IL codice doganale dell’unione...2 3 Enrico Perticone –Roma, 7 maggio 2015 Codice Doganale...
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1 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
I testi ed i commenti riportati nelle schede che seguono, ancorché frutto di attenta analisi e valutazione devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità. È vietata ogni riproduzione anche parziale.
IL codice doganale IL codice doganale IL codice doganale IL codice doganale
dell’unionedell’unionedell’unionedell’unione
2 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
� Cosa ci attende?
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3 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Codice Doganale dell’Unione
Reg.(UE) 952/2013
Regime IVA definitivo delle cessioni intracomunitarie
T r a n s t l a n t i c Trade and Investment
P a r t e n r s h i p
… verso importanti cambiamenti … verso importanti cambiamenti … verso importanti cambiamenti … verso importanti cambiamenti
Primo maggio
2016
20152016
Usa - Ue
4 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Focus: Il Regolamento (UE) 952/2013 (CDU)Focus: Il Regolamento (UE) 952/2013 (CDU)Focus: Il Regolamento (UE) 952/2013 (CDU)Focus: Il Regolamento (UE) 952/2013 (CDU)
(CDU)
A. E. O.
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La caduta delle barriere fisiche negli scambi intracomunitari (1993) doveva prevedere, nelle intenzioni inziali del legislatore comunitario, un sistema IVA europeo che si adattasse a questo epocale cambiamento.
SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 1977 (77/388/CEE)
(come modificata dalle Direttive 91/680/CEE e 92/111/CE)
Art.28 terdecies terzo comma
(…) Il regime transitorio entra in vigore per un periodo di quattro anni ed èpertanto applicabile fino al 31 dicembre 1996. Il periodo d'applicazione delregime transitorio è automaticamente prorogato fino alla data d'entrata invigore del regime definitivo e, in ogni caso, finché il Consiglio non abbiaadottato decisioni sul regime definitivo.
Focus: verso il definitive Focus: verso il definitive Focus: verso il definitive Focus: verso il definitive vatvatvatvat regime regime regime regime
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La caduta delle barriere fisiche negli scambi intracomunitari (1993) doveva prevedere, nelle intenzioni inziali del legislatore comunitario, un sistema IVA europeo che si adattasse a questo epocale cambiamento.
DIRETTIVA 2006/112/CE
del 28 novembre 2006
Art.402 primo paragrafo
1. Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dallapresente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondatoin linea di massima sul principio dell'imposizione, nello Stato membro d'origine,delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. (…).
Focus: verso il definitive Focus: verso il definitive Focus: verso il definitive Focus: verso il definitive vatvatvatvat regime regime regime regime
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CAUSA C-165/11 (Corte di Giustizia)CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
“ (…) Si deve in primo luogo rilevare che, per il diritto dell’Unione, le normedoganali e quelle in materia di IVA costituiscono due corpi normativi fondamen-talmente distinti. Ciò non significa, naturalmente, che non vi siano rapporti reci-proci tra i due: (…). Ciò che deve essere chiaro, tuttavia, è che si tratta di duegruppi di norme che hanno, da un lato, lo stesso rango gerarchico di norme didiritto derivato – cosicché ogni prevalenza automatica dell’una sull’altra èesclusa – e che perseguono, dall’altro, obiettivi del tutto diversi. Il fatto che uncerto bene goda di un regime «privilegiato» in diritto doganale non significa chedebba automaticamente godere di un trattamento di favore ai fini dell’IVA eviceversa. (…)”
Una convivenza complicata
Focus: verso il definitive Focus: verso il definitive Focus: verso il definitive Focus: verso il definitive vatvatvatvat regime regime regime regime
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Art.37 D.L.331/93Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea, l’imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.
Art.37 D.L.331/93Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea, l’imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.
Focus: verso il definitive Focus: verso il definitive Focus: verso il definitive Focus: verso il definitive vatvatvatvat regime regime regime regime
Il regime provvisorio degli scambi intracomunitari è stato recepito in Italia con il Decreto Legge 30 agosto1993 n.331 convertito con Legge 29 ottobre 1993 n.427.(titolo II capo II artt. da 37 a 60).
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COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
on the implementation of the definitive VAT regime
for intra-EU trade
SWD 338 (final) 29.10.2014
Focus: verso definitive Focus: verso definitive Focus: verso definitive Focus: verso definitive vatvatvatvat regime regime regime regime
Intra UE VAT: si muove qualcosa?
� Il documento della Commissione effettua una ricognizione degli ultimi 22 anni.
� Riassume i punti di debolezza dell’attuale sistema provvisorio.
� Auspica il passaggio ad un regime definitivo IVA degli scambi intacomunitari.
� Spiega i motivi per i quali verosimilmente non sarà possibile passare ad un regime definitivo basato sulla imposizione nello Stato membro di origine.
� Propone cinque possibili opzioni finali selezionate a loro volta tra dodici opzioni intermedie.
� I meccanismi applicativi sono il reverse charge o il one-stop-shop.
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Option 1
Taxation of intra-EU supplies where the goods are delivered. Under this option, the supplier would charge and pay the VAT of the Member State to which the goods are delivered by declaring them in its own Member State. This option would require a one-stop-shop to make it easier for suppliers in their MemberState of establishment to comply with their obligations in other Member States.
Option 2
Taxation of intra-EU supplies where the customer is established regardless of the place of delivery of the goods. As in option 1, the supplier would charge and pay the tax by declaring them in its own Member State, but it would be the VAT of the country in which the customer is established, regardless of the country to which the goods are delivered.
Option 3Reverse charge where the customer is established. Under this option, the goods would be taxed in the Member State of establishment of the customer, with the customer being liable to pay the VAT. This reflects the rules already in place for B2B supplies of services.
Option 4
Reverse charge where the goods are delivered. In this case, a possible variant suggested by Member States, as in option 3 the recipient would be liable to pay the tax, but the place of taxation would be the place to which the goods are delivered, as in option 1. There is no significant difference between this system and the current treatment of cross-border supplies of goods. In both situations, the place of taxation is where the goods are delivered and it is the customer that pays the VAT.
Option 5
Status quo with some simplification of the procedures. A final option is to improve the current rules without amending them fundamentally. This solution would keep the system as it is, while addressing some of its weaknesses. Simpler procedures could be devised for consignment stocks, for chain transactions and for providing proof that the goods have moved from one MemberState to another.
Focus: verso il definitive Focus: verso il definitive Focus: verso il definitive Focus: verso il definitive vatvatvatvat regime regime regime regime
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Focus: verso il Focus: verso il Focus: verso il Focus: verso il t.t.i.pt.t.i.pt.t.i.pt.t.i.p....
TRANSTLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIPPARTENARIATO TRANS-ATLANTICO PER IL COMMERCIO E GLI INVESTIMENTI
� Nelle intenzioni dei negoziatori il TTIP dovrebbe costituire il più grande trattato bilaterale di sempre.
� Per questo motivo molti parlano di declino definitivo del «multilateralismo» alla base del funzionamento di GATT e WTO.
� I settori di intervento principali del TTIP sono: - accesso ai mercati, - cooperazione tra le autorità di regolamentazione europee e statunitensi, - regole commerciali.
� Il Centre for Economic Policy Research (CEPR) stima in 119 mld di EUR/anno i benefici economici per la UE derivanti dal TTIP.
� Sul TTIP è in corso un dibattito molto accesso sulla sua reale convenienza e sulla tutela della salute dei consumatori.
� Sino ad ora i negoziatori hanno assicurato che le norme unionali a tutela della salute umana, degli animali e dell’ambiente non saranno alla base delle negoziazioni.
UNITED STATES TRADE
REPRESENTATIVE
COMMISSIONE
EUROPEA
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� Cosa ci attende?
� Alcuni dati
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Andamento export mondiale Andamento export mondiale Andamento export mondiale Andamento export mondiale
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
export mondiale 14.297 16.127 12.522 15.524 18.291 18.404 18.784
mil
iard
i d
i d
oll
alr
i
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cina
Stati Uniti
Germania
Italia
Export mondialeValori in miliardi di USD (correnti), fonte: elaborazione su dati ICE e FMI.
Quota su export mondiale fonte: elaborazione su dati ICE e FMI.
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AreaImport export
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
MONDO 401,43 380,29 361,00 355,11 375,90 390,18 390,23 398,00
UE 217,24 202,80 200,17 202,90 212,93 211,87 209,82 217,72
EXTRA UE 184,18 177,49 160,83 152,22 162,97 178,31 180,40 180,28
L’Italia: Dati sull’interscambio di merci L’Italia: Dati sull’interscambio di merci L’Italia: Dati sull’interscambio di merci L’Italia: Dati sull’interscambio di merci
Valori in miliardi di euro, fonte: elaborazione su dati Istat.
AreaSaldi
2011 2012 2013 2014
MONDO -25,52 9,90 29,23 42,88
UE -5,06 8,33 9,66 14,82
EXTRA UE -20,46 1,56 19,57 28,06
16,4%
32,4%
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L’Italia: Dati sull’interscambio di merci L’Italia: Dati sull’interscambio di merci L’Italia: Dati sull’interscambio di merci L’Italia: Dati sull’interscambio di merci
Valori in miliardi di euro, fonte: elaborazione su dati Istat.
-50,00
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
2011 2012 2013 2014
Saldi commerciali Italia – Mondo 2011 - 2014
import
export
saldo
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L’Italia: in evidenza l’export di merci su PIL L’Italia: in evidenza l’export di merci su PIL L’Italia: in evidenza l’export di merci su PIL L’Italia: in evidenza l’export di merci su PIL
annoannoannoanno exportexportexportexport PIL*PIL*PIL*PIL* %%%%
2009 291,73 1.519,43 19,2
2010 337,35 1.553,17 21,7
2011 375,85 1.580,22 23,8
2012 390,18 1.565,91 24,9
2013 390,23 1560,02 25,0
*Valori in miliardi euro, fonte: elaborazione su dati IMF (world economic outlook).
ExportExportExportExport
ItaliaItaliaItaliaItalia
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2014: interscambio commerciale con
�
�
�
L’Italia: interscambio con usa, L’Italia: interscambio con usa, L’Italia: interscambio con usa, L’Italia: interscambio con usa, cinacinacinacina e e e e giapponegiapponegiapponegiappone
Interscambio commerciale Italia – extra UE anno 2014
Valori in miliardi di euro, fonte: elaborazione su dati Istat.
area import export
Extra UE 152,22 180,28Di cui:
• USA 12,49 29,80
• Cina 25,05 10,49
• Giappone 2,70 5,36
40,44 45,65
74%
26%
altri extra UEUSA, Cina e Giappone
Import export US, CN, JP: 85,89mld
Import export altri extra UE: 246,61mld
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2014: Interscambio commerciale con gli USA 2014: Interscambio commerciale con gli USA 2014: Interscambio commerciale con gli USA 2014: Interscambio commerciale con gli USA
Valori in miliardi di euro, fonte: elaborazione su dati eurostat.
ItaliaItaliaItaliaItalia
UEUEUEUE
USAUSAUSAUSA export 29,80 mld.
12,50 mld. import
USAUSAUSAUSA export 310,86 mld.
204,87 mld. import
+17,30 mld.
+105,99 mld.
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Valori in miliardi di euro, fonte: elaborazione su dati eurostat.
ItaliaItaliaItaliaItalia
UEUEUEUE
giapponegiapponegiapponegiappone export 5,36 mld.
2,70 mld. import
export 53,30 mld.
54,57 mld. import
+ 2,66 mld.
-1,27 mld.
giapponegiapponegiapponegiappone
2014: Interscambio commerciale con gli USA 2014: Interscambio commerciale con gli USA 2014: Interscambio commerciale con gli USA 2014: Interscambio commerciale con gli USA
20 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Valori in miliardi di euro, fonte: elaborazione su dati eurostat.
ItaliaItaliaItaliaItalia
UEUEUEUE
cinacinacinacina export 10,49 mld.
25,05 mld. import
export 164,73 mld.
302,50 mld. import
-14,56 mld.
-137,77 mld.
cinacinacinacina
2014: Interscambio commerciale con gli USA 2014: Interscambio commerciale con gli USA 2014: Interscambio commerciale con gli USA 2014: Interscambio commerciale con gli USA
11
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export UE food and beverage
241,23
129,25
149,82
237,41
250,35
290,65
381,30
486,47
799,30
813,42
1.495,02
1.040,48
336,32
436,25
440,01
448,35
1.007,97
1.381,27
1.415,95
2.332,17
2.576,46
2.803,38
- 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00
Altri Ue
Belgio
Polonia
Irlanda
Italia
Regno Unito
Spagna
Danimarca
Paesi Bassi
Germania
Francia
Altri Ue
Svezia
Austria
Irlanda
Belgio
Spagna
Paesi Bassi
Germania
Regno Unito
Francia
Italia
Valori in milioni di euro, fonte: elaborazione su dati eurostat.
