IL SISTEMA LEGISLATIVO - formaemarketing.it · capi di Stato e di governo al Vertice di Parigi...

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I N T E R M E D IL SISTEMA IL SISTEMA LEGISLATIVO LEGISLATIVO Via M. Bandello 19/A 10156 Torino - Tel. 011.37.40.764 Cell. 328.94.55.226 - 320.633.48.37 - Fax 011.42.76.428 P.Iva/Cod. fisc./Iscr.Reg. imprese 10426560016 [email protected] - www.formaemarketing.it I A Z I O N E IL SISTEMA IL SISTEMA LEGISLATIVO LEGISLATIVO Mia Marta Mia Marta Stoppa Stoppa

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IL SISTEMA IL SISTEMA LEGISLATIVOLEGISLATIVO

Via M. Bandello 19/A – 10156 Torino - Tel. 011.37.40.764Cell. 328.94.55.226 - 320.633.48.37 - Fax 011.42.76.428P.Iva/Cod. fisc./Iscr.Reg. imprese [email protected] - www.formaemarketing.it

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IL SISTEMA IL SISTEMA LEGISLATIVOLEGISLATIVO

Mia Marta Mia Marta StoppaStoppa

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La gerarchia delle forme giuridicheLe Direttive europeeLa Costituzione il Codice Civile e Codice penaleDDD

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La Costituzione il Codice Civile e Codice penaleL’evoluzione della normativa sulla sicurezza ed igienedel lavoroStatuto dei lavoratori e normativa sull’assicurazioneinfortuniIl Decreto Legislativo 626Il Decreto Legislativo 81/2008La legislazione relativa a particolari categorie: atipici,minori,lavoratrici madri,lavoro notturno,le normetecniche UNI CEI e loro validità

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Gerarchia delle fonti legislative

Si definiscono “fonti normative” gli atti mediante cuivengono prodotte le norme giuridiche. Per quanto attieneal campo della sicurezza e igiene del lavoro, vengonoprese in considerazione:

1. fonti di origine internazionale (ad esempio ConvenzioniDDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

1. fonti di origine internazionale (ad esempio Convenzionie Raccomandazioni dell’O.I.L. - I.L.O. - OrganizzazioneInternazionale del Lavoro, ecc.);

2. fonti di origine comunitaria (Regolamenti, Decisioni,Direttive, ecc.);

3. fonti di origine statale (leggi ordinarie, decreti, ecc.);4. fonti di origine regionale e provinciale (leggi regionali e

provinciali, ecc.);5. fonti di origine negoziale (contratti collettivi nazionali di

lavoro, ecc.).

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Gerarchia delle fonti legislative

Il sistema giuridico italiano è costituito in formapiramidale, ovvero è contraddistinto da una gerarchiadelle fonti, in forza delle quali alcune norme (di livellogerarchico superiore) prevalgono su altre (di livelloDDD

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gerarchico superiore) prevalgono su altre (di livellogerarchico inferiore).1. fonti superprimarie: Costituzione italiana, Leggi

costituzionali2. fonti primarie: Legge ordinaria, Decreto legge ,

Decreto delegato , Legge regionale,3. fonti secondarie: Decreti ministeriali, D. P. C. M.

Regolamenti, Norme tecniche, Circolari, C. C. N. L.

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Le Direttive Europee ed il DirittoComunitario

Con l'articolo 137 del trattato CE, la Comunità si impegnaa promuovere il miglioramento, in particolare,dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e lasalute dei lavoratori e si prefigge come obiettivo

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salute dei lavoratori e si prefigge come obiettivol'armonizzazione delle condizioni esistenti in questosettore. A tal fine occorre stabilire le prescrizioni minimeapplicabili che consentano agli Stati membri di introdurreun livello più elevato di protezione. Tali direttive evitano diimporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici dinatura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo dipiccole e medie imprese.

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Le Direttive Europee e il DirittoComunitario

In base all’articolo 249 del Trattato CEE le fonti di dirittoderivate si distinguono, a seconda della loroobbligatorietà, in1. Fonti a carattere nominativo- vincolante:

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1. Fonti a carattere nominativo- vincolante:� regolamenti;� direttive;� decisioni.

�Fonti a carattere non vincolante:� raccomandazioni� pareri.

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Le Direttive Europee e il DirittoComunitario

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio intutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascunodegli Stati membri.La direttiva vincola io Stato membro cui è rivolta per

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La direttiva vincola io Stato membro cui è rivolta perquanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restandola competenza degli organi nazionali in merito alla forma eai mezzi.La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per idestinatari da essa designati.Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

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Le Direttive Europee e il DirittoComunitario

Le direttive comunitarie sono recepite in vario modo dallegislatore, attraverso norme primarie, ovvero atti aventiforza di legge, oppure attraverso norme secondarie,come ad esempio un regolamento di attuazione.Le direttive sono vincolanti solo per quanto riguarda gliDDD

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Le direttive sono vincolanti solo per quanto riguarda gliobiettivi da conseguire; si tratta di strumenti ad azioneindiretta che, similmente alle cosiddette leggi-cornice,indicano il risultato da raggiungere, ma, quanto a forma emezzi, richiedono un completamento del quadronormativo da parte dei singoli Stati membri, essendoprive del carattere di immediata applicabilità, devonoformare oggetto di provvedimenti nazionali direcepimento, altrimenti non possono produrre né diritti nédoveri.

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Le Direttive Europee e il DirittoComunitario

Di solito viene assegnato un termine entro il quale gliStati membri sono tenuti a recepire e a dare attuazionealle direttive.Obiettivo principale della direttiva è il ravvicinamentoDDD

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Obiettivo principale della direttiva è il ravvicinamentodelle legislazioni.

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La politica sociale dell’Unione Europeaprima del 1987

� L’ Unione Europea sin dalla sua origine è stataconnotata da un’attenzione alla dimensione sociale delsuo intervento .DDD

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� Ma la vera e propria evoluzione della politica socialeinizia dagli anni ‘70 a fronte dell’affermazione dellaconsapevolezza che la crescita economica, auspicatacon il mercato unico, non poteva prescindere dalprogresso umano e sociale degli individui, cittadinieuropei, che vi operano.

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La politica sociale dell’Unione Europeaprima del 1987

� Tale consapevolezza è oggetto di determinazione deicapi di Stato e di governo al Vertice di Parigidell’ottobre 1972 e dà luogo all’adozione, nel gennaio1974, del Primo programma di azione sociale

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1974, del Primo programma di azione socialecomprendente iniziative nei settori della legislazionedel lavoro, della parità di condizioni, dell’igiene esicurezza del lavoro, con il fine di migliorare lecondizioni di vita e di lavoro.Tale programma prevede la partecipazione delle partisociali alle decisioni economiche e sociali dellaComunità nonché quella dei lavoratori alla vita delleimprese.

