Il testamento olografo - FFEventi · TESTAMENTO OLOGRAFO Tipo di testamento definito dall'art. 602...

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88 Ottobre - Dicembre 2014 A l promotore e al consulente nan- ziario indipen- dente capita sem- pre più spesso che i clienti chiedano dei consigli in me- rito alle modalità di destinazione “post mortem” dei propri beni. È chiaro che il pf o il consulente non deve in nessun modo inuenzare le scelte di una per- sona o tentare di farlo però può dare un ausilio informativo, appunto, sulle modalità di trasmissione delle sostanze del proprio per il tempo in cui il que- sto avrà cessato di vivere. È risaputo che l’eredità si devolve per legge o per testamento, che è un atto con il quale si dispone delle proprie so- stanze per il periodo successivo alla pro- pria morte. Le forme ordinarie di testa- mento sono due: l’olografo e quello per atto di notaio, che può essere pubblico o segreto. Qui tratteremo solo del te- stamento olografo che è la forma più comune perché più semplice, in quan- to viene redatto di proprio pugno dal testatore e non prevede la presenza di testimoni né l’ausilio obbligatorio del notaio, presso il quale, però, può esse- re depositato. Inoltre, come vedremo, la Corte di Cassazione è intervenuta sui requisiti del testamento olografo con due pronunce che chiariscono de- gli aspetti importanti dei quali è utile mettere i propri clienti a conoscenza. Il testamento olografo: requisiti La materia è regolata dall’art. 602 del codice civile il quale specica che il te- stamento olografo «deve essere scritto, datato e sottoscritto di mano dal testa- tore». Quindi, i requisiti di forma che la legge impone sono tre: autograa, data e sottoscrizione. A) L’autograa: risiede nella circostanza che il documento (detto anche scheda testamentaria) in cui sono contenute le volontà del testatore deve essere redatto integralmente dalla sua mano al ne di garantire che le disposizioni siano rife- ribili alla volontà del medesimo testa- tore. Qualora nel testo si trovasse una parola scritta da una mano diversa, il testamento sarebbe nullo. E così non è riconosciuto tale un testamento olo- grafo scritto a macchina o stampato al Il testamento olografo Requisiti di validità secondo la giurisprudenza DIFFICOLTÀ TEMPO SPECIALISTICO 20 MINUTI Avvocato e giornalista pubblici- sta. Ha svolto a lungo la profes- sione di promotore finanziario operando per primarie società di investimento. È consulente giuri- dico Cisl per il settore finanziario e dei lavoratori autonomi e atipici. Fausto Fasciani

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88 Ottobre - Dicembre 2014

Al promotore e al consulente !nan-ziario indipen-dente capita sem-pre più spesso che i clienti chiedano dei consigli in me-

rito alle modalità di destinazione “post mortem” dei propri beni. È chiaro che il pf o il consulente non deve in nessun modo in"uenzare le scelte di una per-sona o tentare di farlo però può dare un ausilio informativo, appunto, sulle modalità di trasmissione delle sostanze del proprio per il tempo in cui il que-sto avrà cessato di vivere.È risaputo che l’eredità si devolve per legge o per testamento, che è un atto con il quale si dispone delle proprie so-stanze per il periodo successivo alla pro-pria morte. Le forme ordinarie di testa-mento sono due: l’olografo e quello per atto di notaio, che può essere pubblico o segreto. Qui tratteremo solo del te-stamento olografo che è la forma più

comune perché più semplice, in quan-to viene redatto di proprio pugno dal testatore e non prevede la presenza di testimoni né l’ausilio obbligatorio del notaio, presso il quale, però, può esse-re depositato. Inoltre, come vedremo, la Corte di Cassazione è intervenuta sui requisiti del testamento olografo con due pronunce che chiariscono de-gli aspetti importanti dei quali è utile mettere i propri clienti a conoscenza.

