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Alfaconsulenze - Gennaio 2016 Marani dott. Andrea Copia ad uso eslusivamente didattico 1 1 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 L’APPLICAZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA’ 2 DL 95/2012 D.L. 6-7-2012 n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. Convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135

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IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

L’APPLICAZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA’

2

DL 95/2012

D.L. 6-7-2012 n. 95Disposizioni urgenti per la revisione

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135

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Articolo 6

Rafforzamento della funzione statistica

e del monitoraggio dei conti pubblici

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DL 95/2012 – ART 617. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012,

( fino al 2014)

nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,

gli ENTI LOCALI

iscrivono nel bilancio di previsione

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DL 95/2012 – ART 6un fondo svalutazione crediti

non inferiore al 25 per cento dei

residui

attivi,di cui ai titoli primo ( tributarie )

e terzo ( extratibutarie )

dell'entrata,

aventi anzianità superiore a 5 anni.

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D.L. 6 marzo 2014, n. 16 .Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure

volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Art. 3-bis Fondo svalutazione crediti

1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

……non può essere inferiore

al 20 per centodei residui attivi,

di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata,aventi anzianità superiore a cinque anni.

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DL 95/2012 – ART 6

Per il 2014

I residui …..-2009

oppure …..-2008

????

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DL 95/2012 – ART 6Previo parere motivato dell'organo di revisione,

possono essere esclusi dalla base di calcoloi residui attivi

per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente (!!!???!!!)

Certificatola perdurante sussistenza delle ragioni del credito

e l'elevato tasso di riscuotibilità.

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DL 95/2012 – ART 6N.B.

DL 35/2013 ART 1 C. 13 E SS

13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta

equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A

l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

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DL 95/2012 – ART 6N.B.

DL 35/2013 ART 1 C. 13 E SS

17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, relativo ai cinque esercizi finanziari successivi

a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,( 2014-2018 se non si avvia la nuova contabilità)è pari almeno al 30 per cento dei residui attivi,

di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e

l'elevato tasso di riscuotibilità.

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D.Lgs. 23-6-2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 77 Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono abrogati:

f) il comma 17 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

fatta salva l'applicazione all'esercizio 2014;

…..

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DL 95/2012 – ART 6Dal fondo svalutazione crediti al fondo crediti di dubbia esigibilità nella

nuova contabilità!!!

Livello di analisi discrezionale ???

Calcolo matematico su serie storica !!!

Utile????

Difficoltà di gestione in corso d’esercizio !!!!!

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DL 95/2012 – ART 6Soluzione : eliminare i residui attivi

La nuova contabilità vive di residui attivi ????

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Fondo crediti di dubbia esigibilitàin contabilità finanziaria

èun fondo rischi,

diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste

ed accertatenel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese

esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

3.3 Sono accertate per l’intero importo del credito

anchele entrate di dubbia e difficile esazione,

per le quali non è certa la riscossione integrale,

quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta

all’evasione, ecc.

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Per i crediti di dubbia e difficile esazione è effettuato

un accantonamento

al fondo crediti di dubbia esigibilità,vincolando

una quota dell’avanzo di amministrazione.(NEL RENDICONTO !!!)

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

A tal fine è stanziatanel bilancio di previsione (!!!!)

una apposita posta contabile, denominata «Accantonamento al fondo crediti di dubbia

esigibilità»

il cui ammontare

è determinato

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

in considerazione

• della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio,

• della loro natura (!!!)

• e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti

(la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Modifica dm 20/5/2015

Gli enti che negli ultimi tre esercizihanno formalmente

attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione

[1]possono

calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilitàfacendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

[1] Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l’avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l’ingiunzione

piuttosto che i ruoli)

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Tuel dopo d.lgs. 126/2014Articolo 167 Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese

potenziali

1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”,all'interno del programma “Fondo crediti di dubbia esigibilità”

è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità,il cui ammontare è determinato

in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione,

secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilitàfinanziaria di cui all'allegato n. 4/2

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

non è oggetto di impegno

e genera un’economia di bilancio che confluisce

nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata.

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio

una quota almeno pari al 50% dell’importo dell’accantonamento quantificato

nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilitàallegato al bilancio di previsione.

Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75%

dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione,

e dal terzo esercizio l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo.

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

LEGGE DI STABILITA’ 2015ART. 1 COMMA 509

HA AGGIUNTO

Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio

una quota dell'importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità

allegato al bilancio di previsione

pari almeno al 36 per cento,

se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36,

e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Nel 2016 per tutti gli enti locali

lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità

è pari almeno al 55 per cento,

nel 2017 è pari almeno al 70 per cento,

nel 2018 è pari almeno all'85 per centoe dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per

l'intero importo.

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

In sede di rendiconto,

fin dal primo eserciziodi applicazione del presente principio,

l’ente accantonanell’avanzo di amministrazione

l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilitàquantificato

nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

Modifica dm 20/05/2015salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018,

disciplinata nel presente principio.

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

In sede di

A) assestamento di bilancio

e

B)alla fine dell’esercizio

per la redazione del rendiconto, è verificata

la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilitàcomplessivamente accantonato:

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

A) nel bilancio in sede di assestamento;

B) nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi

degli esercizi precedenti e di quello dell’esercizio in corso, in sede di rendiconto

e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

L’importo complessivo del fondo è calcolato

applicando all’ammontare dei residui attivi

la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi

sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante

l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

- in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri,

vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità

non risulta adeguato

non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilitàè articolato distintamente in considerazione della

differente natura dei crediti.

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Non sono oggetto di svalutazione

• i crediti da altre amministrazioni pubbliche,

• i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione ?????• le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse

da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale.

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Quando un credito è dichiarato definitivamente e assolutamente inesigibile

lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina,

si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo

crediti di dubbia esigibilità.

????????Nel 2019???

Ma se si calcola sulla media???

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi

è rideterminata la quota dell’avanzo di amministrazione

accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”,

sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità

rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata

alla coperturadello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia

esigibilitàdel bilancio di previsione dell’esercizio successivo

a quello cui il rendiconto si riferisce.

Quindi l’avanzo libero?

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

MODIFICA DM 20/5/2015

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità

è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui,

ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi

risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014

cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1°

gennaio 2015.

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

MODIFICA DM 20/5/2015

Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente,

comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti,

lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. ????

Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad

essere stabile e, di conseguenza,

gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio,

non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilitàconfluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi

del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio.

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Tuttavia,in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia

esigibilità che hanno determinatol'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di

previsione,

in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018,

la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata

per un importo non inferioreal seguente:

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

MODIFICA DM 20/5/2015

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1°gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si

riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e

del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.!!!

