Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità...

34
Il rito speciale ex art. Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi disciplina dei giudizi che involgano atti delle che involgano atti delle Autorità Autorità - Ambito oggettivo e soggettivo di Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione applicazione - Giurisdizione Giurisdizione - Competenza Competenza - Rito processuale Rito processuale - Sanzioni Sanzioni

Transcript of Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità...

Page 1: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Il rito speciale ex art. 119 Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei c.p.a. e la disciplina dei

giudizi che involgano atti giudizi che involgano atti delle Autoritàdelle Autorità

- Ambito oggettivo e soggettivo di applicazioneAmbito oggettivo e soggettivo di applicazione- GiurisdizioneGiurisdizione- CompetenzaCompetenza- Rito processualeRito processuale- SanzioniSanzioni

Page 2: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Ambito oggettivo di applicazione Ambito oggettivo di applicazione della normadella norma

Nell’art. 119, co. 1, lett. b), c.p.a., a Nell’art. 119, co. 1, lett. b), c.p.a., a differenza che in altre lettere del differenza che in altre lettere del medesimo articolo, non si parla di medesimo articolo, non si parla di “provvedimenti relativi a procedure”, ma “provvedimenti relativi a procedure”, ma solo di “provvedimenti”.solo di “provvedimenti”.

Deve tuttavia ritenersi, pure in presenza di Deve tuttavia ritenersi, pure in presenza di tale ellittica locuzione, che siano tale ellittica locuzione, che siano assoggettati al rito speciale ex art. 119 assoggettati al rito speciale ex art. 119 anche gli atti intermedi del procedimento anche gli atti intermedi del procedimento suscettibili di essere immediatamente, suscettibili di essere immediatamente, quanto separatamente, impugnati.quanto separatamente, impugnati.

Page 3: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Rito ex art. 119 e giurisdizione Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativoesclusiva del giudice amministrativo

La disposizione di cui all’art. 119, comma 1, La disposizione di cui all’art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a. va coordinata con:lett. b), c.p.a. va coordinata con:

le previsioni che disciplinano il riparto di le previsioni che disciplinano il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in ordine ai giudice ordinario in ordine ai provvedimenti delle Autorità indipendenti;provvedimenti delle Autorità indipendenti;

le norme che attribuiscono la competenza le norme che attribuiscono la competenza al T.A.R. del Lazio sugli atti di talune al T.A.R. del Lazio sugli atti di talune Autorità indipendenti.Autorità indipendenti.

Page 4: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: seguegiudice amministrativo: segue

L’art. 119, lett. b), c.p.a. va, quindi, inteso nel L’art. 119, lett. b), c.p.a. va, quindi, inteso nel senso che il rito abbreviato si applica ai senso che il rito abbreviato si applica ai provvedimenti delle Autorità indipendenti se ed in provvedimenti delle Autorità indipendenti se ed in quanto il giudice amministrativo abbia quanto il giudice amministrativo abbia giurisdizione su di essi, sia che si tratti di giurisdizione su di essi, sia che si tratti di giurisdizione esclusiva, sia che si tratti di giurisdizione esclusiva, sia che si tratti di giurisdizione di legittimità.giurisdizione di legittimità.Va quindi necessariamente raccordato con l’art. Va quindi necessariamente raccordato con l’art. 133, co. 1, lett. l), c.p.a. che attribuisce alla 133, co. 1, lett. l), c.p.a. che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del g.a. i provvedimenti di giurisdizione esclusiva del g.a. i provvedimenti di alcune Autorità espressamente menzionate, fra alcune Autorità espressamente menzionate, fra esse includendo anche la Banca d’Italia.esse includendo anche la Banca d’Italia.

