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Corso di Formazione La Polizia Giudiziaria La Polizia Giudiziaria Prima Giornata Organizzazione e struttura Organizzazione e struttura A cura di Fabio Ciari

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Corso di Formazione

La Polizia GiudiziariaLa Polizia Giudiziaria

Prima Giornata

Organizzazione e strutturaOrganizzazione e struttura

A cura di Fabio Ciari

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Premesse• termine usato per indicare il complesso delle attività istituzionali di

gestione delle comunità umane organizzate• l'origine storica del concetto (e il nome) risale alla polis (città stato) e

alla politeia (ordinamento della città) della Grecia antica– si tratta di un concetto vicino a quello di governo, inteso come potere

esecutivo, gestore dell'autorità conferitagli dalla comunità di riferimento al fine dell'amministrazione della cosa pubblica e spesso in funzione del bene comune

– ed è concetto affine anche a quello della pubblica sicurezza, uno degli elementi costituzionali del contratto sociale ed una delle tematiche che più direttamente legano il concetto originario di polizia con quello moderno.

Polizia

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• nel senso moderno, si intende per polizia un generico corpo istituzionale preposto alla tutela dell'ordine pubblico contro gli attentati che questo potrebbe patire dalla condotta illegale di alcuni individui o da eventi fortuiti, che minerebbero appunto la sicurezza pubblica.

– Tipicamente una polizia dedica una quota maggioritaria delle proprie attività alla prevenzione ed alla repressione del crimine, ma in genere vi è sempre anche una parallela funzione di pubblico soccorso per situazioni di emergenza.

• Quasi tutti gli ordinamenti nazionali degli stati moderni prevedono l'istituzione e l'impiego di corpi di polizia, con differenziazioni che tengono conto delle relative specificità culturali (ed eventualmente anche religiose - ad esempio in regimi di teocrazia) e giuridiche.

Polizia

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• Le funzioni di P.G. si evolvono con il passaggio dal sistema accusatorio dell’epoca barbarica a quello inquisitorio (XIII – XVII sec.)

– esercizio dell’azione penale privata da parte dell’offeso– è l’offeso che arresta il reo e raccoglie le prove– Udienza pubblica– conseguenze penali in caso di accusa infondata

– viene soppressa l’udienza pubblica – introdotta procedura segreta iniziata d’ufficio dal giudice– l’offeso da accusatore privato diventa parte civile– è il giudice che arresta e raccoglie le prove o delega a subalterni

Sistema

accusatorio

Evoluzione storica

Stato

Feudale

XIII sec.

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• la funzione di polizia continua ad essere esercitata dallo stesso organo di amministrazione attiva nonché giudice della fattispecie concreta

• per polizia (police) si intendeva l’insieme dei poteri della Pubblica Amministrazione tesi a garantire da turbative lo svolgimento dell’intera attività amministrativa: tutta l’attività dello Stato

• proliferano i giudici speciali• e nell’ambito della police si sviluppò poi la c.d. polizia di

sicurezza, ossia l’attività tesa a:– mantenere l’ordine pubblico (in senso stretto = pace pubblica)– vegliare la sicurezza dei cittadini , alla loro incolumità e alla tutela della

proprietà

Stato

Assoluto

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• Principio di legalità e separazione dei poteri: – la polizia come amministrazione viene separata dal potere

legislativo e giudiziario;– nell’ambito dell’amm.ne:

• amm.ne positiva promozione del progresso della vita sociale,

l’educazione, la salute, il benessere e svolgimento di tutti i compiti assegnati dal legislatore

• amm.ne negativa tutela, con poteri coercitivi, degli interessi pubblici

contro ogni pericolo ed ogni turbativa mediante la limitazione dei diritti dei privati e la impostazione di obblighi (polizia amministrativa)

– Nell’ambito della polizia amm.va si distinse poi l’attività a contenuto limitativo della libertà personale che è stata tolta alla P.A. e attribuita a un organo, la pubblica accusa, subordinato all’autorità giudiziaria e non anche al potere esecutivo (polizia giudiziaria)

Rivoluzione

Francese

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Le prime definizioni di polizia amm.va e giudiziaria si hanno infatti con il Codice penale del 25.10.1795 (Direttorio)

• prevenire i reati• assicurare l’ordine pubblico (in senso lato

= rispetto delle leggi e atti amm.vi) in ogni luogo ed in ogni parte dell’ordinamento

• ricerca i delitti che la polizia amm.va non ha potuto impedire di commettere;

• ne raccoglie le prove• ne conduce i responsabili ai tribunali

incaricati dalla legge di punirli

Polizia amministrativa

art. 19

Polizia giudiziaria

art. 20

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Classificazione tradizionalein ragione dell’attività svolta

• Vigilanza:– osservazione della condotta dei cittadini al fine di

accertare l’osservanza dei limiti imposti dalle leggi e dagli atti amministrativi

• Prevenzione: – prevenire i pericoli che minacciano specificamente la

sicurezza pubblica – eliminare le turbative che pregiudicano l’ordine pubblico

• Repressione:– accertare la violazione di norme penali già verificatesi,

nonché impedirne gli ulteriori effetti

Polizia amministrativa

Polizia di sicurezza

Polizia giudiziaria

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La tripartizione della polizia in Italia

• Non abbiamo una definizione di polizia amministrativa, tuttavia l’ord. giur. ne riconosce l’esistenza:

• potestà legislativa statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”• Potestà legislativa regionale in materia di “polizia amministrativa locale”

• Trasferimento agli enti locali di determinate funzioni di polizia amm.va (art. 9, D.P.R. 616/77)

• Mantiene in capo allo Stato la “pubblica sicurezza” (art. 4, D.P.R. 616/77 e art. 2, D.P.R. 1/72)

• 4 corpi di P.S. (Polizia, Carabinieri, G.d.F., Polizia penitenziaria)• Miriade corpi di P.A. (ministeriale: Forestale, Capitanerie di porto. Vigili del fuoco – enti locali: vigili

urbani, guardie campestri, guardie zoofile, ispettori sanitari, ecc.)