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La politica sociale dell’Unione Europeaprima del 1987

� Inoltre, nel giugno dello stesso anno, è istituito ilComitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la tuteladella salute sul luogo di lavoro, con sede in

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della salute sul luogo di lavoro, con sede inLussemburgo, con il compito di assistere laCommissione nell’elaborazione di proposte normativesu tali argomenti .

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� Nel 1978 è stato adottato il primo programma diazione quinquennale in cui veniva sottolineatal'esigenza di stabilire regole per la protezione contro lesostanze pericolose.

La politica sociale dell’Unione Europeaprima del 1987

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sostanze pericolose.A tal fine il Consiglio approvava nel 1980 una direttivaquadro, 80/1107, sulla protezione dei lavoratori contro irischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici,fisici e biologici durante il lavoro.

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Il Consiglio ha emanato alcune direttive particolari inconcomitanza con detta direttiva quadro:

� Direttiva 82/602 relativa ai rischi connessi adun'esposizione al piombo metallico .

La politica sociale dell’Unione Europeaprima del 1987

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un'esposizione al piombo metallico .� Direttiva 83/477 riguardante l'amianto (modificata).� Direttiva 86/188 sull'inquinamento sonoro .� Direttiva 88/364 sulla protezione contro taluni agenti

cancerogeni .� Il 15 febbraio 1982 è stata adottata la direttiva del

Consiglio 82/130 riguardante il ravvicinamento dellelegislazioni degli Stati membri relative al materialeelettrico destinato ad essere utilizzato in atmosferapotenzialmente esplosiva nelle miniere .

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La Comunità Europea nel 1987 adotta l’Atto unicoeuropeo con cui riforma i Trattati di Roma del ‘57 edinserisce a pieno titolo nella filosofia della Comunità iproblemi del lavoro e della sua tutela. Le più significative

La politica sociale dell’Unione Europea dal1987 al 1989

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problemi del lavoro e della sua tutela. Le più significativemodifiche in tal senso sono state apportate agli articoli100 e 118 che dispongono che:

� le proposte della Commissione in materia di sanità,sicurezza e protezione dell’ambiente e deiconsumatori siano deliberate dal Consiglio a“maggioranza qualificata”;

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� gli Stati membri della Comunità si impegnano apromuovere il miglioramento dell’ambiente di lavoroper tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori,

La politica sociale dell’Unione Europea dal1987 al 1989

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per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori,fissando come obiettivo dei singoli Paesil’armonizzazione, delle condizioni esistenti in talecampo;

� il Consiglio si impegna ad adottare le prescrizioniminime in materia di salute e sicurezza sul lavoroattraverso Direttive, applicabili nei vari Paesi membriprogressivamente.

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L'Atto unico europeo ha anche introdotto l'articolo 95 (100A) che si prefigge di sopprimere tutti gli ostacoli agliscambi nel mercato interno. Tale articolo è pertinenteanche per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Le

La politica sociale dell’Unione Europea dal1987 al 1989

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anche per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Ledirettive ai sensi dell'articolo 95 intendono garantire chevengano immessi sul mercato prodotti sicuri compresimacchinari e dispositivi di protezione individuale per usoprofessionale.

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La politica sociale dell’Unione Europeadopo il 1989� Nel 1989 è stata adottata dal Consiglio una direttiva

quadro importante, la direttiva 89/391. Tale direttiva miraa garantire un elevato livello di protezione dei lavoratorigrazie all'attuazione di misure preventive di tutela controDDD

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gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emediante l'informazione, consultazione, partecipazioneequilibrata e formazione dei lavoratori e dei lororappresentanti. Tale direttiva quadro serve da base a tuttauna serie di direttive particolari che coprono un'ampiagamma di settori quali le attrezzature di lavoro,l'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, latutela delle lavoratrici gestanti, la tutela dei lavoratoriesposti al rischio di atmosfere esplosive ecc.

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La politica sociale dell’Unione Europeadopo il 1989Sono state altresì adottate altre misure in particolare:� La direttiva 93/104 concernente taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro che garantisceche i lavoratori siano tutelati contro gli effetti nocivi per laDDD

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che i lavoratori siano tutelati contro gli effetti nocivi per laloro salute e la loro sicurezza provocati da tempi di lavoroeccessivamente lunghi, riposo inadeguato o ritmi di lavorotali da perturbarne l'andamento.

� La direttiva 96/29 Euratom che fissa le normefondamentali di sicurezza relativa alla protezione sanitariadei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivantidalle radiazioni ionizzanti .

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La politica sociale dell’Unione Europeadopo il 1989� Il regolamento del Consiglio 2062/94 che istituisce

l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sulluogo di lavoro . L'Agenzia ha sede a Bilbao (Spagna), esi prefigge di fornire agli organi comunitari, agli StatiDDD

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si prefigge di fornire agli organi comunitari, agli Statimembri e agli ambienti interessati informazioni tecniche,scientifiche ed economiche da utilizzare nel campo dellasalute e sicurezza sul lavoro

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L’evoluzione della normativa sullasicurezza e l’igiene del lavoro in Italia

Alla fine dell’800, a fronte dell’aumento degli infortuni edelle malattie professionali dovuto al processo dimeccanizzazione dell’industria ed all’impiego di sostanzeDDD

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meccanizzazione dell’industria ed all’impiego di sostanzechimiche tossiche, il legislatore intervenne istituendol’assicurazione contro gli infortuni, obbligatoria per alcunecategorie di lavoratori dell’industria (Legge 80 del 1898),affinché fosse garantito un trattamento risarcitorio allevittime di infortunio. Nel 1930, nel Codice penale (RegioDecreto del 19 ottobre 1930, n. 1398) sono inseriti alcuniprincipi.

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L’evoluzione della normativa sullasicurezza e l’igiene del lavoro in Italia

Nel 1942 il Codice civile (Regio Decreto del 16 marzo1942, n. 262), definisce il cosiddetto “obbligo di sicurezza”cui è tenuto t’imprenditore. Con la Costituzione dellaRepubblica italiana, del 27 dicembre 1947, le normativeDDD

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Repubblica italiana, del 27 dicembre 1947, le normativeprecedenti acquistano una valenza maggiore giacché ildiritto alla salute dell’individuo assume valore etico -sociale costituzionale e pertanto non più solo obbligo perchi gestisce il lavoro altrui, ma anche obiettivo daperseguire per la Repubblica. Inoltre, la Costituzioneafferma il principio dell’indennizzo del lavoratore indeterminati casi e sancisce l’obbligo del rispetto dellasicurezza, libertà e dignità umana da parte di coloro checonducono iniziative private.

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Codice Penale 1930

art. 451: Chiunque, per colpa, omette di collocare,ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altrimezzi destinati alla estinzione di un incendio, o alsalvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sullavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o conla multa da ……….

