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Università degli Studi di Pavia

PRINCIPI COSTITUZIONALI DI TUELA AMBIENTALE E

SVILUPPO SOSTENIBILE

PROF. GIOVANNI CORDINI

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Dimensione dell’intervento: ecosistema non riducibile alle ordinarie delimitazioni territoriali: il problema dei confini e gli interventi sovranazionali

I principi costituzionali: sono utili per varie ragioni 1) Bilanciamento interessi; 2) Priorità per le giurisdizioni; 3) Orientamento legislazione; 3) Indirizzo di governo; 4) Funzione educativa – diritto non imposto ma capace di orientare le scelte

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Il costituzionalismo latino-americano:

La Colombia (1991), nell’art. 80, fa riferimento allo sviluppo sostenibile mettendolo in relazione allo sfruttamento delle risorse naturali.

Argentina (1994) ed Uruguay (1996) ne parlano nei termini di “sviluppo umano”, subordinando la sostenibilità ambientale al raggiungimento della qualità della vita (sottolineando il legame persona umana e ambiente).

Le Costituzioni di Brasile (1988), Salvador (2000), Costa Rica (2001), Guatemala (1993), fanno riferimento ad un “ambiente ecologicamente equilibrato”.

Il principio dello “Sviluppo sostenibile” qui si configura nei termini di salvaguardia del proprio patrimonio naturale e

dei singoli beni ambientali che lo costituiscono.

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Nelle Costituzioni di Paesi come la Bolivia (1967), il Guyana (1970), il Nepal (1990), il Burundi (1992), il Burkina-Faso (1991), si sottolinea la preoccupazione che sia lo Stato a garantire la tutela e lo sfruttamento razionale delle sue risorse, e a prendere le misure necessarie per conservare e migliorare l'ambiente.

E’ messa in rilievo l’attenzione all’ambiente come bene pubblico.

Lo Stato deve dare la priorità alla protezione dell'ambiente e anche alla prevenzione di ulteriori danni fisici dovuti ad attività legate allo sviluppo economico, e deve impegnarsi di aumentare la consapevolezza del pubblico in generale circa la pulizia ambientale.

La stessa lettura sembra comune anche a molti altri Paesi del Terzo Mondo, dell’America Centrale e Meridionale, dell’Africa e dell’Asia , la cui preoccupazione fondamentale risulta essere quella di contrastare fenomeni di degrado ambientale, ma anche di corruzione e criminalità ambientale, che possano accrescere il depauperamento e lo sfruttamento delle proprie risorse:

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Il testo costituzionale dell’Angola (1992) parla di “diritto alla protezione ambientale” e si propone di guidare lo sviluppo garantendo un uso razionale ed efficiente delle capacità produttive e delle risorse nazionali. Si sottolinea ancora che tutte le risorse naturali appartengono allo Stato che determina i termini entro cui sfruttarli.

Di ruolo e doveri dello Stato nei confronti della salvaguardia ambientale parlano anche i testi costituzionali del Sudan (1998) e della Cambogia (1993 e 1999).

La Costituzione del Ciad (1996) – negli Art.47, 50 e 52 - sottolinea la responsabilità personale di tutte le persone.

In questi testi emerge un orientamento inteso a mettere in primo piano l’esigenza di riservare allo Stato ogni decisione relativa

all’utilizzo delle “risorse preziose” del Paese, spesso configurando lo “sviluppo sostenibile” in stretto collegamento

con i doveri pubblici e la pianificazione economica.

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Le Costituzioni di Germania (revisione 1994) e Finlandia (revisione 1999) hanno introdotto il concetto di sviluppo sostenibile, senza citarlo espressamente, e facendo riferimento alle “naturali condizioni di vita” che devono essere tutelate anche nei confronti delle “generazioni future”.

Il testo costituzionale della Grecia (riforma 1986), all’ art.24, stabilisce che “la protezione dell’ambiente naturale e culturale costituisce un dovere dello Stato”.

Nella Costituzione della Spagna non si fa riferimento al concetto in esame. Si dice solo che “tutti hanno diritto di godere di un ambiente adeguato per lo sviluppo della persona”.

