di Avv. Rosa Bertuzzi - Corsi di Polizia Ambientale...PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI ......
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di Avv. Rosa Bertuzzi
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI
sezione gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
a cura di Alessandro Corrias
Realizzato nell'ambito della Campagna di Informazione per la corretta gestione dei
fluorocarburi: «Rinfreschiamoci senza riscaldare il pianeta»,
patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
Attenzione:
Il materiale contenuto nel Prontuario è a disposizione degli utenti al solo scopo informativo e non riveste carattere di ufficialità.
Si ricorda che l'unico testo, definitivo e ufficiale, è quello pubblicato a mezzo stampa dal Poligrafico dello Stato sulla Gazzetta Ufficiale. Non si può garantire che i documenti riproducano esattamente i testi ufficiali ai quali si deve fare comunque riferimento.
Pertanto, Legambiente e Hudson Technologies Europe S.r.l. non si assumono alcuna responsabilità in ordine ad eventuali errori riportati e ad un utilizzo delle informazioni che non tiene conto di quanto in premessa.
Alessandro Corrias nasce a Sassari il 3 novembre 1968. Diplomato all'Istituto Tecnico Nautico, utilizzerà il titolo
di studio per imbarcarsi come Allievo Ufficiale di Coperta. Nel 2001 entra a far parte della Polizia Locale, prima a
Quartu Sant'Elena (CA), poi a Porto Torres (SS). Laureato in Scienze dell'Amministrazione, dal luglio 2012 è
Direttore Responsabile del Centro Studi e Formazione dell'ANVU Sardegna. E' docente formatore in materia di
Polizia Ambientale, di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di trasporto di merci pericolose su strada (ADR
2011, ADR 2013). Nel 2013 coordina il corso di formazione in materia di Polizia Stradale in favore del personale
delle Capitanerie di Porto. Partecipa in qualità di esperto alla trasmissione radiofonica “Area di sosta” di Rai
Isoradio.
Impegnato nel settore della solidarietà sociale e della protezione civile, promuove e coordina la missione di
solidarietà che lo vedrà impegnato a Mirandola (MO) nel giugno 2012. Questo impegno gli è valso vari
riconoscimenti: Encomio Solenne del Comune di Porto Torres e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Elogio
Scritto della Regione Autonoma della Sardegna, Premio Eccellenza 2012 nazionale. Recentemente in prima
linea ad Olbia (OT) dove, a seguito dell'emergenza alluvione Sardegna 2013, ha prestato servizio in
affiancamento e supporto ai colleghi della Polizia Locale del luogo.
E' anche esperto in materia di finanziamenti europei (Bruxelles 20, 21, 22 gennaio 2013).
Precedenti pubblicazioni: “Prontuario delle violazioni ambientali 2013”.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
Ho programmato la realizzazione di questo Prontuario delle violazioni ambientali - sezione gas
refrigeranti, prima che uno “straordinario” fenomeno meteorologico si abbattesse sulla mia
bellissima Sardegna determinando distruzione e morti in vari centri dell'Isola.
Il mio pensiero quindi è alle vittime di Cleopatra, così hanno chiamato la perturbazione, ed a
quanti dovranno, nei prossimi mesi, dare fondo ad ogni residua energia fisica ed economica per
ripristinare le condizioni minime di vivibilità.
Se volessimo ragionare su quali siano le cause di queste devastanti, quanto anomale, calamità
meteorologiche, dovremmo approfondire due aspetti imprescindibili: la gestione speculativa del
suolo, l'irresponsabile aggressione dell'aria.
Il primo aspetto lo lascio alla competenza dei colleghi che si occupano di Polizia Edilizia, il
secondo è invece oggetto di tutela da parte del presente prontuario.
Poiché la materia è scarsamente conosciuta e trattata, la prima parte contiene il prontuario vero
e proprio (strumento indispensabile per tutti gli organi di controllo e di Polizia), nella seconda
viene illustrato il quadro normativo di riferimento, nella terza trova spazio un breve glossario
utile per meglio padroneggiare la materia, mentre nella quarta ed ultima parte viene messa a
disposizione la modulistica di base così da agevolare anche i colleghi meno esperti.
Compete a tutte le forze di polizia infatti reprimere i reati ambientali e, in via generale, tutte le
violazioni amministrative in materia e, mai come in questo caso, c'è bisogno dell'impegno di
tutti per salvare il pianeta.
Alessandro Corrias
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
Prontuario interamente realizzato con il software open source gratuito “LibreOffice Writer”.
INDICE
PRONTUARIO
pag. 23 sez. 1 - Gas lesivi per lo strato di ozono stratosferico (Ozone Depletion Substances – ODS)
● Immissione, produzione, utilizzazione, importazione o esportazione di sostanze controllate
● Contenitori non riutilizzabili
● Prodotti che contengono sostanze controllate
● Sistemi antincendio contenenti sostanze controllate
● Etichettatura materie prime
● Etichettatura agenti di fabbricazione
● Etichettatura usi di laboratorio ed ai fini di analisi
● Usi di laboratorio e ai fini di analisi non conformi
● Utilizzo di idrofluorocarburi rigenerati per manutenzione o assistenza
● Gestione di apparecchiature contenenti idrofluorocarburi
● Utilizzo di idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
● Cessione di diritti, tra produttori, non preventivamente notificata
● Cessione di diritti, tra importatori, non preventivamente notificata
● Superamento dei livelli di produzione senza autorizzazione
● Superamento dei livelli di importazione
● Importazione o esportazione verso Stati non parte del Protocollo
● Omesso recupero di sostanze controllate da apparecchiature
● Distruzione di sostanze controllate con l'utilizzo di tecnologie non conformi
● Recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione nelle more della conclusione degli accordi di programma
● Utilizzo di tecnologie e pratiche non idonee a ridurre al minimo fughe od emissioni
● Omesso controllo periodico delle apparecchiature
● Tenuta dei registri non conforme
● Gestione apparecchiature nelle more della conclusione degli accordi di programma
● Utilizzo come materia prima o agente di fabbricazione senza adottare le opportune tecnologie
● Omessa adozione di tecnologie e pratiche
● Sostanze nuove di cui alla parte A dell'allegato II
● Omessa comunicazione annuale
● Omessa comunicazione annuale da parte di titolari di licenza ex art. 10, paragrafo 6
pag. 53 sez. 2 - Gas responsabili dell'effetto serra (hydrofluorocarbon – HFC)
● Omesso controllo delle applicazioni
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
● Controlli eseguiti con personale privo di certificato abilitativo
● Riparazioni eseguite con personale privo di certificato abilitativo
● Registro apparecchiatura o di sistema assente
● Registro apparecchiatura o di sistema incompleto
● Registro dell'impianto di formato non conforme
● Registro apparecchiatura o di sistema: rifiuto di renderlo disponibile
● Manutenzione di apparecchiature fisse
● Impianti di condizionamento su veicoli a motore
● Contenitori per trasporto o stoccaggio a fine vita
● Presa in consegna utilizzando personale non certificato
● Attività esercitata in assenza di certificato
● Omessa trasmissione della relazione
● Trasmissione incompleta della relazione: produttore
● Trasmissione incompleta della relazione: importatore
● Trasmissione incompleta della relazione: esportatore
● Relazione non conforme
● Inottemperanza all'obbligo di invio della dichiarazione
● Dichiarazione incompleta
● Prodotti sprovvisti di etichetta
● Prodotti con etichette non conformi
● Utilizzo di esafloruro di zolfo nella pressofusione
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
● Utilizzo di esafloruro di zolfo per il riempimento di pneumatici
● Commercio di prodotti di cui all'allegato II
● Omessa o ritardata iscrizione nei registri
pag. 79 NORMATIVA
pag. 80 Decreto Legislativo 13 settembre 2013, n. 108 - Disciplina sanzionatoria delle disposizioni
derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 15 e 17 del regolamento in materia di produzione,
immissione sul mercato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate
Art. 4 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di immissione sul mercato di
sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili
Art. 5 - Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del regolamento in materia di immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze
controllate
Art. 6 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di produzione, immissione
sul mercato e uso come materia prima di sostanze controllate
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
Art. 7 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di produzione, immissione
sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione
Art. 8 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10 del regolamento in materia di usi essenziali di
laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate
Art. 9 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi ed immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi
Art. 10 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di trasferimento di diritti e
razionalizzazione industriale
Art. 11 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di immissione in libera
pratica nella Comunità di sostanze controllate importate
Art. 12 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 20 del regolamento in materia di scambi con Stati che
non sono Parti del protocollo e con i territori non coperti dal protocollo
Art. 13 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 22 del regolamento in materia di recupero e distruzione
delle sostanze controllate usate
Art. 14 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 23 del regolamento in materia di fughe ed emissioni di
sostanze controllate
Art. 15 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 24 del regolamento in materia di sostanze nuove
Art. 16 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 27 del regolamento in materia di comunicazione dei dati
Art. 17 - Procedimento di applicazione delle sanzioni
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
Art. 18 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 19 - Disposizioni finanziarie
pag. 87 Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n. 26 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di
cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di
contenimento delle perdite di gas fluorurati.
Art. 4 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di
recupero di gas fluorurati
Art. 5 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 842/2006 a carico delle imprese
Art. 6 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di
trasmissione delle informazioni
Art. 7 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di
etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature
Art. 8 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di controllo
dell'uso.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
Art. 9 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di
immissione in commercio.
Art. 10 - Violazione degli obblighi in materia di iscrizione al Registro
Art. 11 - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 12 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 13 - Disposizioni finanziarie
Art. 14 - Disposizione finale
pag. 93 D.P.R. 27 gennaio 2012, n° 43 - Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n° 842/2006
su taluni gas fluorurati ad effetto serra
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Autorità competenti
Art. 4 - Organismo di accreditamento
Art. 5 - Organismi di certificazione
Art. 6 - Certificati di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità
Art. 7 - Organismi di attestazione
Art. 8 - Obbligo di iscrizione al registro
Art. 9 - Obbligo di certificazione e attestazione
Art. 10 - Certificati provvisori
Art. 11 - Deroghe transitorie
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
Art. 12 - Esenzioni
Art. 13 - Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate
Art. 14 - Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro
Art. 15 - Registro dell'impianto
Art. 16 - Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra
Art. 17 - Etichettatura
Art. 18 - Notifiche alla Commissione europea
Art. 19 - Clausola di invarianza finanziaria
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C
pag. 110 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 -
Sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
CAPO II - DIVIETI
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
Articolo 4 - Produzione di sostanze controllate
Articolo 5 - Immissione sul mercato e uso di sostanze controllate
Articolo 6 - Immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze
controllate
CAPO III - ESENZIONI E DEROGHE
Articolo 7 - Produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima di sostanze controllate
Articolo 8 - Produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione
Articolo 9 - Immissione sul mercato di sostanze controllate a fini di distruzione o di rigenerazione e di prodotti e
apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate
Articolo 10 - Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli
idroclorofluorocarburi
Articolo 11 - Produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi e immissione sul mercato di
prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi
Articolo 12 - Applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto e usi di emergenza del bromuro
di metile
Articolo 13 - Usi critici degli halon ed eliminazione delle apparecchiature che contengono halon
Articolo 14 - Trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale
CAPO IV - COMMERCIALIZZAZIONE
Articolo 15 - Importazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature che contengono o si basano su
sostanze controllate
Articolo 16 - Immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
Articolo 17 - Esportazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono
da sostanze controllate
Articolo 18 - Rilascio di licenze di importazione ed esportazione
Articolo 19 - Misure di sorveglianza del commercio illecito
Articolo 20 - Scambi con Stati che non sono parti del protocollo e con territori non coperti dal protocollo Articolo 21 - Elenco di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa
su tali sostanze
CAPO V - CONTROLLO DELLE EMISSIONI
Articolo 22 - Recupero e distruzione delle sostanze controllate usate
Articolo 23 - Fughe ed emissioni di sostanze controllate
CAPO VI - SOSTANZE NUOVE
Articolo 24 - Sostanze nuove
CAPO VII - COMITATO, COMUNICAZIONE DEI DATI, ISPEZIONE E SANZIONI
Articolo 25 - Comitato
Articolo 26 - Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
Articolo 27 - Comunicazione dei dati da parte delle imprese
Articolo 28 - Ispezione
Articolo 29 - Sanzioni
CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30 - Abrogazione
Articolo 31 - Entrata in vigore
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI
AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato
di ozono e ad effetto serra
ALLEGATO I - Sostanze controllate
ALLEGATO II - Sostanze nuove
ALLEGATO III - Processi nei quali sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione ai
sensi dell'art. 3, punto 12
ALLEGATO IV - Gruppi, codici della nomenclatura combinata e designazioni delle sostanze di cui
all'allegato I
ALLEGATO V - Condizioni per l'immissione sul mercato e l'ulteriore distribuzione di sostanze
controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all'articolo 10,
paragrafo 3
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
Articolo 8 -
Articolo 9 - Articolo 10 - Articolo 11 -
ALLEGATO VI - Usi critici di halon
ALLEGATO VII - Tecnologie di distruzione di cui all'art. 22, paragrafo 1
ALLEGATO VIII - Tavola di concordanza
pag. 147 Regolamento (CE) 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 – che stabilisce, in conformità al
regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le
condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per
quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni
gas fluorurati ad effetto serra
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Campo di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Certificazione del personale
Articolo 5 - Certificati rilasciati al personale
Articolo 6 - Certificati provvisori rilasciati al personale
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
Articolo 8 -
Articolo 9 - Articolo 10 - Articolo 11 -
Articolo 7 - Certificazione delle imprese
Certificati rilasciati alle imprese
Certificati provvisori rilasciati alle imprese
Organismo di certificazione
Organismo di valutazione
Articolo 12 - Notifica
Articolo 13 - Condizioni per il riconoscimento reciproco
Articolo 14 - Entrata in vigore
ALLEGATO
pag. 153 Regolamento (CE) 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 – che stabilisce, in conformità al
regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le
condizioni di riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per
quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di
calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
Articolo 1 - Oggetto
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
Articolo 8 -
Articolo 9 - Articolo 10 - Articolo 11 -
Articolo 2 - Campo di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Certificazione del personale
Articolo 5 - Certificati rilasciati al personale
Articolo 6 - Certificati provvisori rilasciati al personale
Articolo 7 - Certificazione delle imprese
Certificati rilasciati alle imprese
Certificati provvisori rilasciati alle imprese
Organismo di certificazione
Organismo di valutazione
Articolo 12 - Notifica
Articolo 13 - Condizioni per il riconoscimento reciproco
Articolo 14 - Entrata in vigore
ALLEGATO - Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere
esaminate dagli organismi di valutazione
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
Articolo 8 -
Articolo 9 - Articolo 10 - Articolo 11 -
pag. 169 Regolamento (CE) n° 1516/2007 della Commissione del 19 dicembre 2007 - che stabilisce,
conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i
requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione
Articolo 2 - Registro dell’apparecchiatura
Articolo 3 - Controllo del registro dell’apparecchiatura
Articolo 4 - Controlli sistematici
Articolo 5 - Scelta del metodo di misurazione
Articolo 6 - Metodi di misurazione diretta
Articolo 7 - Metodi di misurazione indiretta
Riparazione delle perdite
Controllo di verifica
Requisiti per le apparecchiature di nuova installazione
Entrata in vigore
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
pag. 173 Regolamento (CE) n° 1497/2007 della Commissione del 18 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra
Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione
Articolo 2 - Registro del sistema
Articolo 3 - Controllo del registro del sistema
Articolo 4 - Controlli visivi e manuali
Articolo 5 - Riparazione delle perdite
Articolo 6 - Controllo di verifica
Articolo 7 - Requisiti per i sistemi di nuova installazione
Articolo 8 - Entrata in vigore
pag. 175 Regolamento (CE) 1494/2007 del Consiglio del 17 dicembre 2007 – che stabilisce, conformemente al
regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i
requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra
Articolo 1 - Oggetto
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
Articolo 2 - Requisiti di etichettatura
Articolo 3 - Forma dell’etichetta
Articolo 4 - Posizione dell’etichetta
Articolo 5 - Entrata in vigore
pag. 177 Regolamento (CE) n° 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 - Su
taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Articolo 1 - Campo di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Contenimento
Articolo 4 - Recupero
Articolo 5 - Formazione e certificazione
Articolo 6 - Relazione
Articolo 7 - Etichettatura
Articolo 8 - Controllo dell'uso
Articolo 9 - Immissione in commercio
Articolo 10 - Riesame
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
Articolo 11 - Articolo
12 - Comitato Articolo
13 - Sanzioni
Articolo 14 -
Articolo 15 - Entrata in vigore
ALLEGATO I - Parte 1, Gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, punto 1 - Parte 2, Metodo di calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) per un preparato
ALLEGATO II - Divieti di immissione in commercio a norma dell'articolo 9
pag. 192 Direttiva 2006/40/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle emissioni
degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva
70/156/CEE del Consiglio
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Campo di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Obblighi degli Stati membri
Articolo 5 - Omologazione
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
Articolo 6 - Adeguamento e ricarica
Articolo 7 - Misure di attuazione
Articolo 8 - Riesame
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
Articolo 9 - Modifiche della direttiva 70/156/CEE
Articolo 10 - Attuazione
Articolo 11 - Entrata in vigore
Articolo 12 - Destinatari
pag. 197 GLOSSARIO pag.
209 MODULISTICA
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
PRONTUARIO Gas lesivi per lo strato di ozono
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Immissione, produzione, utilizzazione, importazione o esportazione di sostanze controllate
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Immetteva, produceva, utilizzava, importava od
esportava sostanze controllate di cui all'art. 3,
punto 4), del Regolamento CE n° 1005/091
D.Lgs. 108/2013
art. 03
Arresto fino a 2 anni e ammenda
fino a 120.000,00
n.a. Procura della
Repubblica
violazione degli obblighi artt. 4, 5, 15 e 17 del
Reg. (CE) 1005/2009
Autore della violazione: chiunque.
Tipo di violazione: immissione, produzione, utilizzazione, importazione o esportazione di sostanze controllate di cui all'art. 3, punto 4), del Regolamento CE n° 1005/09. Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”. Esclusioni: - la violazione non sussiste qualora si sia in presenza di sostanza inviata per essere distrutta (secondo le modalità previste dall'art. 22, paragrafo 1) o per essere rigenerata (v. l'art. 9); - nei casi previsti dall'art. 15, comma 2; - nei casi previsti dall'art. 17, comma 2; - immissione, produzione o utilizzazione di sostanza come materia prima (art. 7, paragrafo 1). Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) annotazione di Polizia Giudiziaria (ex art. 357 c.p.p. e art. 115 norme att. coord. e trans. c.p.p.); 3) Comunicazione di notizia di reato (ex art. 347
c.p.p.). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del trasgressore.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
1 Ad eccezione dell'ipotesi prevista
dall'art. 9 del Regolamento CE n°
1005/2009.
Contenitori non riutilizzabili
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Immetteva sul mercato sostanze controllate di cui all'art. 3, punto 4), del Regolamento CE n° 1005/09, in contenitori non riutilizzabili
D.Lgs. 108/2013
art. 4
Arresto fino a 3 anni e ammenda
fino a 150.000,00
n.a. Procura della
Repubblica
violazione degli obblighi
art. 5 del Reg. (CE)
1005/2009
- 30 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Autore della violazione: chiunque.
Tipo di violazione: immissione sul mercato di sostanze controllate di cui all'art. 3, punto 4), del Regolamento CE n° 1005/09. Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”. Esclusioni: - i contenitori non riutilizzabili sono ammessi se impiegati per gli usi di laboratorio e a fini di analisi di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2; immissione, produzione o utilizzazione di sostanza come materia prima (art. 7, paragrafo 1).
Note operative: la presente violazione può concorrere con la violazione, illustrata nella precedente ipotesi, di cui all'art. 3 del D.Lvo 108/2013. Si sottolinea che, qualora i contenitori non riutilizzabili siano adoperati per contenere sostanze destinate alla distruzione o alla rigenerazione si dovrà applicare solo la presente ipotesi sanzionatoria. Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) annotazione di Polizia Giudiziaria (ex art. 357 c.p.p. e art. 115 norme att. coord. e trans. c.p.p.); 3) Comunicazione di notizia di reato (ex art. 347
c.p.p.). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del trasgressore.
Prodotti che contengono sostanze controllate
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Immetteva, importava o esportava (ad esclusione degli effetti personali), prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate di cui all'art. 3, comma 4), del Regolamento CE n° 1005/092
D.Lgs. 108/2013
art. 5 c. 1
Arresto fino a 2 anni e ammenda
fino a 120.000,00
n.a. Procura della
Repubblica
violazione degli obblighi
artt. 6, 15 e 17 del Reg.
(CE) 1005/2009
- 31 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Autore della violazione: chiunque.
Tipo di violazione: immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate di cui all' art. 3, punto 4), del Reg. CE n° 1005/09. Sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”. Esclusioni: - qualora si sia in presenza di sostanza inviata per essere distrutta (secondo le modalità previste dall'art. 22, paragrafo 1) o per essere rigenerata (v. l'art. 9); - nei casi previsti dall'art. 15, comma 2; 3) nei casi previsti dall'art. 17, comma 2. Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 108/2013);
2) annotazione di Polizia Giudiziaria (ex art. 357 c.p.p. e art. 115 norme att. coord. e trans. c.p.p.); 3) Comunicazione di notizia di reato (ex art. 347 c.p.p.).
Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del trasgressore.
2 vedi nota 1.
Sistemi antincendio contenenti sostanze controllate
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
- 32 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Deteneva e non eliminava, entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del D.Lgs. 108/2003, i
sistemi di protezione antincendio contenenti
sostanze controllate di cui all'art. 3, punto 4), del
Regolamento CE n° 1005/09.
D.Lgs. 108/2013
art. 5 c.2
Arresto fino a 1 anno e ammenda
fino a 100.000,00
n.a. Procura della
Repubblica
violazione degli obblighi
artt. 6, 15 e 17 del
Reg. (CE) 1005/2009
Autore della violazione: chiunque.
Tipo di violazione: Detenere e non eliminare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del D.Lvo 108/2003 (sei mesi a partire dal 27/09/2013), i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate di cui all'art. 3, punto 4), del Regolamento CE n° 1005/09. Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 108/2013);
2) annotazione di Polizia Giudiziaria (ex art. 357 c.p.p. e art. 115 norme att. coord. e trans. c.p.p.); 3) Comunicazione di notizia di reato (ex art. 347 c.p.p.).
Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del trasgressore.
Etichettatura materie prime
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Produceva o immetteva sul mercato, come
materia prima, sostanze controllate, di cui all'art.
3, punto 4), del Regolamento CE n° 1005/09,
senza adempiere agli obblighi di etichettatura
previsti dall'art. 7, paragrafo 2, del Regolamento
CE n° 1005/09.
D.Lgs. 108/2013
art. 6
sanzione
amministrativa
da 10.000,00
a 60.000,00
non consentito3 Prefettura
violazione degli obblighi
art. 7 del Reg. (CE)
1005/2009
Autore della violazione: chiunque.
Tipo di violazione: produrre o immettere sul mercato, come materia prima, sostanze controllate di cui all'art. 3, punto 4), del Regolamento CE n° 1005/09 per le quali non sono adempiuti gli obblighi di etichettatura previsti dall' art. 7, paragrafo 2 (etichetta sulla quale è indicato chiaramente che la sostanza può essere utilizzata solo come materia prima. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l’indicazione in oggetto figura nell’etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell’etichetta di cui all’articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento). Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”.
Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 108/2013);
2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente procedere alla distruzione della sostanza a spese del trasgressore.
3 L'art. 17, comma 5, del D.Lgs.
108/2003 recita: “Alle sanzioni
amministrative pecuniarie previste
dal presente decreto non si applica
il pagamento in misura ridotta di
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
cui all'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni”.
Etichettatura agenti di fabbricazione
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Produceva o immetteva sul mercato sostanze
controllate di cui all'art. 3, punto 4), del
Regolamento CE n° 1005/09, come agente di
fabbricazione, senza adempiere agli obblighi di
etichettatura previsti dall'art. 8, paragrafo 3, del
Regolamento CE n° 1005/09.
D.Lgs. 108/2013
art. 7
sanzione
amministrativa
da 10.000,00
a 60.000,00
non consentito4 Prefettura Violazione degli obblighi art. 8 del Reg. (CE) 1005/20095
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Autore della violazione: chiunque.
Tipo di violazione: produrre o immettere sul mercato, sostanze controllate di cui all'art. 3, punto 4), del Regolamento CE n° 1005/09 per le quali non sono adempiuti gli obblighi di etichettatura previsti dall'art. 8, paragrafo 3 (etichetta sulla quale è indicato chiaramente che la sostanza può essere utilizzata solo come agente di fabbricazione. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l’indicazione in oggetto figura nell’etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell’etichetta di cui all’articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento). Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”.
Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente procedere alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
4 vedi nota 3.
5 il legislatore italiano, violando il
principio di cui all'art. 29, non ha
previsto sanzioni per le violazioni
previste dall'art. 8, paragrafo 4, del
Reg. (CE) 1005/09.
Etichettatura usi di laboratorio ed ai fini di analisi
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Produceva o immetteva sul mercato sostanze
controllate di cui all'art. 3, punto 4), del
Regolamento CE n° 1005/09, diverse dagli
idroclorofluorocarburi, per usi essenziali di
laboratorio e a fini di analisi, senza adempiere
agli obblighi di etichettatura previsti dall'art. 10,
paragrafo 3, del Regolamento CE n° 1005/09.
D.Lgs. 108/2013
art. 8 c. 1
sanzione
amministrativa
da 10.000,00
a 60.000,00
non consentito6 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 10 del
Reg. (CE) 1005/2009
Autore della violazione: chiunque.
Tipo di violazione: produrre o immettere sul mercato, sostanze controllate di cui all'art. 3, punto 4), del Regolamento CE n° 1005/09 per le quali non sono adempiuti gli obblighi di etichettatura previsti dall'art. 10 paragrafo 3 (etichetta sulla quale è indicato chiaramente che la sostanza può essere utilizzata per i soli usi di laboratorio e ai fini di analisi. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l’indicazione in oggetto figura nell’etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell’etichetta di cui all’articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento). Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell ’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”. Esclusioni: ///. Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente procedere alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
6 vedi nota 3.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Usi di laboratorio e a fini di analisi non conformi
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Produceva o immetteva sul mercato sostanze
controllate di cui all'art. 3, punto 4), del
Regolamento CE n° 1005/09, diverse dagli
idroclorofluorocarburi, per usi essenziali di
laboratorio e a fini di analisi, non conformi ai
requisiti previsti dall'allegato V del Reg. CE n°
1005/09.
D.Lgs. 108/2013
art. 8 c. 2
sanzione
amministrativa
da 10.000,00
a 100.000,00
non consentito7 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 10 del
Reg. (CE) 1005/2009
Autore della violazione: chiunque.
Tipo di violazione: produrre o immettere sul mercato, sostanze controllate di cui all'art. 3, punto 4), del Regolamento CE n° 1005/09, diverse dagli idrocarburi, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi non conformi ai requisiti previsti dall'allegato V. Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”.
Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
7 vedi nota 3.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Utilizzo di idrofluorocarburi rigenerati per manutenzione o assistenza
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Immetteva sul mercato o utilizzava
idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per
attività di manutenzione o assistenza di
apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d'aria e di pompe di calore,
senza adempiere agli obblighi di etichettatura
previsti dall' art. 11, paragrafo 3 e 6, del
Regolamento CE n° 1005/09.
D.Lgs. 108/2013
art. 9 c. 1
sanzione
amministrativa
da 10.000,00
a 60.000,00
non consentito8 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 11 del
Reg. (CE) 1005/2009
Autore della violazione: chiunque.
Tipo di violazione: immettere sul mercato o utilizzare idrofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione, assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, senza che siano adempiuti gli obblighi di etichettatura previsti dall'art. 11, paragrafo 3 (etichetta sulla quale è indicato chiaramente che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione). Esclusioni: vedere le deroghe previste nell'art. 11, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
- 39 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
8 vedi nota 3.
Gestione di apparecchiature contenenti idrofluorocarburi
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Gestiva apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d'aria e di pompe di calore
contenenti idroclorofluorocarburi riciclati senza
ottemperare agli obblighi di cui all'art. 11,
paragrafo 7, primo periodo, del Regolamento CE
n° 1005/09.
D.Lgs. 108/2013
art. 9 c. 2
sanzione
amministrativa
da 3.000,00
a 18.000,00
non consentito9 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 11 del
Reg. (CE) 1005/2009
Autore della violazione: chiunque gestisce.
Tipo di violazione: gestire apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono idrofluorocarburi riciclati senza che siano adempiuti gli obblighi di cui all'art. 11, paragrafo 7 (le imprese che effettuano manutenzioni su apparecchiature contenenti un fluido in quantità pari o superiore a 3 kg, debbono detenere un registro della quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o l’assistenza). Esclusioni: vedere le deroghe previste nell'art. 11, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
9 vedi nota 3.
Utilizzo di idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Utilizzava idroclorofluorocarburi rigenerati o
riciclati per manutenzione o assistenza di
apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d'aria e di pompe di calore,
senza adempiere agli obblighi di cui dall'art. 11,
paragrafo 7, secondo periodo, del Regolamento
CE n° 1005/09.
D.Lgs. 108/2013
art. 9 c. 3
sanzione
amministrativa
da 10.000,00
a 60.000,00
non consentito10 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 11 del
Reg. (CE) 1005/2009
- 41 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Autore della violazione: chiunque utilizza
Tipo di violazione: utilizzare idrofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzioni o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, senza che siano adempiuti gli obblighi di cui all'art. 11, paragrafo 7 (le imprese che effettuano manutenzioni su apparecchiature contenenti un fluido in quantità pari o superiore a 3 kg, debbono detenere un registro della quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o l’assistenza). Esclusioni: vedere le deroghe previste nell'art. 11, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
10 vedi nota 3.
Cessione di diritti, tra produttori, non preventivamente notificata
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale produttore, titolare di una licenza di cui
all'art. 10, paragrafi 6 e 8, del Regolamento (CE)
n° 1005/09, cedeva i propri diritti ad altro
produttore senza adempiere all'obbligo di
notifica di cui all'art. 14, paragrafo 1, del
Regolamento CE n° 1005/09.
D.Lgs. 108/2013
art. 10 c. 1
sanzione
amministrativa
da 15.000,00
a 150.000,00
non consentito11 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 14 del
Reg. (CE) 1005/2009
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Autore della violazione: produttore titolare di licenza. Ai sensi dell'art. 5 della 689/81, concorso di persone, alla medesima sanzione soggiace anche il produttore che acquista i diritti in assenza della preventiva notifica. Tipo di violazione: cessione dei diritti (derivanti dalla licenza di cui all'art. 10, paragrafi 6 e 8), ad altro produttore omettendo di effettuare la preventiva notifica alla Commissione ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1. Esclusioni: ///. Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
11 vedi nota 3.
Cessione di diritti, tra importatori, non preventivamente notificata
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale produttore, titolare di una licenza di cui
all'art. 15, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n°
1005/09, cedeva i propri diritti ad altro
produttore senza adempiere all'obbligo di
notifica preventiva di cui all'art. 14, paragrafo 1,
del Regolamento CE n° 1005/09.
D.Lgs. 108/2013
art. 10 c. 1
sanzione
amministrativa
da 15.000,00
a 150.000,00
non consentito12 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 14 del
Reg. (CE) 1005/2009
- 43 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Autore della violazione: importatore titolare di licenza. Ai sensi dell'art. 5 della 689/81, concorso di persone, alla medesima sanzione soggiace anche l'importatore che acquista i diritti in assenza della preventiva notifica. Tipo di violazione: cessione dei diritti (derivanti dalla licenza di cui all' art. 15 , paragraf o 3), ad altro produttore omettendo di effettuare la preventiva notifica alla Commissione ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1. Esclusioni: ///. Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
12 vedi nota 3.
