Il successo dell’educazione del ragazzo responsabilità legali... · 2020. 9. 20. · “Il...

50

Transcript of Il successo dell’educazione del ragazzo responsabilità legali... · 2020. 9. 20. · “Il...

  • “Il successo dell’educazione del ragazzodipende in larga misura dall’esempio personale del Capo.…il Capo che è l’eroe dei suoi ragazzi tiene in mano una leva possente per il lorosviluppo, ma al tempo stesso si addossa una grande responsabilità.Essi sono pronti a cogliere le sue più piccole caratteristiche, siano esse virtù o vizi.Il suo modo di fare diviene il loro; la cortesia di cui dà prova, i suoi malumori, lasua gioia sorridente, il suo ciglio impaziente, la padronanza di sé che egli impone ele sue eventuali cadute morali: tutto ciò non è solo notato, ma copiato dai suoiragazzi. Perciò, per ottenere che essi osservino la Legge Scout e tutto ciò che essacomporta, il Capo deve egli stesso metterne in pratica scrupolosamente i dettami inogni occasione.Allora, quasi senza bisogno di una sola parola di spiegazione, i suoi ragazzi loseguiranno”.

  • - Introduzione -

    Ho imparato ad osservare con curiosità il mondo che mi circondava: dalla tanadel mio Branco ho scoperto che diventare grandi e crescere significava conoscere sestessi prima che gli altri, trarre sempre il meglio da tutto ed essere preparati dinnanziad ogni evenienza. La vita in Compagnia ha attutito l’impatto con il mondo adulto,me lo ha presentato gradualmente; ha accresciuto la mia curiosità e mi haaccompagnato in una nuova dimensione: l’essere Capo.

    Come ognuno di noi, anch’io da piccola ho sempre guardato i miei Capi concuriosità e ammirazione; avevo capito che se volevo sul serio “lasciare il mondomigliore di come l’avevo trovato” avrei dovuto seguirli, osservarli, copiarli…e forseun giorno sarei diventata anch’io sicura e fiera come loro.Credevo, da lupetta, che i miei Vecchi Lupi avessero una specie di “bacchettamagica”: sempre la soluzione pronta, il gioco adatto, la frase giusta, l’intuizioneprima dell’espressione di un qualsiasi pensiero.Prendevo atto che era “proprio una cosa da grandi”, ma che nonostante tutto nonbisognava mai smettere di giocare.Diventata anch’io Capo Unità ho scoperto che il mondo che credevo di conoscere inrealtà era tutto da scoprire e che la mia percezione infantile o adolescenziale avevadimenticato di considerare la più grande delle qualità di un buon Capo: laResponsabilità.E’ un termine che spaventa; è il motivo che spinge molti a non voler guidare unaBranca. Essa si presenta agli occhi dei più, come un insostenibile fardello dipreoccupazioni e grattacapi, un elemento dal quale esonerarsi assolutamente,lasciando diventar Capi altri “più coraggiosi”.Alcuni, in una rapida retrospettiva interiore, capiscono di “non essere nati Capi” e dinon essere perciò destinati a diventarlo; altri provano a diventarlo, ma si arrendonoautoconvincendosi che il “Capi si nasce o lo si diventa” sia una ingegnosa invenzioneproverbiale finalizzata ad “incastrare” aspiranti “eterni scaut, ma senz’impegni” e chenon sia arrivato ancora il loro momento e che molto probabilmente non arriverà mai.Tanti, fortunatamente, si affacciano a questo mondo con entusiasmo, voglia di fare epiena coscienza dell’importante compito che andranno a svolgere.

    Essere Capi permette di tenere in mano uno strumento geniale fatto di piccole,ma entusiasmanti certezze: lo Scautismo, con il quale si guida e si accompagna ilragazzo sul sentiero della crescita alla scoperta del mondo; se ne plasma il carattere,la volontà e le altre qualità morali e fisiche; ne indirizza a buon fine gli stessi difetti;

  • se ne fa “un buon cittadino”, nella speranza che gli si possa un giorno cedere iltestimone per lasciargli continuare l’opera da noi incominciata di amore e rispettoper ciò che ci circonda.Questo strumento, più di ogni altro, ha bisogno di essere adoperato con grande cura ecoscienza, preparazione e serietà, insomma in maniera responsabile.

    La responsabilità più grande che un Capo deve essere pronto ad assumersi, è lacoscienza, e la coerenza di uniformare seriamente la propria vita a quella che cerca di“insegnare” ai propri ragazzi: la chiave di riuscita del Capo è l’Esempio; e se c’è unmodo facile per annullare tutto il lavoro e l’impegno profuso per la propria Branca èfare del proprio modus vivendi l’epilogo del “chi predica bene e razzola male”.

    Parlare di responsabilità risveglia nell’immaginario figure di giudici,avvocati…e mette addosso un innegabile senso di soffocante pesantezza.Ma questa responsabilità, cosiddetta “legale”, è solo l’ultimo inevitabile tassello di unpuzzle di cui, chi vi giunge, ha perso qualche pezzo, trascurando l’elemento centrale,quello che avrebbe dovuto tenere a mente sempre: l’amore per i propri ragazzi e ilrispetto per la fiducia che le loro famiglie e la società in generale gli ha concesso.Dalla commistione di senso civico e adesione piena alla Promessa Scaut; dall’utilizzosano del metodo; dalla serietà con cui si affronta il proprio compito, senza maiperdere di vista l’entusiasmo di vivere il tutto, comunque, con la vivacità di un gioco;dalla pazienza ed anche, perché no, da un profondo senso del sacrificio; dalla capacitàdi essere sempre pronti ad imparare, organizzare e prevedere; dalla voglia di guidare,avendo anche, però, il coraggio di vivere con serenità i propri limiti e quelli dei propriragazzi; dal non perdere mai di vista la realtà…da tutto ciò prende inizio la missioneche ci rende Capi, utili a noi stessi ed ai nostri ragazzi.Ciò rappresenta, altresì, un’ottima strada per evitare di incorrere in conseguenze avolte irreparabili.

    Se si cerca, insomma, la ricetta per essere ottimi Capi, molto probabilmentenon la si trova; come, d’altronde, non esiste una risposta certa all’amletico dubbio secapi “si nasca o ci si diventi”.Ciò che è sicuro è che abbiamo l’obbligo di adempiere in piena serietà e serenità ildovere (come è stato fatto con noi) di donare ad altri bambini e ragazzi la fortuna diaffacciarsi al mondo da un punto di osservazione privilegiato - sia esso circondato dalcolore delle tane di Branco o intriso dell’odore di legno dell’angolo di pattugliaovvero avvolto dallo spirito avventuriero della vita da rover.

    Ed allora, per me, oggi Capo Unità, far vivere ad ogni lupetto che incontro perla mia strada il fantastico mondo dello Scautismo ed offrire quello che l’esperienza inAssoraider mi ha donato per tanti anni è il più umile e semplice modo di dire grazie achi ha lavorato per me, con serietà ed entusiasmo, prendendomi per mano il primogiorno di riunione di Branco, dodici anni fa, fino a chi, con totale disponibilità, mi hasupportata nella stesura di questo lavoro.

  • - Responsabilità Civile -

    La responsabilità civile si ha quando si è responsabili dell’illecito che hacausato a terzi un danno, con il conseguente obbligo di risarcimento al danneggiato.Costituisce illecito civile ogni fatto doloso o colposo che arrechi ad altri un dannoingiusto (ovvero non conforme al diritto); la sanzione che accompagna tale violazioneè, al contrario di quella penale, solo patrimoniale ed è costituita dal risarcimento deldanno.La Responsabilità civile può essere:- “diretta” quando è il responsabile stesso ad aver provocato il danno, oppure a nonaver impedito, con il proprio comportamento, che un’altra persona lo provocasse;- “indiretta” quando si è chiamati a rispondere di un fatto compiuto da altra persona ocosa di cui si risponde giuridicamente (es. l’automobile).

    La norma cardine del sistema della responsabilità civile è l’art. 2043 c.c. nelquale sono rinvenibili gli elementi tipici della responsabilità sopra menzionata .Particolarmente rilevante, per il tema di cui qui ci si occupa, è la circostanza che lalegge può ritenere responsabile di un danno ingiusto un soggetto diverso da quelloche ha commesso il fatto lesivo.Allorquando, invero, il fatto lesivo sia stato causato dal comportamento di unsoggetto minore di età, le conseguenze negative del danno commesso dallo stessoricadono su altro soggetto.Tra i soggetti che possono essere chiamati a rispondere dei danni commessi dalminore ci sono - oltre che i genitori esercenti la potestà o i tutori, in caso di assenza dipotestà genitoria - i precettori ed educatori (tra i quali devono essere compresi i CapiScaut) i quali hanno il dovere di vigilare su quei minori che, durante le varie attivitàscaut, vengono loro affidati dai genitori.Per colmare il vuoto di tutela che l’art 2046 c.c. (“non risponde del fatto dannosocolui che nel momento in cui lo ha commesso non aveva la capacità d’intendere e divolere”), il legislatore ha dettato i due successivi articoli 2047 e 2048 c.c.Quello che più si adatta alla nostra dimensione è l’art 2048 c.c.: “i precettori e coloroche insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fattoillecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”,prevedendo altresì che tali persone siano “liberate dalla responsabilità soltanto seprovano di non aver potuto impedire il fatto”.Esso rientra tradizionalmente nella categoria della responsabilità per fatto altrui. Aquesto proposito è appena il caso di rilevare che l’art. 2048 c.c. si applica all’ipotesidel "fatto illecito" commesso da un minore capace di intendere e di volere, mentre laresponsabilità connessa alla sorveglianza dei soggetti privi di capacità naturale, siano

  • essi minori o maggiori d’età (si pensi ai ragazzi portatori di handicap), è, invece,disciplinata dall’art. 2047 del c.c. .L’art. 2048 c.c. si è sempre rivelato oggetto di contrasti interpretativi: la stessa ratiodella norma è controversa. Secondo la dottrina maggioritaria essa è rinvenibile nellafonte di una pura e semplice presunzione di colpa; altri studiosi, invece, sulla base diuna “evoluta interpretazione”, considerano la norma in questione costitutiva di unautentico “dovere legale di garanzia verso i terzi” (Bessone).E’ bene tenere presente, come già precisato, che il motivo per cui ci si rifà “in viaanalogica” a questo articolo è che non esiste nel nostro ordinamento una norma cheappositamente disciplini l’attività scaut, o la responsabilità dei Capi Unità, pertantol’analisi che si affronta in questa occasione è un’analisi del tutto comparativa alsistema civilistico. Essa segue l’orientamento di tutti quegli altri “contesti sociali”privi di regolamentazione precisa, con particolare riferimento al mondo della scuola eall’attività sportiva, che in qualche maniera sono paralleli e affini al nostro modusvivendi.

