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Il diritto delle nuove tecnologie e i problemi

giuridici dell’attività on line

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Informatica e diritto ...

➢ “Diritto” e “informatica” si incontrano negli anni ’50 con due grandi linee di sviluppo

✔ la prima, relativa alle applicazioni delle tecnologie dell’informazione al diritto;

✔ la seconda, relativa alle norme che regolano le nuove tecnologie nella c.d. società dell’informazione

➢ Dalla prima deriva la c.d. “informatica giuridica”, dalla seconda il c.d. “diritto dell'informatica”, materie di grande attualità e dalla scarsa fortuna accademica.

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Informatica e diritto ... ➢ Più nel dettaglio, l’informatica giuridica è disciplina

scientifica che si occupa di banche dati giuridici, automazione nelle pubbliche amministrazioni, sistemi esperti giuridici, automazione giudiziaria, ...

➢ Il diritto dell’informatica, invece, è la disciplina che si occupa delle norme che regolano la tutela dei dati personali, la tutela giuridica del software e delle banche dati, il commercio elettronico, la validità giuridica del documento informatico e l’uso della firma digitale, i reati informatici, il diritto d’autore in internet, la monetica, le comunicazioni elettroniche, …

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Informatica e diritto …

Ä Se la prima materia può essere lasciata agli operatori del diritto, che nel conoscerla raggiungono un miglior modo di svolgere la propria professione, la seconda oggi deve essere conosciuta, seppure con diversi livelli di approfondimento, da chiunque utilizzi le nuove tecnologie, quindi da tutti !

Ä L’Informatica Giuridica, comunque, ha sicuramente un ruolo anche nel consentire una miglior comprensione (e quindi conoscenza) dello stesso diritto dell’informatica.

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Il Diritto dell'Informatica

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Il diritto dell'informatica …

ü si occupa del “diritto positivo” relativo alle tecnologie dell’informazione, ed in particolare di legislazione, di giurisprudenza e di dottrina in materia di informatica, telematica, internet, e in generale di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

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Il diritto dell'informatica … ü Gli argomenti principali oggetto del suo studio sono

–  tutela dei dati personali, tutela giuridica del software, delle banche dati e di altri beni, diritto d’autore in internet, validità giuridica dei documenti informatici (firme elettroniche e digitali), reati informatici e responsabilità in genere, telelavoro, monetica, e-banking, contratti telematici e commercio elettronico, processi amministrativi informatizzati, comunicazioni elettroniche

ü  e questo sia con riferimento alle applicazioni delle nuove tecnologie nei vari aspetti della quotidianità, sia rispetto ad un ampio numero di fonti dettate proprio per regolarle

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Il Diritto dell’Informatica …

ü  Oggi il diritto dell’informatica (inteso come insieme di norme in materia di nuove tecnologie) viene sempre più visto come un laccio allo sviluppo di attività e business in Rete, in particolare in questo periodo di crisi

ü  In realtà, un insieme chiaro di regole che fissi i confini entro i quali ci si deve “muovere” in qualsiasi attività legata alle nuove tecnologie ne aiuterebbe sicuramente lo sviluppo piuttosto che rallentarne la crescita

ü  certo, le regole dovrebbero essere innanzitutto fissate e scritte con criterio, quindi conosciute da coloro che le debbono applicare

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Il Diritto dell’Informatica …

ü Purtroppo condizioni che oggi non sempre si verificano, in particolare con riferimento alla seconda situazione

ü La soluzione può solo derivare dall’aumento della consapevolezza nell’uso, e quindi solo dalla cultura delle nuove tecnologie che deve sempre più essere diffusa, almeno allo stesso livello della diffusione dei prodotti legati all’informatica e alla telematica

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Le principali fonti del diritto dell'informatica

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Le fonti del diritto dell'informatica

ü La maggioranza della produzione in materia deriva dal lavoro del Legislatore comunitario, seguito (obbligato o "ispirato") da quello nazionale.

ü Si registrano quindi numerose direttive e diverse fonti interne che le recepiscono, oltre ad ulteriori produzioni nate autonomamente.