Il Costituzionalismo europeo:

Si osserva che queste Costituzioni, che pure hanno inserito “articoli ambientali”, ben raramente fanno diretto

riferimento allo “sviluppo sostenibile”.

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Paesi europei che hanno introdotto il concetto di “Sviluppo sostenibile” nei loro testi costituzionali:

Nella Costituzione del Portogallo (revisione 1997) si fa riferimento allo “Sviluppo sostenibile” sottolineando che è un dovere prioritario dello Stato quello di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Anche nel testo della Svizzera (riforma 2000) si fa espresso riferimento allo “Sviluppo sostenibile”, inteso come “rapporto durevolmente equilibrato tra natura, capacità di rinnovamento e sua utilizzazione da parte dell’uomo”.

La Francia, con la Legge costituzionale n. 2005 del 2005 ha dedicato un’attenzione specifica allo sviluppo sostenibile, arrivando ad approvare una vera e propria “Carta dell’Ambiente”. La tutela dell’ambiente deve essere realizzata in quanto costituisce un “interesse fondamentale della Nazione”.

Emerge la sensazione che l’Europa abbia avuto bisogno che i concetti di “Sviluppo sostenibile” venissero lungamente elaborati e si sedimentassero. Ciò è avvenuto grazie

anche alle dichiarazioni internazionali (in particolare Rio de Janeiro). I legislatori costituzionali europei hanno voluto però adattare il principio ai propri ordinamenti interni, configurandoli in chiave più dinamica e di azione strategica.

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SAN SALVADOR Riforma costituzionale del 2000

L’art. 117 della Costituzione del Salvador (del 1983, riformata nel 2000) afferma:

«Es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible».

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COSTITUZIONE ALBANIA 2008:Article 59 1. The state, within its

constitutional powers and the means at its disposal, aims to supplement private initiative and responsibility with:

e) a healthy and ecologically adequate environment for the present and future generations;

f) rational exploitation of forests, waters, pastures and other natural resources on the basis of the principle of sustainable development;

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LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’UE

UEUE

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Le Costituzioni che hanno inserito “articoli ambientali”, non sempre hanno fanno diretto riferimento allo

“sviluppo sostenibile”.

GreciaOlandaGermaniaFinlandiaSpagnaUngheriaSloveniaMaltaLettoniaLituaniaEstonia

FranciaSvizzera

Portogallo Rep. Slovacca

Rep. Ceca Polonia

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Il concetto di sviluppo sostenibile non è presente nelle costituzioni di Il concetto di sviluppo sostenibile non è presente nelle costituzioni di

Lituania, Estonia: tutela del diritto a mantenere integro l’ambiente (anche in capo ai singoli) Ungheria: diritto

individuale all'ambiente salubre.

Finlandia (1999): articolo 20

Olanda: è compito dell'autorità "mantenere abitabile il paesaggio e proteggere l'ambiente“

Germania (1994): nell’articolo 20a si afferma che le “naturali condizioni di vita” devono essere tutelate per le “generazioni future”

Lettonia: informazioni esaurienti sullo stato delle condizioni dell'ambiente

Slovenia, Malta: diritto al patrimonio artistico e naturale.

Grecia (1986): nell’articolo 24 si dichiara che “la protezione dell’ambiente naturale e culturale costituisce un dovere dello Stato”

Spagna: l’articolo 45, riconosce che “tutti hanno diritto di godere di un ambiente adeguato per lo sviluppo della persona”

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sviluppo sostenibilesviluppo sostenibile

Svizzera (2000): articolo 73, intitolato “sviluppo sostenibile”: «La Confederazione e i Cantoni operano in favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell’uomo».

Portogallo (1997): nell’articolo 81 si afferma “Spetta prioritariamente allo Stato….promuovere l’incremento del benessere sociale e

economico e della qualità della vita delle persone, specialmente meno favorite, nel quadro di una strategia di sviluppo sostenibile”

Polonia, Rep. Slovacca, Rep. Ceca: tutela della salute umana e dovere delle autorità pubbliche di "garantire la sicurezza ecologica delle presenti e delle future generazioni " mantenendo l’equilibrio tra usi economici e protezione ambientale.