Superamento dei livelli di produzione senza autorizzazione
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
- 44 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Quale produttore, per ragioni di razionalizzazione
industriale all'interno dello Stato membro
interessato, tra Stati membri interessati, o tra
uno Stato membro e un paese terzo che aderisce
al protocollo, superava i livelli di produzione
consentiti senza l'autorizzazione di cui all'art. 14,
paragrafi 2, 3 e 4 del Regolamento CE n°
1005/09.
D.Lgs. 108/2013
art. 10 c. 2
Arresto fino a 18 mesi e ammenda
fino a 100.000,00
n.a. Procura della
Repubblica
Violazione degli
obblighi art. 14 del
Reg. (CE) 1005/2009
Autore della violazione: produttore.
Tipo di violazione: superamento dei livelli di produzione, determinata per ragioni di razionalizzazione industriale, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 14, paragrafi 2,3 e 4. La razionalizzazione industriale (all'interno di un medesimo Stato, o tra Stati membri, o tra uno Stato membro e un paese che aderisce al protocollo), deve essere autorizzata così da mantenere i livelli produttivi all'interno dello Stato o tra differenti Stati ed impedire un complessivo aumento delle produzioni. Esclusioni: ///. Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) annotazione di Polizia Giudiziaria (ex art. 357 c.p.p. e art. 115 norme att. coord. e trans. c.p.p.); 3) Comunicazione di notizia di reato (ex art. 347
c.p.p.). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del trasgressore.
Superamento dei livelli di importazione
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale importatore, titolare di una licenza di cui
all'art. 15, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n°
1005/09, immetteva in libera pratica nella
Comunità sostanze controllate di cui all'art. 3,
punto 4), del Regolamento CE n° 1005/09, in
quantità eccedenti alle quote assegnate ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del
medesimo Regolamento.
D.Lgs. 108/2013
art. 11
Arresto fino a 18 mesi e ammenda
fino a 100.000,00
n.a. Procura della
Repubblica
Violazione degli
obblighi art. 16 del
Reg. (CE) 1005/2009
Autore della violazione: importatore.
Tipo di violazione: superamento delle quantità immesse nella Comunità, rispetto alle quantità assegnate a norma dell'art. 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”. Esclusioni: ///. Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) annotazione di Polizia Giudiziaria (ex art. 357 c.p.p. e art. 115 norme att. coord. e trans. c.p.p.); 3) Comunicazione di notizia di reato (ex art. 347
c.p.p.). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del trasgressore.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Importazione o esportazione verso Stati non parte del Protocollo
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Importava o esportava da o verso Stati che non
sono Parti del protocollo, sostanze controllate di
cui all'art. 3, punto 4), del Regolamento CE n°
1005/09, o prodotti ed apparecchiature che
contengono o dipendono da dette sostanze.
D.Lgs. 108/2013
art. 12
Arresto fino a 3 anni e ammenda
fino a 150.000,00
n.a. Procura della
Repubblica
Violazione degli
obblighi art. 20 del
Reg. (CE) 1005/2009
Autore della violazione: importatore o esportatore.
Tipo di violazione: importazione o esportazione di sostanze controllate di cui all'art. 3, punto 4), del Regolamento CE n° 1005/09, ovvero di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da queste sostanze, effettuata da o verso Stati che non sono Parti del Protocollo. Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”.
Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) annotazione di Polizia Giudiziaria (ex art. 357 c.p.p. e art. 115 norme att. coord. e trans. c.p.p.); 3) Comunicazione di notizia di reato (ex art. 347
c.p.p.). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del trasgressore.
Omesso recupero di sostanze controllate da apparecchiature
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale impresa che effettuava operazioni di
manutenzione, assistenza o smantellamento di
prodotti ed apparecchiature di cui all'art 22,
paragrafo 1, nonché di quelli stabiliti dal
paragrafo 4, commi 2 e 3, del Regolamento CE n°
1005/09, non effettuava il recupero di sostanze
controllate di cui all'art. 3, punto 4), del
medesimo regolamento.
D.Lgs. 108/2013
art. 13 c. 1
sanzione
amministrativa
da 30.000,00
a 150.000,00
non consentito13 Prefettura
Violazione degli obblighi
art. 22 del Reg. (CE)
1005/2009
Autore della violazione: impresa
Tipo di violazione: omesso recupero delle sostanze controllate da parte dell'impresa che effettua operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di prodotti ed apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori. Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 108/2013);
2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
13 vedi nota 3.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Distruzione di sostanze controllate con l'utilizzo di tecnologie non conformi
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Effettuava la distruzione di sostanze controllate di
cui all'art. 3, punto 4), del Regolamento (CE) n°
1005/09, e di prodotti che contengono tali
sostanze, tramite tecnologie differenti da quelle
previste dall'art. 22, paragrafo 2, del
Regolamento CE n° 1005/09.
D.Lgs. 108/2013
art. 13 c. 2
sanzione
amministrativa
da 30.000,00
a 150.000,00
non consentito14 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 22 del
Reg. (CE) 1005/2009
Autore della violazione: chiunque
Tipo di violazione: distruzione di sostanze controllate e di prodotti che contengono tali sostanze (apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori) attraverso l'utilizzo di tecnologie differenti da quelle previste dall'art. 22, paragrafo 2. Le tecnologie di distruzione sono quelle previste dall'allegato VII oppure, nel caso di sostanze controllate che non figurano in tale allegato, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile. Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
14 vedi nota 3.
Recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione nelle more della conclusione degli accordi di programma
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale impresa che, nelle more della conclusione
degli Accordi di Programma di cui all'art. 6,
comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549
(come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n.
179), effettuava il recupero, il riciclo , la
rigenerazione e la distruzione di sostanze
controllate di cui all'art. 3, punto 4), del
medesimo regolamento.
D.Lgs. 108/2013
a rt. 13 c. 3
sanzione
amministrativa
da 30.000,00
a 150.000,00
non consentito15 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 22 del
Reg. (CE) 1005/2009
- 50 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Autore della violazione: impresa
Tipo di violazione: recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di sostanze controllate nelle more della conclusione degli accordi di programma previsti. Si specifica che detti accordi debbono prevedere: l'istituzione di centri di raccolta autorizzati; la raccolta presso i suddetti centri; lo smaltimento nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'Ambiente; l'isolamento, l'estrazione e la raccolta mediante personale specializzato; il recupero e il riciclo evitando dispersione; il conferimento dei prodotti dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente procedere alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
15 vedi nota 3.
Utilizzo di tecnologie e pratiche non idonee a ridurre al minimo fughe od emissioni
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
- 51 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Quale impresa, non adottava le tecnologie
disponibili e le migliori pratiche per ridurre al
minimo le fughe o le emissioni di sostanze
controllate o altre misure adottate ai sensi
dell'art. 23, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n°
1005/09.
D.Lgs. 108/2013
art. 14 c. 1
sanzione
amministrativa
da 10.000,00
a 100.000,00
non consentito16 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 23 del
Reg. (CE) 1005/2009
Autore della violazione: impresa
Tipo di violazione: omesso utilizzo delle tecnologie e delle migliori pratiche capaci di ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate in ossequio alle disposizioni previste dall'art. 23, paragrafo 1. Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”. Esclusioni: ///. Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
16 vedi nota 3.
Omesso controllo periodico delle apparecchiature
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
- 52 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Quale impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate di cui all'art. 3, punto 4), del Regolamento (CE) n° 1005/09, non adempiva agli obblighi di cui all'art. 23, paragrafo 2, del Regolamento CE n° 1005/09.
D.Lgs. 108/2013
a rt. 14 c. 2
sanzione
amministrativa
da 10.000,00
a 100.000,00
non consentito17 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 23 del
Reg. (CE) 1005/2009
Autore della violazione: impresa che gestisce apparecchiature
Tipo di violazione: omesso controllo periodico degli apparecchi o dei sistemi antincendio, secondo il calendario previsto dal'art. 23, paragrafo 2, per verificare l'eventuale presenza di fughe. Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”.
Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
17 vedi nota 3.
Tenuta dei registri non conforme
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
- 53 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Quale impresa che gestisce apparecchiature di
refrigerazione e di condizionamento d'aria o
pompe di calore o sistemi di protezione
antincendio contenenti sostanze controllate di cui
all'art. 3, punto 4), del Regolamento (CE) n°
1005/09, non teneva il registro ovvero riportava
informazioni inesatte o incomplete o comunque
non conformi a quanto previsto all'art. 23,
paragrafo 3, del Regolamento CE n° 1005/09.
D.Lgs. 108/2013
art. 14 c. 3
sanzione
amministrativa
da 3.000,00
a 8.000,00
non consentito18 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 23 del
Reg. (CE) 1005/2009
Autore della violazione: impresa che gestisce apparecchiature
Tipo di violazione: omessa tenuta dei registri, ovvero tenuta di registri contenenti informazioni inesatte e/o incomplete. I registri, a norma dell'art. 23, paragrafo 3, devono riportare: quantità e il tipo di sostanze aggiunte; quantità recuperata durante le attività di manutenzione, assistenza e smaltimento definitivo delle apparecchiature. In altri registri le altre informazioni pertinenti: dati della società e del tecnico manutentore; date e i risultati delle verifiche effettuate. Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente procedere alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
18 vedi nota 3.
Gestione apparecchiature nelle more della conclusione degli accordi di programma
- 54 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Impresa che, nelle more della conclusione degli
accordi di programma di cui all'art. 6, c. 5, della
L. 549/93 (come modificata dalla L. 179/97),
svolgeva attività di gestione di apparecchiature di
refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe
di calore o sistemi di protezione contenenti
sostanze controllate di cui all'art. 3, punto 4), del
Regolamento (CE) n° 1005/09.
D.Lgs. 108/2013
a rt. 14 c. 4
sanzione
amministrativa
da 30.000,00
a 150.000,00
non consentito19 Prefettura
Autore della violazione: impresa
Tipo di violazione: gestione di apparecchiature contenenti sostanze controllate nelle more della conclusione degli accordi di programma previsti. Si specifica che detti accordi debbono prevedere: l'istituzione di centri di raccolta autorizzati; la raccolta presso i suddetti centri; lo smaltimento nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'Ambiente; l'isolamento, l'estrazione e la raccolta mediante personale specializzato; il recupero e il riciclo evitando dispersione; il conferimento dei prodotti dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente procedere alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
19 vedi nota 3.
- 55 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Utilizzo come materia prima o agente di fabbricazione senza adottare le opportune tecnologie
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale impresa utilizzava sostanze controllate di
cui all'art. 3, punto 4), del Regolamento (CE) n°
1005/09, come materia prima o agente di
fabbricazione senza adottare le tecnologie
disponibili e le migliori pratiche per ridurre al
minimo fughe o emissioni di sostanze controllate
o altre misure adottate ai sensi dell'art. 23,
paragrafo 5, del Regolamento CE n° 1005/09.
D.Lgs. 108/2013
art. 14 c. 5
sanzione
amministrativa
da 10.000,00
a 100.000,00
non consentito20 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 23 del
Reg. (CE) 1005/2009
- 56 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Autore della violazione: impresa
Tipo di violazione: utilizzo (come materia prima o agente di fabbricazione), di sostanze controllate di cui all'art. 3, punto 4), del Regolamento (CE) n° 1005/09, omettendo di adottare le migliori pratiche e tecnologie disponibili per ridurre al minimo i rischi di fughe o di emissioni come prescritto nell'art. 23, paragrafo 5, del Regolamento CE n° 1005/09. Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
20 vedi nota 3.
Omessa adozione di tecnologie e pratiche
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Impresa che, durante la fabbricazione di altri
prodotti chimici, non adottava le tecnologie
disponibili e le migliori pratiche per ridurre al
minimo fughe o emissioni di sostanze controllate
o altre misure adottate ai sensi dell'art. 23,
paragrafo 6, del Regolamento CE n° 1005/09.
D.Lgs. 108/2013
a rt. 14 c. 6
sanzione
amministrativa
da 30.000,00
a 150.000,00
non consentito21 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 23 del
Reg. (CE) 1005/2009
- 57 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Autore della violazione: impresa
Tipo di violazione: omessa adozione delle migliori pratiche e tecnologie disponibili per ridurre al minimo la fuga o l'emissione di sostanze controllate di cui all' art. 3, punto 4), del Regolamento (CE) n° 1005/09, prodotte involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici come prescritto dall'art. 23, paragrafo 6, del Regolamento CE n° 1005/09. Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
21 vedi nota 3.
Sostanze nuove di cui alla parte A dell'allegato II
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Produceva, importava, immetteva sul mercato,
utilizzava ed esportava sostanze nuove di cui alla
parte A dell'allegato II del Regolamento CE n°
1005/09.
D.Lgs. 108/2013
art. 15
Arresto fino a 2 anni e ammenda
fino a 120.000,00
n.a. Procura della
Repubblica
Violazione degli
obblighi art. 24 del
Reg. (CE) 1005/2009
- 58 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Autore della violazione: chiunque
Tipo di violazione: produzione, importazione, immissione sul mercato, esportazione di nuove sostanze di cui alla parte A dell'allegato II del Regolamento (CE) n° 1005/09 ossia CBr2 F2 - Dibromodifluorometano (halon-1202). Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) annotazione di Polizia Giudiziaria (ex art. 357 c.p.p. e art. 115 norme att. coord. e trans. c.p.p.); 3) Comunicazione di notizia di reato (ex art. 347
c.p.p.). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del trasgressore.
Omessa comunicazione annuale
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Ometteva di presentare la comunicazione di cui
all'art. 27 del Regolamento CE n° 1005/09,
ovvero la presentava in maniera incompleta,
inesatta o non conforme a quanto previsto ai
paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 del medesimo articolo.
D.Lgs. 108/2013
art. 16
sanzione
amministrativa
da 3.000,00
a 18.000,00
non consentito22 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 27 del
Reg. (CE) 1005/2009
- 59 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Autore della violazione: chiunque
Tipo di violazione: omessa comunicazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, dei dati relativi alle sostanze controllate e alle sostanze nuove a vario titolo gestite. Le comunicazioni devono essere conformi all'art. 27 del Regolamento CE n° 1005/09, e precisamente: al paragrafo 2, per i produttori; al paragrafo 3, per gli importatori; al paragrafo 4, per gli esportatori; al paragrafo 5, per le imprese che distruggono sostanze controllate; al paragrafo 6, le imprese che utilizzano sostanze controllate come materia prima o agente di fabbricazione. Secondo definizione sono sostanze controllate: “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”; sono sostanze nuove quelle inserite nell'allegato II. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
22 vedi nota 3.
Omessa comunicazione annuale da parte di titolari di licenza ex art. 10, paragrafo 6
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza10 note
Ometteva di presentare la comunicazione di cui
all'art. 27 del Regolamento CE n° 1005/09,
ovvero la presentava in maniera incompleta,
inesatta o non conforme a quanto previsto ai
paragrafo 7 del medesimo articolo.
D.Lgs. 108/2013
art. 16
sanzione
amministrativa
da 3.000,00
a 18.000,00
non consentito23 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 27 del
Reg. (CE) 1005/2009
- 60 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Autore della violazione: titolare di licenza di cui all'art. 10, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n° 1005/09
Tipo di violazione: omessa comunicazione, anteriormente al 31 marzo di ciascun anno, dei dati relativi relativamente a ogni sostanza per la quale ha ottenuto l’autorizzazione, il tipo di uso, le quantità utilizzate l’anno precedente, quelle detenute in stock, quelle riciclate, rigenerate o distrutte e le quantità dei prodotti e delle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze, immesse sul mercato comunitario e/o esportate. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature, dei prodotti e delle sostanze controllate (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
108/2013); 2) verbale di violazione amministrativa; 3) rapporto (ex art. 17 L. 689/81). Successivamente dovrà procedersi alla distruzione della sostanza a spese del
trasgressore.
23 vedi nota 3.
- 52 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
- 62 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
PRONTUARIO Gas responsabili dell'effetto serra
Omesso controllo delle applicazioni
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale operatore, non ottemperava agli obblighi di
controllo previsti dagli art. 3, paragrafi 2,3 e 4 del
Regolamento (CE) n° 842/06.
D.Lgs. 26/2013
a rt. 3 c. 1
sanzione
amministrativa
da 7.000,00 a
100.000,00
non consentito24 Prefettura Violazione degli obblighi art. 3 del Reg.
(CE) 842/2006
Autore della violazione: operatore25
Tipo di violazione: omesso controllo periodico delle applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra.26
Esclusioni: 1) apparecchiature con meno di 3 Kg. di gas fluorurati; 2) apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 Kg. di gas fluoruranti ad effetto serra. Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
- 63 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
24 L'art. 14 del D.Lgs. 26/2003 recita: “Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, comma 2
e 3, e 4, comma 1, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni”.
25 a norma dell' art. 2, p aragrafo 6, del Regolamento (CE) n° 842/2006, “uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore”. L'Italia ha stabilito, con l'art. 2, comma 2, del DPR 43/12, che “il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi”
26 a) una volta all'anno per quelle contenenti 3 Kg. < gas < 30; b) una volta ogni sei mesi 30 ≤ gas < 300; c) una volta ogni 3 mesi 300 ≤ gas. La frequenza dei controlli di cui alle lettere a) e b) può essere dimezzata ove esista un idoneo sistema di rilevamento delle perdite correttamente funzionante. Per le applicazioni di cui alla lettera c), contenenti 300 Kg. o più di gas fluorurato ad effetto serra, è fatto obbligo l'installazione un sistema di rilevamento delle perdite il cui controllo deve essere eseguito con cadenza annuale.
- 64 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
Controlli eseguiti con personale privo di certificato abilitativo
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale operatore, nell'effettuare i controlli di cui
all'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n°
842/06, non si avvaleva di persone in possesso
del certificato previsto dall'art. 9 del D.P.R.
43/2012 ovvero dall'art. 10 o dall'art. 14 del
medesimo decreto.
D.Lgs. 26/2013
a rt. 3 c. 2
sanzione
amministrativa
da 10.000,00
a 100.000,00
20.000,00 27 Prefettura Violazione degli obblighi art. 3 del Reg. (CE) 842/2006
Autore della violazione: operatore 28
Tipo di violazione: utilizzo di personale privo delle abilitazioni professionali e dei certificati previsti dagli articoli 9, 10 e 14 del D.P.R. 43/2012. Esclusioni: alcune deroghe sono previste per personale in apprendistato sotto la diretta supervisione di personale abilitato.
Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
27 vedi nota 24. 28 vedi nota 25.
- 65 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
Riparazioni eseguite con personale privo di certificato abilitativo
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale operatore, nell'effettuare le riparazioni
delle perdite di cui all'art. 8 del Regolamento (CE)
n° 1516/2007 e dell'art. 5 del Regolamento (CE)
n° 1497/2007, non si avvaleva di persone in
possesso del certificato previsto dall'art. 9 del
D.P.R. 43/2012 ovvero dall'art. 10 o dall'art. 14
del medesimo decreto.
D.Lgs. 26/2013
a rt. 3 c. 3
sanzione
amministrativa
da 10.000,00
a 100.000,00
20.000,00 29 Prefettura Violazione degli obblighi art. 3 del Reg.
(CE) 842/2006
- 66 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
Autore della violazione: operatore 30
Tipo di violazione: utilizzo di personale, per effettuare le riparazioni, privo delle abilitazioni professionali e dei certificati previsti dagli articoli 9, 10 e 14 del D.P.R. 43/2012. Esclusioni: alcune deroghe sono previste per personale in apprendistato sotto la diretta supervisione di personale abilitato. Non si applica per: 1) apparecchiature con meno di 3 Kg. di gas fluorurati ovvero apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra (art. 1 del Regolamento (CE) n° 1516/07); 2) sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra (art. 1 del Regolamento (CE) n° 1497/07). Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
29 vedi nota 24. 30
vedi nota 25.
Registro apparecchiatura o di sistema assente
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
- 67 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
Quale operatore, ometteva di tenere il registro
dell'apparecchiatura previsto dall'art. 2 del
Regolamento (CE) n° 1516/07 o il registro del
sistema di cui all'art.2 del Regolamento (CE) n°
1497/07.
D.Lgs. 26/2013
a rt. 3 c. 4
sanzione
amministrativa
da 7.000,00 a
100.000,00
non consentito31 Prefettura Violazione degli obblighi art. 3 del Reg. (CE) 842/2006
Autore della violazione: operatore 32
Tipo di violazione: omessa tenuta del registro dell'apparecchiatura (obbligatori per le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o le pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra), o di sistema (obbligatori per i sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra). Esclusioni: 1) apparecchiature con meno di 3 Kg. di gas fluorurati ovvero apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra (art. 1 del Regolamento (CE) n° 1516/07); 2) sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra (art. 1 del Regolamento (CE) n° 1497/07). Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
31 vedi nota 24. 32
vedi nota 25.
Registro apparecchiatura o di sistema incompleto
- 68 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale operatore, teneva il registro
dell'apparecchiatura di cui all'art. 3, comma 4, del
D.Lgs. 26/2013, in maniera incompleta, inesatta
o non conforme a quanto prescritto dall'art. 3,
paragrafo 6, del Regolamento (CE) 842/2006,
nonché dall'art. 2 del Regolamento (CE) n°
1516/07 o il registro del sistema di cui all'art.2
del Regolamento (CE) n° 1497/07.
D.Lgs. 26/2013
art. 3 c. 5
sanzione
amministrativa
da 7.000,00 a
100.000,00
non consentito33 Prefettura
Violazione degli obblighi art. 3 del Reg.
(CE) 842/2006
Autore della violazione: operatore 34
Tipo di violazione: incompleta, inesatta o non conforme tenuta del registro dell'apparecchiatura (obbligatori per le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o le pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra), o di sistema (obbligatori per i sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra). Esclusioni: 1) apparecchiature con meno di 3 Kg. di gas fluorurati ovvero apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra (art. 1 del Regolamento (CE) n° 1516/07); 2) sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra (art. 1 del Regolamento (CE) n° 1497/07). Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
- 69 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
33 vedi nota 24. 34
vedi nota 25.
Registro dell'impianto di formato non conforme
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale operatore, non rispettava il formato del registro dell'impianto di cui all'art. 15 del D.P.R. 27 gennaio 2012, n° 43.
D.Lgs. 26/2013
art. 3 c. 5
ultimo periodo
sanzione
amministrativa
da 7.000,00 a
100.000,00
non consentito35 Prefettura Violazione degli obblighi art. 3 del Reg. (CE) 842/2006
Autore della violazione: operatore 36
Tipo di violazione: omessa tenuta del registro dell'apparecchiatura (obbligatori per le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o le pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra), o di sistema (obbligatori per i sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra). Esclusioni: 1) apparecchiature con meno di 3 Kg. di gas fluorurati; 2) sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra. Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
- 70 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
35 vedi nota 24. 36
vedi nota 25.
Registro apparecchiatura o di sistema: rifiuto di renderlo disponibile
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale operatore, non metteva a disposizione
dell'autorità competente, di cui all'art. 3, comma
1, D.P.R. 27 gennaio 2012, n° 43 o della
Commissione europea i registri di cui all'art. 3,
comma 4, del D.Lgs. 26/2013, come previsto
dall'art. 3, paragrafo 6, del Regolamento (CE)
842/2006.
D.Lgs. 26/2013
art. 3 c. 6
sanzione
amministrativa
da 500,00 a
5.000,00
non consentito37 Prefettura Violazione degli obblighi art. 3 del Reg.
(CE) 842/2006
- 71 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
Autore della violazione: operatore 38
Tipo di violazione: rifiuto di mettere a disposizione dell'autorità competente il registro di apparecchiatura (obbligatorio per le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o le pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra), o di sistema (obbligatorio per i sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra). Esclusioni: 1) apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra ( art.
1 del Regolamento (CE) n° 1516/07); 2) sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra (art. 1 del Regolamento (CE) n° 1497/07). Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
37 vedi nota 24. 38
vedi nota 25.
Manutenzione di apparecchiature fisse
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
- 72 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
Quale operatore di cui all'art. 4, paragrafo 1, del
Regolamento (CE) 842/2006, al fine di
effettuarne il riciclaggio, la rigenerazione o la
distruzione, durante la riparazione o
manutenzione di apparecchiature, effettuava il
recupero di gas fluorurati non avvalendosi di
persone in possesso del certificato previsto
dall'art. 9 del D.P.R. 43/2012 ovvero dall'art. 10 o
dall'art. 14 del medesimo decreto.
D.Lgs. 26/2013
art. 4 c. 1
sanzione
amministrativa da 10.000,00 a 100.000,00
–----
n.b.: sono fatte
salve le sanzioni di
cui alla normativa
sui rifiuti.
20.000,00 39 Prefettura Violazione degli obblighi art. 4 del Reg. (CE) 842/2006
Autore della violazione: operatore 40
Tipo di violazione: ometteva di utilizzare personale certificato per effettuare il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione di gas fluorurati contenuti in apparechiature fisse (di cui all'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 842/2006) oggetto di riparazione o manutenzione. Esclusioni: ///
Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
39 vedi nota 24. 40
vedi nota 25.
Impianti di condizionamento su veicoli a motore
- 73 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale impresa che effettua il recupero di gas
fluorurati da impianti di condizionamento di
veicoli a motore di cui alla direttiva 2006/40/CE,
effettuava il recupero di gas fluorurati non
avvalendosi di persone in possesso del certificato
previsto dall'art. 9 del D.P.R. 43/2012 ovvero
dall'art. 10 o dall'art. 14 del medesimo decreto.
D.Lgs. 26/2013
art. 4 c. 2
sanzione
amministrativa da 7.000,00 a 100.000,00
–----
n.b.: sono fatte
salve le sanzioni di
cui alla normativa
sui rifiuti.
non consentito41 Prefettura
Violazione degli
obblighi art. 4 del Reg. (CE) 842/2006
Autore della violazione: impresa.
Tipo di violazione: omessa tenuta del registro dell'apparecchiatura (obligatori per le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o le pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra), o di sistema (obbligatori per i sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra). Esclusioni: attività di ricarica che non comporta il preventivo o successivo recupero di gas fluorurati dall'impianto.
Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
41 v
e
- 74 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
d
i
n
o
t
a
2
4
.
- 75 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Contenitori per trasporto o stoccaggio a fine vita
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale proprietario di un contenitore utilizzato a
scopo di trasporto o di stoccaggio che, giunto a
fine vita, non provvedeva affinché i gas fluorurati
ivi contenuti fossero recuperati così da
assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la
ditruzione come previsto dall'art. 4, paragrafo 2,
del Regolamento (CE) 842/2006
D.Lgs. 26/2013
art. 4 c. 3
sanzione
amministrativa da 7.000,00 a 100.000,00
–----
n.b.: sono fatte
salve le sanzioni di
cui alla normativa
sui rifiuti.
non consentito42 Prefettura Violazione degli obblighi art. 4 del Reg. (CE) 842/200643
Autore della violazione: proprietario di contenitore.
Tipo di violazione: non provvedeva al recupero dei gas fluorurati ad effetto serra eventualmente contenuti in un contenitore guinto a fine vita.
Esclusioni: ///
Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
42 vedi nota 24.
- 76 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
43 il legislatore italiano, violando il
principio di cui all'art. 13, non ha
previsto sanzioni per le violazioni
previste dall'art. 4, paragrafo 3,
del Reg. (CE) 842/06.
Presa in consegna utilizzando personale non certificato
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale impresa che effettuava le attività di cui all'art. 3 e art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 842/2006, prendeva in consegna gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale
privo della certificazione prevista dall'art. 9 del
D.P.R. 43/2012 ovvero dall'art. 10 o dall'art. 14
del medesimo decreto.
D.Lgs. 26/2013
art. 5 c. 1
sanzione
amministrativa
da 10.000,00
a 100.000,00
non consentito44 Prefettura Violazione degli obblighi art. 5 del Reg.
(CE) 842/2006
- 77 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Autore della violazione: impresa.
Tipo di violazione: utilizzo di personale privo di certificazione, durante le operazioni di presa in consegna di gas, per le attività di contenimento, art. 3 del Regolamento (CE) 842/2006, e di recupero dei gas da apparecchiature fisse, art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 842/2006. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
44 vedi nota 24.
Attività esercitata in assenza di certificato
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
- 78 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
IN ATTESA DI CORREZIONE
A CAUSA DI UN EVIDENTE ERRORE MATERIALE
NELLA COMPILAZIONE DEL TESTO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE (S.G. N° 74 DEL 28/03/2013), LA FATTISPECIE SANZIONATORIA NON È APPLICABILE. “2. Salvo che il fatto non costituisca reato, le
imprese che svolgono le attività disciplinate dai
regolamenti (CE) n. 303/2007 e n. 304/2007
senza essere in possesso del pertinente
certificato di cui all'art. 9 del DPR 43/2012 ...”.
L'anno di riferimento dei regolamenti è il 2008.
L'autore ha provveduto a segnalare l'errore al
Ministero dell'Ambiente.
D.Lgs. 26/2013
art. 5 c. 2
sanzione
amministrativa
da 10.000,00
a 100.000,00
non consentito45 Prefettura Violazione degli obblighi art. 5 del Reg. (CE) 842/2006
Autore della violazione: impresa.
Tipo di violazione: in attesa di correzione dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26
Atti da compiersi: ///.
45 vedi nota 24.
Omessa trasmissione della relazione
- 79 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale produttore, importatore o esportatore di gas fluorurati ad effetto serra, non trasmetteva nei termini previsti46, all'Autorità competente47, la relazione contenente le informazioni in riferimento all'anno civile precedente di cui all'art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 842/2006.
D.Lgs. 26/2013
art. 6 c. 1
sanzione
amministrativa
da 1.000,00
a 10.000,00
non consentito48 Prefettura Violazione degli obblighi art. 6 del Reg. (CE) 842/2006
Autore della violazione: produttore, importatore, esportatore.
Tipo di violazione: omessa trasmissione, entro il termine previsto, della relazione contenente le informazioni relative all'utiizzo di gas fluorurati ad effetto serra del'anno precedente.
Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
46 entro il 31 marzo di ogni anno.
47 l'Autorità competente è
individuata, giusto quanto
previsto dall'art. 3, comma 2, del
DPR 43/2012, nel Ministero
dell'Ambiente.
- 80 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
48 vedi nota 24.
Trasmissione incompleta della relazione: produttore
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale produttore di gas fluorurati ad effetto
serra, trasmetteva in maniera incompeta,
all'Autorità competente49, la relazione contenente
le informazioni in riferimento all'anno civile
precedente di cui all'art. 6, paragrafo 1, del
Regolamento (CE) 842/2006.
D.Lgs. 26/2013
ar t. 6 c. 2
sanzione
amministrativa
da 1.000,00
a 10.000,00
non consentito50 Prefettura Violazione degli obblighi art. 6 del Reg. (CE) 842/2006
Autore della violazione: produttore.
Tipo di violazione: trasmissione incompleta della relazione contenente le informazioni relative all'utiizzo di gas fluorurati ad effetto serra del'anno precedente. La relazione deve contenere: 1) la produzione di ciascun gas fluorurato ad effetto serra indicando le principali categorie di applicazioni nelle quali prevede di utilizzare la sostanza; 2) la quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra che ha immesso in commercio nella Comunità; 3) la quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra riciclato, rigenerato o distrutto. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
- 81 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
49 vedi nota 47. 50 vedi nota 24.
Trasmissione incompleta della relazione: importatore
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale importatore di gas fluorurati ad effetto
serra, trasmetteva in maniera incompeta,
all'Autorità competente51, la relazione contenente
le informazioni in riferimento all'anno civile
precedente di cui all'art. 6, paragrafo 1, del
Regolamento (CE) 842/2006.
D.Lgs. 26/2013
ar t. 6 c. 2
sanzione
amministrativa
da 1.000,00
a 10.000,00
non consentito52 Prefettura Violazione degli obblighi art. 6 del Reg. (CE) 842/2006
Autore della violazione: importatore.
Tipo di violazione: trasmissione incompleta della relazione contenente le informazioni relative all'utiizzo di gas fluorurati ad effetto serra del'anno precedente. La relazione deve contenere: 1) la quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra importata o immessa in commercio nella Comunità, distinguendo le principali categorie di applicazioni nelle quali è previsto l'utilizzo della sostanza; 2) la quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra importati per essere riciclato, rigenerato o distrutto. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
- 82 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
51 vedi nota 47. 52
vedi nota 24.
