LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIO · Il leasing finanziario invece, secondo la...

13
LEASING FINANZIARIO, LEASING LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIO OPERATIVO E NOLEGGIO . Roma Roma-Milano, 15 e 17 Dicembre 2015 Milano, 15 e 17 Dicembre 2015

Transcript of LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIO · Il leasing finanziario invece, secondo la...

Page 1: LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIO · Il leasing finanziario invece, secondo la dottrina aziendalistica, assolve alla finalità primaria di finanziare - seppur indirettamente

LEASING FINANZIARIO, LEASING LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIOOPERATIVO E NOLEGGIO

.

RomaRoma--Milano, 15 e 17 Dicembre 2015Milano, 15 e 17 Dicembre 2015

Page 2: LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIO · Il leasing finanziario invece, secondo la dottrina aziendalistica, assolve alla finalità primaria di finanziare - seppur indirettamente

� Il leasing operativo è quel contratto con il quale il produttore di un benestandardizzato concede in godimento il medesimo bene ad un altroimprenditore dietro pagamento di un canone periodico commisurato alvalore d’uso del bene per un periodo inferiore alla vita economica dellostesso.

� In tale formulazione dei caratteri distintivi della fattispecie si rinvengono glielementi tipici della locazione.

.

� Il leasing finanziario invece, secondo la dottrina aziendalistica, assolve allafinalità primaria di finanziare - seppur indirettamente - l’utilizzatore,consentendogli di sfruttare un bene necessario alle esigenze dell’impresapur senza doverne acquistare la proprietà e anticipare i capitali necessari.

� Si tratta - in buona sostanza - di una tecnica integratrice e moltiplicatricedelle tradizionali fonti di finanziamento per la dotazione del capitale tecnicodelle aziende.

Page 3: LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIO · Il leasing finanziario invece, secondo la dottrina aziendalistica, assolve alla finalità primaria di finanziare - seppur indirettamente

� La distinzione precedente, elaborata per semplificare la trattazione,trova riscontro puntuale nel TUB e nel DM attuativo laddove lalocazione finanziaria costituisce attività riservata e, come tale, oggettodi specifica autorizzazione nei modi e nei termini di cui alle Disposizionidi Vigilanza contenute nella Circolare Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile2015

� Il leasing operativo, invece, astrattamente esercitabile dalle future

.

� Il leasing operativo, invece, astrattamente esercitabile dalle future«106» autorizzate, non è connotato da alcuna componente finanziaria(rectius , non ha causa negoziale finanziaria) , tanto da essermenzionato dalle Disposizioni di Vigilanza tra le attività commercialiconnesse al conseguimento dell’oggetto sociale (Titolo I, Capitolo 3,Sezione III).

Page 4: LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIO · Il leasing finanziario invece, secondo la dottrina aziendalistica, assolve alla finalità primaria di finanziare - seppur indirettamente

«L’attività di leasing operativo – anche in via prevalente – è consentita agli intermediarifinanziari. In tal caso, tale attività può essere svolta al ricorrere delle seguenticondizioni:

- gli acquisti di beni oggetto dell’attività sono effettuati in presenza di contratti dileasing già stipulati con la clientela;

- è negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti (es. fornitori deibeni) di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico dellocatore nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l’assistenza e lamanutenzione del bene;

.

manutenzione del bene;

- è contrattualmente previsto l’obbligo di riacquisto del bene da parte del fornitore o dialtro soggetto terzo nei casi in cui al termine della locazione non si renda possibileprocedere per l’intermediario ad ulteriori locazioni del bene stesso.

Tenuto conto che i canoni di locazione devono essere rapportati alla durata economicadel bene, il vincolo contrattuale di cui al terzo alinea (i.e. il riacquisto) non è necessarioove la durata dell’operazione sia sostanzialmente pari a quella dell’obsolescenzatecnica del bene computata in base al tempo dell’ammortamento».

