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GRUPPOGRUPPOEDITORIALEEDITORIALE

Fabio Amatucci

IL LEASINGIMMOBILIARE PER LA

REALIZZAZIONE DIINVESTIMENTI PUBBLICI

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QUADERNI DI PAWEB - N. 8-Ottobre 2010

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Fabio Amatucci

IL LEASINGIMMOBILIARE PER LA

REALIZZAZIONE DIINVESTIMENTI PUBBLICI

IL LEASING IMMOBILIARE PER LA REALIZZAZIONEDI INVESTIMENTI PUBBLICI

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QUADERNI DI PAWEB - N. 8 - Ottobre 2010 Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici

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L’autore Fabio Amatucci – Professore associato di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche presso la Facoltà di Economia dell’Università del Salento – Responsabile Area strategie e strumenti di finanziamento CERGAS – Università Commerciale L. Bocconi – Docente, Area public policy & management SDA Bocconi

QUADERNI DI PAWEB Approfondimenti di contabilità e gestione degli Enti Locali Supplemento mensile del periodico telematico www.paweb.it Direttore Scientifico E. D’ARISTOTILE Proprietario editore CEL Servizi s.r.l. Via Ognissanti ,17 – 66100 Chieti www.paweb.it - e mail : [email protected]

©Tutti i diritti sono riservati Riproduzione vietata Questo numero è stato chiuso in redazione il 7 Ottobre 2010

I testi dei provvedimenti pubblicati nel presente Quaderno non sono ufficiali. Per gli atti normativi, l’unico testo che fa fede è quello pubblicato a mezzo stampa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ogni autore è responsabile del contenuto del proprio elaborato e di eventuali diritti di terzi.

Per eventuali collaborazioni e/o contributi scrivere a: [email protected]

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Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici

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Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici

Approfondimenti .............................................................................................................................. 2

1. Premessa...................................................................................................................................... 4

2. I soggetti coinvolti ....................................................................................................................... 4

3. Le tipologie di leasing ................................................................................................................. 5

4. Il leasing immobiliari in costruendo: principale caratteristiche............................................... 7

5. Il leasing immobiliari in costruendo: Il quadro giuridico di riferimento.

La procedura di gara .................................................................................................................... 9

6. La contabilizzazione del leasing nel bilancio pubblico:approcci a confronto ........................ 12

6.1 Metodo finanziario ..................................................................................................................... 14

6.2 Metodo patrimoniale .................................................................................................................. 18

6.3 Confronto con le registrazioni di operazioni di indebitamento e impatti sul bilancio.......... 19

7. Il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto del leasing pubblico............................ 20

8. Considerazioni conclusive.......................................................................................................... 22

Normativa ......................................................................................................................................... 25

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QUADERNI DI PAWEB - N.8/2010

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Approfondimenti

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Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici

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1. Premessa

Tra le differenti forme di partnership pubblico-privato per la realizzazione di investimenti pubblici, il

leasing immobiliare rappresenta lo strumento di più recente introduzione.

Il leasing, definito anche leasing finanziario o locazione finanziaria, è un contratto di finanziamento

che consente alla parte “utilizzatrice” di acquisire la disponibilità di un bene, strumentale all’esercizio

di un’attività imprenditoriale o professionale, attraverso il versamento di un canone periodico, e di

acquisirne, alla scadenza del contratto, la proprietà tramite l’esercizio di un’opzione di riscatto del

bene stesso per un corrispettivo, di regola, inferiore al suo valore di mercato. Il contratto di leasing si

struttura come una operazione trilaterale: il soggetto utilizzatore è colui che consegue la disponibilità

del bene e versa il corrispettivo alla società di leasing che formalmente ne diviene proprietaria, per

effetto di un contratto concluso con il terzo soggetto, cioè la società fornitrice. Il soggetto utilizzatore,

pertanto, si rivolge alla società di leasing affinché quest’ultima acquisti la proprietà di un bene mobile

o faccia costruire un immobile, secondo le indicazioni fornite dal richiedente, consegnandolo poi in

godimento allo stesso, previo versamento di canoni periodici (Marsilio, 2006). Ne deriva che

l’operazione complessiva si compone di due figure contrattuali: il contratto di compravendita o di

appalto del bene, che intercorre tra la società di leasing e l’impresa fornitrice (costruttrice o

venditrice), e il contratto di leasing, in forza del quale il bene viene concesso in godimento

all’utilizzatore, contro il pagamento di un canone periodico; alla scadenza è previsto che il soggetto

utilizzatore possa optare per l’acquisto del bene, pagando un corrispettivo che, a seconda delle

diverse condizioni contrattuali, potrà essere meramente simbolico o consistente.

Le attività e rischi connessi alla conduzione del bene locato gravano generalmente in capo

all’utilizzatore; d’altra parte, è frequente la presenza di forme contrattuali che prevedono l’erogazione

congiunta di servizi di natura diversa da quelli finanziari (di assistenza tecnica, di gestione e

manutenzione, di natura fiscale, assicurativa, ecc.) al fine di soddisfare le esigenze della controparte.

La proprietà del bene è trasferita dal locatario al locatore se al termine del contratto viene esercitata

l’opzione di riscatto; altrimenti il bene rimane di proprietà del concedente, che potrà ricollocarlo sul

mercato o prolungare la scadenza del contratto originario. Di conseguenza, emerge chiaramente

come il leasing sia riconducibile ad un’operazione di finanziamento a medio-lungo termine, basata

sulla concessione in godimento di un bene, con la facoltà per l’utilizzatore di acquisirne la proprietà

alla scadenza di un periodo contrattualmente prestabilito. In un sistema produttivo caratterizzato da

una continua evoluzione, dove il rinnovamento tecnologico rappresenta una variabile sempre più

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critica per garantire alta produttività, efficienza e qualità del prodotto e quindi, in ultima istanza,

capacità di competere nel sistema economico, il leasing può rappresentare uno strumento in grado di

ampliare il ventaglio delle possibili scelte di finanziamento aziendale e quindi di rendere più efficiente

il coordinamento delle risorse disponibili con le dinamiche del processo produttivo.

Il leasing è uno strumento finanziario in grado rendere più flessibili i processi produttivi reali, in quanto

consente di modificare la composizione dell’assetto produttivo di un’azienda (grazie all’apporto di

nuove tecnologie, di nuovi asset, ecc.), rendendolo al tempo stesso meno rigido (in quanto la

proprietà rimane in capo alla società di leasing); inoltre, dal punto di vista finanziario, il leasing

permette di correlare le dinamiche economico-produttive con i relativi flussi finanziari aziendali,

sostituendo l’esborso monetario iniziale per l’acquisizione dell’asset con una distribuzione diluita nel

tempo in relazione all’effettivo utilizzo del bene nei processi aziendali.

2. I soggetti coinvolti Dal punto di vista dei rapporti esistenti tra i soggetti coinvolti, il leasing si caratterizza per la presenza

di un duplice rapporto:

• da un lato, l’utilizzatore che, non disponendo delle somme necessarie per l’acquisto diretto del

bene, si rivolge alla società di leasing affinché ne finanzi l’operazione;

• dall’altro, il concedente, che opera in veste di intermediario finanziario tra chi ha la necessità

di disporre del bene e chi lo produce (e, nel caso il contratto includa anche altri servizi, dei

singoli fornitori).

L’operazione si traduce nella stipula di due contratti:

• un contratto di leasing, stipulato tra la società di leasing e l’utilizzatore finale, con cui si

pattuiscono modalità e tempistiche per la cessione del bene in godimento, il pagamento dei

canoni periodici e l’esercizio dell’opzione di riscatto;

• un contratto di compravendita stipulato tra il concedente, società di leasing o altro

intermediario finanziario, e il proprietario/produttore/costruttore con cui si perfeziona l’acquisto

del bene che sarà concesso in leasing al locatario.

Dal punto di vista economico, invece, è indubbia la natura trilaterale del rapporto che si instaura tra i

soggetti coinvolti, ovvero il fornitore, il concedente e l’utilizzatore che partecipano all’operazione con

ruoli e responsabilità diverse (figura 1).

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Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici

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Figura 1: La trilateralità del rapporto fornitore – società di leasing – utilizzatore

3. Le tipologie di leasing La varietà delle operazioni di leasing riscontrabili nella prassi contrattuale, sia italiana che

internazionale, rende molto difficile l’individuazione di un unico modello contrattuale cui esso possa

essere generalmente ricondotto. Nei diversi tentativi di delineare gli elementi caratterizzanti, sono stati

proposti alcuni criteri per classificare le numerose esperienze e fattispecie offerte dagli operatori del

settore: natura del bene (mobile, immobile, immateriale); natura dell’utilizzatore (impresa, ente

pubblico, consumatore); ruolo svolto dall’utilizzatore, che in alcuni casi può coincidere con il fornitore

del bene (come nei contratti cd di sale and lease back o di locazione finanziaria di ritorno); presenza

di eventuali incentivi finanziari pubblici (cd leasing agevolato); struttura del contratto, in relazione alla

presenza o meno dell’opzione finale di acquisto (leasing finanziario e operativo), o la prestazione di

servizi accessori (full leasing); diversa nazionalità dell’utilizzatore rispetto a quella della società

concedente (cd leasing internazionale).

