Il commercio elettronico Brevi appunti. Il Codice del Consumo Il Decreto Legislativo 6 settembre...

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Il commercio elettronicoIl commercio elettronico

Brevi appuntiBrevi appunti

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Il Codice del ConsumoIl Codice del Consumo

Il Decreto Legislativo 6 settembre Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) è 2005, n. 206 (Codice del Consumo) è il nuovo testo di legge che raggruppa il nuovo testo di legge che raggruppa in sé tutte le disposizioni in materia in sé tutte le disposizioni in materia di tutela del consumatore prima di tutela del consumatore prima disseminate in varie normative disseminate in varie normative nazionali precedenti che si vedono nazionali precedenti che si vedono ora raccolte in un unico testo ora raccolte in un unico testo normativonormativo

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Il Codice del ConsumoIl Codice del Consumo

Nel suo articolato il Codice del Consumo si Nel suo articolato il Codice del Consumo si occupa delle varie problematiche che la occupa delle varie problematiche che la tutela del consumatore pone in varie tutela del consumatore pone in varie circostanze della vita sociale ed in circostanze della vita sociale ed in particolare:particolare:

(a) nelle informazioni che in generale (a) nelle informazioni che in generale devono essere comunicate ai consumatori devono essere comunicate ai consumatori circa beni e servizi offerti;circa beni e servizi offerti;

(b) nella pubblicità e nelle altre (b) nella pubblicità e nelle altre comunicazioni commerciali;comunicazioni commerciali;

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Il Codice del ConsumoIl Codice del Consumo (c) nei contratti con il consumatore in (c) nei contratti con il consumatore in

generale;generale; (d) nell’esercizio dell’attività commerciale;(d) nell’esercizio dell’attività commerciale; (e) nei contratti con il consumatore (e) nei contratti con il consumatore

stipulati al di fuori dei locali commerciali stipulati al di fuori dei locali commerciali (così detta “vendita porta a porta”) e (così detta “vendita porta a porta”) e mediante tecniche di comunicazione a mediante tecniche di comunicazione a distanza nonché nel così detto distanza nonché nel così detto “commercio elettronico”;“commercio elettronico”;

(f) nella fornitura di servizi turistici, con (f) nella fornitura di servizi turistici, con particolare attenzione ai così detti particolare attenzione ai così detti “pacchetti turistici”;“pacchetti turistici”;

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Il Codice del ConsumoIl Codice del Consumo (g) nella erogazione di pubblici servizi;(g) nella erogazione di pubblici servizi; (h) nell’ambito della responsabilità del (h) nell’ambito della responsabilità del

produttore in relazione a danni derivanti produttore in relazione a danni derivanti dalla difettosità dei prodotti dallo stesso dalla difettosità dei prodotti dallo stesso fabbricati;fabbricati;

(i) in materia di garanzie di conformità e (i) in materia di garanzie di conformità e delle garanzie commerciali per i beni di delle garanzie commerciali per i beni di consumo;consumo;

(l) nell’ambito delle associazioni dei (l) nell’ambito delle associazioni dei consumatori e del loro accesso alla consumatori e del loro accesso alla giustizia.giustizia.

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Il Codice del ConsumoIl Codice del Consumo

Il Codice del Consumo risulta quindi Il Codice del Consumo risulta quindi un testo fondamentale di riferimento un testo fondamentale di riferimento per chiunque si trovi a dover operare per chiunque si trovi a dover operare in ambito economico con un in ambito economico con un particolare tipo di utente particolare tipo di utente rappresentato dal consumatorerappresentato dal consumatore

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Il Codice del ConsumoIl Codice del Consumo Ai fini del presente corso, tuttavia, il Codice del Ai fini del presente corso, tuttavia, il Codice del

Consumo risulta di particolare rilevanza per le Consumo risulta di particolare rilevanza per le disposizioni che attengono a:disposizioni che attengono a:

(a) la pubblicità e le altre comunicazioni (a) la pubblicità e le altre comunicazioni commerciali (artt. 18-27 del Codice cui commerciali (artt. 18-27 del Codice cui espressamente si rimanda);espressamente si rimanda);

(b) i contratti da stipularsi con il consumatore in (b) i contratti da stipularsi con il consumatore in generale, con esplicito riferimento alle così dette generale, con esplicito riferimento alle così dette “clausole vessatorie” (artt. 33-38 del Codice, cui “clausole vessatorie” (artt. 33-38 del Codice, cui espressamente si rimanda);espressamente si rimanda);

(c) i contratti a distanza (artt. 50-68 del Codice al (c) i contratti a distanza (artt. 50-68 del Codice al cui testo espressamente si rimanda)cui testo espressamente si rimanda)

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Altre Norme Utili al Commercio Altre Norme Utili al Commercio ElettronicoElettronico

Nell’ambito del Commercio Elettronico, tuttavia, il Codice Nell’ambito del Commercio Elettronico, tuttavia, il Codice del Consumo non rappresenta l’unico testo normativo di del Consumo non rappresenta l’unico testo normativo di riferimento, in quanto:riferimento, in quanto:

