La busta paga

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LA BUSTA PAGA E’ IL PROSPETTO CHE INDICA NEL DETTAGLIO, LA SOMMA CHE IL LAVORARORE

PERCEPISCE COME COMPENSO PER UN DETERMINATO PERIODO DI LAVORO.

LAVORATORE

DATORE DI LAVORO

LA PAGA VERA E PROPRIA

STATO

LE IMPOSTE(tasse)

GLI ENTI PREVIDENZIALI

I.N.P.S.

LA BUSTA PAGA E’ DUNQUE UN DOCUMENTO MOLTO IMPORTANTE, L’AZIENDA HA L’OBBLIGO DI COSEGNARE CON LA RETRIBUZIONE UN PROSPETTO DETTAGLIATO DI TUTTI GLI ELEMENTI, CHE DETERMINANO LA RETRIBUZIONE LORDA, E DOPO LE DETRAZIONI LA RETRIBUZIONE NETTA.IL DATORE DI LAVORO È ANCHE SOSTITUTO D’IMPOSTA IN QUANTO VERSA A NOME DEL DIPENDENTE LE IMPOSTE CORRISPONDENTI.

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COSA STABILISCE art. 36 DELLA COSTITUZIONE“ Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.”Per cui la RETRIBUZIONE DOVRA’ ESSERE:

• SUFFICIENTE alle esigenze tue e della tua famiglia

• PROPORZIONATA al tipo di lavoro che svolgi (eventuali disagi) ed

al tempo impiegato (orari, lavoro notturno)

• DETERMINATA al momento dell’assunzione

• OBBLIGATORIA, è un diritto irrinunciabile

• CONTINUATIVA, anche in caso di crisi aziendale

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LA BUSTA PAGA

GLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

L’ASSEGNO PERIL NUCLEOFAMILIARE

LE TRATTENUTE PREVIDENZIALI

LE TRATTENUTEFISCALI

Oltre a INDICARE:• dati anagrafici,• data di assunzione• inquadramento professionale • periodo a cui si riferisce la retribuzione, contiene altre voci che si possono suddividere in 4 gruppi

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RETRIBUZIONE DIRETTA

+ SCATTI DI ANZIANITA’

+ SALARIO AZIENDALE

+ SUPERMINIMI

= LA RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO

(O PAGA GLOBALE)

PAGA BASE

+ CONTINGENZA = PAGA CONGLOBATA

PAGA ORARIA = PAGA GLOBALE /173

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+ EDR elemento distinto della retribuzione

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SCATTI DI ANZIANITÀ: (Aumenti periodici di anzianità) retribuzionelegata alla permanenza in azienda, sono cinque, maturano ogni biennio di permanenzanella categoria di inquadramento e dal CCNL 1999 sono in cifra fissa

MAGGIORAZIONI: sono compensazioni (quantificate in percentuale) del disagio relativo a lavoro festivo, notturno, a turni o al prolungamento dell’orario oltre il limite contrattuale previsto (giornaliero o settimanale)

PAGA BASE: retribuzioni minime mensili / orarie previste dal CCNL per ciascuna categoria, dal 1/7/1999 CONTENGONO gli importi della ex contingenza

E.D.R.: (elemento distinto della retribuzione) somma forfettaria (10,33€ mese,0,0597€ h) uguale per tutte le categorie erogata dal 1993 copertura forfait contingenza,NON ASSORBIBILE e vale per il computo di tutti gli istituti ad esclusione delle maggiorazione orarie

LA RETRIBUZIONE DIRETTA

PREMIO DI PRODUZIONE: dal luglio del 94 il premio di produzione non trova più applicazione, esso è stato congelato come importo alla data 30/6/94e sostituito dal premio di risultato

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PREMIO DI RISULTATO: è un elemento retributivo contrattato a livelloaziendale, normalmente variabile e collegato al raggiungimento di obiettivi prefissati

LA RETRIBUZIONE DIRETTA

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LE INDENNITÀ: vengono corrisposte per le condizioni di maggior disagio o di particolare rischio, possono essere in percentuale o in cifra fissa, il CCNL prevede:• per disagiata sede, impossibilità di alloggio o distanze oltre 5 km da centro abitato;• di alta montagna e di sottosuolo, concordate a livello provinciale;• di maneggio danaro, per impiegati con mansioni contabili o di cassa (6% minimi);• di mensa, sostitutiva della mensa (dove c’è) per chi non può usufruirne;• di trasferta, con carattere di rimborso spese a coloro che prestano attività in luoghi diversi della sede normale di lavoro;• di reperibilità, che compensa il lavoratore per il periodo in cui rimane reperibile

(a disposizione dell’azienda) per eventuali chiamate e interventi;• di vacanza contrattuale, elemento provvisorio che scatta in caso di ritardo nel negoziato per il rinnovo del CCNL (3m - 30%, 6m - 50% inflazione programmata su minimi tab.);• sostitutiva di preavviso, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i termini di preavviso deve corrispondere all’altra una penalità;• in caso di morte, indennità di mancato preavviso e TFR alla successione.

