Breve Guida Al PCT

20
BREVE GUIDA AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

description

Breve Guida al PCT - Processo Civile Telematico

Transcript of Breve Guida Al PCT

  • BREVE GUIDA AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

  • PREFAZIONE

    Il presente lavoro ha come unico intento fornire ai Colleghi Avvocati che si avvicinano al

    PCT una guida pratica all'uso dello strumento telematico, senza per questo aver la

    presunzione di una trattazione completa ed esaustiva dell'argomento.

    Nelle pagine che seguono non saranno inserite immagini prese dai redattori di atti giuridici

    poich le guide pratiche sono comprese nel manuale utente fornito dai produttori e,

    soprattutto, perch variano in base al software utilizzato.

    Ci che invece rimane comune a tutti i software sono le impostazioni generali e le regole di

    base per riuscire ad utilizzare il PCT, fornite nel presente scritto.

    La scelta di utilizzare un linguaggio scevro da tecnicismi finalizzata alla comprensione

    della materia a coloro che non hanno una sufficiente dimestichezza con lo strumento

    informatico.

    Declino ogni eventuale responsabilit, sia personale sia del MOVIMENTO FORENSE, per

    errori e/o danni che possano verificarsi per aver fatto esclusivo affidamento sulle

    informazioni contenute nella presente senza previa verifica del manuale utente fornito dal

    produttore del software e delle prassi in uso nei vari Uffici Giudiziari.

    Avv. Marco Appetiti

    Presidente Movimento Forense sez. di Avezzano

    1

  • I TERMINI UTILIZZATI NEL PCT

    C.P.E.C.P.T. Casella di Posta Elettronica Certificata per il Processo Telematico;

    C.A.D Codice dellAmministrazione Digitale

    N.I.R nota di iscrizione a ruolo

    P.E.C. Posta Elettronica Certificata.

    P.C.T processo civile telematico

    S.I.E.C.I.C sistema informatico esecuzioni civili individuali e concorsuali

    S.I.C.I.D. sistema informatico contenzioso civile distrettuale

    P.D.A. punto di accesso al sistema giustizia

    P.D.F. Portable document format

    P.S.T. portale dei servizi telematici

    R.A.C Ricevuta Avvenuta Consegna

    R.A. Ricevuta di Accettazione

    R.E.G.I.N.D.E. Registro Generale Indirizzi Elettronici

    R.T ricevuta telematica

    POLISWEB collegamento telematico tra gli Uffici Giudiziari e lAvvocato.

    LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

    Tramite luso della Posta Elettronica Certificata (PEC), possiamo scambiare comunicazioni

    attraverso la rete con la certezza che la mail sia stata inviata e che sia stata ricevuta dal

    destinatario. La PEC certifica anche il contenuto del messaggio trasmesso.

    Un messaggio inviato tramite PEC, con ricevuta di accettazione e consegna, opponibile ai

    terzi.

    LA FIRMA DIGITALE

    Altro strumento necessario nel PCT, e comunque utilizzabile anche fuori dall'ambito

    proprio di questa procedura. Si tratta di un certificato che un ente certificatore rilascia alla

    singola persona, previo accertamento dell'identit, inserito in un token USB o in una

    2

  • scheda, che viene apposto tramite un software ad un documento, consentendo quindi di

    identificare il soggetto che lo ha redatto e lo ha sottoscritto.

    COSA FARE CON IL PCT

    Utilizzando gli strumenti del Processo Telematico possiamo:

    consultare i nostri fascicoli depositati presso le cancellerie degli Uffici Giudiziari;

    ricevere le comunicazioni di cancelleria;

    redigere, firmare e depositare gli atti di parte;

    richiedere il rilascio copie;

    scaricare sul nostro PC copia del fascicolo e verbale di udienza;

    pagare CUAG e diritti di copia;

    richiedere agli Uffici del Ruolo delle Procura della Repubblica le informazioni ex art. 335

    cpp;

    ricevere l'avviso ex art. 415 bis cpp.

    Per utilizzare il PCT necessario avere un computer con collegamento ad internet,

    un browser web aggiornato

    un antivirus (consigliato) ed un firewall;

    una firma digitale o su chiavetta USB (consigliata) o su smartcard;

    un software redattore atti;

    una PEC;

    un PDA (pubblico o privato che sia).

