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16 ottobre 2013
Riflessioni in tema di passaggio generazionale
IL PATTO DI FAMIGLIA
Riflessioni in tema di passaggio generazionale
IL PATTO DI FAMIGLIA
Antonia Verna
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• Formule diverse per regolare i passaggi generazionali
• Uno strumento giuridico ancora poco usato: il patto di famiglia
• Inquadramento normativo, vantaggi fiscali, casistica giurisprudenziale
• Un caso concreto per analizzare le problematiche dell’istituto
• Proposte di riforma
Di che cosa parleremo
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• Graduale cooptazione: l’ingresso dei figli dopo una fase di esperienza all’estero o
all’esterno del gruppo familiare
• Suddivisione delle attività
• Concentrazione dell’attività in una holding, con un solo famigliare al comando e
gli altri che percepiscono dividendi
• Cessione intra-familiare
Formule diverse per regolare i passaggi generazionali
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- Non definitività delle operazioni aventi ad oggetto assegnazioni o attribuzioni
patrimoniali
- Assoggettamento alle azioni di riduzione e collazione in caso di apertura della
successione
- Rischio di disgregazione dell’azienda di famiglia
Quali soluzioni?
Problematiche ricorrenti
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IL PATTO DI FAMIGLIA
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QUALE E’ LA FUNZIONE DEL
PATTO DI FAMIGLIA?
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• Evitare liti successorie
• Garantire la compattezza e la continuità gestionale dell’azienda
• Tutelare il patrimonio creato e autoregolamentarlo
• Promuovere l’attività d’impresa
Obiettivi del patto
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QUAL E’ LA DISCIPLINA CODICISTICA?
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1. Contratto con cui l’imprenditore trasferisce a titolo gratuito in tutto o in parte la propria
azienda o le proprie partecipazioni societarie a uno o più tra suoi discendenti.
2. I legittimari non assegnatari hanno diritto alla liquidazione della quota di legittima o
possono rinunciarvi
3. Immediatamente efficace: anticipare effetti della successione
4. Non soggetto a collazione o azioni di riduzione
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Caratteristiche principali
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L'imprenditore sceglie il soggetto al quale trasferire l'azienda o le sue
partecipazioni societarie in considerazione non soltanto dei vincoli
affettivi, ma anche - e soprattutto - in ragione delle capacità
imprenditoriali che tale soggetto abbia manifestate.
L'obbligo di procedere alla liquidazione degli eventuali legittimari pone
al riparo il complesso produttivo dalle pretese di questi ultimi.
Caratteristiche principali
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Precluse azioni di collazione e riduzione:
- I legittimari non assegnatari che hanno partecipato all’atto non potranno esperire
azione di riduzione per lesione di legittima rispetto al trasferimento dell’azienda o
delle partecipazioni;
- L’assegnatario non potrà esperire azione di riduzione relativamente alle attribuzioni patrimoniali ricevute dagli altri legittimari;
- Né l’uno né gli altri in sede di divisione ereditaria potranno richiedere la collazione
di quanto ricevuto con il patto di famiglia
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E PER QUANTO CONCERNE LA FORMA DEL PATTO?
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Atto pubblico: pena la nullità
Secondo la dottrina maggioritaria, come in ogni forma di
liberalità diretta ex art. 48 legge notarile è richiesta la
presenza di testimoni
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Forma
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ESISTONO DEI VANTAGGI
FISCALI PER CHI DECIDE DI
AVVALERSI DEL PATTO DI
FAMIGLIA?
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• Trattandosi di un atto avente natura liberale o comunque non onerosa, in presenza
del “trasferimento” di un’azienda o delle partecipazioni, non può emergere alcuna
plusvalenza in capo all’imprenditore che trasferisce la propria azienda.
• I beneficiari non sono tenuti a pagare l’imposta sulle successioni e donazioni
dei trasferimenti di azienda (e rami di azienda) e di partecipazioni societarie, a
condizione che si impegnino ad esercitare l’attività di impresa per un periodo
non inferiore a cinque anni dalla sottoscrizione del patto di famiglia.
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Vantaggi fiscali
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QUALI SONO GLI ORGANI DEPUTATI A DIRIMERE
EVENTUALI CONTROVERSIE?
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Le controversie legate al patto di famiglia devono essere devolute in via
preliminare a organismi deputati, su istanza di parte,
a gestire un tentativo di conciliazione.
