DlRETTIVE PER I SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA n. 1/2007...

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Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna DlRETTIVE PER I SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA n. 1/2007 del 5 aprile 2007 Indice Premessa COME COMPORT ASI QUANDO SI OPERA NEI CONFRONTI DI UN MINORE a) Età del minore b) L'identificazione del minore c) Adempimenti in caso di accompagnamento per identificazione di minori Da Pago 2 Capitolo 1 IL RITROVAMENTO DI UN MINORE CHE NON HA COMMESSO REATI a) Minori con referenti educativi in Italia, c.d. Accompagnati b) Minori senza referenti educativi in Italia, c.d. Non accompagnati Da Pago 3 Capitolo 2 COME COMPORTARSI NEI CONFRONTI DI UN MINORE CHE HA COMMESSO REA TI a) Indagati in stato di libertà: adempimenti b) Presupposti per procedere all'arresto c) Presupposti per procedere al fermo d) Adempimenti della Polizia Giudiziaria in caso di arresto o di fermo e) Presupposti per procedere all'accompagnamento a seguito di flagranza di reato f) Adempimenti della Polizia Giudiziaria in caso di accompagnamento a seguito di f1agranza di reato Da pago 4 Capitolo 3 LE MISURE CAUTELARI PER I MINORENNI a) Prescrizioni b) La permanenza in casa c) Il collocamento in comunità d) La Custodia Cautelare Pago 7 INDIRIZZI UTILI MODULISTICA ALLEGATA Pago 8 Mod. l Verbale di affidamento/consegna minore Mod. 2 Verbale di accompagnamento di minore a seguito di f1agranza di reato Mod. 3 Richiesta di sottoposizione del minore ad accertamento auxologico Mod.4 Rinuncia del minore ad avvalersi dell'intervento dell'autorità consolare Da Pago 9 Direttiva 80 01-2007 su Minori 05-04-2007

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Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna

DlRETTIVE PER I SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA n. 1/2007

del 5 aprile 2007 Indice

Premessa

COME COMPORT ASI QUANDO SI OPERA NEI CONFRONTI DI UN MINORE

a) Età del minore

b) L'identificazione del minore

c) Adempimenti in caso di accompagnamento per identificazione di minori

Da Pago 2 Capitolo 1

IL RITROVAMENTO DI UN MINORE CHE NON HA COMMESSO REATI

a) Minori con referenti educativi in Italia, c.d. Accompagnati

b) Minori senza referenti educativi in Italia, c.d. Non accompagnati Da Pago 3

Capitolo 2

COME COMPORTARSI NEI CONFRONTI DI UN MINORE CHE HA COMMESSO REA TI

a) Indagati in stato di libertà: adempimenti

b) Presupposti per procedere all'arresto

c) Presupposti per procedere al fermo

d) Adempimenti della Polizia Giudiziaria in caso di arresto o di fermo

e) Presupposti per procedere all'accompagnamento a seguito di flagranza di reato

f) Adempimenti della Polizia Giudiziaria in caso di accompagnamento a seguito di f1agranza di reato

Da pago 4 Capitolo 3

LE MISURE CAUTELARI PER I MINORENNI

a) Prescrizioni

b) La permanenza in casa

c) Il collocamento in comunità

d) La Custodia Cautelare Pago 7

INDIRIZZI UTILI

MODULISTICA ALLEGATA Pago 8

Mod. l Verbale di affidamento/consegna minore

Mod. 2 Verbale di accompagnamento di minore a seguito di f1agranza di reato

Mod. 3 Richiesta di sottoposizione del minore ad accertamento auxologico

Mod.4 Rinuncia del minore ad avvalersi dell'intervento dell'autorità consolare

Da Pago 9

Direttiva 80 01-2007 su Minori 05-04-2007

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Premessa

COME COMPORTASI QUANDO SI OPERA NEI CONFRONTI DI UN MINORE

a) L'ETA' DEL MINORE

Per definire l'età del soggetto nel caso sussista il dubbio che l'età dichiarata non sia quella reale, è possibile eseguire esame

auxologico (radiologico carpale).

Questo tipo di esame deve essere effettuato solo dopo avere accertato che il minore non vi sia mai stato sottoposto in

precedenza (circostanza verificabile dallo sviluppo dell' AFIS, in quanto se il minore fotosegnalato è stato sottoposto in

passate occasioni ad esame auxologico, ciò dovrebbe risultare dalle note informative dello SDI).

Se l'esame riporta indicazioni del tipo "età presunta di circa 18 anni", deve essere sempre ritenuta valida l'età inferiore.

L'esito dell'esame auxologico prevale sempre sulla fotocopia di un documento.

La ragazza che dichiara di attendere un figlio, deve essere sottoposta a test di gravidanza prima di procedere ad accertamenti

auxologici. In casi dubbi, NON procedere all'esame radiografico.

N.B.

L'art. 349 co. 2 c.p.p. (identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone) consente

alla Polizia Giudiziaria, nel corso dell'identificazione della persona nei cui confronti vengano svolte le indagini, di

procedere, di iniziativa e senza l'autorizzazione del P.M., ai rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché ad altri

accertamenti.

Di conseguenza, l'autorizzazione al P.M. di turno per procedere ad accertamenti auxologici non è necessaria. (cfr. modulo

allegato)

L'età del minore s'intende sempre compiuta alle ore 24 del giorno di nascita.

Se, ad esempio, una persona diventa maggiorenne il IO dicembre, l'anno è compiuto allo scadere del giorno IO (ore 24),

quindi per tutta la giornata del IO è ancora da considerarsi minorenne.

b) IDENTIFICAZIONE DEL MINORE

I) Chiedere sempre al minore se è in possesso di un valido documento di identificazione in originale (passaporto, permesso

di soggiorno o carta d'identità italiana; la carta d'identità straniera non è valida) o se vi è un adulto che può esibire i

documenti.

Se il minore è identificabile e dichiara di essere accompagnato da un adulto, questi deve essere contattato ed invitato a

presentarsi in ufficio, portando con sé i documenti del minore.

L'adulto deve essere ,a sua volta identificabile.

Tra il minore e l'adulto deve necessariamente risultare dai documenti un rapporto di parentela; 10 caso contrario, il minore

non può essere consegnato e deve essere considerato abbandonato o non accompagnato.

Se la parentela è comprovata, occorre redigere il verbale di affidamento/consegna che verrà successivamente trasmesso alla

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna (cfr. modulo allegato). Se si hanno dubbi sulla

veridicità dei documenti, ma non vi è modo di effettuare verifiche, procedere al fotosegnalamento sia dell'adulto che del

minore (che è obbligatorio)

2) Il minore che non possa essere identificato sulla scorta di validi documenti di identificazione deve in tutti i casi essere

sottoposto a fotosegnalamento.

Se presenta alterazioni delle impronte digitali (abrasioni), è opportuno effettuare fotografie accurate.

c) ADEMPI MENTI IN CASO DI ACCOMPAGNAMENTO PER IDENTIFICAZIONE DI MINORI

Quando il minore -che non ha commesso reati- viene accompagnato per identificazione negli uffici in orariI diurni è

necessario informare immediatamente il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,

reperibile contattando il Centralino degli Uffici della Procura o il numero del cellulare di turno 329/9078847.

In orari notturni (dalle 24 alle 07), dell'accompagnamento si informi il Procuratore di turno immediatamente via fax e con

conferma telefonica a partire dalle ore 7,00.

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Capitolo 1

IL RITROVAMENTO DI UN MINORE CHE NON HA COMMESSO REATI

a) MINORI CON REFERENTI EDUCATIVIIN ITALIA, CD. ACCOMPAGNATI

I minori accompagnati sono quelli che si trovano sul territorio italiano in compagnia di genitori o parenti entro i I 40 grado.

~ Adempimenti

Dovranno essere identificati e riaffidati alla famiglia, della quale seguiranno le sorti, a meno che siano vittime di

trascuratezza, maltrattamenti ovvero di abbandono morale e materiale.

In tal caso la segnalazione andrà fatta al Procuratore della Repubblica presso Tribunale per i Minori del distretto in cui il

minore vive abitualmente, al fine di consentire gli interventi dì protezione opportuni.

Gli estremi identificativi dei genitori/parenti vanno inseriti nel verbale di affidamento.

Si segue la procedura per l'identificazione del minore già descritta.

b) MINORI SENZA REFERENTI EDUCATIVIIN ITALIA, CD. NON ACCOMPAGNATI

I minori non accompagnati sono quelli che si trovano sul territorio italiano senza referenti adulti reperibili.

l. quando si tratta di bambini, si versa in una situazione giuridica e di fatto corrispondente a quella dell'abbandono e,

pertanto, gli stessi vanno segnalati con urgenza al Procuratore per i Minorenni che promuoverà ed adotterà gli

interventi necessari per i ricorsi per l'adottabilità (art. 9 legge 18411983 modificato dalla Legge n. 149/2001) o per

interventi sulla potestà (art. 330 e 330 cc.) o pcr l'affidamento familiare non consensuale (art. 4 co 2 L. 184/1983).

2. quando si tratta di adolescenti, la cpmpetenza appartiene al Giudice Tutelare del luogo ove il minore ha il centro di

interessi e dove si prevede il suo inserimento sociale.

Il giudice tutelare deciderà sulla sua collocazione provvisoria. (art. 371 cc) N.B. L'art. 403 del Codice Civile consente alla Pubblica Autorità di collocare il minore in un luogo sicuro qualora sì trovi in uno

stato di abbandono morale o materiale o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per negligenza,

immoralità, ignoranza o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione.

Pertanto in caso venga trovato un minore (qualunque età egli abbia), senza nessuno che possa legittimamente provvedere alla

sua custodia, occorre procedere alla sua corretta identificazione (con le modalità su descritte) e collocarlo in una struttura

protetta, da individuare unitamente ai Servizi Sociali.

~ Adempimenti

1) Richiesta fotosegnalamento al Gabinetto Polizia Scientifica della Questura se il minore risulta privo di

validi documenti d'identificazione;

2) Precedenti dattiloscopici (AFIS);

3) Risultanze SOl;

4) Redigere verbale di affidamento;

5) Nota informativa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed eventualmente

al Giudice Tutelare.

Se straniero, la segnalazione concernente la presenza del minore in Italia va inviata alle seguenti autorità:

a) Giudice tutelare per eventuale apertura di tutela e per la determinazione del luogo di provvisoria sistemazione (allo stesso

va trasmesso anche il verbale di affidamento);

b) Servizio Sociale del luogo in cui è ubicata la struttura di accoglienza del minore; Solo se

cittadino extracomunitario la segnalazione va inviata anche alla:

c) Prefettura del luogo in cui il minore è stato trovato unitamente alla sua scheda di identificazione. Tale ufficio funge da

organo di coordinamento e di raccolta dei dati inerenti i minori stranieri e ha, a sua volta. il compito di trasmetterli al Comitato

per i Minori stranieri

~ Contenuto della segnalazione

a) nota informativa indicante le circostanze in cui il minore straniero è stato individuato;

b) luogo in cui è stato collocato;

c) tutte le risultanze relative all'identità.

