, la possibilità per tutti i cittadini di partecipare al turismo, le buone opportu-nità d’impiego nel settore ed i vantaggi per le comunità locali derivanti dalle attività turistiche”.

2. L’Agenda 21 e il turismo

Dall’Agenda 21 di Rio de Janeiro, che coinvolge i Governi, le Organizzazioni non Governative ed i privati, e dal successivo percorso in sede ONU si focalizzano le seguenti problematiche connesse al Turismo sostenibile:

- gli impatti sull’ambiente e sulle dinamiche sociali;

- le aree costiere;

- le acque ad uso umano;

- la tutela di parchi e aree protette;

- il sostegno alla crescita economica;

- la diffusione delle droghe;

- la prostituzione minorile ed il turismo sessuale;

identificando l’esigenza di affrontare e vincere, con opportuni provvedimenti legislativi, con una più pun-tuale informazione ed educazione, le seguenti sfide:

- la conservazione delle identità locali;

- il coinvolgimento delle comunità locali;

- la riqualificazione dei servizi;

- la redistribuzione dei profitti;

- l’accrescimento di infrastrutture ecocompatibili;

- l’accesso al mercato delle piccole e medie imprese;

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- il ruolo di coordinamento e tutela delle Istituzioni;

- l’aumento delle azioni comuni con gli altri settori economici.

L’Agenda 21 indica ai Governi le seguenti strategie:

- programmazione strategica nazionale ed integrata con aree almeno continentali;

- tutela (ed eventuale proibizione) in aree ecologi-camente o culturalmente sensibili;

- gestione integrata delle aree costiere;

- applicazione del principio “chi inquina paga” an-che al turismo ed ai viaggiatori;

- educazione al risparmio energetico ed attuazione di misure apposite nel turismo;

- educazione al rispetto del bene acqua;

- il trasferimento dei benefici alle comunità locali;

- attenzione al lavoro minorile e al turismo sessuale.

Ed ai privati sottopone l’esigenza di adottare codici di condotta effettivamente vincolanti, carte dei di-ritti del viaggiatore, accordi volontari tra operatori e audit ambientali e sociali.

3. La certificazione di qualità ambientale nel Turi-smo

Uno dei fattori che possono accrescere la compati-bilità del Turismo con i territori in cui si svolge e, contemporaneamente, la sua vendibilità risiede nel-la valorizzazione della “Qualità ambientale”. Esisto-no strumenti codificati che certificano, anche per il settore turistico, il raggiungimento di una sufficien-te qualità ambientale: EMAS, ISO14000 e Ecolabel, ISO14040. I Sistemi di Gestione Ambientale, al mi-glioramento continuo delle prestazioni ambientali di una attività produttiva, fanno capo alle norme ISO 14000 e il Regolamento CE n. 1836/93 EMAS e si basano, per la loro volontaria adozione da parte delle aziende, su meccanismi di ritorno d’imma-gine che viene ottenuto con il miglioramento dei rapporti con le comunità locali, con le autorità di controllo e con i target di clientela più sensibile a tali aspetti.In Italia sono ormai molte le aziende certificate ISO 14001/EMAS nel settore turistico per struttu-re alberghiere, parchi divertimento, parchi naturali, campeggi e Amministrazioni Locali.La ISO 14001/EMAS per le strutture turistiche rap-presenta una efficace forma di riconoscimento, di visibilità e di affidabilità e, inoltre, coniuga le poli-tiche dei cd. “Comuni verdi” con le aziende del loro

territorio, fornendo una immagine sostanziale di turismo ecocompatibile, che rappresenta una im-portante fetta del mercato che, sempre più, ricerca luoghi caratterizzati da una buona qualità ambien-tale e, al tempo stesso, servizi organizzati per preser-varla e migliorarla nel tempo.Un’altra applicazione dei Sistemi di Gestione Am-bientale (S.G.A.) è quella della certificazione della qualità ambientale dei Comuni (Amministrazioni Locali).La prima applicazione sperimentale (dicembre 1999) del Regolamento Comunitario n. 1836/93 (Emas) ad un’Amministrazione Comunale (a vo-cazione turistica) è avvenuta nel caso del progetto pilota di Varese Ligure (Verificatore Ambientale EMAS: RINA). Per la messa in pratica dei princi-pi sanciti dalla Agenda XXI locale, infatti il S.G.A. permette il coordinamento di tutti gli interventi e inoltre consente il monitoraggio e il controllo del Programma Ambientale stabilito in attuazione della Agenda XXI, in sostanza l’S.G.A. può assicurare che gli impegni del Comune siano messi in pratica.La U.E. attraverso il “UK Competent Body” ha già sperimentato con successo diverse applicazioni del Regolamento CE n. 1836/93 EMAS in Gran Breta-gna (Emas in Local Authorities LA-EMAS), quasi il 50% degli Enti locali del Regno Unito sta adottando l’EMAS.

4. Il Marchio di Qualità Ecologica della UE per il Turismo

Con Decisione del 9 luglio 2009, notificata con n. C(2009) 5619, la Commissione della Comuni-tà Europea, visto il regolamento CE n. 1980/2000 relativo al sistema comunitario di assegnazione di un Marchio di Qualità Ecologica, stabilisce i cri-teri per l’ottenimento di detto Marchio da parte dei servizi di ricettività turistica. Con Decisione di pari data, notificata con n. C(2009) 5618, stabilisce i criteri di assegnazione del Marchio ai servizi di campeggio.Il Marchio viene concesso, dietro pagamento di un diritto annuale, alle imprese della ricettività turisti-ca che abbiano ottenuto almeno 20 punti per il ser-vizio principale considerato, aumentati di 3 punti ciascuno per la ristorazione, per gli spazi verdi, per attività ricreative e di fitness, ove questi servizi ed attività siano prestati direttamente dalla direzione o dalla proprietà del servizio turistico. L’allegato defi-nisce i criteri di assegnazione di punteggi sulla base dei seguenti obiettivi prioritari:

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area VIII - la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche

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• limitare il consumo energetico

• limitare il consumo idrico

• limitare la produzione di rifiuti

• favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino meno pericolose per l’ambiente

• promuovere la comunicazione e l’educazione am-bientale.

I criteri obbligatori per la determinazione del pun-teggio riguardano:

• Energia: combustibili, riscaldamento, condiziona-mento, illuminazione

• Acqua: controllo del consumo, smaltimento

• Detersivi e disinfettanti

• Rifiuti: raccolta, utilizzo corretto di prodotti

• Divieto di fumo e trasporti pubblici

• Gestione generale: manutenzioni, formazione del personale, informazione ed educazione.

I criteri facoltativi riguardano:

• Generazione energia da fonti rinnovabili, emissio-ni gas nocivi, cogenerazione, recupero calore

• Architettura bioclimatica, servizi e strumenti fun-zionanti ad energia elettrica

• Utilizzo dell’acqua piovana, sistemi di irrigazione, consumi d’acqua in servizi igienici e cucine

• Pulizie, disinfezioni, ecc.

• Compostaggio dei rifiuti, smaltimento oli, raccolta differenziata

• Altri servizi e gestione generale.

Il Marchio viene concesso ai servizi di campeg-gio che abbiano ottenuto almeno 20 punti, 24 se il campeggio possiede alloggi da affittare, oltre le maggiorazioni di 3 punti già dette per i servizi alberghieri. I criteri obbligatori e facoltativi per la determinazione del punteggio sono pressoché uguali a quelli sopra citati, adattati alla specifica realtà dei campeggi.

Cap. IIIl prodotto turismo

1. Le strutture ricettive, la frammentazione italiana

Le strutture ricettive di cui l’Italia risulta dota-ta nel 2016 sono 178.449 contro le 167.718 del 2015 ( +6,40%), con 4.942.512 posti letto contro i 4.879.333 del 2015 ( +1,29%) e 1.091.061 camere contro le 1.091.569 del 2015 ( -0,05%).

Tavola 16 - Le strutture ricettive italiane nel 2016

Tipologia di esercizio - 2016 Numero di esercizi Posti letto Camere

Totale esercizi ricettivi 178449 4942512 1091061

Esercizi alberghieri 33166 2248225 1091061

alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso 460 73427 33900

alberghi di 4 stelle 5726 769163 368172

alberghi di 3 stelle 15355 944959 473348

alberghi di 2 stelle 5911 187661 98956

alberghi di 1 stella 2861 66847 36006

residenze turistico alberghiere 2853 206168 80679

Esercizi extra-alberghieri 145283 2694287 ..

campeggi e villaggi turistici 2694 1357051 ..

alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale 81171 665937 ..

agriturismi 18686 254959 ..

ostelli per la gioventù 636 33593 ..

case per ferie 2419 133191 ..

rifugi di montagna 1090 33867 ..

altri esercizi ricettivi n.a.c. 6220 48015 ..

bed and breakfast 32367 167674 ..

Dati Istat.

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il turismo e gli enti locali - parte 55

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i motori di ricerca come fonte principale per pia-nificare una vacanza, il 42% utilizza smartphone o tablet per pianificare, prenotare e informarsi e il 68% cerca sul web prima di decidere luogo e mo-dalità del suo viaggio. Recuperare il divario digi-tale in questo settore è quindi fondamentale per rilanciare il nostro turismo”.Il Piano propone i seguenti temi/azioni principali:

1) Registro delle strutture turistiche che consenta un’identificazione univoca di tutti coloro i quali operano nel campo del turismo in Italia per abilita-re servizi e applicazioni;

2) Specifiche operative condivise per arrivare a una standardizzazione degli elementi informatici (de-scrizioni, informazioni e transazioni operative e commerciali);

3) Interoperability framework: integrazione E015/Tourismlink utilizzando le specifiche tecniche per costruire un ambiente unico dove contenuti e ope-ratività possano trovare un background uniforme e interoperabile e favorire la discussione pubblica sull’interoperability framework;

4) Mappatura e digitalizzazione punti e siti d’inte-resse storico-artistico per consentire un riuso effi-ciente delle informazioni sul patrimonio storico, artistico e culturale;

5) Mappatura e feed di attività/eventi in Italia per diffondere in maniera capillare e completa le infor-mazioni necessarie.

Queste azioni hanno l’obiettivo di creare un conte-sto nel quale gli stakeholder del turismo e gli svilup-patori di applicazioni possano operare in maniera efficiente ed efficace.Con la seduta del 16 ottobre 2014 il TDLAB ha esaurito i propri compiti e viene sciolto.Il piano strategico, non riportabile in questa sede per la sua vastità e complessità, merita una accurata lettura in quanto segna effettivamente una svolta nella programmazione del turismo in Italia. Non si tratta solo di un elenco di cose da fare, peraltro tutte importanti, necessarie ed urgenti, ma il piano traccia soprattutto un percorso verso un nuovo approccio ed una nuova mentalità, dove innovazione e siner-gia trovano finalmente riscontro in modalità sem-plici e concrete di attuazione. Il piano è consulta-bile all’indirizzo http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1428932551361_TDLabPianoStrategicoFinale.pdf.

I dati testimoniano la diffusione di piccole struttu-re in Italia che, se da un lato sono una risorsa in quanto ad ospitalità e flessibilità, dall’altro rendono più difficile razionalizzare costi ed offerte. Incide negativamente sulla capacità competitiva del nostro turismo la scarsa presenza di operatori alberghieri di grandi dimensioni, in quanto solo il 4,5% degli hotel fa capo ad una catena alberghiera. Il 53,8% dei posti letto disponibili fa capo a esercizi extra-alberghieri come campeggi e villaggi ed il restante 46% sito negli di alberghi risulta per 2/3 inferiore a 4 stelle, in gran parte a conduzione familiare. An-che il dimensionamento dei gruppi turistici euro-pei è di gran lunga maggiore di quelli italiani, basti pensare che il primo operatore italiano non arriva al 20% del fatturato del primo operatore europeo e che la principale catena alberghiera nazionale è al 120° posto della classifica mondiale per numero di camere, mentre francesi e spagnoli hanno 9 gruppi tra i migliori 50.