Page 5: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: seguegiudice amministrativo: segue

Secondo l’elaborazione e il quadro normativo, sono da ascrivere al novero Secondo l’elaborazione e il quadro normativo, sono da ascrivere al novero delle Autorità indipendenti:delle Autorità indipendenti:la CONSOB;la CONSOB;l’ISVAP;l’ISVAP;l'Autorità garante della concorrenza del mercato, prevista dalla legge l'Autorità garante della concorrenza del mercato, prevista dalla legge 287/1990;287/1990;l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ridenominata Autorità per la l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ridenominata Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dal D.Lgs. vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dal D.Lgs. 163/2006;163/2006;l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sul diritto di la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sul diritto di sciopero;sciopero;l’Autorità per i servizi di pubblica utilità, prevista dalla legge 481/1995;l’Autorità per i servizi di pubblica utilità, prevista dalla legge 481/1995;il Garante per la protezione dei dati personali (salvo a verificare se la il Garante per la protezione dei dati personali (salvo a verificare se la giurisdizione sui relativi atti spetti solo al giudice ordinario o, talora, anche giurisdizione sui relativi atti spetti solo al giudice ordinario o, talora, anche al giudice amministrativo);al giudice amministrativo);la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione.pubblica amministrazione.

Page 6: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: seguegiudice amministrativo: segue

L’art. 133 c.p.a. ricomprende nella giurisdizione esclusiva gli L’art. 133 c.p.a. ricomprende nella giurisdizione esclusiva gli atti delle seguenti Autorità:atti delle seguenti Autorità:Banca d’Italia;Banca d’Italia;Consob;Consob;Autorità garante della concorrenza del mercato;Autorità garante della concorrenza del mercato;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;Autorità per l’energia elettrica e il gas;Autorità per l’energia elettrica e il gas;Autorità per i servizi di pubblica utilità, previste dalla legge Autorità per i servizi di pubblica utilità, previste dalla legge 481/1995;481/1995;Autorità di vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, Autorità di vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;servizi e forniture;Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione;della pubblica amministrazione;ISVAP.ISVAP.

Page 7: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: seguegiudice amministrativo: segue

L’art. 133, pur elencando tali Autorità, non le qualifica L’art. 133, pur elencando tali Autorità, non le qualifica espressamente come “Autorità amministrative espressamente come “Autorità amministrative indipendenti”.indipendenti”.

L’art. 119 – diversamente – si riferisce ai provvedimenti L’art. 119 – diversamente – si riferisce ai provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti.delle Autorità amministrative indipendenti.

Se l’art. 133:Se l’art. 133: da un lato non è esaustivo di tutte le Autorità da un lato non è esaustivo di tutte le Autorità amministrative indipendentiamministrative indipendentie dall’altro lato include tra le Autorità elencate la e dall’altro lato include tra le Autorità elencate la Banca d’Italia e la Commissione di vigilanza sui fondi Banca d’Italia e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (per le quali è dubbio che siano autorità pensione (per le quali è dubbio che siano autorità indipendenti)indipendenti)

deve allora desumersi l’assenza di puntuali elementi di deve allora desumersi l’assenza di puntuali elementi di corrispondenza tra l’art. 119, lett. b) e l’art. 133 lett. corrispondenza tra l’art. 119, lett. b) e l’art. 133 lett. l).l).

Page 8: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: seguegiudice amministrativo: segue

Non si può quindi, con certezza, sostenere Non si può quindi, con certezza, sostenere che il rito abbreviato ex art. 119 si applica che il rito abbreviato ex art. 119 si applica nei confronti degli atti di tutte le Autorità nei confronti degli atti di tutte le Autorità elencate nell’art. 133, lett. l).elencate nell’art. 133, lett. l).Dal momento che quest’ultima Dal momento che quest’ultima disposizione non qualifica le Autorità in disposizione non qualifica le Autorità in esso elencate come “Autorità esso elencate come “Autorità indipendenti”, deve necessariamente indipendenti”, deve necessariamente inferirsi che l’art. 133 non costituisce inferirsi che l’art. 133 non costituisce idoneo parametro di riferimento per idoneo parametro di riferimento per delimitare l’ambito applicativo dell’art. delimitare l’ambito applicativo dell’art. 119, lett. b).119, lett. b).

