Il Registro nazionale dei gas fluorurati ad effetto...

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4-03-2013 1 Il Registro nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra Paolo Pipere Responsabile Servizio Ambiente e Ecosostenibilità CCIAA di Milano Sommario Il Regolamento (CE) n. 842/2006 Perché è stato istituito il Registro Definizioni e chiarimenti terminologici I soggetti obbligati ad iscriversi I soggetti esclusi dall’obbligo La struttura del Registro L’iscrizione al Registro I certificati provvisori © Paolo Pipere 2012 – Tutti i diritti riservati

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Il Registro nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra

Paolo Pipere Responsabile Servizio Ambiente e Ecosostenibilità

CCIAA di Milano

Sommario

•  Il Regolamento (CE) n. 842/2006 •  Perché è stato istituito il Registro •  Definizioni e chiarimenti terminologici •  I soggetti obbligati ad iscriversi •  I soggetti esclusi dall’obbligo •  La struttura del Registro •  L’iscrizione al Registro •  I certificati provvisori

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

Il Regolamento (CE) n. 842/2006 •  Il Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra si applica dal 4 luglio 2007 e riguarda: –  il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati

ad effetto serra; –  l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature

contenenti tali gas; –  la comunicazione di informazioni su questi gas; –  il controllo degli usi e i divieti in materia di immissione in commercio

dei prodotti e apparecchiature; –  la formazione e certificazione del personale e delle società

addetti alle attività contemplate dal presente regolamento.

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

•  Molti gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto e dal Regolamento sono gas ad alto potenziale di riscaldamento globale.

•  L'obiettivo principale del Regolamento è la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplate dal protocollo di Kyoto e pertanto la protezione dell'ambiente;

•  Altri obiettivi sono costituiti dalla limitazione dell'uso e dell'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006 Gas fluorurato ad effetto serra

Formula chimica Potenziale di riscaldamento globale (GWP)

Esafluoruro di zolfo SF6 22 200 Idrofluorocarburi (HFC): HFC-23 CHF3 12 000 HFC-32 CH2F2 550 HFC-41 CH3F 97 HFC-43-10mee C5H2F10 1 500 HFC-125 C2HF5 3 400 HFC-134 C2H2F4 1 100 HFC-134a CH2FCF3 1 300 HFC-152a C2H4F2 120 HFC-143 C2H3F3 330 HFC-143a C2H3F3 4 300

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006 Gas fluorurato ad effetto serra Formula chimica Potenziale di riscaldamento

globale (GWP)

HFC-227ea C3HF7 3 500

HFC-236cb CH2FCF2CF3 1 300

HFC-236ea CHF2CHFCF3 1 200

HFC-236fa C3H2F6 9 400

HFC-245ca C3H3F5 640

HFC-245fa CHF2CH2CF3 950

HFC-365mfc CF3CH2CF2CH3 890

Perfluorocarburi (PFC): Perfluorometano CF4 5 700

Perfluoroetano C2F6 11 900

Perfluoropropano C3F8 8 600

Perfluorobutano C4F10 8 600

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006 Gas fluorurato ad effetto serra Formula chimica Potenziale di riscaldamento

globale (GWP)

Perfluoropentano C5F12 8 900

Perfluoroesano C6F14 9 000

Perfluorociclobutano c-C4F8 10 000

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

•  Definizioni: •  «gas fluorurati ad effetto serra», gli

idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) […] nonché i preparati contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

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Sostanze escluse

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

•  Definizioni: •  «operatore», una persona fisica o giuridica che

eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore;

•  «applicazione o apparecchiatura fissa», un'applicazione o apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento;

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

•  Articolo 3 – Contenimento •  1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse:

–  refrigerazione, –  condizionamento d'aria, –  pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di

protezione antincendio,

•  che contengono gas fluorurati […], adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per:

•  a) prevenire perdite di tali gas; e •  b) riparare non appena possibile le perdite rilevate.

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

•  Articolo 3 – Contenimento

•  2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5,

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

•  Articolo 3 – Contenimento

•  Le applicazioni sono controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.