Trasmissione incompleta della relazione: esportatore
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale esportatore di gas fluorurati ad effetto
serra, trasmetteva in maniera incompeta,
all'Autorità competente53, la relazione contenente
le informazioni in riferimento all'anno civile
precedente di cui all'art. 6, paragrafo 1, del
Regolamento (CE) 842/2006.
D.Lgs. 26/2013
ar t. 6 c. 2
sanzione
amministrativa
da 1.000,00
a 10.000,00
non consentito54 Prefettura Violazione degli obblighi art. 6 del Reg. (CE) 842/2006
Autore della violazione: esportatore.
Tipo di violazione: trasmissione incompleta della relazione contenente le informazioni relative all'utiizzo di gas fluorurati ad effetto serra del'anno precedente. La relazione deve contenere: 1) la quantità di gas fluorurati ad effetto serra esportata dalla Comunità; 2) la quantità di gas fluorurati ad effetto serra usati esportati per essere riciclato, rigenerato o distrutto. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
- 83 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
53 vedi nota 47. 54
vedi nota 24.
Relazione non conforme
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale produttore, importatore o esportatore di
gas fluorurati ad effetto serra, trasmetteva,
all'Autorità competente55, la relazione non
conformemente a quanto previsto dall'art. 1 del
Regolamento (CE) 1493/2007.
D.Lgs. 26/2013
ar t. 6 c. 2
sanzione
amministrativa
da 1.000,00
a 10.000,00
non consentito56 Prefettura Violazione degli obblighi art. 6 del Reg. (CE) 842/2006
Autore della violazione: produttore, importatore, esportatore.
Tipo di violazione: trasmissione della relazione contenente le informazioni relative all'utiizzo di gas fluorurati ad effetto serra del'anno precedente, non conforme a quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento (CE) n° 1493/2007.
Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
55 vedi nota 47. 56
vedi nota 24.
- 84 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
Inottemperanza all'obbligo di invio della dichiarazione
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Non ottemperava nei termini previsti57 agli
obblighi di trasmissione delle informazioni di cui
all'art. 16, comma 1, del DPR n° 43/2012.58
D.Lgs. 26/2013
ar t. 6 c. 3
sanzione
amministrativa
da 1.000,00
a 10.000,00
non consentito59 Prefettura Violazione degli obblighi art. 6 del Reg.
(CE) 842/2006
Autore della violazione: chiunque.
Tipo di violazione: inottemperanza all'obbligo di invio, entro il termine previsto, della dichiarazione, prevista dall'art. 16, comma 1, contenente infomazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno preceente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.
Esclusioni: sistemi fissi di protezione antincendio contenenti meno di 3 kg. di gas fluorurati ad effetto serra.
Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
57 entro il 31 maggio di ogni anno.
58 la trasmissione avviene attraverso
il portale dell'ISPRA -
http://www.sinanet.isprambiente.
it/it/sia-ispra/fgas/it/sia-
- 85 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
ispra/fgas/dichiarazione-fgas-
2013-avvisoagli-utenti
59 vedi nota 24.
Dichiarazione incompleta
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Trasmetteva le informazioni di cui all'art. 16,
comma 1, del DPR n° 43/2012, in maniera
incompleta, inesatto o comunque non
conforme.60
D.Lgs. 26/2013
ar t. 6 c. 4
sanzione
amministrativa
da 1.000,00
a 10.000,00
non consentito61 Prefettura Violazione degli obblighi art. 6 del Reg.
(CE) 842/2006
Autore della violazione: chiunque.
Tipo di violazione: invio incompleto, inesatto o comunque non conforme della dichiarazione, prevista dall'art. 16, comma 1, contenente infomazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno preceente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.
Esclusioni: sistemi fissi di protezione antincendio contenenti meno di 3 kg. di gas fluorurati ad effetto serra.
Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
60 la trasmissione avviene attraverso
il portale dell'ISPRA -
- 86 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
http://www.sinanet.isprambiente.
it/it/sia-ispra/fgas/it/sia-
ispra/fgas/dichiarazione-fgas-
2013-avvisoagli-utenti
61 vedi nota 24.
Prodotti sprovvisti di etichetta
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Immetteva in commercio prodotti di cui all'art. 7,
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n° 842/2006,
sprovvisti dell'etichetta ivi prevista.
D.Lgs. 26/2013
art. 7
sanzione
amministrativa
da 5.000,00
a 50.000,00
non consentito62 Prefettura Violazione degli obblighi art. 7 del Reg. (CE) 842/2006
- 87 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Autore della violazione: chiunque.
Tipo di violazione: immetteva in commercio, privi della prescritta etichettatura, prodotti e apparecchiature contenenti: a) perfluorocarburi o preparati contenenti perfluorocarburi; b) prodotti e apparecchiature di refrigerazione e condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori, qualora il rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga idrofluorocarburi o preparati contenenti idrofluorocarburi; c) commutatori contenenti esafloruro di zolfo o preparati contenenti esafloruro si zolfo; d) tutti i contenitori per i gas fluoruranti ad effetto serra. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
62 vedi nota 24.
Prodotti con etichette non conformi
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Immetteva in commercio prodotti di cui all'art. 7,
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n° 842/2006,
la cui etichetta risultava non conforme al
Regolamento (CE) n° 1494/2007.
D.Lgs. 26/2013
art. 7
sanzione
amministrativa
da 5.000,00
a 50.000,00
non consentito63 Prefettura Violazione degli obblighi art. 7 del Reg.
(CE) 842/2006
- 88 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
Autore della violazione: chiunque.
Tipo di violazione: immetteva in commercio, con etichettatura non conforme al Regolamento (CE) n° 1494/2007, prodotti e apparecchiature contenenti: a) perfluorocarburi o preparati contenenti perfluorocarburi; b) prodotti e apparecchiature di refrigerazione e condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori, qualora il rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga idrofluorocarburi o preparati contenenti idrofluorocarburi; c) commutatori contenenti esafloruro di zolfo o preparati contenenti esafloruro si zolfo; d) tutti i contenitori per i gas fluoruranti ad effetto serra. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
63 vedi nota 24.
Utilizzo di esafloruro di zolfo nella pressofusione
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Utilizzava esafloruro di zolfo o preparati a base di
esafloruro di zolfo nella pressofusione del
magnesio in violazione dell'art. 8, paragrafo 1,
del Regolamento (CE) 842/2006.
D.Lgs. 26/2013
art. 8 c. 1
Arresto da 3 a 9 mesi o ammenda da 50.000,00
a 150.000,00
n.a. Procura della
Repubblica
Violazione degli obblighi art. 8 del Reg. (CE) 842/2006
- 89 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Autore della violazione: chiunque.
Tipo di violazione: utilizzo di esafloruro di zolfo o preparati a base di esafloruro di zolfo nella pressofusione del magnesio in violazione dell' art. 8, paragrafo 1, del
Regolamento (CE) 842/2006.
Esclusioni: utilizzo annuo di esafloruro di zolfo inferiore a 850 chilogrammi/anno.
Atti da compiersi: 1) annotazione di Polizia Giudiziaria (ex art. 357 c.p.p. e art. 115 norme att. coord. e trans. c.p.p.); 2) Comunicazione di notizia di reato (ex art.
347 c.p.p.).
Utilizzo di esafloruro di zolfo per il riempimento di pneumatici
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Utilizzava esafloruro di zolfo o di preparati a base
di esafloruro di zolfo per il riempimento degli
pneumatici in violazione dell'art. 8, paragrafo 2,
del Regolamento (CE) 842/2006.
D.Lgs. 26/2013
art. 8 c. 2
Arresto da
3 a 9 mesi o
ammenda da
50.000,00 a
150.000,00
n.a. Procura della
Repubblica
Violazione degli obblighi art. 8 del Reg. (CE) 842/2006
- 90 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
Autore della violazione: chiunque.
Tipo di violazione: utilizzo di esafloruro di zolfo o preparati a base di esafloruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici in violazione dell' art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 842/2006. Esclusioni: ///.
Atti da compiersi: 1) annotazione di Polizia Giudiziaria (ex art. 357 c.p.p. e art. 115 norme att. coord. e trans. c.p.p.); 2) Comunicazione di notizia di reato (ex art.
347 c.p.p.).
Commercio di prodotti di cui all'allegato II
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Immetteva in commercio prodotti e
apparecchiature che contengono gas fluorurati ad
effetto serra elencati nell'allegato II del
Regolamento (CE) 842/2006, o il cui
funzionamento dipende da tali gas.
D.Lgs. 26/2013
art. 9
Arresto da 3 a 9 mesi o ammenda da 50.000,00
a 150.000,00
n.a. Procura della
Repubblica
Violazione degli obblighi art. 9 del Reg. (CE) 842/2006
- 91 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas lesivi per lo strato di ozono
Autore della violazione: chiunque.
Tipo di violazione: commercio di prodotti o apparecchiature elencate nell'allegato II del Regolamento (CE) 842/2006, che contengono gas fluorurati ad effetto serra o il cui funzionamento dipende da detti gas,. Esclusioni: data di fabbricazione precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio.
Atti da compiersi: 1) annotazione di Polizia Giudiziaria (ex art. 357 c.p.p. e art. 115 norme att. coord. e trans. c.p.p.); 2) Comunicazione di notizia di reato (ex art.
347 c.p.p.).
Omessa o ritardata iscrizione nei registri
Descrizione Legge
Minimo e massimo
edittale
(importi in euro)
Oblazione in via breve
(importi in euro) competenza note
Quale impresa che effettua le attività previste
dall'art. 8, comma 2, del DPR n° 43/2012, non
ottemperava, entro il termine di 60 giorni dalla
istituzione, agli obblighi di iscrizione al registro
previsto dall'art. 13 del medesimo decreto.
D.Lgs. 26/2013
art. 10
sanzione
amministrativa
da 1.000,00
a 10.000,00
non consentito64 Prefettura
- 92 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
PRONTUARIO
Gas responsabili dell'effetto serra
Autore della violazione: impresa.
Tipo di violazione: omessa o ritardata iscrizione nei registri di cui all'art. 13 del DPR n° 43/2012, per imprese che effettuano le seguenti attività: a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore. Esclusioni: ///. Atti da compiersi: 1) verbale di violazione amministrativa; 2) rapporto (ex art. 17 L. 689/81).
64 vedi nota 24.
- 93 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
- 94 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Decreto Legislativo n° 108/2013
Decreto Legislativo 13 settembre 2013, n° 108
(in G.U. n. 227 del 27 settembre 2013 - in vigore dal 12 ottobre 2013) - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal
Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 1;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come
modificato dal regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, ed in particolare l'articolo 29;
Visto il regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione, del 24 marzo 2011, sugli usi essenziali di sostanze controllate e diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi
essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono
lo strato di ozono;
Vista la decisione della Commissione del 18 giugno 2010 riguardante l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001,
recante misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli 'halon', come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006;
Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio
che istituisce il codice doganale comunitario, e successive modificazioni;
- 95 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Decreto Legislativo n° 108/2013
Visto l'articolo 4, commi 57, 58 e 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane lo sportello unico doganale, per
semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse,
connesse alle predette operazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2012, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che
concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modificazioni, di seguito denominato 'regolamentò.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento. Si applicano inoltre le seguenti ulteriori definizioni:
a) impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono
sostanze controllate: persona fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità
dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o dell'impianto;
b) contenitore: contenitore utilizzato per il trasporto o lo stoccaggio delle sostanze controllate;
c) contenitori non riutilizzabili: rientrano in tale categoria i contenitori progettati per non essere riutilizzati o ricaricati.
Art. 3 - Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 15 e 17 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato, uso,
importazione ed esportazione di sostanze controllate
- 96 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Decreto Legislativo n° 108/2013
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, produce, utilizza, importa
o esporta sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro. Art. 4 -
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di immissione sul mercato di sostanze controllate in contenitori non
riutilizzabili
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, in contenitori non
riutilizzabili è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro.
Art. 5 - Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del regolamento in materia di immissione sul mercato, importazione ed
esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, importa o
esporta, ad esclusione degli effetti personali, prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate di cui all'articolo 3, punto 4), del
regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino ad un anno e con
l'ammenda fino a 100.000 euro.
Art. 6 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso come materia
prima di sostanze controllate
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come materia
prima, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
Art. 7 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze
controllate come agenti di fabbricazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come agente di
fabbricazione, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
- 97 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Decreto Legislativo n° 108/2013
Art. 8 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10 del regolamento in materia di usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di
sostanze controllate
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, per
usi essenziali dilaboratorio e a fini di analisi, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento,
diverse dagli idroclorofluorocarburi, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, non conformi ai requisiti previsti dall'allegato V del regolamento, è soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
Art. 9 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di
idroclorofluorocarburi ed immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per attività di manutenzione o assistenza di
apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11, paragrafi 3 e
6, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti
idroclorofluorocarburi riciclati e non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, primo periodo, del regolamento, è soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, e non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento, è soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
Art. 10 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale
1. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori, titolari di una licenza di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, del regolamento, e gli importatori, titolari di
una licenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che cedono i loro diritti ad altri produttori o importatori senza adempiere all'obbligo di notifica di cui
all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Decreto Legislativo n° 108/2013
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che supera i livelli di produzione consentiti per ragioni di razionalizzazione industriale senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro.
Art. 11 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze
controllate importate
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'importatore, titolare di una licenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che immette in libera pratica
nella Comunità sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, in quantità eccedenti alle quote assegnate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,
lettere a), b) e c), del regolamento, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro.
Art. 12 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 20 del regolamento in materia di scambi con Stati che non sono Parti del protocollo e
con i territori non coperti dal protocollo
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque importa o esporta da o verso Stati che non sono Parti del protocollo, sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, o prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da dette sostanze, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro.
Art. 13 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 22 del regolamento in materia di recupero e distruzione delle sostanze controllate usate 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non recupera le sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, durante le operazioni di
manutenzione, assistenza o smantellamento di prodotti ed apparecchiature di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, nonché di quelli stabiliti dalla
Commissione europea ai sensi del paragrafo 4, commi 2 e 3, dello stesso articolo del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 30.000 euro a 150.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua la distruzione di sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e di
prodotti che contengono tali sostanze, tramite tecnologie differenti da quelle previste dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle more della conclusione degli Accordi di Programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, effettua il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze
controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro. Art.
14 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 23 del regolamento in materia di fughe ed emissioni di sostanze controllate
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Decreto Legislativo n° 108/2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze
controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 100.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione
antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del
regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione
antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento e che non tiene il registro ovvero riporta informazioni inesatte,
incomplete e comunque non conformi a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle more della conclusione degli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre
1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, svolge le attività di cui al comma 2, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che utilizza sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come materia prima o agente di
fabbricazione senza adottare le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure
adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
6. Alla medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 è soggetto, l'impresa che durante la fabbricazione di altri prodotti chimici, non adotta le tecnologie
disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, del
regolamento.
Art. 15 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 24 del regolamento in materia di sostanze nuove
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce, importa, immette sul mercato, utilizza ed esporta sostanze nuove di cui alla parte A dell'allegato II
del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.
Art. 16 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 27 del regolamento in materia di comunicazione dei dati
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NORMATIVA
Decreto Legislativo n° 108/2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare, nel termine stabilito, la comunicazione di cui all'articolo 27 del regolamento, ovvero la presenta
in modo incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro. Art. 17 - Procedimento di applicazione delle sanzioni
1. Le attività di vigilanza e di accertamento relative al rispetto degli obblighi per i quali sono previste dal presente decreto sanzioni amministrative sono
esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle regioni che a tal fine si avvalgono, rispettivamente, dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito
delle rispettive competenze, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242.
2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. È disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore, della sostanza controllata o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura in
violazione delle disposizioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto.
4. La sostanza controllata in quanto tale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura, sequestrata in violazione delle disposizioni del
regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto, deve essere distrutta a cura e comunque a spese del trasgressore.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 18 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza dello Stato sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai
pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle misure di riduzione delle
emissioni del gas ad effetto serra, e del Ministero dell'economia e delle finanze, per il potenziamento delle attività di controllo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19 - Disposizioni finanziarie
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Decreto Legislativo n° 108/2013
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 settembre 2013.
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Cancellieri, Ministro della giustizia
Orlando, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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NORMATIVA
Decreto Legislativo n° 26/2013
Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n° 26
(in G.U. n. 74 del 28 marzo 2013) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas
fluorurati ad effetto serra.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’articolo 14;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 2010, ed in particolare l’articolo 1;
Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra e, in particolare, l’articolo
13;
Visto il regolamento n. 1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, la forma delle etichette
e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di
controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; Visto il
regolamento n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e
pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
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NORMATIVA
Decreto Legislativo n° 26/2013
Visto il regolamento n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni
per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni
per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
Visto il regolamento n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni
per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;
Visto il regolamento n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi per i programmi
di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in
determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006, il formato della notifica dei
programmi di formazione e certificazione degli Stati membri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, concernente le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Campo di applicazione
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NORMATIVA
Decreto Legislativo n° 26/2013
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, di seguito denominato «regolamento», e ai regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008,
n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
2012, n. 43.
Art. 3 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle perdite di gas
fluorurati.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3, e 4, del regolamento, in
conformità a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00
euro a 100.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nelle attività di controllo delle perdite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, non si
avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli
10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nelle attività di riparazione delle perdite di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1497/2007, in quanto applicabili, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della
Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non tiene il registro dell'apparecchiatura di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il
registro del sistema di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che tiene i registri di cui al comma 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle
disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, nonché di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n.
1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La stessa sanzione si applica qualora
l'operatore non rispetti il formato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
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Decreto Legislativo n° 26/2013
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non mette a disposizione dell'autorità competente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, o della Commissione europea i registri di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
Art. 4 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di recupero di gas fluorurati
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, che non si avvale di persone in possesso del
certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui agli articoli 10 e 14 dello
stesso decreto, nell'attività di recupero di gas fluorurati dalle apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la
rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla
normativa in materia di rifiuti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore
che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE, con esclusione della attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas
fluorurati dagli impianti stessi, impiegando personale non in possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio 2012, n. 43, ovvero di quello di cui all'articolo 14 dello stesso decreto sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00
euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di un contenitore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, che non provvede affinché i gas
fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.
Art. 5 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 842/2006 a carico delle imprese
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano le attività di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 1, del regolamento, e che, nell'ambito di tali
attività, prendono in consegna gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della
Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
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2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2007 e n. 304/2007 senza essere in
possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso
decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Art. 6 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di trasmissione delle informazioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che non trasmette la relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del
regolamento, nel termine ivi previsto, alla Commissione europea ed all'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 2012, n. 43, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che trasmette la relazione di cui al comma 1 incompleta, inesatta o
comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1493/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro
a 10.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera agli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, nel termine ivi previsto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00
euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasmette le informazioni di cui al comma 3 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Art. 7 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di etichettatura dei prodotti e delle
apparecchiature
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, sprovvisti dell'etichetta ivi prevista è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta non sia conforme al
formato di cui al regolamento (CE) n. 1494/2007.
Art. 8 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di controllo dell'uso
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del
magnesio, salvo qualora la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con
l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Decreto Legislativo n° 26/2013
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli
pneumatici, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
Art. 9 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di immissione in commercio
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette in commercio prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati
nell'allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di
immissione in commercio, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
Art. 10 - Violazione degli obblighi in materia di iscrizione al Registro
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, che non
ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro, di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a
10.000,00 euro.
Art. 11 - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
Art. 12 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 11 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 13 - Disposizioni finanziarie
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14 - Disposizione finale
1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, non si applica il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Decreto Legislativo n° 26/2013
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 2013.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Severino, Ministro della giustizia
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Severino
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
D.P.R. n° 43/2012
D.P.R. 27 gennaio 2012, n° 43
(in G.U. n. 93 del 20 aprile 2012) Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n.1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che determina, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006,
il formato della relazione che deve essere presentata alla Commissione dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n.1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006,
la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n.1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i
requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n.1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i
requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i
requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione
antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i
requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai
commutatori ad alta tensione;
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
D.P.R. n° 43/2012
Visto il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i
requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad
effetto serra dalle apparecchiature;
Visto il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i
requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli
impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 42/2006, il formato
della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare
gli articoli 142 e 143;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ed in particolare l'articolo 28 che istituisce, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'articolo 4 che dà attuazione al capo II del regolamento (CE) n.765/2008;
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
D.P.R. n° 43/2012
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010, recante prescrizioni
relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento
(CE) n. 765/2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010, recante designazione di
“ACCREDIA” quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 luglio 2010, di costituzione della Commissione interministeriale di sorveglianza presso l'Autorità
nazionale italiana per l'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del sopracitato decreto ministeriale del 22 dicembre 2009;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1 - Finalità
1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso
con riferimento a:
a) l'individuazione delle autorità competenti di cui agli articoli 3, paragrafo 6, e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006;
b) le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.
303/2008, agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n.
306/2008;
c) le procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 307/2008;
d) il rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n.
304/2008;
e) l'acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006;
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
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f) i registri di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 303/2008, all'articolo 10, comma 3, del regolamento (CE) n. 304/2008, all'articolo 5, paragrafo
3,del regolamento (CE) n. 305/2008 e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 306/2008; g) l'etichettatura delle apparecchiature di cui all'articolo 7 del
regolamento (CE) n. 842/2006. Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n.
1493/2007.
2. Con riferimento alla definizione di operatore di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è
considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) Organismo di accreditamento: l'organismo designato dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, recante
designazione di “ACCREDIA”, quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
b) accreditamento: attestazione da parte dell'Organismo di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri
stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una
specifica attività di valutazione della conformità;
c) schema di accreditamento: insieme di regole e procedure definite, nonché di attivita' svolte dall'Organismo di accreditamento per la concessione, l'estensione ed il
mantenimento degli accreditamenti per le diverse categorie di attività certificative coperte da accreditamento e contraddistinte da differenziazioni significative ai fini
delle procedure di accreditamento;
d) certificato di accreditamento: documento attestante l'accreditamento di un organismo di valutazione della conformità a svolgere attività di certificazione di persone e
servizi previste agli allegati A, B e C che formano parte integrante del presente decreto;
e) valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una
persona o a un organismo siano state rispettate;
f) organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
g) schema di certificazione: insieme di regole e procedure definite, nonché attività svolte dagli organismi di valutazione della conformità per l'attestazione di
conformitàdi un servizio o di una persona;
h) organismo di certificazione: organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per il rilascio dei certificati alle persone che svolgono le attività
dicui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), e alle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 2;
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
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D.P.R. n° 43/2012
i) organismo di valutazione: organismo avente il compito di organizzare le prove d'esame per le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere
a), b), c) e d);
l) organismo di attestazione: organismo avente il compito di erogare un corso di formazione e rilasciare il relativo attestato alle persone che svolgono le attività di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera e);
m) tariffario: documento che definisce le tariffe applicate dagli organismi di certificazione per la concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati;
n) Camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede
la persona fisica;
o) Registro: registro telematico nazionale di cui all'articolo 13.
Art. 3 - Autorità competenti
1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio edel mare che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. Ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio edel mare, che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. Le Camere di commercio competenti rilasciano i certificati provvisori previsti dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e dagli articoli 6 e 9
del regolamento (CE) n. 304/2008.
Art. 4 - Organismo di accreditamento
1. L'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), rilascia i certificati di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, ai fini della
designazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli organismi di certificazione di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE)
n.
303/2008, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 e 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008.
2. Le specifiche modalità per lo svolgimento delle attività di accreditamento sono definite mediante un protocollo d'intesa fra il Ministero dell'ambiente e
della tutela delterritorio e del mare e l'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).
Art. 5 - Organismi di certificazione
1. Gli organismi di valutazione della conformità in possesso del pertinente certificato di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, vengono designati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali organismi di certificazione, previa approvazione da parte dello stesso Ministero del loro
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D.P.R. n° 43/2012
tariffario. A tale fine, trasmettono al Ministero copia del certificato di accreditamento e il tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati a cui
l'accreditamento si riferisce, contenente le informazioni di cui agli allegati A.2.3 e B.2.2 che formano parte integrante del presente decreto. Il Ministero approva il
tariffario entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione. In caso di osservazioni o richieste di modifica da parte del Ministero, tale termine decorre dal
ricevimento del documento modificato secondo le richieste.
2. Gli organismi di certificazione designati di cui al comma 1 devono iscriversi alla sezione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del Registro, entro 60
giorni dalla sua istituzione. L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con modalità di cui all'articolo
13, comma 7.
3. Gli organismi di certificazione inseriscono per via telematica nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettere b) e c), le informazioni
relative: a) alle persone o alle imprese che hanno ottenuto il pertinente certificato;
b) al rinnovo delle certificazioni;
c) alla sospensione o revoca dei certificati sulla base delle condizioni ivi previste.
4. Gli organismi di certificazione trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale sulle attività da loro svolte.
5. Gli organismi di certificazione svolgono anche la funzione di organismo di valutazione, fatta salva la possibilità per gli stessi di qualificare organismi di valutazione
terzi sulla base dello schema di certificazione di cui all'Allegato A.2.1 che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 6 - Certificati di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità
1. L'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), rilascia uno o più dei certificati di accreditamento di cui all'allegato A.1, che
forma parte integrante del presente decreto, agli organismi di valutazione della conformità interessati ad essere designati quali organismi di certificazione delle persone
e uno o più dei certificati di accreditamento, di cui all'allegato B.1, che forma parte integrante del presente decreto, agli organismi di valutazione della conformità
interessati ad essere designati quali organismi di certificazione delle imprese, previa approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare dei pertinenti schemi di accreditamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo di accreditamento trasmette i pertinenti
schemi di accreditamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che approva gli stessi entro i successivi 60 giorni.
Art. 7 - Organismi di attestazione
1. Gli organismi di attestazione di cui all'articolo 2, comma 3, sono in possesso della certificazione di cui all'allegato C, che forma parte integrante del
presente decreto,rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, in possesso del certificato di accreditamento ivi indicato.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
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D.P.R. n° 43/2012
2. Gli organismi di valutazione della conformità in possesso del certificato di accreditamento di cui al comma 1 devono iscriversi al Registro entro 60 giorni
dalla sua istituzione alla sezione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a). L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per
via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.
3. Gli organismi di attestazione trasmettono all'organismo di valutazione della conformità di cui al comma 2, che ha rilasciato loro la pertinente
certificazione, i nominativi delle persone che hanno ottenuto l'attestato.
4. Gli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 2 inseriscono per via telematica, nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 13, comma 3,
lettere a) e d), le informazioni relative:
a) agli organismi di attestazione che hanno ottenuto la certificazione;
b) alle persone che hanno ottenuto l'attestato;
c) alla sospensione o revoca della certificazione agli organismi di attestazione sulla base delle condizioni ivi previste.
5. Gli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 2 trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale
sulle attività svolte dagli organismi di attestazione.
Art. 8 - Obbligo di iscrizione al Registro
1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:
a) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas
fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad
effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
b) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
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D.P.R. n° 43/2012
c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione
della direttiva 2006/40/CE.
2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:
a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto
serra;
b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui
all'articolo 13, comma 7.
4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L'iscrizione
viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.
5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all'articolo 9.
Art. 9 - Obbligo di certificazione e attestazione
1. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un
organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi
alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.
2. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 1, devono
conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1.
3. Le persone che svolgono l'attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui
all'articolo 7, comma 1, a seguito del completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste
nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008. L'attestazione va rilasciata entro 5 giorni lavorativi dal completamento del corso di formazione.
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4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest'ultimo su
domanda dell'interessato.
5. Le imprese possono svolgere le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del
pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Tale certificato viene rilasciato all'impresa nel caso in cui
quest'ultima soddisfi i requisiti di cui all'Allegato B.2.1, che forma parte integrante del presente decreto. Le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi
dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2.
6. L'obbligo di certificazione non si applica alle seguenti attività effettuate nel luogo di produzione:
a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad
effetto serra di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento (CE) n. 303/2008;
b) fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 304/2008.
Art. 10 - Certificati provvisori
1. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data
dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 1. Il certificato provvisorio riporta le attività contemplate nonché, ove
applicabile, la categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008, e la data di scadenza.
2. Le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data
dal termine entro cui tali imprese devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 5. Il certificato provvisorio riporta le attività che il titolare è autorizzato a
svolgere e la data di scadenza.
3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una domanda alla Camera di commercio competente
secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiarazione
sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente possiede un'esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui al comma 1,
acquisita prima della data di entrata in vigore del presente decreto e specificando, ove applicabile, la categoria di certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n.
303/2008 per la quale l'esperienza professionale è posseduta.
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4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una domanda alla Camera di commercio competente con
le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiarazione
sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente impiega personale in possesso di
un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, per le attività per cui è richiesto il possesso di un certificato.
5. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro
di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio.
Art. 11 - Deroghe transitorie
1. Ai sensi dell'articolo 4.3, lettera a), del regolamento (CE) n. 303/2008, l'obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1, non si applica, per un
periodo massimo di 2 anni, alle persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), nell'ambito di un apprendistato finalizzato all'acquisizione delle
capacità pratiche in vista dell'esame di cui all'articolo 9, comma 1, purchè l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un
certificato che contempla tale attività.
2. Ai sensi dell'articolo 4.2 del regolamento (CE) n. 304/2008, dell'articolo 3.2 del regolamento (CE) n. 305/2008 e dell'articolo 2.2 del regolamento (CE)
n. 306/2008, l'obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono le attività di cui
all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di un apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacità pratiche in vista dell'esame di cui all'articolo 9,
comma 1, purchè l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.
3. Ai sensi dell'articolo 2.2 del regolamento (CE) n. 307/2008, l'obbligo di attestazione di cui all'articolo 9, comma 3, non si applica per un periodo
massimo di 1 anno, alle persone che svolgono l'attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato
di formazione che contempla l'attività pertinente, purchè l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.
4. Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3
secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. L'istanza è' corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente deroga temporanea.
Art. 12 - Esenzioni
1. Non e' soggetta ad obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1:
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a) la persona che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purchè tali operazioni
siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente;
b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità all'articolo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a
condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare
dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato
nell'allegato al regolamento (CE) n.
303/2008.
2. Le persone interessate dichiarano alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalità di cui all'articolo
13, comma 7. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante
che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione. Art. 13 - Registro nazionale delle persone e delle imprese
certificate
1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il
Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con
le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Camere di commercio competenti, gli
organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformità e l'Organismo di accreditamento.
3. Il Registro e' costituito dalle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonchè degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'articolo 7;
b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10;
c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5;
d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;
e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
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f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi
dell'articolo 14.
4. L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18,
comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi
del comma 3 dello stesso articolo.
6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonché le visure dei certificati e
degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.
7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8;
b) domande di certificazione provvisoria di cui all'articolo 10;
c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12.
8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo le procedure e le modalità predisposte dalle Camere di commercio.
Art. 14 - Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro
1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006,
trasmettono copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è
domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro.
2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 307/2008, trasmettono copia dell'attestato
allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio dove la persona o l'impresa ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la
propria attività che provvede ad includerli nel Registro.
3. Il riconoscimento reciproco non e' applicabile ai certificati provvisori.
Art. 15 - Registro dell'impianto
1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra
tengono il “Registro dell'Apparecchiatura” di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007.
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2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra tengono il “Registro del Sistema” di cui
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007.
3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006. Il
formato del registro e le modalità della loro messa a disposizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono messi a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Art. 16 - Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra
1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di
entrata in vigoredel presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonchè dei sistemi fissi di
protezione antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il
tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in
atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.
