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IL NUOVO C.C.N.L. TURISMO GIANLUCA SPOLVERATO VERONA, 19 MAGGIO 2010 DI COSA PARLIAMO 1. CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO: i premi di risultato. 2. APPRENDISTATO: la formazione esclusivamente aziendale. 3. TERMINE: la successione dei contratti e le novità del Collegato. 4. LAVORO EXTRA e DI SURROGA: nuove ipotesi di ricorso. 5. APPALTO DI SERVIZI in caso di cambio di gestione. 6. ORARIO DI LAVORO: il riposo settimanale. 7. SOSTEGNO AL REDDITO: il ruolo dellʼEnte Bilaterale. 8. PART TIME e lavoro INTERMITTENTE nel turismo. 9. Altre NOVITÀ in sintesi. 10. I fondi di assistenza sanitaria: il fondo FAST e il fondo EST.

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IL NUOVO C.C.N.L. TURISMO

!  GIANLUCA SPOLVERATO"!  VERONA, 19 MAGGIO 2010!

DI COSA PARLIAMO"

1.  CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO: i premi di risultato.!2.  APPRENDISTATO: la formazione esclusivamente aziendale.!3.  TERMINE: la successione dei contratti e le novità del Collegato.!4.  LAVORO EXTRA e DI SURROGA: nuove ipotesi di ricorso.!5.  APPALTO DI SERVIZI in caso di cambio di gestione.!6.  ORARIO DI LAVORO: il riposo settimanale.!7.  SOSTEGNO AL REDDITO: il ruolo dellʼEnte Bilaterale.!8.  PART TIME e lavoro INTERMITTENTE nel turismo.!9.  Altre NOVITÀ in sintesi.!10.  I fondi di assistenza sanitaria: il fondo FAST e il fondo EST. !

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IL NUOVO C.C.N.L. TURISMO"Il giorno 20 febbraio 2010 è stato sottoscritto il nuovo accordo di rinnovo del c.c.n.l. turismo. !

C.c.n.l. turismo "19 luglio 2003"

Ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. turismo"31 luglio 2007"

Ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. turismo "

20 febbraio 2010"

SFERA DI APPLICAZIONE"Lʼaccordo di rinnovo implementa la sfera di applicazione del contratto collettivo alle imprese, ai tour operator e ai network di agenzie di viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici!

VIGENZA CONTRATTUALE"

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2010 e sarà valido fino al 30 aprile 2013!

CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO (1)"Unʼimportante novità riguarda la contrattazione di secondo livello volta a valorizzare la capacità delle differenti realtà territoriali o aziendali nellʼindividuare soluzioni contrattuali in grado di rispondere al meglio alle specifiche esigenze delle imprese.!

NOVITÀ IN TEMA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:"

la durata dei contratti integrativi, aziendali o territoriali, è fissata in tre anni"

è stabilito un periodo di quattro mesi, durante il quale devono essere garantite condizioni di assoluta normalità sindacale, senza ricorso ad azioni unilaterali!

le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa devono essere presentate a partire dal 1° gennaio 2011. Copia delle piattaforme dovrà essere inviata anche alle organizzazioni nazionali!

è prevista la costituzione di un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa!

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CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO (2)"Al fine di incentivare lo sviluppo delle relazioni a livello territoriale/aziendale, le parti hanno concordato di istituire UN PREMIO DI RISULTATO destinato ai lavoratori in forza al 1° ottobre 2012 presso aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993.!

!   Lʼerogazione del premio è connessa al raggiungimento di obiettivi definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale. !

!   Per i lavoratori a tempo parziale, il premio è calcolato in proporzione allʼentità della prestazione lavorativa. !

Il premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessuno istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito lʼammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.!

Il premio erogato con la retribuzione di ottobre 2012 è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo ed è riproporzionato in relazione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate presso lʼazienda erogante dal 1° gennaio 2010 al 31 ottobre 2012.!

CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO (3)"Lʼaccordo integrativo raggiunto potrà individuare casi specifici in cui lʼazienda sarà esonerata dallʼerogazione del premio, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento.!

Qualora non venga definito un accordo integrativo entro il 30 settembre 2012, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di ottobre 2012, i seguenti importi:!

!   Nel caso in cui, a livello territoriale, siano vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il c.c.n.l. turismo, per i datori di lavoro che eventualmente non applichino tali accordi lʼimporto del premio di risultato è fissato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo 1 gennaio 2010 - 31 ottobre 2012. !

livello A, B: 166,00 euro ! livelli 1, 2, 3: 141,00 euro !

livelli 4, 5: 125,00 euro ! livelli 6S, 6, 7: 100,00 euro !