Page 5: LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIO · Il leasing finanziario invece, secondo la dottrina aziendalistica, assolve alla finalità primaria di finanziare - seppur indirettamente

I principali elementi che caratterizzano la locazione operativa sono indicativamente iseguenti:

- assenza di clausole che prevedano il riscatto dei beni alla scadenza del contratto;

- eventuali opzioni per l'acquisto del bene alla scadenza a un prezzo pari al fair valuedeterminato alla data di scadenza stessa. Qualora sia prevista un'opzione perl'acquisto del bene a un prezzo fisso predeterminato, questa può essereun'indicazione che trattasi di locazione finanziaria;

- eventuali opzioni di rinnovo del contratto di locazione senza che il canone sia

.

- eventuali opzioni di rinnovo del contratto di locazione senza che il canone siapredeterminato. Il canone per il periodo oggetto di rinnovo deve essere pari al fairvalue al momento del rinnovo;

- vita utile del bene locato sostanzialmente più lunga della durata della locazione;

- natura non specialistica dei beni locati;

- assenza di altre clausole contrattuali che facciano ritenere che i rischi e i beneficiricadano sul locatario.

Page 6: LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIO · Il leasing finanziario invece, secondo la dottrina aziendalistica, assolve alla finalità primaria di finanziare - seppur indirettamente

� Il leasing non pone problemi di validità del contratto ma di qualificazionee - conseguentemente - di distinzione tra clausole lecite e non.

� Ne costituisce conferma il fatto che nel corso degli anni, a prescinderedalle singole tipologie di leasing, si sia consolidata una disciplinanegoziale analitica e pressoché completa.

� Secondo la dottrina e la giurisprudenza che qualificano il leasing comeun contratto con causa di finanziamento, gli elementi caratterizzanti la

.

un contratto con causa di finanziamento, gli elementi caratterizzanti lafunzione creditizia vanno ricercati:

a) nella tendenziale corrispondenza prevista e voluta tra l e parti trail prezzo di acquisto del bene e l’insieme dei corrispettivi (canonie riscatto);

b) nel collegamento tra acquisto del bene da parte del conced entee concessione in leasing.

Page 7: LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIO · Il leasing finanziario invece, secondo la dottrina aziendalistica, assolve alla finalità primaria di finanziare - seppur indirettamente

Nell’ambito del filone di dottrina e giurisprudenza che si focalizza sullacausa creditizia è stato anche differentemente evidenziato che:

- il prestito si realizza non tanto con la provvista di denaro per l’acquistodel bene quanto con la messa a disposizione del bene in sé, di cuialtrimenti l’utilizzatore non potrebbe fruire;

- se non si riconoscesse la causa creditizia verrebbero meno tutte le

.

- se non si riconoscesse la causa creditizia verrebbero meno tutte leclausole negoziali che pongono a carico dell’utilizzatore ogni rischioconnesso all’uso del bene.

Page 8: LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIO · Il leasing finanziario invece, secondo la dottrina aziendalistica, assolve alla finalità primaria di finanziare - seppur indirettamente

A. L’opzione di acquisto è una facoltà essenziale per l’utilizzatorenell’ambito dell’assetto negoziale.

B. La commisurazione del corrispettivo globale (canoni e prezzo diopzione) dovuto dall’utilizzatore al costo sopportato dal concedente perl’acquisto del bene oltre gli interessi e il margine ulteriore di utile.

C. L’inclusione nei canoni anche di una parte preponderante del prezzo;

.

C. L’inclusione nei canoni anche di una parte preponderante del prezzo;

D. La determinazione del corrispettivo per eventuale riscatto conriferimento al prezzo iniziale di acquisto come frazionetendenzialmente modesta dello stesso.

E. La traslazione di tutti i rischi in capo all’utilizzatore del bene.

F. La natura strumentale del bene

Page 9: LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIO · Il leasing finanziario invece, secondo la dottrina aziendalistica, assolve alla finalità primaria di finanziare - seppur indirettamente

� Il contratto di noleggio non corrisponde, in realtà, ad una figuraautonomamente considerata dal legislatore.

� Con tale denominazione si indica nella prassi commerciale il contratto dilocazione avente ad oggetto un bene mobile di cui l’utilizzatore intendeservirsi per un tempo determinato, verso un dato corrispettivo.

