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IL RUOLO DI ENAV FORNITORE DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA NEL CIELO UNICO EUROPEO II Profili istituzionali, societari e legali 12 dicembre 2009

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IL RUOLO DI ENAVFORNITORE DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA

NEL CIELO UNICO EUROPEO IIProfili istituzionali, societari e legali

12 dicembre 2009

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IL PROFILO ISTITUZIONALEIL PROFILO ISTITUZIONALE

Art. 691-bis cod. nav.Art. 691-bis cod. nav.

ENAVENAV

è la società per azioni pubblica designata per è la società per azioni pubblica designata per legge a fornire legge a fornire per gli spazi aerei e gli aeroporti di per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenzacompetenza i servizi della navigazione aerea di i servizi della navigazione aerea di cui all’art. 691cod. nav.cui all’art. 691cod. nav.

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ENAV èENAV è

società per azioni società per azioni

interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che esercita i diritti dell’Azionista d’intesa con il Finanze che esercita i diritti dell’Azionista d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti

soggetta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei soggetta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei

TrasportiTrasporti

soggetta alle attività di regolazione tecnica, vigilanza, controllo soggetta alle attività di regolazione tecnica, vigilanza, controllo e certificazione da parte di ENAC e certificazione da parte di ENAC

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LA NORMATIVA NAZIONALELA NORMATIVA NAZIONALE Alla fine degli anni ’70 prende il via il processo di smilitarizzazione del servizio Alla fine degli anni ’70 prende il via il processo di smilitarizzazione del servizio

di assistenza al volo con il passaggio di parte dei controllori e di alcuni degli di assistenza al volo con il passaggio di parte dei controllori e di alcuni degli aeroporti precedentemente gestiti dall’Aeronautica militare - Istituzione con aeroporti precedentemente gestiti dall’Aeronautica militare - Istituzione con D.L. 24 ottobre 1979 n. 511 del Commissariato per l’assistenza al volo presso il D.L. 24 ottobre 1979 n. 511 del Commissariato per l’assistenza al volo presso il Ministero dei trasportiMinistero dei trasporti

Con il DPR n. 145/1981 nasce l’AAAVTAG (Azienda Autonoma per l’Assistenza Con il DPR n. 145/1981 nasce l’AAAVTAG (Azienda Autonoma per l’Assistenza al Traffico Aereo Generale)al Traffico Aereo Generale)

Con la legge n. 665/1996 avviene la trasformazione in ente pubblico economico Con la legge n. 665/1996 avviene la trasformazione in ente pubblico economico (E.N.A.V. – Ente Nazionale di Assistenza al Volo) e si disciplina quella in società (E.N.A.V. – Ente Nazionale di Assistenza al Volo) e si disciplina quella in società per azioni da realizzarsi entro il 30 giugno 1999 (termine poi posticipato per azioni da realizzarsi entro il 30 giugno 1999 (termine poi posticipato al 31 dicembre 2000 con la legge n. 144/1999)al 31 dicembre 2000 con la legge n. 144/1999)

L’Ente Pubblico Economico si trasforma in Società per azioni dal 1° gennaio L’Ente Pubblico Economico si trasforma in Società per azioni dal 1° gennaio 20012001

La legge n. 248/2005 (cd. “requisiti di sistema”) interviene a disciplinare alcuni La legge n. 248/2005 (cd. “requisiti di sistema”) interviene a disciplinare alcuni profili in materia di piani di investimento e di tariffe dei servizi della navigazione profili in materia di piani di investimento e di tariffe dei servizi della navigazione aerea (modificando la precedente normativa nazionale) aerea (modificando la precedente normativa nazionale)

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La normativa nazionale non riveste carattere organico La normativa nazionale non riveste carattere organico ed è caratterizzata da una serie di interventi nei ed è caratterizzata da una serie di interventi nei specifici settori di riferimento (ad esempio, in ambito specifici settori di riferimento (ad esempio, in ambito istituzionale, tariffario, ecc.).istituzionale, tariffario, ecc.).

Alcune delle disposizioni contenute nella l. 665/96 Alcune delle disposizioni contenute nella l. 665/96 relative al funzionamento dell’allora ente pubblico relative al funzionamento dell’allora ente pubblico economico continuano ad applicarsi anche alla economico continuano ad applicarsi anche alla società per azioni (compiti, contratto di programma, società per azioni (compiti, contratto di programma, contratto di sevizio, ecc.)contratto di sevizio, ecc.)

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In virtù dell’art. 9 della legge n. 665/1996, i rapporti tra ENAV e lo Stato Italiano sono regolati In virtù dell’art. 9 della legge n. 665/1996, i rapporti tra ENAV e lo Stato Italiano sono regolati dai Contratti di programma e di servizio stipulati con il Ministero delle Infrastrutture e dei dai Contratti di programma e di servizio stipulati con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Difesa.Trasporti, di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Difesa.

Contratto di programmaContratto di programma di durata triennaledi durata triennale regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o

comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione economici e le modalità di erogazione

definisce gli obiettivi e gli standard, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai definisce gli obiettivi e gli standard, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e standard è correlato investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e standard è correlato alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti

definisce i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in definisce i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzigestione a terzi

prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienzaprevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza

Contratto di servizioContratto di servizio di durata almeno triennaledi durata almeno triennale regola le prestazioni e definisce i servizi di rilevanza sociale che l'ENAV è tenuto ad erogare regola le prestazioni e definisce i servizi di rilevanza sociale che l'ENAV è tenuto ad erogare

in condizioni di non remunerazione dei costi e ne stabilisce i corrispettivi economici e le in condizioni di non remunerazione dei costi e ne stabilisce i corrispettivi economici e le modalità di erogazione modalità di erogazione

definisce altresì gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati, anche in base alla definisce altresì gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa comunitarianormativa comunitaria

definisce le sanzioni per i casi di inadempienza definisce le sanzioni per i casi di inadempienza

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IL CIELO UNICO EUROPEOIL CIELO UNICO EUROPEOED IL PROGRESSIVO SPOSTAMENTO IN EUROPA DELLA ED IL PROGRESSIVO SPOSTAMENTO IN EUROPA DELLA

REGOLAMENTAZIONE PRIMARIA DELLE ATTIVITA’ REGOLAMENTAZIONE PRIMARIA DELLE ATTIVITA’ DEI FORNITORI DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREADEI FORNITORI DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA

Il 10 marzo 2004Il 10 marzo 2004 il Parlamento europeo ed il Consiglio adottano il Parlamento europeo ed il Consiglio adottano il primo il primo pacchetto di regolamenti sul Cielo unico europeopacchetto di regolamenti sul Cielo unico europeo per un sistema di per un sistema di gestione del traffico aereo meno frammentato, più efficiente e più sicuro, gestione del traffico aereo meno frammentato, più efficiente e più sicuro, perseguendo gli obiettivi di migliorare e rafforzare la sicurezza in condizione perseguendo gli obiettivi di migliorare e rafforzare la sicurezza in condizione di continuità e di interoperabilità in tutta l’Unione, di realizzare servizi di di continuità e di interoperabilità in tutta l’Unione, di realizzare servizi di navigazione aerea più efficienti ed integrati la cui prestazione sia basata navigazione aerea più efficienti ed integrati la cui prestazione sia basata sulla domanda, di ristrutturare lo spazio aereo europeo in funzione del sulla domanda, di ristrutturare lo spazio aereo europeo in funzione del traffico e non dei confini nazionali e di aumentare la capacità e migliorare traffico e non dei confini nazionali e di aumentare la capacità e migliorare l’efficienza complessiva del sistema ATM:l’efficienza complessiva del sistema ATM:- - il regolamento n. 549/2004il regolamento n. 549/2004, cd. “, cd. “regolamento quadroregolamento quadro”, che stabilisce i ”, che stabilisce i principi generali per l’adozione del Cielo Unico Europeoprincipi generali per l’adozione del Cielo Unico Europeo