Page 9: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: seguegiudice amministrativo: segue

Infatti:Infatti:Se l’art. 133 comprende la Banca d’Italia e la Commissione Se l’art. 133 comprende la Banca d’Italia e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, per le quali è dubbio che di vigilanza sui fondi pensione, per le quali è dubbio che siano Autorità indipendenti (con la conseguenza che, siano Autorità indipendenti (con la conseguenza che, laddove si ritenga esclusa tale qualificazione, allora deve laddove si ritenga esclusa tale qualificazione, allora deve necessariamente argomentarsi che in ordine agli atti da necessariamente argomentarsi che in ordine agli atti da esse emanati sussiste bensì giurisdizione esclusiva del esse emanati sussiste bensì giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma non trova applicazione il rito giudice amministrativo, ma non trova applicazione il rito abbreviato ex art. 119, quanto, piuttosto, quello ordinario);abbreviato ex art. 119, quanto, piuttosto, quello ordinario);ex converso, per effetto della mancata ricomprensione, nel ex converso, per effetto della mancata ricomprensione, nel novero dell’elencazione ex art. 133, di Autorità pur novero dell’elencazione ex art. 133, di Autorità pur qualificabili come “indipendenti”, deriva che sui relativi atti, qualificabili come “indipendenti”, deriva che sui relativi atti, sussisterebbe una giurisdizione “ordinaria” di legittimità – sussisterebbe una giurisdizione “ordinaria” di legittimità – ma non “esclusiva” – con esclusione, altresì, dell’operatività ma non “esclusiva” – con esclusione, altresì, dell’operatività del rito abbreviato ex art. 119.del rito abbreviato ex art. 119.

Page 10: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: seguegiudice amministrativo: segue

La lettura del dato normativo consente La lettura del dato normativo consente tuttavia di affermare che il rito abbreviato tuttavia di affermare che il rito abbreviato dell’art. 119 lett. b):dell’art. 119 lett. b):riguarda anche Autorità indipendenti non riguarda anche Autorità indipendenti non comprese nell’art. 133, ove sui loro atti il comprese nell’art. 133, ove sui loro atti il giudice amministrativo abbia una giudice amministrativo abbia una giurisdizione di legittimitàgiurisdizione di legittimitànon riguarda, invece, gli atti delle Autorità non riguarda, invece, gli atti delle Autorità che, pur elencate nell’art. 133, lett. l), non che, pur elencate nell’art. 133, lett. l), non sono Autorità indipendenti.sono Autorità indipendenti.

Page 11: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: seguegiudice amministrativo: segue

Per quanto specificamente concerne i Per quanto specificamente concerne i provvedimenti dell’Autorità di vigilanza sui contratti provvedimenti dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici:pubblici:mentre l’art. 244, comma 2, del codice appalti di mentre l’art. 244, comma 2, del codice appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 prevedeva la giurisdizione cui al D.Lgs. 163/2006 prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con esclusiva del giudice amministrativo con riferimento ai soli provvedimenti sanzionatoririferimento ai soli provvedimenti sanzionatoriil c.p.a. ha attratto alla giurisdizione esclusiva del il c.p.a. ha attratto alla giurisdizione esclusiva del g.a. tutti i provvedimenti delle Autorità g.a. tutti i provvedimenti delle Autorità indipendenti, ivi compresa quella di vigilanza sui indipendenti, ivi compresa quella di vigilanza sui contratti pubblici (con riveniente inclusione in tale contratti pubblici (con riveniente inclusione in tale ambito di cognizione dell’intero novero degli atti ambito di cognizione dell’intero novero degli atti riconducibili alla suddetta Autorità, ivi compresi i riconducibili alla suddetta Autorità, ivi compresi i regolamenti).regolamenti).