2. I dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui al comma 1 vengono pubblicati sul sito web del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti che producono, importano o esportano più di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra
comunicano le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 in riferimento all'anno civile precedente.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono comunicate per via telematica, tramite il formato elettronico pubblicato sul sito web della Commissione
europea, alla Commissione europea stessa e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), anche sulla base delle informazioni di cui ai commi 1 e 3, elabora annualmente
una relazione sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra e la mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto
2005, n.195.
Art. 17 - Etichettatura
1. Le informazioni presenti sulle etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 842/2006 devono essere riportate anche in lingua italiana come ulteriore requisito di etichettatura applicabile previsto dall'articolo 2, paragrafo 4,
del regolamento (CE) n. 1494/2007.
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Art. 18 - Notifiche alla Commissione europea
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica alla Commissione europea le informazioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n.
842/2006 e le informazioni previste dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea.
Art. 19 - Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Severino
ALLEGATO A (di cui all’articolo 5, comma 5)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE
1. CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO
1.1. L’organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.303/2008 deve essere in
possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella
certificazione delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell’Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n.303/2008, delle seguenti figure professionali:
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• personale che svolge una o più delle seguenti attività relative alle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento
d’aria e le pompe di calore: a) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto
serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati,
etichettati come tali; b) recupero di gas fluorurati a effetto serra; c) installazione; d) manutenzione o riparazione.
In particolare, devono essere predisposti schemi di certificazione specifici per le 4 categorie di certificazione previste dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 303/2008.
1.2. L’organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008 deve essere in
possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella
certificazione delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell’Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, delle seguenti figure professionali:
• personale che svolge una o più delle seguenti attività relative agli impianti fissi di protezione antincendio: a) controllo delle
perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; b) recupero di gas fluorurati a effetto serra,
anche per quanto riguarda gli estintori; c) installazione; d) manutenzione o riparazione.
1.3. L’organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n.305/2008 deve essere in
possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella
certificazione delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell’Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 305/2008, della seguente figura professionale:
• personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra da commutatori ad alta tensione.
1.4. L’organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008 deve essere in
possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella
certificazione delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell’Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n.306/2008, della seguente figura professionale:
• personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li
contengono.
2. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE E TARIFFARIO
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NORMATIVA
D.P.R. n° 43/2012
2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la certificazione del personale che, per quanto attiene alle
competenze e conoscenze delpersonale richiedente la certificazione, consideri i requisiti specificatamente riportati negli allegati ai pertinenti
regolamenti di esecuzione della Commissione europea e in tutte le norme tecniche connesse. Lo schema di certificazione può, ai sensi dell’articolo 5,
comma 5, qualificare, previa valutazione, organismi di valutazione terzi presso i quali vengono svolti gli esami del personale. Tali organismi di
valutazione devono possedere una struttura operativa, tecnica ed amministrativa che risponda ai criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17024. Tale struttura deve essere adeguata per competenze e per risorse all’entità dell’esercizio delle attività richieste.
2.2. I produttori e/o utilizzatori di commutatori ad alta tensione e di apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto
serra, possono richiedere adun organismo di certificazione di essere qualificati come organismi di valutazione, anche per il proprio personale, purché in
possesso dei criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e dei requisiti minimi previsti dai regolamenti (CE) n. 305/2008 e n.
306/2008.
2.3. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni
contenente le informazioni sui costi relativi ad esempio a:
• presentazione della domanda di certificazione;
• esame della documentazione;
• verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo, sessione d’esame);
• rilascio della certificazione;
• spese extra (vitto, alloggio, spese auto).
Il tariffario viene approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
ALLEGATO B (di cui all’articolo 6, comma 1)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE 1. CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO
1.1. L’organismo di certificazione delle imprese di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 303/2008, deve essere in possesso di un certificato di accreditamento ai
sensi della norma EN 45011 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte
dell’Organismo di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 303/2008, dei seguenti servizi:
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D.P.R. n° 43/2012
• installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
1.2. L’organismo di certificazione delle imprese di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 304/2008, deve essere in possesso di un certificato di accreditamento ai
sensi della norma EN 45011 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte
dell’Organismo di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, dei seguenti servizi:
• installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra.
2. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE E TARIFFARIO
2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la certificazione delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell’impresa di un
Piano della Qualitài atto a dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea:
a) l’impresa impiega personale certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da
coprire il volume diattività previsto;
b) l’impresa è in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le
procedure necessariper svolgerle.
Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare all’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni variazione del numero del personale
certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell’impresa.
2.2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni contenente le informazioni
i Per Piano della Qualità, come definito dalla norma UNI/ISO 10005, si intende un documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze
delle attività relative alla qualità di un determinato prodotto, progetto o contratto.
sui costi relativi ad esempio a:
• presentazione della domanda di certificazione;
• esame della documentazione;
• verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo); • rilascio della certificazione;
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NORMATIVA
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• spese extra (vitto, alloggio, spese auto).
Il tariffario viene approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
ALLEGATO C (di cui all’articolo 7, comma 1)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE
1. L’organismo di attestazione delle persone di cui all’articolo 3, paragrafo, 1 del regolamento (CE) n.307/2008 deve essere in possesso di certificazione
rilasciata da unorganismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi della norma EN 45011 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di
certificazione di prodotti - ultima edizione applicabile) dall’Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE)
n.307/2008, del seguente servizio:
• erogazione di corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento
d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE.
2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la certificazione che preveda la predisposizione da parte dell’organismo di
attestazione di un documento (Progettazione del Corso) che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di
formazione, consideri i requisiti specificatamente riportati nell’allegato al regolamento (CE) n. 307/2008.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
Regolamento (CE) n° 1005/2009 del 16 settembre 2009
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e
distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione,
immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle sostanze controllate, alle sostanze nuove e ai prodotti e alle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.
Articolo 3 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) «protocollo», il protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella sua più recente versione modificata e adattata;
2) «parte», ogni parte del protocollo;
3) «Stato non parte del protocollo», per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che non
abbia accettato di essere vincolato dalle disposizioni del protocollo applicabili a tale sostanza;
4) «sostanze controllate», le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;
5) «clorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell’allegato I, inclusi i loro isomeri;
6) «halon», le sostanze controllate elencate nel gruppo III dell’allegato I, inclusi i loro isomeri;
7) «tetracloruro di carbonio», la sostanza controllata specificata nel gruppo IV dell’allegato I;
8) «bromuro di metile», la sostanza controllata specificata nel gruppo VI dell’allegato I;
9) «idroclorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell’allegato I, inclusi i loro isomeri;
10) «sostanze nuove», le sostanze elencate nell’allegato II, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;
11) «materia prima», ogni sostanza controllata o sostanza nuova sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione
d’origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili;
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12) «agenti di fabbricazione», le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell’allegato III;
13) «produttore», la persona fisica o giuridica che produce sostanze controllate o sostanze nuove all’interno della Comunità;
14) «produzione», il quantitativo prodotto di sostanze controllate o di sostanze nuove, compreso il quantitativo prodotto, volontariamente o involontariamente, come
sottoprodotto a meno che tale sottoprodotto non sia distrutto durante il processo di fabbricazione o secondo una procedura documentata che ne garantisca la
conformità con il presente regolamento e con la legislazione comunitaria e nazionale in materia di rifiuti. Non sono considerati come «produzione» i quantitativi
recuperati, riciclati e rigenerati, né i quantitativi trascurabili inevitabilmente incorporati nei prodotti in quantità rintracciabili o emessi durante la fabbricazione; 15)
«potenziale di riduzione dell’ozono» o «ODP», il valore specificato negli allegati I e II, esprimente l’effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata o sostanza
nuova sullo strato d’ozono;
16) «livello calcolato», una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il suo potenziale di riduzione dell’ozono e sommando,
separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all’allegato I, i valori ottenuti;
17) «razionalizzazione industriale», il trasferimento totale o parziale tra parti del protocollo o all’interno di uno Stato membro del livello calcolato di produzione da un
produttore ad un altro, al fine di ottimizzare l’efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti;
18) «importazione», l’ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento nel territorio doganale della Comunità nella misura in cui
il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da parte di uno Stato membro e si applica il presente regolamento;
19) «esportazione», l’uscita dal territorio doganale della Comunità, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da parte di uno Stato membro e
dal presente regolamento, di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento che hanno lo status di merci comunitarie o la
riesportazione di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento, se hanno lo status di merci non comunitarie;
20) «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi all’interno della Comunità, contro pagamento o gratuitamente, e comprende l’immissione
in libera pratica nella Comunità come definita nel regolamento (CE) n. 450/2008. Per quanto riguarda i prodotti e le apparecchiature che fanno parte di immobili o
di mezzi di trasporto, questo vale solo per la fornitura o la messa a disposizione all’interno della Comunità per la prima volta;
21) «uso», l’impiego di sostanze controllate o di sostanze nuove nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in
altri processi;
22) «pompa di calore», dispositivo o impianto che estrae calore a basse temperature dall’aria, dall’acqua o dal suolo e fornisce calore;
23) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti da prodotti e apparecchiature o contenitori, effettuati nel corso delle operazioni di
manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento;
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24) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base;
25) «rigenerazione», il ritrattamento delle sostanze controllate recuperate allo scopo di ottenere il rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo
conto del suo uso previsto;
26) «impresa», la persona fisica o giuridica che: produce, recupera, ricicla, rigenera, utilizza o distrugge sostanze controllate o sostanze nuove; importa tali
sostanze;esporta tali sostanze; immette sul mercato tali sostanze; o gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria o pompe di calore, ovvero
sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate;
27) «applicazioni di quarantena», trattamenti volti a prevenire l’introduzione, l’insediamento o la diffusione di parassiti soggetti a quarantena (tra cui malattie) o ad
assicurarne il controllo ufficiale, intendendo per: - controllo ufficiale, quello eseguito o autorizzato da un’autorità nazionale preposta alla tutela della flora,della
fauna o dell’ambiente o alla sanità; - parassiti soggetti a quarantena, parassiti che potrebbero avere gravi effetti sulle aree minacciate e ivi non ancora presenti,
oppure presenti ma non ampiamente diffusi e oggetto di controllo ufficiale;
28) «applicazioni per trattamento anteriore al trasporto», applicazioni non di quarantena effettuate non più di 21 giorni precedenti l’esportazione per rispondere alle
prescrizioni ufficiali del paese importatore o alle prescrizioni ufficiali del paese esportatore in vigore prima del 7 dicembre 1995. Per prescrizioni ufficiali si
intendono quelle effettuate o autorizzate da un’autorità nazionale in materia di flora, fauna,ambiente, sanità o prodotti immagazzinati;
29) «prodotti e apparecchiature che dipendono da sostanze controllate», prodotti e apparecchiature che non funzionano senza sostanze controllate, eccettuati i
prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, il trattamento, il recupero,il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di sostanze controllate; 30) «sostanze
vergini», le sostanze che non sono state usate precedentemente;
31) «prodotti e apparecchiature», tutti i prodotti e le apparecchiature ad eccezione dei container utilizzati per il trasporto o il magazzinaggio di sostanze controllate.
CAPO II
DIVIETI
Articolo 4 - Produzione di sostanze controllate
È vietata la produzione di sostanze controllate.
Articolo 5 - Immissione sul mercato e uso di sostanze controllate
1. Sono vietati l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze controllate.
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2. Le sostanze controllate non possono essere immesse sul mercato in contenitori non riutilizzabili, salvo se impiegate per gli usi di laboratorio e a fini di analisi di cui
all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2.3.
Il presente articolo non si applica alle sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature.
Articolo 6 - Immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate
1. È vietata l’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, ad eccezione di prodotti o apparecchiature
per i quali l’uso della rispettiva sostanza controllata è autorizzato ai sensi dell’articolo 10, dell’articolo 11, paragrafo 2, o dell’articolo 13 o è stato autorizzato in base
all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 2037/2000.
2. Ad eccezione degli usi di cui all’articolo 13, paragrafo 1,sono vietati ed eliminati i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon.
CAPO III
ESENZIONI E DEROGHE
Articolo 7 - Produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima di sostanze controllate
1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime.
2. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come materie prime possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1° luglio 2010 i
contenitori di tali sostanze riportano un’etichetta sulla quale è indicato chiaramente che la sostanza può essere utilizzata solo come materia prima. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del regolamento(CE) n. 1272/2008, l’indicazione in oggetto
figura nell’etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell’etichetta di cui all’articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento.
La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell’etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,
anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
Articolo 8 - Produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione
1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come agenti di fabbricazione.
2. Le sostanze controllate possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo negli impianti esistenti al 1° settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili.
3. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come agenti di fabbricazione possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1°
luglio2010 i contenitori di tali sostanze riportano un’etichetta sulla quale è indicato chiaramente che tali sostanze possono essere utilizzate solo come agenti di
fabbricazione. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008,
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l’indicazione in oggetto figura nell’etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell’etichetta di cui all’articolo 25, paragrafo
3, di tale regolamento.
La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell’etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,
anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
4. Se del caso, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, un elenco di imprese alle quali è permesso l’uso di
sostanze controllate come agenti di fabbricazione e fissa le quantità massime utilizzabili per il reintegro o per il consumo come agenti di fabbricazione e i livelli
massimi di emissioni per ciascuna delle imprese interessate.
Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all’interno della Comunità non può superare le 1 083 tonnellate metriche
all’anno.
Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all’uso come agenti di fabbricazione all’interno della Comunità non può superare
le 17 tonnellate metriche all’anno.
5. Alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici o di decisioni adottate dalle parti, la Commissione può, se del caso: modificare l’allegato III; modificare il
quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione o emesse in seguito all’uso come agenti di fabbricazione di
cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all’articolo 25, paragrafo 3.
Articolo 9 - Immissione sul mercato di sostanze controllate a fini di distruzione o di rigenerazione e di prodotti e apparecchiature che contengono o
dipendono da sostanze controllate
In deroga agli articoli 5 e 6, le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate possono essere immessi sul
mercato a fini di distruzione all’interno della Comunità in conformità ai requisiti per la distruzione di cui all’articolo 22, paragrafo 1. Le sostanze controllate possono
altresì essere immesse sul mercato a fini di rigenerazione all’interno della Comunità.
Articolo 10 - Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi
1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali
di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza in conformità del presente articolo.
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2. Se del caso, la Commissione, secondo la procedura digestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, determina gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i
qualila produzione e l’importazione delle sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere consentite nella Comunità, le rispettive quantità, il
periodo di validità della deroga e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.
3. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A
decorrere dal 1o luglio 2010i contenitori di tali sostanze riportano un’etichetta sulla quale è indicato chiaramente che le sostanze in questione possono essere
utilizzate solo per gli usi di laboratorio e a fini di analisi. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva67/548/CEE, della direttiva
1999/45/CE o del regolamento (CE)n. 1272/2008, l’indicazione in oggetto figura nell’etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti
parte dell’etichetta di cui all’articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento.
La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell’etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25,paragrafo 3.
Le sostanze controllate di cui al primo comma sono immesse sul mercato e ulteriormente distribuite unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato V. La
Commissione può modificare tale allegato. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25,paragrafo 3.
4. Qualsiasi impresa che utilizzi sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la
Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.
5. Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, i produttori e gli importatori che riforniscono l’impresa di cui al paragrafo 4 o che utilizzano le
sostanze controllate per proprio conto, dichiarano alla Commissione la domanda prevista per il periodo indicato nell’avviso, specificando la natura e le quantità delle
sostanze controllate necessarie.
6. La Commissione rilascia licenze ai produttori e agli importatori delle sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi prodotte o importate per
usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi e notifica loro l’uso per il quale è stata concessa l’autorizzazione, le sostanze nonché i relativi quantitativi che essi sono
autorizzati a immettere sul mercato o ad usare per proprio conto. La quantità autorizzata annualmente a titolo di licenza per i singoli produttori e importatori non può
superare il 130 % della media annuale del livello calcolato delle sostanze controllate perla quale è stata concessa una licenza al produttore o importatore per usi
essenziali di laboratorio o a fini di analisi negli anni dal2007 al 2009. La quantità totale autorizzata annualmente a titolo di licenza, ivi compresa la licenza per gli
idroclorofluorocarburi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, non può superare le 110 tonnellate ODP. Le quantità restanti possono essere assegnate a produttori e
importatori che non abbiano immesso sul mercato o utilizzato le sostanze controllate per proprio conto, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi negli anni dal
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2007 al 2009. La Commissione stabilisce un meccanismo per l’attribuzione di quote a produttori e importatori. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
7. Un produttore può essere autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro dove si situa la sua produzione a produrre le sostanze controllate di
cui al paragrafo 1 per soddisfare le richieste coperte da licenza ai sensi del paragrafo 6.
L’autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.
8. Nei limiti consentiti dal protocollo, l’autorità competente dello Stato membro in cui si situa la produzione di un produttore può autorizzare tale
produttore a produrreo a superare i livelli calcolati di produzione specificati nel paragrafo 6 al fine di soddisfare eventuali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi
delle parti, su loro richiesta.
L’autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.
Articolo 11 - Produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi e immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che
contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi
1. In deroga all’articolo 4, è ammessa la produzione di idroclorofluorocarburi a condizione che ciascun produttore garantisca che: il livello calcolato della sua
produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi fino al 31
dicembre 2013, non superi il 35 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel1997;
il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 e in ciascun periodo successivo di
12 mesi fino al 31 dicembre 2016, non superi il 14 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel1997;
il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 e in ciascun periodo successivo di
12 mesi fino al 31 dicembre 2019, non superi il 7 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel1997;
la produzione di idroclorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 2019.
2. In deroga all’articolo 4 e all’articolo 5, paragrafo 1, gli idroclorofluorocarburi possono essere prodotti, immessi sul mercato e utilizzati per usi di
laboratorio e a fini dianalisi.
L’articolo 10, paragrafi da 3 a 7, si applica mutatis mutandis.
3. In deroga all’articolo 5, fino al 31 dicembre 2014 è possibile immettere sul mercato idroclorofluorocarburi rigenerati, utilizzati per attività di
manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta
con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione.
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4. Fino al 31 dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione o l’assistenza di apparecchiature di
refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto
dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero nell’ambito della
manutenzione o dell’assistenza.
5. In deroga all’articolo 5, fino al 31 dicembre 2019 gli idroclorofluorocarburi possono essere immessi sul mercato per essere riconfezionati e
successivamente esportati. Qualsiasi impresa che effettui il riconfezionamento e la successiva esportazione degli idroclorofluorocarburi si registra presso la
Commissione, indicando le sostanze controllate interessate, il loro consumo annuale stimato e i fornitori di tali sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di
cambiamenti. 6. Quando gli idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati sono utilizzati per attività di manutenzione o assistenza, sull’apparecchiatura di refrigerazione e
condizionamento d’aria e sulla pompa di calore interessate è apposta un’etichetta nella quale è indicato il tipo di sostanza, la quantità contenuta nell’apparecchiatura e
gli elementi dell’etichetta di cui all’allegato I del regolamento (CE)n. 1272/2008 per sostanze o miscele classificate come nocive per lo strato di ozono.
7. Le imprese che gestiscono le apparecchiature di cui al paragrafo 4 contenenti un fluido in quantità pari o superiore a 3 kg tengono un registro della
quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o l’assistenza.
Le imprese che utilizzano idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza tengono un registro delle imprese che hanno fornito gli
idroclorofluorocarburi rigenerati e della provenienza degli idroclorofluorocarburi riciclati.
8. In deroga agli articoli 5 e 6, la Commissione, a richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro e secondo la procedura di gestione di cui
all’articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea per consentire l’uso e l’immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi e di prodotti ed
apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi,qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o utilizzabili sostanze o
tecnologie alternative, tecnicamente o economicamente praticabili.
Tale deroga non può essere concessa per un periodo che vada oltre il 31 dicembre 2019.
Articolo 12 - Applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto e usi di emergenza del bromuro di metile
1. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, fino al 18 marzo 2010,il bromuro di metile può essere immesso sul mercato e utilizzato per applicazioni di
quarantena e per trattamento anteriore al trasporto per il trattamento di merci destinate all’esportazione a condizione che l’immissione sul mercato e l’uso del
bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dalla legislazione nazionale conformemente alle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.
Il bromuro di metile può essere utilizzato unicamente in siti approvati dalle autorità competenti dello Stato membro interessato e, se economicamente e tecnicamente
praticabile, a condizione che sia recuperato almeno l’80 % del bromuro di metile rilasciato dalla spedizione.
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2. Il livello calcolato di bromuro di metile che le imprese immettono sul mercato o utilizzano per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 18
marzo 2010 non può superare le 45 tonnellate ODP.
Ciascuna impresa garantisce che il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato o usa per proprio conto per applicazioni di quarantena e per
trattamento anteriore al trasporto non superi il 21 % della media del livello calcolato di bromuro di metile che ha immesso sul mercato o ha usato per proprio conto
per le stesse applicazioni negli anni dal 2005 al 2008.
3. In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta
dell’autorità competente di uno Stato membro,può autorizzare temporaneamente la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso di bromuro di metile, a condizione
che l’immissione sul mercato e l’uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dalle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.
Tale autorizzazione si applica per un periodo non superiore a 120giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate metriche e specifica le misure da adottare
al fine di ridurre le emissioni durante l’uso.
Articolo 13 - Usi critici degli halon ed eliminazione delle apparecchiature che contengono halon
1. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per gli usi critici definiti nell’allegato VI. Gli halon
possono essere immessi in commercio soltanto dalle imprese autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per il magazzinaggio di halon per usi
critici.
2. La Commissione riesamina l’allegato VI e, se del caso, adotta modifiche e un calendario per l’eliminazione graduale degli usi critici, stabilendo date
limite per le nuove applicazioni e date limite per le applicazioni esistenti, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative tecnicamente ed economicamente
praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
3. I sistemi di protezione antincendio e gli estintori che contengono halon impiegati per gli usi di cui al paragrafo 1 sono eliminati entro le date limite
indicate nell’allegato VI.
4. La Commissione, su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro e secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, può
autorizzare deroghe rispetto alle date limite per le applicazioni esistenti e le date limite per le nuove applicazioni, purché tali date siano state specificate nell’allegato
VI come previsto dal paragrafo 2, per casi specifici nei quali è dimostrato che non sono disponibili alternative tecnicamente ed economicamente praticabili.
Articolo 14 - Trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale
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1. I produttori o importatori autorizzati a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze controllate possono cedere i loro diritti ad altri
produttori o importatori del rispettivo gruppo di sostanze nella Comunità per tutte le quantità di tale gruppo di sostanze stabilite dal presente articolo o per parte di
esse. Tali cessioni sono preventivamente notificate alla Commissione. La cessione del diritto di immissione sul mercato odi uso non comporta un diritto supplementare
di produzione o importazione.
2. Nei limiti consentiti dal protocollo, l’autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione di tali sostanze da parte di un produttore può
autorizzare unproduttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2, per ragioni di razionalizzazione industriale
all’interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei
suoi produttori nazionali, come indicato nell’articolo 10 e nell’articolo 11, paragrafo 2, per i periodi considerati. L’autorità competente dello Stato membro interessato
notifica preventivamente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.
3. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d’intesa con l’autorità competente dello Stato membro dove si situala produzione di tali sostanze
da parte di un produttore, può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2, per ragioni di
razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l'insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superi la somma dei livelli calcolati di
produzione dei loro produttori nazionali, come indicato nell’articolo 10 e nell’articolo 11, paragrafo 2, per i periodi considerati. È necessario anche l’accordo
dell’autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.
4. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d’intesa con l’autorità competente dello Stato membro dove si situala produzione di tali sostanze
da parte di un produttore, nonché con il governo del paese terzo interessato che aderisce al protocollo, può autorizzare un produttore a combinare i livelli calcolati di
produzione di cui all’articolo 10 e all’articolo 11,paragrafo 2, con i livelli calcolati di produzione consentiti ad un produttore di un paese terzo che aderisce al protocollo
in virtù del protocollo e della sua legislazione nazionale per ragioni di razionalizzazione industriale, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori
non superino la somma dei livelli calcolati di produzione autorizzati conformemente all’articolo 10e all’articolo 11, paragrafo 2, per il produttore comunitario e dei livelli
calcolati di produzione autorizzati per il produttore del paese terzo che aderisce al protocollo, in virtù del protocollo e di ogni legislazione nazionale pertinente.
CAPO IV
COMMERCIALIZZAZIONE
Articolo 15 - Importazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature che contengono o si basano su sostanze controllate
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NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
1. Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali,che contengono o dipendono
da dette sostanze.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle importazioni di: sostanze controllate destinate ad usi di laboratorio e a fini di analisi, di cui all’articolo
10 e all’articolo 11, paragrafo 2; sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima; sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di
fabbricazione; sostanze controllate destinate alla distruzione mediante le tecnologie di cui all’articolo 22, paragrafo 2; fino al 31 dicembre 2019, idroclorofluorocarburi
destinati al riconfezionamento e alla successiva riesportazione, entro il31 dicembre dell’anno civile successivo, verso una parte in cui il consumo o l’importazione degli
idrofluorocarburi in questione non sono vietati; bromuro di metile destinato agli usi di emergenza di cui all’articolo 12, paragrafo 3, o, fino al 31 dicembre 2014, al
riconfezionamento e alla successiva riesportazione per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto purché la riesportazione abbia luogo durante
l’anno d’importazione; halon recuperati, riciclati o rigenerati, a condizione che siano importati soltanto per gli usi critici di cui all’articolo 13, paragrafo 1, da parte di
imprese autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per il magazzinaggio degli halon per gli usi critici; prodotti e apparecchiature che
contengono o dipendono da sostanze controllate destinati alla distruzione, se del caso mediante le tecnologie di cui all’articolo 22, paragrafo 2; prodotti e
apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, destinati ad usi di laboratorio e a fini di analisi, di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2;
prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da halon, destinati agli usi critici di cui all’articolo 13, paragrafo 1; prodotti e apparecchiature che contengono
idroclorofluorocarburi, la cui immissione sul mercato è stata autorizzata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5.
3. Le importazioni di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle importazioni per transito attraverso il territorio doganale della Comunità e delle importazioni
sottoposte al regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ai sensi del regolamento (CE) n. 450/2008, sono soggette alla presentazione di
una licenza di importazione, a condizione che rimangano nel territorio doganale della Comunità non più di 45 giorni e che non siano successivamente presentate per
l’immissione in libera pratica nella Comunità, distrutte o trasformate. Tali licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica dell’osservanza degli articoli 16 e 20.
Articolo 16 - Immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate
1. L’immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate è soggetta a restrizioni quantitative. La Commissione fissa tali restrizioni
e assegna le quote alle imprese per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, conformemente alla
procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
Le quote di cui al primo comma sono assegnate solo per le seguenti sostanze: a) sostanze controllate impiegate per gli usi di laboratorio e a fini di analisi o per gli usi
critici di cui all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 13; b) sostanze controllate se usate come materia prima; c) sostanze controllate se usate come
agente di fabbricazione.
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NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
2. Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, gli importatori delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), dichiarano alla
Commissione la domanda prevista,specificando la natura e le quantità di sostanze controllate necessarie. Sulla base di tali dichiarazioni la Commissione fissa delle
restrizioni quantitative per le importazioni delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).
Articolo 17 - Esportazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate
1. Sono vietate le esportazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono
da dette sostanze.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di: a) sostanze controllate destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui
all’articolo 10; b) sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima; c) sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;
d) prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, prodotti in conformità dell’articolo 10,paragrafo 7, o importati ai sensi dell’articolo
15, paragrafo 2,lettere h) o i); e) halon recuperati, riciclati o rigenerati, immagazzinati per gli usi critici di cui all’articolo 13, paragrafo 1, da parte di imprese
autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato e prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da halon, destinati ad usi critici; f)
idroclorofluorocarburi vergini o rigenerati destinati ad usi diversi dalla distruzione; g) fino al 31 dicembre 2014, bromuro di metile riesportato per applicazioni di
quarantena e per trattamento anteriore al trasporto; h) inalatori per la somministrazione di dosi controllate, fabbricati con clorofluorocarburi il cui uso sia stato
autorizzato a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE)n. 2037/2000.
3. In deroga al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di gestione di
cui all’articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare l’esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono idroclorofluorocarburi qualora venga dimostrato che,alla
luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l’esportatore. L’esportazione richiede
la previa notifica della Commissione al paese importatore.
4. Le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soggette al rilascio di licenza, fatta eccezione per le riesportazioni successive a transito attraverso il
territorio doganale della Comunità, custodia temporanea, deposito doganale o regime di zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008, a condizione che la
riesportazione avvenga entro 45 giorni dall’importazione. Tale licenza è rilasciata dalla Commissione alle imprese previa verifica dell’osservanza dell’articolo 20.
Articolo 18 - Rilascio di licenze di importazione ed esportazione
1. La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico per il rilascio di licenze e decide in merito alle domande di licenza entro 30 giorni dal loro ricevimento.
2. Le domande di licenza di cui agli articoli 15 e 17 sono trasmesse tramite il sistema di cui al paragrafo 1. Prima di inviare una domanda di licenza le imprese sono
tenute a registrarsi nel sistema stesso.3. La domanda di licenza contiene i seguenti dati:
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NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
a) il nome e l’indirizzo dell’importatore e dell’esportatore;
b) il paese di importazione ed esportazione;
c) nel caso di importazioni o esportazioni di sostanze controllate, la descrizione di ciascuna sostanza controllata, compresi: i) la designazione commerciale; ii) la
descrizione e il codice della nomenclatura combinata,come indicato nell’allegato IV; iii) l’indicazione se la sostanza è vergine, recuperata, riciclata o rigenerata; iv)
la quantità della sostanza espressa in chilogrammi metrici; v) nel caso di halon, una dichiarazione secondo cui devono essere importati o esportati per soddisfare
un uso critico di cui all’articolo 13, paragrafo 1, con la specifica di quale uso;
d) nel caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate: i) tipo e natura dei prodotti e delle
apparecchiature; ii) nel caso di articoli numerabili, il numero di unità, la descrizione e la quantità per unità, in chilogrammi metrici, di ciascuna sostanza controllata;
iii) nel caso di beni non numerabili, la quantità totale del prodotto, la descrizione e la quantità netta totale, in chilogrammi metrici di ciascuna sostanza controllata;
iv) il paese o i paesi di destinazione finale dei prodotti e delle apparecchiature; v) l’indicazione se la sostanza controllata è vergine, riciclata, recuperata o
rigenerata; vi) nel caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da halon,una dichiarazione secondo cui tali
prodotti e apparecchiature devono essere importati o esportati per soddisfare un uso critico di cui all’articolo 13, paragrafo 1,con la specifica di quale uso; vii) nel
caso di prodotti ed apparecchiature che con tengono o dipendono da idroclorofluorocarburi, il riferimento all’autorizzazione della Commissione di cui all’articolo 17,
paragrafo 3; viii) il codice della nomenclatura combinata del prodotto o apparecchiatura da importare o esportare;
e) la finalità dell’importazione proposta, compresi destinazioni e usi doganali previsti, specificando se necessario la procedura doganale prevista;f) l’indicazione del
luogo e della data prevista dell’importazione o dell’esportazione;
g) l’ufficio doganale in cui le merci saranno dichiarate;
h) nel caso di importazioni di sostanze controllate o prodotti e apparecchiature destinati ad essere distrutti, il nome e l’indirizzo dell’impianto di distruzione;i)
eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie dall’autorità competente di uno Stato membro.
4. Ogni importatore o esportatore notifica alla Commissione le eventuali variazioni intervenute nel periodo di validità della licenza, relativamente ai dati
notificati ai sensi del paragrafo 3.
5. La Commissione può richiedere un certificato che attesti la natura o la composizione delle sostanze da importare o esportare e può richiedere una
copia della licenzarilasciata dal paese di origine dell’importazione o di destinazione dell’esportazione.