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Capitolo 2

COME COMPORTARSI NEI CONFRONTI DI UN MINORE CHE HA COMMESSO REATI

a) INDAGATI IN STATO DI LIBERTA': adempimenti

1) Procedere ali 'identificazione con le modalità su descritte;

2) allegare verbale di identificazione, nomina del difensore di fiducia o d'ufficio ed elezione di domicilio: per

quanto riguarda la redazione del verbale, bisogna ricordare che a differenza di quanto accade per l'indagato

maggiorenne, l'eventuale difensore d'ufficio non deve essere richiesto al cali center poiché esistono appositi

elenchi divulgati periodicamente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna alle forze di

Polizia e al Centro di Prima Accoglienza di Bologna. E' evidente che se il minore ha un suo difensore di

fiducia lo può validamente nominare anche se il legale non è inserito nei predetti elenchi. L'elezione del

domicilio è a cura del minore, eventualmente alla presenza del genitore. N.B:

Non chiamare il P.M. durante la notte solo per farsi comunicare il difensore d'ufficio.

3) I minori colti nell'atto di commettere reati e non arrestati, devono essere consegnati ai genitori, ai parenti fino

al 4° grado, al tutore o all'affidatario legale (non a chi si presenta come avvocato incaricato dai familiari).

Queste persone debbono essere identificate.

In mancanza di persona legittimata a ricevere in consegna il minore, questo deve essere accompagnato in una comunità

di emergenza.

In tali casi contattare il Servizio Sociale perché provveda alla collocazione di tali minori unita mente alle forze dell

'Ordine

Poiché in caso di minori stranieri vi è il sospetto che questi possano essere utilizzati dagli adulti per commettere reati,

nel caso vengano affidati ad una struttura di accoglienza, si inviterà il responsabile ad esercitare la massima vigilanza

sul minore e a non riconsegnarlo ai presunti familiari' se non dopo la loro corretta identificazione che può avvenire

anche con fotosegnalamento da parte degli addetti a tale servizio.

4) effettuare accertamenti SDI il cui esito andrà allegato alla notizia di reato; 5) richiedere precedenti dattiloscopici (AFIS) che andranno allegati alla notizia di reato;

Qualora gli atti di cui ai punti 4) ed 5) non fossero immediatamente reperibili, questi andranno trasmessi alla Procura

per i Minori appena possibile, dandone atto nella notizia di reato.

6) fornire notizie sulle condizioni di vita familiare e sociale, sulla personalità, sul grado di istruzione e sulla

condotta dell'indagato ai sensi dell'art.9 Dpr. n. 448/1988, qualora già in possesso della P.G. operante all'atto della

redazione della CNR;

7) allegare alla notizia di reato eventuali verbali di sequestro, perquisizioni ed altri atti necessitanti provvedimento

di convalida.

8) allegare verbale di eventuale rinuncia ad avvalersi dell' Autorità Consolare in easo di indagati stranieri (cfr.

modulo allegato).

b) PRESUPPOSTI PER PROCEDERE ALL' ARRESTO: -

Normativa di riferimento: art. 16 D.P.R. 448/88-

l. flagranza del reato

2. imputabilità: ai sensi dell'art. 98 c.p. è imputabile ehi, nel momento in cui ha commesso il fatto, ha compiuto

gli anni 14 (art. 97 c.p.) se ha la capacità di intendere e di volere;

3. gravità del fatto

4. personalità del soggetto

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Reati per i quali si puo' procedere all'arresto (che per i minorenni è sempre facoltativo): -Normativa

di riferimento: art.23 Dpr. n. 448/1988-

1) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove annI.

Anche fuori dai casi predetti è possibile procedere all'arresto di minorenne quando trattasi di:

2) delitto di violenza sessuale;

3) delitti consumati o tentati previsti dall'arI.380, comma 2 c.p.p. lettere e, f, g, h. e segnatamente:

furto su armi (o esplosivi) in luoghi adibiti alla loro custodia;

furto con violenza sulle cose (salvo il caso di danno patrimoniale di speciale tenuità);

rapina (arI. 628 c.p.);

estorsione (arI. 629 c.p.);

illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico (o

aperto al pubblico) di armi (o parti di esse) da guerra, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da

sparo escluse quelle previste dall'arI. 2 co. 3 legge 110/75 (quelle da bersaglio, da sala, a gas, ad aria compressa ... );

produzione, traffico o detenzione di sostanze stupefacenti (arI. 73 D.P.R. 309/90) ..

Non si può procedere all'arresto nei casi previsti dall'ipotesi di cui al comma 5 di detto articolo.

N.B. E' comunque vietato procedere all'arresto del minore nei casi di cui all'art.385 c.p.p.

c) PRESUPPOSTI PER PROCEDERE AL FERMO: -

Normativa di riferimento: art. 17 del D.P.R. 448/88.-

I. imputabilità: ai sensi dell'art. 98 c.p. è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, ha compiuto gli anni 14

(arI. 97 c.p.) se ha la capacità di intendere e di volere;

2. pericolo di fuga (art. 384 c. p. p. )

Reati per i quali si puo' procedere al fermo:

E' consentito il fermo del minorenne indiziato di delitto per gli stessi reati per i quali si può procedere all'arresto in flagranza,

sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

d) ADEMPIMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN CASO DI ARRESTO O DI FERMO: -

Normativa di riferimento: arI. 18 del D.P.R. 448/88.-

1. identificazione del minore: attenersi alle disposizioni sull'identificazione su descritte;

2. avviso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna: da contattare al n. 051

2964811 negli orari d'ufficio e al n. 329/9078847 in orari notturni o serali;

3. avviso ai genitori, agli esercenti la potestà o eventuali affidatari;

4. avviso al difensore di fiducia o d'ufficio: attenersi alle disposizioni indicate negli adempi menti per gli indagati a

piede libero;

5. comunicazione all'ufficio dei Servizi Sociali del Centro per la Giustizia Minorile U.S.M.M: tel. 051 266419 fax 051

230162. La comunicazione può essere fatta via fax.

6. redazione del verbale di arresto/fermo: dovrà essere trasmesso entro le 24 ore;

7. redazione del verbale di identificazione, di elezione di domicilio e nomina del difensore l!iseml delI'art.349 III

comma c.p.p.;

8. risultanze SOl e AFIS: oltre agli atti su citati dovranno essere allegati alla notizia di reato le risultanze SOl ed AFIS.

9. biglietto di accompagnamento del minore in struttura.

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N.B.

L'art. 20 del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/88,

recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) dispone che, nell'esecuzione dell'arresto e del

fermo e nella traduzione, siano adottate opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da

ogni specie di pubblicità anche per ridurre, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. E'

vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza. Negli uffici di Polizia

Giudiziaria il minore deve essere trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.

e) PRESUPPOSTI PER PROCEDERE ALL'ACCOMPAGNAMENTO A SEGUITO DI FLAGRANZA DI REATO:

-Normativa di riferimento: art. 18 bis del D.P.R. 448/88.-

1. flagranza del reato 2. imputabilità: ai sensi dell'arto 98 c.p. è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, ha

compiuto gli anni 14 (art. 97 c.p.) se ha la capacità di intendere c di volere; 3. gravità del fatto 4. personalità del soggetto

Reati per i quali si puo' procedere all'accompagnamento a seguito di flagranza di reato:

Si può procedere all'accompagnamento a seguito di flagranza quando il minore viene colto in Oagranza di un delitto

non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell' ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque

anni.

Trattasi di atto diverso dall'accompagnamento per l'identificazione.

Poiché influisce sulla libertà dell'individuo è un atto che necessita di convalida.

f) ADEMPIMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN CASO DI ACCOMPAGNAMENTO A SEGUITO DI

FLAGRANZA DI REATO:

1) identificazione del minore: attenersi alle disposizioni sull'identificazione su descritte.

2) avviso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna:da contattare al

n. 051 2964811 negli orari d'ufficio e al n. 329/9078847 in orari notturni o serali;

3) avviso al difensore di fiducia o d'ufficio: attenersi alle disposizioni indicate negli adempi menti per gli

indagati a piede libero;

4) comunicazione all'ufficio dei Servizi Sociali del Centro per la Giustizia Minorile U.S.M.M: tel. 051

266419 fax 051 230162. La comunicazione può essere fatta via fax.

5) invitare gli esercenti la potestà genitoriale e l'eventuale affidatario per prendere in consegna il minore.

L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il

minorenne è consegnato sono avvertiti di tenerlo a disposizione del P.M. e di vigilare sul suo

comportamento. Quando gli esercenti la potestà o l'eventuale affidatario non sono disponibili o

appaiono manifestamente inidonei al compito di vigilare sul comportamento del minore e a tenerlo a

disposizione della AG.. avvisare tempestivamente il P.M. che disporrà l'accompagnamento presso un

centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica autorizzata che provvederà ad indicare.

6) redazione del verbale di accompagnamento a seguito di flagranza: dovrà essere trasmesso entro le 24

ore per la prescritta convalida (cfr. modulo allegato);

7) redazione del verbale di identificazione, di elezione di domicilio e nomina del difensore ai sensi

dell'art.349 III comma c.p.p.;

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8) risultanze SOl e AFIS: oltre agli atti su citati dovranno essere allegati alla notizia di reato le risultanze SOl

ed AFIS.

9) verbale di affidamento del minore o biglietto di accompagnamento in struttura;

N.B. Per l'accompagnamento a seguito di flagranza bisogna ricordare che il minore non può essere trattenuto oltre 12

ore e che può essere accompagnato in un luogo diverso dalla sua abitazione e affidato a terzi solo con l'autorizzazione

del P.M.

DA RICORDARE

~ Informazioni necessarie da inserire allo SOl insieme alla notizia di reato

Per evitare di ripetere accertamenti sull'età, verificare dallo sviluppo dell' AFIS se il minore è stato sottoposto a

fotosegnalamento e se risulta identificato tramite Interpol. E' opportuno inserire allo SOl (nel campo note), insieme

agli estremi della notizia di reato, come il minore sia stato identificato, se con documento o altro e gli estremi dello

stesso, nonché se è stato sottoposto a fotosegnalamento e se sono stati effettuati accertamenti auxologici con relativo

esito.

~ La notizia di reato a carico di minore che non ha compiuto gli anni 14 deve comunque essere sempre trasmessa alla

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni anche se porterà ad una sentenza di non luogo a

procedere perché minore non imputabile.

~ Non è mai possibile l'espulsione del minorenne straniero: in base all'art. 19 co. 2 lettera a del D.L. n. 286/98 e

successive modifiche (ved. Anche Legge 6 marzo 1998 n. 40 art. 17) non è possibile procedere all'espulsione del

minore straniero ehe andrà sempre identificato con le modalità già descritte.