    Il PST e il DM 44/11(* Avv. Monica Ricci, Presidente Movimento Forense sez. Frosinone)

    Il PST non manda in pensione i PDA esterni, come potrebbe sembrare da una sommaria

    lettura del DM 21.02.2011 n 44. Infatti, occorre fare attenzione al fatto che il PST consente

    esclusivamente:

    - laccesso da parte dellutente privato alle informazioni e ai provvedimenti giudiziari;

    - di mettere a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione;

    3

  • - i servizi di pagamento telematico;

    - di mettere a disposizione i documenti che contengono dati sensibili oppure che eccedono

    le dimensioni del messaggio di posta elettronica certificati;

    - laccesso senza limpiego di apposite credenziali alle informazioni ed alla documentazione

    sui servizi telematici del dominio giustizia, alle raccolte giurisprudenziali e alle informazioni

    essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma

    anonima.

    In conclusione consente la semplice consultazione.

    Allinterno del PST non viene fatto alcun riferimento o richiamo a software per mezzo dei

    quali sia possibile la preparazione della busta telematica, (vi solo un elenco dei programmi

    gratuiti cos come pubblicizzati dalle software house e senza commenti alcuni) operazione

    necessaria e senza la quale non possibile inviare gli atti telematicamente al Gestore dei

    servizi Telematici e da questi al gestore locale.

    Vari sono i software redattori che consentono tali funzionalit, alcuni a pagamento, altri al

    momento

    gratuiti, altri completamenti gratuiti, come "SLPCT", software completamente gratuito

    messo a disposizione degli avvocati dalla Regione Toscana.

    In data 17/01/14 il Movimento Forense, con comunicazione mail inviata a tutti gli avvocati

    del circondario di Roma, ha auspicato che tale comportamento virtuoso venga imitato e, perch no,

    migliorato (implementando, ad esempio, il servizio utenti) da tutte le istituzioni pubbliche e forensi nel

    preminente interesse dellAvvocatura.

    ART. 16 BIS DL 179/12

    Lart 16 bis del DL 179/12 prevede lobbligo di depositare, dal 30/06/2014,

    telematicamente gli atti ed i documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ...

    allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati

    dall'autorit giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalit di cui al presente comma, a depositare gli

    atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

    Tale obbligo previsto anche per il deposito telematico del ricorso per decreto ingiuntivo,

    4

  • con esclusione del giudizio di opposizione in quanto atto introduttivo.

    Pertanto, dal 30 giugno 2014, in tutti i Tribunali, si depositer esclusivamente in maniera

    telematica gli atti e documenti nei seguenti procedimenti:

    - procedimenti civili, contenziosi, volontaria giurisdizione

    - processi esecutivi

    - procedimento di ingiunzione

    - procedure concorsuali.

    Con riferimento a queste ultime, larticolo in commento obbliga al deposito telematico degli

    atti e dei documenti solo il curatore, il commissario giudiziale, il liquidatore, il commissario

    liquidatore e il commissario straordinario.

    La norma prevede che negli uffici giudiziari quali Giudice di Pace, Corte dAppello, Corte di

    Cassazione, lobbligo del deposito telematico decorre dal quindicesimo giorno successivo

    alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti adottati ai

    sensi dellart. 16-bis comma V, d.l. 179/2012 conv. con l. 221/12.

    Richiamo lattenzione dei colleghi sul fatto che dalla norma in commento si ricava che

    l'obbligo riguarda solo gli atti ed i documenti depositati dalle parti costituite. Pertanto, la

    parte che deve instaurare un giudizio effettuer il deposito in maniera tradizionale.

    Altro occhio di attenzione va rivolto al comma ottavo dellarticolo in commento laddove

    prevede che il giudice pu autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi

    che precedono con modalit non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono

    funzionanti. Ed ancora il comma nono il giudice pu ordinare il deposito di copia cartacea di singoli

    atti e documenti per ragioni specifiche.

    Discorso differente si deve fare per la comparsa di costituzione, che invece riconosciuta

    dal Ministero tra le tipologie di atti depositabili telematicamente. (PST.giustizia.it)

    Stando cos la normativa, in attesa di un auspicato intervento, l'avvocato trarr piena e

    soddisfacente convenienza dalluso del PCT quando potr depositare gli atti introduttivi del

    giudizio e quando sar possibile prendere visione e fare il download sul proprio computer

    di tutti i documenti depositati dallaltra parte. In caso contrario dovremmo continuare a

    recarci in cancelleria almeno due volte: la prima per estrarre copia dei documenti depositati

    da parte attrice o ricorrente e la seconda al momento della costituzione in giudizio.

    anche vero che dovere della cancelleria inserire nel fascicolo informatico le copie

    5

  • informatiche di atti e documenti quando questi siano stati depositati su supporto cartaceo

    (art. 11 specifiche tecniche del 18 LUGLIO 2011 fascicolo informatico cos come

    previste dallart. 34 del D.M. 44/2011 che, a sua volta, prevede per la cancelleria il

    medesimo adempimento allart. 9) ma onestamente ritengo alquanto improbabile che,

    tempestivamente, la cancelleria riesca a scansionare tutti gli atti e documenti cartacei

    depositati dalla parte al momento delliscrizione a ruolo della causa o della costituzione in

    giudizio.