6. La Commissione può condividere i dati inviati secondo necessità, in casi specifici, con le autorità competenti delle parti interessate e può respingere la
domanda di licenza in caso di inadempienza dei pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, o per le seguenti ragioni:
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NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
a) nel caso di una licenza di importazione, qualora venga stabilito, sulla base di informazioni fornite dalle autorità competenti del paese interessato, che
l’esportatore non è un’impresa autorizzata a commerciare la rispettiva sostanza in quel dato paese;
b) nel caso di una licenza di esportazione, qualora le autorità competenti del paese importatore abbiano informato la Commissione che l’importazione
della sostanza controllata costituirebbe un caso di commercio illecito o avrebbe effetti negativi sull’attuazione delle misure di controllo previste dal paese importatore
per rispettare i suoi obblighi derivanti dal protocollo, o causerebbe un eccesso di restrizioni quantitative, previste dal protocollo, per quel dato paese.
7. La Commissione mette a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato una copia di ogni licenza.
8. Non appena possibile la Commissione informa il richiedente e lo Stato membro interessato in merito a eventuali domande di licenza respinte in virtù del paragrafo
6,precisandone la ragione.
9. La Commissione può modificare l’elenco delle voci riportate al paragrafo 3 e nell’allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente
regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
Articolo 19 - Misure di sorveglianza del commercio illecito
La Commissione può adottare ulteriori misure per la sorveglianza di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti ed apparecchiature che contengono o
dipendono da sostanze controllate,sottoposti a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ovvero in transito attraverso il territorio doganale
della Comunità e successivamente riesportati, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di commercio illecito collegati a tali movimenti, tenendo conto dei
vantaggi ambientali e dell’impatto socioeconomico di tali misure.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
Articolo 20 - Scambi con Stati che non sono parti del protocollo e con territori non coperti dal protocollo
1. Sono vietate l’importazione e l’esportazione di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze
controllate da e verso Stati che non sono parti del protocollo.
2. La Commissione può adottare le norme relative all’immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature importati da Stati che non
sono parti delprotocollo,fabbricati impiegando sostanze controllate, ma che non contengono sostanze positivamente identificabili come sostanze controllate.
Nell’identificazione di detti prodotti e apparecchiature sono rispettate le avvertenze tecniche fornite periodicamente alle parti. Tali misure intese a modificare elementi
non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo
3.
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NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
3. In deroga al paragrafo 1, gli scambi di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono datali sostanze o che sono
fabbricati con una o più di esse, con Statiche non sono parti del protocollo possono essere autorizzati dalla Commissione qualora sia accertato, in una riunione delle
parti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, del protocollo, che tali Stati ottemperano pienamente al disposto del protocollo e hanno presentato la relativa
documentazione in conformità dell’articolo 7del medesimo. La Commissione decide secondo la procedura digestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del presente
regolamento.
4. Fatte salve eventuali decisioni ai sensi del secondo comma,il paragrafo 1 si applica a qualsiasi territorio non contemplato dal protocollo così come si
applicano a Statiche non sono parti del protocollo. Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente a quanto stabilito dal
protocollo ed abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell’articolo 7 del medesimo, la Commissione può decidere che le disposizioni del paragrafo
1 del presente articolo non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio. La Commissione agisce secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 25,
paragrafo 2.
Articolo 21 - Elenco di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze
Entro il 1o gennaio 2010, la Commissione rende disponibile a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri un elenco di prodotti e apparecchiature che
possono contenere o basarsi su sostanze controllate e dei codici della nomenclatura combinata.
CAPO V
CONTROLLO DELLE EMISSIONI
Articolo 22 - Recupero e distruzione delle sostanze controllate usate
1. Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o
sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali
apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.
2. Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate di cui all’allegato
VII, oppure, nel caso di sostanze controllate che non figurano in tale allegato, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi
eccessivi, a condizione che l’uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti e che siano rispettati ulteriori requisiti
previsti da tale normativa.
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NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
3. La Commissione può modificare l’allegato VII per tenere inconsiderazione i nuovi sviluppi della tecnologia. Tali misure intese a modificare elementi non
essenziali delpresente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
4. Le sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nel paragrafo 1 sono recuperate, ove tecnicamente ed
economicamente praticabile, per la distruzione,il riciclaggio o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero, utilizzando le tecnologie di cui al paragrafo
2.
La Commissione elabora un allegato al presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero di sostanze controllate o la
distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze controllate sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se
opportuno, le tecnologie da utilizzare. Ogni progetto di misura per l’elaborazione di tale allegato è accompagnata e suffragata da una valutazione economica completa
dei costi e dei benefici, che tenga conto della situazione specifica degli Stati membri. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,
anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
5. Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti
professionali minimi del personale utilizzato. La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri e può, alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche
o di pertinenti informazioni di altro tipo, adottare, se del caso, misure concernenti detti requisiti professionali minimi. Tali misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
Articolo 23 - Fughe ed emissioni di sostanze controllate
1. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.
2. Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti,
contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:
a) con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe; questa
disposizione non si applica alle apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di sostanze controllate; b)
con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe;
c) con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe;
e a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.
Le apparecchiature o i sistemi sono controllati per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per assicurare che la riparazione sia stata efficace.
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Regolamento (CE) n° 1005/2009
3. Le imprese di cui al paragrafo 2 tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte e la quantità recuperata
durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o dei sistemi di cui al predetto paragrafo. Esse mantengono inoltre
registri di altre informazioni pertinenti, inclusi i dati della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o l’assistenza nonché le date e i risultati delle verifiche
della presenza di fughe effettuate. Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell’autorità competente di uno Stato membro e della Commissione.
4. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale che svolge le attività di cui al paragrafo 2. Al la luce di una valutazione di
queste misure adottate dagli Stati membri e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione può adottare misure concernenti
l’armonizzazione di detti requisiti professionali minimi.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
5. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate usate come
materia prima o agente di fabbricazione.
6. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate prodotte
involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici.
7. La Commissione può stabilire un elenco delle tecnologie o delle pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed
emissioni di sostanze controllate.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
CAPO VI
SOSTANZE NUOVE
Articolo 24 - Sostanze nuove
1. Sono vietate la produzione, l’importazione, l’immissione sul mercato, l’uso e l’esportazione delle sostanze nuove di cui alla parte A dell’allegato II. Tale
divieto non si applica alle sostanze nuove se utilizzate come materia prima per usi di laboratorio e a fini di analisi, alle importazioni per transito attraverso il territorio
doganale della Comunità o alle importazioni sottoposte a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ai sensi del regolamento (CE) n.
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NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
450/2008, salvo che tali importazioni siano state assegnate ad altri usi o destinazioni doganali in base a tale regolamento, o alle esportazioni successive ad
importazioni già oggetto di deroga.
2. La Commissione include se del caso nella parte A dell’allegato II sostanze comprese nella parte B di tale allegato che risultano esportate, importate,
prodotte o immesse sul mercato in notevoli quantità e che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo considera abbiano un notevole
potenziale di riduzione dell’ozono e, se del caso, stabilisce eventuali deroghe al paragrafo 1.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all’articolo 25, paragrafo 3.
3. Alla luce di pertinenti informazioni scientifiche la Commissione include eventualmente nella parte A dell’allegato II sostanze diverse dalle sostanze
controllate ma che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo o altra autorità riconosciuta di pari rango considera abbiano un notevole
potenziale di riduzione dell’ozono. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
CAPO VII
COMITATO, COMUNICAZIONE DEI DATI, ISPEZIONE E SANZIONI
Articolo 25 - Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8
della stessa. Il termine stabilito dall’articolo 4, paragrafo 3, della decisione1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto
delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 26 - Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
1. Ogni anno, entro il 30 giugno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, le seguenti informazioni relative all’anno civile
precedente: le quantità di bromuro di metile autorizzate ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 2 e 3, per diversi trattamenti per applicazioni di quarantena e anteriori al
trasporto usati nel suo territorio, specificando gli scopi per i quali il bromuro di metile è stato utilizzato e i progressi compiuti nella valutazione e nell’utilizzo di sostanze
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alternative; le quantità di halon installate, utilizzate e immagazzinate per gli usi critici, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, le misure prese per ridurre le emissioni ed
una stima delle stesse e i progressi compiuti nella valutazione e nell’utilizzo di sostanze alternative appropriate;
casi di commercio illecito, in particolare i casi rilevati durante le ispezioni condotte ai sensi dell’articolo 28.
2. La Commissione, conformemente alla procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, stabilisce il formato nel quale devono essere inviate le
informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione può modificare il paragrafo 1. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate
secondo la proceduradi regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3. Articolo 27 - Comunicazione dei dati da parte delle imprese
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa comunica alla Commissione, inviandone copia all’autorità competente dello Stato membro interessato, per
ciascunasostanza controllata e ciascuna sostanza nuova di cui all’allegato II, i dati elencati nei paragrafi da 2 a 6, relativi all’anno civile precedente.
2. Ogni produttore comunica i dati seguenti:
a) la sua produzione totale di ciascuna sostanza di cui al paragrafo 1;
b) la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nella Comunità, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente
difabbricazione e per altri usi;
c) la produzione per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nella Comunità, per la quale è stata ottenuta licenza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6;
d) la produzione autorizzata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 8, per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi delle parti;
e) l’aumento della produzione autorizzata ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, per ragioni di razionalizzazione industriale;
f) le quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e distrutti di sottoprodotti di cui all’articolo 3,
punto 14;
g) gli stock;
h) le operazioni di acquisto e di vendita ad altri produttori della Comunità.
3. Per ogni sostanza indicata al paragrafo 1, ogni importatore comunica i dati seguenti:
a) le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi
essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali è stata ottenuta licenza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, quelle per applicazioni di quarantena o per
trattamento anteriore al trasporto e quelle destinate alla distruzione. Gli importatori che hanno importato le sostanze controllate a fini di distruzione comunicano
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anche la destinazione o le destinazioni finali effettive per ciascuna delle sostanze in questione, indicando separatamente per ciascuna destinazione la quantità di
ciascuna sostanza e il nome e l’indirizzo dell’impianto di distruzione cui la sostanza è stata consegnata;
b) le quantità importate in base ad altri regimi doganali, con indicazione separata del pertinente regime doganale e degli usi designati;
c) le quantità di sostanze di cui al paragrafo 1 usate, importate per essere riciclate o rigenerate;d) gli stock;
e) ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;
f) il paese esportatore.
4. Per ogni sostanza indicata al paragrafo 1, ogni esportatore comunica i dati seguenti:
a) le quantità di tali sostanze esportate, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e
come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici e per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al
trasporto;
b) gli stock;
c) ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;d) il paese di destinazione.
5. Ogni impresa che distrugge sostanze controllate di cui al paragrafo 1 e che non rientra nel paragrafo 2, comunica i dati seguenti:
a) le quantità di sostanze distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;
b) gli stock di sostanze in attesa di essere distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;c) la tecnologia impiegata
per la distruzione.
6. Ogni impresa che utilizza le sostanze controllate come materia prima o agente di fabbricazione comunica i seguenti dati:
a) le quantità di tali sostanze usate come materia prima o agente di fabbricazione;
b) gli stock di tali sostanze;
c) i conseguenti processi ed emissioni.
7. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascun produttore o importatore titolare di una licenza ai sensi dell’articolo 10,paragrafo 6, comunica alla Commissione,
inviandone copia all’autorità competente dello Stato membro interessato, relativamente a ogni sostanza per la quale ha ottenuto l’autorizzazione, il tipo di uso, le
quantità utilizzate l’anno precedente, quelle detenute in stock, quelle riciclate, rigenerate o distrutte e le quantità dei prodotti e delle apparecchiature che
contengono o dipendono da tali sostanze, immesse sul mercato comunitario e/o esportate.
8. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza dei dati che le sono comunicati.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
9. L’articolazione delle comunicazioni di cui ai paragrafi da 1a 7 è definita conformemente alla procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
10. La Commissione può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 7. Tali misure intese a modificare
elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
Articolo 28 - Ispezione
1. Gli Stati membri effettuano ispezioni per verificare che le imprese rispettano il regolamento, adottando un approccio basato sui rischi, comprese
ispezioni sulle importazioni e sulle esportazioni di sostanze controllate nonché di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si
basa su di esse. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.
2. Previo accordo fra la Commissione e l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l’indagine, i funzionari della
Commissione assistono i funzionari dell’autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti.
3. Nell’esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai
governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese. Quando invia una richiesta di informazioni a un’impresa, la Commissione ne invia
contemporaneamente copia all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l’impresa ha sede.
4. La Commissione adotta i provvedimenti atti ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali e tra queste
ultime e la Commissione. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.
5. Su richiesta di un altro Stato membro, uno Stato membro può condurre ispezioni su imprese o indagini nei confronti di imprese sospettate di essere
implicate nel trasferimento illecito di sostanze controllate e che operano nel territorio dell’altro Stato membro.
Articolo 29 - Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure
necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono efficaci,proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni alla
Commissione entro il 30 giugno 2011, nonché,quanto prima possibile, le relative modifiche.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30 - Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 2037/2000 è abrogato dal 1o gennaio2010.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.
Articolo 31 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM
ALLEGATO I
SOSTANZE CONTROLLATE
Gruppo
Sostanza
Potenziale di
riduzione
dell’ozonoi
Gruppo I CFCl3 CFC-11 Triclorofluorometano 1,0
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
CF2Cl2 CFC-12 Diclorodifluorometano 1,0
C2F3Cl3 CFC-113 Triclorotrifluoroetano 0,8
C2F4Cl2 CFC-114 Diclorotetrafluoroetano 1,0
C2F5Cl CFC-115 Cloropentafluoroetano 0,6
Gruppo II CF3Cl CFC-13 Clorotrifluorometano 1,0
C2FCl5 CFC-111 Pentaclorofluoroetano 1,0
C2F2Cl4 CFC-112 Tetraclorodifluoroetano 1,0
C3FCl7 CFC-211 Eptaclorofluoropropano 1,0
C3F2Cl6 CFC-212 Esaclorodifluoropropano 1,0
C3F3Cl5 CFC-213 Pentaclorotrifluoropropano 1,0
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
C3F4Cl4 CFC-214 Tetraclorotetrafluoropropano 1,0
i Le cifre relative al potenziale di riduzione dell’ozono sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente in base alle
decisioni adottate dalle parti.
C3F5Cl3 CFC-215 Tricloropentafluoropropano 1,0
C3F6Cl2 CFC-216 Dicloroesafluoropropano 1,0
C3F7Cl CFC-217 Cloroeptafluoropropano 1,0
Gruppo III CF2BrCl halon-1211 Bromoclorodifluorometano 3,0
CF3Br halon-1301 Bromotrifluorometano 10,0
C2F4Br2 halon-2402 Dibromotetrafluoroetano 6,0
Gruppo IV CCl4 CTC Tetraclorometano (tetracloruro di carbonio) 1,1
Gruppo V C2H3Cl3ii 1,1,1-TCA 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio) 0,1
Gruppo VI CH3Br bromuro di
metile
Bromometano 0,6
Gruppo VII CHFBr2 HBFC-21 B2 Dibromofluorometano 1,00
CHF2Br HBFC-22 B1 Bromodifluorometano 0,74
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
CH2FBr HBFC-31 B1 Bromofluorometano 0,73
C2HFBr4 HBFC-121 B4 Tetrabromofluoroetano 0,8
C2HF2Br3 HBFC-122 B3 Tribromodifluoroetano 1,8
C2HF3Br2 HBFC-123 B2 Dibromotrifluoroetano 1,6
C2HF4Br HBFC-124 B1 Bromotetrafluoroetano 1,2
ii La formula non si riferisce all’1,1,2-tricloroetano.
C2H2FBr3 HBFC-131 B3 Tribromofluoroetano 1,1
C2H2F2Br2 HBFC-132 B2 Dibromodifluoroetano 1,5
C2H2F3Br HBFC-133 B1 Bromotrifluoroetano 1,6
C2H3FBr2 HBFC-141 B2 Dibromofluoroetano 1,7
C2H3F2Br HBFC-142 B1 Bromodifluoroetano 1,1
C2H4FBr HBFC-151 B1 Bromofluoroetano 0,1
C3HFBr6 HBFC-221 B6 Esabromofluoropropano 1,5
C3HF2Br5 HBFC-222 B5 Pentabromodifluoropropano 1,9
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
C3HF3Br4 HBFC-223 B4 Tetrabromotrifluoropropano 1,8
C3HF4Br3 HBFC-224 B3 Tribromotetrafluoropropano 2,2
C3HF5Br2 HBFC-225 B2 Dibromopentafluoropropano 2,0
C3HF6Br HBFC-226 B1 Bromoesafluoropropano 3,3
C3H2FBr5 HBFC-231 B5 Pentabromofluoropropano 1,9
C3H2F2Br4 HBFC-232 B4 Tetrabromodifluoropropano 2,1
C3H2F3Br3 HBFC-233 B3 Tribromotrifluoropropano 5,6
C3H2F4Br2 HBFC-234 B2 Dibromotetrafluoropropano 7,5
C3H2F5Br HBFC-235 B1 Bromopentafluoropropano 1,4
C3H3FBr4 HBFC-241 B4 Tetrabromofluoropropano 1,9
C3H3F2Br3 HBFC-242 B3 Tribromodifluoropropano 3,1
C3H3F3Br2 HBFC-243 B2 Dibromotrifluoropropano 2,5
C3H3F4Br HBFC-244 B1 Bromotetrafluoropropano 4,4
C3H4FBr3 HBFC-251 B1 Tribromofluoropropano 0,3
C3H4F2Br2 HBFC-252 B2 Dibromodifluoropropano 1,0
- 153 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
C3H4F3Br HBFC-253 B1 Bromotrifluoropropano 0,8
C3H5FBr2 HBFC-261 B2 Dibromofluoropropano 0,4
C3H5F2Br HBFC-262 B1 Bromodifluoropropano 0,8
C3H6FBr HBFC-271 B1 Bromofluoropropano 0,7
Gruppo VIII CHFCl2 HCFC-21iii Diclorofluorometano 0,040
CHF2Cl HCFC-22iv Clorodifluorometano 0,055
CH2FCl HCFC-31 Clorofluorometano 0,020
C2HFCl4 HCFC-121 Tetraclorofluoroetano 0,040
C2HF2Cl3 HCFC-122 Triclorodifluoroetano 0,080
C2HF3Cl2 HCFC-123v Diclorotrifluoroetano 0,020
iii Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.
iv vedi nota iii v vedi nota iii
C2HF4Cl HCFC-124 (3)vi Clorotetrafluoroetano 0,022
C2H2FCl3 HCFC-131 Triclorofluoroetano 0,050
C2H2F2Cl2 HCFC-132 Diclorodifluoroetano 0,050
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
C2H2F3Cl HCFC-133 Clorotrifluoroetano 0,060
C2H3FCl2 HCFC-141 Diclorofluoroetano 0,070
CH3CFCl2 HCFC-141bvii 1,1-Dicloro-1-fluoroetano 0,110
C2H3F2Cl HCFC-142 Clorodifluoroetano 0,070
CH3CF2Cl HCFC-142bviii 1-Cloro-1,1-difluoroetano 0,065
C2H4FCl HCFC-151 Clorofluoroetano 0,005
C3HFCl6 HCFC-221 Esaclorofluoropropano 0,070
C3HF2Cl5 HCFC-222 Pentaclorodifluoropropano 0,090
C3HF3Cl4 HCFC-223 Tetraclorotrifluoropropano 0,080
C3HF4Cl3 HCFC-224 Triclorotetrafluoropropano 0,090
C3HF5Cl2 HCFC-225 Dicloropentafluoropropano 0,070
vi vedi nota iii vii vedi nota iii viii vedi nota iii
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
CF3CF2CHCl2 HCFC-225caix 3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano 0,025
CF2ClCF2CHClF HCFC-225cbx 1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano 0,033
C3HF6Cl HCFC-226 Cloroesafluoropropano 0,100
C3H2FCl5 HCFC-231 Pentaclorofluoropropano 0,090
C3H2F2Cl4 HCFC-232 Tetraclorodifluoropropano 0,100
C3H2F3Cl3 HCFC-233 Triclorotrifluoropropano 0,230
C3H2F4Cl2 HCFC-234 Diclorotetrafluoropropano 0,280
C3H2F5Cl HCFC-235 Cloropentafluoropropano 0,520
C3H3FCl4 HCFC-241 Tetraclorofluoropropano 0,090
C3H3F2Cl3 HCFC-242 Triclorodifluoropropano 0,130
C3H3F3Cl2 HCFC-243 Diclorotrifluoropropano 0,120
C3H3F4Cl HCFC-244 Clorotetrafluoropropano 0,140
C3H4FCl3 HCFC-251 Triclorofluoropropano 0,010
C3H4F2Cl2 HCFC-252 Diclorodifluoropropano 0,040
C3H4F3Cl HCFC-253 Clorotrifluoropropano 0,030
C3H5FCl2 HCFC-261 Diclorofluoropropano 0,020
- 156 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
ix vedi
nota iii x vedi
nota iii
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
C3H5F2Cl HCFC-262 Clorodifluoropropano 0,020
C3H6FCl HCFC-271 Clorofluoropropano 0,030
Gruppo IX CH2BrCl BCM Bromoclorometano 0,12
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
ALLEGATO II
SOSTANZE NUOVE
Parte A — Sostanze soggette a restrizioni ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1
Sostanza
Potenziale di
riduzione
dell’ozono
CBr2 F2 Dibromodifluorometano (halon-1202) 1,25
Parte B — Sostanze da comunicare ai sensi dell’articolo 27
Sostanza
Potenziale di
riduzione
dell’ozonoi
C3H7Br 1-Bromopropano (n-bromuro di propile) 0,02-0,10
C2H5Br Bromoetano (bromuro di etile) 0,1-0,2
CF3I Trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile) 0,01-0,02
CH3Cl Clorometano (cloruro di metile) 0,02
i Le cifre relative al potenziale di riduzione dell’ozono sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente in base alle
decisioni adottate dalle parti.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVANORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009Regolamento (CE) n° 1005/2009
ALLEGATO III
Processi nei quali sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione ai sensi dell’articolo 3, punto 12
a) Uso di tetracloruro di carbonio per eliminare il cloruro di azoto nella produzione di cloro e di soda caustica.
b) Uso di tetracloruro di carbonio per il recupero del cloro presente nei gas residui (tail gas) del processo di produzione del cloro. c)
Uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma clorurata.
d) Uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di polifenilen-tereftalamide (PPTA).
e) Uso di CFC-12 nella sintesi fotochimica di precursori perfluoropolieterepoliperossidici di Z-perfluoropolieteri e composti difunzionali.
f) Uso di CFC-113 nella preparazione di dioli di perfluoropolieteri (PFPE) ad alta funzionalità.
g) Uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di cyclodime.
h) Uso di idroclorofluorocarburi nei processi indicati nelle lettere da a) a g), quando impiegati in sostituzione di clorofluorocarburi o di tetracloruro di
carbonio.
ALLEGATO IV
Gruppi, codici dell nomenclatura combinatai e designazione delle sostanze di cui all'allegato I
Gruppo Codice NC Deignazione
Guppo I 2903 41 00 Triclorofluorometano
2903 42 00 Diclorodifluorometano
2903 43 00 Triclorotrifluoroetani
2903 44 10 Diclorotetrafluoroetani
2903 44 90 Cloropentafluoroetano
Gruppo II 2903 45 10 Clorotrifluorometano
2903 45 15 Pentaclorofluoroetano
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
2903 45 20 Tetraclorodifluoroetani
2903 45 25 Eptaclorofluoropropani
2903 45 30 Esaclorodifluoropropani
2903 45 35 Pentaclorotrifluoropropani
2903 45 40 Tetraclorotetrafluoropropani
2903 45 45 Tricloropentafluoropropani
2903 45 50 Dicloroesafluoropropani
2903 45 55 Cloroeptafluoropropani
Gruppo III 2903 46 10 Bromoclorodifluorometano
2903 46 20 Bromotrifluorometano
2903 46 90 Dibromotetrafluoroetani
Gruppo IV 2903 14 00 Tetracloruro di carbonio
Gruppo V 2903 19 10 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)
Gruppo VI 2903 39 11 Bromometano (bromuro di metile)
i L’indicazione «ex» prima di un codice significa che in questa voce possono rientrare anche altri prodotti, diversi da quelli indicati nella colonna «designazione».
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
Gruppo VII 2903 49 30 Idrobromofluorometani, -etani o -propani
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
Gruppo VIII 2903 49 11 Clorodifluorometano (HCFC-22)
2903 49 15 1,1-Dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b)
2903 49 19 Altri idroclorofluorometani, -etani o -propani (HCFC)
Gruppo IX Ex 2903 49 80 Bromoclorometano
Miscugli 3824 71 00 Miscugli contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC),
perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)
3824 72 00 Miscugli contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o
dibromotetrafluoroetani
3824 73 00 Miscugli contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)
3824 74 00 Miscugli contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o
idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)
3824 75 00 Miscugli contenenti tetracloruro di carbonio
3824 76 00 Miscugli contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)
3824 77 00 Miscugli contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano
ALLEGATO V
Condizioni per l’immissione sul mercato e l’ulteriore distribuzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a
fini di analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3
1. Le sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi contengono unicamente sostanze controllate prodotte con le
seguentiimpurità:
Sostanza %
CTC (qualità di reagente) 99,5
(1,1,1-tricloroetano) 99,0
CFC 11 99,5
- 161 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
CFC 13 99,5
CFC 12 99,5
CFC 113 99,5
CFC 114 99,5
Altre sostanze controllate con punto di ebollizione > 20 °C 99,5
Altre sostanze controllate con punto di ebollizione < 20 °C 99,0
2. Le sostanze ad elevata purezza e i miscugli contenenti sostanze controllate vengono forniti in contenitori richiudibili o cilindri ad alta
pressionedi capienza inferiore a 3 litri o in ampolle in vetro di capienza di 10 ml o inferiore, chiaramente contrassegnate come sostanze che riducono
lo strato di ozono, limitate a usi di laboratorio e a fini di analisi e con l’indicazione che le sostanze usate o in eccesso devono essere raccolte e
riciclate, se possibile. Se il riciclo non è possibile, devono essere distrutte.
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
ALLEGATO VI USI
CRITICI DI HALON
Uso dell’halon 1301:
- 162 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
— negli aerei per la protezione dei compartimenti dell’equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per
l’inertizzazione dei serbatoi,
— in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
— per l’inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e
nelle navi mercantili esistenti,
— per l’inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del
paese,
— per l’inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,
— nel tunnel sotto la Manica e nei relativi impianti e materiale rotabile.
Uso dell’halon 1211:
— in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
— negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l’uso a bordo degli aerei,
— negli aerei per la protezione dei compartimenti dell’equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci e degli scomparti per il carico secco (dry bay),
— negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,
— negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.
Uso di halon 2402 esclusivamente nei seguenti paesi: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia:
— negli aerei per la protezione dei compartimenti dell’equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per
l’inertizzazione dei serbatoi,
— in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
— per l’inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e
nelle navi mercantili esistenti,
— per l’inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del
paese,
— per l’inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,
- 163 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
— negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l’uso a bordo degli aerei,
— negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco, — negli estintori
utilizzati da militari e polizia sulle persone.
Uso di halon 2402 esclusivamente in Bulgaria:
— negli aerei per la protezione dei compartimenti dell’equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per
l’inertizzazione dei serbatoi,
— in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore.
- 164 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
ALLEGATO VII
TECNOLOGIE DI DISTRUZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 22, PARAGRAFO 1
APPLICABILITA'
Tecnologia Sostanze controllate i ii Fonti diluite iii
Sostanze controllate nell’allegato I,
gruppi I, II, IV, V, VIII
Halon
di cui all'allegato I,
gruppo III Schiuma
Efficacia di distruzione e rimozione (DRE) iv 99,99 % 99,99 % 95 %
Forni per cemento Approvata v Non approvata Non applicabile
Incenerimento per iniezione di liquidi Approvata Approvata Non applicabile
Ossidazione con gas/fumo Approvata Approvata Non applicabile
Incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale Non applicabile Non applicabile Approvata
Cracking in reattore Approvata Non approvata Non applicabile
- 165 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
i Le sostanze controllate non elencate in appresso sono distrutte con la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi
eccessivi. ii Le fonti concentrate indicano sostanze vergini, recuperate o rigenerate che riducono lo strato di ozono. iii Le sostanze diluite
indicano sostanze che riducono lo strato di ozono contenute nella matrice di un solido, ad esempio una schiuma.
iv Il criterio DRE definisce la capacità tecnologica su cui si basa l’approvazione della tecnologia. Non riflette sempre il rendimento ottenuto giorno per giorno, che sarà controllato in base agli standard minimi nazionali. v Approvata dalle parti.
Incenerimento in forno rotante Approvata Approvata Approvata
Getto di plasma all’argon Approvata Approvata Non applicabile
Plasma a radiofrequenza ad accoppiamento induttivo Approvata Approvata Non applicabile
Plasma a microonde Approvata Non approvata Non applicabile
Getto di plasma all’azoto Approvata Non approvata Non applicabile
Dealogenazione catalitica in fase gassosa Approvata Non approvata Non applicabile
Reattore a vapore ad altissima temperatura Approvata Non approvata Non applicabile
ALLEGATO VIII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) 2037/2000 Presente Regolamento
(n.d.a. nella presente trattazione di omette di riportare la tavola)
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1005/2009
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 304/2008
Regolamento (CE) n° 304/2008 del 2 aprile 2008
Articolo 1 - Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto concerne gli
impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti determinati gas fluorurati ad effetto serra, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei
certificati rilasciati in conformità a tali requisiti. Articolo 2 - Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al personale che svolge le seguenti attività relative agli impianti di protezione antincendio: a) controllo delle perdite delle
applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; b) recupero, anche per quanto riguarda gli estintori; c) installazione; d) manutenzione o
riparazione.
2. Si applica inoltre alle imprese che svolgono le seguenti attività relative agli impianti di protezione antincendio: a) installazione; b) manutenzione o riparazione.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione di contenitori o relativi
componentidi impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Articolo 3 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «installazione», il primo collegamento, nel luogo di utilizzo, di uno o più serbatoi contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra
utilizzati come agenti estinguenti e dei relativi componenti, ad esclusione dei componenti che non influiscono sul contenimento dell’agente estinguente prima del suo
rilascio a fini antincendio;
2) «manutenzione o riparazione», tutte le attività che implicano un intervento sui serbatoi contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto
serra utilizzati come agenti estinguenti o sui relativi componenti, ad esclusione dei componenti che non influiscono sul contenimento dell’agente estinguente prima del
suo rilascio a fini antincendio.
Articolo 4 - Certificazione del personale
1. Il personale addetto alle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, possiede un certificato di cui all’articolo 5 o all’articolo 6.
2. Il paragrafo 1 non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, al personale che svolge una delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, iscritto ad un corso di
formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l’attività in questione, purché quest’ultima sia svolta sotto la supervisione di una persona in
possesso di un certificato che contempla tale attività.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 304/2008
3. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 842/2006, al personale che svolge una o più delle attività previste dall’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento prima della data di cui
all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006. Per il periodo di cui al primo comma, si considera che tale personale sia certificato per tali attività ai
fini delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006.
Articolo 5 - Certificati rilasciati al personale
1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 10 rilascia un certificato al personale che ha superato un esame teorico e pratico organizzato da un
organismo di valutazione di cui all’articolo 11 e incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate nell’allegato.
2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati: a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso,
data di scadenza; b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere; c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.
3. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame contempli le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato e soddisfi i
requisiti di cui agli articoli 10 e 11, ma l’attestazione corrispondente non contenga gli elementi di cui al paragrafo 2, del presente articolo, un organismo di
certificazione ai sensi dell’articolo 10 può rilasciare un certificato al titolare di tale qualifica senza sottoporlo nuovamente ad esame.
4. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame soddisfi i requisiti di cui agli articoli 10 e 11 e contempli solo in parte le competenze
minime indicate nell’allegato, gli organismi di certificazione possono rilasciare un certificato a condizione che il richiedente superi un ulteriore esame concernente le
competenze e le conoscenze non contemplate dalla certificazione esistente, organizzato da un organismo di valutazione di cui all’articolo 11.
