Il Regime dei Minimi

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1 Il Regime dei Minimi Premessa I Regimi agevolati esistenti al 31.12.2007 risultavano i seguenti : a. Contribuenti minimi in franchigia (art. 32bis Dpr 29.09.1972, n° 633) b. Regime delle attività marginali (art. 14, Legge 23.12.2000, n° 388) c. Regime super semplificato (art. 3, commi da 165 a 170, Legge 23.12.1996, n° 662) I commi dal 96 al 117 dell’art. 1, Legge 24.12.2007, n° 244 (Legge Finanziaria per il 2008), prevedono un nuovo regime semplificato per i contribuenti che presentano un Volume d’affari NON superiore a € 30.000.00= annui. 1. Quali regimi sostituisce Il comma 116, stabilisce l’abrogazione dei regimi agevolati preesistenti e cioè : Contribuenti minimi in franchigia Regime delle attività marginali Regime super semplificato 2. Chi può utilizzare il nuovo regime dei minimi Le persone fisiche residenti in Italia, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura NON superiore a € 30.000,00= Per le imprese, detto limite viene calcolato per competenza mentre per arti e professioni, viene calcolato per cassa. Chi inizia ad utilizzare detto regime dei minimi in corso d’anno, deve applicare detto limite ragguagliato al periodo di attività (in dodicesimi o trecentosessatacinquesimi) Il collaboratore familiare che svolge anche un’attività d’impresa o di arte e professione in via secondaria e non prevalente rispetto a quella dell’impresa familiare, può accedere al Regime minimo per queste attività secondarie. 3. Condizioni da rispettare da parte dei nuovi minimi Non aver effettuato cessioni all’esportazione ovvero operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione servizi internazionali o ad essi connessi operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino trattati ed accordi internazionali Non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per Co.Co.Co. a progetto. A questo fine, non rilevano eventuali spese sostenute per collaborazioni occasionali. Non aver erogato somme per utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro

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Il Regime dei Minimi. I Regimi agevolati esistenti al 31.12.2007 risultavano i seguenti : a. Contribuenti minimi in franchigia (art. 32bis Dpr 29.09.1972, n° 633) b. Regime delle attività marginali (art. 14, Legge 23.12.2000, n° 388) c. Regime super semplificato (art. 3, commi da 165 a 170, Legge 23.12.1996, n° 662) I commi dal 96 al 117 dell’art. 1, Legge 24.12.2007, n° 244 (Legge Finanziaria per il 2008), prevedono un nuovo regime semplificato per i contribuenti che presentano un Volume d’affari NON superiore a € 30.000.00= annui.

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Il Regime dei Minimi Premessa I Regimi agevolati esistenti al 31.12.2007 risultavano i seguenti : a. Contribuenti minimi in franchigia (art. 32bis Dpr 29.09.1972, n° 633) b. Regime delle attività marginali (art. 14, Legge 23.12.2000, n° 388) c. Regime super semplificato (art. 3, commi da 165 a 170, Legge

23.12.1996, n° 662) I commi dal 96 al 117 dell’art. 1, Legge 24.12.2007, n° 244 (Legge Finanziaria per il 2008), prevedono un nuovo regime semplificato per i contribuenti che presentano un Volume d’affari NON superiore a € 30.000.00= annui. 1. Quali regimi sostituisce Il comma 116, stabilisce l’abrogazione dei regimi agevolati preesistenti e cioè : ● Contribuenti minimi in franchigia ● Regime delle attività marginali ● Regime super semplificato 2. Chi può utilizzare il nuovo regime dei minimi ● Le persone fisiche residenti in Italia, esercenti attività d’impresa, arti o

professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura NON superiore a € 30.000,00= Per le imprese, detto limite viene calcolato per competenza mentre per arti e professioni, viene calcolato per cassa.

● Chi inizia ad utilizzare detto regime dei minimi in corso d’anno, deve applicare detto limite ragguagliato al periodo di attività (in dodicesimi o trecentosessatacinquesimi)

● Il collaboratore familiare che svolge anche un’attività d’impresa o di arte e professione in via secondaria e non prevalente rispetto a quella dell’impresa familiare, può accedere al Regime minimo per queste attività secondarie.