    La responsabilità dei Capi è diretta1: essa si ricollega, infatti, alla violazione diun preciso dovere di vigilanza.

    L’art. 2048 c.c. è formulato non tanto avuto riguardo alla colpevolezza delprecettore (che corrisponde alla figura del Capo), quanto, in termini oggettivi,all’ingiustizia del danno subito dal danneggiato.Il problema, dunque, è solo quello di verificare chi debba risarcire il danno e, a talriguardo, l’ordinamento detta vari criteri di individuazione basati anche, in talunicasi, sul concetto di rischio, riferito all’attività svolta; rischio che comportal’assunzione di responsabilità anche a prescindere dal fatto di essere stato autoredell’illecito2.Proseguendo l’analisi del disposto normativo è necessario evidenziare che l’art. 2048,3° co., c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei precettori, in quantoessa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa invigilando"; di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sui ragazzi,vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.Per quanto riguarda il dovere di vigilanza, non essendone rinvenibile una precisadefinizione relativa alle attività svolte in seno alle 3 branche, non si possono tipizzarei limiti entro i quali tale obbligo deve esplicarsi. Possiamo dire che sicuramente ilCapo potrà rifarsi alle generali regola e consuetudinarie attività svolte secondo loStatuto, il metodo e i regolamenti associativi, nonché in relazione alle risultanzespecifiche della vita di Branco, di Reparto o di Compagnia.Il dovere di sorveglianza - che nasce da una “responsabilità vicaria” che il Capoassume nel momento in cui riceve in consegna il minore da parte dei genitori - vainteso innanzi tutto come “Compresenza Fisica” del Capo sulle attività del minore(ovunque è il lupetto, ci deve essere anche il Vecchio Lupo: spesso si assistono a

    1 De Cupis, in «Commentario Scialoja-Branca», Alpa-Bessone, in «Trattato di diritto privato Rescigno»2 Gazzoni in «Manuale di diritto privato»

  • scene in cui, per es. durante la siesta, i Capi dormono e i lupi vengono lasciati da soli,oppure, il capo compagnia va a dormire per primo lasciando allo sbaraglio i rover,ecc.) ed è da rapportare alle circostanze di luogo, ambiente, pericolo, considerandoaltresì la natura e il grado di incapacità del soggetto minore.

    Uno degli aspetti incerti della normativa di cui all’art. 2048 c.c., applicato allavita in Sezione, è il limite esterno del dovere di vigilanza del capo unità. E’ difficilestabilire con certezza il momento in cui il capo si libera della responsabilità sulminore.Se in relazione alla prima branca, è norma che il genitore venga a prelevare il figlio afine riunione, rimane aperto l’interrogativo circa l’esonero dal dovere di custodia delCapo Reparto o del Capo Compagnia che lasciano andare via dalla sede da soli iragazzi a fine attività.E’ importante, a tal proposito, citare l’orientamento della Suprema Corte, secondo ilquale il potere-dovere di vigilanza, sin qui illustrato, si può considerare terminato,solo allorquando vi si sostituisca quello di altri soggetti a ciò direttamente oindirettamente legittimati, in genere i genitori.Addirittura la citata Corte di Cassazione ha precisato e ribadito il carattere generaleed assoluto del suddetto dovere, tanto da non poter essere escluso nemmeno in casodi disposizioni impartite dai genitori stessi3.Si tenga altresì presente che la sorveglianza è un dovere relativo, cioè inversamenteproporzionale all’età e al normale grado di maturazione dei ragazzi4, fermo restandoche non devono mai mancare le più elementari misure organizzative e di sicurezza(nella specie, in base al principio così formulato, la Suprema Corte ha confermato ladecisione del merito che aveva respinto la richiesta di risarcimento di un allievoquindicenne di un istituto tecnico che, nel corso dell’intervallo ed in assenza di

    3 Cass, 30/3/1999 n.3074; Cass.5/9/1986 n.54244 E’ utile a tal proposito riportare un estratto del documento elaborato dal Club Alpino Italiano-sottosezione di Gavardo(BS) sul tema della responsabilità degli accompagnatori volontari in montagna, figura, questa, giuridicamente simile aquella del Capo scaut: “…la responsabilità dell'accompagnatore sarà tanto maggiore, quanto minore sarà lapreparazione-capacità dell'accompagnato; tanto minore sarà la responsabilità dell'accompagnatore, quanto maggioresarà la preparazione-capacità dell'accompagnato.Si ha affidamento quando l'accompagnatore si mette al servizio dell'accompagnato per condurlo in montagna,ingenerando nello stesso la consapevolezza di contare sulle capacità organizzative e direttive dell'accompagnatore. Perl'effetto sorge in capo all'accompagnatore la responsabilità penale.La Cassazione ha, sin dal 1976, affermato che "le prestazioni gratuite in senso stretto, le quali si inquadrano in unrapporto giuridico obbligatorio, di natura contrattuale, nel cui ambito l'attuazione della prestazione si configura comeadempimento ed è, quindi, fonte di responsabilità del debitore (da leggersi accompagnatore) " .. " la valutazione dellarelativa colpa debba essere effettuata con minore rigore, in considerazione appunto della gratuità della prestazione."Nell'ipotesi di accompagnamento di minori, l'organizzatore, in un'escursione od ascensione, potrà essere punito, oltreche per le su citate fattispecie di reato, anche per i reati previsti dagli artt.2047 cc (danno cagionato all'incapace) e2048 cc (responsabilità dei genitori, tutori precettori, maestri d'arte). Siccome è compito dell'accompagnatore, nonsolo insegnare agli incapaci ed ai minori le tecniche dell'escursionismo e dell'alpinismo a piedi o con gli sci, ma è,anche, suo dovere sorvegliare e vigilare l'incapace ed il minore, che gli è stato affidato, durante l'uscita organizzata. Ese questi ultimi provocano un danno a terzi od alla propria persona, l'accompagnatore sarà punito per il dannocagionato o per il fatto illecito commesso dal sorvegliato o dal vigilato, durante l'uscita, se non prova di aver potutoimpedire il fatto.

  • sorveglianza da parte degli insegnanti, aveva riportato lesioni personali dalla rotturadi una vetrata causata da altri coetanei5.

    A rivestire un ruolo importante è la fase preparatoria, un momentofondamentale per la riuscita dell’attività, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilodella sicurezza.Il Capo deve, infatti, predisporre tutti i mezzi atti a garantire l’incolumità dei ragazzi,dei terzi e del territorio circostante6.Prima, quindi, del dovere di sorveglianza sorge l’obbligo di programmare a 360 gradil’attività, per “avvicinarsi con maggior probabilità a ciò che il futuro può riservare”,come era solito dire il nostro caro Aldo Marzot.

    Altro elemento che rinviene dall’analisi dell’art.2048 è la prevedibilità.La giurisprudenza, infatti, afferma che i precettori (nel nostro caso, i Capi) sonoliberati da responsabilità soltanto se dimostrano di non aver potuto impedire il fatto edi aver adottato in via preventiva le misure organizzative e disciplinari idonee adevitarlo, nonché l’imprevedibilità e repentinità della specifica condotta dannosa7.A tal proposito bisogna prestare attenzione a non esercitare un eccessivo rigorismo,che potrebbe condurre ad una ipotesi prevista dal codice penale: abuso dei mezzi dicorrezione. E’ stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza che devono essere evitatisoffocanti e inutili limitazioni che interferirebbero negativamente con i modernimetodi educativi, e, nel nostro caso, con i suggerimenti offerti dallo stesso metodo.

    Per superare la presunzione di colpevolezza del Capo, occorre dimostrare diaver esercitato la dovuta sorveglianza (L'obbligo di sorveglianza è funzionale allaconservazione della disciplina nella popolazione scolastica e, in tale ambito,all'impedimento di atti causativi di danno8), con idonea previsione di ogni situazionepericolosa prospettabile. E’ utile ricordare il caso specifico9, oggetto dell’esame dellaSuprema Corte (Canossa c. Soc. Sportiva Mameli) in cui si era verificata unagazzarra tra minori, e l’insegnante si era discolpato sostenendo di non avere potutoeffettuare un intervento repressivo, in quanto, ormai, la gazzarra si era verificata.Secondo la Corte, egli doveva dimostrare di aver predisposto in via preventiva misureorganizzative idonee a evitare la situazione di pericolo favorevole all’insorgere dellaserie causale che portò al danno.Ciò evidenzia in maniera perfettamente chiara lo schema di responsabilità oggettivasotteso dalle regole che fanno capo all’art. 2048 c.c.. Infatti il precettore è, in questecircostanze, il soggetto ex ante più idoneo a prevenire l’insorgere di una situazione dipericolo. Il fatto che tale situazione sia insorta è una dimostrazione della carenzadelle misure adottate.

    5 Cass. 23/6/1993 n. 69376 Cass. civ. 14/10/03 n. 153217 Cass. 2097/84 e Cass. 318/908 Cass. 4/3/1977, n. 8949 Cass. 27-03-1984 n. 2027

  • La legge consente, altresì, ai Precettori di evitare di rispondere dei dannicommessi dai minori a loro affidati, allorquando dimostrino di non aver potutoimpedire il fatto.Per dimostrare ciò occorre poter provare che il fatto sia stato del tutto eccezionale edimprevedibile, e provare l’eventuale caso fortuito ossia un evento straordinario nonprevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto.Occorre, comunque, anche in questo caso, che il Capo provi di aver posto in esseretutte le misure idonee ad evitare il fatto.

    - Legittimazione attiva e passiva -

    L’azione nei confronti del Capo Unità può essere proposta anche contro igenitori i quali concorrono, poiché l’affidamento del minore alla custodia di terzosolleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, ma non da quella di“culpa in educando”10.Il danneggiato, quindi, potrà chiedere il risarcimento sia al Capo, sia al genitore (art.2055 c.c.)La giurisprudenza di legittimità11 stabilisce, infatti, che nelle ipotesi di fatti illeciticommessi da alunni durante l’orario scolastico, sussiste la responsabilità concorrentedel genitore ex art. 2048 c.c., il quale non abbia saputo impartire un’educazioneadeguata a prevenire comportamenti illeciti (si tratta di responsabilità solidale, exart.2055 c.c. e non alternativa).Secondo la regola generale, il pagamento dell’intero “debito” extracontrattuale di unsolo responsabile non libera gli altri, in virtù del vincolo di solidarietà giuridica e checolui che ha risarcito l’intero danno, può esercitare il diritto di regresso nei confrontidegli altri condannati, al fine di ottenere, da questi, la restituzione delle sommepagate nella misura superiore al grado di responsabilità accertato.