Articolo 6 - Certificati provvisori rilasciati al personale
1. Gli Stati membri possono applicare un sistema di certificazione provvisoria per il personale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in conformità ai paragrafi 2 o 3, o ai
paragrafi 2 e 3 del presente articolo. I certificati provvisori di cui ai paragrafi 2 e 3 scadono al più tardi il 4 luglio 2010.
2. Il personale in possesso di un attestato rilasciato nell’ambito dei sistemi di qualificazione vigenti per le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è considerato titolare
di un certificato provvisorio. Gli Stati membri individuano gli attestati che danno diritto ad ottenere certificati provvisori per le attività di cui all’articolo 2, paragrafo
1, che il titolare è autorizzato a svolgere.
3. Al personale che possiede un’esperienza professionale nelle attività in questione, acquisita prima della data indicata nell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 842/2006, è rilasciato un certificato provvisorio da un ente designato dallo Stato membro. Il certificato provvisorio riporta le attività contemplate e la data di
scadenza.
Articolo 7 - Certificazione delle imprese
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NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 304/2008
1. Le imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 2, possiedono un certificato di cui all’articolo 8 o all’articolo 9.
2. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare ladata di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 842/2006, alle imprese che partecipano ad una o più delle attività previste dall’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, prima della
data di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.
Articolo 8 - Certificati rilasciati alle imprese
1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 10 rilascia un certificato a un’impresa per una o più delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2,
purché questa soddisfi le seguenti condizioni: a) impieghi personale certificato in conformità all’articolo 5, per le attività che richiedono una certificazione, in numero
sufficiente da coprire il volume d’attività previsto; b) sia in grado di dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a
disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati: a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso,
data di scadenza; b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere; c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.
Articolo 9 - Certificati provvisori rilasciati alle imprese
1. Gli Stati membri possono applicare un sistema di certificazione provvisoria per le imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 2, in conformità ai paragrafi 2
o 3, o ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. I certificati provvisori di cui ai paragrafi 2 e 3 scadono al più tardi il 4 luglio 2010.
2. Le imprese certificate nell’ambito dei sistemi di certificazione esistenti per le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, sono considerate titolari di un
certificato provvisorio. Gli Stati membri individuano gli attestati che danno diritto ad ottenere certificati provvisori per le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, che il
titolare è autorizzato a svolgere.
3. Alle imprese che impiegano personale in possesso di un certificato per le attività per cui è richiesta la certificazione ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, è
rilasciato un certificato provvisorio da un ente designato dallo Stato membro. Il certificato provvisorio riporta le attività che il titolare è autorizzato a svolgere e la data
di scadenza.
Articolo 10 - Organismo di certificazione
1. L’organismo di certificazione, istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure designato dall’autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, ha il compito di rilasciare i certificati al personale o alle imprese che partecipano ad una o più delle attività previste dall’articolo 2.
L’organismo di certificazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.
2. L’organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati.
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NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 304/2008
3. L’organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona o un’impresa certificate. Il registro costituisce la prova del
corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno 5 anni.
Articolo 11 - Organismo di valutazione
1. L’organismo di valutazione, designato dall’autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, organizza le prove di esame per il personale di
cui all’articolo 2, paragrafo 1. Un organismo di certificazione istituito o designato a norma dell’articolo 10 può anche assumere la funzione di organismo di
valutazione.
L’organismo di valutazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.
2. Gli esami sono programmati e concepiti in modo da contemplare le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato.
3. L’organismo di valutazione adotta procedure di trasmissione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.
4. L’organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi d’esame e la documentazione pertinente e posseggano le
competenze adeguate nella materia d’esame. Predispone inoltre l’apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.
Articolo 12 - Notifica
1. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri notificano alla Commissione la propria intenzione di applicare un sistema di certificazione provvisoria conformemente
all’articolo 6 o all’articolo 9 o a entrambi.
2. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, se del caso, gli enti designati per il rilascio dei certificati provvisori e le disposizioni nazionali
adottate, in base alle quali i documenti rilasciati dai sistemi di certificazione vigenti sono considerati certificati provvisori.
3. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 308/2008, il nome e il recapito degli
organismi di certificazione per il personale e le imprese di cui all’articolo 10, nonché i titoli dei certificati rilasciati al personale che soddisfa le condizioni di cui
all’articolo 5 e alle imprese che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 8.
4. Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità al paragrafo 3, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.
Articolo 13 - Condizioni per il riconoscimento reciproco
1. Il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in altri Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati in conformità all’articolo 5, per quanto concerne il
personale, e all’articolo 8, per quanto concerne le imprese.
2. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale della Comunità.
Articolo 14 - Entrata in vigore
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NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 304/2008
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008.
Per la Commissione Stavros
DIMAS
Membro della Commissione
ALLEGATO
Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli organismi di valutazione
L’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 2, è costituito da: a) una prova teorica, indicata con la lettera T nella colonna «Tipo di prova»,
consistente in una o più domande intese a valutare una determinata competenza o conoscenza; b) una prova pratica, indicata con la lettera P nella colonna «Tipo di
prova», durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.
Competenze e conoscenze minime
Tipo di
prova
1. Avere una conoscenza di base delle problematiche ambientali pertinenti (cambiamento climatico,
protocollo di Kyoto, potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati ad effetto serra) T
2. Avere una conoscenza di base delle norme tecniche pertinenti T
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NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 304/2008
3. Avere una conoscenza di base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti che
attuano detto regolamento T
4. Avere una buona conoscenza dei diversi tipi di apparecchiature antincendio contenenti gas fluorurati ad
effetto serra presenti sul mercato T
5. Avere una buona conoscenza di tipi di valvole, meccanismi di attivazione, manipolazione in condizioni di
sicurezza, prevenzione di scarichi e perdite T
6. Avere una buona conoscenza delle attrezzature e degli strumenti necessari per manipolare le sostanze e
lavorare in condizioni di sicurezza T
7. Essere in grado di installare i contenitori dell’impianto di protezione antincendio destinati a contenere gas
fluorurati ad effetto serra P
8. Conoscere le modalità corrette di spostamento dei contenitori sottopressione contenenti i gas fluorurati
ad effetto serra T
9. Saper consultare il registro dell’impianto prima di iniziare una ricerca di perdite e individuare le
informazioni inerenti ad eventuali problemi ricorrenti o ad aspetti problematici cui prestare attenzione T
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 304/2008
10.
Saper effettuare un controllo manuale e a vista di tutto l’impianto alla ricerca di perdite in base al
regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente
al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo
delle perdite per gli impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto
serra65
P
11. Conoscere le pratiche ecocompatibili per il recupero di gas fluorurati ad effetto serra durante lo
svuotamento e la ricarica di impianti antincendio T
65 GU L 333 del 19.12.2007, pag. 4.
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Regolamento (CE) n° 303/2008
Regolamento (CE) n° 303/2008 del 2 aprile 2008
Articolo 1 - Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto concerne le
apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, nonché le condizioni per il
riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità di tali requisiti.
Articolo 2 - Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al personale che svolge le seguenti attività:
a) controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto
serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; b) recupero;
c) installazione;
d) manutenzione o riparazione.
2. Si applica inoltre alle imprese che svolgono le seguenti attività:
a) installazione;
b) manutenzione o riparazione.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e delle pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Articolo 3 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) «installazione», l’assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto
serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include l’operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un
sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio;
(2) «manutenzione o riparazione», tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto
serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite di cui, rispettivamente, all’articolo 2, paragrafo 14, e all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 842/2006. In particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere uno o più pezzi del circuito
frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi del circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite.
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Regolamento (CE) n° 303/2008
Articolo 4 - Certificazione del personale
1. Il personale che svolge le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è titolare di uno dei certificati di cui all’articolo 5 e all’articolo 6 per la categoria
corrispondente definita nel paragrafo 2 del presente articolo.
2. I certificati attestanti l’idoneità del titolare a svolgere una o più delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono rilasciati per le seguenti categorie di
personale: a) i titolari di certificati di categoria I possono svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1;
b) i titolari di certificati di categoria II possono svolgere le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), a condizione che non queste non comportino un
intervento sui circuiti frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra. I titolari di certificati di categoria II possono svolgere le attività di cui all’articolo 2, paragrafo
1, lettere b), c) e d), in relazione alle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi
ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
c) i titolari di certificati di categoria III possono svolgere l’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in relazione alle apparecchiature di refrigerazione e di
condizionamento d’aria e alle pompe di calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas
fluorurati ad effetto serra;
d) i titolari di certificati di categoria IV possono svolgere l’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), a condizione che non implichi un intervento sui circuiti di
refrigerazione contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
3. Il paragrafo 1 non si applica:
a) per un periodo massimo di 2 anni, al personale che svolge una delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, iscritto ad un corso di formazione
finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l’attività pertinente, purché l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un
certificato che contempla tale attività;
b) al personale che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchiatura nell’ambito di una delle attività di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, in possesso della qualifica richiesta dalla legislazione nazionale, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in
possesso di un certificato che contempla l’attività pertinente;
c) al personale addetto al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui alla direttiva 2002/96/CE la cui carica di gas fluorurati ad
effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, di suddetta direttiva, a condizione che tale personale sia assunto
dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un
corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, indicate nell’allegato del presente regolamento.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 303/2008
4. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 842/2006, al personale che svolge una o più delle attività previste dall’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento prima della data di cui
all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CE) n. 842/2006. Per il periodo di cui al primo comma, si considera che tale personale sia certificato per tali attività ai fini di
delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006.
Articolo 5 - Certificati rilasciati al personale
1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 10, rilascia un certificato al personale che ha superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo
divalutazione di cui all’articolo 11 e incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate nell’allegato per le rispettive categorie.
2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:
a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;
b) categoria di certificazione del personale di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e le relative attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;c) data di
rilascio e firma di chi rilascia il certificato.
3. Qualora un sistema di certificazione basato su delle prove di esame contempli le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato per una
determinata categoria e soddisfi i requisiti di cui agli articoli 10 e 11, ma l’attestazione corrispondente non contenga gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente
articolo, un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 10 può rilasciare un certificato al titolare di tale qualifica per la categoria corrispondente senza sottoporlo
nuovamente ad un esame.
4. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame soddisfi i requisiti di cui agli articoli 10 e 11 e contempli solo in parte le competenze
minime di una determinata categoria indicate nell’allegato, gli organismi di certificazione possono rilasciare un certificato per la categoria corrispondente a condizione
che il richiedente superi un ulteriore esame concernente le competenze e le conoscenze non contemplate dalla certificazione esistente, organizzato da un organismo
di valutazione di cui all’articolo 11.
Articolo 6 - Certificati provvisori rilasciati al personale
1. Gli Stati membri possono applicare un sistema di certificazione provvisoria per il personale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in conformità ai paragrafi 2
o 3, o ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. I certificati provvisori di cui ai paragrafi 2 e 3 scadono al più tardi il 4 luglio 2011.
2. Il personale in possesso di un attestato rilasciato nell’ambito dei sistemi di qualificazione vigenti per le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è
considerato titolare di un certificato provvisorio. Gli Stati membri individuano gli attestati che danno diritto a dei certificati provvisori per la categoria corrispondente di
cui all’articolo 4, paragrafo 2.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
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Regolamento (CE) n° 303/2008
3. Al personale che possiede un’esperienza professionale nelle attività corrispondenti alle categorie di cui all’articolo 4, paragrafo 2, acquisita prima della
data indicata nell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006, è rilasciato un certificato provvisorio da un ente designato dallo Stato membro. Il
certificato provvisorio riporta la categoria di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e la data di scadenza.
Articolo 7 - Certificazione delle imprese
1. Le imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 2, possiedono un certificato di cui all’articolo 8 o all’articolo 9.
2. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 842/2006, alle imprese che partecipano ad una o più delle attività previste dall’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, prima della
data di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.
Articolo 8 - Certificati rilasciati alle imprese
1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 10 rilascia un certificato a un’impresa per una o più delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, purché questa
soddisfi le seguenti condizioni:
a) impieghi personale certificato in conformità dell’articolo 5, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume
d’attività previsto;
b) sia in grado di dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure
necessari per svolgerle.
2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:
a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;
b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;
c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.
Articolo 9 - Certificati provvisori rilasciati alle imprese
1. Gli Stati membri possono applicare un sistema di certificazione provvisoria per le imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 2, in conformità dei paragrafi 2 o 3, o dei
paragrafi 2 e 3 del presente articolo. I certificati provvisori di cui ai paragrafi 2 e 3 scadono al più tardi il 4 luglio 2011.
2. Le imprese certificate nell’ambito dei sistemi di certificazione
esistenti per le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, sono considerate titolari di un certificato provvisorio. Gli Stati membri individuano gli attestati che danno diritto
ad ottenere certificati provvisori per le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, che il titolare è autorizzato a svolgere.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 303/2008
3. Alle imprese che impiegano personale in possesso di un certificato per le attività per cui è richiesta la certificazione ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, è rilasciato un
certificato provvisorio da un ente designato dallo Stato membro. Il certificato provvisorio riporta le attività che il titolare è autorizzato a svolgere e la data di
scadenza.
Articolo 10 - Organismo di certificazione
1. L’organismo di certificazione, istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure designato dall’autorità competente dello Stato membro o da altri
enti aventi tale facoltà, ha il compito di rilasciare i certificati al personale o alle imprese che partecipano ad una o più delle attività previste dall’articolo 2.
L’organismo di certificazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.
2. L’organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati.
3. L’organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona o un’impresa certificate. Il registro costituisce la prova del
corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno 5 anni. Articolo 11 - Organismo di valutazione
1. L’organismo di valutazione, designato dall’autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, organizza le prove di esame per il personale di
cui all’articolo 2, paragrafo 1. Un organismo di certificazione istituito o designato a norma dell’articolo 10 può anche assumere la funzione di organismo di
valutazione.
L’organismo di valutazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.
2. Gli esami sono programmati e concepiti in modo da contemplare le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato.
3. L’organismo di valutazione adotta procedure di trasmissione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.
4. L’organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi d’esame e la documentazione pertinente e posseggano le
competenze adeguate nella materia d’esame. Predispone inoltre l’apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.
Articolo 12 - Notifica
1. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri notificano alla Commissione la propria intenzione di applicare un sistema di certificazione provvisoria conformemente
all’articolo 6 o all’articolo 9 o a entrambi.
2. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, se del caso, gli enti designati per il rilascio dei certificati provvisori e le disposizioni nazionali
adottate in base alle quali i documenti rilasciati dai sistemi di certificazione vigenti sono considerati certificati provvisori.
- 178 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 303/2008
3. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 308/2008, il nome e il recapito degli
organismi di certificazione per il personale e le imprese di cui all’articolo 10, nonché i titoli dei certificati rilasciati al personale che soddisfa le condizioni di cui
all’articolo 5 e alle imprese che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 8.
4. Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità del paragrafo 3, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.
Articolo 13 - Condizioni per il riconoscimento reciproco
1. Il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in altri Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati in conformità dell’articolo 5, per quanto concerne
ilpersonale, e dell’articolo 8, per quanto concerne le imprese.
2. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale della Comunità.
Articolo 14 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008.
Per la Commissione Stavros
DIMAS
Membro della Commissione
ALLEGATO
Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli organismi di
valutazione
1. L’esame per ciascuna delle categorie indicate nell’articolo 4, paragrafo 2, è costituito da:
a) una prova teorica, indicata con la lettera T nella colonna della rispettiva categoria, consistente in una o più domande intese a valutare una
determinata competenza o conoscenza;
- 179 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 303/2008
b) una prova pratica, indicata con la lettera P nella colonna della rispettiva categoria, durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente,
avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.
2. L’esame verte su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato con i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 10.
3. L’esame verte su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze indicati con i numeri 6, 7, 8 e 9. Il candidato non è a conoscenza, prima dell’esame, su quale
dei suddetti quattro gruppi sarà valutato.
4. Quando, nelle colonne «Categorie», più caselle relative alle competenze e alle conoscenze sono raggruppate in una colonna unica (varie competenze e conoscenze)
significa che in sede di esame non occorre necessariamente valutare tutte le suddette competenze e conoscenze.
CATEGORIE
COMPETENZE E CONOSCENZE I II III IV
1 Termodinamica elementare
1.01 Conoscere le unità di misura ISO standard di base per la temperatura, la pressione, la massa, la
densità e l’energia T T - T
1.02
Conoscere la teoria di base degli impianti di refrigerazione: termodinamica elementare (terminologia,
parametri e processi fondamentali quali surriscaldamento, lato alta pressione, calore di
compressione, entalpia, effetto frigorifero, lato bassa pressione, sottoraffreddamento), proprietà e
trasformazioni termodinamiche dei refrigeranti, compresa l’identificazione delle miscele zeotropiche e
gli stati fluidi
T T - -
- 180 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 303/2008
1.03
Utilizzare le tabelle e i diagrammi pertinenti e interpretarli nell’ambito di un controllo delle perdite per
via indiretta (in cui rientra anche la verifica del buon funzionamento dell’impianto): diagramma log
p/h, tabelle di saturazione di un refrigerante, diagramma di un ciclo frigorifero a compressione
semplice
T T - -
1.04
Descrivere la funzione dei principali componenti dell’impianto (compressore, evaporatore,
condensatore, valvole di espansione termostatica) e le trasformazioni termodinamiche del
refrigerante
T
T - -
1.05
Conoscere il funzionamento di base dei seguenti componenti utilizzati in un impianto di
refrigerazione, nonché il loro ruolo e l’importanza da essi rivestita nella prevenzione e nel rilevamento
delle perdite di refrigerante: a) valvole (valvole a sfera, diaframmi, valvole a globo, valvole di
sicurezza); b) dispositivi di controllo della temperatura e della pressione; c) spie in vetro e indicatori
di umidità; d) dispositivi di controllo dello sbrinamento; e) dispositivi di protezione dell’impianto; f)
strumenti di misura come gruppi manometrici a scala multipla; g) sistemi di controllo olio; h)
ricevitori; i) separatori di liquido ed olio
- - -
2 Impatto dei refrigeranti sull'ambiente e relativa normativa ambientale
2.01 Avere una conoscenza di base dei cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto T T T T
- 181 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 303/2008
2.02
Avere una conoscenza di base del concetto di potenziale di riscaldamento globale (GWP), dell’uso dei as fluorurati ad effetto serra e di altre sostanze quali refrigeranti, degli effetti prodotti sul clima dalle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra (ordine di grandezza del loro GWP), nonché delle
disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti che attuano il presente
regolamento
T T T T
3. Controlli da effettuarsi prima di mettere in funzione l'impianto, dopo un lungo arresto, una manutenzione o una riparazione o durante
il funzionamento
3.01 Eseguire una prova di pressione per controllare la resistenza dell’impianto
P P - -
3.02 Eseguire una prova di pressione per controllare la tenuta dell’impianto
3.03 Utilizzare una pompa a vuoto
3.04 Mettere in vuoto l’impianto per evacuare aria e umidità secondo la prassi consueta
3.05 Annotare i dati nel registro di impianto e redigere un rapporto sulle prove e sui controlli eseguiti
durante la verifica T T - -
4 Controlli per la ricerca di perdite
- 182 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 303/2008
4.01 Conoscere i potenziali punti di perdita delle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria
e pompe di calore T T - T
4.02
Consultare il registro di apparecchiatura prima di iniziare una ricerca di perdite e individuare le
informazioni inerenti ad eventuali problemi ricorrenti o ad aspetti problematici cui prestare particolare
attenzione T T - T
4.03 Effettuare un controllo manuale e a vista di tutto l’impianto in base al regolamento (CE) n.
1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento
(CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle
perdite per le
P P - P
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni
gas fluorurati ad effetto serrai
4.04 Controllare l’impianto per individuare le perdite utilizzando un metodo di misurazione indiretta in
conformità del regolamento (CE) n. 1516/2007 e del libretto delle istruzioni dell’impianto P P - P
4.05
Utilizzare strumenti di misurazione portatili quali manometri, termometri e multimetri di misura di
volt/ampere/ohm nell’ambito dei metodi di misurazione indiretta per la ricerca di perdite, e
interpretare i valori rilevati P P - P
- 183 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 303/2008
4.06 Controllare l’impianto per individuare le perdite utilizzando uno dei metodi di misurazione diretta in
conformità al regolamento (CE) n. 1516/2007 P - - -
4.07 Controllare l’impianto per individuare le perdite utilizzando uno dei metodi di misurazione diretta che
non implicano un intervento sui circuiti di refrigerazione, di cui al regolamento (CE) n. 1516/2007 - P - P
4.08 Utilizzare un dispositivo elettronico per il rilevamento di perdite P P - P
4.09 Compilare il registro dell’apparecchiatura T T - T
i GU L 335 del 20.12.2007, pag. 10.
5 Gestione ecocompatibile dell’impianto e del refrigerante nelle operazioni di installazione, manutenzione, riparazione o recupero
5.01 Collegare e scollegare i manometri e le linee con emissioni minime P P - -
5.02 Svuotare e riempire una bombola di refrigerante sia allo stato liquido che gassoso P P P -
5.03 Utilizzare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante, collegandola e scollegandola con
emissioni minime P P P -
- 184 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 303/2008
5.04 Spurgare l’impianto dall’olio contaminato dai gas fluorurati P P P -
5.05
Individuare lo stato del refrigerante (liquido, gassoso) e la sua condizione (sottoraffreddato, saturo
o surriscaldato) prima della carica, per poter scegliere il metodo adeguato e il corretto volume della
carica. Riempire l’impianto con il refrigerante (sia in fase liquida che vapore) senza provocare
perdite
P P - -
5.06 Usare una bilancia per pesare il refrigerante P P P -
5.07 Compilare il registro dell’apparecchiatura annotando tutte le informazioni concernenti il refrigerante
recuperato o aggiunto T T - -
5.08 Conoscere le prescrizioni e le procedure per trattare, stoccare e trasportare refrigeranti e oli
contaminati T T T -
6 Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di compressori alternativi, a vite e di tipo «scroll», a semplice e doppio
stadio
6.01 Illustrare il funzionamento di base di un compressore (ivi compresi la regolazione della potenza e il
sistema di lubrificazione) e i rischi di perdita o fuoriuscita di refrigerante connessi T T - -
- 185 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 303/2008
6.02 Installare correttamente un compressore, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza, in
modo chenon si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l’impianto P - - -
6.03 Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo
P
- - -
6.04 Regolare le valvole di aspirazione e scarico - - -
6.05 Controllare il circuito di ritorno dell’olio - - -
6.06 Avviare e arrestare un compressore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i dati di
misura durante il funzionamento P - - -
6.07
Redigere un rapporto sulle condizioni del compressore, indicando eventuali problemi di
funzionamento che potrebbero danneggiare l’impianto e a lungo termine, in assenza d’intervento,
produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante T - - -
7 Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di condensatori con raffreddamento ad acqua o ad aria
7.01 Illustrare il funzionamento di base di un condensatore e i rischi di perdita connessi T T - -
- 186 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 303/2008
7.02 Regolare la strumentazione di controllo della pressione di mandata di un condensatore P - - -
7.03 Installare correttamente un condensatore, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza, in
modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l’impianto P - - -
7.04 Regolare i dispositivi di sicurezza e controllo
P
- - -
7.05 Controllare le linee di scarico e di liquido - - -
7.06 Spurgare il condensatore dai gas non condensabili utilizzando un dispositivo di spurgo per impianti di
refrigerazione P - - -
7.07 Avviare e arrestare un condensatore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i dati di
misura durante il funzionamento P - - -
7.08 Controllare la superficie del condensatore P - - -
7.09
Redigere un rapporto sulle condizioni del condensatore, indicando eventuali problemi di
funzionamento che potrebbero danneggiare l’impianto e a lungo termine, in assenza d’intervento,
produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante T - - -
- 187 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 303/2008
8 Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di evaporatori con raffreddamento di acqua o di aria
8.01 Illustrare il funzionamento di base di un evaporatore (compreso il sistema di sbrinamento) e i rischi
di perdita connessi T T - -
8.02 Regolare la strumentazione di controllo della pressione di evaporazione di un evaporatore P - - -
8.03 Installare correttamente un evaporatore, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza, in
modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l’impianto P - - -
8.04 Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo
P - - -
8.05 Verificare che i tubi del liquido e di aspirazione siano nella posizione corretta
8.06 Controllare la linea di sbrinamento a gas caldo
8.07 Regolare la valvola di regolazione della pressione di evaporazione
8.08 Avviare e arrestare un evaporatore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i dati di
misura durante il funzionamento P - - -
- 188 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 303/2008
8.09 Controllare la superficie dell’evaporatore P - - -
8.10
Redigere un rapporto sulle condizioni dell’evaporatore, indicando eventuali problemi di
funzionamento che potrebbero danneggiare l’impianto e a lungo termine, in assenza d’intervento,
produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante T - - -
9 Componente: installazione, messa in funzione e riparazione di valvole di espansione termostatica e di altri componenti
9.01 Illustrare il funzionamento di base dei vari tipi di regolatori di espansione (valvole termostatiche, tubi
capillari) e i rischi di perdita connessi T T - -
9.02 Installare valvole nella posizione corretta P - - -
9.03 Regolare una valvola di espansione termostatica meccanica ed elettronica
P - - -
9.04 Regolare un termostato meccanico ed elettronico
9.05 Regolare una valvola azionata a pressione
9.06 Regolare un limitatore di pressione meccanico ed elettronico
- 189 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 303/2008
9.07 Controllare il funzionamento di un separatore d’olio
p - - - 9.08 Controllare le condizioni di un filtro essiccatore
9.09
Redigere un rapporto sulle condizioni di questi componenti, indicando eventuali problemi di
funzionamento che potrebbero danneggiare l’impianto e, a lungo termine, in assenza d’intervento,
produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante T - - -
10 Tubazioni: allestire una tubazione a tenuta ermetica in un impianto di refrigerazio
10.01 Eseguire saldature e brasature a tenuta stagna sui tubi metallici utilizzati negli impianti di
refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di calore P P - -
10.02 Approntare e controllare i sostegni delle tubazioni e dei componenti P P - -
- 190 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
Regolamento (CE) n° 1516/2007 del 19 dicembre 2007
Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di calore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra. Il presente regolamento non si applica alle
apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra.
Articolo 2 - Registro dell’apparecchiatura
1. L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
842/2006, di seguito denominato «il registro dell’apparecchiatura».
2. La carica di gas fluorurati ad effetto serra per le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o le pompe di calore è indicata nel
registro dell’apparecchiatura.
3. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d’aria o della pompa di calore non è
indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichetta del sistema, l’operatore assicura che sia determinata da personale certificato.
4. Una volta individuata la causa della perdita, questa viene inserita nel registro dell’apparecchiatura.Articolo 3 - Controllo del registro
dell’apparecchiatura
1. Prima di effettuare i controlli delle perdite, il personale certificato controlla il registro dell’apparecchiatura.
2. Speciale attenzione viene prestata alle informazioni riguardanti problemi ricorrenti e aspetti problematici.
Articolo 4 - Controlli sistematici
Le parti seguenti dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d’aria o della pompa di calore sono controllate sistematicamente:
1) giunti;
2) valvole, compresi i condotti;
3) giunti a tenuta, compresi giunti a tenuta sugli essicatori e sui filtri sostituibili;
4) parti del sistema soggette a vibrazioni;
5) connessioni ai dispositivi di sicurezza o di funzionamento.
Articolo 5 - Scelta del metodo di misurazione
- 191 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1516/2007
1. Il personale certificato applica un metodo di misurazione diretta, ai sensi dell’articolo 6, o un metodo di misurazione indiretta, ai sensi dell’articolo 7, per
l’esecuzionedel controllo delle perdite di un’apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d’aria o della pompa di calore.
2. I metodi di misurazione diretta possono sempre essere applicati.
3. I metodi di misurazione indiretta vengono applicati soltanto se i parametri dell’apparecchiatura da verificare, menzionati all’articolo 7, paragrafo 1, forniscono
informazioni affidabili sulla carica di gas fluorurati ad effetto serra indicata nel registro dell’apparecchiatura e sulle probabilità di perdite.
Articolo 6 - Metodi di misurazione diretta
1. Per individuare le perdite, il personale certificato utilizza uno o più dei seguenti metodi di misurazione diretta:
a) controllo dei circuiti e dei componenti che presentano rischi di perdita mediante dispositivi di rilevazione adeguati per il refrigerante presente nel sistema;
b) applicazione di un fluido di rilevazione all’ultravioletto (UV) o di un colorante adeguato nel circuito; c) soluzioni schiumose depositate/acqua saponata.
2. I dispositivi di rilevazione dei gas di cui al paragrafo 1, lettera a), sono controllati ogni 12 mesi per verificarne il corretto funzionamento. La sensibilità
dei dispositivi portatili di rilevazione di gas è di almeno 5 grammi all’anno.
3. L’applicazione di un fluido di rilevazione UV o di un colorante adeguato nel circuito di refrigerazione viene effettuata soltanto se il fabbricante
dell’apparecchiatura haapprovato detti metodi di rilevazione come tecnicamente possibili. Il metodo viene applicato unicamente da personale certificato ad effettuare
attività che implicano un intervento sul circuito di refrigerazione contenente gas fluorurati ad effetto serra.
4. Quando non viene individuata alcuna perdita con i metodi precisati al paragrafo 1 del presente articolo e le parti menzionate all’articolo 4 non
presentano alcun segno di perdita, il personale certificato, se suppone che vi sia una perdita, ispeziona altre parti dell’apparecchiatura.
5. Prima delle prove di pressione con azoto esente da ossigeno o altro gas adeguato per le prove di pressione per controllare le perdite, i gas fluorurati
ad effetto serrasono recuperati dall’intero sistema da personale certificato a recuperare i gas fluorurati ad effetto serra dal tipo specifico di apparecchiatura.
Articolo 7 - Metodi di misurazione indiretta
1. Per individuare una perdita, il personale certificato effettua un controllo visivo e manuale dell’apparecchiatura e analizza uno o più dei seguenti parametri:
a) pressione;
b) temperatura;
c) corrente del compressore;
d) livelli dei liquidi;
- 192 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
e) volume di ricarica.
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1516/2007
2. Ogni presunzione di perdita di gas fluorurati ad effetto serra viene verificata tramite un metodo diretto di cui all’articolo 6.
3. Costituisce presunzione di perdita una o più delle seguenti situazioni:
a) un sistema fisso di rilevamento delle perdite segnala una perdita;
b) l’apparecchiatura produce rumori o vibrazioni anormali, vi è formazione di ghiaccio o la capacità di refrigerazione è insufficiente;
c) segni di corrosione, perdita di olio e danni ai componenti o al materiale nei possibili punti di perdita;
d) indicazione di perdita dalle specole visive o dagli indicatori di livello o da altri ausili visivi;
e) segni di danni negli interruttori di sicurezza, nei pressostati, nei manometri e nei collegamenti dei sensori;
f) deviazioni rispetto alle normali condizioni di funzionamento indicate dai parametri analizzati, compresa la lettura dei sistemi elettronici in tempo reale;g) altri segni
che indicano la perdita di carica del refrigerante.
Articolo 8 - Riparazione delle perdite
1. L’operatore assicura che la riparazione venga eseguita da personale certificato ad effettuare tale specifica attività. Prima della riparazione, si procede, se
necessario, allo svuotamento o al recupero del refrigerante.
2. L’operatore assicura che venga effettuata una prova di tenuta con azoto esente da ossigeno o altra prova di pressione e gas secco adeguati, seguita se necessario
da evacuazione, ricarica e prova di tenuta. Prima della prova di pressione con azoto esente da ossigeno o con altro gas adeguato per prove di pressione, i gas
fluorurati ad effetto serra vengono, se necessario, recuperati da tutto il sistema.
3. La causa della perdita viene, per quanto possibile, individuata, per evitarne il ripetersi.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
Articolo 9 - Controllo di verifica
Il personale certificato, quando effettua il controllo di verifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 842/2006, si concentra sulle
parti in cui sono state individuate e riparate le perdite nonché sulle parti adiacenti nei casi in cui sia stata esercitata una pressione durante la riparazione.