2013 comparto alimentare: raffronto 2013 comparto alimentare: raffronto 2013 comparto alimentare: raffronto 2013 comparto alimentare: raffronto cinacinacinacina ---- usa usa usa usa
cinacinacinacina
USAUSAUSAUSA
UEUEUEUE
22 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
�
1.702,74 miliardi
Unione Unione Unione Unione europea: 2014 europea: 2014 europea: 2014 europea: 2014 Scambi commerciali con paesi terziScambi commerciali con paesi terziScambi commerciali con paesi terziScambi commerciali con paesi terzi
UNIONE UNIONE UNIONE UNIONE
EUROPEAEUROPEAEUROPEAEUROPEA
�
1.680,22 miliardi
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.
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23 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
�
1.702,74 miliardi
Unione europea: Budget 2014Unione europea: Budget 2014Unione europea: Budget 2014Unione europea: Budget 2014
�
1.680,22 miliardi
Fonte: Commissione europea.
Entrata Mld. di euro %
Dazi doganali 16,31 12,0
Entrate da VAT 17,88 13,2
Entrate da RNB 99,77 73,6
Altre entrate 1,54 1,1
TOTALE 135,50 100,0
�
�
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Paesi eur Pos.
germany 897,19 1
france 512,73 2
united kingdom 493,81 3
netherlands 444,02 4
italy 361,00 5
belgium 340,09 6
spain 256,46 7
poland 156,32 8
austria 137,99 9
sweden 120,25 10
altri paesi UE 735,62
Valori in miliardi di euro (correnti), fonte: elaborazione su dati Eurostat.
UE: commercio UE: commercio UE: commercio UE: commercio internazionale internazionale internazionale internazionale
Pos. eur Paesi
1 1.093,16 germany
2 505,65 netherlands
3 436,48 france
4 407,36 united kingdom
5 390,23 italy
6 352,96 belgium
7 239,31 spain
8 154,34 poland
9 131,88 austria
10 126,30 sweden
740,43 altri paesi UE
Intra UE + extra Intra UE + extra Intra UE + extra Intra UE + extra ueueueue (mondo)(mondo)(mondo)(mondo)import export2013
13
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Valori in miliardi di euro (correnti), fonte: elaborazione su dati Eurostat.
Pos. eur Paesi
1 469,44 germany
2 230,14 united kingdom
3 180,40 italy
4 177,64 france
5 123,09 netherlands
6 105,38 belgium
7 88,80 spain
8 53,38 sweden
9 39,45 austria
10 38,59 poland
230,28 altri paesi UE
extra extra extra extra ueueueueimport export
Paesi eur Pos.
germany 318,38 1
netherlands 238,40 2
united kingdom 236,23 3
france 165,27 4
Italy 160,83 5
spain 114,76 6
belgium 114,18 7
poland 48,50 8
sweden 37,60 9
austria 32,28 10
altri paesi UE 218,30
UE: commercio UE: commercio UE: commercio UE: commercio internazionale internazionale internazionale internazionale
2013
26 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
� Cosa ci attende?
� Il momento doganale
� Alcuni dati
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27 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Un esercizio di scomposizione logica Un esercizio di scomposizione logica Un esercizio di scomposizione logica Un esercizio di scomposizione logica
28 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Uno scenario complessoUno scenario complessoUno scenario complessoUno scenario complesso
Avendo riguardo alla definizione di valore in dogana delle merci all’importazione, alla luce dei processi di globalizzazione e delle crescenti concentrazioni aziendali transnazionali, il passaggio in ambito GATT e WTO dal concetto di valore effettivo a quello di valore di transazione (vedi Tokio Round 1979) può essere anche oggetto di riflessioni critiche.
Focus
importazione
valore
15
29 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Globalizzazione e vincolo normativoGlobalizzazione e vincolo normativoGlobalizzazione e vincolo normativoGlobalizzazione e vincolo normativo
È necessario ribadire, all’interno della cultura d’impresa, l’importanza cruciale del c.d. “vincolo normativo” nel commercio internazionale; la conoscenza e la capacità di interpretare tale vincolo rappresentano una eccezionale leva incrementale per la sicurezza, l’efficienza e la competitività delle aziende.
È un processo all’interno del quale il ruolo principale è giocato dalle imprese transnazionali. Si parla di governance globale in assenza di un governo globale.
30 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Momento doganale e Vincolo normativoMomento doganale e Vincolo normativoMomento doganale e Vincolo normativoMomento doganale e Vincolo normativo
Momento Momento Momento Momento doganaledoganaledoganaledoganale
Momento Momento Momento Momento doganaledoganaledoganaledoganale
UNIONE UNIONE UNIONE UNIONE
EUROPEAEUROPEAEUROPEAEUROPEA
Il «vincolo normativo» si manifesta nel corso del «momento doganale».
16
31 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Adempimenti Adempimenti Adempimenti Adempimenti orizzontali e verticaliorizzontali e verticaliorizzontali e verticaliorizzontali e verticali
UNIONE UNIONE UNIONE UNIONE
EUROPEAEUROPEAEUROPEAEUROPEA
Adempimenti ORIZZONTALI
Adempimenti
VERTICALI
TIPO DI OPERAZIONE
NA
TU
RA
ME
RC
EO
LOG
ICA
, A
LTR
ED
ISC
RIM
INA
NT
I
32 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Sul vincolo Sul vincolo Sul vincolo Sul vincolo normativo: Normative normativo: Normative normativo: Normative normativo: Normative «verticali», alcuni esempi«verticali», alcuni esempi«verticali», alcuni esempi«verticali», alcuni esempi
Vincolo Vincolo Vincolo Vincolo extratributarioextratributarioextratributarioextratributario
Dual Dual Dual Dual useuseuseuse Prodotti Prodotti Prodotti Prodotti
per la per la per la per la difesadifesadifesadifesa
Sicurezza Sicurezza Sicurezza Sicurezza del del del del
prodottiprodottiprodottiprodotti
AgroAgroAgroAgro----alimentarealimentarealimentarealimentareAspetti Aspetti Aspetti Aspetti
sanitarisanitarisanitarisanitari
RifiutiRifiutiRifiutiRifiuti
Prodotti Prodotti Prodotti Prodotti chimici chimici chimici chimici (REACH)(REACH)(REACH)(REACH)
Made inMade inMade inMade in
17
33 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Sul vincolo Sul vincolo Sul vincolo Sul vincolo normativo. Un normativo. Un normativo. Un normativo. Un esempio empirico: il cap. esempio empirico: il cap. esempio empirico: il cap. esempio empirico: il cap. hshshshs 84848484
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2009 2010 2011 2012 2013
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2009 2010 2011 2012 2013
Valori (correnti) in milioni di euro, fonte: elaborazione su dati Istat.
Cap.HS 84:
Saldi export Italia - Mondo
Saldi export Italia - Iran
34 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
IM
Sul vincolo normativoSul vincolo normativoSul vincolo normativoSul vincolo normativo
Fase decisionaleFase decisionaleFase decisionaleFase decisionale Supply Supply Supply Supply chainchainchainchain
Proposta Contratto Organizzazione Partenza
Momento doganale
Vincolo
normativo!
Supply Supply Supply Supply chainchainchainchain Fase decisionaleFase decisionaleFase decisionaleFase decisionale
arrivo Organizzazione Contratto Proposta
Vincolo
normativo!
Momento doganale
� È importante far risalire a ritroso nella catena la percezione dell’importanza del vincolo normativo.
� È importante far risalire a ritroso nella catena la percezione dell’importanza del vincolo normativo.
18
35 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
CertificatiCertificatiCertificatiCertificati
nazionalinazionalinazionalinazionali
certificaticertificaticertificaticertificati
comunitaricomunitaricomunitaricomunitari
SuSuSuSu vincolo normativo: vincolo normativo: vincolo normativo: vincolo normativo: Focus Focus Focus Focus sul campo 44 sul campo 44 sul campo 44 sul campo 44 daudaudaudau
A Certificato di autenticità N Certficati UN-EDIFACT
C Altri certificati P Ingredienti
D Documento antidumping … R Restituzioni all’esportazione
E Certificato/licenza esport. T Documento - T
H Certificato HANDI, LOOMS U Certificato dì origine
I Cert., lic. doc. di vigilanza X Certificato di esportazione
K Contingente tariffario Y Disposizioni particolari
L Certificato lic. di importazione Z Più certificati
AO Altri obblighi CV DVCE
CC Certificati di controllo DA Documento accise
CG Garanzie DI Documenti IVA
CH Prodotti chimici IT Cert. di tipo nazionale
CR Controllo restituzioni esp. RS Richiesta di aut./n.o.
CS Certificati USMAF YY Disposizioni particolari
36 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
� Cosa ci attende?
� Il momento doganale
� Alcuni dati
� Il contesto internazionale
19
37 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
WTO, WCO
Unione europea
Italia
Una gerarchia logica in materia doganale Una gerarchia logica in materia doganale Una gerarchia logica in materia doganale Una gerarchia logica in materia doganale
38 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Una gerarchia logica in materia doganale Una gerarchia logica in materia doganale Una gerarchia logica in materia doganale Una gerarchia logica in materia doganale
WTO - WCO
ItaliaAspetti
regolamentari,
di prassi e
sanzionatori
Indirizzi ed impegni
multilaterali
Politica doganale
e politica
commerciale
20
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1948 Ginevra Round (Ginevra)
1949 Annecy Round (Annecy)
1951 Torquay Round (Torquay)
1956 Fourth Round (Ginevra)
1960-61 Dillon Round (Ginevra)
1964-67 Kennedy Round (Ginevra)
1973-79 Tokyo Round (Tokyo, Ginevra)
1986-94 Uruguay Round (Punta del Este, Ginevra, Marrakech)
Singapore 1996
Ginevra 1998
Seattle 1999
Doha 2001
Cancun 2003
Hong Kong 2005
Ginevra 2009
Ginevra 2011
Bali 2013
Evoluzione multilateraleEvoluzione multilateraleEvoluzione multilateraleEvoluzione multilaterale
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Evoluzione multilateraleEvoluzione multilateraleEvoluzione multilateraleEvoluzione multilaterale
Convenzione HS Convenzione HS Convenzione HS Convenzione HS
(1973(1973(1973(1973----1988)1988)1988)1988)
21
41 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Unione Unione Unione Unione europea: I europea: I europea: I europea: I trattatitrattatitrattatitrattati
Trattato di Roma
1957
Atto unico
europeo 1987
Trattato di
Maastricht 1992
Trattato di
Amsterdam 1997
Trattato di Nizza
2000Trattato di
Lisbona 2007
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Unione europea: Unione europea: Unione europea: Unione europea: dal dal dal dal Trattato di Roma ai giorni nostri Trattato di Roma ai giorni nostri Trattato di Roma ai giorni nostri Trattato di Roma ai giorni nostri
1957 Austria 1995
Finlandia
Svezia
Rep. Ceca 2004
Estonia
Cipro
1973 Danimarca Lettonia
Irlanda Lituania Ungheria
Regno Unito Malta Slovenia
Polonia Slovacchia
1981 Grecia
Romania 2007
1986 Spagna Bulgaria
Portogallo
Croazia 2013
22
43 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
… giù i muri?… giù i muri?… giù i muri?… giù i muri?
�
�
� Regime Iva provvisorio
� Armonizzazione fiscale
� Effettuazione dei controlli
� Sanzioni
� Politica infrastrutturale
� Politica energetica
� …
cantiere
ancora aperto
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Territorio fiscale o doganale? Territorio fiscale o doganale? Territorio fiscale o doganale? Territorio fiscale o doganale?
TERRITORIO DOGANALEReg.(CEE) 2913/92
SI SI NO
TERRITORIO FISCALEDir. 2006/112/CE
SI NO NO
23
45 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
� Cosa ci attende?