� Con la sottoscrizione di tale contratto il noleggiatore, a fronte delpagamento di un corrispettivo, ottiene in godimento un bene di

.

pagamento di un corrispettivo, ottiene in godimento un bene diproprietà del noleggiante.

� Più in particolare, il contratto di noleggio, viene individuato come uncontratto atipico, bilaterale e a carattere patrimoniale.

� A tale contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme sulcontratto di locazione.

Page 10: LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIO · Il leasing finanziario invece, secondo la dottrina aziendalistica, assolve alla finalità primaria di finanziare - seppur indirettamente

Secondo il Tribunale di Bari, Sezione 2 Civile, Sentenza 04.10.2006, n.2487, in virtù della prestazione qualificante della concessione ingodimento, è un contratto riconducibile al tipo della locazione.

La Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 15.01.2002, n. 378, hachiarito che «il noleggio di un bene che il noleggiante può utilizzaresecondo la sua discrezionalità e senza ingerenza alcuna del noleggiatore,è disciplinato dalla normativa sulla locazione, con la conseguenza che, ai

.

è disciplinato dalla normativa sulla locazione, con la conseguenza che, aisensi dell'art. 1590 secondo comma, cod. civ., in mancanza di descrizionesi presume che la cosa sia stata locata in buono stato di manutenzione, enel medesimo stato il conduttore ha l'obbligo di restituirla al locatore , aisensi del primo comma della stessa norma».

Page 11: LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIO · Il leasing finanziario invece, secondo la dottrina aziendalistica, assolve alla finalità primaria di finanziare - seppur indirettamente

Per le caratteristiche illustrate nelle slide che precedono:

1. I soggetti che non intendono procedere alla domanda autorizzativa per l’iscrizioneall’Albo unico degli intermediari finanziari a partire dal 12 maggio 2016, per effettodella messa in liquidazione o del mutamento dell’oggetto sociale, non potranno piùstipulare contratti di locazione finanziaria.

2. Non si rinvengono criticità di sorta nello svolgere l’attività di noleggio di beni mobili,in termini di concessione in godimento, a condizione che, a prescindere dal nomeniuris del contratto, non si riproducano le medesime condizioni negoziali e gli stessi

.

iuris del contratto, non si riproducano le medesime condizioni negoziali e gli stessielementi che connotano il contratto di leasing finanziario, neanche in via mediata,esponendosi al rischio di esercizio abusivo di attività di riservata, con laconseguente insorgenza delle responsabilità amministrative e penali del caso.

3. La giurisprudenza non è estranea (Trib. Firenze, III Sez. Civ., Sentenza n.159/2014) a disamine nel merito sulla simulazione di un contratto di noleggio alloscopo di produrre tuttavia effetti propri dello schema negoziale del leasing.

Page 12: LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIO · Il leasing finanziario invece, secondo la dottrina aziendalistica, assolve alla finalità primaria di finanziare - seppur indirettamente

Sintetizzando e fermi restando alcuni punti di contatto sostanziali con illeasing finanziario come il regime dei rischi:

1. Il noleggio resta un contratto bilaterale a differenza del leasing in cui isoggetti interessati dal negozio giuridico sono tre;

2. L’utilizzatore del bene in noleggio paga un canone d’uso che non tieneconto di altre componenti come interessi e valore residuo decrescente;

.

3. L’utilizzatore non ha interesse al riscatto né è previsto dal contrattomedesimo che egli stesso possa esercitare detta facoltà;

4. La rapida obsolescenza del bene noleggiato non ha alcun impattosull’assetto negoziale se non nella misura in cui rappresenta il motivomedesimo per cui l’utilizzatore non intende procurarsene la proprietàdiretta.

Page 13: LEASING FINANZIARIO, LEASING OPERATIVO E NOLEGGIO · Il leasing finanziario invece, secondo la dottrina aziendalistica, assolve alla finalità primaria di finanziare - seppur indirettamente

Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneAFinAFin -- Studio De Vito & AssociatiStudio De Vito & Associati

Via San Marino 12 –RomaPiazza del Duomo 20 - Milano

Tel. +39 068549191www.devitoeassociati.com

[email protected]@[email protected]

[email protected]

.