IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI...

24
Pagina 1 di 24 N. 29 del 31 luglio 2014 Questa settimana: FACCIAMO IL PUNTO - NOTIZIE FLASH DELLA SETTIMANA A cura della redazione del Sistema il fisco 2 FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀ DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI: NUOVE INDICAZIONI MINISTERIALI di Stefano Setti 4 LE NOVITA’ DEL DECRETO LEGGE N. 91 DEL 24 GIUGNO 2014 (C.D. D.L. “COMPETITIVITÀ”) di Massimiliano Lorenzetti 7 NON SOLO FISCO - ARTICOLI SU LAVORO, PREVIDENZA, SOCIETÀ SGRAVIO CONTRIBUTIVO 2013 ALLO SCOPO DI AGEVOLARE LA CONTRIBUZIONE DI SECONDO LIVELLO di Stefano Setti 12 IN PRATICA - UN CASO RISOLTO REDDITI DIVERSI. IL SOCIO DI UNA COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETÀ DIVISA CHE CEDE L’ALLOGGIO RICEVUTO IN PROPRIETÀ. a cura di Eleuterio Lancia 15 L’AGENDA - GLI ADEMPIMENTI DELLA SETTIMANA A cura della redazione del Sistema il fisco 17

Transcript of IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI...

Page 1: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 1 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

Questa settimana:

FACCIAMO IL PUNTO - NOTIZIE FLASH DELLA SETTIMANA

A cura della redazione del Sistema il fisco 2

FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀ

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI: NUOVE INDICAZIONI

MINISTERIALI di Stefano Setti

4

LE NOVITA’ DEL DECRETO LEGGE N. 91 DEL 24 GIUGNO 2014 (C.D. D.L. “COMPETITIVITÀ”) di Massimiliano Lorenzetti

7

NON SOLO FISCO - ARTICOLI SU LAVORO, PREVIDENZA, SOCIETÀ

SGRAVIO CONTRIBUTIVO 2013 ALLO SCOPO DI AGEVOLARE LA CONTRIBUZIONE DI SECONDO LIVELLO di Stefano Setti

12

IN PRATICA - UN CASO RISOLTO

REDDITI DIVERSI. IL SOCIO DI UNA COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETÀ DIVISA CHE CEDE L’ALLOGGIO RICEVUTO IN PROPRIETÀ. a cura di Eleuterio Lancia

15

L’AGENDA - GLI ADEMPIMENTI DELLA SETTIMANA

A cura della redazione del Sistema il fisco 17

Page 2: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 2 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

NOTIZIE FLASH DELLA SETTIMANA

DTA IRAP E TRASFORMAZIONE IN CREDITI D’IMPOSTA: Assonime commenta le istruzioni dell’Agenzia Assonime, circolare n. 24 del 25 luglio 2014

Assonime rilegge in chiave critica le istruzioni rese dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/E/2014 in tema di conversione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate relative all’IRAP, in particolare, per quanto riguarda l’utilizzo nell’ambito del consolidato fiscale, dei crediti d'imposta derivanti dalla conversione delle DTA.

STUDI DI SETTORE: modificate le istruzioni ai modelli per la comunicazione dati rilevanti Agenzia delle Entrate, provv. del 25 luglio 2014 Il provvedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia delle Entrate modifica le istruzioni ai righi F01, F05 e F29 del modello relativo allo studio di settore VG40U, applicabile al periodo di imposta 2013, rendendole coerenti con quelle già approvate per il periodo di imposta 2012, anno di prima applicazione dello studio. Per la medesima annualità di imposta, viene inoltre corretto un refuso presente nella tabella allegata alle istruzioni parte generale dei modelli degli studi di settore.

STOCK OPTION ESTERE - Chiariti gli obblighi di dichiarazione nel quadro RW delle Agenzia delle Entrate, ris. n. 73/E del del 25 luglio 2014

In un’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti persone fisiche che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, è previsto che tali soggetti sono tenuti a compilare il nuovo quadro RW del modello di dichiarazione annuale dei redditi per assolvere agli obblighi sia di monitoraggio fiscale sia di liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE).

POS obbligatorio: primi dati sui costi Ministero Svuluppo Economico, com. stampa del 25 luglio 2014 L’onere medio che un esercizio commerciale o un professionista sostiene per dotarsi di un POS varia da un minimo di 25-60 euro l’anno a un massimo di 120-180 euro, a seconda della tipologia delle apparecchiature prescelte.

Informativa sul governo societario: Assonime illustra la Raccomandazione UE Assonime, circolare n. 25 del 28 luglio 2014 Assonime illustra la Raccomandazione della Commissione europea del 19 aprile 2014, dedicata alla qualità dell’informativa del governo societario. La Raccomandazione ha l’obiettivo di fornire un orientamento agli Stati membri, agli organismi responsabili per i codici nazionali di governo societario, alle società e agli altri portatori di interessi, al fine di migliorare la qualità generale delle relazioni sul governo societario e, in particolare, la qualità delle spiegazioni fornite dalle società in caso di deroga a una o più raccomandazioni del codice di governo societario applicabile (c.d. “explain”).

TASI - Nessuna maggiorazione sui fabbricati rurali ad uso strumentale Dipartimento delle Finanze - Circ. n. 2/DF del 29 luglio 2014 Il Dipartimento delle Finanze fornisce ulteriori chiarimenti sulla TASI: sui fabbricati rurali ad uso strumentale non è applicabile la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille.

REDDITO D’IMPRESA - Erogazioni liberali, deducibilità con limiti per le somme riversate ai terzi Agenzia delle Entrate, ris. n. 74/E del del 29 luglio 2014 Non possono essere ammesse in deduzione le somme che una banca corrisponde a una fondazione e che la fondazione,

nel perseguire le finalità di interesse pubblico previste dalla legge, riversa a soggetti terzi che svolgono attività lucrative.

CREDITO DI IMPOSTA - Orlando firma decreto per 30mln di sgravi per imprese che assumono detenuti Min. Giustizia, com. stampa del 30 luglio 2014 Il decreto del ministro della Giustizia Orlando stanza oltre 30 milioni di euro (più di venti per il 2013 e 10 dal 2014) sotto forma di sgravi fiscali e contributivi per le imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti. Il credito di imposta mensile concesso alle imprese per ogni detenuto e internato assunto è di 700 euro per il 2013 e 520 euro dal 2014 fino all'adozione di un nuovo regolamento, per i lavoratori semiliberi gli sgravi previsti sono di 350 euro per il 2013 e 300 dal 2014. Gli stessi sgravi fiscali (per uno stanziamento di circa 12 milioni di euro per il 2013 e 6 milioni di euro dal 2014) sono previsti per le imprese che svolgono attività di formazione a detenuti o internati finalizzata alla loro immediata assunzione o all'impiego professionale in attività lavorative gestite dall'Amministrazione penitenziaria. Quanto agli sgravi contributivi, le aliquote complessive dovute per la retribuzione corrisposta a lavoratori detenuti vengono ridotte nella misura del 95% fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale per uno stanziamento di circa 8 milioni di euro per il 2013 e 4 milioni di euro dal 2014.

770/2014: ufficiale la proroga al 19 settembre Ministero dell’Economia e delle Finanze, com. stampa del 30 luglio 2014

Page 3: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 3 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

Con un comunicato stampa del 30 luglio 2014, il Ministero dell’Economia ha ufficializzato la proroga - dal 31 luglio al 19 settembre - della scadenza per l’invio dei modelli 770/2014.

