Il passaggio generazionale e la protezione del patrimonio - M. Casalini

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[email protected] Staffetta generazionale e sviluppo delle Staffetta generazionale e sviluppo delle imprese familiari imprese familiari Il passaggio generazionale e la protezione Il passaggio generazionale e la protezione del patrimonio del patrimonio di Maurizio Casalini Vicenza, Viale Roma n. 8 Tel. 0444/540351 www.casalini-zambon.com Altavilla Vicentina, 24 marzo 2012

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Il passaggio generazionale e la protezione del patrimonio - M. Casalini Seminario "Staffetta generazionale e sviluppo delle imprese familiari", Fondazione CUOA, 24 marzo 2012

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Staffetta generazionale e sviluppo delle Staffetta generazionale e sviluppo delle imprese familiariimprese familiari

Il passaggio generazionale e la protezione Il passaggio generazionale e la protezione del patrimoniodel patrimonio

di Maurizio Casalini

Vicenza, Viale Roma n. 8Tel. 0444/540351

www.casalini-zambon.com

Altavilla Vicentina, 24 marzo 2012

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Motivi di incertezza: congiuntura

Ambiente in cui operiamo

Crisi economico-finanziaria

Riduzione dei consumi/ordinativi

Difficoltà negli incassi e restrizioni creditizie

Riduzione della credibilità dell’Italia

Perdita di competitività delle imprese italiane

Misure Manovra salva-Italia

Aumento della complessità dell’attività imprenditoriale

Inasprimento di sanzioni e responsabilità di imprese e manager

Incertezza e timori per il futuro

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titolo

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©Protezione del patrimonio da aggressioni di terzi©Creditori©Coniugi e Parenti©Pubblica amministrazione

©Amministrazione finanziaria©Amministrazione giudiziaria

©Pianificazione del passaggio generazionale©Esigenze di tutela©Esigenze organizzativo-gestionali

©Eredi ancora non pronti©Probabile mancanza leader©Interlocutori non riconoscono la leadership dell’erede

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Fondo patrimonialeHoldingsPolizze unit linked estereTrustsPatti di famigliaFamily offices

Strumenti di tutelaStrumenti di tutela

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DI PATRIMONIO AZIENDALEIL PASSAGGIO GENERAZIONALE DI PATRIMONIO AZIENDALE

Successione universale “mortis causa”- radicale- non programmabile- conseguenze imprevedibili- alti costi fiscali ed organizzativi- patti successori nulli

Successioni per atto “inter vivos”- graduale- programmabile- gestibile mediante atti ordinari- costosa in termini di investimento

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MODALITAMODALITA’’ DI TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO DI TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO AZIENDALE: CESSIONE DELLAZIENDALE: CESSIONE DELL’’ATTIVITAATTIVITA’’

Cessione del complesso aziendale di uno o più rami mediante lo svuotamento di A a vantaggio di Btramite operazioni societarie previste dal Codice Civile

dal TUIRsocietari norme statutarie opzione altri soci

ingerenza sulla gestionecontrollo sulla gestione posto in CdA

azioni diversif.tributari plusvalenze agevolazione

capacità patrimoniale e reddituale dello junior

finanziari minore richiesta di provvistanessuna riduzione dello standing

Tutela dell’integrità del rischio che i futuri eredi patrimonio aziendale disgreghino il patrimonio

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ModalitModalitàà di trasferimento del patrimonio aziendale: di trasferimento del patrimonio aziendale: cessione del patrimoniocessione del patrimonio

Parziale o totaleProblemi

societari

giuridici

tributari

finanziari

Imposta sul capital gain

Rispetto norme sulla legittima

Norme statutarie

Controllo sulla gestione

Determinazione del valore effettivo

Capacità patrimoniale e reddituale dello junior

Reperimento della provvista

Riduzione dello standing

prelazione

Influenza sulla gestione

usufrutto

Posto in C.d.A.

