IL DIRITTO AMBIENTALE DELL’UNIONE EUROPEA Prof. Giovanni Cordini.

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IL DIRITTO AMBIENTALE DELL’UNIONE EUROPEA Prof. Giovanni Cordini

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IL DIRITTO AMBIENTALE DELL’UNIONE EUROPEA

Prof. Giovanni Cordini

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Diritto comunitario

Il diritto comunitario esercita un’influenza particolarmente penetrante sugli ordinamenti interni degli Stati membri in virtù della sua “applicabilita’ diretta”

Trattato Maastricht 07/02/92

Trattato di Lisbona 13/12/07 Diritto dell’Unione da 01/01/09

Distinzione CE - UE

Nozione di diritto comunitario dell’ambiente: ricomprende l’insieme delle norme ambientali comunitarie sia di diritto originario che di diritto derivato.

Problema: rapporto tra diritto comunitario generale e diritto comunitario ambientale, se cioè quest’ultimo si caratterizzi

• per la specificità della materia oggetto delle sue norme (SI)

• per la peculiarità di principi, obiettivi, processi decisionali e strumenti (si deve valutare caso per caso)

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Genesi politica ambientale comunitaria

Atto Unico Europeo del 1986 viene per la prima volta disciplinata la

politica ambientale a livello dei trattati istitutivi.

avvio di una politica d’insieme in materia ambientale

direttive isolate per l’avvicinamento delle legislazioni con finalità sia

economiche che ambientali

Vertice di Parigi ottobre ‘72

crescita economica deve considerare la protezione

dell’ambiente

Primo programma di azione per l’ambiente

• per miglioramento mercato interno e contestuali obblighi per tutela ambiente

• 79/409/CEE conservazione uccelli selvatici

• 85/337/CEE valutazione impatto ambientale

• 75/442/CEE smaltimento rifiuti

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Principi nei Trattati istitutivi

Atto Unico Europeo ’86: obiettivi e principi del Primo Programma d’Azione elevati a diritto comunitario originario

Trattato di Maastricht ‘92: obiettivo tutela ambientale, principio di precauzione, necessità di misure per risolvere problemi ambientali regionali e mondiali (Titolo XVI Trattato CE)

Trattato di Amsterdam ‘97: conferma perseguimento elevato livello protezione ambientale (titolo XIX)

Trattato di Nizza ‘01: procedure per l’adozione atti in materia ambientale

Trattato di Lisbona ‘09: estensione della regolamentazione ai “cambiamenti climatici” (art. 174)

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Atti comunitari in materia ambientale

Direttive: le più utilizzate in considerazione della maggiore flessibilità necessaria alle diverse situazioni degli Stati membri

Regolamenti: utilizzati solo nei casi in cui è necessaria e possibile una disciplina uniforme previa armonizzazione delle normative nazionali

Decisioni: rivolte a soggetti determinati (ad esempio le imprese)

Raccomandazioni e pareri: atti non vincolanti

Programmi di azione: atti atipici di programmazione ampiamente utilizzati

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Applicazione differenziata

Tra i principali obiettivi della politica ambientale comunitaria (art. 174) notevole rilievo riveste la necessita di tener conto delle diverse situazioni regionali, delle diverse condizioni ambientali e della necessità di assicurare uno sviluppo territoriale equilibrato

necessità di diversificazione, alta flessibilità e capacità di adattamento

• art.161 secondo comma: il Consiglio può concedere deroghe temporanee o sostegno finanziario a Stati che valutino eccessivamente onerosa l’esecuzione di specifiche misure ambientali.

• art.174, par.2, secondo comma: il Consiglio può autorizzare gli Stati a prevedere misure nazionali provvisorie di deroga, soggette a controllo comunitario

• art.176 gli Stati possono mantenere e prendere provvedimenti per una tutela anche maggiore di quella assicurata dalla Comunità

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Diritto all’ambiente nel diritto comunitario

La politica ambientale comunitaria è stata concepita come strumento per migliorare la vita dei cittadini attraverso politiche e iniziative degli Stati membri, ma non per conferire loro specifici diritti in questo campo.