•  Ai fini del presente paragrafo per «controllate per individuare perdite» si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell'apparecchiatura o dell'impianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite.

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

•  Articolo 3 – Contenimento •  6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1

contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo.

•  Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

•  Articolo 4 - Recupero •  1. Gli operatori dei seguenti tipi di apparecchiature fisse

hanno la responsabilità di predisporre il corretto recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da parte di personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione:

•  a) circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore;

•  b) apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;

•  c) impianti di protezione antincendio ed estintori; e •  d) commutatori ad alta tensione.

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

•  Articolo 5 - Formazione e certificazione •  1. Entro il 4 luglio 2007 […] sono stabiliti i requisiti

minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società sia per il personale interessato che intervengono nell'installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché per il personale che interviene nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4.

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

•  Articolo 5 - Formazione e certificazione •  2. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri

stabiliscono o adattano i propri requisiti di formazione e certificazione sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 1.

•  Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro.

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

•  Articolo 5 - Formazione e certificazione •  3. L'operatore dell'applicazione pertinente

provvede a che il personale interessato abbia ottenuto la necessaria certificazione […], che comporta una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme applicabili, e che egualmente disponga della necessaria competenza in materia di prevenzione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell'apparecchiatura in questione.

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

•  Articolo 5 - Formazione e certificazione

•  4. Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano che le società coinvolte nell'esecuzione delle attività di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale addetto è in possesso dei certificati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

•  I requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale del personale addetto sono stabiliti anche da:

•  Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008: apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore;

•  regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008: impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori;

•  regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008: commutatori ad alta tensione;

•  regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008: recupero dalle apparecchiature;

•  regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008: impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore.

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

•  I Regolamenti citati prevedono che:

•  “L’organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona o un’impresa certificate. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno 5 anni”.

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Il Regolamento (CE) n. 842/2006

•  I Regolamenti citati prevedono che:

•  “L’organismo di valutazione [l’ente che organizza le prove d’esame per il personale] adotta procedure di trasmissione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.”.

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Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate

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Perché è stato istituito •  Registro telematico nazionale delle persone e

delle imprese certificate (Art. 13 D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43)

•  Persegue lo scopo di garantire che le società che operano nel settore siano dotate di personale adeguatamente formato.

•  La formazione deve essere dimostrata tramite certificazione o attestazione

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Perché è stato istituito •  Art. 9. Obbligo di certificazione e attestazione • 

1. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.

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Perché è stato istituito •  Art. 9. Obbligo di certificazione e attestazione

•  3. Le persone che svolgono l'attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, a seguito del completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008. L'attestazione va rilasciata entro 5 giorni lavorativi dal completamento del corso di formazione.

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Perché è stato istituito •  Art. 9. Obbligo di certificazione e attestazione

•  4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni.

Trascorso tale periodo, l'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest'ultimo su domanda dell'interessato.

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Perché è stato istituito •  Art. 9. Obbligo di certificazione e attestazione

5. Le imprese possono svolgere le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) [a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore; b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di

estintori], e prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

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Perché è stato istituito •  Art. 9. Obbligo di certificazione e attestazione

Tale certificato viene rilasciato all'impresa nel caso in cui quest'ultima soddisfi i requisiti di cui all'Allegato B.2.1.

Le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2.

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Perché è stato istituito •  Art. 9. Obbligo di certificazione e attestazione

requisiti di cui all'Allegato B.2.1: •  a) l'impresa impiega personale certificato ai sensi dell'articolo

9, comma 1, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto;

•  b) l'impresa è in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

•  Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare all'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.