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APPRENDISTATO (1)"Lʼaccordo di rinnovo introduce la possibilità di svolgere la FORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE ai sensi dellʼart. 49, comma 5-ter, d.lgs. 276/2003.!

La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale, comprensivi di un monte ore di formazione di base e di formazione tecnico professionale. !

!   Il datore di lavoro che intende optare per la formazione esclusivamente aziendale invierà una comunicazione allʼEnte Bilaterale del turismo competente per territorio."

LʼATTIVITÀ FORMATIVA"

può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dellʼEnte Bilaterale!può essere svolta anche tramite lo strumento della formazione in modalità e-learning!può svolgersi anche al di fuori dellʼorario di apertura al pubblico. Qualora lʼattività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano nel computo dellʼorario di lavoro!

APPRENDISTATO (2)"Lʼimpegno formativo dellʼapprendista è graduato in relazione al livello di inquadramento, con le seguenti modalità:!

!   120 ore medie annue per i livelli secondo e terzo;!!   100 ore medie annue per i livelli quarto, quinto e sesto super;!!   80 ore medie annue per il livello sesto.!

Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con lʼanno intero, lʼimpegno formativo annuo si determina riproporzionando il monte ore annuo in base allʼeffettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.!

PRECISAZIONI"Qualora lʼimpresa si avvalga dellʼEnte Bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, lʼimpegno formativo è ridotto di 1/4"Per i territori in cui non sia operativo lʼEnte Bilaterale o la commissione paritetica, la riduzione di 1/4 è comunque applicabile in relazione agli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo)!

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APPRENDISTATO (3)"

Con riferimento alle aziende alberghiere, ai porti e agli approdi turistici, ai complessi turistico ricettivi dellʼaria aperta e ai rifugi alpini, in attesa di definire i profili formativi, sono confermate le indicazioni recate dallʼAccordo di rinnovo del c.c.n.l. turismo 27 luglio 2007.!

Eʼ stato realizzato un modulo di AUTOCERTIFICAZIONE della capacità formativa

e una SCHEDA INFORMATIVA contenente informazioni relative al singolo rapporto di lavoro, da utilizzare per poter ricorrere alla formazione

esclusivamente aziendale !

MODULISTICA"

CONTRATTO A TERMINE (1)"

Art. 5 d.lgs. 368/2001"

Qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e lʼaltro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato!

Il comma 4 ter prevede alcune deroghe alla disciplina, riferite alle attività stagionali definite dal d.p.r. 1525/1963, e alle attività individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative !

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CONTRATTO A TERMINE (2)"

Avviso comune"12 giugno 2008 "

Le parti sociali del settore del turismo hanno individuato nelle attività stagionali in senso ampio, le attività per le quali non vige il limite dei 36 mesi, richiamando a tale riguardo i contratti a termine stipulati ai sensi degli artt. 77 e 78 c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003!

Lʼart. 77 definisce aziende stagionali quelle che osservano, nel corso dellʼanno, uno o più periodi di chiusura al pubblico!

Lʼart. 78 individua le intensificazioni dellʼattività lavorativa in determinati periodi dellʼanno che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine al rapporto di lavoro!

Accordo "20 febbraio 2010"

Lʼaccordo ha introdotto un ulteriore deroga al limite dei 36 mesi: la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato non opera nel caso in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nellʼassunzione, anche quando tale facoltà non sia prevista da disposizioni di legge o contrattuali!

CONTRATTO A TERMINE (3)"MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUL CONTRATTO A TERMINE DOPO IL COLLEGATO LAVORO"

!   Cambia la procedura per lʼimpugnazione del recesso, che va impugnato entro 60 giorni dalla scadenza del termine.!

Il nuovo iter per impugnare il licenziamento si estende anche:!

ai contratti di lavoro a termine IN CORSO DI ESECUZIONE alla data di entrata in

vigore del Collegato Lavoro, con decorrenza dalla scadenza del termine!

ai contratti di lavoro a termine GIÀ CONCLUSI alla data di entrata in vigore

del Collegato Lavoro, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del

medesimo Collegato Lavoro!alla cessione di contratto di lavoro

avvenuta nel contesto del trasferimento dʼazienda (ex art. 2112 c.c.), con termine

decorrente dalla data del trasferimento!

in ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o lʼaccertamento di un

rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto

(somministrazione di lavoro irregolare, art. 27 d.lgs. 276/2003)!