Il testamento olografo: requisitiLa materia è regolata dall’art. 602 del codice civile il quale speci!ca che il te-stamento olografo «deve essere scritto, datato e sottoscritto di mano dal testa-tore». Quindi, i requisiti di forma che la legge impone sono tre: autogra!a, data e sottoscrizione.

A) L’autogra!a: risiede nella circostanza che il documento (detto anche scheda testamentaria) in cui sono contenute le volontà del testatore deve essere redatto

integralmente dalla sua mano al !ne di garantire che le disposizioni siano rife-ribili alla volontà del medesimo testa-tore. Qualora nel testo si trovasse una parola scritta da una mano diversa, il testamento sarebbe nullo. E così non è riconosciuto tale un testamento olo-grafo scritto a macchina o stampato al

Il testamento olografoRequisiti di validità secondo la giurisprudenza

DIFFICOLTÀ TEMPO

SPECIALISTICO 20 MINUTI

Avvocato e giornalista pubblici-sta. Ha svolto a lungo la profes-sione di promotore finanziario operando per primarie società di investimento. È consulente giuri-dico Cisl per il settore finanziario

e dei lavoratori autonomi e atipici.

Fausto Fasciani

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NORMATIVA

computer anche se con la sottoscrizione del testatore perché potrebbe accadere che quest’ultimo lo abbia dettato e lo scrivente, in buona o mala fede non im-porta, potrebbe aver riportato sul testo delle disposizioni non coincidenti con volontà del diretto interessato. Il legisla-tore sul punto è chiaro: si vuole evitare che sussistano dei dubbi sulla reale pro-venienza di queste scelte. Tra l’altro, a questo proposito è interve-nuta anche la Corte di Cassazione che ha stabilito il principio secondo il quale il requisito dell’autogra!a è valido solo per la scheda testamentaria e non per altri eventuali documenti a essa legati o connessi, magari redatti anche da un terzo (Cass. Civ. 26258/2008). Il testa-mento può anche essere compilato in tempi diversi e quindi formato progres-sivamente sempre che all’autogra!a se-guano la data e la sottoscrizione (Cass. Civ. 25845/2008). D’altronde, la legge non richiede delle formule “confeziona-te” o “sacramentali”, e di conseguenza anche una lettera autografa può vale-re come atto testamentario a condizio-ne che in essa traspaia la volontà dello scrivente di disporre dei propri beni e non la manifestazione di voler redige-re un vero e proprio testamento in un

momento diverso. In pratica, se in una lettera troviamo una frase del tipo «sto valutando se lasciarti questo bene» que-sto non può considerarsi un testamen-to. In merito poi al fatto se una lettera possa essere quali!cata come un testa-mento olografo la Cassazione nella re-centissima sentenza 14119/2014 speci-!ca che «al riguardo, occorre osservare che perché si abbia una manifestazio-ne di ultima volontà e quindi esista un negozio "mortis causa", è necessa-rio soltanto che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà de!niti-va dell'autore, nel senso che essa si sia compiutamente ed incondizionatamen-te formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in par-te, dei propri beni per il tempo succes-sivo alla propria morte»(Cass. 2014 n. 150; Cass. 1990 n. 8668)». Anche dei semplici appunti possono essere consi-derati come un testamento se a questi il testatore aggiunge delle formule che attestino che essi hanno validità in tal senso (per esempio: «queste sono le mie ultime volontà», o frasi simili). Il re-quisito dell’autogra!a viene meno nel caso in cui il testatore, se molto malato o per altre cause, non essendo in grado di impugnare una penna chieda l’aiuto di un terzo magari sorreggendo lo stes-so strumento o guidandone la mano. La giurisprudenza ha chiarito questo pun-to che «tale circostanza è su#ciente ad escludere il requisito dell’autogra!a, a nulla rilevando l’eventuale corrispon-denza del contenuto della scheda testa-mentaria alla reale volontà del testatore» (Cass. Civ. 12458/2004). Insomma, il testamento olografo deve essere redat-to solo ed esclusivamente dal testatore.