EROGAZIONI UNILATERALI: quote di salario che l’azienda eroga inmodo individuale e senza criteri definiti, possono essere orari, mensili, permanenti o assorbibili, saltuari; se sotto forma mensile fa parte della retribuzione globale di fatto

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NOTA SUL LAVORO STRAORDINARIO: nel CCNL l’orario di lavoro e’ di 40 ore settimanali, quindi superato questo numero di ore le restanti vengono individuate come lavoro straordinario. Il lavoro straordinario e’ contenuto nei limiti massimi di 2 h al giorno e 8 alla settimana, è inoltre previsto un tetto massimo di 200 h annue per ciascun lavoratore per unitàproduttive con più di 200 dipendenti e di 250 h per quelle con meno di 200 dipendenti. è previstainoltre l’informazione preventiva alle RSU, sono esenti da tale informazione: 32 h annue procapite per aziende superiori ai 200 dipendenti e 40 h annue per aziende fino a 200 dipendenti

NOTA BANCA ORE: scopo della banca ore individuale è quello di gestire la flessibilità dell'orario di lavoro e solo in via residuale di monetizzare le ore effettuate oltre l'orario normale.Dal 1/1/ 2000 il CCNL FEDERMECCANICA prevede che per tutte le ore di STRAORDINARIO prestate oltre una FRANCHIGIA (di 80 h annue nelle aziende sotto 200 dipendenti e di 32 h annue in quelle superiori ai 200) il lavoratore possa richiederne l’accumulo in BANCA ORE: per le dette ore verrà corrisposto nel mese di effettuazione dello straordinario il 50% delle maggiorazioni previste normalmente, ed, a partire dal mese successivo, il lavoratore potrà chiederne l’utilizzo come permesso retribuito

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TREDICESIMA MENSILITÀ: l’azienda e’ tenuta a corrispondereper ciascun anno (maturazione dal 1/1 al 31/12) al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia una 13ma mensilità, pari all’intera retribuzione di fatto percepita (173h). Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi lavorati (o frazioni superiori a 15gg). L’acconto viene erogato a dicembre, il saldo a gennaio

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RETRIBUZIONE INDIRETTA

FESTIVITÀFERIE

PERMESSI RETRIBUITITREDICESIMA

CONGEDO MATRIMONIALE

PERMESSI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

DONAZIONE SANGUE

MALATTIA INFORTUNIOMATERNITÀ

CIGASSEGNI FAMILIARI

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FESTIVITÀSONO CONSIDERATI GIORNI FESTIVI LE DOMENICHE O I GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALE COMPENSATIVO. E LE SEGUENTI FESTIVITÀ:CIVILI

25 APRILE (ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE)

1 MAGGIO (FESTA DEL LAVORO)

2 GIUGNO (FESTA DELLA REPUBBLICA)

RELIGIOSE

CAPODANNO (1 gennaio)

EPIFANIA (6 gennaio)

LUNEDI’ DI PASQUA (mobile)

ASSUNZIONE (15 agosto)

OGNISSANTI (1 novembre)

IMMACOLATA CONCEZIONE (8 dicembre)

NATALE (25 dicembre)

S. STEFANO (26 dicembre)

SANTO PATRONO (9 febbraio Melfi), (30 maggio Potenza), (8 settembre Tito)

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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

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FERIE: per ogni anno di lavoro il dipendente ha diritto ad un periodo di feriedi 4 settimane (160h lavorative); di norma le ferie sono collettive e consecutiveper 3 settimane, mentre la 4a settimana rimane di godimento individuale. Le feriematurano 1/12 (13,33h) per ogni mese di lavoro (o frazione superiore ai 15gg da agosto a settembre). I giorni festivi infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie non sono assorbiti ma vanno computati in aggiunta alle ferie. Dopo 10 anni di lavoro prestato, l’impiegato matura 1 giorno in più di ferie; dopo 16 anni di prestazione lavorativa, l’impiegato matura 6 giorni in più. La malattia interrompe le ferie se comporta ricovero ospedaliero o se supera 7 gg di calendario

LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

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P.A.R. (PERMESSI ANNUI RETRIBUITI): ai lavoratori sono riconosciuti, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite). Per i «lavoratori che prestano attività a turno» con l’intervallo retribuito per il pasto (lavoratori turnisti), 20 ore della suddetta riduzione, computate in proporzione ai periodi di servizio compiuti a turno, sono monetizzate e corrisposte insieme alla gratifica natalizia (o tredicesima mensilità) al valore retributivo sul quale la stessa è computata. Delle 20 ore monetizzate, 8 ore, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e ulteriori 8 ore, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono trasformate in permessi annui retribuiti. Le rimanenti 4 ore monetizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono anch’esse trasformate in permessi annui retribuiti. Segue…

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Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e di armonizzazione della 39^ ora e 32 ore in sostituzione delle festività abolite; non si modificano eventuali regimi più favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale.

Le riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a concorrenza ai prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo modalità non specificamente previste dal contratto di categoria e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore, quale, ad esempio, il turno di sei ore per sei giornate settimanali.

Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un permesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali. Per gli stessi lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico, tale permesso di 8 ore è monetizzato e riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2000; la monetizzazione è corrisposta insieme alla gratifica natalizia (o tredicesima mensilità) al valore retributivo sul quale la stessa è computata.

Una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di 7, in applicazione di quanto concordato nella dichiarazione a verbale n. 3) posta in calce al presente articolo, può essere utilizzata per la fruizione collettiva previo esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria, che si svolgerà, di norma, entro il mese di maggio di ciascun anno. Segue… 12

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I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 25 giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5 per cento dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale tetto, si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 25 giorni, la fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza a tale titolo superiore ad un tetto compreso tra l’8,5 e l’11,5 per cento, comprensivo del 5 per cento di cui al comma precedente, dei lavoratori normalmente addetti al turno, in relazione alle diverse riduzioni di orario a regime. Nell’ambito delle percentuali massime di assenza comprese tra l’8,5 e l’11,5 per cento, sarà data priorità alle richieste motivate da lutti familiari e da improvvisi eventi morbosi di familiari entro il primo grado debitamente certificati.