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Punto 9.1 Gestione residui

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso,

il responsabile del servizio competentealla gestione dell’entrata

valuta l’opportunitàdi operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio,

riducendo di pari importo ??????

il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

( calcolato con la media e parziale !!!)

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’

FINANZIARIA

In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale,

il responsabile finanziario

valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale

(che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione)

e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Punto 9.2 Risultato di amministrazione

il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”,

in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà

riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente

a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti,

l’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento

per rendere meno “incerto” il risultato di amministrazione.

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41

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Modifica dm 20/5/2015

L’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia

esigibilitàè effettuato

per l’ importo complessivodeterminato nel prospetto concernente il fondo

crediti, allegato al rendiconto(che distingue la parte corrente dalla parte in

conto capitale).

42

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4343

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

APPENDICE TECNICAEsempio 5

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario:

Fase 1

Individuarele categorie

( confusione con categorie di bilancio )di entrate stanziate

che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

44

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente il quale può decidere

di fare riferimento alle tipologieo di scendere

ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

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4545

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

• i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte

dell’amministrazione erogante,

• i crediti assistiti da fidejussione,

• le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione,

per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità,

è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

4646

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

FASE 2

calcolare,per ciascuna entrata individuata

la media tra incassi in c/competenza

(!!!!!)e accertamenti degli ultimi 5 esercizi

(nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui).

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4747

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi

erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati

extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi

cinque anni con gli incassi complessivi

(senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi)

registrati nei medesimi esercizi.

!!!!!!!!!!!?????????Adesso le entrate accertate per cassa escluse, per il passato in pratica

bisogna trasformare gli accertamenti da competenza a residui.

48

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

– media semplice;

– rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedentee il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria

degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

– media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno

degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

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49

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi

accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto

residui dell’anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un

anno.

50

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Tale adeguamento

non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di

calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti,

ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata

facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell’anno precedente.

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51

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Il responsabile finanziariodell’ente sceglie

la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata

o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota

integrativa al bilancio.

52

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Il responsabile finanziario sceglie

• le entrate che possono …• Il livello d’analisi

• medie diverse od uguali per…

Armonizzazione???

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5353

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

• per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui)

( ma non era un facoltà considerare i residui!!!!!)e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente

e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell’anno precedente.

E così via negli anni successivi.;

• per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del

quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell’ esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

5454

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria

a regime il fondo crediti di dubbia esigiibilità

è determinato sulla base della media,

calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel

quinquennio precedente.

Quindi sempre media semplice !!!!!!!!!!??????

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5555

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica)

nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa

alla prudente valutazione degli enti.A decorrere dall’anno successivo la quantificazione è

effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

5656

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

FASE 3

determinare il fondo crediti di dubbia esigibilitàdell’esercizio applicando all’importo complessivo

degli stanziamenti di ciascuna delle entrate

di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle

medie di cui al punto 2).

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57

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

E’ possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al

bilancio.(perché ????)

Le percentuali determinate sono utilizzate per la determinazione degli accantonamenti

al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati in ciascuno degli esercizi

compresi nel bilancio di previsione.

5858

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5959

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

VERIFICA CONGRUITA’ IN SEDE DI RENDICONTO

In occasione della redazione del rendiconto

è verificata la congruitàdel fondo crediti di dubbia esigibilità

accantonata nel risultato di amministrazione,facendo riferimento all’importo complessivo dei residui

attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto,

sia degli esercizi precedenti.

6060

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

A tal fine si si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l’importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario di cui all’articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

b3) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

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6161

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato

nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni

vincolato nei precedenti esercizi e dall’accantonamento effettuato nell’esercizio cui si

riferisce il rendiconto)risulta inferiore

all’importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del

risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

6262

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Se il fondo crediti di dubbia esigibilitàaccantonato

risulta superiorea quello considerato congruo,

è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione

dedicata al fondo.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, del TUEL e dall’articolo 42, comma 1, del presente decreto,

in caso di incapienza del risultato di amministrazione,la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità

non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

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6363

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi, èrideterminata la quota del risultato di amministrazione vincolata al

fondo crediti di dubbia esigibilità. La rideterminazione del fondo è effettuata con le stesse modalità sopra

indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, lettera e), del presente decreto, a seguito del riaccertamento straordinario dei

residui è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto

già esigibili) ed è effettuato con le modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

6464

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di

amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall’accantonamento effettuato nell’esercizio cui si riferisce il

rendiconto)risulta inferiore all’importo considerato congruo

è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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65

66

IL NUOVO PRINCIPIO

DEL PAREGGIO DI BILANCIO

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67

L. 24 dicembre 2012, n. 243.Disposizioni per l'attuazione del principio

del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della

Costituzione.Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 gennaio 2013,

n. 12.

68

Art. 21 Disposizioni transitorie e finali….

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio

2014, ad eccezione del capo IV

e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1°

gennaio 2016.

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69

L. 243/2012Capo IV

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico

Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province

autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio

quando, sia nella fase di previsioneche di rendiconto,

registrano:

70

L. 243/2012Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti

locali

a) un saldo non negativo,in termini di

competenzae di cassa,

tra le entrate finali

e le spese finali;

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71

L. 243/2012Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti

locali

b) un saldo non negativo,in termini di

competenza e di cassa,

tra le entrate correntie le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate

di ammortamento dei prestiti.

72

L. 243/2012Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti

locali

2. …..qualora, in sede di rendiconto di gestione,

un ente ……registri

un valore negativodei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b),

adotta misure di correzione tali da assicurarne

il recupero entro il triennio successivo.

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73

L. 243/2012Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturatodall'ente.

Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci,

i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento

con le modalità previste dall'articolo 10.

4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio

gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di

specifici piani di rientro.

74

L. 243/2012Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea,

la legge dello Stato,sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali

e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti

di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del

complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le

norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

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75

L. 243/2012

76

L. 243/2012Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

1. Il ricorso all'indebitamentoda parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e

delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le

modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento

sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento,

nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri

corrispondenti.

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77

L. 243/2012Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano,

per l'anno di riferimento,l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione

interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a).

A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo

di cassadi cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire,

nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento

nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.

78

L. 243/2012Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti

locali4. Qualora, in sede di rendiconto,

non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo,

il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo

del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione,

ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottatod'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della

finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

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79

80

L. 243/2012Art. 12 Concorso delle regioni e degli enti locali alla

sostenibilità del debito pubblico

1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province

autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare

la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche

ai sensi del presente articolo, nonché,

secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

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81

L. 243/2012Art. 12 Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico

2. Nelle fasi favorevoli del ciclo economico,i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio,

tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1influenzata dall'andamento del ciclo economico,

determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Tale contributo è incluso tra le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,

tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico.

Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta

giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Art 1 commi 707-734LE REGOLE

DI FINANZA PUBBLICAPER GLI ENTI LOCALI

84

LEGGE DI STABILITA’ 2016

707. A decorrere dall’anno 2016

cessano di avere applicazione

l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183

e tutte le normeconcernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali

e ( per le regioni )

i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio

e alla certificazione del patto di stabilita' interno 2015,

nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno

relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione

negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

709. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti locali di cui al comma 1

dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome

concorronoalla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

nel rispetto delle di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo

che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica

ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

L. 24 dicembre 2012, n. 243Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio

ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

1. I bilanci delle regioni, dei comuni,

delle province,delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di

Bolzano …….

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali di cui al comma 709,

devono conseguire un saldo non negativo,

in termini di competenza,

tra le entrate finalie le spese finali,

come eventualmente

modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732. ( e gli altri saldi ???)

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

711. Ai fini dell’applicazione del comma 710,

le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5

e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3

dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Limitatamente !!!!!all’anno 2016,

nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza

è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa

al netto della quota rinveniente dal ricorso

all’indebitamento.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

712. A decorrere dall’anno 2016,al bilancio di previsione

è allegato un prospetto obbligatorio

contenente le previsioni di competenza triennali

rilevanti in sede di rendicontoai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al

comma 710 come declinato al comma 711.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione

non considera gli stanziamenti

del fondo crediti di dubbia esigibilità

e dei fondi spese e rischi futuri

concernenti accantonamenti destinatia confluire nel risultato di amministrazione.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo

è definito secondo le modalità previste

all’articolo 11, comma 11, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 .Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per

gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri

sono integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Con riferimento all’esercizio 2016,

il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato

mediante delibera divariazione del bilancio approvata

dal Consiglio non oltre 60 giorni

dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giungo 2011,

n.118.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

713. Per l’anno 2016

nel saldo di cui al comma 3 non sono considerate

le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica

effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione

e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro.

A tal fine gli enti locali comunicano entro il termine perentorio del 1 marzo,

alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica,

secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura,

gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711.

100

LEGGE DI STABILITA’ 2016

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:

a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, spese sostenute dalle province e dalle città

metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, nonché spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli

investimenti (B. E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

b) spese sostenute da parte degli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per

interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all’articolo 10 del decreto legge 12 novembre 2013, n.104;

c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati,

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016.

Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili gli stessi sono attribuiti in misura

proporzionale alle singole richieste.

Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

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104

LEGGE DI STABILITA’ 2016

716. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710

non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per

interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a

valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro.

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105

LEGGE DI STABILITA’ 2016

A tale fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo,

alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo

sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalitàindividuate e pubblicate nel sito istituzionale della

medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli

interventi di cui al presente comma nel rispetto del vincolo di cui ai

commi 710 e 711.

106

LEGGE DI STABILITA’ 2016

Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati,

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore

agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle

singole richieste.

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107

LEGGE DI STABILITA’ 2016

719. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo eper l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica,

gli enti di cui al comma 709, …

trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite,

rispettivamente,

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

720. Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo,ciascuno ente è tenuto a inviare,

utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito

«http:// pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it»,

entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato,una certificazione dei risultati conseguiti,

firmata digitalmente,

dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario

e dall'organo di revisione economico-finanziaria,

secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 719.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico.

La mancata trasmissionedella certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce

inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo,

sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione

e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 710,

si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettera e). ( divieto assunzioni )

110

LEGGE DI STABILITA’ 2016

721. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione,

in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale dellacertificazione,

il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale,

ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico,

in qualità di commissario ad acta, provvede,

pena la decadenza dal ruolo di revisore,ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento

e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni.

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111

LEGGE DI STABILITA’ 2016

Nel caso in cui la certificazionesia trasmessa dal commissario ad acta

entro sessanta giornidal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione

e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 710,

si applicano le disposizioni di cui al comma 723, lettere e) ed f).

(divieto assunzioni riduzione indennità)

112

LEGGE DI STABILITA’ 2016

Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta,

le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all’anno successivo

a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 723, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del

rendiconto della gestione, l’invio della certificazione

non dà diritto all’erogazione delle risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno oggetto di sospensione.

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113

LEGGE DI STABILITA’ 2016

722. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito

per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 709

non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti.

Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente,solo gli enti che rilevano,

rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di

saldo di cui al comma 710.

114

LEGGE DI STABILITA’ 2016

723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

a) l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà

comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato.

….In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del

bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell’entrata del bilancio dello

Stato, al capitolo 3509, articolo 2.

In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, il recupero è operato con le

procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228;

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

c) l’ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità,

in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente a quello di riferimento;

d) l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni

creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da appositaattestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo di cui al

primo periodo relativo all’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al

finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

116

LEGGE DI STABILITA’ 2016

e) l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con

qualsivoglia tipologia contrattuale,ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in

atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

f) l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del

presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto

all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente all'anno seguente

a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell’anno successivo a quello della

comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo.La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma

723, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al

periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

725. Gli enti di cui al comma 724 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione mediante l’invio di una nuova certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato.

726. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734

è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive, le stesse irrogano,

agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte

l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e,

al responsabile amministrativoindividuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti,

una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

728. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare

il saldo di cui al comma 710per consentire esclusivamente

un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante

un contestuale miglioramento, di pari importo,

del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa.

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121

LEGGE DI STABILITA’ 2016

729. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente

delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti

e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728,le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità

operative,previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito,

con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni,

entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre,

gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere.

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123

LEGGE DI STABILITA’ 2016

Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre,

le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze,

con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi

occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica

anche con riferimento a quanto disposto dal comma 731.

Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzatiper impegni in conto capitale

non rilevanoai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710.

124

LEGGE DI STABILITA’ 2016

731. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo,

una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti,

fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari,

nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati

per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti.

La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare,

per ogni anno di riferimento, pari a zero.

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125

LEGGE DI STABILITA’ 2016

732. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento,

un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta

tramite il meccanismo di cui al comma 728, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it» appositamente

predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere

impegni di spesa in conto capitale..

126

LEGGE DI STABILITA’ 2016

Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento,

un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 710, possono

comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

mediante il sito web «http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it» appositamente predisposto,

entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso

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127

LEGGE DI STABILITA’ 2016

Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili,

l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi

degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma,

con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della

quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo è migliorato in misura pari alla metà

del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno

di riferimento, è pari a zero.