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CONTRATTO A TERMINE (4)"!   Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore

di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo unʼindennità onnicomprensiva nella misura di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dellʼultima retribuzione globale di fatto. Nellʼindividuare la somma risarcitoria, il giudice deve tenere conto del numero dei dipendenti dellʼazienda, delle sue dimensioni, dellʼanzianità di servizio del lavoratore e del comportamento e delle condizioni delle parti.!

!   In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano lʼassunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nellʼambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dellʼindennità fissata è ridotta alla metà. !

!   Le precedenti disposizioni trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Con riferimento a questi ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione dellʼindennità, il giudice fissa alle parti un termine per lʼeventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dellʼart. 421 c.p.c.!

LAVORO EXTRA E DI SURROGA"

Con lʼipotesi di accordo del 20 febbraio 2010 è stato ampliato lʼelenco delle causali per le quali è previsto il ricorso al lavoro extra e di surroga.!

LAVORO EXTRA E DI SURROGA "

Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita lʼassunzione

diretta di manodopera per una durata NON SUPERIORE A TRE

GIORNI"

ART. 87 C.C.N.L. TURISMO 19 LUGLIO 2003" ACCORDO 20 FEBBRAIO 2010"Banqueting! PRESTAZIONI RESE NEI FINE

SETTIMANA"(Circ. Min. Lav. 4/2005)!

Meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari!Attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni e altri luoghi similari! PRESTAZIONI RESE IN

OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ"(art. 117 c.c.n.l. 19 luglio 2003)!Ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa,

territoriale e/o aziendale!

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APPALTO DI SERVIZI (1)"Lʼaccordo di rinnovo ha rivisto la disciplina dellʼappalto di servizi, modificando alcuni aspetti procedurali e precisando alcuni aspetti afferenti il trattamento economico e normativo destinato ad alcune tipologie di lavoratori interessati alla procedura di esternalizzazione. !

!   La procedura di informazione non è necessaria allorché non siano presenti in azienda rappresentanze sindacali.!

OBBLIGHI DELLʼAPPALTATORE"Lʼazienda, quando intende conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà le r.s.a. o la r.s.u., che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali !La procedura di consultazione dovrà esaurirsi entro 15 giorni!Su richiesta delle r.s.a. o della r.s.u. sarà attivato un confronto finalizzato a verificare la possibilità di raggiungere intese in merito alla disponibilità di formule organizzative diverse dallʼappalto di servizi, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al mantenimento dellʼunicità contrattuale nonché al trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso lʼazienda appaltante, con particolare riferimento agli eventuali servizi offerti ai lavoratori della stessa!

APPALTO DI SERVIZI (2)"

!   Le suddette disposizioni non si applicano ai villaggi turistici e ai complessi turistico ricettivi dellʼaria aperta.!

!   Lʼazienda interessata a comprovare la correttezza delle procedure seguite potrà rivolgersi alla commissione paritetica prevista dal contratto collettivo per richiedere di attestare la sussistenza di un appalto genuino.!

APPALTI DI SERVIZI DI PULIZIE E RIASSETTO DELLE CAMERE"

In relazione agli appalti di servizi di pulizia e riassetto delle camere, lʼappaltante utilizzerà solo appaltatori che si impegnano a corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dellʼazienda appaltante e che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto previsto dal vigente c.c.n.l. turismo, comprensivo dellʼassistenza sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dallʼappaltante ai propri dipendenti (es. vitto) a parità di livello e di mansioni svolte!

Tale disciplina si applica ai suddetti lavoratori anche in caso di successivi cambi dʼappalto sempreché dal libro unico del precedente appaltatore ne risulti la stabile adibizione allʼesecuzione del servizio per i sei mesi precedenti il cambio di appalto!

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ORARIO DI LAVORO"Lʼaccordo ridefinisce le regole per il godimento del RIPOSO SETTIMANALE.!

!   Salvo diversa previsione della contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, la sua durata complessiva, ogni quattordici giorni, deve corrispondere a non meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.!

!   Lʼaccordo di rinnovo ha esplicitamente abrogato i limiti quantitativi dettati dallʼaccordo del 27 luglio 2007, ai sensi del quale tale modalità di godimento del riposo settimanale era utilizzabile solo cinque volte in un anno.!

Le parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale rispondono a esigenze oggettive tipiche del settore turismo in quanto volte a favorire:"lʼorganizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale!la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita privata e le esigenze familiari!