Tuttavia, è utile sottolineare le seguenti tipologie (Marsilio, 20061):

• leasing finanziario e leasing operativo

Una delle classificazioni più ricorrenti è quella che distingue il concetto di leasing operativo da quello

finanziario (o locazione finanziaria in senso proprio), sulla base della causa prevalente del contratto:

1 Marsilio M. (2006), Il leasing per gli investimenti pubblici, Milano, Egea

Società di Leasing Utilizzatore

Disponibilità del bene

Pagamento di canoni periodici

Riscatto del bene

Fornitore

Proprietà del bene Utilizzo del bene

Costruzione/

Vendita del bene

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di godimento il primo, di finanziamento il secondo. Tradizionalmente, il leasing operativo è stato

ricondotto ai casi in cui l’utilizzatore intende essenzialmente godere del bene senza per questo

assumersene l’onere della manutenzione, di conduzione amministrativa e il rischio di obsolescenza.

L’utilizzatore, in questi casi, è quindi molto più interessato a ottenere la disponibilità economica

temporanea del bene piuttosto che quella definitiva, esercitando l’opzione di riscatto del bene al

termine del contratto. La funzione commerciale di questa formula si riscontra anche nelle

caratteristiche del bene oggetto del contratto, tipicamente un bene standardizzato in grado di

contribuire ripetutamente alla formazione del reddito dell’utilizzatore; la durata del contratto è

solitamente breve, inferiore alla vita economica del bene e correlata alla rapida obsolescenza dei beni

oggetti del contratto. Nella maggior parte dei casi il concedente (che può coincidere in alcuni casi con

lo stesso produttore del bene) oltre a mantenere la titolarità giuridica e i rischi e gli oneri correlati al

bene, garantisce all’utilizzatore una vasta gamma di servizi accessori, di assistenza tecnica e

manutenzione. Frequentemente all’utilizzatore non è concesso il diritto di riscatto, per cui, alla

scadenza del contratto, esso restituisce il bene o si impegna a rinnovare il contratto stesso. In virtù di

questi elementi, il leasing operativo può essere equiparato ad un tradizionale contratto di locazione

con inclusi alcuni specifici servizi accessori, strettamente correlati alla tipologia del bene oggetto del

contratto.

Per contro, l’accezione finanziaria è stata tipicamente attribuita ai contratti di leasing in cui

l’utilizzatore si propone di finanziare la disponibilità di un bene strumentale all’esercizio della propria

attività e di mantenere lo stesso anche al termine del contratto, esercitando il diritto di riscatto. In

questo caso, i beni oggetto del contratto sono tipicamente dotati di elevato contenuto tecnologico e,

se non sono disponibili sul mercato, vengono realizzati su specifiche indicazioni dell’utilizzatore. La

durata contrattuale è medio-lunga, coincidendo in alcuni casi con la vita economica del bene; nella

prassi, il valore pagato al momento del riscatto è inferiore al valore di mercato del bene. La titolarità

giuridica sul bene rimane in capo al concedente (solitamente una società finanziaria), ma tutti gli oneri

e rischi gravano generalmente in capo all’utilizzatore.

Tuttavia, la tradizionale separazione tra la tipologia negoziale del leasing operativo e quella del

leasing finanziario è ritenuta ormai sostanzialmente superata. In generale è quindi preferibile definire il

leasing come una forma contrattuale in cui un intermediario finanziario finanzia un terzo soggetto

(utilizzatore) con la messa a disposizione di un bene (mobile o immobile) strumentale alla sua attività.

Oltre al finanziamento, l’intermediario può erogare all’utilizzatore altre tipologie di servizi di natura

imprenditoriale e commerciale (manutenzione, assistenza, assicurazione, ecc.), finalizzati a garantire

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il corretto ed efficiente funzionamento del bene locato, a patto che i rischi correlati a tali attività siano

trasferiti in capo ad altri soggetti, che ne assumono la responsabilità nei confronti dell’utilizzatore (in

figura 2).

Figura 2: Il leasing finanziario con servizi accessori

Quanto al corrispettivo versato dall’utilizzatore, esso sarà finalizzato a remunerare l’attività di

finanziamento del bene e dei servizi accessori eventualmente erogati; qualora i beni locati non siano

idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza naturale del rapporto negoziale, e

sia quindi ipotizzabile la mancanza di interesse per l’utilizzatore a riscattarne la proprietà, la

sommatoria dei canoni coprirà l’intero valore capitale del bene; diversamente, nel caso in cui i beni

conservino un valore residuo superiore al prezzo pattuito per l’opzione di riscatto e sia di

conseguenza ragionevole attendersene l’esercizio, i canoni saranno determinati anche in funzione del

prezzo fissato nel contratto in previsione dell’acquisto futuro (rispetto al quale la concessione in

godimento assume per l’utilizzatore una funzione strumentale).

• leasing strumentale e leasing immobiliare

Nel periodo di introduzione del leasing nel nostro Paese, i contratti hanno riguardato principalmente

beni destinati ad essere impiegati nell’attività produttiva (impianti, attrezzature, automezzi) e gli

utilizzatori erano essenzialmente imprese private. Successivamente si è osservata una maggior

Società di Leasing Utilizzatore

Disponibilità del bene

Pagamento di canoni periodici

Riscatto del bene

Fornitore

Proprietà del bene Utilizzo del bene

Costruzione/

Vendita del bene

Fornitore Fornitore

Servizi accessori

Trasferimento rischi

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diffusione dello strumento e l’apertura a nuove tipologie di beni e di utilizzatori. Rispetto all’oggetto del

contratto, è possibile ricondurre le tipologie di leasing a due macro categorie:

1) leasing strumentale o mobiliare, che ha ad oggetto beni mobili strumentali, quali impianti,

macchinari e attrezzature e in generale tutti i beni di investimento tecnico delle aziende;

2) leasing immobiliare, che ha come oggetto beni immobili strumentali all’attività dell’utilizzatore;

su questa tipologia contrattuale ci si sofferma più approfonditamente nei prossimi paragrafi.

4. Il leasing immobiliare in costruendo: principali caratteristiche Il contratto di leasing immobiliare in costruendo si basa su alcuni elementi:

• la società di leasing si obbliga a mettere a disposizione della controparte un bene immobile

per un dato periodo di tempo;

• il contratto ha una scadenza predeterminata; la durata rappresenta un elemento determinante

per la definizione del piano di ammortamento del valore dell’immobile;

• il corrispettivo per la società di leasing è rappresentato dal canone che il locatore versa a

scadenze periodiche; l’ammontare dei canoni è determinato essenzialmente in relazione al

valore dell’immobile, alla durata del contratto e al prezzo di riscatto. Il canone comprende gli

interessi sulla somma anticipata dalla società di leasing per l’acquisto dell’immobile,

l’ammortamento dell’investimento (quota capitale) e una quota finalizzata a garantire il

margine di profitto alla società finanziaria;

• l’immobile è acquistato o fatto costruire dalla società di leasing su scelta e indicazione del

conduttore, con facoltà di quest’ultimo di divenirne proprietario alla scadenza del periodo

contrattuale dietro versamento di un prezzo di riscatto;

• il prezzo è quantificato (in valore assoluto o in percentuale del valore dell’immobile) al

momento della stipula del contratto.

Di conseguenza, lo strumento garantisce all’utilizzatore una serie di vantaggi:

a) incrementare la capacità di ricorso all’indebitamento, poiché garantisce il finanziamento

dell’intero investimento, rispetto ad altre forme di finanziamento che coprono solo una parte

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più o meno elevata del costo, in virtù del fatto che la società di leasing è tutelata dalla

proprietà stessa del bene locato2;

b) assicurare maggiore flessibilità alla gestione finanziaria, incrementando il numero di soluzioni

cui l’azienda può ricorrere per perseguire gli equilibri monetari e finanziari; questo non solo per

la fondamentale peculiarità di consentire di posticipare e diluire nel tempo l’esborso per

l’investimento, ma soprattutto per le possibilità di definire con un’ampia variabilità alcune

caratteristiche dell’operazione (durata del contratto, piano di pagamento dei canoni, opzione di

acquisto del bene3) che incidono sulle dinamiche finanziarie complessive dell’azienda;

c) aumentare la flessibilità della gestione immobiliare, garantendo una periodica e più celere

revisione delle scelte strategiche compiute dall’impresa utilizzatrice in quanto, qualora alla

scadenza del contratto la stessa ritenesse che la disponibilità del bene non sia più

conveniente, può decidere di non rinnovare il contratto e non esercitare l’opzione di acquisto4.

5. Il leasing immobiliare in costruendo. Il quadro giuridico di riferimento. La procedura di gara La possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di avvalersi dello strumento del leasing immobiliare in

costruendo per la realizzazione di opere pubbliche è stata introdotta nel nostro ordinamento

attraverso la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296). In particolare, il comma 907

dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 prevede che le amministrazioni pubbliche “per la

realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità possono

avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria”, autorizzando il ricorso allo strumento del

leasing immobiliare per il finanziamento della realizzazione di opere pubbliche.

