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1. Premessa: il contenuto delle pronunce in com- mento Con sentenza del 18.10.2016, emessa in Camera di Consiglio all’esito del giudizio recante il n. 28 del 2016, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato il fallimento della “SOCiETÀ Di GESTiONE PER L’AEROPORTO DELLO STRETTO” S.P.A. iN LiQUiDAZiONE (d’ora in poi anche solo SO.G.A.S.), il cui oggetto sociale consiste, principalmente, nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio dell’attività aeroportuale dell’aeroporto dello stretto; ed il cui attuale assetto societario, ovvero la ripartizione del capitale tra i soci, è il seguente: Provincia di Reggio Calabria: 67,38%; Provincia di messina: 14,96%; Regione Calabria: 13,02%; Comune di Reggio Calabria: 4,63%; CCiAA di Reggio Calabria: 0,01%. Con la medesima pronuncia è stata altresì autorizzata la continuazione temporanea dell’attività di impresa, ex art. 104 l.f., per tre mesi decorrenti dalla data di deposito della sentenza, onerando il Curatore alla presentazione del rendiconto al Giudice Delegato ogni trenta giorni. L’esercizio provvisorio era disposto in considerazione della disponibilità liquida immediata di € 696.000,00, messa appositamente a disposizione dalla Provincia di Reggio Calabria, che, secondo il Tribunale, avrebbe consentito la continuazione dell’attività d’impresa per un periodo di tre mesi, senza alcun rilevante incremen- to del deficit patrimoniale della società fallita. Con successiva pronuncia del 20.1.2017, il medesimo Tribunale accordava una proroga temporanea dell’eser- cizio dell’impresa fallita SO.G.A.S. spa in liquidazione fino al 15.3.2017, ritenendo esistenti i presupposti per concederla sulla base del principio per cui il danno grave, derivante dall’interruzione dell’attività di impre- sa, deve essere individuato nell’esigenza di assicurare la continuazione del servizio in concessione, anche a tutela di tutti i creditori intesi nella più ampia accezio- ne di collettività in genere (e non solo di ceto), tenendo conto dei risultati complessivi dell’intera procedura e dovendosi affiancare ai risultati dell’esercizio provvi- sorio il plusvalore derivante dall’alienazione di un complesso funzionante in luogo di una cessione atomi- stica dei beni; in caso di continuazione veniva previsto il pareggio di bilancio o, al più, un modesto sbilancio negativo“tollerabile”nel contesto della delicata attività d’impresa che eroga un servizio pubblico essenziale e giustificato dal vantaggio ottenuto, in favore dei credi- tori e della collettività, dal mantenimento dello scalo aeroportuale. Le due pronunce sopra citate, ed in particolare la prima, investono il problema della fallibilità delle società par- tecipate da soggetti pubblici che gestiscono servizi di interesse pubblico e quello dell’attuabilità, in tal caso, dell’esercizio provvisorio, ragion per cui nel presente scritto verranno esaminati entrambi i profili. 2. La nota problematica legata alla fallibilità delle società a capitale pubblico prima del d.lgs. n. 175 del 2016 il primo aspetto di interesse delle pronunce in commen- to è quello della possibilità di dichiarare il fallimento di società interamente partecipate da enti pubblici, que- stione che, nel recente passato, ha dato luogo a nume- rose problematiche di natura interpretativa. Per quanto concerne la questione che ci occupa, si evi- denzia che le problematiche sono sorte in merito all’art. 1 della legge fallimentare, che al suo primo comma dispone che “sono soggetti alle disposizioni sul falli- Il fallimento delle società in mano pubblica Francesco Scarafoni Praticante Avvocati SOmmARiO: 1. Premessa: il contenuto delle pronunce in commento – 2. La nota problematica legata alla fallibili- tà delle società a capitale pubblico prima del d.lgs. n. 175 del 2016 – 3.L’intervento del d.lgs. n. 175 del 2016 – 4.L’esercizio provvisorio: applicabilità e limiti. 48 Temi Romana Note a sentenza

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1. Premessa: il contenuto delle pronunce in com-mentoCon sentenza del 18.10.2016, emessa in Camera diConsiglio all’esito del giudizio recante il n. 28 del2016, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato ilfallimento della “SoCiETÀ Di GESTioNE PERL’AERoPoRTo DELLo STRETTo” S.P.A. iNLiQUiDAZioNE (d’ora in poi anche solo So.G.A.S.),il cui oggetto sociale consiste, principalmente, nellosviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento,gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delleinfrastrutture per l’esercizio dell’attività aeroportualedell’aeroporto dello stretto; ed il cui attuale assettosocietario, ovvero la ripartizione del capitale tra i soci,è il seguente: Provincia di Reggio Calabria: 67,38%;Provincia di messina: 14,96%; Regione Calabria:13,02%; Comune di Reggio Calabria: 4,63%; CCiAAdi Reggio Calabria: 0,01%.Con la medesima pronuncia è stata altresì autorizzata lacontinuazione temporanea dell’attività di impresa, ex art.104 l.f., per tre mesi decorrenti dalla data di depositodella sentenza, onerando il Curatore alla presentazionedel rendiconto al Giudice Delegato ogni trenta giorni.L’esercizio provvisorio era disposto in considerazionedella disponibilità liquida immediata di € 696.000,00,messa appositamente a disposizione dalla Provincia diReggio Calabria, che, secondo il Tribunale, avrebbeconsentito la continuazione dell’attività d’impresa perun periodo di tre mesi, senza alcun rilevante incremen-to del deficit patrimoniale della società fallita. Con successiva pronuncia del 20.1.2017, il medesimoTribunale accordava una proroga temporanea dell’eser-cizio dell’impresa fallita So.G.A.S. spa in liquidazionefino al 15.3.2017, ritenendo esistenti i presupposti perconcederla sulla base del principio per cui il danno

grave, derivante dall’interruzione dell’attività di impre-sa, deve essere individuato nell’esigenza di assicurarela continuazione del servizio in concessione, anche atutela di tutti i creditori intesi nella più ampia accezio-ne di collettività in genere (e non solo di ceto), tenendoconto dei risultati complessivi dell’intera procedura edovendosi affiancare ai risultati dell’esercizio provvi-sorio il plusvalore derivante dall’alienazione di uncomplesso funzionante in luogo di una cessione atomi-stica dei beni; in caso di continuazione veniva previstoil pareggio di bilancio o, al più, un modesto sbilancionegativo“tollerabile”nel contesto della delicata attivitàd’impresa che eroga un servizio pubblico essenziale egiustificato dal vantaggio ottenuto, in favore dei credi-tori e della collettività, dal mantenimento dello scaloaeroportuale.Le due pronunce sopra citate, ed in particolare la prima,investono il problema della fallibilità delle società par-tecipate da soggetti pubblici che gestiscono servizi diinteresse pubblico e quello dell’attuabilità, in tal caso,dell’esercizio provvisorio, ragion per cui nel presentescritto verranno esaminati entrambi i profili.

2. La nota problematica legata alla fallibilità dellesocietà a capitale pubblico prima del d.lgs. n. 175del 2016il primo aspetto di interesse delle pronunce in commen-to è quello della possibilità di dichiarare il fallimento disocietà interamente partecipate da enti pubblici, que-stione che, nel recente passato, ha dato luogo a nume-rose problematiche di natura interpretativa.Per quanto concerne la questione che ci occupa, si evi-denzia che le problematiche sono sorte in merito all’art.1 della legge fallimentare, che al suo primo commadispone che “sono soggetti alle disposizioni sul falli-

Il fallimento delle società in mano pubblicaFrancesco ScarafoniPraticante Avvocati

SommARio: 1. Premessa: il contenuto delle pronunce in commento – 2. La nota problematica legata alla fallibili-tà delle società a capitale pubblico prima del d.lgs. n. 175 del 2016 – 3.L’intervento del d.lgs. n. 175 del 2016 –4.L’esercizio provvisorio: applicabilità e limiti.

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mento e sul concordato preventivo gli imprenditori cheesercitano una attività commerciale esclusi gli entipubblici”, ragion per cui le criticità interpretativeriguardano la possibile qualificazione delle partecipatecome ente pubblico con relativa non assoggettabilità afallimento.Al riguardo, un primo filone, che si è fatto largo nellagiurisprudenza di merito, riteneva la non fallibilità ditali soggetti, e ciò in considerazione “dell’anomalia delfenomeno dell’in house nel panorama del diritto socie-tario”, che ha attribuito alla Corte dei Conti la giurisdi-zione nei confronti degli amministratori o organi dicontrollo che compiano atti contrari ai loro doveri d’uf-ficio, pregiudizievoli per la società “in house”.in particolare, secondo tale tesi, non vi sarebbe distin-zione alcuna tra ente pubblico e società, ragion per cuianche quest’ultima rivestirebbe le caratteristiche del-l’ente pubblico e, pertanto, non sarebbe fallibile1.Appartengono a tale filone anche le pronunce della giu-risprudenza di merito che hanno affermato che “se èvero che gli enti pubblici sono sottratti al fallimento,anche la società in house integralmente partecipatadagli stessi, non potrà essere soggetta alla liquidazio-ne fallimentare, in quanto concreta mero patrimonioseparato dell’ente pubblico e non distinto soggetto giu-ridico, centro decisionale autonomo e distinto dal sociopubblico titolare della partecipazione, che esercitasullo stesso un potere di governo del tutto corrispon-dente a quello esercitato sui propri organi interni”2.Un secondo orientamento, invece, ha ritenuto non falli-bili le società partecipate non perché enti pubblici, maperché prive del carattere commerciale. in particolare,tali pronunce di merito hanno affermato che “le socie-tà in mano pubblica, al ricorrere di determinate condi-zioni, non sarebbero fallibili non già perché enti pub-blici, ma perché non riconducibili alla categoria del-l’imprenditore commerciale”3.Gli orientamenti predetti, però, sono stati superati da con-solidata giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, laquale ha avuto, a più riprese, modo di statuire che anchele partecipate sono assoggettabili a fallimento4.La giurisprudenza favorevole alla fallibilità delle socie-tà partecipate ha preliminarmente evidenziato come lacontraria tesi della non fallibilità mal si concili con laperdurante vigenza del principio generale stabilitodalla L. n. 70 del 1975, art. 4, che, nel prevedere che

nessun nuovo ente pubblico possa essere istituito oriconosciuto se non per legge, evidentemente richiedeche la qualità di ente pubblico, se non attribuita da unaespressa disposizione di legge, debba quantomenopotersi desumere da un quadro normativo di riferimen-to chiaro ed inequivoco5. La tesi della non fallibilità, quindi, non sembra possaessere condivisa alla luce di un’analisi del fenomenosocietario nelle diverse fasi che lo caratterizzano: inprimo luogo, va escluso che peculiarità, tali da giustifi-care l’equiparazione ad un ente pubblico delle società apartecipazione pubblica, si rinvengano sul piano delsoggetto, ossia dell’ente giuridico “società”, e delmodo in cui sono disciplinati la sua organizzazione edil suo funzionamento, e i rapporti esistenti, al suo inter-no, fra i diversi organi che vi operano. E ciò vale anche nel caso in cui norme legislative o sta-tutarie pongano limiti alla autonomia degli organi deli-berativi, posto che la volontà negoziale della societàpubblica, pur se determinata da atti propedeutici del-l’amministrazione, si forma e si manifesta secondo leregole del diritto privato.infatti, nel nostro ordinamento, ai fini dell’applicazio-ne dello statuto dell’imprenditore commerciale, nonrileva né il tipo di attività esercitata, né le regole inter-ne che si diano i soci (o previste dalla legge in relazio-ne a determinate categorie di soci), ma solamente lanatura del soggetto6.D’altro canto, la conclusione della natura di imprendi-tore commerciale della società partecipata appareormai obbligata alla luce della norma di cui all’articolo4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, convertito nellalegge n. 135 del 2012, riguardante disposizioni urgentiper la revisione della spesa pubblica, il cui ultimoperiodo prevedeva che “Le disposizioni del presentearticolo e le altre disposizioni, anche di carattere spe-ciale, in materia di società a totale o parziale parteci-pazione pubblica si interpretano nel senso che, perquanto non diversamente stabilito e salvo derogheespresse, si applica comunque la disciplina del codicecivile in materia di società di capitali.”.La disposizione da ultimo indicata è stata abrogata dald.lgs. n. 175 del 2016, concernente il testo unico inmateria di società a partecipazione pubblica, che,comunque, all’articolo 3 ha avuto cura di confermareche, per tutto quanto dallo stesso non espressamente

