Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

50
Solare termico: lo sviluppo del mercato, l’evolversi della normativa COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI Fieramilano Rho, 18 novembre 2011 Ing. Remo Godino Responsabile Tecnico di Inarcheck SpA

description

EnerSolar+ 2011 Solare termico: lo sviluppo del mercato, l’evolversi della normativa

Transcript of Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

Page 1: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

Solare termico: lo sviluppo del mercato, l’evolversi della normativa

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI

IMPIANTI SOLARI TERMICI

Fieramilano Rho, 18 novembre 2011 Ing. Remo Godino

Responsabile Tecnico di Inarcheck SpA

Page 2: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

UNI EN ISO 9488:2001 – Energia solare – vocabolario

ü radiazione: Emissione o trasferimento di energia sotto forma di onde elettromagnetiche o di particelle

ü energia radiante: Quantità di energia trasferita per radiazione

ü radiazione solare: Radiazione emessa dal sole (Il 99% circa delle radiazioni solari incidenti alla superficie terrestre ha una lunghezza d’onda minore di 3 µm)

2

DEFINIZIONI

Page 3: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

UNI EN ISO 9488:2001 – Energia solare – vocabolario

ü energia solare: Energia emessa dal sole sotto forma di energia elettromagnetica (generalmente, con il termine energia solare, s’intende qualsiasi tipo di energia resa disponibile mediante captazione e conversione della radiazione solare)

ü collettore solare: Dispositivo concepito per assorbire la radiazione solare e per trasferire l’energia termica così prodotta a un fluido che lo attraversa

3

DEFINIZIONI

Page 4: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

UNI EN ISO 9488:2001 – Energia solare – vocabolario

TIPOLGIE DI COLLETTORI

ü collettore a concentrazione: Collettore solare che utilizza riflettori, lenti o altri elementi ottici per ridirezionare e concentrare la radiazione solare che attraversa l’apertura verso l’assorbitore

ü collettore piano: Collettore solare non a concentrazione, la cui superficie di assorbimento è essenzialmente piana

4

DEFINIZIONI

Page 5: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

UNI EN ISO 9488:2001 – Energia solare – vocabolario

TIPOLGIE DI COLLETTORI

ü collettore sotto vuoto: Collettore in cui lo spazio fra l’assorbitore e la copertura è sotto vuoto

ü collettore a tubi sotto vuoto: Collettore sotto vuoto che utilizza una serie di tubi trasparenti (solitamente di vetro) con uno spazio sotto vuoto fra la parete del tubo e l’assorbitore

DEFINIZIONI 5

Page 6: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

Ø UNI EN ISO 9488:2001 – Energia solare – Vocabolario

Ø UNI/TR 11328-1:2009 - Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Parte 1: Valutazione dell'energia raggiante ricevuta

Ø UNI 8211:1981 - Impianti di riscaldamento ad energia solare. Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per l'integrazione negli edifici.

Ø UNI 8477-2:1985 - Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passivi

6

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Page 7: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

Ø UNI EN 15316-4-3:2008 - Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-3: Sistemi di generazione del calore, sistemi solari termici

Ø UNI 8937:1987 - Collettori solari piani ad aria. Determinazione del rendimento termico

Ø UNI 9711:1991 - Impianti termici utilizzanti energia solare. Dati per l'offerta, ordinazione e collaudo (norma ritirata senza sostituzione il 22 gennaio 2009)

7

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Page 8: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

COLLETTORI SOLARI

Ø UNI EN 12975-1:2011 - Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari - Parte 1: Requisiti generali

La norma specifica i requisiti di durabilità (inclusa la resistenza meccanica), di affidabilità e sicurezza dei collettori solari a liquido, e comprende inoltre le disposizioni per la valutazione di conformità a tali requisiti.

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

8

Page 9: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

COLLETTORI SOLARI

Ø UNI EN 12975-2:2006 - Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari - Parte 2: Metodi di prova

La norma specifica i metodi di prova per la convalida della durabilità, dell'affidabilità e della sicurezza per i collettori a riscaldamento di liquido.