Art. 117, co. 2, lett. h), Cost.

Decretidecentramento

amm.vo

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• Ma non abbiamo neanche una definizione della P.S. e della P.G.

• Si rinviene infatti la definizione delle funzioni di P.S. e P.G., e non già dell’organo burocratico, che non ci aiutano a distinguere tra le due funzioni anche perché:– sono svolte dai medesimi organi di P.S. o P.A.– perseguono lo stesso interesse pubblico

Lo stesso bene giuridico può essere tutelato in vari modi (es. salute pubblica:

• Reato penale: art. 440 c.p. - Adulterazione sostanze alimentari;• Sanzione amm.va: sequestro sostanza adulterata (art. 16, L. 283/62)• Misure preventive d’urgenza: provvedimenti urgenza del Sindaco (art. 55, r.d.

383/34)

– svolgono la stessa attività informativa e investigativa• C.cost. 10/71 legittima la norma che consente agli ispettori del lavoro di

visitare in ogni parte e in qualunque ora del giorno e della notte gli stabilimenti quando vi sia il sospetto che vi si compiono violazioni di legge, dal momento che tale attività non comprende il compimento di atti di coercizione e non comprende la facoltà di procedere a perquisizioni personali o a sequestri

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• L'autorità di pubblica sicurezza veglia:

a. al mantenimento dell'ordine pubblico,

b. alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;

c. cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità;

d. presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

e. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

• questa definizione è onnicomprensiva: – sub c) si riferisce all’intera polizia amministrativa

– Sub d) attività amministrativa

– Sub a) e b) vera attività di P.S. (ordine pubblico in senso stretto = pace pubblica)

P.S.Art. 1 r.d. 773/31TUPS

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P.G.Art. 55 c.p.p.

• Funzioni della polizia giudiziaria:

a. prendere notizia dei reati,

b. impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,

c. ricercarne gli autori,

d. compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova

e. raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale

f. svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

• N.B. sub b) è funzione tipica della P.S.

art. 34, r.d. 690/07 attribuisce alla P.S. anche il compito di

raccogliere le prove dei reati e di scoprirne ed arrestare i delinquenti (funzione P.G.)

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Criteri di distinzione tra P.A. e P.G. elaborati in dottrina

• prevenzione-repressione– P.A. diretta a prevenire i danni sociali che possono derivare

dall’attività dei privati

– P.G. diretta non a prevenire ma a reprimere le violazioni di diritto già avvenute

• ordine pubblico – ricerca dei delitti• giurisdizione – amministrazione

– P.G. funzione di natura giudiziaria o comunque partecipa alla funzione giurisdizionale

– P.A. funzione amministrativa

• Notizia di reato– prima della N.R. spetta alla P.A. la funzione di prevenire e ricercare

infrazioni senza poter disporre, di regola, di poteri coercitivi sulla libertà personale, ma godendo di più limitati poteri di controllo e accertamento

– dopo la N.R. spetta alla P.G. ricercare le prove e i colpevoli con maggiore ampiezza di poteri coercitivi

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Il problema dei rapporti tra P.G. e A.G. (ossia tra chi esercita legalmente la

forza nello Stato e chi invece è titolare dell’azione e giurisdizione penale):• nasce con lo Stato liberale (riv. francese);• connesso con il principio della separazione dei poteri:

• separazione del potere esecutivo (amm.ne e polizia) dai poteri legislativo e giudiziario;

• individuazione della P.G. all’interno della polizia amministrativa e suo assoggettamento alla pubblica accusa (P.M. nei sistemi

accusatori, G.I. nei sistemi inquisitori):• per la tutela dei diritti fondamentali

• per garantire l’autonomia dell’A.G. dall’esecutivo (esclusione di interferenze nella fase preliminare ed investigativa)

• connesso con la stessa tutela dei diritti fondamentali:• limitabili dalla P.G. in casi di necessità e urgenza indicati dalla legge• ma devono essere convalidati dall’A.G.

I rapporti tra P.G. e A.G.Profili storico-costituzionali

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• A differenza dello Statuto Albertino, la Costituzione risolve il problema con

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria

• Dispone direttamente rapporto “funzionale” e non gerarchicogarantire all’A.G. di sviluppare un coerente indirizzo di indagini attraverso l’opera della P.G. senza collisione con gli indirizzi del potere politico

• Si ricava dai lavori preparatori furono criticate le varie ipotesi:– Leone: “sotto la direzione del PM” (critica a tutta l’A.G.)

– Calamandrei: “dipendenza esclusiva e diretta dell’A.G.” (critica dipendenza gerarchica)

– A.N.M.: corpo speciale alle dirette dipendenze della magistratura (critica pericolo di creare una corporazione distaccata dai veri problemi dello Stato)

Art. 109 Cost.

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Dai lavori preparatori si ricava quindi:– il problema dei rapporti tra P.G. e A.G. riguarda tutta la P.G.– tuttavia non è esclusa la possibilità di creare un corpo specializzato

alle dirette dipendenze dell’A.G. (o.d.g. Persico)– si è evitato di usare l’espressione “diretta dipendenza” perché poteva

essere intesa come dipendenza esclusiva

Per singoli aspetti dei rapporti tra P.G. e A.G., il Costituente ha dato una precisa regolamentazione (artt. 13, 14, 21 Cost.: libertà personale, inviolabilità domicilio e libertà di stampa), con i quali si riconosce alla P.G. poteri di intervento immediato, che però sono subordinati al controllo dell’A.G.

