IL CALCOLO DELLA BUSTA PAGA - My LIUC

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10/10/2013 1 IL CALCOLO DELLA BUSTA PAGA REQUISITI DELLA BUSTA PAGA Corrispettività: deve trattarsi di importi che trovano causa diretta ed indiretta nel rapporto di lavoro; Onerosità: la prestazione di lavoro subordinato si presume sempre effettuata a titolo oneroso, salvo che la gratuità non venga provata desumendola dalla originaria volontà delle parti; Obbligatorietà: l’erogazione deve costituire un obbligo per il datore di lavoro derivante dalla legge, dal contratto collettivo o individuale; Determinatezza o determinabilità: l’importo di ogni singola voce retributiva è stabilito nel contratto collettivo o individuale di lavoro. Rispondono a questo requisito anche le voci di cui non sia predeterminato l’importo ma siano individuati i criteri di calcolo.

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IL CALCOLO DELLA

BUSTA PAGA

REQUISITI DELLA BUSTA PAGA

• Corrispettività: deve trattarsi di importi che trovano

causa diretta ed indiretta nel rapporto di lavoro;

• Onerosità: la prestazione di lavoro subordinato si

presume sempre effettuata a titolo oneroso, salvo che la

gratuità non venga provata desumendola dalla originaria

volontà delle parti;

• Obbligatorietà: l’erogazione deve costituire un obbligo

per il datore di lavoro derivante dalla legge, dal contratto

collettivo o individuale;

• Determinatezza o determinabilità: l’importo di ogni

singola voce retributiva è stabilito nel contratto collettivo

o individuale di lavoro. Rispondono a questo requisito

anche le voci di cui non sia predeterminato l’importo ma

siano individuati i criteri di calcolo.

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FUNZIONE DELLA BUSTA PAGA

(Legge n. 4 del 5 gennaio 1953

La funzione della busta paga è quella di documentare

quanto il lavoratore percepisce in un dato periodo

lavorativo, da parte di un determinato datore di lavoro,

in ottemperanza al contratto di lavoro applicato o alle

leggi vigenti in materia previdenziale e fiscale.

La busta paga ha validità giuridica e può essere

utilizzata in caso di controversia con il datore di lavoro

davanti all’autorità giudiziaria.

I termini entro i quali effettuare i reclami sono:

• 1 anno per errori di calcolo;

• 5 anni per erronee interpretazioni delle norme

contrattuali e di legge.

INFORMAZIONI CONTENUTE

NELLA BUSTA PAGA

Nella busta paga devono essere contenute le seguenti

informazioni:

1. Nome, cognome e codice fiscale del lavoratore;

2. Qualifica professionale attribuitagli dal datore di

lavoro in relazione alle funzioni svolte;

3. Dati identificativi del datore di lavoro;

4. Periodo cui la retribuzione si riferisce;

5. L’indicazione:

• Degli assegni familiari (se spettanti);

• Di tutti gli elementi che compongono la

retribuzione;

• Delle singole trattenute distintamente elencate.

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ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Le voci retributive sono normalmente costituite da:

1. Stipendio tabellare (Stipendio base più fascia

retributiva maturata);

2. Retribuzione individuale di anzianità ove maturata;

3. Indennità professionale specifica;

4. Indennità comune assorbita o voce equivalente;

5. Eventuali indennità fisse e ricorrenti (Ind. di Coord.

fissa e variabile; ind. di posizione organizzativa);

6. Eventuale straordinario;

7. Eventuali indennità variabili (Turno, reperibilità,

lavoro festivo, ecc.);

8. Altri benefici economici previsti dal contratto

collettivo.

LO STRAORDINARIO

Con decorrenza 31.12.2001, la misura oraria dei

compensi per lavoro straordinario si

ridetermina dividendo per 156 la retribuzione

base mensile (art. 37, comma 2, lettera b) del

CCNL 7 aprile 1999 come modificato dall’art.

24, comma 3 del CCNL 19 aprile 2004)

comprensiva del rateo di tredicesima mensilità

ad essa riferita. Tale misura è maggiorata ai

sensi del comma 8 dell’art. 34 del CCNL 7

aprile 1999. Per il personale con rapporto di

lavoro a tempo parziale il valore del divisore è

fissato in 151.