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Definizioni e terminologia •  Art. 2. Definizioni •  Operatore: il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto

è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

•  Organismo di accreditamento: ACCREDIA, unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

•  Organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità [procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate], fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

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Definizioni e terminologia •  Art. 2. Definizioni

•  Organismo di certificazione: organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 [organismi di valutazione della conformità in possesso del pertinente certificato di accreditamento designati dal Ministero dell'ambiente], per il rilascio dei certificati:

•  alle persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), e

•  alle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 2;

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Definizioni e terminologia •  Art. 2. Definizioni

•  Organismo di valutazione: organismo avente il compito di organizzare le prove d'esame per le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d);

•  Organismo di attestazione: organismo avente il compito di erogare un corso di formazione e rilasciare il relativo attestato alle persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e);

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Definizioni e terminologia •  L’Organismo di certificazione [organismo di valutazione

della conformità in possesso di certificato di accreditamento e designato dal Ministero dell'ambiente]: organizza le prove d'esame per le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) e rilascia un certificato;

•  L’Organismo di attestazione: eroga un corso di formazione e rilascia un attestato alle persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e) [recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore];

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I soggetti obbligati ad iscriversi al Registro

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I soggetti obbligati •  Art. 8. Obbligo di iscrizione al Registro

1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: –  1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas

fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione;

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I soggetti obbligati •  Art. 8. Obbligo di iscrizione al Registro

b) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

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I soggetti obbligati •  Art. 8. Obbligo di iscrizione al Registro

•  c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

•  d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

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I soggetti obbligati •  Art. 8. Obbligo di iscrizione al Registro • 

e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE [categorie M1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e N1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t)]. Ai fini della presente direttiva, i veicoli della categoria N1 si limitano a quelli della classe I di cui all'allegato I, punto 5.3.1.4, prima tabella, della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970.

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I soggetti obbligati •  Art. 8. Obbligo di iscrizione al Registro • 

2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

•  a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

•  b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

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I soggetti obbligati •  Art. 8. Obbligo di iscrizione al Registro

•  c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

•  d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

•  e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore [senza alcuna limitazione in relazione alla tipologia dei veicoli?].

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I soggetti obbligati •  Art. 5. Organismi di certificazione

•  2. Gli organismi di certificazione designati [gli organismi di valutazione della conformità in possesso di certificato di accreditamento designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali organismi di certificazione] devono iscriversi alla sezione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del Registro, entro 60 giorni dalla sua istituzione.

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I soggetti obbligati •  Art. 7. Organismi di attestazione

•  2. Gli organismi di valutazione della conformità in possesso del certificato di accreditamento di cui al comma 1 devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione alla sezione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a).

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I soggetti esclusi •  Art. 12. Esenzioni •  1. Non è soggetta ad obbligo di certificazione di

cui all'articolo 9, comma 1: a) la persona che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente;

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I soggetti esclusi •  Art. 12. Esenzioni • 

b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità all'articolo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato al regolamento (CE) n. 303/2008.

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I soggetti esclusi •  Art. 9, comma 6 • 

L'obbligo di certificazione non si applica alle seguenti attività effettuate nel luogo di produzione:

•  a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento (CE) n. 303/2008;

•  b) fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 304/2008.

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I soggetti esclusi •  Art. 11. Deroghe transitorie • 

1. l'obbligo di certificazione […], non si applica, per un periodo massimo di 2 anni, alle persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) [persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore], nell'ambito di un apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacità pratiche in vista dell'esame […], purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

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I soggetti esclusi •  Art. 11. Deroghe transitorie • 

2. l'obbligo di certificazione […] non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono le attività di all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d) [persone che: svolgono una o più attività su impianti fissi di protezione antincendio; addette al recupero di gas fluorurati dai commutatori ad alta tensione; addette al recupero di solventi a base di gas dalle apparecchiature] nell'ambito di un apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacità pratiche in vista dell'esame […] purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

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I soggetti esclusi •  Art. 11. Deroghe transitorie •  3. l'obbligo di attestazione […], non si applica per

un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono l'attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e) [recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore], iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione che contempla l'attività pertinente, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.

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La struttura del Registro •  Art. 13. Registro nazionale delle persone e delle

imprese certificate

•  3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni: a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'articolo 7; b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10; c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 [persone] e 5 [imprese];

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La struttura del Registro

•  d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3; e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12 [e 9, comma 6?]; f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.