3. Condizioni da rispettare da parte dei nuovi minimi ● Non aver effettuato cessioni all’esportazione ovvero ▪ operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione ▪ servizi internazionali o ad essi connessi

▪ operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino

▪ trattati ed accordi internazionali ● Non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per Co.Co.Co. a

progetto. A questo fine, non rilevano eventuali spese sostenute per collaborazioni occasionali.

● Non aver erogato somme per utili ad associati in partecipazione con

apporto di solo lavoro

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● Non aver acquistato anche in leasing, nei TRE anni precedenti all’attivazione del nuovo regime, beni strumentali per un valore SUPERIORE a € 15.000,00=, da calcolarsi al lordo delle eventuali vendite dello stesso periodo. Tutti i beni immateriali eventualmente acquistati nel citato triennio sono esclusi da tale conteggio

Qualora detti beni strumentali siano utilizzati ad uso promiscuo (per l’impresa o per l’arte e a carattere personale), il valore da assegnare a tali beni ai fini del raggiungimento del citato limite, deve essere ridotto al 50%, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel Tuir (vedi la deducibilità ridotta all’80% dagli agenti).

Qualora, l’azienda che intende applicare il Regime dei minimi, sia stata

donata all’imprenditore, la valutazione del valore dei beni strumentali deve essere effettuata sui beni del donante.

Stranamente, ai fini del conteggio in esame, debbono anche essere considerati i canoni di locazione di immobili e il noleggio dei beni.

4. Attività escluse dal Regime dei minimi

● Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34bis Dpr 633/72) ● Vendita Sali e tabacchi, fiammiferi (art 74, 1° c., Dpr 633/72) ● Editoria art.74, 1° c., ● Gestione di servizi di telefonia pubblica Dpr 633/72 ● Rivendita documenti di trasporto e sosta ● Intrattenimenti, giochi e altre attività di ci alla tariffa allegata al Dpr

640/72 (art. 74, 6° c., Dpr 633/72 ● Agenzie di viaggi e turismo (art. 74ter, Dpr 633/72) ● Agriturismo (art. 5, 2° c., Legge 413/91) ● Vendite a domicilio (art. 25bis, 6° c., Dpr 600/73)

● Rivendita beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, Dl. 41/95)

● Agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40bis, Dl. 41/95 ● Operazioni di cessione di fabbricati, porzioni di fabbricato e terreni

edificabili (art. 10, n° 8, Dpr 633/72 ● Cessione di mezzi di trasporto ( art. 53, 1° c., Dl 30.08.1993,

convertito nella Legge 29.10.1993, n° 427)

5. Soggetti che NON rientrano nel Regime dei minimi ● Gli stranieri residenti all’estero ● I soggetti che hanno quote di partecipazione in società di persone e

assimilate

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● I soggetti che possiedono quote di società a responsabilità limitata che abbiano optato per la trasparenza fiscale.

Tali requisiti debbono verificarsi all’inizio dell’anno dal quale si intende applicare il Regime minimo. Infatti, se dette quote di partecipazione fossero state cedute nel corso dell’esercizio precedente quello di inizio del Regime minimo, questo sarebbe valido.

6. Come si accede al nuovo Regime

6.1. Per i contribuenti in attività NON si deve effettuare alcuna comunicazione in quanto basta il

“comportamento concludente” . Per il contribuente in franchigia Se, nel 2007, possedeva i requisiti di cui al punto 3., e operava con partita Iva “speciale” che può continuare ad utilizzarla. il contribuente che ha aderito alle iniziative imprenditoriali può applicare il Regime dei minimi, anche se il Regime adottato era valido per tre anni. Per il contribuente in Regime ordinario , si passa al Regine dei minimi senza formalità. Tutti detti contribuenti debbono effettuare il calcolo della Rettifica Iva (vedere il successivo punto 9.1). Il contribuente che intende applicare il Regime dei minimi, qualora abbia erroneamente emesso fatture, parcelle o semplici ricevute fiscali con l’addebito dell’Iva, può stornarle ai sensi degli artt. 26 e 21, Dpr 633/72, restituendo l’imposta al destinatario delle fatture e quindi accedere al Regime dei minimi.