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previsto, “si applicano alle società a partecipazionepubblica le norme sulle società contenute nel codicecivile e le norme generali di diritto privato”. La conclusione dell’alterità del soggetto giuridicosocietà rispetto all’ente pubblico partecipante trovadiretta conferma, qualora ve ne fosse ulteriore bisogno,nel già citato d.lgs. n. 175 del 2016 che prevede cheanche le società in house, che hanno come oggettosociale esclusivo la produzione di un servizio di inte-resse generale, o la progettazione o realizzazione diun’opera pubblica, o l’autoproduzione di beni o servizipubblici strumentali agli enti da cui sono controllate eche, quindi, operano in via prevalente con questi ultimi(art. 4, comma 4), comunque regolano i rapporti con glistessi enti mediante affidamenti di contratti pubblici(art. 16, comma 1) che possono anche essere oggetto discioglimento se la società non rispetta il rapporto per-centuale previsto dalla legge tra fatturato provenientedagli affidamenti degli enti pubblici controllanti e fat-turato proveniente da altre attività (articolo 16, commi3, 4 e 5). Ad analoga conclusione sulla fallibilità della società apartecipazione pubblica si deve giungere avuto riguar-do al piano dell’attività, cioè dei rapporti che la socie-tà, in quanto soggetto riconosciuto dall’ordinamentocome dotato di una propria capacità giuridica e di agire,instaura con i terzi. Eventuali norme speciali che sianovolte a regolare la costituzione della società, la parteci-pazione pubblica al suo capitale e la designazione deisuoi organi, non incidono, infatti, sul modo in cui essaopera nel mercato né possono comportare il venir menodelle ragioni di tutela dell’affidamento dei terzi contra-enti contemplate dalla disciplina privatistica. in proposito, l’esame della disciplina dettata dal d.lgs.n. 175 del 2016 evidenzia l’intento del legislatore diregolamentare esclusivamente il rapporto fra ente pub-blico socio e società partecipata - comunque nella cor-nice della disciplina esistente delle società commercia-li, attraverso la previsione di specifiche deroghe per lepartecipate - escludendo qualsiasi rilievo di tale rappor-to sulle modalità di azione di quest’ultima nel mercato. L’orientamento giurisprudenziale maggioritario favo-revole alla dichiarazione di fallimento, definitivamenteaffermato in recenti pronunce della Suprema Corte diCassazione7, ha rilevato come, innanzitutto, a favoredella fallibilità vi sarebbe il dato normativo, atteso che

il legislatore ha ribadito la riconducibilità delle societàpubbliche fra quelle di diritto comune sia con il d.lgs.n. 3 del 2003, di riforma del diritto societario, che hasostituito agli artt. 2458/60 gli artt. 2449 e 2450 c.c., siacol d.lgs. n. 5 del 2006 di riforma del diritto fallimen-tare, che non ha modificato, sul punto, il R.D. n. 267del 1942, art. 1, comma 1. in particolare, neppure le innumerevoli disposizioninormative speciali che, nel corso degli anni, sono stateemanate in tema di società pubbliche, costituiscono uncorpus unitario, sufficiente a regolamentarne attività efunzionamento ed a modificarne la natura di soggetti didiritto privato, così da sottrarle espressamente alladisciplina civilistica, la cui applicazione è stata, comegià visto, recentemente ribadita da specifici provvedi-menti legislativi. Al pari della giurisprudenza, anche la dottrina si è spac-cata sulla questione della fallibilità delle società parte-cipate, attestandosi su posizioni opposte.infatti, mentre parte ha affermato la fallibilità (e la pos-sibilità di far ricorso alla procedura di concordato pre-ventivo) di tutte le società in mano pub blica, altra parteha ritenuto di escludere talune di esse dall’area di appli-cazione delle procedure concorsuali, dividendosi poinell’individuare il criterio da utilizzare per selezionarele società “fallibili” dalle società non fallibili8.

3. L’intervento del d.lgs. n. 175 del 2016A tale acceso dibattito ha posto definitivamente termi-ne l’articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016che prevede che «Le società a partecipazione pubblicasono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul con-cordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presup-posti, a quelle in materia di amministrazione straordi-naria delle grandi imprese insolventi di cui al decretolegislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.».È stato affermato che alla chiarezza dell’intento dellegislatore non corrisponde un altrettanto chiaro detta-to normativo, perché l’articolo 2 del d.lgs. n. 175 del2016 detta diverse definizioni delle società a partecipa-zione pubblica e delle società in house.La prime sono quelle a controllo pubblico, nonché lealtre società partecipate direttamente da amministrazio-ni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2,

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comma 1, lett. n); le seconde, invece, sono le società sucui un’amministrazione esercita il controllo analogo aquello esercitato sui propri servizi o più amministrazio-ni esercitano il controllo analogo congiunto (art. 2,comma 1, lett. o).La dizione letterale dell’articolo 14, quindi, sembrereb-be fare riferimento solo alle prime, ma, come è statocorrettamente osservato, se questa fosse la conclusione,l’intento chiarificatore dell’in tervento legislativo sareb-be del tutto vanificato, in quanto proprio con particola-re riferimento alle società in house si era negli ultimitempi concentrato il dibattito circa la fallibilità o meno9. Si è ritenuto, quindi, che le società in house non possa-no essere escluse dalla soggezione al fallimento ed allealtre procedure concorsuali, potendo ragionevolmenteritenersi che fra il concetto di «società a partecipazio-ne pubblica» e quello di «società in house» corra unrapporto di genus a species, in forza del quale le secon-de rappresentano una peculiare categoria di società apartecipazione pubblica; con la conseguenza che, ogniqualvolta il T.U. imponga l’applicazione di una deter-minata disposizione normativa alle «società a parteci-pazione pubblica», tale disposizione operi, salva diver-sa previsione, anche con riferimento alle «società inhouse»10.

4. L’esercizio provvisorio: applicabilità e limitiil d.lgs. n. 175 del 2016 detta una puntuale disciplinaper le società partecipate nella fase fisiologica dellosvolgimento dell’attività d’impresa; si tratta, come giàsopra rammentato, di una disciplina che si muove nel-l’alveo delle norme codicistiche e che apporta le neces-sarie modifiche e deroghe al diritto comune per tenerconto delle specifiche esigenze della partecipazionepubblica.Al contrario, per la fase patologica della vita societaria,quella in cui sopravviene l’insolvenza, il legislatore siè limitato ad affermarne la soggezione alle disposizio-ni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove nericorrano i presupposti, all’amministrazione straordina-ria delle grandi imprese insolventi, omettendo qualsia-si particolare disposizione relativa allo svolgimentodella procedura concorsuale della società partecipata11.il silenzio del legislatore impone la verifica se tutti gliistituti della procedura fallimentare siano comunqueapplicabili e compatibili con la sottoposizione a falli-

mento della società partecipata e, per quanto di specifi-co interesse in relazione alle problematiche sottese aiprovvedimenti commentati, se sia compatibile l’eserci-zio provvisorio in presenza di fallimento di società par-tecipata esercente un servizio pubblico necessario.La vicenda oggetto dei due provvedimenti delTribunale di Reggio Calabria riveste, sotto tale profilo,una sua specificità perché la società So.G.A.S. spa èstata costituita dai cinque enti pubblici in precedenzaindicati per l’esercizio di un servizio pubblico (gestio-ne, manutenzione ed uso degli impianti e delle infra-strutture per l’attività aeroportuale) di competenza diun altro ente pubblico, l’E.N.A.C., che aveva già inprecedenza revocato la concessione della gestione allastessa affidata, permettendone temporaneamente lacontinuazione fino all’esaurimento della gara per l’in-dividuazione del nuovo gestore del servizio.Appare necessario, però, previamente esaminare il pro-blema sotto il profilo più generale dei presupposti del-l’esercizio provvisorio.Come noto, l’articolo 104 l.f. prevede che il tribunale,con la sentenza dichiarativa di fallimento, possa dispor-re l’esercizio provvisorio dell’azienda, anche limitata-mente a specifici rami, se dall’interruzione dell’attivitàd’impresa possa derivare un danno grave, purché ciònon arrechi pregiudizio ai creditori.La norma, quindi, individua i due presupposti, in pre-senza dei quali il tribunale può disporre la continuazio-ne dell’attività d’impresa, ne: 1) il danno grave deri-vante dall’interruzione; 2) l’assenza di pregiudizio peri creditori.La disposizione non chiarisce a quale soggetto debbaessere riferito il danno grave da scongiurare. Se in pas-sato, nella normativa anteriore alla riforma della leggefallimentare, era certo che il requisito del «danno graveed irreparabile» (nella formulazione dell’articolo 90del R.D. n. 267/42) si riferisse solo al ceto creditorio,nell’attuale formulazione dell’articolo 104 l.f., anchealla luce della contrapposizione logica con l’ulteriorepresupposto dell’assenza di pregiudizio, espressamenteriferito ai creditori, la dottrina ritiene che il dannograve debba essere valutato in relazione all’impresastessa o a tutti i soggetti terzi che con la stessa entranoin contatto12. La disposizione, così come interpretata dalla dottrina,quindi, costituisce un riconoscimento della funzione

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sociale dell’impresa che è stato condiviso anche dallagiurisprudenza, la quale ha affermato che, ai fini dellavalutazione circa la ricorrenza del danno grave, in pre-senza del quale autorizzare l’esercizio provvisorio, iltribunale può tenere conto non solo dell’interesse delceto creditorio, ma anche della generalità dei terzi, frai quali ben possono essere annoverati i cittadini cheusufruiscono del servizio erogato dall’impresa fallita13.Anche nel sistema della legge fallimentare attuale, però,la funzione sociale deve comunque cedere il passodinanzi all’interesse del ceto creditorio, trattandosi inogni caso di un processo di esecuzione concorsuale:quest’ultimo interesse è tutelato dal secondo dei presup-posti necessari per poter procedere all’esercizio provvi-sorio, cioè l’assenza di pregiudizio per i creditori.Tale previsione è quella che perimetra la facoltà divalutazione del tribunale dei diversi interessi in gioco,imponendo che, comunque, qualsiasi interesse, purmeritevole della più attenta considerazione, non possaandare a discapito di quello dei creditori della societàfallita.Sotto tale aspetto appare pienamente condivisibile lavalutazione operata nella sentenza in commento secon-do cui se, da un lato, l’esercizio provvisorio non devenecessariamente produrre un risultato vantaggioso per icreditori, richiedendo la norma che per gli stessi siaalmeno indifferente, d’altro canto, ai fini della valuta-zione circa l’esistenza di quest’ultimo presuppostobisogna tenere conto dei risultati complessivi dell’inte-ra procedura, dovendosi affiancare, ai risultati del-l’esercizio provvisorio, il plusvalore derivante dallaalienazione di un complesso funzionante in luogo diuna cessione atomistica dei beni. Nella sostanza, anche una gestione provvisoria negativapotrebbe essere indifferente ai creditori se la conserva-zione di un complesso aziendale funzionante possa per-mettere una liquidazione dello stesso più favorevolerispetto a quella atomistica dei singoli cespiti aziendali.Fatte tali generali premesse sul problema dell’esercizioprovvisorio, la problematica incrocia, ora, quella dellapossibilità di applicare tale istituto in presenza diimpresa partecipata che gestisca un servizio pubblicoessenziale in virtù di affidamento contrattuale da partedella pubblica amministrazione partecipante.La decisione di procedere all’esercizio provvisorio deter-mina, come previsto dall’articolo 104, comma 7, l.f., la

prosecuzione dei contratti pendenti, salvo che il curatorenon intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli.Fra i contratti pendenti, la cui prosecuzione è determi-nata dalla decisione di procedere all’esercizio provvi-sorio, vi è, in primo luogo, il contratto di affidamentodella gestione del servizio pubblico.Tuttavia, il subentro nel contratto da parte della proce-dura fallimentare porta la gestione del servizio pubbli-co al di fuori della sfera dell’ente pubblico titolare,atteso che quest’ultimo non ha, nei confronti dellacuratela, i medesimi poteri di indirizzo e controllo che,invece, può esercitare nei confronti dell’organo ammi-nistrativo della società in forza della partecipazionemaggioritaria o totalitaria al capitale sociale.La gestione del servizio pubblico attraverso l’affida-mento contrattuale ad una società partecipata è unascelta organizzativa dell’ente titolare che, a seguitodella dichiarazione del fallimento e della decisione diprocedere ad esercizio provvisorio, non perde la titola-rità del servizio, ma la gestione dello stesso che passa,in virtù delle previsioni della legge fallimentare, incapo a soggetto diverso.in dottrina è stato evidenziato che l’attribuzione all’au-torità giudiziaria del potere di decidere in ordineall’eventuale prosecuzione dell’attività d’impresa daparte della società (art. 104 l.f.), nonché in ordine alpossibile affidamento a terzi, attraverso lo strumentodell’affitto di azienda, della stessa gestione del serviziopubblico essen ziale (art. 104-bis l.f.), potrebbe deter-minare una inammissibile sostituzione dell’auto ritàgiudiziaria ordinaria all’autorità amministrativa nel-l’esercizio di poteri e facoltà di carattere tipicamentepubblicistico, quali la decisione in ordine alla continui-tà o meno nella gestione di un pubblico servizio essen-ziale, in ordine al controllo sul soggetto che è investitodella funzione e, addirittura, in ordine alla sua sostitu-zione con un terzo soggetto14.Anche la giurisprudenza ha avvertito tale problematicae sembra limitare la possibilità di esercizio provvisorio,in tal caso, solamente alla presenza di pericolo derivan-te dal rischio di interruzione del servizio e per il temponecessario all’ente locale ad affidarlo ad un nuovogestore15.Anche in presenza di una decisione di procedere adesercizio provvisorio da parte del tribunale, quindi,l’ente pubblico titolare del servizio non perde la facol-

