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Il contenuto del diritto internazionale: il principio di autodeterminazione dei popoli

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Il contenuto del diritto internazionale: il principio di

autodeterminazione dei popoli

Il principio di autodeterminazione nella storia del pensiero politico

•  Principio di autodeterminazione come giustificazione del fenomeno statuale e dell’esercizio indisturbato del potere di governo –  Principio di autodeterminazione = principio di non ingerenza

•  Principio di autodeterminazione come sfida al potere costituito –  Popolo contrapposto al governo –  Principio di autodeterminazione e principio rappresentativo

(Kant, Mill) => Criterio di valutazione della legittimità della distribuzione interna del potere (forma di Stato)

–  Principio di autodeterminazione e principio di nazionalità (Fichte, Mazzini, Mancini) => Criterio di valutazione della legittimità della distribuzione esterna del potere (accesso alla statualità, definizione dei confini nazionali)

•  La concezione leninista del principio di autodeterminazione dei popoli –  Diritto dei gruppi etnici e nazionali di decidere liberamente il

proprio destino (indipendenza o autonomia) => Art. 2 del Trattato di Tartu del 2 febbraio 1920 (URSS-Estonia) In virtù del diritto di tutti i popoli liberamente decidere il proprio destino, e anche di separarsi completamente da parte dello Stato di cui fanno parte [...], la Russia riconosce senza riserve l'indipendenza e l'autonomia dello Stato di Estonia, e rinuncia [...] per sempre a tutti i diritti di sovranità già detenuti dalla Russia sul popolo estone [...]

–  Modifiche territoriali solo col consenso delle popolazioni interessate => Art. 3(3) del Trattato di Brest-Litovsk del 3 marzo 1918 (URSS-Potenze Centrali): “La Russia rinuncia ad ogni interferenza negli affari interni di detti territori. Germania e Austria-Ungheria intendono determinare il futuro destino di questi territori, con il consenso dei loro abitanti.”

–  Liberazione dei popoli dal giogo coloniale

L’emersione del principio di autodeterminazione come regola di condotta nelle relazioni internazionali

•  La concezione wilsoniana del principio di autodeterminazione dei popoli: il Discorso sui 14 punti dell’8 gennaio 1918 –  Necessità di rideterminare i confini degli Stati europei sulla

base del principio di nazionalità (ad es. punto 9: “Una rettifica delle frontiere italiane dovrà essere fatta secondo le linee di demarcazione chiaramente riconoscibili tra le due nazionalità”)

–  Necessità di ridefinire lo status dei popoli coloniali in modo da tener conto anche degli interessi di questi ultimi (punto 5: “[...] nel risolvere il problema della sovranità gli interessi delle popolazioni in causa abbiano lo stesso peso delle ragionevoli richieste dei governi)

L’emersione del principio di autodeterminazione come regola di condotta nelle relazioni internazionali

Il principio di autodeterminazione dei popoli tra le due guerre mondiali

Scarsa valorizzazione del principio •  Modifiche territoriali in assenza di previa consultazione delle

popolazioni interessate •  Plebisciti privi di ogni garanzia procedurale •  Mancata inclusione del principio di autodeterminazione nel

Patto della Società delle Nazioni del 28 giugno 1919 •  Pareri della Commissione internazionale di giuristi sul caso

delle isole Aaland (1920-1921) –  Natura esclusivamente politica del principio di

autodeterminazione, tuttavia... •  Protezione delle minoranze garantita dal diritto internazionale •  Secessione della minoranza come extrema ratio in caso di

oppressione (cd. remedial secession)

Il principio di autodeterminazione dei popoli nella Carta delle Nazioni Unite

Art. 1 I fini delle Nazioni Unite sono: [...] 2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale

Art. 55 Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell’eguaglianza dei diritti o dell’autodeterminazione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno: a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale; b) la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa; c) il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione

Principio di natura giuridica autonomo rispetto alle norme volte a tutelare i diritti degli Stati (non ingerenza, uguaglianza

sovrana, divieto dell’uso della forza) in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto

all’autodeterminazione

Il principio di autodeterminazione dei popoli nella Carta delle Nazioni Unite

•  Qual è la fonte del diritto dei popoli all’autodeterminazione?

•  Cosa si intende per “popolo”? •  Cosa si intende per “diritto

all’autodeterminazione”? •  Quali sono le conseguenze della violazione del

diritto all’autodeterminazione?