Inoltre si veda art. 104 Cost. principio di indipendenza della magistratura

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La struttura della polizia giudiziaria

• D.P.R. 22.9.88, n. 447 Approvazione del codice di procedura penale• D.Lgs. 28.9.89, n. 271 Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale• Il codice di procedura penale dedica alla P.G. una disciplina più articolata

rispetto al passato

• funzioni e profili organizzativi – funzionali

• atti di indagine ad iniziativa della P.G.

• atti di indagine su delega o sulla base di direttive del P.M.

Artt. 55-59 c.p.p.

Artt. 5-20 disp. att. c.p.p.

Artt. 347-357 c.p.p.

Artt. 358-370 c.p.p.

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• Il c.p.p. non ci dà una definizione di P.G., ma dalla lettura delle norme che ne individuano le attribuzioni e la posizione nel sistema processuale si può ricavare la seguente definizione

1. - L’attività (funzioni) della Polizia giudiziaria

PoliziaGiudiziaria

Art. 55

soggetto che, alla dipendenza e sotto la direzione dell’A.G. (artt. 561 e 327), deve, anche di propria iniziativa (artt. 347 e 348):

• prendere notizia dei reati (art. 380) • impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori (art.

381)• ricercarne gli autori (art. 384)• compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e

raccogliere quanto altro possa servire per l’applicazione della legge penale (art. 551)

• ovverosia svolgere le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale (art. 326, 347 ss.)

• svolgendo, al riguardo, anche ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria (artt. 552, 3483 e 370)

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Rimangono escluse dalla definizione:

• attività di documentazione dei propri atti (art. 357)

• attività di documentazione degli atti del P.M. (art. 3736)

• notificazione (artt. 1482 e 293)

• attività di P.M. nell’udienza dibattimentale davanti al G.U. (art. 22, D.P.R. 449/88)

Da questa definizione segue le seguenti caratteristiche:– la P.G. partecipa direttamente alla funzione giudiziaria– la P.G. svolge attività di repressione, essendo diretta ad accertare le

violazione della legge penale già avvenute ed eventualmente ad impedirne gli ulteriori effetti

– diversa dalla P. Amm.va che svolge attività preventiva:• P.A. in senso stretto verifica nei più svariati settori della vita sociale il

rispetto delle leggi da parte dei cittadini• P.S. scongiura i pericoli che minacciano la sicurezza pubblica ed

elimina le turbative che pregiudicano l’ordine pubblico

Funzionicollaterali

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• La P.G. non assume una struttura distinta rispetto alla P.S., ma rappresenta una articolazione di questa, dotata di una certa autonomia e collegata funzionalmente con l’A.G. (e in particolare con il P.M.)

• Le funzioni di P.G. sono svolte, alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, da 3 diversi organismi:

a. dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge

b. dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria

c. dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato (art. 347 c.p.p.).

2. - L’organizzazione della P.G.

Servizi e sezioni

di P.G.Art. 56 c.p.p.

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• Le funzioni di P.G. “sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria”

• individua le categorie di soggetti che appartengono agli organismi ex art. 56 e che svolgono le funzioni di P.G., distinguendo tra ufficiali e agenti di P.G.

a competenza generale

(civili o militari)

a competenza speciale o limitata

Ufficiali e

agenti di P.G.

soggetti cui tale qualità è conferita con riferimento a tutti i tipi di reati

soggetti cui tale qualità è attribuita, da leggi speciali, solo per la ricerca e l’accertamento di alcune determinate specie di reati, “nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni”

Art. 55, co. 3, c.p.p.

Art. 57 c.p.p.

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• Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a. i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità [assistente capo, sovrintendente, ispettori, commissari, primi dirigenti];

b. gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia [oggi Corpo di polizia penitenziaria] e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità [cioè i casi di ufficiali di P.G. che non hanno i gradi di ufficiali o sottufficiale: gli appuntati dei carabinieri preposti al comando di stazione, per il periodo in cui hanno tale effettivo comando; gli appuntati scelti dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano superato un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni; gli agenti, agenti scelti, assistenti e assistenti capo del Corpo di polizia penitenziaria sono agenti di polizia giudiziaria];

c. il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

Uffic

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.G.

Art. 5

7 c.p

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2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a. il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b. i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio [riguarda sia i vigili che i loro comandanti; salvo i limiti indicati, hanno competenza generale per ogni tipo di reato anche se non concernente la ordinaria competenza della polizia municipale].

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Art. 5

7 c.p

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3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55.

• Soggetti competenti ai sensi di leggi speciali per la ricerca e accertamento di alcune determinate specie di reati “nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni”

• A differenza degli ufficiali e agenti di P.G. a competenza generale, non rivestono la qualifica di ufficiale e agente di P.S.

• Secondo alcuni dalle leggi speciali si ricava che gli ufficiali cumulano la qualità di funzionari di polizia amministrativa, mentre gli agenti svolgono funzioni esecutive nella stessa materia

• Trattasi di categoria di persone molto estesa

• Spesso la legge speciale omette di specificare se trattasi di agente o di ufficiale di P.G.:

– in questi casi si fa riferimento allo stato giuridico e alla carriera delle singole amministrazioni di appartenenza

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1) i verificatori di pesi e misure, ex R.D. 23 agosto 1890, n. 7088;

2) le guardie zoofile nominate dalle società protettrici degli animali, se riconosciute dal prefetto, ex L. 12 giugno 1913, n. 611;

3) i funzionari ed agenti delegati dal Ministero dell’industria in relazione alle frodi su prodotti agrari ed alimentari, ex R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033;

4) i funzionari e gli agenti della amministrazione finanziaria ex art. 31, L. 7 gennaio 1929, n. 4;

5) gli agenti giurati per la sorveglianza in acque pubbliche e private, ex R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604;

6) gli ufficiali sanitari, ex R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7) i comandanti di corpo, di distaccamento e di posto delle varie forze armate, ex art. 301 c.p.m.p.;

8) gli ispettori compartimentali dei monopoli, ex R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

