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IL FALLIMENTO analisi di sintesi della procedura Lezione 5 e 6 Relatore: Dott. Federico Clemente Corso di tecnica professionale a.a. 2018/2019

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IL FALLIMENTOanalisi di sintesi della procedura

Lezione 5 e 6

Relatore: Dott. Federico Clemente

Corso di tecnica professionalea.a. 2018/2019

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Percorso:

Premessa normativa slide da 150 a 153

La richiesta di fallimento slide 154

Tribunale competente e sentenza di fallimento slide 155

Organi del fallimento slide 156 - 157

Effetti della sentenza di fallimento slide 158

Effetti sull’attività del fallito slide 159

Effetti sugli organi societari slide 160 - 161

Procedimento – adempimenti slide da 162 a 167

Il programma di liquidazione slide da 168 a 172

Approfondimenti slide da 173 a 178

La ripartizione dell’attivo slide da 179 a 181

Ripartizione finale slide 182

Il concordato fallimentare slide da 183 a 189

Chiusura del fallimento slide 190 - 191

LEZIONE 5 e 6 149

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Premessa normativa

La procedura concorsuale del fallimento è regolata dalla legge fallimentare(RD 267/42).

La disciplina è stata oggetto, tra il 2005 e il 2016, di undici importanti interventi riformatori:a) Il primo intervento cd. «prima riforma» della legge fallimentare (DL 35/2005 conv. in L. 80/2005), in vigore dal 17 marzo 2005, ha interessato principalmente la materia della azione revocatoria fallimentare.b) Il secondo intervento avvenuto con la vera e propria riforma del diritto fallimentare (D.Lgs. 5/2006) entrato in vigore il 16 luglio 2006, ha invece profondamente modificato l’intera disciplina del fallimento.c) Il terzo intervento, in vigore dal 1 gennaio 2008, cd. «decreto correttivo della riforma» (D.Lgs. 169/2007) ha ulteriormente modificato la legge fallimentare intervenendo in molti aspetti delle norme introdotte dalla stessa riforma.d) Il quarto intervento che si applica dal 31/05/2010 cd “Manovra finanziaria 2010” (D.L. 78/2010) introduce importanti interventi sull’art. 182 bis (automaticstay) e sulla prededucibilità dei finanziamenti alle imprese in crisi con l’introduzione dell’art. 182 quater. Introduce inoltre l’esenzione da rati di bancarotta secondo le previsioni dell’art. 217 bis l.f..

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Premessa normativa … continua

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e) Il quinto intervento che si applica dall’11/09/2012 cd. «decreto crescita» (DL83/2012) è intervenuto in particolare sull’art. 67 LF e sul concordato preventivo.f) Il sesto intervento, in vigore dal 19/12/2012, cd. «decreto crescita bis» (DL179/2012) introduce, in particolare, l’uso della posta elettronica certificata nelle procedure di comunicazione in ambito di procedure concorsuali. g) Il settimo intervento, in vigore dal 22/06/2013 cd. «decreto del fare» (DL69/2013) interviene sul concordato preventivo cd. in bianco o preconcordato.h) L’ottavo intervento, in vigore dal 24/12/2013 cd. «decreto destinazione Italia» (DL. 145/2013) interviene ancora sul concordato preventivo in bianco e sul concordato con continuità aziendale.i) Il nono intervento, in vigore dal 24/06/2014 (DL 91/2014) abroga parte degli interventi di cui alla lettera g). j) Il decimo intervento, in vigore dal 27/06/2015 (D.L. 83/2015) modifica la disciplina del curatore fallimentare con riferimento sia ai requisiti per la nomina che alle situazioni di conflitti di interessi, riforma il programma di liquidazione, introduce nel concordato preventivo la possibilità di offerte concorrenti, rivede la finanza interinale e introduce due nuovi istituti di gestione delle crisi: l’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e la convenzione di moratoria.

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Premessa normativa … continua

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l) l’ undicesimo intervento, in vigore dal 3 maggio 2016 (D.L. 59/2016) prevede la possibilità di udienze telematiche, formalità telematiche, per la costituzione del comitato dei creditori e la possibilità di revoca del curatore ove non siano svolti riparti ogni quattro mesi, in presenza di somme disponibili per la ripartizione.

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Premessa normativa … CONTINUA

Presupposti

Presupposto soggettivo

Presupposto oggettivo

In generale possono fallire gli «imprenditori» che svolgono attività commerciale sianoessi persone fisiche (imprenditore individuale), società o altri enti quali associazioni efondazioni. Non è rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento che l’imprenditorepossa qualificarsi come piccolo imprenditore; è infatti sufficiente, perché non siasoggetto a fallimento, che esso dimostri di restare sotto le soglie di fallibilità indicateall’art.1, co.2 l.f.

Soglie di fallibilitàL’imprenditore (persona fisica o società) che esercita attività commerciale non puòfallire se dimostra di rimanere contemporaneamente al di sotto delle tre sogliedimensionali di seguito indicate:a) ATTIVO PATRIMONIALE: di ammontare complessivo annuo non superiore a

euro 300.000,00 nei 3 esercizi precedenti (soglia non superabile per nessuno dei 3esercizi di riferimento); l’attivo patrimoniale è quello di cui all’art. 2424 c.c. per lesocietà di capitali; e per le società di persone, mentre per le persone fisiche sidevono aggiungere i beni personali.

b) RICAVI LORDI: di ammontare complessivo annuo non superiore a euro200.000,00 nei tre esercizi precedenti. L’accertamento dei ricavi lordi va dedottoin primo luogo dalle scritture contabili e dai registri fiscali, ma anche da datiextracontabili come ad esempio accertamenti tributari;

c) DEBITI: di ammontare complessivo non superiore a euro 500.000,00 includendoanche i debiti non scaduti.

L’imprenditore può fallire se si trova in «stato di INSOLVENZA» (art. 5, co.1, l.f.).L’insolvenza è una situazione irreversibile in cui l’imprenditore non è più in grado disoddisfare regolarmente le sue obbligazioni; si differenzia dalla crisi, che è situazione incui la difficoltà è reversibile, nel senso che è temporanea e può essere superataadottando particolari interventi.

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Richiesta di Fallimento

Il fallimento è dichiarato dal tribunale su richiesta (istanza) avanzata da uno o più creditori,dal debitore o dal Pubblico Ministero (art. 6, co. 1 l.f.).

NB. Il tribunale non può dichiarare d’ufficio il fallimento (diversamente da

come avveniva prima della Riforma)

• Richiesta avanzata da uno o più creditori

Il creditore ha il diritto di chiedere il fallimento del proprio debitore, presentando unricorso, se prova l’esistenza di un proprio credito e lo stato di insolvenza.

• Richiesta avanzata dal debitore

Il debitore (sia esso un imprenditore individuale, una società o un diverso ente) puòchiedere al tribunale di dichiarare il proprio fallimento (art.6, co. 1, l.f.). Si tratta della cd.richiesta di fallimento in proprio o di autofallimento.

• Richiesta avanzata dal Pubblico Ministero

Il PM presenta richiesta di fallimento quando l’insolvenza risulta nel corso di unprocedimento penale, ovvero in caso di fuga, irreperibilità o latitanza del debitore, dallachiusura dei locali dell’impresa oppure dal trafugamento, dalla sostituzione o dalladiminuzione fraudolenta dell’attivo o ancora in caso di segnalazione proveniente da ungiudice che l’ha rilevata nel corso di un procedimento civile.

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Tribunale

Come già precisato in precedenza il Tribunale non può dichiarare il fallimento d’ufficio (aseguito dell’abrogazione dell’art. 8 l.f.).

La competenza del Tribunale è inderogabile (Cass. 24 aprile 1996). La competenza èindividuata con riferimento alla data del deposito del ricorso in cancelleria e spetta alTribunale del luogo in cui la stessa impresa ha la sede principale.

Tale sede si identifica con quella in cui l’impresasvolge in prevalenza l’attività amministrativa edirettiva (si presume coincidente con la sede legale,quest’ultima risultante dal registro delle imprese).

Sentenza di Fallimento

La sentenza di Fallimento emessa dal Tribunale è immediatamente esecutiva (art. 16 L.F.)

CONTENUTO nomina il giudice delegato per la procedura, nomina ilcuratore, ordina al fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,nonché l’elenco dei creditori, entro 3 giorni se tale deposito non è stato ancora eseguito,stabilisce il luogo giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo,assegna ai creditori e terzi, che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del fallito,il termine di 30 giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo.

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Organi del Fallimento

La procedura concorsuale di fallimento comporta lo svolgimento di operazioni giudiziarie edamministrative finalizzate ad accertare, ricostruire, liquidare il patrimonio della società fallita ea ripartirne il ricavato tra i creditori. Tali attività vengono svolte da 4 organi:

a) Il Tribunale Fallimentare

b) Il giudice delegato

c) Il curatore

d) Il comitato dei creditori

L’attuale assetto di poteri e competenze prevede che il curatore fallimentare sia unvero e proprio «amministratore» della procedura; l’autonomia dello stesso è limitata dalcomitato dei creditori (ruolo consultivo, di vigilanza e controllo). Il tribunalefallimentare sorveglia l’operato del curatore, interviene nel corso della procedura edelle fasi contenziose ed autorizza l’adozione di specifici atti. Infine vi è il Giudicedelegato al quale è attribuito ruolo essenzialmente giurisdizionale e svolge compiti divigilanza e controllo.

a) TRIBUNALE FALLIMENTARE

È organo collegiale composto da tre magistrati, fra i quali il presidente della sezione. Ciascuno dei suoimembri può svolgere anche il ruolo di Giudice Delegato.Il tribunale competente delibera in camera di consiglio ed è investito dell’intera procedura fallimentarecon compiti relativi agli organi della procedura, alle impugnazioni, alle opposizioni e ai reclami contro iprovvedimenti decisori del giudice delegato.E’ altresì competente a conoscere tutte le azioni derivate dal fallimento.

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Organi del Fallimento

b) GIUDICE DELEGATO

Il giudice delegato esercita, nell’ambito della procedura fallimentare, funzioni essenzialmente giurisdizionali (provvedead esempio sui reclami del curatore e del comitato dei creditori) e svolge compiti di vigilanza e controllo connessi allaverifica di legittimità formale delle decisioni. Emette inoltre provvedimenti urgenti finalizzati alla conservazione delpatrimonio del fallito.

c) IL CURATOREIl curatore fallimentare amministra l’impresa, la procedura fallimentare e in particolare il patrimonio fallimentare(attività che comprende la custodia e la conservazione dei beni del fallito, ma anche l’esercizio di azioni di recupero deibeni e dei diritti del fallito stesso). A lui inoltre spetta il compito di liquidare l’attivo fallimentare e di ripartirlo tra icreditori concorsuali.Il curatore è soggetto alla vigilanza del giudice delegato e del tribunale e la sua autonomia è condizionata dal controlloposto in essere dai creditori. E’ investito della qualità di pubblico ufficiale ed agisce nell’interesse del fallito, dei creditori edella massa fallimentare. Il curatore deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l.f.

Novità introdotte dal D.L. 83/2015Per effetto del recente intervento normativo portato dal D.L. 83/2015:• non possono essere nominati curatori il coniuge, i parenti, gli affini, entro il 4° grado, i creditori del fallito e chi haconcorso al dissesto dell’impresa (non rilevano più limiti temporali) nonché chi si trovi in conflitto di interessi colfallimento.

d) IL COMITATO DEI CREDITORIIl comitato dei creditori è organo collegiale nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimentosentiti il curatore e i creditori che nella domanda di ammissione al passivo hanno dato la disponibilità ad assumerel’incarico. Il comitato è composto da un numero minimo di 3 o da un massimo di 5 membri. I membri sono scelti tra icreditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilitàdi soddisfacimento dei crediti stessi. Ai sensi del D.L. 59/2016, il comitato si intende costituito con l’accettazione, ancheper via telematica, della nomina da parte dei suo componenti.NB. Nei casi di impossibilità di costituzione del comitato per insufficienza di numero o nel caso di indisponibilità deicreditori, il giudice delegato può sostituirsi al comitato dei creditori esercitandone le funzioni in via surrogatoria (art.41, c. 4, l.f.).

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Effetti della sentenza di fallimento

Secondo quanto espresso dall’art. 16 co.2 l.f. gli effetti della sentenza di fallimento decorrono :

➢ Per le parti del fallimento: dalla data della pubblicazione della sentenza di fallimento depositata presso lacancelleria del Tribunale.

➢ Per i terzi estranei al procedimento di fallimento: a partire dalla sua iscrizione nel registro delle imprese.Si tratta di tutti quei soggetti estranei al procedimento fallimentare che possono entrare in contatto con ilfallito e che non possono dichiarare di avere ignorato il fallimento una volta che esso sia stato iscritto.

EFFETTI SUL PATRIMONIO DEL FALLITO

La dichiarazione di fallimento ha come effetto immediato ed automatico lo spossessamento del fallito.Lo spossessamento avviene sia con riguardo ai beni materiali (mobili ed immobili) sia con riguardo aibeni suscettibili di utilizzazione o trasformazione economica, i beni immateriali, i crediti, le attività, irapporti giuridici e le azioni esperibili.

Non sono compresi nello «spossessamento» i seguenti beni (art. 46 c. 1 l.f.)

- I beni di natura strettamente personale del fallito,

- Stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti diquanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia,

- Assegni aventi carattere alimentare, i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, ibeni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi,

- Cose che non possono essere pignorate per legge.

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Effetti sull’attività del fallito

EFFETTI SULL’ATTIVITA’ PROCESSUALE DEL FALLITO

In generale, una volta dichiarato il fallimento, in tutte le controversie civili del fallito relative a rapporti didiritto patrimoniale, anche in corso, il fallito non può stare più in giudizio: è previsto che il curatore sostituiscail fallito sia nei processi in cui il fallito è attore sia in quelli in cui è convenuto. Con la chiusura del fallimento ilfallito riacquista la sua legittimazione e si esaurisce quella del curatore. In via di eccezione il fallito può agire estare in giudizio nelle cause personali (ad esempio in materia di famiglia) e nelle controversie tributarie.Particolarità rilevano in ambito tributario di cui si dirà in prosieguo.