2. Il Piano strategico per la digitalizzazione del turismo italiano - TDLAB

Il 16 ottobre 2014 si è tenuta la seduta conclusiva di TDLAB, il laboratorio del turismo digitale del Mi-bact istituito il 9 maggio 2014 per definire e favorire l’attuazione della strategia digitale per il turismo in Italia. Da un comunicato del Mibact si rileva che l’organismo ha lavorato senza oneri per la finan-za pubblica ed ha terminato i propri lavori con 75 giorni di anticipo rispetto alla data prevista del 31 dicembre e ha consegnato al Ministro Dario Fran-ceschini il Piano strategico per la digitalizzazione del turismo italiano.Il Piano prevede tre ambiti di intervento - intero-perabilità e big data, sviluppo digitale, promozio-ne e commercializzazione - declinati in 30 azioni concrete destinate a essere realizzate dal nuovo ENIT.“Un lavoro formidabile, lo trasmetterò al più pre-sto alla direzione generale del turismo e all’ENIT per verificarne le priorità e darne la più rapida at-tuazione a partire dal suo inserimento nel Piano strategico del turismo che sarà approvato nei pros-simi mesi dal comitato permanente che insediere-mo il 29 ottobre a Napoli”. Lo ha dichiarato il Mi-nistro Franceschini, sottolineando come “attitudi-ni e comportamenti dei viaggiatori sono sempre più orientati dal web. Il 91% di chi ha un accesso a internet ha prenotato online almeno un prodotto o un servizio turistico nell’ultimo anno e utilizza

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3. Il fenomeno delle seconde case

Dai dati Istat emerge che nel 2013 l’alloggio privato è quello scelto per il 52,6% dei viaggi nel complesso (il 65% delle notti) e il 56% di quelli per vacanza (il 66% delle notti) con destinazione italiana.I due terzi delle vacanze (66%) sono trascorse in abitazioni di parenti o amici (53% delle notti), se-guite dalle abitazioni di proprietà (18,6% dei viag-gi e 28,5% delle notti) e dagli alloggi in affitto e bed&breakfast (10,7% e 16,4%).Tra il 2008 e il 2013, le vacanze in abitazioni priva-te sono diminuite del 54,4% (-41,7% per le notti) quelle in strutture collettive, più frequenti all’estero, del 37%.Per le abitazioni private, il forte calo è concentra-to sulle vacanze brevi (oltre il 60% in meno, anche in termini di notti); nel 2013, le vacanze in alloggi privati sono quindi mediamente più lunghe (sono viaggi lunghi nel 54% dei casi).La durata media delle vacanze in abitazioni private

è aumentata - da circa 6 notti a 7,8 - soprattutto nelle abitazioni di parenti e amici (da 4,7 a 6,2) e in quelle di proprietà (da 8 a 11,9); stabile la media per gli alloggi in affitto (pari a 9,5).Nel 2013, il 15,6% dei residenti ha effettuato alme-no una vacanza in Italia (24,4% nel 2008); tra que-sti, più della metà (8,6%) è stato almeno una volta in abitazioni private (14,6% nel 2008); a diminuire sono soprattutto i turisti in case di proprietà (dal 3,2% all’1,5%).

4. Il turismo on-line

Secondo gli studi compiuti dall’Osservatorio Inno-vazione Digitale nel Turismo della School of Ma-nagement del Politecnico di Milano, la crescita del turismo via Internet è inarrestabile. I dati presentati dall’Osservatorio, in attesa del rap-porto 2016, possono essere così sintetizzati (elabo-razione da “Il turismo? ... in viaggio con il digitale” da www.osservatori.net):

Tavola 17 - Il turismo e Internet in Italia nel 2015

Nel 2015 quasi il 20% degli acquisti di servizi turistici è su Internet

Strumenti di prenotazione nelle agenzie di viaggio

2013 2014 2015 Incidenza sul fatturatoTransato via Internet in mld. di € 8 8,5 9,5 Strumento di prenotazione 2014 2015Da flussi incoming 21% 20% 20% Prenotazioni sul sito web del fornitore 28% 29%Da flussi outgoing 34% 36% 39% Prenotazioni con GDS - Global Distribution Sistem 26% 28%Da flussi domestici 45% 44% 41% Prenotazioni con OTA - Online Travel Agency 16% 14%Per trasporti 73% 73% 72% Prenotazioni con Extranet 11% 13%Per strutture ricettive 15% 15% 16% Prenotazioni con altri canali digitali 11% 8%Per pacchetti turistici 12% 12% 12% Prenotazioni con altri canali non digitali 8% 8%

Tecnologie digitali presenti ed utilizzate nelle strutture ricettive

Presenti Installate nei prossimi 12 mesi Non interessati Non informati

Strumenti di accettazione dei pagamenti elettronici 82% 8% 9% 1%Sistemi di integrazione OTA/GDS 42% 9% 30% 19%Software per contabilità 42% 8% 44% 6%CRS Central Reservation System 37% 14% 37% 12%PMS Property Management System 30% 10% 46% 14%Software per la gestione indicatori dell’attività online 30% 14% 43% 13%RMS Revenue Mangement System 16% 15% 52% 17%CRM Costumer Relationship Management 14% 16% 47% 23%

Da questi dati emerge che il volume degli acquisti di servizi turistici via Internet in Italia va aumentando con ritmo notevole e incessante, dal 2013 al 2015 del 9,5%, e mentre appare stabile la suddivisione degli acquisti tra trasporti, strutture ricettive e pacchet-ti, si nota un sensibile aumento dei flussi outgoing, mentre stabili sono quelli di incoming.Le nostre Agenzie di Viaggio utilizzano una varie-tà di canali di prenotazione via Internet e ne fan-no comunque il perno essenziale della loro attività,

mentre le nostre strutture ricettive sembrano esse-re molto più indietro nell’utilizzo delle tecnologie digitali, a parte quella banale dell’accettazione dei pagamenti elettronici che comunque arriva solo all’82%. Si evidenzia di nuovo che la frammentazio-ne delle strutture ricettive, la massiccia presenza di piccole strutture, spesso a conduzione familiare può essere la causa sia della scarsa adozione dei software per contabilità, spesso demandata a centri contabi-li, associazioni e professionisti, sia della parimenti

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scarsa adozione dei sistemi di prenotazione via In-ternet (OTA Online Travel Agency e GDS Global Distribution System oppure IDS Internet Distribu-tion System). La possibilità di prenotare sulle piat-taforme turistiche digitali esercizi a basso prezzo è molto diffusa all’estero e riguarda anche gli ostelli per la gioventù. È pertanto necessario che i nostri esercizi ricettivi, anche a conduzione familiare, si inseriscano quanto prima nel mondo delle prenota-zioni digitali e in questa direzione possono far mol-to le associazioni di categoria, anche per consentire un maggiore sfruttamento della Tax Credit sulla di-gitalizzazione del turismo.

4.1. Rese nulle le parity rate tra esercizi alberghieri e gestori dei siti web

Con la legge 4 agosto 2017, n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, dopo un iter nor-mativo durato 894 giorni, sono state rese nulle le parity rate nei contratti tra OTA e hotel.Il comma 166 dell’art. 1 della legge recita: «È nullo ogni patto con il quale l’impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qual-siasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regola-trice del contratto».Gli hotel potranno applicare tariffe e condizioni più vantaggiose sul proprio sito rispetto alle convenzio-ni stipulate con le OTA, valutando però se sia davve-ro conveniente minare la credibilità delle OTA che non potranno che reagire ponendo l’esercizio alber-ghiero in posizioni basse nella ricerca dell’utente.Oggi risulta che il 31% delle volte le OTA sono più convenienti rispetto al sito diretto.

4.2. La Commissione Europea interviene sui siti web turistici a difesa dei consumatori

Nell’aprile 2014 la Commissione europea e le Au-torità dell’UE preposte alla tutela dei consumatori hanno svolto un’azione esecutiva coordinata per un maggior rispetto dei diritti dei consumatori sui siti web di viaggi che consentono di confrontare i prezzi (cosiddetti comparatori) e/o prenotare i viaggi.“Tra gli utenti di Internet nell’Unione europea, uno su tre prenota i suoi viaggi e i suoi soggiorni online. Occorre fare sì che tali prenotazioni siano sicure e affi-dabili. Grazie agli sforzi congiunti degli Stati membri e della Commissione, il 62% dei 552 siti web di viag-

gi controllati rispetta adesso la legislazione dell’UE in materia di protezione dei consumatori. Non sarò soddisfatto fino a che i diritti dei consumatori non saranno rispettati pienamente e cercherò di utilizzare le strutture esistenti per raggiungere questo obiettivo”, ha dichiarato Neven Mimica, Commissario UE per la politica dei consumatori.In tutta Europa in 235 casi su 352, ossia in più di due terzi dei siti controllati, sono state riscontrate delle anomalie. In particolare:

- in un terzo dei casi, il prezzo mostrato inizialmen-te non corrisponde al prezzo effettivo;

- nel 20% dei casi, le offerte promozionali non sono realmente disponibili;

- in almeno un terzo dei casi, il prezzo totale o il modo in cui il prezzo è calcolato non sono chiari;

- nel 25% dei casi, i siti non specificano che la scarsi-tà di disponibilità è riferita solo al proprio sito;

- il 22,7% fornisce informazioni limitate (ad esem-pio, nome e indirizzo), mentre il 4% non fornisce alcuna informazione;

- il 21,3% dei siti presenta le valutazioni dei con-sumatori in modo poco chiaro e trasparente (e/o contiene elementi che possono metterne in dubbio la veridicità);

- il 10,5% dei siti non fornisce informazioni rilevan-ti essenziali ai fini del confronto.

Le autorità hanno invitato i siti web in questione ad allineare le loro pratiche alla normativa dell’UE in materia di protezione dei consumatori, che impone loro di garantire la piena trasparenza dei prezzi e di presentare chiaramente le offerte in una fase iniziale della procedura di prenotazione.In caso di mancato rispetto delle norme, le auto-rità nazionali potranno avviare procedimenti am-ministrativi o giudiziari, direttamente o attraverso i tribunali nazionali in funzione del diritto nazionale applicabile.In Italia sono stati verificati 17 siti web di cui 10 sono risultati conformi e 7 sono stati oggetto di ul-teriori procedimenti.