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L’iscrizione al Registro

L’iscrizione al Registro •  Art. 13 •  4. L'avvenuta istituzione del Registro

viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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L’iscrizione al Registro •  Art. 8 •  3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 [persone] e 2

[imprese] vengono effettuate presso la Camera di commercio competente [la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica] esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.

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L’iscrizione al Registro •  Art. 8

•  4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7

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L’iscrizione al Registro •  Art. 8

•  5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all'articolo 9

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L’iscrizione al Registro •  Art. 13 •  7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e

le modalità per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

•  a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8;

•  b) domande di certificazione provvisoria di cui all'articolo 10;

•  c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12.

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Certificati provvisori •  Art. 10. Certificati provvisori • 

1. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 1 [entro sei mesi]

•  2. Le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali imprese devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 5 [entro sei mesi]

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Certificati provvisori •  Art. 10. Certificati provvisori

•  3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una domanda alla Camera di commercio competente secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 7[che verranno pubblicate sul sito del Ministero]. Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva […] attestante che il richiedente possiede un'esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui al comma 1, acquisita prima della data di entrata in vigore del presente decreto e specificando, ove applicabile, la categoria di certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008 per la quale l'esperienza professionale è posseduta.

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Certificati provvisori •  Art. 10. Certificati provvisori

•  4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una domanda alla Camera di commercio competente con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva […] attestante che il richiedente impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, per le attività per cui è richiesto il possesso di un certificato.

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Certificati provvisori •  Art. 10. Certificati provvisori

•  5. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro […]le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio.

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Certificati rilasciati all’estero •  Art. 14. Riconoscimento dei certificati delle persone e

delle imprese rilasciati in un altro Stato membro

•  1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006, trasmettono copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attività [ma la competenza territoriale non dipende dalla sede legale?], che provvede ad includerli nel Registro.

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Certificati rilasciati all’estero •  Art. 14. Riconoscimento dei certificati delle persone e

delle imprese rilasciati in un altro Stato membro

•  2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 307/2008, trasmettono copia dell'attestato allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio dove la persona o l'impresa ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attività che provvede ad includerli nel Registro.

•  3. Il riconoscimento reciproco non è applicabile ai certificati provvisori.

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Accesso all’area riservata

L’accesso all’area riservata avviene dal sito www.fgas.it, mediante firma digitale intestata a persona con potere di firma o a soggetto delegato con apposito modulo di delega disponibile sul sito

Scrivania telematica

Dalla scrivania telematica, riservata a persone e imprese, è possibile scegliere la pratica da presentare: iscrizione, riconoscimento certificato estero o comunicazione deroga o esenzione

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Anagrafica

Il sistema recupera i dati anagrafici dell’impresa mediante interoperabilità con il Registro Imprese. L’impresa dovrà inserire, nel caso si iscriva per il settore della refrigerazione e dell’antincendio, i nominativi delle persone che impiega, che dovranno essere in possesso di certificato o di certificato provvisorio.

Attività

L’impresa deve indicare l’attività per la quale si iscrive e specificare se intende richiedere il certificato provvisorio. Il certificato provvisorio va richiesto contestualmente all’iscrizione, dura 6 mesi e non è rinnovabile.

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Allegati

L’impresa deve allegare: procura firmata dal legale rappresentante o da persona con poteri di firma (se la firma digitale non è intestata a tale soggetto), dichiarazione sostitutiva per la richiesta di certificato provvisorio, copia del documento di identità

Controlli

Il sistema, oltre a guidare nell’immissione dei dati, opera una serie di controlli preventivi che impediscono la trasmissione di pratiche incomplete o errate.

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Pagamenti

Gli importi per diritti di segreteria e imposta di bollo possono essere versati o tramite bollettino o bonifico bancario (allegando copia dell’attestato) o via telematica tramite lo strumento di pagamento delle CCIAA Telemaco Pay

Invio

La pratica viene trasmessa via telematica firmata digitalmente: la firma può essere quella del soggetto delegato. La firma può essere effettuata on line o tramite un programma di firma digitale

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Certificati e attestati

L’impresa scarica dalla propria scrivania telematica attestato i iscrizione e certificato provvisorio.