- - il regolamento n. 550/2004il regolamento n. 550/2004, cd. “, cd. “regolamento sulla fornitura dei servizi regolamento sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea nel Cielo Unico Europeodi navigazione aerea nel Cielo Unico Europeo” ”

- - il regolamento n. 551/2004il regolamento n. 551/2004, cd. “, cd. “regolamento sullo spazio aereoregolamento sullo spazio aereo”, in ”, in merito all’organizzazione ed all’uso dello spazio aereo nel Cielo Unico merito all’organizzazione ed all’uso dello spazio aereo nel Cielo Unico EuropeoEuropeo

- - il regolamento n. 552/2004il regolamento n. 552/2004, cd. “, cd. “regolamento sull’interoperabilità della regolamento sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereorete europea di gestione del traffico aereo””

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Questi, alcuni dei PRINCIPI FONDAMENTALI dei quattro regolamenti:Questi, alcuni dei PRINCIPI FONDAMENTALI dei quattro regolamenti:

definizione dei servizi della navigazione aerea quali definizione dei servizi della navigazione aerea quali servizi di interesse generaleservizi di interesse generale

separazione tra i fornitori dei servizi ed i soggetti responsabili dell’elaborazione separazione tra i fornitori dei servizi ed i soggetti responsabili dell’elaborazione delle regoledelle regole, della vigilanza sull’osservanza di tali regole e di un sistema di , della vigilanza sull’osservanza di tali regole e di un sistema di certificazione con criteri armonizzati applicabili ai prestatori di servizi della navigazione certificazione con criteri armonizzati applicabili ai prestatori di servizi della navigazione aerea a livello comunitario;aerea a livello comunitario;

standardizzazione ed integrazione dei sistemi tecnologici nazionali in un unico standardizzazione ed integrazione dei sistemi tecnologici nazionali in un unico sistema europeo (programma SESAR),sistema europeo (programma SESAR), in grado di favorire la realizzazione di una in grado di favorire la realizzazione di una gestione operativa integrata tra i principali operatori del trasporto aereo (fornitori di gestione operativa integrata tra i principali operatori del trasporto aereo (fornitori di servizi di navigazione, compagnie di navigazione ed operatori aeroportuali); servizi di navigazione, compagnie di navigazione ed operatori aeroportuali);

riconfigurazione dello spazio aereo in blocchi di spazio aereo funzionali di riconfigurazione dello spazio aereo in blocchi di spazio aereo funzionali di adeguate dimensioniadeguate dimensioni, definiti secondo criteri di sicurezza e di efficienza, a prescindere , definiti secondo criteri di sicurezza e di efficienza, a prescindere dai confini nazionali, mirato alla realizzazione di un sistema integrato europeo in cui dai confini nazionali, mirato alla realizzazione di un sistema integrato europeo in cui sussistano le condizioni necessarie per garantire l’interoperabilità tra i vari sistemi e sussistano le condizioni necessarie per garantire l’interoperabilità tra i vari sistemi e componenti della rete di gestione del traffico aereo e dei loro eventuali adeguamenti allo componenti della rete di gestione del traffico aereo e dei loro eventuali adeguamenti allo sviluppo tecnologicosviluppo tecnologico

In definitiva, attraverso i quattro regolamenti si è inteso costituire uno spazio aereo In definitiva, attraverso i quattro regolamenti si è inteso costituire uno spazio aereo comunitario che funzioni come uno spazio operativo unico nel quale procedure comuni di comunitario che funzioni come uno spazio operativo unico nel quale procedure comuni di definizione, programmazione e gestione dello spazio aereo garantiscano il definizione, programmazione e gestione dello spazio aereo garantiscano il funzionamento sicuro dell’intera rete di gestione del traffico aereo. funzionamento sicuro dell’intera rete di gestione del traffico aereo.

I regolamenti stabiliscono, pertanto, i principi per l’organizzazione e l’uso dello spazio aereo, I regolamenti stabiliscono, pertanto, i principi per l’organizzazione e l’uso dello spazio aereo, per il coordinamento tra autorità civili e militari e per la gestione dei flussi di trafficoper il coordinamento tra autorità civili e militari e per la gestione dei flussi di traffico..

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In applicazione dei regolamenti sul Cielo Unico EuropeoIn applicazione dei regolamenti sul Cielo Unico Europeo, la , la legge 9 novembre 2004 n. 265legge 9 novembre 2004 n. 265 attribuisce ad attribuisce ad ENACENAC il ruolo di il ruolo di Autorità Nazionale di VigilanzaAutorità Nazionale di Vigilanza e di e di ““unico ente regolatore e unico ente regolatore e garante dell’uniforma applicazione delle normegarante dell’uniforma applicazione delle norme”. In tale veste l’ENAC svolge ”. In tale veste l’ENAC svolge “le funzioni di “le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenzeregolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea”. servizi di navigazione aerea”. Dal 2004 è avvenuto il trasferimento da ENAV ad ENAC delle Dal 2004 è avvenuto il trasferimento da ENAV ad ENAC delle concreteconcrete funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze, a salvaguardia e realizzazione del principio comunitario di separazione tra le funzioni di Regulator e quelle di Service Provider

In applicazione dei principi di delega di cui alla stessa legge 265 del 2004, i In applicazione dei principi di delega di cui alla stessa legge 265 del 2004, i d. lgs. n. 96/2005 e d. lgs. n. 96/2005 e d. lgs. n. 151/2006 di riforma della parte aeronautica del codice della navigazione d. lgs. n. 151/2006 di riforma della parte aeronautica del codice della navigazione hanno hanno confermato la separazione dei ruoli tra ENAC ed ENAV e la regolamentazione dell’attività sui confermato la separazione dei ruoli tra ENAC ed ENAV e la regolamentazione dell’attività sui piazzali degli aeroportipiazzali degli aeroporti

Art. 687 – Art. 687 – L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e controllo nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari. Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e degli altri enti aeronautici sono comunitari. Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative

Art. 691 bis -Art. 691 bis - ENAV S.p.A., sotto la vigilanza dell’E.N.A.C. e coordinandosi con il gestore sotto la vigilanza dell’E.N.A.C. e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull’area di manovra ed assicura l’ordinario aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull’area di manovra ed assicura l’ordinario movimento degli aeromobili sui piazzalimovimento degli aeromobili sui piazzali

Art. 705 - Art. 705 - il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell’E.N.A.C. e sotto la vigilanza dell’E.N.A.C. e coordinandosi con ENAV S.p.A., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l’ordinato movimento degli altri assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l’attività di movimentazione degli mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l’attività di movimentazione degli aeromobiliaeromobili

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Sempre in applicazione dei regolamenti sul Cielo Unico EuropeoSempre in applicazione dei regolamenti sul Cielo Unico Europeo, vengono emanati:

il regolamento (CE) della Commissione n. 2096/2005, che stabilisce requisiti il regolamento (CE) della Commissione n. 2096/2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aereacomuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea.. Sulla base di questa Sulla base di questa regolamentazione, ENAV ottiene il rilascio ed il successivo rinnovo della certificazione di regolamentazione, ENAV ottiene il rilascio ed il successivo rinnovo della certificazione di service provider da parte di ENAC e della certificazione di qualità ISO 9001:2000 da service provider da parte di ENAC e della certificazione di qualità ISO 9001:2000 da parte dell’ente di certificazione internazionale Det Norske Veritas (D.N.V.)parte dell’ente di certificazione internazionale Det Norske Veritas (D.N.V.)