    - Autolesione del minore -

    In maniera estremamente breve, va menzionato il dibattito che in dottrina egiurisprudenza viene portato avanti sin dagli anni Settanta, sull’ambito diapplicazione dell’art.2048 c.c.. In molti, infatti, hanno sostenuto e continuano asostenere, che la responsabilità di cui all’articolo in argomento scatta anche nel casodi danno auto-cagionatosi dal minore.Anche la Corte di Cassazione ha sostenuto in passato tale orientamento, enunciandoespressamente che “… detta colpa, peraltro, quando si tratti di allievo minore, può

    10 Cass. 5957/0011 Cass. 12501/00; Cass. 2606/1997

  • riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha procurato a se stesso con la suacondotta…”12.

    Altra corrente di pensiero, invece, ritiene che la presunzione di responsabilitàstabilita dall'art. 2048 c.c. vada solo a favore dei terzi danneggiati dal minore su cuil'insegnante deve vigilare, e non a favore del minore stesso. In questo senso anchel’ultima pronuncia della Suprema Corte, la n. 9346/2002.Aggiungo, poi, un’ulteriore tesi, che ho avuto modo di apprendere durante la fase distudio dell’argomento per la presente tesi, secondo la quale ogni qual volta unragazzo subisce un danno durante l’attività è configurabile una colpa “contrattuale”,perché si ritiene che i rapporti che si instaurano fra l’associazione e la famiglia, nelmomento in cui il ragazzo entra nell’unità, abbiano una natura “contrattuale”.

    Costituiscono aggravanti le attività pericolose (art 2050 c.c.). Sono da ritenerepericolose quelle attività che comportano la rilevante possibilità del verificarsi deldanno per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, non solonel caso di danno come conseguenza di un azione, ma anche nell’ipotesi di dannoderivato da omissione di cautele (bisogna fare molta attenzione a tutto ciò che puòcostituire attività specificatamente pericolosa: accensione di fuochi; bagni in mare,laghi o fiumi; abbattimenti di alberi; particolari costruzioni pionieristiche quali, adesempio, palafitte e ponti; trekking su terreni disagevoli, ecc.).

    - Danni procurati dalle cose in custodia -

    Altro articolo che prevede fattispecie che spesso si realizzano in attività è il2051 c.c., nell’ipotezzare danni provocati dalle cose in custodia (il collocamento e lamanutenzione delle attrezzature e delle installazioni richiedono adeguata esperienzaed un’attenta sorveglianza).Importante è ricordare che le Unità DEVONO essere dirette da Capi Unitàmaggiorenni, laddove ciò non fosse temporaneamente possibile, costante e attentadeve essere la presenza e la supervisione del Presidente Commissario di Sezione.Tutte le attività debbono essere seguite da un numero sufficiente di persone idonee ecapaci.Nel nostro Statuto, ma anche nei Regolamenti di Branca, manca, purtroppo, ancoraoggi, una specifica disposizione che stabilisca il numero minimo di adulti necessariper unità, in proporzione al numero di ragazzi minorenni che si hanno in custodia, perlo svolgimento delle attività (nel mondo della Scuola, per le gite scolastiche occorreobbligatoriamente la presenza di un insegnante ogni 15 alunni).

    12 Cass. 01/08/1995 n. 8390; Cass., SU., n. 260 del 3/02/1972; Trib. Napoli, 5 dicembre 1989

  • - Rapporto Capi-Genitori -

    …. “il coinvolgimento delle famiglie è un lavoro paziente, svolto con l’esca giusta,tendente e rendere corresponsabili genitori e capi”……BP.

    Importante è il rapporto che il Capo riesce ad instaurare con i genitori deipropri ragazzi. I genitori debbono essere informati delle particolarità delle attività,soprattutto di quelle più impegnative. Debbono avere piena conoscenza dell’attivitàche andrà ad affrontare il proprio figlio, con i relativi rischi.A tal proposito è essenziale che ogni scaut venga iscritto sulla base di appositaistanza scritta, a firmata dei genitori. Allo stesso modo è opportuno che i genitoriesprimano il loro consenso per iscritto in occasione dei campi, della vacanze dibranco o delle varie uscite di unità.Pertanto, sarebbe auspicabile che il normale rapporto capo-genitori, improntato acriteri di informazione e collaborazione, venisse in qualche maniera formalizzato,prendendo spunto ad esempio dalla scuola. Non sarebbe male che il programmaannuale di branca venisse comunicato ai genitori e fatto sottoscrivere per presavisione dagli stessi. Allo stesso modo sarebbe preferibile che le varie riunioni con igenitori venissero organizzate e realizzate con un più attento formalismo:convocazione con specificazione dell’ordine del giorno, stesura di un verbale diriunione, dal contenuto molto semplice ed essenziale, che riporti gli argomenti trattatie la sottoscrizione da parte del capo e di tutti o di alcuni genitori in rappresentanzadegli altri, sempre per presa conoscenza dell’attività che verrà proposta al ragazzo.E’ fondamentale, infatti, che i contenuti, le finalità e gli strumenti utilizzati perl’attuazione della proposta scaut vengano portati a conoscenza delle famiglie conchiarezza e tempestività al fine di evitare erronee interpretazioni e malintesi.E’, però, doveroso sottolineare che le dichiarazioni fatte firmare dai genitori primadei campi o delle uscite con le quali gli stessi si assumono la responsabilità NONHANNO EFFICACIA PIENAMENTE LIBERATORIA.Possono certamente tornare utili (efficacia interna), atteso che il Capo potrà rivolgersiai genitori per riavere quanto da lui corrisposto a titolo risarcitorio. Ma, come giàdetto precedentemente, l’adulto che ha in affido il minore sarà comunqueresponsabile.

    La trattazione potrebbe continuare, considerando che il nostro è un sistemaricco di norme, le quali, pur indirettamente, ipotizzano molte situazioni che siverificano in qualsiasi istante della vita scoutistica. Credo, però, che si possaconcludere qui un lavoro che affronta la responsabilità civile in un ottica del tuttogenerale ed essenziale.

    Ciò che è importante ricordare, aldilà degli orientamenti dottrinali o delleinterpretazioni, è che, comunque, prima di tutto, ci deve essere una responsabilitàmorale, e come nella trattazione sulla responsabilità penale, ci deve essere lapercezione del rischio e il rispetto per ciò che ci circonda e per il ruolo che si riveste.

  • Una volta presa coscienza di ciò, per evitare l’irreparabile si dovrà organizzare inmaniera lucida e attenta (in fase di programmazione delle attività si tengano inconsiderazione la capacità, l'età e le forze di chi dovrà attuarle: si ottengano sempregli opportuni permessi ed autorizzazioni); bisognerà attenersi alle regole che ci offreil metodo scaut e il buon senso.E’sempre necessario essere pronti alle mille evenienze ed ipotizzare gli eventuali“intoppi”, con le rispettive soluzioni.Solo a titolo esemplificativo:

    - la cassetta del primo soccorso è indispensabile ad ogni uscita;- per i campi occorre garantirsi l'assistenza medica;- occorre valutare bene il “patrimonio” della propria unità, valutare esattamente

    le possibilità di reperire fondi prima di assumere impegni di natura economica;- calcolare con un certo margine di sicurezza, considerando gli eventuali

    imprevisti, le quote di partecipazione al campo.

  • - Trattamento dei Dati Personali degli iscritti -

    Il trattamento dei dati personali è sicuramente un altro argomento che deveinteressarci.E’ facile sottovalutare la questione: lasciare i dati dei singoli iscritti “poco custoditi”o addirittura pensare che la custodia dei dati caratteriali degli associati, delle lorocapacità relazionali o di loro eventuali stati patologici, non richieda affatto unaattenta conservazione.In realtà questa è un’esigenza nata col diffondersi delle nuove tecnologie che hannoposto il problema dei dati e della loro trattazione in un sistema che va sempre piùglobalizzandosi.Sempre maggiori sono gli interventi legislativi comunitari in merito a taleproblematica. Di conseguenza sono aumentati, altresì, gli obblighi per gli Statimembri di dettare norme interne atte ad affrontare nel migliore dei modi una tale“sensibile” problematica, figlia dei tempi moderni.La Legge sulla privacy, n. 675/96, ha la finalità di approntare un efficace sistema dicontrollo e riconsiderare l’intero problema della riservatezza sotto un profilonormativo nuovo. In particolare gli artt. 10 e 22, impongono a carico delleassociazioni una serie di obblighi amministrativi legati alla raccolta, allaconservazione e all’utilizzo di dati relativi agli associati, cui tutti i dirigentiassociativi sono chiamati ad adempiere.

    I dati degli associati che vengono normalmente raccolti si dividono in duecategorie:

    a) dati neutri, che mirano esclusivamente alla identificazione ed alreperimento dei soggetti, quali nome, cognome, luogo e data di nascita,recapito postale, abitativo e telefonico, esteso alla reperibilità dei genitorinel caso di minori;

    b) dati sensibili, che vanno dal semplice gruppo sanguigno, alle patologie eaffezioni pregresse, alle valutazioni morali e di sviluppo fisico e intellettivodegli iscritti.

    La raccolta, l’utilizzo, la conservazione e la manipolazione dei dati sensibili èoggi divenuta materia molto delicata e può provocare delle reazioni impreviste(tutelate dalla legge) da parte degli iscritti e delle famiglie in caso di minori. E’,pertanto, essenziale raccogliere il consenso scritto degli iscritti o - in caso di minori -dei loro genitori o tutori, per i dati sensibili.

    Per quanto riguarda, invece, i semplici dati neutri è comunque obbligatoriofornire la informativa, circa le finalità e modalità del trattamento dei dati, mentre è

  • sufficiente per essi solo un consenso verbale, per il quale, però, la legge citata imponel’obbligo di conservarne traccia scritta, in relazione ad ogni singolo assenso.Perciò - in assenza di firma di consenso - occorre raccogliere in un registro la data,l’ora, il nome e la qualifica (associato, genitore o tutore) della persona che ha dato ilconsenso verbale, e ciò per ciascuno degli iscritti.

    L’inadeguata gestione dei dati personali dei nostri ragazzi potrebbe facilmentefar incorrere noi Capi in violazioni di legge.Vi sono delle Associazioni scout, aderenti al Consorzio Interscout, che, ricevutal’autorizzazione d’ufficio dal Garante della Privacy (figura preposta alla tutela di talidati e a cui sono attribuiti poteri di natura amministrativa), hanno adottatoun’elaborazione di informativa sul trattamento dei dati, studiata espressamente perassociazioni scoutistiche, la quale include sia i dati neutri, sia quelli sensibili dasottoporre al consenso dei genitori.Sarebbe, quindi, auspicabile che anche l’Assoraider predefinisse le modalità digestione di tali dati, predisponendo, altresì, un apposito modulo13 di autorizzazionedei dati personali da far sottoscrivere agli iscritti, o ai genitori degli iscritti minorenni,come hanno fatto già altre associazioni scoutistiche italiane.Si consiglia, inoltre, proprio per evitare ulteriori grattacapi, di limitarsi ad assumere idati dei soli iscritti e non anche quelli di altri soggetti che non siano direttamenteassociati.E’ da evitare assolutamente l’utilizzo di questionari informativi da cui possanoemergere notizie riguardanti reddito, stato di salute ed altro riguardanti le famiglie deiragazzi.

