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IL PROCESSO TRIBUTARIO
IL PROCESSO TRIBUTARIO
procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale
presidente della sezione(scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti)
fissa la trattazione della controversia – art.30
inammissibilità (se manifesta)
esamina preliminarmente il ricorso – art.27
sospensione
interruzione
decreta
estinzionenomina il relatore
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procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale
decreta
•Art.18, c.1 – contenuto del ricorso•Art.18, c.4 – sottoscrizione del ricorso•Art.21, c.1 – termine per la proposizione del ricorso•Art.22, c.1 – costituzione in giudizio del ricorrente
Inammissibilità – se manifesta
L’inammissibilità è comunque rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Se non rilevata in sede di esame preliminare, potrà essere rilevata dalla Commissione, o anche in sede di gravame
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decreta
presentazione di querela di falso(su documenti rilevanti ai fini della decisione)
decisione in via pregiudiziale di una questione sullo stato o la capacità delle persone(con rilevanza pregiudiziale sulla controversia tributaria)
Sospensione – art.39(difficilmente rilevabile in sede di esame preliminare)
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per il venir meno, morte o altre cause, o per la
perdita della capacità di stare in giudizio di una
delle parti
la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati
Interruzione – art.40
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decreta
rinuncia al ricorso
inattività delle parti (riassunzione,
integrazione, ripresa)
Estinzione del processo - artt.44-45-46
cessazione della materia del contendere
rimborso delle spese alle altre
parti (salvo diverso accordo)Liquidazione con
ordinanza con efficacia esecutiva
accettata dalle parti costituite con interesse alla prosecuzione
spese a carico delle parti che le hanno anticipate (*)
Orientamenti giurisprudenziali in materia di spese del giudizio per i casi di cui all’art.46
Corte Costituzionale, sentenza n. 274 del 12 luglio 2005➫ Illegittimità costituzionale dell’art.46, c.3 “nella parte in cui si riferisce alle
ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge” Il il processo tributario è in linea generale ispirato - non diversamente da quello
civile o amministrativo - al principio di responsabilità per le spese del giudizio, come dimostrano l'art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese, salvo il potere di compensazione della commissione tributaria (a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile), e l'art. 44 del medesimo decreto legislativo, secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.
La compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante quel principio, si traduce, dunque, in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell'atto, nel caso dell'amministrazione, o l'acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.
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segueOrientamenti giurisprudenziali in materia di spese del giudizio per i casi di cui all’art.46
L'intrinseca irragionevolezza della norma, in quanto riferita all'ipotesi di ritiro dell'atto impugnato, che ricorre nel giudizio a quo , emerge del resto con particolare evidenza anche nel confronto con la disciplina prevista per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto, in via di autotutela, nel corso del processo amministrativo, avente analoga natura impugnatoria. L'art. 23, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), dispone infatti, in tal caso, che "il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese", anche, ovviamente, dichiarandone la compensazione qualora ne ricorrano i presupposti.
L'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 risulta in definitiva lesivo, sotto l'aspetto considerato, del principio di ragionevolezza, riconducibile all'art. 3 della Costituzione, e ne va di conseguenza dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce alle ipotesi - cui esclusivamente ha riguardo l'ordinanza di rimessione - di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, dovendo, pertanto, in tali ipotesi la commissione tributaria pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992.
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segueOrientamenti giurisprudenziali in materia di spese del giudizio per i casi di cui all’art.46
.
➫ Nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge (condoni, conciliazione giudiziale, ecc.), il giudice dovrà pronunciarsi sulle spese, ponendole a carico della parte virtualmente soccombente ovvero compensandole, e quindi lasciandole, in tutto o in parte, in capo a chi le ha anticipate, ove ritenga che sussistano "giusti motivi”
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decreto presidenziale
notifica alle parti costituite
Reclamo – art.28
deposito
termine perentorio di quindici giorni dall'ultima
notificazione
termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte
della segreteria
Procedura sostanzialmente identica alla proposizione del ricorso e costituzione in giudizio, con termini a metà
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camera di consiglio
Reclamo – Decisione della Commissione – art.28, c.4-5
sentenza ordinanza (non impugnabile)
inammissibilità estinzione prosecuzione del processo
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camera di consiglio
fissazione della trattazione della controversia
Comunicazione – art.31
parti costituite (al procuratore domiciliatario, se nominato)deposito di documenti
- 20 gg liberi -
deposito di memorie
illustrative - 10 gg liberi -
deposito di brevi repliche
- 5 gg liberi -
istanza per pubblica udienzaart.33, c.1
-10 gg liberi –
discussione in pubblica udienza
30 gg liberi prima dell’udienza
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Attività processuali delle parti anteriori alla trattazione
Computo dei terminiGiorni “liberi”:Non si computa nè il dies a quo, nè il dies ad quem.Nel computo non opera la proroga per i giorni festivi di cui all’art.155 c.p.c., c.3., per non ridurre il periodo di tempo che si vuole assicurare come libero. Se il termine scade in giorno festivo, la scadenza è anticipata al primo giorno precedente non festivo.
