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IL PROCESSO TRIBUTARIO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale

presidente della sezione(scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti)

fissa la trattazione della controversia – art.30

inammissibilità (se manifesta)

esamina preliminarmente il ricorso – art.27

sospensione

interruzione

decreta

estinzionenomina il relatore

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procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale

decreta

•Art.18, c.1 – contenuto del ricorso•Art.18, c.4 – sottoscrizione del ricorso•Art.21, c.1 – termine per la proposizione del ricorso•Art.22, c.1 – costituzione in giudizio del ricorrente

Inammissibilità – se manifesta

L’inammissibilità è comunque rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Se non rilevata in sede di esame preliminare, potrà essere rilevata dalla Commissione, o anche in sede di gravame

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procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale

decreta

presentazione di querela di falso(su documenti rilevanti ai fini della decisione)

decisione in via pregiudiziale di una questione sullo stato o la capacità delle persone(con rilevanza pregiudiziale sulla controversia tributaria)

Sospensione – art.39(difficilmente rilevabile in sede di esame preliminare)

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procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale

decreta

per il venir meno, morte o altre cause, o per la

perdita della capacità di stare in giudizio di una

delle parti

la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati

Interruzione – art.40

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decreta

rinuncia al ricorso

inattività delle parti (riassunzione,

integrazione, ripresa)

Estinzione del processo - artt.44-45-46

cessazione della materia del contendere

rimborso delle spese alle altre

parti (salvo diverso accordo)Liquidazione con

ordinanza con efficacia esecutiva

accettata dalle parti costituite con interesse alla prosecuzione

spese a carico delle parti che le hanno anticipate (*)

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Orientamenti giurisprudenziali in materia di spese del giudizio per i casi di cui all’art.46

Corte Costituzionale, sentenza n. 274 del 12 luglio 2005➫ Illegittimità costituzionale dell’art.46, c.3 “nella parte in cui si riferisce alle

ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge” Il il processo tributario è in linea generale ispirato - non diversamente da quello

civile o amministrativo - al principio di responsabilità per le spese del giudizio, come dimostrano l'art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese, salvo il potere di compensazione della commissione tributaria (a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile), e l'art. 44 del medesimo decreto legislativo, secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.

La compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante quel principio, si traduce, dunque, in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell'atto, nel caso dell'amministrazione, o l'acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.

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segueOrientamenti giurisprudenziali in materia di spese del giudizio per i casi di cui all’art.46

L'intrinseca irragionevolezza della norma, in quanto riferita all'ipotesi di ritiro dell'atto impugnato, che ricorre nel giudizio a quo , emerge del resto con particolare evidenza anche nel confronto con la disciplina prevista per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto, in via di autotutela, nel corso del processo amministrativo, avente analoga natura impugnatoria. L'art. 23, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), dispone infatti, in tal caso, che "il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese", anche, ovviamente, dichiarandone la compensazione qualora ne ricorrano i presupposti.

L'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 risulta in definitiva lesivo, sotto l'aspetto considerato, del principio di ragionevolezza, riconducibile all'art. 3 della Costituzione, e ne va di conseguenza dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce alle ipotesi - cui esclusivamente ha riguardo l'ordinanza di rimessione - di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, dovendo, pertanto, in tali ipotesi la commissione tributaria pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992.

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.

➫ Nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge (condoni, conciliazione giudiziale, ecc.), il giudice dovrà pronunciarsi sulle spese, ponendole a carico della parte virtualmente soccombente ovvero compensandole, e quindi lasciandole, in tutto o in parte, in capo a chi le ha anticipate, ove ritenga che sussistano "giusti motivi”

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procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale

decreto presidenziale

notifica alle parti costituite

Reclamo – art.28

deposito

termine perentorio di quindici giorni dall'ultima

notificazione

termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte

della segreteria

Procedura sostanzialmente identica alla proposizione del ricorso e costituzione in giudizio, con termini a metà

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procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale

decreto presidenziale

camera di consiglio

Reclamo – Decisione della Commissione – art.28, c.4-5

sentenza ordinanza (non impugnabile)

inammissibilità estinzione prosecuzione del processo

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camera di consiglio

fissazione della trattazione della controversia

Comunicazione – art.31

parti costituite (al procuratore domiciliatario, se nominato)deposito di documenti

- 20 gg liberi -

deposito di memorie

illustrative - 10 gg liberi -

deposito di brevi repliche

- 5 gg liberi -

istanza per pubblica udienzaart.33, c.1

-10 gg liberi –

discussione in pubblica udienza

30 gg liberi prima dell’udienza

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Attività processuali delle parti anteriori alla trattazione

Computo dei terminiGiorni “liberi”:Non si computa nè il dies a quo, nè il dies ad quem.Nel computo non opera la proroga per i giorni festivi di cui all’art.155 c.p.c., c.3., per non ridurre il periodo di tempo che si vuole assicurare come libero. Se il termine scade in giorno festivo, la scadenza è anticipata al primo giorno precedente non festivo.