9) il personale direttivo, gli ufficiali e i sottufficiali, i vigili scelti e i vigili dei comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco, ex L. 27 dicembre 1941, n. 1570 e L. 13 maggio 1961, n. 469;

10) gli agenti addetti alla repressione della pesca con materie esplosive o venefiche nelle acque marittime, ex D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747;

11) gli agenti nominati dalle amministrazioni provinciali per la repressione delle frodi agrarie, ex D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987;

12) gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere, ex D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

13) gli ispettori del lavoro ex D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520;

14) gli impiegati addetti al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi agrarie, ex L. 15 dicembre 1961, n. 1304;

15) il personale sanitario o tecnico in relazione alla vigilanza sulla produzione e il commercio delle sostanze destinate all’alimentazione, ex L. 30 aprile 1962, n. 283;

16) gli ispettori sanitari, ex L. 26 febbraio 1963, n. 441;

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17) i comandanti, ufficiali, sottufficiali, direttori, delegati e consoli indicati nell’art. 1235 c.n. come modificato dalla L. 3 febbraio 1963, n. 94;

18) il personale civile e militare della marina mercantile e gli agenti giurati addetti alla vigilanza e all’accertamento delle infrazioni in materia di pesca marittima, ex L. 14 luglio 1965, n. 963;

19) i dipendenti del Ministero dell’agricoltura addetti all’accertamento delle violazioni al regime per l’erogazione dell’integrazione di prezzo ai produttori di olio di oliva, ex D.L. 9 novembre 1966, n. 912, convertito in L. 23 dicembre 1966, n. 1143;

20) i funzionari consolari per i reati commessi a bordo di navi mercantili ed aerei civili italiani, ex D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200;

21) gli impiegati del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi nei limiti del loro servizio, ex L. 30 gennaio 1968, n. 46;

22) i funzionari e gli impiegati cui sono attribuiti compiti di accertamento di reati in materia di imposta di bollo, ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;

23) i funzionari doganali, ex D.P.R. 22 gennaio 1973, n. 43;

24) l’ingegnere capo dell’ufficio tecnico della regione o dell’ufficio tecnico del genio civile nonché gli ingegneri e i geometri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e dagli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo dei vigili del fuoco e tutti gli agenti giurati al servizio dello Stato, delle province e dei comuni, in relazione all’accertamento delle violazioni delle norme sulle costruzioni in zone sismiche ex L. 2 febbraio 1974, n. 64;

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25) gli agenti venatori incaricati del controllo della regolarità del porto e dell’uso delle armi, ex L. 11 febbraio 1992, n. 157;

26) gli addetti ai servizi delle U.S.L. e ai presidi e servizi multizonali in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro, ex L. 23 dicembre 1978, n. 833;

27) l’ingegnere capo delle sezioni dell’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi per le infrazioni penali da lui accertate, ex D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

28) il personale della polizia di Stato adibito ad attività tecnico-scientifica o tecnica al quale sia attribuita per esigenze di servizio la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ex D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337;

29) gli ispettori dell’I.S.V.A.P. incaricati di vigilare sull’esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ex L. 12 agosto 1982, n. 576;

30) i comandanti delle unità di vigilanza sulle attività marittime ed economiche appartenenti alla marina militare, ex L. 31 dicembre 1982, n. 979;

31) i responsabili del servizio di polizia municipale e gli addetti al coordinamento e al controllo, ex L. 7 marzo 1986, n. 65;

32) gli ispettori provinciali esercenti funzioni di controllo in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, ex art. 16 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 133.

33) gli ispettori dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente ex D.L.vo 17 marzo 1995, n. 230;

34) il personale delle camere di commercio nell’espletamento e nei limiti del servizio per l’applicazione del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 251 (art. 20);

35) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ex art. 24 D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362.

Uffic

iali e a

ge

nti d

i P.G

.a

co

mp

ete

nza

limita

taA

rt. 57, c

o. 3, c

.p.p

.

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28

Vanno poi menzionati:

36) le guardie particolari giurate destinate, nell’interesse di enti pubblici, di enti collettivi e di privati, a prestare opera di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliari o immobiliari, con compiti di accertamento e di repressione dei reati che riguardino i beni affidati alla loro sorveglianza (artt. 133 e 134, r.d. 18 giugno 1931, n. 773);

37) il personale che svolge servizio di polizia municipale, il quale, a norma dell’art. 5, comma3, c.p.p., in relazione all’art. 5, comma 1, lett. A), L. 65/86, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, riveste la qualifica di ufficiale di P.G., qualora si tratti dei responsabili del servizio o del corpo e degli addetti al coordinamento e al controllo, ovvero quella di agente di P.G., qualora si tratti di operatori.

Peraltro, oltre a tali compiti, l’art. 57, comma2, lett. b), c.p.p., conferisce alle guardie dei comuni e delle province una “generalizzata” – con riferimento cioè a tutti i reati e non solo quelli concernenti la competenza della polizia municipalizzata – qualifica di agenti di P.G., sia pure limitata al periodo in cui sono in servizio e all’ambito territoriale dell’ente di appartenenza;

38) il privato quando procede all’arresto in flagranza (art. 383 c.p.p.);

Uffic

iali e a

ge

nti d

i P.G

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co

mp

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rt. 57, c

o. 3, c

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.

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3. - Competenza esclusiva dell’ufficiale di P.G.