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la multa da ……….

art. 437: Chiunque omette di collocare impianti,apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri oinfortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, èpunito con la reclusione da …………….. Se dal fattoderiva un disastro o un infortunio, la pena è dellareclusione da….. a ……..anni;

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Codice Penale 1930

Questo impianto legislativo ha conferito alla disciplinaantinfortunistica la qualificazione di norme penali, lacui violazione è punita non solo con multe, ma anchecon pene restrittive della libertà personale. L’art. 437include per la prima volta tra i delitti di comunepericolo l’omissione della collocazione di impianti

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pericolo l’omissione della collocazione di impianti,apparecchi,segnali atti a prevenire disastri o infortunisul lavoro.

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Codice Civile 1942art. 2087 secondo il quale l’imprenditore è tenuto ad

adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e latecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica eDDD

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la personalità morale dei prestatori di lavoro;

art. 2214-2117 che forniscono disposizioni relative gliistituti di previdenza e contengono principi secondo iquali l’imprenditore è tenuto al versamento dicontributi agli enti assicuratori e considera nulloqualsiasi patto che eluda le normative in temaantinfortunistico;

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Codice Civile 1942

art. 2110 che prevede l’obbligo per l’imprenditore dicorrispondere la retribuzione per il periodo di malattiao infortunio del lavoratore.

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Nell’art. 2087 si afferma, con l’obbligo impostoall’imprenditore, un diritto alla sicurezza del lavoratoredi carattere generale. Correlando gli art. 437 del C. P.e 2087 del C.C. la violazione di questo ultimo è punitadal primo.

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Costituzione 1948

L’art. 32 della Costituzione sancisce quale dirittofondamentale dell’individuo e interesse dellacollettività, la tutela della salute e la garanzia di curegratuite agli indigenti.DDD

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gratuite agli indigenti.La Costituzione afferma il principio dell’indennizzo del

lavoratore in determinati casi e sancisce l’obbligo delrispetto della sicurezza, libertà e dignità umana daparte di coloro che conducono iniziative private:

l’art. 38 che prevede siano assicurati mezziadeguati alle esigenze di vita dei lavoratori in caso diinfortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,disoccupazione involontaria;

l’art. 41 che prevede che l’iniziativa privata non

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Costituzione 1948

l’art. 38 che prevede siano assicurati mezzi adeguatialle esigenze di vita dei lavoratori in caso di infortunio,malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazioneinvolontaria;DDD

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involontaria;l’art. 41 che prevede che l’iniziativa privata non possasvolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza,alla libertà e alla dignità umana.

Con l’art. 41 si afferma il diritto alla sicurezza dellavoratore sancendo il dovere di sicurezza del datore .

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La “prevenzione tecnica”

� I principali provvedimenti di natura tecnica, per laprevenzione sui luoghi di lavoro sono il DPR n. 547del 27 aprile 1955 (norme per la prevenzione degliinfortuni sul lavoro) ed il DPR n. 303 del 19DDD

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infortuni sul lavoro) ed il DPR n. 303 del 19marzo1956 (norme generali per l’igiene del lavoro).

Essi regolano i requisiti di igiene, sicurezza emanutenzione di ambienti, macchine, impianti,prodotti, ivi incluse le attrezzature di lavoro, nonché imezzi personali di protezione.

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La “prevenzione tecnica”

Tali decreti, partono dall’assunto che il legislatore,per ogni impianto, attrezzatura o ambiente, possasia identificare i rischi cui sono esposti i lavoratori,sia formulare gli obblighi di carattere tecnico cuiDDD

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sia formulare gli obblighi di carattere tecnico cuiattenersi per evitare possibili infortuni e proteggere illavoratore.Quest’ultimo deve essere reso edotto sui rischiconnessi alla mansione e, conseguentemente, deveadeguare le proprie azioni alla macchina.

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La “prevenzione tecnica”

Entrambi i Decreti, simili nell’impostazione, sancisconoche:

1. i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell’ambitodelle rispettive attribuzioni, hanno l’onere diDDD

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delle rispettive attribuzioni, hanno l’onere digarantire l’igiene e la sicurezza dell’ambiente dilavoro e di vigilare sull’applicazione delle normativedi settore (articolo 4 di entrambi);

2. i lavoratori sono obbligati ad osservare le misure diprevenzione adottate ed a segnalare eventualicarenze (art. 6 del DPR 547/55 e art. 5 del DPR303/56).

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La “prevenzione tecnica”

Inoltre, il DPR 547 prevede anche che:

� i costruttori ed i commercianti di macchine,attrezzature, utensili, ecc. devono provvedereDDD

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attrezzature, utensili, ecc. devono provvedereall’immissione sul mercato di prodotticorrispondenti alle norme specificamente previste .

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La “prevenzione sanitaria”

Con il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazioneobbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali (DPR n. 1124 del 30 giugno 1965) illegislatore affronta la materia prevenzionale dal punto diDDD

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legislatore affronta la materia prevenzionale dal punto divista sanitario estendendo l’obbligo assicurativo a piùtipologie di lavoratori affinché sia garantito il risarcimentodel lavoratore a fronte di un danno già occorso .

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L’assicurazione sociale obbligatoria diretta a tutelare illavoratore in caso di infortunio o malattiaprofessionale prevista dalla Costituzione ( art. 38, c. 2)

Assicurazione contro gli infortuni sullavoro e le malattie professionali (L . 114del 1965)

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professionale prevista dalla Costituzione ( art. 38, c. 2)è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni perl'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoroe le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno1965, n.1124.E' gestita dall' INAIL.

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INFORTUNIO SUL LAVOROPer infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata,in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la

Assicurazione contro gli infortuni sullavoro e le malattie professionali (L . 114del 1965)

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in occasione di lavoro, da causa violenta che determini lamorte della persona o ne menomi parzialmente ototalmente la capacità lavorativa.Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:

� La lesione� la causa violenta;� l'occasione di lavoro. Il concetto di "occasione di lavoro"

richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e ilverificarsi dei rischio cui può conseguire l'infortunio.

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MALATTIA PROFESSIONALELa malattia professionale è un evento dannoso cheagisce sulla capacità lavorativa della persona e trae

Assicurazione contro gli infortuni sullavoro e le malattie professionali (L . 114del 1965)

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agisce sulla capacità lavorativa della persona e traeorigine da cause connesse allo svolgimento dellaprestazione lavorativa.La causa agisce lentamente e per gradi sull'organismodel soggetto e deve risultare in diretta relazione conl'esercizio di determinate attività nelle quali trovare lapropria origine. Il vigente sistema di tutela si fonda su unapresunzione legale del nesso di causalità tra latecnopatia, elencata in un'apposita tabella, e lecorrispondenti lavorazioni nocive.

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Statuto dei lavoratori(L.300 del 1970)

Con la Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto deilavoratori), viene riconosciuto, per la prima volta nellanostra storia, il diritto dei “lavoratori, mediante lororappresentanze, di controllare l’applicazione delle norme

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rappresentanze, di controllare l’applicazione delle normeper la prevenzione degli infortuni e delle malattieprofessionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione el’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la lorosalute e la loro integrità fisica”.