    Lart. 16 bis prevede inoltre che ...le parti provvedono, con le modalit di cui al presente comma, a

    depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

    Quindi onere dellavvocato provvedere al deposito telematico degli atti di soggetti terzi,

    dallo stesso nominati - ad esempio C.T.P.-, i quali devono consegnare al professionista il

    loro elaborato affinch possa essere depositato telematicamente da questultimo.

    Sappiamo tutti lansia che ci assale nel momento in cui dobbiamo computare i termini per il

    deposito di un atto. Anche con il PCT fondamentale sapere perfettamente quale il

    momento in cui si perfeziona il deposito telematico dellatto.

    Ed il combinato disposto dal art 16 bis n. 7 del dl 179/12 e dallart 13 del DM 44/11

    (norma mai abrogata) che ci consente di dare risposta a tale interrogativo Il deposito si ha per

    avvenuto nel momento in cui viene generata (e ricevuta dal professionista) la ricevuta di avvenuta consegna

    da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

    E quando tale ricevuta rilasciata dopo le ore 14,00 il deposito si considera effettuato il

    giorno feriale immediatamente successivo. Ci sta a significare che lavvocato dovr avere

    cura di depositare l'atto nel rispetto delle ore 14,00 ed consigliabile non eseguire linvio

    alle 13,55 in quanto la ricevuta potrebbe arrivare con qualche minuto di ritardo: se ad

    esempio arrivasse alle ore 14,01 latto si avrebbe per depositato il giorno successivo allinvio.

    Nulla quaestio se non si tratta dellultimo giorno, ma in caso contrario saremmo incorsi in

    una decadenza.

    Altra importante disposizione introdotta dallart art 16 bis n. 7 concerne le comunicazioni

    di cancelleria sia civile che penale, i c.d. biglietti di cancelleria.

    Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate

    esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o

    comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare,

    6

  • concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

    Preme precisare che le comunicazioni telematiche di cancelleria vengo inviate al l'indirizzo

    PEC che risulta dai Pubblici Elenchi ovvero dal REGINDE.

    La comunicazione telematica il mezzo primario ed ufficiale per le comunicazioni ai

    difensori ed infatti lart 16 prevede che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la

    legge prevede lobbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto

    ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

    Le stesse modalit si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata

    per cause imputabili al destinatario.

    Ci significa che lavvocato che non ha comunicato il proprio indirizzo PEC al COA di

    appartenenza per poterlo inserire nel REGINDE, rischier di non venire a conoscenza di

    una comunicazione o ne avr contezza quando oramai i termini per un determinato

    adempimento saranno scaduti.

    A partire dal 15/12/2014, nellambito del procedimento penale si applicher la normativa

    delle notificazioni effettuate in via telematica. Difatti a quella data le notificazioni a persona

    diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del

    codice di procedura penale sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di

    posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle

    pubbliche amministrazione.

    Dalla stessa data saranno effettuate esclusivamente per via telematica anche nei

    procedimenti penali le comunicazioni da parte della cancelleria.

    La norma analizzata disciplina anche lipotesi in cui la comunicazione non possa avvenire

    telematicamente per causa non imputabile al destinatario: in tali casi verranno utilizzati i

    vecchi sistemi dellufficiale giudiziario o del fax.

    Quando non possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei

    procedimenti civili si applicano larticolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di

    procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura

    penale.

    Anche nel disciplinare le modalit di comunicazioni telematiche, il legislatore addossa una

    7

  • responsabilit allavvocato: infatti lart 16, comma 14, del dl 179/12 prevede che nel caso in

    cui il professionista - per uno dei motivi sopra indicati - non riceva la comunicazione e si

    rechi in cancelleria per estrarre copia dovr pagare limporto per il dritto di copia aumentato

    di 10 volte.

    IL DEPOSITO DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

    Il deposito telematico di atti e documenti consiste, in breve, nell'invio della c.d. Busta

    Telematica, un un file compresso e criptato che contiene tutti gli atti e documenti di parte

    firmati digitalmente.