Page 12: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: seguegiudice amministrativo: segue

Questo il quadro riassuntivo della cognizione giurisdizionale a fronte Questo il quadro riassuntivo della cognizione giurisdizionale a fronte (dell’impugnazione degli) atti delle autorità indipendenti:(dell’impugnazione degli) atti delle autorità indipendenti:atti concernenti il rapporto di impiego del personale privatizzato: atti concernenti il rapporto di impiego del personale privatizzato: giurisdizione del giudice ordinariogiurisdizione del giudice ordinarioatti inerenti il rapporto di impiego del personale non privatizzato: atti inerenti il rapporto di impiego del personale non privatizzato: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con rito giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con rito ordinario)ordinario)provvedimenti delle autorità elencate nell’art. 133, lett. l): provvedimenti delle autorità elencate nell’art. 133, lett. l): giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con rito giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con rito abbreviato ex art. 119 c.p.a.)abbreviato ex art. 119 c.p.a.)provvedimenti dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici provvedimenti dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici impugnati connessi con atti riferibili a procedure di affidamento di impugnati connessi con atti riferibili a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture: pubblici lavori, servizi e forniture: giurisdizione esclusiva del giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con rito abbreviato ex art. 120 giudice amministrativo (con rito abbreviato ex art. 120 c.p.a.)c.p.a.)

Page 13: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Art. 119 e regime della competenzaArt. 119 e regime della competenza

L’art. 135, comma 1, lett. b) del L’art. 135, comma 1, lett. b) del Codice prevede che sono devolute Codice prevede che sono devolute alla competenza inderogabile del alla competenza inderogabile del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, salvo T.A.R. del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge, le ulteriori previsioni di legge, le controversie aventi ad oggetto i controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioninelle comunicazioni

Page 14: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Art. 119 e regime della Art. 119 e regime della competenza: seguecompetenza: segue

Le lett. c) dello stesso comma 1 dell’art. 135 Le lett. c) dello stesso comma 1 dell’art. 135 devolve al T.A.R. del Lazio la competenza devolve al T.A.R. del Lazio la competenza esclusiva a conoscere le controversie di esclusiva a conoscere le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'articolo fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui 14, comma 2, nonché le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385

Page 15: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Art. 119 e regime della Art. 119 e regime della competenza: seguecompetenza: segue

Sono, quindi, di competenza del T.A.R. del Sono, quindi, di competenza del T.A.R. del Lazio le controversie aventi ad oggetto Lazio le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti,compresi quelli tutti i provvedimenti,compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati rapporti di impiego privatizzati, adottati dalle Autorità indicate al comma 1, lett. l), dalle Autorità indicate al comma 1, lett. l), dell’art. 133, con l’eccezione delle dell’art. 133, con l’eccezione delle controversie relative ai poteri esercitati controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, devolute funzionalmente alla competenza devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del T.A.R. della Lombardia, inderogabile del T.A.R. della Lombardia, sede di Milano ai sensi dell’art. 14, comma sede di Milano ai sensi dell’art. 14, comma 2, c.p.a.2, c.p.a.

Page 16: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Fissazione del giudizio di meritoFissazione del giudizio di meritoIl Il comma 3 dell’art. 119comma 3 dell’art. 119 prevede che, salva l'applicazione prevede che, salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato dell'articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato

a pronunciare sulla domanda cautelare, a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta completezza del contraddittorio ovvero disposta

l'integrazione dello stessol'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario , se ritiene, a un primo sommario esame, la esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso sussistenza di profili di fondatezza del ricorso

e di un pregiudizio grave e irreparabilee di un pregiudizio grave e irreparabile, , fissafissa con con ordinanza ordinanza la data di discussione del merito alla prima la data di discussione del merito alla prima

udienza successiva alla scadenza del termine di trenta udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giornigiorni dalla data di deposito dell'ordinanza, dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo disponendo

altresì il deposito dei documenti necessari e altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrentil'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In . In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi

l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e' trasmessa l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione al tribunale amministrativo regionale per la fissazione

dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne da' segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne da'

avviso alle parti.avviso alle parti.

