ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA’ A.S 2020-2021 AMMISSIONE ...
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CAMPAGNA EUROPEA PER LA SICUREZZA
PROMUOVIAMO LA CULTURA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:
UN PERCORSO PER CONOSCERE CHI FA PREVENZIONE NEL TERRITORIO NOVARESE
IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ NELLA
TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA DEI LAVORATORI
20 ottobre 2014
Aula Magna AOU Maggiore della Carità di Novara
Il medico del lavoro come consulente globale
dell'azienda: collaborazione al DVR e gestione
delle idoneità (2) Dr. Alessandro Baracco
A.P.A.M.I.L. / Sezione interregionale S.I.M.L.I.I.
Valutare:
Se il singolo lavoratore gode di buona salute o manifesta
alterazioni dello stato di salute;
Se le alterazioni dello stato di salute possono essere considerate
“effetti biologici avversi” in relazione causale ad una esposizione
professionale (o no);
Se è possibile definire un giudizio di idoneità alla mansione
specifica in considerazione delle alterazioni dello stato di salute,
indipendentemente dalle cause;
Se esiste una prevalenza di “effetti biologici avversi”( es.
monitoraggio di eventi sentinella) all’interno di un gruppo di
lavoratori definiti omogenei per esposizione professionale.
.
I 4 ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA
SORVEGLIANZA SANITARIA
Flow chart of the Global Prevention Process
Risk Assessment
Risk Management
Risk Reduction
Primary Prevention:
engineering and administrative
controls
Risk Controls
Secondary Prevention:
Health Surveillance (HS)
LA DIAGNOSI
Per garantire il rispetto dei 4 aspetti basilari dellla
sorveglianza sanitaria è necesaria una buona qualità
della diagnosi che, peraltro, richiede un duplice
approccio:
• Diagnosi clinica nell’ambito della Medicina Generale
• Diagnosi causale nell’ambito della Medicina del Lavoro
Anamnesi Lavorativa (?)
Raccolta dei Sintomi
Esame Obiettivo
Accertamenti Diagnostici
STEP 1: FASE CLINICA
(comune a tutte le discipline mediche e chirurgiche)
SCHEMA DI VALUTAZIONE DI OGNI SINGOLO CASO
LA DIAGNOSI
LA DIAGNOSI
STEP 2: VALUTAZIONE CON IL PROFILO TEORICO
DELLA MALATTIA (comune a tutte le discipline mediche e chirurgiche)
Confronto tra il caso clinico reale ed il profilo
teorico di malattie come descritto in letteratura
Il confronto deve essere molto accurato per trovare
la migliore corrispondenza tra profilo teorico e reale
caso clinico.
2
1
(
)
LA DIAGNOSI
STEP 3: FASE DELLA DIAGNOSI CAUSALE
Analisi della relazione causale tra malattia e
esposizione
I CRITERI DI HILL
per la definizione del rapporto di
causalità
Relazione temporale L’esposizione deve sempre precedere l’effetto
Forza dell’associazione E’ definita mediante appropriati test statistici
Relazione dose-risposta L’ aumento dei livelli di esposizione corrisponde ad un incremento del rischio
Consistenza dell’associazione
L'associazione è coerente quando i risultati vengono replicati in studi effettuati in contesti diversi con metodologie diverse
Plausibilità dell’associazione
La relazione causa effetto deve essere compatibile con le conoscenze scientifiche attuali.
Analogia E’ sempre necessario effettuare una diagnosi differenziale prima di definire It is di definire il nesso causale
Evidenza sperimentale un'associazione causa-effetto, rilevata in uno studio osservazionale, andrebbe confermata da uno studio sperimentale.
Specificità E’ stabilita quando una specifica causa produce uno specifico effetto
Coerenza L’associazione è compatibile con quanto descritto in letteratura.