ART BONUS - In Gazzetta la legge di conversione del D.L. Cultura Legge 29/07/2014, n. 106 (Gazz. Uff. n. 175 del 30/072014)

Tra le principali misure contenute nel decreto, spicca l’introduce un credito d’imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. I contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50% per il 2016. Il bonus è riconosciuto anche laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo: - nei limiti del 15% del reddito imponibile, con riferimento a persone fisiche ed enti non commerciali, - del 5 per mille dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito d’impresa. Per questi ultimi, inoltre, il credito sarà utilizzabile anche in compensazione, non rilevando ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Page 4: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 4 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI: NUOVE INDICAZIONI MINISTERIALI di Stefano Setti

Ris. Agenzia delle Entrate n. 71/E del 21 luglio 2014

Abstract - L’Agenzia delle Entrate con la RM n. 71/E del 24 luglio 2014 è intervenuta, nuovamente, in merito ai documenti di

prova in tema di cessioni intracomunitarie di beni con clausola “franco fabbrica”.

Più nel dettaglio, nel caso esaminato da parte dell’Agenzia delle Entrate, è stato affrontato il caso di una società italiana che

vende una barca da diporto ad un soggetto passivo IVA “stabilito” in Francia, con trasferimento nel Paese di destinazione

comunitario effettuato dallo stesso cessionario.

Al riguardo l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che in assenza del documento di trasporto ufficiale, ovvero incompleto

(c.d. CMR – lettera di vettura internazionale), il cedente nazionale al fine di provare l’uscita del bene dal territorio italiano,

deve fornire, oltre ad altri documenti, una dichiarazione resa dal cessionario comunitario, che attesti l’avvenuto

trasferimento fisico dell’imbarcazione in altro Paese della UE.

Inoltre, il cedente dovrà custodire ed esibire, in caso di controllo, anche i documenti ufficiali e più precisamente:

la fattura,

il documento bancario,

il contratto di vendita,

il passaggio di proprietà,

l’atto da cui risulta la cancellazione dal registro italiano e quello che attesta l’avvenuta iscrizione nel registro francese,

il modello INTRASTAT relativo alle operazioni intracomunitarie.

Prova delle cessioni intraUE: le altre indicazioni ministeriali e di dottrina

Si evidenzia che la Direttiva 2006/112/CE non predetermina la forma e la tipologia della prova atta a dimostrare che si è

realizzato il trasporto nel territorio di un altro Stato Membro, lasciando, in base all’art. 131 della citata Direttiva, ampia

discrezionalità normativa in tal senso ai vari Stati membri nel rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali

la neutralità dell’imposta, la certezza del diritto e la proporzionalità delle misura adottate

Ciò premesso l’Amministrazione Finanziaria, anche sulla scorta di diverse sentenze emanate dalla Corte di Giustizia UE

(Sentenze del 27.9.2007, nelle cause C-409/04, C-146/04 e C-184/05; Sentenze del 16.12.2010, in causa C-430/09 e

6.9.2012, in causa C-273/11; Sentenza del 6.9.2012, in causa C-273/11), ha fornito interessanti chiarimenti con dei propri

documenti di prassi. In particolare:

la R.M. 28.11.2007, n. 345/E, ha fornito precisazioni in merito ai documenti idonei a comprovare l’avvenuto inoltro dei beni nel territorio del cessionario comunitario;

la R.M. 15.12.2008, n. 477/E, ha affrontato ulteriori aspetti connessi alla dimostrazione dell’avvenuta cessione intracomunitaria di beni;

la R.M. 15.2.2008, n. 49/E, pur riguardando la particolare prassi commerciale del consignment stock, si è occupata dell’invio dei beni in altro Stato UE, focalizzandosi sull’effettivo momento di passaggio della proprietà;

la R.M. 25.3.2013, n. 19/E, ha ritenuto idoneo, per comprovare l’avvenuta cessione intracomunitaria, anche il CMR elettronico ed altri elementi risultanti da strumenti informatici.

NB: si segnala, inoltre, che anche l’Assonime con la Circolare n. 20/2013 è intervenuta sull’argomento fornendo agli

operatori importanti indicazioni operative.

Page 5: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 5 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

Tabella: Cessioni intra-UE – normativa e indicazioni operative

Definizione di cessione

intra-UE di beni

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), del DL n. 331/1993, costituiscono cessioni

non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio

di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei

confronti di soggetti passivi d’imposta.

Mezzi di prova di

avvenuta cessione

intracomunitaria: le

indicazioni dell’Agenzia

delle Entrate

La R.M. 28.11.2007, n. 345/E, ha individuato, quale prova idonea a dimostrare l’uscita delle merci dal territorio dello Stato, il documento di trasporto “CMR” (firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta) e ha sancito inoltre l’obbligo per il cedente di conservare, oltre agli elenchi INTRASTAT e alle fatture, la documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate e la copia di tutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione ed al trasporto dei beni in un altro Stato membro.

NB: sulla base di tali indicazioni, molti verificatori iniziarono a pretendere dalle

imprese che effettuavano cessioni comunitarie la lettera di vettura camionistica

(c.d. CMR) vistato dall’acquirente operatore UE. Senza tale documento era

contestata al cedente l’errata applicazione della non imponibilità IVA con sanzioni

dal 100% al 200% dell’IVA.

La successiva R.M. 15.12.2008, n. 477, in riferimento al documento di trasporto firmato dai citati soggetti, al fine di mitigare il fenomeno sanzionatorio evidenziato precedentemente, ha chiarito che il CMR rappresenta un’esemplificazione dei documenti che possono essere forniti per comprovare la cessione intracomunitaria. Inoltre, nel medesimo documento di prassi l’Agenzia ha affrontato il tema della prova delle cessioni intracomunitarie con clausola “franco fabbrica”. In tale fattispecie il cedente nazionale si limita a consegnare i prodotti al vettore incaricato dal proprio cliente e molto difficilmente riesce ad ottenere da quest’ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta. Al riguardo è stato affermato che “nei casi in cui il cedente non abbia provveduto al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova (…) potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro”;

da ultimo la R.M. 25.3.2013, n. 19/E, ha affermato che al fine di dimostrare l’uscita dei beni dal territorio nazionale può essere esibito anche il c.d. CMR elettronico, avente lo stesso contenuto di quello cartaceo. Inoltre, sempre a parere dell’Agenzia: “costituisce mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso, e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario)”. Tra questi, risulta ammissibile anche l’utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio dello Stato ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro. Così come precisato sempre dall’Agenzia, tali documenti sono idonei a provare le cessioni intracomunitarie se sono conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi INTRASTAT.

NB: la RM n. 19/E/2013 (richiamando la Sentenza in causa C-146/05 della Corte di

Giustizia UE) ha fatto presente che la prova dell’avvenuta cessione

intracomunitaria può essere prodotta anche in un momento successivo

Page 6: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 6 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

all’operazione.

Le indicazioni di Assonime

A seguito dei chiarimenti ministeriali sopra illustrati, l’Assonime con la Circolare n.

20/2013, allo scopo di rendere ancora più evidente la buona fede dell’operatore

economico nelle operazioni intracomunitarie (sul punto la Sentenza della Corte di

Cassazione 27.7.2012, n. 13457 ha affermato che in assenza di disposizioni

normative che specifichino come dimostrare l’effettiva movimentazione del bene

ceduto in un altro Stato membro, possono essere utili i concetti di buona fede

espressi dalla Corte di Giustizia UE), ha suggerito di indicare, nei contratti relativi a

tali operazioni e nei rispettivi documenti di trasporto consegnati ai vettori preposti

per la movimentazione fisica dei beni, l’assunzione – da parte dei cessionari stessi

– di uno specifico obbligo di comunicare l’eventuale mancata consegna dei

prodotti nel luogo di destino indicato nel documento di trasporto ovvero che la

consegna dei medesimi è avvenuta in un luogo diverso da quello riportato.