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Statuto dei lavoratori(L.300 del 1970)

L'art. 9 dello Statuto del lavoratori (L . 20 Maggio 1970 n.300) rappresenta il primo esplicito riconoscimentolegislativo della dimensione collettiva dell'interesse allatutela dell'ambiente di lavoro.

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tutela dell'ambiente di lavoro.La tutela collettiva dell'ambiente di lavoro, così comedelineata dall'art. 9 è strettamente legata all'azionesindacale ed alla contrattazione collettiva.La contrattazione collettiva ha avuto un ruolo importantenella tutela delle condizioni di lavoro non tanto in sede"normativa" di individuazione dei minimi di tutela, quantoin sede "gestionale", al fine di prevedere e regolarestrumenti operativi.

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Riforma sanitaria 1978

Dicembre del 1978, il legislatore con la Legge n. 833/78di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale inserisce tragli obiettivi principali di quest’ultimo la prevenzione dellemalattie professionali e degli infortuni sul lavoro nonché lapromozione e salvaguardia della salubrità e dell’igieneDDD

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promozione e salvaguardia della salubrità e dell’igienenell’ambiente di vita e di lavoro. Tale Legge, che delegavail Governo alla predisposizione di un Testo Unico inmateria di sicurezza sul lavoro, attribuisce le funzioni diprevenzione e vigilanza, precedentemente svoltedall’Ispettorato del lavoro, alle Unità sanitarie locali (USL)decentrate sul territorio ed istituisce all’interno delle USLServizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro. Lastessa legge istituisce l’Istituto Superiore per laprevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).

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Le norme degli anni 1979 -91

Nel 1979, a seguito della vertenza sulle amminearomatiche, inizia una fase normativa in cui vengonodefinite dettagliate indicazioni non solo sul singolo rischioma sulla complessità dell’attività e/o dei gruppi disostanze.DDD

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sostanze.Circolari Ministero del Lavoro n 46 dei 1979 e n 61 del1981 relative alle lavorazioni con ammine aromatiche,DPR 962 del 1982, lavorazioni con cloruro di vinile;DPR n 175 del 1988, sui rischi industriali rilevanti (lacosiddetta “ Direttiva Seveso”);D L g s n 277 del 1991, sui rischi da agenti chimici, fisici ebiologici in particolare (rumore, piombo ed amianto);

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Le norme degli anni 1979 -91

Circolari 46/79 e 61/81 innovano la normativaintervenendo sui rischi globali e su tutti i soggetticoinvolgibili (compresi gli appalti) e non più solo sui rischispecifici

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Il DPR n. 175 del 17 maggio 1988 rappresenta unulteriore passo in avanti nella logica della prevenzioneglobale dei rischi. Il DPR 175/88 ha imposto ai “dominus”aziendali di controllare l’iter di attuazione delleprescrizioni e di evitare deleghe non sostenute daadeguate possibilità decisionali.

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Le norme degli anni 1979 -91

Il Decreto Legislativo 277/91, detta obblighi generali su:1)individuazione dei rischi;2) valutazione dei rischi;3) riduzione dei rischi;4) misure preventive;DDD

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4) misure preventive;4) informazione agli addetti;5) sanzioni penali.

Con le normative degli anni 1979-91, quindi, si passa dal“rischio specifico e puntuale” al “rischio sistemico diattività”, collegato a fattori generali .

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Le normative di “derivazione” europea

� il Decreto Legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 (rischiderivanti da agenti chimici, fisici e biologici) direcepimento della Direttiva Quadro 80/1107 CEE e dialtre direttive particolari introduce indicazioni preciseper quanto attiene la valutazione del rischio,DDD

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per quanto attiene la valutazione del rischio,l’informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori, icontrolli sanitari ed ambientali.

� il Decreto Legislativo n. 626 del settembre 1994, con ilquale l’Italia recepisce Direttiva Quadro 89/391 CEE ealtre direttive, innova la legislazione italiana in materiadi salute e sicurezza sul lavoro .

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Le normative di “derivazione” europea

� il Decreto Legislativo n. 494/96, così come modificatodal D.Lgs. n. 528/99 (cantieri temporanei o mobili), cheha recepito la Direttiva 1992/57/CEE;

� Decreto Legislativo n. 493/96 (segnaletica di sicurezzae/o di salute sul luogo di lavoro) che ha recepito laDDD

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e/o di salute sul luogo di lavoro) che ha recepito laDirettiva 1992/58/CEE;

� il Decreto Legislativo n. 645/96 (lavoratrici gestanti,puerpere o in periodo di allattamento) che ha recepito laDirettiva 1992/85/CEE, abrogato dal Decreto Legislativo151/2001 ;

� il Decreto Legislativo n. 624/96 (industrie estrattive pertrivellazione, a cielo aperto o sotterranee) che harecepito la Direttiva 1992/91/CEE e la Direttiva1992/104/CEE .

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Le principali novità introdotte dal D. Lgs .626/94� L’indicazione di specifici obblighi, non delegabili, per il

datore di lavoro tra i quali, in primo luogo, la valutazione ditutti i rischi che possono derivare dai processi lavorativiaziendali e dall’ambiente di lavoro;DDD

IIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

� L’istituzione di figure sostanzialmente nuove in ambitoaziendale, quali quelle del Responsabile e degli Addettidel Servizio di prevenzione e protezione e delRappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

� L’introduzione del rispetto dei principi ergonomici tra lemisure di prevenzione;

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Le principali novità introdotte dal D. Lgs .626/94� L’individuazione di misure specifiche per tipologie di

lavoro precedentemente non sottoposte a tutela qualil’uso del videoterminale e la movimentazione manuale deicarichi;DDD

IIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

� La predisposizione di un organico programma di informazione e formazione dei lavoratori in materia di salutee sicurezza relativo ai luoghi di lavoro in cui essi operano;

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Le direttive europee recepite dal DecretoLegislativo 626

� Direttiva Quadro 89/391 CEE del Consiglio —Concernente l’attuazione di misure volte a promuovere ilmiglioramento della sicurezza e della salute deilavoratori durante il lavoro( titolo I);DDD

IIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

lavoratori durante il lavoro( titolo I);

� Direttiva 89/654 CEE del Consiglio- relativa alleprescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghidi lavoro (titolo II);

� Direttiva 89/655 CEE del Consiglio - relativa ai requisitiminimi di sicurezza e di salute per l’uso delleattrezzature di lavoro da parte dei lavoratori;

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Le direttive europee recepite dal DecretoLegislativo 626

� Direttiva 95/63 CEE del Consiglio - che modifica ladirettiva 89/655/CEE;

� Direttiva 2001/45 CE del Parlamento e del Consiglio -DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

che modifica la direttiva 89/655/CEE ( titolo III );

� Direttiva 89/656 CEE del Consiglio - relativa alleprescrizioni minime in materia di sicurezza e salute perl’uso da parte dei lavoratori dì attrezzature di protezioneindividuale durante il lavoro ( titolo IV );

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Le direttive europee recepite dal DecretoLegislativo 626

� Direttiva 90/269 CEE del Consiglio - relativa alleprescrizioni minime di sicurezza e di salute concernentila movimentazione manuale di carichi ( titolo V );

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

� Direttiva 90/270 CEE del Consiglio - relativa alleprescrizioni minime in materia di sicurezza e di saluteper le attività lavorative svolte su videoterminali ( titoloV I );

� Direttiva 90/394 CEE del Consiglio - sulla protezionedei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizionead agenti cancerogeni .