(a) in materia di pubblicità e soprattutto di pubblicità (a) in materia di pubblicità e soprattutto di pubblicità ingannevole, anche una fonte normativa di natura ingannevole, anche una fonte normativa di natura autodisciplinare quale il Codice di Autodisciplina autodisciplinare quale il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ha da tempo dimostrato la sua forte valenza Pubblicitaria ha da tempo dimostrato la sua forte valenza normativa soprattutto tra gli operatori pubblicitari (si normativa soprattutto tra gli operatori pubblicitari (si rimanda ad una lettura del testo di tale Codice di rimanda ad una lettura del testo di tale Codice di Autodisciplina);Autodisciplina);

(b) in materia contrattuale il Codice Civile resta pur sempre (b) in materia contrattuale il Codice Civile resta pur sempre il testo legislativo di riferimento generale, anche se in il testo legislativo di riferimento generale, anche se in particolare vanno ricordate le disposizioni di cui agli artt. particolare vanno ricordate le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 13421341 e 1342

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Art. 1341 c.cArt. 1341 c.cCondizioni generali di contrattoCondizioni generali di contratto

Le Le condizioni generali di contrattocondizioni generali di contratto predisposte predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, ha predisposte, limitazioni di responsabilitàlimitazioni di responsabilità, , facoltà di facoltà di recedererecedere dal contratto o di dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente carico dell’altro contraente decadenzedecadenze, , limitazioni alla facoltà di opporre limitazioni alla facoltà di opporre eccezionieccezioni, , restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita terzi, tacita prorogaproroga o o rinnovazionerinnovazione del del contratto, contratto, clausole compromissorieclausole compromissorie o deroghe o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. alla competenza dell’autorità giudiziaria.

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Art. 1342 c.c. Art. 1342 c.c. Contratto concluso mediante moduli o formulariContratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di sottoscrizione di moduli o formularimoduli o formulari, , predisposti per disciplinare in maniera predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, uniforme determinati rapporti contrattuali, le le clausoleclausole aggiunte al modulo o al aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono con esse anche se queste ultime non sono state cancellate. state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente secondo comma dell’articolo precedente

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Altre Normative Utili al Commercio Altre Normative Utili al Commercio ElettronicoElettronico

Tra le altre normative da tenere in Tra le altre normative da tenere in considerazione nell’ambito di considerazione nell’ambito di un’attività di commercio elettronico un’attività di commercio elettronico possiamo ricordare:possiamo ricordare:

(a) Il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70; e(a) Il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70; e (b) Il Codice Privacy(b) Il Codice Privacy

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Il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70Il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70attuativo della Dir. 2000/31/CE attuativo della Dir. 2000/31/CE

Art. 7 (Informazioni generali obbligatorie)Art. 7 (Informazioni generali obbligatorie)

1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per 1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorita' competenti le seguenti informazioni:Autorita' competenti le seguenti informazioni:a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;b) il domicilio o la sede legale;b) il domicilio o la sede legale;c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;d) il numero di iscrizione al repertorio delle attivita' economiche, d) il numero di iscrizione al repertorio delle attivita' economiche, REA, o al registro delle imprese;REA, o al registro delle imprese;e) gli elementi di individuazione, nonche' gli estremi della e) gli elementi di individuazione, nonche' gli estremi della competente autorita' di vigilanza qualora un'attivita' sia soggetta competente autorita' di vigilanza qualora un'attivita' sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;a concessione, licenza od autorizzazione;

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Art. 7 (segue)Art. 7 (segue)f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:

1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui e' stato rilasciato;2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui e' stato rilasciato;3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalita' condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalita' di consultazione dei medesimi;di consultazione dei medesimi;g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attivita' soggetta ad imposta;eserciti un'attivita' soggetta ad imposta;h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della societa' dell'informazione forniti, tariffe dei diversi servizi della societa' dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;altri elementi aggiuntivi da specificare;i) l'indicazione delle attivita' consentite al consumatore e al i) l'indicazione delle attivita' consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attivita' sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della un'attivita' sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso. prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

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Art. 14Art. 14(Responsabilita' nell'attivita' di semplice trasporto - Mere conduit-)(Responsabilita' nell'attivita' di semplice trasporto - Mere conduit-)

1. Nella prestazione di un servizio della societa' 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:informazioni trasmesse a condizione che:a) non dia origine alla trasmissione;a) non dia origine alla trasmissione;b) non selezioni il destinatario della trasmissione;b) non selezioni il destinatario della trasmissione;c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.

2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui 2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa, avente 3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, puo' esigere, anche in via d'urgenza, funzioni di vigilanza, puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

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Art. 15 Art. 15 (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione temporanea - caching)(Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione temporanea - caching)

1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:a) non modifichi le informazioni;a) non modifichi le informazioni;b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di 2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, vigilanza puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.violazioni commesse.

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Art. 16Art. 16(Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting-)(Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting-)

1. Nella prestazione di un servizio della societa' 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nella memorizzazione di dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:condizione che detto prestatore:a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione;dell'informazione;b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore.del prestatore.

3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente 3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.ponga fine alle violazioni commesse.