128

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129

LEGGE DI STABILITA’ 2016(D.D.L.)

733. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio

di cui al comma 719, andamenti di spesa degli enti

non coerenticon gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea,

il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

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131

IL CICLO DI GESTIONE DELL’ENTE LOCALE

132

D.LGS 118/2011Articolo 18

(Termini di approvazione dei bilanci)

Le regioni, gli enti locali e gli enti strumentali:

• approvano:

il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell’anno precedente;

il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo;

il bilancio consolidato entro il 30 settembredell’anno successivo.

trasmettonoi loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla

Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall’articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.

196.

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133

134

Tuel dopo d.lgs. 126/2014Nuovo Articolo 151 Principi generali

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione.

A tal fine presentano il Documento unico di programmazione

entro il 31 lugliodi ogni anno

e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,

riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.

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Tuel dopo d.lgs. 126/2014Nuovo Articolo 151 Principi generali

Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche

contenute nel documento unico di programmazione,osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati

al decreto legislativo 118/2011.

I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie

locali, in presenza di motivate esigenze.

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Tuel dopo d.lgs. 126/2014Nuovo Articolo 151 Principi generali

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e

dalla Sezione operativa di durata pari !!!!!a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende leprevisioni di competenza

e di cassa del primo esercizio del periodo consideratoe le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.(!!!!)

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138

Tuel dopo d.lgs. 126/2014Nuovo Articolo 151 Principi generali

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali

sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale,attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi,per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali

e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

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139

Tuel dopo d.lgs. 126/2014Nuovo Articolo 151 Principi generali

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente

il conto del bilancio,il contoeconomico

e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla

base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

140

Tuel dopo d.lgs. 126/20147. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare

entro il 30 aprile dell'anno successivo.

8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e

delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4di cui al decreto legislativo 118/2011.

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PROGRAMMAZIONE

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143143

Tuel dopo d.lgs. 126/2014Nuovo Articolo 151 Principi generali

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione.

A tal fine presentano il Documento unico di programmazione

entro il 31 lugliodi ogni anno

e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,

riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.

144

Ministero dell’Interno

D.M. 3 luglio 2015Differimento dal 31 luglio al 31 ottobre 2015 del termine di presentazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 luglio 2015, n. 157.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 luglio il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale da parte degli enti locali e dispone che il termine per la presentazione del D.U.P. può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con

il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Considerato che il Documento unico di programmazione è adottato dalla generalità degli enti locali per la prima volta nel 2015,in quanto introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che ha aggiornato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 va quasi a coincidere con il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione, relativo almeno ad un triennio decorrente dall'anno 2016, e che ciò non consentirebbe di elaborare in modo utile la sezione strategica e la sezione operativa di cui è

composto lo stesso documento;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, per il suddetto motivo, il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione, per il 2015, al fine di consentire una corretta attività di programmazione almeno triennale degli enti locali;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 giugno 2015, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;Decreta:

Articolo unico Differimento del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali

1. Il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali,

relativo almeno ad un triennio decorrente dall'anno 2016,è differito al 31 ottobre 2015.

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ARCONET-FAQ - ARMONIZZAZIONE

7/10/2015Domanda n. 9:

Nell’esercizio 2015, con riferimento al DUP 2016-2018, quali adempimenti sono richiesti entro il termine del 31 ottobre 2015( n.b. termine ordinario 31 luglio ) ?

Risposta:Nel rispetto dell’articolo 170, comma 1 del TUEL,

il termine del 31 ottobre 2015 si riferisce alla presentazione al Consiglio,

per le conseguenti deliberazioni, del DUP 2016-2018

approvatodalla Giunta.

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D.M. 28 OTTOBRE 2015

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 28 ottobre 2015

Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle citta' metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi

consorzi comunali della regione Siciliana.

Pubblicato in GU n.254 del 31-10-2015

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modificato dai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli

enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo ed al 31 luglio il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, termini che possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,

osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio;

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D.M. 28 OTTOBRE 2015

Visto l'art. 170 del TUEL, il quale stabilisce che entro il 15 novembre di ciascun anno la giunta comunale debba presentare al consiglio comunale la nota di aggiornamento del D.U.P.;

Visti i precedenti decreti in data 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015 ed in data 30 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 dello stesso

giorno, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, e' stato differito al 30 luglio 2015 per tutti gli enti locali ed al 30 settembre 2015 limitatamente alle Citta'

metropolitane, alle province ed agli enti locali della regione Siciliana;

Visto il precedente decreto in data 3 luglio 2015 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del D.U.P. da parte degli enti locali che hanno

partecipato alla sperimentazione del nuovo assetto contabile di cui ai richiamati decreti legislativi n. 118 del 2011 e 126 del 2014, con l'adozione di criteri omogenei, per l'anno 2015, e' stato gia'

differito al 31 ottobre 2015;

Vista la richiesta dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) tendente ad ottenere: l'ulteriore differimento, per l'esercizio finanziario 2015, del termine per la presentazione del D.U.P. dal 31

ottobre al 31 dicembre 2015, l'indicazione di un termine per la presentazione della nota di aggiornamento del D.U.P., il differimento, per l'esercizio finanziario 2016, del termine per la

deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 20 ottobre 2015, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

150

D.M. 28 OTTOBRE 2015

Considerato che per la stesura del Documento unico di programmazione, da adottarsi per la prima volta nel 2015,

in quanto introdotto dal d.lgs. 118/2011….. permangono difficolta' applicative,

anche alla luce delle possibili modifiche normative al patto di stabilita' interno per gli enti locali e per

l'attuazione del principio del pareggio di bilancio da parte della legge di stabilita' 2016;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente differire, per i suddetti motivi, i termini sia della presentazione del D.U.P. e della nota di aggiornamento dello

stesso documento di programmazione che della deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016, da parte degli enti locali;

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151

D.M. 28 OTTOBRE 2015Decreta:

Art. 1 Ulteriore differimento del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali

1. Il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, relativo ad almeno un triennio,

e' differito dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015.

2. In conseguenzadel differimento del termine di cui al comma 1,

gli enti locali sono tenuti a presentarela relativa nota di aggiornamento entro il 28 febbraio 2016.

152

D.M. 28 OTTOBRE 2015

Art. 2 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2016 degli enti locali.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti

locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016.

2. E' autorizzato per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del bilancio 2016,

ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL.

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153

154154

Tuel dopo d.lgs. 126/2014Nuovo Articolo 151 Principi generali

Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche

contenute nel documento unico di programmazione,osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati

al decreto legislativo 118/2011.

I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie

locali, in presenza di motivate esigenze.