2 Si sottolinea d’altra parte come il leasing immobiliare non costituisca una fonte addizionale di finanziamento, ma sia alternativo all’utilizzo di altre fonti di credito. Il ricorso al leasing infatti fa sorgere per l’utilizzatore obbligazioni analoghe a quelle generate da un finanziamento di eguale ammontare, riducendo in modo corrispondente la capacità di indebitamento dell’impresa. 3 Il valore dell’immobile, al termine del periodo contrattuale, è solitamente elevato e può risultare maggiore, in termini monetari o reali, del valore iniziale; il pagamento da effettuare per il riscatto, di conseguenza, può variare da un valore simbolico ad un valore più elevato, che tenga conto della rivalutazione dell’immobile avvenuta nel corso degli anni. La vita economica di un immobile è in genere molto lunga e di conseguenza la durata dell’operazione può variare, a discrezione delle parti, da un numero relativamente limitato di anni ad un periodo molto ampio. Il canone di locazione può a sua volta comprendere una quota di ammortamento più o meno elevata del bene, in relazione al prezzo fissato per il riscatto e alla durata del contratto. 4 Ovviamente, tale flessibilità è ridotta qualora i canoni comprendano una elevata quota di ammortamento dell’immobile, per cui l’opzione di acquisto sarà esercitatile con un prezzo molto ridotto; in questi casi il locatario avrà infatti la convenienza a riscattare il bene.

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In seguito alla previsione della legge finanziaria, la “Locazione finanziaria di opere pubbliche o di

pubblica utilità” è stata inserita nel Codice dei contratti pubblici5, Capo III6, poi modificata attraverso il

recente decreto 11 settembre 2008, n. 152 (cosiddetto Terzo Decreto Correttivo del Codice dei

contratti).

In attesa sia di una maggiore esperienza da parte degli operatori, sia del Regolamento attuativo del

Codice, si sottolineano gli elementi salienti dell’operazione, come delineata dal modello italiano.

a) Oggetto della gara pubblica

L’ente pubblico interessato deve bandire una gara ad evidenza pubblica, avente per oggetto la

realizzazione di un bene immobile (es. una struttura ospedaliera; una struttura scolastica) mediante

un contratto di locazione finanziaria. Il bando deve chiarire la tipologia e le caratteristiche del bene: il

comma 2 dell’art. 160 bis stabilisce che il bando di gara determina le “caratteristiche tecniche ed

estetiche dell’opera”. Per questo motivo, è previsto che l’ente pubblico ponga a base di gara un

progetto almeno a livello preliminare.

b) Soggetti ammessi alla gara

La gara ha per oggetto la selezione contestuale del finanziatore e del soggetto realizzatore. Entrambi

devono essere in possesso dei requisiti soggettivi, tecnici ed economici prescritti dal bando di gara,

per ciascuno di essi, nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici (art. 160 bis, c. 2). Secondo la

norma, possono partecipare alla gara:

• il soggetto finanziatore (esclusivamente costituito da imprese iscritte all’elenco di cui all’art.

106 del d.lgs. 385/1993);

5Il D.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 (c.d. secondo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) ha introdotto l’art. 160 bis rubricato “Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità”, abrogando la relativa disposizione contenuta nella Legge finanziaria per il 2007. 6 Si riporta di seguito il testo dell’art. 160 bis del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: “1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all’applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria. 2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 3. L’offerente di cui al comma 2 può anche essere una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. 4. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalità previste”.

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• un’associazione temporanea di impresa, costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto

realizzatore (responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta);

• un contraente generale.

Se partecipa alla gara il solo finanziatore, questi dovrà indicare nell’offerta l’impresa di costruzioni,

sempre che quest’ultima sia in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dal bando di gara. In

tal modo, l’indicazione del costruttore diventa componente dell’offerta presentata dall’impresa di

leasing e consente di salvaguardare il principio di concorrenzialità nella scelta. Come sopra illustrato,

il vincolo contrattuale che lega l’impresa di leasing al soggetto costruttore rende legittima l’assunzione

da parte dell’impresa di leasing del rischio connesso con l’esecuzione della fornitura. Invero,

l’intermediario finanziario può assumere rischi e responsabilità concernenti il bene locato solo allorché

detti rischi siano negozialmente trasferiti in capo ad altri soggetti7. Nel caso di ATI, il soggetto

finanziatore ed il soggetto realizzatore parteciperebbero in forma congiunta. L’ATI prevista dall’art.

160 bis è del tutto peculiare, in quanto prevede una responsabilità dei suoi membri limitata alle

prestazioni di competenza, in deroga alla regola generale della responsabilità solidale di cui all’art. 37,

c. 5, del Codice dei contratti pubblici8.

Con una disposizione innovativa, l’art. 160 bis, c. 3, stabilisce inoltre che “in caso di fallimento,

inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da

parte di uno dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro può sostituirlo,

con l’assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche”. Viene

pertanto ammessa la possibilità di sostituire uno dei componenti dell’ATI su iniziativa degli

aggiudicatari e non dell’amministrazione appaltante, ma sempre dietro consenso di quest’ultima, in

deroga alla regola di cui all’art. 140 del Codice.

La figura più problematica è certamente quella del contraente generale che sarebbe “esportato al di

fuori delle infrastrutture strategiche” (De Nictolis, 2007).

c) Caratteristiche della gara

Nell’offerta, il soggetto realizzatore definisce le caratteristiche e le modalità di realizzazione dell’opera,

nonché i suoi costi, che saranno tradotti in rate di leasing. L’aggiudicazione dell’appalto dovrà

avvenire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri contenuti nel

bando (art. 160 bis, c. 2). Con l’aggiudicazione, l’Amministrazione appaltante stabilisce in via definitiva 7 Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco Speciale, Banca d’Italia, Parte I, Capitolo III, par. 3.2. 8 Anche nell’ATI verticale, la mandataria è solidalmente responsabile delle obbligazioni della mandante; solo quest’ultima risponde limitatamente al proprio apporto.

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il bene ed il costo del contratto di leasing in costruendo. A seguito dell’aggiudicazione,

l’Amministrazione appaltante attribuirà il diritto di superficie alla società di leasing aggiudicataria

dell’appalto, affinché quest’ultima possa provvedere a far realizzare l’opera all’impresa di costruzioni,

selezionata unitamente al finanziatore in sede di procedura di gara.

Infine, spetta all’amministrazione appaltante provvedere al “positivo controllo della realizzazione ed

alla eventuale gestione funzionale dell’opera”. Resta pertanto in capo all’amministrazione la verifica

della corretta esecuzione dell’opera con una modalità che non si discosterà nel contenuto sostanziale

da un vero e proprio collaudo (De Nictolis, 2007).

6. La contabilizzazione del leasing nel bilancio pubblico: approcci a confronto Nella prassi contabile internazionale convivono due diverse modalità di rilevazione dei fenomeni

economici che scaturiscono dalla sottoscrizione di un contratto di leasing:

1) il modello finanziario, tipico del sistema contabile anglosassone e più in generale di quello

applicato dai Paesi di common law, che prevede che il bene oggetto del leasing sia registrato

nello stato patrimoniale del soggetto utilizzatore fin dal momento della stipula del contratto, in

quanto da quel momento si trasferiscono in capo allo stesso tutti i rischi e i benefici correlati

allo sfruttamento economico dell’opera. Tale modello si fonda sul riconoscimento della

prevalenza di un criterio di rilevazione sostanziale, che riflette la distinzione tra la titolarità

giuridica del bene, che rimane in capo al locatore, e la titolarità economica dello stesso, che

invece è trasferita al locatario;

2) il modello patrimoniale, tipico dei sistemi contabili che privilegiano criteri di rilevazione di tipo

formale (civilistico-fiscale), secondo i quali possono essere iscritti in bilancio solo i beni di cui

un’azienda sia proprietaria. Tale modello prevede che l’iscrizione del bene nello stato

patrimoniale del locatario possa avvenire esclusivamente nel caso in cui, alla scadenza del

contratto, questi decida di riscattarlo; infatti con l’esercizio dell’opzione di riscatto si perfeziona

il passaggio della proprietà del bene dalla società di leasing all’utilizzatore.

L’assenza di una specifica disciplina civilistica del contratto di leasing nel nostro ordinamento ha un

impatto anche sulla rappresentazione contabile di quest’ultimo. La mancanza di un quadro contabile

nazionale uniforme e definito del leasing ha stimolato infatti numerosi dibattiti e confronti tra esperti ed

operatori su quale sia il sistema più efficace per rilevare le operazioni ad esso correlate. Nonostante

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Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici

13

al modello finanziario, adottato dai principi contabili internazionali, sia generalmente riconosciuta una

maggiore efficacia, nel nostro Paese è prevalso tradizionalmente l’utilizzo del metodo patrimoniale.

Anche in occasione della “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società

cooperative” contenuta nel d.lgs. 6/2003, nonostante nei lavori preparatori si fosse auspicato una

radicale modifica del sistema di rilevazione in uso9, il legislatore, nel regolamentare il trattamento

contabile delle operazioni di locazione finanziaria riformulando gli artt. 2424 e 2427 cod. civ., ha

ribadito la prevalenza del metodo patrimoniale, limitandosi a prevedere l’obbligo di indicare in nota

integrativa una serie di informazioni che consentano di desumere gli effetti delle operazioni di

locazione finanziaria sul bilancio dell’impresa utilizzatrice qualora fossero state contabilizzate con il

metodo finanziario10.

L’adozione di un corpus contabile omogeneo nel settore privato ha sollevato l’interesse della comunità

contabile internazionale ad analizzare l’opportunità di armonizzare anche le procedure contabili in uso

presso le amministrazioni pubbliche europee e di creare un linguaggio contabile comune, che induca

una maggior trasparenza ed efficacia nella rappresentazione delle modalità di impiego delle risorse

pubbliche. Il corpus di principi contabili assunti a riferimento è in questo caso costituito dai Principi

Contabili Internazionali per il Settore Pubblico (IPSAS), emessi dal Public Sector Commitee (PSC)

dell’IFAC11 (International Federation of Accountants). Il contenuto di tali principi richiama nella

sostanza gli IAS/IFRS tenendo in considerazione di volta in volta le peculiarità e specificità degli enti

pubblici chiamati ad applicarli.