� Il momento doganale
� Alcuni dati
� Il contesto internazionale
� Verso il CDU
46 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Unione Unione Unione Unione europea: Evoluzione europea: Evoluzione europea: Evoluzione europea: Evoluzione della normativa doganaledella normativa doganaledella normativa doganaledella normativa doganale
Fino al 1992:più di 100 regolamenti specifici
Reg.(CEE) 2658/87 (Nomenclatura e tariffa doganale comune)
Reg.(CEE) 2454/93 (DAC)
Reg.(CE) 450/2008 (CDA)
Reg.(CE) 952/2013 (CDU)
24
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Prima del Regolamento (CEE) 2913/92Prima del Regolamento (CEE) 2913/92Prima del Regolamento (CEE) 2913/92Prima del Regolamento (CEE) 2913/92
Reg.(CEE) 802/68Reg.(CEE) 802/68Reg.(CEE) 802/68Reg.(CEE) 802/68 e s.m. (origine) Reg.(CEE) 2144/87 Reg.(CEE) 2144/87 Reg.(CEE) 2144/87 Reg.(CEE) 2144/87 e s.m. (obbligazione doganale)
Reg.(CEE) 754/76Reg.(CEE) 754/76Reg.(CEE) 754/76Reg.(CEE) 754/76 e s.m. (merci in reintroduzione) Reg.(CEE) 1031/88 eReg.(CEE) 1031/88 eReg.(CEE) 1031/88 eReg.(CEE) 1031/88 e s.m. (persone tenute all’obbl. doganale)
Reg.(CEE) 2779/78 Reg.(CEE) 2779/78 Reg.(CEE) 2779/78 Reg.(CEE) 2779/78 e s.m. (UCE) Reg.(CEE)Reg.(CEE)Reg.(CEE)Reg.(CEE) 1970/88 1970/88 1970/88 1970/88 (perfezionamento passivo scambi standard)
Reg. (CEE) 1430/79 Reg. (CEE) 1430/79 Reg. (CEE) 1430/79 Reg. (CEE) 1430/79 e s.m. (rimborso e sgravio dazi) Reg.(CEE) 2503/88 Reg.(CEE) 2503/88 Reg.(CEE) 2503/88 Reg.(CEE) 2503/88 e s.m. (depositi doganali)
Reg.(CEE) 1697/79 Reg.(CEE) 1697/79 Reg.(CEE) 1697/79 Reg.(CEE) 1697/79 e s.m. (recupero a posteriori dazi) Reg.(CEE) 2504/88 Reg.(CEE) 2504/88 Reg.(CEE) 2504/88 Reg.(CEE) 2504/88 e s.m. (zone franche e deposito franchi)
Dir.79/695/CEEDir.79/695/CEEDir.79/695/CEEDir.79/695/CEE e s.m. (armonizzazione imm. in libera pratica) Reg.(CEE) 4151/88 Reg.(CEE) 4151/88 Reg.(CEE) 4151/88 Reg.(CEE) 4151/88 (introduzione nel territorio doganale)
Reg.(CEE)Reg.(CEE)Reg.(CEE)Reg.(CEE) 1224/80 1224/80 1224/80 1224/80 e s.m. (valore in dogana) Reg.(CEE) 1854/89Reg.(CEE) 1854/89Reg.(CEE) 1854/89Reg.(CEE) 1854/89 (contabilizzazione)
Dir.81/177/CEE Dir.81/177/CEE Dir.81/177/CEE Dir.81/177/CEE e s.m. (armonizzazione procedure export) Reg.(CEE) 1855/89 Reg.(CEE) 1855/89 Reg.(CEE) 1855/89 Reg.(CEE) 1855/89 (ammissione temporanea mezzi di trasp.)
Reg.(CEE) 3599/82 Reg.(CEE) 3599/82 Reg.(CEE) 3599/82 Reg.(CEE) 3599/82 e s.m. (ammissione temporanea) Reg.(CEE) 3312/89 Reg.(CEE) 3312/89 Reg.(CEE) 3312/89 Reg.(CEE) 3312/89 (ammissione temporanea containers)
Reg.(CEE) 2763/83 Reg.(CEE) 2763/83 Reg.(CEE) 2763/83 Reg.(CEE) 2763/83 e s.m. (trasformazione sotto controllo dog.) Reg.(CEE) 4046/89 Reg.(CEE) 4046/89 Reg.(CEE) 4046/89 Reg.(CEE) 4046/89 (garanzie obbligazione doganale)
Reg.(CEE)Reg.(CEE)Reg.(CEE)Reg.(CEE) 2151/84 2151/84 2151/84 2151/84 e s.m. (territorio doganale della comunità) Reg.(CEE) 1715/90 Reg.(CEE) 1715/90 Reg.(CEE) 1715/90 Reg.(CEE) 1715/90 (informazioni in materia di NC)
Reg.(CEE) 1999/85 Reg.(CEE) 1999/85 Reg.(CEE) 1999/85 Reg.(CEE) 1999/85 e s.m. (perfezionamento attivo) Reg.(CEE) 2726/90 Reg.(CEE) 2726/90 Reg.(CEE) 2726/90 Reg.(CEE) 2726/90 (transito comunitario)
Reg.(CEE) 3632/85 (rappresentanza in dogana)Reg.(CEE) 3632/85 (rappresentanza in dogana)Reg.(CEE) 3632/85 (rappresentanza in dogana)Reg.(CEE) 3632/85 (rappresentanza in dogana) Reg.(CEE) 717/91 Reg.(CEE) 717/91 Reg.(CEE) 717/91 Reg.(CEE) 717/91 (documento amministrativo unico)
Reg.(CEE) 2473/86 Reg.(CEE) 2473/86 Reg.(CEE) 2473/86 Reg.(CEE) 2473/86 (perfezionamento passivo) Reg.(CEE) 719/91 Reg.(CEE) 719/91 Reg.(CEE) 719/91 Reg.(CEE) 719/91 (carnet TIR e carnet ATA)
� 28 regolamenti “specifici” *Altri 76 provvedimenti di diritto derivato sono stati abrogato dal Reg.CEE 2454/93 (cfr. art.913)
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1992: 1992: 1992: 1992: nasce nasce nasce nasce il Codice doganale comunitarioil Codice doganale comunitarioil Codice doganale comunitarioil Codice doganale comunitario
GUCE L 302
19 ottobre 1992
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� CONSIDERANDO (1): (…) occorre riunire in un codice le disposizioni del diritto doganale attualmente disperse in un gran numero di regolamenti e direttive comunitarie; che questo compito è particolarmente importante in vista del mercato interno.
� CONSIDERANDO (7): occorre garantire l'uniforme applicazione del codice e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta di stabilirne le modalità di applicazione in termini appropriati; occorre istituire un comitato del codice doganale per garantire in tale settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione.
1992: 1992: 1992: 1992: nasce nasce nasce nasce il Codice doganale comunitarioil Codice doganale comunitarioil Codice doganale comunitarioil Codice doganale comunitario
Reg.(CEE) 2913/92
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TITOLO I:TITOLO I:TITOLO I:TITOLO I: disposizioni generali (1-19)
TITOLO II:TITOLO II:TITOLO II:TITOLO II: principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci (20-36)
TITOLO III:TITOLO III:TITOLO III:TITOLO III: disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della comunità finchè non abbiano ricevuto una destinazione doganale (36bis-57)
TITOLO IV:TITOLO IV:TITOLO IV:TITOLO IV: destinazioni doganali (58-182)
TITOLO V:TITOLO V:TITOLO V:TITOLO V: merci che escono dal territorio doganale della comunità (182bis-183)
TITOLO VI:TITOLO VI:TITOLO VI:TITOLO VI: operazioni privilegiate (184-188)
TITOLO VII:TITOLO VII:TITOLO VII:TITOLO VII: obbligazione doganale (189-242)
TITOLO VIII:TITOLO VIII:TITOLO VIII:TITOLO VIII: diritto di ricorso (243-246)
TITOLO IX:TITOLO IX:TITOLO IX:TITOLO IX: disposizioni finali (247-253)
Regolamento (CEE) 2913/92
1992: nasce il Codice doganale comunitario1992: nasce il Codice doganale comunitario1992: nasce il Codice doganale comunitario1992: nasce il Codice doganale comunitario
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1993199319931993: disposizioni : disposizioni : disposizioni : disposizioni di applicazione del codicedi applicazione del codicedi applicazione del codicedi applicazione del codice
CDC
• Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (codice doganale comunitario)
DAC
• Regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 (disposizioni di applicazione del codice)
8
modifiche
50
modifiche
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fonti principali fonti principali fonti principali fonti principali (prima del (prima del (prima del (prima del Reg.CEReg.CEReg.CEReg.CE 450/2008)450/2008)450/2008)450/2008)
�
�
Fonti Fonti Fonti Fonti
comunitariecomunitariecomunitariecomunitarie
Fonti Fonti Fonti Fonti
nazionali nazionali nazionali nazionali (residuali)(residuali)(residuali)(residuali)
�
� []
27
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Il Regolamento (CE) 450/2008Il Regolamento (CE) 450/2008Il Regolamento (CE) 450/2008Il Regolamento (CE) 450/2008
� La circolazione internazionale delle merci, anche per effetto deiprocessi di globalizzazione ed integrazione dei mercati, fa sorgerenuove esigenze che il Legislatore comunitario deve tenere nelladebita considerazione. Si pone quindi la necessità di abrogare ilReg.(CEE) 2913/92 e sostituirlo con un nuovo codice più adatto almutato scenario internazionale.
Regolamento 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario
(codice doganale aggiornato CDA)
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Il Regolamento (CE) 450/2008 Il Regolamento (CE) 450/2008 Il Regolamento (CE) 450/2008 Il Regolamento (CE) 450/2008
Regolamento (CE) 450/2008
� CONSIDERANDO (3): CONSIDERANDO (3): CONSIDERANDO (3): CONSIDERANDO (3): il Regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 si fondava sull’integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni ‘80. Dalla sua introduzione esso è stato modificato più volte e in modo sostanziale […]. Ulteriori modificazioni sono necessarie in seguito agli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni […].
� CONSIDERANDO (5): CONSIDERANDO (5): CONSIDERANDO (5): CONSIDERANDO (5): la facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi […].
� CONSIDERANDO (6): CONSIDERANDO (6): CONSIDERANDO (6): CONSIDERANDO (6): il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l’accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne della Comunità hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole […] un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società. […].
� CONSIDERANDO (27): CONSIDERANDO (27): CONSIDERANDO (27): CONSIDERANDO (27): Le norme relative alle dichiarazioni in dogana e al vincolo delle merci a un regime doganale dovrebbero essere modernizzate e semplificate […].
� CONSIDERANDO (30): CONSIDERANDO (30): CONSIDERANDO (30): CONSIDERANDO (30): è opportuno prevedere norme semplici e comuni per i regimi speciali […].
28
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Il Regolamento (CE) 450/2008 Il Regolamento (CE) 450/2008 Il Regolamento (CE) 450/2008 Il Regolamento (CE) 450/2008
TITOLO I:TITOLO I:TITOLO I:TITOLO I: disposizioni generali (1-32)
TITOLO II:TITOLO II:TITOLO II:TITOLO II: principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci (33-43)
TITOLO III:TITOLO III:TITOLO III:TITOLO III: obbligazione doganale e garanzie (44-86)
TITOLO IV:TITOLO IV:TITOLO IV:TITOLO IV: merci introdotte nel territorio doganale della comunità (87-100)
TITOLO V:TITOLO V:TITOLO V:TITOLO V: norme generali in materia di posizione doganale, vincolo di merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci (101-128)
TITOLO VI:TITOLO VI:TITOLO VI:TITOLO VI: immissione in libera pratica e esenzione dei dazi all’importazione (129-134)
TITOLO VII:TITOLO VII:TITOLO VII:TITOLO VII: regimi speciali (135-174)
TITOLO VIII:TITOLO VIII:TITOLO VIII:TITOLO VIII: partenza delle merci dal territorio doganale della comunità (175-182)
TITOLO IX:TITOLO IX:TITOLO IX:TITOLO IX: comitato del codice doganale e disposizioni finali (183-188)
Regolamento (CE) 450/2008
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IlIlIlIl Regolamento (CE) Regolamento (CE) Regolamento (CE) Regolamento (CE) 450/2008 … attenzione 450/2008 … attenzione 450/2008 … attenzione 450/2008 … attenzione alle date! alle date! alle date! alle date!
Adozione delle disposizioni di applicazione e comunque non non non non prima del 24 giugno prima del 24 giugno prima del 24 giugno prima del 24 giugno 2009200920092009
Nonostante le disposizioni di applicazione, il regolamento sarebbe divenuto applicabile al più al più al più al più tardi il 24 giugno tardi il 24 giugno tardi il 24 giugno tardi il 24 giugno 2013201320132013
Con Reg.UE528/2013 il termine è spostato al 1111°°°° novembre novembre novembre novembre 2013201320132013
Il Reg.UEReg.UEReg.UEReg.UE 952/2013 952/2013 952/2013 952/2013 del 9 ottobre 2013 del 9 ottobre 2013 del 9 ottobre 2013 del 9 ottobre 2013 abroga il Reg.(CE) 450/20081. adozione 1. adozione 1. adozione 1. adozione
delle DACdelle DACdelle DACdelle DAC
2. non oltre il 2. non oltre il 2. non oltre il 2. non oltre il 24.06.201324.06.201324.06.201324.06.2013
3. non oltre il 3. non oltre il 3. non oltre il 3. non oltre il 01.11.201301.11.201301.11.201301.11.2013
4. abrogazione 4. abrogazione 4. abrogazione 4. abrogazione 30.10.201330.10.201330.10.201330.10.2013
� Il Regolamento (CE) 450/2008 abroga il Regolamento (CEE) 2913/92 (cfr. art.186) e rimanda l’applicazione di tale abrogazione, nonché delle altre norme contenute nel regolamento (cfr.art.188 par.2) a:
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Il Regolamento (CE) 450/2008: le motivazioni del rinvio Il Regolamento (CE) 450/2008: le motivazioni del rinvio Il Regolamento (CE) 450/2008: le motivazioni del rinvio Il Regolamento (CE) 450/2008: le motivazioni del rinvio
� Il 20 febbraio 2012 la Commissione aveva presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento per la istituzione del Codice doganale dell’Unione, con conseguente rifusione del Reg.(CE) 450/2008.