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tà di decidere, nell’ambito dei suoi poteri discrezionaliamministrativi, a monte dell’affidamento contrattuale,una riorganizzazione dello stesso con l’individuazionedi una nuova forma di gestione.A conferma di quanto appena affermato milita l’artico-lo 113, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, concernente iltesto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti loca-li, che stabilisce il principio generale che questi ultiminon possano cedere la proprietà degli impianti, dellereti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei ser-vizi pubblici che, quindi, rimangono esclusi dall’attivodel fallimento perché destinati alla continuazione del-l’esercizio del servizio pubblico cui l’ente provvede inaltro modo. Appare rilevante, sul fronte della continuazione del-l’esercizio del servizio pubblico da parte dell’ente tito-lare, la disposizione dell’articolo 14, comma 6, deld.lgs. n. 175 del 2016 che prevede che «nei cinque annisuccessivi alla dichiarazione di fallimento di unasocietà a controllo pubblico titolare di affidamentidiretti, le pubbliche amministrazioni controllanti nonpossono costituire nuove società, né acquisire o mante-nere partecipazioni in società, qualora le stesse gesti-scano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita».Nella sostanza, in caso di fallimento di società in house(l’unica che può essere titolare di affidamenti diretti),l’ente pubblico proprietario del servizio non potrà suc-cessivamente procedere alla gestione dello stesso, per ilperiodo di cinque anni, mediante affidamento a societàpartecipata. La sentenza di fallimento in commento, ed il successi-vo provvedimento di proroga dell’esercizio provviso-rio, si attengono ai principi in precedenza richiamatiriguardanti i presupposti generali dell’esercizio provvi-sorio e quelli particolari collegati al fallimento di unasocietà interamente in mano pubblica, gestore di unservizio necessariamente pubblico.infatti, il criterio dell’indifferenza per il ceto creditorioè stato garantito mediante gli apporti finanziari deglienti pubblici soci della fallita alla gestione dell’aero-porto per il periodo di esercizio provvisorio; al contem-

po, l’esercizio provvisorio è stato espressamente limi-tato all’arco temporale necessario al nuovo affidamen-to della gestione del servizio pubblico da partedell’E.N.A.C. (Ente Nazionale Aviazione Civile) che,infatti, ha già in corso le relative procedure.Per concludere, l’esercizio provvisorio non sembra pre-cluso per il fatto che a fallire sia una società a parteci-pazione pubblica che gestisce un servizio pubblico,purché detto esercizio sia limitato al tempo strettamen-te necessario a permettere all’ente pubblico di procede-re all’individuazione delle nuove modalità di gestionedel servizio e sempre che lo stesso non si risolva in unpregiudizio per il ceto creditorio.Vi è, poi, il problema della sorte dei contratti stipulatidalla società fallita per la gestione del servizio pubbli-co, la cui esecuzione prosegue durante l’esercizio prov-visorio.il nuovo gestore individuato dall’ente pubblico, infatti,intratterrà direttamente con quest’ultimo i necessari rap-porti contrattuali per l’affidamento del servizio, sicchénon sembra di norma configurabile una cessione d’azien-da dal precedente gestore (in fallimento) al nuovo.il curatore, quindi, al termine dell’esercizio provviso-rio, applicando le disposizioni degli articoli 72 eseguenti della legge fallimentare, dovrà provvedereallo scioglimento dei rapporti contrattuali stipulati perla gestione dell’esercizio pubblico, ormai inutili peressere stato quest’ultimo affidato ad altro soggetto.La mancanza, di norma, di una cessione d’azienda travecchio e nuovo gestore pone gravi problematiche perquanto riguarda gli aspetti lavoristici.in difetto di cessione d’azienda, infatti, non trova appli-cazione l’articolo 2112 c.c., né, al contempo, può tro-vare applicazione l’articolo 47 della legge 29.12.1990,n. 428, che disciplina specificamente il trasferimentod’azienda in caso di procedure concorsuali, sicché, sel’assunzione dei dipendenti della società fallita noncostituisca un obbligo espressamente previsto dalbando di gara per il nuovo affidamento del servizio, ilcuratore dovrà procedere, al termine dell’esercizioprovvisorio, allo scioglimento dei rapporti di lavoro.

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Tribunale di Reggio CalabriaDecreto 21 gennaio 2017

Pres. Campagna; Rel. AsciuttoFall. SOGAS

Con sentenza n.16/2016 di questoTribunale del 24.10.2016 è statodichiarato il fallimento della “SOCIE-TA’ DI GESTIONE PER L’AEROPOR-TO DELLO STRETTO” S.P.A. INLIQUIDAZIONE, e, contestualmente,disposto l’esercizio provvisorio dell’im-presa per un periodo di tre mesidecorrenti dalla predetta data di depo-sito della sentenza fino al 24.1.2017,applicando per il computo i criteri dicui all’art. 155 c.p.c.Si pone, pertanto, la questione se pro-rogare, per un ulteriore lasso tempora-le, l’esercizio provvisorio, per comedisposto in sentenza, giunto in sca-denza, e, conseguentemente, se dal-l’eventuale interruzione dell’attività diimpresa possa derivare un dannograve, purchè detta proroga non arre-chi pregiudizio ai creditori.Sul punto, è opportuno richiamarequanto già affermato, da questoGiudice, con la citata sentenza, ovve-ro “ … che il presupposto del dannograve, derivante dall’interruzione del-l’attività di impresa, può essere indivi-duato nell’esigenza di assicurare lacontinuazione del servizio in conces-sione, anche a tutela di tutti i creditori,intesi, come sopra detto, non solonella più ampia accezione di ceto, maanche come collettività in genere”.Questo presupposto “ viene valutatotenendo conto dei risultati complessividell’intera procedura, dovendosiaffiancare, ai risultati dell’esercizioprovvisorio, il plusvalore derivantedalla alienazione di un complesso fun-zionante in luogo di una cessione ato-mistica dei beni ”.

Va ribadito il principio della c.d. neutra-lità finanziaria dell’esercizio provviso-rio, secondo cui, se, da un lato, l’eser-cizio provvisorio non deve necessaria-mente produrre un risultato vantaggio-so per i creditori; dall’altro lato, lanorma richiede che per gli stessi siaalmeno indifferente, ovvero non devearrecare loro un pregiudizio.Principio da affermarsi, a fortiori, inipotesi, come la presente, di fallimen-to di Società in house, totalmente par-tecipata da enti pubblici ovvero inmano pubblica, che gestisce un servi-zio pubblico essenziale; in tale ipotesi,nel valutare la ricorrenza di un dannograve, in presenza del quale autoriz-zare l’esercizio provvisorio, ilTribunale può tenere conto non solodell’interesse del ceto creditorio, maanche della generalità dei terzi, fra iquali ben possono essere annoverati icittadini che usufruiscono del servizioerogato dall’impresa fallita. (Cass. Civ.2013/22209).Nella fattispecie, si è considerato,altresì, il pericolo derivante dal rischiodi interruzione del servizio, e il vantag-gio dell’esercizio provvisorio per iltempo necessario per l’affidamento adun nuovo concessionario, giusta pen-denza della procedura di aggiudica-zione per la nuova concessione aero-portuale di cui al bando Enac in atti. Conseguentemente, la durata del-l’esercizio provvisorio va collegataall’individuazione del nuovo conces-sionario da parte di Enac, al fine diconsentire un avvicendamento, senzasoluzione di continuità, fra l’impresafallita ed il nuovo gestore titolare della(nuova) concessione aeroportuale. Inmerito, con la relazione n.2 del 9Novembre 2016, i curatori, all’esitodell’incontro con l’Enac, hanno comu-nicato che detto Ente ha stimato in

mesi sei il tempo necessario per poteraddivenire alla materiale individuazio-ne e conseguente insediamento delnuovo concessionario.Va rammentato che l’esercizio provvi-sorio è stato autorizzato “ in conside-razione anche della disponibilità liqui-da immediata pari a € 696.000,00 checonsente (…) l’esercizio provvisorioper un periodo di tre mesi senza alcunrilevante incremento del deficit patri-moniale della società fallita”. Sommache la Provincia di Reggio Calabria haeffettivamente versato in data9.11.2016, giusto impegno assunto insede prefallimentare, al fine di con-sentire a questo Tribunale la prosecu-zione dell’attività di impresa.Premesso quanto sopra, occorre,adesso valutare se sussistono i pre-supposti per la proroga dell’esercizioprovvisorio, in mancanza dei quali vadisposta l’immediata interruzione dellostesso. A tal fine, si evidenzia che nel corsodei primi tre mesi di gestione dell’eser-cizio provvisorio, la Curatela ha avvia-to sia la procedura di licenziamentocollettivo del personale in esubero, siauna ri-contrattazione consensualedelle retribuzioni superiori al quantumprevisto in CCNL, attività che, unavolta ultimata, comporterà una diminu-zione del costo del personale. Altresì, i fornitori di beni e servizi,fermo il mancato subentro dei curatorinei contratti in essere, sono stati invi-tati a ricontrattare il costo delle presta-zioni; sono pervenute diverse propo-ste che prevedono una riduzione delcosto, tra cui quelle da parte diSicurcenter Spa (vigilanza e sicurezzaimbarchi), A-Ice (servici telematici),Sogas Service Srl (servizi materiali inoutsourcing).Preso atto che le risorse finanziarie

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utilizzabili per l’esercizio provvisorioerano divenuti insufficienti, laCuratela, con nota del 11.1.2017, hachiesto agli enti soci di effettuareun’ulteriore contribuzione, essendosierosa quella effettuata dalla Provinciadi Reggio Calabria, al fine di consenti-re agli organi fallimentari la prosecu-zione dell’attività di impresa.Con nota del 18.1.2017, il Comune diReggio Calabria si è obbligato (“ que-sta amministrazione (…) assume l’im-pegno, e dunque si obbliga ”) al versa-mento di un contributo di € 100.000,00da erogarsi entro il 28 febbraio 2017.La Regione Calabria, giusto Decretodel Dirigente Generale del 18.1.2017n. 54 Registro Decreti n. 233 e relati-vo Mandato di pagamento n. 343, haprovveduto a versare la somma di €903.691,64 a titolo di ripianamentoperdite esercizio anno 2015.Una tale imputazione impedisce allaCuratela di utilizzare detta somma perl’esercizio provvisorio dell’impresa;onde non si può, rectius potrebbe, rite-nere che la Regione abbia corrispostodetta somma quale contributo perl’esercizio provvisorio. In proposito, va rilevato, però, che, nelcitato decreto di liquidazione, dettoEnte, nel richiamare la detta notadell’11 gennaio 2016 dei curatori dirichiesta di contribuzione alla prorogadell’esercizio provvisorio, rileva comedetta liquidazione sia finalizzataanche ad evitare la prospettata inter-ruzione delle attività dell’aeroporto diReggio Calabria e dei corrispondentiservizi pubblici ivi esercitati (cui) sonocorrelate criticità di ordine pubblico esociale, avuto riguardo anche al dirittoalla mobilità dei cittadini della RegioneCalabria, già notevolmente inciso dal-l’interruzione delle attività dell’aero-porto di Crotone.

Detta rilevazione genera una dubbia enon chiara interpretazione circa lanatura da riconoscere a detto versa-mento; onde si richiede una chiara eunivoca precisazione in merito daparte dello stesso Ente al fine di chia-rire se parte delle somme, o l’intero,possa imputarsi (come più opportunoe necessario allo stato) al finanzia-mento sollecitato dai curatori per ilraggiungimento dell’obiettivo della cd.neutralità finanziaria dell’esercizioprovvisorio.Fatta salva detta precisazione, in viaprudenziale, allo stato questo Giudiceritiene di poter e dover imputare alfinanziamento dei Soci per il prosie-guo dell’esercizio provvisorio, solo ilcontributo di € 696.000,00 erogatodalla Provincia di Reggio Calabria edil contributo di € 100.000,00 che ilComune di Reggio Calabria si è obbli-gato ad effettuare entro il 28 Febbraio2017, per un totale di finanza esternaovvero di contributi non rimborsabiliper € 796.000,00; esclusa la sommaversata (allo stato) dalla Regione atitolo di ripianamento perdite.Occorre, adesso, analizzare l’anda-mento dell’attività d’impresa durantel’esercizio provvisorio.L’esercizio provvisorio, nel trimestre24 Ottobre 2016/24 Gennaio 2017, hagenerato i seguenti ricavi:> € 560.462,15, al netto dell’addizio-

nale comunale, quali ricavi maturatisul volato; allo stato sono statiincassati € 180.700,14, onde resta-no da incassare € 379.762,01;

> € 132.539,98, al netto dell’impostaiva, quali ricavi maturati sulle altreattività (locazioni, subconcessioni,tesseramento, parcheggio); allostato sono stati incassati €52.093,01, onde restano da incas-sare € 80.446,97.