    13 Vedi Appendice “A” – Modulo “Trattamento dei dati personali” adottato dal Gruppo Scout Bisceglie

  • - Responsabilità Penale -

    Prima di affrontare le problematiche inerenti alla Responsabilità Penale in cuipuò incorrere il Capo nell’esercizio delle attività, è fondamentale una rapidapanoramica di carattere generale che spieghi, in breve, alcuni dei concetti salientisull’argomento che tratteremo. Saranno tralasciati approfondimenti che risulterebberocavillosi e superflui per lo scopo del presente lavoro, che è essenzialmente quello didelineare le responsabilità e le conseguenze cui va incontro il Capo nella sua attività.

    La Responsabilità Penale è personale (Art. 27 Cost.) e vi si incorre se l’eventodannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, è direttamentericonducibile alla propria azione od omissione.Per essere chiamato a rispondere di un illecito penale, la cui sanzione è la detenzioneo la pena pecuniaria, il soggetto deve aver agito con Dolo o con Colpa (Art. 43 c.p.).Per meglio chiarire si può definire il reato come un fatto umano che viola una normapenale, posta a difesa, a tutela di un certo interesse; un interesse di cui può esseretitolare un singolo individuo (es. reato di lesioni personali che tutela l’integrità fisicae la salute della singola vittima), oppure un interesse proprio della Comunità (es.reato di interruzione di pubblico servizio che tutela l’interesse proprio della PubblicaAmministrazione a che certi servizi siano sempre in essere).

    Sono elementi costitutivi del reato stesso: l’elemento psicologico o soggettivo el’elemento materiale o oggettivo.L’elemento psicologico attiene al soggetto del reato e considera il comportamento delcolpevole in relazione agli scopi dell’azione, ed alla sua capacità di scegliere unmodo d’agire e di indirizzarlo verso determinati fini.In definitiva la valutazione della colpevolezza del soggetto non può prescindere dauna considerazione della sua azione in rapporto con la sua volontà.Tralasceremo, ai fini di questa analisi, le figure di reato doloso e preterintenzionale,nelle quali si individua, indipendentemente dalle diversità delle due figure, la volontàdi realizzare il fatto criminoso.

    Verosimilmente nessun Capo agirà allo scopo di provocare intenzionalmenteeventi dannosi al minore che gli è stato affidato (Lupetto-Esploratore-Rover).Dunque, i casi che ci interessano più da vicino sono quelli in cui il reato è laconseguenza di un’azione posta in essere dal soggetto agente, non perchévolontariamente intrapresa per realizzare un fatto illecito, ma attuata con negligenza,trasgredendo regole di condotta, disposizioni legislative, disciplinari e regolamentari

  • e senza alcuna volontà di commettere un reato; un comportamento che non è doloso,ma colposo.L’evento si dice colposo, o contro l’intenzione, se non è voluto - anche se èprevedibile nelle conseguenze - da parte di colui che agisce (es. il capo che inmaniera superficiale organizza l’uscita, prepara i percorsi per il reparto, predisponel’attrezzatura per una scalata, ecc..)Se la Colpa consiste nell’inosservanza di determinati regolamenti, che si devonorispettare per compiere ed assolvere correttamente le funzioni alle quali si èpredisposti, si parla di “colpa specifica”. Si tratta dell’inosservanza di quelledisposizioni normative che sono state impartite proprio per scoraggiare queicomportamenti che, indipendentemente dalla volontà colpevole, sono fonte di danni opericoli.L’evento, però, si può verificare, oltre che per il motivo sopraddetto, anche a causa dinegligenza, imprudenza e imperizia; quando, cioè, le regole cautelari da rispettare,per evitare che si verifichino fatti dannosi, non sono scritte: allora si parla di “colpagenerica”.

    Il dato comune per tutte le ipotesi colpose è l’inosservanza di precauzionidoverose.In sostanza non vi è colpa se, nonostante la persona imputata abbia agito conattenzione, prudenza e perizia, l’evento dannoso è rimasto comunque per luiimprevedibile14.

    Le regole di diligenza, prudenza e perizia non sono predeterminate dalla leggeo da altra fonte giuridica, ma sono ricavate dall’esperienza comune della vita sociale.Nel nostro caso, dal metodo associativo, dalle “regole” tecniche di ciascuna branca,dai regolamenti e dalle leggi scaut, nonché dalle indicazioni impartite alla ScuolaCapi e dai singoli Commissari Centrali.- Per imprudenza si può intendere la leggerezza nel compiere gli atti, anchepericolosi, senza le dovute cautele e senza prevedere, sulla base dell’esperienzagenerale, le relative conseguenze.- Per negligenza si intende una omissione di atti o comportamenti che, invece, si ha ildovere di compiere.-Per imperizia, infine, si intende la preparazione scadente, sia dal punto di vistascientifico che della manualità, incompatibile con il livello minimo di cognizionetecnica e di esperienza indispensabili per l’esercizio dell’attività svolta. Ad esempio,se il Capo non usa la dovuta prudenza nella scelta dei percorsi da seguire inmontagna, non vigila sui ragazzi durante i giochi che organizza, non è prudente

    14 A tal riguardo nell’archivio elettronico della Corte di Cassazione non vi sono massime specificatamente riguardantigli scaut, alcune sentenze, però, trattano situazioni analoghe a quelle che possono riguardare l’attività scautistica.Di particolare interesse, in ambito penale, è la sentenza n. 13690 del 05/12/86 (Ud. 24/06/86).La Corte ha assolto le guide turistiche della società concessionaria del servizio per l’accompagnamento di turisti aicrateri sommitali dell’Etna, imputati di omicidio colposo per la morte di turisti investiti da lapilli provenienti daesplosione verificatasi in un cratere ritenendo correttamente e motivatamente affermata dai giudici di merito la nonprevedibilità dell’evento.

  • nell’affidare ai ragazzi l’accensione di un fuoco, e se, in tali occasioni, uno deiragazzi riporta delle lesioni, il Capo può essere chiamato a rispondere del reato dilesioni colpose (Art. 590 c.p.) ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato causato propriodalla sua negligenza, imprudenza, imperizia o dalla inosservanza a quei doveri che gliderivano dalla legge, dai regolamenti, dagli ordini o dalle discipline.

    Sulla base di tali considerazioni, il Capo, consapevole che nel corso di alcuneattività scout si potrebbero verificare eventi penalmente sanzionabili, dovrà, specie inquelle occasioni in cui si impone un dovere di vigilanza sui minori a lui affidati,prestare la massima attenzione e diligenza nella scelta-programmazione delle attività,dei modi e dei mezzi per realizzarle, al fine di evitare il verificarsi dell’evento lesivo.E’ bene sottolineare che gli scaut non hanno dei “parametri di diligenza” precisi a cuirifarsi o che abbiano comunque una validità legale, tanto più che, come più volteevidenziato, non esiste nel nostro ordinamento una regolamentazione ad hoc, chevincoli e tratti esplicitamente la condotta del “Capo scaut”; pertanto il nostro è unregime che rientra nel generale sistema della responsabilità codicistica.

    Quanto affermato, però, non deve far perdere di vista, la validità interna epreziosa che i regolamenti di branca - nonché tutta una serie di manuali cheraccolgono gli insegnamenti di BP, uniti all’esperienza e all’evoluzione di decenni discautismo - assumono per orientare ed improntare a sicurezza l’attività delle branche.

    La legge penale - per ragioni facilmente intuibili - colpisce in maniera piùgrave i reati dolosi rispetto a quelli colposi, mentre esclude la punibilità per i fattiilleciti causati dal caso fortuito o commessi in stato di necessità, di legittima difesa odi forza maggiore.Il Legislatore ha previsto nel codice penale alcune situazioni che possono verificarsicon facilità nel corso di talune attività scaut e si sostanziano in reati puniti dallalegge.Senza entrare nel campo delle leggi speciali (ad es. Codice della strada di cui si puòipotizzare la violazione durante un'uscita in bicicletta), anche esaminando il soloCodice vigente, si individuano dei reati che ci interessano da vicino.Alcuni di essi comportano conseguenze relativamente modeste: Art. 635: danneggiamento di cose altrui; Art. 637: ingresso abusivo nel fondo altrui; Art. 659: disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; Art. 675: collocamento pericoloso di cose; Art. 676: rovina di edifici o di altre costruzioni; Art. 734: distruzione e deturpamento di bellezze naturali.

    Altre ipotesi, di maggiore gravità, sono quelle previste dai seguenti articoli: Art. 449: delitti colposi di danno (cagionare per colpa un incendio od altro

    disastro); Art. 590: lesioni personali colpose

  • “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punitocon la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lireseicentomila.Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno asei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milioneduecentomila; se è gravissima della reclusione da tre mesi a due annio della multa da lire seicentomila a duemilioni quattrocentomila.......Ildelitto è punibile a querela della persona offesa”La lesione è grave (art. 583 co. 1 c.p.) se dal fatto deriva una malattiache mette in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia ouna incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un temposuperiore ai quaranta giorni oppure se produce l’indebolimentopermanente di un senso o di un organo.La lesione è gravissima (art. 583 co. 2 c.p.) se dal fatto deriva unamalattia certamente o probabilmente insanabile oppure la perdita diun senso oppure la perdita di un arto o una mutilazione che rendal’arto inservibile o la perdita di un organo o della capacità diprocreate o una permanente e grave difficoltà del parlare oppure ladeformazione o lo sfregio permanente del viso o l’aborto della personaoffesa.Qualora un Capo Compagnia, senza la necessaria esperienza,improvvisi una uscita in alta montagna dove il percorso richiedaparticolari abilità tecniche, e a causa di ciò i ragazzi, inesperti, causinoa sé o ad altri lesioni o addirittura la morte, quel Capo sarà imputabile atitolo di colpa dei reati di lesioni colpose o di omicidio colposo per suainescusabile imprudenza.

    Art. 591: abbandono di persone minori od incapaci.Si verificò, negli anni ’70, un caso di denuncia a carico di un CapoReparto che aveva autorizzato un’uscita di pattuglia. In quel caso,sicuramente, aldilà della tipicità della fattispecie, vi fu una scarsacomunicazione e informazione tra Capo Reparto e genitore, il quale,ignorando totalmente le modalità in cui si esplica la vita di Reparto,denunciò il responsabile dell’unità.