    ATTENZIONE: il deposito non consiste nel mero invio!

    Dopo ogni invio telematico andato a buon fine, verranno recapitate quattro ricevute

    (sempre PEC):

    - la ricevuta di accettazione che attesta la spedizione;

    - la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario;

    - la ricevuta esiti controlli automatici;

    - la ricevuta di acquisizione dell'atto da parte del Cancelliere.

    DIFFERENZA TRA ATTI E DOCUMENTI

    Questo passaggio molto importante, secondo le normative relative al PCT, l'Avvocato

    non pu e non deve redigere il proprio atto, stamparlo, firmarlo e poi scannerizzarlo.

    Il professionista deve, invece, redigere l'atto, salvarlo in formato PDF e sottoscriverlo con

    firma digitale, questo perch l'atto deve essere digitale in modo nativo e non digitalizzato.

    I documenti, invece, possono essere normalmente scannerizzati e salvati in formato PDF.

    Ne deriva che l'atto viene redatto con i soliti programmi di scrittura (Word, Writer, ecc.) e

    salvato in formato PDF invece che in DOC, mentre i documenti, che per loro natura non

    vengono predisposti dal difensore verranno passati per lo scanner, salvati su PC in PDF e

    poi allegati in sede di creazione della busta.

    IL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

    8

  • 1) PREDISPOSIZIONE DEL RICORSO Il ricorso deve essere in formato PDF (testo)

    per cui va redatto utilizzando un qualsiasi programma di scrittura (es. Word, Write di Open

    Office, ecc.) e trasformato in PDF. E' importante precisare che la trasformazione in

    formato PDF va eseguita direttamente e non tramite stampa del documento e successiva

    scansione. Si consiglia di non apporre protezioni al file, altrimenti potrebbe essere non

    stampabile o dal testo non selezionabile. Il documento cos realizzato deve essere

    denominato "ricorso".

    2) PREDISPOSIZIONE DELLA PROCURA La procura va predisposta su foglio

    separato e, per evitare eventuali contestazioni, non dovr essere generica ma contenere tutti

    i riferimenti (nome delle parti, oggetto, ecc.) al ricorso. A differenza dal ricorso, la procura

    dovr essere stampata, sottoscritta (dalla parte e dall'Avvocato per autentica) e scansionata

    in formato PDF. Il documento cos realizzato dovr essere denominato "procura".

    Alternativamente, si pu porre la procura a margine dell'atto, trasformarlo direttamente in

    formato PDF, stampare soltanto la pagina contenente la procura, farla firmare al cliente,

    sottoscrivere per autentica e quindi scannerizzarla in PDF.

    3) SCANSIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DELLA MARCA DA BOLLO Il

    CUAG e la marca da bollo vanno scansionati insieme in formato PDF. Il documento cos

    realizzato dovr essere denominato col numero della matrice del contributo unificato in

    caso di pagamento tramite Lottomatica (o, pi semplicemente con il nome contributo

    unificato); negli altri casi (es. Mod. F23) va denominato "contributo unificato" ed allegato

    nella busta. Il contributo e la marca vanno depositati in originale al momento del ritiro delle

    copie o quando richiesti dalla Cancelleria.

    4) PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO Anche se alcuni

    redattori generano in automatico la nota di iscrizione a ruolo, consiglio comunque di

    crearne una autonomamente utilizzando gli appositi programmi esistenti. La nota di

    iscrizione a ruolo deve essere in formato PDF e denominata "nir". Eventualmente marche e

    CUAG possono essere scannerizzate dalla nir, del resto anche se non predisposta (solo

    9

  • perch la norma non stata abrogata) sarebbe comunque un doppione, stante il fatto che la

    sola busta indicherebbe tutti i requisiti gi inseriti nella nota.

    5) INDICE Anche l'indice deve essere in formato PDF e deve indicare tutti i documenti

    allegati. Ad ogni documento va assegnato un numero progressivo. Il documento cos

    realizzato dovr essere denominato "indice".

    6) PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI I documenti vanno scansionati in singoli file

    formato PDF e denominati col numero utilizzato per identificarli nell'indice (es. 01, 02,

    ecc.).