• La tradizionale distinzione tra ufficiali e agenti di P.G. è rilevante:– ai fini organizzativi e gerarchici all’interno delle amministrazioni di

appartenenza;– ai fini operativi all’interno del processo, in quanto vi sono atti che solo

l’ufficiale può compiere:• i poteri di P.G. spettano nella loro interezza agli Ufficiali di P.G. e

non già agli agenti• gli ufficiali di P.G. hanno una funzione di controllo di legalità di

taluni atti compiuti dagli agenti di P.G. (specie a tutela libertà personale)

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Atti di competenza esclusiva dell’ufficiale di P.G.:1. la ricezione delle impugnazioni, dichiarazioni e richieste dell’imputato in stato di

arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in luogo di cura (art. 123, co. 2)

2. la nomina dell’interprete (art. 143, co. 2 e 3)

3. l’esecuzione delle perquisizioni per delega da parte dell’A.G. (art. 247, co. 3) e l’esecuzione di perquisizioni d’iniziativa (art. 352, ma v. anche l’art. 113 disp. att. Consente tale atto anche all’agente in casi di “particolare necessità e urgenza)

4. l’esecuzione di sequestri per delega da parte dell’A.G. (art. 253, co. 3) ed il sequestro d’iniziativa del corpo di reato e delle cose pertinenti al reato (art. 354, co. 2; ma v. anche l’art. 113 disp. att. Consente tale atto anche all’agente in casi di “particolare necessità e urgenza)

5. l’esecuzione delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per delega da parte dell’A.G. (art. 367, co. 4)

6. la ricezione della denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio (art. 331, co. 2); la ricezione di denuncia da parte di privati (art. 333, co. 2); la ricezione del referto (art. 334, co 1); la ricezione di querela (Art. 337, co. 1); la ricezione di rinuncia alla querela (art. 340, co. 1); la ricezione dell’istanza di procedimento (art. 341)

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7. l’assunzione di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, che non si trovi in stato di arresto o di fermo (art. 350, co. 1) e l’assunzione, in luogo o nell’immediatezza del fatto, dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini anche se arrestata o fermata, di notizie i indicazioni utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini (art. 350, co, 5, ma vedi anche art 350, co 7 per il quale le dichiarazioni spontanee della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini possono essere raccolte anche dagli agenti di P.G.)

8. l’acquisizione di plichi o di corrispondenza (art. 353)

9. gli accertamenti ed i rilievi urgenti sullo stato dei luoghi, delle cose e delle persone (art, 354, co. 2 e 3; ma v. anche l’art. 113 disp. att. Consente tale atto anche all’agente in casi di “particolare necessità e urgenza)

10. la redazione del verbale e delle annotazioni degli atti del pubblico ministero (art. 373, co. 6)

11. l’immediata liberazione dell’arrestato o del fermato, quando risulta evidente che la misura p stata eseguita per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge ovvero quando la stessa è diventata inefficace per il mancato rispetto dei termini perentori di legge (art. 389, co. 2)

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12. delega da parte del Procuratore della Repubblica a svolgere le funzioni di P.M. nelle udienze dibattimentali davanti al pretore (art. 72, R.D. 12/41 come sostituito dall’art. 22 D.P.R. 449/88)

Atti di competenza anche dell’agente di P.G.:1. Informativa di reato al PM (347)

2. Atti diretti all’assicurazione delle fonti (reali e personali) di prova (348)

3. Identificazione dell’indagato e delle persone in grado di riferire sui fatti (349)

4. Accompagnamento in caserma, per finalità di identificazione, delle predette persone: eventuali rilievi dattiloscopici o di altra natura solo a carico dell’investigato (349)

5. Ricezione passiva di dichiarazioni spontanee dell’indagato, anche se fermato o arrestato e anche in assenza del difensore (350)

6. Assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti (351)

7. Conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato, nonché dello stato dei luoghi e delle cose in attesa dell’intervento del PM o di un ufficiale di PG (354)

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7. Arresto in flagranza di reato sia facoltativo che obbligatorio (380-381)

8. Fermo della persona gravemente indiziata, in caso di pericolo di fuga, prima che il PM abbia assunto la direzione delle indagini (384)

9. Perquisizioni, accertamenti su luoghi, cose e persone nei casi di particolare urgenza (352 e 354, co. 2 e 3 – 113 disp. Att.)

10. Esecuzione delle ordinanze del GIP e del giudice competente per il processo in materia di misure cautelari comportanti la custodia o altre misure coercitive (272-286)

11. Attività diretta dal PM (370): notificazioni, esecuzione dei poteri coercitivi del PM e del Giudice

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• Con la riforma del 1988, in attuazione dell’art. 109 Cost.:– non si è istituito un autonomo corpo si P.G. alle dirette dipendenze

gerarchiche della magistratura;– ma si è reso più efficienti e funzionali le strutture esistenti:

• attraverso la creazione di un sistema in cui gli organi che svolgono in via continuativa funzioni di P.G. siano posti alle dirette dipendenze, anche se solo funzionali, dell’A.G. (in particolare del P.M. quale organo titolare della gestione delle indagini preliminari)

• ma anche prevedendo, per le sezioni e i servizi, una dipendenza funzionale con caratteristiche proprie della dipendenza gerarchico-organizzativa (senza però creare un autonomo corpo di P.G.

• In questa prospettiva vanno letti gli artt. 58 e 59 c.p.p. che disciplinano la disponibilità e la subordinazione della P.G., che si caratterizzano a seconda che riguardino ufficiali e agenti appartenenti o meno ai servizi e alle sezioni di P.G.

4. - La dipendenza dall’Autorità GiudiziariaRapporti funzionali e organizzativi tra P.G. e A.G.

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• Dipendenza esclusivamente funzionale con carattere tipicamente occasionale e temporaneo– art. 59, co. 3 prevede infatti un generico obbligo di “eseguire i

compiti a essi affidati” [16-19 att.]

• Si ha una dipendenza che incide sulla vera e propria organizzazione del servizio stesso:– art. 59, co. 2 “L’ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria

è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente” [att. 13-14]

• Massimo grado di dipendenza dall’A.G., con ingerenze nell’organizzazione dell’attività di P.G. e nella gestione del relativo personale (dipendenza per certi aspetti gerarchico organizzativa):– art. 59, co. 3 “Gli appartenenti alle sezioni non possono essere

distolti dall’attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1”

– norme su organizzazione personale: trasferimenti, promozioni ecc.