Page 17: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Fissazione del giudizio di merito: Fissazione del giudizio di merito: seguesegue

La disposizione precedentemente indicata La disposizione precedentemente indicata consente quindi di delineare due distinti consente quindi di delineare due distinti percorsi decisori:percorsi decisori:Decisione immediata, nel caso in cui Decisione immediata, nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all’art. 60sussistano i presupposti di cui all’art. 60Decisione a 30 giorni, purchè la lettura del Decisione a 30 giorni, purchè la lettura del ricorso evidenzi profili di fondatezza e ricorso evidenzi profili di fondatezza e sussista, altresì, un pregiudizio grave e sussista, altresì, un pregiudizio grave e irreparabile riveniente dall’esecuzione irreparabile riveniente dall’esecuzione dell’atto impugnatodell’atto impugnato

Page 18: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Fissazione del giudizio di merito: Fissazione del giudizio di merito: seguesegue

L’esigenza di celerità e concentrazione del L’esigenza di celerità e concentrazione del giudizio è presidiata da due disposizioni giudizio è presidiata da due disposizioni complementari alla fissazione dello stesso complementari alla fissazione dello stesso nel breve termine di giorni 30:nel breve termine di giorni 30:Verifica della completezza del Verifica della completezza del contraddittorio processuale (in caso contraddittorio processuale (in caso contrario, ordine di integrazione dello contrario, ordine di integrazione dello stesso);stesso);Ordine di deposito dei documenti Ordine di deposito dei documenti necessari ed acquisizione delle necessari ed acquisizione delle eventuali altre prove occorrentieventuali altre prove occorrenti

Page 19: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Il dimezzamento dei termini Il dimezzamento dei termini processualiprocessuali

Prevede il comma 2 dell’art. 119 che Prevede il comma 2 dell’art. 119 che “Tutti i termini processuali ordinari “Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel espressamente disciplinati nel presente articolo”presente articolo”

Page 20: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

L’adozione delle misure cautelariL’adozione delle misure cautelariLa fissazione ex comma 3 dell’art. 119 non La fissazione ex comma 3 dell’art. 119 non

postula, necessariamente, la postula, necessariamente, la complementare adozione di misure complementare adozione di misure cautelari.cautelari.

Il successivo comma 4 stabilisce, infatti, che Il successivo comma 4 stabilisce, infatti, che con l’ordinanza di cui al precedente con l’ordinanza di cui al precedente comma 3 (fissazione di udienza per il comma 3 (fissazione di udienza per il merito a 30 giorni) solo “in caso di merito a 30 giorni) solo “in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune Stato possono disporre le opportune misure cautelari”misure cautelari”

Page 21: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

L’adozione delle misure cautelariL’adozione delle misure cautelari

Ne deriva che, se è pur vero che la Ne deriva che, se è pur vero che la stessa fissazione di udienza nel termine stessa fissazione di udienza nel termine breve precedentemente indicato breve precedentemente indicato postula che dall’atto impugnato postula che dall’atto impugnato consegua alla parte un “pregiudizio consegua alla parte un “pregiudizio grave ed irreparabile”, soltanto la grave ed irreparabile”, soltanto la riscontrata presenza di “elementi di riscontrata presenza di “elementi di estrema gravità ed urgenza” possono estrema gravità ed urgenza” possono consentire l’adozione della misura consentire l’adozione della misura cautelare.cautelare.