Capitolo 3

LE MISURE CAUTELARI PER I MINORENNI

a) Prescrizioni b) Permanenza a casa (1' allontanamento non è evasione) c) Collocamento in comunità (l'allontanamento non è evasione) d) Custodia Cautelare

Le misure cautelari della permanenza in casa e del collocamento in comunità sono equiparate al periodo eventualmente

trascorso in Istituto Penale ai soli fini del computo del periodo di custodia cautelare. (art. 21 co. 4 e art. 22 del D.P.R. 448/88).

Per questa ragione l'allontanamento dal luogo ove il minore è collocato o l'inosservanza delle prescrizioni non configura il

reato di evasione. Questa eventualità va comunque segnalata per gli aggravamenti della misura cautelare eventualmente

disposti dal Giudice.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.

Dott.ssa Eufemia Milelli

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7 INDIRIZZI UTILI

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna Via del Pratella n.36 - te!.051 2964811 fax

n.051 237821

Centro di Prima Accoglienza per i minorenni di Bologna Via del Pratella n.34 - te!. 051 232342 -

051 221497

Istituto Penale per i minorenni di Bologna Via del Pratella n.34 - te!. 051 238310

Ufficio del Servizio Sociale del centro per la giustizia minorile di Bologna Via del Pratella n.38 - te!. 051 266419 fax

051 230162

Per la ricerca del Magistrato di turno della Procura per i minorenni di Bologna

Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 051 2964811

Dalle ore 13,00 in poi (anche di notte) 329/9078847 Direttiva 80 01-2007 su Minori 05-04-2007

8 Mod.! Verbale di affidamento/consegna minore

INTESTAZIONE OGGETTO: Verbale di consegna di minorenne a:

nato a

_____ residente a ___________________________________ via _____________________ _

tel ___________ _

professione ________ _________ grado di parentela.

il n. L'anno addì del mese di , alle ore _'_' negli uffici

__________________ , innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G., appartenente

all'ufficio in intestazione è presente il Signor ________________________________________ meglio in oggetto

generalizzato, al quale, su disposizione del P.M. dotto _________________________________ della Procura della

Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna, viene consegnat _

______________ nata a ___________________________________________ il ___________ , accompagnata in

questi uffici da personale dipendente in data odierna perché

Riletto, confermato e sottoscritto. L'INTERESSATO Direttiva BO 01-2007 su Minori 05-04-2007

Mod.2 Verbale di accompagnamento di minore a seguito di flagranza di reato INTESTAZIONE OGGETTO: Verbale di accompagnamento a seguito di flagranza a carico del minore:

nato a

il ______ residente a _________________________________ _ via ___________________________ n.

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tel ______________

professione _________________ _

___________ r.iferiscono che alle ore hanno colto la persona

Il ______ ~!l~_alle ore _,_ negli uffici ______________________________________________________ i sottoscritti

uff./Ag. di P.G. _____________________________________________________________________ tn servizio presso

in località flagranza del delitto:

in

del oggetto nella

Tenuto conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne desunte specificamente

__ , hanno proceduto ad accompagnare presso i propri uffici il minorenne predetto e a qui trattenerlo per il tempo strettamente

necessario alla sua consegna all'esercente la potestà gcnitoriale/ oppure all'affìdatario/ oppure a persona da questi incaricata.

Dell'avvenuto accompagnamento è stata data immediata notizia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di

Bologna dott.________ mediante comunicazione a mezzo

______ alle ore __________________ o Il minorenne avvertito della relativa facoltà, ha dichiarato di nominare

quale difensore di fiducia, l'avv. ______________________ del foro di _______________ / di non essere in grado di

nominare un difensore di fiducia, dandosi atto che viene qui designato quale difensore d'ufficio l'Avv.

_______ del foro di _________________________ che è stato immediatamente notiziato a mezzo __________________ 1

alleore _______

All'esercente la potestà dei genitori, all'esercente la potestà genitoriale/ oppure all'affidatario/ oppure a

persona da questi incaricata è stato invece rivolto, a mezzo comunicazione effettuata ______________________ alle ore

___ , l'espresso invito di presentarsi al più tardi entro le ore ___________________ del giorno ____________ presso gli

uffici _________ __________________ per prendere in consegna il minorenne.

Alle ore _______ del giorno _________ , avuta la presenza dell'esercente la potestà dei genitori nella persona di

_______________ , il minorenne indicato in oggetto è stato a questi consegnato con l'avvertimento di tenerlo a disposizione del

pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento

OPPURE Direttiva 8001-2007 su Minori 05-04-2007

stante l'irreperibilità o la manifesta inidoneità dell'esercente la potestà, è stato dato immediato avviso al Pubblico Ministero, il quale ha

disposto che il minore venisse condotto senza ritardo presso Centro di Prima Accoglienza! oppure Comunità Pubblica.

Della consegna e del relativo avvertimento è stato redatto separato verbale contenente in specie l'indicazione delle generaMtà della

persona cui il minorenne è stato consegnato, generalità che qui di seguito, ad ogni buon fine, specificamente si riportano:

Riletto, confermato e sottoscritto.

GLI UFF./AG.TI DI P.G.

Mod.3

Richiesta di sottoposizione del minore ad accertamento auxologico

INTESTAZIONE

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Alla Direzione Sanitaria

AU.S.L. di

OGGETTO: Richiesta, ai sensi dell'art. 349 c.p.p., di accertamenti sull'età del minorenne: ______________ nato a _____________________________________________ il __________ _ e residente a ___________________________ via __________________________ n.

Si consegna a codesta Direzione Sanitaria la persona indicata in oggetto, con preghiera di volerla sottoporre ad esame auxologico diretto ad accertarne l'età presunta.

Tale accertamento viene richiesto da questa Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.349 II' comma c.p.p. ai fini dell'identificazione di minore nei cui confronti vengono svolte indagini.

Trattandosi di attività per l'espletamento della quale la Polizia Giudiziaria si avvale di persone in possesso di specifiche competenze tecniche ex art.348 IV' comma c.p.p., queste non possono rifiutare la loro opera.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

L'Ufficiale di polizia giudiziaria Mod.4

Rinuncia del minore ad avvalersi dell'intervento dell'autorità consolare INTEST AZIONE

RINUNéIA AD AVVALERSI DELL'INTERVENTO DELL' AUTORIT A' CONSOLARE O DIPLOMATICA DA

PARTE DI PERSONA STRANIERA

(Art.2, comma 7, decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 e 4 Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.394) I sottoscritti Ag.ti/uff. _______________________________________ ., appartenenti a

con sede in forza presso l'ufficio/distaccamento ____________________ _

______________ , in data

sito in via nel luogo ______________ , hanno sottoposto a provvedimento di restrizione della

libertà personale per il reato di _______________________________________________ con verbale n. ____ del _________________ , il minore ________________________________________________ di

nazionalità __________________ -, identificato mediante __________________________________ _

La persona sopra generalizzata, a seguito di specifica richiesta da parte degli operatori di P.G., ha affermato di NON volersi

avvalere degli interventi dell 'autorità consolare e/o diplomatica.

FIRMA della persona che rinuncia FIRMA degli operatori Direttiva 80 01-2007 su Minori 05-04-2007

GLI UFF.lAG.TI DI P.G

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Ai Sig.ri Questori delle Province diBOLOGNAFERRARA

FORLI'. CESENAMODENA

PARMAPIACENZARAVEI{I{A

REGGIO EMILIARIMII{I

Ai Sig.ri C.ti P.li dell 'Arma dei Carabinieri diBOLOGNAFERRARA

FORLI'. CESENAMODENA

PARMAPIACENZARAVEI\I..{A

REGGIO EMILIARIMINI

Ai Sig.ri C.ti P.li della Guardia di Finanza diBOLOGNAFERRARA

FORLI'- CESENAMODEI{A

PARMAPIACENZARAVENNA

REGGIO EMILTA

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RIMINI

At Sig. Dirigente del Compartimento Polizia Stradaledell'EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

Al Sig. Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviariadell'EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

Al Sig. Dirigente del Compartimento Polizia Postaledell'EMILIA ROMAGNA

BOLOGI{A

Al Sig. Dirigente dell'Vfil ZONA POLIZIA DI FROI{TIERAdi EMILIA ROMAGNA, TOSCANA e MARCHE

BOLOGI{A

Al Sig. C.ti P.li del Corpo Forestale dello Stato diBOLOGI{AFERRARA

FORLI'. CESENAMODENA

PARMAPIACENZARAVENNA

REGGIO EMILIARIMIT{I

Ai Sig.ri C.ti delle Polizie Municipati dei Comuni diBOLOGI{A

CESENAFERRARA

FORLI'MODENA

PARMAPIACEI{ZARAVENNA

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REGGIO EMILIARIMINI

€rP.C.

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblicapresso la Corte di Appello di Bologna

At Sig. C.te della Regione EMILIA ROMAGNAdell'Arma dei Carabinieri

Al Sig. C.te della Regione EMILIA ROMAGNAdella Guardia di Finanza

AI Sig. C.te della Regione EMILIA ROMAGNAdel Corpo Forestale dello Stato

oggetto : direttive e indicazioni operative per la Polizia Giudiziariadella Regione Emilia Romagna

Trasmetto in allegato il testo di una circolare recante direttive eindicazioni operative alla Polizia Giudiziaria del Distretto perI'attuazione degli interventi nei confronti di minorenni autori di reatoe a tutela di minori rinvenuti in situazione abbandonica o para-abbandonica .Prego le SS.LL. di voler dare disposizioni affinchè sia comunicata agliufficiali e agenti di p.g. in servizio presso i dipendenti uffici fornendoformale assicurazione in merito .

Ringrazio per I'attenzione e la preziosa collaborazione.

Bologtra, 11 luglio 2009

Il Proc Repubblica

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PROCURA DE,LLA REPUBBLICAPRESSO IL TRIBUNALE PER

HL[ffiiNI DELL'EMILIA ROMAGNA

prot. rr"...9 9.A..,2oog

Bologhîr 11 lugl io 2OO9

DIRETTTVE E 1ND1CAZTON| OnERATTVEPER UFFTCTALT ED AGENTT DT POLTZTA GTUDTZTARTA

DELLA REGTONE EMTLTA ROIIilAGNA

IL PROGURATORE DELLA REPUBBLICAUgo PASTORE

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NDICE

SEZ. I NOTIZIE DI REATO

1) Trasmissione2) Informazioni al querelante3) Seguit i4) Complelezza della notizia di reato ex art. 496 c.p.5) Modalità di trasmissione6) lnformative relative a reati commessi in danno di minori

SEZ II ASSISTENZA ALL'INDAGATO/IMPUTATO MINORENNE E SUATUTELA DALLA PUBBLICITA

SEZ. III IDENTIFICAZIONE DEI MINORI.PARTICOLARITA RIGUARDANTI MINORI SENZA FISSA DIMORA OSTRANIERI

1 ) ldentificazione minori2) ldentificazione minori senza fissa dimora o stranieri privi di validi documenti d'identità3) Accertamenti in caso di dubbio sull'età4) Suggerimenti tecnici per il fotosegnalamento5) Sanzioni in caso d'inosservanza

SEZ. IV INFORMAZIONI ACGESSORIE DA FORNIRE A CORREDO DELLENOTIZIE DI REATO RIGUARDANTI MINORI SENZA FISSA DIMORA ESTRANIERI

1) F inal i ta2) Adempimenti

sEZ. V ELEZIONE Dl DOMICILIO (CON PARTTCOLARE RTGUARDO ASTRANTERT E MINORT SENZA F|SSA DTMORA )

1) Elezione di domici l io2) lrregolari tà del l 'elezione di domici l io

SEZ. VI DENUNCE IN STATO DI LIBERTA' E RIAFFIDAMENTO

2

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SEZ. VII ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO DIP.G.

