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Il Servizio di Medicina Il Servizio di Medicina Legale dell’A.S.L. n. 1 Legale dell’A.S.L. n. 1 di Sassari di Sassari Competenze ed attività in ambito previdenziale, sociale e di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria. Illustrazione di casi. Dott. Francesco Serra

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Il Servizio di Medicina Il Servizio di Medicina Legale dell’A.S.L. n. 1 di Legale dell’A.S.L. n. 1 di

SassariSassari

Competenze ed attività in ambito previdenziale, sociale e di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria. Illustrazione di casi.

Dott. Francesco Serra

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Dipartimento di Prevenzione

Unità Operativa di Medicina Legale

(Responsabile: Dott. Francesco Lubinu)

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Lo staff:1. Dott. Francesco Lubinu

2. Dott.ssa Patrizia Matera

3. Dott. Salvatore Lorenzoni

4. Dott. Francesco Serra

5. Sig. Giovanni Antonio Fenu

6. Sig. Luigi Peralta

7. Dott.ssa Rosanna Serra

8. Sig.ra Giovanna Peru

9. Sig.ra Lucia Morittu

10. Sig. Lorenzo Sanna

Dirigenti medici

Tecnico sala settoria

Personale amministrativo

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Invalido CivileLa definizione di legge risale al 1971 (Legge

118/1971) ed è la seguente: "si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età."

L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro.

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LEGGE 104/1992

Il primo comma dell'articolo 3 della Legge 104/1992 precisa: "È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione."

Il terzo comma dello stesso articolo, definisce la connotazione di gravità: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità."

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   01 NON INVALIDO O INVALIDO ma con riduzione della capacità lavorativa non superiore al 33% (1/3)

   02 INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE al 74% e pari al      %

   03 INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa in misura SUPERIORE al 74% e pari al      %

   04 INVALIDO con TOTALE riduzione della capacità lavorativa pari al 100%

   05 INVALIDO con TOTALE inabilità lavorativa e impossibilità alla deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore

   06 INVALIDO con TOTALE inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita

   07 MINORE con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie per l'età o Minore Ipoacusico (perdita >60 db a 500-1000-2000 Herz); se ultraquindicenne, riduzione della capacità lavorativa pari al      %

   11 MINORE con IMPOSSIBILITA' alla deambulazione o a compiere gli atti quotidiani della vita per l'età

   12 INVALIDO ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età:      %

13 INVALIDO ultra65enne con

□ impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore

□ necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita

 

  

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Modello verbale L. 104/92

LA COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA, PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA L. 104/92,

CERTIFICA CHE L'INTERESSATO È

   non portatore di handicap

   portatore di handicap (art.3 comma 1)Revisione a

     

portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3) Non rivedibile

LA COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA, PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA L.104/92 ART.21,

CERTIFICA CHE L'INTERESSATO È

   titolare di Invalidità Civile >2/3 (L. 104/92 art. 21)

   titolare di invalidità ascritte alla cat. 1^, 2^ e 3^ della Tab. A annessa alla L. 648/50 (L. 104/92 art. 21)

portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie (L. 449/97 art. 8)

portatore di pluriamputazioni e/o permanente limitazione della capacità di deambulazione autonoma

(L.388/00 art.30)

   portatore di handicap psichico o mentale tale da aver determinato il diritto all’indennità di

accompagnamento (L.388/00 art. 30)

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Commissione per la Cecità Civile

Cieco civile (L. 382/70)

Cieco assoluto: persona completamente priva del potere visivo oppure lo stesso è limitato alla percezione della luce od al movimento della mano (motu manu).

Cieco con residuo visivo: persona con un residuo del visus non superiore al totale di 1/20 su entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione

Commissione per la Sordità Civile

Sordo Civile (L. 95/06) ( il termine ha sostituito quello di sordomuto derivato dall’art. 1 comma 2 della L. 381/70) Si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito, affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura prettamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o servizio.

Commissione per il collocamento mirato (Legge 68/99).

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Aneddotica e paradossi correlati alle procedure dell’invalidità civile

Anziani “sordastri” che presentano istanza per visita nell’ambito della sordità civile

Anziani che presentano istanza per il collocamento mirato (L. 68/99).

Soggetti con cecità monoculare che presentano domanda per cecità civile.

Soggetti che fanno domanda per il riconoscimento dello stato di handicap convinti che si tratti dell’Invalidità civile (che ha un iter complementare ed autonomo).