� Il nuovo regolamento doveva entrare in vigore prima della data soglia del 24 giugno 2013.
� La procedura legislativa ha comportato tuttavia tempi più lunghi di quelli preventivamente stimati.
� Si rischiava l’entrata in vigore (temporanea) del Reg.(CE) 450/2008 con conseguenti confusione per gli operatori ed incertezze di natura giuridica.
� Si è scelto dunque di posticipare la data di applicazione del Reg.(CE) 450/2008 al primo novembre 2013, al solo fine di consentirne la rifusione attraverso la emanazione di un nuovo regolamento.
CDACDACDACDA
Regolamento (CE) 450/2008
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Verso Il Verso Il Verso Il Verso Il Regolamento (UE) 952/2013 Regolamento (UE) 952/2013 Regolamento (UE) 952/2013 Regolamento (UE) 952/2013
Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013
che istituisce il
“CODICE DOGANALE DELL’UNIONE”
� Evoluzione del diritto doganale dell’Unione.� Necessità di risolvere problemi di diritto intertemporale.� Ragioni di carattere tecnico-procedurale.� Tempi di sviluppo dei sistemi informatici.� Necessità di rendere coerente il nuovo codice con gli artt.290 e
291 (atti delegati e atti esecutivi) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea come riformato dal Trattato di Lisbona).
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* * * * Sulla entrata in vigore, cfr. rettifica al Reg.(UE) 952/2013 pubblicata su
GUUE L287 del 29.10.2013 (pag.90).
Il Regolamento (UE) Il Regolamento (UE) Il Regolamento (UE) Il Regolamento (UE) 952/2013: applicazione 952/2013: applicazione 952/2013: applicazione 952/2013: applicazione
� È entrato in vigore il 30 ottobre 2013 (venti giorni dopo la pubblicazione nella GUUE).
� Le norme relative al conferimento di competenze di esecuzione sono applicabili dal 30 ottobre 2013.
� Il reg.(CE) 450/2008 è abrogato a decorrere dal 30 ottobre 2013.
� Il Reg.(CEE) 2913/92 è abrogato a decorrere dal primo maggio 2016.*
� Le altre norme contenute nel Regolamento sono applicabili a decorrere dal primo maggio 2016.*
� La sua applicabilità è subordinata alla adozione dei necessari atti esecutivi e atti delegati.
Reg.(UE) 952/2013
(CDU)
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Il Il Il Il Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: applicazione 952/2013: applicazione 952/2013: applicazione 952/2013: applicazione
CDUReg.(UE) 952/2013
ATTI ESECUTIVI
ATTI DELEGATI
� PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA
� COMMISSIONE
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Il Regolamento (UE) 952/2013 Il Regolamento (UE) 952/2013 Il Regolamento (UE) 952/2013 Il Regolamento (UE) 952/2013
Regolamento (UE) 952/2013 (CDU)
� È opportuno garantire che il Regolamento (CE) n.450/2008 sia coerente con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare con gli articoli 290 e 291 dello stesso […]; (cfr. considerando (cfr. considerando (cfr. considerando (cfr. considerando 2)2)2)2)
� […]È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di specificare l'autorità doganale che è competente per la registrazione degli operatori registrazione degli operatori registrazione degli operatori registrazione degli operatori economici economici economici economici e di altre persone […]; (cfr. considerando 5)(cfr. considerando 5)(cfr. considerando 5)(cfr. considerando 5)
� È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di specificare le norme procedurali in materia di concessione e prova dell'abilitazione dell'abilitazione dell'abilitazione dell'abilitazione di un rappresentante doganale a prestare servizi in uno Stato membro diverso di un rappresentante doganale a prestare servizi in uno Stato membro diverso di un rappresentante doganale a prestare servizi in uno Stato membro diverso di un rappresentante doganale a prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito […]; (cfr. considerando 5)(cfr. considerando 5)(cfr. considerando 5)(cfr. considerando 5)
� È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di specificare le norme procedurali concernenti lo sdoganamento sdoganamento sdoganamento sdoganamento centralizzato centralizzato centralizzato centralizzato e l'esonero dall'obbligo di presentare le merci in tale contesto; le norme procedurali relative all'iscrizione nelle scritture del dichiarante; le norme procedurali relative a formalità e controlli doganali che devono essere effettuati dal titolare dell'autorizzazione nell'ambito dell'autovalutazione […]; (cfr. considerando 5(cfr. considerando 5(cfr. considerando 5(cfr. considerando 5))))
1/5
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Il Regolamento (UE) 952/2013 Il Regolamento (UE) 952/2013 Il Regolamento (UE) 952/2013 Il Regolamento (UE) 952/2013
� L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dovrebbe essere associato a un'applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali un'applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali un'applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali un'applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali operati dagli Stati membrioperati dagli Stati membrioperati dagli Stati membrioperati dagli Stati membri, al fine di assicurare in tutta l'Unione un controllo doganale di livello equivalente che scongiuri il rischio di comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita dell'Unione. (cfr. (cfr. (cfr. (cfr. considerando considerando considerando considerando 19191919) ) ) )
� Al fine di agevolare l'attività commerciale offrendo allo stesso tempo adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione, è opportuno che le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati, tra le autorità doganali e tra queste e altre autorità che intervengono in tale controllo. Occorre che tali controlli siano Occorre che tali controlli siano Occorre che tali controlli siano Occorre che tali controlli siano armonizzatiarmonizzatiarmonizzatiarmonizzati, in modo che l'operatore economico , in modo che l'operatore economico , in modo che l'operatore economico , in modo che l'operatore economico debba debba debba debba fornire fornire fornire fornire le informazioni una volta sola e che le merci le informazioni una volta sola e che le merci le informazioni una volta sola e che le merci le informazioni una volta sola e che le merci siano siano siano siano controllate da tali controllate da tali controllate da tali controllate da tali autorità allo stesso momento e autorità allo stesso momento e autorità allo stesso momento e autorità allo stesso momento e nello nello nello nello stesso postostesso postostesso postostesso posto. (cfr. considerando 20(cfr. considerando 20(cfr. considerando 20(cfr. considerando 20))))
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Regolamento (UE) 952/2013 (CDU)
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63 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Il Regolamento (UE) 952/2013Il Regolamento (UE) 952/2013Il Regolamento (UE) 952/2013Il Regolamento (UE) 952/2013
� Al fine di agevolare le attività commerciali, occorre preservare preservare preservare preservare per chiunque il diritto per chiunque il diritto per chiunque il diritto per chiunque il diritto di nominare un di nominare un di nominare un di nominare un rappresentanterappresentanterappresentanterappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. […] (cfr. considerando 21(cfr. considerando 21(cfr. considerando 21(cfr. considerando 21))))
� Occorre garantire sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate nell'intero mercato interno. […] (cfr. considerando (cfr. considerando (cfr. considerando (cfr. considerando 23)23)23)23)
� Al fine di minimizzare i rischi per l'Unione, i suoi cittadini e i suoi partner commerciali, l'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri dovrebbe essere basata su un quadro comune in materia di gestione del quadro comune in materia di gestione del quadro comune in materia di gestione del quadro comune in materia di gestione del rischiorischiorischiorischio e su un sistema elettronico per la sua attuazione. […] (cfr. considerando (cfr. considerando (cfr. considerando (cfr. considerando 28)28)28)28)
� Le norme relative ai regimi speciali dovrebbero consentire l'uso di una garanzia l'uso di una garanzia l'uso di una garanzia l'uso di una garanzia unica per tutte le categorie unica per tutte le categorie unica per tutte le categorie unica per tutte le categorie di regimi di regimi di regimi di regimi speciali speciali speciali speciali e permettere che essa sia globale, a copertura di più transazioni. (cfr. considerando (cfr. considerando (cfr. considerando (cfr. considerando 34)34)34)34)
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Regolamento (UE) 952/2013 (CDU)
64 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Il Regolamento (UE) 952/2013 Il Regolamento (UE) 952/2013 Il Regolamento (UE) 952/2013 Il Regolamento (UE) 952/2013
� Al fine di garantire una migliore tutela degli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri, una una una una garanzia dovrebbe garanzia dovrebbe garanzia dovrebbe garanzia dovrebbe coprire le merci non dichiarate o dichiarate coprire le merci non dichiarate o dichiarate coprire le merci non dichiarate o dichiarate coprire le merci non dichiarate o dichiarate in in in in modo modo modo modo inesattoinesattoinesattoinesatto incluse in una spedizione o in una dichiarazione per cui essa viene prestata. Per lo stesso motivo, l'impegno l'impegno l'impegno l'impegno del fideiussore dovrebbe coprire anche gli del fideiussore dovrebbe coprire anche gli del fideiussore dovrebbe coprire anche gli del fideiussore dovrebbe coprire anche gli importi importi importi importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che dei dazi all'importazione o all'esportazione che dei dazi all'importazione o all'esportazione che dei dazi all'importazione o all'esportazione che risultino risultino risultino risultino da pagare in seguito da pagare in seguito da pagare in seguito da pagare in seguito a controlli a posterioria controlli a posterioria controlli a posterioria controlli a posteriori. (cfr. considerando (cfr. considerando (cfr. considerando (cfr. considerando 36)36)36)36)
� Poiché la convenzione riveduta di Kyoto promuove la presentazione, la registrazione e il controllo della dichiarazione in dogana prima dell'arrivo delle merci e, inoltre, la separazione del luogo in cui la dichiarazione viene presentata da quello in cui le merci sono fisicamente situate, è opportuno prevedere lo sdoganamento è opportuno prevedere lo sdoganamento è opportuno prevedere lo sdoganamento è opportuno prevedere lo sdoganamento centralizzato nel luogo in cui l'operatore economico è stabilitocentralizzato nel luogo in cui l'operatore economico è stabilitocentralizzato nel luogo in cui l'operatore economico è stabilitocentralizzato nel luogo in cui l'operatore economico è stabilito.... (cfr. considerando (cfr. considerando (cfr. considerando (cfr. considerando 44)44)44)44)
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Regolamento (UE) 952/2013 (CDU)
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65 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Il Regolamento (UE) 952/2013 Il Regolamento (UE) 952/2013 Il Regolamento (UE) 952/2013 Il Regolamento (UE) 952/2013
� Dovrebbe essere facilitata la concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali facilitata la concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali facilitata la concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali facilitata la concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali con una garanzia unica e sotto il controllo di un unico ufficio doganale e in tali casi dovrebbero vigere norme semplici riguardo all'insorgenza dell'obbligazione doganale […] (cfr. considerando 48)(cfr. considerando 48)(cfr. considerando 48)(cfr. considerando 48)
� Dato che l'intenzione di procedere alla riesportazione l'intenzione di procedere alla riesportazione l'intenzione di procedere alla riesportazione l'intenzione di procedere alla riesportazione non non non non è più necessariaè più necessariaè più necessariaè più necessaria, è opportuno fondere il regime di fondere il regime di fondere il regime di fondere il regime di perfezionamento perfezionamento perfezionamento perfezionamento attivoattivoattivoattivo, sistema della sospensione, con la con la con la con la trasformazione trasformazione trasformazione trasformazione sotto controllo doganale sotto controllo doganale sotto controllo doganale sotto controllo doganale e abbandonare il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso. Questo regime unico di perfezionamento attivo dovrebbe coprire anche la distruzione, tranne quando essa sia effettuata dalle dogane o sotto vigilanza doganale. (cfr. considerando (cfr. considerando (cfr. considerando (cfr. considerando 50)50)50)50)
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Regolamento (UE) 952/2013 (CDU)
66 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
� Cosa ci attende?