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Le direttive europee recepite dal DecretoLegislativo 626

� Direttiva 97/42 CE del Consiglio - che modifica ladirettiva 90/394/CEE, Direttiva 99/38 CE del Consiglio -che modifica per la seconda volta la direttiva90/394/CEE estendendola agli agenti mutageni ( titoloDDD

IIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

VII );

� Direttiva 98/24 CE del Consiglio - sulla protezione dellasalute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischiderivanti da agenti chimici ( titolo VII bis );

� Direttiva 90/679 CEE del Consiglio - relativa allaprotezione dei lavoratori contro i rischi derivanti daun’esposizione ad agenti biologici ( titolo VIII ).

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Il decreto legislativo 626 del 1994

� il legislatore in primo luogo elenca all’art. 3 le misuregenerali per la protezione della salute e per la sicurezzadei lavoratori, da porre in essere in tutti i settori di attività(privati e pubblici) in cui vi sia anche un solo lavoratore;

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

� viene definito il sistema di gestione della sicurezza e sonoindividuati e responsabilizzati, con precisi obblighi, tutti isoggetti che intervengono a diverso titolo nei processilavorativi.

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Il decreto legislativo 626 del 1994� viene prevista la compartecipazione della parte pubblica

e delle parti sociali alla realizzazione del nuovo sistemadefinendo un insieme di interventi così strutturati:1. Intervento territoriale (art. 20) svolto dagli organismi

paritetici, costituiti dalla organizzazioni sindacali datoriali edei lavoratoriDDD

IIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

dei lavoratori2. Intervento generale di informazione, assistenza e

consulenza (art. 24) svolto da una serie di organismi,centrali e periferici della pubblica amministrazione

3. Intervento regionale (art. 27) svolto dai Comitati regionalidi coordinamento che operano a livello locale, perrealizzare uniformità di azioni, assicurando forme diconsultazione delle parti sociali

4. Intervento centrale (art. 26) realizzato dalla Commissioneconsultiva permanente per la prevenzione degli infortuni el’igiene del lavoro.

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Il decreto legislativo 626 del 1994� viene riconfermato Io svolgimento preminente delle

attività di vigilanza (art. 23) da parte delle Unità SanitarieLocali, ora ASL.

� è previsto che le attività di vigilanza siano svolte anchedall’Ispettorato del Lavoro, previa comunicazione aiDDD

IIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

dall’Ispettorato del Lavoro, previa comunicazione aidipartimenti di prevenzione delle ASL competenti perterritorio

� A supporto delle attività di vigilanza sono state previstesanzioni, di natura penale (arresto) o amministrativa(ammenda) secondo la gravità della violazione, lesanzioni, le più gravi di natura penale sono poste in capoal datore di lavoro e ai dirigenti mentre quelle più elevatedi natura amministrativa sono previste per progettisti,fabbricanti e installatori .

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Legge 123 luglio 2007

La legge contiene i principi e criteri direttivi per l'adozionedel Testo unico sulla sicurezza del lavoro,e normeimmediatamente precettive che vengono a modificare ilD.Lgs. n. 626/1994.

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

Criteri di delega ,1. estensione del campo di applicazione oggettivo e

soggettivo della tutela.2. indicazione di un intervallo abbastanza preciso entro il

quale determinare l'apparato sanzionatorio,3. consolidamento delle sedi e degli strumenti della

bilateralità e del “tripartitismo” in diverse aree dellasicurezza sul lavoro .

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Legge 123 luglio 2007

Misure immediatamente precettive1. specifiche tutele da adottare nel caso di contratto

d’appalto e sulla disciplina relativa alle modalità dielezione nonché alle attribuzioni del rappresentante perla sicurezza (art 3);DDD

IIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

la sicurezza (art 3);2. il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza

in materia di sicurezza sul lavoro affidato ai comitatiregionali di coordinamento (art 4);

3. creazione di banche dati unificate4. assunzione dei 300 ispettori del lavoro e risorse (4,25

milioni di euro);5. avvio di progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei

percorsi di formazione professionale;

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Legge 123 luglio 2007

Misure immediatamente precettive6. poteri di sospensione dei lavori e di interdizione alla

contrattazione con le pubbliche amministrazioni nei casidi violazioni di una certa gravità della disciplina relativaalla regolarità delle assunzioni e all’orario di lavoro;DDD

IIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

alla regolarità delle assunzioni e all’orario di lavoro;7. apposita tessera di riconoscimento per il personale

occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice;8. inclusione tra i criteri da adottare nella predisposizione

delle gare e nella valutazione delle offerte anomale,anche quello dei costi relativi alla sicurezza;

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Legge 123 luglio 2007

9. apposite sanzioni pecuniarie e interdittive per le personegiuridiche responsabili dei reati di omicidio colposo elesioni colpose gravi o gravissime, commessi conviolazione delle norme antinfortunistiche e sulla tuteladell’igiene e della salute sul lavoro;DDD

IIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

dell’igiene e della salute sul lavoro;10. credito di imposta per le spese sostenute dai datori di

lavoro per la partecipazione dei lavoratori a programmi diformazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Il decreto legislativo n.81 del 2008

Il D.Lgs. 81/2008 è costituito da: 306 articoli (in 13Titoli) e 51 Allegati (l’Allegato III è diviso in due parti).Il Decreto legislativo n. 81/2008:DDD

IIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

1. costituisce la normativa fondamentale italiana in tema divalutazione e prevenzione da tutti i rischi sul lavoro(come il 626/94);

2. prescrive misure di tutela in tutte le aziende, grandi epiccole, pubbliche e private (come il 626/94);

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Il decreto legislativo n.81 del 2008

3. prescrive misure di tutela in tutte le aziende, grandi epiccole, pubbliche e private (come il 626/94);

4. comprende tutte le normative precedenti sulla salute,DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

l’igiene e la sicurezza sul lavoro, assorbendo eabrogando anche i DPR degli anni 1955/56 (adifferenza del 626/94, che li lasciava in vigore);

5. contiene obblighi e diritti, prescrizioni e sanzioni (comeil 626/94);

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Il decreto legislativo n.81 del 2008

6. NON contiene alcune normative particolari, per le qualvigono altri decreti, ad esempio le norme per laprevenzione degli incidenti rilevanti (Decreto LegislativoDDD

IIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

334/99, “Seveso”), gli obblighi di valutazione dei rischiper le lavoratrici in gravidanza, maternità e puerperio(Decreto Legislativo15 1/2001).

