Il principio di non contestazione - Ordine Avvocati Torino DO… · nonché i fatti non...

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Il principio di non contestazione Dr.ssa Stefania Tassone Presidente IV Sezione Civile del Tribunale di Torino

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  • Il principio di non

    contestazione

    Dr.ssa Stefania Tassone

    Presidente IV Sezione Civile del Tribunale di Torino

  • L’art. 115 c.p.c. recita

    Salvi i casi previsti dalla legge, ilgiudice deve porre a fondamentodella decisione le prove propostedalle parti o dal pubblico ministerononché i fatti nonspecificatamente contestati dallaparte costituita

  • Ci si deve pertanto chiedere:

    Chi è tenuto all’onere dicontestazione ?

    Qual è l’ambito della contestazione?

    In che modo va formulata lacontestazione ?

    Quando va formulata lacontestazione ?

  • Ed infine, ma la questione è invero

    prioritaria

    Qual è la funzione della noncontestazione ? (rectius: qual è larilevanza della non contestazionesotto il profilo probatorio ?)

  • Anzitutto va ricordato che

    In ragione del generale principio di noncontestazione, da ritenersi vigentenell’ordinamento processualcivilistico,deve ritenersi provato un fatto dedottoda una parte e non contestato dallecontroparti;

    CASS. CIV., SEZ. III, 5 MARZO 2009 , N. 5356; CASS. CIV., SEZ. UN., 23 GENNAIO 2002 N. 761; TRIB. PIACENZA, SEZ. CIVILE, SENTENZA 4 GIUGNO 2009;

  • Inoltre, sempre in linea generale,

    va ricordato che

    la collocazione dell’art. 115 c.p.c. nelprimo libro del codice di rito consentedi estendere l’area di operatività delprincipio di non contestazione non soloal procedimento ordinario, ma anche aiprocedimenti speciali

  • Per un esempio di applicazione delprincipio di non contestazione nelprocedimento cautelare, cfr.

    Trib. Catanzaro, 29 settembre2009

  • Per altro verso ci sono dei limitiall’operatività del principio di noncontestazione, per es. in riferimento:

    � Ai diritti indisponibili: Trib. Varese, ord.27 novembre 2009 (in materia didisconoscimento della paternità)

    � Ai contratti per i quali la leggeprevede la forma scritta adsubstantiam, poiché l’esistenza delcontratto ne presuppone la pattuizione periscritto (Trib. Lamezia Terme, 28.5.2010)

  • Il convenuto:l’art. 167 c.p.c. fa carico al convenuto di

    “prendere posizione sui fatti postidall’attore a fondamento della domanda”,mentre l’art. 416 c.p.c. chiarisce che talepresa di posizione deve essere effettuata“in maniera precisa, e non limitata ad unagenerica contestazione” ;

    l’attore: nei confronti dei fatti affermati dal convenuto;

    Il terzo chiamato: nei confronti delle altre parti

    , e reciprocamente.

    CHI è tenuto all’onere di contestazione ?

  • � Quanto al litisconsorte:� si ritiene che il principio non trovi applicazione

    nei confronti dei fatti comuni a più parti, inquanto non è possibile che il giudice, nellasentenza che decide la lite, da un lato consideriun fatto esistente in quanto non contestato dauno dei litisconsorti e, dall’altro, inesistente inquanto non dimostrato ad opera della parteinteressata, stante la contestazione di un altrolitisconsorte; pertanto nel (solo) processolitisconsortile facoltativo l’unica via perché possaoperare il suddetto principio è costituita dallaseparazione delle cause (Trib. Napoli, 12 ottobre2006)

  • «Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 legge n.990/1969, tanto nel caso in cui sia stata propostasoltanto l'azione diretta nei confrontidell'assicuratore, quanto nel caso in cui sia statapresentata anche una domanda di condanna neiconfronti del responsabile del danno, ledichiarazioni confessorie rese dal responsabile delsinistro, indipendentemente dalla circostanza chesiano contenute, o non, nella constatazioneamichevole di sinistro stradale (c.d. modulo Cid),non potendo comportare un diverso giudizio diresponsabilità nei rapporti tra responsabile edanneggiato, da un lato, e danneggiato edassicuratore, dall'altro, vanno liberamenteapprezzate dal giudice anche nei confronti delconfitente»: Sez. Un. Civ., 5.5.2006, n. 10311

  • OGGETTO della non contestazione

    � Un fatto specifico, conosciuto dalla (ocomune alla) parte nei cui confronti lo siallega;