1 ) Arresto: particolarita2) Fermo: particolarita3) Adempimenti

SEZ. VIII ACCOMPAGNAMENTO EX ART. I8 BIS D.P.R. 448/1988

Adempimenti

SEZ. IX NOMINA DEL DIFENSORE D'UFFICIO

Adempimenti

SEZ. X REPERIBILITA' DEI MAGISTRATI DELL'UFFICIO DEL P.M.M.

SEZ. XI SEQUESTRI E REPERTI. CUSTODIA DELLE COSESEQUESTRATE

1) Sequestri2) Deposito di corpi di reato ordinari3) Restituzione al legittimo proprietario4) Sequestro di un unico bene riguardante un reato attribuito a maggiorenne e

minorenne5) Sequestro di più beni trovati in possesso di più soggetti6) Deposito di corpi di reato particolari:a) Somme di denaro ed oggetti di valoreb) Materiali esplosivi e infiammabili, armi da guerrac) Sostanze stupefacenti

SEZ. Xll Interventi urgenti di protezione a tutela di minorennivittime direati o in stato di abbandono

3

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PROGU R/A DELLA REPU BBLIGAPRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

La presente circolare contiene specifiche direttive alle quali la PoliziaGiudiziaria deve attenersi quando svolge le sue funzioni nei confronti diminorenni.Essa:- fornisce altresì indicazioni non cogenti in ordine alle buone prassi daseguire nell'effettuare interventi di protezione nei confronti di minori degli annidiciotto in situazione abbandonica o vittime di abusi , violenze e gravitrascuratezze in ambito familiare ( Sezione Xll ) .- integra e conferma precedenti disposizioni e circolari e le sostituisce Derquanto risulti incompatibile.Si ricorda che nel procedimento a carico di minorenni. per quanto nonorevisto dal D.P.R. 448/1988 e dal D. L.vo 27211989. si osservano ledisposizioni del codice di procedura penale da applicarsi "in modoadequato alla personalità e alle esiqenze educative del minorenne " (aÉ. 1 co.1 seconda parte D.P.R. n.448/1988 ).

I. NOTIZIE DIREATO

1) TrasmissioneDestinataria delle notizie di reati attribuiti a minorenni di qualsiasi etàcommessi nel distretto della Corte d'Appello di Bologna - che comprende ilterritorio dell' intera Regione Emilia Romagna - è la Procura dellaRepubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, che, oltre adessere titolare dell'azione penale, è altresi la parte pubblica legittimata allaproposizione di azioni in sede giurisdizionale per la tutela dei minori.Si raccomanda perciò di non trasmettere le notizie e segnalazioni direato o di comportamenti pregiudizievoli di genitori nei confronti deif ig l i minorennianche :- al Tr ibunale per iminorenni di Bologna, posto che I 'aÉ. 111 del laGostituzione riserva al Giudice la posizione di terzo imparziale,chiamato a conoscere i fatti solo nell'ambito del processo e nelcontraddiftorio delle paÉi ;- a soggetti ed Enti ,pubblici e privati, che non risultino legittimati,inforza di legge, a riceverle.

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2) Informazioni alla persona offesa ( denunciante o querelante)

La parte offesa dal reato ,commesso o attribuito al minore imputabile per età, va sempre informata che nel processo penale a carico di minorenni non èammessa la costituzione di parte civile e, di conseguenza , la domanda ,insede penale, di risarcimento del danno cagionato dal reato (art. 10 DPR448t88).

In caso di autore del reato non imputabile per età, la persona offesa dal reatodovrà essere sempre informata ( in caso di ricezione di specifica denuncia odi presentazione di querela ) della non promovibilità , per legge, dell'azionepenale nei confronti del medesimo,fatti salvi I'applicazione di specifichemisure di sicurezza alle condizioni di legge o altri interventi in sede digiur isdizione volontar ia (art .25 R.D.L. n.140411934) .

Laddove la vittima del reato sia minorenne le informazioni dovranno esserefornite anche agli esercenti la potestà sul medesimo ( genitori non dichiaratidecaduti dalla potestà o tutore legalmente nominato) e alle persone che nerisultino affidatarie in base a un formale prowedimento dell'Autoritàgiudiziaria o dell'Autorità amministrativa

3) Sesuiti

La modifica introdotta dalla legge 7t}t1gg2 n. 356 ha riconosciuto maggioreautonomia d'indagine alla Polizia Giudiziaria.Perciò, nei tempi più ragionevoli previsti dal vigente testo degli artt. 347 e348 c.p.p. , la P.G. potrà,in autonomia e in mancanza di specifiche direttivedel P.M., raccogliere elementi sufficienti per segnalare una notizia di reato inmodo circostanziato e documentato e limitare così il carteggio dei c.d. segurf.Per quanto riguarda proprio i "seguiti" si rawisa l' indispensabilità che nell'oggetto ne sia chiaramente specificato il contenuto , per richiamarel'attenzione del P. M. su " ulteriori fonti di prova acq uisife", owero " ulte riori fattidelittuosi emersi", ovvero "ulteriori prowedimenti di ricerca della provarichiesti".

5) Modalità di trasmissione

La Polizia Giudiziaria, per rispettare i termini di legge previsti per determinatecomunicazioni (sequestri, perquisizioni etc.) ed evitare frequenti e dispendiosispostamenti da varie localita dell'Emilia Romagna , può effettuare

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trasmissioni via telefax dei relativi verbali al numero all'uopo riservato ( 051237821).Tale numero non dovrà essere utilizzato per comunicazioni non attinent! anotizie di reato a carico di minorenni né comunicato a persone che nonrivestano la qualifica di ufficiali o aqenti di p.q. .

La documentazione trasmessa con tale modalità dovrà recare il bollodell'ufficio di provenienza, la sottoscrizione del responsabile e I'attestazionein calce di aver trasmesso il testo originale.

6) Informative relative a reati commessi in danno di minori

ln considerazione della speciale competenza del Pubblico ministero minorilea promuovere azioni civili o di giurisdizione volontaria a tutela dei minori deglianni 18 ( artt. 330,333 c.c. , 9 co. 1 legge n. 184/1983 , 25 R.D.L. n.140411934 ) , la Procura della Repubblica per i minorenni di Bologna hainteresse a venire tempestivamente a conoscenza di :

- comportamenti comunque pregiudizievoli attuati in danno di minori daparte di persone che sugli stessi esercitino la potestà ( genitori o tutore)o ne risultino , di fatto o in forza di prowedimento giurisdizionale oamministrativo, affidatari o comunque siano con gli stessi stabilmenteconviventi ,

- referti relativi a lesioni o malattie riscontrate a minori di anni 18 cherisultino di dubbia eziologia , verosimilmente o certamente ricollegabilicausalmente a comportamenti, dolosi o colposi, degli esercenti lapotestà ( genitori o tutore ) o degli affidatari ;

- molestie o violenze sessuali comunque attuate da adulti in danno diminori :

- situazioni di affidamento di fatto (per effetto di abbandono o assenzadei genitori ) o di esposizione a pericolo o a grave pregiudizio di minoririlevate nell'ambito di attività investigativa o di accertamenti di polizia aqualunque titolo effettuati .

Pertanto qualsiasi informativa di reato a carico di maggiorenni che riportidette informazioni dovrà essere tempestivamente trasmessa ,perconoscenza, anche alla Procura della Repubblica per i minorenni di Bologna,al fine di consentire le valutazioni e le iniziative di tutela di competenza.E' comunque essenziale accertare e comunicare contestualmente , in caso sitratti di persona diversa dai qenitori . se il maqqiorenne denunciato per abusio violenze in danno di un minore risulti titolare di potestà qenitoriale su fiqliminori . sia affidatario, anche di fatto. di minori. conviva stabilmente conminorenni o eserciti attività lavorativa che implichi rapporti o frequenti contatticon minorenni .

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I I . ASSISTENZA ALL'INDAGATO/IMPUTATO MINORENNE E SUA TUTELADALLA PUBBLICITA

Al minorenne indagato o imputato dev'essere assicurata l'assistenza deigenitori o di altra persona idonea durante il compimento di atti di indagine (a r t .12 co . 1 D.P.R. n .448/1988 ) .E' vietata la divulgazione di notizie o immagini idonee a consentireI'identificazione del minorenne comunque coinvolto in un procedimentopenale ( art. 13 D.P.R. n. 448/1988 ) .

ll minorenne condotto presso gli uffici di Polizia Giudiziaria in esecuzione diun arresto, di un fermo o di un accompagnamento va trattenuto in localiseparati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.

Nell'esecuzione di tali attività inoltre devono essere adottate le opportunecautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ognispecie di pubblicità .

I I I . IDENTIFICAZIONE DEI MINORI NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTEINDAGINI .

PARTIGOLARITA RIGUARDANTI MINORI SENZA FISSA DIMORA ESTRANIERI

Identificazione dei minori1)

Ogni minore denunciato, arrestato, fermato o accompagnato ex art. 18 bisD.P.R. n. 44811988, va compiutamente generalizzato ed identificato ,eventualmente anche con verifiche anagrafiche e auxologiche .E' peraltro opportuno,in via generale, che , nel comunicare l'identità delminore, la polizia giudiziaria fornisca - ove disponibili ( banche dati ) oaccertabili interpellando lo stesso minore e/o i genitori e/o il servizio socialeterritoriale - anche i seguenti dati , utili al fine di apprezzare la personalitàdel denunciato /arrestato/fermato/ accompagnato ex art. 18 bis D.P.R. n.44811988 , le sue condizioni di affidamento /educazione/ vita ed eventualiprocessi educativi in atto di cui potrebbe essere pregiudizievole I'interruzione:

a) Iteffettiva dimora del minore ove non coincidente con la residenza,anagrafica o riferita ;

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I ' identità del padre e della madre del minore ( comprensiva di luogo

, data di nascita e residenza se non coincidente con quella delminore ) ;le condizioni di affidamento del minore ove non convivente conentrambi i genitori ;

d) il grado di scolarizzaztone del minore e la scuola eventualmentefrequentata ;

e) se la famiglia del minore sia stata interessata da interventiassistenziali dei servizi territoriali ;

f) eventuali precedenti giudiziari e penali dei genitori o di parenticonviventi o persone comunque conviventi ;I 'esistenza e i recapiti di parenti entro il quarto grado del minore

che mantengano con Io stesso significativi rapporti ;tutte le circostanze util i a valutare lteventuale situazioneabbandonica o pregiudizievole per il minore derivante dacomportamenti , commissivi o omissivi, dei genitori o degliaffidatari .