Articolo 10 - Requisiti per le apparecchiature di nuova installazione
Le apparecchiature di nuova installazione sono controllate immediatamente dopo la loro messa in funzione per verificare l’assenza di perdite.
Articolo 11 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1516/2007
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.
Per la Commissione Stavros
DIMAS
Membro della Commissione
- 194 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1516/2007
Regolamento (CE) n° 1497/2007 del 18 dicembre 2007
Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite nei sistemi fissi in funzione e
temporaneamente fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in
uno spazio definito, di seguito «sistemi di protezione antincendio». Il presente regolamento si applica ai sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o
più di gas fluorurati ad effetto serra.
Articolo 2 - Registro del sistema
1. L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito
«il registro del sistema».
2. La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio è indicata nel registro del sistema.
3. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichetta
del sistema, l’operatore assicura che sia determinata da personale certificato.
Articolo 3 - Controllo del registro del sistema
1. Prima di effettuare il controllo delle perdite, il personale certificato controlla il registro del sistema.
2. Speciale attenzione viene prestata alle informazioni riguardanti eventuali problemi ricorrenti o aspetti problematici.
Articolo 4 - Controlli visivi e manuali
1. Per individuare danni e segni di perdite, il personale certificato effettua il controllo visivo dei dispositivi di comando, dei contenitori, dei componenti e dei
collegamenti sotto pressione.
2. Ogni presunzione di perdita di gas fluorurati ad effetto serra dal sistema di protezione antincendio viene verificata dal personale certificato.
3. Costituisce presunzione di perdita una o più delle seguenti situazioni:
a) un sistema fisso di rilevazione delle perdite segnala una perdita;
b) un contenitore segnala una perdita di pressione, regolata secondo la temperatura, di più del 10 %;
- 195 -
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
c) un contenitore segnala una perdita della quantità di estinguente di più del 5 %;
d) altri segni indicano una perdita della carica.
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1497/2007
4. I manometri e i dispositivi di monitoraggio del peso sono controllati una volta ogni 12 mesi per assicurare il loro corretto funzionamento.
Articolo 5 - Riparazione delle perdite
1. L’operatore assicura che la riparazione o la sostituzione vengano eseguite da personale certificato ad effettuare tali specifiche attività.
2. L’operatore assicura che prima della ricarica venga effettuata una prova di tenuta.
Articolo 6 - Controllo di verifica
Il personale certificato, quando effettua il controllo di verifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 842/2006, si concentra sulle
parti in cui sono state individuate e riparate le perdite nonché sulle parti adiacenti nei casi in cui sia stata esercitata una pressione durante la riparazione.
Articolo 7 - Requisiti per i sistemi di nuova installazione
I sistemi di nuova installazione sono controllati immediatamente dopo la loro messa in funzione per verificare l’assenza di perdite.
Articolo 8 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
Per la Commissione Stavros
DIMAS
Membro della Commissione
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1497/2007
Regolamento (CE) n° 1494/2007 del 17 dicembre 2007
Articolo 1 - Oggetto
Il presente regolamento stabilisce la forma delle etichette da utilizzare e i requisiti di etichettatura ulteriori applicabili ai tipi di prodotti e di apparecchiature di cui
all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.
Articolo 2 - Requisiti di etichettatura
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
1. I prodotti e le apparecchiature che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono contrassegnati da un’etichetta contenente le informazioni
seguenti:
a) la menzione «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto»;
b) le abbreviazioni delle denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra contenuti o destinati a essere contenuti nell’apparecchiatura conformemente alla
nomenclatura accettata dall’industria per l’apparecchiatura o la sostanza;
c) il quantitativo di gas fluorurati ad effetto serra, espresso in chilogrammi;
d) la menzione «ermeticamente sigillato», se applicabile.
2. Oltre ai requisiti in materia di etichettatura di cui al paragrafo 1, i prodotti e le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le
pompe di calore isolati con schiuma insufflata mediante gas fluorurati ad effetto serra, prima della loro immissione sul mercato, vengono contrassegnati con
un’etichetta contenente la menzione «Schiuma insufflata mediante gas fluorurati ad effetto serra».
3. Quando i gas fluorurati ad effetto serra possono essere aggiunti al di fuori dell’impianto di fabbricazione e il quantitativo totale non è definito dal
fabbricante, l’etichetta riporta il quantitativo caricato nell’impianto di fabbricazione e prevede uno spazio per l’indicazione del quantitativo aggiunto al di fuori
dell’impianto di fabbricazione e per il quantitativo totale di gas fluorurati ad effetto serra.
4. Per quanto riguarda i requisiti di etichettatura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono subordinare l’immissione sul mercato sul loro
territorio dei prodotti e delle apparecchiature che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento all’utilizzo delle loro lingue ufficiali.
Articolo 3 - Forma dell’etichetta
1. Le informazioni di cui all’articolo 2 sono indicate sull’etichetta che viene apposta sui prodotti e sulle apparecchiature che rientrano nell’ambito di applicazione del
presente regolamento.
2. Le informazioni risaltano chiaramente sullo sfondo dell’etichetta ed hanno una dimensione ed una spaziatura che le rendono chiaramente leggibili. Quando
NORMATIVA
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
Regolamento (CE) n° 1494/2007
leinformazioni imposte dal presente regolamento sono aggiunte su un’etichetta già apposta sul prodotto o sull’apparecchiatura, le dimensioni dei caratteri non sono
inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull’etichetta.
3. Tutta l’etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto o all’apparecchiatura e da rimanere leggibili in normali
condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale il prodotto o l’apparecchiatura contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Articolo 4 - Posizione dell’etichetta
1. Oltre che nei punti indicati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006, le etichette possono anche essere collocate sui marchi o sulle
etichette di informazione del prodotto esistenti o accanto ad essi, o accanto ai punti di accesso per la manutenzione.
2. Per i prodotti e le apparecchiature di condizionamento dell’aria e per le pompe di calore costituiti da unità interne ed esterne distinte collegate dal
tubo del refrigerante, le informazioni dell’etichetta sono collocate sulla parte dell’apparecchiatura inizialmente caricata con il refrigerante.
Articolo 5 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2007.
Per la Commissione Stavros
DIMAS
Membro della Commissione
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 1494/2007
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 842/2006
Regolamento (CE) n° 842/2006 del 17 maggio 2006
Articolo 1 - Campo di applicazione
Obiettivo del presente regolamento è contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Il
regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato A del suddetto protocollo. L'allegato I del presente regolamento contiene un elenco dei
gas fluorurati ad effetto serra attualmente contemplati dal presente regolamento, insieme ai rispettivi potenziali di riscaldamento globale. Alla luce delle revisioni
previste dall'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto ed accolte dalla Comunità e dagli Stati membri, l'allegato I può essere riesaminato e, se necessario,
successivamente aggiornato.
Il presente regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I, l'etichettatura e lo
smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo degli usi di cui all'articolo 8 e i divieti in
materia di immissione in commercio dei prodotti e apparecchiature di cui all'articolo 9 e all'allegato II, nonché la formazione e certificazione del personale e delle
società addetti alle attività contemplate dal presente regolamento.
Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 75/442/CEE, 96/61/CE, 2000/53/CE e 2002/96/CE. Articolo
2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «gas fluorurati ad effetto serra», gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) quali elencati nell'allegato I nonché i preparati
contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno
2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono1;
2) «idrofluorocarburo», un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;
3) «perfluorocarburo», un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;
4) «potenziale di riscaldamento globale», il potenziale di riscaldamento climatico di un gas fluorurato ad effetto serra rispetto a quello dell'anidride carbonica. Il
potenziale di riscaldamento globale (GWP) è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad un
1 GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2006 della Commissione (GU L 6 dell'11.1.2006, pag. 27).
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
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Regolamento (CE) n° 842/2006
chilogrammo di CO2. I dati relativi al GWP elencati nell'allegato I sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione (TAR) adottata dal Gruppo
intergovernativo sui cambiamenti climatici («Valori 2001 IPCC GWP»)2;
5) «preparato», ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento, esclusa la distruzione, una miscela composta da due o più sostanze di cui almeno una sia un
gas fluorurato ad effetto serra, eccetto quando il potenziale di riscaldamento globale complessivo del preparato è inferiore a 150. Il potenziale di riscaldamento
globale3 del preparato è determinato conformemente alla parte 2 dell'allegato I;
6) «operatore», una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal
presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore; 7)
«immissione in commercio», la fornitura o messa a disposizione a terzi, per la prima volta nella Comunità, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o
apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, e comprende l'importazione nel territorio doganale della
Comunità;
8) «uso», l'impiego di gas fluorurati ad effetto serra nella produzione, ricarica, riparazione o manutenzione di prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente
regolamento;
9) «pompa di calore», un dispositivo o impianto che estrae calore a bassa temperatura da aria, acqua o terra e fornisce calore;
10) «sistema di rilevamento delle perdite», un dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra che
avverta l'operatore in caso di perdita;
11) «sistema ermeticamente sigillato», un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra
connessione permanente analoga, che può comprendere punti di accesso e valvole sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati
che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;
12) «contenitore», un prodotto destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra;
13) «contenitore non ricaricabile», un contenitore progettato per non essere ricaricato e utilizzato per la riparazione, la manutenzione o il riempimento di
2 Terza relazione di valutazione IPCC sui cambiamenti climatici 2001. Una relazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici
(http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm). 3 Per il calcolo del GWP di gas non fluorurati ad effetto serra nei preparati si applicano i valori pubblicati nella prima relazione di valutazione IPCC; cfr. J.T.
Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephramus (ed.), Climate change, The IPCC Scientific Assessment, Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
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Regolamento (CE) n° 842/2006
apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore o dei sistemi di protezione antincendio o interruttori ad alta tensione, o nello stoccaggio o
nel trasporto di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;
14) «recupero», la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori;
15) «riciclaggio», il riutilizzo di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base;
16) «rigenerazione», il ritrattamento di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato allo scopo di raggiungere un determinato standard di rendimento;17)
«distruzione», il processo tramite il quale tutto un gas fluorurato ad effetto serra o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o
decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati ad effetto serra;
18) «applicazione o apparecchiatura fissa», un'applicazione o apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento;
19) «aerosol a fini ludico-decorativi», aerosol immessi sul mercato e destinati a essere venduti al pubblico a scopi di scherzo e di decorazione quali elencati
nell'allegato della direttiva 94/48/CE4 (1).
Articolo 3 - Contenimento
1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione
antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi
sproporzionati per:
a) prevenire perdite di tali gas; e
b) riparare non appena possibile le perdite rilevate.
2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i
requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata di seguito:
a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta all'anno; questa
disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad
effetto serra;
4 Direttiva 94/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 331 del 21.12.1994, pag. 7).
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
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Regolamento (CE) n° 842/2006
b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.
Le applicazioni sono controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace. Ai fini del
presente paragrafo per «controllate per individuare perdite» si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi
di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell'apparecchiatura o dell'impianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione
diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite devono essere specificati nei requisiti di ispezione standard di cui al paragrafo 7.
3. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra installano sistemi di rilevamento
delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle perdite sono controllati almeno una volta all'anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei sistemi di
protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010.
4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c),
può essere dimezzata.
5. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma ISO 14520, queste
ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti.
6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui
riportano la quantità eil tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione,
di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha
eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni pertinenti che permettono
di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a
disposizione dell'autorità competente e della Commissione.
7. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, i requisiti standard di controllo delle
perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 4 - Recupero
1. Gli operatori dei seguenti tipi di apparecchiature fisse hanno la responsabilità di predisporre il corretto recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da parte di
personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione: a) circuiti di raffreddamento
di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore;
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Regolamento (CE) n° 842/2006
b) apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;
c) impianti di protezione antincendio ed estintori; e
d) commutatori ad alta tensione.
2. Quando un contenitore per gas fluorurati ad effetto serra ricaricabile o non ricaricabile è giunto a fine vita, la persona che lo ha utilizzato a scopo di
trasporto o stoccaggio ha la responsabilità di predisporre il corretto recupero di eventuali gas residui in esso contenuti, al fine di assicurarne il riciclaggio, la
rigenerazione o la distruzione.
3. I gas fluorurati ad effetto serra contenuti in altri prodotti e apparecchiature, comprese le apparecchiature mobili, tranne se usate per le operazioni
militari, per quanto ciò sia tecnicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati, sono recuperati da personale adeguatamente qualificato, al fine di assicurarne il
riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.
4. Il recupero, a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, è effettuato prima della distruzione definitiva dell'apparecchiatura e, se del caso, durante la sua riparazione e manutenzione. Articolo 5 - Formazione e certificazione 1. Entro il 4 luglio 2007, sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e consultandosi con i settori interessati, sono stabiliti i requisiti minimi
e le condizioni per il reciproco riconoscimento secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per
le società sia per il personale interessato che intervengono nell'installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, nonché per il personale che interviene nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4.
2. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono o adattano i propri requisiti di formazione e certificazione sulla base dei requisiti minimi di cui al
paragrafo 1. Essi notificano alla Commissione i rispettivi programmi di formazione e certificazione. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati
membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro.
3. L'operatore dell'applicazione pertinente provvede a che il personale interessato abbia ottenuto la necessaria certificazione di cui al paragrafo 2, che
comporta una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme applicabili, e che egualmente disponga della necessaria competenza in materia di prevenzione
delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell'apparecchiatura in questione.
4. Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano che le società coinvolte nell'esecuzione delle attività di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna
gas fluorurati adeffetto serra solo se il loro personale addetto è in possesso dei certificati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il formato della notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura di cui
all'articolo 12, paragrafo 2.
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Regolamento (CE) n° 842/2006
Articolo 6 - Relazione
1. Entro il 31 marzo 2008 e ogni anno a seguire, ciascun produttore, importatore ed esportatore di gas fluorurati ad effetto serra comunica mediante una relazione alla Commissione, trasmettendole anche all'autorità competente dello Stato membro interessato, le informazioni indicate di seguito in riferimento all'anno civile precedente.
a) Ogni produttore di gas fluorurati ad effetto serra che produce più di una tonnellata all'anno comunica:
— la propria produzione totale di ciascun gas fluorurato ad effetto serra nella Comunità, indicando le principali categorie di applicazioni (ad esempio impianti di
condizionamento d'aria mobili, refrigerazione, climatizzazione, schiume, aerosol, apparecchiature elettriche, produzione di semiconduttori, solventi e protezione
antincendio) nelle quali prevede di utilizzare la sostanza,
— le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra che ha immesso in commercio nella Comunità,
— le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra riciclato, rigenerato o distrutto.
b) Ogni importatore che importa più di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra, compresi i produttori che svolgono anche attività di
importazione,comunica:
— la quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra che ha importato o immesso in commercio nella Comunità, distinguendo le principali categorie di applicazioni
(ad esempio impianti di condizionamento d'aria mobili, refrigerazione, climatizzazione, schiume, aerosol, apparecchiature elettriche, produzione di semiconduttori)
nelle quali è previsto l'utilizzo della sostanza,
— le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra usato che ha importato per essere riciclato, rigenerato o distrutto.
c) Ogni esportatore che esporta più di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra, compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione,
comunica:
— le quantità di gas fluorurati ad effetto serra che ha esportato dalla Comunità,
— le quantità di gas fluorurati ad effetto serra usati che ha esportato per essere riciclati, rigenerati o distrutti.
2. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il formato delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. 3. La Commissione adotta le misure opportune per
tutelare la riservatezza delle informazioni che le sono comunicate.
4. Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal presente regolamento, al fine di acquisire, nella
misura possibile, dati sulle emissioni.
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Regolamento (CE) n° 842/2006
Articolo 7 - Etichettatura
1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 67/548/CEE5 e della direttiva 1999/45/CE6 relative all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, i prodotti e le
apparecchiature di cui al paragrafo 2 contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono immessi in commercio solo se le denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad
effetto serra sono identificate mediante un'etichetta conforme alla nomenclatura accettata dall'industria. Tale etichetta indica chiaramente che il prodotto o
l'apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto e le relative quantità, e questo figura in modo chiaro e indelebile sul
prodotto o sull'apparecchiatura, vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra, o sulla parte del prodotto o
dell'apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti. I sistemi ermeticamente sigillati sono etichettati come tali. Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra, compreso
il loro potenziale di riscaldamento globale, sono incluse nei manuali di istruzioni forniti per tali prodotti e apparecchiature.
2. Il paragrafo 1 si applica ai seguenti tipi di prodotti e apparecchiature:
a) prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti perfluorocarburi o preparati contenenti perfluorocarburi;
b) prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio,
estintori, qualora il rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga idrofluorocarburi o preparati contenenti idrofluorocarburi; c) commutatori contenenti
esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo; e
d) tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra.
3. La forma dell'etichetta da utilizzarsi è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Requisiti di etichettatura ulteriori rispetto a quelli individuati al
paragrafo 1, se del caso, possono essere adottati secondo la stessa procedura. Prima di presentare una proposta al comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, la
Commissione valuta l'opportunità di includere nelle etichette ulteriori informazioni rilevanti per la tutela dell'ambiente, incluso il potenziale di riscaldamento globale,
tenendo conto dei regimi di etichettatura esistenti già applicabili ai prodotti e alle apparecchiature di cui al paragrafo 2.
5 Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).
6 Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/8/CE della Commissione (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12).
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
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Regolamento (CE) n° 842/2006
Articolo 8 - Controllo dell'uso
1. Dal 1° gennaio 2008 è vietato l'uso di esafluoruro di zolfo o di preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantità di
esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno.
2. L'uso di esafluoruro di zolfo o di preparati a base di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici è vietato dal 4 luglio 2007.
Articolo 9 - Immissione in commercio
1. L'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas,
elencati nell'allegato II, è vietata secondo le modalità indicate nel medesimo allegato.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti e alle apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore
del relativo divieto di immissione in commercio.
3. a) Qualora uno Stato membro, entro il 31 dicembre 2005, abbia adottato disposizioni nazionali che siano più rigorose rispetto a quelle individuate nel
presente articolo, e che ricadano nel campo di applicazione del presente regolamento, relative all'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che
contengono, o il cui funzionamento si basa, su gas fluorurati ad effetto serra, lo Stato membro in questione può, fatta salva la lettera b) del presente articolo,
mantenere in vigore dette disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2012.
b) Lo Stato membro in questione notifica le disposizioni nazionali alla Commissione, corredandole di una giustificazione a sostegno delle scelte adottate, entro il 4
luglio 2007. Tali disposizioni devono essere compatibili con il trattato. La Commissione fornisce al comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, le informazioni pertinenti
su dette disposizioni.
Articolo 10 - Riesame
1. In base ai progressi realizzati per il contenimento o la sostituzione dei gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento dell'aria,
eccetto quelli di cui sono muniti gli autoveicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi7, e contenuti negli impianti di refrigerazione usati in tutte le modalità di trasporto, la
Commissione riesamina il presente regolamento e pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2007 al più tardi. Se del caso, accompagna tale relazione con proposte
legislative entro il 31 dicembre 2008 nell'intento di applicare le disposizioni di cui all'articolo 3 agli impianti di condizionamento dell'aria diversi da quelli di cui sono
muniti i veicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE e gli impianti di refrigerazione usati in tutte le modalità di trasporto.
7 GU L 42 del 23.2.70, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.05, pag. 10).
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 842/2006
2. Entro il 4 luglio 2011 la Commissione pubblica una relazione basata sull'esperienza acquisita a seguito dell'applicazione del presente regolamento. In
particolare, la relazione:
a) esamina l'impatto delle disposizioni sulle emissioni effettive e previste di gas fluorurati ad effetto serra e l'efficacia di tali disposizioni sotto il profilo dei costi;
b) valuta, alla luce delle future relazioni di valutazione dell'IPCC, se occorra aggiungere all'allegato I altri gas fluorurati ad effetto serra;
c) valuta i programmi di formazione e certificazione istituiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;
d) esamina la necessità di norme comunitarie sul controllo delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra provenienti da prodotti e apparecchiature, in particolare per
quanto riguarda la schiuma, ivi comprese le prescrizioni tecniche relative alla progettazione di prodotti ed apparecchiature;
e) valuta l'efficacia delle misure di contenimento realizzate dagli operatori di cui all'articolo 3 e valuta se si possono fissare tassi di perdita massimi per le installazioni;
f) valuta, proponendone un'eventuale modifica, le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, in particolare il limite di
una tonnellata annua e la necessità che le autorità competenti comunichino periodicamente alla Commissione le emissioni previste sulla base di campioni
rappresentativi per migliorare l'applicazione pratica di dette disposizioni in materia di comunicazione;
g) esamina la necessità di elaborare e diffondere note informative sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per prevenire e ridurre al minimo
leemissioni di gas fluorurati ad effetto serra;
h) fornisce una panoramica generale che abbraccia lo sviluppo, sia in seno alla Comunità che a livello internazionale, della tecnologia, in particolare per quanto
riguarda le schiume, l'esperienza acquisita, gli obblighi in materia di ambiente e le eventuali ripercussioni sul funzionamento del mercato interno;
i) valuta se la sostituzione dell'esafluoruro di zolfo nella colata in sabbia, nella colata in forma permanente e nella pressofusione sia tecnicamente fattibile e
vantaggiosa in termini di costi e, se del caso, propone una revisione dell'articolo 8, paragrafo 1, entro il 1° gennaio 2009; riesamina la deroga di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, alla luce dell'ulteriore valutazione delle alternative disponibili al 1o gennaio 2010;
j) valuta se l'inclusione di ulteriori prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati nell'allegato II sia tecnicamente fattibile e vantaggiosa in termini di costi,
tenendo conto dell'efficienza sul piano energetico, e, se del caso, presenta proposte di modifica dell'allegato II al fine di includervi tali ulteriori prodotti ed
apparecchiature;
k) valuta se le disposizioni comunitarie riguardanti il potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati debbano essere modificate; qualsivoglia modifica
dovrebbetener conto degli sviluppi tecnologici e scientifici e della necessità di rispettare i tempi di pianificazione della produzione industriale;
l) valuta la necessità di ulteriori interventi da parte della Comunità e dei suoi Stati membri alla luce degli impegni internazionali esistenti e futuri relativi alla riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 842/2006
3. Se del caso, la Commissione presenta appropriate proposte di revisione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Articolo 11 -
Ferma restando la legislazione comunitaria pertinente, in particolare le norme comunitarie sugli aiuti di Stato e la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche8, gli Stati membri possono
promuovere l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che utilizzano alternative ai gas ad elevato potenziale di riscaldamento globale e che siano
efficienti, innovativi e che riducano ulteriormente l'impatto climatico.
Articolo 12 - Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000.
2. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 13 - Sanzioni
1. Gli Stati membri emanano norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i
provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni emanate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano le norme sulle sanzioni alla Commissione entro il 4 luglio 2008 e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva
modifica che possa incidere sull'applicazione di dette norme.
Articolo 14 -
Fermo restando l'articolo 9, paragrafo 3, gli Stati membri mantengono o introducono misure protettive più rigorose in conformità delle procedure individuate
nell'articolo 95 del trattato in relazione agli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento, o nell'articolo 176 del trattato in relazione ad altri articoli del presente
regolamento.
Articolo 15 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 4
luglio 2007, ad eccezione dell'articolo 9 e dell'allegato II che si applicano a decorrere dal 4 luglio 2006.
8 GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 842/2006
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 17 maggio 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente J.
BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
H. WINKLER
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 842/2006
ALLEGATO I
PARTE 1
Gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, punto 1
Gas fluorurato ad effetto serra Formula chimica
Potenziale di
riscaldamento
globale (GWP)
Esafluoruro di zolfo SF6 22.200
Idrofluorocarburi (HFC):
HFC-23 CHF3 12.000
HFC-32 CH2F2 550
HFC-41 CH3F 97
HFC-43-10mee C5H2F10 1.500
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 842/2006
HFC-125 C2HF5 3.400
HFC-134 C2H2F4 1.100
HFC-134a CH2FCF3 1.300
HFC-143a C2H4F2 120
HFC-152a C2H3F3 330
HFC-143 C2H3F3 4.300
HFC-227ea C3HF7 3.500
HFC-236cb CH2FCF2CF3 1.300
HFC-236ea CHF2CHFCF3 1.200
HFC-236fa C3H2F6 9.400
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NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 842/2006
HFC-245ca C3H3F5 640
HFC-245fa CHF2CH2CF3 950
HFC-365mfc CF3CH2CF2CH3 890
Perfluorocarburi (PFC):
Perfluorometano CF4 5.700
Perfluoroetano C2F6 11.900
Perfluoropropano C3F8 8.600
Perfluorobutano C4F10 8.600
Perfluoropentano C5F12 8.900
Perfluoroesano C6F14 9.000
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 842/2006
Perfluorociclobutano c-C4F8 10.000
PARTE 2
Metodo di calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) per un preparato
Il GWP complessivo per un preparato è una media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole
sostanze moltiplicata per i rispettivi GWP.
Σ (sostanza X % × GWP) + (sostanza Y % × GWP) + … (sostanza N % × GWP)
laddove % è il contributo in peso con una tolleranza pari al +/- 1 %.
Ad esempio applicando la formula ad una miscela teorica di gas consistente nel 23 % di HFC-32, 25 % di HFC-125 e 52 % di HFC-
134o, si avrebbe:
Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)
→ GWP complessivo = 1 652,5.
ALLEGATO II Divieti di immissione in commercio a norma dell'articolo 9
Gas fluorurati ad effetto serra Prodotti e apparecchiature Data del divieto
Gas fluorurati ad effetto serra Contenitori non ricaricabili 4 luglio 2007
Idrofluorocarburi e perfluorocarburi Sistemi non confinati ad evaporazione diretta contenenti refrigeranti 4 luglio 2007
Perfluorocarburi Sistemi di protezione antincendio ed estintori 4 luglio 2007
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NORMATIVA
Regolamento (CE) n° 842/2006
Gas fluorurati ad effetto serra Finestre ad uso domestico 4 luglio 2007
Gas fluorurati ad effetto serra Altre finestre 4 luglio 2008
Gas fluorurati ad effetto serra Calzature 4 luglio 2006
Gas fluorurati ad effetto serra Pneumatici 4 luglio 2007
Gas fluorurati ad effetto serra Schiume monocomponenti, tranne quelle conformi a norme di sicurezza nazionali 4 luglio 2008
Idrofluorocarburi Aerosol a fini ludico-decorativi 4 luglio 2009
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Direttiva 2006/40/CE
Direttiva 2006/40/CE del 17 maggio 2006
Articolo 1 - Oggetto
La presente direttiva stabilisce i requisiti per l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale dei veicoli in materia di emissioni degli impianti di
condizionamento d'aria installati sui veicoli e di utilizzazione sicura di tali impianti. Stabilisce altresì le disposizioni concernenti l'adattamento e la ricarica di detti
impianti.
Articolo 2 - Campo di applicazione
La presente direttiva si applica ai veicoli a motore delle categorie M1 e N1 definiti nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE. Ai fini della presente direttiva, i veicoli
della categoria N1 si limitano a quelli della classe I di cui all'allegato I, punto 5.3.1.4, prima tabella, della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a
motore9, inserita dalla direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10.
Articolo 3 - Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore che rientra nel campo d’applicazione della presente direttiva;
2) «tipo di veicolo»: un tipo definito nell’allegato II, sezione B, della direttiva 70/156/CEE;
3) «impianto di condizionamento d’aria»: qualsiasi sistema la cui funzione principale è ridurre la temperatura e l’umidità dell’aria nell’abitacolo di un veicolo;
4) «sistema a doppio evaporatore»: un sistema in cui un evaporatore è montato nel compartimento motore e l'altro in un compartimento diverso del veicolo; tutti gli
altri sistemi sono considerati «sistemi a evaporatore unico»;
5) «gas fluorurati ad effetto serra»: gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) di cui all'allegato A del protocollo di Kyoto e
preparati contenenti dette sostanze, escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono11;
6) «idrofluorocarburi»: un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;
7) «perfluorocarburi»: un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;
8) «potenziale di riscaldamento globale»: il potenziale di riscaldamento climatico di un gas fluorurato ad effetto serra rispetto a quello dell’anidride carbonica. Il
potenziale di riscaldamento globale (GWP) è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad un
chilogrammo di CO2. I dati pertinenti sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici
(«valori del potenziale di riscaldamento globale dell’IPCC 2001»)12;
9 GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/76/CE della Commissione (GU L 206 del 15.8.2003, pag. 29).
10 GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.
11 GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2006 della Commissione (GU L 6 dell'11.1.2006, pag. 27)
12 Terza relazione di valutazione sui cambiamenti climatici IPCC del 2001. Una relazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici
(http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
9) «preparato»: una miscela composta da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra. Il potenziale di riscaldamento globale
complessivo13 del preparato è determinato conformemente alla parte 2 dell'allegato;
10) «adeguamento»: installazione su un veicolo di un impianto di condizionamento d'aria avvenuta dopo l'immatricolazione del medesimo.
Articolo 4 - Obblighi degli Stati membri
1. Gli Stati membri rilasciano, a seconda dei casi, l’omologazione CE o quella nazionale, in relazione alle emissioni degli impianti di condizionamento
d’aria, solo ai tipi di veicoli che soddisfano i requisiti della presente direttiva.
2. Ai fini del rilascio dell'omologazione completa del veicolo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 70/156/CEE, gli Stati membri
assicurano che i fabbricanti forniscano informazioni sul tipo di refrigerante utilizzato negli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli nuovi.
3. Ai fini dell'omologazione dei veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere un gas fluorurato ad effetto serra con un
potenziale globale di riscaldamento superiore a 150, gli Stati membri assicurano che, conformemente alla prova armonizzata di rilevamento delle perdite di cui
all'articolo 7, paragrafo 1, il tasso di perdita di tali gas non superi i limiti massimi ammissibili di cui all'articolo 5.
Articolo 5 - Omologazione
1. A decorrere da sei mesi dalla data di adozione di una prova armonizzata di rilevamento delle perdite, gli Stati membri non possono, per motivi legati alle emissioni
degli impianti di condizionamento d'aria:
a) rifiutare il rilascio, per un nuovo tipo di veicolo, dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; o b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in
circolazione di veicoli nuovi, se il veicolo munito di impianto di condizionamento d'aria destinato a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale globale di
riscaldamento superiore a 150 è conforme ai requisiti della presente direttiva.
2. A decorrere da 12 mesi dalla data di adozione di una prova armonizzata di rilevamento delle perdite o dal 1o gennaio 2007, se posteriore, gli Stati
membri non rilasciano più omologazioni CE o omologazioni nazionali per tipi di veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati
ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, a meno che il tasso di perdita di tale impianto non superi i 40 grammi di gas fluorurato ad
effetto serra l'anno per un sistema ad evaporatore unico o i 60 grammi di gas fluorurati ad effetto serra all'anno per un sistema a doppio evaporatore.
13
Per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale dei gas non fluorurati a effetto serra nei preparati, si applicano i valori pubblicati nella prima relazione IPCC, cfr.: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.
NORMATIVA
Direttiva 2006/40/CE
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Direttiva 2006/40/CE
3. A decorrere da 24 mesi dalla data di adozione di una prova armonizzata di rilevamento delle perdite o dal 1o gennaio 2008, se posteriore, per i nuovi
veicoli muniti di impianto di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, a
meno che il tasso di perdita di tale impianto non superi i 40 grammi di gas fluorurato ad effetto serra l'anno per un sistema ad evaporatore unico o i 60 grammi di gas
fluorurati ad effetto serra all'anno per un sistema a doppio evaporatore, gli Stati membri:
a) considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE; e b) rifiutano l'immatricolazione e vietano la
vendita e la messa in circolazione.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2011 gli Stati membri non rilasciano più omologazioni CE o omologazioni nazionali per tipi di veicoli muniti di impianti di
condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2017, per i nuovi veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra
con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, gli Stati membri:
a) ritengono i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE; e b) rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e
la messa in circolazione.