ü E questo con un netto aumento (almeno nel nostro Paese) conseguente alla diffusione della conoscenza e dell'uso della rete Internet

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A livello esemplificativo (U.E.) ...   Sono state dettate numerose direttive:

-  1988/301/CE del 16 maggio 1988, della Commissione delle CE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (G.U. CE 63 del 18 agosto 1988)

-  1990/387/CEE del Consiglio relativa all’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni e la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Network Provision – ONP) (G.U. CEE L del 24 luglio 1990)

-  1990/388/CEE della Commissione CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (G.U. CEE L 192 del 24 luglio 1990)

-  1991/250/CEE del Consiglio delle Comunità europee, del 14 maggio 1991,relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (G.U. CEE L 122 del 17 maggio 1991)

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A livello esemplificativo (U.E.) ...   (segue elenco direttive)

-  1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (G.U. CE L 281 del 23 novembre 1995)

-  1996/9/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche dati (G.U.CE L 77 del 27 marzo 1996)

-  1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (G.U. CE L 144 del 4 giugno 1997)

-  1997/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 10 aprile 1997, relativa alla disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze nel settore dei servizi di telecomunicazioni (G.U. CE L 117 del 7 maggio 1997)

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A livello esemplificativo (U.E.) ...   (segue elenco direttive)

-  1997/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/38/CEE e 92/44/CEE relative al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni (G.U.CE L 295 del 29 ottobre 1997)

-  1997/66/CE sul trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (G.U. CE L 24 del 30 gennaio 1998)

-  1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (G.U. CE L 13 del 19 gennaio 2000)

-  2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”) (G.U. CE L 178 del 17 luglio 2000)

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A livello esemplificativo (U.E.) ...   (segue elenco direttive)

-  2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (G.U. CE L 167 del 22 giugno 2001)

-  2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (G.U. CE L 108 del 24 aprile 2002)

-  2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazioni elettronica (direttiva autorizzazioni) (G.U. CE L 108 del 24 aprile 2002)

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A livello esemplificativo (U.E.) ...   (segue elenco direttive)

-  2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (G.U. CE L 108 del 24 aprile 2002)

-  2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (G.U. CE L 108 del 24 aprile 2002)

-  2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (G.U. CE L 201 del 31 luglio 2002)

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A livello esemplificativo (U.E.) ...   (segue elenco direttive)

-  2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (G.U.CE L 271 del 23 settembre 2002)

-  2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002 relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (G.U. CE L 249 del 17 settembre 2002)

-  2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10 ottobre 2009)

-  ...

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A livello esemplificativo (Italia) ...

  Norme dettate “a prescindere” da Internet

  - l. 21/2/1989 n. 70 tutela giuridica CHIP

  - D.Lgs. 29/12/1992 n. 518 tutela software

  - l. 23/12/1993 n. 513 crimini informatici

  - l. 31/12/1996 n.675 trattamento dei dati personali   - D.Lgs. 6/5/1999 n.169 tutela banche dati

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A livello esemplificativo (Italia) ...   Norme dettate “in considerazione” di Internet

  - D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 / DPR 28 dicembre 2000 n. 445

  - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, riforma la disciplina del commercio

  - D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 185, che ha recepito la Direttiva 97/7/CE

  - l. 24 novembre 2000 n. 340, art. 24, sulle gare informatiche della P.A.

  - D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123, sul processo elettronico

  - D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, attuazione direttiva 2000/31/CE in materia di commercio elettronico

  - D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, codice della privacy

  - D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, il cd Codice delle comunicazioni elettroniche

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A livello esemplificativo (Italia) ...   Norme dettate “in considerazione” di Internet

  - D.L. 22 marzo 2004 n. 72 (l. 128/2004), il c.d. Decreto Urbani, contro

pirateria

  - D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, sulla posta elettronica certificata

  - D.Lgs. 11 febbraio 2005 n. 82, il Codice dell’Amministrazione digitale

(modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)

  - D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale

(modificato D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131)

  - D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 190, Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa

alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

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A livello esemplificativo (Italia) ...

  Norme dettate “in considerazione” di Internet

-  Legge 18 marzo 2008, n. 48, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del

Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre

2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno

-  D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110, in materia di atto pubblico informatico redatto dal

notaio

-  D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (Crescitalia 2.0) che introduce l’Agenda Digitale nel

nostro Paese

-  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 c.d. “Decreto Trasparenza”

  -…

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La protezione dei dati personali: principi e punti di

riferimento del D.Lgs. 196/2003

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La legge sulla “privacy” …

ü È una normativa aspramente criticata;

ü in linea di massima (per quello che rappresenta),

spesso apprezzata;

ü comunque costantemente (in genere a sproposito)

evocata !