Ufficiali e agenti di P.G.

non appartenenti a sezioni o servizi

Art. 56, lett. c)

Personale dei servizi

Art. 56, lett. a)

Personale delle sezioniArt. 56, lett. b)

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4.1. - I servizi di Polizia Giudiziaria

“Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 56 del codice, sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell'articolo 55 del codice”

• Con tale norma si è inteso fare riferimento:– all’art. 17, L. 121/81 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica

sicurezza) che non ha ancora trovato attuazione, per il quale “i servizi di polizia giudiziaria devono essere istituiti dal dipartimento della pubblica sicurezza nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell’interno nell’esecuzione delle sue attribuzioni di coordinamento”

– e agli organismi operativi già istituiti dalla Polizia, CC, G.d.F. (squadre mobili, nuclei o reparti operativi) nonché a quelli speciali e interforze (servizio antidroga)

Art. 121 disp. att.

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La dipendenza funzionale (ma anche organizzativa) dei servizi si manifesta (e si differenzia rispetto a quella delle sezioni) attraverso:

– art. 59. co. 2 la responsabilità del dirigente dei servizi di P.G. verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente, per la buona organizzazione del servizio e per la sorveglianza sullo svolgimento delle singole attività [att. 13-14] (v. art. 13 disp. att. per i servizi operanti in ambito più vasto del circondario il dirigente del servizio “è responsabile verso il procuratore generale del distretto dove ha sede il servizio”

• Il comportamento degli altri componenti il servizio può essere valutato solo in sede di responsabilità disciplinare e/o penale

• art. 59, co. 1 le sezioni P.G. dipendono invece dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite

– art. 12, co. 2, disp. att. le amministrazioni dai quali dipendono i servizi comunicano al procuratore generale presso la corte di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi.

– art. 12, co. 3, disp. att. ogni variazione dell'elenco degli ufficiali indicati nel comma 2 deve essere comunicata senza ritardo

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(segue) La dipendenza funzionale (ma anche organizzativa) dei servizi si manifesta (e si differenzia rispetto a quella delle sezioni) attraverso:

– art. 14 disp. att. per l’allontanamento anche provvisorio dei dirigenti dei servizi di P.G. è necessario “il consenso sia del procuratore generale presso la corte di appello che del procuratore della Repubblica presso il tribunale” (comma 1)

Consenso che non può essere negato qualora l’allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera (comma 2)

• art. 11, disp. att. i trasferimenti del personale della sezione di P.G. presuppongono invece l’iniziativa o il nulla osta del solo procuratore generale presso la corte di appello. È sufficiente il tempestivo avviso al procuratore generale da parte dell’amministrazione, qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione di carriera

– art. 15, co. 2, disp. att. per le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi è necessario il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

• art. 15, co. 1, disp. att. per le promozioni di tutti gli addetti alle sezioni di P.G. è necessario il parere favorevole del solo procuratore generale presso la corte di appello

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1. Sono composte con personale dei servizi di P.G. e sono istituite presso ogni procura della Repubblica (presso i Tribunali, i Giudici di Pace, i Tribunali per i minorenni)

2. “Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto

3. Le attività di P.G. per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica

4. L’A.G. si avvale direttamente delle sezioni a norma dei commi 1 e 2”

• Le sezioni non sono istituite presso la procura generale presso la Corte di Appello perché di regola non svolge le indagini preliminari tuttavia in caso di avocazione (art. 512) e per ogni altra necessità può disporre di tutte le sezioni istituite nel distretto (art. 581)

• Le sezioni non sono istituite presso la procura generale presso la Cassazione si ritiene che possa avvalersi di ogni organo di P.G. comprese le sezioni, in base al principio generale di disponibilità della P.G. da parte dell’A.G.

4.2. - Le sezioni di Polizia Giudiziaria

Art. 561 lett. b)c.p.p.

Art. 58c.p.p.

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La dipendenza funzionale (e organizzativa) delle sezioni si caratterizza per essere molto più pregnante rispetto a quella delle sezioni e si manifesta attraverso:

– art. 59, co. 1 “Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite” (56; att. 15)

• art. 59, co. 2 Mentre i servizi sono diretti da un ufficiale di P.G. che è responsabile verso il Procuratore

– art. 59, co. 3 “Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall’attività di P.G. se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1”

• art. 10, co. 3, disp. att. salvo i “casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell’ufficio presso il quale la sezione è istituita”

– art. 9 disp. att. Direzione e coordinamento “Il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina l’attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell’art. 58 del codice”“Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l’ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione”

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(segue) La dipendenza funzionale (e organizzativa) delle sezioni si manifesta attraverso:

– art. 8 disp. att. Assegnazione del personale alle sezioni • “l’amm.ne di appartenenza trasmette senza ritardo, con il parere

dell’ufficio, le domande degli interessati al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza”

• “l’assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento dell’amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato”

– art. 11 disp. att. Trasferimento • “I trasferimenti del personale della sezione di P.G. sono disposti

dall’amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello”

• “Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione di carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell’ufficio e al procuratore generale da parte dell’amministrazione”

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(segue) La dipendenza funzionale (e organizzativa) delle sezioni si manifesta attraverso:

– art. 15 disp. att. Promozioni

2. “Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la Corte di Appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l’ufficiale o l’agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria (55 c.p.p.) da non più di due anni.

– art. 162 disp. att. la fiducia che, in conseguenza del rilevato stretto rapporto di dipendenza, deve sussistere tra il personale delle sezioni e l’A.G. fa sì che tra le sanzioni disciplinari sia espressamente previsto l’esonero dal servizio prestato presso le sezioni

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Art. 5 disp. att. c.p.p.Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria

1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza.

2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 [disp. att. c.p.p.] in quanto applicabili.