(
)
LA DIAGNOSI
STEP 4: FASE DI FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’
LA DIAGNOSI
Mentre Ia definizione degli STEP 1 e 2 può essere supportata
dall’aiuto di altri specialisti, la valutazione degli STEP 3 e 4
appartengono unicamente alla sfera della Medicina del Lavoro.
L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEL
RAPPORTO CAUSALE –
LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI
IDONEITA’
STEP 1: FASE CLINICA
(comune a tutte le discipline mediche e chirurgiche)
STEP 2: VALUTAZIONE CON IL PROFILO TEORICO
DELLA MALATTIA
(comune a tutte le discipline mediche e chirurgiche)
Supporto multispecialistico
STEP 3: FASE DELLA DIAGNOSI CAUSALE
STEP 4: FASE DI FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’
Supporto di Medicina del Lavoro
Legge 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per
malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi
ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il
datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da
parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Idoneità generica o specifica ?
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite
dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta
dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
DL 81/2008
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica;
DL 81/2008
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
Articolo 25
Obblighi del medico competente
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure
per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i
particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative
del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi
volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità
sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
DL 81/2008
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti,
qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta
l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico
competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla
mansione specifica;
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
DL 81/2008
Articolo 39
Svolgimento dell’attività di medico competente
1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del
lavoro e del codice etico
della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata,
convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di
vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale,
attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo
svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della
collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che
ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché
qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può
nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di
coordinamento.
Lavoratore non soggetto a sorveglianza sanitaria
Visita richiesta dal lavoratore ex
Art. 41
Valutazione da parte
del medico competente
Valutazione sul Nesso
di Causa
Formulazione del
giudizio di idoneità MC
Consulenza di
2° livello
Visita richiesta dal
datore di lavoro
Invio a visita c/o ente di
diritto pubblico ex art. 5 legge
300/70
Applicazione del giudizio di
Idoneità formulato dall’ente
di diritto pubblico
Idonetà specifica Idoneità generica ?
Lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria
Visita medico competente
ex art. 41
Valutazione da parte
del medico competente Consulenza di
2° livello
Valutazione sul Nesso
di Causa
Formulazione del
giudizio di idoneità MC
Non si applica
art. 5 legge 300/70
Però……
Idoneità specifica
Lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria
Succede qualche cosa tra
una visita periodica e
l’altra
Il lavoratore non richiede
visita
al medico competente
Invio ente di diritto pubblico
ex art. 5 legge 300/70 ed
applicazione del giudizio
In questo caso il MC
collabora con il datore per
applicare il giudizio ma
non esprime parere
formale
Idoneità generica ?
- Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in
fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Non si applica all’articolo 5 legge 300/70
Visite per il personale disabile ai sensi della legge 68/99
per il collocamento al lavoro delle persone disabili
-Mansioni con esposizioni a rischi per i quali è prevista la sorveglianza
sanitaria ex c. 1, lett.a) dell’ art, 41 della L. 81/2008
Effettuazione a cura del medico competente della sorveglianza sanitaria
secondo la prassi di legge (visita preventiva e periodica con emissione
giudizio di idoneità ) integrata da sopralluogo dedicato per la valutazione
della disabilità in relazione agli specifici compiti, attrezzature, posto di
lavoro.
Visite per il personale disabile ai sensi della legge 68/99
per il collocamento al lavoro delle persone disabili Mansioni senza esposizioni a rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria
1. In caso di nuova assunzione di persona disabile avviata tramite la competente
Commissione ex legge 68/99, il medico competente effettuerà, previo consenso
informato del lavoratore, un colloquio per la valutazione della disabilità in
relazione agli specifici compiti, attrezzature, posto di lavoro integrato da
eventuale sopralluogo dedicato corredato da verbale recante le eventuali
indicazioni specifiche necessarie .