Page 22: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

L’adozione delle misure cautelariL’adozione delle misure cautelari

La motivazione dell’ordinanza che La motivazione dell’ordinanza che disponga la cautela dovrà quindi, disponga la cautela dovrà quindi, necessariamente, fornire esplicita necessariamente, fornire esplicita ostensione alle ragioni di “estrema ostensione alle ragioni di “estrema gravità ed urgenza”, che rappresentano gravità ed urgenza”, che rappresentano un quid pluris rispetto alla mera un quid pluris rispetto alla mera “gravità ed irreparabilità del “gravità ed irreparabilità del pregiudizio” e che necessitano, pregiudizio” e che necessitano, conseguentemente, di appropriata e conseguentemente, di appropriata e circostanziata emersionecircostanziata emersione

Page 23: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

La pubblicazione del dispositivoLa pubblicazione del dispositivoDiversamente dalla previgente Diversamente dalla previgente disposizione di cui all’art. 23-bis della disposizione di cui all’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 – ed legge 6 dicembre 1971 n. 1034 – ed altrettanto diversamente da quanto altrettanto diversamente da quanto previsto, in materia di contratti pubblici, previsto, in materia di contratti pubblici, dall’art. 120, comma 9, del codice del dall’art. 120, comma 9, del codice del processo amministrativo – la pubblicazione processo amministrativo – la pubblicazione del dispositivo della sentenza non è del dispositivo della sentenza non è obbligatoria né in primo, né in secondo obbligatoria né in primo, né in secondo grado.grado.

Page 24: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

La pubblicazione del dispositivo: La pubblicazione del dispositivo: seguesegue

La predetta disposizione stabilisce La predetta disposizione stabilisce infatti che “quando almeno una delle infatti che “quando almeno una delle parti,nell'udienza discussione,dichiara parti,nell'udienza discussione,dichiara di avere interesse alla pubblicazione di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte e' causa. La dichiarazione della parte e' attestata nel verbale d'udienza.attestata nel verbale d'udienza.

Page 25: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

La pubblicazione del dispositivo: La pubblicazione del dispositivo: seguesegue

Ai fini della pubblicazione del Ai fini della pubblicazione del dispositivo sono quindi necessarie:dispositivo sono quindi necessarie:

La manifestazione di interesse di La manifestazione di interesse di taluna delle parti (non taluna delle parti (non necessariamente il ricorrente)necessariamente il ricorrente)

La corrispondente verbalizzazione, La corrispondente verbalizzazione, nel verbale d’udienza, nel verbale d’udienza, dell’intendimento come sopra dell’intendimento come sopra manifestato.manifestato.

Page 26: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

La pubblicazione del dispositivo: La pubblicazione del dispositivo: seguesegue

Il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria, Il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa.non oltre sette giorni dalla decisione della causa.

La “decisione della causa” non necessariamente coincide con La “decisione della causa” non necessariamente coincide con il giorno in cui è stata celebrata la relativa udienza di il giorno in cui è stata celebrata la relativa udienza di trattazione.trattazione.

Diversamente dalla previgente previsione di cui all’art. 23-bis, Diversamente dalla previgente previsione di cui all’art. 23-bis, comma 6, della legge 1034 del 1971 (la quale prevedeva comma 6, della legge 1034 del 1971 (la quale prevedeva che “il dispositivo della sentenza è pubblicato che “il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette entro sette giorni dalla data dell'udienzagiorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in , mediante deposito in segreteria”) la stabilita decorrenza del termine de quo dalla segreteria”) la stabilita decorrenza del termine de quo dalla data di “decisione della causa” indica che tale obbligo va data di “decisione della causa” indica che tale obbligo va adempiuto con riferimento al momento (eventualmente adempiuto con riferimento al momento (eventualmente successivo all’udienza, ove la relativa decisione sia stata successivo all’udienza, ove la relativa decisione sia stata dal Collegio giudicante “riservata”) nel quale è intervenuta dal Collegio giudicante “riservata”) nel quale è intervenuta la definitiva delibazione della controversia con conseguente la definitiva delibazione della controversia con conseguente adozione della relativa decisioneadozione della relativa decisione

Page 27: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Il giudizio sulle sanzioniIl giudizio sulle sanzioni

Prevede l’art. 134, comma 1, lett. c), del Prevede l’art. 134, comma 1, lett. c), del Codice che il giudice amministrativo Codice che il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni pecuniarie aventi ad oggetto le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative applicate dalle Autorità amministrative indipendenti.indipendenti.