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155155

Tuel dopo d.lgs. 126/2014Nuovo Articolo 151 Principi generali

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e

dalla Sezione operativa di durata pari !!!!!a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende leprevisioni di competenza

e di cassa del primo esercizio del periodo consideratoe le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.(!!!!)

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157157

Tuel dopo d.lgs. 126/2014Nuovo articolo 170 tuel

Art. 170. - ( Documento unico di programmazione) –

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio

il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.

Entro il 15 novembre di ciascun anno,con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario,

la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamentodel Documento unico di programmazione.

158

Entro il 15 novembre

in Giunta schema di delibera o

in Consiglio presentazione Dup

????

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159159

Tuel dopo d.lgs. 126/2014Nuovo articolo 170 tuel

Con riferimento al periodo di programmazionedecorrente dall'esercizio 2015,

gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di

programmazione

e allegano al bilancio annuale (?????) di previsioneuna relazione previsionale e programmatica che copra un periodo

pari a quello del bilancio pluriennale (?????),

secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014.

160160

Tuel dopo d.lgs. 126/2014Nuovo articolo 170 tuel

Il primodocumento unico di programmazione è adottato

con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.

Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione

adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.(????????)

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Tuel dopo d.lgs. 126/2014Nuovo articolo 170 tuel

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategicae la Sezione operativa.

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo,

la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

162162

Tuel dopo d.lgs. 126/2014Nuovo articolo 170 tuel

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n.

4/1 del decreto legislativo 118/2011.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato

n. 4/1 del decreto legislativo 118/2011.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non

sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

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Tuel dopo d.lgs. 126/2014Nuovo art. Articolo 172

Altri allegati al bilancio di previsione

1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive

modificazioni, e i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo

esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetticonsiderati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio

applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

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Tuel dopo d.lgs. 126/2014b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del

bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto

1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di

cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le

tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi

a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietàstrutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo

programmatico del patto di stabilitàinterno.

166

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167

Tuel dopo d.lgs. 126/2014Nuovo Articolo 174

Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati

1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione

sono predisposti

dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare

unitamente agli allegati ed

alla relazione dell'organo di revisione??????

entro il 15 novembre di ogni anno.

168168

Tuel dopo d.lgs. 126/2014Nuovo Articolo 174

Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati

2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da

parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio.

A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute,

l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare Emendamenti

allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione

in corso di approvazione.

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169

170

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

E Il principio cosa dice ?

9.3 La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali

Entro il 15 novembre di ogni annola giunta approva

lo schema della delibera del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo,

da sottoporre all’approvazione del Consiglio.

Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio,la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo,

anche la proposta di articolazione delle tipologie in categoriee dei programmi in macroaggregati;

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171

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

In caso di variazioni del quadro normativo di riferimentola Giuntaaggiorna

lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione,

unitamente al Documento di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione

riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti

almeno il triennio successivo.

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Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

modifica dm 1/12/2015

Il bilancio comprende i seguenti allegati:……………..

la relazione del collegio dei revisori dei conti che

riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio

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175

ARCONET 22/10/2015

22/10/2015Domanda n. 10:

Si chiedono indicazioni riguardanti il procedimento di approvazione del DUP e della nota di aggiornamento al DUP

Risposta:Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota

di aggiornamento, dal vigente quadro normativo risulta:

1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”.

Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio

e delibera.

176

ARCONET 22/10/2015

La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:

• in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del

Consiglio;

• in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio

nei confronti della Giunta,

• ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell’ente;

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177

ARCONET 22/10/2015

2) l’assenza di un termine per la deliberazione

concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell’esercizio

della funzione di programmazione e di indirizzo politico,

fermo restando che il Consiglio deve assumere

“le conseguenti deliberazioni”.

178

ARCONET 22/10/2015

Il termine del 15 novembre per l’aggiornamento del DUP comporta la

necessità, per il Consiglio di deliberare

il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento.

La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo,

anche se non è prevista alcuna sanzione;

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179

ARCONET 22/10/2015

3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio

ha, o un contenuto di indirizzo programmatico,

o costituisce una formale approvazione,

che è necessario il parere dell’organo di revisionesulla delibera di giunta

a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento

dell’ente;

180

ARCONET 22/10/2015

4) che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale,

in quanto può non essere presentatase sono verificare

entrambe le seguenti condizioni:

• il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

• non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

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181

ARCONET 22/10/2015

5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo.

Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

6) che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente

entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione,

secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;

182

ARCONET 22/10/2015

7) che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio.

In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione

possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato.

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183

ARCONET 22/10/2015

8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.

9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP,la specifica disciplina concernente

i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

184

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185

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

Contestualmenteall’approvazione del bilancio da parte del Consiglio,

la Giunta approva la ripartizionedelle tipologie in categorie,

capitoli e, eventualmente, in articoli,

e dei programmi in macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli,

per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il Piano esecutivo di gestione,

cui è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Per “contestualmente” si intende !!!!!la prima seduta di giunta successiva all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio.

186

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Il bilancio di previsione finanziario e il PEG sono pubblicati contestualmente nel sito internet dell’ente. Nel sito internet dell’ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato e il

piano esecutivo di gestione assestato.

Il sistema informativo dell’ente garantisce l’invio alla banca dati unitaria di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009, del bilancio di previsione

finanziario, completo di allegati, unitamente alle previsioni del documento tecnico di accompagnamento e delle previsioni del bilancio gestionale

aggregate secondo l’articolazione del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati anche nel sito internet della regione.

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187

188

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

N.B.

Nel medesimo principio al punto 4.2

4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento

ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta

entro 20 giornidall’approvazione del bilancio ;

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di

ogni anno; h) le variazioni di bilancio;

i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento .

Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

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189

190

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

I CONTENUTI

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191191

D.LGS 118/2011Articolo 10

(Bilanci di previsione finanziari)

Il bilancio di previsione finanziario èalmeno triennale,

ha carattere autorizzatorio.

è aggiornato annualmentein occasione della sua approvazione

191

192192

D.LGS 118/2011Articolo 10

(Bilanci di previsione finanziari)

Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio,

in coerenza con i documenti di programmazione dell’ente,

restando esclusa ogni quantificazione basata

sul criterio della spesa storica incrementale.

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193193

D.LGS 118/2011Articolo 10

(Bilanci di previsione finanziari)

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio,la giunta,

nelle more della necessaria variazione di bilancioe al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio,

può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione,

compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo.

Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

194

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195195

D.LGS 118/2011Articolo 10

(Bilanci di previsione finanziari)

Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del

bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni

passive sono esigibili.

Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

196

D.LGS 118/2011• sugli esercizi successivi a quello in corso

considerati nel bilancio di previsione, a meno che

non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la

continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

• sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’articolo 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi

considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti,

inclusa la quota capitale.