Il regime giuridico del principio di autodeterminazione dei popoli

Fonte delle norme in tema di autodeterminazione

Duplice natura •  Pattizia

–  Carta delle Nazioni Unite –  Art. 1 comune ai Patti delle NU sui diritti umani del 1966 –  Art. 20 della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli

•  Consuetudinaria –  Dichiarazioni di Principi dell’Assemblea Generale delle Nazioni

Unite (ad es. Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati del 1970)

–  Prassi delle Nazioni Unite –  Giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia

Cosa si intende per “popolo”? •  Assenza di definizioni condivise nella prassi

internazionale •  Due possibili approcci

–  Popolo come demos: complesso indifferenziato degli abitanti di uno Stato

–  Popolo come etnos: collettività umana caratterizzata dalla comune appartenenza ad un medesimo ceppo etnico, dall’identità di lingua e religione e/o da tradizioni politiche/culturali comuni, purché

•  occupi un territorio delimitato e distinguibile •  si contraddistingua per una volontà comune di differenziarsi

dal gruppo dominante

Cosa si intende per “diritto all’autodeterminazione”?

•  Definizione generale ampiamente condivisa (ad es. art. 1 comune ai Patti, Dichiarazione del 1970):

“Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico”

Ma cosa significa in pratica? •  Autodeterminazione esterna:

–  Liberazione da dominazione coloniale o comunque straniera –  Istanze secessionistiche –  Irredentismo

•  Autodeterminazione interna: –  Eliminazione di ostacoli alla partecipazione politica –  Riconoscimento di uno statuto di autonomia per minoranze e popoli indigeni –  Regime change

Il diritto internazionale tutela indifferentemente tutte queste istanze?

Portata oggettiva della tutela offerta dalle norme in tema di autodeterminazione dei popoli

•  Diritto consuetudinario: le norme consolidate –  Autodeterminazione esterna

•  Diritto dei popoli soggetti a dominio coloniale (o straniero) ad ottenere l’indipendenza o a determinare altrimenti il proprio statuto politico attraverso l’associazione ad (o l’integrazione in) uno Stato pre-esistente

–  Ad es. Palestina/Israele, Sahrawi/Marocco

–  Autodeterminazione interna •  Diritto dei popoli soggetti a segregazione razziale

ad ottenere un cambio di regime che consenta loro la partecipazione al governo del Paese

–  Sudafrica, Rodesia del Sud

Portata oggettiva della tutela offerta dalle norme in tema di autodeterminazione dei popoli

•  Diritto consuetudinario: le norme la cui esistenza è incerta

•  Remedial secession: diritto di un popolo etnicamente distinto dal resto della popolazione a secedere dalla madrepatria a seguito di gravi violazioni dei diritti umani

Portata oggettiva della tutela offerta dalle norme in tema di autodeterminazione dei popoli

•  Remedial secession •  Argomenti a favore

–  Obiter dictum nel Secondo Rapporto sul caso delle Isole Aaland (1921)

–  Clausola di salvaguardia nella Dichiarazione del 1970 “Nessuna disposizione dei precedenti paragrafi dev’essere interpretata nel senso di autorizzare o incoraggiare qualsiasi azione volta a smembrare o mettere in pericolo, in tutto o in parte, l’integrità territoriale o l’unità politica degli Stati, indipendenti e sovrani, che agiscano nel rispetto dei principi dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli […] e siano dunque dotati di un governo che rappresenti il popolo nella sua interezza senza distinzioni di razza, religione o colore della pelle”.

–  Opinone della Corte suprema canadese sulla Secessione del Quebec (1998)

Portata oggettiva della tutela offerta dalle norme in tema di autodeterminazione dei popoli

•  Remedial secession •  Argomenti contro

– Casi in cui istanze di secessione provenienti da minoranze soggette a gravi violazioni dei diritti umani sono state ignorate (ad es. Biafra, 1967-1970)

– Dichiarazioni rese dagli Stati in occasione del riconoscimento del Kosovo

Portata oggettiva della tutela offerta dalle norme in tema di autodeterminazione dei popoli

•  Il parere della Corte internazionale di giustizia sul caso del Kosovo (2010)

•  La Corte evita di prendere posizione netta sulla secessione rimedio, ma osserva che le opinioni degli Stati a riguardo sono molto divise

•  Afferma, comunque, che la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo non è contrario al diritto internazionale

•  Ribadisce che le dichiarazioni unilaterali di indipendenza possono essere illegittime se connesse a gravi violazioni del diritto internazionale