Ne deriva un totale (fra maturato eparzialmente riscosso) di €693.002,14; importo che sommato alcontributo erogato da Provincia diReggio Calabria, genera un ricavocomplessivo € 1.389.002,14, di cui €928.793,15 incassate ed € 460.208,99da incassare.I costi, relativi al medesimo trimestre,sono stimati come segue:> € 583.190,40, quale costo del per-

sonale dipendente secondo quantoprevisto dal CCNL, con esclusionedi ogni superminimo ed al lordodella contribuzione e tassazione;

> € 506.889,77, al netto dell’impostaIva, quale costo per Fornitori (voceaggregata).

Ne consegue un costo complessivo di€ 1.090.080,17, con un avanzo digestione (differenza ricavi/costi) di €298.922,00 che, però, verrebbe erosocompletamente, ove il personaledipendente non rinunciasse a richie-dere alla Curatela tutte quelle vociaccessorie ( indennità e superminimi)ultronee a quanto previsto dal CCNL.In relazione alla previsione di gestioneper il periodo successivo, si ipotizza,quanto ai costi, una diminuzione deglistessi, ove si definisca sia la ri-con-trattazione consensuale, con i singolilavoratori, delle retribuzioni al nettodelle predette voci accessorie, sia lariduzione concordata del costo delleforniture; quanto ai ricavi, si stimano in€ 643.469,73 (al netto dell’addizionalesui ricavi da volo ed al netto d’iva suiricavi commerciali), derivanti dal ver-samento del contributo di €100.000,00 da parte del Comune,nonché dai ricavi del volato, sempre-ché il vettore principale (Alitalia Spa)mantenga attiva la rotta sullo scalo diReggio Calabria.In ultimo, questo Giudice non ignora

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che in data 19.1.2017 è stata deposi-tata la sentenza del T.A.R. Calabrian.75/2017 con cui, in accoglimentodel ricorso promosso dalla S.A.G.A.S.Spa, ha annullato, tra l’altro, il bandodi gara adottato da Enac Spa aventead oggetto l’affidamento in concessio-ne della gestione totale degli aeropor-ti di Reggio Calabria e Crotone. Con comunicato stampa di pari data(pubblicato sul sito ufficiale di Enac),l’ente ha comunicato di aver conferitoincarico all’Avvocatura dello Stato alfine “ di impugnare la sentenza e, con-testualmente, richiedere la sospensio-ne degli effetti della sentenza stessa”.Questa sopravvenuta circostanza fat-tuale incide sull’iter di affidamento inconcessione dell’aeroporto di ReggioCalabria, e sui tempi preventivati dallostesso Enac e, conseguentemente,sull’esercizio provvisorio e sulla proro-ga di questo.L’accoglimento dell’eventuale inibito-ria degli effetti della sentenza Tarpotrebbe portare ad un’assegnazionecon riserva della nuova concessione;il rigetto dell’inibitoria e/o dell’ricorsocomporterebbe la necessità di unnuovo bando da parte di Enac.

Entrambi gli esiti incidono sulla tempi-stica dell’affidamento al nuovo con-cessionario, in una percentuale tem-porale non preventivabile.Alla luce di tutto quanto sopra, questoGiudice ritiene che vi siano i presup-posti per la proroga dell’esercizioprovvisorio, ma per un periodo inferio-re a quello originariamente concesso,prevedendo un pareggio di bilancio o,al più un modesto sbilancio negativo“tollerabile” nel contesto della delicataattività d’impresa che eroga un servi-zio pubblico essenziale, e giustificatodal vantaggio ottenuto, in favore deicreditori e della collettività, dal mante-nimento dello scalo aeroportuale.In tale lasso temporale, si stima diottenere, dagli enti soci, ulteriori con-tribuzioni, e chiarire la natura del cita-to versamento effettuato dallaRegione Calabria il 18 c.m..; nonchédi generare ulteriori ricavi dall’attivitàd’impresa, e di ridurre i costi dell’attivi-tà di impresa.Si ribadisce che, in assenza di ulterio-ri contributi degli Enti soci, e nell’im-possibilità di utilizzare, per la prosecu-zione dell’esercizio provvisorio, l’attivofallimentare da destinare, esclusiva-

mente , al soddisfacimento dei credi-tori della massa, l’attività di impresaverrà interrotta e l’esercizio provviso-rio cesserà con conseguente chiusuradell’aeroporto.

P.Q.M.Autorizza la continuazione tempora-nea dell’esercizio dell’impresa fallitaSO.G.A.S. spa in liquidazione, fino al15.3.2017;Onera i Curatori a:- relazionare, al Giudice Delegato,ogni 15 giorni, sull’andamento dellagestione e sull’opportunità di conti-nuare l’esercizio provvisorio;- procedere, senza dilazione, al licen-ziamento dei lavoratori in esubero, ealla modifica consensuale della retri-buzione dei lavoratori in servizio, oveeccedente il quantum di cui al CCNL,secondo modalità e tempi stabiliti dalGiudice Delegato;- ricontrattare, senza dilazione, il costodi servizi e prestazioni con i fornitori dibeni e servizi, secondo modalità etempi stabiliti dal Giudice Delegato.Onera la Cancellaria di comunicare,con urgenza, il presente decreto alPrefetto di Reggio Calabria, dr.Michele di Bari, e alla Curatela.

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Tribunale di Reggio Calabria 24 ottobre 2016

Pres. Campagna; Rel. Asciutto,Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Reggio CalabriaC/“SOCIETA’ DI GESTIONE PER

L’AEROPORTO DELLO STRETTO”S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

FATTO

Con ricorso depositato l’8.4.2016, ilricorrente, Procura della Repubblicapresso il Tribunale di ReggioCalabria, chiedeva che venissedichiarato il fallimento della “SOCIE-TA’ DI GESTIONE PER L’AERO-PORTO DELLO STRETTO” S.P.A. INLIQUIDAZIONE, di seguito denomi-nata in forma abbreviata SO.G.A.S.spa; rappresentava che, nell’ambitodel proc.penale n. 1818/16 R.G.N.R.mod. 21 e richiamata, in particolare,la nota n. 102618/16 del 4 Aprile 2016del N.P.T. G.di F. di Reggio Calabria,emergeva lo stato di insolvenza delladetta Società.In particolare, evidenziava l’assog-gettabilità a fallimento della stessa,pur se partecipata da Enti pubblici, inquanto qualificabile soggetto di dirittoprivato dedito all’esercizio effettivo diattività di impresa, in linea con l’orien-tamento giurisprudenziale espressodalla Corte di Cassazione con la sen-tenza n.22209 del 27 Settembre2013. Altresì, illustrava: la situazioneeconomico-finanziaria della Società:le problematiche relative alla ricapita-lizzazione da parte degli enti soci; l’in-gente situazione debitoria a pari a €12.126.213,00 risultante dall’ultimoBilancio approvato relativo all’anno2014; la circostanza della revoca, daparte di ENAC, della concessione perla gestione aeroportuale. Con memoria di costituzione, deposi-

tata alla prima udienza del 17.5.2016,si costituiva la Società resistente,contestando, genericamente, ladomanda della ricorrente e chieden-do un rinvio “al fine di consentire ilcompletamento delle operazioni diapprovazione del bilancio anno 2015e la predisposizione di una situazionepatrimoniale aggiornata (che tengaconto dell’andamento della societànei primi mesi del 2016), anche allaluce delle risposte ottenute in esitoalla avviata operazione di c.d. circola-rizzazione dei crediti e dei debiti dellasocietà”.Alla suddetta udienza, il G.D. conce-deva il chiesto rinvio, fissando nuovaudienza per il giorno 20.9.2016; aquesta udienza, la ricorrente chiede-va un breve rinvio al fine di verificareil completamento della procedura disottoscrizione dell’aumento di capita-le sociale deliberato all’assembleadel 29.7.2016, “… anche in conside-razione del fatto che il 10 ottobre p.v.scadrà il termine per la presentazionedelle domande di partecipazione alBando ENAC per la nuova conces-sione aeroportuale ed entro quelladata occorrerà avere definitivamenteaccertato i requisiti per la continua-zione dell’attività aziendale”.Il G.D., rilevata la rilevanza delle cir-costanze evidenziate dalla fallenda,ovvero sottoscrizione del capitalesociale ed eventuale partecipazioneed aggiudicazione del bando ENAC,e la necessità di acquisire la docu-mentazione relativa allo svolgimentodell’attività aeroportuale, rinviavaall’udienza del 11.10.2016 (ovvero algiorno successivo a quello previstoquale termine ultimo per la presenta-zione delle domande di partecipazio-ne al Bando ENAC), autorizzando leparti al deposito di memorie e docu-

mentazione.All’udienza dell’11.10.2016, la societàfallenda depositava memoria difensi-va integrativa, relativa, esclusivamen-te, alla problematica dell’assoggetta-mento di SO.G.A.S. spa alle procedu-re concorsuali; chiedeva, in viasubordinata, che il Tribunale, nell’ipo-tesi di declaratoria di Fallimento,disponesse l’esercizio provvisorio.Era presente, altresì, il liquidatoredella Società il quale dichiarava: “allostato attuale la società dispone di unaliquidità pari a circa € 600.000,00 inparte pignorata da Equitalia, liquiditàcostituita da fondi comuni di investi-mento di natura obbligazionaria”; rap-presentava di “aver provveduto apagare un acconto degli stipendidello scorso mese di settembre, €1.800,00 di carburante, oltre una fat-tura di SOGAS Service che svolgeservizi fondamentali per il funziona-mento dell’aeroporto”, e di “non avereavuto il tempo di predisporre un bilan-cio di liquidazione”; riservava, altresì,il deposito dell’eventuale dichiarazio-ne dei soci finalizzata all’impegnodella copertura dei costi per la faseeventuale dell’esercizio provvisorio. Il Pubblico Ministero insisteva nellasua domanda, contestando quantodedotto da controparte; il GiudiceDelegato si riservava di riferire alCollegio per la decisione.Si dà atto che in data 11.10.2016,dopo la chiusura dell’udienza, è statadepositata, telematicamente, daparte della Società fallenda, una notaprot. N. 2954 del 11.10.2016, emessadalla Provincia di Reggio Calabria, afirma del Presidente di detto Ente,(che la stessa Società dichiara diaver ricevuto “solo successivamenteall’assunzione in riserva del procedi-mento”), con cui detto Ente conferma

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la sua disponibilità “al versamento diEuro 696.000,00 già previste in bilan-cio e che verranno convertite ai fini digarantire un’eventuale esercizio prov-visorio ex art. 104 L.F., che eventual-mente il Tribunale vorrà assentire. Iltutto per garantire l’operatività delloscalo. Nella giornata di domani, ver-ranno definite, con gli uffici preposti,le modalità di erogazione del versa-mento”.