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sviluppo sostenibilesviluppo sostenibile

Francia (2005): con legge costituzionale approva la “Carta dell’ambiente”da affiancare ai principi costituzionali.

Nella Carta si fa presente: •«che l’ambiente è patrimonio comune degli esseri umani» •«che al fine di assicurare uno sviluppo sostenibilesviluppo sostenibile, le scelte destinate a rispondere dei bisogni del presente non devono compromettere la capacità delle generazioni future, e degli altri popoli, di soddisfare i loro propri bisogni».

•che la tutela dell’ambiente deve essere realizzata in quanto costituisce un “interesse fondamentale della Nazione”

•che: «le politiche pubbliche devono promuovere uno sviluppo sostenibilesviluppo sostenibile conciliando la protezione dell’ambiente con lo sviluppo economico ed il progresso sociale».

•che lo stato si impegna a conformare allo spirito della Carta ambientale «l’azione europea e internazionale della Francia».

Nella costituzione francese si ritrovano i principi delle Carte internazionali sull’ambiente, i caratteri propri del percorso storico,

la salvaguardia dell’ambiente, nella prospettiva dello “sviluppo sostenibile”.

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LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’ITALIA

articolo 117 (legge cost. n. 3 del 2001 art. 3)

“…Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: … s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. … …Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: … governo del territorio; … valorizzazione dei beni culturali e ambientali …”

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articolo 9 della CostituzioneLa Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e

tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

Progetti di legge per la modifica dell’art. 9 (XIV legislatura parlamentare):

inserire la tutela dell’ambiente nella prima parte del testo costituzionale riguardante i principi fondamentali della Repubblica.

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Dei vari progetti di modifica solo uno:

il progetto n. 101 depositato il 26 aprile 2006 dall’on. Fabio Mussi reca nel titolo l’espressione “sviluppo sostenibile”.

“Modifica all' articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemie di promozione dello sviluppo sostenibile”.

La proposta di legge costituzionale si compone di un unico articolo che recita: «All’articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Riconosce e garantisce l ’ambiente e gli ecosistemi quali beni inviolabili e valori fondamentali propri e del pianeta.

Promuove lo sviluppo sostenibile e il rispetto degli animali. Protegge le biodiversità.

Tutela l’accesso all’acqua quale bene comune pubblico».

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Lo scenario attuale è ricco ed in evoluzione.Il diritto all’ambiente e la sostenibilità dello sviluppo,

siano essi ricondotti alla salute o, più in generale, al patrimonio culturale di una Nazione,

vanno diffusi, tutelati e promossi.

Si registra comunque,anche grazie alle conferenze internazionali sull’ambiente,

una tendenza a far proprio il principio di sostenibilità dello sviluppo.

Nell'Unione Europea c’è la ricerca di un equilibrio verso lo "sviluppo sostenibile“

Sviluppo sostenibile inteso come valore – qualità della vita umana

Sviluppo sostenibile inteso come principio regolatore

Da esso discendono immediati effetti giuridici

mettendo il cittadino nella condizione di poter “agire per l’ambiente”

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viene promosso il coinvolgimento di tutti i protagonisti (pubblici amministratori e cittadini), attraverso forme di partecipazione alle scelte preliminari e alla gestione, in particolare per le aree protette e per la configurazione del regime giuridico dell'area soggetta a tutela

è chiaro e percepito il miglioramento che deriva dalla valorizzazione che consegue dalla salvaguardia del territorio e da un miglioramento della qualità complessiva dell'ambiente di vita.  

Considerazioni finali

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Considerazioni Finali

Il modello “command and control” riesce tuttora importante per la tutela dell’ambiente

sia in ambito globale che nei singoli ordinamenti. Altre forme di soft law,

incentivi, esenzioni fiscali, mecenatismo ecc. possono risultare utili ma non sono tali da

offrire sicure garanzie in tema di responsabilità ambientale per cui non possono del tutto sostituire le regole

giuridiche vincolanti.