La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore. Fermo restando quanto previsto al secondo comma della presente parte Permessi annui retribuiti per i lavoratori turnisti e fatte salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione dell’orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non temporaneo, attraverso l’istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino la creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria sarà effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità di programmare all’interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche e impiantistiche, l’utilizzazione delle ore di permesso annuo precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario annuo. 13

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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

CONGEDO MATRIMONIALE: in caso di matrimonio compete un PERMESSO RETRIBUITO DI 15 GIORNI CONSECUTIVI (minimo 80h di retribuzione globale), la richiesta va fatta con 6 gg di preavviso, e va prodotta documentazione entro 60gg. Tale permesso non può essere computato nelle ferie, è conteggiato ai fini dell’anzianità aziendale e della maturazione di ferie, 13.ma e TFR; spetta ad entrambe i coniugi ed è dovuto anche quando il lavoratore si dimetta per contrarre matrimonio

GRAVI MOTIVI FAMILIARI: in caso di DECESSO O DOCUMENTATA GRAVE MALATTIA del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente (documentazione anagrafica) competono 3 GIORNI ALL’ANNO DI PERMESSO RETRIBUITO; il lavoratore è tenuto a preavvertire dell’evento e della necessità del permesso, deve usufruirne entro 7 giorni e produrre idonea documentazione. Sono anche possibili accordi per la fruizione frazionata

DONAZIONE SANGUE: in caso di DONAZIONE SANGUE il lavoratore ha diritto alla giornata di riposo retribuita; deve produrre al datore di lavoro il certificato da parte del servizio che ha ricevuto la donazione, dichiarando che la donazione è avvenuta a titolo gratuito e che ha usufruito del riposo

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INFORTUNI SUL LAVORO &MALATTIE PROFESSIONALI

in caso di MALATTIA PROFESSIONALEper un periodo pari a quello per il quale percepisca l’indennità

l’INFORTUNIO sul lavoro, anchese consente la prosecuzionedell’attività lavorativa, deve essere DENUNCIATO al proprio superiore IMMEDIATAMENTE

se avviene FUORI STABILIMENTOla DENUNCIA va fatta al PRONTOSOCCORSO più vicino la MALATTIA PROFESSIONALE segue le

stesse regole della “malattia non sul lavoro”

in caso di INFORTUNIO fino a guarigioneclinica comprovata col rilascio delcertificato medico dell’INAIL

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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

IL LAVORATORE MANTIENE IL POSTO

• il lavoratore percepirà una integrazione alle indennità INAIL (Indennità carico INAIL: primi 3gg nulla, 4°-90°g 60%, 91°g in poi 75%) fino al raggiungimento del TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO NETTO, che globalmente gli spetterebbe in analogia al trattamento per uguale anzianità e uguale durata di malattia comune, superati tali limiti solo il trattamento assicurativo• il lavoratore deve riprendere il lavoro entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione

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LA MALATTIA

IN CASO DI MALATTIA:

• entro il 1° giorno avvertire l’azienda ed entro il 2° inviare il certificato• entro il 3° giorno inviare il certificato all’INPS• essere reperibili al proprio domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19• comunicare sempre le variazioni di domicilio ad azienda e INPS

“ COMPORTO BREVE”: per poter conservare il posto di lavoro non si deve superare un determinato numero di giorni di assenza nell’arco dei 3 ANNI precedenti all’ultima malattia• 6 mesi per anzianità fino a 3 anni• 9 mesi per anzianità oltre i 3 anni e fino ai 6 anni• 12 mesi per anzianità oltre i 6 anni

nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro i periodi si intendono come SOMMA DELLE ASSENZE verificatesi nei 3 ANNI PRECEDENTI ogni nuovo episodio morboso

LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

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“ COMPORTO LUNGO”: il periodo viene prolungato nei seguenti casi: se il superamento è dovuto a un unico evento morboso, assenza ininterrotta o interrotta solo per un periodo non superiore a 2 mesi; dal 1/10/1999 anche se alla scadenza è in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 3 mesi• 6 + 3 mesi anzianità fino a 3 anni• 9 + 4,5 mesi anzianità oltre i 3 e fino ai 6 anni• 12 + 6 mesi anzianità oltre i 6 anni

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la MALATTIA DURANTE LE FERIE (sempre se comunicata e certificata nei dovuti modi) ne sospende la fruizione: quando comporta RICOVERO OSPEDALIERO e quando la prognosi SUPERA i 7 GIORNI

SUPERATI I LIMITI di conservazione del posto,ove l’azienda voglia risolvere il rapporto di lavoro, CORRISPONDERÀ AL LAVORATORE IL TRATTAMENTO COMPLETO previsto dal contratto in caso di licenziamento, compresa l’indennità sostitutiva di preavviso

qualora il LAVORATORE SUPERATI I LIMITI di conservazione del posto NON POTESSE RIPRENDERE servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto solo al TFR

SUPERATI I LIMITI di conservazione del posto, il lavoratore può usufruire, previa RICHIESTA SCRITTA, di un periodo di aspettativa di 4 mesi, che in caso di eccezionale gravità della malattia (periodicamente documentata) potrà protrarsi fino 24 mesi continuativi, durante detti periodi il lavoratore non percepirà retribuzione né decorrerà anzianità per alcun istituto

LA RETRIBUZIONE INDIRETTALA MALATTIA

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TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA :

ANZIANITÀ fino a 3 anni compiuti

ANZIANITÀ oltre i 3 e fino a 6 anni

compiuti

ANZIANITÀ oltre i 6 anni compiuti

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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

INTERA retribuzioneglobale

PRIMI 2 MESI

INTERA retribuzioneglobale

PRIMI 3 MESI

INTERA retribuzione globale

PRIMI 4 MESI

+ 60 GIORNI + 75 GIORNI + 90 GIORNI

Per periodi: di RICOVERO OSPEDALIERO superiori a 10 gg e di MALATTIA di durata superiore a 21 gg SI AGGIUNGONO