B) La data: consiste nell’indicazione del momento in cui il testamento fu redat-to. Deve essere riportata nella sequen-za di giorno mese e anno, ma può esse-re sostituita anche da equipollenti come una festività (Pasqua 2003, Natale 2005 e similari). La data è un elemento im-portantissimo perché accerta la capacità del testatore nel momento in cui fu re-datto il testamento e, nel caso che questi formi più testamenti successivi nel tem-

po è sulla base della data che si stabilisce quale sia il testamento che revochi le di-sposizioni contenute nel precedente. Il testamento, non dimentichiamolo, è un atto che può essere revocato in qualsiasi momento. La mancanza o l’incomple-tezza del requisito della data (o la sua cancellazione o interlineazione), a dif-ferenza di quello dell’autogra!a, non comporta la nullità dell’atto, ma la sua annullabilità anche se è possibile rica-vare la data da elementi presenti nella scheda testamentaria (come il fare rife-rimento a una determinata circostanza storica o che abbia attinenza con la vita del testatore). La data può essere inseri-ta in un qualunque punto della scheda testamentaria e anche al di fuori di essa come ha stabilito la Corte di Cassazio-ne (Cass. Civ.11703/2001) in un caso che aveva visto la sorella di una defun-ta impugnare il testamento con il quale questa aveva nominato erede universale il marito. L’attrice sosteneva che la sche-da olografa «era, in realtà, composta da due documenti, costituiti da un carton-cino bianco, scritto e sottoscritto dalla testatrice, contenente le disposizioni di ultima volontà della stessa, e da una bu-sta, contenente il cartoncino, sulla qua-le era apposta la data».

Il tribunale di primo grado ha dato tor-to all’attrice e così ha fatto la Corte d’Appello sull’assunto che il testamento costituito da scritti redatti in tempi di-versi e su parti o fogli separati è valido «quando tra le varie parti costituenti il

Il testamento olografo, che è il più semplice perché non prevede testimoni né l’obbligo di ausilio del notaio, è regolato dall’art. 602 del codice civile che impone tre requisiti: autogra!a, data e sottoscrizione

TESTAMENTOAtto giuridico mediante il quale una perso-na manifesta il proprio volere e dispone dei propri diritti per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Il testatore può revocarlo o modi-ficare le volontà contenute nel documento testatorio in qualsiasi momento. La revoca può essere esplicita (quando un successivo testamento revoca esplicitamente il prece-dente) o implicito, quando cioè il contenu-to del testamento successivo è incompatibi-le con quello precedente

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RIVISTA DI FORMAZIONE FINANZIARIAMy

documento esista un collegamento ma-teriale, logico e funzionale».

I giudici di merito hanno ritenuto che tale collegamento logico esisteva tra il cartoncino che conteneva le disposizio-ni testamentarie e la busta che lo rac-chiudeva, in quanto quest’ultima non costituiva «un mero contenitore del do-cumento testamentario bensì parte in-tegrante di esso» e che «sulla busta, che contiene il cartoncino scritto e sotto-scritto dalla de cuius e che fu presentata al notaio per la pubblicazione, è appo-sta, a mo' di sigillo, in parte sul corpo della busta e in parte sul lembo di chiu-sura della stessa, la !rma della testatri-ce; vi sono, altresì, scritte l'espressio-ne “da aprirsi dopo il mio decesso” e la data completa».