Azioni diversificate

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Esigenze di primo livello

@ ottimizzazione dell’impatto fiscale@ tutela dell’integrità del patrimonio aziendale@ tutela del patrimonio aziendale nei confronti di

soggetti terzi indesiderati @ libertà di scelta degli eredi e della ripartizione

dell’asse ereditario@ rapporti con i soci non appartenenti allo stesso

nucleo familiare

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Esigenze di secondo livelloEsigenze di secondo livello

© Mantenimento del controllo da parte del senior

© Tutela del senior e del coniuge da eventuali azioni effettuate dagli eredi beneficiati

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SUCCESSIONE LEGITTIMASUCCESSIONE LEGITTIMA

CONIUGE CONCORRENTI CONIUGE SOLO 1/1 TUTTO

CONIUGE + 1 FIGLIO 1/2 UN MEZZO 1/2 UN MEZZO

CONIUGE + FIGLI 1/3 UN TERZO 2/3 DUE TERZI

CONIUGE + ASCENDENTI 2/3 DUE TERZI 1/3 UN TERZO

CONIUGE + FRATELLI/SORELLE 2/3 DUE TERZI 1/3 UN TERZO

FIGLIO 1/1 TUTTO

FIGLI 1/1 TUTTO

PADRE – MADRE META’ CIASCUNO/ TUTTO UNO

ASCENDENTI META’ PER LINEA

FRATELLI E SORELLE TUTTO

GENITORI/ASCENDENTI + FRATELLI/SORELLE

PER CAPI

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LEGITTIMALEGITTIMAQUOTA INDISPONIBILE QUOTA INDISPONIBILE

PER IL DE CUIUSPER IL DE CUIUS

CONIUGE CONCORRENTI CONIUGE SOLO 1/2 UN MEZZO

CONIUGE + 1 FIGLIO 1/3 UN TERZO 1/3 UN TERZO

CONIUGE + FIGLI 1/4 UN QUARTO 1/2 UN MEZZO

CONIUGE + ASCENDENTI 1/2 UN MEZZO 1/4 UN QUARTO

FIGLIO UNICO 1/2 UN MEZZO

+ FIGLI 2/3 DUE TERZI

ASCENDENTI 1/3 UN TERZO

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La reintroduzione dellLa reintroduzione dell’’imposta di successione imposta di successione e donazionee donazione

L. 27.12.2006 n. 296L. 27.12.2006 n. 296

Imposta di successione e donazioneBeneficiari:

4 Coniuge o parenti in linea retta:4% sul valore complessivo netto eccedente, pro capite, 1 milione di Euro;4 Fratelli: 6% sul valore complessivo netto eccedente, pro capite, 100 mila Euro;4 Parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e collaterale fino al 3° grado: 6% senza franchigia; 4 Tutti gli altri soggetti: 8% senza franchigia4 Per tutti i casi sopradetti se beneficiario è un handicappato grave l’ imposta si applica (ex legge 104/90) sul

valore complessivo netto eccedente 1 milione e 500 mila Euro;

Oggetto di tassazione per successione o donazione:- immobili – aziende – azioni – quote di partecipazioni – obbligazioni – crediti – denaro – beni mobili (compresi gioielli e arredi);

Imposta ipotecaria e imposta catastalePer ogni erede o legatario l’imposta ipotecaria 2% oppure di Euro 168 se si tratta di acquisto “prima casa”; Per ogni eredi o legatario l’imposta catastale 1% oppure di Euro 168 se si tratta di acquisto “prima casa”;

Non sconta tassazione la successione ereditaria dei titoli di stato ma sconta tassazione la donazione dei titoli di stato

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LL’’imposta di successione e donazione nei imposta di successione e donazione nei trasferimenti di aziende e partecipazionitrasferimenti di aziende e partecipazioni

EsenzioneTrasferimento di azioni o quote di SPA – SAPA – SRL –SOC.COOP – MUTUA ASSICURAZIONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, anche nell’ambito di patti di famiglia ex art. 768 bis e ss. c.c. se il beneficiario acquisisce il controllo della società;Se il beneficiario è un discendente o coniuge

Trasferimento di azienda in società di persone Non sono imponibili i trasferimenti;

La condizione dei 5 anniAgevolazioni ai trasferimenti subordinate alla condizione che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività di impresa o detengano il controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento

Mancato rispetto delle condizioniPagamento imposta ordinaria + sanzione 30% + interessi di mora

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Liberalità indirette D.Lgs. 346/1990

Donazione indiretta = arricchimento del beneficiario e relativo impoverimento del donatario senza la formalità dell’atto pubblico

Casi esemplificativi: il padre paga le rate del mutuo del figlio;il padre presta fideiussione per il figlio senza rivalsa verso il medesimo,il figlio compra casa con il denaro del genitore, il trasferimento di un diritto senza pagarne il corrispettivo, una vendita a prezzo irrisorio

Art. 56 bis come modificato dalla Legge 21/11/2000 n. 342: Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;

b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire 2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire. 3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell‘articolo del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento.