    7) CREAZIONE DELLA BUSTA DIGITALE Una volta preparati i files relativi al ricorso,

    alla procura, al contributo unificato, alla marca da bollo, alla nota di iscrizione a ruolo,

    all'indice ed ai documenti, questi andranno inseriti nella busta digitale tramite un apposito

    programma chiamato redattore. La busta digitale altro non che un file con formato ENC

    che contiene tutti i documenti sopra indicati. Prima dell'inserimento degli atti nella busta,

    necessario firmare digitalmente il ricorso, l'indice, la nota di iscrizione a ruolo, la procura, il

    file contributo unificato e la nota spese (praticamente tutti gli atti che normalmente

    firmiamo). Per gli altri documenti la firma non necessaria ed anzi, qualora gli allegati siano

    molti, sconsigliabile perch un file sottoscritto digitalmente aumenta molto di dimensioni

    e si rischierebbe di creare una busta di dimensioni che superano gli standard richiesti. Alla

    fine dell'operazione il redattore generer un file in formato ENC che va firmato

    digitalmente, come a voler imporre un sigillo (in cera lacca) sulla busta.

    8) INVIO DELLA BUSTA DIGITALE Alcuni redattori consentono l'invio in automatico

    della busta, altri invece la generano solamente e va spedita tramite PEC all'indirizzo di posta

    certificata del Tribunale competente.

    Il messaggio di posta elettronica certificata deve essere in formato testo (non HTML) e cos

    strutturato:

    a) Mittente - dovr essere inserita la PEC dell'Avvocato che iscrive il ricorso

    b) Destinatario - dovr essere inserita la PEC dell'Ufficio Giudiziario al quale inviare la

    10

  • busta

    c) Oggetto - dovr essere indicato: "DEPOSITO", lasciato uno spazio e indicato una

    stringa identificativa a scelta: DEPOSITO; importante la

    presenza dello spazio dopo DEPOSITO seguito da un testo libero, non vuoto (es.

    DEPOSITO Ricorso Tizio / Caio)

    d) Testo del messaggio - il testo libero, pu anche non esserci in quanto non viene letto

    dal sistema

    e) Allegato - andr allegata la busta digitale creata precedentemente col redattore (il file in

    formato .ENC)

    9) MESSAGGI DI VERIFICA - Se l'invio andato a buon fine, l'utente ricever un

    messaggio di accettazione con in oggetto la dicitura "ACCETTAZIONE DEPOSITO" e di

    seguito la stringa identificativa (Esempio: ACCETTAZIONE DEPOSITO Ricorso Tizio /

    Caio).

    COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

    Come anticipato, l'atto non va scannerizzato, bens redatto con il programma normalmente

    utilizzato e poi salvato in file PDF. Anche in questo caso, il nome del file non deve

    contenere caratteri speciali o simboli (*][#>?^).

    La comparsa di costituzione deve contenere, naturalmente, i nomi delle parti, il codice

    fiscale dellavvocato ed il suo indirizzo di posta elettronica certificata nonch il codice

    fiscale o la partita iva del cliente. Le imprese devono essere individuate tramite la relativa

    ragione sociale e le espressioni Ditta e/o Societ devono essere messe solo nellipotesi

    in cui siano comprese nella ragione sociale. Le abbreviazioni (ad esempio: spa, snc, ecc.)

    devono essere inserite senza puntini tra le singole lettere.

    Questo il file da allegare come atto successivo nella fase di creazione della busta.

    SOTTOSCRIVERE il file atto successivo che dovr essere firmato tramite firma digitale.

    La PROCURA ALLE LITI pu essere rilasciata a margine della comparsa di costituzione o

    con atto separato.

    Nel primo caso necessario stampare la prima pagina dell'atto contenente firma e autentica,

    farla sottoscrivere e scannerizzare in PDF per poterla poi aggiungere come allegato alla

    11

  • busta.

    Nel secondo caso, seguendo le medesime indicazioni fornite nel paragrafo del ricorso per

    decreto ingiuntivo, si consiglia di indicare tutti quegli elementi che facciano comprendere a

    quale atto essa si riferisca (comparsa di costituzione e risposta a favore di Caio contro

    Sempronio nel procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di XXXXXXXX iscritto

    al nr. ______). Dopo la stampa deve essere sottoscritta dal cliente per il conferimento del

    mandato e per autentica dallavvocato.

    MEMORIE EX ART. 183 CPC COMMA VI E CONCLUSIONALI

    Anche in questo caso, come per TUTTI gli atti, le memorie vanno redatte con il software

    normalmente in uso e salvate direttamente in PDF senza scansione. Vanno poi firmate

    digitalmente ed allegate come atto successivo

    AZIONI COMUNI ALLE PROCEDURE INDICATEATTI E DOCUMENTI

    Come ribadito pi volte, TUTTI gli atti vanno redatti e salvati in PDF (senza passare per lo

    scanner) e successivamente firmati digitalmente, questo perch l'atto deve essere digitale in

    modo nativo e non digitalizzato .