SOSTEGNO AL REDDITO (1)"Le nuove disposizioni relative al sostegno al reddito prevedono che:!

!   il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dellʼEnte Bilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dellʼattività.!

Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dellʼEnte Bilaterale Territoriale è accantonata in un apposito fondo costituito presso lʼEnte Bilaterale Nazionale del Turismo. !

Le risorse, ove non utilizzate nellʼesercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.!

Si considerano MULTILOCALIZZATE "

le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un Ente Bilaterale, abbiano accentrato in unʼunica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo!

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SOSTEGNO AL REDDITO (2)"

INTEGRAZIONE INDENNITAʼ DI DISOCCUPAZIONE"

Quando il sostegno al reddito erogato dallʼEnte Bilaterale integra lʼindennità di disoccupazione erogata dallʼINPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il 20% dellʼindennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra gli Enti Bilaterali e lʼINPS.!

GARANZIA DELLE PRESTAZIONI"

Lʼazienda che omette il versamento dei contributi dovuti al sistema degli Enti Bilaterali, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto allʼerogazione delle prestazioni assicurate dallʼEnte Bilaterale competente.!

IL PART TIME NEL TURISMO (1)"Lʼinstaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:!

!   il periodo di prova per i nuovi assunti;!!   la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;!!   il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità allʼentità della

prestazione lavorativa;!!   la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione

dellʼorario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e allʼanno;!!   tutte le altre condizioni di impiego.!

La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. È consentito lo svolgimento della prestazione individuale in misura non inferiore ai seguenti limiti:!

15 ore"nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario

settimanale!

64 ore"nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario

mensile!

600 ore" nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario

annuale!

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IL PART TIME NEL TURISMO (2)"CLAUSOLE FLESSIBILI E CLAUSOLE ELASTICHE"Nellʼambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti stipulanti il contratto collettivo possono concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne lʼapposizione delle clausole elastiche e flessibili.!

!   Lʼaccordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.!!   Nellʼaccordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo,

produttivo o sostitutivo che autorizzano allʼapplicazione delle clausole flessibili o elastiche.!!   Il termine di preavviso per lʼesercizio delle clausole flessibili o elastiche è di almeno due

giorni. !!   Lʼeventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione delle clausole flessibili o elastiche non

integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né lʼadozione di provvedimenti disciplinari.!

!   Lʼatto scritto di ammissione alle clausole flessibili o elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciarne il patto, in forma scritta, decorsi sei mesi dalla stipulazione.!

!   Il termine di preavviso per lʼesercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.!

IL PART TIME NEL TURISMO (3)"CLAUSOLE FLESSIBILI"

Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dellʼapplicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dellʼ1,5% da calcolare sulla quota oraria di retribuzione!

CLAUSOLE ELASTICHE"

Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione entro il limite del 30% della prestazione lavorativa annua concordata!Le ore di lavoro che determinano lʼincremento duraturo della quantità della prestazione sono retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 31,5% da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione!

PART TIME PER I FINE SETTIMANA"

Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno 8 ore settimanali, per il fine settimana, con studenti. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione potranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nellʼarco della giornata!

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LAVORO INTERMITTENTE NEL TURISMO (1)"Nel settore turismo, il LAVORO INTERMITTENTE può costituire una valida alternativa allʼistituto del lavoro extra e di surroga, che le imprese del settore da sempre utilizzano per far fronte alle esigenze indotte dai picchi di brevissima durata.!

Si distinguono due tipologie di contratto di lavoro intermittente:!!   lavoro intermittente con espressa pattuizione dellʼobbligo di disponibilità!!   lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità!

CONTRATTO A CHIAMATA"Contratto a chiamata per attività di tipo intermittente!

Attività discontinue o intermittenti tabellate (r.d. 2657/1923) (d.m. 23 ottobre 2004)!

Nessuna limitazione in relazione ai soggetti!

Contratto a chiamata “soggettivo”! Giovani con meno di 25 anni e lavoratori con più di 45 anni, anche pensionati!

Nessuna limitazione in relazione al tipo di attività!

Contratto a chiamata per periodi predeterminati!

Attività da svolgere in periodi predeterminati (fine settimana, vacanze natalizie e pasquali, ferie estive)!

Nessuna limitazione in relazione ai soggetti e al tipo di attività!

LAVORO INTERMITTENTE NEL TURISMO (2)"Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso anche per periodi predeterminati nellʼarco della settimana, del mese o dellʼanno. Tale possibilità riguarda le prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali.!