Page 28: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Il giudizio sulle sanzioni: segueIl giudizio sulle sanzioni: segueNel previgente regime normativo, la giurisdizione sulle Nel previgente regime normativo, la giurisdizione sulle

controversie relative agli atti sanzionatori emessi controversie relative agli atti sanzionatori emessi dalle Autorità era talvolta attribuita al giudice dalle Autorità era talvolta attribuita al giudice ordinario.ordinario.

In particolare, nei settori creditizio e mobiliare, gli artt. In particolare, nei settori creditizio e mobiliare, gli artt. 145 del D.Lgs. 385/1993 e 195 del D.Lgs. 58/1998 145 del D.Lgs. 385/1993 e 195 del D.Lgs. 58/1998 prevedevano la giurisdizione ordinaria – e, prevedevano la giurisdizione ordinaria – e, specificamente, la competenza della Corte d’Appello specificamente, la competenza della Corte d’Appello di Roma – per le controversie afferenti alle sanzioni di Roma – per le controversie afferenti alle sanzioni irrogate, rispettivamente, dalla Banca d’Italia e dalla irrogate, rispettivamente, dalla Banca d’Italia e dalla Consob.Consob.

La norma ha pertanto omogeneizzato le diverse La norma ha pertanto omogeneizzato le diverse fattispecie anche in considerazione della stretta fattispecie anche in considerazione della stretta connessione tra il potere di vigilanza, qualificabile connessione tra il potere di vigilanza, qualificabile come servizio pubblico come servizio pubblico ex ex art. 33 del D.Lgs. art. 33 del D.Lgs. 80/1998, ed il potere sanzionatorio80/1998, ed il potere sanzionatorio

Page 29: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Il giudizio sulle sanzioni: segueIl giudizio sulle sanzioni: segue

Da tale disposizione è dato Da tale disposizione è dato argomentare che, se per tutti gli atti argomentare che, se per tutti gli atti delle Autorità indipendenti il giudice delle Autorità indipendenti il giudice amministrativo ha giurisdizione amministrativo ha giurisdizione esclusiva, per gli atti a contenuto esclusiva, per gli atti a contenuto sanzionatorio la cognizione è estesa sanzionatorio la cognizione è estesa al merito, ovvero il giudice può (più al merito, ovvero il giudice può (più propriamente “deve”) sostituirsi propriamente “deve”) sostituirsi all’Amministrazioneall’Amministrazione

Page 30: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Il giudizio sulle sanzioni: segueIl giudizio sulle sanzioni: segue

I poteri rimessi all’organo di giustizia I poteri rimessi all’organo di giustizia amministrativa, per tali controversie, amministrativa, per tali controversie, non si limitano, quindi, all’eventuale non si limitano, quindi, all’eventuale annullamento dell’atto (irrogativo di annullamento dell’atto (irrogativo di sanzione pecuniaria), ma possono sanzione pecuniaria), ma possono estendersi alla riforma dell’atto stesso, estendersi alla riforma dell’atto stesso, suscettibile di essere “sostituito” dalla suscettibile di essere “sostituito” dalla diversa determinazione contenuta nella diversa determinazione contenuta nella sentenza.sentenza.