ULTERIORI GIORNATE A RETRIBUZIONE INTERA per CIASCUNA TIPOLOGIA, ma fino a un TETTO MASSIMO CUMULABILE DI

120 GIORNI

METÀ retribuzioneglobale

4 MESI SUCCESSIVI

METÀ retribuzioneglobale

6 MESI SUCCESSIVI

METÀ retribuzioneglobale

8 MESI SUCCESSIVI

ATTENZIONE a partire dall’ottava malattia breve (durata non superiore a 5 giorni), le assenze di breve durata (sempre

all’interno del triennio mobile) conteranno il DOPPIO ai fini del conteggio del periodo a retribuzione INTERA

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TRATTAMENTO ECONOMICO MALATTIA COMPORTO LUNGO :

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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

1/3 DEL PERIODO a retribuzione INTERA,i rimanenti 2/3 a METÀ retribuzione

STESSE REGOLE:• per RICOVERO OSPEDALIERO (superiore a 10gg) E MALATTIA LUNGA (superiore a 21gg);• per MALATTIE BREVI (non superiori a 5gg)

L’INPS in caso di malattia integra durante l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre):NULLA per i primi 3 gg; dal 4° al 20° giorno il 50%; dal 21° al 180° giorno il 66% di una retribuzione convenzionale giornaliera riferita ai 15 giorni precedenti l’evento.NULLA per i lavoratori APPRENDISTI.

LE INTEGRAZIONI A CARICO INPS

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MATERNITÀLA RETRIBUZIONE INDIRETTA

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DIVIETO DI LICENZIAMENTO

dall’inizio della GESTAZIONE e fino al compimento di UN ANNO del bambino lalavoratrice madre NON PUÒ ESSERE LICENZIATA (esclusa giusta causa o cessazione dell’azienda o scadenza dei termini contrattuali)DIVIETO DI LAVORI PESANTI

E LAVORO NOTTURNO

•la lavoratrice madre non può essere

adibita a LAVORI PESANTI, faticosi e

insalubri dall’inizio della GESTAZIONE

e fino a SETTE MESI dopo il parto•fino al compimento di UN ANNO di

etàdel bambino è VIETATO adibire le donne al LAVORO NOTTURNO

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

è VIETATA la prestazione lavorativa alledonne nei 2 MESI precedenti il parto enei 3 MESI successivi; fermo restando ladurata del periodo di astensione di 5MESI, è prevista la possibilità di continuare a lavorare fino ALL’OTTAVOMESE di gravidanza (con attestazione medica che tale opzione non arrechipregiudizio alla salute di madre e figlio)

durante L’ASTENSIONE OBBLIGATORIA(5 MESI) alla lavoratrice viene corrisposta L’INTERA RETRIBUZIONE e tale periodo è utile come anzianità diservizio a tutti gli effetti

Page 21: La busta paga

MATERNITÀ E PATERNITÀ LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

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ASTENSIONE ANTICIPATA

in caso di COMPLIACANZE nella gestazione,di CONDIZIONI AMBIENTALI pregiudizievoli e di impossibilità di adibire a altre mansioni,può essere richiesta l’ASTENSIONE ANTICIPATA (presentando domanda al servizio ispettivo Direzione Provinciale del lavoro, corredata di certificato medico)

durante L’ASTENSIONE ANTICIPATAalla lavoratrice viene corrisposta L’INTERA RETRIBUZIONE (*) e tale periodo è utile come anzianitàdi servizio a tutti gli effetti

ASTENSIONE FACOLTATIVA

esaurita l’astensione obbligatoria (il padre anche da dopo la nascita), entro i primi 8 anni di vita del bambino i genitori possono assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di 10 mesi; il diritto compete alla madre per un max di 6 mesi e al padre per 6 mesi (tranne il caso in cui si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi, in tal caso il limite è elevato a 7, nel rispetto del tetto max elevato a 11 usufruibile da entrambi i genitori); richiesta con 15 giorni di preavviso e documentazione

durante L’ASTENSIONE FACOLTATIVAa lavoratrice e lavoratore è dovuta,FINO A 3 ANNI di vita del BAMBINO,un’indennità pari al 30% DELLARETRIBUZIONE per un MASSIMO di 6 MESI riferito ad entrambi i genitori

(*) SU QUESTO ESISTE QUALCHE DUBBIO: cioè se spetti o no integrazione da parte aziendale

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MATERNITÀ E PATERNITÀ LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

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RIPOSIGIORNALIERI

alla madre lavoratrice sono riconosciuti riposi giornalieri, durante il primo anno di vita del bambino, per complessive 2 h al giorno se l’orario è di almeno 6 h; sono estesi al padre se la madre non se ne avvale, la madre non è lavoratrice dipendente o i figli sono affidati solo al padre (non sono riconosciuti se la madre è in astensione obbligatoria o facoltativa)

i permessi giornalieri non danno luogo a decurtazione della retribuzione, ma sono assoggettati a contribuzione figurativa ridotta

PERMESSI MALATTIA BAMBINO

entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore agli 8 anni; dai 3 agli 8 anni l’astensione è possibile nei limiti di 5 giorni annui per ciascun genitore (presentazione certificato medico); il ricovero ospedaliero del figlio interrompe il decorso delle ferie del genitore; lavoratrice e lavoratore sono tenuti ad auto certificare che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni e per lo stesso motivo

Per tali assenze NON È CORRISPOSTA LA RETRIBUZIONE; diritto alla contribuzione figurativa fino ai 3 anni e figurativa ridotta dai 3 agli 8 anni; tali periodi sono computati nell’anzianità di servizio tranne che per gli effetti relativi a ferie e tredicesima

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Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità

a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

CAPO VIII - LAVORO NOTTURNO

Art. 53 - Lavoro notturno(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a e b)

1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni Segue…

MATERNITÀ E PATERNITÀ - APPROFONDIMENTO

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CAPO IX - DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E DIRITTO AL RIENTRO

Art. 54 - Divieto di licenziamento(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1,2, 3, 5, e art. 31, comma 2;

Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;

Decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;

Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;

d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’art. 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. Segue… 24

Page 25: La busta paga

4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell’attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b).