2) ldentificazione dei mínori senza fissa dimora e stranieri privi divalidi documenti di identità

Vanno subito identificati fisicamente i minori senza fissa dimora, nomadi ostranieri resisi autori di reati e sprowisti di documenti di identità sicuramentegenuini o immediatamente verificabili, considerato che tali soggetti spessoforniscono false generalità per beneficiare delle regole processuali o degliistituti riservati agli infraquattordicenni e infradiciottenni o per sottrarsi alleconseguenze della recidiva.

Si ricorda che I'art. 349 c.p.p. autorizza la Polizia Giudiziaria adaccompagnare il soggetto nei suoi uffici e a trattenerlo ivi per il tempostrettamente necessario all'identificazione e in ogni modo per non più didodici ore.

L'identificazione fisica va eseguitanecessariamenteogni qualvolta vieneera stato identificatoraccolta una notizia di reato , anche se il soggetto

fisicamente poco tempo prima.

Infatti lo scopo dell' identificazione fisica è anche quello di stabilire uncollegamento tra un soggetto ed un determinato reato, collegamento che sirivela assolutamente indispensabile per I'effettiva esecuzione di un'eventualesentenza di condanna.

b)

c)

s)

h)

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Pertanto , in manca nza di valida ed idonea documentazione eindipendentemente dall'efà dichiarata dall'indagato:

a) in caso di arresto in flaqranza fermo o accompaqnamento inflaqranza ex aÉ. 18 bis D.P.R. n. 448/1988 , la Polizia Giudiziaria dovràprocedere ai rilievi fotodattiloscopici del minore redigendo un cartellino, dainviare immediatamente alla locale Questura, che trasmetteràtempestivamente a questa Procura l'elenco dei precedenti dattiloscopiciA.F.l.S., documento indispensabile all 'udienza di convalida dell'arresto , delfermo o dell'accompagnamento ex art. 18 bis D.P.R. n. 448/1988.

Copia del cartellino, oltre che agli uffici gerarchicamente sovraordinatiall'ufficio operante, dovrà essere comunque trasmessa anche a questaProcura .

b) in caso di denuncia in stato di libertà la Polizia Giudtziaria dovràprocedere ai rilievi fotodattiloscopici del minore redigendo un cartellino dainviare alla locale Questura.I precedenti A.F.I.S. e una copia del cartellino, oltre che agli uffici gerar-chicamente sovraordinati all'ufficio operante, saranno poi trasmessi a questaProcura .

Di ogni documento presentato direttamente dai minori denunciati, o da altriper loro conto o nel loro interesse , Va formata copia integrale da allegareall' informativa di reato.

I documenti apparentemente falsi vanno sempre sequestrati e trasmessiin originale alla Procura, che ne farà verif icare validità e genuinità ,curando gli adempimenti conseguenti .

Se i documenti presentati non sono immediatamente verificabili perchéemessi da autorità straniere o per altre ragioni, i minori vannocomunque fotosegnalati per procedere alla loro identificazione fisica.

3) Accertamenti in caso

Qualora vi siano dubbi sull'età del soggetto sedicente minorenne autore direato - particolarmente in riferimento alla sua imputabilità (14 anni) o allasua maggiore età (18 anni), e ciò sia di immediata rilevanza (ad esempio aifini di disporre l'arresto,il fermo o all 'accompagnamento ex art. 18 bis D.P.R.n. 44811988 ) - entro le dodici ore previste dall'art. 349 co.4 c.p.p., Ia PoliziaGiudiziaria dovrà procedere ad un esame auxologico sullo stesso per la

a

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determinazione dell'età ,awalendosi all 'uopo dell'ausilio di consulenti medici(odonioiatri,radiologi, medici legali , fisiologici ........ etc.) da nominareall'uopo formalmente ausiliari di p.S. ( art. 348 u.co c.p.p. ).

Si ricorda che, in tale veste, i soggetti richiesti non possono rifiutare Ialoro opera , se non subendo Ie sanzioni di legge ( artt. 650 e 359 c.p. )

4) Suggerimenti tecnici per il fotosegnalamento

Per assicurare I'util izzabilità dei ril ievi aifini delle indaqini si richiede il risoettodei seguenti accorgimenti :

a) impronte in fotocopia: costituisce violazione della presente circolareI'invio di cartellini con impronte in fotocopia , poiché in tal caso i rilievi sonoprocessualmente inutilizzabili;

b)fotografia e dati personali: il cartellino fotodattiloscopico deve esserecompilato - possibilmente a mezzo stampante - in tutte le sue parti ecorredato di fotografia, salvo per quei casi in cui vengono richiestiaccertamenti dattiloscopici urgenti da evadere immediatamente;

c) rinnovo della foto: é richiesto solo quando un soggetto sia registrato sucartellino fotodattiloscopico da più di due anni, owero presenti evidenticambiamenti di fisionomia (barba. cicatrici ecc.).

5) Sanzioni in caso di inosservanza

ll mancato fotosegnalamento dei minori senza fissa dimora o stranieripotrà dar luogo a segnalazione discipl inare .

IV. INFORMAZIONI ACCESSORIE DA FORNIRE A CORREDO DELLENOTIZIE DI REATO RIGUARDANTI MINORI SENZA FISSA DIMORA ESTRANIERI

1) Finalità

La singola notizia di un reato commesso da minori senza fissa dimora ostranieri (ci si riferisce ,sulla scorta dei risultati di indagini statistiche,

l o .

4

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essenzialmente a reati di furto , rapina, estorsione o detenzione e spaccio distupefacenti) puo costituire episodio di una più vasta attività criminale gestitada maggiorenni con lo sfruttamento di minori costretti a commetteresistematicamente reati

2) Adempimenti

Al fine di consentire a questa Procura della Repubblica di adempiere ai suoidoveri di protezione dei minori e di raccogliere gli indizi riguardanti le attivitàed i traffici illeciti che vengono svolti utilizzando minori sull'intero territorioregionale , si richiede alla Polizia Giudiziaria operante di:

a) accertare I'identità (ed il gruppo o sottogruppo etnico diappartenenza) degli adulti che vantano autorità di tipo parentale suipredetti minori e comunque si occupino di loro o ne siano, legalmente odi fatto, affidatari .

ln mancanza di documenti immediatamente verificabili si dovrà sempreprocedere alla loro identificazione fisica.

b) accertare tempestivamente l'ubicazione ,al momento del reato, del luogo( campo nomadi, accampamento, edi f ic io abbandonato.. . ) in cui i lminore precariamente vive , per ricostruirne i movimenti , anche inrelazione ad altri episodi delittuosi analoghi , a eventuali sostegnilogistici di cui ha goduto (tipo e targa delle auto utilizzate) e aglieventuali nascondigli di refurtiva o sostanze stupefacenti .

Tali informazioni, confrontate con altre analoghe provenienti da tutta I'EmiliaRomagna ,potranno costituire spunti per eventuali ulteriori sviluppiinvestigativi , di interesse anche di altre AA.GG. inquirenti, al fine di accertarel'esistenza di organizzazioni criminali e di traffici illeciti in cui i minori sianocoinvofti o sfruttati come manovalanza.

V. ELEZIONE DIDOMICILIO CON PARTICOLARE RIGUARDO A STRANIERI EMINORI SENZA FISSA DIMORA

1) Elezione di domicilio

Ferma la distinzione îra dichiarazione di domicilio (che riguarda la casa diabitazione o il luogo in cui I' indagato svolge I'abituale lavoro) ed elezione didomicilio (che può concernere anche un luogo diverso dai precedenti edindicare anche la persona cui dovranno inviarsi le notificazioni) e richiamata

a

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la necessità per la P.G. di osservare ( dandone atto a verbale ) quantoindicato dall'art. 161 c.p.p. ("...deve awertire I'indagato dell'obbligo dicomunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso dimancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o dell'elezione,Ie success/ve notificazioni saranno eseguite mediante consegna aldifensore..'), si sottolinea la particolare importanza che riveste I'elezione didomicilio per I'indagato che sia senza fissa dimora o cittadino straniero, conreperibilità quindi assai precaria, in quanto proprio in tali casi si verificano lepiù frequenti ipotesi di elezioni di domicilio inefficaci.

2) trregolarità dell'elezione di domicilio

Accade talvolta che essa sia fatta "presso il difensore d'ufficio che verrànominato" o presso il Consolato del paese di appartenenza.

In entrambi icasi I'atto è irregolare:

- nel primo, per l'indeterminatezza della persona designata: per raggiungerelo scopo è invece necessario che l'organo procedente indichinominativamente, nel verbale, il difensore "di turno" designato;- nel secondo caso, dato il carattere di extraterritorialità proprio di ogniConsolato, I'elezione di domicilio non può dirsi effettuata in ltalia; pertantoqualora I'indagato non intenda prowedere in modo utile e corretto, si devedare atto nel verbale del suo rifiuto di eleggere domicilio e dell'avvertimentodatogli sulle modalità di notifica alternative stabilite dalla legge.

VI. DENUNCE IN STATO DILIBERTA'E RIAFFIDAMENTO

ln tutti i casi in cui un minore imputabile per età sia stato colto in flaqranza direato e si ritenga didenunciarlo in stato di libertà , la Polizia Giudiziaria dovràprowedere ,per quanto possibile, a riaffidarlo ,con la massima sollecitudinee comunque non oltre le dodici ore, agli esercenti la potestà genitoriale oal tutore o alla persona che ne risulti legittimamente affidataria in forza diprowedimento dell'Autorità giudiziaria o dell'Autorità amministrativa .Tafe riaffidamento , da verbalizzare formalmente ma che non dovrà essereconvalidato né accompagnato dagli adempimenti finalizzali alla convalida, sigiustifica come doveroso reinserimento del minore,sorpreso nel compimentodi un atto penalmente rilevante, nella sfera di controllo di colui/coloro cheesercita/no sul medesimo la potestà genitoriale o sono comunque tenuti allavigilanza.Ove non sia possibile , per qualsiasi causa , il riaffidamento del minore allepersone indicate ( genitori, tutore, legali affidatari ) né a persone adulte

Wu/

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identificabili con certezza dalle stesse espressamente delegate , la PoliziaGiudiziaria deve immediatamente prowedere a mettere il minore adisposizione dei Servizi assistenziali del territorio per il suo collocamento inIuogo sicuro mediante adozione di un formale prowedimento ex art. 403 c.c..