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Art. 17Art. 17(Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)(Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non e' assoggettato ad un obbligo generale di prestatore non e' assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite.che indichino la presenza di attivita' illecite.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore e' comunque tenuto:prestatore e' comunque tenuto:a) ad informare senza indugio l'autorita' giudiziaria o quella a) ad informare senza indugio l'autorita' giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attivita' o informazioni illecite riguardanti conoscenza di presunte attivita' o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della societa' dell'informazione;un suo destinatario del servizio della societa' dell'informazione;b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorita' competenti, le b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorita' competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attivita' illecite.dei dati, al fine di individuare e prevenire attivita' illecite.

3. Il prestatore e' civilmente responsabile del contenuto di tali 3. Il prestatore e' civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita' giudiziaria o servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita' giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorita' l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorita' competente.competente.

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Art. 8 Art. 8 (Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale)(Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale)

In aggiunta agli obblighi informativi previsti per In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte integrante, devono dell'informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:evidenziare:a) che si tratta di comunicazione commerciale;a) che si tratta di comunicazione commerciale;b) la persona fisica o giuridica per conto della quale e' b) la persona fisica o giuridica per conto della quale e' effettuata la comunicazione commerciale;effettuata la comunicazione commerciale;c) che si tratta di un'offerta promozionale come c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;accesso;d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione. consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.

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Art. 9Art. 9(Comunicazione commerciale non sollecitata)(Comunicazione commerciale non sollecitata)

Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 le comunicazioni commerciali non le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio puo' opporsi al destinatario del messaggio puo' opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni ricevimento in futuro di tali comunicazioni

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La tutela dei dati personaliLa tutela dei dati personaliBrevi cenniBrevi cenni

D. Lgs n. 196/2003 D. Lgs n. 196/2003

Codice della PrivacyCodice della Privacy

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La tutela dei dati personaliLa tutela dei dati personali

La regola è che il trattamento di dati La regola è che il trattamento di dati personali può avvenire previa informativa personali può avvenire previa informativa e previo consenso dell’interessatoe previo consenso dell’interessato

L’informativa, orale o scritta, deve essere L’informativa, orale o scritta, deve essere idonea a rendere edotto l’interessato idonea a rendere edotto l’interessato dell’identità del titolare del trattamento e dell’identità del titolare del trattamento e della sua organizzazione, delle della sua organizzazione, delle caratteristiche del trattamento e dei diritti caratteristiche del trattamento e dei diritti attribuiti dal codice privacy, nonché delle attribuiti dal codice privacy, nonché delle modalità per fruirnemodalità per fruirne

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La tutela dei dati personaliLa tutela dei dati personali

Sulla base di una corretta informativa si Sulla base di una corretta informativa si può acquisire il consenso dell’interessato.può acquisire il consenso dell’interessato.

Per trattare i dati SENSIBILI ci vuole un Per trattare i dati SENSIBILI ci vuole un consenso SCRITTO dell’interessato e consenso SCRITTO dell’interessato e l’autorizzazione del Garante.l’autorizzazione del Garante.

Per trattare dati diversi dai dati sensibili Per trattare dati diversi dai dati sensibili occorre un consenso espresso e almeno occorre un consenso espresso e almeno documentato per iscrittodocumentato per iscritto

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La tutela dei dati personaliLa tutela dei dati personali

Il Codice Privacy attribuisce Il Codice Privacy attribuisce all’interessato il diritto di accesso, all’interessato il diritto di accesso, all’esattezza dei propri dati e alla all’esattezza dei propri dati e alla legittimità del relativo trattamento.legittimità del relativo trattamento.

In mancanza di adesione del titolare In mancanza di adesione del titolare del trattamento, l’interessato potrà del trattamento, l’interessato potrà ottenere la tutela dei propri diritti in ottenere la tutela dei propri diritti in via coattiva, mediante ricorso al via coattiva, mediante ricorso al Garante o in alternativa al tribunaleGarante o in alternativa al tribunale

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La tutela dei dati personaliLa tutela dei dati personali Alcune definizioni del Codice Privacy:Alcune definizioni del Codice Privacy: "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche

senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;anche se non registrati in una banca di dati;

"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;identificazione personale;

"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;vita sessuale;

"dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

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La tutela dei dati personaliLa tutela dei dati personali Il consenso al trattamento (art. 23 Codice Privacy):Il consenso al trattamento (art. 23 Codice Privacy): Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti

pubblici economici è ammesso solo con il consenso pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.espresso dell'interessato.

Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.o più operazioni dello stesso.

Il consenso è validamente prestato solo se è espresso Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13 del Codice Privacy (Informativa).di cui all'articolo 13 del Codice Privacy (Informativa).

Il consenso è manifestato in forma scritta quando il Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.trattamento riguarda dati sensibili.

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La tutela dei dati personaliLa tutela dei dati personali Art. 37 Codice Privacy:Art. 37 Codice Privacy: Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere,

solo se il trattamento riguarda:solo se il trattamento riguarda: a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone

od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di

procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;monitoraggio della spesa sanitaria;

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;filosofico, religioso o sindacale;

d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;mercato e altre ricerche campionarie;

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.