I giudici della Cassazione hanno con-fermato i due gradi di giudizio in quan-to il fatto che la data del testamento fosse stata apposta sul retro della bu-sta «costituisce puntuale applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui la data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della sche-da (Cass., n. 6641 del 1987; Cass., n. 834 del 1965)». Di più, gli Ermellini speci!cavano che è valido un testamen-to olografo redatto su più fogli separa-ti a condizione che «tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi conte-nute, sottoscritte alla !ne dal testatore, esista un collegamento logico e sostan-ziale» (Cass., n. 4329 del 1979; Cass., n. 2074 del 1985). Il principio che la data possa essere inserita in un punto qualsiasi del testamento è stato ribadito dai giudici di Piazza Cavour nel deci-dere un ulteriore contenzioso nel qua-le l’attore, unico erede legittimo, ave-va impugnato il testamento del padre che costitutiva un usufrutto a una terza persona su un appartamento nel qua-le era stata ospitata. Tra i motivi di im-pugnazione c’era proprio il fatto la data era stata inserita dopo la sottoscrizio-ne e questa circostanza, secondo la tesi dell’attore, rendeva nullo il testamento perché in contrasto con l’art. 602 c.c. che stabilisce che è la sottoscrizione a dover essere posta alla !ne delle dispo-sizioni.

Nei primi due gradi di giudizio il !glio del testatore ha ottenuto l’annullamen-to dell’atto. La parte soccombente però ha fatto ricorso in Cassazione, che con la sentenza 18644/2014 ha però ribal-tato le decisioni dei giudici di merito ri-badendo il principio secondo il quale la data del testamento olografo può essere posta ovunque in quanto «la data ha lo scopo di individuare l'elemento crono-logico dei testamento in riferimento sia alla eventuale indagine sulla capacità o meno di intendere e di volere del testa-tore, da rapportare appunto al momen-to di redazione dell'atto (art. 591 n. 3 c.c.), sia al !ne di stabilire la priorità tra più testamenti in relazione alla revoca,

totale o parziale, dei testamenti prece-denti da parte di quello successivo (art. 682 c.c.), sia nei casi in cui ricorra una questione da decidersi in base al tem-po dei testamento (vedi ad esempio gli artt. 651 e 657 c.c.).

Pertanto, avendo la data soltanto la funzione di indicare il momento di manifestazione della volontà dei te-statore, essa non rientra nelle disposi-zione di ultima volontà come prevista dall'art. 587 c.c., che si con!gura come la manifestazione di una volontà de-!nitiva dell'autore nel senso che essa sia compiutamente ed incondizionata-mente formata e manifestata e sia di-retta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte (Cass. 24-8-1990 n. 8668; Cass. 8-1-2014 n. 150); con-seguentemente la data, non facendo parte delle disposizioni, non deve ne-

TESTAMENTO OLOGRAFOTipo di testamento definito dall'art. 602 del codice civile: è il testamento scritto per in-tero, datato e sottoscritto di mano dal testa-tore, che per essere valido non richiede la presenza di testimoni né l’obbligo di rivol-gersi al notaio

IMPUGNAZIONEIl testamento può essere impugnato per vizi che ne determinano la nullità o l’annulla-bilità. Sono cause di nullità per vizi forma-li la mancanza dell'autografia o della sot-toscrizione nel testamento olografo, o nel testamento pubblico la mancanza della re-dazione per iscritto delle dichiarazioni del testatore da parte del notaio, o la mancan-za di sottoscrizione da parte di questo o da parte dei testimoni o da parte del testato-re. Sono invece cause di nullità per vizi so-stanziali la contrarietà della disposizione a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, l’apposizione di una condi-zione illecita o impossibile (solo se è l'unico motivo determinante della disposizione te-stamentaria), il motivo illecito, se è il solo che ha determinato il testatore a disporre il testamento, se risulta da quest’ultimo. Il testamento è inoltre annullabile se il testa-tore è incorso in errore, o ha subito violenza e dolo. L'impugnazione può essere promos-sa da chiunque vi abbia interesse entro cin-que anni dal momento in cui sia stato sco-perto il motivo d'invalidità.Il testamento può inoltre essere impugnato, sempre entro il limite dei cinque anni, per incapacità del testatore al momento in cui ha redatto il testamento

La data accerta la capacità del testatore al momento della redazione del testamento Può essere inserita in qualunque punto della scheda testamentaria e anche al di fuori di essa secondo la Cassazione