5. Le recensioni turistiche on-line

Da alcuni anni il dilagare degli smartphone e dei tablet, cioè di strumenti portatili con consentono di navigare nel web anche in viaggio, ha enormemente accresciuto l’importanza e l’utilizzo di siti che dan-no informazioni turistiche e ancor di più di quelli dove gli stessi utenti lasciano recensioni su alber-

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ghi, ristoranti, villaggi vacanze, luoghi dell’enter-tainment. Nei giudizi espressi dai turisti sono com-presi musei, parchi, eventi e quindi anche strutture che interessano direttamente i Comuni.Uno tra i più noti siti web che attribuiscono voti a tutte le componenti del turismo è stato oggetto di un provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che con prov-vedimento n. 25237 del 19 dicembre 2014, ha accer-tato la mancanza di possibilità di controlli effettivi sulla genuinità dei commenti inseriti dagli utenti. Il provvedimento dell’AGCM è stato adottato in seguito alle segnalazioni formulate dall’Unione Na-zionale Consumatori, da Federalberghi e da alcuni consumatori.Le condotte e le comunicazioni commerciali effet-tuate da questo genere di siti web assumono, quindi, a parere dell’AGCM, un ruolo centrale nelle deci-sioni dei consumatori, i quali, affidandosi all’as-serito carattere genuino e autentico, le utilizzano per orientare le proprie preferenze e scegliere tra i servizi offerti dalle strutture turistiche presenti sul database.Secondo l’AGCM il sito web sotto inchiesta pur do-tandosi di un articolato sistema di controllo delle re-censioni e di misure di contrasto alle attività collegate con il rilascio delle false recensioni, non è in grado di vagliare effettivamente, e in maniera efficace, la ge-nuinità del loro contenuto informativo, né l’attendi-bilità della valutazione complessiva che con le stesse si rilascia alle strutture. Dagli accertamenti compiuti è risultato che il sito web non è mai effettivamente in grado di verificare la veridicità delle informazio-ni contenute nelle recensioni, in quanto il sistema di controllo di cui si è dotato non consente di stabilire se le stesse siano il frutto di una reale esperienza turi-stica o l’esito di attività fraudolente o sospette.Le risorse umane che l’organizzazione del sito web destina allo svolgimento di tale attività sono molto limitate, in quanto per l’Europa il gruppo di investi-gazione è composto da 5 dipendenti, dei quali solo 1 conosce l’italiano.Tutte le recensioni pubblicate sul sito, comprese quelle false e quelle che il sito considera “inven-tate” o rilasciate “per scherzo”, hanno una diretta incidenza sia sul ranking delle strutture, che sul rating complessivo che concorre a determinare la posizione delle strutture nell’indice di popolarità e, per questo motivo, quelle false alterano le scelte dei consumatori.Ai rappresentanti ufficiali delle strutture è consenti-ta una facoltà di replica, la quale, tuttavia, ha natura

solo informativa e non incide sugli effetti prodotti dalle recensioni pubblicate sull’indice di popolarità, né determina automaticamente la rimozione della falsa recensione.Per l’AGCM, inoltre, tale sito web ha la qualifica di “professionista” ai sensi del Codice del Consumo, in quanto fornisce ai consumatori gratuitamente un database di informazioni turistiche, ma viene re-munerato attraverso la vendita di spazi pubblicitari agli inserzionisti e la sottoscrizione di contratti per l’attivazione di profili business.In conclusione, le condotte contestate al sito web integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, risultando idonee a indurre in errore una vasta platea di consumatori, in ordi-ne alla natura e alle caratteristiche principali del prodotto e ad alterarne il comportamento econo-mico.L’AGCM ha vietato la diffusione o continuazio-ne della pratica commerciale scorretta, irrogan-do una sanzione amministrativa pecuniaria di E 500.000. Il gestore del sito web, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, do-veva comunicare all’Autorità le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida, idonee a rimuove-re l’ingannevolezza delle informazioni divulgate mediante il sito, con le quali vengono enfatizzate la veridicità e l’affidabilità delle recensioni dei consumatori.

Cap. IIIFormazione, scuola e turismo scolastico

1. Formazione

La formazione del personale addetto al turismo è elemento significativo per una valutazione struttu-rale e della qualità. Negli alberghi e ristoranti italia-ni la quota di laureati è la più bassa della UE 25, as-sieme al Portogallo, quella dei diplomati è superiore solo a Portogallo, Spagna e Cipro. Tuttavia, seppure con grave ritardo, anche l’Italia si sta attrezzando: nelle Università è recente la proliferazione di corsi di laurea in turismo, 76 di primo livello e 29 di se-condo livello. Gli studenti iscritti a corsi di primo livello sono circa 200.000, quelli iscritti a corsi di secondo livello circa 90.000.Nel settore turismo, oltre alla situazione generale che vede l’Italia all’ultimo posto nell’OCSE per per-centuale di laureati nella classe 25/34 anni, oltre ai

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ritardi con cui sono stati creati i corsi universitari sul turismo e la loro frammentazione in svariate facoltà, si riscontra una maggiore difficoltà ed un più elevato scetticismo nelle imprese del settore ad assumere laureati in materie specifiche, tanto che il dato dello stipendio netto mensile dei laureati che lavorano nelle strutture ricettive è di E 1.064, con-tro la media di tutti i settori nazionali di E 1.333.Pertanto, si rileva l’esigenza che le Università offra-no corsi con forte identità formativa più puntual-mente indirizzati ai ruoli effettivi che sono necessari al settore, ma anche la necessità di elevare costan-temente la qualità degli addetti richiesta da parte pubblica ad alberghi e ristoranti, disciplinando in tal senso la concessione delle autorizzazioni ai pub-blici esercizi secondo le possibilità che i cd. Decreti Bersani offrono rispetto al passato. In tal senso si stanno rivelando positive le esperienze di alcuni Comuni che hanno modificato la disciplina “a nu-mero chiuso” delle “licenze” ai pubblici esercizi, con l’applicazione di parametri non più quantitativi ma qualitativi, introducendo punteggi minimi calcola-ti sulla professionalità, sulla qualità del locale, sulle dotazioni di servizi, sulla qualità e la tipicità delle somministrazioni e sui migliori requisiti sanitari e di tutela del consumatore.

2. Le vacanze scolastiche elemento importante del turismo

Il calendario delle vacanze scolastiche influenza in modo determinante sia il turismo scolastico, sia quello delle famiglie. Tale incidenza sui flussi viene determinata dal calendario delle vacanze delle scuo-le nei Paesi stranieri clienti turistici dell’Italia e dal calendario delle scuole italiane. Infatti, è necessario tenere ben presente il calendario scolastico di Paesi come Germania, Francia, Spagna, Regno Unito per la disponibilità del prodotto turistico alla struttura-zione dell’offerta dei T.O. In altri termini, le emer-genze anche locali d’interesse educativo e culturale devono essere poste nella piena disponibilità (op-portunamente programmata e comunicata) soprat-tutto nei periodi di vacanza delle scuole straniere ed italiane, cosa che non sempre avviene ad alla quale i Comuni, per quanto di loro spettanza, devono por-re maggiore attenzione.

Inoltre, una profonda revisione del calendario scolastico italiano, annunciata da tempo dal com-petente Ministero, facendo tesoro del concetto di interdisciplinarietà ed interdipendenza del turi-smo con tutte le branche dell’organizzazione am-ministrativa e sociale, dovrebbe perseguire una maggiore diversificazione e flessibilità. Basti pen-sare l’effetto che, negli ultimi 20 anni, ha portato la diminuzione del periodo di vacanze estive e la loro rigida uniformità su tutto il nostro territorio, causando il concentramento delle ferie estive delle famiglie in luglio e agosto, con il naturale aumen-to dei prezzi da parte di tutte le strutture che non possono più contare su gran parte di giugno e su tutto settembre per le permanenze delle famiglie. D’altra parte, per le famiglie con figli che vanno a scuola, la concentrazione dei giorni di vacanza in estate non favorisce un più completo ed economi-co utilizzo delle risorse turistiche non tipicamen-te estive, come quelle delle città d’arte, dei parchi naturali, dell’agriturismo o del turismo bianco. Pertanto, è auspicabile che il calendario scolastico sia rivisto anche per ridistribuire i giorni di vacan-za durante l’anno e differenziare le vacanze estive nelle diverse regioni al fine di recuperare o il mese di giugno o il mese di settembre. Per l’anno scola-stico 2014/2015 si è apprezzato un timido tentati-vo in questa direzione con il posticipo dell’inizio delle lezioni al 15 settembre, ma ciò sicuramente non basta per restituire alle famiglie la possibili-tà di effettuare le ferie in bassa stagione estiva. La seguente tabella dimostra che molti Paesi europei hanno già compiuto passi notevoli almeno nella direzione di una migliore distribuzione delle va-canze scolastiche durante l’anno.L’esempio ci viene dalla Francia, per noi partico-larmente significativo non solo per la vicinanza geografica, ma anche perché rappresenta un nostro competitor tradizionale. La Francia, infatti, adotta un sistema di vacanze estive corte (60 giorni), per agevolare quattro periodi quindicinali collocati in Autunno, a Natale/Capodanno, in Inverno (stagio-ne sciistica) e a Pasqua, mentre l’Italia prevede 90 giorni di vacanza estiva a data fissa, il periodo di Natale/Capodanno e quello pasquale, a volte breve secondo il calendario.

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Tavola 18 - Vacanze scolastiche - Giorni di vacanza scolastica per Paese e per periodo

Paese Autunno NataleCapodanno Inverno Primavera

Pasqua Estate Totale esclusofestività/ponti

Belgio 4 11 4 11 60 90

Repubblica Ceca 2 10 1 7 60 80

Danimarca 6 10 6 6 45 73

Germania 2/14 9/18 0/12 5/26 45 88

Grecia 0 14 0 17 64 95

Spagna 0 14 3 7 81 105

Francia 12 15 16 16 60 119

Irlanda 4 14 3 15 90 126

Italia (media a.s. 14/15) 0 15 0 6 105 126

Paesi Bassi 7 14 8 9 Media 45 83

Austria 0 14 7 13 63 97

Svezia 7 21 7 7 70 112

Inghilterra 4 14 7 11 45 81

venti di principio e di indirizzo della legislazione statale.

2. Start-up innovative per il turismo

L’art. 11-bis del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 conver-tito dalla legge n. 106/2014, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 25, comma 2, lett. f) del D.L. n. 179/2012 convertito dalla legge n. 221/2012, ha sta-bilito che si considerano “stat-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promo-zione dell’offerta turistica nazionale” attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Per ogni appro-fondimento si rinvia a quanto disposto dall’art. 11-bis sopra richiamato.

3. Imprenditorialità turistica - semplificazione adempimenti

L’art. 13 dello stesso D.L. n. 83/2014, convertito dal-la legge n. 106/2014 ha disposto che sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 19 della legge 7 ago-sto 1990, n. 241 e s.m. e ai sensi dell’art. 29, comma 2-ter della stessa legge:

a) l’avvio e l’esercizio delle strutture turistico-ricetti-ve;

b) l’apertura, il trasferimento e le modifiche concer-nenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Una novità sul fronte del turismo scolastico è rap-presentata dall’art. 3-ter D.L. 8 agosto 2013, n. 91 convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112 che modi-fica l’art. 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, al fine di promuovere la riqualificazione e la valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista del “patrimonio mondiale” sotto la tutela dell’UNE-SCO, nonché la diffusione della loro conoscenza; nell’ambito delle istituzioni scolastiche la valorizza-zione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole.

TITOLO III

Le attività turistiche

Cap. IDisciplina delle attività turistiche

1. La competenza legislativa

L’art. 117 della Costituzione, nel testo vigente pri-ma della riforma del titolo V disposta dalla legge n. 3/2001, stabiliva che la regione emanava norme legislative in materia di “turismo e industria alber-ghiera”, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Secondo testo dell’art. 117, approvato con la legge n. 3/2001, la competenza legislativa esclusiva in materia di turismo ed indu-strie alberghiere è stata confermata alle regioni che la esercitano secondo i principi della Costituzione non essendo previsti, come in precedenza, inter-

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Le regioni e le province autonome adeguano i ri-spettivi ordinamenti ai principi di semplificazione previsti dall’art. 13.