Il regolamento (CE) della Commissione n. 1794/2006 del 6 dicembre 2006 che Il regolamento (CE) della Commissione n. 1794/2006 del 6 dicembre 2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aereaistituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, , andando a regolamentare anche settori sino ad oggi riservati ai legislatori nazionaliandando a regolamentare anche settori sino ad oggi riservati ai legislatori nazionali

il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio del 27 febbraio 2007, relativo alla il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'Impresa Comune per la realizzazione del sistema europeo di costituzione di un'Impresa Comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR Joint Undertaking),nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR Joint Undertaking), modificato con Regolamento (CE) n. 1361/2008 del 16 dicembre 2008modificato con Regolamento (CE) n. 1361/2008 del 16 dicembre 2008

la direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, la direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereoconcernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo e, in sua e, in sua attuazione, attuazione, il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118.. E’ di ieri la notizia che il E’ di ieri la notizia che il Consiglio dei Ministri ha approvato il previsto schema di decreto legislativo di modifica Consiglio dei Ministri ha approvato il previsto schema di decreto legislativo di modifica del d.lgs. 118/2008del d.lgs. 118/2008 (sul quale verra' acquisito il parere delle Commissioni parlamentari) (sul quale verra' acquisito il parere delle Commissioni parlamentari)

Nel medesimo contesto europeoNel medesimo contesto europeo, viene altresì emanato: il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9

luglio 2008luglio 2008, concernente “, concernente “il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)”di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)”

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IL CIELO UNICO EUROPEO IIIL CIELO UNICO EUROPEO IIIl Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio Il Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (del 21 ottobre 2009 (in G.U. dell’Unione Europea del 14 novembre 2009in G.U. dell’Unione Europea del 14 novembre 2009))

recante modifica dei regolamenti n. 549-550-551-552/2004, recante modifica dei regolamenti n. 549-550-551-552/2004, al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità

del sistema aeronautico europeodel sistema aeronautico europeo

Nel 2007, a 3 anni di distanza dalla pubblicazione del “Cielo unico”, la Nel 2007, a 3 anni di distanza dalla pubblicazione del “Cielo unico”, la Commissione Europea, verificando la necessità di aggiornare i regolamenti Commissione Europea, verificando la necessità di aggiornare i regolamenti per dare maggiore slancio al processo di integrazione continentale della per dare maggiore slancio al processo di integrazione continentale della gestione e controllo del traffico aereo (ATM), dà il via alla proposta di gestione e controllo del traffico aereo (ATM), dà il via alla proposta di riforma “Cielo unico 2”, con l’obiettivo di realizzare un’ulteriore riforma “Cielo unico 2”, con l’obiettivo di realizzare un’ulteriore accelerazione verso l’efficientamento dell’intero sistema di gestione del accelerazione verso l’efficientamento dell’intero sistema di gestione del trasporto aereo europeo (per rafforzare la sicurezza, migliorare la gestione trasporto aereo europeo (per rafforzare la sicurezza, migliorare la gestione del traffico aereo ed ottimizzare i costi), anche attraverso un potenziamento del traffico aereo ed ottimizzare i costi), anche attraverso un potenziamento dei meccanismi di misurazione della dei meccanismi di misurazione della performanceperformance, l’ulteriore articolazione , l’ulteriore articolazione dei dispositivi che presiedono le competenze per la sicurezza dell’aviazione dei dispositivi che presiedono le competenze per la sicurezza dell’aviazione civile ed un indirizzo orientato alle compatibilità ambientali.civile ed un indirizzo orientato alle compatibilità ambientali.

Si richiede inoltre che ogni anello della catena del trasporto aereo faccia la propria Si richiede inoltre che ogni anello della catena del trasporto aereo faccia la propria parte per proteggere l'ambiente. Al conseguimento di tale obiettivo la parte per proteggere l'ambiente. Al conseguimento di tale obiettivo la gestione del traffico aereo deve apportare un contributo maggiore.gestione del traffico aereo deve apportare un contributo maggiore.

Viene altresì evidenziato che nonostante la crescita e la congestione del traffico, Viene altresì evidenziato che nonostante la crescita e la congestione del traffico, sia necessario mantenere e migliorare gli ottimi risultati già ottenuti a livello sia necessario mantenere e migliorare gli ottimi risultati già ottenuti a livello di sicurezza con il primo pacchetto di regolamenti.di sicurezza con il primo pacchetto di regolamenti.

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5° Considerando):5° Considerando): “ “Per completare la costruzione del cielo unico europeo è necessario Per completare la costruzione del cielo unico europeo è necessario adottare ulteriori provvedimenti a livello comunitario, in particolare per migliorare il adottare ulteriori provvedimenti a livello comunitario, in particolare per migliorare il funzionamento del sistema aeronautico europeo in settori critici, quali l’ambiente, la capacità e funzionamento del sistema aeronautico europeo in settori critici, quali l’ambiente, la capacità e l’efficienza dei costi, il tutto nel rispetto degli obiettivi imperativi di sicurezza. Occorre inoltre l’efficienza dei costi, il tutto nel rispetto degli obiettivi imperativi di sicurezza. Occorre inoltre adeguare la normativa sul cielo unico europeo al progresso tecnico”.adeguare la normativa sul cielo unico europeo al progresso tecnico”.

6° Considerando):6° Considerando): Il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007Il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007 , , relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)(SESAR) raccomanda lo sviluppo e raccomanda lo sviluppo e l’attuazione di un piano generale ATMl’attuazione di un piano generale ATM. L’attuazione del piano generale ATM richiede . L’attuazione del piano generale ATM richiede l’adozione di provvedimenti normativi idonei a fornire un supporto all’elaborazione, l’adozione di provvedimenti normativi idonei a fornire un supporto all’elaborazione, all’introduzione e al finanziamento di nuovi concetti e di nuove tecnologie. all’introduzione e al finanziamento di nuovi concetti e di nuove tecnologie. Tale piano Tale piano dovrebbe portare a un sistema formato da componenti pienamente armonizzate e dovrebbe portare a un sistema formato da componenti pienamente armonizzate e interoperabili, per garantire alte prestazioni nel settore del trasporto aereo in Europa. Il interoperabili, per garantire alte prestazioni nel settore del trasporto aereo in Europa. Il calendario per l’attuazione del cielo unico europeo dovrebbe tenere conto dei tempi calendario per l’attuazione del cielo unico europeo dovrebbe tenere conto dei tempi previsti per le fasi di sviluppo e realizzazione del programma SESAR, quale parte previsti per le fasi di sviluppo e realizzazione del programma SESAR, quale parte integrante del cielo unico europeo. integrante del cielo unico europeo. Entrambi i processi dovrebbero essere strettamente Entrambi i processi dovrebbero essere strettamente coordinati. coordinati.