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Istanza di trattazione proposta unitamente al primo scritto difensivo: ricorso introduttivo (ricorrente) controdeduzioni (resistente)
Corte Cost., sent.23.4.88, n.141C.M.21.10.1998, N.242/E
Trattazione della controversia
Pubblica udienza- art.34 Camera di consiglio – art.33
Istanza autonoma di trattazione:•Notifica alle parti costituite•Deposito in Commissione
Relatore: espone fatti e questioni
Segretario: redige processo verbale
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segueDiscussione in pubblica udienza – art.34
relatore espone al collegio i fatti
discussione tra parti costituite
redazione di processo verbale da parte del segretario(il p.v.fa fede fino a
querela)
rinvio della discussione a udienza fissa
(a istanza di parte)
decisione in segreto nella camera di consiglio
sentenza
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Sentenza – art.36
Provvedimento giurisdizionaleElementi costitutivi:
la concisa esposizione dello svolgimento del
processo
l'indicazione della composizione del
collegio, delle parti e dei loro difensori
la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto
le richieste delle parti
il dispositivo
la data della deliberazione e la sottoscrizione del
presidente e dell'estensore
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Sentenza – art.37
PUBBLICAZIONEdeposito del testo integrale
originale nella segreteria della commissione
Entro 30 gg dalla deliberazione
comunicato alle parti costituite
COMUNICAZIONEdispositivo
pubblicità legalerichiesta copie
autentiche
notifica
Entro 10 gg dalla pubblicazione
VIZI della SENTENZA della CTP(correlati agli elementi costitutivi di cui all’art.36) Omessa sottoscrizione ➫ Nullità insanabile, rilevabile anche dopo il decorso dei termini di
impugnazione (rimessione della causa alla CTP) Composizione del Collegio➫Mancata indicazione di uno o più giudici: no nullità se rilevabili
dal contesto della sentenza➫ Diversità dal verbale d’udienza: presunzione di delibera da parte
del collegio indicato nel verbale d’udienza - errore materiale emendabile
➫ Prova di diversa composizione del collegio che ha deliberato rispetto al collegio che ha assistito alla trattazione: nullità insanabile (violazione principio di immodificabilità del collegio giudicante – art.276 c.p.c.)
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segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi) Omessa, errata, o incompleta indicazione di una delle parti➫ No nullità se rilevabile dal contesto della sentenza➫ Nullità solo se è indice di irregolare costituzione del contraddittorio➫ Omessa indicazione nome del difensore dall’epigrafe: no nullità
Omessa o difettosa esposizione dei fatti processuali➫ La difettosa esposizione non ha effetti invalidanti se non determina il
mancato raggiungimento dello scopo della sentenza➫ L’assenza totale costituisce motivo di nullità solo se impedisce di
verificare l’osservanza delle forme indispensabili a garantire il regolare esercizio della giurisdizione
➫ Contrasto della narrativa dello svolgimento processuale con il verbale di udienza: prevale il verbale che fa fede fino a querela di falso
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segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi) Omissione o inesatta indicazione delle richieste delle parti➫ Non costituisce di per sé motivo di nullità➫ Può individuare vizio di motivazione se se ne rileva il mancato esame
delle richieste, non superabile dal fatto che il collegio ha fondato la sentenza su altri elementi
Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione(motivazione: giustificazione logico-giuridica delle argomentazioni seguite per giungere alla pronuncia)➫ Omessa motivazione
Mancanza assoluta: nullità della sentenza (violazione dell’obbligo di cui all’art.111 c.p.c. di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - sentenza non in grado di raggiungere il suo scopo)
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segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi)➫ Insufficiente motivazione
Oggettiva deficienza nel percorso logico giuridico seguito dal giudice No affermazioni apodittiche o generiche Motivazione per relationem:
– ammesso il riferimento a consulenze tecniche se le conclusioni del CTU contengono esplicita confutazione delle tesi di parte
– (sentenza di appello) no acritico recepimento della sentenza di I grado– ammesso il richiamo alla giurisprudenza di Cassazione su questioni