4. Contributi alle reti di impresa operanti nel turi-smo

Il 29 ottobre 2015 la Direzione Generale Turismo ha emesso il Bando per la concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti nel turismo che segue al decreto direttoriale del 29 settembre che annulla d’ufficio il bando analogo del 7 febbraio 2014.Il bando è finalizzato a promuovere e sostenere i processi di integrazione tra le imprese turistiche at-traverso lo strumento delle reti di impresa, con l’o-biettivo di supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica nazio-nale, in particolare sui mercati esteri.Possono beneficiare dell’intervento finanziario uni-camente le imprese aderenti all’aggregazione che, al momento della presentazione della domanda risul-tino in raggruppamenti di piccole e micro imprese con forma giuridica di “contratto di rete”; raggrup-pamenti di piccole e micro imprese che possono assumere la forma giuridica di A.T.I., Consorzi e Società consortili costituiti anche in forma coopera-tiva. Le imprese debbono appartenere alla categoria delle micro, piccole imprese, avere sede operativa in Italia, essere iscritte al registro delle imprese (REA) al momento della presentazione della domanda di contributo, essere in attività al momento della pre-sentazione della domanda, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristruttura-zione di imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottopo-ste a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controlla-ta o in qualsiasi altra situazione equivalente secon-do la normativa vigente. Le imprese debbono avere effettuato regolarmente i versamenti relativi ai con-tributi previdenziali obbligatori, rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicu-rezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro, rispettare la normativa per gli aiuti “de mi-nimis”, non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato

in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recu-pero adottata dalla Commissione Europea, risultare autonome tra di loro ai sensi della disciplina comu-nitaria e nel rispetto della definizione di MPI.Non sono pertanto ammissibili nella stessa aggrega-zione le imprese che risultino tra di loro associate o controllate e le aggregazioni debbono essersi costi-tuite con atto antecedente alla data di presentazione della do manda, o, per le aggregazioni non ancora costituite, il legale rappresentante dovrà sottoscri-vere, nell’ambito dell’istanza, l’impegno a costituire formalmente l’aggregazione, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando a pena di esclu-sione; debbono partecipare all’aggregazione di un numero minimo di 10 piccole e micro imprese e almeno 1’80% delle imprese partecipanti alla rete devono essere imprese turistiche ovvero avere un codice primario ATECO 2007.Le proposte progettuali debbono comprendere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 400.000,00 e i progetti dovranno prevedere una o più delle seguenti attività:

- iniziative volte alla riduzione dei costi delle impre-se facenti parte della rete attraverso la messa a siste-ma degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e servizi;

- iniziative che migliorino la conoscenza del territo-rio a fini turistici con particolare riferimento a siste-mi di promo-commercializzazione online;

- implementazione di iniziative di promo-commer-cializzazione che utilizzino le nuove tecnologie e, in particolare, i nuovi strumenti di social marketing;

- sviluppo di iniziative e strumenti di promo-com-mercializzazione condivise fra le aziende della rete finalizzate alla creazione di pacchetti turistici inno-vativi;

- promozione delle imprese sui mercati esteri at-traverso la partecipazione a fiere e la creazione di materiali promozionali comuni.

I progetti dovranno essere conclusi e rendicontati entro e non oltre il 20 ottobre 2016 e l’Amministra-zione potrà valutare la concessione di una proroga per un periodo massimo di sei mesi per motivate e dimostrate ragioni connesse esclusivamente a moti-vazioni tecniche e realizzative dei progetti.La dotazione finanziaria complessiva è pari ad euro 8.000.000 (ottomilioni). L’importo concesso è fis-

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sato in euro 200.000 (duecentomila) per ciascun progetto di rete. Non saranno ritenuti ammissibili progetti di rete che prevedono una spesa totale am-missibile inferiore a euro 400.000 (quattrocentomi-la).Il finanziamento sarà concesso a fondo perduto nel rispetto del regime degli aiuti “de minimis”, com-plessivamente non superiori a euro 200.000 (due-centomila) nell’arco di tre esercizi finanziari (eserci-zio finanziario in corso e due precedenti).Sono ammissibili le spese, coerenti con il proget-to presentato, sostenute, a decorrere dal 1 maggio 2014, da una rete o aggregazione che si sia costi-tuita in data antecedente alla realizzazione delle spese fino a un importo massimo pari al 20% del contributo richiesto; le spese sostenute a decorre-re dall’accettazione della notifica di concessione. Tutte le spese dovranno essere rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre 2018, termine così ride-finito dal D.M. n. 317 del 20 luglio 2017 del Mi-bact. Le spese ammissibili sono riconducibili a una o più delle seguenti tipologie: i costi funzionali alla costituzione della rete o aggregazioni di imprese, quali quelli riferiti alla presentazione di fidejussio-ni, spese notarili e di registrazione, nella misura massima del 5% del contributo richiesto; costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto; costi di consulenza e assi-stenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’aggregazione per la redazione del pro-gramma di rete e sviluppo del progetto nella mi-sura massima del 10% del contributo; costi per la promozione integrata sul territorio nazionale e per la promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attività di promozione dell’ENIT; costi per la comunicazione e la pubbli-cità riferiti alle attività del progetto; costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto, nella misura massima del 15% del contributo.Sono, in ogni caso, escluse le spese amministra-tive e di gestione o comunque per servizi conti-nuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti beneficiari; per adeguamento ad obblighi di legge; di manuten-zione ordinaria e straordinaria; per forniture e consulenze fatturate tra i soggetti appartenenti alla medesima aggregazione, ivi compresi soci e amministratori; per l’acquisto di beni usati; i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazio-ne di qualsiasi genere tra beneficiario e fornito-re; qualsiasi forma di autofatturazione; pagate in

contanti ovvero con modalità che non consenta-no la tracciabilità dei pagamenti.Il capofila dovrà registrarsi sulla piattaforma tele-matica messa a disposizione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la com-pilazione della domanda a partire dalle ore 10:00 del 14 dicembre 2015 tramite specifico portale dei procedimenti. Il link al portale sarà pubblicato sul sito www.beniculturali.it/turismo. La presentazione dell’istanza, firmata digitalmente dal rappresentan-te legale del capofila, avverrà con modalità telema-tica entro e non oltre le ore 16:00 del 15 gennaio 2016. Non è ammessa altra modalità di trasmissio-ne oltre a quella telematica. Le istanze pervenute in qualunque altra modalità non saranno ritenute ammissibili. L’istruttoria avverrà, pertanto, secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’ordine cro-nologico di arrivo rileva nel caso di parità del pun-teggio attribuito dal nucleo di valutazione.Una stessa rete non può presentare più di una do-manda di ammissione a contributo ed in caso con-trario sarà valutata solo la prima domanda perve-nuta.I progetti presentati saranno valutati da un Nucleo che terrà conto del numero dei soggetti parteci-panti, dell’interregionalità dei progetti, dei progetti mirati alla destagionalizzazione, dell’affidamento all’ENIT della promo-commercializzazione inter-nazionale, dell’utilizzo di tecnologie innovative di promo-commercializzazione online.L’erogazione del finanziamento avverrà per il 40% a titolo di anticipazione con fidejussione, per il 40% a stato di avanzamento corrispondente al 70% del progetto in coerenza con il cronoprogramma previ-sto, per il 20% a saldo, previa rendicontazione finale e dietro presentazione della documentazione relati-va alla spesa effettivamente sostenuta.

5. Contributi per le manifestazioni carnevalesche storiche

Con bando della Direzione generale turismo del Mibact dell’8 ottobre 2015 si dà attuazione al decre-to del Direttore Generale della Direzione generale turismo del 30 luglio 2015, registrato dalla Corte dei conti n. 1-3546 del 21 agosto 2015, che definisce le condizioni e modalità per la concessione dei contri-buiti per la promozione dei Carnevali storici nei ter-ritori, individuando le procedure di raccolta, valuta-zione, selezione, e finanziamento delle iniziative car-nevalesche, al fine di riconoscerne il valore storico e culturale nell’ambito della Tradizione Italiana e in

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grado di implementare le condizioni di attrattività e competitività turistica territoriale.Le risorse finanziare destinate a questo intervento sono di E 1.000.000.Le attività ammesse al contributo sono da riferirsi all’organizzazione di manifestazioni carnevalesche che abbiano almeno 20 edizioni documentabili ed una verificata attinenza alla storia e alle tradizioni popolari a decorrere dal 1990. Le istanze di richiesta di contributo potranno essere presentate da comu-ni, enti pubblici e fondazioni, associazioni, istituti o altri organismi senza fini di lucro, con personalità giuridica e costituiti ed operanti da almeno 5 anni, aventi come fine statutario l’organizzazione e la pro-mozione delle manifestazioni carnevalesche realizza-te almeno da 20 anni. Per i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni, il legale rappresentan-te, gli amministratori e il responsabile tecnico della gestione dell’intervento proposto, devono essere in possesso dei requisiti di non avere riportato condan-na, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, di non essere stati dichiarati falliti o insolventi, di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali.Le domande debbono essere inviate alla Direzione Generale Turismo del Ministero dei beni e delle at-tività e del turismo, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del bando a mezzo di Posta Elettro-nica Certificata (PEC). Le modalità di presentazio-ne delle domande e la documentazione che dovrà accompagnare le domande stesse sono definite dalla modulistica allegata al bando.La Commissione di Valutazione provvede alla valu-tazione delle domande ammesse sulla base dei se-guenti criteri:

a) storicità delle manifestazioni realizzate sin dal 1990: fino a punti 15;

b) qualità artistica e creativa del progetto: fino a punti 10;

c) ricadute socio-economiche sul territorio: fino a punti 15;

d) ricadute sui flussi turistici: fino a punti 30;

e) connessioni con il patrimonio culturale e i terri-tori: fino a punti 10;

f) capacità di integrazione anche finanziaria con gli altri sistemi territoriali: fino a punti 15;

g) partecipazione ad Azioni speciali internazionali (Europa Creativa, Europa per i Cittadini, Marchio del Patrimonio Europeo, Unesco): fino a punti 5.

Sono ammesse le iniziative che raggiungono i 60/100 di punteggio e la Commissione stabilisce il numero massimo di manifestazioni ammesse al contributo, sulla base delle istanze pervenute e del punteggio minimo di 60/100. La graduatoria viene pubblicata su sito del Ministero dei beni e delle at-tività culturali e del Turismo www.beniculturali.it, entro 30 giorni dalla data di trasmissione degli atti della Commissione di Valutazione.L’entità del contributo da assegnare al singolo pro-getto sarà calcolata ripartendo lo stanziamento di E 1.000.000,00 in proporzione ai punti conseguiti rispetto al totale dei punti assegnati all’insieme di tutti i progetti ammessi; in ogni caso l’entità del contributo non potrà eccedere il 50% della quota partecipativa finanziaria dell’Ente organizzatore o promotore e non può comunque eccedere il deficit risultante dal bilancio di progetto.L’erogazione del contributo avverrà per il 20% alla comunicazione di inizio lavori, per due tranches del 30% a stati di avanzamento e per il 20% a saldo, previa rendicontazione delle spese effettuate.Con il D.M. del 7 dicembre 2016 del Mibact sono state ammesse al contributo 71 manifestazioni carnevalesche storiche, alcune molto note a livello internazionale come per esempio i carnevali di Ve-nezia e Viareggio.

6. Esercizi ricettivi - Alloggio - Disciplina

I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacame-re, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’i-dentità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.I gestori, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichia-razione delle generalità conforme al modello ap-provato dal Ministero dell’interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effet-tuata da uno dei coniugi anche per gli altri fami-liari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I gestori sono altresì tenuti a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le genera-

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lità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore suc-cessive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione invian-do, entro lo stesso termine, alle questure territo-rialmente competenti i dati nominativi delle pre-dette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con de-creto del Ministro dell’interno 11 dicembre 2000. Con circolare del Ministero dell’Interno 29 luglio 2005, n. 557/PAS/12388.1201, è stato ricordato che l’obbligo per coloro che esercitano attività ricetti-ve, di comunicare all’autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate, disposto dall’art. 109 del T.U.P.S., comprende tutte le strutture interessate fra cui, come dispone la legge “quelle che fornisco-no alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per le vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali”, con le sole ec-cezioni specificatamente previste. È stato precisato che l’obbligo sussiste anche per coloro che eserci-tano saltuariamente il servizio di alloggio e prima colazione (cd. “bed and breakfast”).La circolare illustra le modalità di applicazione, alle quali sono interessati anche i comuni, comprese quelle per l’effettuazione dei controlli.