L’art. 1, par. 1, del Regolamento quadro viene così modificato ed integrato: “L’art. 1, par. 1, del Regolamento quadro viene così modificato ed integrato: “L'iniziativa L'iniziativa del cielo unico europeo si prefigge l'obiettivo di rafforzare l'attuale livello di sicurezza del cielo unico europeo si prefigge l'obiettivo di rafforzare l'attuale livello di sicurezza del traffico aereo, del traffico aereo, di contribuire allo sviluppo sostenibile del sistema di trasporto aereo di contribuire allo sviluppo sostenibile del sistema di trasporto aereo e di migliorare l'efficienza globale della gestione del traffico aereo e dei servizi di e di migliorare l'efficienza globale della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale in Europa, al fine di rispondere alle navigazione aerea per il traffico aereo generale in Europa, al fine di rispondere alle esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo. Tale cielo unico europeo prevede una rete esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo. Tale cielo unico europeo prevede una rete paneuropea coerente di rotte e di sistemi di gestione della rete e del traffico aereo paneuropea coerente di rotte e di sistemi di gestione della rete e del traffico aereo basati unicamente su considerazioni tecniche, di sicurezza e di efficienza, a beneficio di basati unicamente su considerazioni tecniche, di sicurezza e di efficienza, a beneficio di tutti utenti dello spazio aereotutti utenti dello spazio aereo. Nel perseguimento di tale obiettivo, il presente . Nel perseguimento di tale obiettivo, il presente regolamento istituisce un quadro normativo armonizzato per la creazione del cielo regolamento istituisce un quadro normativo armonizzato per la creazione del cielo unico europeounico europeo”.”.

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Il pacchetto "Cielo unico europeo II" si basa su quattro pilastri:Il pacchetto "Cielo unico europeo II" si basa su quattro pilastri:

il pilastro normativoil pilastro normativo:: l’aggiornamento della normativa esistente dal 2004, introducendo diversi l’aggiornamento della normativa esistente dal 2004, introducendo diversi miglioramenti alla vigente normativa sul Cielo unico europeo ed individuando: obiettivi miglioramenti alla vigente normativa sul Cielo unico europeo ed individuando: obiettivi prestazionali vincolanti per i fornitori di servizi di navigazione aerea; la gestione della rete prestazionali vincolanti per i fornitori di servizi di navigazione aerea; la gestione della rete europea per garantire la convergenza tra le reti nazionali; una data definitiva entro la quale gli europea per garantire la convergenza tra le reti nazionali; una data definitiva entro la quale gli Stati membri dovranno migliorare le proprie prestazioni, inizialmente tramite un sistema di Stati membri dovranno migliorare le proprie prestazioni, inizialmente tramite un sistema di cooperazione transfrontaliera basato sui blocchi funzionali di spazio aereo;cooperazione transfrontaliera basato sui blocchi funzionali di spazio aereo;

il pilastro tecnologicoil pilastro tecnologico:: la realizzazione di tecnologie d'avanguardia attraverso una rivoluzione la realizzazione di tecnologie d'avanguardia attraverso una rivoluzione tecnologica degli attuali sistemi di gestione del traffico aereo mediante il programma di ricerca tecnologica degli attuali sistemi di gestione del traffico aereo mediante il programma di ricerca SESAR (Single European Sky ATM Research). Il programma SESAR riunisce gli operatori del SESAR (Single European Sky ATM Research). Il programma SESAR riunisce gli operatori del settore del trasporto aereo allo scopo di definire e realizzare un sistema di gestione del traffico settore del trasporto aereo allo scopo di definire e realizzare un sistema di gestione del traffico aereo di nuova generazione su scala europea. Tale sistema consentirà di gestire il traffico aereo di nuova generazione su scala europea. Tale sistema consentirà di gestire il traffico aereo, che si prevede raddoppiato da qui al 2020, in modo sicuro, sostenibile e a costi aereo, che si prevede raddoppiato da qui al 2020, in modo sicuro, sostenibile e a costi inferiori;inferiori;

il pilastro della sicurezzail pilastro della sicurezza:: l’attribuzione di maggiori responsabilità per l'Agenzia europea per la l’attribuzione di maggiori responsabilità per l'Agenzia europea per la sicurezza dell’aviazione (EASA), che adotterà anche norme precise, uniformi e vincolanti in sicurezza dell’aviazione (EASA), che adotterà anche norme precise, uniformi e vincolanti in materia di sicurezza aerea, servizi di gestione del traffico aereo e navigazione aerea e vigilerà materia di sicurezza aerea, servizi di gestione del traffico aereo e navigazione aerea e vigilerà sulla loro osservanza da parte degli Stati membri, assicurando un approccio globale alla sulla loro osservanza da parte degli Stati membri, assicurando un approccio globale alla sicurezza dell’aviazione nell’Unione;sicurezza dell’aviazione nell’Unione;

il pilastro della capacità aeroportualeil pilastro della capacità aeroportuale:: l’individuazione di un piano d'azione sulla capacità degli l’individuazione di un piano d'azione sulla capacità degli aeroporti che miri a risolvere il problema della mancanza di piste e di infrastrutture aeroporti che miri a risolvere il problema della mancanza di piste e di infrastrutture aeroportuali, che rischia di diventare un freno allo sviluppo del settore. L'iniziativa mira ad un aeroportuali, che rischia di diventare un freno allo sviluppo del settore. L'iniziativa mira ad un migliore coordinamento delle bande orarie concesse agli esercenti di aeromobili e della migliore coordinamento delle bande orarie concesse agli esercenti di aeromobili e della gestione del traffico aereo, nonché alla creazione di un osservatorio sulla capacità gestione del traffico aereo, nonché alla creazione di un osservatorio sulla capacità aeroportuale, in modo da integrare pienamente gli aeroporti nella rete aerea.aeroportuale, in modo da integrare pienamente gli aeroporti nella rete aerea.

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Il nuovo pacchetto pone inoltre Il nuovo pacchetto pone inoltre le le questioni ambientaliquestioni ambientali al centro del Cielo unico al centro del Cielo unico europeo: la gestione più efficace del traffico aereo dovrebbe ridurre le europeo: la gestione più efficace del traffico aereo dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra che esso produce. Si prevede infatti che i emissioni di gas a effetto serra che esso produce. Si prevede infatti che i miglioramenti arriveranno al 10% per volo, con un risparmio di 16 miliardi di miglioramenti arriveranno al 10% per volo, con un risparmio di 16 miliardi di tonnellate di CO2 l'anno e minori costi per 2,4 miliardi di euro l'anno. Accanto ai tonnellate di CO2 l'anno e minori costi per 2,4 miliardi di euro l'anno. Accanto ai concetti di capacità, riduzione dei costi e safety viene dunque per la prima volta concetti di capacità, riduzione dei costi e safety viene dunque per la prima volta valorizzata valorizzata la sostenibilità ambientalela sostenibilità ambientale di cui i fornitori di servizio dovranno di cui i fornitori di servizio dovranno tener conto come parametro della propria azione. tener conto come parametro della propria azione.

Le principali novità riguardano pertanto Le principali novità riguardano pertanto l’impulso alla costituzione dei FABs l’impulso alla costituzione dei FABs (Blocchi Funzionali di Spazio Aereo)(Blocchi Funzionali di Spazio Aereo), , l’introduzione di obiettivi di l’introduzione di obiettivi di performanceperformance e e la spinta verso l’indipendenza delle autorità nazionali di la spinta verso l’indipendenza delle autorità nazionali di vigilanzavigilanza. In particolare:. In particolare:

- - per quanto riguarda i FABsper quanto riguarda i FABs:: viene introdotta la scadenza imprescindibile e viene introdotta la scadenza imprescindibile e non negoziabile che i FABs siano operativi entro il 2012. Le caratteristiche di non negoziabile che i FABs siano operativi entro il 2012. Le caratteristiche di dettaglio dei FABs potranno essere affrontate in sede di regolamentazione dettaglio dei FABs potranno essere affrontate in sede di regolamentazione esecutiva (cd. esecutiva (cd. Implementing RulesImplementing Rules););

- - per quanto concerne gli Obiettivi di Performancesper quanto concerne gli Obiettivi di Performances: : è previstaè prevista l’introduzione di un sistema internazionale di l’introduzione di un sistema internazionale di performancesperformances per misurare le per misurare le prestazioni dei fornitori di servizi della navigazione aerea;prestazioni dei fornitori di servizi della navigazione aerea;

- - per quanto attiene alle autorità nazionali di vigilanzaper quanto attiene alle autorità nazionali di vigilanza: : se ne prevede se ne prevede un’ulteriore spinta verso la loro un’ulteriore spinta verso la loro indipendenza, , anche dal potere politico.anche dal potere politico.