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In caso di controversie
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UN (INGARBUGLIATO)
CASO CONCRETO
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Il fondo di investimento Discovering Talents ha intenzione di acquisire la maggioranza delle azioni di Alfa
S.p.A., i cui soci di controllo sono i cugini Mario e Francesco Rossi, ciascuno titolare del 35% del capitale
sociale. Francesco dispone del 35% delle azioni in quanto beneficiario di un patto di famiglia
stipulato anni or sono dal padre Giuseppe, il quale tuttora gode di ottima salute; le sorelle di Francesco,
Maria e Linda, e la loro mamma hanno partecipato al patto concordando una cospicua liquidazione
da percepire in più anni; dopo pochi mesi dalla stipula del patto, si scopre l’esistenza di una terza
sorella, riconosciuta dopo tanti anni dal signor Giuseppe. Un caso piuttosto ingarbugliato per il fondo che
deve valutare la situazione della società in fase di due diligence…
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CHI SONO I SOGGETTI
INTERESSATI DALLA
DISCIPLINA?
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• L’IMPRENDITORE (da intendersi in senso più ampio rispetto alla
previsione codicistica dell’art. 2082: è sufficiente essere titolare di una
partecipazione, non è richiesto l’effettivo esercizio di attività economica)
• I SUOI DISCENDENTI (non solo il figlio, ma anche il nipote o il
pronipote possono essere beneficiari delle attribuzioni; non possono invece
esserlo il coniuge, i fratelli, le sorelle o i discendenti di costoro, e neppure gli
ascendenti dell’imprenditore)
• I LEGITTIMARI (tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento
si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore; gli assegnataridell’azienda o delle partecipazioni devono liquidare costoro con il pagamento di
una somma corrispondente al valore delle quote di legittima). E se non ci sono altri
legittimari oltre al discendente prescelto?
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I LEGITTIMARI DEVONO O
POSSONO ESSERE TUTTI
PRESENTI?
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Prima interpretazione:
La partecipazione di tutti i legittimari è requisito essenziale pena la nullità del patto.
Non trova applicazione l’art. 768 sexies perché tale norma si applica solo all’ipotesi
di legittimari sopravvenuti o che non erano noti alla data di stipula del patto.
Il patto di famiglia senza la partecipazione di tutti i legittimari potrà riqualificarsi comedonazione nei confronti dei beneficiari e sarà soggetto alla disciplina della
collazione.
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Seconda interpretazione:
L’espressione «devono partecipare» deve essere intesa non già come norma
imperativa a pena di nullità dell’atto, bensì come condizione o presupposto di
vincolatività del patto nei confronti dei legittimari esistenti/ presenti al momento dellastipula. Con la conseguenza che i legittimari che non vi hanno partecipato non
saranno da esso vincolati.
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QUAL E’ L’OGGETTO DEL PATTO DI FAMIGLIA?
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• Tutta o parte dell’azienda (data la configurazione dell’azienda come
universitas, l’espressione « in parte» va circoscritta al solo caso della cessione delramo d’azienda, cioè una parte dell’azienda che di quest’ultima riproduca tutte le
caratteristiche e che possegga un grado di autonomia tale da poter essere gestita
separatamente dal corpo principale)
• Tutte o parte delle partecipazioni societarie (la convenzione
deve rispettare le differenti tipologie societarie: nelle società di persone il patto
potrà trovare applicazione solo qualora sia stato previamente acquisito il consenso
unanime o a maggioranza, a seconda dei casi, degli altri soci; nelle società dicapitali invece la norma è la libera trasferibilità, salve le ipotesi in cui è previsto un
meccanismo di prelazione o gradimento o esistono altri accordi tra i soci che
vincolano la trasferibilità delle partecipazioni, espressi in patti parasociali)
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LA QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI LEGITTIMA
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La determinazione delle quote di legittima
deve essere effettuata con riferimento:
al valore dell’intero compendio patrimoniale del disponente?
al valore dell’azienda o delle partecipazioni assegnate?
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Quali modalità devono essere adottate per determinare il valore
dell’azienda o delle partecipazioni assegnate?
Valutazione convenzionale?
Stima peritale?
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QUANDO DEVE ESSERE
LIQUIDATA LA QUOTA?
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Meglio se contestuale all’atto
Se non è possibile:
sarebbe ammessa la dilazione di pagamento?
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CHI LIQUIDA I LEGITTIMARI?