7. Strutture ricettive - classificazione

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per promuovere l’adozione e la diffusio-ne della “progettazione universale” e l’incremento dell’efficienza energetica, con proprio decreto di attuazione di quanto disposto dall’art. 10, comma 5, del D.L. n. 83/2014, da adottare entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, previa intesa in sede di Confe-renza unificata, aggiorna gli standard minimi, uni-formi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle struttu-re ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

8. Esercizi ricettivi - Operatori turistici - Tax Credit per la digitalizzazione

Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i perio-

di d’imposta 2014, 2015 e 2016 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancil-lari, nonché per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse destinate alle finalità alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con D.M. 28 dicembre 2012 (pubblicato sul s.o. alla G.U. 31 dicembre 2012, n. 303) e che risultino appartenenti ai cluster 10 e 11 dell’allegato 15 al predetto decreto, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi so-stenuti per attività d’investimenti e di sviluppo sotto indicati, fino all’importo massimo di 12.500 euro nei periodi d’imposta sopra stabiliti, fino ad esaurimento dei fondi stanziati (15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019).Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.L’art. 9 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, converti-to dalla legge n. 106/2014, dispone quanto sopra al comma 1 e stabilisce al comma 2 che il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) impianti wi-fi;

b) siti web ottimizzati con il sistema mobile;

c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessa-ri all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra ser-vizi ricettivi ed extra-ricettivi;

d) spazi di pubblicità per la promozione e commer-cializzazione di servizi e pernottamenti turistici su siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

e) servizi di consulenza per la comunicazione ed il marketing digitale;

f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospi-talità per persone con disabilità;

g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto sopra pre-visto.

Sono esclusi dalle spese sopra indicate i costi relativi alla intermediazione commerciale.Con il decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2015 si sono stabilite le disposizioni applicative per l’at-tribuzione del credito d’imposta agli esercizi ricet-

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tivi, agenzie di viaggi e tour operator (pubblicato in G.U. 23.3.2015, n. 68).

9. Esercizi alberghieri - Tax Credit per la ristruttu-razione 2017-2019

Nella legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) l’art. 1, commi 4-7, estende a ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico al-berghiere, istituito con il D.L. n. 83/2014. Il credito di imposta è stabilito nel 65% e la misura è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristi-ca come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle norme regionali vigenti.L’operatività si ha a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.Il comma 5 stabilisce che il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo da utilizzare nell’annualità successiva, con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.La misura appare adottata anche a sostegno della ripresa economica dei territori colpiti dai recenti sisma, per il comparto delle strutture ricettive che necessitano di interventi di recupero e ristruttura-zione.Il comma 6 dispone che, per quanto non diversa-mente previsto dai precedenti commi 4 e 5, conti-nuino a trovare applicazione le disposizioni conte-nute nell’art. 10 del D.L. n. 83/2014, disponendo, al-tresì, che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, si provveda all’aggiornamento del decreto attuativo della misura in oggetto (D.M. 7 maggio 2015).Il comma 7 ridetermina il limite massimo di spesa per la concessione del credito di imposta relativo alle spese per riqualificazione delle imprese turisti-co-alberghiere sostenute nei periodi di imposta dal 2014-2016. In particolare, si prevedono i seguenti nuovi limiti, in luogo dei 50 milioni all’anno origi-nariamente previsti:

- 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018;

- 16,7 milioni di euro per l’anno 2019.

Nella legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bi-lancio 2018) è previsto il prolungamento del bonus del 65% per gli interventi realizzati nel 2019 e 2020.

Con il decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro delle Infrastrut-ture e dei Trasporti del 7 maggio 2015 si sono sta-bilite le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta alle strutture ricettive turi-stico-alberghiere (pubblicato in G.U. 17.6.2015, n. 138).

10. Vincolo di destinazione

Per la tutela e conservazione del patrimonio ricetti-vo, rispondente a finalità di pubblico interesse e di utilità sociale, possono essere sottoposte a vincolo di destinazione le strutture ricettive di cui al para-grafo precedente.Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per le vacanze.Il vincolo di destinazione può essere rimosso su ri-chiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della strut-tura ricettiva.

11. Impianti di interesse pubblico

Il Consiglio di Stato (sez. IV, 29.10.2002, n. 5913, Foro amm. 2002, 2389) ha ritenuto che le strutture alberghiere rientrano fra gli impianti di interesse pubblico ed è pertanto consentito che un progetto relativo al loro ampliamento benefici del rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti ur-banistici.Con precedente decisione della sez. V, n. 1044, 15 luglio 1998, era già stato affermato quanto sopra con la precisazione che la deroga era ammessa se il progetto era coerente con la destinazione di zona e con il rispetto degli standard.

12. Attività ricettive turistico-alberghiere - Preven-zione incendi - Piano straordinario biennale

Il decreto 16 marzo 2012 del Ministero dell’Interno (G.U. il 30 marzo 2012) contiene il “Piano straordi-nario biennale” adottato ai sensi dell’art. 15, commi 7 e 8, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turi-stico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994, che non abbia-

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no completato l’adeguamento alle suddette disposi-zioni di prevenzione incendi.Il piano decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ed indica il programma dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi che gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive devo-no realizzare entro il termine di scadenza.“Gli enti e i privati responsabili presentano al Co-mando provinciale dei vigili del fuoco territorial-mente competente, di seguito denominato Coman-do, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di ammis-sione al piano, corredata della documentazione di cui all’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio pre-visti all’art. 5 del presente decreto”.“Il Comando, entro sessanta giorni dalla data di ri-cevimento della domanda di cui al comma 1, effet-tua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requi-siti di sicurezza antincendio previsti all’art. 5, con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e si esprime sull’ammissione al piano e, con le modalità previste dall’art. 3 del me-desimo D.P.R., sulla conformità del progetto”.Una volta ammessi al piano enti e privati debbo-no presentare istanza per la verifica sull’avvenuto adempimento delle disposizioni previste dal piano stesso. I controlli verranno effettuati entro 60 gior-ni, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.La Direzione centrale per la prevenzione e la sicu-rezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha ema-nato la circolare prot. n. 5949 del 24 aprile 2012, re-cante i primi indirizzi applicativi del D.M. 16 marzo 2012.Nella circolare vengono chiariti alcuni punti con-troversi:

- gli addetti al servizio di sicurezza integrativo in alberghi fino a 100 posti letto devono aver segui-to “unicamente” il corso di formazione di 8 ore, e quindi senza conseguire l’attestato presso il Coman-do dei Vigili del Fuoco (non è quindi necessario il conseguimento dell’attestato anche per gli addetti in strutture ricettive sotto i 100 posti letto);

- il requisito del rispetto delle vie di uscita è consi-derato acquisito nel caso in cui la struttura si avvale della deroga introdotta dal decreto ministeriale del 2003 in materia di capacità di deflusso (non poten-do rispettare quanto previsto dall’art. 7.2 del D.M. del 1994), con possibilità di implementare succes-

sivamente (comunque entro il 31 dicembre 2013) i requisiti alternativi e suppletivi richiesti dal decreto ministeriale del 2003 (tra cui l’impianto di installa-zione di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera l’attività);

- per gli edifici ed i locali esistenti alla data di en-trata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 adibiti ad at-tività ricettiva, che sono stati nel tempo oggetto di rifacimento di oltre il 50% dei solai o di eventuali aumenti di volume, si applicano le disposizioni pre-viste dal decreto ministeriale del 1994 per le attività nuove.

L’istanza di verifica degli adempimenti dovrà essere corredata da una attestazione, redatta secondo l’ap-posito modello e firmata da tecnico abilitato, relati-va al possesso dei requisiti tecnici di sicurezza di cui all’art. 5 del D.M. 16 marzo 2012.Tale attestazione dovrà essere completa di:

- relazione tecnica descrittiva ed eventuali elaborati grafici atti a rappresentare il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio necessari per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio; gli elaborati grafici sono da presentare solamente nel caso in cui le predette informazioni non siano desumibili dalla documentazione già agli atti del Comando;

- dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti previsti nei requisiti di sicurezza antincendio ne-cessari per l’ammissione al piano straordinario, nonché documentazione relativa alla gestione della sicurezza;

- programma di adeguamento alle vigenti disposi-zioni di prevenzione incendi.

Con decreto del Ministero dell’Interno del 14 luglio 2015 si danno nuove disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghie-re con numero di posti superiore a 25 e fino a 50. La norma impartisce disposizioni per la progetta-zione, la realizzazione e l’esercizio delle strutture alberghiere.Con l’articolo 5, comma 11-sexies, del D.L. “Mille-proroghe” 244/2016, convertito con la legge 19/2017, è stata stabilita l’ennesima proroga per l’adegua-mento alle disposizioni di prevenzione incendi de-gli alberghi con oltre 25 posti letto al 31 dicembre 2017.Nella legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilan-cio 2018), art. 1, comma 668, lettera h), è previsto che le strutture ricettive completeranno l’adegua-mento alle disposizioni di prevenzione incendi en-

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tro il 30 giugno 2019, previa presentazione al Co-mando Provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il ri-spetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materia-li, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d’u-scita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali, vie d’u-scita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali, locali adibiti a deposito.

13. Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico

Con legge 25 agosto 1991, n. 284, sono stati libe-ralizzati i prezzi dei servizi alberghieri, delle altre strutture ricettive e delle attività turistiche gestite in concessione nell’ambito del demanio marit-timo. Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, recante il Codice del Turismo, abroga la suddetta legge n. 284/1991, ma affronta l’argomento, con partico-lare riguardo alla liberalizzazione, alla pubblicità e trasparenza dei prezzi, all’art. 11 ribadendo so-stanzialmente la competenza delle regioni a di-sciplinare la comunicazione dei prezzi e a vigilare su di essi.Gli operatori comunicano i prezzi alle regioni ed alle province autonome, ai soli fini della loro pubblici-tà, entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno, con riferimento alle tariffe che intendono applicare dal 1° giugno e dal 1° gennaio successivi. Con D.M. 16 ottobre 1991 sono state stabilite le modalità di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive e delle attività turistiche ad uso pubblico, gestite in regime di concessione.Sono obbligati alla comunicazione dei prezzi al-berghi, motels, villaggi albergo, residenze turisti-co-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case ed ap-partamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, stabilimenti balneari, nonché gli operatori di altre attività precisate dalle regioni.

14. Le attività ricreative e sportive - Gli impianti complementari del turismo

L’art. 60 del D.P.R. n. 616/1977 attribuì ai Comuni le funzioni d’interesse locale in materia di:

- promozione di attività ricreative e sportive;

- gestione d’impianti e servizi complementari per le attività turistiche;

- rifugi alpini, campeggi ed altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.

È necessario tener conto della responsabilità che l’esercizio delle funzioni suddette comporta per i comuni, dovendo gli stessi autorizzare gli insedia-menti in località idonee per ubicazione, protezione da eventi naturali, sicurezza delle attrezzature in-stallate, accessi agevoli ed ogni altro accorgimento necessario anche sotto il profilo igienico.I Comuni devono organizzare servizi di controllo degli impianti ed insediamenti, delle modalità di utilizzo degli stessi, del rispetto delle prescrizioni stabilite con l’autorizzazione.Diversi comuni hanno stabilito norme regolamen-tari per disciplinare le attività suddette, che vengo-no fornite a coloro che utilizzano gli insediamenti autorizzati.