DIRITTOLa presente domanda è fondata emeritevole di accoglimento, in quantosussistono i presupposti, soggettivoex art. 1 l.f. ed oggettivo ex art. 5 l.f.,per la dichiarazione di fallimento aisensi del R.D. n. 267/1942, nel testoattualmente vigente.Preliminarmente, occorre statuiresulla questione dell’assoggettabilitàdella SO.G.A.S. spa in liquidazionealle procedure concorsuali, e, nellospecifico, alla procedura fallimentare.Si premette, in fatto, che laSO.G.A.S. spa in liquidazione fucostituita con atto per notaio G.Gangemi, in data 2.3.1981 (Rep. n.51758 e Racc. 11139), con il seguen-te oggetto sociale, per come previstoall’articolo 3 dello Statuto: “a) in viaprincipale, lo sviluppo, progettazione,realizzazione, adeguamento, gestio-ne, manutenzione ed uso degliimpianti e delle infrastrutture perl’esercizio dell’attività aeroportualedell’aeroporto dello stretto; b) in viasubordinata ed a carattere non preva-lente, le attività ed i servizi connessi ecollegati, tra cui, a titolo esemplificati-vo e non esaustivo, servizi di collega-mento a terra ed in mare per passeg-geri ed equipaggi, pubblicità, bar eristorazione, rivendita di giornali, libri,tabacchi, valori bollati e postali, auto-nolo con o senza conducente, telefo-

ni, internet point, deposito bagagli,servizio di informazione ed assisten-za turistica, agenzie di viaggio e turi-smo, biglietteria, spedizioni, parcheg-gio per autovetture, sorveglianza,rivendita prodotti per provviste abordo degli aerei, rifornimento carbu-ranti aeromobili ed in genere ognialtra attività commerciale o di servizida esercitare nei locali e negli spazidell’aeroporto in via diretta o median-te affidamento ad altri soggetti. il tuttonei limiti consentiti dalle leggi vigenti,previo l’ottenimento di eventuali auto-rizzazioni, licenze, concessioni oquant’altro eventualmente necessarioper lo svolgimento di tutte le citateattività. la società potrà compiere, nelrispetto delle norme vigenti, tutte leoperazioni necessarie, utili o connes-se per il raggiungimento dell’oggettosociale; potrà, tra l’altro, assumerefinanziamenti e mutui; ricevere e pre-stare avalli, fideiussioni ed altregaranzie anche reali, in favore di socio di terzi; costituire trust; assumereinteressenze e partecipazioni inassociazioni, enti, consorzi o altresocietà o imprese aventi oggetto ana-logo ed affine o, comunque, connes-so al proprio”.La Società è stata costituita ad operadella CCIAA di Reggio Calabria e diMessina; nel corso degli anni, ed aseguito dei vari atti di cessione dellequote e di aumento del capitalesociale, alla CCIAA di Messina (ini-zialmente detentrice del 50% delcapitale) è subentrata la ProvinciaRegionale di Messina (attualmentedetentrice del 14,96% del capitale),mentre alla CCIAA di Reggio Calabriasono subentrate la Provincia diReggio Calabria, la Regione Calabriaed il Comune di Reggio Calabria. Nederiva che l’attuale assetto societario,

ovvero la ripartizione del capitale tra isoci, è il seguente: Provincia diReggio Calabria: 67,38%; Provinciadi Messina: 14,96%; RegioneCalabria: 13,02%; Comune di ReggioCalabria: 4,63%; CCIAA di ReggioCalabria: 0,01%.La suddetta ripartizione è rimastaimmutata anche dopo la deliberaassunta dall’assemblea dei soci il29.07.2016, con la quale è stata deci-sa la copertura delle perdite maturateed emergenti dal bilancio infrannualeal 30.4.2016, mediante utilizzo delcapitale sociale esistente a detta datae delle riserve disponibili a detto fine,con contestuale aumento del capitalesociale fino all’importo di euro7.763.000, da impiegarsi, quanto adeuro 4.663.000 per la copertura delleresidue perdite. In quell’occasioneprocedevano a sottoscrivere, limitata-mente alla loro quota di partecipazio-ne, sia il Comune di Reggio Calabriache la Regione Calabria.L’assemblea fissava quindi il terminedi trenta giorni (decorrenti, per i sociassenti, dall’iscrizione della deliberanel Registro delle Imprese) per l’eser-cizio del diritto di opzione da partedegli altri soci.Nel termine assegnato (scadutol’8.9.2016) i soci assenti (ProvinciaRegionale di Messina e CCIAA diReggio Calabria) hanno comunicatola loro volontà di non esercitare il dirit-to di opzione, mentre la Provincia diReggio Calabria, sebbene avesse inprecedenza manifestato l’intenzionedi sottoscrivere, non ha successiva-mente formalizzato l’adesione all’au-mento di capitale. La RegioneCalabria, pur avendo - per dar esecu-zione all’opzione esercitata – giàimpegnato nel proprio bilancio l’im-porto di euro 904.000 (cfr. delibera-

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zione G.R. n. 344/2016), non ha prov-veduto al relativo versamento (nean-che limitatamente al 25% del capitalesociale sottoscritto, equivalente adeuro 252.686); invece, la Giunta delComune di Reggio Calabria, puravendo già sottoscritto in data16.9.2016, ha deliberato di demanda-re al Consiglio ogni valutazione inordine alla possibilità di attivare unpercorso di ricostituzione (recte: sot-toscrizione) del capitale sociale diSogas spa. Conseguentemente, l’as-semblea dei soci del 19.9.2016 hapreso atto della mancata sottoscrizio-ne dell’intero aumento di capitale,onde, subito dopo, con determina del20.9.2016, il CdA di Sogas ha espres-samente dichiarato l’intervenutacausa di scioglimento della società,come definita dall’art. 2484, 1°comma, n. 4, c.c. e ha pertanto deli-berato la messa in liquidazione dellasocietà, convocando per il 28-29 set-tembre l’assemblea dei soci per i suc-cessivi incombenti. All’assemblea del29.9.2016, è stata ratificata la messain liquidazione, e nominato il liquida-tore nella persona del dott. BernardoFemia, con conferimento allo stessodei poteri sia per gli atti di ordinariache di straordinaria amministrazione,ed espressa indicazione di continua-re a garantire l’operatività dello scalosino alla definizione del bando ENAC.A quest’ultimo riguardo, i sociRegione Calabria e Provincia diReggio Calabria, si sono assunti l’im-pegno (in proporzione alla quota par-tecipazione stesse sociale da ciascu-no di essi detenuta) di copertura dellespese occorrenti per la gestione del-l’attività volativa. In particolare, laRegione ha dichiarato la disponibilità– previa adozione di provvedimentolegislativo – ad accollarsi tali spese

anche per la quota rapportata allapartecipazione dei soci Provincia diMessina e CCIAA di Reggio Calabria. Occorre, adesso, affrontare, in diritto,la controversa questione dell’assog-gettabilità a fallimento delle Società inhouse, totalmente partecipate da entipubblici ovvero in mano pubblica, sof-fermandoci, previamente, sulla natu-ra delle stesse, al fine di individuarelo statuto applicabile, alla luce delquadro normativo esistente e dell’ela-borazione giurisprudenziale.La scelta della forma societaria,come modalità di organizzazionepubblica, comporta la necessità diconciliare la struttura tipica dellesocietà, incentrata sul fine di lucro,con l’interesse pubblico che si inten-de realizzare. E’ indiscutibile che spetta al legislato-re il compito di risolvere questo ele-mento di criticità mediante l’approva-zione delle leggi che istituiscono lesocietà pubbliche; compito di recenteassolto, come di seguito esplicato.L’esistenza degli enti pubblici a strut-tura societaria ha portato la giurispru-denza ad affermare la neutralità delmodello societario rispetto alle finalitàche si intendono perseguire; tuttavia,è stato affermato che, a parte i casi disocietà c.d. legali (istituite, trasforma-te o comunque disciplinate con appo-sita legge speciale), ci troviamo spes-so di fronte a società di diritto comu-ne, in cui pubblico non è l’ente parte-cipato bensì il soggetto, o alcuni deisoggetti che vi partecipano, e nellaquale, perciò, la disciplina pubblicisti-ca che regola il contegno del sociopubblico, e quella privatistica cheregola il funzionamento della società,convivono. Va, altresì, ricordata la tendenza del-l’ordinamento comunitario ad essere

indifferente al profilo nominalistico,rilevando invece, ai fini della classifi-cazione della natura pubblica o priva-ta degli enti, la sostanza delle funzio-ni esercitate e la tipologia degli inte-ressi perseguiti.Da un lato, si è affermata la tesi c.d.privatistica, secondo cui le società apartecipazione pubblica sarebberosoggette al medesimo regime didisciplina delle società di capitali apartecipazione privata; dall’altro lato,la tesi c.d. pubblicistica, la quale,invece, proprio in considerazionedella rilevanza degli interessi pubblicinell’ambito di tale fattispecie, ammet-terebbe la sostituzione di alcunenorme societarie dettate dal codicecivile con altre di natura pubblicistica.Ad avviso di questo Giudice, a suffra-gare la tesi c.d. privatistica, che portaad assimilare la società a capitalepubblico a quella privata, vi è l’inci-denza dell’ordinamento comunitario,che, non tollera ingiustificati privilegiin capo alla prima a scapito dei princi-pi della libertà di stabilimento e dilibera circolazione dei capitali (artt. 49e 63 TFUE), strumentali alla tutela delprincipio di concorrenza. Sotto taleprofilo, come si vedrà più avanti, eso-nerare dal fallimento e dalle altre pro-cedure concorsuali, le società a capi-tale pubblico insolventi – al di là dieventuali ipotesi espressamente pre-viste dal legislatore – potrebbe deter-minare alterazioni o distorsioni dellaconcorrenza e del mercato, nonchéuna disparità di trattamento tra impre-se pubbliche e private, in violazionedell’art. 106 del Trattato C.E., proprioperché, in tal modo, le une, a differen-za delle altre, potrebbero continuaread operare in perdita sul mercato. Al fine di contrastare la tesi c.d. pub-blicistica, sostenuta anche dalla

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Società fallenda, e pur nella consape-volezza dell’esistenza di giurispru-denza in tal senso, si deve rilevareche le società in mano pubblica nonperdono la loro natura privata, inquanto, benchè pubblico sarebbe ilsoggetto che partecipa alla società,quest’ultima resterebbe comunqueprivata, come tale assoggettabile afallimento. Il legislatore, nel dettare poche norme(artt. 2448 e 2451 c.c.) con riferimen-to alle società con partecipazionedello Stato o degli altri enti pubblici,avrebbe espresso la volontà diassoggettare queste ultime, salvoquanto stabilito dalle norme citate,alla medesima disciplina prevista perle società in mano privata, ivi compre-sa quella fallimentare Infatti, un’even-tuale esenzione dalla stessa pregiu-dicherebbe sia l’interesse dei credito-ri, sia l’interesse pubblico, sia (poten-zialmente) l’interesse della stessasocietà. La sottrazione ai creditori delrimedio dell’esecuzione concorsuale,e la possibilità di ottenere la tutela deipropri interessi mediante il ricorsoalla sola esecuzione individuale,lederebbe i principi di affidamento edi eguaglianza dei creditori che entra-no in rapporto con la società in manopubblica, e violerebbe il diritto dellaconcorrenza, comportando unadisparità di trattamento tra impresepubbliche e private, lesiva, non solodel dettato costituzionale (art. 3), maanche del suddetto art. 106 TFUEche impone la parità di trattamentotra quanti operano all’interno di unostesso mercato, con le stesse formee con le stesse modalità.A favore di questa tesi, milita anchecondivisibile e ampia giurisprudenzadi legittimità e di merito.Già nel lontano 1979, la Cassazione

con la sentenza n. 158 del 10.1.1979,affermava “una società per azioni,concessionaria dello Stato per lacostruzione e l’esercizio di un’auto-strada, non perde la propria qualità disoggetto privato - e, quindi, ove nesussistano i presupposti, di imprendi-tore commerciale, sottoposto al regi-me privatistico ordinario e cosìsuscettibile di essere sottoposto adamministrazione controllata (art. 187legge fallimentare) - per il fatto che adessa partecipino enti pubblici comesoci azionisti, che il rapporto giuridicoinstaurato con gli utenti dell’autostra-da sia configurato, dal legislatore, intermini pubblicistici, come ammissio-ne al godimento di un pubblico servi-zio previo il pagamento di una tassa(pedaggio) e che lo Stato garantisca icreditori dei mutui contratti dallasocietà concessionaria per la realiz-zazione del servizio”. Decisivo, ad avviso di questoGiudice, è l’orientamento egregia-mente espresso dalla Cassazionecon la sentenza del 15.5.2013 n.22209, di cui si riporta (facendolo pro-prio) qualche passaggio motivaziona-le.Il fenomeno delle società a partecipa-zione pubblica non è certo nuovo nelnostro ordinamento: il codice civiledel 1942 già dettava, agli artt. 2458,2459 e 2460 c.c., le disposizioniapplicabili, in tema di nomina e revo-ca degli amministratori e dei sindaci,alle “società con partecipazione delloStato o di altri enti pubblici (ed a quel-le il cui atto costitutivo prevedesse,pur in mancanza di una partecipazio-ne azionaria, che la nomina di uno opiù amministratori e sindaci spettassealla P.A.) ma, per lungo tempo, non siè dubitato che si trattasse di societàdi diritto comune, interamente sog-

gette alla disciplina civilistica (e per-ciò anche alla legge fallimentare),distinte dagli enti pubblici (economici)aventi ad oggetto esclusivo o princi-pale un’attività di impresa (art. 2201c.c.), ma non fallibili ai sensi dell’art.2221 c.c. ed L. Fall., art. 1, comma 1. I giudici di legittimità prendono attoche il contesto politico-economico diriferimento ha però subito un innega-bile mutamento: il progressivo assot-tigliarsi della linea di confine fra l’agi-re pubblico e l’agire privato; l’abban-dono di una concezione autoritativadella P.A. in favore di una sua conce-zione funzionale, nella quale i suoipoteri sono intesi come strumentalialla tutela dell’interesse pubblico; ilconvincimento che tale interessepossa essere garantito attraverso ilricorso ad istituti di diritto comune,indubbiamente più snelli di quelliusualmente a disposizione dell’appa-rato burocratico; la fiducia nelle capa-cità del “mercato” di stimolare la com-petitività, e quindi di regolamentare almeglio anche attività di contenutoeconomico tipicamente riservate allapubblica amministrazione; dette cir-costanze hanno dato luogo alla sem-pre più diffusa costituzione (al vero eproprio proliferare) di società c.d.pubbliche, a partecipazione integral-mente pubblica o mista, pubblica- pri-vata, o sottoposte ad una particolareinfluenza da parte di enti pubblici,aventi ad oggetto la gestione nonsolo di beni proprietà pubblica, ma diservizi di interesse pubblico, in prece-denza erogati dallo Stato o dagli entiterritoriali attraverso aziende munici-palizzate. Non è invece mutato il quadro norma-tivo generale: il legislatore ha ribaditola scelta favorevole alla riconducibili-tà delle società pubbliche fra quelle di

