Guida Breve al Testamento

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Guida al Testamento GUIDA BREVE “Come fare Testamento” www.faretestamento.com 1

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Manuale "Come fare Testamento": qui trovi le informazioni essenziali per tutti coloro che si chiedono come scrivere senza sbagliare il proprio testamento - i riferimenti di base necessari a esprimere con chiarezza e senza contraddizioni le proprie volontà testamentarie.

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GUIDA BREVE

“Come fare Testamento”

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distribuito gratuitamente da

Associazione "Libere Volontà"

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Perchè scegliere di fare TestamentoCome decidere?

Nel corso della vita si fanno molte scelte importanti, ma una delle più significative è quella che si può prendere per aiutare chi verrà dopo di noi.

Per questo è sempre utile sapere come si può scrivere il pro-prio testamento, ovvero come usare al meglio lo strumento so-vrano per manifestare le proprie volontà in favore delle perso-ne a noi care.

Manifestare le proprie volontà con il testamento è perciò una scelta libera e spontanea di attenzione e solidarietà a favore delle persone per noi importanti, familiari e non.

Qui abbiamo pertanto voluto raccogliere le informazioni es-senziali per tutti coloro che si trovano a chiedersi come scrive-re senza sbagliare il proprio testamento: ecco i riferimenti di base necessari a esprimere con chiarezza e senza contraddizio-ni le proprie volontà testamentarie.

I concetti sono esposti volutamente in modo semplice, e talvol-ta atecnico, per rendere questa breve guida accessibile a tutti.

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Così pure non tutti gli aspetti sono trattati in maniera esaustiva, in quanto l'intenzione è dare informazioni basilari, che regola-no le situazioni più semplici e più comuni: l'ispirazione di que-sta breve guida sono stati i colloqui con i clienti, e lo scopo è quello di dare risposta alle domande più frequenti.

Notaio Valeria Terracina

&

Avvocato Alberto A. Vigani

ATTENZIONE

I contenuti informativi che seguono sono da considerarsi di ca-rattere generale e non sostituiscono la consulenza specifica di un professionista.

Consiglio pertanto di rivolgersi sempre ad un notaio o avvoca-to di fiducia per un approfondito parere sul proprio testamen-to in funzione della propria situazione familiare e patrimonia-le.

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L'IMPORTANZA DEL TESTAMENTO:

LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

E LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Se una persona fa testamento è questo che regola la sua suc-cessione: si parla quindi di successione testamentaria.

In assenza di testamento, la successione viene invece discipli-nata dalla legge, e si ha quindi la successione legittima.

È allora importante sapere:

che cosa dispone la legge in assenza di testamento, vale a dire a chi e in che misura va devoluta l'eredità quando si apre la successione legittima (il che accade quando non si fa testamento);

come fare testamento in modo valido ed efficace per sce-gliere in autonomia in che modo devolvere i propri beni.

LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

È quella che si apre quando c'è un testamento. In tal caso è il testatore a decidere a chi andranno i suoi beni.

In che modo si può fare testamento?

È possibile fare testamento da soli (il c.d. testamento olografo) o attraverso un atto pubblico notarile.

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Nel testamento posso decidere a chi lasciare i beni in assoluta libertà o ci sono dei limiti?

Sì e no; ci sono persone a cui la legge riserva di diritto una quota di beni ereditari (es il coniuge ed i figli): queste persone sono dette legittimari (a questi è dedicato un paragrafo nel pro-sieguo della guida).

Però il testamento che lede i diritti dei legittimari non è di per sè nullo, ma solo impugnabile da questi.

Significa che se il legittimario che non ha ricevuto quanto gli spetta non reclama i suoi diritti, l'eredità sarà devoluta secondo quanto scritto nel testamento.

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Nel caso in cui una persona non esprima alcuna volontà testa-mentaria, i suoi eredi sono individuati direttamente dalla legge. In questo caso si ha la successione legittima (o per legge).

In altri termini il Codice civile indica una serie di soggetti (“eredi legittimi”) che subentreranno nell’eredità, individuan-doli nel coniuge e nei parenti del defunto stesso, a partire da quelli di grado più stretto fino ad arrivare, il loro mancanza o rinuncia, a quelli di grado assai remoto, ma comunque non ol-tre il sesto.

Su questo tema si troverà di seguito specifica attenzione.

