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“Le norme sulla contrattazione collettiva integrativa ed il nuovo

potere disciplinare secondo il d.lgs. n. 150/09”

Relatore: Lorenzo Broccoli

Firenze - Villa La Quiete alle Montalve

16 aprile 2010

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Il nuovo rapporto tra contrattazione e legge 1

Art. 1, comma 1, L. n. 15/09“Si rovescia la regola introdotta nel 1993 e mirante a salvaguardare l’area negoziale da una legislazione a rischio consociativo e clientelare e comunque congiunturale ed episodica, ma soprattutto capace di espropriare stabilmente la contrattazione collettiva dal terreno elettivo del rapporto di lavoro. Da ora in poi sarà l’inderogabilità ad essere presunta mentre la derogabilità dovrà essere dichiarata volta per volta”

(V. Talamo)

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Il nuovo rapporto tra contrattazione e legge 2

La stabilità e l’effettività della rilegificazione viene assicurata dalla previsione dell’inderogabilità di disposizioni imperative da parte delle norme collettive, con contestuale applicazione degli art. 1339 e 1419. co. 2 cod.civ. che impongono la sostituzione automatica delle clausole difformi con quelle imperative derogate, con conservazione del contratto in caso di nullità parziale.

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Il nuovo rapporto tra contrattazione e legge 3

Escluso l’intervento della contrattazione collettiva da tutto ciò che non costituisce “diritti e … obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro” (art. 3, co. 1, lett. a, legge n. 15/09), l’autonomia collettiva è naturalmente esclusa nelle materie regolate dal D.Lgs. 165/01 e dalle novelle che saranno contenute nel decreto delegato.

La contrattazione collettiva potrà agire negli spazi lasciati liberi dalla regolamentazione per legge e comunque nei limiti espressamente individuati a tal fine dalla legge stessa

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Il nuovo rapporto tra contrattazione e legge 4La rilegificazione non comporta una re-amministrativizzazione del rapporto di lavoro pubblico. Resta infatti la tripartizione:

1. Macro organizzazione, di competenza di atti unilaterali pubblicistici

2. Micro organizzazione, dominio dell’autonomia dirigenziale esercitata con i poteri del privato datore di lavoro

3. Contrattazione collettiva, riferita ai diritti ed obbligazioni direttamente pertinenti il rapporto di lavoro

Cambiano però i rapporti a favore dell’unilateralità della parte pubblica e datoriale

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Il nuovo rapporto tra contrattazione e legge 5

Sono escluse dalla contrattazione (art. 40 D.Lgs. 165/01

nell’ipotesi di modifica di cui all’artt. 52 dello schema di D.Lgs. di riforma):

1. l’organizzazione degli uffici;2. Le materie oggetto di partecipazione sindacale (vedi

modifica art. 9 D.Lgs. 165/01);

3. Le materie di prerogativa dirigenziale;

4. Il conferimento degli incarichi dirigenziali;

5. Le materie di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) L. n. 421/92

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Art. 2, comma 1, lett. c, legge n. 421/1992

Le responsabilità giuridicheI procedimenti di accesso al lavoroI ruoli e le dotazioni organicheLa garanzia delle libertà di insegnamento e

l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca

Le incompatibilità tra l’impiego pubblico e privato

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Il nuovo sistema contrattuale

Revisione dell’accordo del 23 luglio 1993 tramite:

Accordo quadro 22 gennaio 2009Accordi interconfederale 15 aprile

2009Accordo per il settore pubblico 30

aprile 2009

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Il nuovo sistema contrattuale

Due livelli di contrattazioneDurata triennale Efficacia erga omnesCalcolo delle risorse concertato con le

OO.SS. utilizzando l’indice IPCA – Revisione base di calcolo (Monte salari)

Risorse per la contrattazione integrativa fissate a livello nazionale

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Il nuovo sistema contrattualeATTENZIONE!!