3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10 [disp. att. c.p.p.].

Sezio

ni d

i P.G

.

4.3. – La struttura delle sezioni di P. G.

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Art. 6 disp. att. c.p.p. Costituzione dell'organico delle sezioni.

1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica.

2. Almeno due terzi dell'organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio il ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l'organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e sentito il procuratore generale presso la corte di appello interessato. Nel decreto è fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici.

4. Il personale applicato a norma dell'articolo 5 [disp. att. c.p.p.] comma 2 non viene calcolato nell'organico delle sezioni.

Sezio

ni d

i P.G

.

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Sezio

ni d

i P.G

.

Art. 7 disp. att. c.p.p. Ripianamento organico e posti vacanti

1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall’art. 6 comma 3.

2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l’elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell’amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello.

3. Nell’ipotesi indicata nel comma 2, l’amministrazione interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale (20).

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Sezio

ni d

i P.G

.

Art. 10 disp. att. c.p.p. Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni

1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza

2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.

3. Il personale delle sezioni è esonerato, quanto all’impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell’ufficio presso il quale la sezione è istituita.

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– Per quanto concerne i rapporti tra A.G. e gli ufficiali e agenti di P.G. non appartenenti alle sezioni e ai servizi v’è una disciplina di “chiusura”:

• Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55.

• L’autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma di commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di P.G.

• Gli ufficiali e gli agenti di P.G. sono tenuti a eseguire i compiti ad essi affidati

4.5. – Gli ufficiali e gli agenti di P.G. non appartenenti alle sezioni e ai servizi

Art. 573

c.p.p.

Art. 583

c.p.p.

Art. 593

c.p.p.

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• In questa ipotesi non risulta coinvolto il rapporto di dipendenza gerarchico-organizzativo del personale di P.G. nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, ma la rilevata, sia pur minima, dipendenza funzionale consente al singolo magistrato di scegliere a seconda delle necessità del caso concreto (tempestività, specializzazione, ecc.) l’organismo cui affidare il compimento dell’attività di P.G..

• Questa disciplina di chiusura si applica anche agli ufficiali e agenti di P.G. con competenza limitata

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• A differenza del vecchio codice, oggi la materia delle sanzioni disciplinari è contenuta nelle disposizioni di attuazione del c.p.p. (artt. 16-19)

1. Gli ufficiali e gli agenti di P.G. (57 c.p.p.) che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all’autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall’impiego per un tempo non eccedente sei mesi.

2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell’art. 56 comma 1 lett. b) del Codice può essere altresì disposto l’esonero dal servizio presso le sezioni.

3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.

5. – La responsabilità degli ufficiali e degli agenti di P.G.

Art. 16

disp

. att.

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FATTISPECIE COSTITUTIVE DI ILLECITO DISCIPLINARE

1. omettere senza giustificato motivo di riferire nel termine previsto all’A.G. la notizia del reato (art. 347)

2. omettere o ritardare l’esecuzione di un ordine dell’A.G. eseguire l’esecuzione di un ordine dell’A.G. soltanto in parte o negligentemente

3. violazione di ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle funzioni di P.G. (es. la violazione del divieto di pubblicazione di atti del procedimento pen. coperti dal segreto [art. 115]; dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia [art. 25 disp. Att.])

• N.B. questa è una norma di chiusura in forza della quale integra un illecito disciplinare anche comportamenti che non sono espressamente qualificati come tali

– es. violazione obbligo segreto sugli atti di indagine [art. 329]; – esecuzione di perquisizioni, accertamenti urgenti i sequestri d’iniziativa fuori dei casi

previsti dalla legge [artt. 352 e 354, co. 2 e 3]; – mancato rispetto delle norme relative alla documentazione dell’attività di P.G. [art.

357 c.p.p. e art. 115 disp. att.]; – il mancato avvertimento alla persona sottoposta alle indagini del diritto all’assistenza

di un difensore nei casi di perquisizione, di accertamenti urgenti, di sequestri e di apertura del plico autorizzata dal P.M. [art. 114 disp. att. in relazione all’art. 356 c.p.p.]

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SANZIONI

1. sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall’impiego per un tempo non eccedente sei mesi.

2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell’art. 56 comma 1 lett. b) [le sezioni] del Codice può essere altresì disposto l’esonero dal servizio presso le sezioni (si giustifica per il particolare rapporto fiduciario tra A.G. e il personale di P.G. assegnato alle sezioni)

3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti

• N.B. le sanzioni ex co. 3, si applicano solo a comportamenti trasgressivi diversi da quelli previsti dal comma 1 dell’art. 16 disp. att. al fine di evitare una duplicazione di sanzioni per la stessa violazione

• Se l’illecito disciplinare non può essere sanzionato anche ex art. 16, co. 3, non deve escludersi che lo stesso possa costituire reato e quindi importare una responsabilità penale (es. di comportamenti che importano concorrentemente una resp. disciplinare e penale:

– rilevazione segreti d’ufficio [326]; omessa o ritardata denuncia di reato [361]; arresto e fermo illegali [606]; abuso autorità verso arrestati o detenuti [608]; perquisizioni o ispezione personale arbitrarie [609]; violazione di domicilio [615]; interferenze illecite nella vita privata [615-bis]; violazione libertà di comunicazione [617]

Art. 16

disp

. att.

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• le sanzioni sono applicate dal procuratore generale presso la corte di appello “sentito il trasgressore nelle sue discolpe”

• separazione dell’organo di accusa da quello giudicante• composizione collegiale dell’organo giudicante• previsione di mezzi di impugnazione• garanzie per l’incolpato: preventiva contestazione per iscritto

dell’addebito e diritto alla difesa tecnica

Si ha quindi un sistema maggiormente garantista per l’incolpato

5.1. – Il procedimento disciplinare

Codice 1930

art. 229

Codice 1988

Artt. 17-19 disp. att.