Analogamente si dovrà operare sempre allorquandodi minore colto inflagranza di reato risulti non imputabile per età ( infraquattordicenne ) .

Particolari cautele andranno sequite nella riconseqna dei minori nomadi e/ostranieri . soprattutto se di età inferiore aqli anni 14.E' assolutamente ingiustificato il loro affidamento agli awocati difensori,muniti o no di mandato, così come a qualsiasi adulto che dichiari dioccuparsi del minore senza essere in qrado di dimostrarne laleqittimazione . in forza di leqqe o di prowedimento dell'A.G. minorile odel Giudice tutelare .Chi si presenta dovrà essere identificato in modo sicuro, per accertare i suoirapporti col minore sotto il profilo della potestà e la sua affidabilità , e legeneralità andranno comunicate a questa Procura anche per eventualiiniziative di sollecitazione e impulso in ordine ad ipotesi di reato (istigazione adelinquere, concorso nel reato etc.) eventualmente rawisabili o civili ditutela(sl veda la sezione lV, paragrafo 2).

VII. ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO DI P.G.

1) Arresto in flagranza : particolarità

Com'è noto, l 'arresto in flagranza di un minore (comma 1'dell'art. 16 D.P.R.44811988 ) è sempre facoltativo (tenuto conto della gravità del fatto,nonché dell'età e della personalità del minore ) ed è consentito solo per idelitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nelmassimo a 9 anni.Nel determinare tale pena vanno tenuti presenti i criteri di cui agli artt.278c.p.p. e 19 co 5" DPR 448 del 1988.Perciò sulla pena edittale massima prevista per il reato consumato o tentatodovrà essere operata sempre la diminuzione minima (un giorno) prevista perla diminuente della minore età.Si rammenta che ,oltre che nei casi predetti, I'arresto in flagranza del minorepuò essere eseguito anche quando si procede per uno dei delitti ,consumati otentati ,previsti dall'art. 380 co 2' lettere e), D, S), h), c.p.p. ,espressamenter ichiamato dal l '23 D.P.R. n.44811988 .

2) Fermo di p.g. : particolarità

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ll fermo di p.g. del minorenne è consentito - in presenza dei presuppostigenerali di legittimità previsti dal codice di procedura penale - alle stessecondizioni di pena massima previste per I'arresto in flagranza con ,in più,I'ulteriore condizione che la pena edittale , diminuita di un giorno ex art. 98c.p. per la minore età ,non sia comunque inferiore nel minimo ad anni due direclusione ( art. 17 D.P.R. n. 44811988 ) .

3) Adempimentí

Dell'arresto e del fermo di un minore devono essere immediatamenteinformati ,oltre che il P.M.M. e il difensore (art. 386 co 1" e 2' c.p.p.) ,anche igenitori o il tutore , i legittimi affidatari ed i Servizi minorilidell 'Amministrazione della Giustizia ( art. 18 co. 1 D.P.R. n. 448/1988 ).ll minorenne (la cui età sarà stata accertata come previsto nella precedentesezione lll ) va accompagnato senza ritardo (quindi anche di notte) al Centrodi prima accoglienza di Bologna - via Del Pratello n. 38/3, sempre che il P.M.non ne disponga espressamente la traduzione in una Comunità o pressol'abitazione familiare, per rimanervi in stato di arresto a disposizionedell'Autorità Giudiziaria procedente .

VIII. ACCOMPAGNAMENTO IN FLAGRANZA DI REATO EX ART. 18 BIS D.P.R.448t1988

Per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusionenon inferiore nel massimo a cinque anni- da determinarsi nel modo sopraindicato (cfr. sezione Vll - paragrafo 1) - gli ufficiali e gli agenti di PoliziaGiudiziaria possono procedere,in llagranza di reato , all'accompagnamentoprevisto dall'art. 18 bis D.P.R. 448/1988, e cioè affidare al più presto ecomunque entro le dodici ore il minore ai genitori (o al tutore o al legittimoaffidatario in forza di prowedimento giurisdizionale o amministrativo ) invitatipresso i propri uffici per riceverlo in consegna, con I'awiso dell'obbligo ditenerlo a disposizione del Pubblico Ministero in vista dell'udienza diconvalida.La Polizia Giudiziaria si awarrà di questa facoltà applicando i criteri indicatidalcomma 2" dell'art. 16 D.P.R. 44811988.Se l'ambiente familiare non appare idoneo al controllo del minore, oweronessuno si presenta per riceverlo in consegna, la Polizia Giudiziaria deveinterpellare telefonicamente il Pubblico Ministero minorile di turno , il qualepotrà disporre che I'accompagnato sia condotto presso il Centro di PrimaAccoglienza di Bologna in area protetta in vista dell'udienza di convalida .

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L'accompagnamento ex art. 18 bis D.P.R. n.448/1988 non va confuso conl'accompagnamento per identificazione previsto dall'art. 349 c.p.p.trattandosi, al pari dell'arresto e del fermo, di intervento pre-cautelarelimitativo della libertà personale .Per tale motivo il relativo verbale.redatto sulla falsariqa di quello di arresto,dovrà essere trasmesso alla Procura per i minorenni con modalità analoohe ,neqli stessi termini e con le stesse indicazioni ( nomina difensore. di fiducia od'ufficio, elezione di domicilio accertamenti identificativi ....) previsti perl'arresto e il fermo e dovrà espressamente riportare la dicitura " VERBALE DlACCOMPAGNAMENTO EX ART. 18 BIS D.P.R. n. 44811988 " .

Eventuali ritardi o disfunzioni determinati dall'inottemperanza a tali specifichedisposizioni potranno dar luogo a segnalazione disciplinare .

IX. NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO

1) Adempimenti

La Polizia Giudiziaria nominerà quale difensore d'ufficio del minore - in tutti icasi in cui la legge lo prevede - I'awocato che risulti di turno dagli elenchiappositamente comunicati periodicamente dall'Ufficio alle Questure, ai C.diP.li dell 'Arma dei Carabinieri e ai C.di P.li della Guardia di Finanza dellaRegione Emilia Romagna .In nessun caso il nominativo del difensore d'ufficio dovrà essererichiesto interpellando all 'uopo il call center allo stato operanteesclusivamente per qli indaqati adulti .

X. REPERIBILITA' DEIMAGISTRATI DELL'UFFICIO DEL P.M.M.

La reperibilità dei magistrati dell'Ufficio del P.M. per i minorenni è assicurata,nell'arco delle ventiquattro ore, anche nei giorni festivi, per i soli obbliqhi dicomunicazione urqente espressamente previsti dalle viqenti norme delcodice di procedura penale ( arresti, fermi, accompagnamenti ex art. l8bis D.P.R. n. 448/1988 , accompagnamenti per identificazione ex art. 349c .p .p . ) , t rami te l ' u tenzace l lu la reded ica ta (3299078847 ) , o a l t rasostitutiva che . in caso di necessità. sarà di volta in volta comunicata .L'utenza :- è riservata esclusivamente alle comunicazioni da parte di ufficiali o agenti dip.g. ;- può essere fornita altresì a magistrati del P.M. di altri Uffici giudiziari peresigenze di coordinamento di attività di indagine ;

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- non può essere fornita a soggetti diversi da quelli alle cui comunicazioni èdestinata;- non è utilizzabile dalla p.g. per comunicazioni, consultazioni o richiesteattinenti a notizie di reato a carico di minorenni denunciati in stato di libertà ;- è utilizzabile per comunicazioni relative all'accompagnamento in ufficio diminori per I'identificazione ex art. 349 c.p.p. , da effettuarsi preferibilmente ,salvi impedimenti tecnici, con messaggi S.M.S. .

Si precisa opportunamente che i magistrati del P.M.M. ( pubblicoministero minorile ) :

- non hanno competenza a emettere prowedimenti o daredisposizioni dirette in ordine alla tutela di minori in stato diabbandono o vittime di abusi o violenze ( vedi in merito leindicazioni di ordine generale di cui al punto Xll ) ;

- non possono disporre I'arresto o I'accompagnamento ex art. l8bis D.P.R. n. 448/1988 di un minore colto in flagranza di reato overbalmente il fermo di p.g. di un minore a cui carico si rawisinosufficienti elementi di reità .

Pertanto, laddove negli atti trasmessi dalla p.g. operante dovesse darsiatto di disposizioni in tal senso da parte del P.M.M. in turno direperibilità il Procuratore della Repubblica procederà a specificiacceÉamenti in merito alla veridicità di quanto rappresentato .

Per sole esigenze del tutto eccezionali , non direttamente correlate allecomunicazioni obbligatorie previste dal codice di procedura penale ,esclusivamente gli ufficiali di p.g. dirigenti degli Uffici interessatipotranno prendere diretto contatto , per consultazioni , con ilProcuratore della Repubblica all'utenza cellulare personale riservata(335589$18).

I numeri delle utenze cellulari forniti potranno essere utilizzati solo conle modalità e nei l imit i espressamente indicati .

La divulgaziohe , la comunicazione impropria a soggett i non legit t imatio la utilizzazione per esigenze diverse da quelle specificamente previstedalla presente circolare dei recapiti telefonici forniti potrà dar luogo asegnalazione discipl inare .

XI. SEQUESTRI E REPERTI. CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE

1) Sequestri

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Nel caso in cui la Polizia Giudiziaria abbia proceduto al sequestro di cuiall 'art. 355 c.p.p. nei confronti di un minorenne , il Pubblico Ministerocompetente per la convalida sull'intero territorio della Regione EmiliaRomagna è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per iminorenni di Bologna .A tale Ufficio va pertanto trasmesso il verbale di sequestro (del quale copievanno rilasciate non solo alla persona alla quale le cose sono statesequestrate, ma anche - trattandosi di minori - alla/e persona/e che sullastessa esercita/no la potestà genitoriale o la tutela ) nei termini prescrittidall 'art. 355 comma 1" c.p.p.

2) Deposito di corpi di reato ordinari

I corpi di reato ordinari (cioè non soggetti a particolari disposizioni o noncollocati in giudiziale custodia) dovranno essere depositati presso I'UfficioCorpi di Reato del Tribunale per i minorenni di Bologna ( via Del Pratello ) ilpiù presto possibile e comunque non oltre il termine di 10 giorni , salvespecifiche disposizioni derogatorie del P.M. incaricato delle indagini .

3) Restituzione al legittimo proprietario

ln caso di recupero in flagranza di cose rubate queste potranno essereimmediatamente restituite alla persona offesa,previa descrizione e rilievifotografici , a meno che non rechino tracce non recuperabili probatoriamente,del reato commesso o costituiscano esse stesse corpo di altro reato.

E' comunque da evitare l'acquisizione di cose pertinenti al reato senza laÍormalizzazione del sequestro ai sensi del l'art. 354 c. p. p.0In ogni caso quando è stato disposto il sequestro I'eventuale restituzionepotrà essere disposta solo dal Pubblico Ministero procedente.