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diritto comune sia con il D.Lgs. n. 3del 2003, di riforma del diritto societa-rio, che ha sostituito agli artt. 2458/60gli artt. 2449 e 2450 c.c. (quest’ulti-mo, fra l’altro - relativo all’attribuzioneallo Stato o ad altri enti pubblici prividi partecipazione azionaria dellafacoltà di nomina di amministratori esindaci - abrogato, a seguito dell’av-vio di una procedura d’infrazione daparte della Commissione europea,dal D.L. n. 10 del 2007, art. 3, comma1, convenuto nella L. n. 46 del 2007);sia col D.Lgs. n. 5 del 2006 di riformadel diritto fallimentare, che non hamodificato il R.D. n. 267 del 1942, art.1, comma 1. E, come sottolineato daautorevole dottrina, neppure le innu-merevoli disposizioni normative spe-ciali che, nel corso degli anni, sonostate emanate in tema di società pub-bliche, costituiscono un corpus unita-rio, sufficiente a regolamentarne atti-vità e funzionamento ed a modificar-ne la natura di soggetti di diritto priva-to, così da sottrarle espressamentealla disciplina civilistica. Anzi, comevedremo infra, adesso vi è una dispo-sizione normativa che espressamen-te le sottopone alla detta disciplina.La sempre più stretta commistione frala sfera pubblica e quella privata ha,nel contempo, condotto all’emanazio-ne di numerose leggi speciali applica-bili ad enti, società pubbliche e socie-tà formalmente private, accomunatidall’agire in settori di pubblico interes-se: in questa sede, a mero titoloesemplificativo, si possono citare ilD.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma26 (codice dei contratti pubblici relati-vi a lavori, servizi e forniture), chedefinisce organismo pubblico, cui èimposto il rispetto delle norme dettateper gli appalti pubblici, qualsiasi orga-nismo, anche in forma societaria, isti-

tuito per soddisfare specificamenteesigenze di interesse generale, aven-ti carattere non industriale o commer-ciale e dotato di personalità giuridica,la cui attività sia finanziata in modomaggioritario dallo Stato, dagli entipubblici territoriali o da altri organismidi diritto pubblico oppure la cui gestio-ne sia soggetta al controllo di questiultimi oppure il cui organo di ammini-strazione, di direzione o di vigilanzasia costituito da membri dei quali piùdella metà è designata dallo Stato,dagli enti pubblici territoriali o da altriorganismi di diritto pubblico” e la L. n.241 del 1990, art. 22, come modifica-to dalla L. n. 15 del 2005, art. 15, cheprevede il diritto degli interessati diprendere visione ed estrarre copiadei documenti detenuti da una pubbli-ca amministrazione e concernentiattività di pubblico interesse e che,alla lettera e), ricomprende nellanozione di pubblica amministrazione“tutti i soggetti di diritto pubblico ed isoggetti di diritto privato limitatamen-te alla loro attività di pubblico interes-se disciplinata dal diritto nazionale ocomunitario”.La Corte ha altresì sostenuto che “èproprio dall’esistenza di specifichenormative di settore che, negli ambitida esse delimitati, attraggono nellasfera del diritto pubblico anche sog-getti di diritto privato, che può ricavar-si a contrario, che, ad ogni altro effet-to, tali soggetti continuano a soggia-cere alla disciplina privatistica”. A tale contesto normativo, va aggiun-to il recente decreto legislativo 19agosto 2016, n. 175, recante “Testounico in materia di società a parteci-pazione pubblica”, che, ad avviso diquesto Giudice, costituisce il principa-le punto di riferimento interpretativo inmateria; esso codifica, a livello nor-

mativo, il suddetto orientamento giuri-sprudenziale favorevole all’assogget-tamento alle procedure concorsualidelle Società in house, stabilendoespressamente che tutte le parteci-pate sono soggette a fallimento.Ai sensi dell’art. 14, rubricato “Crisid’impresa di societa’ a partecipazionepubblica”, le societa’ a partecipazionepubblica sono soggette alle disposi-zioni sul fallimento e sul concordatopreventivo, nonche’, ove ne ricorranoi presupposti, a quelle in materia diamministrazione straordinaria dellegrandi imprese insolventi. Ai sensidel comma 6 dello stesso articolo, neicinque anni successivi alla dichiara-zione di fallimento di una societa’ acontrollo pubblico titolare di affida-menti diretti, le pubbliche amministra-zioni controllanti non possono costi-tuire nuove societa’, ne’ acquisire omantenere partecipazioni in socie-ta’, qualora le stesse gestiscano imedesimi servizi di quella dichiaratafallita. Ne discende che, dopo le alterneposizioni assunte dalla giurispruden-za nel corso degli ultimi anni, vienefissato per legge il principio secondoil quale le società a partecipazionepubblica sono soggette alle disposi-zioni sul fallimento e a quelle sul con-cordato preventivo; prevedendo,altresì, che nei cinque anni successi-vi alla dichiarazione di fallimento diuna società in controllo pubblico tito-lare di affidamenti diretti, leAmministrazioni pubbliche controllan-ti non potranno costituire nuovesocietà, né acquisire partecipazioni insocietà già costituite o mantenerepartecipazioni in società qualora lestesse gestiscano i medesimi servizidi quella dichiarata fallita.Preso atto del suddetto suggello nor-

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mativo, appare opportuno riprenderel’iter motivazionale che conduce que-sto Giudice a condividere la suddettatesi c.d. privatistica, in aderenza allostesso dato normativo. Va chiarito che il rapporto tra societàed ente pubblico è di assoluta auto-nomia, posto che l’ente può incideresul funzionamento e sull’attività dellasocietà non già attraverso l’eserciziodi poteri autoritativi o discrezionali,ma solo avvalendosi degli strumentiprevisti dal diritto societario, da eser-citare a mezzo dei componenti degliorgani sociali di sua nomina. Quanto sopra vale anche per lesocietà partecipate aventi caratterenecessario per l’ente territoriale,ovvero quelle che svolgono un servi-zio pubblico essenziale, senza cherileva l’obiezione per cui l’esecuzionecontinuativa e regolare verrebbe adessere pregiudicata dalla dichiarazio-ne di fallimento.Ciò che rileva nel nostro ordinamentoai fini dell’applicazione dello statutodell’imprenditore commerciale non èil tipo dell’attività esercitata, ma lanatura del soggetto: se così nonfosse, seguendo fino in fondo la tesi,si dovrebbe giungere alla conclusio-ne, che anche le società a capitaleinteramente privato cui sia affidata inconcessione la gestione di un servi-zio pubblico ritenuto essenzialesarebbero esentate dal fallimento.Neppure è persuasivo l’argomentoche, dalla necessità del servizio pub-blico gestito, vorrebbe far derivare lanecessità del soggetto privato che loeroga, con conseguente sua esenzio-ne dal fallimento. Va intanto ricordatoche il D.L. n. 134 del 2008, convertitodalla L. n. 166 del 2008, detta normespecifiche in materia di ristrutturazio-ne industriale di grandi imprese in

crisi che operano nel settore dei ser-vizi pubblici essenziali, proprio al finedi assicurare che questi non subisca-no interruzioni, ma non esclude chetali imprese siano sottoposte alla pro-cedura di amministrazione straordi-naria. Risulterebbe, pertanto, privo dicoerenza un sistema che, per contro,esonera dalla procedura concorsualeordinaria i gestori di servizi pubbliciessenziali che non raggiungono lesoglie dimensionali necessarie peraccedere a quella di amministrazionestraordinaria.Il fallimento della partecipata, ancor-ché, in ipotesi, costituta all’unicoscopo di gestire un determinato servi-zio pubblico, non preclude dunqueall’ente locale, rimasto proprietariodei beni necessari all’esercizio di quelservizio, di affidarne la gestione ad unnuovo soggetto. Infine, il pericoloderivante dal rischio di interruzionedel servizio, per il tempo necessarioall’ente locale ad affidarlo ad unnuovo gestore, può essere evitatoattraverso il ricorso all’istituto del-l’esercizio provvisorio, previsto dallaL. Fall., art. 104. Viene condivisa, da questo Giudice,la tesi, avanzata in dottrina e seguitaanche dalla giurisprudenza di merito,secondo cui nel valutare la ricorrenzadi un danno grave, in presenza delquale autorizzare l’esercizio provviso-rio, il Tribunale può tenere conto nonsolo dell’interesse del ceto creditorio,ma anche della generalità dei terzi,fra i quali ben possono essere anno-verati i cittadini che usufruiscono delservizio erogato dall’impresa fallita.Nè si comprende, sotto quale profilo,l’autorizzazione alla continuazionetemporanea dell’esercizio dovrebbecomportare una inammissibile sosti-tuzione dell’autorità giudiziaria ordi-

naria all’autorità amministrativa, cheaveva in precedenza scelto il sogget-to cui affidare la gestione e che conti-nuerebbe ad intrattenere con questo,per la durata dell’esercizio, i medesi-mi rapporti che vi intratteneva primadella dichiarazione di fallimento.(Cass.22209/2013 cit.).La scelta del legislatore di consentirel’esercizio di determinate attività asocietà di capitali - e dunque di perse-guire l’interesse pubblico attraversolo strumento privatistico - comportaanche che queste assumano i rischiconnessi alla loro insolvenza, pena laviolazione dei suddetti principi diuguaglianza, di concorrenza del mer-cato e di affidamento dei soggetti checon esse entrano in rapporto. Non vale a sconfessare detto orienta-mento, la pronuncia della Cassazione(n.26283/2013), richiamata anchedalla Società resistente, con cui, inconsiderazione dell’“anomalia delfenomeno dell’in house nel panoramadel diritto societario”, ha attribuito allaCorte dei Conti la giurisdizione neiconfronti degli amministratori o organidi controllo che compiano atti, contra-ri ai loro doveri d’ufficio, pregiudizie-voli per la società “in house”.Infatti, l’affermata competenza giuri-sdizionale della Corte dei Conti nonimpedisce affatto che le predettesocietà possano essere assoggettatea procedura concorsuale, ben poten-do le condotte dei soggetti essereconsiderate plurioffensive e, cioè,lesive del patrimonio pubblico e, nelcontempo, pregiudizievoli per i credi-tori o i terzi, ai sensi degli artt. 2394 e2395 c.c. (Tribunale di Reggio Emiliasentenza del 18.12.2014).Inoltre, la peculiarità della governan-ce della società in house non escludeche questa si atteggi, nei rapporti coi

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terzi, come un qualunque soggettoimprenditoriale privato (e, come tale,a rischio di insolvenza); si rileva, inol-tre, che la finalità pubblicistica perse-guita dagli enti pubblici soci non èautomatica caratteristica della societàin house, la quale ben può agire sulmercato con finalità di lucro, in termi-ni di perseguimento – quantomeno –di un pareggio di bilancio, se non dilucro. (Tribunale di Modena decretodel 10/1/2014: “In difetto di diversaqualificazione legislativa, deve rite-nersi valido il principio generale dellaassoggettabilità alle procedure con-corsuali delle imprese che abbianoassunto la forma societaria iscriven-dosi nell’apposito registro e quindivolontariamente assoggettandosi alladisciplina privatistica”).Meritevole di richiamo è, altresì,l’orientamento espresso dal Tribunaledi Palermo, con la sentenza del24.10.2014, che afferma la tesi favo-revole all’assoggettabilità fallimentodelle società partecipate sulla basedelle seguenti condivisibili argomen-tazioni.Viene affermata la distinzione tra latitolarità del servizio pubblico e la suagestione: alla società è affidata solola gestione di un servizio di cui restatitolare l’ente territoriale e che dunquequesto, ove la società venga assog-gettata una procedura concorsuale,può riassumere, assicurando la conti-nuità della erogazione del servizio.Viene, altresì, ribadita l’esigenza ditutelare l’affidamento dei terzi nell’as-soggettamento della società al regi-me normativo previsto per il nomenjuris con cui essa si presenta, affida-mento qualificato dal regime di pub-blicità legale – il registro delle impre-se – cui anche le società pubblichesono soggette. D’altra parte, come

