Fatture Minimi

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  INFORMATIVA N. 005 – 05 GENNAIO 2012 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it  - E-mail: [email protected]   IMPOSTE DIRETTE - IVA LE FATTURE EMESSE NEL 2012 DA MINIMI ED “EX MINIMI”  Art. 27, DL n. 98/2011  Provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2011, prot. 185820  Informative SEAC 29.7.2011, n. 182; 17.10.2011, n. 231 e 29.12.2011, n. 297 La modifica del regime dei minimi a partire dall’1.1.2012 comporta la fuoriuscita obbligatoria dal medesimo per la maggioranza dei soggetti che adottavano tale regime nel 2011. La principale immediata conseguenza è che tali soggetti dall’inizio dell’anno devono emettere le fatture con IVA. Coloro i quali invece possono continuare ad adottare il regime dei minimi in quanto possiedono anche i nuovi requisiti introdotti dalla c.d. “Manovra correttiva”, dal 2012 non subiscono la ritenuta a titolo d’acconto. A tal fine devono comunicare al sostituto d’imposta che si avvalgono del regime dei “nuovi” minimi.

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INFORMATIVA N. 005 – 05 GENNAIO 2012

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38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] 

 

IMPOSTE DIRETTE - IVA

LE FATTURE EMESSE NEL 2012DA MINIMI ED “EX MINIMI”

•  Art. 27, DL n. 98/2011

•  Provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2011, prot. 185820

•  Informative SEAC 29.7.2011, n. 182; 17.10.2011, n. 231 e29.12.2011, n. 297

La modifica del regime dei minimi a partire dall’1.1.2012 comporta la fuoriuscita obbligatoria dal medesimo per lamaggioranza dei soggetti che adottavano tale regime nel 2011.

La principale immediata conseguenza è che tali soggetti dall’inizio dell’anno devono emettere le fatture con IVA.

Coloro i quali invece possono continuare ad adottare il regime dei minimi in quanto possiedono anche i nuovi requisiti introdotti dallac.d. “Manovra correttiva”, dal 2012 non subiscono la ritenuta atitolo d’acconto. A tal fine devono comunicare al sostitutod’imposta che si avvalgono del regime dei “nuovi” minimi.

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 A decorrere dall’1.1.2012, a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 98/2011, si possonoriscontrare le seguenti situazioni:

• un contribuente minimo nel 2011:

− esce dal regime dei minimi dall’1.1.2012;

− adotta il regime dei “nuovi” minimi;

• un contribuente in regime ordinario o delle nuove iniziative nel 2011 entra nel regime dei “nuovi”minimi dall’1.1.2012.

In tutti questi casi vi sono rilevanti modifiche che interessano gli adempimenti di fatturazione daosservare dall’1.1.2012.

 

USCITA DAL REGIME DEI MINIMI

L’uscita obbligatoria dal regime dei minimi si riscontra in capo ai soggetti che, pur rispettando irequisiti previsti dall’art. 1, commi 96-117, Legge n. 244/2007, non hanno i nuovi requisiti richiesti dall’art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 in quanto hanno iniziato l’attività prima del 2008oppure, avendola iniziata dal 2008 non soddisfa il requisito della “novità”.

Tali soggetti possono adottare:

1. il regime contabile “semplificato” degli “ex minimi”, regolato dal comma 3 del citato art. 27, inbase al quale il reddito è determinato ordinariamente, sono previsti l’assoggettamento ad IVA,nonché talune semplificazioni connesse agli adempimenti contabili e di versamento;

2. il regime ordinario di determinazione dell’IVA e del reddito (contabilità semplificata/ordinaria).

In entrambi i casi si verifica il passaggio da un regime di esclusione dall’IVA (regime dei minimi) adun regime IVA ordinario (IVA a debito-IVA a credito). Tali soggetti hanno pertanto l’obbligo diemettere la fattura con le ordinarie regole. In particolare, ad esempio:

• per le operazioni con IVA “normale” devono addebitare in fattura l’IVA secondo l’aliquotapropria dei beni o dei servizi prestati;

• per le operazioni in regime di reverse-charge, pur non addebitando l’IVA, indicano in fattura chel’IVA è dovuta dall’acquirente/committente;

• per le cessioni a soggetti passivi UE indicano che si tratta di operazioni non imponibili ex art.41, DL n. 331/93.