Gli accordi per la revisione del sistema non sono stati sottoscritti da tutte le confederazioni rappresentative

L’accordo per il settore pubblico non è stato sottoscritto dalle regioni e dagli EE.LL. (non invitati al tavolo)

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Il nuovo sistema contrattuale nel decreto legislativo n. 150/09

Revisione dei comparti di contrattazioneRevisione dei Comitati di settoreEnfatizzazione del potere unilaterale del datore di

lavoro ove non si raggiungano accordi (nazionali e decentrati)

Limiti alla contrattazione integrativa e risorse aggiuntive delle regioni. Nullità clausole difformi ai CCNL.

Riforma dell’ARAN (maggiore apporto regioni)Nuovo procedimento di contrattazione collettiva

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Revisione comparti di contrattazione (art. 40, c. 2, D.lgs. 150/09)

Definizione comparti tramite accordo fra Aran e OOSS, previo atto di indirizzo collegialmente espresso dai Comitati di settore

Massimo 4 comparti, a cui corrispondono max 4 separate aree dirigenza

Apposita sezione contrattuale nell’ambito di un’area per la dirigenza sanitaria

Possibilità di prevedere nell’ambito dei comparti apposite sezioni per specifiche professionalità

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Revisione Comitati di settore 1 (art. 41, D.lgs. 150/09)

3 Comitati di settore:

Regioni, enti dipendenti e enti SSN (Conferenza regioni con partecipazione rappresentante Min. Salute per SSN)

Enti locali, camere commercio e segretari comunali (ANCI – UPI - Unioncamere)

Altre amministrazioni statali (Governo)

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Revisione Comitati di settore 2 (art. 41, D.lgs. 150/09)

Rappresentanti designati dai Comitati di settore possono assistere l’Aran nello svolgimento delle trattative

Possibilità di stipulazione con Aran per regolazione rapporti per contrattazione ed attività comune

A ciascun Comitato corrisponde una specifica struttura Aran, al fine di assicurare il miglior raccordo

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1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale

Enfatizzazione del potere unilaterale del datore di lavoro ove non si raggiungano accordi nazionali - Tutela retributiva dei dipendenti pubblici (art. 47-bis

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Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo,fino alla successiva sottoscrizione.

Agli atti adottati unilateralmente si applicano le medesime procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste per i contratti integrativi

Enfatizzazione del potere unilaterale del datore di lavoro ove non si raggiungano accordi integrativi aziendali- Art. 40, c. 3-ter

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La nuova procedura di contrattazione collettiva – Novità (art. 47 D.lgs. 165/2001)

Sugli atti di indirizzo il Governo può esprimere le sue valutazioni entro 20 gg. relativamente alla compatibilità con le linee di politica ec-fin nazionale. Termine perentorio

Sulle ipotesi di CCNL, oltre al parere del Comitato, il CdM – fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi della legge n. 42/2009 – può esprimere osservazioni entro 20 gg. dalla trasmissione da Aran

La Corte dei conti certifica l’attendibilità dei costi quantificati e la compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Perentoriamente entro 15 gg. dalla trasmissione da Aran

Il computo dei termini è svolto escludendo i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato

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La nuova procedura di contrattazione collettiva – Definizione delle risorse economiche per la contrattazione collettiva (art. 48 D.lgs. 165/01)

Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie

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La nuova procedura di contrattazione collettiva – Mancata certificazione da parte Corte dei Conti (art. 47 D.lgs. 165/2001)

• In caso di mancata certificazione le ipotesi di CCNL non possono essere sottoscritte

• L’Aran riapre le trattative• Il Comitato di settore può fornire indirizzi aggiuntivi• Sottoscrizione di nuova ipotesi di CCNL adeguando

i costi• Se la mancata certificazione riguarda solo alcune

clausole il CCNL può essere sottoscritto definitivamente salva l’inefficacia delle clausole non certificate

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Non possono essere erogati trattamenti non connessi ad attività effettivamente svolte

Sulle materie e con i vincoli e nei limiti stabiliti dai CCNL e con i soggetti fissati dagli stessi CCNL

Non possono prevedere oneri non previsti negli strumenti di programmazione economica annuali e pluriennali

“Funzionalizzazione” all’assicurazione di adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance

Contrattazione integrativa – Vincoli 1

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Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Esclusi enti del SSN

Contrattazione integrativa Risorse aggiuntive

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Nel caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza fissati dal CCNL o dalla legge: clausole nulle e inapplicabili sostituite de iure ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. in caso di superamento vincoli economici obbligo di recupero nella sessione successiva

Contrattazione integrativa – Vincoli 2

QUESTE DISPOSIZIONI SI APPLICANO A DECORRERE DAI CONTRATTI SOTTOSCRITTI SUCCESSIVAMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 150/2009

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Controlli in materia di contrattazione integrativa – art. 40-bis D.lgs. 165/01

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti

Trasmissione informazioni sui costi al MEF entro 31/5 di ogni anno. Informazioni trasmesse anche alla Corte dei conti

Pubblicazione accordi e relativa relazione tecnico-finanziaria e illustrativa su sito internet

Trasmissione all’Aran per via telematica Funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa del DFP Sanzioni previste per il mancato adempimento degli obblighi di

cui all’art. 40-bis

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Il nuovo potere disciplinare secondo il D.Lgs. N. 150/2009

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Il potere disciplinare nel pubblico impiegoOrigini

Precedentemente alla riforma del 1993 la configurazione del potere e della responsabilità disciplinare nel pubblico impiego rappresentava quasi un paradigma della sua differenziazione rispetto al lavoro privato nell’impresaQuesta impostazione ha caratterizzato tutto il periodo di vigenza del D.P.R. n. 3/1957, titolo IILe possibilità di regolazione negoziale aperte dalla legge quadro n. 93/1983 non hanno modificato in modo sostanziale tale architettura

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Il potere disciplinare nel pubblico impiegoEvoluzione del rapporto fra legge e contrattazione

Il nuovo sistema delle fonti delineato dalla legge delega n. 421/1992 modifica sostanzialmente la configurazione del potere disciplinareDopo una prima fase di incertezza determinata dalle ambiguità testuali della legge delega (art. 2, comma 1, lett. c, n. 1 e n. 7) e della prima formulazione del d.lgs. n. 29/1993 (art. 20, comma 5), la strada imboccata dalla normativa di riforma è quella di una configurazione modellata sul prototipo della disciplina privata (art. 2106 c.c. e Statuto lavoratori)

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Il potere disciplinare nel pubblico impiegoEvoluzione del rapporto fra legge e contrattazione

L’art. 55, comma 3 e l’art. 21, comma 1 (per i dirigenti) del d.lgs. n. 165/2001, assegnano decisamente alla contrattazione collettiva il potere di definire le infrazioni e le relative sanzioni disciplinari

La materia disciplinare quindi viene fatta rientrare fra quelle attinenti all’organizzazione del lavoro (e non degli uffici) e quindi sottoponibile alle norme dell’autonomia collettiva

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I principi della legge delega n. 15/09 (1/3)

Definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici (art. 2, comma 1, lett. f)

Specifica responsabilità del dirigente per mancato avvio dei procedimenti disciplinari (art. 6, comma 2, lett. c, d, e)

Ridefinizione ruolo del Comitato dei garanti (art. 6, comma 2, lett. i)

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I principi della legge delega n. 15/09 (2/3)Art. 7

Finalità: potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo

Individuazione: disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, c. 2, cod. civ.

Semplificazione procedurale

Nuovo rapporto con procedimento penale

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Licenziamenti: individuazione di alcune cause tipiche (scarso rendimento, false attestazioni di malattia)In generale: vengono fissati principi volti a potenziare (evidenziare) la punibilità del dipendente pubblico riconducendo l’enfatizzazione del concetto di responsabilità ad una più accentuata sanzionabilità

I principi della legge delega n. 15/09 (3/3)Art. 7

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Il Decreto Legislativo n. 150/2009

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Le fonti di regolazione (1/3)

Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge (art. 54, mod. art. 40 D.lgs.