    Il Codice (oltre che le leggi speciali) prevede altre figure di reato che possonoriguardarci da vicino, quali: Art. 571 :abuso dei mezzi correzione o di disciplina; Art. 572 :maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli; Art. 609-bis e ss.:reati sessuali; Art. 671 : impiego di minori nell’accattonaggio; Art. 637 :ingresso abusivo nel fondo altrui; Art. 699 :porto abusivo di armi

    (ad es. i coltelli. A tal proposito, spesso avviene che i ragazzi, alcampo, utilizzino anche impropriamente i "coltelli" scaut. Se in taleoccasione, senza che alcuno sia intervenuto per far cessare il gioco

  • pericoloso, uno dei ragazzi rimane ferito, il Capo negligente saràchiamato a rispondere penalmente del reato di lesioni colpose, da soloo in concorso con l'autore del fatto, qualora questi abbia più di 14 annie sia ritenuto dal giudice psichicamente in grado di rendersi conto dellapericolosità del suo comportamento.), ecc..

    Altra ipotesi, tra le più gravi che possa riguardare il Capo Unità, è quelladelineata dall’art. 589 c.p., Omicidio colposo.Sarà rimasto impresso nella mente di tutti il ricordo della disgrazia, frutto propriodella imprudenza dei capi responsabili, che causò, poche estati fa, la morte di tre giovaniscout (di 13, 12 e 11 anni) travolte dalla piena di un torrente.In particolare le tre giovani esploratrici affogarono durante il sonno perché crollò la struttura chereggeva la tenda sopra il letto di un fiume.La perizia che il Gip fece effettuare a due esperti, che analizzarono le diverse realtà meteorologichee geologiche legate alla realizzazione delle tre palafitte su cui erano state poste le tende dovedormivano le vittime, rilevò che gli eventi meteorologici e la piena del torrente erano prevedibili.Quello tra il 6 e il 7 agosto del 1999 (la notte in cui rimasero uccise le tre esploratrici) fu unnormale temporale estivo che provocò ingrossamento del torrente e, di conseguenza, iltrascinamento a valle di tronchi, rami e altri detriti.Il crollo della seconda palafitta (quella centrale fu la prima a crollare trascinando con sè anchequella situata più a valle, a circa 20-30 metri) sarebbe stato causato dall’instabilità dei puntid’appoggio: i treppiedi su cui poggiavano le piattaforme avrebbero ceduto per l’erosione dell’alveoda parte della corrente o per l’urto di un tronco o di un ramo.Sulle cause del crollo gli esperti concordarono nell’affermare che le palafitte erano stabili solo incondizioni di scarsa presenza d’acqua.Per quella tragedia furono accusati il responsabile del campo e 5 capi scaut .Nell’udienza preliminare l’avvocato che rappresentava i capi scaut presentò una memoria checontestava la prevedibilità di un evento di così grossa rilevanza come quello avvenuto la notte del 7agosto e sottolineò che dalla perizia era, altresì, emerso che i sistemi e i modi usati, nonché labuona qualità del materiale e dei nodi denotavano una buona esperienza costruttiva.Quest’ultimo elemento, però, non bastò, come facilmente intuibile, a liberare i Capidall’accusa di omicidio colposo.In quel caso, comunque, il processo non cominciò mai e si concluse già all’udienzapreliminare, perché nel giro di pochi giorni la difesa avanzò proposta dipatteggiamento e cinque di loro furono condannati a un anno e otto mesi con lacondizionale; a un anno e sei mesi, invece, il sesto capo, che, al momento dellatragedia, era già tornato a casa.

    E' importante ricordare, infine, che è prevista un'aggravante (con aumento diun terzo della pena base) per aver agito, nei delitti colposi, nonostante la previsionedell'evento; e che un medesimo reato può essere imputato a più persone che loabbiano compiuto in concorso tra loro. In questo caso la legge penale contempla, avolte, un aggravamento della pena.

    Se il reato è commesso dal ragazzo (minorenne), nel tempo che ricade sotto lavigilanza del capo, e sia ravvisabile un collegamento con il comportamento

  • negligente o imprudente di quest’ultimo, questi sarà chiamato a rispondere a titolo diconcorso colposo nel reato commesso.

    Le contravvenzioni (cioè i reati che il legislatore considera di minore gravità)sono punite sia se commessi con dolo che con colpa, mentre i delitti sono punibilisolo se commessi con dolo, salvo i casi di delitti colposi espressamente prevedutidalla legge.

    Aldilà di previsioni normative, come già visto trattando della responsabilitàcivile, un capo deve, comunque e prima di tutto, far riferimento alla propriacoscienziosità, alla propria “percezione” del rischio, al proprio senso di responsabilitàche devono rifuggire, cosa che purtroppo spesso non accade, dal convincimento che“gli imprevisti accadono sempre agli altri e non possono coinvolgere i propriragazzi”.Mai lasciarsi prendere da febbrili e immaturi entusiasmi. Mettersi troppo alla prova,ostentare il proprio coraggio o la resistenza dei propri ragazzi non è nient’altro chesegno di immaturità e non può portare a nient’altro che a risvolti negativi e financhetragici.

    Per concludere, ancor prima di porsi il problema delle conseguenze penali chela leggerezza e l’impreparazione possono comportare, si pensi alle vite che,letteralmente, abbiamo il dovere di salvaguardare, in ossequio alla Promessa data, masoprattutto per il profondo rispetto che un qualsiasi Uomo, prima che Capo, deveavere per la vita umana altrui.

  • - Pedofilia -

    “Era come nella favola di Kipling.C’era Bagheera, la pantera nera sempre pronta ad infondere coraggio, c’era Baloo,amico di avventura e poi Akela, il capo branco. I Mowgli, piccoli cuccioli d’uomoerano tanti. Solo che nella giungla, un centro scout […] hanno incontrato l’incubodella pedofilia.Nel cortile della parrocchia […] il portone è blindato. Tutte le uscite sospese,annullate le attività. La bacheca per gli appuntamenti dei ragazzi vuota.[…] all’improvviso un intero gruppo, 120 tra bambini e ragazzi è stato azzerato,cancellato dalla mappa dei seguaci di Baden Powell, l’ex generale inglese che sullamappa di mezza Europa ha piazzato, agli inizi del secolo scorso, le bandiere delloscoutismo.Bagheera è agli arresti domiciliari: lo accusano di violenza sessuale di gruppo emaltrattamenti.Baloo e gli altri capi sono spariti, impegnati in un corso intensivo di auto coscienzaalla ricerca della falla che ha lasciato passare il mostro.Otto dei venti lupetti sostengono di aver ricevuto attenzioni particolari da parte diBagheera.[…] Tutto comincia con un messaggio di posta elettronica trovato dalla mamma sulcomputer della figlia, otto anni, terza elementare: “sono il tuo capo, ricordatelo, tiamo”.La frase è solo l’ultima di un carteggio via web che ha la pretesa di rimaneresegreto.Parla di “mutandine” e “giochi che tu sai”.[…] Poliziotti discreti raccolgono notizie, si fanno raccontare dai bambini la loroesperienza nella giungla. “Quando eravamo in gruppo”, ricordano i bambini,“giocavamo a scambiarci le mutandine, bagheera diceva che dovevamo toglierci lemutande e sederci a turno sulle sue ginocchia. Anche Bagheera era nudo. Dovevamotoccarci i sederini ma solo lui poteva darci i pizzicotti. I cattivi non giocavanostavano fuori dalla porta con il peperoncino in bocca.”[…] I racconti sembrano confondersi con le fantasie dei bambini. I Mowgli vanno abraccetto con streghe che tolgono il sonno e orchi che non fanno mangiare.C’è chi perde l’appetito e chi si risveglia in piena notte in preda agli incubi. […]”

    I frammenti di questo articolo di Olga Piscitelli, intitolato “Lupetti e Sospetti”,pubblicato sull’Espresso del 5/12/2002, aprono la via alla trattazione, quasiobbligatoria, di un delicato argomento, soprattutto alla luce delle continue vicende,oggetto di cronaca quasi quotidiana e sottolineate dagli interventi legislativi piùintensi negli ultimi tempi.

  • Parlare di pedofilia e abusi sessuali risulta spesso inaccettabile per un Caposcaut: chi potrebbe mai sottoporre ad atroci angherie psico-fisiche un proprio lupetto,un proprio esploratore, la scolta che magari ha conosciuto da quando era nel Branco?E’ l’interrogativo che io per prima mi sono posta.Pensando, però, al fatto che, per quanto fortunatamente recondite, anche questefattispecie possono verificarsi in ambito scaut, mi sono resa conto che puntarel’attenzione anche su tale argomento può risultare particolarmente utile ai fini di unaesaustiva trattazione dell’oggetto della presente tesi.

    Per quanto si possa rifiutare la sola idea di essere coinvolti in questioni di talebestialità, non è da escludere l’ipotesi di una (infondata) accusa di abuso sessuale peril Capo Unità che, senza sottili o subdoli intenzioni, tratti con “confidenza” il proprioragazzo/a, risvegliando un pericoloso “sospetto” nei familiari di quest’ultimo/a.Conoscere il problema, allora, diviene uno dei modi, forse, per prestare una maggioreattenzione, atta, ripeto in una situazione di tranquilla normalità, semplicemente adevitare l’insorgere di spiacevoli sospetti.

    I maltrattamenti e le violenze all'infanzia sono sempre esistiti nella storiadell'umanità, senza, però, che se ne avesse quella stessa consapevolezza che, in tempirecenti, si sta sviluppando.Tutto ciò ha portato, conseguentemente, allo sviluppo di una "cultura dell'infanzia" edha orientato l'impegno dei vari professionisti necessariamente verso la protezione deidiritti del minore, rivolgendo così l'attenzione al "problema sommerso" deimaltrattamenti, delle violenze e negligenze nei loro confronti (child abuse).Inizialmente sono stati sanzionati i fenomeni più facilmente percepibili all'esterno,quali il maltrattamento e l'incuria, seguiti poi dal riconoscimento di forme più"nascoste", quali la violenza psicologica e l'abuso sessuale.In tal modo si è giunti ad affermare che il valore da tutelare va ravvisato nell'integritàdella persona di minore età - considerandola come soggetto le cui potenzialità vannosalvaguardate - e si è, inoltre, realizzata una misura preventiva, impedendoindirettamente la commissione di ulteriori reati, attraverso la minaccia della sanzionepenale.Purtroppo ci sono ancora molte situazioni pregiudizievoli per i minori, non ancorariconosciute, o, comunque, altre fattispecie per le quali i minori non sono stati tutelatiin modo tale da ottenere una "protezione reale".È importante, però, che anche il Diritto - seppur con notevole ritardo - abbiacominciato a riconoscere sia i doveri che gli adulti hanno nei confronti dei minori, siail fatto che questi ultimi siano portatori di diritti da fare rispettare ed attuaticoncretamente.