univocamente espresse, se accompagnato dalla valutazione della fattispecie concreta
➫ Contraddittoria motivazione Le ragioni addotte a fondamento della decisione risultano sostanzialmente
contrastanti in modo da elidersi a vicenda e non consentono l’individuazione della ratio decidendi
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segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi)
Dispositivo➫ Può essere integrato dalla motivazione, se contiene enunciazioni di
carattere precettivo➫ Se contrasta con la motivazione: nullità della sentenza - non è
ammessa l’interpretazione, né la valutazione secondo criteri di prevalenza
Omissione data della deliberazione ➫ Atto interno: errore materiale emendabile
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Termini di impugnazione della sentenza della CTP – art.51, c.1 Termine breve:
60 giorni dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte (art.38, c.2)➫ Notificazione ex art.137 ss. c.p.c. (ufficiale giudiziario) a tutte le parti
(anche non costituite) ➫ Deposito originale (o copia autentica) alla CTP entro 30 gg
Termine lungo (art.38, c.3) :art.327, c.1, c.p.c.: 1 anno e 46 giorni (incluso il periodo di sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza presso la CTP
Sovrapposizione (tardiva notificazione):prevale il termine lungo
Rimessione in termini (art.38, c.3)La pare non costituita non decade dal diritto a proporre impugnazione se dimostra:➫ La nullità della notificazione del ricorso➫ e, la prova della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità
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contenere, a pena d’inammissibilità, l'indicazione precisa:a) della commissione tributaria cui è diretto (art.4, c.2);b) dell'appellante;c) delle altre parti nei cui confronti è proposto;d) degli estremi della sentenza impugnata;e) dell'esposizione sommaria dei fatti;f) dell'oggetto della domanda;g) dei motivi specifici.deve
essere sottoscritto (sia nell'originale che nelle copie) dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico
Appello – art.53, c.1
essere autorizzato dalla D.R.E. per l’appello principale proposto dagli uffici periferici – art.52, c.2
Orientamenti giurisprudenziali Inammissibilità dell’Appello in assenza di autorizzazione della DRE:➫ Cass.n.9716/2004➫ Cass.Sez. Unite n.21709/2004
Onere della prova dell’avvenuta autorizzazione della DRE:➫ Cass.n.12702/2004:
Inammissibilità dell’autorizzazione tardiva Onere della prova dell’intervenuta autorizzazione in capo all’Ufficio Provvedimento da produrre negli atti di causa entro l’udienza di discussione
Ius superveniens:➫ Cass., Sez. unite, 14.1.2005, n.604:
La norma di cui all’art.52, c.2, è divenuta inoperante a seguito dell’istituzione delle Agenzie fiscali (art.57 del D.Lgs.300/99 e DM 28.12.2003), con l’attribuzione a esse della gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del ministero delle Finanze, e con il trasferimento alle medesime dei relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici e organi ministeriali ai quali fa riferimento l'articolo 52 comma 2, del Dlgs 546/1992, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie di impugnare in Appello le sentenze delle commissioni tributarie provinciali ad esse sfavorevoli.
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a tutte le parti del giudizio di I grado
Appello – art.53, c.2
controdeduzioni / appello incidentale
segreteria C.T.R. – costituzione in giudizio
Notifica (ex art.20, c.1 e 2) Deposito (ex art.22, c.1,2 e 3)
segreteria C.T.P. (*)
Trasmissione fascicolo
Novità legislative e orientamenti giurisprudenziali
(*) Dal 3.12.2005 (art.3-bis D.L.203/2005, conv. con modif.nella L.248 del 2.12.2005) l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare l’appello anche presso la Commissione Tributaria Provinciale (a meno che l’appello sia stato notificato alle parti a mezzo di ufficiale giudiziario)➫ Commissione tributaria regionale Lazio, sez. IV, 02-08-2006, n. 69 :
inammissibilità di appello non depositato presso la CTP
Termini:➫ La disposizione non prevede termini. Si ritiene, in generale, che il
deposito presso la CTP della copia dell’appello notificato debba precedere la costituzione in giudizio dell’appellante e che, in tale ultima sede, l’appellante debba allegare al fascicolo di parte depositato in CTR anche la ricevuta di avvenuto deposito rilasciata dalla CTP.