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Calcolo aliquote prestazioni straordinarie

Voci retributive:

Stipendio + importo fascia + valore ind. comuni +

rateo tredicesima = X

X / 156 x 15% (straordinario diurno)

X / 156 x 30% (straordinario festivo o notturno)

X / 156 x 50% (straordinario festivo notturno)

MENSILIZZAZIONE DEL CALCOLO

Il CCNL comparto sanità stabilisce

convenzionalmente che la retribuzione venga

calcolata sulla base di 26 giorni lavorativi

mensili (equivalenti a 156 ore), operando solo

conguagli in detrazione in caso di permessi o

assenze non retribuiti o in aggiunta nel caso di

lavoro straordinario o indennità accessorie (Art.

44 CCNL 1 settembre 1995)

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RITENUTE PREVIDENZIALI

E ASSISTENZIALI

Ottenuta la retribuzione lorda attraverso la

somma delle diverse voci retributive, per

determinare la retribuzione netta è necessario

detrarre, innanzi tutto le ritenute previdenziali

e assistenziali e, in secondo luogo, le ritenute

fiscali. Le ritenute previdenziali e assistenziali

sono costituite da: INADEL Previdenza

(2,5%); INPDAP (8.85%); Fondo Previdenza e

Credito (0,35%).

RITENUTE PREVIDENZIALI

E ASSISTENZIALI

Per quanto riguarda l’INADEL Previdenza, la ritenuta

viene operata su:

• Stipendio tabellare;

• Retribuzione individuale di anzianità;

• Indennità fisse e ricorrenti;

• Indennità professionale specifica;

• Indennità comune assorbita.

Per quanto si riferisce, invece, a INPDAP e Fondo

Previdenza e Credito la ritenuta viene effettuata

sull’intera retribuzione.

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RITENUTE FISCALI

Il meccanismo fiscale introdotto dalla finanziaria 2003

segna il passaggio da un sistema di detrazioni (sconto

sulla tassa) ad uno di deduzioni (sconto sul reddito

imponibile). A tutti i contribuenti viene riconosciuta

una fascia di esenzione pari a 3.000 € a cui vanno

sommate le cifre seguenti a seconda delle tipologie di

reddito:

• 4.500 per i lavoratori dipendenti;

• 4.000 per i pensionati;

• 1.500 per lavoratori autonomi e imprese minori;

• Eventuali oneri deducibili in base a quanto previsto

dall’articolo 10 del TUIR

CALCOLO DELLE RITENUTE FISCALI

Euro 26.000 (Reddito convenzionale) +

Deduzione fissa (cioè 4.500 o 4.000 o 1.500

Euro)+

3.000 Euro +

Eventuali oneri deducibili (Art. 10 TUIR) +

Reddito complessivo annuo -

TOTALE (X)

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CALCOLO DELLE RITENUTE FISCALI

Il valore ottenuto nella tabella riprodotta (X) andrà

diviso per il reddito convenzionale (Euro 26.000) e il

risultato moltiplicato per la deduzione fissa (4.500 +

3.000 Euro). Si determina, così, la deduzione reale su

cui calcolare l’imponibile a cui andranno applicate le

aliquote fiscali (Cfr tabella successiva). Se tale risultato

è maggiore o pari a 1 è inutile fare la moltiplicazione in

quanto la deduzione di 7.500 Euro compete per intero;

se, invece, è pari o inferiore a zero è inutile fare la

moltiplicazione in quanto la deduzione non compete.

SCAGLIONI DI IMPOSTA PROGRESSIVA

ANNUALE

Aliquote Scaglioni annuali Scaglioni mensili

23% Fino a 15.000 € Fino a 1.250

29% Da 15.000,1 a 29.000 € Da 1.250,1 a 2.416,66

31% Da 29.000,1 a 32.600 € Da 2.416,67 a 2.716,66

39% Da 32.600,1 a 70.000 € Da 2.716,67 a 5.833,33

45% Da 70.000,1 € Da 5.833,34 €

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ESEMPIO

Calcolo della deduzione reale Euro 26.000 +

Deduzione fissa (7.500) = 33.500 -

Reddito lavoratore (21.746) = 11.754 :

Euro 26.000 (reddito

convenzionale)= 0,452 X

7.500 Euro =3.390

(deduzione reale):

365 (giorni anno) =

9,2877

(deduzione

giornaliera)

X

31 (giornate gennaio) =287,92

(deduzione gennaio)=

Calcolo reddito imponibile IRPEF mensile

Reddito mensile del

lavoratore

(Es.: 1.561,35 €)

-

287,92

(deduzione mese

gennaio)

=Imponibile IRPEF

mensile 1.273,43

Calcolo dell’imposta

Imponibile IRPEF mensile 1.273,43 €

1.250 € al 23% = Pari ad un’imposta di 287,50 €

23,34 € al 29% = Pari ad un’imposta di 6,79 €

Totale imposta gennaio 294,29 €

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Addizionale Regionale

I lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di redditi

assimilati, dal 1998 versano una tassa alla Regione in

cui risiedono, che costituisce l’addizionale regionale.