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Il decreto legislativo n.81 del 2008:innovazioni di carattere generale

� aggiorna le definizioni, introducendone alcune nuove eaggiornando i contenuti per altre;

� ampia il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo);� ridefinisce il sistema istituzionale ed introduce

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

� ridefinisce il sistema istituzionale ed introducel’interpello;

� amplia le misure di tutela;� inserisce il principio della delega di funzioni di rilevanza

penale;� amplia gli obblighi dei datore di lavoro, del preposto, dei

dirigenti e delle altre figure esterne (progettisti,installatori, manutentori, fabbricanti);

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Il decreto legislativo n.81 del 2008:innovazioni di carattere generale

� ampia i diritti e i doveri su addestramento e formazione(obbligatoria anche per preposti e dirigenti);

� aggiorna le prescrizioni in tema di sorveglianza sanitariae ruolo del medico competente;

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

e ruolo del medico competente;� ampia i diritti dei RSL;� introduce il RLS di sito oltre agli RLS aziendali e

territoriali;� valorizza il ruolo degli organismi paritetici e della

Commissione consultiva.

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Il decreto legislativo n.81 del 2008

� Il Titolo I è costituito da 61 articoli, contiene i principicomuni . Aggiorna tutto il Titolo I del D.Lgs. 626/94 e lerelative sanzioni, gli articoli .2, 3, 5, 6 e 7 della Legge127/2007 ed altre disposizioni di carattere generale.IlTitolo I va letto unitamente ai Titoli XII (articoli da 298 a

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

Titolo I va letto unitamente ai Titoli XII (articoli da 298 a303) e XIII (articoli da 304 a 306);

� Il Titolo II: .contiene le disposizioni relative ai Luoghi dilavoro e le relative sanzioni: da art. 62 a 68. Ricomprendeil Titolo II del D.Lgs. 626/94 e i DPR 547/55 e 303/56(escluso l’art. 64);

� Il Titolo III contiene le disposizioni relative ad Attrezzaturee DPI e le relative sanzioni:da art. 69 a 87. Ricomprende iTitoli III (Attrezzature) e IV (DPI) del D.Lgs. 626/94;

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Il decreto legislativo n.81 del 2008

� Il Titolo IV contiene le disposizioni relative ai Cantieritemporanei e mobili e alle costruzioni in quota e lerelative sanzioni: da art. 88 a 160. Ricomprende il D.Lgs.494/96 , il DPR 164/56 e le altre normative collegate allecostruzioni;

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

costruzioni;� Il Titolo V contiene le disposizioni relative alla

Segnaletica di sicurezza e le relative sanzioni: da art.161 a 166. Ricomprende il D.Lgs. 493/96;

� Il Titolo VI contiene le disposizioni relative allaMovimentazione manuale dei carichi e le relativesanzioni: da art. 167 a 171. Ricomprende il Titolo V delD.Lgs. 626/94;

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Il decreto legislativo n.81 del 2008

� Il Titolo VII contiene le disposizioni relative aiVideoterminali e le relative sanzioni: da art. 172 a 179Ricomprende il Titolo VI del D.Lgs. 626/94.

� Il Titolo VIII contiene le disposizioni relative agli Agentifisici e le relative sanzioni: da art. 180 a 220. In

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

fisici e le relative sanzioni: da art. 180 a 220. Inparticolare ricomprende le disposizioni relative a rumore(capo II), vibrazioni meccaniche (capo III), campielettromagnetici (capo IV), radiazioni ottiche artificiali(capo V).

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Il decreto legislativo n.81 del 2008

� Il Titolo IX contiene le disposizioni relative alle sostanzepericolose e le relative sanzioni: da art. 180 a 265; Inparticolare ricomprende le disposizioni relative ad Agentichimici (capo I), Agenti cancerogeni e mutageni (capo II)e amianto (capo III).

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

e amianto (capo III).� Il Titolo X contiene le disposizioni relative agli Agenti

Biologici e le relative sanzioni: da art. 266 a 286.� Il Titolo XI contiene le disposizioni relative alle Atmosfere

esplosive e le relative sanzioni: da art. 287a297.

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Il decreto 106/09 - gli emendamenti aldecreto 81/09

� Il decreto non ha carattere innovativo dovendo rispettareprincipi della L 123.a) Primo obiettivo del decreto correggere errori materialie tecnici;

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

e tecnici;b) superare alcune criticità verificate (volontariato,appaltiecc.);c) valorizzazione e potenziamento degli enti bilaterali;d) revisione delle sanzioni;e) semplificazione delle procedure;

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

� LEGGE 30/12/71, n.1204 Tutela delle Lavoratrici madri;� DPR 25/11/76, n.1026 Regolamento di esecuzione della

L.1204;

Principali norme che hanno regolato latutela delle lavoratrici madri

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

� LEGGE 9/12/77, n. 903 Parità di trattamento tra uomini edonne in materia di lavoro;

� Decreto Legislativo 9/09/94, n. 626 Miglioramento dellasicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

� Decreto Legislativo 25/11/96, n. 645 Miglioramento dellasicurezza e della salute sul lavoro delle Lavoratricigestanti puerpere e in periodo di allattamento;

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

� LEGGE 08/03/00, n.53 Disposizioni di sostegno dellamaternità e della paternità per il diritto della cura e dellaformazione;

Principali norme che hanno regolato latutela delle lavoratrici madri

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

� Decreto Legislativo 26/03/01, n.151 Testo unico delledisposizioni legislative in materia di tutela e sostegnodella maternità e della paternità, a norma dell’art.15 dellalegge 8 marzo 2000, n. 53.

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Lavoratrici madri: compiti del datore di lavoro.

Il D.L.vo 151 prevede che il Datore di lavoro adotti lemisure adeguate per la tutela della sicurezza e dellasalute delle Lavoratrici durante il periodo della gravidanzae fino a sette mesi dopo il parto .DDD

IIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

e fino a sette mesi dopo il parto .La tutela si applica, altresì, alle Lavoratrici che hannoricevuto bambini in adozione o in affidamento fino alcompimento dei sette mesi di età (art.6, comma i e 2).Il Datore di lavoro, durante il processo di valutazione delrischio deve verificare se nella sua azienda vi sianoattività, lavori e/o condizioni in cui si svolgono le attività,che rientrino nella lista dei lavori vietati per legge per leLavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento.

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Elenco dei lavori faticosi, pericolosi einsalubri (Allegato A, D.L.vo 151/01)

1) È vietato il trasporto sia a braccia sia a spalle,sia con carretti a ruote su strada o su guida, e ilsollevamento dei pesi, compreso il carico escarico e ogni altra operazione connessa .