Lettera di vettura (CMR)

Di fatto, sulla base di quanto sopra esposto, si evince che ad oggi, l’Amministrazione finanziaria non ha individuato con

chiarezza i documenti che possono supportare le cessioni intracomunitarie ma si è limitata ad affermare che tali documenti

devono permettere di acquisire le stesse informazioni contenute nel CMR e le firme del cedente del cessionario e del

vettore. Si fa presente, inoltre, che il CMR è un documento emesso in diversi esemplari: uno conservato dall’azienda

mittente, due per il vettore, ed uno che accompagna la merce.

NB: tutto ciò considerato risulta necessario comprendere quali dati debba contenere il CMR, tenendo anche presente che a

volte tale documento non deve essere compilato o non è acquisito dal cedente, a puro titolo esemplificativo si pensi ai

trasporti che avvengono con mezzi propri del cessionario ovvero quando lo spedizioniere sempre su incarico del cessionario

effettua il trasporto in groupage. Ciò posto i dati contenuti nel CMR sono:

luogo e data di compilazione; nome ed indirizzo del mittente; nome ed indirizzo del vettore; luogo e data di ricevimento della merce; nome ed indirizzo del destinatario; denominazione della natura della merce; numero dei colli ed eventuali contrassegni; peso lordo o quantità della merce (eventualmente espressa in altre unità di misura); istruzioni per eventuali formalità doganali; ai dati sopra elencati si aggiungono poi ulteriori altri elementi facoltativi.

Page 7: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 7 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

LE NOVITA’ DEL DECRETO LEGGE N. 91 DEL 24 GIUGNO 2014 (C.D. D.L. “COMPETITIVITÀ”) di Massimiliano Lorenzetti

D.L. 24.6.2014, n. 91

Abstract - Con il D.L. 24.6.2014, n. 91, attualmente in corso di conversione, sono state introdotte diverse misure volte al

sostegno delle imprese, soprattutto in termini di reperimento della liquidità e di rafforzamento del capitale. Nel presente scritto

si effettua una disamina delle novità del decreto legge con l’indicazione delle modifiche apportate nel corso della conversione in

legge.

Introduzione Con il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, al momento in conversione alla Camera dei deputati, sono previste diverse norme volte a sostenere le imprese, sia in termini di accesso a fonti di finanziamento diverse dal credito bancario, sia in termini di forme di incentivazione del capitale di rischio. Nel corso dell’esame parlamentare il testo del decreto legge si è arricchito di ulteriori disposizioni, anche di natura fiscale, informate all’esigenza di sostenere particolari settori produttivi o di allineare la normativa italiana a quella europea. Nel presente scritto si forniscono prime note di commento alle previsioni recate dal decreto. Novita’ in materia di societa’ cooperative L’articolo 17-bis del D.L. 91/2014 interviene sul regime tributario e di governance delle cooperative, e in particolare:

1) delle società cooperative di consumo e loro consorzi; 2) delle banche di credito cooperativo.

La disposizione di cui al comma l sottopone ai limiti derivanti dall'applicazione della regola del de minimis, di cui al regolamento (UE) n.1407/2013, la detassazione ai fini delle imposte dirette, degli utili destinati ad aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati per le società cooperative di consumo e loro consorzi. Con la previsione di cui al comma 2 si incide sul regime delle società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente. Nello specifico si opera la riduzione della quota detassata degli utili dal vigente 27% al 20%. Con la previsione di cui al comma 3 si stabilisce che le Banche di credito cooperativo, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere da un certo periodo di imposta. In particolare la decorrenza vale dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, concessa dalla Banca d'Italia, di svolgere per motivi di stabilità una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci. Miglioramenti della Nuova Sabatini Come è noto la c.d. Nuova Sabatini o Sabatini-bis è un’agevolazione, introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 rivolta alle Pmi, operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo; hardware, software e tecnologie digitali. L’agevolazione ha una tripla articolazione: 1) Provvista CDP a favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedano un finanziamento a copertura

dell’investimento, e che presenti altresì determinate specifiche:

importo di valore compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro , anche se frazionato in più iniziative di acquisto per ciascuna impresa beneficiaria;

erogazione del finanziamento in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto nonché (nel leasing) l'obbligo del pagamento al fornitore entro 30 giorni dalla stipula del contratto di leasing medesimo. Sul punto va segnalato che il termine di 30 gg del pagamento al fornitore per le società di leasing risultava di essere troppo ridotto e di mettere in pericolo l’utilizzo dell’agevolazione. Per tali motivi, nella circolare n. 10677 del 26 marzo u.s. è stato chiarito che nel caso in cui la società di leasing non riesca a pagare il fornitore entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione finanziaria, la stessa deve versare la provvista ricevuta da Cassa depositi e prestiti in un apposito "conto tecnico", dedicato esclusivamente a tale fine. In tal modo l’erogazione in un’unica soluzione viene ad assumere il significato non di pagamento al fornitore bensì di erogazione della provvista sul conto tecnico dedicato”.

durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto; Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese di investimento agevolabili ed è concesso dalle banche o dagli

Page 8: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 8 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

intermediari finanziari sulla base di apposite Convenzioni quadro tra Ministero dello Sviluppo Economico, ABI e CDP. 2) Contributo statale a copertura degli interessi sul finanziamento, che è determinato per un importo pari all’ammontare

complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% rapportato su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali e della durata di 5 anni, di importo corrispondente al finanziamento. È disponibile sul sito del MISE un foglio di calcolo per determinare l'entità del beneficio.

3) Garanzia del Fondo di garanzia per le PMI fino all’80% del finanziamento erogato. Le novità del D.L. 91/2014 investono

tale articolazione, introducendo due semplificazioni:

Vengono previsti criteri tendenzialmente automatici di accesso al Fondo, rimettendo la valutazione economico-finanziaria e del merito di credito delle imprese agli intermediari finanziari richiedenti la garanzia, sebbene entro specifici e predeterminati limiti di rischiosità delle stesse imprese, da fissare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene introdotta un'apposita contabilità speciale per la concessione ed erogazione dei contributi. Iva sui c.d. “marina resort” L’articolo 18 provvede altresì a riconoscere una particolare categoria di servizi turistici, che coinvolge porzioni limitate dei porti turistici: i cosiddetti “marina resort”, ossia i servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernotto dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto, similmente a quanto avviene per le piazzole dei campeggi per i camper. Il riconoscimento della natura di struttura turistico ricettiva ai cosiddetti “marina resort” ha effetti sulla disciplina IVA applicabile:

1) Prima di tale intervento i servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernotto dei turisti a bordo delle proprie imbarcazioni scontavano l’IVA piena, differentemente quindi da quanto avviene per le piazzole dei campeggi per i camper (servizio quindi analogo offerto a terra piuttosto che in acqua) e più in generale con tutta la filiera dei servizi turistici. Tale situazione, per quanto riguarda il turismo nautico, generava un gap competitivo sfavorevole con i paesi concorrenti del Mediterraneo, che applicano un’imposizione inferiore alla nostra nazionale;

2) Con la disposizione di cui all’articolo 18 citato, alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nei “marina resort” si applica l’IVA agevolata al dieci per cento, secondo il punto 120) della Tabella A, parte III allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

1.