6.2. Per i contribuenti che iniziano l’ attività

I contribuenti che iniziano la loro attività per la prima volta, debbono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività con il modello AA9. Qualora non lo facessero, possono, nei 30gg successivi, effettuare una variazione all’Iva, barrando la apposita casella. In caso di ulteriore mancata variazione, il contribuente può accedere al Regime dei minimi per comportamento concludente però potrà essere sanzionato ai sensi dell’art. 5, 6° comma, Dlgs 18.12.1997, n° 471.

7. Come si esce dal nuovo Regime dei minimi

● Per opzione, attraverso il comportamento concludente che si manifesta applicando il Regime normale dell’Iva

● Per legge, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi : ▪ Il volume dei ricavi ha superato i € 30.000,000 ▪ L’ammontare dei Beni strumentali impiegati nel triennio

precedente risulti superiore a € 15.000,00=

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▪ Il contribuente effettua cessioni all’esportazione. ▪ Il contribuente sostiene spese per lavoratori dipendenti o

Co.Co.Co. anche a progetto. ▪ Il contribuente ha erogato utili ad associati in partecipazione

con apporto di solo lavoro. ▪ Sia stata mutata l’attività rientrando così in uno dei Regimi

speciali Iva. ▪ Il contribuente si sia trasferito all’estero. ▪ Il contribuente abbia acquisito partecipazioni in società di

persone oppure in società a responsabilità limitata avendo optato per la “trasparenza”

● Per cessazione a seguito di accertamento, divenuto definitivo. In tali casi, il Regime dei minimi cessa dall’anno successivo al manifestarsi dell’evento (opzione, legge o avviso di accertamento), entrando così nel Regime normale nel quale si DEVE restare per almeno un triennio. Eccezione Qualora, in corso d’anno, si superi il volume d’affari di € 30.000,00= per oltre il 50% (€ 45.000,00=), si esce dal Regime dei minimi immediatamente e si rientra automaticamente nel Regime ordinario, ove si rimarrà per almeno TRE anni, con decorrenza retroattiva da INIZIO ANNO. In tal caso, il contribuente DEVE effettuare il calcolo dell’Iva dovuta (mediante scorporo dai ricavi), determinare l’Iva detraibile desumendola dalle fatture ricevute e versare la differenza entro il giorno 16 del mese successivo. Poiché si è usciti dal Regime dei minimi, debbono essere ripristinati TUTTI gli adempimenti previsti dal Regime normale.

8. Quali sono le agevolazioni per chi applica il Regime dei

minimi. I minimi sono ESCLUSI da : ● Registrare le fatture emesse (art. 23, Dpr 633/72) ● Registrazione dei corrispettivi (art. 24, Dpr 633/72) ● Registrazione delle fatture ricevute (art. 25, Dpr 633/72) ● Tenuta e conservazione dei registri Iva e documenti (art. 39, Dpr

633/72), ad eccezione delle fatture ricevute e bolle doganali per l’importazione.

● Dichiarazione e comunicazione annuale Iva (art. 8 e 8bis, comma 4bis, Dpr 633/72)

● Compilazione e invio degli allegati Clienti/Fornitori (art. 8bis, comma 4bis, Dpr 633/72)

● NON sono soggetti agli Studi di Settore e ai Parametri (art. 62bis, Dl 30.08.1993, n° 331 convertito nella Legge 29.10.1993, n° 427)

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Non risulta comportamento concludente ai fini dell’applicazione del Regime dei minimi, mantenere volontariamente aggiornati i registri di cui sopra. I contribuenti minimi restano OBBLIGATI a : ● Numerare e conservare le fatture ricevute e le bolle doganali

(l’annotazione su di esse della data del loro pagamento è facoltativa ma auspicabile per facilità di autocontrolli)

● Annotare sulle fatture emesse la seguente dicitura : “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, legge

finanziaria per il 2008”

● Effettuare il “Reverse Charge” sulle fatture per acquisti intracomunitari e versare la relativa Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata.