Esempio 1 Il sig. Verdi, titolare dal 2005 della ditta individuale “Pitture e decori” , ha adottato dal2008 il regime dei minimi. Dal 2012, pur in possesso dei requisiti degli “ex minimi” nonpuò applicare quello dei “nuovi” minimi. Adotta quindi il nuovo regime contabile“semplificato”. Nel mese di gennaio emette la seguente fattura:

“Pitture e decori” di Verdi MarcoVia Venezia, 1538123 Trento (TN)P.IVA 03456780239C.F. VRDMRC65R31C794U

Spett.leRossi MarioVia Piave, 11238064 Folgaria (TN)

Fattura n. 001 del 15.01.2012

Descrizione Imponibile Aliquota IVA

Tinteggiatura appartamento € 1.500,00 21% 315,00

Imponibile IVA € 1.500,00

IVA 21% € 315,00

TOTALE FATTURA  € 1.815,00

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Qualora il contribuente in esame fosse un commerciante al minuto o soggetto equiparato per ilquale vige l’esonero dall’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 22, comma 6, DPR n. 633/72, nonsi verifica alcun cambiamento dal punto di vista formale.

Tuttavia dagli incassi annotati sul registro dei corrispettivi dovrà essere scorporata e versatal’IVA, in sede di liquidazione periodica o, per i soggetti che adottano il regime contabile

“semplificato” nell’ambito della dichiarazione IVA annuale.

Con riferimento ai lavoratori autonomi la fattura va emessa con le consuete modalità.

Esempio 2  Il geom. Bianchi fino al 2011 ha adottato il regime dei minimi. Dal 2012, pur inpossesso dei requisiti degli “ex minimi” non può aderire al regime dei “nuovi” minimi. Adotta quindi il nuovo regime contabile “semplificato”.

Nel mese di gennaio, emette la seguente fattura:

geom. Bianchi PaoloViale dei Pini, 665122 Pescara

P.IVA 02521753274 C.F. BNCPLA70P19L736Z

Spett.leBeta sncVia Adige, 11865123 PescaraP.IVA/C.F. 00745320232

Fattura n. 001 del 15.01.2012

Perizia valutazione magazzino sito in …..

Contributo previdenziale integrativo 4%

Totale imponibile

IVA 21%

Totale fattura

Ritenuta d'acconto (€ 2.000 x 20%)

Netto da pagare

 € 2.000,00

 € 80,00

 € 2.080,00

 € 436,80

 € 2.516,80

 € 400,00 -

 € 2.116,80

FATTURE EMESSE NEL 2011 NON INCASSATE

I contribuenti minimi che entro il 31.12.2011 non hanno incassato le fatture emesse senzaapplicazione dell’IVA non devono porre in essere alcun adempimento e pertanto non devonointegrare le fatture già emesse che saranno incassate nel 2012.

 

INGRESSO NEL REGIME DEI “NUOVI” MINIMI

Coloro che erano minimi nel 2011 e adottano dal 2012 il regime dei “nuovi” minimi continuano ademettere fatture senza addebito dell’IVA, come stabilito dall’art. 1, comma 100, Legge n.244/2007.

Si ritiene opportuno aggiungere alla dicitura sinora utilizzata in fattura il riferimento al“nuovo” regime introdotto dal citato art. 27, commi 1 e 2.

Pertanto la stessa può essere così formulata:

Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007.Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27,commi 1 e 2, DL n. 98/2011.

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Esempio 3 Il sig. Bianchi, titolare della ditta individuale “Il ferro artistico” , ha iniziato l’attività nel2010 adottando il regime dei minimi.

In possesso di tutti i requisiti richiesti, dal 2012 adotta il regime dei “nuovi” minimi.