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APPELLO INCIDENTALE
Giudizio di I grado: soccombenza ripartita - entrambe le parti hanno interesse all’impugnazioneQualifica che dipende dalla successione cronologica: A.I. è l’impugnazione successiva alla prima (Appello principale)Deve essere proposto nell’atto di controdeduzioni per costituzione in giudizio dell’appellato – Non deve essere notificato alla controparteTermine: 60 gg dalla notificazione dell’Appello principale, a pena di inammissibilità
Segue APPELLO INCIDENTALE
APPELLO INCIDENTALE TEMPESTIVOImpugnazione entro i termini per la proposizione dell’impugnazione in via autonoma a norma dell’art.51 (breve o lungo)Se l’Appello principale viene dichiarato inammissibile, mantiene autonoma vitalità
APPELLO INCIDENTALE TARDIVO (art.334 c.p.c. – Cass.11349/2001)Impugnazione oltre la scadenza dei termini per la proposizione dell’impugnazione in via autonoma a norma dell’art.51 (breve o lungo)Può riguardare qualsiasi capo della pronuncia di I grado (Cass. Sez.Unite n. 4640/1989)Se l’Appello principale viene dichiarato inammissibile, perde efficacia
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Appello - disciplina delle preclusioni(questioni - eccezioni - prove)
se non sono specificamente riproposte in appello (no richiamo generico alla difese svolte in I grado)
questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della C.T.P. - art.56
s'intendono rinunciate (giudicato interno) – art.346 c.p.c.
L’appellato totalmente vittorioso nel giudizio di I grado deve riproporre nelle controdeduzioni le domande non accolte, o assorbite.
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Segue Appello - disciplina delle preclusioni(questioni - eccezioni - prove)
inammissibili d’ufficio : non è ammesso l’ampliamento del “thema decidendum”Cass.10864/2005: non costituisce domanda nuova la richiesta di applicazione di norme di legge diverse e ulteriori rispetto a quelle invocate in I gradoammissibile la sola domanda relativa agli interessi maturati dopo la sentenza impugnata (art.57, c.1): deroga operante solo se gli interessi sono stati chiesti già in I grado (Cass. 1955/1966)
Domande ed eccezioni nuove – art.57
“nuove”: diverse o ulteriori rispetto a quelle proposte in I grado
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inammissibili se non siano rilevabili anche d'ufficio
eccezioni nuove – art.57, c.2
Segue Appello - disciplina delle preclusioni(questioni - eccezioni - prove)
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Segue Appello - disciplina delle preclusioni(questioni - eccezioni - prove)
inammissibili:1) salvo che il giudice non le ritenga necessarie ai fini della decisione;2) salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
prove nuove – art.58, c.1
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Segue Appello - disciplina delle preclusioni(questioni - eccezioni - prove)
Le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti
Cass. 20086/2005: eccezione rispetto al processo civile (nuovi documenti ammessi solo in caso di impossibilità dell’interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile – art.345 c.p.c.)
Documenti nuovi – art.58, c.2
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pagamento del tributo in pendenza del processo – art.68
sentenza C.T.P.
che respinge il ricorso che accoglie parzialmente il ricorso
due terzi ammontare risultante dalla sentenza della
commissione tributaria provinciale, e
comunque non oltre i due terzi
tributo con i relativi interessi al netto di
quanto già corrisposto
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pagamento del tributo in pendenza del processo
sentenza C.T.R.
che respinge (totalmente o parzialmente)
l’appello
che accoglie l’appello
residuo ammontare determinato nella sentenza
della commissione tributaria regionale
rimborso eccedenza
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Esecuzione della sentenza
sentenza (passata in giudicato)
giudizio di ottemperanza – art.70 esecuzione forzata ex C.P.C. – art.69
decorsi trenta giorni, ricorso alla C.T. che ha emesso la sentenza
messa in mora
Contraddittorio – Trattazione in Camera di Consiglio - Sentenza
Provvedimenti per l’ottemperanzaNomina commissario ad acta
Ottenimento copia della sentenza passata in giudicato munita di formula esecutiva
Azione civile di esecuzione forzata