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IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE

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•1.FASE PRELIMINARE

•2.DELIBERAZIONE DI FUSIONE

•3.ATTO DI FUSIONE E ADEMPIMENTICONSEGUENTI

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FASE PRELIMINARE

1. REDAZIONE PROGETTO DI FUSIONE (ART. 2501-TER c.c.) dadepositare per l’iscrizione nel registro delle imprese; se alla fusionepartecipano società di capitali, tra la data fissata per la delibera difusione (ART. 2502 c.c.) e l’iscrizione del progetto di fusione nel registrodelle imprese devono intercorrere almeno 30 giorni ( questo lasso ditempo non è richiesto se la fusione coinvolge soltanto società dipersone; come pure è derogabile, nel caso intervengano società dicapitali, se tutti i soci sono consenzienti ).

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2. DOCUMENTI ILLUSTRATIVI (ARTT. 2501-QUATER, 2501-QUINQUIES,2501-SEXIES): ciascuna società partecipante alla fusione devepredisporre:

- Situazione patrimoniale (art 2501-quater) (bilancio vero e proprio)riferita a data non anteriore di oltre 120 giorni dal giorno in cui ilprogetto di fusione è depositato presso la sede della società. Lasituazione patrimoniale in oggetto può essere sostituita dall’ultimobilancio se è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del deposito delprogetto nella sede della società;

- Relazione degli amministratori che illustri il progetto di fusione e ilrapporto di cambio (art. 2501-sexies);

- Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio(art.2501-sexies);

- Relazione dei sindaci sulla fusione.

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3. DEPOSITO DEGLI ATTI (ART. 2501-SEPTIES): nei 30 giorni cheprecedono l’assemblea straordinaria che delibera la fusione devonorestare depositati presso la sede sociale:

- Il progetto di fusione con la relazione degli amministratori e larelazione degli esperti;

- I bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti alla fusionecon le relazioni accompagnatorie;

- Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione.

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DELIBERA DI FUSIONE

• La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle societàpartecipanti alla fusione mediante l’approvazione del relativoprogetto (art. 2502). Trattasi di assemblea straordinaria.

• La delibera di fusione deve essere depositata per l’scrizione nelregistro delle imprese (art. 2502-ter), insieme con il progetto difusione, le relazioni degli amministratori, le relazioni degli esperti, ibilanci degli ultimi 3 esercizi e la situazione patrimoniale ex art 2501-quater.

• Dopo la delibera di fusione e prima dell’atto di fusione necessitacomunicazione ai sensi dell’art. 2112 c.c.

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L’ATTO DI FUSIONE E I CONSEGUENTI ADEMPIMENTI (ARTT. 2504, 2504 - BIS)• La fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall’iscrizione

nel registro delle imprese della delibera di fusione (art. 2503);(particolarità rilevano nel caso esistano obbligazioni);

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I possessori di obbligazioni possono fare opposizione ai sensidell’art. 2503 c.c., salvo che la fusione sia approvatadall’assemblea degli obbligazionisti.

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data lafacoltà, mediante avviso pubblicato sulla gazzetta ufficialealmeno 90 giorni prima della iscrizione del progetto di fusionenel registro delle imprese, di esercitare il diritto alla conversionenel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto.

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• Momento conclusivo della procedura di fusione è l’atto di fusione che puòessere redatto trascorsi i 60 giorni di cui all’art. 2503; tale atto va redattosotto forma di atto pubblico. Tale atto deve essere depositato entro 30giorni presso l’ufficio del registro delle imprese;

• La fusione ha effetto dal momento in cui è eseguita l’ultima iscrizionedell’atto di fusione nel registro delle imprese, che deve essere quellarelativa all’atto di fusione della società risultante dalla fusione o dellasocietà incorporante (art. 2504).

Gli effetti contabili e fiscali relativi alla data dalla quale le azioni/quotematurano i dividendi, possono essere sempre retrodatati, mentre nelle soleincorporazioni possono essere post-datati.

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PROGETTO DI FUSIONE art. 2501-ter

Gli amministratori delle singole società partecipanti alla fusione devonoredigere il progetto di fusione, da cui deve risultare:

1.Il tipo, la denominazione o ragione sociale e la sede delle societàpartecipanti alla fusione;

2.L’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o diquella incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione;

3.Il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventualeconguaglio in denaro;

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4.Le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società cherisulta dalla fusione o della incorporante;

5.La data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

6.La data a decorrere dalla quale le operazioni delle societàpartecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società cherisulta dalla fusione o della incorporante;

7.Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di socied ai possessori di titoli diversi dalle azioni;

8.I vantaggi proposti per gli amministratori delle società partecipantialla fusione;

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9. L’eventuale conguaglio in denaro non può essere superiore al 10%del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate;

10. Deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese delluogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione;

11. Se alla fusione partecipano società di capitali, tra la data fissata perla delibera di fusione e l’iscrizione del progetto nel registro delleimprese devono intercorrere almeno 30 giorni. Se tutti i soci sonoconsenzienti il termine può essere ridotto;

12. Dopo la delibera di fusione il progetto non è modificabile.

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SITUAZIONE PATRIMONIALE art. 2501-quater

• E’ un bilancio infrannuale ordinario (costituito da stato patrimoniale,conto economico e nota integrativa);

• Situazione riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni dalgiorno in cui il progetto di fusione è stato depositato nella sedesociale;

Esempio: situazione patrimoniale 31.05.200X; progetto di fusione dadepositare presso la sede sociale entro il 28.09.200X.