Il “Reverse charge” consiste nell’annotare sulla fattura intracomunitaria (che è senza< Iva) la seguente dicitura : “Aliquota Iva xx,yy% per un totale Iva di € xx.xxx,xx”

Dove, l’importo € xx.xxx,xx è il risultato della moltiplicazione dell’aliquota % per l’imponibile della fattura.

● Annotare sulle fatture di cessione di beni nei confronti di soggetti

appartenenti ad altro Stato della Cee, la seguente dicitura : “Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41,

comma 2bis, Dl 30.08.1993, n° 331”

● Obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi Intrastat ● Obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi UNICO

9. Comportamenti dei minimi

9.1. Ai fini IVA I contribuenti minimi NON possono esercitare il diritto di rivalsa per l’Iva assolta sugli acquisti né detrarsi detta Iva sugli acquisti nazionali e comunitari. La fattura o lo scontrino emessi NON devono, pertanto, recare l’addebito dell’Iva. ● Deve essere effettuata una Rettifica, ai sensi dell’art. 19bis2, Dpr

633/72, all’Iva già detratta in passato per : ▪ Le rimanenze di merci

▪ I beni strumentali e immateriali non ancora completamente ammortizzati. Nel presente calcolo, NON debbono essere considerati i beni il cui costo è inferiore a € 516,46 e quelli che presentano un’aliquota di ammortamento superiore al 25% poiché si presume siano già stati ammortizzati.

Sono del pari esclusi dal calcolo i beni strumentali e immateriali non ancora ceduti per i quali siano trascorsi

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quattro anni dalla loro entrata in funzione. Il termine dei quattro anni si estende a dieci per gli immobili.

Per tali beni, si DEVE determinare l’importo dell’Iva applicando ai

rispettivi valori l’aliquota corrispondente. Per i beni strumentali, occorre determinare l’ammontare degli stessi impiegati nell’ultimo quadriennio, quindi determinare l’Iva detratta e determinare quella risultata detraibile, effettuarne la differenza e a quest’ultimo importo applicare la percentuale di rettifica pari al 20%.

Si ricorda che l’Iva detraibile può variare dal 100% (per i contribuenti che non effettuano operazioni esenti) allo 0% (per i contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni esenti da Iva). Per i due casi citati, la rettifica sarà pari a Zero. I tutti gli altri casi in cui la detraibilità risulta maggiore dello 0% ma inferiore al 100%, si otterrà un importo che si qualifica “rettifica”. Il totale Iva dovuto, DEVE essere versato nel modo seguente :

◊ Versamento in una unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo in cui si è entrati nel Regime minimo, entro il termine di presentazione annuale della dichiarazione annuale IVA (anche se la dichiarazione NON deve essere presentata)

◊ Versamento in 5 rate annuali di pari importo, senza

interessi, entro i termini di pagamento del saldo Irpef. Può essere effettuata la “compensazione” con le altre

imposte. ● NON deve essere effettuata la liquidazione Iva. NON si versa più

l’Iva. ● NON si effettuano più le dichiarazioni periodiche e annuale Iva. ● Sulle fatture emesse per “operazioni soggette ad Iva”, se di

importo SUPERIORE a € 77,47, DEVE essere apposta la marca da bollo per € 1,29=

Ultima dichiarazione annuale Iva Nell’ultima dichiarazione annuale Iva, prima di accedere al Regime dei minimi, occorre tener conto dell’imposta relativa alle operazioni ad esigibilità differita che viene versata all’atto del pagamento da parte dell’Ente pubblico. Se l’ultima dichiarazione annuale presenta un credito d’imposta, occorre chiederne il rimborso o utilizzarla per la compensazione. 9.2. Ai fini dell’Irpef

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● A TUTTI i contribuenti minimi si applica il “criterio di cassa” cioè le spese e i costi detraibili sono deducibili all’atto del loro pagamento.

● I beni strumentali e quelli immateriali si deducono all’atto del pagamento intero o rateale. I beni acquisiti in leasing, si deducono al pagamento dell’anticipo e al pagamento delle singole rate.. NON si applicano più le quote di ammortamento.

● I soggetti che esercitano arti o professioni, devono tenere un conto bancario o postale, ai sensi dell’art. 19, Dpr 600/73, sul quale versare le somme riscosse e dal quale prelevare l’importo relativo a costi e spese sostenuti. Detti conti possono essere utilizzati anche per esigenze personali e/o familiari.