LIMITAZIONI E OBBLIGHI DEL FALLITO

Con la dichiarazione di fallimento, la legge prescrive che il fallito subisca limitazioni personali e adempia aparticolari obblighi. Le limitazioni concernono la corrispondenza e la possibilità per il soggetto fallito diricoprire incarichi. Gli obblighi riguardano invece l’onere di comunicazione di eventuali cambiamenti diresidenza o domicilio ovvero quello di presentarsi e di fornire informazioni agli organi fallimentari. La leggeprevede che, di regola, sono inefficaci rispetto ai creditori:

➢ Gli atti e i contratti relativi al patrimonio del fallito posti in essere dal fallito;➢ I pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito,➢ Le iscrizioni, le trascrizioni o altre formalità eseguite dopo il fallimento.

EFFETTI PARTICOLARI PER LA SOCIETA’ FALLITA

Quando fallisce una società di persone e di capitali scaturiscono due ordini di effetti:1. Limitazioni dei poteri degli organi sociali che la rappresentano;2. Si modifica il rapporto tra i soci, con una fondamentale differenza tra soci a responsabilità limitata e

illimitata: i primi non sono personalmente coinvolti nel fallimento societario, i secondi invece fallisconopersonalmente per estensione del fallimento della loro società.

Inoltre nelle società di persone commerciali la dichiarazione di fallimento è causa di scioglimento mentre per lesocietà di capitali il fallimento non è causa di scioglimento pur applicandosi, come vedremo, le regole dellaliquidazione.

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Effetti sugli organi societari

EFFETTI SUGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori della società fallita rimangono in carica durante la procedura ma sono limitatinell’esercizio delle loro funzioni: essi soffrono di limitazioni patrimoniali e processuali. In generale dettadisciplina si ritiene sia applicabile anche ai liquidatori ovvero ai direttori generali in carica al momentodella dichiarazione di fallimento.

In particolare i membri dell’organo amministrativo:

➢ Perdono la disponibilità dei beni societari,

➢ Sono soggetti alle limitazioni circa la corrispondenza e la capacità già analizzate perl’imprenditore fallito e sono anch’essi obbligati a dare comunicazione al tribunale dieventuali cambi di domicilio o residenza ovvero a presentarsi agli organi fallimentari surichiesta,

➢ Vengono sentiti ogni qualvolta la legge impone che venga sentito il fallito,

➢ Perdono la capacità processuale relativa alle controversie societarie,

➢ Dopo il fallimento non possono compiere atti per conto della società,

➢ Partecipano alla procedura fallimentare in tutti i casi in cui è prevista la legittimazione,l’intervento o il parere del fallito

➢ Possono essere convenuti in giudizio dal curatore che fa valere la loro responsabilità civile

EFFETTI SULL’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea conserva la competenza relativa agli atti ancora nella disponibilità degli amministratori.Inoltre essa delibera circa la sostituzione degli amministratori e sindaci cessati in corso di procedura.

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Effetti sugli organi societari

EFFETTI SUI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

L’organo di controllo (collegio sindacale) rimane in carica a seguito di intervenuta sentenza dichiarativadi fallimento della società. Le attività da esso esercitate durante il fallimento saranno solo quellecompatibili con l’esistenza del procedimento fallimentare e non riguarderanno quindi i controlli dinatura contabile e sull’amministrazione svolti durante il fallimento dagli organi dellaprocedura.

I membri dell’organo di controllo possono essere convenuti in giudizio dal curatore per far valere la lororesponsabilità civile.

NB_ EFFETTI SUI SOCI DI SOCIETA’ di CAPITALI

Il fallimento di una società di capitali non produce effetti sul patrimoniopersonale dei soci a responsabilità limitata, essendo la società un soggettodistinto dai singoli soci. L’unica conseguenza che subisce il socio di società di capitaliè la perdita della quota di capitale sociale sottoscritta e versata (se non ancoraliberata, il giudice richiede il versamento di quanto ancora dovuto).

Medesimi effetti si hanno per i soci di società di persone che godono di responsabilitàlimitata quali i soci accomandanti di s.a.s., salvo il caso in cui essi compiano atti diamministrazione o gestione diventando così illimitatamente responsabili (in tal casoad essi si estende il fallimento societario).

I soci rimangono tali fino alla effettiva estinzione della società.

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PROCEDIMENTOadempimenti

Depositata in cancelleria la sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore deve svolgere una serie dioperazioni ed adempimenti, alcuni necessari per la custodia e conservazioni dei beni e per la correttaamministrazione delle attività fallimentari (audizione del fallito o del legale rappresentante della società,ricognizione informale dell’attività e individuazione sommaria dei beni, eventuale apposizione di sigilli einventario), altri essenziali per pianificare la procedura fallimentare (programma di liquidazione); altriancora di carattere formale e pratico (compilazione degli elenchi dei creditori, adempimenti contabili efiscali). Il curatore si trova in questa fase nella situazione di dover valutare se sia opportuno o menointerrompere l’attività d’impresa ovvero proseguirla, assumendo, in quest’ultimo caso, l’iniziativa per lacontinuazione e scegliendone le relative modalità (esercizio provvisorio dell’impresa/affitto d’azienda).

Raccolta informazioniDopo l’accettazione dell’incarico il curatore:

- Prende visione del fascicolo fallimentare (contiene tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsiattinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni). L’esame concerne nel particolare lasentenza di fallimento, gli atti dell’istruttoria prefallimentare, le eventuali informative della guardiadi finanza, le visure del registro delle imprese ed ogni altro documento che possa essere utile perindividuare l’impresa fallita ed i soggetti interessati dal fallimento.

- Nei giorni immediatamente successivi alla dichiarazione di fallimento, convoca il fallito,specificando il giorno e l’ora ed invitandolo, se non ha già provveduto, a consegnare ladocumentazione di cui all’ art. 16 l.f. (bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, elenco deicreditori). La convocazione avviene di prassi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

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PROCEDIMENTOadempimenti

ADEMPIMENTI CURATORE Termine

Esame del fascicolo fallimentare Al momento dell’accettazione

Convocazione del fallito per assumere informazioni Dopo l’accettazione

Contatti con il creditore istante e i dipendenti Dopo l’accettazione

Richiesta di consegna dei beni Dopo l’accettazione

Apposizione sigilli Dopo l’accettazione

Redazione dell’inventario dei beni Nel più breve tempo possibile

Apertura del conto corrente della procedura Dopo l’accettazione

Invio ai creditori della comunicazione del fallimento e della data di verifica dei creditori con invito a presentare domanda di ammissione al passivo

Dopo l’accettazione

Variazione dati con comunicazione unica, valida per gli uffici finanziari 15 giorni dall’accettazione

Redazione del programma di liquidazione Entro 60° giorno dalla redazione dell’inventario e in ogni caso non

oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento

Relazione generale informativa al giudice delegato Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento

Relazione riepilogativa delle attività svolte Ogni 6 mesi dalla presentazione della relazione generale

Compilazione degli elenchi dei creditori e di chi vanta diritti reali e personali su cose in possesso o nella disponibilità del fallito

Prima delle verifica dei crediti

Altri adempimenti fiscali Scadenze diversificate

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PROCEDIMENTOadempimenti

Invio ai creditori della comunicazione di fallimentoIl curatore individuati i creditori deve avvisarli senza indugio della possibilità lororiservata di presentare domanda di insinuazione al passivo.

La comunicazione va attuata ai sensi dell’art. 92 LF.

In sintesi il contenuto dell’avviso consta:- dell’avvertimento che ciascun creditore può partecipare al concorso depositando

domanda di insinuazione al passivo;- della indicazione della data di udienza dello stato passivo;- di ogni altra informazione utile per la presentazione della domanda;- dell’indicazione dell’indirizzo p.e.c.

La comunicazione va inoltrata a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzodel destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degliindirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altrocaso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso al sede dell’impresa o la residenza delcreditore (DL 179/2012 conv. in L. 122/2012).

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PROCEDIMENTOadempimenti

Inventario dei beni (art. 87 LF)Il curatore, nel più breve tempo possibile, deve provvedere alla redazione dell’inventario,dopo aver rimosso i sigilli eventualmente apposti ai beni e forma, con l’assistenza delcancelliere, il verbale delle attività compiute.Per mezzo dell’inventario il curatore individua i beni della massa fallimentare, ne daelencazione, li descrive. Nell’inventario si provvede inoltre alla nomina del custode deibeni.

In caso di fallimento delle società di persone con conseguente fallimento dei sociillimitatamente responsabili, i beni dei diversi soggetti falliti devono essere tenutidistinti. Vi saranno tanti inventari quanti sono i falliti.

Il curatore avvisa il fallito ed il comitato dei creditori circa la redazione dell’inventario.Il curatore deve numerare e descrivere analiticamente ogni bene inventariato e deveinoltre indicare il luogo nel quale esso si trova.La determinazione del valore e le modalità tramite le quali addivenire ad esso sonolasciate alla libera discrezionalità degli organi fallimentari.

Importante!!• l’inventario è atto esclusivo del curatore e risulta viziato, pena sua nullità, se non

risulta da esso sottoscritto.• per la valutazione dei beni il curatore, previa autorizzazione del comitato dei

creditori, procede alla nomina di uno stimatore, salvo che per i beni di modestovalore.

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PROCEDIMENTOadempimenti

Programma di liquidazioneDel programma di liquidazione si darà specifica trattazione nel prosieguo.In generale il curatore, secondo quanto espresso dall’art. 104 – ter, l.f., entro 60 giorni dalla redazionedell’inventario e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, elabora unprogramma di liquidazione del patrimonio del fallito. Il programma ha sia funzione prettamente informativache programmatica. Esso individua le linee operative definite dal curatore per la liquidazione fallimentare econsente al contempo agli organi della procedura di controllarne la fase della liquidazione. I singoli atti in essoespressi devono in ogni caso trovare specifica autorizzazione del giudice delegato.

Relazione informativa al giudice delegato (art. 33 co. 1, 2, 3 l.f.)Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore deve presentare al giudice delegato una relazioneattinente i seguenti contenuti:1. cause del dissesto /fallimento;2. caratteristiche dell’impresa fallita;3. dichiarazioni del fallito;4. esame della documentazione societaria e della situazione patrimoniale alla data di fallimento (analisi

bilanci, considerazioni sulle voci patrimoniali ed economiche);5. situazione dell’attivo e del passivo fallimentare, con stima del passivo potenziale sulla base degli atti

ricevuti (avvisi di accertamento dell’amministrazione finanziaria, cartelle esattoriali etc.);6. eventuali responsabilità del fallito e suo grado di diligenza nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Il giudice delegato ordina il deposito di tale relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle partirelative alla responsabilità del fallito e dei terzi, alle azioni che il curatore intende intraprendere e dalle qualipossono scaturire provvedimenti cautelari.Una copia della relazione è trasmessa al PM al fine di consentirgli la conoscenza dei fatti rilevanti da porre afondamento di eventuale azione penale.

IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura 166

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IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura

PROCEDIMENTOadempimenti

Relazioni semestrali (art. 33, commi 5 e 6 l.f.)Con cadenza semestrale a partire dalla presentazione della prima relazione redatta ai sensidell’art. 33 co.1 il curatore deve redigere un rapporto riepilogativo delle attività svoltecorrelato da un rendiconto della propria gestione. Tale rapporto deve essere trasmesso:- Al comitato dei creditori (unitamente agli estratti conto dei depositi bancari/postali

riferiti al periodi di riferimento) rispetto al quale può formulare osservazioni scritte;- Alla cancelleria fallimentare con eventuale osservazioni ricevute;- All’ufficio del registro delle imprese con le osservazioni ricevute dal comitato dei

creditori;- Ai creditori ed ai titolari di diritti su beni (per effetto DL 179/2012 conv. in L. 221/2012)

mediante l’utilizzo dello strumento della p.e.c..

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IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Come già anticipato, il curatore, entro 60 giorni dalla redazionedell’inventario, e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla sentenzadichiarativa di fallimento deve elaborare il programma di liquidazione.Di seguito se ne esamineranno in maniera più dettagliata i termini ed icontenuti. Documento che ha assunto ruolo di primario rilievo all’internodella procedura di fallimento, il programma indirizza l’attività diliquidazione dell’attivo fallimentare, ne definisce una strategia unitaria erazionale e permette a tutti gli interessati di avere un punto diriferimento per controllarne la fase di liquidazione. Il programma inoltreconsente, in sede di rendiconto finale, unitamente alle integrazionipresentate in corso di procedura, un controllo a consuntivo su tutta lagestione posta in essere dalla curatela.

Termini

Il termine dei 60 giorni dalla redazione dell’inventario, temine entro il quale il curatore deve procederealla redazione del programma di liquidazione, decorre dal giorno di chiusura del verbale dell’inventario.Considerata l’importanza del documento e la natura programmatica dello stesso nonché la suacomplessità è ammessa la successiva modifica del programma.Termine ultimo non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento; il mancato rispetto senzagiustificati motivi è giusta causa di revoca del curatore.

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IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE … continua

ContenutoIl curatore oltre alle indicazioni di carattere generale concernenti l’indirizzo, le modalità ed i termini previsti perla realizzazione dell’attivo, deve specificare:a) se continuare l’impresa o liquidarla,b) se esistono proposte di concordato ed il loro contenuto,c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito,d) la possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni etc.,e) le condizioni di vendita dei beni: il curatore in tale ambito deve attenersi alle previsioni contenute nell’art.

107 l.f..Novità introdotte dal D.L. 83/2015 (Art. 107 l.f.)

a) Il Curatore decide se vi è convenienza nel continuare l’attività d’impresa esercitata dalla fallita. In particolareverifica:

➢ se è opportuno disporre l’esercizio provvisorio per l’intera attività d’impresa o per singolo ramo diessa.

➢ scartata l’opzione dell’esercizio provvisorio, il curatore valuta la possibilità di concedere in locazionel’azienda o rami della stessa a terzi.

