Il documentario nella nuova legge cinema (L.220/16): traguardo o punto di partenza?

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Il documentario nella nuova legge cinema (L. 220/16): traguardo o punto di partenza? Avv.ti Sasha Dalia Manzo ed Elisa Vittone VPM Legal Avvocati Associati Vittone Papaleo Manzo Stati Generali del Documentario, Il documentario nello scenario delle riforme. Roma, 2 dicembre 2016

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Avv.ti Sasha Dalia Manzo ed Elisa VittoneVPM Legal Avvocati Associati Vittone Papaleo ManzoStati Generali del Documentario, Il documentario nello scenario delle riforme.Roma, 2 dicembre 2016

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Il documentario quale prodotto culturale autonomoArt. 2. Definizionid) documentario: l’opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzate nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui al comma 2. Al comma 2 del medesimo articolo si precisa cheLe definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

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Il documentario nella definizione della nazionalità italiana delle opere

Art. 5 Nazionalità italiana delle opere2) Con tale decreto, da adottare sentito il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo di cui all’articolo 11 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell’opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.

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Il Fondo per il cinema e l’audiovisivoIl complessivo livello di finanziamento è parametrato annualmente all’11% delle entrate incassate dallo Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore ai 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei settori distribuzione cinematografica di video e programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.Il Fondo è destinato al finanziamento di:1) crediti di imposta2) erogazione di contributi automatici3) erogazione di contributi selettivi4) erogazione di contributi per le attività di promozione cinematografica e audiovisiva5) piano straordinario per la digitalizzazione e potenziamento circuito sale cinematografiche (a cui nei primi anni è riservata la quota di 40 milioni di euro in totale).

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Il documentario ed il potenziamento dell’offerta cinematograficaArt. 18 Credito di imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica.Per gli esercenti sale cinematografiche aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario nonché meccanismi incentivanti per certe tipologie di opere.

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Il documentario: i contributi automaticiArt. 24Presupposto: risultati economici, culturali e artistici e di diffusione ottenuti.2a) per le opere cinematografiche: gli incassi sono da valutare anche in relazione al rapporto tra incassi ottenuti e relativi costi di produzione e distribuzione 2b) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, i documentari […]2c) il decreto può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive, avuto riguardo alle oggettive difficoltà nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle medesime opere.

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Definizione di una quota minima per i contributi selettiviArt. 13 Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo5) Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti alla presente legge, fermo restando che l’importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo.

PROBLEMA: sono incluse altresì le risorse da assegnare a Istituto Luce Cinecittà, MIAC, LA Biennale di Venezia, Centro sperimentale di cinematografia, Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo- Archivi di fotografia, cinema e immagine, Fondazione Cineteca di Bologna.

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Ridefinizione della figura del produttore indipendente (I)Essenziale perché:a) taluni benefici specifici sono previsti solo se indipendenti: tax credit con aliquota del 30% in via prioritaria per opere audiovisive di produttori indipendenti con mantenimento della titolarità dei diritti non inferiore al 30% e per le spese per la distribuzione effettuate da società di distribuzione indipendente; con aliquota fino al 40% se opere distribuite dallo stesso produttore indipendente (art. 15 co, 2 lett. b)b) Nei decreti può essere prevista, “in considerazione anche delle risorse disponibili, l’esclusione, ovvero una diversa intensità d’aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell’articolo 2” (art. 12 co. 4 lett. b).

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Ridefinizione della figura del produttore indipendente (II)MA all’art. 2 lett. q) si riprende la vecchia definizione del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e successive modifiche:produzioni audiovisive non controllate da o collegate a emittenti o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittenteSEPPUREl’art. 2 co. 2 ammetta ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi E POIL’art. 34 deleghi al Governo la riforma della disciplina relativa agli obblighi di trasmissione e investimento delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, provvedendo alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente» (art. 34 co. 2 lett. e).

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Ridefinizione della figura del produttore indipendente(III)

Essenziale allora rifarsi ai principi della Direttiva 2010/13/UE: “(71) Nel definire i «produttori indipendenti dalle emittenti» di cui all’articolo 17, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati”.

PROPOSTE DOC/it: non più del 70% del fatturato degli ultimi 3 anni con un unico broadcaster; mantenimento della titolarità dei diritti di almeno il 30% dei diritti di sfruttamento dell’opera; cessione a tempo degli stessi non oltre i 5 anni.

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Aspetti su cui lavorare nei decreti attuativi (I)- corretta ridefinizione del produttore indipendente- indicazione di parametri specifici per il documentario ai fini dell'erogazione dei contributi automatici (es. opere frutto di coproduzione internazionale, precedente qualifica di valore/interesse culturale di un’opera, partecipazione a programmi di formazione e festival nazionali o internazionali di documentari, giovani autori, vendite estere) - corretta definizione delle quote del fondo relative a incentivi e benefici: i contributi selettivi non inferiori al 18%

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Aspetti su cui lavorare nei decreti attuativi (II)- inclusione del documentario a pieno titolo nell’elenco delle opere che devono godere “prioritariamente” dei selettivi (tra opere prime, seconde, film difficili, opere di particolare qualità artistica)- previsione di un’aliquota di favore per il tax credit relativo ai documentari (artt. 15-16)- in materia di obblighi di investimento e programmazione opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi lineari e non (art. 34): tutela della produzione indipendente di opere audiovisive recenti di nazionalità italiana non destinate solo alla sala; sistema deroghe e sanzioni.

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