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SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

E LEGITTIMA CONTEMPORANEAMENTE

Se vi è un testamento contenente disposizioni relative solo ad alcuni beni di proprietà del testatore, la successione sarà rego-lata dal testamento solo per i beni indicati nel testamento stes-so, mentre tutti gli altri beni non specificati nel testamento sa-ranno devoluti secondo la successione legittima.

IL TESTAMENTO

Il testamento è l’atto con il quale si dispone la devoluzione ere-ditaria di tutti i propri beni o di parte di essi.

CHI PUÒ DISPORRE

Tutti possono disporre dei propri beni per testamento, ad esclusione di chi sia stato dichiarato espressamente incapace dalla legge.

FORME DI TESTAMENTO

Le forme più diffuse di testamento sono:

il testamento olografo

e il testamento pubblico.

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Essi si differenziano solo per la forma, perchè le norme relati-ve al contenuto non cambiano: le stesse disposizioni possono essere contenute indifferentemente in un testamento pubblico ed in un testamento olografo.

TESTAMENTO OLOGRAFO

Requisiti di forma

Per redigere il testamento olografo basta un qualunque foglio sul quale si scrivano di proprio pugno le disposizioni; il testa-mento per essere valido deve contenere:

la data (giorno, mese ed anno);

la firma (nome e cognome).

Attenzione: il testamento olografo per essere valido non può essere scritto, neppure in minima parte, da altre persone e non possono essere utilizzati macchine da scrivere o computer.

Il testamento olografo deve essere

scritto interamente a mano.

La grafia deve essere quella abituale del testatore, quindi me-glio scrivere in corsivo, e non in stampatello, a meno che non si scriva sempre in questo modo.

Custodia: poiché il testamento olografo può essere smarrito o sottratto, è opportuno confezionare due originali, e depositar-ne uno fiduciariamente presso un Notaio.

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Esempio di testamento olografo

" Io sottoscritto Mario Rossi nato a Venezia il 2 maggio 1956 con il presente testamento nomino unica erede mia sorella Caterina Rossi nata a Venezia il 5 aprile 1960 e residente a Chioggia in via Roma n.4.

Lego a mio nipote Romolo Verdi nato a Venezia il 27 dicembre 1980 la mia casa in Jesolo.

Venezia, 20 ottobre 2012

Mario Rossi"

TESTAMENTO PUBBLICO

È un atto notarile a tutti gli effetti.

Il testatore, cioè colui che intende “fare un testamento”, in presenza di due testimoni (che spesso sono due impiegati dello studio notarile) dichiara al Notaio la sua volontà, la quale viene scritta a cura dello stesso Notaio, che al termine leggerà l'atto al testatore in presenza dei testimoni.

Sarà poi il Notaio a conservare il testamento nei propri atti. Una copia verrà spedita dal notaio, in busta chiusa sigillata, al registro generale testamenti.

Il testamento pubblico è così chiamato perchè è ricevuto da un notaio, non certo perchè il contenuto è di pubblico dominio.

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Infatti l'esistenza stessa del testamento (oltre che ciò che è scrit-to al suo interno) è segreto fino alla morte del testatore, ed il notaio può rilasciare copie conformi soltanto al testatore in persona a a chi sia stato da lui delegato con procura autenticata da notaio.

Solo dopo la morte del testatore, chiunque si presenti con un certificato di morte dello stesso può chiedere al notaio copia del testamento. Lo stesso può fare al registro generale testa-menti, (ove sono raccolti tutti i testamenti pubblici ricevuti dai notai italiani) che ugualmente può dare informazioni solo pre-via esibizione del certificato di morte.

Il testamento pubblico può essere molto utile in caso di diffi-coltà a sottoscrivere, ed in particolar modo quando il testatore è molto anziano o malato o vi è la possibilità che qualcuno ab-bia interesse a contestarne la validità; inoltre, grazie anche al registro generale testamenti, un testamento pubblico può esse-re sempre rintracciato e conosciuto una volta che il testatore sia deceduto.

MODIFICA E REVOCA DEL TESTAMENTO

Il testamento può in ogni momento essere modificato o revo-cato; in presenza di più testamenti che dispongano in modo di-verso resta comunque valido sempre quello redatto in data più recente, e le disposizioni di quelli anteriori valgono solo se non sono in contrasto con quelle dei testamenti successivi o non sono da questi espressamente revocati.