    Una delle definizioni di abuso sessuale più utilizzata - perché ritenuta piùappropriata, forse per la sua ampiezza e genericità - è quella avanzata da Kempe:l'autore afferma che si deve considerare "abuso sessuale" sui minori "ilcoinvolgimento di bambini e adolescenti, soggetti quindi immaturi e dipendenti, in

  • attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente, alle quali nonsono in grado di acconsentire con totale consapevolezza o che sono tali da violaretabù vigenti nella società circa i ruoli familiari".Rientrano in questa definizione gli episodi di pedofilia, di stupro, d'incesto e più ingenerale di sfruttamento sessuale. Si tratta, ovviamente, di situazioni che possono darluogo ad episodi molto diversi l'uno dall'altro, in presenza o meno di violenza fisica,ma accomunati dalla caratteristica di agire in modo molto forte sulla vita psicologicae sulle relazioni sociali dei minori, turbandone i processi di sviluppo della personalitàe di maturazione della sessualità.Tale definizione evita la specificazione dei singoli atti effettuati e permette così diclassificare (e considerare, almeno ai fini dell'intervento clinico e giuridico-protettivo) come abuso anche le prime manifestazioni d'interessamento e di seduzionerivolte dall'adulto al bambino.

    Il nostro codice penale fornisce una definizione di "violenza sessuale" (art.609-bis), riferendosi a "taluno che è costretto a compiere o subire atti sessuali, conviolenza o minaccia ovvero mediante abuso di autorità", e fa alcune distinzioniriguardo all'età della vittima per l'inasprimento della pena (un numero maggiore dianni di reclusione).La condizione di minore età costituisce, in tali ipotesi di reato, sia presupposto diviolenza indipendentemente dal consenso espresso dalla vittima, sia circostanzaaggravante rispetto alla punibilità, sia ancora presupposto d'inferiorità psichica efisica tipica dei minori, trovandosi sempre in un rapporto subalterno con l'autore delreato (adulto) e, dunque, nell'impossibilità di esprimere un consenso consapevole.Il codice penale, infatti, ha stabilito che la differenza di età tra soggetti adolescenti,affinché si possa escludere una situazione di abuso sessuale, debba essere al massimodi 3 anni (art. 609-quater, 2º comma), purché il minore ne abbia almeno 13.

    L'elemento costitutivo del reato è la coercizione compiuta sulla vittima,mediante violenza, minaccia o abuso d'autorità, da parte del soggetto agente.Nella pratica giudiziaria si cerca, però, di valutare le varie situazioni di "violenzasessuale sui minori" in base anche alle definizioni date dagli esperti su taliproblematiche, che configurano l’ipotesi di reato anche quando la violenza o laminaccia non sia presente in modo esplicito.Certo è che una definizione giuridica di un fenomeno (proprio perché è tale), saràsempre più ristretta di quella di natura sociologica, ed il loro utilizzo è naturalmentediverso: la prima serve per incriminare un fatto, la seconda per spiegarlo o trovarne lacausa. È, però, auspicabile, perché certamente vantaggioso, il loro utilizzo congiuntofinalizzato a risolvere una questione problematica come quella della violenzaall'infanzia.

  • Un'importante ricerca sull'argomento è stata quella compiuta da Sgroi, Blick ePorter, i quali nel 1982 individuarono varie fasi dell'abuso sessuale, che si ripetonoancora oggi:

    1. fase dell'adescamento: l'abusante mette in atto una serie di comportamenti perattirare su di sé il minore, separandolo dagli altri componenti della famiglia, inparticolare dalla madre, e creando delle situazioni che lo facilitino nei suoipiani;

    2. fase dell'interazione sessuale: durante tale fase l'abusante passa a forme diviolenza via via sempre più intrusive e devastanti (ad esempio, da discorsipornografici a esibizionismo, voyeurismo, a contatti fisici fino allapenetrazione, a volte con il coinvolgimento anche di altri minori, o inducendoil/la bambino/a a compiere a sua volta atti sessuali su fratelli e sorelle piùpiccoli;

    3. fase del segreto (il quale è presente anche nella fase precedente): l'abusantecostringe con vari mezzi il minore al silenzio;

    4. fase dello svelamento dell'abuso;5. fase della rimozione: caratterizzata dal tentativo di negare la realtà dell'abuso

    ovvero di minimizzare lo stesso o il danno causato al/alla bambino/adall'abuso.

    Gli Pseudo - Abusi:

    A questo gruppo appartengono gli abusi dichiarati, quando in realtà non sonostati concretamente consumati per:

    o convinzione errata, a volte delirante, che il/la figlio/a (più frequentemente lafiglia) sia stato/a abusato/a; dietro a tali convinzioni c'è talvolta la proiezionesul/la figlio/a di esperienze di abuso subite nella propria infanzia dal genitore;

    o consapevole accusa all'ipotetico autore di abuso sessuale, finalizzata adaggredirlo, screditarlo, perseguirlo giudizialmente. Queste accuse avvengonofrequentemente da parte di madri o nonne contro i padri nel corso delleseparazioni;

    o dichiarazione inventata dal/dalla giovane, di solito adolescente, per sovvertireuna situazione familiare insostenibile. Anche se l'abuso non si è realizzato,sono situazioni che vanno sempre prese in considerazione perché indicano cheil minore ha sicuramente un disagio e, pertanto, deve essere aiutato;

    o l'abuso sessuale "assistito", quando cioè il/la bambino/a assiste all'abuso che ungenitore agisce su un fratello o una sorella, o viene fatto assistere alle attivitàsessuali dei genitori.

  • La legge 15 febbraio 1996, nr. 66: "Norme contro la violenza sessuale"

    Una grande innovazione in materia di reati di violenza sessuale è stataapportata, negli ultimi anni, dalla Legge n. 66/96, con la quale è stata realizzata lariforma dell’attuale codice penale sull'argomento.Primo punto cardine della riforma è stato lo spostamento di tale normativa dal caporelativo ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume a quello dei delitticontro la libertà personale, con ciò mettendo in evidenza come la tutela offerta da talidisposizioni sia rivolta prevalentemente al diritto di autodeterminazionedell'individuo nella sfera dell'attività sessuale.È stato, quindi, abrogato tutto il capo I del titolo IX del libro II del codice penale,relativo ai delitti contro la libertà sessuale, nonché gli artt. 530 (corruzione diminorenne), 539 (età della persona offesa), 541 (pene accessorie ed altri effettipenali), 542 (querela dell'offeso), 543 (diritto di querela).Le norme sulla violenza sessuale sono adesso inserite nella sezione II del capo III deltitolo XII del c.p., che regola i delitti contro la libertà personale. Con tale nuovasistemazione il legislatore ha voluto affermare che il vero bene leso non è unagenerica moralità sessuale, il cui titolare è la collettività, ma la singola persona, la cuisfera di libertà viene gravemente violata dai comportamenti sanzionati nella legge ela cui personalità risulta essere fortemente compromessa.

    La legge n. 66/96 costituisce, da una parte, un riconoscimento della richiestadel movimento delle donne di giudicare la violenza sessuale come un reato contro lapersona, ma sicuramente è anche un atto significativo di adeguamento dellalegislazione italiana a quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti delfanciullo, in particolare agli articoli 19 e 39, riguardanti le misure e le azioni perprovvedere alla tutela dei minori da ogni forma di abuso.L'introduzione nel codice penale di un richiamo esplicito e specifico alla protezionedei bambini fu sollecitato all'Italia anche da parte del Comitato ONU sui diritti delfanciullo - organismo di controllo e di monitoraggio sullo stato di attuazione dellaConvenzione (costituito in base a quanto disciplinato dall'art. 43) - il quale, a seguitodella valutazione effettuata nel 1994 sul primo rapporto italiano riguardo alle misureadottate per dare applicazione alla Convenzione stessa, formulò osservazioni eraccomandazioni nei confronti del Governo italiano. Particolarmente incisivo, inoltre,fu il reclamo per l'assenza nel codice penale di un'adeguata protezione dei minoridall'abuso fisico, sessuale e dalla violenza all'interno della famiglia, per la carenza dimisure appropriate di ascolto del bambino e per l'insufficiente numero di risorse eservizi appropriati per il recupero psico-fisico dei minori vittime di abusi .Infatti l'art. 19 della Convenzione invita gli Stati ad adottare provvedimentilegislativi, amministrativi, sociali ed educativi per difendere il minore da ogni formadi violenza, oltraggio fisico o mentale, di abbandono, di negligenza, dimaltrattamento o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, ponendo l'attenzione

  • sul fatto che l'applicazione di tali provvedimenti deve essere necessariamentecorrelata alla creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggionecessario al fanciullo e alla sua famiglia (sia questa quella naturale, adottiva oaffidataria) e alla predisposizione di strategie di prevenzione e di adeguata indaginesulle condizioni socio-familiari del minore.L'articolo citato, dunque, sottolinea l'importanza di attivare interventi polisettorialiper tutelare efficacemente il minore, poiché il maltrattamento, lo sfruttamento el'abuso sessuale sono fenomeni complessi che richiedono un approcciomultidisciplinare da parte di ogni operatore e settore operante nelle cinque funzionifondamentali di tutela: la prevenzione, la rilevazione, la diagnosi, la protezione e lacura-trattamento degli effetti a breve e lungo termine del trauma.L'articolo 39 della Convenzione ONU, inoltre, sancisce la necessità di assicurareinterventi integrati di aiuto finalizzati a promuovere la cura e il reinserimento socialedei minori, vittime di qualsiasi forma di abuso che interferisca con il loro normaleprocesso di crescita.

    L'abuso sessuale può essere realizzato sia con comportamenti attivi, sia concondotte definite commissive mediante omissione: dunque sia attraverso ilcompimento di atti sessuali direttamente sul corpo del bambino, sia costringendoquest'ultimo ad assistere a rapporti sessuali.Le condotte punite dall'ordinamento sono di due tipi: quelle poste in essere con costrizione (violenza, minaccia o abuso d'autorità); quelle poste in essere con induzione (inganno o abuso delle condizioni

    d'inferiorità fisica o psichica, nel senso di soggezione psicologica) .

    Le disposizioni della legge n. 66/96 tendono a tutelare qualsiasi persona da illecitee conturbanti invasioni nella propria sfera di libertà, sia essa maschio o femmina,adulto o minore.Una tutela particolare è riservata a quest'ultimo a ragione della sua immaturitàpsichica e fisica, della sua conseguente incapacità di esprimere un consensoautomaticamente libero e cosciente, della sua inesperienza e delle conseguenzealtamente dannose per un suo equilibrato ed armonico processo di crescita .

    Un altro importante aspetto della riforma è stato quello dell'unificazione delledue precedenti figure di violenza carnale e degli atti di libidine violenta (atti sessualiviolenti diversi dalla congiunzione carnale), valutati diversamente rispetto alle pene,nell'unica figura degli "atti sessuali" (art. 609 bis), con ciò volendosi eliminare lanecessità di indagini, umilianti per la vittima, volte ad identificare nel caso concretola specifica condotta compiuta dal colpevole.Tale unificazione è un chiaro sintomo di cambiamento culturale e di percezionesessuale sia rispetto alla sessualità, sia rispetto al ruolo di "persona". Infatti, primadella riforma si riteneva che la congiunzione carnale dovesse stimarsi, sul pianonormativo, quale figura criminosa di maggiore gravità rispetto agli atti sessuali dinatura diversa, non tenendo evidentemente in considerazione né il grado di

  • compromissione della libertà sessuale derivante da atti in cui non si ha la"congiunzione degli organi genitali", nè le conseguenze dannose che ne derivano.

