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Il Collaudo

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Il Collaudo Elementi generali “La fase conclusiva del procedimento riguardante l'esecuzione dei lavori pubblici attiene al collaudo degli stessi. Finalità del collaudo è quella di verificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le previste pattuizioni e di liquidare il credito dell'appaltatore. In particolare, il collaudo tende a verificare e certificare (in un apposito atto) che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le pr escrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alla sue eventuali varianti ed ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste utilizzati, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo include ancora tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e comprende, infine, anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa e se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento. Lo stesso individua, infine, il credito finale dell'appaltatore”(AVCP) Nei casi di lavori di importo limitato e di non particolare complessità è prevista una procedura di verifica, della corretta esecuzione dell’opera, più agile rispetto al collaudo. Si tratta del certificato di regolare esecuzione che viene perfezionato dal direttore dei lavori e sostituisce a tutti gli effetti il collaudo. Per i lavori superiori a 500.000 euro e non eccedenti il 1.000.000 di euro “è in facoltà soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione” Art.141 del Codice. In alcun modo, però, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il collaudo in corso d’opera.” Aut. di Vig. Autorità di Vigilanza “tra il certificato di regolare esecuzione e quello di collaudo in corso d’opera non esiste alcun rapporto di sostituibilità e, pertanto, il collaudo in corso d’opera sarà obbligatorio ove ricorrano le condizioni fissate dall’art.187 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m.”

Importo < 500.000 500.000 > Imp. < 1.000.000 Importo > 1.000.000

Obbligo CRE Cert.Collaudo / CRE Obbligo Cert. Collaudo

Il collaudo deve essere eseguito entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori oppure fino ad un anno nei casi “di particolare complessità dell'opera da collaudare” (art.141 del codice e art.3 del reg.). Il certificato di regolare esecuzione va emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori; e va confermato dal responsabile del procedimento.

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Normalmente il collaudo non interviene dopo l’ultimazione dell’opera, ma dopo un determinato periodo di tempo. E’ questo un periodo di attesa che ha la specifica funzione di garanzia poiché è predisposto al fine di testare il comportamento dell’opera successivamente al suo compimento. (Cianflone-Giovannini) Il certificato di regolare esecuzione, essendo un equipollente del certificato di collaudo, è soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione. Art. 237. Certificato di regolare esecuzione “ 1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori 2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.” Il collaudo ha quindi lo scopo di: − verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le regole tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e conseguenti atti di sottomissione debitamente approvati; − verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto; Comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste da leggi di settore. − esaminare le riserve dell’appaltatore sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, qualora iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei modi e termini prescritti. Dall’obbligatorietà del collaudo discende che: a) l’amministrazione appaltante non può accettare, né prendere definitivamente in consegna l’opera, né procedere al pagamento del saldo, né alla restituzione delle cauzioni e delle ritenute di garanzia, se non è effettuato il collaudo; b) l’appaltatore può pretendere l’esecuzione del collaudo, perchè esso non è solo un diritto dell’amministrazione ma anche un obbligo per la definizione dell’appalto. Determinazione n. 2/09 “Nell’attività di collaudo possono distinguersi tre momenti essenziali: la verifica dell’opera , eseguita in contraddittorio con l’appaltatore, l’emissione del certificato di collaudo e l’approvazione del collaudo da parte dell’amministrazione . “ La documentazione necessaria per effettuare il Coll audo Al fine di attivare le procedure di collaudo il Responsabile del Procedimento trasmette al collaudatore la documentazione di cui all’art.217 del reg. ferma restando la possibilità, per quest’ultimo, di chiedere, anche alla DL, l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.

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Ferma restando la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme. Il Collaudo in corso d’opera Il codice civile all’art. 1662 prevede la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera, al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere. Tale eventualità è stata riproposta nella legislazione sui Lavori Pubblici con definizione dei presupposti per la sua obbligatorietà. Art. 141 c.7 del D.lgs 163/06 “7 . Fermo quanto previsto dal comma 3, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi: a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c); b) in caso di opere di particolare complessità; c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; d) in altri casi individuati nel regolamento.” “All'operazione di collaudo si dovrebbe provvedere successivamente all'avvenuta esecuzione dei lavori. Vi sono, tuttavia, casi in cui è previsto che il collaudo debba avvenire in corso d'opera; e tanto allo scopo di garantire l'amministrazione nel corso dello svolgimento dei lavori.” (AVCP) Infatti di regola il collaudatore viene nominato dopo che l’opera è stata ultimata ovvero entro “trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori” art.216 del Regolamento. Quindi diversamente da quello in corso d’opera il collaudatore “finale” rimane del tutto estraneo alle fasi di esecuzione dell’opera. Di conseguenza si ricorre al collaudatore in corso d’opera solo in casi particolari o per opere complesse che necessitano verifiche periodiche da condurre durante l’esecuzione dei lavori. Tale operazione si concretizza attraverso periodiche ispezioni e con la redazione di un verbale di visita. Si sottolinea come la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4544 del 27 Marzo 2003, ha stabilito che avvalersi di tale possibilità, cioè effettuare controlli durante la fase di esecuzione dell’opera, non equivale ad accettare l’opera e pertanto non esonera da responsabilità l’appaltatore per vizi o difformità. Cassazione Civile Sezione I - sentenza n. 4544 del 27 Marzo 2003 “In tema di appalto, la facoltà, prevista dall'art. 1662 c.c., di effettuare verifiche in corso d'opera è finalizzata a garantire l'esatto adempimento dell'appalto, ma non anche a fungere da accettazione dell'opera, e non esclude, pertanto, la responsabilità dell'appaltatore per vizi o difformità dell'opera stessa.” Cod. Civ. Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzio ne dell'opera Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine

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entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Altri casi di obbligatorietà del collaudo in corso d’opera Si premette il regolamento all’art.215 c.4 scioglie ogni dubbio in merito al rapporto esistente fra collaudo in corso d’opera ed accertamento effettuato tramite certificato di regolare esecuzione stabilendo che si può ricorrere al “in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione”. Ovvero è possibile ricorrere al Collaudo in corso d’opera solo per lavori superiori a 500.000 euro. Quindi oltre che per i casi riportati nell’art. 141 del codice il collaudo in corso d’opera è obbligatorio nei seguienti casi :

1. nel caso di intervento affidato con il dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;

2. nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) o c), del codice;

3. nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;

4. nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Collaudo in corso d'opera

Lavori diimporto superiore a

500.000

Obbligatorio nei casi :

1- Art. 141 c.7 del D.lgs 163/06 2- Art.215 c.4 del Regolamento

SI NO

Certificato Regolare Esecuzione

Si evidenzia il caso particolare del Collaudo statico in corso d’opera la cui obbligatorietà non modifica i limiti sopra esposti poiché “In ogni caso il certificato di collaudo statico delle strutture di un’opera é un documento autonomo che, comunque, fa parte integrante o del collaudo generale tecnico-amministrativo dell’intera opera, quando previsto.” Circolare 2 febbraio 2009, n. 617

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D.M. 8 Gennaio 2008 “9 Collaudo Statico - n9.1 Pres crizioni Generali Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante. Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a segui to del proseguire della costruzione. Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico." La verifica: natura e contenuti La verifica è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri giudicati necessari. La verifica è il complesso delle attività materiali e tecniche svolte dal collaudatore ai fini del giudizio sull’opera. Anche nel caso di certificato di regolare esecuzione le verifiche, effettuate dal direttore dei lavori, dovranno riguardare la regolarità contabile al fine di apportare le necessarie rettifiche al conto finale. La nuova disposizione introdotta nell’art. 228 (ex art.198 dpr 554/99) stabilisce che “lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate , le ammette nella contabilità , previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate;” Durante le operazione di verifica si possono riscontrare difetti o mancanze risolvibili mediante l’art.227 del reg. Art. 226. Discordanza fra la contabilità e l'esecuz ione 1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stat o di fatto , le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale. 2. In caso di gravi discordanze , l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo. Art. 227. Difetti e mancanze nell'esecuzione

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile , l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232. 2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e so no riparabili in breve tempo , l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3.

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3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudican o la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Difetti o Mancanze

se Gravi tali da rendere il lavoro assolutamente

inaccettabileLe opere non vengono collaudate

se di Poca Entità e riparabili

si prescrivono le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine

Se Irrilevanti strutturalmente e funzionalemte si effettua una detrazione sul credito dell'esecutore

Certificato di Collaudo

NOSI

SI

SI

Accertamenti e Verifiche

OPERAZIONI DI COLLAUDO

Eccedenzenon Autorizzate

NO

se :Indispensabili per l'opera

Accettate dall'AmministrazioneRientrano nella spesa autorizzata

SI

SI

Emissione del certificato di regolare esecuzione Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo entro 2 anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i 2 anni il collaudo si intende approvato ancorché l’atto di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Conseguenza della natura provvisoria del certificato di regolare esecuzione è che l’impresa risponde delle difformità e dei vizi dell’opera, occulti, occultati o riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato assuma carattere definitivo ovvero:

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Art.414 del Codice “c. 3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. ..omissis... c. 9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. c. 10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.” Art.229 del Regolamento “c.3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. “ Fino a collaudo definitivo, l’appaltatore è quindi tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera “ancorché riconoscibili” in sede di collaudo provvisorio. Come già detto, in precedenza, in tale periodo viene effettua la “sperimentazione” dell’opera. Dopo il collaudo definitivo l’appaltatore sarà comunque soggetto alla responsabilità decennale di cui all’ Art.1669 del cod.civ. Articolo 1669 . Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

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Con la sottoscrizione o mancata sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, l’appaltatore decade dal diritto di contestare la liquidazione finale, fatte salve le riserve già inserite nel registro di contabilità e confermate nel conto finale (T.A.R. Lombardia - Brescia - 20 gennaio 1990, n. 11). Con l’emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio va effettuato lo svincolo della cauzione e, previa garanzia fideiussoria, il pagamento (non oltre il novantesimo giorno) della rata di saldo. Art. 235. Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo 1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento. 2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. 3. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1. Spettano all’appaltatore “le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;” Art. 32 c.4 lettera n) del Regolamento Il pagamento della rata di saldo previa garanzia fideiussoria non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, c.c.