➢ infine viene valutata la possibilità di cedere l’azienda o singoli rami della stessa a terzi.

b) Se sussistono proposte di concordato fallimentare, avanzate da un terzo o da un creditore, il curatore ne esamina ilcontenuto ed espone al comitato dei creditori ed al giudice delegato l’opportunità o meno di procedere in taledirezione.

c) Il curatore sulla base delle informazioni acquisite nel reperimento e nell’esame della documentazione dell’impresa enella redazione dell’inventario valuta la possibilità di intraprendere eventuali azioni recuperatorie, risarcitorie orevocatorie e ne stima il possibile esito. La valutazione da esso effettuata deve vagliare la convenienza sotto il profilodella fondatezza, della economicità oltre alla considerazione delle spese connesse a tali azioni da intraprendersi.

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IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE … continua

Approfondimento

c) Azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie

Azioni revocatorie (L’azione revocatoria sarà oggetto di specifica lezione del corso) Il curatore sottopone all’approvazione del comitato dei creditori l’esperimento di eventuali azionirevocatorie il cui obiettivo è quello di far rientrare nell’attivo del fallimento risorse fuoriuscite dalfallito (sia esso persona fisica che società) in periodo antecedente la sentenza dichiarativa difallimento mediante atti validi ma inefficaci.

Le revocatorie promuovibili sono:

- Revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c. e ss.) promuovibile prima del fallimento anche dai singoli creditori; per effetto del fallimento viene promossa dal curatore.

- Revocatoria fallimentare (art. 67 l.f.) esperibile esclusivamente dal curatore all’interno del fallimento.

Azioni risarcitorie Il curatore sottopone al comitato dei creditori l’esperimento di:- Azioni finalizzate ad ottenere risarcimento di danni patiti dal fallito, in conseguenza diinadempimenti di terzi;- Azioni volte ad ottenere il risarcimento per pregiudizi cagionati dalla scorretta condotta dimembri del consiglio di amministrazione ovvero di membri dell’organo di controllo.

Azioni recuperatorie- Azioni volte alla restituzione di somme di denaro o all’incasso dei crediti.- Azioni volte alla restituzione di beni mobili e immobili.

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IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE … continua

d) La possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni, ecc..;

e) Le condizioni di vendita dei singoli beni;

f) Il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo.

Detto termine non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento.Limitatamente a determinati cespiti, previa specifica motivazione, il curatore puòchiedere maggior termine. Attenzione: causa di revoca.

Le novità di cui alla lettera f) sono state introdotte dal D.L. 83/2015 per i fallimentidichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 83/2015 e quindi dal28/06 /2015.

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IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE … continua

Altri elementi del programma di liquidazione

Il programma di liquidazione oltre a quanto già indicato in precedenza, conterrà indicazioni:

▪ dei rapporti pendenti (contratti in corso, commesse in corso di svolgimento etc ) in essere al momentodella sentenza dichiarativa di fallimento;

▪ degli incarichi da conferire a eventuali collaboratori del curatore che lo coadiuveranno nello svolgimentodell’incarico;

▪ una situazione patrimoniale di riepilogo rispetto alle attività oggetto di liquidazione fallimentare.

Approvazione del programma di liquidazione

Il programma di liquidazione redatto dal curatore è approvato dal comitato dei creditori. La valutazionesvolta dal comitato dei creditori riguarda sia la legittimità delle operazioni in esso accluse sia l’opportunitàdelle scelte di pianificazione intraprese. Una volta approvato, il programma di liquidazione diventa definitivoe obbligatorio per gli organi del fallimento; è inserito nel fascicolo del fallimento, ed è comunicato al giudicedelegato il quale sulla base dello stesso provvederà in corso di procedura, su specifiche istanze, ad autorizzarel’esecuzione dei singoli atti di liquidazione conformi al programma. Se il comitato dei creditori non condividele proposte avanzate dal curatore può chiedere allo stesso di apportare le dovute modifiche.

Esecuzione del programma di liquidazione

Il curatore dà esecuzione del programma di liquidazione previa autorizzazione del singolo atto da parte delgiudice delegato. Il comitato dei creditori viene interpellato a scopo consultivo ovvero autorizzativo rispettoagli atti di maggiore rilievo sul piano economico.

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Approfondimenti

I. L’esercizio provvisorio dell’impresa

II. L’affitto d’azienda o di rami di essa

III. La liquidazione dei beni

IV. La cessione dell’azienda

V. La liquidazione mediante conferimento in società

I. L’esercizio provvisorio dell’impresa (art. 104 LF)

Mediante l’esercizio provvisorio il curatore si sostituisce al fallito nella gestione dell’impresa,assumendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti da cause ed accadimenti posteriori alla dichiarazione difallimento. Tale procedimento dovrebbe consentire al curatore di conservare i valori immaterialidell’impresa connessi all’avviamento commerciale e ad eventuali marchi posseduti dalla fallita.L’intento è salvaguardare il complesso operativo funzionante nell’ottica di un suo migliore realizzoin favore della migliore soddisfazione del ceto creditorio e, in via mediata, tutelare interessi dirilievo quali il carattere sociale, la prosecuzione dei contratti di lavoro nonché il tessuto socioeconomico al quale l’impresa fallita appartiene.

L’esercizio provvisorio può essere disposto:

➢ dal Tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento

➢ dal Giudice Delegato su richiesta del curatore avanzata in seguito all’accettazione dell’incarico.

Il curatore richiede l’esercizio provvisorio quando ricorrono due condizioni concomitanti(art. 104, co. 1, l.f.):a) Pericolo che l’interruzione dell’attività d’impresa arrechi un grave danno al

patrimonio aziendale;b) La prosecuzione dell’attività d’impresa non crei pregiudizio alla massa creditoria.

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IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura

Approfondimenti

I. L’esercizio provvisorio dell’impresa … CONTINUA

Il grave danno può riguardare la perdita dell’avviamento, l’indebolimento del marchio, la mancataconsegna di beni già prodotti o il mancato completamento di commesse per le quali risultanopenali a carico della società inadempiente. Per ritenersi «grave» il danno deve :

- essere concreto ed attuale

- comprendere sia il danno emergente, sia il lucro cessante

- riguardare l’intera platea di soggetti che possano trarre vantaggio (o essere danneggiati) dallamancata continuazione dell’attività della fallita.

L’esame circa i presupposti per attivare l’esercizio provvisorio è valutazione

fondamentale che deve dal curatore essere presa con urgenza.

Il tribunale può autorizzare il curatore, già nella sentenza dichiarativa di fallimento, a continuareprovvisoriamente l’attività d’impresa del fallito, anche per specifici rami di azienda. Se la propostadi esercizio è avanzata da soggetti esterni, tale proposta verrà inserita e valutata preliminarmentedal curatore il quale esporrà i termini della stessa all’interno del programma di liquidazione. Nonè prevista una durata per l’esercizio provvisorio che tuttavia è per definizione temporaneo.

Il Curatore può proporre l’esercizio provvisorio per l’impresa fallita, proposta che prenderà formaall’interno del programma di liquidazione o di una sua integrazione, in ogni caso autorizzato dalcomitato dei creditori.

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IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura

Approfondimenti

I. L’esercizio provvisorio dell’impresa … CONTINUA

L’esame da parte del curatore circa l’opportunità se intraprendere o meno l’esercizio provvisoriodovrà considerare:▪ Una situazione patrimoniale e gestionale del fallito e quindi la disponibilità di risorse

finanziarie e di personale dipendente da utilizzare;▪ L’opportunità di continuare l’attività d’impresa nonostante la presenza di trattative già in

corso per la liquidazione dei singoli beni;▪ Le condizioni operative del complesso produttivo;▪ I nuovi costi certi connessi alla prosecuzione dell’attività nonché i prevedibili ricavi da essa

ottenibili.▪ La presumibile durata dell’esercizio provvisorio finalizzata al miglior realizzo del bene impresa

sul mercato.

❑ IL CURATORE sostituendosi al fallito esercita a tutti gli effetti attività d’impresa; può compiere tutti gliatti di ordinaria amministrazione ma non può intraprendere nuove iniziative imprenditoriali.

❑ IL CURATORE, durante l’esercizio provvisorio, deve convocare almeno ogni tre mesi il comitato deicreditori per informarlo sull’andamento della gestione in modo tale che lo stesso possa esprimersi circa labontà della gestione e la continuazione della stessa attività d’impresa.

❑ IL CURATORE, ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, devepresentare un rendiconto (bilancio) dell’attività mediante deposito in cancelleria.

❑ IL CURATORE è chiamato ad informare senza indugio alcuno il giudice delegato ed il comitato deicreditori di eventuali circostanze sopravvenute che possano influire sulla prosecuzione dell’esercizioprovvisorio.

Il risultato riferito all’esercizio provvisorio non rileva ai fini delle imposte sui redditi (Ires/Irpef) marileverà ai fini irap con la conseguente necessità di tenuta delle scritture contabili; ai fini dell’IVA rilevanoi normali adempimenti.

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IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura

Approfondimenti

I. L’esercizio provvisorio dell’impresa … CONTINUA

❑ IL CURATORE presenta, al termine del periodo di esercizio provvisorio, un rendiconto finaledell’esercizio. (Trattasi di un vero e proprio bilancio ordinario infrannuale composto da statopatrimoniale, conto economico e nota integrativa; l’aspetto di rilievo riguarda il conto economico).

Durante il periodo di vigenza dell’esercizio provvisorio i contratti in corso di esecuzioneproseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli (art. 104, co. 6, l.f.).

I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono prededucibili: soddisfatti in manierapreordinata rispetto ai crediti concorsuali (art. 104, co. 8 l.f.).

Il curatore tiene la contabilità dell’esercizio provvisorio annotandola in libri separati rispetto aquelli utilizzati prima del fallimento.

Il curatore comunica all’Agenzia delle Entrate competente la vigenza dell’esercizio provvisoriodell’attività d’impresa (Art. 35 legge IVA), nonché al Registro Imprese.

CESSAZIONE DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO

La cessazione dell’esercizio provvisorio avviene 1) se il comitato dei creditori non è più concordenella prosecuzione dello stesso 2) se il tribunale valuta la non convenienza alla prosecuzionedell’attività d’impresa in esercizio provvisorio.

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IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura

Approfondimenti

II. L’affitto d’azienda o di rami di essa (art. 104 bis LF)

Il curatore in alternativa all’esercizio provvisorio, con il pari intento di mantenere in attività esalvaguardare il complesso funzionante di beni (in altre parole l’azienda), può valutare la convenienza diconcedere la stessa in locazione.

Con tale contratto un imprenditore (affittuario) acquista il godimento dell’azienda fallita contropagamento di canoni periodici. Gli oneri e il frutto della gestione dell’azienda ricadono sull’affittuario,la procedura è garantita da un introito pari al canone di locazione pattuito.

III. La liquidazione dei beni (art. 105 e ss. LF)

Dopo aver valutato l’opportunità di esercitare l’esercizio provvisorio, ovvero di affittare l’azienda, ilcuratore deve provvedere alla liquidazione dell’attivo mediante la messa in vendita dei singoli beni diproprietà del soggetto fallito.

Tale procedimento di liquidazione deve seguire le seguenti direttive:

A. È da preferirsi la vendita in blocco dell’azienda o di suoi rami;

B. Se non praticabile l’ipotesi sub A) si deve ipotizzare la vendita di attività, passività o rapportigiuridici in blocco;

C. Se non praticabile l’ipotesi sub B) si può procedere alla vendita dei singoli beni in via autonoma.

Art. 105, co. 1, l.f. « La liquidazione dei singoli beni … è disposta quando risulta prevedibile che lavendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili inblocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori ».

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IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura

Approfondimenti

IV. La cessione dell’azienda

La vendita in blocco d’azienda, posto quanto espresso dall’art. 105 l.f. ed in precedenza richiamato, è da preferirsi per i seguenti motivi:

- La maggiore soddisfazione per i creditori rinvenibile dalla vendita del complesso di beni funzionante rappresentato dall’azienda, valore certamente maggiore rispetto alla vendita dei singoli beni nella propria individualità;

- La rapidità della vendita dell’azienda in blocco rispetto alla vendita dei singoli beni;

- La soddisfazione rinvenente dalla continuità di rapporti dell’azienda fallita ceduta con i precedenti interlocutori (fornitori/clienti).

!!! Il curatore nel programma di liquidazione espone le valutazioni effettuate circa la cessionedell’azienda in blocco ovvero dei singoli beni in via autonoma; inoltre nel programma descrive isingoli elementi patrimoniali dell’azienda.

V. La liquidazione mediante conferimento in società (art. 105, co. 8, LF)

La liquidazione dell’attivo fallimentare può essere svolta anche mediante conferimento dell’impresa inuna o più società anche di nuova costituzione secondo quanto previsto dall’art. 105, co. 8 l.f. Ilconferimento può avere ad oggetto l’intera azienda, rami di essa nonché beni e crediti ovvero rapporticontrattuali in corso. Il curatore potrà poi cedere a titolo oneroso la partecipazione in detta newcoottenuta a fronte del conferimento effettuato.

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IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura

La ripartizione dell’attivo

Secondo quanto disposto dall’art. 110 e ss. l.f., dalla data del deposito in cancelleria del decreto di esecutivitàdello stato passivo, il curatore ogni 4 mesi (o in diverso termine stabilito dal giudice) presenta:

A. Il prospetto delle somme disponibili

B. Il progetto di ripartizione delle somme disponibili (cd. piano di riparto), escluse quelle necessarie per lespese di procedura.

A. Il prospetto delle somme disponibili (art. 113 c.1 l.f.)

I riparti parziali in corso di procedura non possono superare l’80% delle somme da ripartire, in quantoil restante 20% rappresenta una riserva destinata a coprire le spese future di procedura.

Oltre all’accantonamento del 20% il curatore deve trattenere le quote assegnate ai:

- Creditori ammessi con riserva ovvero ammessi in via provvisoria per pendenza del giudizio diopposizione;

- Creditori opponenti in favore dei quali sono state disposte misure cautelari;

- Creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma con sentenza non ancora passata in giudicato;

- Creditori nei confronti dei quali è stato proposto giudizio di impugnazione e di revocazione.