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NORMATIVA

Nel caso del testamento olografoil testatore deve preoccuparsi di custodirlo in mani sicure (come quelle di un notaio) per evitare che venga smarrito,falsi!cato o distrutto

cessariamente precedere la sottoscrizio-ne (come invece espressamente previsto per le disposizioni dall'art. 602 secondo comma c.c.), ed anzi, se segue la sot-toscrizione (come nella fattispecie), in-dica il momento cronologico preciso in cui la scheda testamentaria è stata de-!nitivamente ultimata e sottoscritta. Occorre quindi ribadire l'orientamen-to consolidato di questa Corte secondo cui la data dei testamento olografo può essere apposta in ogni parte della sche-da, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizio-ni di ultima volontà (Cass. 6-5-1965 n. 834; Cass. 31-71987 n. 6641; Cass. 28-10-1994 n. 8899; Cass. 18-9-2001 n. 11703)».

C) La sottoscrizione è necessaria per l’individuazione del testatore. Secondo l’art. 602 c.c. essa «deve essere posta alla !ne delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome è tuttavia valida quando designa con cer-tezza la persona del testatore». Quindi può andare bene anche uno pseudoni-mo a condizione che faccia riconosce-re senza ombra di dubbio il testatore. Se la disposizione non è posta in calce all’atto questo è invalido. Almeno que-sto a$erma la dottrina. Una recentissi-ma sentenza della Corte di Cassazione

(14119/2014), che abbiamo già citato, ha però mitigato questo principio. Ve-diamo il caso: nel dicembre 1992, M.R. ha convenuto in giudizio la sorella M.F. davanti al Tribunale di Arezzo perché fosse pronunciata la nullità di una lette-ra redatta dalla comune madre P.P. qua-le testamento, a$ermando sia che man-casse la !rma in calce, sia che la missiva non contenesse alcuna volontà testa-mentaria. La sorella aveva contestato la pretesa, a$ermando la piena validità, quale testamento, della lettera. Il Tribu-nale di Arezzo ha accolto la domanda, negando «ogni e$etto successorio alla lettera datata».

La Corte d'Appello di Firenze, ha accol-to l'impugnazione, ritenendo la lettera valida come testamento. Al riguardo, la Corte di merito, dopo aver riportato integralmente il testo della lettera, ave-va rilevato che il testo occupava intera-mente le due pagine e che le ultime ri-ghe dello stesso, localizzate secondo la lettura naturale e logica del testo, dove-vano essere individuate nelle due righe «vergate alla rovescia rispetto a quel-le della prima parte dello scritto» sul-lo spazio sposto sopra all'inizio del te-sto complessivo» e del seguente tenore «spero tu mi riconosca come mamma ti

bacio tanto P.». Secondo la Corte d’Ap-pello la scelta della signora P. di com-pletare in questo modo lo scritto deri-vava dal fatto che mancava lo spazio sul foglio. Su quest’ultimo punto la Corte di Cassazione, investita dalla questione della sottoscrizione non inserita in cal-ce all’atto, ha scritto che «questa Cor-te in più occasioni ha ritenuto rispet-tato il dettato normativo dell'art. 602 cod. civ., quando la sottoscrizione del-le disposizioni di ultima volontà è sta-ta apposta a margine o in altra parte della scheda, anziché in calce alla me-desima, a causa della mancanza di spa-zio su cui apporla (vedi tra le altre Cass. 16186/2003)». Quindi, se manca lo spazio la sottoscrizione può essere ap-posta in qualunque parte del documen-to.

In conclusione possiamo a$ermare che se da una parte il testamento ologra-fo costituisce la forma più semplice di trasmissione dei propri beni in ambito successorio, dall’altra ha l’inconvenien-te che il testatore deve preoccuparsi di custodirlo in mani sicure (come quel-le di un notaio) per evitare che venga smarrito oppure falsi!cato o distrutto, ipotesi queste che costituiscono fatti-specie di (grave) reato.