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197197197

198198198

D.LGS 118/2011FASE TRANSITORIA DEL 2015

Art. 11 (Schemi di bilancio)

12. Nel 2015 le Regioni e gli enti locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014,

che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria,

ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1,cui è attribuita funzione conoscitiva.

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199199199

D.LGS 118/2011Art. 11 (Schemi di bilancio)

12. Il bilancio pluriennale 2015–2017 adottato secondolo schema vigente nel 2014

svolge funzione autorizzatoria.

Nel 2015,come prima voce dell’entrata

degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato

come definito dall’articolo 3, comma 4,

mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

200200200

D.LGS 118/2011Art. 11 (Schemi di bilancio)

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all’esercizio 2015 predisposti

secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10

sono allegati

ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria.

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201

D.LGS 118/2011Il rendiconto relativo all’esercizio 2015

predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 10 degli enti

che si sono avvalsidella facoltà

di cui all’articolo 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato

patrimoniale.

Al primo rendiconto di affiancamento della contabilitàeconomico patrimoniale alla contabilità

finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

202

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203203203

D.LGS 118/2011

A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014

hanno partecipato alla sperimentazione di cui all’articolo 78 adottano

solo gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici,

anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

204

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205

D.LGS 118/2011Art. 11 (Schemi di bilancio)

Comma 14

14. A decorrere dal 2016gli enti

adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1

che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

206

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207

D.LGS 118/2011In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria

nell’esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1

applicano la relativa disciplina vigente nel 2014,

ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all’articolo 78,

per i quali trova applicazione la disciplina dell’esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato

della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2.

208

D.LGS 118/2011Art. 11 (Schemi di bilancio)

Comma 17

In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2016

gli entigestiscono gli stanziamenti di spesa previsti

nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 – 2017

per l’annualità 2016,riclassificati

secondo lo schema di cui all’allegato 9.

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209

210

D.LGS 118/2011Art. 11 (Schemi di bilancio)

Comma 3

3. Al bilancio di previsione finanziario ….sono allegati,

oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel

bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

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211

D.LGS 118/2011Art. 11 (Schemi di bilancio)

Comma 3

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di

previsione; (facoltativa per comuni < 5.000 abitanti )

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati

nel bilancio di previsione; (facoltativa per comuni < 5.000 abitanti )

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

212

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213

D.LGS 118/2011Art. 11 (Schemi di bilancio)

Comma 5

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

a) i criteri di valutazioneadottati per la formulazione delle previsioni,

con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali

e al fondo crediti di dubbia esigibilità,dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto

l'accantonamento a tale fondo;

214

D.LGS 118/2011Art. 11 (Schemi di bilancio)

Comma 5

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio

precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai

trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto,

distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

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215

D.LGS 118/2011Art. 11 (Schemi di bilancio)

Comma 5

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento

finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti

ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la

programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

216

D.LGS 118/2011Art. 11 (Schemi di bilancio)

Comma 5

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle

leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti

finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

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217

D.LGS 118/2011Art. 11 (Schemi di bilancio)

Comma 5

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono

consultabili nel proprio sito internet ……;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

218

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219

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

ALLEGATI AL BILANCIO

PUNTO 9.3

220

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il

quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

1 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

2 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

3 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

4 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

5 il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

6 il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

7 il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale;

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221

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

8 le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;

9 la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie -ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

222

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

10 le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

11 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietàstrutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

12 il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno

13 la nota integrativa;

14 la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio .

Modifica dm 1/12/2015

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223

224

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

9.4. La struttura del bilancio di previsione finanziario

Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte

temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente

e al documento di programmazione dell’ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria

e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi

successivi.

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225

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in

titoli e tipologie,

secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti per le voci

corrispondenti.

226

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi secondo le modalità individuate dal

glossario delle missioni e dei programmi.

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227

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

I titoli e le tipologie, le missioni e i programmi che presentano importi pari a 0

possono non essere indicati nel bilancio.

In ogni caso, il sistema informativo contabile dell’ente deve essere in

grado di trasmettere in via telematica il bilancio, completo anche che delle previsioni degli importi

presentano valori pari a 0 alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della

legge 31 dicembre 2009, n. 196.

228

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa che,

se presentano importo pari a 0,possono non essere indicati nel bilancio:

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229

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata

e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

1 - l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si

riferisce;

2 - l’importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell’anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Nel bilancio di

previsione riguardante il triennio 2014-2016, gli enti locali non indicano le previsioni definitive di cassa del 2013;

Vale anche per il 2016 ???

230

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

3 - l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza

l’impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;

4 - l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio,

senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

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231

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato,

indica:

1 - la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli

esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio

(la voce “di cui già impegnato”);

232

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

2 - la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma

• delle spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con imputazione agli esercizi successivi

• o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi,

la cui copertura è costituita

• da entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio • e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

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233

234

L’ESERCIZIO PROVVISORIO

2016

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235

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

8.1 Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria,

deliberato o attuato secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente,

gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione,

definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce

la gestione o l’esercizio provvisorio.

Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.

236

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente,

l’esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell’interno che, ai sensi di

quanto previsto dall’articolo 151 comma 1, TUEL,

differisceil termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il

Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza

di motivate esigenze.

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237

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di

spesa dell’ultimo bilancio di previsione approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

• il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l’approvazione del

bilancio ….;

• il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell’esercizio provvisorio;

• nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell’esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di

amministrazione derivante dall’esercizio precedente.

238

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti

e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro,

salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica

disciplina di settore..

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239

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Nel corso dell’esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente,

per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,

spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato,

ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”,

con esclusione

delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo

e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione,

costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi

240

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241

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

8.6 ( o 8.5??? )

La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo

gli stanziamenti di competenza della spesaal netto

degli impegni assunti negli esercizi precedenti

con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti,in quanto “già assunti”,

non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza

dell’esercizio in gestione.

242

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

nel corso dell’esercizio provvisorio:

• sono impegnate nel limite dei dodicesimile spese che,

per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

• sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge,

quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi,

e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi

esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

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243

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi,

le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria,

con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato.

8.8 I tesorieri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti

negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”. Non sono

soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all’esercizio cui si riferisce l’esercizio

provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

244

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all’inizio dell’anno l’ente trasmette al tesoriere

• l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio

• e l’importo degli stanziamenti di competenza dell’esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, con

l’indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate

e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornati

MODIFICA DM 20/5/2015

con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell’anno precedente.

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245

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale,

è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del presente decreto, e

al riaccertamento ordinario dei residui (!!!!????)

di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell’esercizio provvisorio,

entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

246

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione

degli impegni e degli accertamentiall'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata,

con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l’organo di revisionea valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato.

Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall’articolo 10, comma 4, ( allegato 8/3 al d.lgs. 118/2011)

da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all’articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto,

l’ente trasmette al tesoriere l’atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

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247

248

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

8.11 Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività

soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe

danno per l’ente,

è consentito l’utilizzo delle quote vincolate

dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del

dirigente competente.

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249

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile

la Giunta

delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione,

che disponel’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato

sulla base di dati di pre-consuntivodell’esercizio precedente.

.

250

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Sono altresì consentite,

con delibera di giunta,

le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi

limitatamente alle spese per il personale,

conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente

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251

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva,

nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per

fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi

tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente)

e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.

A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo

del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.

252

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253

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

8.13 Nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria

sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni)

e del PEG (per gli enti locali) dell’anno precedente.

Nel corso dell’esercizio provvisorioo della gestione provvisoria

è possibile:

254

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

per quanto riguarda le spese,effettuare

variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei

programmi

e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati,

anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;

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255

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

per quanto riguarda le entrate,

effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza

delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima

categoria,

anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli.

256

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta,

possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti.

Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con

stanziamento pari a 0, con delibera consiliare.

Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio.

Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti),

è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

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257

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Tali variazioni:sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione

ordinaria (a bilancio di previsione approvato);

possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l’esercizio successivo

se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza

potenziata nel corso dell’esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l’assunzione di impegni

esigibili nell’esercizio successivo.

258

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto,

gli enti, che al 31 dicembre dell’anno precedente non hanno

deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo,

gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio

dell’ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione

degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.

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259

I “NUOVI” PRINCIPI PER LE ENTRATE

TRIBUTARIE

260260

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Le entrate tributariegestite attraverso ruoli ordinari

sono accertate ( registrate ???!!!)e imputate contabilmente

all’esercizio in cui è emesso il ruolo

a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista

entro i termini dell’approvazione del rendiconto

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261261

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e

la rateizzazione delle entrate.

262262

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

ECCEZIONE

A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale principio,le entrate per le quali è già stato emesso

il ruoloma che non erano state accertate

- ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa –

potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.

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263263

264264

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

L’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi

ad entrate già accertate, non comporta l’accertamento di nuove

entrate.

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265265

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

ECCEZIONE

Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa.

Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli

coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi,

esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento.

266266

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

ECCEZIONE

Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l’accertamento contabile,

si procede a tale registrazionequando l’avviso diventa definitivo

(sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo).

In tal caso l’entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato “riscosso a seguito di

attività di verifica e controllo”.

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267267

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Le entrate tributarieriscosse attraverso il bilancio dello Stato

o di altra amministrazione pubblica

sono accertatenell’esercizio

in cui è adottato l’atto amministrativodi impegno

della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato

e dell’amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo

268268

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Nel punto 5.2 della spesa il principio afferma“L’amministrazione pubblica ricevente rileveràl’accertamento di entrata riferito al trasferimento

corrente e ad esso saranno correlate le obbligazioni

giuridiche passive che scadono nell’esercizio di riferimento correlate al trasferimento

o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici

finanziati da trasferimenti correnti finalizzati).“

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269269

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Modifica dm 1/12/2015

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti

sono accertate

• sulla base delle riscossioni effettuateentro la chiusura del rendiconto

e comunque entro la scadenza prevista per l’approvazione del

rendiconto

• o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni,nell’esercizio di competenza,

per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze ( eliminato il riferimento al portale del federalismo fiscale )

270

COMMISSIONE ARCONET16/12/2015

IDEA ???

Modalità di accertamento dell’addizionale comunale irpef

introdurre un nuovo principio diretto a consentirel’accertamento dell’addizionale comunale all’IRPEF,

oltre che per cassa, anche sulla base delle entrate accertate

nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento,

anche se non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell’anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento.

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271271

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Eccezione

Sono accertate per cassala tassa automobilistica,

l’imposta provinciale di trascrizione,la tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca,

il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discaricae l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

Si raccomanda di gestire e controllare con attenzione i crediti derivanti dai tributi accertati per cassa.

???????????

272272

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’

FINANZIARIA

Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti

dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa,???????

salvo i casi in cui la lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di ruoli e liste di carico,

accertate sulla base di documenti formali emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade (per tali entrate si

rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

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273

274

CORTE DEI CONTI SEZIONE DELLE AUTONOMIE

DELIBERA N.32 DEL 30 NOVEMBRE 2015

LINEE DI INDIRIZZO SU ASPETTI SIGNIFICATIVI DEI BILANCI PREVENTIVI

2015 NEL CONTESTO DELLA CONTABILITÀ

ARMONIZZATA

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275

CDC AUT. DEL. 32/2015IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

La copertura finanziaria delle spese reimpegnate, cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio,

è costituita dal fondo pluriennale vincolato,

salvi i casi di disavanzo tecnico.

Il fondo pluriennale vincolato, a regime,

assume le caratteristiche di strumento di programmazione e controllo delle modalità di impiego delle risorse,

con riguardo, soprattutto, a quelle vincolate, già accertate ed eventualmente riscosse.

Esso, consente, altresì, il monitoraggio dei “tempi” di utilizzo delle medesime risorse.

276

CDC AUT. DEL. 32/2015Delle risorse,

già acquisite dall’ente, si dà evidenza nel fondo pluriennale qualora si tratti di risorse già “impegnate”

ai sensi del principio generale ed applicato della contabilità finanziaria di cui al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Nel caso, invece, in cui le fonti di finanziamento si riferiscano a spese per le quali non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, esse

affluiscono al risultato di amministrazione(quota vincolata o destinata in prevalenza),

per la relativa riprogrammazione.

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277

CDC AUT. DEL. 32/2015La diversa rappresentazione contabile impone,

pertanto, per le risorse iscritte al Fondo pluriennaleun’analitica dimostrazione documentale

dell’esistenza dell’obbligazione giuridica perfezionata.

Particolare attenzione deve essere posta alla copertura delle spese di investimento

per lavori pubblici, alle prenotazioni di impegno - disciplinate dal comma 3 dell’art. 183 del TUEL -

per procedure in via di espletamento.

Ciò per dimostrare l’effettivo e concreto avviamento del procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico,

non risultando sufficiente, ai fini della formazione del fondo pluriennale vincolato, la sola spesa di progettazione.