Nel mese di gennaio, a seguito della fornitura con posa in opera di un suo lavoro,emette la seguente fattura:

“Il ferro artistico” di Bianchi StefanoVia Roma, 1539012 Merano (BZ)P.IVA 03456780239C.F. BNCSTF80P59H612C

Spett.leNeri LuigiVia Roma, 1839040 Varna (BZ)

Fattura n. 001 del 15.01.2012

Descrizione Importo

Realizzazione e posa in opera di recinzione conlavorazione in ferro battuto  € 4.000,00

TOTALE FATTURA € 4.000,00

Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007.Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27,commi 1 e 2, DL n. 98/2011

La medesima modalità di fatturazione senza IVA è adottata dall’1.1.2012 da coloro che nel 2011hanno applicato il regime ordinario o quello delle nuove iniziative i quali fino alla fine del 2011

hanno emesso le fatture con IVA. Anche per tali soggetti vige la regola per la quale le fatture emesse con IVA nel 2011, non ancoraincassate alla data del 31.12.2011, non devono essere modificate per effetto del passaggio alregime dei “nuovi” minimi.

PRESTAZIONI SOGGETTE A RITENUTA ALLA FONTE

Per le prestazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, in considerazione della riduzioneal 5% dell’imposta sostitutiva, il punto 5.1 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011prevede che dal 2012 i ”nuovi” minimi non subiscono la ritenuta d’acconto.

 A tal fine è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i

ricavi/compensi afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.La dichiarazione da produrre, senza particolari formalità, può essere riportata direttamente infattura; pertanto sulle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2012, va aggiunta la seguente dicitura:

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011, prot. 185820. 

Nell’ipotesi in cui un contribuente minimo abbia già emesso la fattura nel 2011 indicando laritenuta alla fonte e la stessa non sia stata incassata entro il 31.12.2011, potrà evitare di subirela ritenuta consegnando al sostituto una specifica dichiarazione in cui evidenziare l’adozione delregime dei “nuovi” minimi dal 2012.

Così facendo, il sostituto d’imposta, in possesso della dichiarazione o delle fatture in cui è attestata

l’adozione del regime dei “nuovi” minimi, per i pagamenti effettuati dall’1.1.2012 non trattiene laritenuta d’acconto. Quanto sopra vale in relazione a tutti i tipi di ritenuta che il sostituto d’impostadeve operare (lavoro autonomo, provvigioni, prestazioni nei confronti del condominio, ecc.).

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Di seguito si propone un facsimile di tale dichiarazione:

Il sottoscritto _________________, nato a ________________, il ______________, residente a ________________ in Via/Piazza ________________, C.F. _____________, P.I. __________,

usufruendo

del regime dei “nuovi” minimi di cui all’art. 1, commi 96 e segg., Legge n. 244/2007, così comemodificato dall’art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011

richiede

la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto così come previsto dalProvvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011, prot. 185820

 ___________, lì _________ ________________________ (firma)

Esempio 4 L’ing. Giorgi, ha iniziato l’attività nel 2009 adottando il regime dei minimi.

In possesso di tutti i requisiti richiesti, dal 2012 adotta il regime dei “nuovi” minimi.

Nel mese di gennaio, a seguito della consegna di un progetto per la ristrutturazione diun ufficio, emette la seguente fattura:

Ing. Giorgi GiorgioCalle dei Ponti, 630100 VENEZIAP.IVA 02521753274 C.F. GRGGRG70P19L736Z

Spett.le

Fratelli Rossi sncVia Arena, 2337100 Verona (VR)P.IVA/C.F. 00865310221

Fattura n. 001 del 14.01.2012

Progettazione lavori ristrutturazione ufficio

Contributo previdenziale integrativo 4%

Totale fattura

 € 2.200,00

 € 88,00

 € 2.288,00

Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007.

Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art.27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011.Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011, prot. 185820.

Una problematica particolare si pone con riferimento alle ritenute che la banca o la posta deveeffettuare in relazione ai bonifici disposti per le agevolazioni del 36%-55%.

La questione è collegata con la procedura informatica utilizzata dalla banca/posta. Infatti èverosimile ipotizzare che all’atto della disposizione allo sportello non sia possibile escluderel’applicazione della ritenuta.

In attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate va comunque evidenziatoche nel caso prospettato la ritenuta subìta (4%) non costituisce una “grave” anticipazione all’Erario. 

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