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- Interpretazione restrittiva: la liquidazione dei legittimari non assegnatari deve
essere effettuata necessariamente dall’assegnatario
- Interpretazione estensiva: la liquidazione in esame può essere effettuata dallo
stesso disponente
Interpretazione estensiva più conveniente da un punto di vista pratico e operativo:
altrimenti sarebbe precluso il ricorso ai patti di famiglia ogni qualvolta che
l’assegnatario non abbia sufficienti risorse proprie
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CHI E QUANDO PUO’ IMPUGNARE IL PATTO?
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• Il contratto può essere annullato per vizi del consenso se impugnato da
chiunque vi abbia partecipato entro un anno dal giorno in cui è cessata la
violenza o è stato scoperto l’errore o il dolo
• Il contratto può essere impugnato altresì nel caso in cui vengano trasferiti
beni non rientranti nel disposto dell’art. 768 bis c.c.?
• Gli eventuali legittimari che non hanno partecipato al patto (sopravvenuti?)
possono chiedere l’annullamento del patto entro un anno dall’apertura della
successione in caso di mancata liquidazione a loro favore
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CHI SONO I LEGITTIMARI
SOPRAVVENUTI?
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• Soggetti rimasti terzi al patto perché, sebbene esistenti, non lo hanno
sottoscritto per le più svariate ragioni (dissenso, incapacità, assenza,
irreperibilità)
• Figli sopravvenuti del disponente
• Nuovo coniuge
• Figli adottivi sopravvenuti
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UNA FRATTURA INSANABILE: SCIOGLIMENTO DEL PATTO
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Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che
hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
• Mediante diverso contratto: con le medesime caratteristiche e i medesimi
presupposti del patto di famiglia
• Mediante recesso: se espressamente previsto nel contratto stesso e,
necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da
un notaio; necessità di fissare un termine?
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LA DISCIPLINA DEL RECESSO
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Se ad esercitare la facoltà di recesso sono il disponente oppure il beneficiario del
trasferimento, il recesso comporta lo scioglimento del patto di famiglia stipulato, facendo
venir meno non solo il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni, con i conseguenti
effetti restitutori, ma anche le attribuzioni in denaro o in natura effettuate a favore dei
legittimari non assegnatari.
Se ad esercitare il recesso sono i legittimari non assegnatari, il trasferimento dal
disponente in favore del beneficiario rimarrà efficace; il recedente o i recedenti dovranno
restituire la liquidazione in denaro o in natura ricevuta. In forza del recesso di questi ultimi, il
patto si trasformerà in donazione d’azienda o di partecipazioni dal disponente al discendente
beneficiario, con la conseguenza che la donazione sarà soggetta alle ordinarie regole della
reductio ad successionem, e pertanto sarà soggetta a riunione fittizia, collazione e riduzione.
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LA DISCIPLINA ATTUALE E’
MIGLIORABILE?
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• Chi deve partecipare al patto e chi può impugnarlo: cristallizzare
il momento di conclusione del contratto evitando che lo stesso sia
soggetto ad azioni di impugnativa dopo l’apertura della successione?
• Le ipotesi di scioglimento del patto: ha senso prevedere il
recesso?
• Chi deve liquidare la quota di legittima: prevedere espressamente
l’obbligo del disponente alla liquidazione?
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Questioni secondo noi aperte
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• Bozza del decreto legge sullo sviluppo del maggio 2011: radicale riforma dell’istituto, del tutto
scomparsa nella versione approvata e convertita. Si insisteva sulla definizione della partecipazione di
tutti i legittimari al patto come facoltativa e non obbligatoria, sulla abrogazione delle disposizioni
riguardanti lo scioglimento del patto e sulla possibilità di differire gli effetti del patto nel tempo con la
previsione di una figura intermedia provvisoria cui affidare l’esercizio dell’attività d’impresa
• Proposta del giugno 2012 formulata da consiglio nazionale del notariato e confindustria: rendere
facoltativa e non obbligatoria la partecipazione al patto dei legittimari, consentire inoltre all’imprenditore
di liquidare gli stessi in virtù di un debito proprio e non del beneficiario
• Disegno di legge marzo 2013: sostanzialmente combina assieme le proposte dei due punti precedenti
TENTATIVI FALLITI A CAUSA DI UN INSPIEGABILE IMMOBILISMO DEL LEGISLATORE…
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Proposte di riforma
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AN TON IA VERN [email protected]
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Mob. +39 333 28 19 121
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