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

9

Page 10: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

IMPIANTI PREFABBRICATI

Ø UNI EN 12976-1:2006 - Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 1: Requisiti generali

Ø UNI EN 12976-2:2006 - Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 2: Metodi di prova

10

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Page 11: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

IMPIANTI ASSEMBLATI SU SPECIFICA

Ø UNI CEN/TS 12977-1:2010 – Requisiti generali per collettori solari ad acqua e sistemi combinati

Ø UNI CEN/TS 12977-2:2010 - Metodi di prova per collettori solari ad acqua e sistemi combinati

Ø UNI EN 12977-3:2009 - Caratterizzazione delle prestazioni dei serbatoi di stoccaggio acqua per impianti di riscaldamento solare

11

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Page 12: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

IMPIANTI ASSEMBLATI SU SPECIFICA

Ø UNI CEN/TS 12977-4:2010 - Metodi di prova per le prestazioni di accumuli solari combinati

Ø UNI CEN/TS 12977-5:2010 - Metodi di prova per le prestazioni dei sistemi di regolazione

12

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Page 13: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

•  D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia

Art. 4 - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti

Comma 22

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

13

Page 14: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, Art. 4 - Comma 22

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici.

14

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 15: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, Art. 4 - Comma 23

Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma 22, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono precisate, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici, con successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 25. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile. […]

15

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 16: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, Art. 4 - Comma 25

Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente articolo nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori […]

16

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 17: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

•  D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia

Art. 8 - Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

Comma 2

17

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 18: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii., Art. 8 - Comma 2

La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

18

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 19: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

•  Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Art. 26 - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti

Comma 1

19

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 20: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

Legge 9 gennaio 1991, n. 10, Art. 26 – Comma 1

[…] L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

20

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 21: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

•  D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

In vigore dal 27 marzo 2008

21

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 22: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

Dopo quasi diciotto anni la Legge del 5 marzo 1990 n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti - è stata (in buona parte) abrogata con l’entrata in vigore del nuovo DM 37/2008.

La Legge 26 febbraio 2007 n. 17 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa – Abroga la Legge 46/90 (ad eccezione degli art. 8, 14 e 16), il DPR 447/1991 e gli art. da 107 a 121 del DPR 380/2001.

22

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 23: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, Art. 1 – Comma 1 e ss.mm.ii

Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

- -

Questa è una differenza sostanziale rispetto alla vecchia Legge 46/1990 che era limitata ai soli impianti presenti in edifici per usi civile (solo per gli impianti elettrici trovava applicazione i tutti i tipi di edifici).

23

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 24: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, Art. 5 – Comma 1 e ss.mm.ii

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

(la prescrizione a redigere il progetto a prescindere dal tipo di impianto, dimensione, potenza e apparecchiature è una

delle novità di rilievo introdotte dal DM 37/2008)

24

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 25: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, Art. 5 – Comma 3 e ss.mm.ii

I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

(altra novità di rilievo introdotta dal DM 37/2008 è la scomparsa della frase “se dette norme garantiscono un

livello di sicurezza equivalente” presente nel regolamento abrogato, DPR 447/91, art. 5, comma 5)

25

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 26: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, Art. 8 – Comma 1 e ss.mm.ii

Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3

26

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 27: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, Art. 3 – Comma 1 e ss.mm.ii

Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.

27

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 28: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, Art. 5 – Comma 4 e ss.mm.ii

I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. […]

28

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 29: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, Art. 7 – Comma 1 e ss.mm.ii

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5. 5

29

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 30: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

Fino al 27 luglio 2010 la Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) veniva predisposta in base al modello conforme all’Allegato I del DM 37/2008.

Successivamente con il Decreto del 19 maggio 2010 del MSE i modelli DI.CO. sono stati modificati per tenere conto dell’eventuale impiego di di materiali o sistemi non normalizzati in Italia ma utilizzabili in un altro paese dell’UE.