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La legge sulla “privacy” …

Infatti, un testo normativo estremamente complesso ed oscuro, ed allo stesso tempo una sua probabilmente eccessiva pervasività, insieme ad una divulgazione non certo esente da critiche, hanno fatto sì che la disciplina in materia sia una delle maggiormente equivocate del nostro ordinamento.

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La legge sulla “privacy” …

ü  Questo con particolare riferimento:

- al suo oggetto,

- al suo ambito di applicazione,

- ad alcune sue disposizioni,

- alla sua terminologia.

-  Nella specie il problema terminologico ha creato numerosi equivoci in diverse realtà, ad esempio (ed in particolar modo) per il settore sanitario

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Il rapporto tra D.Lgs. 196/2003 e il Giurista

L’entrata in vigore della l. 675/1996 prima, e del D.Lgs. 196/2003 poi, ha avuto un impatto difficile nei confronti della figura di giurista.

La percezione è stata quella di un’ennesima incombenza su professioni già molto provate da numerose difficoltà (percezione negativa che si è poi protratta negli anni).

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Il rapporto tra D.Lgs. 196/2003 e l’avvocato

Così, tra una fila alle poste per dare una (inutile) data certa al Documento Programmatico della Sicurezza (D.P.S.), e numerose richieste di chiarimenti all’Autorità relativamente all’obbligo o meno di notificazione, il difficile approccio si è addirittura concretizzato per gli avvocati in una proposta di legge

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Il rapporto tra D.Lgs. 196/2003 e l’avvocato

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Il rapporto tra D.Lgs. 196/2003 e l’avvocato

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Il rapporto tra D.Lgs. 196/2003 e il magistrato

In realtà l’approccio problematico nacque probabilmente sulla base di una non chiara conoscenza, o forse una mancanza di conoscenza, dell’importante, ma certamente anche complessa, disciplina in materia. Ma questa osservazione non si limitava solo alla categoria degli avvocati, ma anche per i magistrati: in questo caso esempio può essere richiamato non la fila alla posta, ma il problema del nome delle parti nelle sentenze, o la cancellazione degli stessi nei fogli di udienza, o peggio la consapevolezza della legge vigente.

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Il rapporto tra D.Lgs. 196/2003 e il magistrato

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Il rapporto tra D.Lgs. 196/2003 e il magistrato

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Il rapporto tra D.Lgs. 196/2003 e il magistrato

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In premessa alcune precisazioni sul D.Lgs. 196/2003

Ø  non è una legge sulla privacy ! (o almeno non solo) Ä  ma disciplina il trattamento di dati personali

Ø non è una legge che si applica alle banche dati Ä  ma ai trattamenti dei dati personali in genere

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In premessa alcune precisazioni sul D.Lgs. 196/2003

Ø la devono rispettare non le sole persone giuridiche

Ä ma anche a quelle fisiche, la P.A. e ogni altro ente, organismo o associazione

Ø oggi tutela solo le persone fisiche

Ø è una normativa che fissa una serie di diritti ed obblighi Ä in capo al soggetto i cui dati vengono trattati Ä in capo al soggetto che tratta dati personali

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Il Codice in materia di protezione dei dati

personali

(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

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Il Codice per la “privacy”

Ø è composto da 186 articoli divisi in 3 parti, di cui la prima fissa principi generali e finalità, nella seconda gli aspetti particolari, nella terza quelli “patologici”;

Ø è integrato da 3 allegati relativi a codici di deontologia, misure minime di sicurezza e trattamenti non occasionali in ambito giudiziario o per fini di polizia;

Ø  sostituisce tutta la normativa precedente in tema di trattamento di dati personali e privacy, e quindi oggi rappresenta la disciplina di riferimento;

Ø ha un oggetto molto ampio, che lo rende di applicazione diffusa.

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Il Codice per la “privacy”: finalità

ü  garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;

ü  disciplinare il trattamento dei dati personali assicurando un elevato livello di tutela di tali diritti e delle indicate libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

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Il “Codice per la privacy”

“Chiunque

ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”

(art. 1 D.Lgs. 196/2003)

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Il Codice per la “privacy” si applica

F a tutti i trattamenti dei dati personali, svolti anche senza l’ausilio di strumenti elettronici;

F  a chiunque effettui trattamenti stabilito nel territorio dello Stato (prima era “a qualunque trattamento effettuato nel territorio dello Stato”);

F  a chiunque, pur non stabilito nel territorio della UE, impiega mezzi (anche non elettronici) situati nel territorio dello Stato (in tale ipotesi il titolare dovrà nominare un rappresentante nello Stato per

l’applicazione della normativa in materia di riservatezza).