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procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale

Istanza di trattazione proposta unitamente al primo scritto difensivo: ricorso introduttivo (ricorrente) controdeduzioni (resistente)

Corte Cost., sent.23.4.88, n.141C.M.21.10.1998, N.242/E

Trattazione della controversia

Pubblica udienza- art.34 Camera di consiglio – art.33

Istanza autonoma di trattazione:•Notifica alle parti costituite•Deposito in Commissione

Relatore: espone fatti e questioni

Segretario: redige processo verbale

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procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale

segueDiscussione in pubblica udienza – art.34

relatore espone al collegio i fatti

discussione tra parti costituite

redazione di processo verbale da parte del segretario(il p.v.fa fede fino a

querela)

rinvio della discussione a udienza fissa

(a istanza di parte)

decisione in segreto nella camera di consiglio

sentenza

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procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale

Sentenza – art.36

Provvedimento giurisdizionaleElementi costitutivi:

la concisa esposizione dello svolgimento del

processo

l'indicazione della composizione del

collegio, delle parti e dei loro difensori

la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto

le richieste delle parti

il dispositivo

la data della deliberazione e la sottoscrizione del

presidente e dell'estensore

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procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale

Sentenza – art.37

PUBBLICAZIONEdeposito del testo integrale

originale nella segreteria della commissione

Entro 30 gg dalla deliberazione

comunicato alle parti costituite

COMUNICAZIONEdispositivo

pubblicità legalerichiesta copie

autentiche

notifica

Entro 10 gg dalla pubblicazione

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VIZI della SENTENZA della CTP(correlati agli elementi costitutivi di cui all’art.36) Omessa sottoscrizione ➫ Nullità insanabile, rilevabile anche dopo il decorso dei termini di

impugnazione (rimessione della causa alla CTP) Composizione del Collegio➫Mancata indicazione di uno o più giudici: no nullità se rilevabili

dal contesto della sentenza➫ Diversità dal verbale d’udienza: presunzione di delibera da parte

del collegio indicato nel verbale d’udienza - errore materiale emendabile

➫ Prova di diversa composizione del collegio che ha deliberato rispetto al collegio che ha assistito alla trattazione: nullità insanabile (violazione principio di immodificabilità del collegio giudicante – art.276 c.p.c.)

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segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi) Omessa, errata, o incompleta indicazione di una delle parti➫ No nullità se rilevabile dal contesto della sentenza➫ Nullità solo se è indice di irregolare costituzione del contraddittorio➫ Omessa indicazione nome del difensore dall’epigrafe: no nullità

Omessa o difettosa esposizione dei fatti processuali➫ La difettosa esposizione non ha effetti invalidanti se non determina il

mancato raggiungimento dello scopo della sentenza➫ L’assenza totale costituisce motivo di nullità solo se impedisce di

verificare l’osservanza delle forme indispensabili a garantire il regolare esercizio della giurisdizione

➫ Contrasto della narrativa dello svolgimento processuale con il verbale di udienza: prevale il verbale che fa fede fino a querela di falso

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segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi) Omissione o inesatta indicazione delle richieste delle parti➫ Non costituisce di per sé motivo di nullità➫ Può individuare vizio di motivazione se se ne rileva il mancato esame

delle richieste, non superabile dal fatto che il collegio ha fondato la sentenza su altri elementi

Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione(motivazione: giustificazione logico-giuridica delle argomentazioni seguite per giungere alla pronuncia)➫ Omessa motivazione

Mancanza assoluta: nullità della sentenza (violazione dell’obbligo di cui all’art.111 c.p.c. di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - sentenza non in grado di raggiungere il suo scopo)

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segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi)➫ Insufficiente motivazione

Oggettiva deficienza nel percorso logico giuridico seguito dal giudice No affermazioni apodittiche o generiche Motivazione per relationem:

– ammesso il riferimento a consulenze tecniche se le conclusioni del CTU contengono esplicita confutazione delle tesi di parte

– (sentenza di appello) no acritico recepimento della sentenza di I grado– ammesso il richiamo alla giurisprudenza di Cassazione su questioni

univocamente espresse, se accompagnato dalla valutazione della fattispecie concreta

➫ Contraddittoria motivazione Le ragioni addotte a fondamento della decisione risultano sostanzialmente

contrastanti in modo da elidersi a vicenda e non consentono l’individuazione della ratio decidendi

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segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi)

Dispositivo➫ Può essere integrato dalla motivazione, se contiene enunciazioni di

carattere precettivo➫ Se contrasta con la motivazione: nullità della sentenza - non è

ammessa l’interpretazione, né la valutazione secondo criteri di prevalenza

Omissione data della deliberazione ➫ Atto interno: errore materiale emendabile

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Termini di impugnazione della sentenza della CTP – art.51, c.1 Termine breve:

60 giorni dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte (art.38, c.2)➫ Notificazione ex art.137 ss. c.p.c. (ufficiale giudiziario) a tutte le parti

(anche non costituite) ➫ Deposito originale (o copia autentica) alla CTP entro 30 gg

Termine lungo (art.38, c.3) :art.327, c.1, c.p.c.: 1 anno e 46 giorni (incluso il periodo di sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza presso la CTP

Sovrapposizione (tardiva notificazione):prevale il termine lungo

Rimessione in termini (art.38, c.3)La pare non costituita non decade dal diritto a proporre impugnazione se dimostra:➫ La nullità della notificazione del ricorso➫ e, la prova della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità

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procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale

contenere, a pena d’inammissibilità, l'indicazione precisa:a) della commissione tributaria cui è diretto (art.4, c.2);b) dell'appellante;c) delle altre parti nei cui confronti è proposto;d) degli estremi della sentenza impugnata;e) dell'esposizione sommaria dei fatti;f) dell'oggetto della domanda;g) dei motivi specifici.deve

essere sottoscritto (sia nell'originale che nelle copie) dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico

Appello – art.53, c.1

essere autorizzato dalla D.R.E. per l’appello principale proposto dagli uffici periferici – art.52, c.2

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Orientamenti giurisprudenziali Inammissibilità dell’Appello in assenza di autorizzazione della DRE:➫ Cass.n.9716/2004➫ Cass.Sez. Unite n.21709/2004

Onere della prova dell’avvenuta autorizzazione della DRE:➫ Cass.n.12702/2004:

Inammissibilità dell’autorizzazione tardiva Onere della prova dell’intervenuta autorizzazione in capo all’Ufficio Provvedimento da produrre negli atti di causa entro l’udienza di discussione

Ius superveniens:➫ Cass., Sez. unite, 14.1.2005, n.604:

La norma di cui all’art.52, c.2, è divenuta inoperante a seguito dell’istituzione delle Agenzie fiscali (art.57 del D.Lgs.300/99 e DM 28.12.2003), con l’attribuzione a esse della gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del ministero delle Finanze, e con il trasferimento alle medesime dei relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici e organi ministeriali ai quali fa riferimento l'articolo 52 comma 2, del Dlgs 546/1992, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie di impugnare in Appello le sentenze delle commissioni tributarie provinciali ad esse sfavorevoli.

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procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale

a tutte le parti del giudizio di I grado

Appello – art.53, c.2

controdeduzioni / appello incidentale

segreteria C.T.R. – costituzione in giudizio

Notifica (ex art.20, c.1 e 2) Deposito (ex art.22, c.1,2 e 3)

segreteria C.T.P. (*)

Trasmissione fascicolo

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Novità legislative e orientamenti giurisprudenziali

(*) Dal 3.12.2005 (art.3-bis D.L.203/2005, conv. con modif.nella L.248 del 2.12.2005) l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare l’appello anche presso la Commissione Tributaria Provinciale (a meno che l’appello sia stato notificato alle parti a mezzo di ufficiale giudiziario)➫ Commissione tributaria regionale Lazio, sez. IV, 02-08-2006, n. 69 :

inammissibilità di appello non depositato presso la CTP

Termini:➫ La disposizione non prevede termini. Si ritiene, in generale, che il

deposito presso la CTP della copia dell’appello notificato debba precedere la costituzione in giudizio dell’appellante e che, in tale ultima sede, l’appellante debba allegare al fascicolo di parte depositato in CTR anche la ricevuta di avvenuto deposito rilasciata dalla CTP.