6. Ferma restando la legislazione comunitaria pertinente, in particolare le norme comunitarie sugli aiuti di Stato e la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche14, gli Stati Membri possono
promuovere l'installazione di impianti di condizionamento d'aria che siano efficienti, innovativi e che riducano ulteriormente l'impatto climatico.
Articolo 6 - Adeguamento e ricarica
1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 gli impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di
riscaldamento globale superiore a 150 non possono essere adattati a veicoli omologati da tale data in poi. A decorrere dal 1o gennaio 2017 tali impianti di
condizionamento d'aria non possono essere adattati su nessun veicolo.
2. Gli impianti di condizionamento d'aria installati su veicoli omologati al 1o gennaio 2011 o dopo tale data non devono essere riempiti con gas fluorurati
ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150. A decorrere dal 1o gennaio 2017 gli impianti di condizionamento d'aria installati su tutti i
veicoli non vengono riempiti con gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, tranne per quanto riguarda la ricarica di
impianti di condizionamento d'aria contenenti tali gas che sono stati installati su veicoli prima di tale data.
3. I fornitori dei servizi che offrono servizi e riparazioni per gli impianti di condizionamento d'aria non riempiono, fino al termine della necessaria
riparazione, un impianto con gas fluorurati ad effetto serra se in esso sono state rilevate perdite abnormi di refrigerante.
Articolo 7 - Misure di attuazione
1. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione adotta le misure di attuazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5, in particolare:
a) le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli; e b) una prova armonizzata di rilevamento della perdita per la misurazione del tasso di perdita di
gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 emesso dagli impianti di condizionamento d'aria.
2. La Commissione adotta le misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
3. La Commissione pubblica tali misure nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
14
GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimodall'atto di adesione del 2003.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
4. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica all'eventuale adozione di:
a) misure necessarie per garantire il funzionamento sicuro e la corretta manutenzione dei refrigeranti negli impianti mobili di condizionamento d'aria;
b) misure relative all'adattamento di veicoli in circolazione con impianti di condizionamento d'aria e alla ricarica di impianti di condizionamento d'aria in circolazione
nella misura in cui non sono coperti dall'articolo 6;
c) un adattamento del metodo di determinazione del potenziale di riscaldamento globale pertinente dei preparati.
Articolo 8 - Riesame
1. In base ai progressi realizzati per il contenimento delle emissioni o la sostituzione dei gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento
d'aria installatisui veicoli a motore, la Commissione valuta se:
— la presente legislazione debba essere estesa ad altre categorie di veicoli, in particolare alle categorie M2 e M3 nonché alle classi II e III della categoria N1, e —
occorra modificare le disposizioni comunitarie concernenti il potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati a effetto serra; qualsivoglia modifica debba tener
conto degli sviluppi tecnici e scientifici e della necessità di rispettare i tempi di pianificazione della produzione industriale; e pubblica una relazione entro il 4 luglio
2011. Se necessario, presenta adeguate proposte legislative.
NORMATIVA
Direttiva 2006/40/CE
2. Allorché un gas fluorurato ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, non ancora contemplato nella relazione di cui
all'articolo 3, paragrafo 8, viene inserito in una successiva relazione dell'IPCC, la Commissione valuta se sia opportuno modificare la presente direttiva al fine di
includervi il gas in questione. Ove la Commissione lo ritenga necessario e in conformità della procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE:
— adotta le disposizioni necessarie, e
— definisce i periodi transitori per l'applicazione di dette misure. Nel far questo la Commissione cerca di conciliare l'esigenza di stabilire un termine appropriato con i
rischi che i gas fluorurati ad effetto serra costituiscono per l'ambiente.
Articolo 9 - Modifiche della direttiva 70/156/CEE
La direttiva 70/156/CEE è modificata conformemente alla parte 1 dell'allegato della presente direttiva.
Articolo 10 - Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 4 gennaio 2008 le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati
membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 gennaio 2008. Quando gli Stati membri
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
NORMATIVA
Direttiva 2006/40/CE
adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 11 - Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo
12 - Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 17 maggio 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
H. WINKLER
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
GLOSSARIO
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
GLOSSARIO
ACCERTAMENTO (competenza dell'): al potere di accertamento concorrono sia gli organi ai quali sono attribuite competenze generali, sia gli organi o i
funzionari previsti in specifiche disposizioni legislative. L'attribuzione di specifiche competenze non esclude la potestà
affidata per via generale (Cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 febbraio 1995, n. 1223). La Polizia Locale, in ossequio al combinato
disposto di cui all'art. 13 della L. 689/1981 e art. 1 della L. 65/1986, avendo competenza generale per l'accertamento
di tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative, concorre (al pari delle altre forze di Polizia quali i carabinieri,
il corpo forestale ed altri), con i funzionari “all'uopo incaricati” da speciali disposizioni legislative che, in tale veste,
ricoprono anche il ruolo di polizia giudiziaria (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12 novembre 1996, n. 9913).
AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE l'Autorità competente in materia di ODS, viene individuata, dall'art. 17 del D.Lgs. 108/2013, nel Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, il rapporto contenente la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, deve essere presentato all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Poichè il Ministero non ha demandato a propri uffici periferici specifiche attribuzioni e compiti, la competenza tecnica spetta alla Prefettura territorialmente competente.
l'Autorità competente in materia di HFC, viene individuata, dall'art. 11 del D.Lgs. 26/2013, nel Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, il rapporto contenente la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, deve
essere presentato all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza
rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Poichè il Ministero non ha demandato
a propri uffici periferici specifiche attribuzioni e compiti, la competenza tecnica spetta alla Prefettura territorialmente
competente.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
GLOSSARIO
CO2 equivalente È l'unità di misura usata per misurare il GWP (Global Warming Potential – Potenziale di riscaldamento globale).
CONCORSO DI PERSONE L'art. 5 della 689/81 disciplina il concorso di persone nel seguente modo: “quando più persone concorrono in una
violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questo disposta, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge”. Cassazione Civile, Sezione I, sentenza n. 15521 del 7 dicembre 2001; Cassazione Civile,
Sezione III, sentenza n. 1876 del 18 febbraio 2000; Cassazione Civile, Sezione III, sentenza n. 9837 del 19 luglio
2001. È necessario che la persona coinvolta abbia consapevolezza che la propria condotta abbia un apporto
diretto alla violazione...
GWP È la misura di quanto una molecola di un determinato gas serra contribuisce all'incremento dell'effetto serra. Il
GWP rappresenta il rapporto fra il riscaldamento globale causato in un determinato periodo di tempo da una
particolare sostanza e il riscaldamento provocato dalla stessa quantità di biossido di carbonio. Questa misura
varia a seconda del periodo di tempo cui si fa riferimento. Ci sono infatti gas che con il passare del tempo
diminuiscono sensibilmente la loro incidenza (come p.e. il metano), ed altri gas che invece con il passare del
tempo incrementano il loro potenziale
(vedi l'esafluoruro di zolfo).
GAS GWP
20 anni
GWP
100 anni
GWP
500 anni
Biossido di carbonio (CO2) 1 1 1
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GLOSSARIO
Metano (CH4) 72 25 7,6
Protossido di azoto (N2O) 289 298 153
Idrofluorocarburo (HFC-23) 12.000 14.800 12.200
Idrofluorocarburo (HFC-125) 6.350 3.500 1.100
Perfluorocarburo (PFC-14) 5.210 7.390 11.200
Perfluorocarburo (PFC-116) 8.630 12.200 18.200
Esafluoruro di zolfo (SF6) 16.300 22.800 32.600
Fonte: IPCC (2007).
Testo Unico Ambientale (rapporto con il) La normativa in esame concorre con eventuali altre violazioni previste dal Testo Unico Ambientale. Pertanto nel caso in cui sussista una ipotesi perseguita penalmente (nel T.U.A. o nei Decreti Legislativi in esame), anche la violazione amministrativa sarà sottoposta all'Autorità Giudiziaria in quanto, con tutta probabilità, sarà in connessione obiettiva con il reato ex art. 24 della L. 689/81.
DEFINIZIONI
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GLOSSARIO
le seguenti definizioni sono raccolte dalla normativa esaminata nella presente trattazione. Là dove le definizioni non sono univoche, sono riportati gli estremi della
norma cui riferirsi a seconda del caso.
Adeguamento installazione su un veicolo di un impianto di condizionamento d'aria avvenuta dopo l'immatricolazione del medesimo.
Aerosol a fini ludico-decorativi aerosol immessi sul mercato e destinati a essere venduti al pubblico a scopi di scherzo e di decorazione quali elencati
nell'allegato della direttiva 94/48/CE.
Agenti di fabbricazione le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell’allegato III del
Regolamento (CE)1005/2009.
Applicazioni di quarantena trattamenti volti a prevenire l’introduzione, l’insediamento o la diffusione di parassiti soggetti a quarantena (tra cui
malattie) o ad assicurarne il controllo ufficiale, intendendo per: - controllo ufficiale, quello eseguito o autorizzato da
un’autorità nazionale preposta alla tutela della flora,della fauna o dell’ambiente o alla sanità; - parassiti soggetti a
quarantena, parassiti che potrebbero avere gravi effetti sulle aree minacciate e ivi non ancora presenti, oppure
presenti ma non ampiamente diffusi e oggetto di controllo ufficiale.
Applicazione o apparecchiatura fissa un'applicazione o apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento.
Applicazioni per trattamento (anteriore al trasporto), applicazioni non di quarantena effettuate non più di 21 giorni precedenti l’esportazione per
rispondere alle prescrizioni ufficiali del paese importatore o alle prescrizioni ufficiali del paese esportatore in vigore
prima del 7 dicembre 1995. Per prescrizioni ufficiali si intendono quelle effettuate o autorizzate da un’autorità
nazionale in materia di flora, fauna,ambiente, sanità o prodotti immagazzinati.
Contenitore un prodotto destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra.
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GLOSSARIO
Contenitore non ricaricabile un contenitore progettato per non essere ricaricato e utilizzato per la riparazione, la manutenzione o il riempimento di
apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore o dei sistemi di protezione antincendio o
interruttori ad alta tensione, o nello stoccaggio o nel trasporto di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra.
Distruzione il processo tramite il quale tutto un gas fluorurato ad effetto serra o la maggior parte dello stesso viene
permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati ad effetto
serra.
Esportazione l’uscita dal territorio doganale della Comunità, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da
parte di uno Stato membro, di sostanze, prodotti e apparecchiature che hanno lo status di merci comunitarie o la
riesportazione di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento, se hanno lo status di
merci non comunitarie.
Gas fluorurati ad effetto serra gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) quali elencati nell'allegato I del
Regolamento (CE) 842/2006 nonché i preparati contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze controllate ai sensi
del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono.
Idrofluorocarburo un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio.
Immissione sul mercato la fornitura o la messa a disposizione di terzi all’interno della Comunità, contro pagamento o gratuitamente, e
comprende l’immissione in libera pratica nella Comunità come definita nel regolamento (CE) n. 450/2008. Per quanto
riguarda i prodotti e le apparecchiature che fanno parte di immobili o di mezzi di trasporto, questo vale solo per la
fornitura o la messa a disposizione all’interno della Comunità per la prima volta.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
GLOSSARIO
Immissione in commercio la fornitura o messa a disposizione a terzi, per la prima volta nella Comunità, contro pagamento o gratuitamente, di
prodotti o apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, e
comprende l'importazione nel territorio doganale della Comunità.
Impianto di condizionamento d’aria qualsiasi sistema la cui funzione principale è ridurre la temperatura e l’umidità dell’aria nell’abitacolo di un veicolo.
Importazione l’ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature nel territorio doganale della Comunità.
Impresa la persona fisica o giuridica che: produce, recupera, ricicla, rigenera, utilizza o distrugge sostanze controllate o
sostanze nuove; importa tali sostanze; esporta tali sostanze; immette sul mercato tali sostanze; o gestisce
apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione
antincendio che contengono sostanze controllate.
Installazione Regolamento (CE) 304/2008 - il primo collegamento, nel luogo di utilizzo, di uno o più serbatoi contenenti o destinati
a contenere gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come agenti estinguenti e dei relativi componenti, ad esclusione
dei componenti che non influiscono sul contenimento dell’agente estinguente prima del suo rilascio a fini antincendio.
Regolamento (CE) 303/2008 - l’assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a
contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà
utilizzato; tale attività include l’operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per
completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio.
Livello calcolato una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il suo potenziale di riduzione
dell’ozono e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all’allegato I, i valori
ottenuti.
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GLOSSARIO
Materia prima ogni sostanza controllata o sostanza nuova sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del
quale la sua composizione d’origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili.
Manutenzione o riparazione Regolamento (CE) 304/2008 - tutte le attività che implicano un intervento sui serbatoi contenenti o destinati a
contenere gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come agenti estinguenti o sui relativi componenti, ad esclusione dei
componenti che non influiscono sul contenimento dell’agente estinguente prima del suo rilascio a fini antincendio.
Regolamento (CE) 303/2008 - tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a
contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite di cui,
rispettivamente, all’articolo 2, paragrafo 14, e all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006. In
particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere uno o
più pezzi del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi del circuito o dell’apparecchiatura
e riparare le perdite.
ODP vedi «Potenziale di riduzione dell'ozono».
Operatore una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e
degli impianti contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite,
considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore.
Ozono (O3) l'ozono è un gas che si trova nell'atmosfera: il 10 % del totale è presente nella troposfera (lo strato più vicino al
suolo; circa il 90% si trova nella stratosfera. L'ozono presente nella stratosfera ha l'essenziale funzione di assorbire
parte delle radiazioni ultraviolette (UV-B) il cui eccesso risulta essere nocivo per l'uomo (cancro, cataratta, funzioni
depressive del sistema immunitario), e per l'equilibrio del svariati ecosistemi.
Perfluorocarburo un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di
carbonio.
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GLOSSARIO
Pompa di calore dispositivo o impianto che estrae calore a basse temperature dall’aria, dall’acqua o dal suolo e fornisce calore.
Potenziale di riduzione dell’ozono o «ODP», il valore specificato negli allegati I e II del Regolamento (CE) 1005/2009, esprimente l’effetto potenziale di
ciascuna sostanza controllata o sostanza nuova sullo strato d’ozono.
Potenziale di riscaldamento globale il potenziale di riscaldamento climatico di un gas fluorurato ad effetto serra rispetto a quello dell'anidride carbonica. Il
potenziale di riscaldamento globale (GWP) è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un
chilogrammo di un gas rispetto ad un chilogrammo di CO2. I dati relativi al GWP elencati nell'allegato I del
Regolamento (CE) 842/2006, sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione (TAR) adottata dal Gruppo
intergovernativo sui cambiamenti climatici («Valori 2001 IPCC GWP»).
Preparato Regolamento (CE) 842/2006 - ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento, esclusa la distruzione, una
miscela composta da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra, eccetto quando il
potenziale di riscaldamento globale complessivo del preparato è inferiore a 150. Il potenziale di riscaldamento globale
del preparato è determinato conformemente alla parte 2 dell'allegato I del Regolamento (CE) 842/2006.
Direttiva 2006/40/CE - una miscela composta da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra. Il potenziale di riscaldamento globale complessivo del preparato è determinato conformemente alla parte 2 dell'allegato alla Direttiva 2006/40/CE.
Prodotti e apparecchiature tutti i prodotti e le apparecchiature ad eccezione dei container utilizzati per il trasporto o il magazzinaggio di sostanze
controllate.
Prodotti e apparecchiature che dipendono (da sostanze controllate), prodotti e apparecchiature che non funzionano senza sostanze controllate, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, il trattamento, il recupero,il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di sostanze controllate.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
GLOSSARIO
Produttore la persona fisica o giuridica che produce sostanze controllate o sostanze nuove all’interno della Comunità.
Produzione il quantitativo prodotto di sostanze controllate o di sostanze nuove, compreso il quantitativo prodotto,
volontariamente o involontariamente, come sottoprodotto a meno che tale sottoprodotto non sia distrutto durante il processo di fabbricazione o secondo una procedura documentata che ne garantisca la conformità con il presente regolamento e con la legislazione comunitaria e nazionale in materia di rifiuti. Non sono considerati come «produzione» i quantitativi recuperati, riciclati e rigenerati, né i quantitativi trascurabili inevitabilmente incorporati nei prodotti in quantità rintracciabili o emessi durante la fabbricazione.
Protocollo il termine, nel Regolamento (CE) 1005/2009, viene utilizzato in riferimento al protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella sua più recente versione modificata e adattata. Sono “parte” del protocollo gli Stati che lo hanno sottoscritto; “non parte del protocollo” gli Stati o le organizzazioni regionali d'integrazione economica che non abbiano accettato di essere vincolati dalle disposizioni del protocollo applicabili a
una determinata sostanza.
Razionalizzazione industriale il trasferimento totale o parziale tra parti del protocollo o all’interno di uno Stato membro del livello calcolato di
produzione da un produttore ad un altro, al fine di ottimizzare l’efficienza economica o far fronte a previste carenze di
fornitura conseguenti alla chiusura di impianti.
Recupero Regolamento (CE) 1005/2009 - la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti da prodotti e apparecchiature o contenitori, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento. Regolamento (CE) 842/2006 - la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio,
da macchine, apparecchiature e contenitori.
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GLOSSARIO
Riciclo Regolamento (CE) 1005/2009 - la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base.
Regolamento (CE) 842/2006 - il riutilizzo di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato previa effettuazione di un
processo di depurazione di base.
Rigenerazione Regolamento (CE) 1005/2009 - il ritrattamento delle sostanze controllate recuperate allo scopo di ottenere il rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto. Regolamento (CE) 842/2006 - il ritrattamento di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato allo scopo di
raggiungere un determinato standard di rendimento
Sistema a doppio evaporatore un sistema in cui un evaporatore è montato nel compartimento motore e l'altro in un compartimento diverso del
veicolo; tutti gli altri sistemi sono considerati «sistemi a evaporatore unico».
Sistema di rilevamento delle perdite un dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra
che avverta l'operatore in caso di perdita.
Sistema ermeticamente sigillato un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra
connessione permanente analoga, che può comprendere punti di accesso e valvole sigillati o protetti per garantire
una riparazione o uno smaltimento adeguati che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui
sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.
Sostanze controllate tutte le sostanze elencate nell’allegato I di cui al Regolamento (CE) 1005/2009, inclusi i loro isomeri, siano esse sole o
in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate.
Sostanze nuove le sostanze elencate nell’allegato II del Regolamento (CE) 1005/2009, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o
rigenerate.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto serra
GLOSSARIO
Sostanze vergini le sostanze che non sono state usate precedentemente.
Uso Regolamento (CE) 1005/2009 - l’impiego di sostanze controllate o di sostanze nuove nella produzione, manutenzione
o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altri processi.
Regolamento (CE) 842/2006 - l'impiego di gas fluorurati ad effetto serra nella produzione, ricarica, riparazione o
manutenzione di prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento.
Veicolo qualsiasi veicolo a motore che rientra nel campo d’applicazione della presente direttiva.
Veicolo (tipo di) un tipo definito nell’allegato II, sezione B, della direttiva 70/156/CEE.
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MODULISTICA
MODULISTICA
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serra
VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
Trasgressore: è importante individuare con esattezza il soggetto trasgressore. Per la violazione in esame l'autore della violazione è “l'operatore“ secondo la definizione di legge (vedi nota 25). Se la violazione avviene in concorso tra più soggetti ciascuno soggiace alla sanzione disposta dalla norma. Occorrerà pertanto redigere un verbale di violazione amministrativa a carico di ciascun soggetto così individuato.
Obbligato in solido: la figura dell'obbligato in solido può corrispondere con quella del trasgressore. Si consiglia di individuare, come obbligato in solido, la Società che esegue i lavori (o la proprietà dell'applicazione). Sarà più facile, in caso di concorso tra più persone, procedere alla verbalizzazione e trovare le figure che poi saranno eventualmente messe in mora.
Descrizione: descrivere in maniera quanto più precisa possibile la violazione e le quantità di gas accertate, in quanto, per alcune fattispecie di violazione, esistono precisi limiti quantitativi al di sotto dei quali non si applica la norma. Qualora vi fosse il concorso tra più persone è opportuno darne atto nella descrizione inserendo la frase: “... nella sua qualità di (p.e. operatore), in concorso con altre persone ex art. 5 della L. 689/81, ...”.
Spese di notifica e procedimento: poichè i provventi contravvenzionali sono a favore dello Stato, al fine di evitare di essere chiamati a rispondere dell'eventuale danno erariale, indicare, come voce a parte, le spese di notifica e procedimento da corrispondere in favore dell'Ente accertatore (se diverso da Ente statale), secondo la disciplina regolamentare in uso.
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MODULISTICA
Autorità competente: indicare la Prefettura territorialmente competente nella persona del Prefetto.
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MODULISTICA
VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E AFFIDAMENTO IN CUSTODIA
Il verbale di sequestro amministrativo è espressamente previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 108/2013.
Si evidenzia come tale provvedimento riguardi le sole sostanze che riducono lo strato di ozono. Nessun tipo di provvedimento analogo è previsto dalla normativa concernente i gas ad effetto serra.
Descrizione dei beni sottoposti a sequestro - la descrizione dei beni sottoposti a sequestro deve essere fatta con estrema cura. Opportuno elencare le sostanze (nome della sostanza e quantitativo espresso in chilogrammi), nonché i contenitori o le apparecchiature dentro i quali sono contenuti (descrizione sommaria e quantitativo dei colli) .
Sigillo – il cartello “Bene sottoposto a sequestro” costituisce il sigillo di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 luglio , n. 571. 1982
Rilievi fotografici – i rilievi fotografici accompagnano ed affiancano la descrizione dei beni sottoposti a sequestro.
Descrizione della violazione – descrivere in maniera sintetica la violazione contestata con apposito verbale cui si dovrà fare riferimento indicandone gli estremi.
Trasgessore e Obbligato in solido – come individuati nel verbale di violazione amministrativa.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
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MODULISTICA
La custodia - Definiti gli oggetti sottoposti a sequestro, le ragioni per le quali lo si è disposto, nonché le persone (trasgressore ed obbligato) nei confronti dei quali è stato eseguito, restano da individuare le modalità di custodia. Poichè, quasi sicuramente, i Comandi non dispongono di tecnologie adeguate a garantire una custodia dei beni sequestrati capace di impedire eventuali dispersioni di gas nocivi per lo strato di ozono stratosferico, si suggerisce di avvalersi di tutte le possibilità offerte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, “Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale”.
Il D.P.R. citato infatti dedica l'intero Capo II a definire le modalità del sequestro di cose, veicoli e natanti.
Se ne consiglia una puntuale conoscenza, utile anche per altre attività di Polizia.
Il custode - la figura del custode appare assai importante. Oltre a garantire la conservazione dei beni
sottoposti a sequestro, deve essere dotato di quelle competenze tecniche e tecnologiche che consentano di
impedire che i gas abbiano a disperdersi nell'aria durante il periodo di affidamento in custodia. Dovrà
pertanto didporre di personale certificato capace di effettuare i controlli periodici previsti dalla normativa e
intervenire in caso di perdite. Si sconsigliano vivamente affidamenti che non tengano conto di queste
precondizioni.
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MODULISTICA
Modalità di opposizione - il D.P.R. 521/82 grantisce la possibilità, alla parte interessata dal sequestro, di richiedere all'Autorità l'esame delle cose sequestrate. È ammesso ricorso da presentarsi all'Autorità amministrativa (Prefetto competente per territorio). Si rammenta come, il ricorso presentato al Giudice di Pace del solo provvedimento di sequestro, appaia illegittimo (cft. Cass. Civ. Sez. II – Sent. 22/12/2011 n. 28362; Cass. 9/8/2000 n° 10534; Cass. 13/6/1991, n. 6708; Cass. 2/10/1989, n° 3959).
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
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MODULISTICA
SIGILLO “BENE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO”
Il sigillo del comando, previsto dall'art. 5 del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 , è costituito dal cartello “BENE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO”.
Come si può osservare nei modelli di cui si consiglia l'adozione, i beni sottoposti a sequestro vengono:
1. censiti e catalogati; 2. su ciascuno viene apposto un cartello contenente la
numerazione progressiva dei beni sequestrati; 3. ciascuno di essi viene fotografato.
Nel sigillo sono indicati:
● i riferimenti normativi;
● il progressivo identificativo del bene sottoposto a sequestro
● gli estremi del verbale di sequestro.
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MODULISTICA
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RAPPORTO EX ART. 17, L. 689/81
Il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81, consiste nella comunicazione, effettuata da parte dell'organo accertatore in favore dell'Autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa, contenente la prova dell'eseguita contestazione e notificazione. La norma prevede altresì che detto rapporto sia inviato qualora uno dei soggetti destinatari della sanzione, il trasgressore o l'obbligato, non abbia provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta. Trattandosi di sanzioni i cui proventi non sono a favore dell'organo accertatore, spesso non si ha notizia dell'eventuale avvenuto pagamento. Per questa ragione sono in molti a preferire l'immediata trasmissione del verbale di violazione e della relata di notifica.
Il termine “rapporto” deriva dall’articolo 2 del codice di procedura penale che era in vigore al momento della
discussione in sede legislativa di quella che diventerà la c.d. Legge di depenalizzazione: ”Il rapporto espone
succintamente il fatto con tutte le circostanze che possono interessare il procedimento penale; dà notizia di tutti gli elementi di prova raccolti e, quando è possibile, contiene le generalità di chi è indicato come reo, della persona offesa dal reato e dei testimoni o di quant’altro valga alla loro identificazione”. La Legge 689/81 non indica i contenuti del “rapporto” che, generalmente, si ritiene debba contenere copia del verbale di contestazione debitamente notificato e la descrizione dei fatti all'origine della contestazione.
Secondo autorevole dottrina, sarebbe sufficiente il semplice invio del processo verbale di contestazione notificato, laddove in esso siano contenuti tutti gli elementi propri rapporto: identificazione del soggetto attivo dell’illecito; esauriente descrizione del fatto; sintesi dell’attività di accertamento svolta.
Quanto si propone rappresenta l'estrema sintesi capace di fornire gli elementi necessari all'Autorità
competente, nella massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
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Per il pagamento delle sanzioni amministrative deve essere utilizzato il
modello F23.
Appresso sono riportati i codici di compilazione.
Sarà cura dell'organo accertatore fornirli al trasgressore nel caso sia
prevista l'oblazione in misura ridotta (vedi ipotesi pagg. 55, 56, 61).
In tutti gli altri casi sarà l'Autorità competente a farsi carico della
comunicazione al momento dell'invio dell'ordinanza
06. UFFICIO O ENTE Bxx (*)
09. CAUSALE PA
10. ESTREMI DELL'ATTO - anno 2014 (anno del verbale)
10. ESTREMI DELL'ATTO - numero RAA/0233/2014 (numero
del verbale)
13. IMPORTO 20.000,00 (importo sanzione)
12. DESCRIZIONE MULTE GIUDIZ. AMMIN. OBLAZIONE
11. CODICE TRIBUTO 741T
(*) I caratteri xx devono essere sostituiti dalla siglia automobilistica di
ingiunzione.
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PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI – sez. gas lesivi per lo strato di ozono e ad effetto
serra
MODULISTICA
appartenenze della Prefettura territorialmente competente.
N.B. Utilizzare i codici sopra riportati anche nel caso di compilazione on-line dal il sito
dell'Agenzia delle Entrate:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F
23/Programma+di+compilazione+F23/
COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO
La comunicazione di notizia di reato è discipinata dall'art. 347 del C.P.P. - Obbligo di riferire la notizia del
reato:
“1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazionedella persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in
ognicaso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia”.
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La trasmissione della comunicazione notizia di reato deve avvenire “senza ritardo”. Detto termine, pur non essendo specificato e quantificato, deve considerarsi come il tempo strettamente necessario a compiere le prime attività di indagine. Qualora invece si sia in presenza di atti per i quali è garantita alla difesa il diritto di assistervi, la comunicazione deve avvenire “al più tardi entro le 48 ore”. Pertanto se l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria ha eseguito sequestri penali di iniziativa ai sensi dell'art. 321, il mancato rispetto dei termini compromette la possibilità di convalida del provvedimento da parte Pubblico Ministero.
MODULISTICA
Nel rinviare alla lettura di testi specifici, si rammenta l'importanza della Comunicazione di Notizia di Reato che, in presenza di molteplici atti di polizia giudiziaria, costituisce l'unico elemento di “dialogo” tra la polizia
giudiziaria e il P.M. (vedi Santoloci in www.dirittoambiente.net).
La forma della notizia di reato non è definita dalla norma. Si propone qui un esempio che potrà essere adottato per semplicità dai colleghi di tutte le forze di polizia. In alcune Procure la forma della notizia di reato è normata da apposite circolari di cui si dovrà necessariamente tenere conto.
In presenza di atti che prevedono la convalida, oltre al rispetto dei limiti temporai, sarà opportuno riferirne i contenuti anche al funzionario addetto alla ricezione delle comunicazioni notizia di reato (oltre che renderlo
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serra
MODULISTICA
evidente il più possibile nel documento cartaceo), così da consentire la presa in esame da parte del P.M. per la successiva eventuale convalida nei termini di legge.
Alla comunicazione notizia di reato sono allegati TUTTI gli atti eseguiti dalla polizia giudiziaria, in questo
caso:
l'annotazione di polizia giudiziaria; il verbale di sequestro
eventualmente disposto; il verbale di identificazione e
nomina del difensore di fiducia.
N.B. le violazioni amministrative e quelle penali previste dalle normative sui gas non escludono l'applicazione di altre sanzioni in materia ambientale che restano salve. Se, nell'esempio, avessimo trovato su strada, durante la fase di “trasloco”, il medesimo impianto per il quale era stato disposto il trasferimento ad altra sede operativa dell'azienda, saremmo stati in presenza di un trasporto di rifiuti costituiti da un sistema di protezione antincendio contenente sostanze controllate. Trattandosi di trasporto di rifiuti, il trasporto deve avvenire accompagnato da formulario identificativo (FIR), il trasportatore deve essere iscritto all'albo dei trasportatori rifiuti, il veicolo inserito nell'elenco dei veicoli ammessi al trasporto.
L'ANNOTAZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
L'annotazione di polizia giudiziaria viene redatta ai sensi dell'art. 357 del C.P.P. - Documentazione
dell'attività di polizia giudiziaria:
“1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche
sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: a) denunce,querele e istanze presentate oralmente; b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351; d) perquisizioni e sequestri; e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli
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349, 353 e 354; f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità
previstedall'articolo 373.
4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.
5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate
periscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato”.
L'annotazione di polizia giudiziaria essendo un atto irripetibile, entra nel fascicolo dibattimentale. Appare importante quindi che sia, nella sua sintetica essenzialità, esaustiva e chiara, capace di descrivere ogni attività svolta nella concatenazione logica e temporale. Da evitare: poiché gli atti irripetibili entrano di diritto nel fascicolo dibattimentale, le fotografie possono costituire il fascicolo fotografico (formalizzato con apposito verbale - atto irripetibile), ovvero (come nell'esempio), essere parte dell'annotazione di p.g. Evitare l' invio di fotografie come semplice allegato alla CNR.
MODULISTICA
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a Bruno
Un doveroso ringraziamento a Carlo Tomasetti per la correzione del testo, al Comandante
della Polizia Locale di Alghero Guido Calzia col quale ho avuto modo di confrontarmi per
fugare alcuni dubbi di interpretazione e discutere la modulistica e le procedure da
adottare, l'Ing. Stefano Binotti e l'Ing. Ambientale Maria Giuseppina Perla con i quali ho
lungamente approfondito la parte tecnica.
Un ringraziamento speciale a mia moglie che ha sopportato (e sopporta), il mio disordine,
la mia mutevolezza di carattere ed ha limitato gli errori di sintassi aiutandomi a rendere
più fluido il testo.
Gennaio 2014
richieste di chiarimento possono essere inviate all'indirizzo [email protected]
distribuzione gratuita
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