Il curatore trattiene e deposita eventuali somme aggiuntive se ritenute necessarie :

- Per coprire ulteriori costi di procedura;

- Per il compenso spettante al curatore;

- Per ogni altro debito prededucibile;

- A fronte delle somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamenteesecutivi e non ancora passati in giudicato.

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IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura

La ripartizione dell’attivo

B. Il progetto di riparto

Il progetto di riparto viene predisposto dal curatore in seguito all’analisi dello stato passivo esecutivo e dellevariazioni ad esso apportate a seguito di eventuali opposizioni ed a seguito di ulteriori domande diinsinuazione intervenute tardivamente in corso di procedura.

La prima operazione concerne la divisione delle somme da distribuire in due masse distinte:

➢ Massa liquida attiva immobiliare: costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beniimmobili.

➢ Massa liquida attiva mobiliare: costituita da tutte le entrate diverse da quelle generate dagliimmobili riscosse a qualsiasi titolo dal curatore.

Il curatore elenca i creditori e indica la somma che spetta a ciascuno. I creditori vengono distinti increditori privilegiati ed in creditori chirografari.

• Per creditori privilegiati si intendono i creditori i cui crediti sono garantiti da una causa diprelazione, cioè da pegno, ipoteca o privilegi generali e speciali. Il codice civile disciplina l’ordine deiprivilegi.

• Per crediti chirografari si intendono i crediti non assistiti da alcuna causa di prelazione. Essisono soddisfatti sull’attivo fallimentare in percentuale del credito ammesso .

Il pagamento degli stessi, da parte del curatore, avviene seguendo le prescrizioni e la graduazione dell’art. 111l.f.:

- Crediti prededucibili: considerati tali se così considerati da specifiche disposizioni di legge ovveroquelli sorti in funzione ed in esecuzione di procedure concorsuali (di ciò nel prosieguo del corso vi sarà

specifico approfondimento);

- Crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;

- Crediti chirografari in proporzione dell’ammontare di ciascun credito.

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IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura

La ripartizione dell’attivo

PROCEDURA DI RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO (art. 110, co. 2 l.f.)

Il curatore presenta il progetto di ripartizione al giudice delegato.

Il giudice delegato ordina il deposito in cancelleria e l’invio in copia dello stesso a tutti i creditorimediante posta elettronica certificata ( per effetto del DL 179/2012 conv. in L. 221/2012). Questipossono proporre reclamo nel temine perentorio di 15 giorni.

Il giudice delegato, decorso il termine, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di riparto.In caso in detto termine siano stati proposti reclami avverso il riparto, il progetto di riparto è comunquedichiarato esecutivo; tuttavia, si procede all’accantonamento delle somme corrispondenti ai creditioggetto di contestazione.

Il curatore paga le somme assegnate ai creditori nel progetto di ripartizione secondo le modalitàstabilite dal giudice delegato, purché siano tali da assicurare la prova del pagamento dello stesso.

Rendiconto del curatore (Art. 116 l.f.)

Il curatore, compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, presenta al giudice delegatol’esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura. Il giudice delegatoordina il deposito del conto in cancelleria per la sua discussione e ne fissa l’udienza.

Il curatore dà immediata comunicazione del deposito, allegando il rendiconto, ai creditori ammessi al passivo,a coloro che hanno promosso opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti e al fallito,avvertendoli della possibilità di depositare fino a cinque giorni prima dell’udienza eventuali contestazioni edosservazioni (art. 116 l.f.).

Se all’udienza non sorgono contestazioni, o se in ogni caso su queste viene raggiunto un accordo, il giudicedelegato approva il conto con decreto .

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IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura

Ripartizione finale

Il giudice delegato una volta approvato il conto e liquidato il compenso al curatore, sentito quanto da essoesposto, ordina il riparto finale dell’attivo secondo le regole stabilite dall’art. 117 l.f..

❑ Rispetto agli accantonamenti effettuati in sede di riparto parziale, di regola in occasione diripartizione finale questi trovano distribuzione solo nel caso in cui sia intervenuta la decisioneirrevocabile sulle questioni che li avevano originati.

❑ In caso di presenza di creditori irreperibili o che comunque non si presentino a ricevere le sommeloro spettanti, le somme ad essi attribuite sono depositate su un conto corrente postale o bancariointestato alla procedura. Dal momento del deposito inizia a decorrere un termine di cinque anni perchiedere le somme ivi depositate e loro dovute.

❑ I creditori rimasti insoddisfatti hanno un termine massimo di cinque anni dal deposito delle sommecontestate o condizionate per far valere i propri diritti e fare richiesta dei relativi interessi sullesomme non riscosse. Tale richiesta avviene mediante ricorso al giudice designato dal presidente deltribunale.

❑ Trascorsi cinque anni dal deposito i creditori rimasti insoddisfatti possono fare richiesta diassegnazione delle somme non ritirate. In mancanza di richieste, le somme sono versate a cura deldepositario nelle casse dello stato.

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IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura

Approfondimento: Il concordato fallimentare (art. 124 e seguenti L.F.)

IL CONCORDATO FALLIMENTARE E’ UNA MODALITA’ DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO

Esso consiste in una proposta avanzata dal fallito, da uno o più creditori o da un terzo con cui sipropone un piano per soddisfare i creditori anche solo in parte e nei limiti delle risorse disponibiliper consentire così la rapida chiusura della procedura fallimentare.

Chi può proporlo

CREDITORI o TERZI_ La proposta può essere presentata da uno o più creditori oppure dauno o più terzi sia prima che dopo il decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Se laproposta è presentata prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo è necessarioche la società abbia tenuto la contabilità e che i dati risultanti dalla stessa consentano alcuratore, unitamente alle altre informazioni reperite, di predisporre un elenco provvisorio dicreditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato.

SOGGETTO FALLITO_ Il fallito (sia persona fisica o società) può proporre il concordatosolo dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento ed entro il termine finale didue anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Nelle società di capitali laproposta e le condizioni di concordato devono essere deliberate dagli amministratori condelibera rinvenente da verbale redatto da notaio ed iscritto nel registro delle imprese. Nellesocietà di persone la delibera deve essere assunta da tanti soci che rappresentano lamaggioranza assoluta del capitale sociale.

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La proposta di concordato

La proposta di concordato non ha un contenuto predeterminato. Il proponente è libero di sceglieremodalità e forme ed ipotizzare la soluzione concordata del fallimento.

La proposta di concordato deve esprimere:

- Il trattamento dei creditori - In generale la proposta di concordato può rivolgersi a tutti i creditoriconcorsuali, concorrenti e non concorrenti, senza limitazione alcuna. La proposta può prevedere lasuddivisione dei creditori in classi e la previsione che i creditori muniti di privilegio, pegno oipoteca possano essere soddisfatti parzialmente a condizione che:

• Seppur pagati parzialmente siano soddisfatti in misura pari o superiore a ciò che potrebberoottenere dalla liquidazione del bene o del diritto sul quale sussiste la causa di prelazione;

• Il proponente deve chiedere al tribunale la nomina di un professionista affinché questi redigauna relazione giurata da cui risulti il «valore di mercato» attribuibile ai beni o diritti sui qualisussiste la causa di prelazione;

• Il pagamento parziale non deve avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime diprelazione.

Rispetto ai crediti chirografari, questi possono essere soddisfatti anche parzialmente. La leggenon pone limiti minimi al loro soddisfacimento.

Se ci sono stati soci che hanno finanziato la società poi fallita, in un momento in cui risultava uneccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione in cuisarebbe stato ragionevole un aumento di capitale la legge prevede espressamente (art. 2467 c.c.)che il rimborso di tali finanziamenti sia postergato.

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La proposta di concordato

- Possibili contenuti del piano - Il proponente può scegliere libere forme e modalità di soluzioneconcordata del fallimento. La legge prevede che il concordato possa prevedere la suddivisione deicreditori in classi, suddivisione che deve rispettare il principio della posizione giuridica deicreditori e l’omogeneità degli interessi economici. Una volta formate le classi è possibileprevedere trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni ditale diversità di trattamento. La proposta può anche prevedere la ristrutturazione dei debitiche gravano sull’impresa fallita e la soddisfazione dei crediti vantati nei confronti del fallito inqualsiasi forma. L’art. 124 l.f. fornisce un elenco meramente esemplificativo delle modalità chepossono riguardare la cessione dei beni compresi nell’attivo fallimentare, l’accollo, l’attribuzione aicreditori di azioni, quote o obbligazioni ovvero altre operazioni straordinarie (fusione, scissione,trasformazione). Di seguito si pongono in evidenza due possibili modalità di risoluzioneconcordataria:

Concordato con assunzione_ La proposta di concordato può indicare un soggetto terzo(cd. assuntore) che si obbliga direttamente nei confronti dei creditori del fallito perl’adempimento degli obblighi del concordato. Con tale concordato i creditori possono contare suuna figura diversa dal debitore che provvede a liquidare l’attivo fallimentare e a pagare i debitidel fallito e le spese di procedura per poi trattenere l’eventuale residuo come compenso.

Concordato con garanzia_ La proposta di concordato può prevedere che uno o più terzi siimpegnino come fideiussori o offrano un altro tipo di garanzia a favore del fallimento pergarantire l’obbligo del fallito di pagare i creditori e le spese di procedura. Questo tipo diconcordato, parimenti a quello con assuntore, può essere proposto perché è possibile ottenere laristrutturazione dei debiti in qualsiasi forma.

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Ammissione della proposta

La proposta di concordato è presentata al giudice delegato con ricorso (art. 125 l.f.); se presentata dauna società essa deve essere sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

PARERE DEL CURATORE

Il curatore, su espressa richiesta del giudice delegato, rende chiaro e preciso parere rispetto allaproposta di concordato fallimentare avanzata, in riferimento al presumibile risultato della liquidazionee alle garanzie eventualmente offerte. Il parere formulato dal curatore, parere non vincolante, ha loscopo di informare il comitato dei creditori ed i creditori della bontà della proposta.

PARERE DEL COMITATO DEI CREDITORI

Ottenuto il parere del curatore, il giudice delegato chiede al comitato dei creditori di esprimersi inmerito alla proposta. Il comitato ha un vero e proprio potere di veto nel senso che solo se il parere èfavorevole il procedimento può avere seguito.Il parere del comitato dei creditori deve essere motivato e deve interessare il merito della proposta. Lamotivazione è indispensabile per consentire al tribunale di esercitare sullo stesso il suo controllo.In caso di inerzia del comitato nella redazione del parere, la giurisprudenza ritiene che il giudicedelegato possa redigere il parere stesso in sostituzione del comitato rimasto inerte.

Nota Se la proposta di concordato contiene ipotesi differenziate di soddisfacimento per singoleclassi di creditori:

- Il proponente deve aver ottenuto la relazione del professionista nominato dal tribunale

- Il giudice delegato deve effettuare una prima valutazione rispetto al corretto utilizzo dei criteridi suddivisione dei creditori in classi e del trattamento differente delle classi tenendo contodella relazione redatta in merito dal professionista.

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Ammissione della proposta

DECISIONE DEL GIUDICE DELEGATO

Ottenuto il parere del curatore e del comitato dei creditori il giudice delegato deve svolgere un controllodi legittimità sulla proposta, sul parere del curatore e sul parere reso dal comitato dei creditori.Effettuato il controllo, il giudice delegato adotta la propria decisione con decreto dichiarandoammissibile o improcedibile la proposta.

Se il giudice delegato ritiene ammissibile la proposta ordina al curatore l’invio, a tutti i creditori,mediante posta elettronica certificata, della proposta e del parere reso dal curatore nonché dalcomitato dei creditori (per effetto del DL 179/2012 conv. in L. 122/2012). Contestualmente fissa aicreditori un termine non inferiore a 20 né superiore a 30 giorni entro il quale i creditori devono farpervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. E’ previsto espressamenteche il curatore, sempre tramite p.e.c., informi i creditori che la mancata risposta sarà considerata comevoto favorevole.

Approvazione dei creditori

Il concordato è approvato:

- Normalmente se la proposta avanzata ottiene il consenso dei creditori che rappresentano lamaggioranza dei crediti ammessi al voto;

- Nel caso in cui la proposta di concordato prevede la suddivisione dei creditori in classi, se ottiene ilconsenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e se talemaggioranza è ottenuta anche nel maggior numero di classi.

>>> Se sono presentate più proposte di concordato, una volta che si sia espresso su tali proposte il voto deicreditori, si considera approvata quella che tra esse ha conseguito il maggior numero di consensi.

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Omologazione

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sulloro esito. Se la proposta non è stata approvata, il giudice delegato adotta un provvedimento con cuiprende atto del mancato raggiungimento del quorum prescritto dalla legge. Se la proposta è stataapprovata, il giudice delegato dispone innanzitutto che il curatore dia immediata comunicazionemediante p.e.c. ai creditori dissenzienti, al proponente e al fallito (DL 179/2012 conv. in L. 122/2012).Solo per il fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notiziadell’approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il giudice delegato inoltre fissa con decreto un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30entro il quale gli interessati possono opporsi alla proposta ed entro il quale il comitato dei creditori deverendere propria relazione motivata in versione definitiva.

Se nel termine fissato non sono state proposte opposizioni, il tribunale ha il compito di verificare laregolarità della procedura e l’esito della votazione. Non ha invece il potere di valutare nel merito laproposta e quindi di valutarne la convenienza rispetto alla prosecuzione della procedura di fallimento.

Il tribunale emette decreto con il quale omologa il concordato ovvero non omologa il concordato.

In caso di omologazione del concordato, scaduti i termini per opporsi all’omologazione, la proposta diconcordato diventa efficace e il decreto di omologazione diventa definitivo. Di conseguenza il curatoredovrà rendere il conto della gestione. Il tribunale emette quindi un decreto che dichiara chiuso ilfallimento. Salvo patti contrari, eventualmente inclusi nella proposta concordataria, chiuso il fallimentodi una società con soci a responsabilità illimitata, si chiude anche il fallimento dei soci.

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Esecuzione del concordato

Anche se il processo fallimentare è chiuso durante l’esecuzione del concordato, il giudice delegato, ilcuratore e il comitato dei creditori restano in carica con il compito di sorvegliare l’adempimentodel concordato secondo le modalità espresse nel decreto di omologazione.