4)Sequestro di un unico bene riguardante un reato attribuito a maggio-renne e minorenne in concorso

Allorquando il sequestro colpisca un unico bene che riguarda reati, commessiin concorso da maggiorenni e minorenni, la cui competenza spetta dunque adiverse autorità giudiziarie (ad es. sequestro di motoveicolo del cuifurto sonoaccusati un maggiorenne ed un minorenne entrambi sorpresi a bordo dellostesso) ,il relativo verbale dev'essere trasmesso - per la convalida - adognuno degli Ufficidi Procura competenti; se solo uno ditaii Uffici procederàal dissequestro, la restituzione del bene all'avente diritto non potrà aver luogofin quando il dissequestro non sia disposto anche dall'altro P.M. procedente.

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5) Seguesúro di più beni trovati in possesso di più soggetti

Allorquando , a corredo di un'unica notizia di reato, si registrano sequestri dibeni o somme di denaro o sostanze stupefacenti trovati rn possesso di prtisoggeffi (sia che l'episodio veda accomunati maggiorenni e minorenni ominorenni imputabilie minori infraquattordicenni non imputabili, owero diversiminorenni) si deve procedere a sequestri separati, e ciò che è sequestratonei confronti di ognuno degli indagati deve essere repertato in involucroautonomo, specificando dettagliatamente:a) il soggetto nei cui confronti si procede al sequestro;b) la natura;c) la quantità;d) le caratteristiche esteriori delle cose sequestrate.

6) Deposifo di corpi di reato particolari

a. Somme di danaro ed oqqefti di valore.

Nel rispetto delle suindicate modalità, le somme di danaro dovranno essereversate su libretto giudiziario infruttifero intestato . FONDO UNICOGIUSTIZIA" C.F. 97525160582 con sede legale in via Andrea Millevoi n. 10ROMA.Gli oggetti di valore vanno sempre repertati separatamente, osservando ledisposizioni vigenti in materia.

b. Materialiesplosivi e infiammabili, àrmi da quena.

Questi reperti non dovranno essere consegnati all'ufficio corpi di reato delTribunale per i minorenni di Bologna ma depositati presso le strutturedell'Esercito ltaliano previa autorizzazione da richiedere di volta in volta alC.do della Regione Militare competente territorialmente per l 'EmiliaRomagna.

c. Sostanze stupefacenti.

Le sostanze stupefacenti in sequestro penale,ben sigillate, dovranno,allostato, essere depositate presso I'Ufficio Corpi di reato del Tribunale per iminorenni di Bologna .Al fine di limitare quantitativamente la giacenza di tali sostanze pressoI'Ufficio Corpi di reato saranno diramate al più presto nuove specifiche

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disposizioni in merito agli accertamenti tecnici da operare e alla campionaturanecessaria .

XIl. Interventi urgenti di protezione a tutela di minorenni vittime direati o in stato di abbandono

Sempre più frequentemente le Forze dell'Ordine del territorio segnalano a questlUfficio -anche nell'ambito della reperibilità assicurata per le sole esigenze connesse all'eserciziodell'azione penale - situazioni abbandoniche,para-abbandoniche o di maltrattamenti eabusi relative a minori degli anni 18, manifestando comprensibili difficoltà ad operare incarenza di servizi,personale qualificato e strutture che è dovere degli Enti locali (Comuni)garantire.Onde evitare ritardi negli interventi degli Enti locali , disagi ai minori o indebite supplenze,si ritiene opportuno e utile fornire indicazioni sul corretto modus operandi nelle situazioni inoggetto.Premesso che:- versano in situazione abbandonica ( materiale,morale o educativa ) tutti i minori rinvenutisenza mezzi di sussistenza o privi della necessaria assistenza da parte di genitori oparenti entro il quarto grado o esposti a gravi pericoli per la loro incolumità personale osicurezza o vittime di violenze o abusi di qualsiasi natura ad opera dei genitori o degliaffidatari;- per tutti i minori in situazione di abbandono I'art. 403 c.c. prevede I'intervento di tutela invia urgente della " pubblica Autorità" al fine di collocarlo "in luogo sicuro" ;- ai sensi del D.P.R. n.61611977 (arll.22 e ss. ) , la pubblica Autorità competente ,in viagenerale, all'assistenza nei confronti di minori degli anni 18 e , di conseguenza, a disporre- con apposito prowedimento motivato e notificato ove possibile agli esercenti la potestàgenitoriale - I'intervento di tutela ex art. 403 c.c. è il legale rappresentante ( Sindaco )dell'Ente locale ( Comune ) - o il pubblico funzionario o esercente un pubblico serviziodallo stesso all'uopo delegato specificamente in via generale - nel cui territorio il minoresia rinvenuto in stato di abbandono ;- l'art.70 della legge n. 184/1983 - come novellato dalla legge n. 14912OQ1 - prevedesanzioni di natura penale per ipubblici ufficiali, gli esercenti un pubblico servizio e gliesercenti un servizio di pubblica necessità che non segnalino tempestivamente allaProcura della Repubblica per i minorenni situazioni di abbandono di minori di cui venganocomunque a conoscenza per ragioni del loro ufficio o servizio;

in presenza di minori abbandonati le Forze di Polizia dovranno :

a) ove i genitori non siano evidentemente e direttamente responsabilidell'abbandono o delle violenze e I'affidamento possa awenire in tempi compatibilicon le esigenze di assistenza e di sicurezza del minore

ricondurre immediatamente il minore - se identificato con certezza - nella sfera divigilanza di almeno uno dei genitori ( formale affidamento presso I'Ufficio o, oveimpossibile, al domicilio ) e segnalare con il mezzo più rapido ( fax o telefono ) al S.S. oal Sindaco del luogo di residenza del minore e nelle 24 ore alla Procura per i minorenni amezzofax;

b) in ipotesi riconducibili a evidente e diretta responsabilità dei genitori o comunquein caso di non certa identificazione del minore

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affidare con la massima urgenza il minore:1) ove reperibile e in servizio, a un rappresentante del S.S. ( del Comune nel cui territorioil minore è stato trovato) per i doverosi interventi assistenziali e di tutela ( art. 403 c.c. ) ;2) ove risulti attiva e nota , alla struttura ( comunità,centro di prima accoglienza ) designatadall'Ente locale in via generale a prendere in affidamento i minori in stato di abbandonorinvenuti in territorio comunale in vista della formalizzazione di un prowedimento ex art.403 c.c. ;2) in mancanza , alla Polizia Municipale del Comune nel cui territorio il minore è statotrovato perchè proweda a metterlo a disposizione del Sindaco per gli interventi dicompetenza ex art. 403 c.c. ;3) in ulteriore subordine , al Sindaco o al Vice Sindaco o all'Assessore ai S.S. (delComune nel cui territorio è stato trovato ) per i doverosi prowedimenti urgenti dicompetenza ex art. 403 c.c. ;redigendo apposito verbale da trasmeftere a mezzo fax , possibilmente nelle 24ore,unitamente ad annotazione di servizio, alla Procura della Repubblica per i minorenni .

In caso di irreperibilità dei pubblici ufficiali o incaricati del pubblico servizio indicati o di lororifiuto a ricevere in affidamento il minore gli organi di Polizia dovranno prowedere, in viaurgente, all'affidamento del minore a una qualsiasi struttura assistenziale, pubblica oprivata, del territorio o a persone idonee all'uopo reperite e disponibili , informandole deidoveri di tutela incombenti per legge sugli affìdatari di minori e redigendo apposito verbale,da trasmettere a mezzo fax, unitamente a dettagliata informativa sui fatti , alla Procura peri minorenni di Bologna .

ln nessun caso il minore deve rimanere presso uffici di Polizia oltre il tempo strettamentenecessario a prowedere alle suddette incombenze .

c)in caso di segnalazione - da parte di sanitari o rappresentati di struttureospedaliere - di minori probabili vittime di abusi o maltrattamenti in famiglia o diindisponibilità degli esercenti la potestà a interventi di cura indispensabili perI'incolumità fisica e la vita del minore

le Forze dell'ordine dovranno adoperarsi , anche eventualmente con idonea vigilanza,affinchè il minore non sia allontanato dalla struttura sanitaria nelle more di un ritualeprowedimento urgente ex art. 403 c.c. , da richiedere formalmente e immediatamenteall'Ente locale ( Comune del luogo ove il minore trovasi ) - tramite i Servizi sociali o ,inmancanza, la Polizia municipale - o alla Direzione sanitaria del nosocomio ove il minoresia stato visitato , quali pubbliche Autorità competenti a valutare la ricorrenza deipresupposti legittimanti .

Ritengo altresì opportuno sottolineare che:- all'infuori dell'ipotesi residuale indicata ( omissione o rifiuto delle pubbliche Autoritàamministrative interessate ) gli organi di Polizia non possono in via autonomalegittimamente disporre nessun affidamento di minori ( specie se non identificabili conceftezza ) a persone non identificabili con certezza come i genitori esercenti la potestà oparenti dagli stessi espressamente all'uopo delegati, il tutore legalmente nominato o ifegittimi affidatari in îoza di formale prowedimento dell'A.G. minorile o dell'Autoritàamministrativa ;

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- questo Ufficio non è competente ad adottare alcun prowedimento ,giurisdizionale oamministrativo, a tutela dei minori , ma solo a promuovere le opportune azioni a ciòfinalizzale presso il T.M. di Bologna ;- in nessun caso il recapito telefonico del maqistrato di turno in possesso delleForze dell'Ordine per esiqenze di carattere penale dev'essere utilizzato o fornito inrelazione a situazioni di minori rinvenuti in stato di abbandono ;- in caso di allontanamento arbitrario di minori dall 'abitazione familiare o dalla resid enzadei legali affidatari o da Case famiglia o Comunità , le Forze dell 'ordine, avuta la notizia ,dovranno immediatamente diramare , d'ufficio, le ricerche sull ' intero territorio nazionale alfine di ripristinare le precedenti condizioni di affidamento ove non risulti diversadisposizione del l 'A.G. minori le

IL PROCURAT LLA REPUBBLICAPastore

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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL’EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

Ai sig.ri Questori delle Province di

BOLOGNA FERRARA

FORLÌ - CESENA MODENA

PARMA PIACENZA

RAVENNA REGGIO EMILIA

RIMINI BOLOGNA

FERRARA FORLÌ - CESENA

MODENA PARMA

PIACENZA RAVENNA

REGGIO EMILIA RIMINI

Ai sig.ri C.ti P.li della Guardia di Finanza di

BOLOGNA FERRARA

FORLÌ - CESENA MODENA

PARMA PIACENZA

REGGIO EMILIA RIMINI

Al sig. Dirigente del Compartimento Polizia Stradale

dell'EMILIA ROMAGNA BOLOGNA

Al sig. Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria

dell'EMILIA ROMAGNA BOLOGNA

Al sig. Dirigente del Compartimento Polizia Postale

dell'EMILIA ROMAGNA BOLOGNA

Al sig. Dirigente dell'VIII ZONA POLIZIA DI FRONTIERA

di EMILIA ROMAGNA, TOSCANA e MARCHE BOLOGNA

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Al Sig. C.ti P.li del Corpo Forestale dello Stato di

BOLOGNA FERRARA

FORLÌ - CESENA MODENA

PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO EMILIA

RIMINI

Ai sig.ri C.ti delle Polizie Municipali dei Comuni di BOLOGNA

CESENA FERRARA

FORLÌ MODENA

PARMA PIACENZA

RAVENNA REGGIO EMILIA

RIMINI

e p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di Bologna.