� Il momento doganale
� Alcuni dati
� Il contesto internazionale
� Verso il CDU
� CDU: osservazioni generali
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67 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Il Regolamento (UE) 952/2013Il Regolamento (UE) 952/2013Il Regolamento (UE) 952/2013Il Regolamento (UE) 952/2013
Reg.(UE) 952/2013
Self Self Self Self assesmentassesmentassesmentassesment
Controlli e Controlli e Controlli e Controlli e sanzionisanzionisanzionisanzioni
RappresentanteRappresentanteRappresentanteRappresentante
Telematizzazione Telematizzazione Telematizzazione Telematizzazione informatizzazioneinformatizzazioneinformatizzazioneinformatizzazione
Regimi specialiRegimi specialiRegimi specialiRegimi speciali
Sdoganamento Sdoganamento Sdoganamento Sdoganamento centralizzatocentralizzatocentralizzatocentralizzato
Oneri e Oneri e Oneri e Oneri e garanziegaranziegaranziegaranzie
Snellimenti Snellimenti Snellimenti Snellimenti proceduraliproceduraliproceduraliprocedurali
68 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Il Regolamento (UE) Il Regolamento (UE) Il Regolamento (UE) Il Regolamento (UE) 952/2013952/2013952/2013952/2013
1.1.1.1. Sistema degli esportatori registrato (REX)Sistema degli esportatori registrato (REX)Sistema degli esportatori registrato (REX)Sistema degli esportatori registrato (REX) 01.01.2017
2.2.2.2. InformazioniInformazioniInformazioniInformazioni tariffarie vincolanti (ITV)/ sorveglianza 2+tariffarie vincolanti (ITV)/ sorveglianza 2+tariffarie vincolanti (ITV)/ sorveglianza 2+tariffarie vincolanti (ITV)/ sorveglianza 2+ 01.03.2017 - 01.10.2018
3.3.3.3. Decisioni doganali nell’ambito del CDUDecisioni doganali nell’ambito del CDUDecisioni doganali nell’ambito del CDUDecisioni doganali nell’ambito del CDU 02.10.2017
4.4.4.4. Gestione uniforme degli utenti e firma digitaleGestione uniforme degli utenti e firma digitaleGestione uniforme degli utenti e firma digitaleGestione uniforme degli utenti e firma digitale 02.10.2017
5.5.5.5. Prova della posizione Prova della posizione Prova della posizione Prova della posizione unionaleunionaleunionaleunionale delle mercidelle mercidelle mercidelle merci 02.10.2017
6.6.6.6. AggiornamentoAggiornamentoAggiornamentoAggiornamento degli operatori economici autorizzati (AEO)degli operatori economici autorizzati (AEO)degli operatori economici autorizzati (AEO)degli operatori economici autorizzati (AEO) 01.03.2018
7.7.7.7. Sorveglianza 3Sorveglianza 3Sorveglianza 3Sorveglianza 3 01.10.2018
8.8.8.8. Aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato NCTSAggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato NCTSAggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato NCTSAggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato NCTS 01.10.2018
9.9.9.9. Sistema armonizzati di esportazione (AES)Sistema armonizzati di esportazione (AES)Sistema armonizzati di esportazione (AES)Sistema armonizzati di esportazione (AES) 01.03.2019
10.10.10.10. Bollettini di informazioni (INF) perBollettini di informazioni (INF) perBollettini di informazioni (INF) perBollettini di informazioni (INF) per i regimi specialii regimi specialii regimi specialii regimi speciali 01.10.2019
11.11.11.11. Regimi specialiRegimi specialiRegimi specialiRegimi speciali 01.10.2019
12.12.12.12. Notifica di arrivo, notificaNotifica di arrivo, notificaNotifica di arrivo, notificaNotifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporaneadi presentazione e custodia temporaneadi presentazione e custodia temporaneadi presentazione e custodia temporanea 02.03.2020
13.13.13.13. Sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI)Sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI)Sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI)Sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) 01.10.2020
14.14.14.14. Gestione delle garanzie (GUM)Gestione delle garanzie (GUM)Gestione delle garanzie (GUM)Gestione delle garanzie (GUM) 02.03.2020
15.15.15.15. Sicurezza e gestione dei rischiSicurezza e gestione dei rischiSicurezza e gestione dei rischiSicurezza e gestione dei rischi da definire
16.16.16.16. Classificazione (CLASS)Classificazione (CLASS)Classificazione (CLASS)Classificazione (CLASS) da definire
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69 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Il Regolamento (UE) 952/2013Il Regolamento (UE) 952/2013Il Regolamento (UE) 952/2013Il Regolamento (UE) 952/2013
CDC
CDU92
(196)
Armonizzazione di sistemi e procedure -
Gestione integrata del rischio -
70 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Il Regolamento (UE) 952/2013 Il Regolamento (UE) 952/2013 Il Regolamento (UE) 952/2013 Il Regolamento (UE) 952/2013
Regolamento (UE) 952/2013
TITOLO I:TITOLO I:TITOLO I:TITOLO I: disposizioni generali (1-55)
TITOLO II:TITOLO II:TITOLO II:TITOLO II: principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci (56-76)
TITOLO III:TITOLO III:TITOLO III:TITOLO III: obbligazione doganale e garanzie (77-126)
TITOLO IV:TITOLO IV:TITOLO IV:TITOLO IV: merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione (127-152)
TITOLO V:TITOLO V:TITOLO V:TITOLO V: norme generali in materia di posizione doganale, vincolo di merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci (153-200)
TITOLO VI:TITOLO VI:TITOLO VI:TITOLO VI: immissione in libera pratica e esenzione dei dazi all’importazione (201-209)
TITOLO VII:TITOLO VII:TITOLO VII:TITOLO VII: regimi speciali (210-262)
TITOLO VIII:TITOLO VIII:TITOLO VIII:TITOLO VIII: uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione (263-277)
TITOLO IX:TITOLO IX:TITOLO IX:TITOLO IX: Sistemi elettronici, semplificazioni, delega di potere, procedura di comitato e disposizioni finali (278-288)
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71 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Reg.(CEE) 2913/92 e reg.(UE) 952/2013Reg.(CEE) 2913/92 e reg.(UE) 952/2013Reg.(CEE) 2913/92 e reg.(UE) 952/2013Reg.(CEE) 2913/92 e reg.(UE) 952/2013
Reg.(UE) 952/2013 CDU
TITOLO I:TITOLO I:TITOLO I:TITOLO I: disposizioni generali (1-55)
TITOLO II:TITOLO II:TITOLO II:TITOLO II: principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci (56-76)
TITOLO III:TITOLO III:TITOLO III:TITOLO III: obbligazione doganale e garanzie (77-126)
TITOLO IV:TITOLO IV:TITOLO IV:TITOLO IV: merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione (127-152)
TITOLO V:TITOLO V:TITOLO V:TITOLO V: norme generali in materia di posizione doganale, vincolo di merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci (153-200)
TITOLO VI:TITOLO VI:TITOLO VI:TITOLO VI: immissione in libera pratica e esenzione dei dazi all’importazione (201-209)
TITOLO VII:TITOLO VII:TITOLO VII:TITOLO VII: regimi speciali (210-262)
TITOLO VIII:TITOLO VIII:TITOLO VIII:TITOLO VIII: uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione (263-277)
TITOLO IX:TITOLO IX:TITOLO IX:TITOLO IX: Sistemi elettronici, semplificazioni, delega di potere, procedura di comitato e disposizioni finali (278-288)
Reg.(CEE) 2913/92 CDC
TITOLO I:TITOLO I:TITOLO I:TITOLO I: disposizioni generali (1-19)
TITOLO II:TITOLO II:TITOLO II:TITOLO II: principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci (20-36)
TITOLO III:TITOLO III:TITOLO III:TITOLO III: disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della comunità finché non abbiano ricevuto una destinazione doganale (36bis-57)
TITOLO IV:TITOLO IV:TITOLO IV:TITOLO IV: destinazioni doganali (58-182)
TITOLO V:TITOLO V:TITOLO V:TITOLO V: merci che escono dal territorio doganale della comunità (182bis-183)
TITOLO VI:TITOLO VI:TITOLO VI:TITOLO VI: operazioni privilegiate (184-188)
TITOLO VII:TITOLO VII:TITOLO VII:TITOLO VII: obbligazione doganale (189-242)
TITOLO VIII:TITOLO VIII:TITOLO VIII:TITOLO VIII: diritto di ricorso (243-246)
TITOLO IX:TITOLO IX:TITOLO IX:TITOLO IX: disposizioni finali (247-253)
72 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Il Regolamento (UE) 952/2013 La Tariffa doganale comuneIl Regolamento (UE) 952/2013 La Tariffa doganale comuneIl Regolamento (UE) 952/2013 La Tariffa doganale comuneIl Regolamento (UE) 952/2013 La Tariffa doganale comune
a) la nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa e che sia istituita da disposizioni dell'Unione specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci; qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa e che sia istituita da disposizioni dell'Unione specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;
c) i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata;
d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori;
e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori;
f) le misure autonome che prevedono la riduzione o l'esenzione per i dazi su talune merci;
g) il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a causa della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h);
h) le altre misure tariffarie previste dalle normative agricole, commerciali o da altre normative dell'Unione.
Tariffa doganale comune
La tariffa doganale comune comprende:
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73 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
La classificazione tariffaria delle merciLa classificazione tariffaria delle merciLa classificazione tariffaria delle merciLa classificazione tariffaria delle merci
1. Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la "classificazione tariffaria" delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o
ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate.
2. Per l'applicazione delle misure non tariffarie, la "classificazione tariffaria" delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni dell'Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.
Cfr. art.57 Regolamento (UE) 952/2013 (CDU)
74 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Autorità doganali 1. Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi
internazionali dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell'intera catena logistica […].
Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO I Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO I Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO I Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO I
In evidenza
a) Tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
b) Tutela dell’Unione dal commercio sleale.
c) Tutela della sicurezza e dell’ambiente.
d) Mantenimento del giusto equilibrio tra controlli e agevolazione degli scambi legittimi.
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75 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Scambio di informazioni
1. Tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati
mediante procedimenti informatici. […]
Il Regolamento (UE) Il Regolamento (UE) Il Regolamento (UE) Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO I I I I
In evidenza� Si ribadisce un concetto che permea tutto il
CDU: la centralità del dialogo informativo tra operatori ed autorità doganali.
76 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Registrazione)
1. Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti. […]
In evidenza
� L’art.9 dispone un obbligo di registrazione per tutti gli operatori economici coinvolti in una fase doganale.
� Cfr. art.1 punto 16 e cap.6 Titolo I Reg.(CEE) 2454/93 (come modificato dal Reg.(CE) 312/2009) relativo al numero di registrazione ed identificazione degli operatori economici (EORI).
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO I I I I
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77 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Informazioni
[…]
2. La presentazione di una dichiarazione in dogana, […] di una persona alle autorità doganali o di una domanda per ottenere un'autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda:
a) l'accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda;
b) l'autenticità, l'accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, notifica o domanda; e
c) se del caso, l'osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate. […]
Qualora a presentare la dichiarazione, la notifica o la domanda, oppure a fornire le informazioni, sia un rappresentante doganale della persona interessata, di cui all'articolo 18, anche detto rappresentante doganale è tenuto a osservare gli
obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo.
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO I I I I
78 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
� Cosa ci attende?
� Il momento doganale
� Alcuni dati
� Il contesto internazionale
� Verso il CDU
� CDU: osservazioni generali
� CDU: focus rappresentanza
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79 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Art.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganale» » » »
Rappresentanza in dogana
DIRETTA INDIRETTArappresentanza
in nome e
per conto del rappresentato
Cfr, mandato con rappresentanza
art.1704 C.C..
in nome
proprio ma per conto del
rappresentato
Cfr. mandato senza rappresentanza
art.1705 C.C..
80 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
L’art.1 della Legge 1612 del 22 dicembre 1960 accredita lo spedizioniere doganale come qualificato nelle materie “fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce
al campo doganale”.
L’articolo 9 della Legge 213 del 25 luglio 2000 rafforza il concetto qualificando il doganalista quale nelle “materie e negli
adempimenti connessi con gli scambi internazionali”.
L.1612/1960
L.213/2000
… gli spedizionieri … gli spedizionieri … gli spedizionieri … gli spedizionieri
doganalidoganalidoganalidoganali
Art.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganale» » » »
41
81 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Art.201Art.201Art.201Art.201
CDCCDCCDCCDC Art.77Art.77Art.77Art.77
CDUCDUCDUCDU
3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.
Cfr. art.5 par.15) Reg.(UE) 952/2013:
Dichiarante: la persona che presenta una dichiarazione in dogana (…) a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione (…).