Rafforzamento dell’ACE. L’art. 19 del predetto decreto è volto ad incentivare gli aumento di capitale proprio, intervenendo sulla disciplina dell’ “Aiuto alla crescita economica” (d’ora innanzi “ACE”), introdotto con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’ACE è un incentivo riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni di patrimonializzazione. I soggetti destinatari del bonus sono sia i soggetti Ires, sia le società di persone nonchè le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria, i quali devono calcolare, ai fini dell’agevolazione, gli incrementi del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Il bonus consiste in una deduzione dal reddito imponibile corrispondente al rendimento nozionale dell’incremento patrimoniale effettuato. Ai fini del calcolo dell’incremento predetto, bisogna prendere a riferimento gli elementi positivi e quelli negativi del capitale proprio, e farne la sommatoria. Gli elementi negativi, consistono nelle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; negli acquisti di partecipazioni in società controllate e negli acquisti di aziende o di rami di aziende”. Secondo quanto previsto dal decreto del 14 marzo citato, tali variazioni rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati Gli elementi positivi, secondo quanto prescritto dall’articolo 1, comma 5, del d.l. 201/2011, sono:

1 Si ricorda che il nr. 120) della tabella A), Parte III, allegata al DPR n. 633/1972 riconosce l’applicazione dell’aliquota del 10% alle

prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ossia alberghi,

motel, villaggi-albergo, residenze turistiche alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro turistici, affittacamere, case e

appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed and breakfast.

Page 9: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 9 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

1) i conferimenti in denaro, tra i quali vanno inclusi non solo gli aumenti di capitale sociale, i versamenti di sovrapprezzo azioni o quote, e i versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto, ma anche la conversione in azioni di prestiti obbligazionari convertibili; 2) gli accantonamenti di utili a riserva esclusi quelli destinati a riserve non disponibili. Si considerano riserve di utili non disponibili quelle formate con proventi da valutazione, come nel caso delle riserve da valutazione al fair value, o quelle formate da proventi conseguiti: si tratta infatti di riserve che, secondo quanto previsto dal legislatore, non possono essere distribuite ne’ tantomeno imputate ad aumento del capitale o a copertura delle perdite. Riguardo al momento di rilevanza delle variazioni del capitale proprio, l’art. 5, comma 4, del decreto 14 marzo 2012 stabilisce che:

• gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; • quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti, dalla data (certa) dell’atto di rinuncia; • quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, dalla data in cui

assume effetto la compensazione; • quelli derivanti dall’accantonamento di utili rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono

formate (vale a dire, dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale l’assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio); Una volta individuati gli elementi positivi e negativi, ed effettuata la sommatoria, si procede al calcolo della deduzione applicando al citato incremento un tasso di rendimento convenzionale. Per il primo triennio di applicazione dell’incentivo, vale a dire per gli anni 2011, 2012 e 2013, il tasso di rendimento consiste nel 3% dell’incremento di capitale proprio (o patrimonio netto). Detto rendimento nozionale, fissato al 3% per i primi tre periodi d’imposta di applicazione della normativa in parola (vale a dire dal 2011 fino al 2013) è stato di recente aumentato con l’art. 1, comma 137, lett. a) e b), della legge 27 dicembre 2013 , n. 147. La misura è stata, infatti, innalzata, nella misura che segue:

1) 4% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2014; 2) 4,5% per quello in corso al 31.12.2015; 3) 4,75% per quello in corso al 31.12.2016.

Con l’articolo 19 del D.L. 91/2014 si interviene potenziando ulteriormente l’ACE per le imprese che decidono di quotarsi, con la finalità dichiarata di abbattere il costo del ricorso al mercato azionario attraverso la leva fiscale. Nello specifico, per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della Ue o aderenti allo Spazio economico europeo, si prevede una maggiorazione della variazione in aumento del capitale proprio del 40% per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi. Nel corso dell’esame in Parlamento la disposizione è stata ampliata anche ai sistemi multilaterali di negoziazione migliorando il profilo di compatibilità comunitaria della misura. Lending indiretto L’art. 22 del D.L. 91 introduce un nuovo canale di finanziamento per le imprese che si affianca a quello bancario. Nello specifico, si consente ad alcuni soggetti di concedere finanziamenti alle imprese, ancorchè in modo indiretto:

1) Imprese di assicurazione e Sace S.p.A. entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. La concessione dei finanziamenti alle imprese è subordinata al fatto che le operazioni finanziarie siano comunque gestite da istituti di credito. Nello specifico:

a. le imprese destinatarie dei finanziamenti devono essere selezionate da una banca o da uno degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo unico bancario (Tub) approvato con il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

b. l’intermediario che ha selezionato il/i borrower/borrowers deve partecipare al finanziamento mantenendo un “significativo interesse economico” fino alla scadenza dell’operazione.

2) Società di cartolarizzazione (Spv). Anche in tal caso la concessione dei finanziamenti è subordinata ad alcune condizioni:

a. le imprese destinatarie dei finanziamenti devono essere selezionate da una banca o da uno degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo unico bancario (Tub) approvato con il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

b. l’intermediario che ha selezionato il/i borrower/borrowers deve partecipare al finanziamento mantenendo un “significativo interesse economico” fino alla scadenza dell’operazione.

c. I titoli emessi dalle società di cartolarizzazione per finanziare i prestiti alle imprese possono essere acquistati solo da investitori qualificati;

3) Fondi di credito (OICR). In particolare gli OICR abilitati non saranno più limitati ad investire in finanziamenti concessi da terzi, ma potranno erogare direttamente crediti “a valere sul patrimonio dell’Oicr”, vale a dire sulle

Page 10: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 10 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

disponibilità che sono state raccolte presso gli investitori del fondo. Tutte e tre le nove categorie di soggetti abilitati a effettuare finanziamenti sono soggette all’obbligo di segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. I soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere imprese, vale a dire soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003 (una microimpresa è ivi definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro); Per incentivare l’erogazione di finanziamenti da parte delle nuove categorie, l’articolo 22 introduce anche l’esenzione dall’applicazione della ritenuta del 26% sugli interessi e altri proventi corrisposti da imprese italiane in relazione ai finanziamenti esteri a medio e lungo termine ricevuti dai seguenti soggetti:

1) enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea; 2) imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione

europea; 3) organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di

soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella “lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”.

L’esenzione riguarda non solo le imposte sui redditi, bensì anche le imposte indirette, dal momento che le disposizioni di cu i al D.L. 91 citato modificano anche l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine prevista dagli artt. 15 e segg., D.P.R. 29.9.1973, n. 601. Nello specifico il regime fiscale sostitutivo previsto dal D.P.R. 601 citato viene esteso anche ai soggetti non residenti, anche non bancari, quali le imprese di assicurazione, le società di cartolarizzazione e gli organismi di investimento collettivo del risparmio, con la finalità di incrementare l’offerta fiscalmente agevolata di credito alle imprese. L’agevolazione riguarda:

1) sia le cessioni di crediti relativi a finanziamenti a medio e lungo termine; 2) sia le successive cessioni dei contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi.