2. In caso di visita richiesta -ex art. 41 comma 2 lettera c della L. 81/2008- da
lavoratore disabile (ai sensi della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed
integrazioni ma non avviato dalla Commissione), il medico competente
effettuerà la visita integrata dal sopralluogo dedicato del posto di lavoro per la
valutazione della disabilità in relazione agli specifici compiti, attrezzature,
ambiente di lavoro. Qualora il medico competente ne ravveda la necessità il
lavoratore sarà inviato alla competente Commissione ex legge 68/99 presso il
settore medicina legale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
Visite per il personale disabile ai sensi della legge 68/99
per il collocamento al lavoro delle persone disabili Cambio di mansione di lavoratore già avviato alla Commissione ex legge n.
68/1999
-In caso di cambio mansione di persona disabile, da mansione non esposta a rischio ad
una mansione esposta a rischio il medico competente effettuerà la visita ex c. 1, lett.a)
dell’ art, 41 della L. 81/2008 integrata dal sopralluogo dedicato del posto di lavoro per
la valutazione della disabilità in relazione agli specifici compiti, attrezzature, ambiente di
lavoro. Qualora il medico competente ne ravveda la necessità il lavoratore sarà inviato
alla competente Commissione ex legge 68/99 presso il settore medicina legale del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
- In caso di cambio mansione di persona disabile da mansione non esposta a rischio ad
un’altra mansione anch’essa non esposta a rischio, il medico competente effettuerà un
sopralluogo preventivo dedicato, con il supporto del Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione, per la valutazione degli specifici compiti, attrezzature, posto
di lavoro e sarà prodotto un verbale recante le eventuali indicazioni specifiche
necessarie. Qualora il medico competente ne ravveda la necessità il lavoratore sarà
inviato alla competente Commissione ex legge 68/99 presso il settore medicina legale
del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
Data 22.09.2014
Paziente
Nata in il
Residente a in
Inviato da ………. - Medico Competente – …………..
Motivazione Visita Medicina del Lavoro II livello – operaia addetta assemblaggio
COMUNICAZIONE RISERVATA AL MEDICO COMPETENTE COPERTA DAL SEGRETO PROFESSIONALE
(ART. 622 C.P.)
Sulla base della richiesta di consulenza di II livello ai sensi dell’articolo 39 D. Lgs. 81/2008, avanzata dal
medico competente, in qualità di ente pubblico - istituto specializzato di diritto pubblico, considerato:
La …….. presenta un quadro plurisintomatologico caratterizzato da deflessione del tono dell’umore associato ad
ansia generalizzata e somatizzazione (esordio nel 2011 verosimilmente reattivo al licenziamento) in terapia
farmacologia a base di Lamotrigina 50 mg/die e Mirtazapina 15 mg/die con parziale beneficio. Nel febbraio del
corrente anno due episodi di ansia generalizzata con somatizzazione che la paziente riferisce correlati a
preoccupazioni durante lo svolgimento dell’attività lavorativa per una possibile esposizione a sostanze chimiche.
Nel 2011 la paziente riferisce comparsa di astenia persistente, rinocongiuntivite, talvolta difficoltà respiratorie
associate a tosse secca durante l’attività di addetta allo stampaggio con successivo miglioramento
sintomatologico nel periodo di astensione dal lavoro. Al rientro, adibita a nuova attività di finitura ed assemblaggio
di materiali plastici, riferita recrudescenza del quadro sintomatologico con debolezza muscolare AASS e AAII
bilateralmente, tremori, cefalea accompagnata da nausea, bruciore oculare, in particolar modo durante l’attività di
produzione di Lega policarbonato/ABS
Nell’ambito della mansione specifica di addetto finitura pezzi viene definita la presenza di un
rischio rilevante per esposizione a polveri nelle fasi di sbavatura e rifinitura pezzi e la fase di
carteggiatura dei pezzi verniciati. Nella fase di incollaggio manuale si evidenzia un rischio
rilevante solo per esposizione al prodotto TEROSTAT 9220 310 ML EPIG nero di cui non
abbiamo a disposizione la SDS. Si sottolinea come ambedue le condizioni di rischio rilevante
derivino da una valutazione “stimata” senza l’esecuzione di specifico monitoraggio
ambientale.