Obbligazione doganale
Art.201 CDC e art.77 CDU
Art.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganale» » » »
82 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Situazione antecedente al CDU
Reg. (CEE) 3632/85
(che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana)
articolo 3
1. Quando la dichiarazione in dogana è fatta per iscritto, la persona a cui all’art.2 può,fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, fare detta dichiarazione:
a) a nome e per conto proprio
b) a nome e per conto di terzi
c) a nome proprio ma per conto di terzi. (…)
Quando uno Stato membro autorizza la possibilità di fare la dichiarazione prevista alparagrafo 1 lettera c), esso può riservare alle persone che esercitano, in quanto attivitànon salariata, la professione consistente nel fare dichiarazioni in dogana sia a titoloprincipale sia a titolo accessorio rispetto a un’altra attività, il diritto di:
a) fare dichiarazioni in nome e per conto di terzi, o in alternativa,
b) fare dichiarazioni in nome proprio, ma per conto di terzi. (…)
Art.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganale» » » »
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83 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Situazione antecedente al CDU
Reg. (CEE) 2913/92
articolo 5
1. Alle condizioni previste all'articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioniadottate nel quadro dell'articolo 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque può farsirappresentare presso l'autorità doganale per l'espletamento di atti e formalità previstidalla normativa doganale.
2. La rappresentanza può essere:
- diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi,
oppure
- indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per contodi terzi.
Gli Stati membri possono riservare il diritto di fare sul loro territorio dichiarazioniin dogana secondo:- la modalità della rappresentanza diretta, oppure
- la modalità della rappresentanza indiretta,
di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi esercitila sua professione. (…)
Art.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganale» » » »
84 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Situazione antecedente al CDU
D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43 - TULD
articolo 40
1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare unadichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e normeovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o amezzo di un rappresentante diretto o indiretto.
2. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alledichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'alboprofessionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , salvo quanto previstonell'articolo 43. (…)
Art.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganale» » » »
43
85 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Reg.(UE) 952/2013 - CDU
considerando 21
21. Al fine di agevolare le attività commerciali, occorre preservare per chiunque ildiritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali.Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanzacon una legge emanata da uno Stato membro. Inoltre, il rappresentante doganaleche soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economicoautorizzato per le semplificazioni doganali dovrebbe essere abilitato a prestare taliservizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito. Comeregola generale, un rappresentante doganale dovrebbe essere stabilito nelterritorio doganale dell'Unione. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di esenzionese il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute aessere stabilite nel territorio doganale dell'Unione o in altri casi giustificati.
Rappresentanza nel CDU
Art.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganale» » » »
86 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Reg.(UE) 952/2013 - CDU
articolo 5 (definizioni)
6) "rappresentante doganale": qualsiasi persona nominata da un'altrapersona affinché la rappresenti presso le autorità doganali perl'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.
Rappresentanza nel CDU
Art.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganale» » » »
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87 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Reg.(UE) 952/2013 - CDU
articolo 18
1. Chiunque può nominare un rappresentante doganale. Siffatta rappresentanza puòessere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altrapersona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprioma per conto di un'altra persona.
2. Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale dell'Unione. Salvo chesia altrimenti disposto, si deroga a tale requisito se il rappresentante doganaleagisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territoriodoganale dell'Unione.
3. Gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell'Unione, le condizionialle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro incui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da partedello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri dicui all'articolo 39, lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in unoStato membro diverso da quello in cui è stabilito.
4. Gli Stati membri possono applicare le condizioni stabilite ai sensi del paragrafo 3,prima frase, a rappresentanti doganali non stabiliti nel territorio doganaledell'Unione.
Rappresentanza nel CDU
Art.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganale» » » »
88 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Reg.(UE) 952/2013 - CDU
articolo 21
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme proceduraliin materia di concessione e prova dell’abilitazione di cui all’articolo 18,paragrafo 3.
Rappresentanza nel CDU
Art.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganale» » » »
45
89 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Reg.(UE) 952/2013 - CDU
articolo 39
I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono iseguenti:
a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresal'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
b) dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sueoperazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritturecommerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguaticontrolli doganali;
c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in unasituazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni,tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commercialeinteressata;
d) con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), il rispettodi standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesseall'attività svolta;
e) (… omissis).
Rappresentanza nel CDU
Art.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganale» » » »
90 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Rappresentanza in dogana
Liberalizzazione Minori costiMaggiore
concorrenzaIncremento dei
traffici
Obiettivi potenziali:
Possibili criticità:
Riduzione del «filtro»
Ridotti margini di sicurezza
Minori garanzieMaggiore
concorrenza?
����
Art.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganaleArt.18: Focus «rappresentanza doganale» » » »
46
91 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
� Cosa ci attende?
� Il momento doganale
� Alcuni dati
� Il contesto internazionale
� Verso il CDU
� CDU: osservazioni generali
� CDU: focus rappresentanza
� CDU: focus AEO
92 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Condizioni(art.39)
Operatore Economico Autorizzato (AEO)
AEO
a)a)a)a)
b)b)b)b)
c)c)c)c)
d)d)d)d)
e)e)e)e)
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO I I I I
47
93 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Mutuo riconoscimento
AEOCfr. art.38 par.7: «Le autorità doganali concedono benefici derivanti dallo status di operatore economico autorizzato a persone stabilite in paesi o territori al di fuori del territorio doganale dell'Unione che rispettano le condizioni e gli obblighi definiti dalla pertinente normativa di tali paesi o territori, purché tali condizioni e obblighi siano riconosciuti dall'Unione come equivalenti a quelli imposti agli operatori economici autorizzati stabiliti nel territorio doganale dell'Unione. Tale concessione di benefici è basata sul principio di reciprocità, salvo che sia altrimenti disposto dall'Unione, ed è sostenuta da un accordo internazionale o dalla normativa dell'Unione nel settore della politica commerciale comune».
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO I I I I
Operatore Economico Autorizzato (AEO)
94 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
La certificazione aziendale (ISO ed SA)La certificazione aziendale (ISO ed SA)La certificazione aziendale (ISO ed SA)La certificazione aziendale (ISO ed SA)
ISO 14001 ambientale
(volontaria)
ISO 18001 sicurezza(volontaria)
SA 8000 etica(volontaria)
ISO 26000*
resp. sociale(volontaria)
* Linee guida (assessment).
Prodotto(volontarie e/o obbligatorie)
Uniformare il linguaggio
ISO 9001 qualità
(volontaria)
48
95 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
AEO: presupposti giuridiciAEO: presupposti giuridiciAEO: presupposti giuridiciAEO: presupposti giuridici
� Regolamento (CE) 648/2005 del 13 aprile 2005 che modifica il Regolamento (CEE) 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario
� Regolamento (CE) 1875/2006 del 18 dicembre 2006 che modifica il Regolamento (CEE) 2454/93 che fissa disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario
fonti normative
storiche
� È necessario stabilire un livello equivalente di tutela all’atto deicontrolli doganali per le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità one escano. […].
� Uno Stato membro dovrebbe accordare lo status di «operatoreeconomico autorizzato» agli operatori economici che soddisfano determinati critericomuni per quanto riguarda i sistemi di controllo, la solvibilità finanziaria e lacomprovata osservanza degli operatori. […].
� Gli operatori economici che soddisfano le condizioni perottenere la qualifica di operatore economico autorizzato, distinguendosi così in modopositivo rispetto agli altri operatori economici, devono essere considerati partneraffidabili nella catena di approvvigionamento. […] Devono poter beneficiare nonsoltanto di procedure doganali semplificate ma anche di controlli di sicurezzaagevolati. […].
� È necessario stabilire condizioni e criteri comuni in tutti gli Statimembri per la concessione, la modifica o la revoca dei certificati di operatorieconomici autorizzati. […].
Reg.(CE) 1875/2006
Reg.(CE) 648/2005
96 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
� Status giuridico dell’Unione relativo a soggetto economico residente nella UE, titolare di un certificato concesso dall’Autorità doganale di uno Stato membro, sulla base di requisiti e condizioni stabiliti dalla Commissione Europea.
� A differenza di altri livelli di certificazione volontaria (vedi ISO) l’ente certificatore è l’Amministrazione doganale.
� L’AEO consente dunque vantaggi diretti spendibili direttamente nei confronti dell’Amministrazione doganale e vantaggi indiretti di carattere generale.
L’operatore economico autorizzato : AEOL’operatore economico autorizzato : AEOL’operatore economico autorizzato : AEOL’operatore economico autorizzato : AEO
A.E.O.
AEO
Primo gennaio 2008:
49
97 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
AEO: tipologieAEO: tipologieAEO: tipologieAEO: tipologie
AEOsemplificazioni doganali
Il certificato consente al titolare di fruire delle
semplificazioni previste dalla materia doganale,
di migliori parametri di rischio sui controlli e
semplificazioni.
semplificazioni sicurezza
Il certificato consente di beneficiare di agevolazioni sui controlli doganali di sicurezza per merci in entrata ed in uscita dal territorio doganale comunitario.
cumulo delle semplificazioni
Il certificato consente di beneficiare delle semplificazioni
doganali e sicurezza.
98 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
AEO
AEO: vantaggiAEO: vantaggiAEO: vantaggiAEO: vantaggi
� L’Operatore Economico Autorizzato (AEO), secondo la tipologia del certificato richiesto (C, S o F) beneficia di vantaggi diretti, oggettivi, tipizzati e direttamente connessi allo status, e di vantaggi indiretti indotti da un generale accrescimento del proprio profilo di affidabilità nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi (analogamente a quanto accade con altre certificazioni volontarie).
� Riduzione dei controlli.
� Accesso semplice agli istituti doganali e garanzie.
� Trattamento prioritario delle spedizioni selezionate al controllo.
� operatività h23 nella procedura domiciliata export.
� Dati ridotti su dichiarazioni sommarie.
� Mutuo riconoscimento sui programmi di sicurezza.
� Migliore rapporto con l’Amministrazione.
� Miglioramento della performance aziendale.
� Incremento della sicurezza della supply chain.
� Maggiore competitività sui mercati esteri (mutuo riconoscimento).
� Miglioramento degli obiettivi aziendali.
� Incremento reputazionale.
50
99 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
UE: interscambio UE: interscambio UE: interscambio UE: interscambio con usa, con usa, con usa, con usa, cinacinacinacina e e e e giapponegiapponegiapponegiappone
US CN
EU
� Stati Uniti, Cina e Giappone nel 2014 hanno coperto circa il 32,2% del volume complessivo degli scambi commerciali tra Unione europea e resto del mondo; La possibilità di un mutuo riconoscimento delle rispettive certificazioni doganali consente dunque un «linguaggio condiviso» in termini di «affidabilità aziendale» e di security più in generale, per un terzo degli scambi mondiali dell’Unione.
� Gli esportatori dell’Unione certificati AEO (a monte)a parità di altre condizioni guadagnano margini di competitività perché semplificano la catena di controllo a valle.
100 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Chi può richiedere la certificazione AEO?
AEO: i soggettiAEO: i soggettiAEO: i soggettiAEO: i soggetti
Soggetti principali: PRODUTTORI ���� ESPORTATORI ���� IMPORTATORI
Rappresentano gli “estremi” della catena e costituiscono in definitiva i terminali di tutti i vantaggi connessi allo status AEO.
Soggetti intermedi: VETTORI ���� SPEDIZIONIERI ���� DEPOSITARI ���� TERMINALISTI ���� OPERATORI DOGANALI ���� (…)
Rappresentano il “contenuto” della catena, che è tanto più sicura ed efficiente quanto più numerosi sono gli “anelli” certificati al suo interno.
51
101 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
AEO: verso il 2016AEO: verso il 2016AEO: verso il 2016AEO: verso il 2016
2016 AEO: competitività relativa e assoluta
Obiettivoraggiungibile
Semplificazioni procedurali
abbattimento dei controlli
AEOObiettivo
potenzialeistituti e
procedure doganali
nonAEO
Obiettivoraggiungibile
Lo status è prerequisito di accesso e non
standard semplificativo
AEOObiettivo
potenzialeistituti e
procedure doganali
nonAEO
Procedura standard e controlli di
natura ordinaria
Più competitivo in termini relativi (più veloce)
Più competitivo in termini assoluti (esclusivo)
Casistica prevalente (odierna) Casistica possibile (dal 2016)
102 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
� Cosa ci attende?
� Il momento doganale
� Alcuni dati
� Il contesto internazionale
� Verso il CDU
� CDU: osservazioni generali
� CDU: focus rappresentanza
� CDU: focus AEO
� CDU: aspetti particolari
52
103 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Contraddittorio 6. Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente.
In evidenza
� Viene ribadito un principio già sancito nel Reg.(CE) 450/2008 (art.16 comma 4), che invece non era espressamente statuito nel Reg.(CEE) 2913/92, relativo al diritto al “contraddittorio preliminare”.