    La legge n. 66/96 individua quattro figure criminose di violenza sessuale insenso ampio:

    1. la violenza sessuale propriamente detta;2. gli atti sessuali con minorenne;3. la corruzione di minorenne;4. la violenza sessuale di gruppo.

    Atto sessuale su minore compiuta conviolenza o minaccia

    (VIOLENZA SESSUALE PROPRIA)

    Età delminore

    Atto sessuale su minore consenziente(VIOLENZA SESSUALE

    PRESUNTA O IMPROPRIA)

    Reclusione da 7 a 14 anni. Procedibilità d'ufficio.

    Minoreal di

    sotto di10 anni.

    Il consenso a compiere atti sessualiè invalido perché il minorenne èritenuto per legge immaturo perprendere decisioni di tal genere.

    Reclusione da 7 a 14 anni. Procedimento d'ufficio.

    Reclusione da 6 a 12 anni. Procedibilità d'ufficio.

    Minoretra 10 e14 anni.

    Di regola, il consenso è invalido,salvo eccezioni.

    Reclusione da 5 a 10 anni. Procedibilità a querela.

    (N.B.) Eccezione = Il consenso del minoretra 13 e 14 anni rende non punibile ilpartner minorenne che ha non più di 3 annirispetto al primo (609-quater, 2º commac.p.).

    Reclusione da 5 a 10 anni. Procedibilità a querela.

    Eccezione = procedibilità d'ufficio sel'autore del reato è il genitore ancheadottivo o la persona cui il minore èaffidato (609-septies, 4º comma, n. 2).

    Minoreal di

    sopra di14 anni.

    Di regola il consenso è valido(l'atto è lecito penalmente).

    Eccezione = se il minore è al di sotto di 16anni è punibile il colpevole che ne sia ilnonno, il genitore anche adottivo, il tutore,ovvero altra persona cui per ragioni di curaeducazione, istruzione, vigilanza ocustodia il minore è affidato, o che abbiacol minore una relazione di convivenza(609-quater, 1º comma, n. 2 c.p.). Soltantoin questi casi si procede d'ufficio.

  • - COPERTURA ASSICURATIVA -

    POLIZZA INFORTUNI E RESPONSABILITA’ CIVILE.

    Contrariamente a quanto avviene per la responsabilità penale (la quale, ovedovesse essere riconosciuta, comporta - seppure con tutti i benefici che di volta involta la legge consente di poter usufruire - l’applicazione della sanzione in capo alresponsabile), l’obbligo del risarcimento dei danni può non essere personalmenteadempiuto qualora sussista un’adeguata assicurazione contro i danni.Com’è noto, l’Assoraider, proprio in considerazione del possibile verificarsi di eventidannosi ai propri associati, ha contratto una polizza infortuni e una polizza diresponsabilità civile.

    Con riguardo alla polizza infortuni:- Oggetto di garanzia sono gli infortuni occorsi agli associati durante tutte le

    loro attività, nonché agli ospiti assicurati (perché l’ospite sia considerato come tale ènecessario che la sua presenza sia giustificata da comprovata occasionalità eospitalità) che si trovano presenti occasionalmente durante le attività associativescaut, nonché gli autisti di pullman (salvo durante la guida e la manutenzione delmezzo).E’importante rilevare che non sono compresi i “giovani di prossima iscrizioneall’Assoraider” e le persone con età superiore ai settantacinque anni.

    - Le attività assicurate sono elencate a titolo esemplificativo nella polizza: dalleattività sociali a quelle di protezione civile, da quelle assistenziali a quelle dicampeggio ecc…, compresi gli infortuni subiti durante il trasporto e la guida diimbarcazioni.

    Tra le esclusioni contemplate, non vi è copertura assicurativa in caso di infortuniocausato da uso di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni.

    La polizza interviene in caso di morte, invalidità permanente e nel caso dirimborso per spese mediche ed ospedaliere (compresi accertamenti diagnostici, esamidi laboratorio, spese fisioterapeutiche, farmaceutiche, per assistenza infermieristica,onorari a medici e chirurghi, trasporto su ambulanza e/o mezzi speciali di trasporto,ecc.) per un valore superiore alle centomila lire e inferiore ai due milioni di lire.

    Va evidenziato che la suddetta polizza non prevede la copertura per “InabilitàTemporanea” al lavoro scaturita da infortunio subito durante l’attività scautistica.

  • Questa è sicuramente una lacuna assicurativa che andrebbe colmata, in quanto,qualora un incidente, avvenuto in attività, dovesse limitare la capacità lavorativadell’infortunato, questi non vedrebbe risarcito il suo “lucro cessante”.

    La polizza di responsabilità civile assicura, invece, tutti gli associati cheoperano nell’ambito dell’Assoraider per eventuali richieste di risarcimento danniprovocati a terzi nel corso delle attività.La garanzia, oltre alle voci normalmente contenute in una polizza R.C., è estesa, conriferimento alla tipicità dell’attività svolta, anche a incendio dei boschi edinquinamento; incendio e altri danni a cose in consegna o custodia (tende, pentolame,sacchi a pelo, attrezzi); incendio ed altri danni a edifici (sedi, case di caccia).

    IN CASO DI SINISTRO O DI INFORTUNIOFarsi rilasciare sempre il Referto Medico con diagnosi e terapia dal Pronto

    Soccorso che ha effettuato il primo intervento.Se l’intervento è stato effettuato da un medico privato, fare sottoporre comunquenelle ore immediatamente successive l’infortunato a visita presso un istituto pubblicoche certifichi lo stato di salute.La denuncia15 iniziale di ciascun infortunio deve essere effettuata utilizzando lostampato solitamente allegato alla polizza (e qui riportato) e deve essere spedita entro3 giorni dal sinistro (art 1913 c.c.) a:- BNC Assicurazioni SpA - Ufficio Sinistri Infortuni, via Abruzzi 10 - Roma (lettera

    raccomandata)- Previasme Insurance Broker - via G.B. de Rossi,12 - Roma (lettera semplice)- Segreteria Nazionale Assoraider - via Cavour 28/b - Pomezia (lettera semplice)

    E’ bene, inoltre, ricordare che non bisogna mai sottovalutare la denuncia anche incaso di lesione lieve, dato che la malattia potrebbe peggiorare in seguito, ed inseguito sarebbe troppo tardi porvi rimedio assicurativo.

    In caso di morte, è necessario inviare comunicazione telegrafica entro 24 ore allacompagnia assicuratrice.

    Oltre alle due polizze appena trattate, l’Assoraider ne ha di recente stipulatauna relativa alla tutela giudiziaria con la compagnia Allianz Ras, la quale copre glioneri relativi all’assistenza legale che si rendesse necessaria a tutela degli interessi ditutti gli iscritti maggiorenni dell’Assoraider in caso di giudizio civile o penale.La copertura assicurativa è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisinel periodo di validità (il quale ha inizio con il censimento che si effettua

    15 Vedi Appendice “B”

  • annualmente a favore dell’Assoraider) e avvenute nell’ambito di tutte le iniziativeorganizzate dall’associazione.Garantisce tutela per eventuali risarcimenti di danni a persone e/o a cose subiti perfatto illecito di terzi; nel caso di imputazione per reati colposi e per reati dolosiderubricati (considerati cioè dal legislatore non più dolosi ma colposi), nonché per lecontroversie sorte in seguito alla conclusione di un contratto con valore inferiore aquindici milioni delle vecchie lire.Non copre multe, ammende e sanzioni pecuniarie con valore inferiore a duecentomilalire.

    Il massimale di copertura per ogni evento è di quindici milioni di lire; il valoreminimo è di duecentomila lire.

    Non è, altresì, prestata garanzia assicurativa in caso di commissione di fatto doloso.

    Gli oneri relativi alla tutela stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessaria tutela degli iscritti prevedono le spese per l’intervento di un legale e di un eventualeperito, le spese di giustizia e le spese liquidate a favore della controparte in caso disoccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzatadall’impresa assicurativa.

    COME COMPORTARSIIl Capo deve immediatamente denunciare alla società assicurativa il sinistro nel

    quale sia rimasto coinvolto.La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo,l’indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l’indirizzo delle personeinteressate e degli eventuali testimoni. Il Capo deve poi far seguire tutte le notizie egli eventuali documenti relativi al sinistro.La società assicurativa ovvierà a questo punto, un tentativo di bonariocomponimento della controversia.Qualora non sia stato possibile addivenire a risoluzione amichevole, l’assicurato avràdiritto alla scelta di un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondariodel Tribunale competente.L’assicurazione non rimborsa spese sostenute per attività prestata da avvocaticorrispondenti.Se non si opta per la facoltà di scegliere il proprio legale, sarà l’assicurazione stessaad indicarne uno.Aggiungo, infine, che la polizza contempla e garantisce un assistenza telefonica 24hsu 24h (il numero indicato però è inattivo).

  • - Glossario Giuridico

    - Trattamento dei dati personali (appendice A)

    - Modulo per denuncia di sinistro (appendice B)

    - Bibliografia

    - Indice

  • - Glossario giuridico -

    Atto giuridico: In generale si definisce come tale l’atto compiuto dall'uomo in modoconsapevole e volontario e che ha rilevanza per l'ordinamento,differenziandosi dal semplice comportamento che per il diritto èindifferente ( dormire, sbadigliare) e che rientra nel novero dei merifatti naturali.

    Capacità d’intendere e di volere: La capacità di intendere è la facoltà di capire ciòche si svolge intorno a noi e ciò che noi stessi facciamo; la capacità direndersi conto del valore sociale dei nostri gesti (ad es., accorgersi chedando uno schiaffo a una persona le facciamo del male, chedeterminate parole possono ferire colui al quale sono dirette). Non ènecessario che l’individuo sia in grado di giudicare che la sua azione ècontraria alla legge: basta che genericamente possa comprendere cheessa contrasta con le esigenze della vita in comune.La capacità di volere consiste nell'autodeterminarsi e nel decidere inmodo autonomo quale comportamento assumere. Il codice, affinché unindividuo sia imputabile, richiede entrambi i requisiti.

    Colpa: È colposa la condotta di colui che abbia agito con negligenza,imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,ordini o discipline (art 43 codice penale). Il giudizio sulla colpaimplica l’analisi di tutte le circostanze di fatto, onde accertare se ildanneggiante doveva e poteva agire diversamente, in base alle regoleche vanno osservate “dalla persona normale ed accorta”.La colpa è esclusa se il fatto si verifica per caso fortuito, forzamaggiore o comunque per cause che il danneggiante non ha potutoevitare e non aveva il dovere di prevedere.