A ben vedere la formulazione della norma rischia di non raggiungere l’obiettivo della stessa previsione, ovvero quello di dare accesso a più canali di liquidità. La prima perplessità riguarda la formulazione del nuovo comma 5-bis dell’art. 26 del DPR 600/1973, che recita “la ritenuta non si applica”. Tale drafting potrebbe condurre ad un’interpretazione per cui il soggetto non residente sia tenuto a presentare comunque la dichiarazione in Italia. La qual cosa, si tradurrebbe in un onere in più che sarebbe in contrasto con l’intendimento della norma che è quello di attrarre liquidità per le imprese italiane. Sarebbe stato più opportuno prevedere, per coerenza normativa, una formulazione simile a quella già prevista dall’art. 26 bis del DPR 600/1973, che recita “non sono soggetti ad imposizione”, comprendendo sia l’esonero da ritenuta sia l’esonero dalla presentazione della dichiarazione. Altra criticità riguarda la limitazione della possibilità di concedere i finanziamenti ai fondi di credito (OICR). Tali soggetti infatti possono concedere finanziamenti solo ove non fanno ricorso alla leva finanziaria. Tale restrizione, di difficile comprensione, rischia di vanificare la portata innovativa della previsione. Sarebbe stato preferibile, sopprimere la ritenuta per tutti gli investitori istituzionali esteri (che operano in paesi “White List” e che sono soggetti a forme di vigilanza nei paesi in cui sono istituiti) i quali peraltro già possono investire in altri strumenti di supporto alle imprese, quali i mini-bond. La prededuzione dei crediti nei concordati in bianco L’art. 22, ultimo comma interviene sulla disciplina del concordato in bianco, in cui l’imprenditore deposita il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi tuttavia di presentare la proposta, il piano e la documentazione prevista dall’art. 161, R.D. 16.3.1942, n. 267, “entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”. Con il d.l. “Destinazione Italia” era stata introdotta una norma interpretativa con cui si prevedeva che i i crediti sorti in occasione o in funzione del concordato preventivo “in bianco” erano deducibili alla duplice condizione che:

1) proposta, piano e documentazione concordatari fossero presentati entro il termine stabilito;

Page 11: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 11 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

e 2) alla domanda facesse seguito, senza soluzione di continuità, l’effettiva apertura della procedura.

Tali condizioni incidevano negativamente sulla certezza del credito dei finanziatori e dei fornitori. Con l’articolo 18 tali ostacoli vengono rimossi. FISCALITA’ CDP E POSTE L’articolo 22-sexies introduce disposizioni volte a parificare a quello dei titoli di Stato il trattamento fiscale dei proventi sui Buoni Fruttiferi Postali e sugli altri titoli emessi da CDP per finanziare le amministrazioni pubbliche. Innanzitutto si prevede che gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli similari siano soggetti al regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, vale a dire il 12,50%. Inoltre si introducono alcune variazioni al regime fiscale, diretto e indiretto, cui è assoggettata la stessa CDP, applicandosi alla stessa (fatte salve le regole particolari relative alla gestione separata) le medesime disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Page 12: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 12 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

SGRAVIO CONTRIBUTIVO 2013 ALLO SCOPO DI AGEVOLARE LA CONTRIBUZIONE DI SECONDO LIVELLO di Stefano Setti

Decreto interministeriale 14 febbraio 2014

Abstract - Con il Decreto interministeriale del 14 febbraio scorso sono stati messi a disposizione, per le aziende che hanno

applicato la contrattazione di secondo livello, un ammontare pari ad Euro 607 milioni riferito allo sgravio per il 2013.

Tale importo verrà destinato come segue:

Euro 227.625.000 (pari al 37,50%) per le aziende che applicano la contrattazione territoriale;

Euro 379.375.000 (pari al 62,5%) per le aziende che applicano la contrattazione aziendale. Si fa, inoltre, presente che in caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipolog ie

contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua sia assegnata all’altra tipologia.

Da ultimo si ricorda che l’invio delle domande relative allo sgravio per la contrattazione di 2° livello dovrà avvenire con

l’emanazione di un apposito messaggio Inps.

I

chiarimenti

Le aziende che hanno deciso di applicare la contrattazione di secondo livello, potranno

verificare le modalità per usufruire dello sgravio contributivo riferito all’anno 2013, prendendo

a riferimento le istruzioni diramate dall’Inps con la circolare n. 78 del 17 giugno 2014.

NB: le imprese di somministrazione (ex interinale) allo scopo di accedere allo sgravio

contributivo, quando inviano un lavoratore presso una azienda utilizzatrice che applica la

contrattazione di secondo livello, dovranno fare riferimento alla contrattazione sottoscritta da

tale azienda o dalle organizzazioni a cui la stessa aderisce.

Ammontare

dello

sgravio

Per l’anno 2013, il è stato stabilito che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla

contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso

entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.

Il provvedimento ministeriale prevede che, in relazione al monitoraggio delle domande e delle

risorse finanziarie impegnate, il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato in sede di

conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell’articolo 14 della

legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il tetto massimo

della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007,

nella misura del 5%.

L’Inps ha precisato che ha un ruolo fondamentale la retribuzione contrattuale nello stabilire il

limite entro il quale è possibile usufruire dello sgravio contributivo.L’importo dello sgravio

contributivo viene così ripartito:

è totale per la parte contributiva spettante al lavoratore;

entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro al netto delle riduzioni contributive previste nel caso di assunzioni agevolate oltre al netto delle agevolazioni previste per i territori montani e svantaggiati di cui possono usufruire le aziende del comparto agricolo.

L’Inps ha, inoltre, precisato che lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore varia a

seconda sia della tipologia contrattuale applicata sia a seconda che i datori di lavoro siano o

Page 13: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 13 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

meno soggetti al pagamento della quota contributiva per la Cigs.Per la generalità dei datori di

lavoro la quota a carico del lavoratore è pari al 9,19%, aumentata al 9,49% per i datori di lavoro

che pagano anche la quota contributiva dovuta anche per la Cigs. Tale quota percentuale si

riduce all’8,84% per gli operai agricoli e al 5,84% per gli apprendisti.Non deve essere calcolato lo

sgravio contributivo (1%), previsto dall’articolo 3 ter della L. n. 438/1992, sulle retribuzioni che

eccedono il limite stabilito per la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l’anno 2013

è complessivamente pari a 46.031 euro e mensilmente pari a 3.836 euro.L’istituto nella nota n.

6 della circolare n. 78/2014 ha chiarito che la riduzione del 25% della aliquota datoriale

rappresenta la quota complessiva massima di sgravio contributivo che può essere applicato a

tutte le aziende che versano la quota pensionistica anche presso altri enti previdenziali

differenti dall’Inps. Inoltre non è oggetto di sgravio contributivo il contributo pari allo 0,30%,

previsto dall’articolo 25, comma 4 della L. n. 845 del 21 dicembre 1978, che i datori di lavoro di

lavoro hanno versato a integrazione della contribuzione prevista per l’Aspi.

Modalità di

richiesta

dello

sgravio

Si fa notare che le modalità di accesso al beneficio sono indicate nell'art. 3 del decreto del 14

febbraio 2014.

Ciò posto, le aziende,anche per il tramite degli intermediari autorizzati, dovranno inoltrare,

esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti

all’INPGI, nonché per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.

La domanda deve contenere:

i dati identificativi dell’azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda);

la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;

la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;

l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici[10]; ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto.

La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo

informatico.

In previsione del rilascio sul sito internet dell’Istituto www.inps.it della procedura per l’invio

delle domande di sgravio - sia con acquisizione on-line delle singole domande, che tramite flussi

contenenti molteplici istanze- con apposito messaggio verrà portata a conoscenza la

documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora

a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze, che terrà conto delle

previsioni di cui all’articolo 3 del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014, in termini di

semplificazione della compilazione delle domande di accesso. A tal fine, la procedura renderà

possibile l’utilizzo dei dati già presenti nei flussi UniEmens.

Quando

inviare la

domanda di

sgravio

Così come chiarito dall’Inps (circolare n. 78 del 2014) entro i 60 giorni successivi alla data fissata

quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo

sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari

autorizzati.

Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle

Page 14: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 14 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

misure indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l'ammissione di tutte le domande

trasmesse nei termini, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al

rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, fermo

restando quanto affermato al punto 1.

Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione

all’incentivo.

La concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte dell’Istituto,

del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

Page 15: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 15 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

IVA. LA CESSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE

Qualora a seguito della cessione del preliminare, se per il cessionario, in sede di stipula del contratto definitivo di trasferimento dell’immobile, non sussistono le condizioni per fruire dell’agevolazione prima casa di cui aveva goduto l’originario promissario acquirente, per la società di costruzioni che effettua la vendita sorge l’obbligo di provvedere alla variazione in aumento dell’Iva applicata sugli acconti di prezzo versati dal precedente promissario acquirente. Quesito: Una società di costruzioni edili ha stipulato un contratto preliminare di compravendita con una persona fisica in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”, relativo alla cessione di una porzione di un fabbricato (appartamento). Il promissario acquirente ha versato, in più rate, a titolo di acconto di prezzo, l’intero corrispettivo pattuito per la vendita dell’immobile, con applicazione su tali importi, da parte della società, dell’aliquota Iva ridotta. Successivamente, il promissario acquirente intende cedere il contratto preliminare ad un altro soggetto non in possesso dei predetti requisiti, il quale contestualmente provvederà alla stipula del contratto definitivo di compravendita con la società di costruzioni. Si chiede, in conseguenza di tale operazione, quale è il corretto comportamento che la società dovrà adottare ai fini Iva, con riferimento ad eventuali obblighi di emissione di una nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972. Risposta Nel settore immobiliare, il contratto preliminare è il negozio mediante il quale le parti si obbligano alla stipula di un successivo contratto (c.d. definitivo), riservando quindi ad un ulteriore atto la creazione del titolo costitutivo dell’effetto reale del trasferimento della proprietà dell’immobile. Qualora, invece, il preliminare, indipendentemente dalla sua qualificazione formale, contenga gli elementi propri di un vero e proprio contratto ad effetti reali (anche solo quelli essenziali), lo stesso è qualificabile come contratto traslativo della proprietà dell’immobile. (cfr.: Corte di Cassazione, sentenza n. 10898 del 5 ottobre 1992). È il caso di un preliminare in cui è già fissato il prezzo dell’immobile ed il passaggio della proprietà il quale rimanda alla stipula di un contratto definitivo solo per aspetti formali o di dettaglio. In questa ipotesi, l’operazione in esame non sarebbe considerata cessione di un contratto bensì, nella sostanza, cessione di un immobile già di proprietà. In assenza di tali elementi, il contratto preliminare è riconducibile ad un negozio giuridico la cui funzione è solo quella di obbligare le parti alla stipula di un successivo contratto di compravendita immobiliare. In tale ambito, ai fini Iva, in presenza di un contratto preliminare di trasferimento immobiliare, anche se sono stati anticipati degli acconti di prezzo, l’effetto traslativo si verificherà solo al momento della stipula del contratto definitivo (cfr.: risoluzione n. 500013 del 17 dicembre 1991). Sotto il profilo dell’Iva, cioè, la sottoscrizione del preliminare non comporta l’immediata applicazione dell’imposta sul corrispettivo pattuito per l’acquisto dell’immobile ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto per le compravendite immobiliari il momento impositivo si verifica con il trasferimento della proprietà, evento che normalmente si realizza all’atto della sottoscrizione del contratto definitivo. Tuttavia, se il preliminare prevede la corresponsione di anticipazioni sul prezzo, a norma dell’art. 6, comma 4, dello stesso decreto presidenziale, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del versamento e, pertanto, il promittente cedente deve emettere fattura ed assoggettare ad imposta la somma incassata a titolo di acconto. In questi casi, qualora le condizioni soggettive ed oggettive sottese all’applicazione dell’imposta in sede di stipula del contratto preliminare vengono modificate prima o in sede di stipula del contratto definitivo, la questione che si pone è se si renda applicabile la procedura delle variazioni dell’imponibile e dell’imposta prevista dall’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972. Secondo lo Studio n. 32-2007/T del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione Studi Tributari in data 7 settembre 2007, mentre nel contratto preliminare per persona da nominare il terzo subentra quale parte sostanziale del rapporto con effetto “ex tunc” (retroattivo) estromettendo totalmente lo stipulante, nella cessione del contratto preliminare, invece, la sostituzione avviene a titolo derivato e con effetto “ex nunc” (non retroattivo). Il ricorso alla procedura della variazione in diminuzione di cui al comma 2 del richiamato art. 26 (che dà luogo ad una riduzione dell’imposta originariamente versata) sarebbe quindi possibile solo nella prima ipotesi. Diversamente, nel caso di cessione del contratto preliminare, ad avviso del citato Studio del Consiglio Nazionale del

Page 16: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 16 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

Notariato, la complessiva operazione economica è frazionata giuridicamente in due momenti, cui corrispondono diverse parti del contratto. Pertanto, qualora a seguito della cessione del preliminare, se per il cessionario, in sede di stipula del contratto definitivo di trasferimento dell’immobile, sussistono i presupposti per l’applicazione di un’aliquota Iva inferiore rispetto a quella versata dal cedente sugli acconti di prezzo, non sarebbe possibile fare ricorso alla procedura delle variazioni in diminuzione con riferimento agli acconti di cui trattasi. Occorre, quindi, stabilire se le considerazioni sopra esposte possano valere anche nella fattispecie in esame, in cui si tratterebbe di procedere ad una variazione in aumento dell’Iva applicata sugli acconti di prezzo pagati dal soggetto che ha ceduto il preliminare, data l’assenza, in capo al cessionario che provvede alla stipula del contratto definitivo, dei requisiti richiesti per fruire dell’aliquota agevolata. In merito si osserva che, mentre le variazioni in diminuzione di cui all’art. 26, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 costituiscono una facoltà per il contribuente e sono soggette alle condizioni ivi espressamente indicate, le variazioni in aumento, invece, devono essere obbligatoriamente eseguite tutte le volte che l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta “viene ad aumentare per qualsiasi motivo” e, di conseguenza, la mancata attivazione di tale procedura comporta l’applicazione di sanzioni. In particolare, il comma 1, dell’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, che reca la disciplina delle variazioni in aumento, stabilisce che le disposizioni dell’art. 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta “viene ad aumentare per qualsiasi motivo”, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. In tale contesto normativo, con riferimento alle variazioni in aumento, non rileva, a nostro avviso, la circostanza che nella cessione del contratto preliminare il cessionario non subentra con effetto retroattivo nei diritti e negli obblighi del cedente, in quanto assume comunque rilevanza, per le menzionate variazioni, il fatto che tra i due soggetti si realizzi una successione nei diritti ed obblighi anzidetti. Tale evenienza si verifica, in ogni modo, nella fattispecie di cessione del contratto. La cessione del contratto, infatti, è il negozio mediante il quale il titolare di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive non ancora eseguite sostituisce a sé un terzo col consenso dell’altra parte (cfr.: art.1406 e seguenti, codice civile). Oltre che come atto, la cessione può essere intesa quale vicenda soggettiva del contratto e, precisamente, quale successione a titolo particolare nel rapporto contrattuale. A differenza della novazione - che comporta l’estinzione del rapporto contrattuale e la costituzione di un nuovo rapporto con un diverso soggetto o con un diverso contenuto – la cessione del contratto presuppone, invece, la permanenza del rapporto, che si trasferisce dal cedente al cessionario. La permanenza del rapporto non esclude, peraltro, che lo stesso possa essere parzialmente modificato nel contenuto tuttavia, presupposto della cessione del contratto è che il complesso giuridico oggetto della cessione rimanga immutato, poiché il contenuto sostanziale della contrattazione è rappresentato dalla sostituzione di uno dei soggetti del rapporto con un terzo, che subentra per intero nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Alla luce di quanto sopra esposto - qualora in sede di stipula del contratto definitivo, per il promissario acquirente, che nel caso di specie subentra nel preliminare, non sussistono le condizioni per fruire dell’agevolazione “prima casa” di cui aveva goduto l’originario promissario acquirente - si ritiene che la società di costruzioni debba emettere una nota di variazione in aumento per la sola maggiore imposta, che contenga gli estremi delle fatture precedentemente emesse nei confronti dell’originale promissario acquirente dalle quali risulta già corrisposto l’intero imponibile.