165/01). Disposizione da leggere coordinandola con l’inversione del rapporto fra legge e contrattazione già introdotto dall’art. 1, c. 1 L. 15/09 mod. art. 2, c. 2 D.lgs. 165/01

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Le fonti di regolazione (2/3)

La nuova disciplina legislativa costituisce un corpo di norme imperative ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, c. 2, cod. civ. (art. 68, mod. art. 55 D.lgs. 165/01).

Si applica al personale di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle di ambito regionale data l’ascrivibilità della tematica alla materia dell’ordinamento civile riservata alla competenza stataleResta il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione della tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, fatte salve le disposizioni del titolo IV, capo V (Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici) del D.lgs. 150/09.

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Le fonti di regolazione (3/3)

La contrattazione collettiva inoltre:non può istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinaripuò prevedere procedure di conciliazione non obbligatoriapuò stabilire, per le infrazioni ascrivibili ai dirigenti, soggetti e procedure diverse rispetto a quelle previste dal comma 3, art. 55-bis D.lgs. 165/09 novellato, ferma restando la competenza al dirigente generale (o figura equiparata) all’adozione delle determinazioni conclusive.

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Oggetto e finalità

Finalità: potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo

Mantenimento competenza giudice ordinario

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Rapporto con l’attuale disciplina contrattuale

Le norme di legge operano sulla disciplina contrattuale secondo due effetti:1. sostitutivo: automatica introduzione delle norme di legge ed abrogazione di quelle con esse contrastanti e/o incompatibili2. integrativo: regolazione di nuovi ambiti non derogabili/comprimibili dalla contrattazione, che - in alcuni casi previsti dalla legge – possono essere ulteriormente ampliati dal CCNL (ad es. casistica del licenziamento disciplinare ex art. 55-quater D.lgs. 165/01 novellato)

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Effetto sostitutivo

Forme e termini del procedimento disciplinareRapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penaleCasi di diversa individuazione della sanzione rispetto all’infrazioneDisciplina del Comitato dei Garanti in caso di licenziamento dei dirigenti

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Effetto integrativo

Introduzione di nuove fattispecie sanzionabili (ad es. rifiuto di sottoporsi alla visita di idoneità)

Aggravamento delle sanzioni in relazione a talune infrazioni

Introduzione delle sanzioni conservative per il personale della dirigenza (ad es. nuovo art. 55-sexies D.lgs. 165/01)

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Il comitato dei garantiante D.lgs. 150/09

L’esperienza del comparto sanità presenta un comitato il cui parere – obbligatorio e vincolante – interviene in tutti i casi di licenziamento (disciplinare e per responsabilità dirigenziale)La sua composizione e le sue modalità di funzionamento hanno una forte caratterizzazione di tutela determinata sostanzialmente da una disciplina di origine contrattuale

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Il comitato dei garantipost D.lgs. 150/09

Viene rinforzato la competenza sui provvedimenti conseguenti al riconoscimento della responsabilità dirigenziale

Il ruolo diventa consultivo (“sentito”) La composizione esclude la partecipazione sindacale ed

enfatizza la presenza di competenze per l’analisi di costi, efficienza e capacità direzionali e organizzative

La normativa non pare derogabile dai CCNL in virtù del nuovo art. 2, c. 2 D.lgs. 165/01

I principi della materia sono soggetti ad attuazione da parte delle regioni ai sensi dell’art. 27 D.lgs. 165/01

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Tempi di applicazione

Nuovi procedimenti: dall’entrata in vigore del D.lgs. 150/09 si applica la nuova disciplina sia di carattere sostitutivo che integrativo

Procedimenti in corso: il decreto non dice nulla. Che fare?

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Considerazione conclusivaIn relazione al nuovo ordinamento della materia è ancora vera l’affermazione secondo cui nel sistema del lavoro pubblico “privatizzato” quello disciplinare non è un procedimento amministrativo espressivo della supremazia speciale dell’amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti, ma una reazione sinallagmatica, pattiziamente concordata tra datore e lavoratore, a fronte di inadempimenti contrattuali del dipendente (che forse in futuro dovrà anche prestare giuramento di fedeltà)?