In sintesi, allo stato attuale:

• gli enti pubblici non sono tra i soggetti che secondo il D.Lgs. 38/2005 hanno l’obbligo di

applicare gli IAS, che sanciscono per il leasing la prevalenza del metodo finanziario;

• attualmente, in assenza di principi contabili specifici, le amministrazioni si conformano per il

leasing alla prassi contabile impiegata dalle imprese non quotate, che utilizza il criterio

9 Nella relazione di accompagnamento alla Legge n. 366/2001 “Delega al Governo per la riforma del diritto societario” che prevedeva all’art. 6, comma c), una specifica disciplina per le operazioni di locazione finanziaria, si affermava che il leasing finanziario “andrebbe codificato con un trattamento contabile in grado di rispecchiarne meglio l’essenza economica” e che “parrebbe corretto prevederne la contabilizzazione secondo il cd metodo finanziario in luogo di quello patrimoniale”. 10 Nello specifico il provvedimento ha previsto di inserire nella Nota Integrativa un prospetto analitico che illustri: il valore attuale delle rate di canone non scadute, determinato utilizzando il tasso d’interesse pari all’onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti; l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’ esercizio; l’ammontare complessivo al quale i beni locati sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio. 11 Lo IAFC è l’associazione internazionale delle professioni contabili, cui partecipa in rappresentanza dell’Italia, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e quello dei Ragionieri. L’IFAC ha istituito nel 2000 uno specifico comitato, il Public Sector Commette (PSC), che si occupa delle redazione e pubblicazione dei principi contabili per il settore pubblico.

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QUADERNI DI PAWEB - N.8/2010

www.paweb.it 14

patrimoniale, pur con l’obbligo di indicare nella Nota Integrativa gli effetti che avrebbe indotto

sul bilancio la contabilizzazione di operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario;

Alla luce di quanto visto, è interessante evidenziare le differenze tra i due metodi contabili con

riferimento agli aspetti dell’operazione.

6.1 Metodo finanziario

Il principio contabile internazionale per il settore pubblico che disciplina la locazione finanziaria è

l’IPSAS n. 1312, principio in cui sono definiti i criteri più appropriati per il trattamento contabile del

leasing nei bilanci dei locatari e le informazioni integrative che devono essere fornite per le diverse

fattispecie di leasing. Il principio si applica alla contabilizzazione di tutti i contratti in virtù dei quali il

locatore trasferisce al locatario, a titolo oneroso, il diritto dell’uso di un bene per un periodo stabilito,

anche se al locatore possono essere richiesti rilevanti servizi in relazione all’utilizzo o alla

manutenzione del bene. Il principio classifica le diverse tipologie di leasing in relazione all’attribuzione

al locatore o locatario dei benefici e dei rischi connessi alla proprietà del bene13 oggetto del contratto:

in generale, si qualifica come finanziario il leasing che di fatto trasferisce al locatario i benefici

economici e i relativi rischi14 derivanti dalla proprietà del bene, indipendentemente dalla effettiva

titolarità giuridica sul bene stesso. In questo modo la classificazione della natura finanziaria del

leasing deriva dalla sostanza del contratto piuttosto che dalla sua forma giuridica. In Tabella 1 sono

riportati i criteri che singolarmente o in maniera combinata, identificano un contratto di leasing

finanziario secondo i dettati del principio IPSAS n. 13.

12 Il principio IPSAS n. 13 riprende i contenuti del principio IAS n. 17. 13 Il paragrafo 21 del principio prevede espressamente in relazione alla rilevazione del leasing nel bilancio del locatario che “le operazioni e gli altri fatti devono essere contabilizzati ed esposti tenendo conto della loro natura sostanziale e finanziaria e non semplicemente della loro forma giuridica. Mentre la forma giuridica di un contratto di leasing stabilisce che il locatario non acquisisce la proprietà del bene locato, nel caso di leasing finanziario la realtà sostanziale e finanziaria è che tale locatario acquisisce i benefici economici o i servizi potenziali derivanti dall’uso del bene locato per la maggior parte della sua vita economica in cambio dell’impegno a pagare un corrispettivo che approssima il valore corrente del bene e dei relativi oneri finanziari”. 14 Per rischi si intendono le perdite derivati da una parziale utilizzazione del bene, da obsolescenza tecnologica o da variazioni sul rendimento atteso imputabili ad una variazione delle condizioni economiche. Per benefici si intendono invece i servizi che potenzialmente possono derivare dal bene, o i flussi di ricavi correlati all’utilizzo del bene, o a proventi derivanti da rivalutazioni o realizzazione del valore residuo del bene (IPSAS n.13, par. 10).

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Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici

15

Tabella 1: Leasing finanziario – IPSAS 13, par. 13

Il contratto prevede il trasferimento della proprietà

del bene al termine del contratto

Il locatario ha l’opzione di acquisto del bene ad un

prezzo che ci si attende sia sufficientemente

inferiore al valore economico alla data alla quale si

può esercitare l’opzione, in modo che sia

ragionevole attendersi che essa venga esercitata

La durata del leasing copre la maggior parte della

vita utile del bene anche se la proprietà del bene

non è trasferita

Al momento della stipula del contratto il valore

attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing

equivale almeno al valore economico del bene

locato

I beni locati sono di natura così particolare che

solo il locatario può utilizzarli senza dover

apportare loro significative modifiche

Un contratto di leasing può

essere classificato come

finanziario se rispetta

singolarmente o

congiuntamene tali criteri:

I beni locati non sono facilmente sostituibili da un

altro bene

Tali criteri permettono di equiparare un contratto di leasing immobiliare pubblico, che rispetti le

caratteristiche descritte nei capitoli precedenti, ad un’operazione di leasing finanziario secondo il

principio contabile IPSAS n. 13.

Richiamando gli aspetti più propriamente contabili previsti in tale principio, il trattamento del leasing

nel bilancio di contabilità economico-patrimoniale15 dell’ente pubblico locatario può essere ricondotto

alle seguenti fasi:

• Stipula del contratto di leasing

Al momento della stipula del contratto, il locatario deve registrare nello stato patrimoniale il bene

acquisito in leasing come attività e le obbligazioni associate come passività per un importo di pari

valore; l’ammontare di tale importo è pari al minore tra il valore corrente16 del bene locato (cd fair

15 In particolare, se si tratta di un’azienda sanitaria si farà riferimento agli schemi di bilancio civilistico, con le eventuali variazioni previste dal Ministero o dalle Regioni competenti, mentre per gli enti locali al Conto del Patrimonio e al Conto Economico, che rappresentano i classici documenti di sintesi della contabilità generale e i cui schemi sono contenuti nel DPR 194/96. 16 Con la locuzione “valore corrente” si intende il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata (o una passività estinta) tra due parti. Qualora il locatario sostenga costi diretti iniziali, ovvero direttamente attribuibili alle attività svolte per un leasing finanziario

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QUADERNI DI PAWEB - N.8/2010

www.paweb.it 16

value) all’istante T0 (periodo in cui ha inizio il leasing17) e il valore attuale dei pagamenti minimi18

dovuti per il leasing. Il pagamento richiesto per esercitare l’opzione di acquisto può essere incluso tra i

pagamenti solo se, alla data in cui l’opzione sarà esercitabile, il prezzo sia sufficientemente inferiore al

valore corrente, così da rendere ragionevolmente certo l’esercizio dell’opzione stessa.

L’attualizzazione di tali pagamenti deve essere effettuata utilizzando il tasso di interesse implicito del

leasing19. Nel caso di leasing immobiliare in costruendo, è possibile ipotizzare che le scritture contabili

siano registrate a collaudo (positivo) dell’opera o all’approvazione degli stati di avanzamento lavori,

ovvero al momento in cui il locatario entra nella effettiva disponibilità del bene.

• Pagamenti dei canoni per la durata del contratto

Per quanto attiene al pagamento dei canoni periodici dovuti dal locatario è necessario scomporre la

quota capitale, che verrà registrata in riduzione al debito complessivo iscritto nelle passività dello stato

patrimoniale, dalla quota interessi che verrà invece registrata nel conto economico come onere

finanziario20.