    � Contra: una parte della giurisprudenza haesteso l’onere di contestazione (purritenendo sufficiente una contestazioneanche solo generica, suscettibile di esserevalutata come argomento di prova) ancheai fatti “non comuni” ad entrambi le partie persino al “fatto proprio e personaledella parte deducente”: App. Torino 5ottobre 2009

  • � I primi sono quelli immediatamenterilevanti per la singola fattispecie, qualifatti costitutivi posti a fondamento deldiritto dedotto in giudizio, oppure qualifatti impeditivi, modificativi o estintivi,posti a fondamento di un’eccezione;

    � i secondi, invece, sono fatti dedotti ingiudizio con esclusiva funzione probatoria,al fine di dimostrare l’esistenza dei fattiprincipali

    Segue: la distinzione tra fatti principali e

    fatti secondari (SU, 761/2002; Cass.,

    12636/2005)

  • La contestazione su an e quantum

    � La contestazione sull'an implicaanche quella sul quantum, soloqualora quest'ultimo sia compatibilecon l'an, restando altrimenti la parteonerata anche della specificacontestazione sul quantum (SU,761/2002)

  • La contestazione su an e quantum� La questione se la contestazione sull'an debeatursi estenda o meno alla contestazione delquantum della pretesa non può essere risoltasulla base di criteri astratti, ma caso per caso,verificando se i fatti allegati ai fini dellaquantificazione della pretesa sono investitidalla contestazione sull’an debeatur (Nelcaso di specie, il Tribunale ha ritenuto chequalora il convenuto contesti in radice lapretesa di pagamento dell'attore, egli non siaanche tenuto a contestare i conteggi allegati perla sua determinazione): Tribunale Milano 03gennaio 2014 .

  • Cass. civ., ord., 6.4.2016, n. 6606

    � L’onere di contestazione riguarda le soleallegazioni in punto di fatto dellacontroparte e non anche i documentida essa prodotti, rispetto ai quali vi èsoltanto l’onere di eventualedisconoscimento, nei casi e nei modi di cuiall’art. 214 c.p.c. o di proporre, oveoccorra, querela di falso, restando in ognimomento la significatività o valenzaprobatoria oggetto di discussione tra leparti e suscettibile di autonomavalutazione da parte del Giudice.

  • Il MODO della contestazione

    � circostanziata, cioè che introducaelementi di merito che contrastinoquanto asserito dall'avversario;

    � ove il fatto sia a lei riferibile, la partesarà onerata di una specificacontestazione; diversamente,renderà la dichiarazione di nonessere a conoscenza del fatto;

    � è possibile la deduzione di fattiincompatibili con quelli allegati dacontroparte;

  • Il MODO della contestazione

    � Anche prima dell’introduzione nell’ordinamentodel principio di non contestazione ad opera diCass. Sez. Un. nn. 761/2002 e 11353/2004 edella modifica dell’articolo 115 comma 1 c.p.c.tramite la legge 69/2009, si era sempre ritenutonon contestato un fatto non solo nel caso di suaespressa ammissione, ma anche nel caso dicontestazione di una parte sola dellecircostanze dedotte, ed altresì nel caso di lineadifensiva incentrata su argomentiincompatibili con il disconoscimento:Tribunale Reggio Emilia 14 giugno 2012 .

  • Il MODO della contestazione

    � Il principio di non contestazione, contenuto nelnovellato art. 115 c.p.c., opera soltanto sul pianoprobatorio, consentendo al giudice di porre afondamento della decisione i fatti allegati da unaparte che non siano specificamente contrastatidalla controparte costituita. Il principio, però,certamente non può estendersi alle questionigiuridiche dedotte dalla parte in via di meradifesa o di eccezione, sulle quali il giudice ètenuto a pronunciare secondo diritto e chedunque, ove infondate, devono essere respinteindipendentemente dal fatto che la controparte leabbia o meno contestate o le abbia, persino,condivise. (Cassazione civile, sez. I 10 aprile2012 .

  • Il MODO della contestazione

    � Il grado di specificità della contestazioneche, ai sensi dell'articolo 115, codice diprocedura civile, consente di ritenerecontestati e quindi non pacifici i fatti affermatidall'altra parte, deve essere proporzionatoalla specificità dell'allegazione e varia aseconda del livello di conoscenza del fatto daparte del soggetto nei cui confronti è allegato.Laddove è possibile, il fatto è specificamentecontestato se si indicano fatti diversi ologicamente incompatibili o sufficientementecircostanziati: Tribunale Monza 24 novembre2010 .