278

CDC AUT. DEL. 32/2015Ai fini di una verifica della

congruità della formazione del fondo pluriennale, iscritto in entrata e in uscita del bilancio

rappresentano elementi fondamentali, tra gli altri:

- l’esistenza dell’accertamento di entrata che rileva l’obbligazione giuridica perfezionata, scaduta ed esigibile; obbligazione che costituisce fonte di copertura

della spesa a carattere pluriennale e adempimento ricognitivo che segna la “separazione” tra il momento dell’accertamento dell’entrata e quello

dell’imputazione della spesa;

- l’esistenza dell’impegno in uscita che legittima la formazione del fondo pluriennale vincolato;

- la sussistenza della prenotazione di impegno per gara bandita nel caso di lavori pubblici; prenotazione che dovrà tradursi in obbligazione giuridica perfezionata nel

corso dell’esercizio successivo a quello dell’avvio del processo di gara;

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279

CDC AUT. DEL. 32/2015• la sussistenza del cronoprogramma

della spesa che indichi gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica perfezionata andrà a scadere e diverrà esigibile.

Diversamente la reimputazione al solo esercizio successivodei residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato, o fattispecie analoghe riferite ad un arco temporale fittizio,

evidenziano una carenza di programmazionee una conseguente grave irregolarità contabile nell’applicazione del principio di

competenza finanziaria potenziata, in quanto l’esigibilità del residuo passivo non è stata determinata correttamente.

280

CDC AUT. DEL. 32/2015È di tutta evidenza l’importanza della corretta contabilizzazione del

fondo pluriennale vincolato ai fini del mantenimento degli equilibri generali di competenza del bilancio e della gestione.

A questo riguardo il fondo stesso dovrà essere determinato

tenendo conto delle fonti di finanziamento che lo determinano(entrate vincolate per legge,

entrate da debito, entrate da trasferimenti,

altre entrate previste dal principio contabile) per distinguere,

ad esempio, quale sia la parte del fondo che deriva da “indebitamento”.

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281

CDC AUT. DEL. 32/2015Ciò anche nell’ottica dell’applicazione del principio del

pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012 …che già a partire dall’esercizio 2016

porterà ad un ampliamento degli spazi di spesa, soprattutto quella per investimenti,

non più perimetrata dagli obiettivi di risparmio imposti dal patto di stabilità interno; evenienza,

questa, che rende vieppiù rilevante

la corretta formazione del fondo pluriennale di spesa 2015

282

CDC AUT. DEL. 32/2015Nel contempo sarà necessario

verificare se le entrate che alimentano la formazione del fondo pluriennale

siano state, oltreché accertate, anche riscosse totalmente o parzialmente.

Condizione, quest’ultima, propedeutica al mantenimento dell’equilibrio di cassa complessivo dell’ente, …..

Risulta evidente come l’informatizzazione dei processi di formazione e gestione

del fondo pluriennale assuma un’importanza strategica al riguardo; la mancanza di una effettiva e costante integrazione della gestione del fondo

nel sistema complessivo di contabilità dell’ente non consente di garantire la regolarità contabile e amministrativa nella gestione del fondo pluriennale

vincolato e la conseguente garanzia in termini di sana gestione e di equilibri di finanza pubblica, sia di competenza, sia di cassa.

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283

CDC AUT. DEL. 32/2015Con riguardo al

cosiddetto “disavanzo tecnico”si segnala l’esigenza di un’adeguata contabilizzazione che,

nel rigoroso rispetto delle regole contabili,consenta di gestire correttamente

la fase di recupero di tale disavanzo rispetto ad altre fattispecie di disavanzo che possono essere emerse

dopo l’operazione di riaccertamento straordinario dei residui.

284

CDC AUT. DEL. 32/2015Tale corretta contabilizzazione deve scaturire

dall’applicazione dei commi 13 - 16 dell’art. 3, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che disciplina le modalità di ripiano dell’eventuale disavanzo tecnico che si determina

qualora i residui passivi reimputati ad un esercizio siano di importo superiore

alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entratae dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio.

Gli esercizi, per i quali si è determinata tale forma di disavanzo, possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al

disavanzo tecnico.

Ciò ne impone la corretta determinazione e l’adeguato ripiano per non incorrere in una rappresentazione non veritiera degli equilibri del bilancio e della gestione.

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285

CDC AUT. DEL. 32/2015

Il fondo crediti di dubbia esigibilità.

I residui attivi devono rappresentare veri crediti dell’ente,anche se di dubbia e difficile esazione in termini di cassa,

e i residui passivi devono rappresentare veri debiti dell’ente.….

Uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione …

è quello della corretta determinazione del “fondo crediti di dubbia esigibilità”, che deve intendersi come un fondo

rischi finalizzato a tutelare l’ente impedendo l’utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili.

286

CDC AUT. DEL. 32/2015L’adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità

determina la veridicità del risultato di amministrazione …e preserva l’ente da disavanzi occulti

e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l’avanzo di amministrazione libero,

in realtà non disponibile.

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287

CDC AUT. DEL. 32/2015Sul punto, occorre inoltre richiamare il principio contabile in base al quale,

fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato, non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.

La dichiarazione di adeguatezza del fondoassume, pertanto,

una specifica rilevanza giuridica e sostanzialee deve essere attribuita alla competenza dei singoli responsabili della

gestione delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla correlata competenza di coordinamento e vigilanza del responsabile del

servizio economico – finanziario dell’entee alla necessaria verifica dell’organo di revisione.

288

CDC AUT. DEL. 32/2015Il principio contabile applicato consente un accantonamento al

fondo, in sede di bilancio di previsione, con andamento graduale nel tempo, per il periodo 2015–2018,

per realizzare l’integrale formazione del fondo nell’anno 2019.

In corrispondenza, si introduce la gradualità dell’accantonamento nel risultato di

amministrazione, modificando l’originaria previsione dell’integrale copertura in

sede di rendiconto, a fronte della previsione “agevolata” in sede di bilancio di

previsione.

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289

CDC AUT. DEL. 32/2015Il principio afferma

che “l’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell’ente e del rischio di

rinviare oneri all’esercizio 2019”. È proprio in tale ottica che occorre esaminare gli effetti sugli

equilibri di bilancio di competenza e soprattutto di cassa dell’operazione di stanziamento nel bilancio di previsione del

fondo crediti di dubbia esigibilitàe della conseguente determinazione “idonea” a rendiconto.

290

CDC AUT. DEL. 32/2015Nell’ambito del controllo, occorre, tra l’altro, verificare:

- l’adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel risultato di amministrazione;

- l’andamento dei residui attivi dell’ente - quali crediti da riscuotere - e della relativa capacità di riscossione nel tempo;

- l’idoneità del fondo stanziato nel bilancio negli anni dal 2015 al 2018 inrelazione all’andamento della riscossione.

Ciò rende tale istituto fondamentale per il mantenimento della sana gestione dell’ente e richiede, come già detto,

la responsabilizzazione di tutti i dirigenti e responsabili dei servizi.