5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.

6. E’ altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all’articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.

8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.

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Page 26: La busta paga

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)

CASSA INTEGRAZIONESTRAORDINARIA (CIGS)

la C. I. G. è gestita dall’ INPS, tra le sospensioni a favore dell’impresa la legge distingue 2 TIPI DI INTERVENTO

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

la misura dell’ integrazione è identica: pari teoricamente all’80% dellaretribuzione globale spettante per le ore non lavorate da zero a 40, MA NON PUÒ ESSERE SUPERIORE AD UN TETTO MASSIMO, aggiornato in base al costodella vita, per il 2004 pari a:• 806,78 €/mese (netto INPS 762,08) sino a retribuzioni di 1.745,40 mensili € /m; • 969,66 €/mese (netto INPS 915,94) per retribuzioni superiori a 1.745,40 € /m; •Iin caso di periodi inferiori al mese tali tetti vanno riproporzionati a ora, dividendo il tetto mensile per le ore teoriche lavorabili più le eventuali festività infrasettimanali

Page 27: La busta paga

DURATA:• normalmente la durata è pari a 13 SETTIMANE continuative, in casi eccezionali può essere prorogata di 3 mesi in 3 mesi fino ad un massimo di un anno nel biennio.

IMPRESE AMMESSE:• quelle del settore industriale

la richiesta di CIGO viene presentata alla sede provinciale INPS con apposita domanda,che indica la causa della sospensione o la riduzione dell’orario e la sua durata complessiva

INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA

CAUSE D’INTERVENTO:• situazioni aziendali dovute ad eventi transitori

e non imputabili all’imprenditore o agli operai;• determinate situazioni di mercato

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE: i periodi di sospensione dovuti a CIGO sono riconosciuti utili d’ufficio per la pensione e l’importo di riferimento è quello che il lavoratore avrebbe percepito lavorando

ASSISTENZA SANITARIA: ai fini del diritto all’assistenza sanitaria i periodi di CIGO sono equiparati ai normali periodi di lavoro

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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

Page 28: La busta paga

IMPRESE AMMESSE: ampliato a diverse tipologie

INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA

CAUSE D’INTERVENTO:• crisi economiche settoriali o locali;• ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale;• ammissione dell’azienda alle procedure concorsuali

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZA SANITARIA: stesse regole della CIGO

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DURATA:• del programma per ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione non può essere superiore a 2 anni;• del programma di crisi aziendale o in caso di ammissione alle procedure concorsuali non può superare 1 anno;• la durata massima per unità produttiva non può essere superiore a 36 mesi in 5 anni (compresa CIGO)

CRITERI:• individuazione lavoratori e modalità di rotazione devono essere oggetto della comunicazione e dell’esame congiunto;• l’azienda che, senza valide ragioni

oggettive, non effettui la rotazione è soggetta al raddoppio del contributo addizionale;• contributo addizionale a carico imprese del 4,5% della CIGS corrisposta ai lavoratori

LAVORATORI AMMESSI: solo lavoratori assunti da almeno 90 giorni

LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

Page 29: La busta paga

Disciplina speciale - parte I

Art. 4 - Sospensione ed interruzione del lavoro. In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino nel loro complesso i 60 minuti.

In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro complesso i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.

Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, il lavoratore potrà risolvere il rapporto con diritto a tutte le indennità relative compreso il preavviso, nonché al trattamento di fine rapporto.

Disciplina speciale - parte II

Art. 3 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.

Si intende riportata la norma contenuta all'art. 5 della Disciplina speciale, Parte terza.

La garanzia di cui al citato articolo ha per oggetto la parte di retribuzione che, in aggiunta al trattamento praticato dalla Cassa integrazione guadagni, serve a ricostituire l'intera retribuzione mensile del lavoratore.

Disciplina speciale - parte III

Art. 5 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.

In conformità alle norme di cui agli Accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile, l'indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzione.

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SOSPENSIONE ed INTERRUZIONE dal LAVORO

Page 30: La busta paga

QUANDO IL LAVORATORE NE HA DIRITTO? il TFR spetta al lavoratore alla cessazionedel rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa: DIMISSIONI; LICENZIAMENTO sia per giusta causa che per giustificato motivo; IN CASO DI MORTE la somma verrà devoluta ai familiari; LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO alla scadenza del contratto

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LA RETRIBUZIONE DIFFERITATRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(LIQUIDAZIONE)

COME SI CALCOLA? ACCANTONAMENTO ANNUALE retribuzione annua diviso 13.5; RIVALUTAZIONE QUOTE ACCANTONATE il fondo complessivo accantonato viene

rivalutato al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso di rivalutazione composto:- dal 75% dell’aumento del costo della vita (ISTAT);- più un coefficiente fisso dell’1.5%

ANTICIPAZIONI: il lavoratore con 8 anni di anzianità aziendale può ottenere fino al 70% del TFR accantonato (concesso al 10% annuo degli aventi diritto), una sola volta nel corso dello stesso rapporto di lavoro, per le seguenti cause: spese sanitarie per terapie o interventi straordinari; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; congedo parentale nei primi 8 anni figlio (fino a 10-11mesi di assenza); congedo formativo non retribuito.