Anche sul piano processuale i diritti riconosciuti ai singoli sono alquanto limitati, sono escluse azioni contro gli Stati.

Diritti soggettivi in materia ambientale sono configurabili solo con riferimento a specifici aspetti ( accesso alle informazioni e alla giustizia)

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Agenzia Europea dell’Ambiente

Regolamento CEE 1210/90 Sede: Copenaghen

organismo indipendente che pone come obiettivo principale di garantire uno stato qualitativo ottimale dell’ambiente

conformemente alle disposizioni stabilite nei trattati e nei programmi di azione della Comunità in materia ambientale

“soddisfare i bisogni del presente senza compromettere

la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni“

SVILUPPO SOSTENIBILE

potenziare il concetto di

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Agenzia Europea dell’Ambiente

Settori prioritari di attività:

• aria • acqua• suolo• gestione rifiuti

• emissione sonore• sostanze chimiche • litorale e mare

Composizione: 32 paesi membri

• stati membri UE (entrano automaticamente)

• 3 stati membri dello spazio economico europeo (Islanda, Norvegia, Liechtestein)

• Turchia

• Svizzera

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Agenzia Europea dell’Ambiente

Funzioni:

• registrare, analizzare e diffondere i dati sullo stato dell’ambiente;

• fornire agli stati membri le informazioni oggettive per formulare e attuare politiche ambientali efficaci;

• sviluppo ed integrazione delle tecniche di previsione ambientale

• assicurare un’ampia diffusione di informazioni ambientali attendibili.

per fare questo l’agenzia è dotata di una rete di monitoraggio che

garantisce l’acquisizione dei dati sulle condizioni ambientali

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Agenzia Europea dell’Ambiente

Stuttura:

tavolo di amministrazione composto da:

comitato tecnico

un rappresentate della comunità europea

due scienziati designati dal parlamento europeo

rappresentati degli stati membri

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Il Principio Precauzionale

• La possibilità per uno Stato di adottare misure nazionali per prevenire il degrado ambientale, nell’ipotesi di un rischio di danno grave o irreversibile di cui non si ha ancora una certezza scientifica.

Il principio precauzionale

• E’ una politica di condotta cautelativa rivolta ad unire le esigenze di sviluppo con quelle di salvaguardia dell’ambiente

Principio 15 – Dichiarazione di Rio

introduce

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Il principio precauzionale

L’applicazione del principio richiede tre elementi chiave:

1. Identificazione dei potenziali rischi derivanti da un fenomeno, un prodotto, un processo;

2. Valutazione scientifica del rischio;

3. Mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere la presenza dei rischi identificati.

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• proporzionali rispetto al livello di protezione prescelto;

• non discriminatorie nella loro applicazione;

• coerenti con misure analoghe già adottate;

• basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri;

• soggette a revisioni alla luce dei nuovi dati scientifici.

Il principio precauzionale

Nel caso in cui si ritenga necessario agire, le linee guida per la sua applicazione devono essere

Misure risultanti dal ricorso al principio di precauzione

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Applicazioni

• A livello europeo il principio di precauzione è stato ufficialmente adottato come uno strumento di decisione nell'ambito della gestione del rischio in campo di salute umana, animale e ambientale.

• Tra le più importanti applicazioni c'é quella della sicurezza alimentare. La legge quadro in materia di sicurezza alimentare (Regolamento EC No. 178/2002) riporta il principio di precauzione come uno degli strumenti da utilizzare per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

Il principio precauzionale

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FattoNel 1999 la petroliera Erika, noleggiata dalla Total International, affondava a35 miglia dalla costa francese sversando una parte del suo carico e del combustibile in mare e causando un inquinamento del litorale atlantico francese appartenente al Comune di Mesquer.Conseguentemente il Comune di Mesquer ha chiesto alla Total il risarcimento dei danni causati dai rifiuti sversati sul suo territorio.

La causa è giunta alla Corte di Cassazione francese la quale, con decisione del 28 marzo 2007, ha chiesto alla Corte di Giustizia una pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 234 TCE, sull’interpretazione degli artt. 1 e 15

della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai

rifiuti, come modificata dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, nonché sull’allegato I di tale direttiva.