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CASI

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figlio 2figlio 1

commerciale S.p.A.

immobiliare S.r.l.

ricambi S.r.l.

imm. fam. S.r.l.

disp. pers.disp. pers.

disp. pers.disp. pers.

madrepadre

45%45% 5% 5%

40%40% 10%

10%

5% 5%60%30%

60%20% 20%finanziamenti

finanziamenti

finanziamenti

finanziamenti

Caso Bianchi

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Obiettivi© la razionalizzazione della struttura del gruppo © pianificazione del passaggio generazionale © ottimizzazione della struttura finanziaria© trasferimento e gestione delle disponibilità

liquide della famiglia

Veicoli utilizzati© trust © holding lussemburghesi © So.Par.Fi.© finanziamenti

Caso Bianchi

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commerciale S.p.A.

immobiliare S.r.l.

ricambi S.r.l.

imm. fam. S.r.l.

TRUST

90% 10%

80% 20%

10%90%

60% 40%finanziamenti

finanziamenti

finanziamenti

finanziamenti

So.Par.Fi.Padre Madre

Holding LuxPadre Madre

TRUST

So.Par.Fi.Figlio 1 Figlio 2

Holding LuxFiglio 1 Figlio 2

BANK

Caso Bianchi

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© vantaggi nell’utilizzo delle holding lussemburghesi© esenzioni fiscali

© partecipation exemption

© applicabilità Dir. 90/435/CEE

© neutralizzazione interessi attivi

© tipologia di azioni

© intuitu personae

© amministratori a vita

© vantaggi nell’utilizzo dei trusts

© no apertura successione

© separazione tra diritti patrimoniali e di gestione

© regole pre-determinate per l’esercizio dei poteri di gestione

Caso Bianchi

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commerciale S.p.A.

immobiliare S.r.l.

ricambi S.r.l.

imm. fam. S.r.l.

TRUST

90% 10%

80% 20%

10%90%

60% 40%finanziamenti

finanziamenti

finanziamenti

finanziamenti

So.Par.Fi.Padre Madre

Holding LuxPadre Madre

TRUST

So.Par.Fi.Figlio 1 Figlio 2

Holding LuxFiglio 1

BANK

TRUST

Holding LuxFiglio 2

Caso Bianchi

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Caso RossiCaso RossiRossi Srl

operante nel settore edilizia c/proprio e c/terzi

Difficoltà mercato immobiliare Volontà di fornire alla società finanza per ridurre al minimo l’esposizione bancaria dovuta alla crescita del CCNStruttura familiare: operano in azienda, in piena armonia, a vario titolo

PadreMadreFigliaFiglioGenero

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Caso RossiCaso Rossi

Rifinanziamento Rossi Srl

Padre disposto a versare in azienda la liquiditànecessaria, ma

Vorrebbe tutele per il futuroVorrebbe tutelare i suoi familiariVorrebbe sottrarre qualche bene al rischio di impresaVorrebbe avere più chiarezza sulla capacitàreddituale delle due attività svolte

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Caso RossiCaso Rossi

Rischi e opportunità1. Rifinanziare la società

riduce rischio della societàespone il Padre al rischio di perdere il capitale

2. Spin off dell’attività immobiliareSepara le due attività – maggiore chiarezza sull’andamentoConsentirebbe di salvaguardare beni di particolare importanza per la famigliaAgevolerebbe il passaggio generazionale

3. Proprietà e governanceChi sarebbero i soci e gli amministratori delle due società?

Impresa di costruzioni – attività più rischiosaImpresa immobiliare – attività meno rischiosa

Ruolo degli affini

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