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Si dispone, tra l’altro:Si dispone, tra l’altro:

l’obbligo di implementazione, entro il 2012, dei Blocchi Funzionali di Spazio l’obbligo di implementazione, entro il 2012, dei Blocchi Funzionali di Spazio Aereo, con l’obiettivo di elevare la capacità, l’efficienza e l’integrazione della Aereo, con l’obiettivo di elevare la capacità, l’efficienza e l’integrazione della gestione degli Spazi aereigestione degli Spazi aerei

la possibilità di finanziamenti da parte della Commissione, non solo per le la possibilità di finanziamenti da parte della Commissione, non solo per le attività di ricerca e sviluppo, ma anche per l’implementazione di infrastrutture attività di ricerca e sviluppo, ma anche per l’implementazione di infrastrutture per la fornitura dei servizi per la navigazione aerea, con l’obiettivo di accelerare per la fornitura dei servizi per la navigazione aerea, con l’obiettivo di accelerare il processo di realizzazione del programma di sviluppo tecnologico del settore il processo di realizzazione del programma di sviluppo tecnologico del settore SESAR, similarmente a quanto accade per altre infrastrutture dei trasportiSESAR, similarmente a quanto accade per altre infrastrutture dei trasporti

la conseguente creazione di un’unica Regione Europea di Informazione di la conseguente creazione di un’unica Regione Europea di Informazione di Volo, comprendente i Paesi membri ed eventuali Paesi terzi europeiVolo, comprendente i Paesi membri ed eventuali Paesi terzi europei

la creazione di una Rete Europea per l’intera gestione operativa del settore ed la creazione di una Rete Europea per l’intera gestione operativa del settore ed una Rete Europea delle Rotte, con le funzioni complementari conseguentiuna Rete Europea delle Rotte, con le funzioni complementari conseguenti

la designazione di una (o più) Autorità Nazionale di Vigilanza e un’ulteriore la designazione di una (o più) Autorità Nazionale di Vigilanza e un’ulteriore spinta verso la loro indipendenza, trasparenza ed imparzialitàspinta verso la loro indipendenza, trasparenza ed imparzialità

la massima trasparenza nella definizione, imposizione e riscossione delle la massima trasparenza nella definizione, imposizione e riscossione delle tariffe per i servizi di navigazione aerea, per incrementare redditività ed tariffe per i servizi di navigazione aerea, per incrementare redditività ed efficienza nel rispetto della sicurezzaefficienza nel rispetto della sicurezza

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I Blocchi Funzionali di Spazio AereoI Blocchi Funzionali di Spazio Aereo 26° Considerando):26° Considerando): È essenziale realizzare È essenziale realizzare una struttura dello spazio aereo una struttura dello spazio aereo

comune e armonizzata in termini di rotte, basare l’organizzazione presente e futura comune e armonizzata in termini di rotte, basare l’organizzazione presente e futura dello spazio aereo su principi comuni, assicurare la progressiva attuazione del dello spazio aereo su principi comuni, assicurare la progressiva attuazione del piano generale ATM, ottimizzare l’uso di risorse limitate per evitare costi inutili di piano generale ATM, ottimizzare l’uso di risorse limitate per evitare costi inutili di equipaggiamento e configurare e gestire lo spazio aereo secondo regole equipaggiamento e configurare e gestire lo spazio aereo secondo regole armonizzate.armonizzate. A tale fine, la Commissione sarà responsabile dell’adozione delle norme A tale fine, la Commissione sarà responsabile dell’adozione delle norme necessarie e dell’applicazione delle decisioni giuridicamente vincolanti.necessarie e dell’applicazione delle decisioni giuridicamente vincolanti.

18° Considerando):18° Considerando): I blocchi funzionali di spazio aereo sono elementi determinanti I blocchi funzionali di spazio aereo sono elementi determinanti per una più intensa cooperazione tra i fornitori di servizi di navigazione aerea al fine di per una più intensa cooperazione tra i fornitori di servizi di navigazione aerea al fine di migliorare le prestazioni e creare sinergie. A tal fine e al fine di ottimizzare l’interfaccia migliorare le prestazioni e creare sinergie. A tal fine e al fine di ottimizzare l’interfaccia dei blocchi funzionali di spazio aereo nel cielo unico europeo, gli Stati membri interessati dei blocchi funzionali di spazio aereo nel cielo unico europeo, gli Stati membri interessati dovrebbero cooperare fra loro e, se del caso, dovrebbero cooperare fra loro e, se del caso, anche con i paesi terzianche con i paesi terzi

Art. 7 (Regolamento Quadro) - Art. 7 (Regolamento Quadro) - Relazioni con i paesi terzi europei –Relazioni con i paesi terzi europei – ““La Comunità La Comunità e i suoi Stati membri si prefiggono e sostengonoe i suoi Stati membri si prefiggono e sostengono l’obiettivo di l’obiettivo di estendere il cielo unico europeo ai paesi che non sono membri dell’Unione europea. A tal estendere il cielo unico europeo ai paesi che non sono membri dell’Unione europea. A tal fine, nel quadro degli accordi conclusi con i paesi terzi vicini, o nel quadro fine, nel quadro degli accordi conclusi con i paesi terzi vicini, o nel quadro di accordi su di accordi su blocchi funzionali di spazio aereo, essi si sforzano di estendere l’applicazioneblocchi funzionali di spazio aereo, essi si sforzano di estendere l’applicazione del del presente regolamento…, ai suddetti paesi presente regolamento…, ai suddetti paesi (come sta avvenendo tra ENAV e gli altri (come sta avvenendo tra ENAV e gli altri partners non dell’Unione partecpanti a Blue Med)partners non dell’Unione partecpanti a Blue Med)..

La nuova definizione di La nuova definizione di ““blocco funzionale di spazio aereoblocco funzionale di spazio aereo”:”: un blocco di spazio un blocco di spazio aereo basato su requisiti operativi aereo basato su requisiti operativi e istituito indipendentemente dai confini tra Stati, e istituito indipendentemente dai confini tra Stati, nel quale la fornitura dei servizi di navigazione aerea e le funzioni correlate sono nel quale la fornitura dei servizi di navigazione aerea e le funzioni correlate sono orientate alle prestazioni e ottimizzate in vista dell’introduzione, in ciascun blocco orientate alle prestazioni e ottimizzate in vista dell’introduzione, in ciascun blocco funzionale di spazio aereo, di una cooperazione rafforzata tra fornitori di servizi di funzionale di spazio aereo, di una cooperazione rafforzata tra fornitori di servizi di navigazione aerea o, se del caso, un fornitore integrato (navigazione aerea o, se del caso, un fornitore integrato (Regolamento QuadroRegolamento Quadro));;