• Ammortamento del bene

Il valore del bene locato deve essere ammortizzato dal locatario coerentemente con i criteri previsti

dal principio IPSAS n. 17 per i beni (immobili, impianti e macchinari) ammortizzabili di proprietà. La

quota ammortizzabile deve essere imputata in ciascuno degli esercizi contabili relativi al periodo di

utilizzo atteso. Se sussiste una ragionevole certezza che il locatario eserciti il diritto di riscatto al

termine del leasing, il periodo di utilizzo atteso (e quindi il periodo di ammortamento) coinciderà con

quello della reale vita utile del bene; in caso contrario il periodo di riferimento assunto sarà il più breve

tra la vita utile del bene e la durata del contratto. Di conseguenza può non sussistere una

corrispondenza univoca tra la somma della quota di ammortamento e gli oneri finanziari, e

(quali ad esempio i costi di negoziazione e di stipula del contratto), gli stessi contribuiscono ad incrementare il valore corrente del bene locato rilevato. 17 L’inizio del leasing coincide con la data anteriore tra quella della stipula del contratto e quella dell’impegno delle parti sulle principali clausole del leasing (IPSAS n. 13, par. 7). 18 I pagamenti minimi dovuti per il leasing sono invece i pagamenti richiesti (o che possono essere richiesti) al locatario nel corso della durata del contratto, ad esclusione dei canoni sottoposti a condizione, dei costi per servizi e imposte che devono essere pagati dal locatore ed essere a lui rimborsati e del valore residuo non garantito. Quest’ultimo rappresenta la parte del valore residuo del bene locato la cui realizzazione da parte del locatore non sia certa (o sia garantita solamente da un terzo collegato al locatore,come nel caso di patto di riacquisto). 19 E’ il tasso di interesse che consente, all’inizio del leasing, di eguagliare il valore attuale complessivo dei pagamenti minimi dovuti per il leasing e del valore residuo non garantito al valore corrente (fair value) del bene locato. Qualora non fosse possibile determinarlo, per la presenza ad esempio di indicizzazioni, dovrà essere assunto il tasso marginale di interesse del finanziamento per il locatario; esso è il tasso di interesse che il locatario dovrebbe pagare per un leasing con le stesse caratteristiche o, in alternativa, il tasso che al momento della stipula del contratto di leasing, il locatario dovrebbe pagare per un prestito con durata e garanzie simili necessario ad acquisire il bene. 20 Gli oneri finanziari devono essere ripartiti tra gli esercizi di durata del contratto in modo da avere un tasso d’interesse costante sul debito residuo per ciascun esercizio. Nella prassi possono essere impiegate alcune forme di approssimazione per semplificarne il calcolo.

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Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici

17

l’ammontare del canone di leasing; per questo motivo non è corretta la semplice rilevazione

dell’importo del canone come un costo nel conto economico. Analogamente, raramente le attività, e le

relative passività, mantengono lo stesso valore dopo la data di inizio del leasing.

• Riscatto del bene

Nel caso in cui il prezzo di riscatto sia stato incluso nel valore iniziale del bene, al momento del

riscatto non verrà rilevata alcuna scrittura. In caso contrario, sarà rilevato un incremento delle attività

per un importo pari al prezzo versato, a fronte di un’immediata uscita di cassa: tale valore dovrà

essere ammortizzato per la vita residua del bene. Nei contratti di leasing pubblico, il prezzo di riscatto

è solitamente molto basso e l’esercizio del riscatto, in virtù anche dell’alta specificità del bene è

pressoché certo; il prezzo dovrebbe quindi essere incluso nel valore iniziale del bene.

Informazioni integrative

Il paragrafo 32 del principio IPSAS n. 13 prevede inoltre una serie di ulteriori informazioni che il

locatario deve fornire in Nota Integrativa tra le quali:

• per ciascuna categoria di beni, il valore contabile netto dei beni alla data di chiusura del

bilancio;

• un prospetto di riconciliazione tra il totale dei pagamenti minimi dovuti (cd investimento lordo)

alla data del bilancio e il loro valore attuale;

• il totale dei pagamenti minimi dovuti per i leasing effettuati e il loro valore attuale, per specifici

scaglioni temporali (non più di un anno, tra uno e cinque anni, più di cinque anni);

• i canoni sottoposti a condizione21 rilevati come proventi nel periodo di riferimento;

• il totale dei pagamenti minimi previsti per eventuale sublocazione;

• una descrizione dei contratti di leasing significativi del locatario, includendo, tra gli altri, il

criterio alla base della determinazione dei canoni sottoposti a condizione, le clausole di

opzione di rinnovo, di acquisto e di indicizzazione, le restrizioni previste da contratti di leasing,

quali quelle riguardanti il ritorno sul risultato economico, dividendi, nuovo indebitamento e

ulteriori leasing.

In Figura 3 si sintetizzano le rilevazioni previste dall’IPSAS n. 13 per un contratto di leasing nel

bilancio di contabilità economico-patrimoniale.

21 Il canone sottoposto a condizione è la parte dei canoni il cui importo varia in funzione di un fattore diverso dallo scorrere del tempo (quale una percentuale di vendite, un ammontare d’uso, indici di prezzo, tassi di interesse di mercato).

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www.paweb.it 18

Figura 3: Metodo finanziario – leasing immobiliare in costruendo - contabilità economico-patrimoniale

6.2 Metodo patrimoniale

I principi contabili nazionali, pur non avendo per ora disciplinato nello specifico la tipologia negoziale

del leasing, stabiliscono implicitamente che le rilevazioni ad esso correlate debbano uniformarsi al

metodo patrimoniale; infatti il documento PC n. 16 relativo alle immobilizzazioni materiali non può

essere applicato ai beni di terzi in quanto prevede espressamente che sia “il passaggio del titolo di

proprietà” a determinare “l’inclusione dei beni che costituiscono le immobilizzazioni materiali nei

relativi conti, in quanto con tale passaggio vengono trasferiti i rischi e i benefici relativi a tali beni”. Le

amministrazioni pubbliche, in mancanza di specifici principi contabili, si sono uniformate a tale

approccio. Di conseguenza, rispetto al sistema di contabilità economico-patrimoniale22, l’utilizzatore

pubblico può iscrivere il bene oggetto del contratto di leasing tra le immobilizzazioni dello stato

patrimoniale (o conto del patrimonio) solo nel momento in cui ne acquisisce giuridicamente la

proprietà; d’altra parte sarà tenuto a rilevare nel conto economico alla voce “Costi per il godimento di

beni di terzi” l’importo dei canoni periodici corrisposti alla società di leasing. Nei conti d’ordine sarà

registrato il valore del bene utilizzato, l’ammontare degli impegni per i canoni futuri che dovranno

essere versati alla società di leasing e il prezzo previsto per l’eventuale riscatto. Solamente nel caso

in cui il locatario decidesse di esercitare l’opzione di riscatto e quindi si perfezionasse giuridicamente il

22 Anche in questo caso, se si tratta di un’azienda sanitaria si farà riferimento agli schemi di bilancio civilistico, con le eventuali variazioni previste dal Ministero o dalla Regione corrispondente, mentre per gli enti locali al Conto del Patrimonio e Conto Economico i cui schemi sono contenuti nel DPR 194/96.

T0TN

Durata

del contratto

Presa in consegna

del bene

Iscrizione del

prezzo di

riscatto

all’ATTIVO del

prezzo* (SP)

Riscatto

del bene

Ammortamento

del valore di

Riscatto (CE)

Durata residua

del bene

Tz

Iscrizione all’ATTIVO del

valore del bene (SP)

Iscrizione al PASSIVO di un

debito di importo uguale al

valore del bene per i futuri

pagamenti (SP)

CANONE

- Iscrizione degli oneri finanziari (quote

interesse del canone, CE)

- Riduzione al debito complessivo

iscritto nelle passività dello stato

patrimoniale (quota capitale, SP)

AMMORTAMENTO

- Iscrizione quote di ammortamento in

riduzione del valore dell’attivo (CE)

*se non è già incluso nel valore iniziale del bene

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Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici

19

passaggio della proprietà del bene, quest’ultimo potrà essere inserito tra le voci dell’attivo dello stato

patrimoniale e ammortizzato per gli anni residui di vita utile. In Figura 4 si sintetizzano le rilevazioni

previste dall’applicazione del metodo patrimoniale ad un contratto di leasing pubblico nel bilancio di

contabilità economico-patrimoniale.

Figura 4: Metodo patrimoniale – rilevazione in contabilità economico-patrimoniale

6.3 Confronto con le registrazioni di operazioni di indebitamento e impatti sul

bilancio

La rilevazione contabile di un’operazione di leasing secondo il criterio patrimoniale in uso tanto per le

imprese private che per le amministrazioni pubbliche implica un sistema di rilevazione diverso rispetto

a quello previsto per altre forme di indebitamento finalizzate all’acquisto di un bene, quali tipicamente

il mutuo.

Le rilevazioni di un’operazione di indebitamento a medio-lungo termine con un istituto di

credito ordinario

In contabilità generale alla stipula del mutuo corrisponde la rilevazione di un aumento delle

disponibilità liquide e un aumento dei debiti di finanziamento; al momento del pagamento della rata si

registra, a fronte di un’uscita di cassa, un costo per interessi passivi per la quota interessi e una

diminuzione dei debiti di finanziamento per la quota capitale. Parallelamente vengono effettuate le

operazioni di rilevazione del bene acquisito grazie al finanziamento ottenuto all’attivo dello stato

patrimoniale e le relative scritture di ammortamento.

La mancata applicazione del metodo finanziario impedisce una rappresentazione corretta e veritiera

della causa sostanziale del contratto di leasing, ovvero il finanziamento di un investimento pubblico

attraverso una specifica forma di indebitamento, influenzando la significatività dei bilanci; di

T0 TN

Durata

del contratto

Presa in consegna

del bene

Iscrizione del

prezzo di

riscatto

all’ATTIVO (SP)

Riscatto

del bene

Ammortamento

del valore di

riscatto (CE)

Durata residua

del bene

Tz

Iscrizione nei Conti d’Ordine

del valore del bene, dell’

ammontare delle obbligazioni

per canoni futuri e del prezzo

di riscatto

Iscrizione dell’importo del canone

periodico corrisposto alla società

di leasing di competenza

dell’esercizio (CE)

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QUADERNI DI PAWEB - N.8/2010

www.paweb.it 20

conseguenza vi è il rischio che il decisore pubblico possa essere indotto a scegliere la modalità di

realizzazione più conveniente sotto il profilo contabile a discapito della valutazione dell’opportunità e

della convenienza tecnica, gestionale ed economico-sociale dello stesso.