Eleuterio Lancia

Page 17: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 17 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

20 AGOSTO 2014 - Mercoledì VERSAMENTO IMPOSTA ED IVA IN SEGUITO AD ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE PER I RICAVI O COMPENSI CONSEGUITI NEL CORSO DEL 2013 CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40 A TITOLO DI INTERESSE CORRISPETTIVO SOGGETTI OBBLIGATI: I CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA CHE ADEGUANO L’IMPORTO DEI RICAVI

E COMPENSI CONSEGUITI NEL 2013 AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE. PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITÀ SOGGETTE AGLI STUDI DI SETTORE SI RIMANDA ALLE TABELLE ALLEGATE ALLA PARTE GENERALE DELLE ISTRUZIONI DEGLI STUDI DI SETTORE.

Adempimento Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software GE.RI.CO., reso gratuitamente disponibile dall’Agenzia delle entrate, è possibile verificare la posizione del contribuente. L’applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l’ammontare dei ricavi o compensi presunti sulla base degli studi di settore, i contribuent i possono anche rivolgersi agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato. L’applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce altresì indicazioni in ordine: – alla congruità dei ricavi o compensi dichiarati; – alla coerenza con determinati indicatori di normalità economica; – alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l’attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l’attività con analoghe caratteristiche. Si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, ad alcuni studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad alcuni studi delle imprese, è stato attribuito, inizialmente, carattere monitorato. L’articolo 2, comma 2-bis del D.P.R. n. 195 del 1999 prevede che ai fini dell’adeguamento ai risultati degli studi di settore debba essere versata, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, una maggiorazione pari al 3% della differenza tra i ricavi/compensi risultanti dall’applicazione degli studi di settore e i ricavi/compensi annotati nelle scritture contabili, qualora detta differenza sia superiore al 10% dei ricavi/compensi annotati. Tale maggiorazione non è dovuta per i periodi d’imposta in cui lo studio trova applicazione per la prima volta, anche a seguito di evoluzione. Rilevano ai fini Irap i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all’adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d’imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni del medesimo. I contribuenti IVA devono applicare all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base degli studi di settore, indicati nella dichiarazione dei redditi relativi al 2013, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione. I maggiori importi devono essere indicati in un’apposita sezione del registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. I versamenti dovuti in seguito all’adeguamento, maggiorati dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, devono essere effettuati esclusivamente mediante modalità telematiche utilizzando i seguenti codici tributo: - 6494 - Studi di settore - Adeguamento Iva; - 4726 - Persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 bis, D.P.R. n. 195/1999; - 2118 - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 bis, D.P.R. n. 195/1999. _________ 20 AGOSTO 2014 - Mercoledì ANNOTAZIONE SEPARATA NEL REGISTRO CORRISPETTIVI SOGGETTI OBBLIGATI: I COMMERCIANTI AL MINUTO CHE EMETTONO LO SCONTRINO FISCALE O LA

RICEVUTA FISCALE.

Adempimento

Page 18: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 18 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

A norma del comma quarto dell'art. 6 del D.P.R. n. 695/1996 le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24 del D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo. Si ricorda che, a norma del suddetto art. 24, i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, in luogo di quanto stabilito dall'art. 23 con riferimento alle fatture emesse, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. _________ 20 AGOSTO 2014 - Mercoledì FATTURAZIONE DIFFERITA SOGGETTI OBBLIGATI: I CONTRIBUENTI CHE EFFETTUANO CESSIONI DI BENI, LA CUI CONSEGNA O

SPEDIZIONE RISULTA DA DOCUMENTO DI TRASPORTO O DA ALTRO DOCUMENTO IDONEO. TALI SOGGETTI HANNO FACOLTÀ DI EMETTERE FATTURA DIFFERITA, ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CONSEGNA O SPEDIZIONE DELLA MERCE

Adempimento Per fatturazione differita si intende il differimento dell'obbligo di fatturazione disciplinato dall'articolo 21, comma 4, D.P.R. n. 633 del 1972, in caso di consegna o spedizione di beni accompagnata da un documento identificativo dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione. Il D.L. 11 dicembre 2012 n. 216 ha modificato l’art. 21 del D.P.R. 633/1972, recante le disposizioni relative alla fatturazione delle operazioni ed ha approvato il nuovo art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972 inerente la fatturazione semplificata. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, nonché, è stato introdotto dalle nuove disposizioni, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime. Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Le fatture, inclusa la fattura semplificata, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli articoli 21 e 21-bis D.P.R. n. 633/1972, mediante gli apparecchi misuratori fiscali; in tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni “Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti”, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per lo scontrino fiscale. La fattura deve essere registrata entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Ne segue che l'IVA, relativa alle fatture differite, dovrà essere conteggiata nella liquidazione del mese di consegna, o di spedizione del bene, e non in quella del mese di emissione o registrazione della stessa. _________

Page 19: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 19 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

20 AGOSTO 2014 - Mercoledì LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA PER SOGGETTI CON OBBLIGO MENSILE/TRIMESTRALE SOGGETTI OBBLIGATI: SONO TENUTI AD EFFETTUARE LA LIQUIDAZIONE CON OBBLIGO MENSILE I

CONTRIBUENTI CHE NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE O NELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PRESENTATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO IN CORSO HANNO INDICATO UN VOLUME D'AFFARI SUPERIORE AI SEGUENTI LIMITI: IMPRESE CHE PRESTANO SERVIZI: 400.000 € ESERCENTI ARTI O PROFESSIONI: 400.000 € TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI: 700.000 € SOGGETTI CHE, PUR NON SUPERANDO I LIMITI, NON ABBIANO OPTATO PER IL REGIME TRIMESTRALE

Adempimento Versamento dell'IVA dovuta per il mese di luglio (per il mese di giugno nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o per il secondo trimestre (aprile - giugno). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Modalità operative Il versamento si determina quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente. Nel caso in cui tale differenza sia positiva deve essere effettuato il relativo versamento esclusivamente mediante modalità telematiche. Il codice tributo da indicare sulla delega è: - 6007 - Versamento IVA mensile luglio; - 6032 - Versamento IVA secondo trimestre; _________ 20 AGOSTO 2014 - Mercoledì VERSAMENTO IMPOSTA UNICA Adempimento L'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Per il versamento deve essere utilizzato il modello "F 24 accise". Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali: - in contanti; - con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati; - con carta POSTAMAT, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale; - con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l’assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l’assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l’operazione dovrà essere eseguita all’ufficio postale ove è intrattenuto il conto; - con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari. In seguito di quanto disposto dall’articolo 29, comma 12-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31 gennaio dell'anno successivo, con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonché al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno. In sostanza, le scadenze sono stabilite come dal riportato schema: - da gennaio ad aprile: 31 agosto

Page 20: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 20 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

- da maggio ad agosto: 30 novembre - da settembre a novembre: 20 dicembre - dicembre: 31 gennaio dell’anno successivo Nella sezione “Accise/Monopoli” del modello F24, andranno inseriti, in righe differenti, gli importi versati per ogni mese/anno di competenza, ripetendo per ognuno di essi il codice tributo corrispondente. Per il versamento dell'imposta unica sono stati istituiti i seguenti codici tributo: - 5101 - Imposta unica sui concorsi del Totip; - 5102 - Diritto fisso erariale sui concorsi del Totip; - 5103 - Imposta unica sulle scommesse ippiche; - 5104 - Imposta unica sulle scommesse sportive; - 5105 - Imposta unica su altre scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché altri concorsi pronostici; - 5106 - Imposta unica sui concorsi del Totip di competenza della Regione Sicilia; - 5107 - Imposta unica sulle scommesse ippiche di competenza della Regione Sicilia; - 5108 - Imposta unica sulle scommesse sportive di competenza della Regione Sicilia; - 5109 - Imposta unica su altre scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonche' su altri concorsi pronostici, di competenza della Regione Sicilia. _________ 20 AGOSTO 2014 - Mercoledì VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RISULTATI DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SOGGETTI OBBLIGATI: BANCHE, SIM E SOCIETÀ FIDUCIARIE.