I dati relativi al monitoraggio ambientale effettuato nel 2012 mediante campionamento in
postazione fissa dell’area finitura pezzi hanno mostrato concentrazioni ambientali dei solventi
valutati al di sotto del limite di rilevabilità dello strumento salvo che per per xilene ed
etilbenzene i cui valori sono risultati ampiamente al di sotto del limite di esposizione
professionale.
Sulla base di quanto sopra descritto si ritiene opportuno che la ………non venga adibita ad
attività comportanti l’effettiva esposizione a fumi, polveri, sostanze irritanti per le alte vie
respiratorie. Tale esposizione può essere prevenuta con l’ausilio degli idonei dispositivi di
prevenzione tecnica (dispositivi di aspirazione localizzata) e degli idonei dispositivi di
protezione individuale (maschere con filtro specifico).
Risultano, altresì, controindicate la rotazione sul turno notturno e l’effettiva esposizione
cutanea a materiali contenenti nichel.
Alla luce dei risultati del monitoraggio ambientale (2012) e del monitoraggio biologico
(2014) , qualora sia verificata l’assenza della rotazione sul turno notturno e del contatto
cutaneo con il nichel (dati non a nostra disposizione), la mansione di “addetta alla
finitura pezzi”come da Voi descritta risulta confacente.
Data: 16/9/2014
Paziente
Nato a: Il:
Inviato da:
Mansione:
Sulla base della richiesta di visita di idoneità ex articolo 5, legge 300/70, avanzata dal datore di
lavoro, in qualità di ente pubblico - istituto specializzato di diritto pubblico - considerato:
-descrizione della mansione fornita dal Datore di Lavoro comprensiva di estratto del documento di
valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori;
-copia della cartella sanitaria e di rischio fornita dal Medico Competente;
-documentazione sanitaria fornita dal lavoratore;
-accertamenti clinici eseguiti;
si esprime la seguente valutazione:
La …………… è temporaneamente (3 mesi) non idonea a mansioni comportanti sollecitazioni statico-
dinamiche del segmento mano-polso bilateralmente quali, ad esempio, (1) sforzi in prensione, (2) attività da
svolgere con ripetute flesso-estensioni o deviazioni laterali del polso, (3) manipolazioni ripetitive, (4)
impiego di strumenti (manuali, elettrici o pneumatici) per l'avvitatura, la battitura o il taglio. In caso di uso di
strumenti vibranti, questi debbono comunque avere una accelerazione media ponderata in frequenza
inferiore a 1 m/sec2
La ………….. deve essere impiegata in aree la cui valutazione con check-list OCRA mostri un indice
rientrante in fascia verde di basso rischio o in area gialla (rischio lieve) purché in questo caso non vi sia una
specifica condizione di sovraccarico del segmento mano-polso bilateralmente; non confacenti per contro
attività che si collochino in fascia rossa.
Il dubbio sulla formulazione di un giudizio
di idoneità generica o
di idoneità specifica alla mansione in caso di visita
ex art. 5 legge 300
viene spesso risolto dalla carenza delle informazioni
sui contenuti del compiti e dei rischi
ad essi connessi
allegati alla richiesta di visita
Conclusioni
• Distinguere tra art. 5 e consulenza di II livello
• In caso di art. 5 la richiesta e la trasmissione della documentazione è ad esclusivo carico del datore di lavoro a cui viene trasmessa la valutazione finale
• Il giudizio non è ricorribile ai sensi dell’articolo 41 comma 9
• In caso di consulenza di II livello la richiesta deve essere a firma del medico competente a cui verrà trasmessa la valutazione finale
• La relazione conclusiva “può” essere fatta propria dal medico competente per la formulazione del giudizio di idoneità
• Il giudizio è ricorribile ai sensi dell’articolo 41 comma 9