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Quindi un testamento rimane sempre valido fino a quando non viene revocato espressamente (es: “revoco ogni preceden-te disposizione testamentaria, ed in particolare il testamento scritto in data ...... ”) o implicitamente (per incompatibilità) con un testamento scritto in una data posteriore (più recente).

Nel redigere un nuovo testamento che si vuole sia l'unico a re-golare la successione, è quindi opportuno dichiarare che si re-vocano il/i testamento/i precedente/i (è frequente iniziare il te-stamento con la frase"revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria").

Si può revocare o modificare un testamento olografo con uno pubblico e viceversa.

CONTENUTO DEL TESTAMENTO

Il contenuto cosiddetto tipico del testamento consiste in dispo-sizioni di carattere patrimoniale: sono le disposizioni con cui si lasciano i propri beni ai successori.

Le attribuzioni patrimoniali possono essere di due tipi:

1) istituzione di erede;

2) legato.

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EREDI E LEGATARI

GLI EREDI

Le disposizioni testamentarie attribuiscono la qualità di erede se comprendono tutti i beni del testatore o una quota di essi.

Esiste anche l'istituzione di erede "ex re certa" che si ha quan-do viene attribuita la proprietà di un unico bene, ma di valore importante rispetto all'asse ereditario, che viene assegnato "come quota" perchè pur essendo un unico bene rappresenta una quota dell'eredità.

Caso tipico è quello del testatore che possiede una casa, i mo-bili che lo corredano e pochi risparmi, e che con il testamento

dispone: "lascio la casa a mio figlio Caio".

L'erede è il continuatore della personalità del defunto, succede in tutti i suoi rapporti attivi e passivi, il che significa che suben-tra anche nei crediti e nei debiti, e di questi ultimi risponde an-che con i suoi beni personali, illimitatamente.

Se si desidera una limitazione di responsabilità, è necessario accettare l'eredità con beneficio di inventario. In tal caso si ri-sponde dei debiti entro il limite del valore dei beni ereditati.

IL LEGATARIO.

È invece il beneficiario di una disposizione testamentaria a tito-lo particolare, cioè che attribuisce singoli beni o diritti.

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Il legatario acquista solo il bene che gli e stato legato e non ri-sponde dei debiti ereditari.

Il legato, a differenza dell'eredità, si acquista senza bisogno di accettazione, ma è salva la facoltà di rinunciarvi.

PIENA PROPRIETÀ, USUFRUTTO E NUDA PROPRIETÀ

Per testamento è possibile disporre della piena proprietà di immobili a favore di persone o enti, ma è anche possibile la-sciare l'usufrutto (cioè il diritto reale di usare e godere della cosa nel modo più ampio), ad una persona e la nuda proprietà (cioè la proprietà spogliata del potere di trarre utilità dal bene) ad un altro soggetto.

Ricordiamo che il diritto di usufrutto può essere stabilito per un certo numero di anni oppure può essere un usufrutto vitali-zio, che dura fino alla morte dell'usufruttuario.

Alla scadenza del termine di durata previsto nel testamento ov-vero, nel caso di usufrutto vitalizio, al momento della morte dell'usufruttuario, il diritto di usufrutto si estingue.

Questo significa, in termini pratici, che la nuda proprietà si espande automaticamente e il nudo proprietario diventa pieno pieno proprietario senza bisogno di pagare imposte o di pre-sentare denunce di successione.

L'unico adempimento che serve è la voltura in catasto per mo-dificare l'intestazione del bene cancellando il nome dell'usu-

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fruttuario e facendo risultare la modifica del nudo proprietario in pieno proprietario.

Proprio per la caratteristica di estinzione automatica del diritto di usufrutto, la persona cui è lasciato solo l'usufrutto viene con-siderata in genere legatario.

I LIMITI ALLA VOLONTA' DEL TESTATORE

I LEGITTIMARI

E LE QUOTE NON DISPONIBILI

Per testamento si può disporre solo di una parte del proprio patrimonio, perché esistono dei soggetti, chiamati legittimari, cui è riservata una parte del patrimonio.

I legittimari sono i FIGLI (o loro discendenti), il CONIUGE e gli ASCENDENTI (questi ultimi solo nel caso che il testato-re non abbia discendenti).

Separazione e divorzio

Ricordiamo che nel caso di separazione senza addebito il co-niuge mantiene tutti i diritti alla successione.