  • G. BUFFONE, L’onere di contestazione

    CONTESTAZIONI GENERICHE (EQUIVALENTI A DIFETTO DI CONTESTAZIONE)

    � La parte impugna e contesta quanto exadverso dedotto;

    � Le deduzioni avverse sono sfornite di prova;

    � Quanto dedotto da parte avversa è falso enon corrisponde a verità;

    � Si contesta sotto ogni aspetto quando dedottoda parte avversa;

    � La domanda è inammissibile, improcedibile,improponibile e, comunque, infondata in fattoe diritto;

  • Il MODO della contestazione

    � In virtù del principio di non contestazioneprevisto dall'art. 115, c.p.c., devono ritenersipacifici non solo i fatti esplicitamente oimplicitamente ammessi, ma anche quelli su cuila controparte rimanga silente. Lacontestazione deve intervenire nella primaoccasione processuale utile o, al più tardi,con la prima memoria ex art. 183, comma 6,c.p.c., così da consentire all'altra parte, nellaseconda memoria, di formulare le proprie istanzeistruttorie alla luce di ciò che si sia vista o menocontestare: Trib. Roma, 27.1.2011;

  • Non assume rilevanza

    � La contestazione pre-trial o antecausam.

    Trib. Lamezia Terme, ord., 18 marzo2010: la “non contestazione” consistein un contegno processuale, nonpotendo concorrere ad integrarlaatteggiamenti assunti dalla parteprima e al di fuori del giudizio.

  • Il QUANDO della contestazione

    � La giurisprudenza ha puntualizzato che l’onere dicontestazione deve essere assolto nella primadifesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n.519117; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079),argomentando ex art. 167 c.p.c. ma anche sulrilievo che la contestazione sarebbe un’eccezionein senso proprio e quindi soggetta a preclusioni(Cass. 2010/12363).

    � Secondo altra tesi il termine finale per contestareè dunque legato allo spirare dei termini ditrattazione, ove si delinea il thema decidendumed il thema probandum con le decisioni istruttorie(secondo tale tesi, il convenuto potrebbe “noncontestare” nella prima difesa e contestaresuccessivamente).

  • Contestazione e giudizio di appello

    Secondo Cass. 1 dicembre 2010, n.24382: «E' tardiva la contestazionenon svolta in primo grado e svolta soloin appello, dovendosi la stessa tacciaredi inammissibilità in virtù dellepreclusioni ex art. 345 c.p.c. (Nel casodi specie, veniva in rilievo la “mancatacontestazione della congruità degliimporti rispetto all’entità delleprestazioni effettuate”).

  • � La FUNZIONE della NONCONTESTAZIONE

    � La funzione della non contestazione èquello della relevatio ab onereprobandi, cioè: la parte che haallegato il fatto non contestato èdispensata dal fornire la prova exart.2697 cc.

  • Cass., 5.3.2009, n. 5356

    “l’art. 167 c.p.c., imponendo al convenutol’onere di prendere posizione sui fatti costitutividel diritto preteso dalla controparte, considerala non contestazione un comportamentounivocamente rilevante ai fini delladeterminazione dell’oggetto del giudizio, coneffetti vincolanti per il giudice, che dovràastenersi da qualsivoglia controllo probatoriodel fatto non contestato acquisito al materialeprocessuale e dovrà, perciò, ritenerlosussistente, in quanto l’atteggiamento difensivodelle parti espunge il fatto stesso dall’ambitodegli accertamenti richiesti”.

  • In dottrina è stato dunque affermato:

    La non contestazione è mero strumento dieconomia processuale, che determina unarelevatio ab onere probandi, consentendo dirisolvere la questione da decidere senzanecessità di ricorrere all’istruzioneprobatoria sui fatti non specificamentecontestati.

    La non contestazione è una semplicerelevatio ab onere probandi, con cui il fattonon specificamente contestato èespunto dal novero dei fatti bisognosidi prova.

  • In dottrina è stato peraltro affermato:

    � Il principio della cd. superabilitàdel fatto non contestato, nelsenso che la non contestazioneconsegna al giudice una prova laquale, tuttavia, va sempre valutataassieme a tutte le altre prove eda queste ben può essere smentita oaffievolita nella valenza probatoria(per es. le risultanze di una CTU; un documentoacquisito ex art. 210 c.p.c. che si ponga incontrasto con la prova emergente dalla noncontestazione)

  • Grazie dell’attenzione !!!