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• L’azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto l’ufficiale o l'agente presta servizio.

Competente a giudicare è una commissione composta:

a. da un presidente di sezione della Corte di Appello che la presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal Consiglio giudiziario;

b. da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano.

Azione disciplinare

art. 171

Organogiudicante

art. 173

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• Dell'inizio dell'azione disciplinare è data comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria

• L'addebito è contestato all'incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l'incolpato è chiamato a rispondere. Essa è notificata all'incolpato e contiene l'avviso che, fino a cinque giorni prima dell'udienza, egli può presentare memorie, produrre documenti e richiedere l'audizione di testimoni.

• Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 127 del Codice (procedimento in Camera di Consiglio)

• L'accusa è esercitata dal procuratore generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto.

• L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'art. 97 del Codice.

Contestazioneart. 171-2

Procedimentoart. 174

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• Il procuratore generale presso la Corte di Appello comunica i provvedimenti all'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l'azione disciplinare.

• Contro la decisione emessa a norma dell'art. 17 l'incolpato e il procuratore generale presso la Corte di Appello possono proporre ricorso a una commissione che ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed è composta:a. da un magistrato della Corte di Cassazione che la presiede e da

un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore della magistratura;

b. da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano.

Procedimentoart. 174

Ricorsoart. 181

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• L'accusa è esercitata da un magistrato della procura generale presso la Corte di Cassazione.

• L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'art. 97 del Codice.

• La decisione è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'amministrazione cui appartiene l'ufficiale o l'agente.

• Contro la decisione l'incolpato e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

• Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. • Si osservano le disposizioni dell'art. 611 del codice, in quanto

applicabili.

Procedimentoin appelloart. 182-3-4

Ricorso in Cassazione

art. 185

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• Le commissioni previste dagli artt. 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell’ufficiale o dell’agente dalle funzioni di polizia giudiziaria

• Non è stata riprodotta la disposizione del codice del 1930 secondo che prevedeva la sospensione del procedimento disciplinare se veniva iniziata l’azione penale e la cognizione del reato influiva sulla decisione della controversia in sede disciplinare

• Si ritiene pertanto che in caso di inizio di un procedimento penale per un fatto che forma anche oggetto di un giudizio disciplinare, quest’ultimo non deve essere necessariamente sospeso

Sospensionecautelare

art. 19

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• La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

• Il codice è generico quando parla di “persone idonee”, in quanto sarebbe stato impossibile individuare tutte le possibili situazioni richiedenti specifiche cognizioni tecniche di cui è sprovvista la P.G.

• Es. tecnico Telecom per le intercettazioni telefoniche; il fotografo o disegnatore per rilievi fotografici o descrittivi; il grafologo per l’attribuzione della paternità di un documento anonimo; l’orefice per accertare la falsità di oggetti preziosi sequestrati; il chimico-tossicologo per accertare la natura stupefacente di una sostanza sequestrata

6. – Gli ausiliari di P.G.

Art. 3484

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• L’interprete ausiliario di cui la P.G. deve servirsi quando occorre tradurre uno scritto redatto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelleggibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana (art. 143, c. 2)

N.B. obbligo di nomina anche se l’ufficiale/agente di P.G. conosce la lingua o il dialetto da interpretare, ma è consentito la nomina di altro ufficiale/agente di P.G. diverso da quello che compie l’atto (art. 143, co. 3)

• Non sono ausiliari di P.G. coloro che hanno ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti e gli agenti di pegno, i quali hanno solo l’obbligo di denunciare all’autorità di P.S. eventuali fatti illeciti accertati nell’esercizio della loro attività (artt. 109 e 214 reg. tulps)

• Non vi sono norme in proposito, l’unico criterio è l’idoneità della persona dal punto di vista delle specifiche competenze tecniche che nel caso specifico sono necessarie (art. 348, co. 4)

• Si ritiene che la P.G. debba servirsi preferibilmente dell’albo dei periti istituito presso ogni tribunale ex art. 67 disp. att.

• Solo in caso di difficoltà di nominare una persona iscritta in detti albi o nel caso in cui non vi sia un albo di esperti nella materia che interessa la P.G. ha un potere discrezionale di scelta anche se è preferibile scegliere tra persone che svolgono la loro professione presso un ente pubblico (art. 67, co. 3, disp. att.)

Modalitàdi scelta

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• L’ausiliario non può rifiutare la propria opera (art. 348, co. 4, c.p.p.)• Con la nomina, l’ausiliario assume la qualifica temporanea di pubblico

ufficiale in quanto chiamato a svolgere una pubblica funzione (art. 357, n. 2, c.p.) da ciò segue:– una responsabilità penale per il reato di omissione o rifiuto di atti di

ufficio, in caso di rifiuto, omissione o ritardo della prestazione richiesta (art. 328 c.p.)

– l’obbligo di mantenere il segreto sugli atti compiuti (art. 329 c.p.p.), pena la responsabilità penale per rilevazione di segreto d’ufficio (art. 326 c.p.)

• L’attività dell’ausiliario è riconducibile alla P.G. che di esso si avvale, avendo per oggetto mansioni strumentali sussidiarie da ciò segue che la P.G.:– deve individuare i compiti dell’ausiliario formulando i quesiti tecnici– deve controllare l’attività dell’ausiliario, provvedendo alla sua sostituzione

in caso di sopravvenuta inidoneità o in caso di eccessivo ritardo nello svolgimento dell’incarico

– deve provvedere alla documentazione dell’attività dell’ausiliario, annotando o verbalizzando (art. 357 c.p.p.) le operazioni effettuate e i risultati conseguiti, inserendovi se del caso gli allegati tecnici (disegni, foto, esami, ecc) redatti dall’ausiliari

– gli atti dell’ausiliario hanno stessa efficacia probatoria degli atti della P.G.