Rispetto alle rilevazioni di contabilità finanziaria il leasing, non essendo equiparato ad un’operazione

di indebitamento, presenta rispetto ad un mutuo, il vantaggio di non aggravare la situazione debitoria

dell’ente.

Gli impatti generati dal diverso metodo impiegato per la contabilizzazione delle due forme di

indebitamento potrebbero indurre gli enti che, per una limitata autonomia finanziaria non possono

accendere nuovi mutui, ad utilizzare il leasing per rispettare formalmente il vincolo di indebitamento,

ma impegnando ugualmente nella sostanza i bilanci futuri per le obbligazioni correlate ai canoni. Il

ricorso al metodo finanziario impedirebbe tale distorsione equiparando il leasing alle altre modalità di

indebitamento.

Al momento, in attesa di una normativa organica dell’operazione, è auspicabile che gli enti pubblici

espongano nella nota integrativa gli effetti derivanti dall’adozione del metodo finanziario di

contabilizzazione delle operazioni di leasing. Ciò, se da un lato produce inevitabilmente una doppia

rappresentazione degli accadimenti della gestione, dall’altro contribuirebbe a fornire un quadro più

fedele della situazione economico-patrimoniale-finanziaria dell’azienda ed eviterebbe che il differente

impatto rispetto ad altre forme di indebitamento influenzi la scelta tecnica dello strumento da utilizzare

per finanziare gli investimenti.

7. Il trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto del leasing

pubblico

Per valutare la convenienza economica di un leasing è indispensabile considerare anche gli impatti

fiscali che esso può produrre in capo all’utilizzatore e, nello specifico, in capo all’ente pubblico

appaltante al fine di dedurne l’effetto sul costo complessivo dell’operazione rispetto ad altre modalità

di finanziamento. A questo proposito, tralasciando gli aspetti relativi all’imposizione diretta23, è

necessario analizzare, rispetto all’attuale quadro normativo, quali siano i regimi ai fini dell’Imposta sul

valore aggiunto applicabili all’operazione e i loro impatti sia in capo alla società di leasing (che,

23 Tendenzialmente tali aspetti sono irrilevanti in presenza di un ente pubblico.

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Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici

21

evidentemente, avrà sempre la qualifica di soggetto passivo d’imposta), che all’ente pubblico

utilizzatore (per il quale, in linea di massima, l’Imposta sul valore aggiunto rappresenta un costo, non

essendo l’acquisizione dell’immobile riferibile ad un’attività commerciale).

Agli effetti dell’Imposta sul valore aggiunto, le operazioni dipendenti da un contratto di locazione

finanziaria sono riconducibili alle prestazioni di servizi disciplinate dall’art. 3, primo comma, del DPR n.

633 del 26 ottobre 1972, il quale prende in considerazione, tra l’altro, le “prestazioni verso

corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte”. Il

secondo comma dell’art. 3, inoltre, qualifica come prestazioni di servizi quelle rese, dietro

corrispettivo, in dipendenza di contratti di locazione, affitto, noleggio e simili; come chiarito con

Risoluzione del Ministero delle finanze n. 57/E/III/7/1109 del 7 aprile 1997 “è ragionevole ritenere che

il termine "locazione", utilizzato dalla richiamata norma senza ulteriori specificazioni, possa essere

riferito anche al contratto di leasing - o locazione finanziaria - che, non espressamente disciplinato dal

codice civile, presenta comunque innegabili affinità con la fattispecie della locazione di cui agli articoli

1571 e seguenti del richiamato codice”.

L' art. 6 del DPR n. 633 del 1972, relativamente alle prestazioni di servizi, fa coincidere ai fini IVA il

momento di effettuazione dell’operazione con quello di pagamento del corrispettivo; per quanto

concerne i contratti di leasing, è generale il riconoscimento che l’obbligo di versamento dell’imposta

sul valore aggiunto e tutti gli altri obblighi strumentali connessi sorgono, in capo alla società di leasing,

al momento in cui viene pagato ciascuno dei canoni periodici, limitatamente all'importo di volta in volta

corrisposto. Qualora poi, alla scadenza contrattuale, venga esercitata da parte dell' utilizzatore del

bene la facoltà di riscatto, la somma predeterminata che deve essere corrisposta per acquisire la

proprietà del cespite, viene a costituire il corrispettivo di una vera e propria cessione di beni, “per cui è

possibile affermare che il contratto di leasing configura, ai fini dell’IVA, una serie di prestazioni di

servizi il cui corrispettivo è rappresentato dai canoni, e una cessione di beni, meramente eventuale,

avente come corrispettivo l’ importo dovuto per il riscatto” (RM n. 57/E).

In relazione invece all’aliquota IVA applicabile, le disposizioni contenute nell’art. 16 del DPR n.

633/1972 prevedono che “per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e

simili che hanno per oggetto la produzione di beni, e per quelle dipendenti da contratti di locazione

finanziaria, di noleggio e simili, l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in

caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili”. In

merito all’estensione di tale norma, si ritiene che la norma si limiti a disciplinare l’aliquota applicabile a

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QUADERNI DI PAWEB - N.8/2010

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determinate operazioni di locazione finanziaria (ovviamente, qualora le stesse siano imponibili), ma

non possa essere invocata per stabilire il regime di esenzione o di imponibilità di tali operazioni.

8. Considerazioni conclusive

Come emerge dalle pagine precedenti, il ricorso al leasing presenta alcuni indubbi vantaggi per le

amministrazioni pubbliche:

• utilizzo immediato del bene: l’ente utilizza il bene senza aver sostenuto alcuna spesa di

investimento, alleggerendo in tal modo il bilancio, che non evidenzia alcuna spesa in conto

capitale;

• frazionamento del costo: il costo del bene viene frazionato in più anni, con il canone di locazione,

secondo un criterio simile a quello adottato in sede di ammortamento dei beni acquistati;

• durata: solitamente il leasing presenta una durata di medio periodo, certamente minore rispetto

alla durata dei mutui: 3-5 anni per la locazione di beni mobili, 7-9 per i beni immobili. È possibile,

comunque, prevedere durate più lunghe;

• velocità della procedura di acquisizione; l’operazione di leasing si svolge attraverso un bando

pubblico, nel quale è indicata la natura del bene che si intende acquisire e sono individuate anche

le caratteristiche finanziarie dell’operazione: durata, costo espresso in un canone comprensivo sia

della quota capitale che di interessi, modalità di riscatto del bene; la procedura di acquisizione in

leasing è più rapida dell’acquisto diretto;

• il canone di leasing non rientra nel calcolo del limite di indebitamento, sia per gli enti locali che per

le ASL/AO, e non ne irrigidisce quindi la gestione.

Tuttavia, la conoscenza e la diffusione ancora limitate del leasing nel settore pubblico, l’attenzione e

le aspettative dell’opinione pubblica sulla finanza di progetto come strumento per risolvere il problema

della carenza di risorse pubbliche da destinare a nuovi investimenti, la scarsa diffusione tra gli

operatori pubblici di tecniche di valutazione comparata degli strumenti di finanziamento (che

comprendano variabili ulteriori rispetto al mero costo dell’intervento), rischiano di orientare la scelte

verso procedure che non sempre risultano le più coerenti con la tipologia di infrastruttura da realizzare

e del servizio da erogare, pregiudicando in alcuni casi la possibilità stessa di completare l’opera nei

tempi e nei costi previsti e di conseguenza, la convenienza complessiva dell’iniziativa rispetto

all’adozione di soluzioni realizzative alternative.

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Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici

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In realtà, il modello di project finance “puro” è stato applicato solo a grandi progetti di investimento di

natura privata (oleodotti, gasdotti, impianti di estrazione petrolifera, telecomunicazioni, impianti di

produzione energetica, ecc.) tipici di settori produttivi capital intensive, mentre nel settore pubblico,

solo ad operazioni pienamente remunerative (parcheggi, cimiteri, ecc.). Nella maggior parte delle

esperienze realizzate, infatti, si sono rese necessarie alcune significative varianti rispetto al modello

teorico di riferimento, in quanto gli investimenti pubblici spesso non presentano livelli di flussi di cassa

sufficienti a coprire i costi di impianto e di gestione e rendono quindi indispensabile un intervento

integrativo pubblico al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del progetto e stimolare così

la partecipazione privata all’iniziativa. Di conseguenza la tendenza è a strutturare forme di public

private partnership, caratterizzate da un coinvolgimento finanziario sempre più ampio del soggetto

pubblico, secondo un approccio che in letteratura è definito con l’acronimo BOSLT, Build, Operate,