    I documenti, invece, possono essere scannerizzati a bassa risoluzione (100 / 150 dpi) per

    evitare di superare il limite massimo di dimensione consentito per la busta.

    CLIENTE ASSISTITO DA DUE AVVOCATI

    L' Avvocato che redige l'atto deve inserire il nominativo del Collega sia nell'atto medesimo

    che in sede di compilazione della busta. L'atto firmato digitalmente da entrambi i difensori

    potrebbe causare problemi di natura tecnica.

    NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

    Oramai dovremmo essere abituati a redigere la NIR con il codice a barre. Comunque i

    principali programmi per la creazione della busta producono in automatico anche la nota. Si

    12

  • consiglia di verificare sempre l'esattezza dei dati indicati nella NIR.

    CONTRIBUTO UNIFICATO

    Se il pagamento viene effettuato con i metodi tradizionali il contributo unificato va

    acquisito tramite

    scanner e allegato al ricorso dando come nome al file CONTRIBUTO UNIFICATO.

    Nel caso di pagamento effettuato tramite Lottomatica va scansionata la marca apposta

    sullapposito modulo gi in uso.

    Nel caso di pagamento effettuato tramite F23 va scansionato il modulo relativo.

    Negli Uffici Giudiziari abilitati possibile effettuare il pagamento del contributo unificato

    telematicamente ottenendo in tempo reale la ricevuta telematica di pagamento (RT)

    stamparla o scaricarla sul proprio computer in formato elettronico, PDF o XML, in base

    alla modalit attivata dal Ministero della Giustizia presso lUfficio Giudiziario.

    Questa ricevuta deve essere inserita come allegato nella busta telematica relativa al deposito

    da effettuare mediante lapposita funzione presente nel PDA.

    Cosi redatti gli atti, i documenti e gli allegati e quindi ultimata la BUSTA (che non dovr in

    ogni caso superare i 30 MB di dimensioni, poich l'upload di files superiori a tale

    dimensione non ancora attivo), essa dovr essere inviata mediante PDA tramite PEC

    allUfficio Giudiziario competente.

    Inviata la mail tramite PEC riceveremo nella nostra casella PEC quattro ricevute:

    - RICEVUTA DI ACCETTAZIONE

    - RICEVUTA DI CONSEGNA

    - RICEVUTA ESITI CONTROLLI AUTOMATICI

    -RICEVUTA DI DEFINITIVA ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL CANCELLIERE,

    DEL RICORSO E DEGLI ALLEGATI.

    FAQ

    D: Ai fini del rispetto dei termini legali qual' il momento in cui viene considerato

    depositato l'atto telematico?

    13

  • R: Latto si considera depositato nel momento in cui perviene allavvocato il messaggio

    PEC di Avvenuta CONSEGNA che corrisponde alla cosiddetta RDAC (ricevuta di

    avvenuta consegna) in cui viene riportato il momento esatto della ricezione della busta

    telematica da parte del gestore PEC del Ministero della Giustizia. Successivamente

    perverranno allavvocato ulteriori messaggi PEC che indicheranno nellordine lesito dei

    controlli automatici effettuati dal sistema ministeriale sulla busta depositata e lesito dato

    dallapertura della busta da parte del cancelliere.

    D: Che differenza c' tra un documento PDF testo e un documento PDF immagine?

    R: Il documento PDF testo conserva le caratteristiche di testo selezionabile, mantenendo

    tutte le impostazioni grafiche del documento originale ma eliminando ogni elemento

    pericoloso (macro che potrebbero contenere virus o altri malware) o in grado di

    modificarne il contenuto (campi funzione).

    Il documento PDF immagine semplicemente una immagine ottenuta di norma attraverso

    una scansione o fotografia di un documento cartaceo; in questo caso le singole parole o

    parti di testo non sono selezionabili e/o copiabili.

    D: Qual' la dimensione max per la busta telematica?

    R: Le regole ministeriali fissano a 30 Mb il limite massimo della busta telematica

    D: Se gli allegati superano il limite max di 30 Mb cosa devo fare?

    R: Di norma viene depositata la busta con solo alcuni allegati in modo tale da rimanere nel

    limite di 30Mb.

    Il cancelliere nellesaminare il contenuto della busta verificher la mancanza di alcuni

    allegati, iscriver la causa a ruolo (se si tratta di atto introduttivo, ad esempio un ricorso per

    decreto ingiuntivo) e generer una comunicazione (biglietto di cancelleria inviato a mezzo

    PEC) in cui chieder allavvocato di produrre i documenti mancanti.