Page 31: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Il giudizio sulle sanzioni: segueIl giudizio sulle sanzioni: segueL’innovazione introdotta dal Codice in L’innovazione introdotta dal Codice in

materia segna una profonda modificazione materia segna una profonda modificazione del quadro previgente, in quanto adesso è del quadro previgente, in quanto adesso è rimesso al giudice:rimesso al giudice:

- Non soltanto un penetrante Non soltanto un penetrante apprezzamento sui contenuti del apprezzamento sui contenuti del provvedimento sanzionatorioprovvedimento sanzionatorio

- Ma anche l’adozione di una statuizione che Ma anche l’adozione di una statuizione che ridetermini il contenuto della sanzione ridetermini il contenuto della sanzione individuando, ad esempio, una nuova individuando, ad esempio, una nuova quantificazione del relativo ammontarequantificazione del relativo ammontare

Page 32: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Il giudizio sulle sanzioni: segueIl giudizio sulle sanzioni: segueCon riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie

irrogate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del irrogate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la giurisprudenza aveva ritenuto – sulla base del Mercato, la giurisprudenza aveva ritenuto – sulla base del previgente quadro normativo – che la giurisdizione del previgente quadro normativo – che la giurisdizione del giudice amministrativo si estendesse al merito per le sole giudice amministrativo si estendesse al merito per le sole sanzioni irrogate per la formazione di un’intesa restrittiva sanzioni irrogate per la formazione di un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza o per l’abuso di posizione della libertà di concorrenza o per l’abuso di posizione dominante (ai sensi dell’art. 23 della legge 689/1981, dominante (ai sensi dell’art. 23 della legge 689/1981, applicabile in virtù del richiamo contenuto nell’art. 31 della applicabile in virtù del richiamo contenuto nell’art. 31 della legge 287/1990) legge 287/1990)

Diversamente, con riferimento alle sanzioni applicate per Diversamente, con riferimento alle sanzioni applicate per pratica commerciale scorretta, era stato ritenuto dubbio, ai pratica commerciale scorretta, era stato ritenuto dubbio, ai sensi dell’art. 27, comma 13, del D.Lgs. 206/2005, che il sensi dell’art. 27, comma 13, del D.Lgs. 206/2005, che il giudice amministrativo potesse esercitare giurisdizione di giudice amministrativo potesse esercitare giurisdizione di merito, atteso che il Tribunale avrebbe potuto solo merito, atteso che il Tribunale avrebbe potuto solo annullare in tutto o in parte l’atto, ma non anche modificare annullare in tutto o in parte l’atto, ma non anche modificare lo stesso relativamente all’entità della sanzione dovuta.lo stesso relativamente all’entità della sanzione dovuta.

Page 33: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Il giudizio sulle sanzioni: segueIl giudizio sulle sanzioni: segue

Ora, invece, il potere sostitutivo Ora, invece, il potere sostitutivo rimesso al giudice amministrativo si rimesso al giudice amministrativo si applica indistintamente per tutte le applica indistintamente per tutte le fattispecie nella quali viene in fattispecie nella quali viene in considerazione una sanzione considerazione una sanzione amministrativa pecuniaria adottata amministrativa pecuniaria adottata da un’Autorità indipendente.da un’Autorità indipendente.

Page 34: Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità -Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione -Giurisdizione.

Il giudizio sulle sanzioni: segueIl giudizio sulle sanzioni: segueNon è, quindi, più necessario che la Non è, quindi, più necessario che la

rideterminazione della sanzione (nel caso di rideterminazione della sanzione (nel caso di accertata illegittimità del quantum) transiti accertata illegittimità del quantum) transiti attraverso un nuovo provvedimento dell’Autorità:attraverso un nuovo provvedimento dell’Autorità:

- veicolato dal previo annullamento del veicolato dal previo annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnatoprovvedimento sanzionatorio impugnato

- e “conformato” attraverso l’indicazione dei criteri e “conformato” attraverso l’indicazione dei criteri sulla base dei quali pervenire alla sulla base dei quali pervenire alla rideterminazione della sanzione.rideterminazione della sanzione.

Adesso, il giudice amministrativo può – Adesso, il giudice amministrativo può – direttamente e con sentenza – disporre direttamente e con sentenza – disporre l’annullamento della sanzione e rideterminarla, l’annullamento della sanzione e rideterminarla, con statuizione che viene a “sostituire” quella con statuizione che viene a “sostituire” quella originariamente assunta dall’Autoritàoriginariamente assunta dall’Autorità