Chi esegue il concordato deve pagare i creditori secondo i tempi, i modi e nel luogo indicati neldecreto di omologazione. Se non vengono rispettate tali prescrizioni, è possibile che il concordato cessiper inadempimento.

Il giudice delegato, accertata la completa esecuzione del concordato, ordina lo svincolo delle cauzioni, lacancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia, adotta ogni misura idonea per il conseguimento dellefinalità del concordato ed emette il cd. decreto di esecutività che sancisce inoltre da tale momento lacessazione di ogni potere degli organi fallimentari.

NB. In caso di inadempimento degli obblighi concordatari può essere richiesta la risoluzione delconcordato. Quando invece si è esagerato il passivo o dissimulato l’attivo, il concordato può essereannullato. In conseguenza di tali accadimenti è possibile la riapertura del fallimento.

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CHIUSURA DEL FALLIMENTO

Cause Descrizione Normativa

RIPARTIZIONE FINALE DELL’ATTIVO

Il curatore ripartisce l’attivo disponibile tra icreditori, soddisfacendoli in parte o pagando soloalcune classi di essi.

Art. 118, co. 1, n. 3 l.f.

INSUFFICIENZA O MANCANZA DI ATTIVO

Avviene nel caso in cui la prosecuzione dellaprocedura non consenta di soddisfare, neppure inparte, i creditori concorsuali, né i creditiprededucibili e le spese di procedura. Taleaccadimento può essere espresso nella relazionedel curatore o nei successivi rapporti semestrali daesso prodotti.

Art. 118, co. 1, n. 4 l.f.

PAGAMENTO INTEGRALE DEL PASSIVO

Avviene quando, anche prima della ripartizionefinale, le ripartizioni ai creditori hanno raggiuntol’intero ammontare dei crediti ammessi al passivodel fallimento ovvero quando sono pagati tutti idebiti e le spese da soddisfare in prededuzione.

Art. 118, co. 1, n. 2 l.f.

MANCANZA DI DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO

Nessun creditore presenta domande diinsinuazione al passivo fallimentare nel terminestabilito dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

Art. 118, co. 1, n. 1 l.f.

REVOCA DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO

Quando la sentenza dichiarativa di fallimento viene revocata a seguito di reclamo. Art. 18, co. 6, l.f.

CONCORDATO FALLIMENTARE

Il creditore, un terzo o il fallito propone unconcordato che se accettato dai creditori, edomologato dal tribunale, comporta la chiusura delfallimento.

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IL FALLIMENTO: analisi di sintesi della procedura

CHIUSURA DEL FALLIMENTO

La chiusura del fallimento per ripartizione finale dell’attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispettoai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale anche nei successivi gradi di giudizio.

Le somme necessarie per tali spese sono accantonate ex art. 117 l.f..

Dopo la chiusura del fallimento le somme incassate dal curatore sono oggetto di riparti supplementari.

Novità introdotte dal D.L. 83/2015.

Dette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27/06/2015).

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IL FALLIMENTOaspetti aziendalisti

Lezione 7 e 8

Corso di tecnica professionalea.a. 2018/2019

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LEZIONE 7 – 8

Percorso:

IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

Inquadramento generale: sintesi della procedura di fallimento slide 194

Il principio aziendalistico di continuità nel fallimento slide da 195 a 198

La contabilità nel fallimento: inquadramento generale slide da 199 a 201

La contabilità nel fallimento

Art. 14 l.f.: bilancio del fallimento slide 202 - 203

Art. 15 l.f.: bilancio di difesa slide 204 - 205

Art. 87 - 87 bis l.f.: l’inventario slide 206 - 207

Art. 89 l.f. slide da 208 a 212

Art. 104 l.f.: esercizio provvisorio dell’impresa del fallito slide da 213 a 216

Art. 104 - ter l.f.: programma di liquidazione slide da 217 a 222

Nota_ l’azione revocatoria fallimentare (art. 67 l.f.) cenni slide 223 - 224

Art. 116 l.f.: il rendiconto del curatore slide da 225 a 230

Art. 124, co. 1 l.f slide 231

Art. 183 Tuir slide da 232 a 236

Approfondimento: Affitto d’azienda o rami d’azienda slide 237

Approfondimento: La vendita dell’azienda slide 238

Approfondimento: Il concordato fallimentare quale strumento di recupero dell’impresa e chiusura del

fallimento slide 239

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

Inquadramento generale: sintesi della procedura di fallimento

La presente e la successiva lezione avranno ad oggetto gli aspetti aziendalistici della procedura di fallimento, inparticolare il focus d’analisi si soffermerà sugli adempimenti contabili e di bilancio che la procedura richiede aisoggetti protagonisti, sulla tipologia e la natura dei documenti contabili o situazioni patrimoniali da redigere ovverosui soggetti preposti alla loro redazione nonché i principi ed i criteri da seguire.

Come puntualmente analizzato nelle lezioni precedenti la procedura di fallimento si apre con sentenza dal Tribunaledel luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, su ricorso del debitore, di uno o più creditori o surichiesta del pubblico ministero.

Va fin da ora premesso e ricordato che il fallimento può essere dichiarato (art. 6 l.f.):- Su iniziativa di terzi creditori o del pubblico ministero (art. 6 e 15 l.f.);- Su iniziativa dello stesso debitore insolvente (artt. 6/14 l.f.).

Ai sensi dell’art. 15 l.f. il tribunale, prima della dichiarazione di fallimento su iniziativa di terzi o del P.M., convoca condecreto il debitore ed i creditori istanti. In tale sede il debitore ha facoltà di difendersi; l’art. 15 l.f., difatti, prevede chenel termine non inferiore di 7 giorni prima dell’udienza, il debitore depositi memorie, documenti e relazioni tecnichenonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (il tutto con la finalità di dimostrarel’inesistenza dell’insolvenza).

E’ rilevante segnalare come il curatore, in seguito alle varie riforme intervenute in materia fallimentare, abbia assuntoposizione sempre più centrale; allo stesso è attribuita l’amministrazione del patrimonio fallimentare con l’incarico dicompiere tutte le operazioni attinenti la procedura sotto la vigilanza (e non più direzione) del giudice delegato edel comitato dei creditori. Il curatore tra le altre operatività predispone il progetto di stato passivo, esamina leinsinuazioni, è parte attiva nella liquidazione dell’attivo ed inoltre predispone in ossequio al disposto dell’art. 104 – terl.f. il programma di liquidazione.

La procedura, come ampiamente già visto, si snoda dall’accertamento dello stato passivo alla ripartizione dell’attivopassando per la liquidazione dello stesso. Lo svolgimento di tali operatività, con i rispettivi adempimenti compiuti daidifferenti organi di procedura che a vario titolo agiscono nella stessa, consentono alla procedura di volgere a chiusura;chiusura che si colloca in un ordinario sviluppo in seguito alla liquidazione dell’attivo e dopo che il curatore hapresentato al giudice delegato il cosiddetto rendiconto ex art. 116 l.f. e ha effettuato la ripartizione finale dell’attivo exart. 117 l.f. .

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

Il principio aziendalistico di continuità nel fallimento

Richiamando quanto già espresso in tema di bilanci di liquidazione, con l’esame del documentocontabile OIC 5, è determinante affermare come gli aspetti aziendalistici afferenti i documenti contabilirichiesti nella procedura di fallimento, in assenza di specifiche previsioni normative di caratterecontabile attinenti le stesse, trovano nei principi contabili nazionali (nello specifico nell’OIC 5riguardante i bilanci di liquidazioni) le principali indicazioni da seguire ovvero le migliori chiavi dilettura per un’adeguata interpretazione contabile della procedura di fallimento.

IL PRINCIPIO DI CONTINUITA’ SI PONE COME PIETRA ANGOLARE TRA I CRITERI DIVALUTAZIONE DI LIQUIDAZIONE ED I CRITERI DI VALUTAZIONE IN OTTICA DICONTINUITA’.

IL PRINCIPIO DI CONTINUITA’ (Attenzione per i periodi di crisi)L’art. 2423-bis c.c. «Principi di redazione del bilancio» statuisce che nella redazione del bilancio «la valutazione dellevoci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo contodella funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato».

I riferimenti normativi attinenti il principio di continuità per le società e le imprese nonIas sono contenuti:

▪ nell’art. 2423-bis, 1 comma, del codice civile;

▪ nel principio contabile n. 11 dove, nel capitolo «finalità e postulati del bilanciod’esercizio secondo la legislazione civilistica» si legge: «in sostanza sono statuiti i principi:

della prudenza, della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione delle operazioni iscrittenei bilanci delle imprese, della prospettiva di funzionamento dell’impresa, della competenza e della

continuità dei criteri di valutazione»;

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

Il principio aziendalistico di continuità nel fallimento … continua

▪ Nell’OIC 5 (bilanci di liquidazione) «scopo e contenuto», paragrafo 4.3.3. da cuisi traggono utili indicazioni per il fallimento:

E’ infatti precisato che, nel caso di continuazione della attività di impresa siapure ai fini della conservazione del suo valore in funzione del migliore possibilerealizzo e della ottimizzazione del ricavo ottenibile dalla cessione della aziendasi ritiene che non si tratti di una vera e propria gestione dinamica dell’impresabensì di una gestione finalizzata alla conservazione dell’impresa.Di conseguenza il principio di continuità continua ad applicarsi per il periodo didurata dell’esercizio provvisorio.Per le attività e passività si mantengono i normali criteri di valutazione salvospecifiche eccezioni.

Nell’OIC 5 riferimento al fallimento Capitolo 4.3.3, 2° periodo («Come spessoavviene nella procedura fallimentare …»)

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

Il principio aziendalistico di continuità nel fallimento … CONTINUA

Dall’analisi del principio contabile OIC 5 può desumersi che:

I. Normalmente nel fallimento (procedura prettamente liquidatoria) viene meno ilprincipio di continuità con la conseguenza che i criteri di valutazione sono:

- Valore di realizzo per stralcio dei beni dell’attivo- Valore di realizzo dei crediti- Valore di estinzione dei debiti

II. Nel fallimento, può ricorrere l’esercizio provvisorio nel qual caso:- Il principio di continuità continua a ricorrere quantomeno per la durata

dell’esercizio provvisorio- La capitalizzazione dei nuovi oneri pluriennali non è consentita- L’ammortamento va calcolato pro rata temporis con riferimento alla durata

dell’esercizio provvisorio- I criteri di valutazione sono quelli di continuità considerando trattarsi di

periodo limitato- Va considerata nel fondo rischi l’entità dei costi del fallimento

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

Il principio aziendalistico di continuità nel fallimento … CONTINUA

III. Nel fallimento può ricorrere in parte la liquidazione ed in parte l’esercizioprovvisorio; in tale contesto, con riferimento al principio di continuità, rileva sial’ambito liquidatorio che quello di continuità «attenuata».

Esercizio provvisorio

Si ricorda che l’esercizio provvisorio (art. 104 l.f.) può:

- Essere disposto dal Tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento;

- Oppure essere disposto dal giudice delegato con decreto motivato su proposta delcuratore e previo parere favorevole del comitato dei creditori.

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

La contabilità nel fallimento: inquadramento generale

Aspetto documentale

Domanda ricorrente e con risposte contrastanti è quella riferita all’obbligo del curatore di tenere le scritturecontabili sia in ambito civilistico che fiscale.

La legge fallimentare, all’art. 38 prevede a carico del curatore l’obbligo di tenere un registro preventivamentevidimato da almeno un componente del comitato dei creditori dove annotare giorno per giorno le operazionirelative alla sua amministrazione. Tale registro può essere considerato semplicemente un libro cassa (entratee uscite) o un vero e proprio libro giornale di contabilità (si propende per la seconda interpretazione).

Dottrina ritiene sufficiente detto registro quantomeno ai fini civilistico fallimentari; altra dottrina ritienenecessaria la tenuta di vera e propria contabilità (ovviamente necessaria nel caso di esercizio provvisorioconsiderata la richiesta del rendiconto: vero e proprio bilancio nonché per il caso in cui rilevi proposta diconcordato fallimentare proveniente da creditori o da terzi | art. 124 L.F.).

In tale contesto, sulla base della normativa fiscale / fallimentare vigente, si ritiene opportuno porrel’attenzione alle seguenti fattispecie che fanno propendere per l’adozione della contabilità ordinaria al fine delcorretto svolgimento degli adempimenti richiesti:

▪ in materia di IRAP: se previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa fallita il reddito prodotto da talegestione è soggetto in modo ordinario all’IRAP che si ricorda essere calcolato sulla differenza tra il valoredella produzione e i costi della produzione (lettere A-B dell’art. 2425 c.c. con alcune specifiche esclusioni)– tale calcolo presuppone la contabilità;

▪ in materia di IVA: l’art. 74 bis DPR 633/72 obbliga il curatore ad espletare nel corso della procedura difallimento i medesimi adempimenti di qualunque contribuente soggetto alla disciplina IVA, pertanto ilcuratore è soggetto agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazioneannuale; inoltre lo stesso è chiamato a svolgere annualmente la comunicazione telematica delle operazionirilevanti ai fini dell'IVA (cd. spesometro);

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

La contabilità nel fallimento: inquadramento generale (…CONTINUA)

▪ in materia di ritenute d’acconto: il curatore è sempre sostituto d’imposta, pertanto dovrà i) operare leritenute redditi [di lavoro autonomo, di provvigione, di lavoro dipendente] corrisposti durante laprocedura ii) provvedere ai versamenti alle scadenze di legge; iii) predisporre e presentare la dichiarazioneannuale Mod. 770;

▪ in materia di imposte sui redditi: ai sensi dell’art. 183, 2 co. TUIR il reddito imponibile che rileva tral'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e ilpatrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valorifiscalmente riconosciuti (anche per tale adempimento è preferibile potere contare sulla contabilità);

▪ in ambito di esercizio provvisorio: nella vigenza dell’esercizio provvisorio la normativa fallimentareall’art. 104 richiede al curatore la predisposizione di un rendiconto: da considerarsi quale vero e propriobilancio ordinario infrannuale. In ambito civilistico l’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria èstrettamente connesso ai sensi dell’art. 2214 c.c. all’esercizio di attività commerciale, in tale ambito,pertanto, l’esercizio di attività commerciale, nella vigenza dell’esercizio provvisorio, rende opportuna latenuta della contabilità.

▪ in ambito chiusura della procedura: in caso di chiusura della procedura con ritorno in bonis delsoggetto, anche nella variante del concordato fallimentare, il curatore si ritiene debba consegnare i libri e iregistri societari doverosamente aggiornati per tutto il periodo di durata del fallimento. Tra essi degno dinota risulta il libro giornale la cui tenuta è presupposto essenziale per ogni ulteriore adempimentocontabile fiscale e in generale amministrativo.

Per quanto precede si ritiene consigliabile nel fallimento delle società di capitali adottare la contabilitàordinaria anche per le utilità indotte nell’ambito della gestione operativa del fallimento.

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

La contabilità nel fallimento: inquadramento generale … (…CONTINUA)

Quadro normativo

Il quadro normativo della disciplina del bilancio e delle situazioni patrimoniali da predisporre nel fallimento ècaratterizzato dall’assenza di specifiche norme contenute nel Codice civile. Il legislatore civile infatti non hatrattato la materia delle procedure concorsuali nel codice civile, materia invece oggetto di apposita legge, ilR.D. 16 marzo 1942, n. 267 e succ. modifiche cd. legge fallimentare. Unitamente al R.D. 267/1942 sirinvengono norme specifiche sulle procedure concorsuali anche nelle disposizioni del T.u.i.r..

Le norme della legge fallimentare, del TUIR e della legge IVA che hanno risvolti di carattere aziendalistico

sono:

❑ ART. 14 L.F _ “Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento”

❑ ART. 15 L.F._ “Procedimento per la dichiarazione di fallimento”

❑ ART. 16 L.F._ “Sentenza dichiarativa di fallimento”

❑ ART. 87 L.F._ “Inventario”

❑ ART. 87 – BIS L.F._ «Inventario su altri beni»

❑ ART. 89 L.F._ “ Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio”

❑ ART. 104 L.F._ “Esercizio provvisorio dell’impresa del fallito”

❑ ART. 104 bis L.F._ “Affitto dell’azienda o di rami dell’azienda”

❑ ART. 104 ter L.F. – ART. 105 L.F. _ “Programma di liquidazione” e “Vendita dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco”

❑ ART. 124 co. 1 LF_ “ Proposta di concordato”

❑ ART. 183 TUIR_ “Fallimento e liquidazione coatta”

❑ ART. 74 BIS_ DPR 633/72 (IVA)

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

La contabilità nel fallimento

ARTICOLO 14 L.F.: bilancio del fallimento /stato patrimoniale del fallimento

L’articolo prevede a carico dell’imprenditore che richiede il proprio fallimento, il deposito presso lacancelleria del Tribunale:• delle scritture contabili e fiscali obbligatorie relative ai 3 esercizi precedenti;• lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività• l’ elenco nominativo dei creditori con rispettivi crediti• l’ indicazione dei ricavi lordi per gli ultimi tre esercizi• l’ elenco nominativo di coloro che vantano diritti personali su cose dell’imprenditore e l’indicazione

delle cose stesse da cui deriva il diritto.

La richiesta del deposito in cancelleria dei bilanci e della documentazione contabile degli ultimi 3 esercizi ovvero ladocumentazione fiscale richiesta all’art. 16 l.f. è giustificata dall’esigenza di fornire al curatore ed al giudicedelegato le indispensabili informazioni riguardanti l’andamento e la consistenza economica, finanziaria epatrimoniale dell’impresa fallita negli anni antecedenti il fallimento.

Questo articolo non richiama espressamente il termine bilancio ma la dottrina ovvero la correttainterpretazione aziendalistica per “stato particolareggiato ed estimativo delle attività” lo interpretacome tale se considerato unitamente con l’elenco nominativo dei creditori.

Il bilancio a cui si riferisce dovrebbe comporsi di uno stato patrimoniale redatto a VALORI DIESTINZIONE.La FINALITA’ di tale allegazione è da rinvenire in quella di fornire agli organi della procedura delFallimento gli opportuni strumenti per operare; da questo documento si trae una stima di massimadelle possibilità di soddisfare i creditori tramite la liquidazione dell’attivo e del numero o meglio deigradi di privilegio che potranno essere soddisfatti. Indirettamente ne sono destinatari anche i creditoriai quali questo bilancio può fornire indicazioni sulle possibilità di incasso.Nella prassi normalmente tale documento non viene fornito.

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ARTICOLO 14 L.F.: bilancio del fallimento … continua

Lo SCHEMA DI RAPPRESENTAZIONE pur nel silenzio della norma (considerato il mancato richiamoesplicito al bilancio) si ritiene ci si possa riferire ad uno stato patrimoniale. Preferibile se strutturato a 2colonne nelle quali si ponga in evidenza: in una colonna la valorizzazione contabile e nell’altra i valori direalizzo dell’attivo e di estinzione per il passivo.

SIAMO QUINDI DI FRONTE a UN BILANCIO STRAORDINARIO composto da stato patrimoniale adue colonne.

I CRITERI DI VALUTAZIONE DA ADOTTARE SARANNO quelli stabiliti per i bilanci diliquidazione dall’OIC 5. In merito si evidenzia come la norma, richiamando il valore “estimativo”delle attività, suggerisca all’interprete l’idea di come debbano inserirsi in tali prospetti valori di stima /correnti che evidenzino il valore reale.Nota – In presenza di una società di capitali (s.p.a. o s.r.l.) si suppone che tale bilancio sia daapprovarsi. La richiesta avviene dal CDA, approvato il bilancio con anche la presenza del collegiosindacale.

Il documento contabile dedotto dall’analisi dell’art. 14 l.f. va strettamente collegato con «il bilanciodell’ultimo esercizio … » trattato dall’art. 89 l.f. di cui si tratterà in prosieguo.

!!!! LA MANCATA PRODUZIONE DI TALE DOCUMENTAZIONE NON E’ SEGUITA DA ALCUNEFFETTO SANZIONATORIO, PER QUESTO MOTIVO L’IMPRENDITORE POTREBBE EVITARE DIPRODURLA.

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La contabilità nel fallimento

ARTICOLO 15 L.F.: bilancio di difesa

E’ bilancio richiesto nel caso in cui il fallimento sia richiesto da terzi creditori o dal pubblico ministero.

L’art. 15 l.f. prevede per il fallito la facoltà di produrre nell’istruttoria pre-fallimentare “presentazione dimemorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche” nonché “una situazione patrimoniale,economica e finanziaria aggiornata”.

La modulazione di quanto richiesto, e sopra individuato nell’articolo, rappresenta il cosiddettoBILANCIO DI DIFESA, cioè la documentazione fornita dall’imprenditore/debitore per difendersi darichieste di fallimento pervenute dai creditori/terzi o dal PM.

La FINALITA’ ben intuibile di tale bilancio risulta essere quella di sostenere e dimostrare l’inesistenzadel requisito oggettivo del fallimento cioè la MANCANZA DELLO STATO DI INSOLVENZA.L’imprenditore tramite questa documentazione/bilancio deve comprovare l’insussistenza del requisitodell’insolvenza e quindi la mancata fondatezza delle richieste di fallimento avanzate da terzi (creditori oPM). A tal fine potranno rilevare relazioni tecniche finalizzate sia a fornire indicazioni valutative dellaconsistenza della attività e sia, soprattutto, a sviluppare in proiezione futura il piano industriale asostegno della corretta operatività d’impresa, tale piano sarà affiancato da bilanci economico finanziaridi previsione.

Non sussiste l’OBBLIGO per l’imprenditore debitore di fornire tale documentazione, resta una facoltàdello stesso. La sua eventuale REDAZIONE compete all’imprenditore o amministratore della società.Appare evidente come il sottrarsi a tali richieste determini la ovvia conseguenza della dichiarazione difallimento senza una completa ed articolata istruttoria che, al contrario, potrebbe anche sortire diverseconseguenze.

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ARTICOLO 15 L.F.: bilancio di difesa … continua

Il bilancio ad oggetto è UN BILANCIO ORDINARIO INFRAANNUALE il cui schema potrà ricalcarequelli previsti dagli articoli 2424 c.c. (con riferimento alla situazione patrimoniale) e 2425 c.c. (conriferimento al conto economico) nel quale le “memorie” a ben vedere possono coerentemente essereinterpretate dalla nota integrativa. Si ritiene quindi idonea la presentazione di un bilancio ordinarioinfraanuale composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa più Rendicontofinanziario ed un Budget economico di previsione (per dare atto da un lato della solidità finanziaria edall’altro della capacità prospettica dell’impresa di generare ricchezza/cash flow positivi). In taledocumento devono ovviamente essere forniti tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie amantenere in bonis l’impresa.

I PRINCIPI ed i relativi CRITERI DI VALUTAZIONE da utilizzarsi per la redazione di tale bilancio sono senzadubbio quelli statuiti dal CODICE CIVILE (art. 2426 cc.) in quanto l’imprenditore deve dimostrare che invigenza della CONTINUITA’ D’IMPRESA è in grado di assolvere regolarmente le proprie obbligazioni. Unaparticolare attenzione, nella redazione di tale bilancio, potrà essere attribuita alla determinazione dei fondirischi i quali potranno, a ben vedere, in ottica di serietà accogliere voci in ottica prudenziale.

Questo bilancio è bene sia rappresentato:- Con riferimento allo stato patrimoniale a due colonne: la prima con indicazione dei valori contabili;

la seconda con valori correnti per le attività;- Con riferimento al conto economico sulla base delle indicazioni di cui all’art. 2425 c.c.

Quanto ai criteri di valutazione ovviamente l’indicazione delle attività a valori correnti dovrà esserefinalizzata esclusivamente a rappresentare la struttura patrimoniale dell’impresa nella sua effettivaconsistenza e dovrà, è consigliabile, essere supportata da stime.E’ idoneo che tale bilancio e tali documenti siano approvati dal CDA|assemblea ovvero dal Collegiosindacale (se esistente) in quanto tale rappresentazione deve essere, in tale situazione, supportata daun’adeguata misura di credibilità e trasparenza.

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ARTICOLO 87 e 87 –bis L.F. : l’inventario

Il curatore, nominato per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento, deve procedereall’apposizione dei sigilli su beni del debitore. Onere per il quale può essere assistito dalcancelliere.Effettuato ciò, a norma poi dell’ 87 l.f., avvisato il fallito ed il comitato dei creditori (se giànominato) il curatore deve procedere alla redazione dell’inventario, potendosi farcoadiuvare da un perito esperto in materia.L’inventario deve contenere la descrizione analitica:a) dei beni immobili;b) dei beni mobili;c) di ogni altra attività del fallito.

NOTA_ devono essere inventariati anche i beni di proprietà del fallimento presso terzi. E’richiesto all’imprenditore di dare notizia se esistano altre attività da includerenell’inventario. In caso di omessa indicazione valgono le pene previste dall’art. 220 L.F.(reclusione da 6 a 18 mesi).

Di seguito si da esemplificazione di un verbale di inventario

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ARTICOLO 87 e 87 –bis L.F. : l’inventario … esemplificazione

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI … Sezione fallimentare

****FALLIMENTO …

****VERBALE DI INVENTARIO DELLA SOCIETA’

******L’anno …., il giorno … del mese di … ad ore …Il … , curatore del fallimento in epigrafe, assistito dal …. …., cancelliere addetto al Tribunale di …., si è recato in … via … presso ….Allo scopo di procedere alla formazione dell’inventario della fallita ai sensi dell’art. 87 l.f., e ciò in esecuzione del decreto in data …del Giudice Delegato, Dott. ….Qui giunti, si è avuta presenza dei Signor …., legale rappresentante della società fallita.Il Curatore dà atto che è [stato/non stato] costituito il comitato dei creditori a norma dell’art. 40, 1 comma, l.f. e che,conseguentemente, [sono state/non sono state] inviate le comunicazioni previste dall’art. 87, 1 comma, l.f..Si procede quindi al reperimento ed all’inventario dei beni di seguito elencati e sommariamente descritti, con l’indicazione delvalore attribuito dallo stimatore.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Alle ore … null’altro essendovi in luogo da inventariare ed avendo il Sig. … dichiarato che non vi sono altri beni della fallita in suopossesso o depositati presso terzi, il presente verbale viene chiuso previa lettura, conferma e sottoscrizione da parte dei presenti.Il curatore nomina custode dei beni, a titolo gratuito, il Sig….. – che accetta – rendendolo edotto in ordine alla responsabilitàcivile e penale in caso di sottrazione e/o distruzione dei beni affidati alla sua custodia.

Luogo, data …Firma del Curatore ………………Firma del cancelliere …………….Firma del Perito ………………Firma del fallito ………………….

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ARTICOLO 89 L.F.

L’articolo 89 è costituito da 2 commi:1 comma_ il curatore compila l’elenco, da depositarsi successivamente in cancelleria, deidebiti del fallimento, con distinzione tra chirografari e privilegiati.

2 comma_ il curatore redige il bilancio dell’ultimo esercizio se non è stato presentato dalfallito nel termine stabilito e apporta le rettifiche necessarie anche con riferimento all’art. 14 l.f.

Per bilancio «dell’ultimo esercizio « deve intendersi il bilancio riferito all’esercizio antecedente a quelloin cui è stato dichiarato il fallimento.EsempioFallimento dichiarato il 12 aprile 2013: l’esercizio di riferimento è il 2012. La disposizione della leggefallimentare in esame va letta con l’art. 183 TUIR che al primo comma impone al curatore l’obbligodella predisposizione del bilancio riferito al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la dichiarazionedi fallimento.Nell’esempio che precede: 01/01/2013 – 12/04/2013Il bilancio previsto dall’art. 89 l.f. è un bilancio ordinario redatto ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c..La particolarità sta nelle « … rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte»; cosa intende il legislatore condette indicazioni?A tal fine tornano utili gli insegnamenti dell’OIC 5: bisogna infatti distinguere tra il caso in cui rilevaesercizio provvisorio da quello in cui non rileva.

Nel primo caso, ricorrendo il principio di continuità, anche se attenuato, i criteridi valutazione saranno quelli di cui all’art. 2426 c.c. con alcune attenzioni.

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ARTICOLO 89 L.F. … continua

Nel secondo caso considerato trattarsi di periodo in cui la società era ancora operativasi continueranno ad applicare i principi di continuità pur consapevoli del successivofallimento apportando rettifiche ex 2° co. art. 89 L.F.:- Attività da eliminare

spese pluriennaliratei e riscontiimmobilizzazioni immaterialiavviamento(rilevano particolarità da considerare)crediti inesigibiliecc..

- Passività da considerarefondi rischirettifica posizione debitoria

Nel caso in cui il fallito abbia una contabilità mal tenuta, considerato il tenore della norma(il curatore deve redigere … ) si ritiene che l’obbligo rilevi in ogni caso.Il testo della norma induce alcuni commentatori a ritenere esistere l’obbligo dellapredisposizione del bilancio anche nel caso di soggetti non obbligati normalmente allaredazione del bilancio.

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ARTICOLO 89 L.F. … continua

APPROVAZIONE:a) Se il soggetto fallito è un’impresa individuale, non vi sarà approvazione di tale bilancioda parte degli organi sociali perché non esistenti.b) Se il soggetto fallito è una società; nel silenzio della norma, si ritiene che il curatorepossa invitare gli organi sociali (soci in caso di società di persone) ad approvare il bilancio(considerato che la società con l’intervenuto fallimento si scioglie ma non si estingue).

IL BILANCIO IN QUESTIONE DEVE ESSERE REDATTO A NORMA DEGLI ARTT. 2423E SS. C.C. CON L’ATTENZIONE CHE IL CURATORE, PER PROPRIA SCIENZA ECOSCIENZA, POTRA’ RIFLETTERE IN TALE BILANCIO LE RISULTANZE DELLEPROPRIE CONOSCENZE FIN D’ORA ASSUNTE (quindi apporterà modifiche in caso diposte evidentemente non corrette).

NB_ Nel momento in cui il curatore redige tale bilancio è a conoscenza se la sentenzadichiarativa di fallimento ha o meno autorizzato l’esercizio provvisorio; per l’impresa diconseguenza ne terrà conto nella redazione;Normalmente, anche nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto dal giudicedelegato, tale decisione viene presa all’inizio della procedura con ciò potendosi assumerele conseguenti operatività.

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ARTICOLO 89 L.F. … continua

TEMPO DI REDAZIONE:

Con riferimento ai tempi entro cui tale adempimento (bilancio ex art. 89 l.f.) deve essereattuato la norma precisa: « … nel termine stabilito …».Il termine stabilito rileva per le società di capitali per le quali gli amministratori devonoredigere il bilancio «almeno una volta l’anno entro il termine stabilito dallo statuto ecomunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto puòprevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di societàtenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono esigenze …».

Di conseguenza i termini sono: 30/04 o 30/06 nel caso in cui il fallitonon abbia adempiuto.

Si ritiene che nel caso di intervenuto fallimento ricorrano le particolari esigenze chepotranno giustificare lo slittamento al 30/06.

L’inciso: « … nel termine stabilito» è riferito al debitore fallito nel senso che il curatoredovrà provvedere solo se il fallito nei detti termini non abbia adempiuto.

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La contabilità nel fallimento

ARTICOLO 89 L.F. … continua

L’art. 89 richiede inoltre al curatore di compilare l’elenco dei creditori, conl’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco ditutti coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallitocon l’indicazione dei titoli relativi.

Gli elenchi dei creditori costituiscono un inventario, riferito alle passività del fallito erisultano utili al curatore e al giudice delegato in sede di esame delle istanze diammissione al passivo fallimentare delle insinuazioni depositate dai creditori stessi.

La forma di rappresentazione è libera, si concretizza di fatto in elenchi con importi deidebiti espressi al valore di estinzione (analogamente al bilancio del fallimento) e, sepossibili, suddivisi in base al grado di privilegio.

Devono inserirsi tutti i debiti, certi o solo presunti, già scaduti o in maturazione aumentatidegli eventuali interessi.

Questi elenchi si completeranno e si integreranno con lo stato passivo del fallimento, unavolta decretata la sua esecutività dal giudice delegato.

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ARTICOLO 104 L.F. : «esercizio provvisorio dell’impresa del fallito»

Dell’aspetto normativo dell’esercizio provvisorio se ne è già data analitica definizione inprecedenza nel corso. Di seguito se ne definiscono gli aspetti aziendalistici.Da quanto già analizzato, l’esercizio provvisorio, secondo quanto disposto dall’art. 104 l.f.,può essere disposto:• dal tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento• in seguito alla sentenza dichiarativa di fallimento se il Curatore matura la convinzione

che l’azienda possa essere meglio realizzata attraverso l’esercizio provvisorio. A tal fine,sempre il curatore, promuove un’istanza al giudice delegato, con parere favorevole delcomitato dei creditori, il quale dispone l’esercizio provvisorio per l’impresa ovvero perun ramo d’essa.

Di seguito si da esemplificazione dell’istanza del curatore finalizzata alla autorizzazioneall’esercizio provvisorio:

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

ARTICOLO 104 L.F. : «esercizio provvisorio dell’impresa del fallito» … esemplificazione

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI … Sezione fallimentare

FALLIMENTO …****

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO***

Ill. mo Signor Giudice Delegato,Il sottoscritto …., quale curatore nella procedura di fallimento di cui in epigrafeESPONE- La società fallita è titolare di una azienda corrente in … mediante la quale svolgeva attività di … con autorizzazione comunale n.

… del- Preso l’unità sopra descritta sono attualmente impiegati n. … dipendenti.- L’azienda si compone dei seguenti beni materiali ed immateriali e potrebbe essere oggetto di alienazione ex art. 105 l.f.- In caso di cessazione dell’attività – oltre alla perdita di valore dei beni di cui all’inventario allegato – verrebbe sostanzialmente

meno il valore residuo dell’attivo costituito principalmente dall’attività commerciale sopra descritta.- Al sottoscritto, in attesa di completare le operazioni di stima e di poter procedere con la vendita, preceduta dal programma di

liquidazione, appare opportuno proseguire l’attività d’impresa per un periodo di … mesi anche al fine di consentire una adeguatapubblicizzazione per reperire potenziali acquirenti.

- Il sottoscritto ha effettuato una stima degli oneri da sostenere nel periodo indicato, ipotizzando di mantenere in forzaesclusivamente n. … dipendenti, come di seguito indicato:

▪ Canoni di locazione▪ Stipendi e contributi▪ Luce/telefono▪ Imposte comunali e diverse▪ Varie.

- Sulla base dei valori di acquisto e di presunta vendita della merce giacente in magazzino, considerata altresì la media deicorrispettivi mensili relativi all’ultimo semestre, il sottoscritto ritiene stimabili gli incassi in euro …..

Il comitato dei creditori in data … ha espresso parere favorevole all’esercizio provvisorio dell’impresa come da parere qui allegato.Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto

FA ISTANZAPerché la S.V. valutatane l’opportunità e la convenienza per la massa dei creditori, autorizzi la prosecuzione dell’attività ai sensidell’art. 104 l.f.Luogo, data … Il curatore

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ARTICOLO 104 L.F. : «esercizio provvisorio dell’impresa del fallito» … continua

NELLA PERMANENZA DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO, IL CURATORE:➢ Ogni 3 mesi incontra il comitato creditori ai quali da resoconto dell’esercizio

provvisorio in corso➢ Ogni 6 mesi redige un RENDICONTO, da intendersi quale vero e proprio bilancio

ordinario infranuale. Bilancio sottoposto al vaglio del comitato dei creditori e delgiudice delegato.

La necessità di mantenere una corretta contabilità nel fallimento rileva, senza dubbioalcuno, nel caso si debba affrontare l’esercizio provvisorio. Il bilancio riferito all’esercizioprovvisorio riguarderà l’andamento gestionale del periodo; ogni semestre o comunque allafine dell’esercizio provvisorio il curatore deve redigere il rendiconto. Elemento rilevante èassegnato al conto economico, riferito al periodo di gestione provvisoria da cui sievidenzierà il risultato operativo, considerando peraltro che un eventuale andamentonegativo, andrà, nell’ambito della filosofia dell’istituto, valutato anche e soprattutto infunzione della possibilità del futuro realizzo dell’azienda e della sua conservazione qualefonte di occupazione.

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ARTICOLO 104 L.F. : «esercizio provvisorio dell’impresa del fallito» … continua

Riguardo lo SCHEMA DI RAPPRESENTAZIONE è consigliabile, anche per sviluppare considerazionicomparative, utilizzare quello previsto dagli artt. 2424 e 2425 c.c..

Per quanto attiene ai PRINCIPI DI REDAZIONE torna applicabile l’art. 2423 c.c. posto che la chiarezzae la rappresentazione veritiera e corretta sono elementi da rispettare, valutando peraltro come, nel casoin esame, potrebbero rilevare ipotesi di deroga, infatti sia la necessità della deroga che l’eccezionalità delcaso sono elementi che nella contingente situazione potrebbero ricorrere ed influire sulle valutazioni dibilancio. Con riferimento ai postulati di cui all’art. 2423-bis c.c. si osserva che, considerata la particolarefinalità dell’esercizio provvisorio, gli stessi vanno considerati in particolare con riferimento al principiodi prudenza e a quello della competenza.

I CRITERI DI VALUTAZIONE di cui all’art. 2426 c.c. rilevano, in particolare, nel «rendiconto» di finegestione provvisoria. In tale ambito si considera attuabile la deroga prevista dal quarto comma dell’art.2423 (ricorrendo congiuntamente l’eccezionalità del caso e la necessità della deroga ai fini dellarappresentazione veritiera e corretta).

L’art. 104 l.f. impone al curatore e al comitato dei creditori la valutazione periodica circa lacontinuazione periodica o meno dell’esercizio provvisorio. Ogni semestre o alla conclusione del periododi esercizio provvisorio è previsto che il rendiconto sia presentato al giudice delegato con deposito incancelleria. Nel caso rilevi il collegio sindacale, nell’ambito generale del potere di controllo che allostesso permane, ricorrerà la necessitata attenzione anche a cura di detto organo.

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ARTICOLO 104 – ter L.F. : «programma di liquidazione»

Il “programma di liquidazione”, di cui si è già trattato in precedenza, così come disposto dalla norma rappresentadocumento di programmazione e indirizzo in ordine alle modalità e ai termini di svolgimento della procedura. In questoprogramma, il curatore, deve delineare la dinamica evolutiva della futura attività.

Le indicazioni da ricomprendere in tale programma sono:• OPPORTUNITA’ DI DISPORRE L’ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA O DI SINGOLI RAMI D’AZIENDA,

O DI AUTORIZZARE L’AFFITTO D’AZIENDA DI RAMI A TERZI• SUSSISTENZA DI PROPOSTE DI CONCORDATO FALLIMENTARE E IL LORO CONTENUTO• LE AZIONI RISARCITORIE, RECUPERATORIE E REVOCATORIE DA ESERCITARE• POSSIBILITA’ DI CESSIONE DELL’AZIENDA, IN BLOCCO O DI RAMI D’ESSA• LE CONDIZIONI DI VENDITA DEI SINGOLI BENI• IL TERMINE ENTRO IL QUALE SARA’ COMPLETATA LA LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO (si veda quanto indicato

in precedenza).

La norma si presenta molto flessibile, affinché il curatore possa nella migliore condizione agire per governare lasituazione fallimentare e garantire la maggiore soddisfazione possibile.Ciò si desume anche dalla lettura dell’art. 105, dove soprattutto al penultimo ultimo comma viene prevista la possibilitàdi conferire l’azienda o rami di essa in società anche di nuova costituzione.

Dal punto di vista temporale si ricorda che detto programma deve essere predisposto entro 60 gg dalla redazionedell’inventario e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Trattasi di termini ritenutinon perentori con la conseguenza che il curatore potrà chiederne al Giudice Delegato, previo parere favorevole delcomitato dei creditori, proroga da motivare con riferimento a specifici beni.NB. Il programma di liquidazione può subire variazioni (Art. 104 ter, quarto comma).

Di seguito si da esemplificazione di modello evidenziante il programma di liquidazione.

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

ARTICOLO 104 – ter L.F. : «programma di liquidazione» … esemplificazione

Si riporta di seguito modello di programma di liquidazione ex art. 104 ter l.f. rilasciato dal Tribunale di Bergamo con circolare operativa n. 2/13.Si ricorda che per effetto del D.L. 83/2015 il programma di liquidazione:▪ deve essere predisposto dal curatore entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario e non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

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ARTICOLO 104 – ter L.F. : «programma di liquidazione» … esemplificazione

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ARTICOLO 104 – ter L.F. : «programma di liquidazione» … esemplificazione

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ARTICOLO 104 – ter L.F. : «programma di liquidazione» … esemplificazione

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ARTICOLO 104 – ter L.F. : «programma di liquidazione» … esemplificazione

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

La contabilità nel fallimento

NOTA_ L’azione revocatoria fallimentare (art. 67 l.f.) cenni

Ordinaria: può essere esercitata dai creditori al di fuori del fallimento ex art. 2901 c.c. o dal curatorenel fallimento ex art. 66 l.f. (atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori ex art. 2901 c.c.)

Fallimentare: può essere esercitata solo nell’ambito del fallimento sulla base dei seguentipresupposti:- conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente;- compimento dell’atto nell’arco di un certo periodo anteriore al fallimento che varia a

seconda delle categorie di atti revocabili.

Presupposto soggettivo: conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente. Taleconoscenza è presunta per gli atti di cui al primo comma dell’art. 67 l.f. con la conseguenza che gravasul terzo l’onere di provare l’eventuale non conoscenza dello stato di insolvenza. Per gli atti di cui alsecondo comma è il curatore che deve provare la conoscenza dello stato di insolvenza.