Si ricorda che l’art. 19 , Dpr 600/73 stabilisce che i compensi in denaro per gli esercenti arti e professioni, debbono essere riscossi esclusivamente mediante :

● Assegni non trasferibili ● Bonifici bancari o postali ● Sistemi elettronici Salvo i seguenti importi minimi : € 1000,00, sino al 30.06.2008 € 500,00, dall’ 1.07.2008 sino al 30.06.2009 € 100,00, dall’1.07.2009 in poi ● Le rimanenze finali dell’anno precedente l’inizio del Regime dei

minimi, verranno dedotte, per l’intero ammontare, dai ricavi dell’esercizio in cui si è iniziato con il Regime minimo e in quelli successivi se dette rimanenze non trovano capienza nei ricavi.

Nel caso di uscita dal Regime dei Minimi, il valore delle rimanenze iniziali per il nuovo Regime adottato, sarà pari ad uno dei seguenti importi :

a. ZERO, qualora tutti i beni acquistati siano stati dedotti in termini di costo nell’ultimo esercizio di applicazione dei minimi ;

b. All’ammontare delle rate o quote non ancora pagate al termine del Regime dei minimi.

● Risultano deducibili i contributi previdenziali , obbligatori per legge,

a carico del contribuente titolare e quelli relativi ai collaboratori familiari risultanti a suo carico. Sono del pari deducibili dai ricavi i contributi previdenziali a favore dei collaboratori familiari risultanti NON a carico purchè non sia stata attivata la rivalsa da parte del titolare.

Qualora detti contributi eccedano i ricavi, l’eccedenza può essere dedotta in sede di dichiarazione fiscale Unico 740.

● Le spese di manutenzione sono spesabili per il loro intero

ammontare secondo il principio di cassa. Non valgono quindi per i minimi le limitazioni previste dall’art. 102 del Tuir. Questo principio vale per tutti i costi e spese a indeducibilità totale o a

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deducibilità ridotta. Unica eccezione si ha per i costi riferiti a beni ad uso promiscuo (auto, caravan, motocicli e telefonia) la cui deducibilità è pari al 50% a prescindere di quanto diversamente stabilisca il Tuir.

Analogamente, le spese per omaggi e quelle di rappresentanza, possono essere dedotte integralmente da chi applica il Regime dei minimi alla sola condizione che, detti costi o spese, risultino inerenti all’attività esercitata.

La deduzione forfetaria per spese non documentate (art. 66, 5° comma, Tuir) non trova applicazione per i minimi.

Componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti quello di inizio del Regime dei minimi. I componenti positivi e negativi di reddito riferibili ad esercizi precedenti quello di applicazione del Regime dei minimi, i quali sono stati rinviati ad anni futuri in forza delle regole ordinarie del Tuir, partecipano, dopo averne effettuato la sommatoria algebrica (componenti positivi meno componenti negativi), alla determinazione del reddito dell’ultimo anno prima di applicare il nuovo Regime dei minimi con le seguenti modalità :

● Se detta somma algebrica è superiore a € 5.000,00=, l’eccedenza rispetto a detto limite, partecipa al reddito.

Esempio : Componenti positivi € 16.000,00= Componenti negativi € 10.000,00= Risultato € 6.000,00= Franchigia € 5.000,00= A reddito € 1.000,00= ● Se detta somma algebrica è inferiore a € 5.000,00=, NON

rileva ai fini della determinazione del reddito ; Esempio :

Componenti positivi € 14.000,00= Componenti negativi € 10.000,00= Risultato € 4.000,00= Franchigia € 5.000,00= A reddito € ZERO ● Se detta somma algebrica è inferiore a € 5.000,00=,

partecipa per intero alla determinazione del reddito essendo un componente negativo. Esempio :

Componenti positivi € 10.000,00= Componenti negativi € 16.000,00= Risultato € 6.000,00= A reddito € - 6.000,00=

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Alla determinazione del reddito imponibile concorrono anche le plusvalenze e le minusvalenze nonché le sopravvenienze attive e passive.