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

scarico e ogni altra operazione connessa .2) I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietatisono i seguenti :a. quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.

35 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000,b. quelli indicati nella tabella allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 303, peri quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive eperiodiche

c. quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi;

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Elenco dei lavori faticosi, pericolosi einsalubri (Allegato A, D.L.vo 151/01)

a. i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioniionizzanti;

b. i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse ;c. i lavori di manovalanza pesante ;DDD

IIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

c. i lavori di manovalanza pesante ;d. i lavori che comportano una stazione in piedi per più di

metà dell’orario o che obbligano ad una posizioneparticolarmente affaticante;

e. i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata apedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, oesiga un notevole sforzo;

f. i lavori con macchine scuotenti o con utensili chetrasmettono intense vibrazioni;

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Elenco dei lavori faticosi, pericolosi einsalubri (Allegato A, D.L.vo 151/01)

a. i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori enei reparti per malattie infettive e per malattie nervosee mentali;

b. i lavori agricoli che implicano manipolazione e uso diDDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

b. i lavori agricoli che implicano manipolazione e uso disostanze tossiche;

c. i lavori di monda e trapianto del riso;d. i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei

pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione inmoto .

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Elenco non esauriente di agenti econdizioni di lavoro pericolosi, faticosi einsalubri (Allegato B, D.L.vo 151/01)

AgentiA) agenti fisici:

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

A) agenti fisici:� lavoro in atmosfera di sovra pressione elevata, ad esempio in

camere sotto pressione, immersione subacquea;

B) agenti biologici:� toxoplasma;

B) virus della rosolia, a meno che sussista la prova che laLavoratrice è sufficientemente protetta contro questiagenti dal suo stato di immunizzazione;

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Elenco non esauriente di agenti econdizioni di lavoro pericolosi, faticosi einsalubri (Allegato B, D.L.vo 151/01)

AgentiC) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

C) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura incui questi agenti possono essere assorbiti dall’organismoumano.

Condizioni di lavoro� lavori sotterranei di carattere minerario .

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Elenco non esauriente di agenti, processie condizioni di lavoro(Allegato C, Decreto Legislativo 151/01)

A. AgentiAgenti fisici:1. colpi , vibrazioni meccaniche o movimenti ;

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

1. colpi , vibrazioni meccaniche o movimenti ;2. movimentazione manuale di carichi pesanti,3. rumore;4. radiazioni ionizzanti;5. radiazioni non ionizzanti;6. sollecitazioni termiche;7. movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, fatica

mentale e fisica;

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Elenco non esauriente di agenti, processie condizioni di lavoro(Allegato C, Decreto Legislativo 151/01)

2) Agenti biologiciAgenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensidell’art . 75 del D . L g s 626;

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

dell’art . 75 del D . L g s 626;

3) Agenti chimici:a. sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi

della direttiva n.b. 671548/CEE, purché non figurino ancora nell’allegato li

(allegato B del D.L.vo 151/01);c. agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto

legislativo n. 626d. mercurio e suoi derivati;

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Elenco non esauriente di agenti, processie condizioni di lavoro(Allegato C, Decreto Legislativo 151/01)

a. monossido di carbonio;b. medicamenti antimitotici;c. agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

c. agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimentocutaneo.

B ProcessiProcessi industriali che figurano nell’allegato VIII delDecreto Legislativo 626/94;

C Condizioni di lavoroLavori sotterranei di carattere minerario.

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Lavoro notturno(art.53, Decreto Legislativo 151/01)

È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alleore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza finoal compimento di un anno di età del bambino.Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:a. la Lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a

tre anni;b. la Lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico

genitore affidatario di un figlio convivente di etàinferiore a 12 anni

c. la Lavoratrice o il lavoratore che abbia a propriocarico un soggetto disabile.

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Lavoro minorile : definizione

Le legislazioni nazionali, le dichiarazioni, le convenzioni ele raccomandazioni internazionali applicano come criteriodistintivo nella definizione di “lavoro minorile” l’età.� La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo

del 1989 definisce fanciullo ogni essere umano di etàinferiore ai diciotto anni, salvo che abbia raggiunto prima

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

inferiore ai diciotto anni, salvo che abbia raggiunto primala maturità in virtù della legislazione applicabile.

� La Convenzione dell’OIL 138 del 1973 stabilisce che l’etàminima di ammissione al lavoro non può essere inferiore aquella prevista per il completamento della scuoladell’obbligo e, in ogni caso, non deve essere inferiore ai15 anni.

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Lavoro minorile : definizione

� Nella Convenzione 182 del 1999, lo stesso OIL ha stabilito che iltermine minore si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18anni.

� Le statistiche dell’OIL stimano per l’anno 2000 nel mondocirca 211 milioni di bambini economicamente attivi nellafascia di età compresa tra 5 e 14 anni, datoDDD

IIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

fascia di età compresa tra 5 e 14 anni, datocorrispondente a circa un quinto di tutti i bambini al mondonella stessa fascia d’età. Circa 73 milioni di piccolilavoratori hanno meno di 10 anni senza una differenzastatisticamente significativa del sesso.

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Lavoro minorile : La normativa italiana

Con la legge 977/67 “Tutela del lavoro dei fanciulli e degliadolescenti” la materia del lavoro minorile è stata regolatain modo dettagliato anche attraverso l’introduzione disanzioni a tutela del diritto dell’infanzia alla salute eall’istruzione.DDD

IIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

all’istruzione.La legge 176/91, ha ratificato e posto in esecuzione la“Convenzione sui diritti del fanciullo”, siglata a New York il20/11/1989.La legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti edi opportunità dell’infanzia e l’adolescenza” harappresentato un grande passo in avanti nella tutela deiminori con l’istituzione presso la Presidenza del Consigliodei Ministri di un Fondo nazionale per l’infanzia el’adolescenza.

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Lavoro minorile : La normativa italiana

La legge 451/97 ha successivamente istituito laCommissione Parlamentare per l’infanzia e l’OsservatorioNazionale per l’infanzia.La legge 144/99 ha introdotto l’obbligo formativo fino aldiciottesimo anno di età da assolvere attraverso percorsiDDD

IIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

diciottesimo anno di età da assolvere attraverso percorsiintegrati di istruzione e di formazione.Il decreto legislativo 345/99 ha recepito in Italia la direttiva94/33CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro edha sostituito in gran parte la 977/67.La leggel48/2000 ha ratificato la Convenzione 182relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavorominorile .

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345,di attuazione della direttiva 94\33 CErelativa alla protezione dei giovani sullavoro .

1. AMBITO DI APPLICAZIONE: tutti i rapporti di lavoro,ordinari e speciali, che riguardino minori dei diciotto

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

ordinari e speciali, che riguardino minori dei diciottoanni.