    Danno: Questo termine indica pregiudizio, "nocumento" recato in qualunquemodo a persona o cosa;-danno patrimoniale: diminuzione patrimoniale;-danno morale: sofferenze di animo, pregiudizi in genere alla attivitàdi relazione, mortificazione di sentimenti ed affetti, causa di dispiacerie dolori morali;

  • -danno biologico: si intende per danno biologico, il pregiudizio allasfera individuale di integrità fisica e psichica, subito a causa di un attoillecito altrui. La Costituzione garantisce come diritto inviolabile dellapersona l'integrità individuale: oggi si riconosce che nel patrimonio diciascuno rientra anche il diritto alla pienezza di questa integritàindividuale e si riconosce che, in seguito a lesioni personali si deverisarcire non soltanto il danno patrimoniale in senso stretto (il mancatoguadagno o le spese per cure mediche) e non soltanto il danno morale(le sofferenze patite), ma anche il pregiudizio costituito dallamenomazione temporanea o permanente della personalità psicofisica;-danno esistenziale: in violazioni del diritto alla personalità - decoro,reputazione, identità personale, riservatezza, onore, immagine, (sonoda ricomprendervi tutti i danni che potenzialmente ostacolano leattività realizzatrici della persona umana);-danno patrimoniale: diminuzione patrimoniale. Può verificarsi inconseguenza di una decurtazione dei propri beni (ad es. per un furto oper l'esborso del prezzo di una merce non più ricevuta: dannoemergente - cioè il danno che una persona subisce per un'effettivadiminuzione patrimoniale determinata da fatto altrui), oppure per unguadagno che non si è potuto realizzare (ad es. un guadagno che sisarebbe ricavato se la merce fosse stata consegnata ed avesse potutoessere rivenduta: lucro cessante - cioè il danno che una personasubisce per il mancato guadagno in conseguenza della situazionecreata da un fatto illecito).Spesso questi due aspetti sono strettamente collegati tra loro econcorrono a comporre il danno cagionato. Tranne pochissimi casi dirisarcimento per fatto incolpevole, il danno è frutto, nel diritto civile,di un atto illecito.

    Dolo: è la forma tipica della volontà colpevole; il codice penale ne forniscedefinizione all’art 43.A costituire il dolo concorrono due componenti:- la rappresentazione e cioè la visione anticipata del fatto che

    costituisce il reato;- la risoluzione, seguita da uno sforzo del volere diretto alla

    realizzazione del fatto rappresentato.L’evento è voluto, previsto, organizzato e realizzato.Il giudizio sull’intensità del dolo è piuttosto complesso, dovendositener conto di tutti gli elementi da cui si desume il grado dellapartecipazione della coscienza e della volontà nel reato, consideratoanche nella sua intima essenza di fatto antisociale.

    Fattispecie giuridica: previsione normativa complessiva del fatto e dei suoi effetti.

  • Fatto: nella vita pratica significa avvenimento, impresa.

    Fatto giuridico: nel campo del diritto, qualunque avvenimento al quale sonocollegate dal diritto stesso conseguenze giuridiche e, più precisamente,la nascita, la modificazione e la perdita di un diritto:- nel Diritto Civile, "fatto" è tanto un avvenimento naturale (fatto

    naturale, es. terremoto, inondazione, nascita o morte di unapersona, il decorso del tempo), quanto una manifestazione concretadi volontà dell'uomo (più propriamente denominato atto, es.contratto, testamento, ecc.), da cui scaturiscono conseguenzegiuridiche;

    - nel Diritto Penale, "fatto" è tutto quanto una persona compiematerialmente dando origine al reato, divenendo l'elementomateriale di esso.

    Fatto illecito: non conforme alle previsioni dell’ordinamento.

    Illecito civile: illecito che viene commesso da una persona nei confronti dell’altra,nell’ambito di un rapporto contrattuale o in seguito al verificarsi di undanno che deve essere risarcito.

    Illecito penale: quando il danno procurato ad una persona è talmente grave che ledeuno dei suoi diritti fondamentali e corrisponde alle figure disciplinatenel Codice Penale.

    Imputabilità: Il contenuto sostanziale dell’imputabilità va ravvisato nella maturitàpsichica e nella sanità mentale. Perché un soggetto possa, per il nostroordinamento, rispondere del fatto che ha provocato il danno, ledendoun altrui diritto, è necessario che sia “imputabile”. L’imputabilitàcostituisce una qualità, uno stato della persona e fa riferimento allacapacità d’intendere e di volere, ossia alla concreta idoneità delsoggetto ad avvalersi delle facoltà mentali sia in ordine alla valutazionedell’atto che compie, sia dell’autodeterminazione nella relativadecisione.L’imputabilità dell’art 2046 c.c. differisce da quella prevista dallanormativa penalistica (art.85 c.p.): nel campo della responsabilità civilesi tratta solo di stabilire se l’autore della condotta dannosa debba esseretenuto a risarcire il terzo che ha subito il danno;nel campo del dirittopenale si tratta di decidere fondamentalmente se punire l’autore delfatto criminoso.La legge stabilisce preventivamente i casi in cui l’imputabilità èdiminuita o esclusa,disciplinandole in sede penale negli articoli da 88 a96. Tra le diverse cause di esclusione agli artt 97 e 98 c.p. si contemplala minore età.

  • Incapacità: la posizione del soggetto non idoneo ad esercitare i diritti ed i doveri dicui è pur titolare; la posizione del soggetto che non ha compiuto lamaggiore età (minore) è genericamente indicata come quella disoggetto incapace.

    Responsabilità extracontrattuale (o Aquiliana): si ha nel caso di responsabilità perfatto illecito; il danneggiato non soltanto dovrà provare il danno subito,ma dovrà anche dimostrare l’esistenza del c.d. nesso di causalità tra ilfatto lesivo posto in essere dall'agente e il danno stesso. Dovrà, inoltre,essere provata anche la colpa o il dolo del danneggiante (eccettuate leipotesi di responsabilità indiretta e di responsabilità oggettiva).L'azione per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito èsoggetta a una prescrizione particolare, generalmente quinquennale.

    Responsabilità legale: è il dovere di rendere conto della violazione di leggecommessa e il doverne sopportare le conseguenze.

    Responsabilità contrattuale: si tratta di una responsabilità conseguenteall'inadempimento di un obbligo contrattuale; detta responsabilitàcomporta per il debitore inadempiente l'obbligo di risarcire il dannocausato al creditore.Mentre per il creditore danneggiato è sufficiente provare lasussistenza del suo credito, il debitore, per liberarsi dall’obbligo delrisarcimento, dovrà provare che l'inadempimento è derivato da causa alui non imputabile (art 1218 c.c.). L'azione per il risarcimento deldanno contrattuale è soggetta alla prescrizione stabilita per le azioninascenti dal contratto o dall'atto unilaterale (artt.2496 e 2497). Perquanto concerne gli effetti giuridici della responsabilità, ilrisarcimento è limitato ai soli danni prevedibili al momento in cui èsorta l'obbligazione, a meno che l'inadempimento abbia caratteredoloso (art 1225 c.c.).

    La responsabilità oggettiva: si verifica quando l'evento dal quale dipende larealizzazione del reato è posto a carico dell'agente automaticamente,indipendentemente dal suo atteggiamento psicologico: in altre parole,il reato viene accollato all'agente sulla base del solo rapporto causale;se dal suo comportamento discende causalmente l'evento del reato,l'agente è colpevole, indipendentemente dal fatto che egli lo abbia onon voluto. Pertanto, la responsabilità oggettiva si distingue dal dolo,per il quale è necessario che l'evento sia stato preveduto e voluto,perlomeno a livello di eventualità; si distingue, altresì, dalla colpa,

  • nella quale l'evento non è voluto dall'agente, ma dipende comunque daun atteggiamento imprudente o negligente dello stesso: nei casi(tassativamente previsti dal codice) nei quali è ammessa laresponsabilità oggettiva, l'agente è colpevole alla sola condizione chela sua condotta abbia causato l'evento, anche se egli non lo abbiavoluto né gli si possa muovere neppure un rimprovero di semplicenegligenza.I casi di responsabilità oggettiva possono essere raggruppati comesegue:a) responsabilità preterintenzionale; si ha quando l'eventooggettivamente causato dall'agente va oltre la sua intenzione; inpratica quando egli, volendo realizzare un evento meno grave, finiscaper realizzarne uno più grave. Il nostro codice prevede solo due casi didelitto preterintenzionale: l'omicidio preterintenzionale e l'abortopreterintenzionale; il primo si ha quando taluno, volendo percuotere oprocurare delle lesioni a una persona, involontariamente ne causi lamorte: in questo caso il reo risponderà di omicidio preterintenzionalesebbene la sua intenzione non fosse quella di uccidere, in quantol'ulteriore evento da lui non voluto (la morte) gli verrà addebitato atitolo di responsabilità oggettiva;b) delitti aggravati dall'evento; subiscono un notevole aumento dipena indipendentemente dal fatto che il colpevole abbia volutol'ulteriore evento, che gli viene addebitato a titolo di responsabilitàoggettiva. L'aumento si verifica per il solo fatto che si è realizzato ilnuovo evento, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia o nonvoluto tale conseguenza: si tratta pertanto di ulteriori ipotesi diresponsabilità oggettiva; (per es. lesioni gravi derivanti da omissionedi soccorso).Anche in materia civile, si è avuta un’individuazione di nuovi edistinti criteri d’imputazione della responsabilità, sganciati in un certomodo dalla colpevolezza, con appunto la previsione di unaresponsabilità oggettiva, cioè senza colpa.

    Sanzione civile: è di natura patrimoniale (generalmente il risarcimento del danno,nelle due forme della reintegrazione in forma specifica o perequivalente pecuniario), e la prestazione o la somma dovuta sonocorrisposte al danneggiato. A volte le violazioni sono di caratterecivile e penale contemporaneamente e, quindi, le sanzioni sisommano; altre volte esse rivestono soltanto carattere civile ocarattere penale.

    Sanzione penale: può essere detentiva (arresto previsto per le contravvenzioni oreclusione ed ergastolo per i delitti) oppure pecuniaria (ammenda omulta).

  • - DAL CODICE CIVILE -

    Art.2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto,obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

    Art.2046 c.c. Imputabilità del fatto dannoso“Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacitàd’intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso a meno che lo statod’incapacità derivi da sua colpa”.

    Art.2047 c.c. Danno cagionato dall’incapace“ In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere ilrisarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace salvo cheprovi di non aver potuto impedire il fatto.Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi ètenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizionieconomiche delle parti, può condannare l’autore del danno a una equaindennità”.

    Art.2048 c.c. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestrid’arte“Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fattoillecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela cheabitano con essi.I precettori e coloro che insegnano un’arte sono responsabili del dannocagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sonosotto la loro vigilanza.Le persone indicate nei commi prec