•  Diritto consuetudinario: le norme la cui esistenza è incerta

• Diritto alla democrazia Argomenti a favore

–  Risoluzioni dell’AG a favore delle elezioni multi-partitiche –  Condanna, da parte della comunità internazionale, del

rovesciamento manu militari di governi democraticamente eletti (Myanmar, Nigeria, Haiti, Burundi e Sierra Leone)

–  Sostegno internazionale ai ribelli libici nella lotta contro Gheddafi (2011)

Argomenti contro –  Diffusa accettazione dell’esistenza di governi non (pienamente)

democratici –  Double standard nella prassi internazionale relativa ai golpe

militari (Algeria 1992 ed Egitto 2013)

Portata oggettiva della tutela offerta dalle norme in tema di autodeterminazione dei popoli

•  Diritto consuetudinario: le norme la cui esistenza è incerta

• Diritto dei popoli indigeni a forme avanzate di autonomia Argomenti a favore

– Dichiarazione dell’Assemblea Generale sui diritti dei popoli indigeni del 2007

Argomenti contro – Riserve espresse dagli Stati (come l’Australia)

maggiormente interessati dalla questione

Portata oggettiva della tutela offerta dalle norme in tema di autodeterminazione dei popoli

E negli altri casi? •  Al di là delle regole consuetudinarie specifiche: il

principio di autodeterminazione dei popoli –  Quando è in gioco il destino politico di un popolo, la

sua volontà liberamente espressa dev’essere tenuta in debita considerazione

–  Possibili funzioni del principio: – Canone interpretativo – Fonte di norme specifiche ricavabili in via deduttiva – Linea-guida

Portata oggettiva della tutela offerta dalle norme in tema di autodeterminazione dei popoli

•  Diritto pattizio (Patti NU, Carta africana)

– Diritto delle minoranze a forme di autonomia più o meno ampia (prassi del Comitato delle NU sui diritti civili e politici)

– Divieto di rovesciamento militare di governi democraticamente eletti (prassi della Commissione africana dei diritti dell’uomo)

Portata oggettiva della tutela offerta dalle norme in tema di autodeterminazione dei popoli

Quali sono le conseguenze della violazione del diritto all’autodeterminazione?

Diritto consuetudinario •  Natura erga omnes del principio

–  Nessuno Stato è direttamente leso –  Ogni Stato/Organizzazione internazionale può denunciare la violazione

e chiedere la cessazione dell’illecito •  Rimedi

–  Invocazione della responsabilità dello Stato offensore dinanzi alla Corte internazionale di giustizia

–  Sanzioni economiche/diplomatiche (unilaterali o nel quadro di organizzazioni internazionali)

–  Divieto di riconoscere come valida la situazione conseguente alla violazione

–  Divieto di assistere lo Stato offensore nel mantenere lo status quo –  In caso di insurrezione, facoltà di assistere il gruppo armato che lotta

per l’autodeterminazione del proprio popolo (cd. movimento di liberazione nazionale) [controverso]

Diritto pattizio •  Natura erga omnes partes del principio

–  Nessuno Stato parte è direttamente leso –  Ogni Stato parte (o l’Organizzazione internazionale che sovrintende

all’applicazione del trattato) può denunciare la violazione e chiedere la cessazione dell’illecito

•  Rimedi –  Invocazione della responsabilità dello Stato offensore dinanzi all’organo

(quasi-)giurisdizionale competente ad assicurare il rispetto del trattato –  Sospensione dello status di membro dell’organizzazione internazionale –  Sanzioni economiche/diplomatiche –  Divieto di riconoscere come valida la situazione conseguente alla

violazione –  Divieto di assistere lo Stato offensore nel mantenere lo status quo

Quali sono le conseguenze della violazione del diritto all’autodeterminazione?

La sanzione del non-riconoscimento nella prassi riguardante l’occupazione israeliana dei territori palestinesi

Risoluzione del Consiglio di sicurezza 2334(2016)

5. Chiede a tutti gli Stati membri [...] di distinguere, nei rapporti rilevanti, tra il territorio dello Stato di Israele e nei territori occupati

dal 1967

Nota interpretativa della Commissione UE sull’ indicazione di origine delle merci provenienti dai territori occupati da Israele dal giugno 1967 Dal momento che [...] la Cisgiordania (inclusa Gerusalemme Est) non fa[...] parte del territorio israeliano secondo il diritto internazionale, l’indicazione “prodotto da Israele” è considerata scorretta e fuorviante

Quali sono le conseguenze della violazione del diritto all’autodeterminazione?