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«Articolo 9 «Articolo 9 bis del Regolamento sulla fornitura di servizi - Blocchi funzionali di spazio bis del Regolamento sulla fornitura di servizi - Blocchi funzionali di spazio aereo – “aereo – “1. 1. Entro il 4 dicembre 2012Entro il 4 dicembre 2012,, gli Stati membri adottano tutte le misure gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l’attuazione di blocchi funzionali di spazio aereonecessarie per garantire l’attuazione di blocchi funzionali di spazio aereo , , allo scopo di allo scopo di conseguire la prescritta capacità ed efficienza della rete di gestione del traffico aereo conseguire la prescritta capacità ed efficienza della rete di gestione del traffico aereo nell’ambito del cielo unico europeo, per mantenere un elevato livello di sicurezza e nell’ambito del cielo unico europeo, per mantenere un elevato livello di sicurezza e contribuire all’efficienza complessiva del sistema di trasporto aereo e a una riduzione contribuire all’efficienza complessiva del sistema di trasporto aereo e a una riduzione dell’impatto ambientaledell’impatto ambientale. Gli Stati membri, in particolare quelli che costituiscono blocchi . Gli Stati membri, in particolare quelli che costituiscono blocchi funzionali di spazio aereo contigui,cooperano per quanto possibile per conformarsi a questa funzionali di spazio aereo contigui,cooperano per quanto possibile per conformarsi a questa disposizione. Laddove pertinente la cooperazione potrà prevedere la partecipazione di paesi disposizione. Laddove pertinente la cooperazione potrà prevedere la partecipazione di paesi terzi ai blocchi funzionali di spazio aereo.terzi ai blocchi funzionali di spazio aereo.

2. I blocchi funzionali di spazio aereo, tra l’altro:2. I blocchi funzionali di spazio aereo, tra l’altro: a) si fondano su un’analisi dei valori di sicurezza connessi;a) si fondano su un’analisi dei valori di sicurezza connessi; b) consentono l’uso ottimale dello spazio aereo, tenendo conto dei flussi di traffico aereo;b) consentono l’uso ottimale dello spazio aereo, tenendo conto dei flussi di traffico aereo; c) assicurano la coerenza con la rete europea delle rotte istituita in virtù dell’articolo 6 del c) assicurano la coerenza con la rete europea delle rotte istituita in virtù dell’articolo 6 del

regolamento sullo spazio aereo; regolamento sullo spazio aereo; d) sono giustificati dal loro valore aggiunto globale, compreso l’uso ottimale delle risorse d) sono giustificati dal loro valore aggiunto globale, compreso l’uso ottimale delle risorse

tecniche e umane, sulla base di analisi costi-benefici;tecniche e umane, sulla base di analisi costi-benefici; e) assicurano un trasferimento fluido e flessibile della responsabilità per il controllo del traffico e) assicurano un trasferimento fluido e flessibile della responsabilità per il controllo del traffico

aereo tra unità dei servizi del traffico aereo;aereo tra unità dei servizi del traffico aereo; f) assicurano la compatibilità tra le varie configurazioni dello spazio aereo, ottimizzando fra f) assicurano la compatibilità tra le varie configurazioni dello spazio aereo, ottimizzando fra

l’altro le attuali regioni di informazioni di volo;l’altro le attuali regioni di informazioni di volo; g) soddisfano le condizioni prescritte dagli accordi regionali conclusi nell’ambito dell’ICAO;g) soddisfano le condizioni prescritte dagli accordi regionali conclusi nell’ambito dell’ICAO; h) rispettano gli accordi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente h) rispettano gli accordi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente

regolamento, in particolare gli accordi che riguardano paesi terzi europei; eregolamento, in particolare gli accordi che riguardano paesi terzi europei; e i) facilitano la rispondenza con gli obiettivi di prestazione a livello comunitario.i) facilitano la rispondenza con gli obiettivi di prestazione a livello comunitario. 3. 3. Un blocco funzionale di spazio aereo può essere istituito soltanto in base a un Un blocco funzionale di spazio aereo può essere istituito soltanto in base a un

accordo reciproco tra tutti gli Stati membri ed eventualmente tutti i paesi terzi che accordo reciproco tra tutti gli Stati membri ed eventualmente tutti i paesi terzi che hanno responsabilità su una parte dello spazio aereo incluso nel blocco funzionale di hanno responsabilità su una parte dello spazio aereo incluso nel blocco funzionale di spazio aereospazio aereo… …

8. Per la costituzione e modifica dei blocchi funzionali di spazio aereo sono elaborati 8. Per la costituzione e modifica dei blocchi funzionali di spazio aereo sono elaborati documenti di orientamento documenti di orientamento entro il 4 dicembre 2010entro il 4 dicembre 2010 …” …”

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Gli Obiettivi di PerformancesGli Obiettivi di Performances 12° Considerando):12° Considerando): Per migliorare l’efficienza della gestione del traffico aereo e dei Per migliorare l’efficienza della gestione del traffico aereo e dei

servizi di navigazione aerea (Air Navigation Services — ANS) è necessario servizi di navigazione aerea (Air Navigation Services — ANS) è necessario stabilire stabilire un quadro per la definizione, la realizzazione e l’applicazione di un quadro per la definizione, la realizzazione e l’applicazione di obiettivi obiettivi prestazionali vincolantiprestazionali vincolanti in settori essenziali in sintonia con le politiche in settori essenziali in sintonia con le politiche dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO). dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO). Un’indispensabile Un’indispensabile caratteristica di tale quadro dovrebbe essere un meccanismo adeguato di caratteristica di tale quadro dovrebbe essere un meccanismo adeguato di resoconto, di esame, di valutazione e di diffusione dei dati sulle prestazioni dei resoconto, di esame, di valutazione e di diffusione dei dati sulle prestazioni dei sistemi di gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea, come sistemi di gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea, come pure un pertinente programma di incentivi per favorire il conseguimento degli pure un pertinente programma di incentivi per favorire il conseguimento degli obiettivi.obiettivi.

Articolo 11 Articolo 11 del Regolamento sulla fornitura di servizi - Blocchi funzionali di del Regolamento sulla fornitura di servizi - Blocchi funzionali di spazio aereo – “Sistema di prestazionispazio aereo – “Sistema di prestazioni

1. È istituito un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di 1. È istituito un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete al fine di migliorare l’efficienza dei servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete al fine di migliorare l’efficienza dei servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete nel cielo unico europeo. Il sistema comprende: rete nel cielo unico europeo. Il sistema comprende: a) obiettivi prestazionali a livello comunitario relativi a settori di prestazione a) obiettivi prestazionali a livello comunitario relativi a settori di prestazione

essenziali di sicurezza, ambiente, capacità e efficacia sotto il profilo dei costi;essenziali di sicurezza, ambiente, capacità e efficacia sotto il profilo dei costi;b)piani nazionali o piani per blocchi funzionali di spazio aereo, comprendenti b)piani nazionali o piani per blocchi funzionali di spazio aereo, comprendenti

obiettivi prestazionali, a garanzia della conformità con gli obiettivi prestazionali obiettivi prestazionali, a garanzia della conformità con gli obiettivi prestazionali comunitari; ecomunitari; e

c)riesame periodico, monitoraggio e analisi comparativa delle prestazioni dei servizi c)riesame periodico, monitoraggio e analisi comparativa delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete.di navigazione aerea e delle funzioni di rete.

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2. … la Commissione può designare Eurocontrol o un altro organismo 2. … la Commissione può designare Eurocontrol o un altro organismo imparziale e competente come “organo di valutazione delle imparziale e competente come “organo di valutazione delle prestazioni”. Il ruolo dell’organo di valutazione delle prestazioni prestazioni”. Il ruolo dell’organo di valutazione delle prestazioni consiste nel fornire consulenza alla Commissione, coordinandosi con consiste nel fornire consulenza alla Commissione, coordinandosi con le autorità nazionali di vigilanza, e, nell’assisterle su richiesta le autorità nazionali di vigilanza, e, nell’assisterle su richiesta nell’attuazione del sistema di prestazioni ... nell’attuazione del sistema di prestazioni ...