    A questo punto lavvocato creer una seconda busta con il proprio redattore di tipo

    Produzione documentazione richiesta allegando o latto originario o un nuovo atto come

    semplice nota integrativa e gli allegati mancanti.

    Per questa nuova busta non sar necessario creare la Nota di iscrizione a ruolo n allegare la

    14

  • procura alle liti, sar invece indispensabile indicare il numero di ruolo assegnato al fascicolo

    dal cancelliere allaccettazione del primo invio.

    D: Quali sono requisiti per labilitazione al Processo Telematico?

    R: Per poter usufruire dei servizi offerti dal PCT e necessario assicurarsi di essere dotati di:

    - un Personal computer

    - un collegamento a internet

    - un software antivirus

    - un dispositivo contenente i certificati digitali di autenticazione e di firma (smart card o

    chiavetta USB) conformi con quanto previsto dalle regole ministeriali

    - iscrizione a un punto di accesso

    - una casella PEC, il cui indirizzo, nel caso di avvocati, dovr essere stato comunicato al

    proprio Ordine forense di appartenenza e da queste fatto pervenire al Ministero della

    Giustizia

    D: Che cos' la Firma Digitale?

    R: La firma digitale basata sulla tecnologia della crittografia a chiave pubblica (o PKI). Dal

    punto di vista informatico, rappresenta un sistema di autenticazione di documenti digitali

    tale da garantire il c.d. non ripudio.

    La nozione di firma digitale ha in Italia anche un'accezione giuridica, in quanto individua

    quel tipo di firma che pu essere apposta ai documenti informatici alla stessa stregua di

    come la firma autografa viene apposta ai documenti tradizionali.

    La firma digitale di un documento informatico si propone di soddisfare tre esigenze:

    - che il destinatario possa verificare l'identit del mittente (autenticit);

    - che il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio);

    - che il destinatario non possa creare o modificare un documento firmato da qualcun altro

    (integrit)

    D: Che cos' il certificato di Autenticazione?

    R: E un documento rilasciato su supporto informatico (contenente i propri dati

    identificativi, compreso il proprio codice fiscale) e che consente il riconoscimento digitale

    15

  • dellidentit di una persona.

    Nel caso del Processo Telematico viene richiesto che il certificato di autenticazione sia

    conforme a quanto previsto per la Carta Nazionale dei Servizi.

    In pratica attraverso il Certificato digitale di autenticazione i punti daccesso sono in

    grado di verificare che il certificato sia stato rilasciato da un organo autorizzato ad emetterli

    e che il certificato abbia validit legale.

    La validit del certificato variabile fino a un massimo di 3 anni.

    E onere dellavvocato assicurarsi che il suo certificato sia valido e in caso contrario

    provvedere a rinnovarlo, accreditandosi presso un organo autorizzato allemissioni di

    certificati digitali.

    D: Gli atti e i provvedimenti veicolati dal Polisweb PCT possono sostituire le copie

    conformi autentiche?

    R: No, gli atti e i provvedimenti veicolati dal PCT sono da considerarsi copie semplici e non

    copie autentiche. Non fa differenza che siano trasmesse tramite la notifica via PEC o che

    siano scaricati dal Punto Di Accesso (PDA).

    Non cambia nulla in proposito rispetto alla notifica di cancelleria cartacea, di cui l'invio

    tramite PEC ha gli stessi effetti, e dunque unicamente valenza interna.

    Si pu richiedere una copia autentica tramite l'apposita funzione del PCT. Anche in tal caso

    vanno pagati i diritti, come con il corrispondente cartaceo. La gestione dei pagamenti

    avviene anch'essa all'interno del PDA, ma occorre abilitare tale funzione e dotarsi di uno

    strumento di pagamento accettato dal sistema, tramite un Prestatore dei Servizi di

    Pagamento.

    D: Cosa succede se mi dimentico di allegare un documento che ho prodotto indicandolo

    nell'elenco documenti dell'atto depositato?

    R: Il documento non ritualmente offerto in comunicazione se non viene allegato.

    Le norme tecniche non prevedono invii multipli, ma da considerarsi che tale possibilit

    esista, visto che il limite della singola busta tutto sommato limitato (30 megabyte). Per cui

    appare possibile allegare il documento, la cui produzione materiale sia stata omessa, in un

    secondo invio, purch ci avvenga nei termini, possibilmente con una nota di deposito

    16

  • successivo in cui si indichino le ragioni per il secondo invio, mentre non consigliabile

    riallegare l'atto originale.