già evidenziato, il codice non ha igno-rato l’eventualità che una societàpossa essere partecipata dallo Statoo da un ente pubblico; ma le unichederoghe che la partecipazione pubbli-ca introduce rispetto al regime comu-ne sono circoscritte dall’art. 2449cod. civ. ad ambiti definiti e ristretti.Ancora, la sentenza valorizza glispunti provenienti da diverse citatedisposizioni normative: l’art. 4 l. 20marzo 1975 n. 70, che riserva allalegge l’istituzione di un ente pubblico,ridimensionando la possibilità didesumere tale qualificazione in viainterpretativa; l’art. 27, comma 2, lett.b bis d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270, checontempla espressamente la possibi-lità di assoggettare alla proceduradell’amministrazione straordinaria lesocietà che operano nel settore deiservizi pubblici essenziali, rendendoarduo il tentativo di predicare l’incom-patibilità tra lo svolgimento di un ser-vizio pubblico e l’assoggettamentoalle procedure concorsuali; l’art. 4,comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95(convertito con modificazioni in l. 7agosto 2012 n. 135) che sembrereb-be dettare una disposizione interpre-tativa tesa a ricondurre le societàpubbliche al regime codicistico, confi-nando le eventuali deviazioni da essoentro il perimetro delineato daespresse deroghe normative.Ad avviso di questo Giudice, comeulteriore indice univoco per la “fallibi-lità” delle società in house, va richia-mata, altresì, la disposizione normati-va che esclude dal fallimento esclusi-vamente gli enti pubblici (art. 1 l. fall.):in base al brocardo ubi lex voluit dixit,ubi noluit tacuit, il mancato inserimen-to all’art. 1 della l. fall. anche dellesocietà a partecipazione pubblicaequivale ad affermare che dette

società possano essere sottopostealle procedure concorsuali. In via fattuale, si rileva che lo statutodella SO.G.A.S. non evidenzia poterispeciali di influenza ed ingerenza(ulteriori rispetto agli strumenti previ-sti dal diritto societario) dell’azionistapubblico; non sono previsti poteri deisoci pubblici, tali da snaturare l’attivi-tà ed il funzionamento della società edei suoi organi o da piegarli allavolontà dell’ente pubblico, attraversoun forte potere di ingerenza dellostesso; assenza di poteri di influenzaed ingerenza che per la giurispruden-za sono sintomatici della natura disocietà assoggettabile a fallimento(Cassazione Sez. 1, Sentenza n.21991 del 06/12/2012). Altresì, l’og-getto sociale della società è moltoampio, e comprende attività d’impre-sa pacificamente esercitabili dasocietà di diritto privato (come barristorazione rivendita di giornali libritabacchi etc..), ovvero le attività com-merciali di cui all’indagine/relazionedell’Avcp di cui in seguito. Ne conse-gue che la società ha una gestioneche si fonda su criteri di rendimento,di efficacia, e di redditività tipici dellagestione imprenditoriale, che, se benattuata, le avrebbe consentito il per-seguimento del fine, se non di lucro,di un pareggio di bilancio.Alla luce di tutto quanto sopra, erichiamato il suddetto decreto attuati-vo della riforma Madia, il cui articolo14 sopra riportato, prevede, a chiarelettere, la fallibilità delle società a par-tecipazione pubblica, va dichiarata lafallibilità della SO.G.A.S. spa in liqui-dazione. Solo per completezza, si rileva chenessuna rilevanza probatoria puòessere riconosciuta all’allegata erichiamata Relazione/Indagine svolta

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dall’Autorità per la Vigilanza suiContratti Pubblici di Lavori, Servizi eForniture (in breve Avcp), avente adoggetto la gestione aeroportuale, masu cui questo Giudice ritiene di doverspendere qualche riflessione, in con-siderazione del continuo richiamoche ad essa fa la difesa della Societàfallenda, quale “elemento” decisivoper sostenere la propria tesi.A parte la circostanza (dirimente)della sua anteriorità al citato DecretoLegislativo n. 175/2016, si ritiene noncondivisibile la conclusione a cuigiunge (ovvero che “le imprese chegestiscono aeroporti con un ridottonumero di passeggeri devono essereconsiderate come organismi di dirittopubblico, sia perché il loro capitale ètotalmente o quasi totalmente pubbli-co, sia perché non possono operaresenza sussidi pubblici), in quantoancora più non condivisibile è la pre-messa, ovvero il criterio utilizzato perqualificare come pubblica un’impre-sa, individuato nel numero dei pas-seggeri.In primis, si rileva che non può, certa-mente, farsi dipendere la qualificazio-ne giuridica del soggetto impresa, daun dato numerico mutevole, in quan-to ciò comporterebbe che lo stessosoggetto cambia, nel corso della suaesistenza, il suo “status” a secondadel mutare del predetto dato numeri-co. Detto altrimenti, la stessa SocietàSO.G.A.S. dovrebbe qualificarsicome “impresa pubblica non fallibile”,allorquando il numero dei passeggeriche transitano nell’aeroporto ingestione, sia “ridotto” – evidenziandoperaltro come è la stessa Avcp a rico-noscere la difficoltà di “... individuarecon esattezza quale sia il livello mini-mo di passeggeri necessario perpoter qualificare un gestore aeropor-

tuale come impresa pubblica …”;dovrebbe qualificarsi come “impresaprivata commerciale fallibile”, allor-quando detto dato sia maggiore, purnon sapendo di quanto; non potendo-si, rectius non dovendosi escludereche una Società che gestisce un taleservizio punti a realizzare un livello dipasseggeri non ridotto, ed un incre-mento dello stesso nel tempo, inossequio al suo oggetto sociale cheprevede lo sviluppo dell’attività aero-portuale.Altresì, si rileva che nello stessodocumento in esame (paragrafo 6.4),l’Avcp riconosce l’importanza delleattività commerciali “in un’ottica divalorizzazione dello scalo. Metterl’aeroporto nelle condizioni di incre-mentare la sua capacità di accoglien-za e di garantire servizi di qualità peri passeggeri, significa valorizzarloanche in termini di indotto. Inoltre, leattività commerciali costituiscono unaleva per abbattere i diritti aeroportua-li e quindi aumentare la competitivitàdell’aeroporto. Per l’economia dellagestione aeroportuale le attività com-merciali giocano un ruolo chiave, per-ché rendono un bene demaniale ingrado di generare un profitto, che vaa beneficio del gestore. Inoltre, le atti-vità commerciali contribuiscono avalorizzare lo scalo laddove i ricavigenerali, da un lato consentono diottenere finanziamenti necessari pergli investimenti infrastrutturali pro-grammati, e dall’altro operano, inabbattimento, sui diritti aeroportuali,secondo una regolazione tariffariabasata … sulla formula del price-cap.Sembrerebbe pertanto che anche iservizi commerciali siano strumentaliall’infrastruttura aeroportuale, in ter-mini economicità del trasporto aereo,e quindi di fruibilità, nonché di compe-

titività nei confronti degli altri scalicomunitari. Infatti, la presenza e laqualità degli esercizi commercialicostituisce un elemento che influiscenella scelta dello scalo da parte deipasseggeri, soprattutto laddove glistessi fossero costretti a lunghe atte-se a causa di cambi di rotte nel loroviaggio aereo e valutassero taluniaeroporti come intersostituibili”.Quanto sopra, conferma, (pur nonessendocene bisogno), la naturacommerciale dell’attività svolta dallaSO.G.A.S. in quanto i concetti, richia-mati dalla stessa Autorità, quali con-correnza, competitività, profitto, eco-nomicità sono tipici dell’impresa com-merciale, come tale fallibile.Occorre, adesso esaminare la sussi-stenza del presupposto soggettivo dicui all’art. 1 l.f..Premesso che sono assoggettabili afallimento gli imprenditori che svolgo-no un’attività commerciale, esclusi glienti pubblici, il secondo comma del-l’art. 1 cit., prevede che “non sonosoggetti alle disposizioni sul fallimen-to e sul concordato preventivo gliimprenditori di cui al primo comma, iquali dimostrino il possesso congiun-to dei seguenti requisiti:a) aver avuto, nei tre esercizi antece-denti la data di deposito della istanzadi fallimento o dall’inizio dell’attività sedi durata inferiore, un attivo patrimo-niale di ammontare complessivoannuo non superiore ad euro trecen-tomila;b) aver realizzato, in qualunque modorisulti, nei tre esercizi antecedenti ladata di deposito dell’istanza di falli-mento o dall’inizio dell’attività se didurata inferiore, ricavi lordi per unammontare complessivo annuo nonsuperiore ad euro duecentomila;c) avere un ammontare di debiti

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anche non scaduti non superiore adeuro cinquecentomila.Dalla citata norma, si ricava chegrava sul debitore l’onere di fornire laprova dei predetti requisiti di non falli-bilità, intesi come fatti impeditivi delladichiarazione di fallimento, cioè didimostrare di non aver superato (nelperiodo di riferimento) alcuno dei treparametri dimensionali previsti dallanorma in esame. Il superamento deipredetti requisiti quantitativi rendeassoggettabile a Fallimento il debito-re-resistente, evidenziando che solo ilpossesso congiunto dei tre parametridimensionali consente di qualificarel’imprenditore non fallibile; onde ilsuperamento di uno solo di essi nelpredetto periodo di riferimento tem-porale (ovvero anche in un solo annodei tre di riferimento) è elemento suf-ficiente per assoggettare a fallimentol’imprenditore che si trova in stato diinsolvenza.Nel caso in esame, si deve ritenereacquisita la prova della ricorrenza delpredetto requisito soggettivo (peraltronon contestato), in quanto, nel trien-nio di riferimento (anni 2013-2014-2015), risulta, abbondantemente,superato il requisito dell’ammontaredei debiti. E’ sufficiente rilevare chedall’esame del bilancio anno 2015, siricava un ammontare complessivo didebiti pari a € 18.785.040,00; datocontabile che, pur aggiornato allarelazione al bilancio 2015 e alleosservazioni del Collegio Sindacalealla situazione al 30 Aprile 2016, è digran lunga superiore alla predettasoglia di € 500.000,00; “… l’eserciziochiuso al 31/12/2015, sulla base diquanto deliberato dal CDA del 11luglio 2016, presenta una perdita diesercizio di € 8.355.566,00, sullabase dei rilievi formulati nel tempo dal

Collegio Sindacale e in virtù dellerisultanze e delle valutazioni degliaudit economico-finanziario e legaleattivati dall’Organo Amministrativoche hanno comportato rilevanti svalu-tazioni, accantonamenti e rettifiche edeterminato, di conseguenza, l’entitàdella perdita d’esercizio …”. Allamedesima conclusione, si giunge dal-l’esame dell’ammontare dei debitirisultanti dai Bilanci anni 2013 e2014.Occorre adesso esaminare il c.d. pre-supposto oggettivo dello stato diinsolvenza di cui all’art. 5 L.F.. Circostanza rilevante, nel caso dispecie, è lo stato di liquidazione dellaSocietà debitrice. Quando la societàè in liquidazione, ossia quando l’im-presa non si propone di restare sulmercato, ma ha come unico suoobiettivo quello di provvedere al sod-disfacimento dei creditori sociali, pre-via realizzazione delle attività sociali,ed alla distribuzione dell’eventualeresiduo attivo tra i soci, la valutazionedel giudice, ai fini dell’accertamentodelle condizioni richieste per l’appli-cazione dell’art. 5 legge fallimentare,non può essere rivolta a stimare, inuna prospettiva di continuazione del-l’attività sociale, l’attitudine dell’impre-sa a disporre economicamente dellaliquidità necessaria a far fronte aicosti determinati dallo svolgimentodella gestione aziendale, ma deveessere diretta, invece, ad accertarese gli elementi attivi del patrimoniosociale consentano di assicurarel’eguale ed integrale soddisfacimentodei creditori sociali. Occorre, quindi,accertare l’esistenza in bilancio dielementi attivi che, se liquidati inmodo efficace, consentirebbero diassicurare l’integrale soddisfacimen-to dei creditori sociali. La circostanza

che un’impresa sia in liquidazionenon esclude necessariamente la suavalenza come struttura organizzata equindi come struttura in qualchemodo ricollocabile nel mercato, cosìcome non è da escludere la utilità diun procedimento concorsuale nelcaso di una significativa debitoria.Quindi bisogna vedere di adeguare,ove necessario, i criteri indicati dallalegge alla nuova finalità della struttu-ra aziendale, non più vista in prospet-tiva di continuazione, bensì vista intermini liquidatori. Dunque, l’ammon-tare dell’attivo patrimoniale andràvalutato in base ai valori di bilancio diliquidazione o, in mancanza di bilan-ci, a valori di mercato. I ricavi lordi,potranno essere costituiti dai ricavi diliquidazione, eventualmente sommatiai ricavi lordi di esercizio, se è prose-guita l’attività di impresa. Per i debiti,infine, il tipo di valutazione resta deltutto identico, tanto se l’impresa siatuttora in esercizio quanto se si troviin stato di liquidazione.Nella fattispecie, si prende atto cheallo stato non è stato predispostodalla Società, (come era suo onere),alcun Bilancio di liquidazione, comedichiarato dallo stesso Liquidatoreall’udienza dell’11.10.2016.Ad avviso di questo Giudice, lo statodi insolvenza -peraltro circostanzanon contestata- si desume, egual-mente, da tutta la documentazione inatti, attestante uno stato di crisi irre-versibile in considerazione delle rile-vanti perdite, (che nell’assemblea del29.7.2016 vengono quantificate al30.4.2016 in € 9.177.246,07), e del-l’assenza di qualsivoglia prospettivadi ripianamento delle stesse, anche inconsiderazione della mancata volon-tà dei soci di ricostituire il capitalesociale.