A1 sig. C.te della Regione EMILIA ROMAGNA

dell'Arma dei Carabinieri

Al sig. C.te della Regione EMILIA ROMAGNA della Guardia di Finanza

Al sig. C.te della Regione EMILIA ROMAGNA

del Corpo Forestale dello Stato

Oggetto: direttive integrative per la Polizia Giudiziaria della Regione Emilia

Romagna a seguito dell'entrata in vigore della Legge 15 luglio 2009, n. 94 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 24 luglio, 2009, n. 170.

Trasmetto in allegato il testo di una circolare integrativa delle direttive e indicazioni operative, alla

Polizia Giudiziaria del Distretto dell'11.7.2009 e prego le SS.LL. di voler dare disposizioni affinchè sia comunicta agli ufficiali e agenti di p.g. in servizio presso i dipendenti uffici, fornendo formale

assicurazione in merito.

Ringrazio per l'attenzione e la preziosa collaborazione.

Bologna, 28 Ottobre 2009

Il Procuratore della Repubblica

Ugo Pastore

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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL’EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

Prot. n. …………… /2009 Bologna, 27 Ottobre 2009

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Ugo Pastore

DIRETTIVE E INDICAZIONI OPERATIVE INTEGRATIVE PER UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA a seguito dell’entrata in vigore della legge 15.7.2009 n. 94

(pubblicata in G.U. 24.7.2009 n. 170)

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INDICE

SEZ. I - IL REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

1) Nozione

2) Informativa di reato

3) Modalità di comunicazione della notizia di reato

SEZ. II - IL REATO Dl INGIUSTIFICATA INOTTEMPERANZA DA PARTE DELLO STRANIERO ALL'ORDINE DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTI (ART. 6 COMMA 3 del D. Lvo n. 286/1998 come modificato dalla legge 15.7.20.09.n. 94)

1) Nozione

2) Nuovi presupposti per la configurabilità del reato

3) Modalità di comunicazione della notizia di reato

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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL’EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

La presente circolare contiene specifiche direttive, integrative delle dîsposizioni date

con la circolare del 19. 7.2009, rese necessarie e opportune dall'introduzione nell'ordinamento del nuovo reato di immigrazione clandestina (art, 10 bis D.Lvo n. 286/1998) e dalla intervenuta modifica dell'art. 6 comma 3 del D. Lvo n. 28611998 per effetto dell'entrata in vigore della legge 15.7.2009 n. 94. A tali disposizíoni la P.G. del Distretto dovrà attenersi allorquando gli interventi riguardano minori degli anni diciotto.

I. IL REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (art. 10 bis D.Lvo n. 286/19 98) 1) L'art. I c. 16 della legge 1 5.7.2009 n.94 ha introdotto nel testo dei D. Lvo n. 286/1998 l'art.

10 bis, che prevede la nuova fattispecie criminosa dell'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato sanzionando con pena pecuniaria "lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni" del T.U. sull'immigrazione nonché di quelle della legge n. 68/2007.

La norma non prevede alcuna specifica eccezione per quanto concerne, soggetti minori degli anni 18.

2) Ne consegue che la P.G., indipendentemente dalle valutazioni in ordine alla sussistenza in

concreto del reato, riservate esclusivamente all'A.G., dovrà riferire con specifica informativa di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p., in merito a qualsiasi minore straniero non comunitario, anche non identificato con certezza, rinvenuto sul territiorio privo di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

La parimenti doverosa segnalazione di interventi di protezione urgenti attuati ex art. 403 c.c., in favore i minori stranieri in situazione abbandonica non assolve all'obbligo di denuncia. Il minore straniero non comunitario non accampagnato o comunque in situazione abbandonica o interessato da provvedimento di protezione ex art. 403 c.c., dovrà essere comunque segnalato al Questore della Provincia di rinvenimento per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età, da consegnare al tutore legalmente nominato o, in mancanza, al rappresentante dell'Ente locale tenuto alla tutela e all'assistenza.

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3) L' informativa scritta della notizia di reato dovrà essere trasmessa senza ritardo a mezzo

posta o depositata direttamente presso l'Ufficio corredata di copia della documentazione mediante la quale è avvenuta la sicura identificazione del minore e/o dei rilievi foto segnaletici effettuati.

II. IL REATO DI INGIUSTIFICATA INOTTEMPERANZA DA PARTE DELLO STRANIERO

ALL'ORDINE DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTI (ART. 6 COMMA 3 del D. Lvo n. 286/1998 come modificato dalla legge 15.7.2009 n. 94).

1) A seguito della recente modifica dei testo della norma il reato va ravvisato ogni qual volta il

cittadino straniero non comunitario non ottemperi, senza giustificato motivo, all'ordine di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza di esibire i seguenti documenti:

a) passaporto o altro documento di identificazione; b) permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza nel

territorio dello Stato. La norma non. prevede alcuna specifica eccezione per quanto concerne soggetti minori degli anni 18.

2) Ne deriva che, presupposti essenziali per la configurabilità del reato anche nei confronti del

minorenne, devono attualmente ritenersi, in via generale, (stante l'autonoma previsione incriminatrice dell'art. 10 bis che copre ogni altra ipotesi residuale di irregolare introduzione o permanenza dello straniero nel territorio nazionale): a) l'ordine di esibizione legalmente dato da parte di soggetto che rivesta la qualifica di

ufficiale o agente di pubblica sicurezza; b) l'assenza di un giustificato motivo all'inottemperanza (ad es. denuncia di furto o

smarrimento dei documenti); c) l'accertamento del possesso, da parte del cittadino straniero, di documenti

identificativi (passaporto o altro equipollente) e di un permesso di soggiorno (o altro documento equipollente ).

In difetto di tali presupposti il fatto (presenza irregolare dello straniero nel territorio nazionale) potrà essere apprezzato solo in riferimento alle più generale previsione normativa dell'art. 10 bis.

Peraltro con specifico riferimento a soggetti minorenni l'accertamento relativo ai documenti di cui è richiesta, l'esibizione dovrà necessariamente coinvolgere anche lo/gli esercente/i la potestà al fine di verificare se gli stessi ne risultino in possesso.

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Laddove il minore straniero non comunitario risulti di età inferiore agli anni 14 o non accompagnato o comunque in situazione abbandonica o sia interessato da provvedimento di protezione ex art. 403 c.c., il reato non potrà in ogni caso essere configurato, in considerazione o della non esigibilità del comportamento (minori non imputabili per età) o dei doveri di protezione e tutela previsti dalla Convenzione O.N.U. sui diritti del fanciullo (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York, entrata in vigore il 2 settembre 1990 e ratificata dallo Stato Italiano il 27 Maggio 1991 con la legge n. 176) e dall'art. 28 D.P.R. n. 394/1999.

Il minore straniero non comunitario non accompagnato o comunque in situazione abbandonica o interessato da provvedimento di protezione ex art. 403 c.c., dovrà essere comunque segnalato al Questore della Provincia di rinvenimento per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età, da consegnare al tutore legalmente nominato o, in mancanza, al rappresentante dell'Ente locale tenuto alla tutela e all'assistenza. 3) L' informativa scritta della notizia di reato dovrà. essere trasmessa senza ritardo a mezzo

posta o depositata direttamente presso l'Ufficio, corredata di copia della documentazione mediante la quale è avvenuta la sicura identificazione del minore e/o dei rilievi foto segnaletici effettuati.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Ugo Pastore

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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA Prot. n° ………. /2010 Bologna, 1 aprile 2010

DIRETTIVE INTEGRATIVE PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA

DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Ugo PASTORE

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La presente circolare riporta specifiche direttive, integrative di quelle, già diramate, alle quali la Polizia Giudiziaria operante nel territorio della Regione Emilia Romagna dovrà attenersi nella comunicazione di notizie di reato a carico di minorenni.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna

Rilevato in più occasioni che:

a) nell'ambito di attività di indagine, diretta o delegata dai P.M. presso i Tribunali ordinari del Distretto, non vengono tempestivamente comunicate a questo Ufficio notizie di reati commessi da minori degli anni 18 identificati con certezza;

b) notizie di reati procedibiti a querela a carico di minorenni identificati con certezza sono comunicate a questa Procura della Repubblica solo a seguito di tormelizzezione della querela o oltre la scadenza del termine utile per la sua presentazione;

Considerato che:

- il ritardo nella comunicazione di notizie di reato a carico di minori impedisce a questo Ufficio di poter assumere, anche in doveroso coordinamento con le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari, la direzione delle indagini, con conseguenze spesso pregiudizievoli per il buon esito delle stesse in relazione all'accertamento delle responsabilità dell'autore minorenne;

- è, di conseguenza, interesse di questo Ufficio (anche in relazione alle competenze civili e amministrative previste dall'ordinamento) essere immediatamente informato di qualsiasi attività di indagine relativa a reati commessi da minori degli anni 18, anche se scaturita da investigazioni in corso nei confronti di maggiorenni, attivate d'iniziativa o sotto la direzione e il coordinamento di altre Procure della Repubblica;

Visti gli arlt. 347 e ss. C.p.p.

DISPONE

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in via generale che:

- in caso di acquisizione di una qualsiasi notizia di reato, procedibile d'ufficio o a querela di parte, commesso in territorio della Regione Emilia Romagna da persona di età rninferiore agli anni 18 identificata con certezza la P. G. dovrà darne sollecita comunicazione formale - anche sommaria e a mezzo fax in caso di urgenza - a questa Procura della Repubblica, evidenziando eventuale attività di indagine correlata in corso nei confronti di maggiorenni, promossa d'iniziativa o sotto la direzione di altre Procure della Repubblica;

- laddove, in presenza di una notizia di reato relativa a maggiorenni, emerga una situazione di oggettivo pericolo per un minorenne, esposto a violenze o maltrattamenti da parte delle persone che ne hanno l'affidamento o la legale rappresentanza, sia dato awiso immediato a questo Ufficio a mezzo fax con indicazione del magistrato del P. M. o dell'ufficio di Procura interessato per le indagini.

Manda alla segreteria per la comunicazione anché ai magistrati dell'Ufficio e ai responsabili delle diverse aliquote della Sezione di P. G. in sede.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Ugo Pastore

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