Adempimento Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie. I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalità telematiche. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR per l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26 per cento. L'opzione per il risparmio gestito può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare ed ha effetto per l'anno successivo. I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati esclusivamente con modalità telematiche. Il codice tributo da utilizzare è il seguente: - 1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale. Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali e' prevista, tra l'altro, l'indicazione del mese di riferimento. Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola. Con riferimento alla scadenza in oggetto tale indicazione deve essere riportata per il codice 1103 . Con Provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato “F24 Semplificato”, composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali. _________ 20 AGOSTO 2014 - Mercoledì VERSAMENTO IRES, IMPOSTA SOSTITUTIVA E IRAP RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI UNICO 2014 SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED ENTI NON COMMERCIALI ED IRAP CON ESERCIZIO A CAVALLO

Page 21: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 21 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

SOGGETTI OBBLIGATI: LE SOCIETÀ DI CAPITALI, LE PERSONE GIURIDICHE, LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE, I CONSORZI E LE SOCIETÀ ED ENTI DI OGNI TIPO NON RESIDENTI, GLI ENTI NON COMMERCIALI, CON PERIODO D'IMPOSTA 1° MARZO 2013 - 28 FEBBRAIO 2014 .

Adempimento Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2014 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1° marzo 2013 - 28 febbraio 2014 . I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 19 settembre 2014 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Devono essere eseguiti entro la data odierna i versamenti risultanti del Mod. Unico 2014 ed IRAP 2014 , compresi quelli relativi al primo acconto. Il versamento delle imposte in scadenza in data odierna riguarda i saldi IRES, IRAP ed imposte sostitutive e gli eventuali acconti IRES ed IRAP. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con modalità telematiche. Il periodo di riferimento da indicare nel modello F24 è l'anno d'imposta per il quale si effettua il pagamento, da indicare nella forma AAAA. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincide con l'anno solare è necessario barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati. È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. I codici tributo da indicare nel Mod. F24 sono i seguenti: - 2003 - IRES - Saldo; - 2001 - IRES - Acconto prima rata - 3800 - Irap Saldo; - 3812 - Irap Acconto - prima rata - 1668 - Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella sezione 2 - erario del modello di versamento unitario; - 3805 - Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella sezione 4 - regioni del modello di versamento unitario.

_________ 20 AGOSTO 2014 - Mercoledì RAVVEDIMENTO ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE UNICO 2014 SOGGETTI OBBLIGATI: TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO DI IRPEF, IRES, ADDIZIONALI ALL'IRPEF, IVA, IRAP ED IMPOSTE SOSTITUTIVE TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MOD. UNICO 2014 CHE NON HANNO ESEGUITO L'ADEMPIMENTO ENTRO IL TERMINE ULTIMO DEL 16 LUGLIO 2014 CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40 PER CENTO A TITOLO DI INTERESSE CORRISPETTIVO.

Adempimento I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. UNICO 2014 entro il termine ultimo del 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari al 3 % (1/10 del minimo). Per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti il contribuente deve effettuare, entro la data odierna, i seguenti versamenti: a) imposte dovute; b) interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (1 per cento); c) sanzione del 30% ridotta al 3 (1/10 del minimo) per i pagamenti avvenuti entro 30 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa (eventualmente ridotta al 3,75 % - 1/8 del minimo - se la regolarizzazione si perfeziona entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione).

Page 22: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 22 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

Il pagamento del tributo, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito utilizzando il modello F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA ed esclusivamente mediante modalità telematiche per i soggetti titolari di partita IVA. I codici tributo da utilizzare per l'indicazione della sanzione sono i seguenti: - 8904 - Sanzione pecuniaria IVA; - 8901 - Sanzione pecuniaria IRPEF; - 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF; - 8903 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'IRPEF; - 8907 - Sanzione pecuniaria IRAP; - 8908 - Sanzione pecuniaria altre imposte dirette; - 8918 - IRES - Sanzione pecuniaria. I codici tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento sono i seguenti: - 1989 - Interessi sul ravvedimento - IRPEF; - 1990 - Interessi sul ravvedimento - IRES; - 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA; - 1992 - Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive; - 1993 - Interessi sul ravvedimento - IRAP; - 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; - 1995 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale. _________ 20 AGOSTO 2014 - Mercoledì VERSAMENTO IRES, IMPOSTA SOSTITUTIVA, IVA E IRAP RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L’ANNO 2013 (UNICO 2014 SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED ENTI NON COMMERCIALI PER I QUALI SONO STATI ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE) CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,40 PER CENTO SOGGETTI OBBLIGATI: LE SOCIETÀ DI CAPITALI, LE PERSONE GIURIDICHE, LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE, I CONSORZI E LE SOCIETÀ ED ENTI DI OGNI TIPO NON RESIDENTI, GLI ENTI NON COMMERCIALI CON PERIODO D'IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE PER I QUALI SONO STATI ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE, CHE NON HANNO EFFETTUATO IL VERSAMENTO AL 7 LUGLIO SENZA MAGGIORAZIONE.

Adempimento Versamento di IRES, IRAP, IVA ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2014 Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. E' stato, infatti, prorogato dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità. Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore. Dopo il 7 luglio e fino al 20 agosto 2014 i versamenti possono essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Devono essere eseguiti entro la data odierna i versamenti risultanti del Mod.Unico 2014 ed IRAP 2014, compresi quelli relativi al primo acconto, con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento delle imposte in scadenza in data odierna riguarda i saldi IRES, IRAP ed imposte sostitutive e gli eventuali acconti IRES ed IRAP. I soggetti che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA entro la scadenza odierna con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dal 17 marzo 2014.

Page 23: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 23 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

Page 24: IL FISCO - FOCUS - SPUNTI OPERATIVI SU TEMI DI ATTUALITÀsistemailfisco.leggiditalia.it/static/pdf/portale/29... · 2014. 9. 23. · Il pro À Àedimento 25 luglio 2014 dell’Agenzia

Pagina 24 di 24

N. 29 del 31 luglio 2014

Visiona le condizioni d’uso della Circolare Operativa EDITORE E PROPRIETARIO: Wolters Kluwer Italia S.r.l. Centro Direzionale Milanofiori Strada 1, Palazzo F6 20090 Assago MI Tel. +39 02 824761 Fax +39 02 82476799

S.r.l. a Socio Unico Dir. Coord. di Wolters Kluwer N.V. Capitale sociale: € 19.640.000 int. vers. R. Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 10209790152 R.E.A. di Milano N. 1353036

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE: Settimanale in abbonamento. CONTATTA LA REDAZIONE: [email protected]

INFORMATIVA PRIVACY - Il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Lei riceve questa NewsLetter perché il Suo nominativo è compreso nel database Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Copyright © Wolters Kluwer Italia