Subsidize, Lease, Transfer. In particolare, qualora non siano previste tariffe sull’utenza o il loro livello

sia inadeguato a consentire al concessionario un adeguato ritorno sull’investimento, l’ente pubblico

affianca alla realizzazione dell’opera la gestione di molte iniziative no core a maggiore redditività in

grado di garantire la sostenibilità di lungo periodo dell’economicità del progetto; l’ente ripaga il

concessionario versando, oltre al prezzo, subsidize, un canone periodico, lease, che copra i costi dei

servizi di supporto24. In questo modello, che viene utilizzato più frequentemente in Italia per le opere a

tariffazione sulla pubblica amministrazione25 (sanità, edilizia pubblica, ecc.), il rischio è che l’ente,

affidando ad un unico operatore per un periodo molto lungo (in media tra i 20 e 30 anni) la gestione di

tutti i servizi no core, spesso senza adeguati strumenti di monitoraggio, verifica e revisione degli

standard dei servizi, (che richiederebbero comunque costi di transazione e di informazione elevati),

perda di fatto il controllo su un’importante area di attività che, per quanto accessoria, influenza

comunque in maniera significativa anche l’efficienza e qualità delle prestazioni principali. Inoltre è

stato osservato come in queste circostanze venga meno la caratteristica della redditività che

dovrebbe costituire il presupposto fondamentale per l’attivazione di concessioni di costruzione e

gestione in favore di un operatore privato (ovvero la capacità dell’opera di remunerare l’investimento

effettuato dal concessionario attraverso le tariffe riscosse dall’utente finale). A questo proposito si può

affermare come in tali casi la concessione sia equiparabile ad appalto in cui il pagamento non venga

24 Il canone è finalizzato a remunerare il concessionario per la gestione dei servizi di supporto erogati quali: manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e degli impianti e delle aree verdi; servizi amministrativi; servizi alberghieri di carattere industriale; altri servizi di supporto all’attività. 25 In proposito si è sottolineato come questo meccanismo faccia venire meno il presupposto dello strumento della concessione che prevede all’art. 19 comma 2-ter, la possibilità di affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione a condizione che l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera rimanga in capo al concessionario.

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h QUADERNI DI PAWEB - N.8/2010

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effettuato a stati avanzamento lavori ma sia dilazionato nel tempo in forma di canone, al fine di andare

incontro àalla àdifficoltà àdell’ente àconcedente àdi àreperire àle àrisorse àper àpagare àsubito à(entro àl’ultimazione

dell’opera) l’investimento del privato.

D’altra àparte àsi àè àsottolineato àcome àproprio à i àsettori ànon àauto à remunerativi àcostituiscano àquelli àpiù

coerenti àcon à l’applicazione àdi àun àcontratto àdi à leasing26; à tale àstrumento à infatti àda àun à lato àconsente à il

finanziamento à delle à attività à necessarie à alla à realizzazione à e à al à corretto à funzionamento à dell’opera

attraverso à un à piano à di àpagamento àdei à canoni à che à può à essere àstrutturato à in à maniera à flessibile à per

renderlo à sostenibile à rispetto à alle à dinamiche à finanziarie à dell’ente, à dall’altro à garantisce à all’ente à di

decidere à se à e à in à che à misura à esternalizzare à i à servizi à accessori à non à strettamente à correlati

all’infrastruttura, individuando la formula contrattuale più opportuna (global service o singoli contratti di

fornitura/servizi) àche àconsenta àdi àselezionare àsul àmercato àgli àoperatori àdi àvolta à in àvolta à in àgrado àdi

offrire àle condizioni àpiù àconvenienti à(sia in àtermini àdi àqualità dei àservizi àerogati, àche economici) rispetto

agli à obiettivi à strategici à dell’ente. à Inoltre, à dal à punto à di à vista à operativo, à le à peculiarità à dello à schema

procedurale à di à applicazione à del à leasing à al à settore à pubblico, à consentono à all’amministrazione à di

beneficiare àdi àalcuni à importanti àvantaggi àquali à la àsnellezza àdella àprocedura àper à la àvalutazione àe à la

selezione à del à contraente, à la à garanzia à della à coerenza à tra à piano à industriale à e à risorse à finanziarie à a

disposizione, à la à trasparenza à e à il à contenimento à del à rendimento à del à partner à privato à e à dei à costi à di

strutturazione àdell’iniziativa, àun àadeguato àschema àdi àdistribuzione àdei àrischi àcon àla àsocietà àdi àleasing

che agisce come unica controparte negoziale per la pubblica amministrazione per tutte le attività

correlate all’appalto.

26 Si riporta a titolo di esempio un brano della delibera di motivazione del ricorso al leasing per la costruzione di un nuovo istituto penitenziario in cui si afferma che “la scelta di questo istituto è derivata da molteplici fattori, tra i quali l’impossibilità di ricorrere al project financing, in quanto a strutture come gli istituti penitenziari, è difficile associare dei servizi (es. mensa, bar) in grado di generare un flusso di cassa adeguato a ricompensare il costo di realizzazione dell’opera (si tratta di opere cd “fredde” [si legga a tariffazione sull’amministrazione]…(omissis)…conseguentemente l’unico strumento in grado di consentire l’acquisizione degli immobili de quibus è risultato essere il leasing finanziario, quale strumento di prefinanziamento dell’opera, il cui acquisto da parte dell’amministrazione “utilizzatrice” è posticipato al termine del periodo locativo”; alla stessa conclusione è giunta l’Unità Tecnica di Finanza di Progetto, Edilizia Penitenziaria. Analisi di settore, in Relazione annuale, Roma, Gennaio 2002 e dal parere della Corte dei Conti, Sezione Centrale Di Controllo Sulla Gestione Delle Amministrazioni Dello Stato, Relazione su “Edilizia penitenziaria – programmi di investimento, di ristrutturazione e di dismissione (2001-2003)”, 28 maggio 2005.

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Il lavoro cerca, con un taglio pratico,di favorire una lettura sistematica dellevarie disposizioni previste dal D.L.78/2010 in tema di finanza locale, cer-cando di rispondere ad una esigenzainformativa veloce e sufficientementecompleta al fine di agevolare il più pos-sibile la gestione del bilancio 2010 ed ilprocesso di formazione del bilancio diprevisione e dei suoi allegati per l’anno2011, di riduzione dei costi della politica,di personale ed organizzazione,etc"..........

Il volume è diviso in più parti,ciascuna curata da autori diversi, forni-sce, in modo chiaro e sintetico, alcunerisposte ai numerosi dubbi evidenziatinel corso del lavoro, utilizzando schemi,grafici ed esempi che aiutano il lettorenella comprensione delle scelte legisla-tive e delle soluzioni consigliate.

Gli autori

Arturo Bianco - Ebron D’Aristotile - Matteo BarberoNico Cinosi - Marco Borghesi - Roberto Caselli - Simone Chiarelli

Il lavoro si completa con una ampia e articolata serie di“Domande” e “Risposte” sulle questioni di maggior rilievo..........

A cura di Arturo Bianco ed Ebron D’Aristotile

Commento alle disposizioniriguardanti gli enti locali

In particolare saranno affrontati i seguenti temi:

Gruppoeditoriale

LA MANOVRA D’ESTATE2010

le entrate dei comuni e delle province e laloro riscossione;il patto di stabilità;i trasferimenti agli enti locali;le modifiche alle disposizioni ordinamentalipreviste;le società delle amministrazioni pubbliche;il personale;altre disposizioni riguardanti gli Enti locali.

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Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici

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Norme e prassi

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QUADERNI DI PAWEB - N.8/2010

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L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2007). (G.U. 27 dicembre 2006, n. 299 - S.O. n. 244)

Art. 1 comma 907. [Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria] (1). (1) Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

(G.U. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.) omissis Art. 106. Albo degli intermediari finanziari 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, nonchè prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonchè attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonchè in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. omissis

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (G.U. 2 maggio 2006, n. 100 - S.O. n. 107)

omissis Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti 5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonchè nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni

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Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici

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secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. Omissis Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore. (art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005) 1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario (1). 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (2). 3. [In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57, se l'importo dei lavori da completare è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alla soglia di cui all'articolo 28] (3). 4. [Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorchè i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57] (4). (1) Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152. (2) Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152. (3) Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152. (4) Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152. Omissis

Codice civile

Art. 2424. (Contenuto dello stato patrimoniale). Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. Attivo: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento;

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QUADERNI DI PAWEB - N.8/2010

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2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri.

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Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici

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Totale. III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Passivo: A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie. VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti;

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12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis. Omissis Art. 2427. (Contenuto della nota integrativa). La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; 3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 3 bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni; 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche; 6 bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

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Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici

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6 ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine; 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve"; 7 bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi; 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce; 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche; 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi; 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri; 13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile; 14) un apposito prospetto contenente: a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione; 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio; 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono; 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative; 19 bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori; 20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis; 21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma; 22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un

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QUADERNI DI PAWEB - N.8/2010

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apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio; 22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società; 22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(G.U. 11 novembre 1972, n. 292 - S.O.).

omissis Art. 3. Prestazioni di servizi. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; 4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

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Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. Non sono considerate prestazioni di servizi: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale; b) i prestiti obbligazionari; c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2; d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2; e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi; f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari; g) Lettera abrogata dall’art. 34, D.L. 2 marzo 1999, n. 69; h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze: a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità; b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte; c) dall'Unione nazionale incremento razze equine; d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale. Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti: a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis; b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore

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alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo. omissis Art. 6. Effettuazione delle operazioni. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo; b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario; c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni; d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione; d bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile; d ter) Lettera abrogata dall’art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. In ogni caso le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di