3. a) La Commissione adotta gli obiettivi prestazionali comunitari 3. a) La Commissione adotta gli obiettivi prestazionali comunitari per la rete di gestione del traffico aereo …, dopo aver tenuto conto dei per la rete di gestione del traffico aereo …, dopo aver tenuto conto dei pertinenti contributi forniti dalle autorità nazionali di vigilanza a livello pertinenti contributi forniti dalle autorità nazionali di vigilanza a livello nazionale o a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo.nazionale o a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo.

b) I piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aero b) I piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aero … sono elaborati dalle autorità nazionali di vigilanza e adottati dagli … sono elaborati dalle autorità nazionali di vigilanza e adottati dagli Stati membri. Detti piani includeranno obiettivi nazionali o obiettivi a Stati membri. Detti piani includeranno obiettivi nazionali o obiettivi a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo di carattere vincolante e un livello dei blocchi funzionali di spazio aereo di carattere vincolante e un adeguato sistema di incentivi quale approvato dagli Stati membri. adeguato sistema di incentivi quale approvato dagli Stati membri. L’elaborazione dei piani è soggetta a consultazioni con i fornitori di L’elaborazione dei piani è soggetta a consultazioni con i fornitori di servizi di navigazione aerea, con i rappresentanti degli utenti dello servizi di navigazione aerea, con i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e, qualora opportuno, con gli operatori e i coordinatori spazio aereo e, qualora opportuno, con gli operatori e i coordinatori aeroportuali.aeroportuali.

c) La Commissione valuta la conformità degli obiettivi nazionali o c) La Commissione valuta la conformità degli obiettivi nazionali o degli obiettivi per i blocchi funzionali di spazio aereo agli obiettivi degli obiettivi per i blocchi funzionali di spazio aereo agli obiettivi prestazionali comunitari …prestazionali comunitari …

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6. Ai fini di un funzionamento dettagliato del sistema di prestazioni, la 6. Ai fini di un funzionamento dettagliato del sistema di prestazioni, la Commissione adotta, Commissione adotta, entro il 4 dicembre 2011entro il 4 dicembre 2011 ed entro un periodo di tempo ed entro un periodo di tempo idoneo ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, norme idoneo ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, norme di attuazione che disciplinano, tra l’altro:di attuazione che disciplinano, tra l’altro:

- il periodo di riferimento e gli intervalli per la valutazione del raggiungimento - il periodo di riferimento e gli intervalli per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prestazionali e per la fissazione di nuovi obiettivi;degli obiettivi prestazionali e per la fissazione di nuovi obiettivi;

- i criteri a cui le autorità nazionali di vigilanza ricorrono per l’elaborazione dei - i criteri a cui le autorità nazionali di vigilanza ricorrono per l’elaborazione dei piani nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo di miglioramento piani nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo di miglioramento delle prestazioni, compresi gli obiettivi prestazionali nazionali o a livello di delle prestazioni, compresi gli obiettivi prestazionali nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo e il sistema di incentivi. blocchi funzionali di spazio aereo e il sistema di incentivi.

In particolare, si prevede che In particolare, si prevede che i i piani di miglioramento delle prestazionipiani di miglioramento delle prestazioni::a) siano basati sui piani aziendali dei fornitori di servizi di navigazione aerea;a) siano basati sui piani aziendali dei fornitori di servizi di navigazione aerea;b) coprano tutti gli elementi di costo della base dei costi nazionali o a livello di b) coprano tutti gli elementi di costo della base dei costi nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo;blocchi funzionali di spazio aereo;c) comprendano obiettivi di prestazione vincolanti, coerenti con gli obiettivi di c) comprendano obiettivi di prestazione vincolanti, coerenti con gli obiettivi di prestazione comunitari;prestazione comunitari;

- i criteri volti a valutare la coerenza tra gli obiettivi nazionali o a livello di - i criteri volti a valutare la coerenza tra gli obiettivi nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo e gli obiettivi prestazionali comunitari durante blocchi funzionali di spazio aereo e gli obiettivi prestazionali comunitari durante il periodo di riferimento, nonché a sostenere meccanismi di allarme;il periodo di riferimento, nonché a sostenere meccanismi di allarme;

- i principi generali a cui gli Stati membri ricorrono per istituire il sistema di - i principi generali a cui gli Stati membri ricorrono per istituire il sistema di incentivi.incentivi.

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Il nuovo sistema tariffarioIl nuovo sistema tariffario

1414° Considerando):° Considerando): Nel fissare le tariffe per i Nel fissare le tariffe per i servizi di navigazione aerea la Commissione e gli servizi di navigazione aerea la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare di utilizzare Stati membri dovrebbero cercare di utilizzare previsioni comuni.previsioni comuni.

1515° Considerando):° Considerando): I costi determinati dagli Stati I costi determinati dagli Stati membri a livello nazionale o di blocchi funzionali di membri a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo destinati ad essere ripartiti tra gli spazio aereo destinati ad essere ripartiti tra gli utenti dello spazio aereo dovrebbero tener conto utenti dello spazio aereo dovrebbero tener conto degli obiettivi di prestazione.degli obiettivi di prestazione.

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Art. 14-15 Art. 14-15 del Regolamento sulla fornitura di servizi - Disposizioni e del Regolamento sulla fornitura di servizi - Disposizioni e principi generali: principi generali: il sistema di tariffazione per i servizi di navigazione aerea il sistema di tariffazione per i servizi di navigazione aerea concorre a realizzare concorre a realizzare una maggiore trasparenza in materia di una maggiore trasparenza in materia di determinazione, applicazione e riscossione delle tariffe per gli utenti determinazione, applicazione e riscossione delle tariffe per gli utenti dello spazio aereodello spazio aereo e contribuisce a e contribuisce a ottimizzare i costi della fornitura di ottimizzare i costi della fornitura di servizi di navigazione aerea e all’efficienza dei voli, mantenendo nel servizi di navigazione aerea e all’efficienza dei voli, mantenendo nel contempo un livello di sicurezza ottimale. contempo un livello di sicurezza ottimale.

Il sistema di tariffazione si basa sulla contabilità dei costi dei servizi di Il sistema di tariffazione si basa sulla contabilità dei costi dei servizi di navigazione aerea sostenuti dai fornitori di servizi a beneficio degli utenti dello navigazione aerea sostenuti dai fornitori di servizi a beneficio degli utenti dello spazio aereo. Il sistema imputa tali costi alle varie categorie di utenti.spazio aereo. Il sistema imputa tali costi alle varie categorie di utenti.