Quando invece interviene la sentenza di divorzio, il coniuge di-vorziato perde ogni diritto alla successione.

Calcolo della riserva e della disponibile

La parte di patrimonio della quale il testatore può disporre come desidera è la cosiddetta “disponibile”.

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Nel nostro ordinamento la legittima ( e di conseguenza la di-sponibile) è "mobile": significa che varia a seconda del numero dei legittimari.

LE QUOTE DI RISERVA (E DI DISPONIBILE) PER CATEGORIE DI LEGITTIMARI

Ascendenti

Se chi muore non ha figli né coniuge, ma solo ascendenti, ad essi è riservato un terzo del patrimonio ( quindi la disponibile è di due terzi)

Ascendenti e coniuge

Se chi muore non ha figli, ma lascia coniuge, ed ascendenti, al primo è assegnata la metà del patrimonio ed agli ascendenti un quarto ( quindi la disponibile è di un quarto)

Coniuge

Se al testatore succede solo il coniuge, non avendo nè figli nè ascendenti, ad esso spetta la metà del patrimonio ( la disponi-bile è dunque l'altra metà).

Concorso coniuge e figli

Se il testatore lascia coniuge ed un figlio, a ciascuno dei due spetta un terzo del patrimonio, quindi la disponibile è pari ad un terzo.

Se il testatore lascia coniuge e due o più figli, al coniuge spetta un quarto del patrimonio, mentre la metà dello stesso va ai figli

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in parti uguali; di conseguenza la disponibile è pari ad un quar-to.

Figli in assenza di coniuge

Se al testatore succede un solo figlio, ad esso spetta la metà del patrimonio ( la disponibile è dunque l'altra metà).

COSA SUCCEDE SE NON SI FA TESTAMENTO: SI HA LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Come abbiamo visto, la successione legittima è quella che si apre in assenza di testamento.

I soggetti cui va devoluta l'eredità sono il coniuge ed i parenti.

Vediamo secondo quali modalità, iniziando ad esaminare i di-ritti a favore del coniuge.

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA DEL CONIUGE

Separazione e divorzio

Diciamo subito cosa accade in caso di Separazione e divorzio.

Nel caso di separazione senza addebito il coniuge mantiene tutti i diritti alla successione.

Quando invece interviene la sentenza di divorzio, il coniuge di-vorziato perde il diritto alla successione.

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Quali sono i diritti del coniuge nella successione legittima?

I diritti che la legge prevede a favore del coniuge nella succes-sione legittima sono:

A) un legato "ex lege" e

B) un diritto ad acquistare l' eredità.

A) Il legato “ex lege”.

Il legato "ex lege" è rappresentato dal diritto reale di abitazione sulla casa coniugale e dal diritto reale di uso sui mobili che la corredano.

Attenzione: questo diritto spetta solo se la casa di abitazione era di piena proprietà del defunto o in comproprietà tra il de-funto ed il coniuge superstite.

Questo legato attribuisce, in sostanza, il diritto del coniuge su-perstite a vivere nella casa senza che nessuno lo possa mandare via per nessun motivo. Non è compreso in questo diritto la fa-coltà di dare in locazione o in godimento la casa a terzi.

B) Il diritto ad acquistare l'eredità.

Oltre al legato sopra esaminato la legge attribuisce al coniuge un diritto all'eredità, che varia a seconda che il coniuge succeda da solo o in concorso con i figli, ovvero, in mancanza dei figli, in concorso con i fratelli e ascendenti del defunto.

Vediamo di seguito qual è l'entità di questo diritto nei vari casi contemplati dalla legge.

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Solo il coniuge

Se chi muore lascia solo il coniuge, e non ha quindi nè figli nè fratelli nè ascendenti, l'eredità è interamente devoluta al coniu-ge.

Concorso del coniuge e i figli

Se il defunto lascia coniuge ed un figlio, a ciascuno dei due spetta la metà del patrimonio.

Se il defunto lascia coniuge e due o più figli, al coniuge spetta un terzo del patrimonio, mentre i restanti due terzi dello stesso va ai figli in parti uguali.

Concorso di del coniuge e/o degli ascendenti e dei fratelli.

In questo caso al coniuge spettano i due terzi dell'eredità.

La possibilità a favore del coniuge superstite di rinunciare all'e-redità e conseguire il legato, o viceversa.