La misura dell’addizionale è stata fissata, dal gennaio

2000, nello 0,9% dell’imponibile fiscale, al netto degli

oneri deducibili.

Ciascuna Regione, con proprio provvedimento, da

pubblicare in G.U. entro il 30.11 dell’anno precedente la

sua applicazione, può maggiorare l’aliquota fino al

1,4%.

Addizionale Comunale

Il D.Lgs. N. 360/98 ha istituito, a partire dal 1999, un

nuovo tributo, l’addizionale comunale, composto da:

• Un’aliquota uguale per tutto il territorio, fissata con

decreto interministeriale entro il 15 dicembre

dell’anno precedente la sua applicazione (Norma

mai applicata);

• Un’aliquota variabile che i comuni possono

singolarmente deliberare e che non può, comunque,

complessivamente superare lo 0,50% dell’imponibile

fiscale con un incremento annuo non superiore allo

0,2%.

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Le addizionali comunali e regionali IRPEF vanno calcolate

sul reddito imponibile del lavoratore senza tenere conto

delle deduzioni.

Tale base imponibile non risulta, pertanto, modificata

dall’eventuale presenza delle deduzioni, volta a garantire la

progressività dell’imposizione IRPEF.

Le trattenute vengono effettuate nel modo seguente:

- In sede di conguaglio di fine anno l’azienda deve

determinare l’addizionale dovuta da ogni dipendente e

la stessa viene indicata nella busta paga;

- A partire dal mese successivo da quello del conguaglio

il lavoratore subirà la trattenuta che sarà suddivisa

mensilmente in un numero massimo di 11 rate di pari

importo

DETRAZIONI 1

TABELLA A – Detrazioni d’imposta

(Per mantenere la progressione dell’imposta vengono mantenute,

a seconda del reddito, alcune detrazioni calcolate in base al

reddito complessivo (Non al reddito imponibile)

Scaglioni di reddito annuo in €

(Da/A)Detrazioni in Euro

27.000/29.499,9 130

29.500/36.499,9 235

36.500/41.499,9 180

41.500/48.499,9 130

48.500/52.499,9 25

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DETRAZIONI 2

Tabella B – Detrazioni per coniuge a carico

(Non legalmente ed effettivamente separato)

Reddito complessivo in €

(Fino a)Detrazione annua in €

15.493,71 546,18

30.987,41 496,60

51.645,69 459,42

Oltre 51,645,69 422,23

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente

separato che non possiede redditi propri per un importo superiore a

2.840,513 €

DETRAZIONI 3

Tabella C – Detrazioni per figli in €

Reddito

complessivo

Numero figli a

carico

Detrazione per

ogni figlio

Fino a 36.151,98 Da 1 in su 516,46

Fino a 41.316,55 Da 2 in su 516,46

Fino a 46.481,12 Da 3 in su 516,46

Nessun limite Da 3 in su 516,46

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Figli a carico in situazioni diverse da quelle precedenti

Figli di età inferiore ai 3 anni

Reddito complessivo Detrazioni per ogni figlio

Fino a 51.645,69 Primo figlio: 427,63 Successivi: 460,68

Oltre a 51.645,69 Per ogni figlio: 409,03

Figli di età superiore ai 3 anni

Reddito complessivo Detrazioni per ogni figlio

Fino a 51.645,69 Primo figlio: 303,68 Successivi: 336,73

Oltre a 51.645,69 Per ogni figlio: 285,08

Figli portatori di Handicap

Per ognuno, senza limiti di reddito, detrazione di 774,69 €

Detrazioni per persone a carico

Reddito complessivo Detrazione

Fino a 51.645,69 303,68

Oltre 51.645,69 285,08

NOTE:

Si considerano a carico i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli

adottivi e affidati o affiliati che non abbiano un reddito proprio superiore

a € 2.840,513. L’ammontare delle detrazioni spettanti va ripartito tra

coloro che ne hanno diritto in proporzione all’effettivo onere sostenuto da

ciascuno. In mancanza del coniuge la relativa detrazione si applica al

primo figlio e per gli altri figli si applica la corrispondente detrazione.

Si considerano altre persone a carico i soggetti con redditi propri non

superiori a 5.500.000 lire annue, diversi dai figli e assimilati, che

convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non

risultanti da provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria.

Es.: genitori, suoceri, generi, nuore, coniuge separato o divorziato che

percepisca alimenti.