IL COSTO AMMORTIZZATO E L ATTUALIZZAZIONE … · La definizione del criterio del costo ammortizzato...

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Commissione per i Principi Contabili Nazionali ed Internazionali I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DELL’OIC LE NOVITÀ IN TEMA DI DERIVATI, COSTO AMMORTIZZATO E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IL COSTO AMMORTIZZATO E LATTUALIZZAZIONE INTRODUZIONE AGLI ASPETTI TEORICI E APPLICATIVI ROMA 8 APRILE 2016 Prof. Dott. Ubaldo Cacciamani – Studio Mastrangelo

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Commissione per i Principi Contabili Nazionali ed Internazionali

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DELL’OIC LE NOVITÀ IN TEMA DI DERIVATI, COSTO AMMORTIZZATO

E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IL COSTO AMMORTIZZATO E L’ATTUALIZZAZIONE INTRODUZIONE AGLI ASPETTI TEORICI E APPLICATIVI

ROMA 8 APRILE 2016

Prof. Dott. Ubaldo Cacciamani – Studio Mastrangelo

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Ø  Il d.lgs. 139/2015, nel recepire la direttiva 34, ha aggiunto un ultimo periodo al n. 1) dell’art. 2426 c.c. che introduce il criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, prevedendo che “1) …; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”.

Ø  L’art. 2426 n. 9) c.c. non è stato emendato e continua a prevedere che “9) … (omissis) …, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), …”.

La nuova disciplina del codice - titoli

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Ø  Il nuovo art. 2426 n. 8) c.c. introduce il criterio del costo ammortizzato per i crediti e i debiti: “8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.

Ø  Conseguentemente all’introduzione del criterio del costo

ammortizzato: §  è stato riformulato il n. 7) dell’art. 2426 c.c. dedicato ad

aggi e disaggi di emissione, prevedendo che: “7) il disaggio e l’aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8)”.

§  è stato eliminato l’obbligo di esporre i disaggi e gli aggi di emissione nelle voci Ratei e risconti attivi e passivi.

La nuova disciplina del codice - crediti, debiti, aggi e disaggi

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Ø  L’art. 2426 co. 2 prevede che la definizione di “costo ammortizzato” deve essere mutuata dagli IAS-IFRS omologati nell’Unione europea: “Ai fini della presente Sezione, per la definizione di … (omissis) … “costo ammortizzato” … (omissis) … si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea”

Ø  La definizione del criterio del costo ammortizzato non può prescindere dalla definizione del “criterio dell’interesse effettivo”, espressamente richiamato dalla definizione di costo ammortizzato dello IAS 39.9

La nuova disciplina del Codice La definizione del criterio del costo ammortizzato

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Ø  IAS 39.9 - “Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è:

1.  il valore a cui è stata valutata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale,

2.  aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza,

3.  e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.

La nuova disciplina del codice La definizione del criterio del costo ammortizzato

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Ø  IAS 39.9 - “Il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo.

Ø  Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria”.

La nuova disciplina del codice La definizione del criterio del costo ammortizzato

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Ø  IAS 39.9 - “Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un’entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un’opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti.

Ø  Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari similari possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l’entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)”

Ø  “I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario”

La nuova disciplina del codice La definizione del criterio del costo ammortizzato

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Ø  Nella Direttiva non vi sono espressi riferimenti al criterio del costo ammortizzato, poiché è un criterio che rientra a pieno titolo nell’alveo del criterio del costo storico applicato alle attività e passività finanziarie.

Ø  La definizione generale di costo contenuta nella Direttiva supporta ed include anche quella di costo ammortizzato: “6) ‘prezzo di acquisto’: somma del prezzo da pagare e degli eventuali costi accessori, detratte eventuali riduzioni accessorie del costo di acquisto”.

In lingua inglese: “6) 'purchase price' means the price payable and any incidental expenses minus any incidental reductions in the cost of acquisition” (art. 2, n. 6, Dir. 2013/34/UE).

La definizione di costo nella Direttiva 34 supporta il criterio del costo ammortizzato

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Ø  Tasso di interesse effettivo = TIR = tasso che attualizza esattamente i flussi di cassa futuri (CF1 … CFn) dello strumento finanziario al valore contabile rilevato in sede di rilevazione iniziale (CF0). È un tasso di interesse composto, costante lungo la durata dello strumento finanziario.

Ø  L’algebra insegna che per trovare l’incognita TIR occorre risolvere, con procedimento iterativo, un’equazione polinomiale di grado n (per n > 4 l’equazione non può essere risolta attraverso una formula risolutiva chiusa).

Ma per fortuna esistono i fogli di calcolo elettronico!