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Definizione di trattamento

“qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti anche senza l‘ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l‘elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l‘utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati”

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Definizione di “dato personale”

•  “qualunque informazione relativa a persona fisica (persona

giuridica, ente od associazione) identificata o identificabile, anche

indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra

informazione, ivi compreso un numero di identificazione

personale”.

•  “dati identificativi”, i dati personali che permettono l'identificazione diretta o

indiretta dell'interessato

•  “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere

associato ad un interessato identificato o identificabile

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Il Codice per la “privacy” non si applica

Ø ai trattamenti di dati non personali (e tra questi oggi rientrano le

informazioni relative a persone giuridiche, enti o associazioni)

Ø alle elaborazioni di dati personali poste in essere da persone fisiche a fini esclusivamente personali (salvo che i dati siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione)

Ø ma anche in questo caso si deve osservare la disciplina in materia di misure di sicurezza (art. 31), e quella in tema di risarcimento del danno eventualmente procurato (art. 15)

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… quindi …

o  il Codice risulta avere un ambito di applicazione "globale", limitata unicamente dalle diverse interpretazioni date dal Garante con riferimento a specifiche fattispecie

o  con ciò aumentando l'indeterminatezza delle singole disposizioni e le difficoltà di chi deve applicarle

o  disposizioni che comunque devono essere applicate ed osservate

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La disciplina del trattamento dei dati

personali

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Disciplina: le modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali deve essere funzionale rispetto ad uno scopo lecito e

determinato

Il D.Lgs. 196 (art. 11) stabilisce infatti che

i dati personali oggetto di trattamento sono

Ä  trattati in modo lecito e secondo correttezza

Ä  raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed

utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili

con tali scopi;

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Disciplina: le modalità di trattamento

Ä esatti e, se necessario, aggiornati;

Ä pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità

per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

Ä conservati in una forma che consenta l'identificazione

dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a

quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati

raccolti o successivamente trattati (e dunque distrutti

quando venga meno lo scopo per il quale sono stati

raccolti).

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Principi e obblighi che deve rispettare il titolare del trattamento

Principio di necessità del trattamento

Ä  “I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante

- dati anonimi

- opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità”

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Principi e obblighi che deve rispettare il titolare del trattamento

Ipotesi di violazione del principio di necessità del trattamento

Ø  Violailprincipiodinecessitàlacondottadichiraccogliedatiinformapersonalipersvolgereanalisistatistichechepotrebberoesseresvolteinformaanonima.

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Principi e obblighi che deve rispettare il titolare del trattamento

Principio di pertinenza e non eccedenza

Ä  “I dati personali oggetto di trattamento sono (…) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati”

Ä Il trattamento deve essere svolto solo sui dati personali e per le finalità strettamente funzionali agli scopi fissati dal titolare del trattamento o dalla legge.

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Principi e obblighi che deve rispettare il titolare del trattamento

Ipotesi di violazione del principio di pertinenza e non eccedenza

Ø  Viola i principi di pertinenza e non eccedenza l'esposizionenellabachecacondominiale,postainluogoaccessibileanchead estranei al condominio, dell'ordine del giorno di unaassembleacheriportianche lasituazionedebitoriadisingolicondòmini.

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Principi e obblighi che deve rispettare il titolare del trattamento

Ipotesi di violazione del principio di pertinenza e non eccedenza

Ø  Con riferimento alla pubblicazione su un quotidiano delle trascrizioni diconversazioni telefoniche registrate nel corso di un'inchiesta giudiziaria,incombesulgiornalistaildoverediacquisirelecitamenteidocumentirelativialle trascrizioni delle intercettazioni, e di utilizzarli tenendo conto delprincipio della pertinenza rispetto alle finalità perseguite, oltre che dirispettareilparametrodell'essenzialitàdell'informazione.