15. Beni culturali di particolare interesse - Guide turistiche

Con la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposi-zioni per l’adempimento degli obblighi derivanti all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, si introduceva all’art. 3 una importante norma sull’e-sercizio delle attività di guida turistica, oggi discipli-nate a livello regionale.In particolare veniva stabilito che l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale e la qualifica professionale con-seguita da un cittadino dell’Unione Europea in un altro Stato membro è altresì valida su tutto il terri-torio nazionale.I cittadini dell’Unione Europea, quindi anche gli italiani, abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuri-dico di un altro Stato membro potevano operare in regime di libera prestazione dei servizi, senza neces-sità di alcuna autorizzazione o abilitazione, sia essa generale o specifica.Le disposizioni per la libera prestazione dell’attivi-tà di guida turistica stabilite dal comma 3 dell’art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono state modificate dall’art. 11 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106 che ha assunto il seguen-te testo: “3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014 sono individuati i siti di particolare interesse storico, arti-

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stico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione nonché i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio”.Il D.M. 7 aprile 2015 del Ministro per i beni e le at-tività culturali e per il turismo reca l’individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o ar-cheologico per i quali occorre una specifica abilita-zione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.I siti per i quali occorre una specifica abilitazione per l’esercizio della professione di guida turistica sono quelli previsti dall’allegato A, annesso al D.M. Tale allegato potrà essere aggiornato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turi-smo adottato sentita la Conferenza Unificata.Ogni Regione e Provincia autonoma per i siti di cui all’allegato A localizzati sul proprio territorio, rilascia una specifica abilitazione per l’esercizio del-la professione di guida turistica nelle forme e nei modi indicati dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, adottato d’intesa con la Conferenza Unificata.

15.1. Il D.M. 11 dicembre 2015 per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica

Con il decreto del Ministro dei beni e delle attivi-tà culturali e del turismo dell’11 dicembre 2015, n. 565, vengono individuati i requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell’abi-litazione.Il D.M. fa riferimento alla procedura EU Pilot 4277/12/MARK con cui la Commissione Europea ha avviato una procedura di pre-infrazione rispet-to alla normativa italiana relativa allo svolgimento della professione di guida turistica ed alla già citata recente normativa nazionale.Nelle premesse si rileva che su un primo schema di decreto ministeriale era già stata acquisita la prescrit-ta intesa della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 di-cembre 2014 e che l’iter di tale schema venne sospeso in ragione dell’esigenza, manifestata da parte delle categorie interessate, di approfondirne alcuni pun-ti. Il Ministero all’esito di numerose riunioni, svolte anche in sede tecnica presso la Conferenza Unificata, ha apportato alcune modifiche al testo del decreto, limitatamente ai soli profili della disciplina del regi-me transitorio e della salvaguardia di taluni servizi di

accoglienza del pubblico nell’ambito dell’art. 117 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero ha nuo-vamente acquisito l’intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 novembre 2015.All’art. 3 del DM si elencano i requisiti per conse-guire l’abilitazione per l’esercizio della professione di guida turistica nei siti individuati con decreto del MiBACT e per il superamento dell’esame di cui al successivo art. 5. I requisiti richiesti sono:

- maggiore età;

- cittadinanza italiana o cittadinanza di stato mem-bro dell’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini extracomunitari in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;

- godimento dei diritti civili e politici;

- possesso della qualifica professionale di guida turi-stica conseguita negli Stati membri dell’Unione Eu-ropea o di abilitazione all’esercizio della professione qualora lo Stato membro dell’Unione Europea di provenienza della guida preveda un’abilitazione per lo svolgimento della professione;

- assenza di condanne passate in giudicato per de-litti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, fatti salvi gli ef-fetti della riabilitazione;

- diploma di laurea triennale.

La procedura per il conseguimento della specifica abilitazione è individuata dall’art. 4 in un bando con cadenza almeno biennale che le Regioni pub-blicano con avviso pubblico e sul proprio sito isti-tuzionale, con il quale organizzano sessioni d’esame per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico localizzati sul proprio territorio regio-nale. Il bando dovrà prevedere modalità e termini di presentazione delle domande anche online e un contributo a carico del concorrente.L’esame, secondo l’art. 5, dovrà accertare la profes-sionalità del candidato con una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica di cui stabi-lisce il punteggio massimo pari a 40 punti e la pro-va si intende superata se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a punti 25. La prova scritta, in lingua italiana, consiste in quesiti a rispo-sta multipla in nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e storia dell’arte italiana con particolare riferimento ai siti regionali. La prova orale verte sugli stessi temi, mentre la pro-

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va tecnico-pratica consiste nella simulazione di visi-ta guidata, in lingua italiana, su un sito dell’elenco a scelta della Commissione, anche mediante l’ausilio di un supporto multimediale. L’esame di abilitazio-ne si intende superato solo se sono superate tutte le prove previste.L’art. 6 determina la composizione della Commis-sione d’esame in un dipendente del MiBACT con funzioni di Presidente, un docente universitario ov-vero di istituto scolastico superiore di secondo gra-do competente per materia, un esperto designato dalla regione o dalla provincia autonoma.L’art. 7 del DM stabilisce che in caso di superamen-to della prova d’esame, il candidato consegue la spe-cifica abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico presenti nell’ambi-to regionale in cui ha sostenuto la prova. Tale abi-litazione consente l’iscrizione nell’Elenco nazionale delle guide turistiche dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, tenuto a livello na-zionale dal MiBACT.Le regioni provvedono a fornire ai soggetti abilitati un apposito tesserino comprovante il possesso della specifica abilitazione.Una specificazione piuttosto interessante concerne la facoltà per lo Stato, le regioni, le province autono-me, gli enti locali e gli altri enti pubblici, che hanno in consegna siti individuati nel decreto del MiBACT di cui sopra, di istituire specifici servizi di assisten-za culturale e di ospitalità per il pubblico, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto della normativa vigente.L’art. 8 reca le norme finali e transitorie fissando en-tro un anno il termine in cui le regioni e le province autonome organizzano gli esami di abilitazione per le guide turistiche per tutti i siti individuati nel de-creto del MiBACT ricadenti nel proprio territorio.Fino al conseguimento delle abilitazioni secondo la nuova normativa, e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del DM, le guide turistiche già in possesso di abilitazione regionale o provinciale all’esercizio della professione possono, in via esclu-siva, esercitare la propria attività professionale nel relativo ambito territoriale regionale in tutti i siti individuati nel decreto del MiBACT. Tale disposi-zione cessa di avere efficacia nel caso in cui la re-gione o provincia autonoma non abbia avviato le procedure abilitative di cui al primo periodo nel termine suddetto.L’esame consiste in una selezione per titoli, che at-testino la conoscenza dei siti presenti nella regione, per le guide turistiche già in possesso, alla data di

entrata in vigore del presente decreto, della qualifica professionale o dell’abilitazione e per i candidati che conseguono il rilascio del titolo abilitativo di guida turistica in esami in corso al momento dell’entrata in vigore del D.M.Negli stessi casi, ove l’abilitazione alla professione di guida turistica è stata predisposta su base pro-vinciale ed il soggetto interessato non abbia interes-se ad esercitare la propria attività professionale su tutto il territorio regionale, l’esame consiste in una selezione per titoli, che attestino la conoscenza dei siti presenti nell’ambito provinciale di riferimento, e abilita esclusivamente, con riferimento ai siti indi-viduati nel decreto del MiBACT, all’esercizio dell’at-tività professionale nel relativo ambito territoriale provinciale.L’art. 8 prosegue entrando nel dettaglio delle previ-sioni di punteggio dell’esame per titoli dei casi sud-detti, nella composizione della commissione d’e-same e precisa che per l’esame per titoli alle guide turistiche già abilitate non viene richiesta la laurea triennale.

15.2. La circolare interpretativa del D.M. 11 dicembre 2015

La Direzione Generale per il Turismo con circolare n. 1 del 24 agosto 2016 ha fornito una interpreta-zione chiarificatrice su alcuni aspetti del D.M. 11 dicembre 2015.In particolare ha affermato che la professione di guida turistica non è esercitabile in regime di li-bera prestazione dei servizi all’interno dei siti di particolare interesse, individuati dall’apposito D.M. Chiarisce, inoltre che, la professione di guida turi-stica “non specialistica” è esercitabile su tutto il ter-ritorio nazionale sulla base di un titolo abilitativo o equipollente secondo gli ordinamenti degli altri Stati UE.La circolare ha poi chiarito che i servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico, che l’art. 117 del D.Lgs. n. 42/2004 consente di istituire in istitu-ti o luoghi di cultura, non sono incompatibili con l’esercizio della professione di guida turistica anche nei siti elencati nell’apposito D.M. (allo stato il D.M. MiBACT 7 aprile 2015).Infine, ribadisce che fino all’espletamento delle pro-cedure da parte delle Regioni per il rilascio dell’abi-litazione e comunque non oltre un anno dall’entra-ta in vigore del D.M. 11 dicembre 2015, l’esercizio della professione di guida turistica è consentito alle guide in possesso dell’abilitazione in ambito regio-

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nale, mentre alle guide in possesso di abilitazione provinciale è riconosciuto, in via transitoria, un am-pliamento esteso all’intero territorio regionale.

15.3. Il TAR Lazio rimette in discussione tutta la nor-mativa sulle guide turistiche

Il Tar Lazio con la sentenza n. 02831/2017 del 31 gennaio 2017 annulla i DM del 7 aprile 2015 (indi-viduazione siti) e dell’11 dicembre 2015 (requisiti e procedure). Il Tar ha accolto le motivazioni del ricorso e proceduto ad annullare i decreti impu-gnati. In pratica cadono tutte le limitazioni all’eser-cizio della professione di guida su base nazionale, ripristinando la piena validità della Legge 97/2013 e restituendo immediata applicabilità all’istituzione della “guida nazionale”, professionista abilitato ad operare senza limitazioni territoriali. Contestual-mente alla decadenza del DM 565 dell’11 dicembre 2015, decadono le conseguenti delibere approvate dalle varie Regioni. Non si potranno, pertanto, ban-dire o svolgere esami né per estensioni di abilita-zioni da provinciali a regionali, né per abilitazioni specifiche, almeno finché il Ministero non rivedrà tutta la normativa del settore. Anche l’Antitrust di recente aveva sollevato delle riserve sulla normativa per le guide turistiche in rapporto alle indicazioni di Bruxelles e alla salvaguardia dei principi di con-correnza.

16. Segnaletica turistica stradale

L’installazione e la manutenzione dei segnali tu-ristici ed indicatori di territorio stradali rientra-no tra le competenze degli enti proprietari delle strade. La titolarità in capo al comune, quale ente proprietario, delle competenze relative all’instal-lazione ed alla manutenzione dei segnali turistici stradali comporta la legittimità dell’affidamento in concessione ad altro soggetto dell’effettuazione e gestione del relativo servizio (C.d.S., V, 29 gennaio 2003, n. 466).