§  Formula di excel TIR.COST nel caso di flussi di cassa periodici ripartiti su intervalli di tempo equidistanti l’uno dall’altro (es.: flussi semestrali)

§  Formula di excel TIR.X nel caso di flussi di cassa ripartiti in modo non omogeneo nel tempo (es.: CF1 dopo 22 gg., CF2 dopo 65 gg., CF3 dopo 365 gg.)

Il Tasso di interesse effettivo è il TIR-tasso interno di rendimento (o IRR)

CF 0 =CF1

(1+TIR)+

CF 2

(1+TIR)2+...+ CFn

(1+TIR)n

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Ø  Il procedimento di attualizzazione a tassi diversi da quelli derivanti dal contratto deve considerarsi riferito alla sola fase della rilevazione iniziale e non alle valutazioni successive al fine di tenere conto del “fattore temporale”, altrimenti si introdurrebbe surrettiziamente la valutazione dei crediti e debiti a valori correnti (anziché al costo) come regola di valutazione successiva all’iscrizione iniziale.

Ø  Attualizzazione e svalutazione di crediti e titoli non devono essere confuse. La svalutazione è dovuta alla previsione di mancati o minori flussi di cassa in entrata e non attiene alla ridefinizione del tasso di attualizzazione dei flussi, che deve restare quello originariamente determinato in sede di rilevazione iniziale (anche per effetto dell’attualizzazione). Se la svalutazione includesse le riduzioni di valore conseguente all’innalzamento dei tassi di mercato si introdurrebbe la valutazione dei crediti al fair value successivamente alla rilevazione iniziale

Il procedimento di attualizzazione

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Ø  im = Tasso di interesse di mercato (in quanto significativamente diverso dal TIR) = variabile esogena = tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito/credito.

Ø  In questo caso l’incognita non è il tasso di sconto, ma il valore di rilevazione iniziale del titolo/credito/debito - VRI

La formula per la rilevazione iniziale in presenza di attualizzazione

VRI = CF1(1+ im)

+CF 2

(1+ im)2+...+ CFn

(1+ im)n

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Ø  Il procedimento valutativo dei crediti, debiti e titoli di debito dovrebbe quindi snodarsi nelle seguenti fasi essenziali:

①  valutazione iniziale con il criterio del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che porta a individuare il tasso di interesse effettivo (o tasso interno di rendimento);

②  eventuale attualizzazione: il tasso di interesse effettivo calcolato sub 1 dovrebbe poi essere confrontato con i tassi di mercato e se significativamente diverso deve essere allineato al tasso di mercato che, mediante attualizzazione dei flussi di cassa futuri, determina il valore iniziale di iscrizione (diverso da quello generato dalla pura applicazione del costo ammortizzato);

Le fasi del procedimento di valutazione 1/2

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. . .

③  il tasso di interesse determinato a seguito delle fasi 1 e 2 non deve essere più aggiornato durante la vita del credito o debito (salvo il caso di tassi indicizzati ai tassi di mercato), neanche quando esso divenga sensibilmente diverso dai tassi di interesse di mercato, in quanto variare il tasso per allinearlo a quello di mercato equivarrebbe a introdurre surrettiziamente la possibilità di valutare i crediti e i debiti al loro valore corrente (i.e.: sostanzialmente al loro fair value);

④  Svalutazione per i crediti e i titoli: nel corso della durata del credito/titolo occorre procedere a svalutazione quando i flussi di cassa attesi diminuiscono rispetto a quelli stimati in sede di rilevazione iniziale. I flussi rideterminati devono comunque essere attualizzati al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale, poiché se la svalutazione derivasse da una variazione del tasso di attualizzazione per allineamento a quello di mercato si introdurrebbe surrettiziamente la possibilità di valutare i crediti al valore corrente.

Le fasi del procedimento di valutazione 2/2

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Es.: rilevazione iniziale di un finanziamento passivo al costo ammortizzato + attualizzazione 1/2

Valore nominale a pronti (capitale erogato)

- Rimborsi di capitale anticipati corrisposti

+ / - Costi di transazione:spese di istruttoria, oneri di perizia valore dell’immobile per ottenimento di mutui ipotecari, commissioni attive e passive iniziali, spese di emissione,

aggi e disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari, ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza

= Valore di rilevazione iniziale (salvo attualizzazione) ✪

ê

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Es.: rilevazione iniziale di un finanziamento passivo al costo ammortizzato + attualizzazione 2/2

TIR diverso dai

tassi di mercato ?