Pur potendo riferire, anche senza il consenso dell'interessato, notizie ecircostanze di natura privata, il giornalista deve quindi rispettare i limitiimposti dalla tutela della riservatezza, dell'identità personale e della dignitàdella persona,mantenendo il riserbo su quelle parti delle conversazioni cheattengonoacomportamentistrettamentepersonalinonconnessialcontestogiudiziario.

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Principi e obblighi che deve rispettare il titolare del trattamento

Ipotesi di violazione del principio di pertinenza e non eccedenza

Ø  Risultaviolareilprincipiodipertinenzaenoneccedenzal’obbligodi indicareneicontrassegnidaesporresulleautoemotorini, legeneralità, indirizzo o fotografia dei beneficiari portatori dihandicap.

Ø  Daicartelliniidentificativisulpostodilavoro,vannoespuntituttii dati personali che risultino non pertinenti o inutilmenteeccedenti rispetto alle finalità di responsabilizzaremaggiormente il personale o di fornire una conoscenzasufficientedeglioperatorecuientranoinrapporto

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Principi e obblighi che deve rispettare il titolare del trattamento

Principio di liceità e correttezza

Ä Il trattamento deve essere svolto con modalità e per finalità lecite, corrette ed esplicitamente enunciate dal titolare nell’informativa o dalla legge.

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Principi e obblighi che deve rispettare il titolare del trattamento

Ipotesi di violazione del principio di liceità e correttezza

Ø  Violailprincipiodiliceitàecorrettezza,ladiffusioneattraversoimezzidi

informazione,dellanotiziarelativaall’invitoacomparireinnanziall’autoritàgiudiziaria,primachedidettoprovvedimentoabbiaavutoeffettivamente

conoscenzal’interessato.

Ø  ViolailprincipiodiliceitàecorrettezzailTitolarecheraccolgaidati

finalizzandoiltrattamentoallacompilazionedidocumentazionefiscale,eli

utilizzisuccessivamenteperpubblicizzareconvenzioniinmodomiratoinbase

alleinformazioniraccolteafinifiscali.

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Principi e obblighi che deve rispettare il titolare del trattamento

Ipotesi di violazione del principio di liceità e correttezza

Ø  Laraccoltadelconsensoariceveremessaggipromozionali

ottenutoobbligandol’interessatoaprestarloperotteneregli

aggiornamentidelproprioprodottosoftware,costituisceuna

violazionedelprincipiodiliceitàecorrettezzadeltrattamento

deidatipersonalideiclienti.

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Principi e obblighi che deve rispettare il titolare del trattamento

Principio di protezione dei dati personali

Ä Il titolare del trattamento deve adottare le misure di sicurezza minime o idonee per scongiurare la perdita, la distruzione o la sottrazione dei dati personali da lui detenuti.

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Principi e obblighi che deve rispettare il titolare del trattamento

Principio di finalità

Ä I dati personali, legittimamente raccolti, possono essere utilizzati in altre operazioni di trattamento solo “in termini compatibili” con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati.

E ancora il principio di indispensabilità, di qualità delle informazioni, ...

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Disciplina: struttura

  A parte le affermazioni generali appena esaminate, la legge crea una struttura della disciplina del trattamento dei dati personali con diverse articolazioni:

Ø  è prevista un’attività di adeguamento di colui che vuole effettuare il trattamento, attraverso la fissazione di specifici obblighi

Ø  vengono predisposti una serie di strumenti di tutela per il soggetto i cui dati personali sono oggetto di trattamento, con la creazione di appositi diritti

Ø  è prevista la presenza di un organo pubblico che controlla e rende effettiva la realizzazione dei precedenti punti

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Disciplina: struttura

Si identificano tre diverse aree di trattamento dei dati

ð  il trattamento dei dati dei propri clienti

ð il trattamento dei dati dei propri fornitori (no persone giuridiche)

ð  il trattamento dei dati dei propri dipendenti

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Disciplina: adempimenti

- Notificazione /

autorizzazione -Informativa /

consenso

-Adozione di misure

di sicurezza

- Organigramma della propria struttura

- Aspetti pratici relativi all’esercizio diritti interessato

- Gestione dei c.d. “amministratori di sistema”

-Adozione di un Disciplinare interno per l’uso delle dotazioni informatiche

- Modalità di attivazione del Garante, esenzioni di responsabilità, rapporti negoziali, gestione di siti Internet, installazione apparati videosorveglianza …