In evidenza
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO I I I I
104 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Informazioni vincolanti
1. Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti ("decisioni ITV") o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine ("decisioni IVO"). [...]
2. Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti, soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine delle merci:
a) per le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia;
b) per il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.
3. Le decisioni ITV o IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia
� Armonizzazione del «vincolo» e della «validità».
In evidenza
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO I I I I
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105 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Sanzioni 1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. […]
In evidenza
� La sanzione resta confinata nella sfera della sovranità di ciascuno Stato membro.
� Tuttavia vengono affermati alcuni principi di fondamentale importanza che conferiscono un rango «unionale» alla sanzione.
� Questo anche in aderenza alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO I I I I
106 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Sanzioni
criteri
proporzionalità
effeitivitàdissuasività
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO I I I I
54
107 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Sanzioni
PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
«sul quadro giuridico dell’Unione relativo alle
infrazioni e alle sanzioni doganali»
� 28 regimi giuridici e tradizioni amministrative diversi.
� Diversa natura e gravità.
� Livelli/portate differenti.
� Tipologie diverse.
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO I I I I
108 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Il Regolamento (UE) Il Regolamento (UE) Il Regolamento (UE) Il Regolamento (UE) 952/2013: Titolo I: focus sanzioni952/2013: Titolo I: focus sanzioni952/2013: Titolo I: focus sanzioni952/2013: Titolo I: focus sanzioni
Conclusioni gruppo di lavoro Dogana 2013(24 Paesi)
Natura delle sanzioni� 16/24: penali e non penali.
� 8/24: solo penali.
Soglie finanziarie (penale) � Valori di soglia variabili tra 266 EUR e 50.000 EUR.
Requisiti per stabilire la
responsabilità dell’operatore
� 11/24: responsabilità a prescindere da intenzione o negligenza.
� 13/24: nessuna sanzione in assenza di intenzione o negligenza.
Termini � Compresi tra 1 e 30 anni (tranne uno per il quale non ci sono
termini).
Responsabilità persone
giuridiche
� 15/24: la persone giuridica può essere ritenuta responsabile.
� 9/24: la persona giuridica non può essere ritenuta responsabile.
Transazione � 9/24: non è prevista la transazione.
� 15/24: è prevista la transazione.
55
109 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Infrazioni per responsabilità
oggettiva
Min 1% valore merci
Max 5% valore merci
Infrazioni commesse per negligenza
Min ?
Max 15% valore merci
Infrazioni commesse intenzionalmente
Min ?
Max 30% valore merci
Cfr. artt.3, 4, 5, 9, 10, 11 della proposta di direttiva
Il Regolamento (UE) Il Regolamento (UE) Il Regolamento (UE) Il Regolamento (UE) 952/2013: Titolo I: focus sanzioni952/2013: Titolo I: focus sanzioni952/2013: Titolo I: focus sanzioni952/2013: Titolo I: focus sanzioni
110 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
1. Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, a far effettuare tali
controlli, ogniqualvolta sia possibile,
contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento. […]
In evidenza
Sportello unico
� Viene ribadita la funzione di centralità e di coordinamento degli uffici doganali.
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO 952/2013: TITOLO I I I I
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111 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
In evidenza
� Le definizioni di origine e valore subiscono una parziale riformulazione rispetto alle disposizioni contenute nel CDC (origine artt.22-27, valore artt.28-36).
� Nel CDU non è presente l’elenco delle condizioni per le quali una merce possa definirsi interamente ottenuta i Paese o territorio.
� L’art.64 CDU «origine preferenziale» mostra un maggiore dettaglio rispetto all’art.27 CDU.
� La riformulazione delle norme sul valore seguono nel CDU una migliore sequenza logica.
� Cfr. differenza tra definizione di legame nel CDU(art.70 c.3 lett.d) e nel CDC (art.29 c.1 lett.d) e c.2).
Origine delle merci
Valore in dogana Valore in dogana delle merci
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO II 952/2013: TITOLO II 952/2013: TITOLO II 952/2013: TITOLO II
112 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Valore in dogana delle merci nella UEValore in dogana delle merci nella UEValore in dogana delle merci nella UEValore in dogana delle merci nella UE
CDUCDUCDUCDUCDCCDCCDCCDC
Il valore delle merci tra CDC e CDU
28 69
29 70
30 74
31 74
32 71.72.73.74.75.76
33 71.72.73.74.75.76
34 71.72.73.74.75.76
35 53.54
36 70
57
113 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
In evidenza
Garanzie
� Vengono semplificate e uniformate le regole per la costituzione di garanzie per debiti doganali esistenti o potenziali.
Rilasciata per:Rilasciata per:Rilasciata per:Rilasciata per:
� più operazioni.
� più regimi.
Rilasciata a:Rilasciata a:Rilasciata a:Rilasciata a:� persone stabilite nel
territorio dell’Unione.
� Che soddisfino i criteri di cui all’art.39 lett.a).
� Si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione (…)
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO III 952/2013: TITOLO III 952/2013: TITOLO III 952/2013: TITOLO III
114 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
In evidenza � Vengono semplificate e uniformate le regole per la costituzione di
garanzie per debiti doganali esistenti o potenziali.
Se non è stata svincolata
controlli a posteriori sulle merci
L’operatore AEO garanzia
globale
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO III 952/2013: TITOLO III 952/2013: TITOLO III 952/2013: TITOLO III
Garanzie
58
115 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
In evidenza
Presentazione delle merci in dogana
� La formulazione dell’art.139 CDU è più schematica rispetto alla attuale art.40 CDC.
1. Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione
sono presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all'ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca da una delle
persone seguenti:
a) la persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale dell'Unione;
b) la persona in nome o per conto della quale agisce la
persona che ha introdotto le merci in detto territorio;
c) la persona che ha assunto la responsabilità del
trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale dell'Unione.
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO IV 952/2013: TITOLO IV 952/2013: TITOLO IV 952/2013: TITOLO IV
116 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Sdoganamento centralizzato
1. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio doganale competente del luogo in cui l'interessato è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. […]
2. Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali.
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO V 952/2013: TITOLO V 952/2013: TITOLO V 952/2013: TITOLO V
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117 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Sdoganamento Sdoganamento Sdoganamento Sdoganamento
centralizzatocentralizzatocentralizzatocentralizzato
Ufficio doganale presso il quale è
presentata la dichiarazione (ufficio principale)
Ufficio doganale presso il quale sono
presentate le merci (ufficio delegato)
1. Vigila sul vincolo al regime
2. Effettua controlli di carattere
documentale (art.188 lett.a) e b))
3. Chiede se del caso all’ufficio delegato
di effettuare controlli sulle merci [art.188 lett.c) e d)]
Scambio di informazioni
4. Effettua su richiesta dell’ufficio
principale i controlli richiesti sulle
merci
5. Espleta le formalità doganali
(riscossione dei dazi ecc.)
6. Svincola le merci
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO V 952/2013: TITOLO V 952/2013: TITOLO V 952/2013: TITOLO V
118 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Dichiarazione � Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare
una persona a presentare una dichiarazione in dogana,
compresa una dichiarazione semplificata, sotto forma di
iscrizione nelle scritture del dichiarante a condizione
che le indicazioni di tale dichiarazione siano a
disposizione delle suddette autorità nel sistema
elettronico del dichiarante al momento della
presentazione della dichiarazione in dogana sotto forma
di iscrizione nelle scritture del dichiarante. […]
� Entro un termine specifico il dichiarante presenta una
dichiarazione complementare (cfr.art.167 par.1 e 2) che
può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.
In evidenza� Viene decisamente rivoluzionata la procedura
attualmente prevista dagli artt.61 e 76 del Reg.(CEE) 2913/92.
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO V 952/2013: TITOLO V 952/2013: TITOLO V 952/2013: TITOLO V
60
119 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
�
�
�
�
�
� Le merci non siano soggette a divieti o restrizioni al momento dell’iscrizione
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO V 952/2013: TITOLO V 952/2013: TITOLO V 952/2013: TITOLO V
Dichiarazione
120 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Autovalutazione 1. Le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare
un operatore economico a espletare determinate
formalità doganali che devono essere svolte da tali
autorità, a determinare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale.
2. Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali.
In evidenza
� L’autovalutazione consente ad operatori economici autorizzati a tal scopo (purché AEO) di effettuare alcune formalità altrimenti di competenza delle autorità doganali.
� L’istituto presenta forti analogie con quello della asseverazione dei dati di cui all’art.2 L.213/2000.
IlIlIlIl Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO V 952/2013: TITOLO V 952/2013: TITOLO V 952/2013: TITOLO V
61
121 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
� Cosa ci attende?
� Il momento doganale
� Alcuni dati
� Il contesto internazionale
� Verso il CDU
� CDU: osservazioni generali
� CDU: focus rappresentanza
� CDU: focus AEO
� CDU: aspetti particolari
� CDU: focus regimi speciali
122 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali
� Vincolo di una merce ad un regime doganale.
� La sua introduzione in una zona franca o in un deposito franco.
� La sua riesportazione fuori dal territorio doganale della Comunità.
� La sua distruzione.
� Il suo abbandono all’erario.
cfr. art.4 par.16
Regolamento (CEE)
2913/92
Situazione attuale (CDC)
62
123 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
� ImmissioneImmissioneImmissioneImmissione in libera pratica.in libera pratica.in libera pratica.in libera pratica.
� Transito.Transito.Transito.Transito.
� DepositoDepositoDepositoDeposito doganaledoganaledoganaledoganale....
� PerfezionamentoPerfezionamentoPerfezionamentoPerfezionamento attivo.attivo.attivo.attivo.
� TrasformazioneTrasformazioneTrasformazioneTrasformazione sotto controllo doganale.sotto controllo doganale.sotto controllo doganale.sotto controllo doganale.
� Ammissione temporanea.Ammissione temporanea.Ammissione temporanea.Ammissione temporanea.
� Perfezionamento passivo.Perfezionamento passivo.Perfezionamento passivo.Perfezionamento passivo.
� Esportazione.Esportazione.Esportazione.Esportazione.
cfr. art.4 par.16
Regolamento (CEE)
2913/92
Situazione attuale (CDC)
Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali
124 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Regimi sospensivi
TransitoTransitoTransitoTransito
Deposito Deposito Deposito Deposito doganaledoganaledoganaledoganale
PerfPerfPerfPerf. attivo . attivo . attivo . attivo (sospensione)(sospensione)(sospensione)(sospensione)
TrasfTrasfTrasfTrasf. sotto . sotto . sotto . sotto controllo controllo controllo controllo
doganaledoganaledoganaledoganale
Ammissione Ammissione Ammissione Ammissione temporaneatemporaneatemporaneatemporanea
Situazione attuale (CDC)cfr.art.84
Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali
63
125 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Regimi sospensivi
TransitoTransitoTransitoTransito
Deposito Deposito Deposito Deposito doganaledoganaledoganaledoganale
PerfPerfPerfPerf. attivo . attivo . attivo . attivo (sospensione)(sospensione)(sospensione)(sospensione)
TrasfTrasfTrasfTrasf. sotto . sotto . sotto . sotto controllo controllo controllo controllo
doganaledoganaledoganaledoganale
Ammissione Ammissione Ammissione Ammissione temporaneatemporaneatemporaneatemporanea
Situazione attuale (CDC)cfr.art.84
Regimi economici
PerfPerfPerfPerf. passivo. passivo. passivo. passivoPerfPerfPerfPerf. passivo. passivo. passivo. passivo
Deposito Deposito Deposito Deposito doganaledoganaledoganaledoganaleDeposito Deposito Deposito Deposito doganaledoganaledoganaledoganale
PerfPerfPerfPerf. attivo. attivo. attivo. attivoPerfPerfPerfPerf. attivo. attivo. attivo. attivoTrasfTrasfTrasfTrasf. sotto . sotto . sotto . sotto controllo controllo controllo controllo
doganaledoganaledoganaledoganale
TrasfTrasfTrasfTrasf. sotto . sotto . sotto . sotto controllo controllo controllo controllo
doganaledoganaledoganaledoganale
Ammissione Ammissione Ammissione Ammissione temporaneatemporaneatemporaneatemporaneaAmmissione Ammissione Ammissione Ammissione temporaneatemporaneatemporaneatemporanea
Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali
126 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Titolo Artt.
A. Disposizioni comuni a più regimi 89-90
B. Transito esterno 91-97
C. Deposito doganale 98-113
D. Perfezionamento attivo 114-129
E. Trasformazione sotto controllo doganale 130-136
F. Ammissione temporanea 137-144
G. Perfezionamento passivo 145-160
Situazione attuale (CDC)� TITOLO IV: DESTINAZIONI DOGANALI
� Capitolo 2: Regimi doganali
� Sezione 3: Regimi sospensivi e regimi doganali economici
Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali
64
127 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Cap. Titolo Artt.