Valore di rilevazione iniziale = costo ammortizzato (senza attualizzazione)

Attualizzazione dei flussi di cassa futuri al tasso di mercato

SI – con effetti rilevanti

Valore di rilevazione iniziale = valore attuale calcolato al tasso di mercato

NO SI – differenza non significativa

é

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Rilevazioni successive al costo ammortizzato di un finanziamento passivo

Valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio o alla più recente data di rilevazione iniziale

+ Interessi passivi calcolati applicando il tasso di interesse effettivo [o il tasso di mercato] al valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio o alla più recente data di rilevazione iniziale

- Pagamenti di interessi passivi calcolati al tasso nominale- Rimborsi di capitale

= Valore contabile del debito alla fine dell’esercizio

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Diversi principi OIC già oggi utilizzano il metodo dell’interesse effettivo per: §  i disaggi e gli aggi di emissione dei prestiti obbligazionari (OIC 19); §  i premi su obbligazioni (OIC 19); §  i costi iniziali di transazione (es. spese di istruttoria e commissioni

iniziali) e di emissione di finanziamenti e prestiti obbligazionari (OIC 19 e OIC 24);

§  gli interessi attivi/passivi impliciti scorporati dai ricavi di vendita/costi di acquisto di beni o servizi a fronte dei quali sono stati iscritti crediti/debiti con scadenza oltre i 12 mesi sui quali non maturano interessi attivi/passivi espliciti o per i quali il tasso di interesse è irragionevolmente basso rispetto ai tassi di mercato (OIC 15 e OIC 19);

§  gli interessi che derivano da clausole di step-up o step-down sui titoli di debito immobilizzati e dell’attivo circolante (OIC 20);

§  i premi di negoziazione e gli scarti di emissione sia sui titoli di debito immobilizzati che sui titoli di debito dell’attivo circolante (OIC 20).

I PCN vigenti - Il criterio dell’interesse effettivo è già utilizzato negli attuali principi

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Ø  “Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale” (art. 2435-bis, co. 7).

Ø  La stessa facoltà è concessa alle micro-imprese per effetto del rinvio alle norme che disciplinano il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-ter).

La nuova disciplina del codice – esenzioni per imprese minori e micro

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Ø  Una  norma  specifica  di  natura  transitoria  regola  il  passaggio  al  criterio  del  costo  ammor3zzato  in  sede  di  prima  applicazione:  “le  modificazioni  previste  dal  presente  decreto  all'ar3colo  2426,  comma  1,  numeri  1),  …  (omissis)  …  e  8),  del  codice  civile,  possono  non  essere  applicate  alle  componen3  delle  voci  riferite  a  operazioni  che  non  hanno  ancora  esaurito  i  loro  effeA  in  bilancio”

La nuova disciplina del codice – la norma transitoria

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Ø  Nuovo comma 4 art. 2423 C.c.: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. … omissis …”.

Ø  Il costo ammortizzato e l’attualizzazione possono non essere applicati quando i relativi effetti sono “irrilevanti”.

Applicazione del principio generale della rilevanza

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Applicazione del principio generale della rilevanza - Esempi

• Irrilevanzacrediti e debiti di natura commerciale - a breve termine - e senza significativi costi di

transazione

•  Rilevanza

crediti e debiti di natura finanziaria - a medio-lungo termine con

costi di transazione di importo rilevante

- e/o con interessi significativamente diversi dai tassi di mercato

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Esempio di applicazione del costo ammortizzato – 1/5

Rappresentazione nel bilancio del debitore

DatiCapitale finanziato nominale 1.000,00 a

N. rate per anno 1 Tasso nominale di interesse annuo 4,00%

Finanziamento passivo a tasso fisso con rimborso del capiale a scadenza - interesse posticipato

Durata in anni 5 N. rate totali 5

Spese di istruttoria e altri costi iniziali 10,00 bData erogazione 01/01/15

Capitale finanziato effettivo 990,00 a - b

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Esempio di applicazione del costo ammortizzato – 2/5

Data Erogazione

capitale Spese

istruttoria

Interessipassivi

nominali Rimborso

capitale

Totaleflussi dicassa

per data

01/01/15 1.000,00 (10,00) 990,0031/12/15 (40,00) (40,00)31/12/16 (40,00) (40,00)31/12/17 (40,00) (40,00)31/12/18 (40,00) (40,00)31/12/19 (40,00) (1.000,00) (1.040,00)

1.000,00 (10,00) (200,00) (1.000,00) (210,00)

Tasso di interesse effettivo - formula TIR.COST di excel 4,2261%

È il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 1/1/2015-31/12/2019 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale (990).

Flussi di cassa: + = entrata, (-) = uscita

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Esempio di applicazione del costo ammortizzato Le rilevazioni secondo il NUOVO OIC 19 3/5

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Esempio di applicazione del costo ammortizzato Le rilevazioni secondo le versioni dell’OIC 24 e 19 in vigore per i bilanci al 31-12-2015 4/5

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Esempio di applicazione del costo ammortizzato Le rilevazioni secondo le versioni dell’OIC 24 e 19 in vigore per i bilanci al 31-12-2015 5/5