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COSA SONO?una quota di retribuzione trattenuta dall’azienda per conto degli enti previdenziali; le percentuali di trattenuta sono uguali per tutti i lavoratori dipendenti (salvo che per gli apprendisti per i quali viene applicata una trattenuta ridotta pari al 5,54%) e sono pari al 9,19%, così ripartite: 8,89 % Fondo Adeguamento Pensioni (FAP), 0,30% contributo C. I. G. Ordinaria (escluso per le aziende artigiane); a queste si aggiungono quelle a carico dell'azienda (intorno al 20-24%); per retribuzioni annue eccedenti € 36.093 l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è aumentata dell’1%.

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LE TRATTENUTETRATTENUTE PREVIDENZIALI (INPS)

le percentuali sono effettuate sul TOTALE DELLA RETRIBUZIONE LORDA,SONO ESCLUSE DA QUESTO IMPONIBILE •tutte le erogazioni che provengono dall’INPS ad esempio: Indennità malattia c/INPS, Indennità maternità e allattamento c/INPS, Cassa integrazione guadagni (*), Indennità donatori sangue c/INPS, Congedo matrimoniale c/INPS (*), Assegno per il nucleo familiare (* hanno una trattenuta a parte del 5,54%)•ed inoltre Indennità infortunio c/INAIL, Indennità di trasferta entro certi limiti, ecc…

TABELLA ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS

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COSA SONO?una imposta che il lavoratore deve versare allo STATO (Imposta sui Redditi delle PErsone Fisiche) e viene PRELEVATA dalle buste paga dall’azienda, che in questo caso diventa SOSTITUTO D’IMPOSTA, e versata in ACCONTI MENSILI

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LE TRATTENUTETRATTENUTE FISCALI (IRPEF)

LA FINANZIARIA 2003 HA MODIFICATO IL SISTEMA DI CALCOLO DELL’IRPEF

GLOSSARIO DEI TERMINIReddito complessivo o Imponibile fiscale lordo è dato dal totale della retribuzionelorda (stipendio, mensilità aggiuntive, premi aziendali) diminuito delle trattenuteprevidenziali (INPS e Fondo complementare); non concorrono alla formazione delreddito complessivo parti della “busta paga” che sono esenti da tassazione, quali ad esempio: assegno del nucleo familiare, trasferta Italia (nella misura di 46,48 €90.000 lire/giorno), trasferta Estero (nella misura di 77,47€ 150.000 lire/giorno);Deduzioni (anche oneri deducibili) sono somme che si sottraggono dal reddito complessivo per determinare l’imponibile su cui calcolare le imposte;Reddito imponibile è la somma sulla quale, applicando le aliquote relative agli scaglioni di reddito, si calcolano le trattenute fiscali lorde;Detrazioni sono le somme che sottratte dalle trattenute lorde danno come risultato l’imposta netta da pagare.

Page 33: La busta paga

La DEDUZIONE ANNUA MASSIMA (No Tax Area) nata per mantenere progressività impositiva, è composta da una

deduzione fissa (perché non proporzionata al periodo di lavoro annuo) di

3.000 € e da una deduzione aggiuntiva variabile (rapportata al periodo di

lavoro annuo), che per il lavoro dipendente è di 4.500 €; spetta in proporzione al reddito complessivo annuo: se il reddito è uguale

o inferiore a 7.500 € la deduzione SPETTA PER INTERO, se il reddito è uguale

o superiore a 33.500 € NON SPETTA, per i redditi tra i 7.500 e 33.500 € è

necessario calcolare quanto è l’importo di tale deduzione

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LE TRATTENUTETRATTENUTE FISCALI (IRPEF)

la formula semplificata per il calcolo della NO TAX AREA è la seguente:26.000 + (3.000 + 4.500) – reddito annuo

COEFF. NO TAX SPETTANTE =26.000

esempio lavoratore di 4° livello con reddito complessivo di 14.670 € (già al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie INPS 1.446 € e complementari COMETA 2% 315 €) senza oneri deducibili e crediti d’imposta:

(26.000 + 3.000 + 4.500) – 14.670= = 18.830 : 26.000 = 0,724230769;

26.000solo le prime quattro cifre decimali troncate e non arrotondate 0,7242;a quel lavoratore spetteranno, se ha lavorato tutto l’anno (3.000 + 4.500) x 0,7242 = 5.431,50 € di DEDUZIONE

Page 34: La busta paga

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LE TRATTENUTETRATTENUTE FISCALI (IRPEF)

CALCOLO MENSILE DELLA NO TAX AREA: le aziende si devono regolare mensilmente, per effettuare “acconti” di tassazione più vicini possibili al reale, quindi per ottenere il reddito annuo lo simuleranno (il mensile per il numero di mensilità 13 o 14) per inserirlo nella formula di calcolo;anche la No Tax Area dovrà essere proporzionata al mese: quella fissa 3.000 : 12 x quota spettante e quella variabile 4.500 : 365 x giorni del mese x quota spettante;ritornando all’ESEMPIO precedente si avranno quindi: quota fissa (3.000 : 12) x 0,7242 = 181,05 e quota variabile nell’ipotesi del mese di giugno (4.500 : 365 x 30) x 0,7242 = 267,85 e in totale 448,90 € di DEDUZIONEIl reddito imponibile si ottiene sottraendo dal reddito complessivo l’importo della No Tax Area spettante;segue da esempio precedente IMPONIBILE FISCALE ANNUO = 14.670 – 5.431,50 = 9.238,50; IMPONIBILE FISCALE MENSILE (già al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie INPS 111,27 € e complementari COMETA 2% 26,23 €) 1.073,26 – 448,90 = 624,35

La tassazione IRPEF LORDA si ottiene applicando al reddito imponibile LE NUOVE ALIQUOTE DI TASSAZIONE, riportate nella tabella seguente