1 Disposizioni comuni a più regimi 496-523
2 Deposito doganale 524-535
3 Perfezionamento attivo 536-550
4 Trasformazione sotto controllo doganale 551-552
5 Ammissione temporanea 553-584
6 Perfezionamento passivo 585-592
Situazione attuale (DAC)
� PARTE II: DESTINAZIONI DOGANALI
� TITOLO III: REGIMI DOGANALI ECONOMICI
Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali Reg.952/2013 (CDU): regimi doganali e speciali
128 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
TTTTRIBUTORIBUTORIBUTORIBUTO
� sospensione� rimborso
Lavorazione«operazioni di
perfezionamento»
UE
Focus: Il regime del perfezionamento attivo nel Focus: Il regime del perfezionamento attivo nel Focus: Il regime del perfezionamento attivo nel Focus: Il regime del perfezionamento attivo nel cdccdccdccdc e nelle e nelle e nelle e nelle dacdacdacdac
Extra UEExtra UE
Prodotti compensatori
MMMMERCIERCIERCIERCI
� identità� equivalenza
OOOORDINERDINERDINERDINE TTTTEMPORALEEMPORALEEMPORALEEMPORALE
� IM-EX� EX-IM (esportazione
anticipata, solo equivalenza)
65
129 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Extra UEMerci non
comunitarieDeposito doganale
Estrazione
Altri regimi e
destinazioni
ammessi.
Le merci introdotte nel Deposito Doganale mantengono senza limiti di tempo il loro status giuridico di merci non comunitarie in sospensione di imposta (diritti doganali).
Focus: Il regime del deposito doganale nel Focus: Il regime del deposito doganale nel Focus: Il regime del deposito doganale nel Focus: Il regime del deposito doganale nel cdccdccdccdc e nelle e nelle e nelle e nelle dacdacdacdac
130 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA
ESPORTAZIONE
Regimi doganali
Regimi doganali
REGIMI SPECIALI
Cdu: Cdu: Cdu: Cdu: Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210----262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali
Situazione nel (CDU)
66
131 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
TRANSITO DEPOSITO
USO PARTICOLARE PERFEZIONAMENTO
Regimi speciali
Cdu: Cdu: Cdu: Cdu: Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210----262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali
Situazione nel (CDU)Regimi speciali
132 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
interno esterno
doganalezone
franche
ammissione
temporanea uso finale
attivo passivo
Cdu: Cdu: Cdu: Cdu: Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210----262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali
Regimi speciali
67
133 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Regimi speciali 1. È richiesta l'autorizzazione delle autorità doganali per:
a) il ricorso al regime di perfezionamento attivo o
passivo, di ammissione temporanea o di uso
finale;
b) la gestione di strutture di deposito per il deposito
doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l'autorità doganale.
L'autorizzazione definisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso a uno o più dei regimi di cui al primo comma o la gestione di strutture di deposito.
[…]
In evidenza � Possibilità di autorizzazione unica per più regimi .
Cdu: Cdu: Cdu: Cdu: Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210----262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali
134 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
4. Salvo che sia altrimenti disposto e in aggiunta al paragrafo 3, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) le autorità doganali possono garantire l'esercizio
della vigilanza doganale senza dover introdurre
misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;
b) gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione
non vengono pregiudicati dall'autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche).
In evidenza � Esame delle condizioni economiche.
Cdu: Cdu: Cdu: Cdu: Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210----262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali
Regimi speciali
68
135 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Regimi speciali
� Appuramento di un regime (art.215): un regime speciale si appura quando le merci (o i prodotti trasformati) sono vincolate ad ad altro regime, sono uscite dal territorio UE, sono distrutte (senza residui) o abbandonate (salvo art.254).
� Trasferimento di diritti e obblighi (art.218): il titolare di un regime speciale può trasferirne diritti ed obblighi (tranne che per il transito) ad altra persona.
� Manipolazioni usuali (art.220): le merci vincolate al regime del deposito doganale o del perfezionamento o immesse in una zona franca possono formare oggetto di manipolazioni usuali (conservative, di miglioramento della presentazione o di preparazione alla distribuzione).
Cdu: Cdu: Cdu: Cdu: Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210----262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali
136 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Regimi doganali e speciali
Merci unionaliMerci vincolate a un
regime speciale
al posto di:
Definizione di merci equivalenti:
� Salvo che sia altrimenti disposto, le merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono.
Cdu: Cdu: Cdu: Cdu: Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210----262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali
69
137 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
1. […]
2. A condizione che sia garantito l'ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali, su richiesta, autorizzano quanto segue:
a) l'uso di merci equivalenti nell'ambito di un regime di deposito doganale, di zone
franche, di uso finale e di perfezionamento;
b) l'uso di merci equivalenti nell'ambito del regime di ammissione temporanea in casi
specifici;
c) nel caso del regime di perfezionamento attivo, l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono;
d) nel caso del regime di perfezionamento passivo, l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono. […]
In evidenza� La possibilità di ricorso all’equivalenza è stato
molto ampliata. I soggetti AEO soddisfano le condizioni per l’ordinato svolgimento del regime.
Cdu: Cdu: Cdu: Cdu: Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210----262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali
Regimi doganali e speciali
138 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Regimi doganali e speciali
a)a)a)a) ai dazi di importazione;ai dazi di importazione;ai dazi di importazione;ai dazi di importazione;
b)b)b)b) ad altri oneri, come previsto dalle altre ad altri oneri, come previsto dalle altre ad altri oneri, come previsto dalle altre ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertidisposizioni pertidisposizioni pertidisposizioni pertinenti in vigore;nenti in vigore;nenti in vigore;nenti in vigore;
c)c)c)c) alle misure di politica commerciale, nella alle misure di politica commerciale, nella alle misure di politica commerciale, nella alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o misura in cui non vietino l'entrata o misura in cui non vietino l'entrata o misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio l'uscita delle merci nel o dal territorio l'uscita delle merci nel o dal territorio l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.doganale dell'Unione.doganale dell'Unione.doganale dell'Unione.
Nel quadro del regime, possono essere
immagazzinate merci nel territorio doganale unionale
senza essere soggette:
� Cfr. par.3: Quando risponda a un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire l’immagazzinaggio di merci unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale. Tali merci non sono considerate vincolate al regime di deposito doganale.
Cdu: Cdu: Cdu: Cdu: Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210----262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali
70
139 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Deposito doganale
Zona franca
Cdu: Cdu: Cdu: Cdu: Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210----262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali
Regimi doganali e speciali
140 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Nel CDU non è presente la definizione di «depositario» e «depositante».
Vengono previste le figure del «titolare dell’autorizzazione» e del «titolare del regime».
Vengono previsti il deposito pubblico (utilizzabile da qualsiasi persona) ed il deposito privato (utilizzabile solo dal titolare dell’autorizzazione).
È consentita la trasformazione di merci in regime di perfezionamento attivo o di uso finale all’interno del deposito.
Cdu: Cdu: Cdu: Cdu: Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210----262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali
Regimi doganali e speciali
71
141 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Regimi doganali e speciali
Gli Stati membri possono destinare parti del territorio doganale dell’Unione a zona franca (con identificazione dei punti di entrata e di uscita).
Il CDU prevede dunque esclusivamente zone franche intercluse.
Nella zona franca sono consentite attività industriali e attività commerciali (autorizzate dalle autorità doganali).
Durante la loro permanenza in una zona franca le merci non unionali possono essere immesse in libera pratica, vincolate al perfezionamento attivo, ammissione temporanea, uso finale.
Le zone franche possono costituire eccezionali veicoli di sviluppo per talune aree.
Cdu: Cdu: Cdu: Cdu: Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210----262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali
142 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Cfr. Art. 256 CDUReg.(UE) 952/2013
Cfr. Art. 114 CDCReg.(CEE) 2913/92
destinate ad essere riesportate fuori dal territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori
Perfezionamento attivo
PA
Cdu: Cdu: Cdu: Cdu: Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210----262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali
72
143 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
a)a)a)a) ai dazi di importazione;ai dazi di importazione;ai dazi di importazione;ai dazi di importazione;
b)b)b)b) ad altri oneri, come previsto dalle ad altri oneri, come previsto dalle ad altri oneri, come previsto dalle ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertialtre disposizioni pertialtre disposizioni pertialtre disposizioni pertinenti in vigore;nenti in vigore;nenti in vigore;nenti in vigore;
c)c)c)c) alle misure di politica commerciale, alle misure di politica commerciale, alle misure di politica commerciale, alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino nella misura in cui non vietino nella misura in cui non vietino nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.territorio doganale dell'Unione.territorio doganale dell'Unione.territorio doganale dell'Unione.
� Cfr. art.256 par.2: Il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato in casi diversi dalla riparazione e distruzione solo quando, senza pregiudizio dell'uso di accessori per la produzione, le merci vincolate al regime possono essere identificate nei prodotti trasformati.
Cdu: Cdu: Cdu: Cdu: Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210Art.5 par.16) e artt.210----262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali 262: regimi doganali e regimi speciali
Perfezionamento attivo
144 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
TTTTRIBUTORIBUTORIBUTORIBUTO
� sospensione� rimborso
Lavorazione«operazioni di
perfezionamento»
UE
Focus: Il regime del perfezionamento attivo nel CDUFocus: Il regime del perfezionamento attivo nel CDUFocus: Il regime del perfezionamento attivo nel CDUFocus: Il regime del perfezionamento attivo nel CDU
Extra UEExtra UE
MMMMERCIERCIERCIERCI
� identità� equivalenza
OOOORDINERDINERDINERDINE TTTTEMPORALEEMPORALEEMPORALEEMPORALE
� IM-EX� EX-IM (esportazione
anticipata, solo equivalenza)
UE
73
145 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Perfezionamento attivo
Reg.(UE) 952/2013 (CDC)Art.202 (misure di politica commerciale)
1. Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo e l'importo
del dazio all'importazione sia calcolato conformemente all'articolo 86, paragrafo 3, le misure di politica commerciale
da applicare sono quelle relative all'immissione in libera pratica delle merci vincolate al regime di perfezionamento
attivo.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai rottami e ai residui.
3. Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo e l'importo
del dazio all'importazione sia calcolato conformemente all'articolo 85, paragrafo 1, le misure di politica commerciale
applicabili a tali merci si applicano solo se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono soggette a
dette misure.
4. Laddove la legislazione dell'Unione stabilisca misure di politica commerciale per l'immissione in libera pratica, tali
misure non si applicano ai prodotti trasformati immessi in libera pratica in seguito a perfezionamento passivo se:
a) i prodotti trasformati mantengono la loro origine unionale ai sensi dell'articolo 60;
b) il perfezionamento passivo comprende la riparazione, incluso il sistema degli scambi standard di cui
all'articolo 261; o
c) il perfezionamento passivo interviene successivamente ad altre operazioni di perfezionamento ai sensi
dell'articolo 258.
PA
Art.86 par.3: Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di
perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l'importo del dazio all'importazione
corrispondente all'obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in
dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento
attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci.
Art.85 par.1: L'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è determinato in base alle
norme per il calcolo dei dazi le quali erano applicabili alle merci in questione nel momento in cui è
sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse.
Focus: Il regime del perfezionamento attivo nel CDUFocus: Il regime del perfezionamento attivo nel CDUFocus: Il regime del perfezionamento attivo nel CDUFocus: Il regime del perfezionamento attivo nel CDU
146 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Perfezionamento attivo
PA
Art.86 par.3: Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di
perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l'importo del dazio all'importazione
corrispondente all'obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in
dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento
attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci.
Art.85 par.1: L'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è determinato in base alle
norme per il calcolo dei dazi le quali erano applicabili alle merci in questione nel momento in cui è
sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse.
Focus: Il regime del perfezionamento attivo nel CDUFocus: Il regime del perfezionamento attivo nel CDUFocus: Il regime del perfezionamento attivo nel CDUFocus: Il regime del perfezionamento attivo nel CDU
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147 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
Regimi doganali e speciali(
In evidenza: differenze tra CDU e CDC
� Scompaiono le destinazioni doganali.
� Il regime dell’ammissione temporanea scompare e viene assorbito all’interno di quello del perfezionamento (attivo).
� Nell’ambito del perfezionamento attivo scompare il sistema del rimborso.
� La zona franca assurge a rango di regime doganale (scompare la zona franca non interclusa).
� Viene inserito il nuovo regime dell’uso finale.
� Viene previsto il ricorso all’equivalenza per tutti i regimi.
148 Enrico Perticone – Roma, 7 maggio 2015
grazie per l’attenzione
Enrico PerticoneVice Presidente CNSD
Prof. a contratto Merceologia Doganale Univ. D’Annunzio Chieti-Pescara