La riforma del sistema previdenziale

21
La Riforma del sistema previdenziale Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 Manovra del governo Monti

description

La riforma del sistema previdenziale

Transcript of La riforma del sistema previdenziale

La Riforma del sistema previdenziale Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201

Manovra del governo Monti

NOVITA’

Dal 1°gennaio 2012: • introduzione del metodo contributivo di calcolo delle pensioni, secondo il meccanismo pro rata; • introduzione della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata; • flessibilità età pensionabile vecchiaia (62/66 –70 anni); • minimo dell’anzianità contributiva di 20 anni per la pensione di vecchiaia.

NOVITA’

Dal 1°gennaio 2012: • pensione anticipata si consegue con anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, indicizzate alla speranza di vita; • adeguamenti dell’età pensionabile e delle anzianità contributive alla speranza di vita; • coefficienti di trasformazione della pensione in relazione alle età anagrafiche fino a 70 anni; • rivalutazione pensioni solo per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo.

PENSIONE DI VECCHIAIA

dal 1°gennaio 2012 : • lavoratrici dipendenti del settore privato 62 anni • lavoratrici autonome 63 e sei mesi • dipendenti pubbliche 66 anni • lavoratori dipendenti e autonomi 66 anni Dal 2013 viene applicato l’adeguamento dei requisiti anagrafici alla variazione delle speranza di vita. L’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita.

REGIME TOTALMENTE CONTRIBUTIVO

• Pensione di vecchiaia: anzianità contributiva di 20 anni e 67 anni di età e un importo della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale (soglia indicizzata) Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica di 70 anni di età e di una anzianità contributiva di almeno 5 anni. • Pensione anticipata: anzianità contributiva di 20 anni e 63 anni di età e un ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a 2,8 volte l’assegno sociale.

PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1°gennaio 2012 -abolizione delle finestre di uscita inglobate nei nuovi requisiti di accesso; -abolizione delle pensioni di anzianità conseguibili attraverso le quote.

PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1°gennaio 2012 L’accesso “anticipato”alla pensione è consentito con un’anzianità: • di 42 anni e un mese per gli uomini; • di 41 anni e un mese per le donne; • Tali requisiti sono aumentati ulteriormente di un mese nel 2013 e nel 2014. Dal 2013 viene applicato l’adeguamento dei requisiti anagrafici alla variazione delle speranza di vita.

PENSIONE ANTICIPATA E PENALIZZAZIONE REQUISITI

Si prevede l’applicazione di una riduzione percentuale per ogni anno anticipato nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato disposto che tale percentuale sia pari all’1%, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni. Il testo originario prevedeva l’applicazione di una riduzione percentuale pari al 2% sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, per ogni anno anticipato nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. In sostanza, la riduzione percentuale sarebbe pari all’1% in presenza di un accesso al pensionamento con 61 e 60 anni e salirebbe al 2% in presenza di un accesso al pensionamento pari e minore a 59 anni.

ESCLUSIONI

Continuano a valere le previgenti disposizioni in materia di requisiti e di decorrenza: Per tutti coloro che maturano i requisiti entro il 31 12 2011; a) Donne che esercitano l’opzione per il contributivo con 35 anni di anzianità e 57

di età; b) Nel limite di tetti annui di spesa previsti (240 milioni per i 2013; 630 milioni per il 2014; 1.040 milioni per il 2015; 1.220 milioni per il 2016; 1.030 milioni per il 2017; 610 milioni per il 2018; 300 milioni per il 2019), anche se maturano i requisiti dal 2012: c) lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;

d) lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi stipulati alla data del 31 ottobre 2011; e)lavoratori che, al 31 ottobre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché – secondo la modifica intervenuta nel corso dell’esame in sede referente – i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; f) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente al 31 ottobre 2011.

TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI VECCHIAIA (NORMA DI SALVAGUARDIA)

A decorrere dal 2021 le pensioni di vecchiaia possono essere liquidate solo qualora il soggetto abbia un'età pari o superiore a 67 anni, indipendentemente dalle misure del processo di elevamento legato all’incremento della speranza di vita.

RIVALUTAZIONE PENSIONI

Per il biennio 2012/2013 la rivalutazione automatica si applica solo ai trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo di pensione INPS.

TUTELE PROFESSIONISTI SENZA CASSA

Estensione delle medesime tutele della maternità e della malattia previste per i collaboratori a progetto anche per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE LAVORATORI AUTONOMI

• Il comma 22, modificato durante l’esame in referente, ha disposto l’aumento delle aliquote contributive pensionistiche, di finanziamento e di computo, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS secondo il seguente scaglionamento: § a partire dall’anno 2012, nella misura di 1,3 punti percentuali; § dagli anni successivi nella misura di 0,45 punti percentuali per ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. • revisione delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi agricoli, secondo le Tabelle B e C di cui all’allegato n. 1 del decreto-legge, sostituite durante l’esame in sede referente.

TOTALIZZAZIONE

Eliminazione dei tre anni non riconosciuti ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi.

USURANTI

Anticipo della quota 97 dal 2012 e conservazione delle previgenti disposizioni in materia di decorrenza.

CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ FONDI

Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 contributo di solidarietà per i pensionati e gli attivi degli ex Fondi elettrici, telefonici, volo, trasporto, INPDAI da un minimo dello 0,3% ad un massimo dell’1%. Escluse pensioni di importo pari o inferiore a cinque volte il minimo INPS.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI PIÙ

ELEVATI

Il comma 31-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, modifica l’articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011, al fine di prevedere l’incremento del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati ivi previsto, fissandolo al 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. Per effetto della disposizione in commento il contributo di solidarietà è pertanto rideterminato nel modo seguente: § 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro; § 10% per gli importi da 150.000 a 200.000 euro; § 15% per gli importi oltre i 200.000 euro.

CASSE PROFESSIONALI

Adozione, entro il 30 giugno 2012, di provvedimenti per il riequilibrio di medio - lungo periodo dei conti. Decorso il termine senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza 1° gennaio 2012: § le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 24 in esame sull’applicazione del sistema contributivo pro-rata agli iscritti alle relative gestioni (lettera a)); § un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1% (lettera b)).

REGIME AGEVOLATO DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO

Il nuovo comma 15-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti del settore privato con pensioni liquidate a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima, in possesso di specifici requisiti. In particolare, tale regime opera nei confronti: § dei lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, a condizione che avessero maturato, prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 (“quota 96” quale somma

tra età anagrafica e contributiva in presenza di un’età anagrafica minima di 60 anni) ai sensi della Tabella B allegata alla L. 243/2004 (lettera a)); § delle lavoratrici che maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e conseguano alla stessa data un'età anagrafica di almeno 60 anni (lettera b)). Queste ultime possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del precedente comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni.