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Il D.Lgs. n. 150/2009 – Lecce 1 febbraio 2010
Il D.Lgs. n. 150/2009Il D.Lgs. n. 150/2009
Il regolamento dell’Organismo Il regolamento dell’Organismo indipendente di valutazione delle indipendente di valutazione delle
performancesperformances
Prof. Avv. Marco Mancarella
Vice Direttore Laboratorio eGovernmentUniversità del Salento
Avvocato amministrativista
Il D.Lgs. n. 150/2009 – Lecce 1 febbraio 2010
Punti focali D.Lgs. n. 150/2009
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Gli Enti Locali devono adeguare gli ordinamenti ai principi D.Lgs. n. 150/2009
Entro il 31.12.2010
Nelle more si applicano norme vigenti
Scaduto termine si applica D.Lgs. n. 150/2009 fino alla nuova disciplina locale
(artt. 16, 31, 74)
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Ogni PA deve valutare la performance:
• dell’amministrazione nel suo complesso
• delle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
• dei singoli dipendenti
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Negli EELL
La valutazione “a cascata”:
• il vertice politico che assegna gli obiettivi valuta la classe dirigenziale, sulla scorta della proposta che riceve dall'organismo indipendente di valutazione della performance
• i dirigenti a loro volta valutano il personale ad essi assegnato
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“Piano triennale di performance” e “Relazione annuale” per ogni PA
correlazione forte tra performance delle organizzazioni e performance
dei dirigenti e dei dipendenti
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Compiti organi di indirizzo politico-amministrativo:
• entro il 31 gennaio definisce il Piano triennale degli obiettivi di performance (artt. 5 e 10)
• monitoraggio della performance (art. 6)
• entro il 30 giugno definisce la Relazione sulla performance (anno precedente)
• entro il 30 aprile 2010 nomina Organismo indipendente di valutazione (anche solo il Sindaco)(art. 14)
• definisce il Programma triennale trasparenza (art. 11)
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Chi valuta (art. 12, art. 13, art. 14, art. 15):
• Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche;
• Organismi indipendenti di valutazione della performance;
• l’organo di indirizzo-politico amministrativo di ciascuna amministrazione;
• i dirigenti di ciascuna amministrazione
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La Commissione per la valutazione è indipendente ed autonoma e opera in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo
con altri enti o istituzioni pubbliche
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Composta da 5 componenti (esperti di elevata professionalità, anche
esterni all’amministrazione) che dureranno in carica 6 anni e
potranno essere confermati una sola volta
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La Commissione svolge una sorta di vigilanza sull'operato degli organismi indipendentidi valutazione della performance:
•mediante definizione dei requisiti che i relativi componenti devono avere
•mediante il parere che è chiamata a pronunciare sulla nomina dei predetti organismi a cura dei rispettivi organi politici
• mediante la definizione di modelli di indagine per il benessere organizzativo e l’attuazione della valutazione
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Compiti specifici Commissione:
Art. 13 commi 5 e 6
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Nasce una nuova Authority?
Non è così, poiché:
1. Svolge l’attività in collaborazione con il Governo
2. Non ha poteri sanzionatori
3. Poteri a metà nei confronti degli EELL (art. 13 commi 6 lett. i) e n))
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Nuovi tecnocrati al potere?
Problemi:
• possibile eccesso di uniformità
• possibile deresponsabilizzazione dei politici e della Dirigenza
pubblica
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L’Organismo di valutazione interno agli
EELL..
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Ricapitolando..
Gli Organismi indipendenti sono costituiti entro il 30 aprile 2010
Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti
preposti all'attività di valutazione e controllo strategico
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Gli Organismi indipendenti provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base
degli indirizzi della Commissione per la valutazione, a definire i sistemi di
valutazione della performance in modo da assicurarne la piena operatività a
decorrere dal 1 gennaio 2011
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Sostituisce i servizi di controllo interno, ed esercita, in piena
autonomia, le attività attribuite, comprese le attività di controllo
strategico
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D.Lgs. 286/199
L’attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico
L’attività stessa consiste nell’analisi, preventiva e successiva:
• congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate
• identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi
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Ma come impostare un “Regolamento sull’istituzione e funzionamento
dell’Organismo indipendente per la valutazione delle performances ed il
controllo strategico”?
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Innanzitutto “Oggetto” con indicazione normativa di
settore
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Attribuzioni Organismo
facendo riferimento al D.Lgs. 286/1999 e all’art. 14 del D.Lgs.
150/2009
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Composizione – nomina – compensi – decadenza - revoca
Art. 14, commi 7, 8, 9 e 10
Organo monocratico o 3 elementi esterni con “elevata professionalità ed
esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del
personale delle PPAA”
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Composizione – nomina – compensi – decadenza - revoca
Art. 14, commi 7, 8, 9 e 10
Incompatibilità varie comma 8
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Composizione – nomina – compensi – decadenza - revoca
Art. 14, commi 7, 8, 9 e 10
All’interno è costituita una struttura tecnica (né numero min. né mass.) con un
Responsabile con “specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione
della performance nelle PPAA”
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Composizione – nomina – compensi – decadenza - revoca
Art. 14, comma 2
agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi
indipendenti si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di
controllo interno
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Rapporti con la struttura dirigenziale:
1. Fondati su rapporto di collaborazione
2. Assicurazione contraddittorio con il dirigente in caso di valutazione
negativa
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Criteri di valutazione
Incentrati su:
1. Conoscenza preventiva dei parametri e criteri di valutazione
2. Trasparenza
3. Valutazione obiettivi programmati
4. Capacità organizzative e di valorizzazione del personale
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Procedure, tempi e modalità dell’attività dell’Organismo
Definite in autonomia
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Norme di chiusura…
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• Dirigenti che cessano dal servizio durante il ciclo di valutazione
• Valutazione risultati dei responsabili di posizioni organizzative
• Autonomia dell’Organismo (risponde solo all’organo politico che lo nomina)
• Pubblicità e verbalizzazione
• Compiti ulteriori
• Disposizioni di rinvio
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..il 30 aprile è dietro l’angolo
..il tempo stringe per l’adeguamento!
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Grazie!
Prof. Avv. Marco Mancarella
http://leg.unisalento.it