Calcolo dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva che deve essere calcolata sull’utile ottenuto nell’esercizio, sostituisce rispettivamente :

● L’iva ● L’Irpef ● Le addizionali regionale e comunali Irpef ● L’Irap Ed è pari al 20% da applicarsi al reddito realizzato. Le imposte sui collaboratori familiari vengono calcolate in capo al titolare. Detto reddito NON partecipa :

● alla determinazione del reddito complessivo. Infatti, eventuali ulteriori redditi di altra natura prodotti dal titolare, verranno tassati ordinariamente.

● Al calcolo per la determinazione delle detrazioni di cui all’art. 13 del Tuir.

Sempre detto reddito partecipa : ● alla determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia

(art. 12, 2° c., Tuir) ● alla determinazione della base imponibile da cui determinare

i contributi previdenziali e assistenziali.

Si ribadisce che i contributi previdenziali obbligatori per legge sono detraibili per intero così come gli altri componenti negativi. Qualora però, per effetto di tale detrazione, il risultato dell’attività risulti in perdita, quest’ultima risulta deducibile tra gli oneri deducibile dal reddito complessivo.

Esempio :

Se il reddito riveniente dall’attività in Regime minimo risulta pari ad € 100,00= mentre l’importo dei contributi obbligatori per legge è pari ad € 120,00=, questi ultimi risultano detraibili dal reddito dei minimi per € 100,00 mentre i restanti € 20,00= saranno deducibili dal reddito complessivo eventuale.

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10. Trattamento fiscale delle Perdite 10.1. Perdite subite anteriormente all’inizio del Regime

dei minimi. Le Perdite pregresse, limitatamente a quelle prodotte nel 2006 e 2007 , possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi d’imposta successivi, ma NON oltre il 5° anno, nei quali si applica il Regime dei minimi.

10.2. Perdite subite in Regime dei minimi Quelle subite nei PRIMI TRE ANNI di applicazione del Regime, sono deducibili, per intero e senza limiti temporali ,dal reddito. Le Perdite subite invece dal 4° anno successivo all’inizio di applicazione de Regime dei minimi sono invece deducibili dal reddito degli anni successivi ma NON oltre il quinto.

11. Regime transitorio

In considerazione delle particolarità in merito alla determinazione del reddito (criterio di cassa), è stato stabilito quanto segue : a. Nel caso di passaggio dal Regime normale a quello dei minimi

I RICAVI imputati per competenza all’esercizio precedente e non ancora incassati, NON costituiranno ricavo al momento dell’incasso. I COSTI imputati per competenza all’esercizio precedente e non ancora pagati, NON costituiranno costo al momento del pagamento.

b. Nel caso di passaggio dal Regime dei minimi a quello normale

I RICAVI relativi all’esercizio precedente e non ancora incassati, costituiranno ricavo nel nuovo Regime al momento dell’incasso. I COSTI relativi all’esercizio precedente e non ancora pagati, costituiranno costo nel nuovo Regime al momento del pagamento.

12. Versamenti d’imposta e relativi acconti

I contribuenti minimi debbono versare le imposte sui redditi delle persone fisiche effettuando i versamenti telematici di cui all’art. 37, comma 49, Dl 4.07.2006 convertito nella Legge 4.08.2006, n° 248. Nulla cambia rispetto al Regime normale per quanto attiene al calcolo degli acconti d’imposta. Nel caso di imprese familiari, l’acconto è dovuto dal titolare dell’impresa, anche per conto dei collaboratori familiari così come per il versamento del saldo annuale.

13. Sanzioni

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Ai contribuenti minimi si applica la disciplina sanzionatoria prevista dai Dlgs 18.12.1997, n° 471 e n° 472 riguardo, ovviamente, alle specifiche violazioni dei pochi obblighi cui gli stessi sono tenuti. Ad esempio : a. Nel caso di mancata certificazione dei corrispettivi connessi alle

operazioni compiute, risultano applicabili le sanzioni di cui agli artt. 6 e 12, Dlgs n° 471/1997, che prevede, tra l’altro, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’attività.

b. Nel caso di mancata numerazione e conservazione delle fatture di acquisto o spesa, delle bolle doganali, si applica la sanzione prevista dall’art. 9, Dlgs n° 471/1997.