La Dichiarazione di Conformità dell’impianto ed i suoi allegati, costituiscono una preziosa informazione di tipo tecnico da conservare a cura del proprietario dell’impianto al fine di gestire correttamente futuri interventi di ampliamento e/o manutenzione.

30

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 31: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.M. 19 maggio 2010, n. 37

31

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 32: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, Art. 7 – Comma 2 e ss.mm.ii

Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

32

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 33: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, Art. 11 – Comma 1 e ss.mm.ii.

Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

33

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 34: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

UNI 9711:1991 - Impianti termici utilizzanti energia solare. Dati per l'offerta, ordinazione e collaudo (norma ritirata senza sostituzione il 22 gennaio 2009)

Successivamente a prove preliminari di funzionamento il collaudo prevede tre gruppi di operazioni distinte:

1)  Verifiche qualitative e quantitative

2)  Prove di funzionamento con simulazione degli interventi dei dispositivi di regolazione

3)  Collaudo definitivo con accertamento del funzionamento dell’impianto e delle parti che lo compongono in relazione agli elementi caratteristici funzionali ed alle garanzie

34

FASI DI COLLAUDO

Page 35: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

Le prime due, verifiche qualitative/quantitative e le prove di funzionamento, vengono effettuate di regola ad impianto ultimato e prima del completamento delle opere murarie al fine di rendere più facile l’individuazione di lavori di correzione, riparazione e modifica.

�  Deve essere eseguita una prova di circolazione del fluido termovettore ed una prova di tenuta idraulica portando l’impianto ad una pressione superiore di 100 kPa (1bar) rispetto alle condizioni di normale esercizio mantenendola per almeno 6 ore.

35

FASI DI COLLAUDO

Page 36: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

La prova di collaudo definitivo dovrà avvenire entro la prima stagione di utilizzazione dell’impianto, successiva alla data della consegna. Tale prova dovrà avere una durata minima di 24 ore e potrà essere effettuata non prima di due mesi dal completamento dell’edificio.

La prova ha come obiettivo quello di controllare l’attitudine dell’impianto stesso a garantire i valori dell’apporto solare percentuale e del rendimento offerti attraverso le seguenti misurazioni:

36

FASI DI COLLAUDO

Page 37: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

�  Rilevamento dell’energia solare a mezzo di solarimetro;

�  Rilevamento dell’energia fornita dall’impianto solare, a mezzo di contatore di calore posto prima dell’impianto di scambio termico;

�  Rilevamento dell’energia fornita dall’impianto di scambio termico ed accumulo, a mezzo di contatore di calore posto prima dell’impianto di scambio termico;

�  Rilevamento dell’energia fornita dall’eventuale sorgente ausiliaria a mezzo di contatore di calore posto nelle immediate vicinanze dell’utenza.

37

FASI DI COLLAUDO

Page 38: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

•  D.M. 19 febbraio 2007

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(coordinato dal DM 26 ottobre 2007, dal DM 7 aprile 2008 e dal DM 6 agosto 2009)

38

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 39: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.M. 19 febbraio 2007 e ss.mm.ii.

[...] l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, [...] e, in particolare [...] il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 % delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, [...] per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro [...]

Art. 1, Comma 4 - Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all’articolo 1, comma 346, della legge finanziaria 2007, si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

39

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 40: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.M. 19 febbraio 2007 e ss.mm.ii., Art. 8 - Comma 1

Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all’articolo 1, comma 4, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti: a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni; b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni; c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato.

d) che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

40

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 41: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.M. 19 febbraio 2007 e ss.mm.ii., Art. 8 – Comma 2

Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto disposto al comma 1, lettere a) e c), può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

41

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 42: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

•  D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

(conosciuto come Decreto rinnovabili)

In vigore dal 29 marzo 2011

42

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 43: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28

Si aprono nuove frontiere al Solare Termico. Il Decreto obbligherà ad installare nei nuovi edifici, o in caso di sostanziali ristrutturazioni, impianti di produzione di energia termica alimentati da fonti rinnovabili, in modo da soddisfare almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda e una percentuale dei consumi termici totali di almeno il 20% nel 2012, del 30% nel 2014, e del 50% a partire dal 2017.