2. ETA' LAVORATIVA, OBBLIGO SCOLASTICO,OBBLIGO FORMATIVO :l'età minima di ammissione allavoro non può essere inferiore all'età in cui cessal'obbligo scolastico.

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345,di attuazione della direttiva 94\33 CErelativa alla protezione dei giovani sullavoro .

3. ATTIVITA' CULTURALI E SIMILI : l'impiego dei bambinie degli adolescenti in attività lavorative di carattere

DDDIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE

e degli adolescenti in attività lavorative di carattereculturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settoredello spettacolo debba essere preventivamenteautorizzato dalle Direzioni provinciali del lavorocompetenti per territorio

4. LAVORAZIONI VIETATE : La nuova disciplina (art.7)vieta l‘utilizzo degli adolescenti ad una serie di attivitàelencate nell’allegato 1 del decreto.

IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDD

Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345,di attuazione della direttiva 94\33 CErelativa alla protezione dei giovani sullavoro .

5. SORVEGLIANZA SANITARIA : obbligo di una visitamedica precedente all’ assunzione e di visite mediche

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medica precedente all’ assunzione e di visite medicheperiodiche da effettuare, a cura del datore di lavoro,presso la ASL territorialmente competente.

6. LAVORO NOTTURNO :divieto del lavoro notturno per iminori degli anni 18. Unica eccezione (art. 17) è il casodi forza maggiore, purché il minore abbia almeno 16anni, che ostacola il funzionamento dell'azienda. In talcaso, però, il datore di lavoro deve darne immediatacomunicazione all'Ispettorato del lavoro.

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Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345,di attuazione della direttiva 94\33 CErelativa alla protezione dei giovani sullavoro .

5. RIPOSO SETTIMANALE :I minori hanno diritto ad unperiodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se

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periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, sepossibile consecutivi, e comprendenti la domenica

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Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345:lavorazioni vietate

L'impiego dei minori è vietato per tutte le mansioniche espongono a:1. agenti fisici: pressione superiore a quella naturale,

rumori con esposizione giornaliera superiore a 90d BA;

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d BA;2. agenti biologici: agenti dei gruppi 3 e 4 del Titolo

VIII del D. L gs. 626/94 e quelli geneticamentemodificati del gruppo II di cui ai D. L g s. 91/92 e92/ 92;

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Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345:lavorazioni vietate

3. agenti chimici: sostanze e preparati tossici (T),molto tossici (T +), corrosivi (C), esplosivi (E) oestremamente infiammabili (F +);sostanze epreparati nocivi (X n) riportanti le frasi di rischioR39, R40, R42, R43, R46, R48, R60, R61;DDD

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R39, R40, R42, R43, R46, R48, R60, R61;sostanze e preparati irritanti (X i) riportanti la fraseR43 (il cui rischio non sia evitabile tramite l'uso didispositivi di protezione individuale); piombo;amianto;

4. Processi e lavoro specifici riportati nell'allegatostesso;

5. Trasporto di pesi per più di 4 ore durante lagiornata, compresi i ritorni a vuoto.

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Le norme tecniche e la loro validità

� Standards : documenti di poche pagine identificati da uncodice alfanumerico sono norme tecniche emanate daorganismi pubblici o privati con autorità riconosciuta.

� Gli standards, non sono obbligatori, possono peròdiventarlo in casi specifici in cui la loro applicazione sia

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diventarlo in casi specifici in cui la loro applicazione siaprevista per legge, per consentire la circolazione di unprodotto .

� Il principio fondamentale che regola la stesura distandards tecnici è quello del consenso. Coagulare leesigenze e l’attenzione delle componenti del mondo dellaproduzione intorno alla stesura ed al rispetto di regolecomuni è alla base dello sviluppo dei primi processi dinormalizzazione.

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Le norme tecniche e la loro validità

� Altro fenomeno sempre più attuale è una diffusa forma diosmosi tra alcune categorie di standards. Questo èchiaramente dichiarato nella stringa alfanumerica cheidentifica i singoli documenti. Le lettere checontraddistinguono uno standard indicano l’entenormatore, mentre i numeri identificano una singolaDDD

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normatore, mentre i numeri identificano una singolanorma. Nel caso molto frequente in cui uno standard siail risultato del recepimento a livello nazionale di unopreesistente a livello internazionale nella stringaalfanumerica compaiono gli acronimi dei diversi enti, adesempio la norma italiana UNI EN ISO 9001 è il risultatodell’accoglimento da parte dell’Ente nazionale italiano diunificazione UNI dello standard internazionale ISO 9001già recepito dal CEN come BS EN ISO 9001.

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Le norme tecniche e la loro validità:tipologie e Enti promulgatori

� Standards Internazionali: standards promulgati daiprincipali enti di normalizzazione mondiali L’ InternationalOrganization far Standardization noto come ISO el’International Electrotechnical Commission IEC el’International Telecommunications Union ITU.DDD

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l’International Telecommunications Union ITU.

� Standrds Sovranazionali: standards afferenti adaggregazioni sovranazionali quali quelli promulgati dagliorganismi promossi a tale scopo dalla CommissioneEuropea che ha investito dei ruolo di ente normatore ilCEN (European Committee for Standardization).

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Le norme tecniche e la loro validità:tipologie e Enti promulgatori

� Standards Nazionali: tra gli enti normatori nazionali sonoda ricordare tra i più importanti l’American NationalStandards institute ANSI, il British Standards InstitutionBSl , il Deutsches Institut fur Normung DIN, ‘AssociationFrancaise de Normalization AFNOR e, per l’italia, l’EnteDDD

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Francaise de Normalization AFNOR e, per l’italia, l’EnteItaliano di Unificazione UNI e il Comitato ElettrotecnicoItaliano CEI.

� Stardards promulgati da enti non impegnatiprioritariamente nel campo della formazione: sono enticon finalità ed interessi specifici quali gli statunitensiAmerican Society for Testing and Materials ASTM,Amerlcan Society of Mechanical Engìneers ASME eistitute. for Electric and Electronic Engineers IEEE.

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Buone prassi, linee guida, sistemi di gestione

Buone prassi : soluzioni organizzative o proceduralicoerenti con la normativa vigente e con le norme dibuona tecnica, finalizzate a promuovere la salute esicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzioneDDD

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sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzionedei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro,elaborate e raccolte dalle regioni o dall’Istitutosuperiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro(ISPESL), o dall’Istituto nazionale per l’assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

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Buone prassi, linee guida, sistemi di gestione

Linee guida : atti di indirizzo e coordinamento perl’applicazione della normativa in materia di salute esicurezza emanate dai Ministeri , dalle Regioni ,dall’Istituto superiore per la prevenzione e lasicurezza del lavoro (ISPESL) e dall’Istituto

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sicurezza del lavoro (ISPESL) e dall’Istitutonazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL ) e approvate in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano;

Sistema di gestione : modello organizzativo egestionale per la definizione e l’attuazione di unapolitica aziendale per la salute e sicurezza.