Nel determinare la base di calcolo delle tariffe, si applicano alcuni principi Nel determinare la base di calcolo delle tariffe, si applicano alcuni principi generali, quali ad esempio i seguenti:generali, quali ad esempio i seguenti:

- il costo da imputare agli utenti dello spazio aereo è costituito dal costo - il costo da imputare agli utenti dello spazio aereo è costituito dal costo determinato della fornitura di servizi di navigazione aereadeterminato della fornitura di servizi di navigazione aerea, compresi , compresi adeguati importi per l’interesse sull’investimento di capitale e per adeguati importi per l’interesse sull’investimento di capitale e per l’ammortamento,nonché dai costi di manutenzione, funzionamento,gestione e l’ammortamento,nonché dai costi di manutenzione, funzionamento,gestione e amministrazione. I costi determinati sono i costi fissati dagli Stati membri a amministrazione. I costi determinati sono i costi fissati dagli Stati membri a livello nazionale o a livello di blocco funzionale di spazio aereo all’inizio del livello nazionale o a livello di blocco funzionale di spazio aereo all’inizio del periodo di riferimento per ciascun anno civile del periodo di riferimentoperiodo di riferimento per ciascun anno civile del periodo di riferimento

- i costi di cui si deve tenere conto in questo contesto sono quelli valutati - i costi di cui si deve tenere conto in questo contesto sono quelli valutati in relazione a strutture e servizi previsti e attuati ai sensi dell’ICAO in relazione a strutture e servizi previsti e attuati ai sensi dell’ICAO Regional Air Navigation Plan(piano regionale di navigazione aerea Regional Air Navigation Plan(piano regionale di navigazione aerea dell’ICAO, regione europea).dell’ICAO, regione europea). Essi possono includere anche i costi sostenuti Essi possono includere anche i costi sostenuti dalle autorità nazionali di vigilanza e/o da organizzazioni riconosciute, nonché dalle autorità nazionali di vigilanza e/o da organizzazioni riconosciute, nonché altri costi sostenuti dallo Stato membro e dal fornitore di servizi interessati in altri costi sostenuti dallo Stato membro e dal fornitore di servizi interessati in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea. I costi non comprendono relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea. I costi non comprendono i costi delle sanzioni imposte dagli Stati membri, né i costi delle eventuali i costi delle sanzioni imposte dagli Stati membri, né i costi delle eventuali misure correttive imposte dagli Stati membri;misure correttive imposte dagli Stati membri;

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- è assicurata la trasparenza della base di calcolo delle tariffe- è assicurata la trasparenza della base di calcolo delle tariffe. Sono . Sono adottate norme di attuazione per la fornitura di informazioni, da parte dei adottate norme di attuazione per la fornitura di informazioni, da parte dei fornitori di servizi,intese a consentire l’esame delle previsioni, dei costi effettivi fornitori di servizi,intese a consentire l’esame delle previsioni, dei costi effettivi e delle entrate dei singoli fornitori. È istituito su basi periodiche uno scambio di e delle entrate dei singoli fornitori. È istituito su basi periodiche uno scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza, i fornitori di servizi, gli utenti informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza, i fornitori di servizi, gli utenti dello spazio aereo, la Commissione ed Eurocontrol.dello spazio aereo, la Commissione ed Eurocontrol.

- le tariffe rispecchiano i costi dei servizi e delle strutture di navigazione - le tariffe rispecchiano i costi dei servizi e delle strutture di navigazione aerea messi a disposizione degli utenti dello spazio aereoaerea messi a disposizione degli utenti dello spazio aereo, tenuto conto , tenuto conto delle capacità produttive relative dei vari tipi di aeromobile interessati;delle capacità produttive relative dei vari tipi di aeromobile interessati;

- le tariffe promuovono la fornitura sicura, efficiente, efficace e - le tariffe promuovono la fornitura sicura, efficiente, efficace e sostenibile dei servizi di navigazione aerea, si prefiggono il sostenibile dei servizi di navigazione aerea, si prefiggono il raggiungimento di un alto livello di sicurezza e dell’efficacia sotto il raggiungimento di un alto livello di sicurezza e dell’efficacia sotto il profilo dei costi nonché il conseguimento degli obiettivi di prestazione e profilo dei costi nonché il conseguimento degli obiettivi di prestazione e incentivano la fornitura di servizi integrati, riducendo al contempo incentivano la fornitura di servizi integrati, riducendo al contempo l’impatto ambientale dell’aviazionel’impatto ambientale dell’aviazione. A tal fine, e in relazione ai piani nazionali . A tal fine, e in relazione ai piani nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo di miglioramento delle o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo di miglioramento delle prestazioni, le autorità nazionali di vigilanza possono istituire meccanismi, tra prestazioni, le autorità nazionali di vigilanza possono istituire meccanismi, tra cui incentivi consistenti in vantaggi e svantaggi finanziari, per incoraggiare i cui incentivi consistenti in vantaggi e svantaggi finanziari, per incoraggiare i fornitori di servizi di navigazione aerea e/o gli utenti dello spazio aereo a fornitori di servizi di navigazione aerea e/o gli utenti dello spazio aereo a sostenere miglioramenti della fornitura di servizi di navigazione aerea, quali sostenere miglioramenti della fornitura di servizi di navigazione aerea, quali una maggiore capacità, minori ritardi e uno sviluppo sostenibile, mantenendo una maggiore capacità, minori ritardi e uno sviluppo sostenibile, mantenendo nel contempo un livello di sicurezza ottimale.nel contempo un livello di sicurezza ottimale.

Page 24: IL RUOLO DI ENAV FORNITORE DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA NEL CIELO UNICO EUROPEO II Profili istituzionali, societari e legali 12 dicembre 2009.

La creazione di una Rete Europea per l’intera gestione La creazione di una Rete Europea per l’intera gestione operativa del settore ed una Rete Europea delle Rotteoperativa del settore ed una Rete Europea delle Rotte

Art. 6Art. 6 del Regolamento sullo spazio aereo –“ del Regolamento sullo spazio aereo –“Gestione e progettazione della reteGestione e progettazione della rete”:”:

1. 1. Le funzioni della rete di gestione del traffico aereo(ATM) permettono l’uso Le funzioni della rete di gestione del traffico aereo(ATM) permettono l’uso ottimale dello spazio aereo e assicurano che gli utenti dello spazio aereo possano ottimale dello spazio aereo e assicurano che gli utenti dello spazio aereo possano operare sulle traiettorie preferite, garantendo al tempo stesso il massimo accesso operare sulle traiettorie preferite, garantendo al tempo stesso il massimo accesso allo spazio aereo e ai servizi di navigazione aerea. Tali funzioni della rete sono allo spazio aereo e ai servizi di navigazione aerea. Tali funzioni della rete sono finalizzate a sostenere iniziative a livello nazionale e a livello dei blocchi funzionali finalizzate a sostenere iniziative a livello nazionale e a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo e sono svolte in modo tale da non pregiudicare la separazione di spazio aereo e sono svolte in modo tale da non pregiudicare la separazione delle mansioni normative da quelle operative.delle mansioni normative da quelle operative.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 e fatte salve le competenze degli Stati 2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 e fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di rotte nazionali e strutture dello spazio aereo, la Commissione membri in materia di rotte nazionali e strutture dello spazio aereo, la Commissione provvede affinché siano garantite le seguenti funzioni: provvede affinché siano garantite le seguenti funzioni:

a) progettazione della rete europea delle rotte;a) progettazione della rete europea delle rotte; b) coordinamento delle limitate risorse nelle bande di frequenza aeronautiche b) coordinamento delle limitate risorse nelle bande di frequenza aeronautiche

utilizzate dal traffico aereo generale, in particolare delle frequenze radio, nonché utilizzate dal traffico aereo generale, in particolare delle frequenze radio, nonché coordinamento dei codici dei transponder radarcoordinamento dei codici dei transponder radar

……Le funzioni di cui al primo comma tengono conto delle proposte formulate a livello Le funzioni di cui al primo comma tengono conto delle proposte formulate a livello nazionale e a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo. Esse sono eseguite in nazionale e a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo. Esse sono eseguite in coordinamento con le autorità militari secondo procedure concordate in materia di uso coordinamento con le autorità militari secondo procedure concordate in materia di uso flessibile dello spazio aereo.flessibile dello spazio aereo.