!   Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta, ai fini della prova.!

!   Il contratto di lavoro intermittente può essere a tempo indeterminato o a termine. !

Il ricorso al lavoro a chiamata È VIETATO:"per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero!presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata, fatta salva diversa previsione degli accordi sindacali!presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dellʼorario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che riguardino lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce il contratto a chiamata, salva diversa disposizione degli accordi collettivi!da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi!

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ALTRE NOVITAʼ IN SINTESI (1)"TRATTAMENTO ECONOMICO"

Eʼ stato concordato un aumento complessivo relativo al triennio 2010 – 2012 pari, per i lavoratori inquadrati al quarto livello, a 95 euro, più unʼulteriore quota da corrispondere nel mese di aprile 2013, pari a 20 euro !

LAVORATORI STRANIERI" Lʼaccordo sancisce il riconoscimento del contratto di lavoro per prestazioni extra e di surroga quale strumento utile a concorrere alla realizzazione dei requisiti che la legge richiede per il rinnovo del permesso di soggiorno dei lavoratori extracomunitari!

TELELAVORO" Le parti concordano nel fare riferimento allʼaccordo interconfederale per il recepimento dellʼaccordo quadro europeo sul telelavoro!

VITTO E ALLOGGIO" Dal 1° gennaio 2011 i valori del vitto e dellʼalloggio sono adeguati nella misura di 0,10 euro per pranzo, 0,02 euro per una prima colazione, e di 0,10 euro per un pernottamento!

ALTRE NOVITAʼ IN SINTESI (2)"SOSPENSIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO"

PART TIME POST PARTUM"

Le richieste di part time post partum potranno essere soddisfatte entro il limite del 5% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato occupati nellʼunità produttiva"

ASPETTATIVA NON

RETRIBUITA"

Lʼaspettativa non retribuita può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. I lavoratori che intendono beneficiare del periodo di aspettativa non retribuita dovranno far pervenire allʼazienda richiesta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni. !Al termine del periodo di aspettativa, qualora il personale non possa riprendere il servizio, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro!

MALATTIE ONCOLOGICHE"

Il periodo di aspettativa generica può essere prorogato anche se eccedente i 120 giorni. Gli interessati devono far pervenire allʼazienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno di aspettativa generica, lʼulteriore certificazione medica a comprova dello stato e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura ospedaliera!

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FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA (1)"Le aziende che applicano il contratto del turismo sono tenute a iscrivere obbligatoriamente i propri dipendenti al FONDO EST o al FONDO FAST.!

!   I lavoratori individuati nel c.c.n.l. turismo hanno diritto allʼerogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore allʼassistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.!

!   Lʼazienda che omette il versamento delle quote e dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dallʼobbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.!

Gli obblighi relativi al fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo, sono da riferirsi:!

al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (= FONDO FAST) per lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai titoli X (aziende alberghiere) e XI (complessi turistico ricettivi allʼaria aperta) del c.c.n.l. turismo!allʼEnte di assistenza sanitaria integrativa del commercio, del turismo e dei servizi (= FONDO EST) per tutti i dipendenti con tipologia di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei dirigenti e quadri!

FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA (2)"LA CONTRIBUZIONE AL FONDO EST E AL FONDO FAST"Allʼatto di iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota costitutiva, non frazionabile, pari a:!

!   15 euro per ciascun lavoratore assunto a tempo pieno;!!   8 euro per ciascun lavoratore assunto a tempo parziale.!

Il rinnovo del c.c.n.l. turismo del 27 luglio, ha previsto che a partire dallʼannualità 2008/2009, per il finanziamento del fondo è dovuto dal datore di lavoro, un contributo pari a 10 euro mensili per ciascun lavoratore assunto sia a tempo pieno che a tempo parziale.!

PRECISAZIONI"Il fondo Fast ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa. Lʼobiettivo perseguito è il miglioramento della qualità delle condizioni di impiego del settore, limitando nel contempo lʼimpatto dei relativi oneri sul costo del lavoro, grazie al regime agevolato previsto per i fondi di assistenza sanitaria!Il rinnovo del c.c.n.l. turismo del 27 luglio 2007, ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2009, è obbligatorio iscrivere al fondo Fast anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato!Possono essere iscritti al Fondo Est i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi!

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LEGENDA"

Soluzione"

Domanda"

Caso"

Chiarimento"

Precisazione"

Esercitazione"

Modello"

Esempio"

Regola"

Suggerimento"