Per il solare termico, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che:

a) i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;

43

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 44: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28 b) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;

c) i pannelli solari presentano un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;

d) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;

e) per il solare termico a concentrazione, in deroga a quanto previsto alla lettera c) e fino alla emanazione di norme tecniche UNI, la certificazione UNI è sostituita da un'approvazione tecnica da parte dell'ENEA.

44

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Page 45: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

Il Keymark è un marchio di qualità, richiesto su base volontaria, di prodotti afferenti al solare termico.

Il Solar Keymark è il marchio specifico per i prodotti del settore solare termico, voluto dall’ESTIF (Federazione Europea Industria Solare Termico) per identificare i prodotti che, non solo hanno già ottenuto certificazione secondo le norme di legge dettate dal CEN/CENELEC, ma hanno raggiunto i più alti standard qualitativi del settore.

Solar Keymark è l’unico marchio riconosciuto a livello europeo, che consente ai clienti di riconoscere i sistemi solari che hanno superato i test di qualità, durata e affidabilità e di scegliere quindi collettori e sistemi solari di qualità conformi agli standard europei di efficienza, qualità e durata.

45

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE: SOLAR KEYMARK

Page 46: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

Il Solar Keymark è in grado di garantire al consumatore che un prodotto soddisfa la norma europea e che viene monitorato regolarmente da un ente indipendente. Le garanzie del marchio sono riconducibili a:

-  Collaudo secondo la norma europea EN12975 per collettori, EN12976 per sistemi compatti.

-  Qualità, durata e affidabilità dei prodotti

-  Prestazioni e rendimenti misurati con metodologie certe e validate

-  Compatibilità dei prodotti con i requisiti richiesti per l’ottenimento di incentivi pubblici

46

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE: SOLAR KEYMARK

Page 47: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

In Italia grazie ad un’iniziativa di ASSOTERM (Associazione italiana Solare Termico), è stato istituito un marchio volontario “Solar Pass”. In particolare sono previsti due marchi:

Solar Pass: marchio integrativo ad altri certificati (ad esempio Solar Keymark), riservato alle aziende di produzione, distribuzione e rappresentanza di prodotti del solare termico, con domicilio fiscale in Italia. Condizioni indispensabili per l’ottenimento sono: • la sottoscrizione e il rispetto del Regolamento Solar Pass

• la garanzia e l’assistenza del prodotto • la trasparenza delle caratteristiche tecniche

47

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE: SOLAR PASS

Page 48: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

Solar Pass Installa: marchio riservato alle aziende di installazione in possesso dei requisiti di legge (DPR 37/2008) e di un attestato di frequenza a un corso di formazione o di aggiornamento riconosciuti dalla Commissione Solar Pass. Condizioni indispensabili per l’ottenimento sono:

�  la sottoscrizione e il rispetto del Regolamento Solar Pass

�  la garanzia dell’assistenza all’impianto

�  la promozione dei prodotti Solar Pass

48

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE: SOLAR PASS

Page 49: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

Scegliere prodotti certificati significa anche avere la certezza di poter accedere agli incentivi sul solare termico. Infatti, su indicazione ministeriale, i bandi e gli incentivi predisposti dagli enti locali a sostegno del solare termico richiedono di norma i seguenti requisiti:

�  Certificazione EN 12975 per i collettori

�  Certificazione EN 12976 per i kit solari

�  Certificazione aziendale ISO 9000

�  Rispetto dei requisiti tecnico-professionali previsti dal DPR 37/2008 da parte degli installatori e dei manutentori

49

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE

Page 50: Collaudo e certificazione degli impianti solari termici

Grazie per l’attenzione �50

INARCHECK S.p.A. Sede Legale: via Ciro Menotti 11 - 20129 Milano (ITALIA) Sede Roma: via Maria Cristina 2 - 00196 Roma (ITALIA)

t: +39 02 45476779 f: +39 02 45476781 www.inarcheck.it [email protected]