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Il quantum “irrisorio” degli elementiattivi del patrimonio sociale non con-sentono di assicurare l’eguale edintegrale soddisfacimento dei credito-ri sociali. Alla luce di quanto sopra, deve rite-nersi provato lo stato d’insolvenzadella società “SOCIETA’ DI GESTIO-NE PER L’AEROPORTO DELLOSTRETTO” S.P.A. IN LIQUIDAZIO-NE, quale effettiva impotenza econo-mica funzionale e non transitoria perla quale l’imprenditore non è più ingrado di far fronte, regolarmente econ mezzi normali, alle proprie obbli-gazioni, per il venir meno delle condi-zioni di liquidità e di credito, necessa-rie alla propria attività.Sulla base dei dati di fatto e delle con-siderazioni di diritto che precedono, siritiene che ricorrono i presupposti dilegge per fare luogo alla dichiarazio-ne di fallimento e che questa non puòessere ritardata per evitare che siaggravi lo stato di dissesto e che siverifichino situazioni che alterino lapar condicio creditorum. In conside-razione della ritenuta complessitàdella Procedura in oggetto, si ritieneopportuno procedere alla nomina diun Collegio di tre Curatori per unamaggiore celerità ed efficienza digestione della stessa.In ultimo, va esaminata, ed accolta larichiesta, della stessa fallenda, diesercizio provvisorio, in quanto ricor-rono i presupposti richiesti dal-l’art.104 l.f., ovvero il danno gravederivante dall’interruzione dell’attività,e l’assenza di pregiudizio per i credi-tori derivante dalla prosecuzione del-l’attività.In merito, è sufficiente rilevare che ilpresupposto del danno grave, deri-vante dall’interruzione dell’attività diimpresa, può essere individuato nel-

l’esigenza di assicurare la continua-zione del servizio in concessione,anche a tutela di tutti i creditori, inte-si, come sopra detto, non solo nellapiù ampia accezione di ceto, maanche come collettività in genere.Questo presupposto viene valutatotenendo conto dei risultati complessi-vi dell’intera procedura, dovendosiaffiancare, ai risultati dell’esercizioprovvisorio, il plusvalore derivantedalla alienazione di un complessofunzionante in luogo di una cessioneatomistica dei beni.Se da un lato, l’esercizio provvisorionon deve necessariamente produrreun risultato vantaggioso per i credito-ri; dall’altro lato, la norma richiedeche per gli stessi sia almeno indiffe-rente. Nella fattispecie, ricorrono i presup-posti di cui sopra, in considerazioneanche della disponibilità liquidaimmediata pari a € 696.000,00, checonsente, ad avviso di questoGiudice, l’esercizio provvisorio per unperiodo di tre mesi, senza alcun rile-vante incremento del deficit patrimo-niale della società fallita, anche sullascorta di quanto rappresentato con lacitata nota prot. N. 2954 del11.10.2016, emessa dalla Provinciadi Reggio Calabria, a firma delPresidente di detto Ente, con cui sidichiara disponibile “al versamento diEuro 696.000,00 già previste in bilan-cio e che verranno convertite ai fini digarantire un’eventuale esercizio prov-visorio ex art. 104 L.F., che eventual-mente il Tribunale vorrà assentire...”.In merito, si richiama la notadell’ENAC del 28.4.2016, avente adoggetto “Dichiarazione di decadenzaprovvedimento prot. 19099-P del 24febbraio 2016 –Risposta a richiestachiarimenti”, con cui viene precisato

che la SO.G.A.S. “pur essendo statadichiarata decaduta dal 15 Marzo2016 è stata autorizzata alla prosecu-zione della gestione dell’Aeroportodello Stretto fino all’effettivo subentrodel nuovo gestore … Sino alla even-tuale chiusura dell’infrastruttura,ovvero all’effettivo subentro delnuovo gestore, la società continua adessere autorizzata ad introitare dirittiaeroportuali, security charges, addi-zionale comunale sui diritti d’imbarco,tassa PRM, corrispettivi per servizicentralizzati, spettanti in quantonecessari ad assicurare l’appronta-mento di tutti i servizi indispensabili alfunzionamento e alla gestione cor-rente dell’aeroporto, nella stessamisura e con le stesse modalità pre-cedenti all’intervenuta dichiarazionedi decadenza …”. Ne consegue chel’intervenuta dichiarazione di deca-denza prot. n. 19099 P del 24.2.2016,peraltro sub iudice, in quanto impu-gnata dalla società davanti al T.A.R.,non ostacola l’esercizio provvisorio.

P.Q.M.Visti gli artt. 1, 5, 6, 16, 104 L.F,

Dichiara il fallimento della “SOCIETA’ DIGESTIONE PER L’AEROPORTODELLO STRETTO” S.P.A. IN LIQUI-DAZIONE, con sede in ReggioCalabria via Provinciale Ravagnesen.11 cap 89100 presso Aeroportodello Stretto cap 89100 ReggioCalabria, C.F. 00607320801, in per-sona del liquidatore e legale rappre-sentante pro tempore;

NominaGiudice Delegato, la dott.ssaCaterina Asciutto,Curatore: avv. Antonio Caiafa, avv.Domenico Cataldo, dr. PasqualePilla;

Autorizza

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la continuazione temporanea dell’atti-vità di impresa, ex art. 104 l.f., per tremesi decorrenti dalla data odierna dideposito della presente sentenza,onerando il Curatore a rendicontareal Giudice Delegato ogni trenta giornia partire da oggi;

OrdinaAl rappresentante legale della societàfallita di depositare presso la cancelle-ria fallimentare di questo Tribunale,entro tre giorni, dalla data di comunica-zione della presente sentenza, i bilan-ci, le scritture contabili e fiscali obbliga-torie, nonché l’elenco dei creditori, conl’indicazione dei rispettivi crediti;

Ordinaal curatore di procedere consollecitudine, ai sensi dell’art. 87legge fallimentare, all’inventariazionedei beni esistenti nei locali dipertinenza della fallita (sedeprincipale, eventuali sedi secondarieovvero locali e spazi a qualunquetitolo utilizzati), anche se del casoomettendo l’apposizione dei sigilli,salvo che sussistano ragioni concreteche la rendano necessaria, utile e/ocomunque opportuna tenuto contodella natura e dello stato dei beni; intal caso dovrà procedersi a normadegli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 leggefallimentare ed il curatore èautorizzato sin d’ora a richiederel’ausilio della forza pubblica; per ibeni e le cose sulle quali non èpossibile apporre i sigilli, si procederàai sensi dell’art. 758 c.p.c.;nell’immediato, il curatore procederàcomunque, con la massima urgenzae utilizzando i più opportunistrumenti, anche fotografici, ad unaprima ricognizione dei suddetti beni,onde prenderne cognizione edevitarne occultamento o dispersione,eventualmente anche senza la

presenza del cancelliere e dellostimatore, depositando in cancelleriail verbale di ricognizione sommariaentro e non oltre i dieci giornisuccessivi a quello in cui vi avràprovveduto;

Stabilisceche l’adunanza dei creditori avràluogo il giorno 16 Febbraio 2017 alleore 10:00 nella stanza del GiudiceDelegato dott.ssa Caterina Asciutto,presso questo Tribunale UfficioFallimentare, in Reggio Calabria, viaS. Anna, CEDIR, torre 3, piano 3, perla verifica dello stato passivo;

Assegnaai creditori, e ai terzi che vantanodiritti reali o personali su cose in pos-sesso della società fallita, il termineperentorio di trenta giorni prima delladata dell’adunanza sopra fissata, perla presentazione, mediante trasmis-sione all’indirizzo di posta elettronicacertificata del curatore, delle doman-de di insinuazione e dei relativi docu-menti, con spedizione da un indirizzodi posta elettronica certificata; avvi-sando che le domande presentatedopo la scadenza del suddetto termi-ne ed entro diciotto mesi dal depositodel decreto di esecutività dello statopassivo (termine prorogato ex art.101 LF, stante la particolare comples-sità della presente procedura) verran-no trattate come domande tardive anorma dell’art. 101 l.f.;

Avvisai creditori e i terzi che tale modalità dipresentazione delle domande nonammette equipollenti, con laconseguenza che non potrà essereritenuto valido il deposito o l’invio perposta di domanda cartacea né pressola cancelleria, né presso lo studio delcuratore, né l’invio telematico pressola cancelleria, e che nei ricorsi

contenenti le domande essi devonoindicare l’indirizzo di posta elettronicacertificata al quale intendono riceverele comunicazioni del curatorefallimentare, effettuandosi lecomunicazioni, in assenza di taleindicazione, esclusivamentemediante deposito in cancelleria;

Segnalaal curatore fallimentare che entro diecigiorni dalla sua nomina, quest’ultimada intendersi coincidente con il giornodi pubblicazione della presentesentenza, deve comunicare alRegistro delle imprese l’indirizzo diposta elettronica certificata al qualedovranno essere trasmesse ledomande da parte dei creditori e deiterzi che vantano diritti reali o personalisu cose in possesso della fallita;

Autorizzala prenotazione a debito delle speseper la registrazione della sentenza, lenotifiche e le annotazioni di rito previ-ste dall’art. 17 l. fall., in osservanzadell’art. 146 nn. 4 e 5 T.U. spese digiustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n.115), non essendovi allo stato attivitàliquide, ponendo a carico del curatorel’onere di segnalare il sopraggiungeredi “disponibilità liquide” per consentireil recupero delle somme prenotate adebito;

Disponeche a cura della cancelleria sianoeseguite le formalità di comunicazio-ne e pubblicazione della presentesentenza di fallimento ai sensi delriformato art. 17 l. fall..La sentenza produce i suoi effettidalla data della pubblicazione aisensi dell’art. 133 c.p.c.; gli effetti neiriguardi dei terzi si producono dalladata di iscrizione della sentenza nelregistro delle imprese ai sensi dell’art.17, secondo comma L. Fall.

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1 questo primo filone, che richiede l’accer-tamento in concreto della sussistenza deirequisiti per la riqualificazione della socie-tà in mano pubblica in ente pubblico, sonoascrivibili Trib. S. maria Capua Vetere,9.1.2009, in Fallimento, 2009, 713 e ss.;App. Torino, 15.2.2010, in Fallimento,2010, 689 e ss.; Trib. La Spezia, 20.3.2013,in IlCaso.it.

2 Tribunale Napoli 9/1/2014; TribunaleVerona 19/12/2013, in IlCaso.it.

3 Tribunale Palermo 8/1/2013 e TribunalePalermo 18/1/2013, entrambe in www.ilfal-limentarista.it.

4 Nella giurisprudenza di merito si ram-menta: App. Napoli, 27.5.2013, n. 346, inFallimento, 2013, 1290 e ss.; App. Napoli,24.4.2013, in Dir. fall., 2013, ii, 563; nellagiurisprudenza di legittimità si rammenta:Cass., 7.2.2017, n. 3196; Cass., 27.9.2013,n. 22209; Cass., 6.12.2012, n. 21991, in

Fallimento, 2013, 1273; Cass., 10.1.1979,n. 58, in Fallimento, 1979, 593.

5 in tal senso, espressamente, anche Cass.,7.2.2017, n. 3196

6 Cass., 7.2.2017, n. 3196

7 Cass., n. 22209/13, cit.; Cass., n. 3196/17,cit.

8 G. D’ATToRRE, La crisi d’impresa nellesocietà a partecipazione pubblica, in Lesocietà pubbliche, a cura di F. FimmANo’– A. CATRiCALA’, Napoli, 2017, ii, 673 –674, ivi note con ampia rassegna delle pro-nunce giurisprudenziali e degli scritti dot-trinali delle contrapposte tesi.

9 G. D’ATToRRE, La crisi d’impresa nellesocietà a partecipazione pubblica, cit., 675.

10 G. D’ATToRRE, La crisi d’impresanelle società a partecipazione pubblica,cit., 675.

11 G. D’ATToRRE, La crisi d’impresanelle società a partecipazione pubblica,cit., 676.

12 F. DimUNDo, Sub art. 104, in Codicecommentato del fallimento, a cura G. LoCascio, milano, 2013, 1266 e ss.; S.AmBRoSiNi, L’amministrazione dei beni,l’esercizio provvisorio e l’affitto d’azienda,in Il fallimento di S. Ambrosini, GinoCavalli ed Alberto Jorio, in Trattato di dirit-to commerciale diretto da G. Cottino,Padova, 2009, 525; A. CAiAFA, La liqui-dazione dell’attivo, in Le riforme dellalegge fallimentare, a cura di A. Didone,Torino, 2009, 1093.

13 Cass., 22209/13, cit.

14 G. D’ATToRRE, La crisi d’impresanelle società a partecipazione pubblica,cit., 677.

15 Cass., 22209/13, cit.

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