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LE TRATTENUTENUOVE ALIQUOTE DI TASSAZIONECALCOLO ANNUALE CALCOLO mensile

Scaglioni di imponibile netto

annualeAliquot

a

Correttivo da

detrarre

Scaglioni di imponibile netto

mensileAliquot

a

Correttivo da

detrarre

Reddito in Euro     Reddito in Euro    

fino a 15.000 23% - fino a 1.250 23% -

da 15.001 a 29.000 29%

900,00

da 1.251 a 2.416,67 29%

75,00

da 29.001 a 32.600 31%

1.480,00

da 2.417 a 2.716,67 31%

123,33

da 32.601 a 70.000 39%

4.088,00

da 2.717 a 5.833.33 39%

340,67

oltre 70.000 45%

8.288,00 oltre 5.833.33 45%

690,67

Esempio annuo: su un reddito imponibile ANNUO di 9.238,50 €, essendo questo importo all’interno del primo scaglione (15.000), a questo applico il 23% e ottengo l’imposta ANNUA lorda 2.124,86 €; esempio mensile: su un reddito imponibile MENSILE di 624,35 €, essendo questo all’interno del primo scaglione (1.250), a questo applico il 23% e ottengo l’imposta MENSILE lorda 143,60 €.

Page 36: La busta paga

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LE TRATTENUTEDETRAZIONI FISCALI

DETRAZIONI dall’imposta: dall’imposta lorda devono essere poi diminuite le detrazioni spettanti, che dipendono dalla situazione individuale del lavoratore; la cosiddetta DETRAZIONE PER PRODUZIONE REDDITO È STATA ABOLITA, SOSTITUITA DALLA NO TAX AREA E DA UN ULTERIORE DETRAZIONE per mantenere la progressività del prelievo

LAVORATORI DIPENDENTI

Reddito Detrazione annua

da 27.000 a 29.500 130

da 29.501 a 36.500 235

da 36.501 a 41.500 180

da 41.501 a 46.500 130

da 46.501 a 52.000 25

Ulteriore detrazione: se il reddito complessivo (NON IL REDDITO IMPONIBILE) è superiore a 27.000 € ma non a 52.000 € spetta nelle misure sotto indicate:

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LE TRATTENUTE

DETRAZIONI FISCALIRIMANGONO INVARIATE LE DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI: un soggetto è fiscalmente a carico quando possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili; le detrazioni sono rapportate a mese e competono per i mesi in cui sussiste il carico familiare (nascita, matrimonio, decesso)

REDDITO COMPLESSIVO CONTRIBUENTE IN EURO

DETRAZIONE ANNUALE

DETRAZIONE MENSILE

fino a 15.493,71 546,18 45,52

da 15.493,71a 30.987,41 496,60 41.38

da 30.987,71a 51.645,70 459,42 38,28

oltre 51.645,70 422,23 35,19

DETRAZIONI per coniuge a carico

DETRAZIONI per figli a carico• RIDOTTA AL 50% se entrambi i genitori lavorano e OGNI genitore la calcola in base al proprio reddito;• SPETTA anche se maggiori di 18 anni, purché CONVIVENTI e studenti o

disoccupati o occupati, ma con reddito nell’anno inferiore ai 2.840,51 €;• LA DETRAZIONE è 774,69 € per ogni figlio portatore di handicap;

SEGUE ./.

Page 38: La busta paga

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LE TRATTENUTEDETRAZIONI FISCALI

SEGUE ...DETRAZIONI per figli a carico:• per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni aumento della detrazione di 123,95 €,

tale aumento NON SPETTA per il figlio con detrazione al posto del coniuge (vedi voce successiva) o quella pari a 516,46 € o quella per figlio portatore di handicap;• in caso di mancanza del coniuge il contribuente ha diritto per il primo figlio alla detrazione del coniuge, se questa risulta più conveniente (se il figlio è inferiore ai 3 anni non gli spetterà l’aumento di detrazione pari a 123,56 €);Reddito complessivo del contribuente superiore a 51.645,69 €: per figli e altre persone a carico conviventi con il contribuente detrazione annua di 285,08 € (mensile 23,76 €) per ciascun carico familiare.Reddito complessivo del contribuente non superiore a 51.645,69 €: per figli e persone a carico conviventi con il contribuente detrazione annua di 303,68 € (mensile 25,31 €) per ciascun carico familiare; per figli successivi al primo: 336,73 € (mensile 28,06 €) per ciascun carico familiare;resta inoltre CONFERMATO l’aumento di 123,95 € per ogni figlio inferiore 3 anni;Misura della detrazione per ciascun figlio pari a 516,46 € (mensile 43,04 €), se si verificano le seguenti condizioni (NON SPETTA aumento per figli inferiori 3 anni): reddito del contribuente non superiore a 36.151,98 € e con 1 figlio a carico; reddito del contribuente non superiore a 41.316,55 € e con 2 figli a carico; reddito del contribuente non superiore a 46.481,12 € e con 3 figli a carico; contribuenti con almeno 4 figli a carico.

Page 39: La busta paga

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LE TRATTENUTELE ADDIZIONALI

Allo scopo di avviare il decentramento fiscale sono state istituite due addizionali all’IRPEF una regionale (fin dal 1998) e l’altra comunale (dal 1999).Per l’anno 2001 l’addizionale REGIONALE è stabilita nella misura dello 0,9% su tutto il territorio nazionale, dagli anni successivi può essere elevata fino all’1,4%

Quella COMUNALE poteva essere incrementata dalla sua istituzione di uno 0,2% all’anno attraverso delibera comunale da effettuarsi entro il 31/12 dell’annoprecedente.Tali addizionali vengono calcolate dall’azienda in sede di conguaglio, in base al reddito imponibile (in questo caso senza la detrazione della NO TAX AREA) dell’anno e alla residenza (quindi con aliquota dell’addizionale riferita al comunedi residenza del lavoratore), e trattenute in rate mensili (max 11) entro il mesedi novembre, o saldate alla data di licenziamento se antecedente.