Cap. IILa disciplina generale dell’agriturismo

Anche l’art. 29 del Codice del Turismo, tuttora vi-gente, conferma la validità della legge 20 febbraio 2006, n. 96, che stabilisce una nuova disciplina orga-nica dell’agriturismo, lo definisce, indica le finalità, i criteri ed i limiti dell’attività, le regole amministrati-

ve e fiscali, istituisce il certificato di abilitazione, de-finisce periodi di apertura, tariffe e classificazione. Comprende norme per la trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, per lo sviluppo dell’agrituri-smo e delle attività assimilate e per l’istituzione di un Osservatorio nazionale che consentirà utili mo-menti di incontro delle regioni e delle associazioni di operatori del settore con gli organi dello Stato. Sostituisce la prima disciplina del settore stabilita dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730.Le regioni esercitano funzioni di classificazione e sostegno dell’attività e ne promuovono l’ulteriore sviluppo nell’ambito della programmazione eco-nomica.I comuni assicurano l’ordinato esercizio delle at-tività senza gravare gli operatori di adempimenti amministrativi.La legge 96/2006 è stata sottoposta al vaglio della legittimità costituzionale su questioni poste dalle Regioni Lazio e Toscana e la Corte Costituzionale con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (G.U. s.s. 17.10.2007, n. 40) ne ha ritenute fondate alcune, appartenendo le materie nelle stesse disciplinate alla competenza legislativa regionale e riferendosi a funzioni attuative esercitate, nella maggior parte, dai comuni. Di seguito, in ciascun argomento si ri-portano le illegittimità costituzionali rilevate.

1. Finalità

La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle cam-pagne, volte a:

- tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifi-che di ciascun territorio;

- favorire il mantenimento delle attività umane nel-le aree rurali;

- favorire la multifunzionalità in agricoltura e la dif-ferenziazione dei redditi agricoli;

- favorire le iniziative a difesa del suolo, del territo-rio e dell’ambiente da parte degli imprenditori agri-coli attraverso l’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;

- recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

- sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni eno-gastronomiche;

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- promuovere la cultura rurale e l’educazione ali-mentare;

- favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

2. Definizione

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppu-re associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi fami-liari ai sensi dell’art. 230-bis del Codice civile, non-ché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al perio-do precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicura-tiva e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consen-tito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalen-temente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodot-ti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la leg-ge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreati-ve, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valoriz-zazione del territorio e del patrimonio rurale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’e-rogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro

fine che non sia di carattere fiscale, il reddito prove-niente dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

3. Locali

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. Le re-gioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprendi-tore agricolo ai fini dell’esercizio di attività agritu-ristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratte-ristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. I loca-li utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

4. Criteri e limiti dell’attività agrituristica

Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del ter-ritorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica.Affinché l’organizzazione dell’attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all’attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività.L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazio-ne di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.Al fine di contribuire alla realizzazione e alla quali-ficazione delle attività agrituristiche e alla promo-zione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell’offerta enoga-stronomica, le regioni disciplinano la somministra-zione di pasti e di bevande, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla legge n. 96/2006.La Corte Costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339, ha ritenuto illegittima la definizio-ne di “attività agricola prevalente”, quando la ri-cezione e la somministrazione di pasti e bevande interessa non più di 10 ospiti e ha dichiarato ille-gittima la definizione dei criteri da osservare dalle regioni per la disciplina della somministrazione di pasti e bevande in quanto lesiva delle competenze regionali.

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5. Norme igienico-sanitarie

I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristi-che sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità de-gli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici ae-roilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata.La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di so-stanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle pro-duzioni, dell’adozione di metodi tradizionali di la-vorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può esse-re autorizzato l’uso della cucina domestica.Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l’idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell’abitabilità.Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali.La Corte Costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339, ha dichiarato illegittima la disciplina relativa alla idoneità del locale alla preparazione dei pasti e degli alloggi fino a 10 posti letto, in quanto norma volta alla tutela della salute che rientra nella competenza legislativa delle regioni.

6. Disciplina amministrativa

L’esercizio dell’attività agrituristica non è consen-tito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice penale, o per uno dei delitti in mate-ria di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di preven-zione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

L’art. 13 del D.L. n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014 ha disposto che l’avvio e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a segnala-zione certificata di inizio di attività, nel rispetto della legge n. 241/1990.La comunicazione di inizio dell’attività consente l’avvio immediato dell’esercizio dell’attività agri-turistica. Il comune, compiuti i necessari accerta-menti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamen-to senza sospensione dell’attività in caso di lievi ca-renze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l’immediata sospen-sione dell’attività sino alla loro rimozione da parte dell’interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.Il titolare dell’attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sus-sistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge. La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo lo stabilire in modo puntuale la disciplina ammini-strativa per l’esercizio dell’attività agrituristica in assenza di esigenze unitarie da tutelare, in quanto lede la competenza legislativa delle regioni.

7. Abilitazione e disciplina fiscale

Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentati-ve, corsi di preparazione.Lo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispet-to delle disposizioni previste dalle regioni in mate-ria, autorizzato ai sensi dell’art. 6, comporta la con-seguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all’art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all’attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le nor-me previste per il settore agricolo.

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8. Periodi di apertura e tariffe

La Corte Costituzionale, con la sentenza sopra ri-chiamata ha ritenuto illegittimo l’art. 8 secondo il quale l’attività agrituristica poteva essere svolta tutto l’anno oppure, previa comunicazione al co-mune, secondo periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, se-condo la procedura indicata dalla regione, i sog-getti che esercitano l’attività agrituristica presen-tano una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l’anno seguente.Nella legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) l’art. 1, commi 4-7, estende a ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, istituito con il D.L. n. 83/2014. Il credito di imposta è stabilito nel 65% e la misura è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristi-ca come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle norme regionali vigenti.

9. I dati dell’agriturismo

Secondo i dati forniti da Banca d’Italia si conferma nel 2016 la crescita degli agriturismo in Italia rispet-to al 2015, sia nelle strutture sia nelle presenze.Gli agriturismo sono 22.661 nel 2016, 324 in più rispetto al 2015.La maggiore concentrazione si ha in Toscana (4.518), seguita dal Trentino Alto Adige (3.581) e dalla Lombardia (1.614); la minore concentrazione si ha in Valle d’Aosta (61), Molise (136) e Basilicata (162).Sono oltre 12 milioni le presenze negli agriturismo circa la metà delle presenze sono di clienti stranieri e i servizi offerti si mantengono molto diversificati:

- gli agriturismo autorizzati all’alloggio sono 18.632;

- gli agriturismo autorizzati alla ristorazione sono 11.329;

- gli agriturismo autorizzati alla degustazione sono 4.654;

- gli agriturismo che effettuano altre attività sono 12.446.

Vi è una forte presenza di attività e servizi comple-mentari, quali sport, escursionismo, mountain bike, equitazione, trekking e di recente le fattorie didat-tiche.

Gli agriturismo a conduzione femminile sono 1 su 3 con la maggiore concentrazione in Toscana.

10. Il ruolo dei comuni rispetto al fenomeno dell’a-griturismo

I Comuni che sulla base delle normative regiona-li regolano e controllano l’attività di agriturismo, debbono prendere atto dell’espansione e delle grandi potenzialità di questo settore nel portare sul territorio una tipologia di turismo compatibile con l’ambiente ed economicamente rilevante. Inoltre, l’incremento degli agriturismo contribuisce, tal-volta in modo determinate, al riutilizzo di strutture agricole e di siti collinari e montani altrimenti desti-nati all’assenza dell’uomo ed all’incuria.Pertanto sarebbe opportuno che gli strumenti di pianificazione comunale in materia di commercio e pubblici esercizi, collegati alla pianificazione urba-nistica ed alle norme edilizie, dedicassero maggiore attenzione al settore agriturismo. In tali strumenti è necessario che si agevolino le ristrutturazioni e trasformazioni per realizzare agriturismo dotati di tutte le infrastrutture necessarie e per potenziare le attività connesse all’agriturismo come quelle spor-tive e ricreative, pur non trascurando il sistema dei controlli affinché le attività di ristorazione non va-dano ad invadere il campo dei pubblici esercizi. Una particolare attenzione dovrebbe essere riposta nelle procedure relative agli agriturismo ed alle attività complementari che fanno capo al SUAP, al fine di aumentarne la semplificazione e la capacità di ef-fettivo controllo.

Cap. IIILa concessione dei beni demaniali marittimi e le problematiche per i Comuni

1. La direttiva Bolkestein

La direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, detta direttiva Bolkestein, si pone l’obiettivo di “eli-minare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circola-zione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica ne-cessaria all’effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato”.Il legislatore comunitario vuole abbattere le bar-riere economiche e strutturali che, di fatto, ancor oggi non consentono la piena libertà di circola-

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zione e la completa e garantita libertà di stabi-limento.L’articolo 12 della direttiva prevede che “qualora il nu-mero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i can-didati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgi-mento e completamento”. In tali casi “l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accor-dare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”.In seguito alla direttiva Bolkestein, si contesta all’Italia in ordine alle concessioni demaniali delle spiagge:

- la compatibilità del diritto preferenziale di insi-stenza di cui all’art. 37 cod. nav. con i principi di cui all’art. 43 Trattato Ce e dell’art.12 di cui alla diretti-va servizi n. 2006/123/CE;

- la compatibilità del rinnovo automatico della con-cessione alla scadenza sessennale di cui all’art. 1, c. 2, d.l. 400/1993, conv. L. 494/1994, e successivamen-te modificato dall’art. 10 L. 88/2001.

A parere della Commissione Europea detti due aspetti contrastano con i principi di libertà di stabi-limento delle imprese comunitarie (art. 43 Trattato CE) e di imparzialità, trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione dei concessionari (art. 12, di-rettiva 2006/123/CE).Tra i settori che coinvolgono detta direttiva si parla di “servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento”, ricomprendendosi fra i de-stinatari della normativa anche le imprese turistico-balneari esistenti nel nostro territorio.Per superare tale censura, il Governo ha emanato il decreto n. 194 del 30 dicembre 2009, per proroga-re al 2015 i termini delle concessioni in nome del-la specificità turistica italiana. Con l’approvazione della legge n 25 del 26/2/2010 con il quale è stato convertito in legge il decreto Milleproroghe è stato inoltre abrogato il secondo periodo dell’art. 37 del Codice della navigazione, sopprimendo il diritto di insistenza per il rinnovo della concessione e confer-mato il disposto dell’art. 3 comma 4 bis della legge 494/93 attinente alla possibilità per gli imprenditori di correlare l’ammontare degli investimenti con la durata della concessione.