Il fatto che la legge stabilisca a favore del coniuge due diritti di-versi, cioè attribuisca il diritto di abitazione sulla casa come le-gato, oltre a prevedere la chiamata del coniuge in una quota dei beni a titolo di eredità, comporta che il coniuge possa ri-nunciare ad uno di questi diritti e tenere l'altro.

Per esempio, se addivengono all'eredità il coniuge ed un figlio, la legge prevede che l'eredità spetti metà ciascuno, salvo il dirit-to solo del coniuge di abitare nella casa.

Se il coniuge desidera che tutto vada subito al figlio, ma vuole tutelarsi ed essere sicuro di non esser mai mandato via da casa,

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può rinunciare all'eredità ma dichiarare di voler mantenere il legato di abitazione sulla casa.

In tale ipotesi bisogna, per avere una reale tutela, che il diritto di abitazione sia trascritto nei registri immobiliari.

Per questa ragione, in tale ipotesi è più che consigliabile che l'atto di rinuncia sia ricevuto dal notaio, che provvederà ad in-dicare in atto i dati catastali della casa coniugale ed alla trascri-zione del legato nei pubblici registri immobiliari: normalmente infatti questo non viene fatto negli atti di rinuncia ricevuti dal cancelliere del tribunale.

LA SUCCESSIONE DEI PARENTI

Qualora NON vi sia un coniuge che addiviene all'eredità, suc-cedono solo i parenti.

La parentela è il vincolo tra persone che discendono una dal-l’altra (parentela in linea retta, es. padre – figlio, nonno e nipo-te) o da uno stesso ascendente (parentela in linea collaterale: es. Fratelli, o cugini, o zio e nipote).

Vediamo in che modo succedono i parenti.

I Figli

Se chi muore aveva figli, a questi si devolve l'intera eredità in parti uguali (in caso di concorso con il coniuge vedi paragrafo precedente)

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Quando invece chi muore non ha figli, né coniuge, come si de-volve l'eredità?

Si devolve ai genitori e ai fratelli, precisando che ai genitori, o al genitore superstite, spetta almeno la metà del patrimonio.

Diritto di rappresentazione

Attenzione: nella successione dei figli e dei fratelli esiste il dirit-to di rappresentazione.

Significa che se un figlio o un fratello non addivengono alla successione per qualunque motivo (sono premorti o hanno ri-nunciato all'eredità) i loro discendenti sono chiamati al loro posto, cioè succedono nello stesso luogo e grado dei loro ascendenti.

Esempio pratico: muore un uomo che non aveva moglie nè fi-gli, i genitori sono premorti, e lascia due fratelli, Tizio e Caio. Se Tizio rinuncia all'eredità la sua quota non va a Caio, ma ai figli di Tizio, e se anche questi rinunciano va ai loro figli.

La rappresentazione vale sia nella successione legittima che in quella testamentaria.

Successione degli altri parenti

Se il defunto non lascia moglie nè figli (o loro discendenti) nè genitori o ascendenti, né fratelli (o loro discendenti) la succes-sione si apre a favore dei parenti più prossimi, senza distinzio-ne di linea.

Significa che vale la regola per cui il parente più prossimo esclude il remoto. Quindi se ho un parente di quinto grado da

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parte di madre e due parenti di sesto grado da parte di padre, eredita solo il parente da parte di madre perchè è di grado più prossimo.

Nella successione legittima il grado di parentela rileva fino al sesto grado: quindi se non vi sono parenti di sesto grado ( ma solo di settimo o ulteriore) l'eredità va allo Stato.

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CONCLUSIONI

Spero di aver contribuito a far comprendere gli elementi base della materia successoria. Proprio perché consapevole della complessità della stessa, consiglio a tutti di rileggere ancora una volta la parte sulla successione legittima per poter ricordare esattamente a chi andrebbero i propri beni in assenza di testa-mento e poter quindi decidere di conseguenza.

Rammentate sempre che, se non si è soddisfatti delle disposi-zioni successorie secondo legge, è necessario pensare ad un te-stamento che regoli la devoluzione del proprio patrimonio se-condo i propri effettivi desideri: nella guida si trovano appunto le nozioni base per la sua redazione ma, per situazioni più complesse o per maggiori informazioni, ogni Notaio è sempre disponibile per un colloquio.

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave

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Questo manuale è distribuito dall'Associazione "Libere Volon-tà" sotto licenza Creative Commons 3.0. Niente usi commer-ciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, pubbli-carlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

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