ATTENZIONE: RESPONSABILE della tassazione è sempre IL CONTRIBUENTE, è quindi necessario:•compilare correttamente la dichiarazione annuale delle detrazioni spettanti;•comunicare ogni variazione: composizione del nucleo familiare e superamento limiti reddito per familiari a carico;•verificare in busta la corretta applicazione delle trattenute;•in caso di cambio ditta, consegnare alla nuova ditta il CUD di quella precedente, per evitare pesanti versamenti a conguaglio per il cumulo dei due redditi annui.

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Fondo Pensione Fondo Pensione ComplementareComplementare

dei Metalmeccanicidei Metalmeccanici

La contribuzione da versare al fondo è definita dal Contratto nazionale è così ripartita:CONTRIBUTO AZIENDA:per ogni lavoratore socio 1,20% della retribuzione convenzionale (minimi tabellari + e.d.r. + indennità di funzione quadri) per tredici mensilità

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LE TRATTENUTE

CONTRIBUTO LAVORATOREIl lavoratore ha 5 alternative:•1,2% della retribuzione convenzionale;•1,24 o 2 o 3 o 4% della retribuzione annua utile al calcolo del TFR.Tale facoltà potrà essere esercitata dal lavoratore, mediante apposito modulo reperibile in azienda, entro il 30 novembre di ogni anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio successivo.CONTRIBUTO TFR•lavoratori che alla data del 28/4/1993 NON AVEVANO contributi obbligatori versati: TUTTO IL TFR maturato nell’anno•tutti gli altri: UNA PARTE (40%) del TFR maturato nell’annoIl prelievo è EFFETTUATO MENSILMENTE e VERSATO al fondo TRIMESTRALMENTE

http://www.cometafondo.it/Homepage.htm

Page 41: La busta paga

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LE TRATTENUTEIL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL SINDACATOai lavoratori che volontariamente e liberamente si iscrivono al Sindacato

è pari all’1% dei minimi tabellari per 13 mensilità; in caso di incremento delle retribuzioni l’adeguamento avviene nel mese di maggio.

questo contributo è la SOLA FONTE DI FINANZIAMENTO della UILM UIL (fatta eccezione della quota contrattuale che viene chiesta ai non iscritti dopo la firma degli accordi) e VIENE UTILIZZATO PER: RETRIBUIRE chi lavora al SINDACATO (operatori, segretari,

impiegati, ecc..); FARE ATTIVITÀ (contrattare, formare, aggiornare, documentare, informare, ecc..); FORNIRE SERVIZI agli iscritti (patronato ITAL, tutela legale, assistenza fiscale CAF GLOBAL SERVICE UIL 2000, ecc..)ESSERE AUTONOMO SIGNIFICA NON DOVER DIPENDERE DA NESSUN ALTRO SE NON DAI PROPRI ISCRITTI (il Bilancio viene presentato ogni anno al Direttivo di ogni struttura per l’approvazione)È IMPORTANTE FARE SEMPRE NUOVE ADESIONI, PERCHÈ PERMETTE DI MIGLIORARE ED ESPANDERE LA PROPRIA ATTIVITÀ

Page 42: La busta paga

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L’assegno per il nucleo familiare (ANF)

Dal 1° gennaio 1988 è in vigore l'assegno per il nucleo familiare (A.N. F.), condizioni per vantare il diritto all’ANF sono:•che ne venga FATTA RICHIESTA, la è prescrizione di 5 anni;•che il REDDITO FAMILIARE ANNUALE sia compreso IN UNA DELLE FASCE di reddito previste dalla RELATIVA TABELLA (esistono numerose tabelle a seconda delle condizioni del nucleo familiare e queste ultime vengono rinnovate ogni anno a fine giugno, la raccolta completa è reperibile presso gli uffici INAS o nella cartella strumenti del sito FIM NORD OVEST all’interno di FIST CLASS);•che la SOMMA DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente NON SIA INFERIORE AL 70% DEL REDDITO COMPLESSIVO.Il PERIODO DI EROGAZIONE E DI COMPETENZA VA DAL 1 LUGLIO AL 30 GIUGNO dell’anno successivo: il nucleo familiare deve essere riferito a questo periodo, mentre il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente (esempio: periodo luglio 2002 / giugno 2003: redditi 2001); in caso di variazioni del nucleo familiare, la richiesta o la comunicazione di variazione possono essere fatte in ogni momento.Il NUCLEO FAMILIARE si intende COMPOSTO DA: richiedente, coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni, se inabili al 100%.Il REDDITO FAMILIARE risulta essere la somma complessiva dei redditi dei componenti, i redditi da considerare sono TUTTI I REDDITI SOGGETTI A tassazione IRPEF, ESCLUSO IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (liquidazione).

LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

Page 43: La busta paga

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RIEPILOGO GENERALE

RETRIBUZIONE GLOBALE

MENO IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

EVENTUALI QUOTE ESENTICONTRIBUTI

INPS

COMETA

RETRIBUZIONE GLOBALE

MENO

EVENTUALI QUOTE ESENTI

CONTRIBUTIIMPONIBILE FISCALE ADDIZIONALI

MENO

NO TAX AREA

IRPEF LORDA

MENO

DETRAZIONI FISCALI

IRPEF NETTA

RETRIBUZIONE GLOBALE

MENO

IRPEF NETTACONTRIBUTI

PIÙ

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE RETRIBUZIONE NETTA

QUOTA SINDACALE