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PATENTI SPECIALI E RINNOVO PATENTI

Il Servizio è finalizzato:

1.All’accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità alla guida di veicoli a motore, per particolari tipologie di utenti che chiedono il rilascio od il rinnovo patente (per scadenza)

2.Alle revisioni disposte dalle Autorità competenti nel caso di: a) ritiro della patente di guida ai sensi dell’art. n. 186 del codice della strada (guida sotto l’influenza dell’alcool) e dell’articolo 187 (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; b) richiesta di revisione della patente per altri motivi (nuove patologie, eventi che mettono in dubbio le capacità psico-fisiche del patentato).

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COMMISSIONE MEDICA LOCALE (C.M.L.)

Costituita dal responsabile dell’U.O. di Medicina Legale e da due componenti, uno per la ASL e l’altro per la Polizia di Stato.

La Commissione è integrata, in caso di utenti diabetici, da uno specialista in Diabetologia; in caso di mutilati o minorati fisici, dal Direttore della Motorizzazione Civile (MCTC).

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Il Servizio è rivolto ai cittadini portatori di infermità invalidanti che devono essere sottoposti a revisioni straordinarie della patente di guida:

Utenti affetti da malattie di rilievo (ex art. 120 del Codice della Strada): affezioni cardiovascolari, diabete mellito, malattie endocrine, malattie del sistema nervoso (sclerosi multipla, miastenia, epilessia, esiti traumatici), malattie psichiche con uso correlato di sostanze psicoattive, malattie del sangue, malattie dell’apparato urogenitale (dialisi e trapianto);

Utenti affetti da disabilità motorie per mutilazioni agli arti superiori ed inferiori e/o importanti deficit neurologici (ex art. 321 del Codice della Strada);

Utenti affetti da minorazioni visive (ex art. 322 del Codice della Strada);

Utenti affetti da minorazioni uditive (ex art. 323 del Codice della Strada);

Utenti con età superiore a 60 anni per patenti D, D/E;

Utenti con età superiore a 65 anni per patenti C, C/E;

utenti che devono effettuare revisioni disposte dalla Prefettura per il ritiro della Patente di Guida (ex articoli 186 e 187 del Codice della Strada);

Utenti che devono effettuare la revisione della patente disposta dalla Motorizzazione Civile (ex art. 128 del Codice della Strada);

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Aneddotica relativa alla C.M.L.

Soggetti anziani che presentano un visus ad entrambi gli occhi complessivamente inferiore a 7/10 (limite ex D.M. 30/11/10 per patenti di tipo A e B), o monocoli che presentano un’acutezza visiva inferiore a 8/10 (limite ex D.M. 30/11/10 sempre per patenti tipo A e B), i quali sostengono di aver sempre guidato senza problemi e che “comunque riescono a vedere i segnali”.

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Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria

Il rapporto con l’Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica, Tribunale Penale e Civile) da parte dell’U.O. di Medicina Legale è finalizzato all’espletamento di attività demandate dalla medesima e che riguardano:

1. Autopsie Giudiziarie

2. Ricognizioni cadaveriche esterne

3. Altre consulenze medico-legali di interesse per gli Uffici Giudiziari (consulenze tecniche in materia di lesioni personali, di emogenetica forense, chimico-tossicologiche, etc.)

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Autopsia giudiziaria: αὐτός «stesso» e ὄψις «vista» (vedere con i propri occhi): esame caratterizzato dall’ispezione cadaverica esterna e dalla sezione, per l’indagine degli organi e degli apparati di un cadavere, al fine di rispondere ai quesiti del Magistrato (in linea generale, epoca, causa e mezzi che hanno determinato il decesso di un individuo).

Per causa si intende l’evento che ha determinato la morte (es. insufficienza cardio-respiratoria, shock emorragico acuto, shock traumatico acuto, asfissia acuta)

Per mezzo si intende la modalità che ha fatto sì che la causa possa estrinsecarsi (es. incidente stradale per quanto concerne uno shock traumatico acuto)

Esame esterno: è un’indagine limitata alla sola ricognizione esteriore della salma (qualora la lesività superficiale sia dirimente per esprimere la causa della morte, es. lo sfacelo traumatico del cranio e del tronco, le grandi amputazioni traumatiche con evidente perdita ematica, etc.).

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Percosse e Lesioni personali (artt 581 e 582 del c.p.)

E’ identica nelle due evenienze la volontà del colpevole e la materialità d’azione (far del male ad un altro individuo), ma si ha il delitto delle percosse quando ad esse non deriva malattia (solo, eventualmente, una sensazione dolorosa), mentre si ha il delitto di lesione se vi è malattia (qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorchè localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali).

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Gradi di lesione (art. 582 e 583 c.p.)

Lievissima: malattia fino a 20 giorni;

Lieve: malattia da 21 a 40 giorni;

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Grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

Gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso; la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella, sfregio o deformazione permanente del viso

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Aneddotica

1.Un bicchiere di vino di troppo?

2.“Aiuto, Aiuto, ho sentito un tonfo nelle scale…ed ho trovato mia moglie morta!!!”