Anche i contribuenti minimi possono accedere all’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13, Dlgs n° 472/1997, purchè le violazioni non siano state constatate nel corso di accessi, ispezioni o verifiche. Inasprimento delle sanzioni Nel caso in cui il contribuente minimo abbia fornito indicazioni infedeli riguardo ai requisiti e alle condizioni di accesso al Regime, la sanzione viene aumentata del 10% qualora il maggior reddito accertato superi il 10% di quello dichiarato. Il medesimo trattamento sanzionatorio aggravato si applica nel caso in cui sia stato accertato il venir meno dei requisiti per continuare ad utilizzare il Regime dei minimi, purchè il maggior reddito accertato superi del 10% quello dichiarato.

ATTENZIONE Così com’è strutturata la gestione fiscale di chi adotta il Regime dei minimi, si deve sottolineare quanto segue : a. Se il contribuente NON possiede altri redditi, nella propria dichiarazione

fiscale UNICO , NON attiverà il “Reddito complessivo” dal quale possono essere detratti sia gli “Oneri deducibili” sia le “Detrazioni d’imposta per oneri”.

b. Se il contribuente possiede altri redditi, nella propria dichiarazione fiscale UNICO , attiverà il “Reddito complessivo” dal quale possono essere detratti sia gli “Oneri deducibili” sia le “Detrazioni d’imposta per oneri”.

Da tutto ciò consegue che chi adotta il Regime dei minimi e NON possiede altri tipi di reddito, NON PUO’ DETRARSI gli ONERI

DEDUCIBILI NE’ le DETRAZIONI D’IMPOSTA per ONERI.

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Esempi di fatture emesse

1. Fattura di un artigiano Ditta Filippetti Cristino

Via Po, 12 Milano

Spett.le MICROMAIL Srl Via Rodrigo, 32

Milano P.Iva ooooooo Fattura n° 1 del 3 Gennaio 2008 Per addebito lavori di manutenzione al Vs impianto idraulico eseguiti presso i Vs uffici di Milano il 2.01.2008. Totale fattura € 2.500,00=

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, Legge finanziaria per il 2008.

2. Fattura di un commerciante Ditta Cristinucci Alberto

Via Manzoni, 22 Milano

Spett.le MICROMAIL Srl Via Rodrigo, 32

Milano p.Iva 0000000

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Fattura n° 1 del 3 Gennaio 2008 Per cessione dei beni di cui alla Bolla n° 1 del 3.01.2008 Totale fattura € 1.200,00=

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, Legge finanziaria per il 2008.

3. Fattura di un lavoratore autonomo NON iscritto ad alcun

Albo Dr. Felicetti Antonio

Via Ravasi, 2 Milano

Spett.le MICROMAIL Srl Via Rodrigo, 32

Milano P.Iva 0000000 Parcella n° 1 del 3 Gennaio 2008 Per addebito di prestazioni amministrative relative al mese di Gennaio 2008 Onorario € 1.000,00= Contributi previdenziali 4% € 40,00= Totale Parcella € 1.040,00= Ritenuta d’acconto 20% su € 1.000 € -200,00= Totale Dovuto € 840,00

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, Legge finanziaria per il 2008.

4. Fattura di un professionista iscritto ad un Albo Dr. Pomponio Attico

Via Appia, 75 Roma

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Milano

Page 14: Il Regime dei Minimi

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P.Iva 00000 Parcella n° 1 del 3 Gennaio 2008 Per addebito prestazioni professionali relative al mese di Gennaio 2008 Onorario € 1.000,00= Contributi previdenziali 4% € 40,00= Totale Parcella € 1.040,00= Ritenuta d’acconto 20% su € 1.000 € -200,00= Totale Dovuto € 840,00

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, Legge finanziaria per il 2008.

Normativa di riferimento

1. Legge 24.12.2007, n° 244 , commi dal 96 al 117 (Legge finanziaria per il 2008)

2. DL. 2.01.2008 3. Circolare ministeriale n° 73/E del 21.12.2007 4. Circolare ministeriale n° 7/E del 28.01.2008

F I N E