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• La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilanciod’esercizio se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giornodel deposito del progetto presso la sede sociale.

Esempio:

Il bilancio al 31.12.200X, può essere utilizzato se il progetto di fusioneviene depositato entro il 30.06.200X+1.

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IL RAPPORTO DI CAMBIO

Per effetto della fusione:

- Le azioni o quote delle SOCIETA’ FUSE o INCORPORATE vengono annullate;

- I soci delle SOCIETA’ FUSE o INCORPORATE devono ricevere in cambio azioni o quote della SOCIETA’ RISUTANTE DALLA FUSIONE o dell’INCORPORANTE che abbiano un valore effettivo pari a quello delle azioni o quote precedentemente possedute;

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- Si chiama RAPPORTO DI CAMBIO la base su cui si scambiano le azioni o quote delle SOCIETA’ FUSE o INCORPORATE con le azioni o quote della SOCIETA’ RISULTANTE DALLA FUSIONE o INCORPORANTE;

- IL RAPPORTO DI CAMBIO viene determinato sulla base dei valori economici effettivi del patrimonio delle varie società che partecipano alla fusione, valore risultante dal bilancio straordinario di fusione;

- Sovente è il risultato di una trattativa dei gruppi interessati all’operazione e viene determinato nella trattativa ante fusione.

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DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO A CURA DEGLI AMMINISTRATORI

1) RAPPORTO DI CAMBIO NEL CASO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE (ovviamente per il caso in cui non vi sia controllo al 100% e nel caso in cui le società non abbiano gli stessi soci con medesime percentuali al capitale)

Elementi necessari:

Wa: valore effettivo società A (incorporata)

Wb: valore effettivo società B (incorporante)

Na: numero azioni società A

Nb: numero azioni società B

RDC: rapporto di cambio

RDC: (wa/wb) x (Nb/Na)

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Moltiplicando poi il numero delle azioni oggetto di annullamento per il rapporto di cambio si ottiene l’aumento di capitale che l’incorporante deve deliberare.

Wa: 600.000 valore effettivo società incorporata A

Wb: 1.800.000 valore effettivo incorporante B

Na: n. 200.000 azioni da nominali 2 euro cadauna della società incorporata A

Nb: n. 900.000 azioni da nominali 1 euro cadauna della società incorporante B.

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Determinazione della percentuale, rispetto al nuovo capitale della incorporante, della quota di spettanza dei soci dell’incorporata

600.000

1.800.000+600.000=

600.000

2.400.000=

1

4=0.25

Sarà quindi necessario assegnare agli azionisti della società incorporata tante azioni che consentano loro di detenere ¼ del nuovo capitale sociale della società incorporante B (25%)

Poiché le azioni della società incorporante B in circolazione sono 900.000 pari al 75% del futuro capitale sociale, dovranno essere emesse 300.000 nuove azioni.

Infatti: (75 : 25 = 900.000 : X = 300.000)

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Determinazione del rapporto di cambio:

RDC 600.000

1.800.000×

900.000

200.000= (

6

18×

9

2) =

3

2

AI POSSESORI DI AZIONI DELLA SOCIETA’ A (INCORPORATA) VERRANNO CONSEGNATE 3 AZIONI DI NUOVA EMISSIONI DI B (INCORPORANTE) DA NOMINALI 1 EURO CIASCUNA CONTRO 2 AZIONI DI A ( INCORPORATA) DA NOMINALI 2 EURO CIASCUNA.

Infatti

RDC X NA = 3

2×200.000=

600.000

2=300.000 (pari all’aumento di capitale sociale di B incorporante)

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2) RAPPORTO DI CAMBIO NEL CASO DI FUSIONE PER UNIONE CON COSTITUZIONE DELLA NUOVA SOCIETA’ C (ovviamente per il caso in cui i soci delle società partecipanti alla fusione non siano gli stessi e nelle medesime percentuali)

Elementi necessari:

Soc. A valore economico (600.000€)

Soc. B valore economico (1.800.000€)

Soc. A cap. soc. 400.000 diviso in 200.000 azioni da 2 euro cad.

Soc. B cap. soc. 900.000 diviso in 900.000 azioni da 1 euro cad.

Somma dei valori economici di A+B

600.000 + 1.800.000 = 2.400.000 €

600.000

2.400.00= 25%

1.800.000

2.400.000=75%

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Si ipotizzi che la nuova società C venga costituita con un capitale di 1.500.000€ con azioni da nominali 1 euro cadauna.

La suddivisione della quota di capitale nella società C fra i vecchi soci della società A e B sarà cosi determinata:

1.500.000 x 25% = 375.000 azioni ai soci di A

1.500.000 x 75% = 1.125.000 azioni ai soci di B

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