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procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale

APPELLO INCIDENTALE

Giudizio di I grado: soccombenza ripartita - entrambe le parti hanno interesse all’impugnazioneQualifica che dipende dalla successione cronologica: A.I. è l’impugnazione successiva alla prima (Appello principale)Deve essere proposto nell’atto di controdeduzioni per costituzione in giudizio dell’appellato – Non deve essere notificato alla controparteTermine: 60 gg dalla notificazione dell’Appello principale, a pena di inammissibilità

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Segue APPELLO INCIDENTALE

APPELLO INCIDENTALE TEMPESTIVOImpugnazione entro i termini per la proposizione dell’impugnazione in via autonoma a norma dell’art.51 (breve o lungo)Se l’Appello principale viene dichiarato inammissibile, mantiene autonoma vitalità

APPELLO INCIDENTALE TARDIVO (art.334 c.p.c. – Cass.11349/2001)Impugnazione oltre la scadenza dei termini per la proposizione dell’impugnazione in via autonoma a norma dell’art.51 (breve o lungo)Può riguardare qualsiasi capo della pronuncia di I grado (Cass. Sez.Unite n. 4640/1989)Se l’Appello principale viene dichiarato inammissibile, perde efficacia

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procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale

Appello - disciplina delle preclusioni(questioni - eccezioni - prove)

se non sono specificamente riproposte in appello (no richiamo generico alla difese svolte in I grado)

questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della C.T.P. - art.56

s'intendono rinunciate (giudicato interno) – art.346 c.p.c.

L’appellato totalmente vittorioso nel giudizio di I grado deve riproporre nelle controdeduzioni le domande non accolte, o assorbite.

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procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale

Segue Appello - disciplina delle preclusioni(questioni - eccezioni - prove)

inammissibili d’ufficio : non è ammesso l’ampliamento del “thema decidendum”Cass.10864/2005: non costituisce domanda nuova la richiesta di applicazione di norme di legge diverse e ulteriori rispetto a quelle invocate in I gradoammissibile la sola domanda relativa agli interessi maturati dopo la sentenza impugnata (art.57, c.1): deroga operante solo se gli interessi sono stati chiesti già in I grado (Cass. 1955/1966)

Domande ed eccezioni nuove – art.57

“nuove”: diverse o ulteriori rispetto a quelle proposte in I grado

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inammissibili se non siano rilevabili anche d'ufficio

eccezioni nuove – art.57, c.2

Segue Appello - disciplina delle preclusioni(questioni - eccezioni - prove)

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procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale

Segue Appello - disciplina delle preclusioni(questioni - eccezioni - prove)

inammissibili:1) salvo che il giudice non le ritenga necessarie ai fini della decisione;2) salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

prove nuove – art.58, c.1

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procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale

Segue Appello - disciplina delle preclusioni(questioni - eccezioni - prove)

Le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti

Cass. 20086/2005: eccezione rispetto al processo civile (nuovi documenti ammessi solo in caso di impossibilità dell’interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile – art.345 c.p.c.)

Documenti nuovi – art.58, c.2

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale

pagamento del tributo in pendenza del processo – art.68

sentenza C.T.P.

che respinge il ricorso che accoglie parzialmente il ricorso

due terzi ammontare risultante dalla sentenza della

commissione tributaria provinciale, e

comunque non oltre i due terzi

tributo con i relativi interessi al netto di

quanto già corrisposto

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale

pagamento del tributo in pendenza del processo

sentenza C.T.R.

che respinge (totalmente o parzialmente)

l’appello

che accoglie l’appello

residuo ammontare determinato nella sentenza

della commissione tributaria regionale

rimborso eccedenza

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Esecuzione della sentenza

sentenza (passata in giudicato)

giudizio di ottemperanza – art.70 esecuzione forzata ex C.P.C. – art.69

decorsi trenta giorni, ricorso alla C.T. che ha emesso la sentenza

messa in mora

Contraddittorio – Trattazione in Camera di Consiglio - Sentenza

Provvedimenti per l’ottemperanzaNomina commissario ad acta

Ottenimento copia della sentenza passata in giudicato munita di formula esecutiva

Azione civile di esecuzione forzata