La Commissione europea ha rilevato discrepanze tra il testo del decreto del 2009 e quello della leg-ge di conversione e con lettera del 5 maggio 2010 la CE mette in mora l’Italia. Inoltre istituisce una guida per monitorare l’applicazione della direttiva servizi UE.Nel frattempo il Decreto sul Federalismo ha de-voluto alle Regioni la competenza in materia di concessioni demaniali relative al loro territorio e si pone oggi quindi l’esigenza di un nuovo qua-dro legislativo, come richiesto dalla Conferenza delle Regioni nell’ottobre 2010 e poi dal docu-mento preparatorio della Conferenza nazionale sul turismo.L’art. 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, come mo-dificato dall’art. 34-duodecies, c. 1 del D.L. 18 otto-bre 2012, n. 179, ha disposto che il termine di durata delle concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, è pro-rogato fino al 31 dicembre 2020.Successivamente l’art. 1, comma 547 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le pre-visioni dell’art. 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009 (con scadenza 31.12.2020) alle concessioni aventi ad oggetto:

- demanio marittimo per concessioni con finalità sportive;

- demanio lacuale e fluviale per concessioni con fi-nalità turistico-ricreative;

- i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

1.1. La sentenza della Corte di Giustizia europea e la norma ponte

La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 14 luglio 2016 C-458/14 stabilisce che il diritto dell’U-nione osta a che le concessioni per l’esercizio del-le attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo au-tomatico, in assenza di qualsiasi procedura di sele-zione dei potenziali candidati e che la proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2020 impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati.La sentenza afferma che in Italia, la normativa na-zionale ha disposto una proroga automatica e ge-neralizzata della data di scadenza delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezio-ne, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare). No-

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nostante tale legge, ad alcuni operatori privati del settore turistico è stata negata da parte delle auto-rità italiane la proroga delle concessioni. Essi hanno quindi presentato ricorso contro tali provvedimenti di diniego. I giudici italiani aditi si sono rivolti alla Corte di giustizia per ricevere chiarimenti in merito alla compatibilità della normativa italiana con il di-ritto dell’Unione.Con la sentenza, la Corte sottolinea, anzitutto, che spetta al giudice nazionale verificare, ai fini dell’ap-plicazione della direttiva, se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse na-turali. Nel caso in cui la direttiva sia applicabile, la Corte precisa, poi, che il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una pro-cedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un’adeguata pubblicità). Orbene, la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione.La Corte riconosce che l’art. 12 della direttiva consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi im-perativi di interesse generale, quali, in particola-re, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati. Tuttavia, considerazioni di tal genere non posso-no giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di se-lezione. L’art. 12 della direttiva osta, pertanto, a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative.La Corte precisa, infine, che, nel caso in cui la di-rettiva non fosse applicabile e qualora una conces-sione siffatta presenti un interesse transfrontaliero certo, la proroga automatica della sua assegnazione a un’impresa con sede in uno Stato membro costi-tuisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e poten-zialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento.Il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro

investimenti, non può essere invocato per giu-stificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di con-tratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di tra-sparenza.A seguito della predetta sentenza della Corte di Giustizia europea del 14 luglio, con la legge 7 agosto 2016, n. 160 di conversione, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finan-ziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, all’art. 24, comma 3-septies, è stato introdotta una norma ponte che recita: “Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai prin-cipi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l’in-teresse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”.Nonostante le pressioni delle associazioni di cate-goria non si è introdotta una proroga trentennale, al posto di quella fino al dicembre 2020, che ovvia-mente sarebbe stata in contrasto con la sentenza della Corte europea, ma con la citata norma ponte si è preso tempo fino all’approvazione di un riordino che non potrà fare a meno di adottare i principi ben spiegati dalla stessa sentenza sopra citata.

2. Le modifiche al Codice degli appalti

L’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 Codice degli appalti che l’ambito oggettivo di applicazione riguardasse i cosiddetti contratti passivi della Pubblica ammi-nistrazione, ossia quei contratti che comportano per il soggetto aggiudicatore dell’appalto l’esborso di risorse, e non i contratti attivi, quelli che com-portano per il soggetto aggiudicatore dell’appalto un introito. Infatti la delega al Governo non preve-deva l’inclusione dei contratti attivi come osservato dal Consiglio di Stato con parere 855/2016 e con le osservazioni al Decreto correttivo del Codice degli appalti, auspicando che venissero ricompresi i con-tratti attivi.Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ha accolto i suggeri-menti del Consiglio di Stato e con l’art. 5 si è modi-ficato l’art. 4 d. lgs. 50/2016 prevedendo che “dopo le parole: “lavori, servizi e forniture,” sono inserite le seguenti: “dei contratti attivi”.

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Tuttavia manca ancora una normativa specifica e dedicata al complesso settore delle concessioni de-maniali marittime ad uso turistico-ricreativo ed in particolare agli stabilimenti balneari, tanto che si era arrivati a teorizzare la potestà legislativa regio-nale per un provvidenziale intervento normativo che riempisse il vuoto imperante dopo le procedure di infrazione dell’UE e le abrogazioni di legge. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 157 del 7 lu-glio 2017, ha fermato questo processo di regiona-lizzazione della normativa di settore: “i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demania-li marittime devono essere stabiliti nell’osservanza dei «principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunita-ria e nazionale» (sentenza n. 213 del 2011, da ultimo ribadita dalla citata sentenza n. 40 del 2017); ambiti da ritenersi estranei, in via di principio, alle possibi-lità di intervento legislativo delle Regioni”.

3. Il Disegno di Legge di riordino dell’intero settore

Il Disegno di Legge che dovrà delegare il Governo a porre mano definitivamente alla normativa sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, è stato presentato dal Ministro degli Affari Regionali alla Camera dei De-putati (C.4302) dalla quale è stato approvato con modifiche il 26 ottobre 2017 e assegnato al Senato (S.2957) il 16 novembre 2017.Il Governo viene delegato ad adottare entro sei mesi uno o più D.Lgs. per il riordino e la revisione della normativa che dovrà prevedere:

a) criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di ge-stione integrata dei beni e delle attività aziendali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività im-prenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della pro-fessionalità acquisita, in qualità sia di concessiona-rio che di gestore, nell’esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per fina-lità turistico-ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale

e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell’infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili;

b) stabilire adeguati limiti minimi e massimi di du-rata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all’interesse pubblico, nonché prevede-re che le regioni possano disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero mas-simo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell’offerta, nell’ambito territoriale di riferimento;

c) stabilire le modalità procedurali per l’eventuale dichiarazione di decadenza e revoca ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché crite-ri e modalità per il subingresso, con le appropriate forme di garanzia a carico dei soggetti privati su-bentranti;

d) prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato perio-do transitorio per l’applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti con-trattuali in corso tra concessionari e gestori;

e) regolamentare gli effetti giuridici, durante il pe-riodo transitorio, degli atti di pianificazione terri-toriale e dei relativi strumenti di programmazio-ne negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell’offerta turistica e della riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le associazioni maggiormente rappresentative, su base nazionale, delle imprese del settore;

f) rideterminare la misura dei canoni concessori con l’applicazione di valori tabellari, tenendo con-to della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative si-tuazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, con un minimo di tre, appli-cando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l’attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento nonché dei comuni in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del dema-nio marittimo, da destinare al sostegno delle attività del settore turistico-ricreativo;

g) il riordino delle concessioni ad uso abitativo, tra-mite individuazione di criteri di gestione, modalità

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di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37, primo comma, del codice della navigazione e dei princìpi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità;

h) l’obbligo per i comuni di rendere pubblici, tra-mite i propri siti internet, i dati concernenti l’ogget-to delle concessioni e i relativi canoni, nonché l’ob-bligo per i concessionari di pubblicizzare tali dati anche nei propri siti internet, stabilendo la relativa disciplina sanzionatoria amministrativa;

i) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;

l) aggiornare le procedure, prevedendo l’estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell’informazione e della comunicazione, finaliz-zate al rafforzamento del Sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l’interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i de-stinatari dell’azione amministrativa e assicurando in ogni caso la trasmissione di ogni informazio-ne utile sul numero delle concessioni e sulla loro consistenza al Sistema informativo del demanio marittimo;

m) definire le nozioni di «facile sgombero o rimo-zione» e di «difficile sgombero o rimozione» di opere, impianti e attrezzature realizzati dai conces-sionari.

Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle re-lative norme di attuazione.

4. La classificazione delle concessioni per finalità turistico-ricreative ai fini del canone

Per i canoni annui dovuti per le concessioni rila-sciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni re-lative alla utilizzazione del demanio marittimo il comma 251 della legge finanziaria 2007 ha stabilito una nuova disciplina con la quale è stata stabilita la classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi d’acqua concessi ad uso pubblico, in due categorie, la “A - ad alta valenza turistica” e la “B - a normale valen-za turistica”. L’accertamento dei requisiti di alta e normale “valenza turistica” è riservato alla Regione

competente per territorio che con proprio provve-dimento dispone la classificazione.Fino all’emanazione del provvedimento regionale la categoria di riferimento per tutte le concessioni è la B.

5. Aree demaniali marittime - Concessioni - Libero e gratuito accesso e transito - Utilizzazione della battigia

L’obbligo dei titolari delle concessioni di aree de-maniali marittime di consentire il libero e gratui-to accesso e transito attraverso i complessi balne-ari per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione, disposto dal comma 251, lett. e) dell’art. 1 della legge Finanziaria 2007, insieme con le modalità di utilizzazione della battigia, ha suscitato vivo interesse da parte dei cittadini e riserve per le difficoltà rappresentate dai concessionari.Il Ministero dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto è intervenuto con tre direttive dirette alle Capitanerie di porto, Direzioni marittime ed Uffici circondariali marit-timi e con nota del 26 maggio 2007, n. 49541, ha conclusivamente confermato che la disposizione introdotta dalla legge Finanziaria 2007 garantisce, mediante il libero accesso dai complessi balneari, il raggiungimento della battigia anche ai fini della balneazione. La norma non incide sulla destina-zione della battigia, la quale continua a conservare la propria originaria ed univoca funzione di area di libero transito e di zona di sicurezza per la tutela del bagnante.Il Comando generale rileva la delicatezza della te-matica, rientrante nella più ampia disciplina di ge-stione delle aree demaniali marittime, di esclusiva attribuzione degli enti locali, e indica i seguenti criteri ai quali è da ricondurre l’attività suddetta, caratterizzata per la competenza dell’attività di po-lizia:

a) competenza degli enti territoriali locali nella gestione del demanio marittimo - con le note ec-cezioni di legge - ai quali è demandata la relativa disciplina concessoria e regolamentare delle atti-vità balneari, alle quali connettere la tematica in esame;

b) competenza dell’autorità marittima per la disci-plina dell’attività di sicurezza balneare;

c) rilevanza dei compiti di polizia demaniale ma-rittima, posti a carico non solo delle autorità ma-

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rittime, ma anche in capo ai Corpi di polizia degli enti locali;

d) disponibilità degli uffici marittimi statali a for-nire il richiesto contributo per evitare comporta-menti (sia dei concessionari che degli utenti) non in linea con le disposizioni di che trattasi le quali assicurano, attraverso il libero e gratuito accesso dai complessi balneari, il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione, secondo quanto in-dicato nella precedente nota dell’8 maggio 2007;

e) richiamo al principio del buon senso, per meglio armonizzare le esigenze in gioco, in ragione dell’im-patto che la nuova regolamentazione, nella prima applicazione, sta determinando nei confronti dei destinatari.

Con la direttiva dell’8 maggio 2007, n. 43588, lo stesso Comando generale, a proposito dell’appli-cazione della normativa in esame, con l’indirizzo rivolto alle Direzioni marittime, sopra richiamato alla lettera d), evidenziava la pressante esigenza di consultare gli enti territoriali locali al fine di valuta-re l’eventuale ricorso a misure amministrative che, nelle more della revisione dei piani di utilizzo del litorale prevedano, ad esempio, la creazione all’in-terno delle strutture balneari di fasce di arenile (po-

ste al limite delle aree in concessione) destinate alla libera fruizione, al cui interno sia riconosciuta la possibilità di sostare, offrendo quindi all’utente una più estesa facoltà di godimento del bene demaniale marittimo, oggi limitata al solo ingresso al comples-so balneare per raggiungere la battigia ed il mare.

6. Turismo nautico, agevolazioni per le strutture dedicate alla nautica da diporto

L’art. 31 del Codice del Turismo, tuttora vigente, af-ferma che la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto realizzate mediante impianti di ancoraggio, collega-menti con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale pur se ricorrente, sia nell’ambi-to marittimo che in quello lacuale, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio o demania-le. Restano ferme la quantificazione del canone de-maniale in base alla superficie occupata e il rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale e della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, nonché i regolamenti di fruizione delle aree naturali protette. Sono comun-que fatte salve le competenze delle regioni in mate-ria di demanio marittimo, lacuale e fluviale.