Sentenza rifiuti

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, 24 giugno 2008, procedimento C-188/07

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Rifiuti – inquinamento idrico – nozione di rifiuti – olio pesante venduto per

essere utilizzato come combustibile – qualificazione.

art. 1, lett. a), direttiva 75/442 e s.m.:

rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.

Sentenza rifiuti

Diritto

I questione pregiudiziale

Risposta della CorteOlio pesante venduto come combustibile non costituisce un rifiuto, ai sensi della direttiva 75/442, nei limiti in cui tale sostanza è sfruttata o commercializzata a condizioni economicamente vantaggiose e può essere effettivamente utilizzata come combustibile senza necessitare di preliminari operazioni di trasformazioni.

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II questione pregiudiziale

Rifiuti – nozione di rifiuti - olio pesante accidentalmente sversato –

qualificazione ai sensi della categoria Q4 dell’allegato I – direttiva 75/442.

Sentenza rifiuti

E’ solo un indizio, non consente pertanto di per sé di qualificare come rifiuti gli idrocarburi che siano stati accidentalmente sversati e che siano all’origine di un inquinamento del terreno o delle acque sotterranee (cfr. sentenza Van de Walle).

“sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subìto qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all’incidente in questione”.

Allegato I, direttiva 75/442, “Categoria di rifiuti”, al punto Q4, rifiuto:

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Sentenza rifiuti

Occorre verificare:• se gli idrocarburi accidentalmente sversati costituiscano o meno un prodotto riutilizzabile senza previa trasformazione; • se tale sversamento accidentale di idrocarburi sia un atto mediante il quale il detentore si disfa di questi ultimi ex art. 1, lett. a), direttiva 75/442.

Risposta della Corte

Idrocarburi accidentalmente sversati in mare in seguito ad un naufragio, che risultino miscelati ad acqua nonché a sedimenti e che vadano alla deriva lungo le coste di uno Stato membro, costituiscono rifiuti ex art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, in quanto non possono più essere sfruttati o commercializzati senza preliminari operazioni di trasformazione.

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III questione pregiudiziale

Costo smaltimento rifiuti a seguito del naufragio della nave che trasportavala sostanza sversata in mare, anche nel caso in cui il prodotto, al momento dell’incidente, fosse trasportato da terzi?• produttore del prodotto causa dei rifiuti• e/o venditore o noleggiatore

(art. 1, lett. b) e lett. c), direttiva 75/442 e s.m.art. 15, direttiva 75/442 e s.m.)

Sentenza rifiuti

Risposta della Corte• Il giudice nazionale può considerare colui che ha venduto tali idrocarburi e noleggiato la nave che li ha trasportati come produttore dei rifiuti e in questo modo come precedente detentore, se tale giudice perviene alla conclusione che detto venditore-noleggiatore ha contribuito al rischio che si verificasse l’inquinamento determinato dal naufragio, in particolare se si è astenuto dall’adottare provvedimenti diretti a prevenire un tale evento (es. scelta nave).

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• Qualora risulti che i costi connessi allo smaltimento dei rifiuti prodotti da uno sversamento accidentale in mare non sono oggetto di accollo da parte di un fondo di risarcimento o non possono esserlo a motivo dell’esaurimento del limite massimo di risarcimento previsto per il sinistro, il diritto nazionale dello Stato membro (nel caso la Francia) impedisce che tali costi siano sostenuti dal proprietario della nave e/o del noleggiatore di quest’ultima, sebbene tali soggetti debbano essere qualificati come detentori.Il diritto nazionale dovrà quindi consentire, al fine di garantire una trasposizione conforme dell’art. 15 della direttiva, che i costi siano sopportati dal produttore del prodotto che ha generato i rifiuti così sversati.

Sentenza rifiuti

produttore può essere tenuto a farsi carico di tali costi solo se, mediante la sua attività, ha contribuito al rischio che si verificasse l’inquinamento prodotto dal naufragio della nave.

Principio chi inquina paga