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applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione. Omissis Art. 16. Aliquote dell'imposta. L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 20% della base imponibile dell'operazione. L'aliquota è ridotta al 4 e al 10 per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'art. 34, ed è elevata al 38 per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili . Omissis Ministero delle Finanze, Risoluzione 7 aprile 1997, n. 57/E Iva – Trattamento dei contratti di leasing aventi ad oggetto terreni adibiti a cava Con istanza diretta alla scrivente la Confindustria ha chiesto di conoscere il trattamento da riservare, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di leasing immobiliare aventi ad oggetto terreni da adibire a cava. La confederazione istante ha fatto presente che i terreni destinati ad essere utilizzati per finalità estrattive in taluni casi sono compresi dagli strumenti urbanistici tra quelli suscettibili di utilizzazione edificatoria, ma nella maggioranza delle ipotesi sono classificati tra le aree non edificabili. Al fine di risolvere il quesito proposto, si ritiene utile rammentare in premessa che il contratto di locazione finanziaria ha ad oggetto la messa a disposizione, da parte di un soggetto, di un bene mobile o immobile che la controparte ha il diritto di utilizzare dietro pagamento di canoni periodici, con facoltà, alla scadenza del termine, di riscattare il bene oggetto della pattuizione, acquisendone così la proprietà, mediante pagamento di una somma prestabilita. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni dipendenti da un contratto di leasing sono riconducibili alle prestazioni di servizi disciplinate dall'art. 3, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale espressamente prende in considerazione, tra l'altro, le "prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte". Il secondo comma del predetto art. 3, inoltre, qualifica come prestazioni di servizi quelle rese, dietro corrispettivo, in dipendenza di contratti di locazione, affitto, noleggio e simili. È ragionevole ritenere che il termine "locazione", utilizzato dalla richiamata norma senza ulteriori specificazioni, possa essere riferito anche al contratto di leasing - o locazione finanziaria - che, non espressamente disciplinato dal codice civile, presenta comunque innegabili affinità con la fattispecie della locazione di cui agli articoli 1571 e seguenti del richiamato codice. In virtù dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, che, relativamente alle prestazioni di servizi, fa coincidere il momento di effettuazione dell'operazione ai fini I.V.A. con quello di pagamento del corrispettivo, si deve ritenere che, per quanto concerne i contratti di leasing cui si riferisce l'istanza,

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l'obbligo di versamento dell'imposta sul valore aggiunto e tutti gli altri obblighi strumentali connessi sorgono al momento in cui viene pagato ciascuno dei canoni periodici, limitatamente all'importo di volta in volta corrisposto. Qualora poi alla scadenza contrattuale venga esercitata, da parte dell'utilizzatore del bene, la facoltà di riscatto, la somma predeterminata e distinta dai canoni periodici già versati, che deve essere corrisposta per acquisire la proprietà del cespite, viene a costituire il corrispettivo di una vera e propria cessione di beni, per cui è possibile affermare che il contratto di leasing configura, ai fini dell'I.V.A., una serie di prestazioni di servizi il cui corrispettivo è rappresentato dai canoni, e una cessione di beni, meramente eventuale, avente come corrispettivo l'importo dovuto per il riscatto. Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno distinguere, in relazione al quesito proposto, le due ipotesi collegate alla circostanza che il terreno sia suscettibile, o meno, di utilizzazione edificatoria. Nel caso in cui sia concesso in locazione finanziaria un terreno edificabile - da utilizzare come cava - il soggetto concedente è tenuto ad applicare l'I.V.A., provvedendo all'emissione della fattura, in corrispondenza di ognuno dei pagamenti periodici del canone. L'aliquota da applicare è quella ordinaria del 19%, prevista in linea generale per le prestazioni di servizi non espressamente ricomprese tra le operazioni agevolate. La medesima aliquota del 19% si rende applicabile alla cessione, meramente eventuale, che viene a concretizzarsi nel caso in cui l'utilizzatore eserciti, alla scadenza contrattuale, la facoltà di riscatto. In caso di leasing avente ad oggetto un terreno insuscettibile di utilizzazione edificatoria, ossia un terreno la cui cessione è esclusa dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma terzo, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, si ritiene che, in corrispondenza ai pagamenti del canoni periodici, il concedente sia ugualmente tenuto ad applicare l'imposta con l'aliquota ordinaria del 19% prevista per le prestazioni di servizi. Non risulta infatti applicabile, ad avviso della scrivente, la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 16 del richiamato D.P.R. n. 633 del 1972, la quale stabilisce, tra l'altro, che alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di locazione finanziaria l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni dati in leasing. La richiamata disposizione infatti fa riferimento, con tutta evidenza, ad operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e quindi non può essere invocata al fine di estendere ai canoni di leasing relativi al terreno non edificabile il trattamento di esclusione dal campo di applicazione del tributo stabilito, ai sensi del richiamato art. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972, per le cessioni dei medesimi terreni. Invece, in caso di esercizio del riscatto alla scadenza del leasing relativo a terreno non edificabile, alla somma all'uopo corrisposta dall'utilizzatore non deve essere applicata l'I.V.A. in quanto tale importo, costituendo il corrispettivo di una vera e propria cessione, beneficia del non assoggettamento al tributo espressamente previsto dal citato art. 2, terzo comma, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972. L'Ufficio I.V.A., che legge per notizia, è pregato di portare quanto sopra a conoscenza della associazione istante.

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Elenco dei Quaderni pubblicati 2007 n. 1 - E. D’Aristotile : Il Patto di Stabilità n. 2 - E. D’Aristotile : Il rendiconto della gestione n. 3 - E. D’Aristotile: La rimodulazione dei prestiti della CC.DD. n. 4 - A. Di Filippo: Il personale nella Finanziaria 2007 n. 5 - A. D’Alessandri: La responsabilità amministrativa e contabile nell’ente locale n. 6 - N. Cinosi: IVA e IRAP negli enti locali. Caratteristiche e dichiarazione n. 7 - N. Parmentola: Governance e territorio. Le politiche per lo sviluppo locale n. 8 - M. Collevecchio: Verso la Carta delle Autonomie. Il ddl n. 1464 all’esame del Senato n. 9 - D. Angiolelli: Analisi dei costi. Un caso pratico 2008 n. 1 - Maria Concetta Rosati: Avvalimento nei contratti pubblici. Alcune considerazioni n. 2 - Agostino Bultrini: Privacy ed Enti Locali: l'uso degli strumenti informatici a prova di

riservatezza n. 3 - M. Russo & G. Di Pangrazio: Trasparenza ed etica nella p.a.: due esempi. Il Difensore Civico

nella Regione Abruzzo - Il Codice di Autodisciplina degli Enti Locali n. 4 - Argentino D’Auro: Riscossione coattiva: tributi ed altre entrate degli Enti Locali n. 5 – Paolo Braccini: Balanced Scorecard negli Enti Locali

n. 6 – Giuseppe Leopizzi: Profili amministrativi di responsabilità nell’ente locale

n. 7 – Stefano Barera: Il condono erariale alla luce della giurisprudenza costituzionale

n. 8 – Matteo Barbero: Federalismo fiscale: stato dell’arte e prospettive future

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n. 9 – Argentino D’Auro: La partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale

n. 10 – E.D’Aristotile & M.Marafini: Il Patto di stabilità 2009 dopo la Legge 6 agosto 2008, n. 133

n. 11 – Marcello Collevecchio: Il promotore finanziario nel Codice dei contratti pubblici

2009

n. 1 - Roberto Mastrofini: Dismissioni e valorizzazioni di patrimonio immobiliare pubblico nell’art. 58 della legge 6 agosto 2008

n. 2 – Marcello Faviere: La sicurezza negli appalti di forniture e servizi: il DUVRI e non solo.

Considerazioni sulla gestione delle procedure di gara e dei contratti n. 3 – Achille D’Alessandri: Il controllo collaborativo della Corte dei Conti n. 4 – Carlo Amoroso: Affidamenti in house providing e alle società a capitale misto pubblico –

privato n. 5 – Vincenzo Angeloni: La certificazione ambientale degli enti locali. UNI EN ISO 14001, EMAS n. 6 – Matteo Barbero : Verso il federalismo fiscale. Una prima analisi della Legge Calderoni n. 7 – Arturo Bianco: Gli errori della Contrattazione Decentrata n. 8 – Stefano Barera: Manuale dei Congedi parentali per i dipendenti degli Enti Locali n. 9 – Roberta Guastaveglia & Michela Miccacci: Fondo del salario accessorio per il personale del

Comparto Regioni – Enti Locali n. 10 – Giuseppe Salvatore Alemanno: Dall’Ordinamento al Codice delle Autonomie Locali 2010

n. 1 – Giunio Faustini: Il Governo dei Servizi pubblici tra la Legge Giolitti e il Decreto Brunetta: oltre cento anni di riforme incompiute

n. 2 – Marcello Faviere & Giuseppe Tomasino: Le società pubbliche ed il procedimento

amministrativo: nuove prospettive per un controverso rapporto dopo l’ultima riforma della Legge n. 241/1990

n. 3 – Patrizio Belli & Nicola Cinosi: Appunti di approccio alla “governance territoriale”

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n. 4 – D’Auro Argentino: Fiscalità territoriale ed il decentramento catastale

n. 5-speciale – E. D’Aristotile & M. Marafini: Il Patto di Stabilità 2010 n. 6 – Mario Collevecchio: Il Direttore Generale dei Comuni e delle Province n. 7 – Gianfranco Buttarelli: Il Partenariato pubblico-privato nella governance dell’ente locale

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