Presupposto temporale: il compimento dell’atto nell’arco di un certo periodo di tempo anteriore alfallimento (periodo sospetto) che varia a seconda delle diverse categorie di atti revocabili. Il periodosospetto varia, come vedremo da 6 mesi ad 1 anno (in particolari casi 2 anni – art. 64 l.f.).

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

La contabilità nel fallimento

NOTA_ L’azione revocatoria fallimentare (art. 67 l.f.) .. continua

- Atti anormali, 1 ° comma: sono revocati, salvo che il terzo contraente dimostri la non conoscenzadello stato di insolvenza:▪ atti a titolo oneroso in cui vi sia squilibrio (oltre un quarto) tra prestazione e

controprestazione, compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;▪ i pagamenti di debiti scaduti ed esigibili, compiuti con mezzi anormali rispetto alla prassi

commerciale nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;▪ gli atti costitutivi di garanzie reali (pegno, anticresi, ipoteca volontaria) per debiti preesistenti

non scaduti, compiuti nell’anno anteriore la dichiarazione di fallimento;▪ gli atti costitutivi di garanzie reali per debiti preesistenti scaduti nei sei mesi anteriori alla

dichiarazione di fallimento.

- Atti normali, 2° comma: sono altresì revocati se il curatore prova la conoscenza dello stato diinsolvenza da parte del terzo contraente:▪ Atti a titolo oneroso normali;▪ Pagamento debiti liquidi ed esigibili;▪ Atti costitutivi di garanzie rilasciate contestualmente alla nascita del credito

- Atti di anormalità assoluta: es. atti a titolo gratuito, pagamenti anticipati compiuti nei 2 annianteriori alla dichiarazione di fallimento (art. 64 l.f.).

Compiuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento

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La contabilità nel fallimento

ART.116 l.f.| il rendiconto del curatore

Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale il curatore presenta al giudice delegatol’esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione della procedura.Il rendiconto richiamato all’art. 116 l.f. costituisce il BILANCIO STRAORDINARIO riferito all’interagestione concorsuale, in forma di stato patrimoniale. Tra le attività rileveranno, in modo dettagliato, irealizzi della liquidazione dell’attivo, dell’incasso dei crediti e delle azioni revocatorie. Nelle passivitàrileveranno invece le spese sostenute e pagate, i debiti chirografari e privilegiati pagati.

Di seguito si da esemplificazione di conto della gestione:

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ART.116 l.f.| il rendiconto del curatore … esemplificazione

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Di seguito si unisce modello di rendiconto di gestione del curatore così come rilasciatodal Tribunale di Bergamo con circolare operativa n. 1/13.

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ART.116 l.f.| il rendiconto del curatore … esemplificazione

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ART.116 l.f.| il rendiconto del curatore … esemplificazione

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ART.116 l.f.| il rendiconto del curatore … esemplificazione

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ART.116 l.f.| il rendiconto del curatore … esemplificazione

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

ARTICOLO 124 co. 1 L.F.

E’ previsto che la proposta di concordato fallimentare può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo purché sia tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del Giudice Delegato.

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La contabilità nel fallimento

ARTICOLO 183 T.u.i.r.

L’art. 183 t.u.i.r. sancisce l’obbligo in capo al curatore della predisposizione delladocumentazione necessaria per la determinazione del reddito da sottoporre adimposizione per:➢ il periodo intercorrente dall’inizio dell’esercizio alla data della sentenza dichiarativa del

fallimento (Bilancio ordinario infrannuale);➢ dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura dello stesso (UNICO PERIODO

DI IMPOSTA - Bilancio di chiusura).

1 comma - BILANCIO FRAZIONE ESERCIZIO ANTECEDENTE IL FALLIMENTOLa predisposizione di tale bilancio è richiesta per finalità fiscali, per consentire cioè ladeterminazione dell’utile o della perdita conseguita dall’impresa fallita nel periodointercorrente tra la chiusura dell’esercizio precedente e la data del fallimento.Consente inoltre al Curatore di redigere la dichiarazione dei redditi relativa a tale frazioned’esercizio.In questo Bilancio ordinario infrannuale il curatore dovrà effettuare le proprie valutazionitenendo conto del programma di liquidazione ex art. 104 ter l.f.. L’onere dellapredisposizione di tale bilancio ricade esclusivamente sul curatore, il quale si avvarrà dellacontabilità dell’impresa fallita e delle informazioni fornite dal fallito o dagli organi sociali,previo riscontro e controllo.

In questo bilancio ordinario infrannuale sono rispettati sia il principio di chiarezza,sia il principio di verità e correttezza (quadro fedele).

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La contabilità nel fallimento

ARTICOLO 183 T.u.i.r. … continua

Trattandosi di bilancio ordinario infrannuale, trovano attuazione gli artt. 2423 e 2423-bis c.c..

Considerata la particolare fase della vita dell’impresa, periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e ladata di sentenza del fallimento, rileva il principio di continuità attenuato con considerazioni da partedel curatore relativamente ai criteri di valutazione su alcuni cespiti attivi e passivi.

Ai fini fiscali per giungere alla formazione dell’imponibile da sottoporre a tassazione in questo bilancioordinario infrannuale è opportuno applicare alcuni accorgimenti tra cui si evidenzia:a) Gli ammortamenti devono essere dedotti per quote ragguagliate all’anno (in 12esimi);b) Le spese di rappresentanza sono deducibili per quote ragguagliate all’anno (in 12esimi);c) Le spese di manutenzione sono integralmente deducibili nel limite fiscale del 5% del costo dei beni

ammortizzabili;d) Le perdite su crediti sono deducibili nei limiti di cui all’art. 101 Tuir.

Non è sancito l’obbligo che questo bilancio venga approvato dagli organi societari, tuttavia il curatorepotrebbe ritenere valevole far sottoscrivere lo stesso all’assemblea dei soci ed al collegio sindacale sepresente.

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

La contabilità nel fallimento

ARTICOLO 183 T.u.i.r. … continua

La predisposizione di questo bilancio (con finalità fiscali) assume grande rilievo, conriferimento alla situazione patrimoniale, per quanto attiene al «patrimonio nettodell’impresa o della società all’inizio del procedimento» essendo elemento da considerareper la dichiarazione fiscale riferita al secondo comma dell’articolo in esame.

Di conseguenza nel redigere il bilancio in esame e in particolare la situazione patrimoniale(questa situazione dovrà essere rappresentata a due colonne: una che rappresenta i valoricontabili, l’altra i valori fiscali), il curatore dovrà verificare la parte attiva e passivavalutandone la correttezza ai fini del Tuir; si dovrà di conseguenza considerare il costofiscale delle voci attive e passive e non le stime, le attività e passività da considerare sonoquelle accertate dal curatore anche se non contabilizzate, sono esclusi elementi attivi epassivi appartenenti al patrimonio personale dell’imprenditore individuale, dei soci disocietà di persone ecc. (si veda circolare Agenzia Entrate 26/E del 23/02/2002).

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La contabilità nel fallimento

ARTICOLO 183 T.u.i.r. … continua

2 comma - BILANCIO DI CHIUSURADalla data di dichiarazione di fallimento alla data di chiusura del fallimento il fisco riconosce taleperiodo come unico periodo di imposta anche se nel corso di questo è intervenuto l’esercizioprovvisorio.Da questo bilancio da qualificarsi come straordinario scaturisce la base imponibile del fallimento dasottoporre ad imposizione fiscale. Base imponibile da calcolarsi come differenza tra il residuoattivo al termine della procedura di fallimento ed il patrimonio netto a valori fiscalmenterilevanti all’inizio del fallimento.

Il legislatore fiscale con questa previsione ha inteso individuare e tassare un particolare «reddito»realizzato dalla procedura fallimentare nel periodo intercorrente tra l’inizio e la fine della stessa.Unitamente al bilancio della frazione di esercizio antecedente la dichiarazione di fallimento, e richiestodal comma 1 dello stesso articolo, completa gli adempimenti contabili e fiscali a carico del curatore.

Si tratta come detto di un vero e proprio bilancio straordinario, caratterizzato da uno schema dirappresentazione particolare.Essendo il fallimento una procedura liquidatoria (con similitudini rispetto all’operazione straordinariadi liquidazione volontaria) la struttura è analoga a quella del bilancio di chiusura della liquidazione,quindi composto solo da uno stato patrimoniale particolare.

I principi di redazione dell’art. 2423 c.c. non trovano più applicazione, considerata la composizione e lafinalità del particolare bilancio volto alla unica determinazione dell’imponibile fiscale.

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

La contabilità nel fallimento

ARTICOLO 183 T.u.i.r. … continua

2 comma - BILANCIO DI CHIUSURA… continua

Residuo attivo_ nozioneRappresenta l’eventuale risultanza positiva derivante dalla differenza tra l’attivo realizzato dallaprocedura (liquidazione dell’attivo) ed il passivo pagato (chirografario/privilegiato), oltre alle spese diprocedura sostenute.

Patrimonio netto a valori fiscalmente riconosciuti_ nozioneRappresenta la differenza tra le attività e passività (a valori fiscalmente riconosciuti) ad inizioprocedura.

NB - Nel caso il residuo attivo sia pari a zero non rileverà mai imponibile fiscale

Il tema verrà ripreso trattando degli aspetti fiscali delle procedure concorsuali

Va precisato che il significato da attribuire a patrimonio netto non ha nulla a chevedere con la previsione di cui alla macroclasse A del passivo dell’art. 2424 c.c.(contenuto dello stato patrimoniale).Il patrimonio netto preso come addendo della differenza cui sopra è la risultanzaalgebrica delle attività e passività dell’impresa tenendo conto della loro rilevanzafiscale:- Rileva il costo fiscalmente riconosciuto agli elementi patrimoniali attivi e passivi e

non il loro valore di stima;- Rilevano le attività e passività aziendali accertate dal curatore anche se non

registrate nelle scritture contabili.

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

Approfondimento: Affitto d’azienda o rami d’azienda

Come già illustrato in precedenza, l’art. 104-bis l.f. evidenzia chiaramente la finalità dell’utilizzo dellalocazione di azienda quale mezzo per una più proficua vendita della stessa, con ciò confermandosi comesia l’azienda il bene cui è riservata, dal legislatore della riforma, la massima attenzione al fine del suorecupero al tessuto produttivo.

Il curatore, valutatane l’utilità, anche con riferimento alla successiva cessione e anche prima dellapresentazione del programma di liquidazione, può richiedere al giudice delegato, previo parerefavorevole del comitato dei creditori, la necessitata autorizzazione alla locazione.

La norma prevede che l’individuazione e la scelta dell’affittuario, debba essere operata sulla base distime considerando non solo le caratteristiche proprie del medesimo, l’utilità del canone proposto, legaranzie prestate , ma anche l’attendibilità del piano di prosecuzione dell’attività d’impresa, conparticolare riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

La scelta dell’affittuario andrà quindi operata tramite procedure competitive, con adeguata pubblicità esulla base di stime operate da uno stimatore nominato ai sensi dell’art. 87 l.f.

Valutazioni

L’opera del curatore, in tale ambito, appare delicata posto che allo stesso, oltre a unavalutazione oggettiva quanto al canone e alle garanzie, è richiesta una valutazione benpiù impegnativa circa il piano che l’affittuario deve proporre sulla continuazionedell’attività d’impresa e la conservazione dell’occupazione. A tal fine di rilievo saràl’indicazione circa la possibilità di procedere alla cessione dell’azienda.

La durata dell’affitto deve ovviamente essere compatibile con le esigenze del fallimento ed è inoltrenormativamente previsto che all’affittuario possa essere concesso un diritto di prelazioneconvenzionale, previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato deicreditori.

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

Approfondimento: La vendita dell’azienda

L’art. 105 l.f. prevede una particolare disciplina per la vendita dell’azienda che, come giàosservato, assume finalità primaria nell’ambito della liquidazione dell’attivo; a confermadi ciò è disposto che la vendita dei singoli beni può essere effettuata qualora siaprevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapportigiuridici individuali in blocco, non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

Di grande rilievo è la possibilità offerta dal penultimo comma della norma in esamesecondo cui la liquidazione dell’attivo, azienda ovviamente compresa, può avere luogoanche attraverso il conferimento dell’azienda, di rami della stessa, ovvero di beni e crediti,con i relativi rapporti contrattuali in corso, in società di nuova costituzione.

E’ offerto al curatore un grande spazio di operatività finalizzatoall’obbiettivo, si ribadisce, del recupero dell’azienda al tessutoproduttivo con particolare riguardo all’aspetto occupazionale.

Le modalità della cessione di azienda o di rami di essa sono previste dall’art. 107 l.f..

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IL FALLIMENTO: aspetti aziendalistici

Approfondimento: Il concordato fallimentare quale strumento di recupero dell’impresa echiusura del fallimento

Come già in precedenza illustrato la procedura di fallimento può concludersi per effetto della proposta diconcordato fallimentare ex artt. 124 e ss. l.f.; la norma citata, si ricorda, prevede che uno o più creditori o unterzo anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo possano proporre ai creditori unconcordato (tale domanda può essere proposta anche dal fallito soltanto dopo che sia trascorso un annodalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lostato passivo).

La legge individua un possibile contenuto della proposta concordataria nella:- Suddivisione per classi di creditori per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei;- Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse (trattamenti adeguatamente

motivati);- Ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei

beni, accollo o altre operazioni straordinarie compresa l’attribuzione ai creditori di azioni, quote oobbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

La proposta può prevedere pagamento non integrale dei creditori privilegiati purché il piano ne preveda lasoddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione (necessità di specifica perizia);non alterazione ordine di prelazione. La proposta può prevedere anche la cessione delle azioni di pertinenzadel fallimento (azioni revocatorie, di responsabilità etc. ).

La proposta di concordato viene presentata con ricorso al giudice delegato che richiede parere del comitatodei creditori e del curatore.

Il voto è regolato all’art. 127 l.f. ed il concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori cherappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto ovvero la maggioranza dei crediti ammessial voto in ciascuna classe nel caso rilevino più classi. Il voto è espresso per comunicazione scritta; lamancata manifestazione del voto entro il termine previsto dal giudice delegato equivale a votofavorevole. Il concordato fallimentare costituisce una forma di chiusura del fallimento.

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