    Ogni questione circa la tempestivit della produzione o la decadenza, tuttavia, dovr essere

    risolta dal Giudice.

    D: Come deve essere redatta la procura per il PCT?

    R: La procura deve essere redatta in un documento separato dall'atto a cui allegata,

    firmata dal procuratore munito dei poteri, oltre che dal cliente. Vi sono due modalit: copia

    informatica di un originale cartaceo (cartacea) oppure documento informatico (elettronica).

    Nella modalit cartacea il cliente firma di pugno in modo tradizionale una procura, che sar

    poi acquisita via scanner in un documento ottico (in formato PDF).

    Nella modalit elettronica, un documento che nasce digitale (in PDF) viene firmato

    elettronicamente, con firma avanzata, dal cliente.

    A questo punto la procedura diventa identica per entrambi i casi. L'avvocato firma la

    procura con la propria CNS e acclude il documento firmato all'atto con cui si costituisce,

    separatamente dagli altri documenti e dall'atto stesso.

    Poich la procura separata dall'atto a cui viene allegata, sar obbligatorio che il documento

    contenga espressamente i riferimenti al procedimento cui si riferisce (parti, oggetto, numero

    di ruolo se disponibile, tipo e data dell'atto notificato).

    REDATTORI ATTI GRATUITI PCT AGGIORNAMENTO 29/03/2014

    1) SLpct di Evoluzioni Software, sponsorizzato dalla Regione Toscana, ma utilizzabile in

    tutta italia. E' indefinitivamente gratutito e con licenza Open Source (GNU GENERAL

    PUBLIC LICENSE Version 3). Il download effettuabile da

    http://www.sph3ra.it/redattore-gratuito-slpct/ .

    Non necessaria registrazione n occorre fornire dati personali di alcun tipo, il file

    eseguibile di dimensioni ridotte. E' parte integrante ma completamente autonoma del

    gestionale a pagamento Evoluzioni SL.

    2) Modulo PCT di Il Momento Legislativo, segnalato anche dall'Ordine degli Avvocati di

    17

  • Roma. Questo gratuito indefinitivamente. Per il download necessario fornire dei dati

    personali e ricevere il codice di attivazione per email. La dimensione del file di 143 Mb ed

    richiesta l'installazione di alcuni componenti aggiuntivi: Crystal Report 32, Java 6.33 e

    NetFramework 4. Il pacchetto in realt installa tutta la suite, ma attiva solo la parte del

    Redattore. Questo il link per il download:

    http://www.agendalegaleelettronica.it/Download/RedattoreAtti.exe

    3) QUADRA FREE della Lextel s.p.a. al momento l'unica offerta di redattore on line. Di

    seguito il link per accedere al servizio http://quadrafree.accessogiustizia.it./ E' necessario

    autenticarsi tramite smart card ed attivare il servizio QUADRA FREE. Il redattore

    permette di firmare digitalmente i documenti e la creazione della busta, ma l'invio in

    automatico tramite PEC disponibile solo con la versione QUADRA PRO nelle modalit

    "On Demand" o "Flat". Per chi si avvale di QUADRA FREE sar quindi necessario salvare

    il file Atto.enc creato dal redattore sul pc, inviarlo come allegato dalla propria casella di

    posta certificata, dopo aver inserito l'indirizzo PEC del tribunale di destinazione ed aver

    scritto al parola DEPOSITO sull'oggetto dell'email.

    RISORSE ON LINE

    http://www.avvocato-avezzano.com/http://movimentoforense.it/http://aliprandi.blogspot.it/http://www.studiodipietro.eu/http://processociviletele.blogspot.it/http://studiolegaleleppo.jimdo.com/http://ilprocessotelematico.webnode.it/http://francescominazzi.net/

    18

  • Ringraziamenti Vorrei ringraziare il Collega Massimiliano Cesali, Presidente del Movimento Forense, per aver svegliato in

    me e nei miei pi vicini Colleghi la passione per la politica e l'impegno forense.

    La Collega Monica Ricci, Presidente della sezione di Frosinone, per aver messo a mia disposizione le sue

    conoscenze.

    Il Collega Gianmaria Vito Livio Bonanno per i suoi preziosi consigli e per i suoi corsi di aggiornamento.

    I Colleghi Consiglieri dell'Ordine di Avezzano Roberto Di Pietro e Pierluigi Oddi per il loro impegno

    nella informatizzazione del nostro Foro.

    Tutti i Colleghi che nei loro Blog hanno scritto articoli sul PCT.

    19