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ICI: Requisiti necessari per l'esenzione ( piccolo manuale per non farvi fregare) L'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, riconosce l'esenzione dall'Imposta comunale sugli immobili (ICI) a " immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari, all’educazione cristiana”. Il comma 2 del medesimo articolo precisa che tale esenzione viene applicata “alle attività ,sopra elencate, che non abbiano esclusivamente natura commerciale". Occorre quindi chiarire quali siano nello specifico le attività che rendono applicabile l’esenzione e quando le stesse attività siano svolte in maniera “non esclusivamente commerciale”. REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESENZIONE L’esenzione dall’imposta ICI viene riconosciuta quando sussistono contemporaneamente tali requisiti: 1) L’immobile viene utilizzato da un ente non commerciale : enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo/principale un’attività commerciale (enti territoriali, aziende sanitarie, enti pubblici previdenziali e assistenziali, Università, fondazioni, associazioni, enti di volontariato, ong, enti ecclesiastici riconosciuti) 2) Gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività sopra elencate e tali attività non devono avere natura esclusivamente commerciale Mentre il primo requisito non crea particolari problemi di interpretazione, il secondo necessita di chiarimenti. vaticanopagatu.org www.facebook.com/VATICANOPAGATU www.vaticanopagatu.org www.twitter.com/vaticanopagatu [email protected]

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ICI: Requisiti necessari per l'esenzione

( piccolo manuale per non farvi fregare)

L'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, riconosce l'esenzione dall'Imposta comunale sugli immobili (ICI) a " immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi

a scopi missionari, all’educazione cristiana”.

Il comma 2 del medesimo articolo precisa che tale esenzione viene applicata “alle attività ,sopra elencate, che non abbiano esclusivamente natura commerciale".

Occorre quindi chiarire quali siano nello specifico le attività che rendono applicabile l’esenzione e quando le stesse attività siano svolte in maniera “non esclusivamente commerciale”.

REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESENZIONE

L’esenzione dall’imposta ICI viene riconosciuta quando sussistono contemporaneamente tali requisiti:

1) L’immobile viene utilizzato da un ente non commerciale: enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo/principale un’attività commerciale (enti territoriali, aziende sanitarie, enti pubblici previdenziali e assistenziali, Università, fondazioni, associazioni, enti di volontariato, ong, enti ecclesiastici riconosciuti)

2) Gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività sopra elencate e tali attività non devono avere natura esclusivamente commerciale

Mentre il primo requisito non crea particolari problemi di interpretazione, il secondo necessita di chiarimenti.

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2a) A quali attività devono essere destinati gli immobili per poter usufruire dell’esenzione?

Ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di esercizio del culto e formazione del clero.

Secondo numerose sentenze della Corte di Cassazione, non rileva l’attività indicata nello Statuto dell’esente (anche se rientrante tra quelle agevolate , come ad esempio l’attività didattica o di culto) bensì l’attività effettivamente svolta negli immobili: l’attività ,infatti, non può essere desunta solo da documenti o dichiarazioni dell’ente ma occorre verificare che essa non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale.

Inoltre, occorre verificare che l’immobile sia utilizzato esclusivamente per tale attività (ad esempio, didattica o di culto): l’esenzione non può essere riconosciuta nei casi in cui l’immobile sia destinato, oltre ad una delle attività elencate, anche ad altri usi.

2b) L’esenzione ICI si applica anche ad attività “non esclusivamente commerciali”: cosa significa?

Innanzitutto, bisogna dire che tale categoria è priva di significato: un’attività o è commerciale o non lo è. L’interpretazione data, in ogni caso, è quello per cui la “commercialità” è esclusa quando siano assenti gli elementi tipici dell’economia di mercato (libera concorrenza e lucro) e siano invece presenti le finalità di solidarietà sociale. Le attività alle quali viene riconosciuta l’esenzione non devono essere di fatto disponibili sul mercato oppure devono essere svolte per rispondere a bisogni sociali non soddisfatti dalle strutture pubbliche.

L’esenzione trae, quindi, la sua giustificazione nella “meritevolezza” dei soggetti e delle attività svolte: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, di culto e formazione del clero.

Una precisazione sul significato di ATTIVITA’ DIDATTICHE e ATTIVITA’ RICETTIVE, che consentono il beneficio dell’esenzione:

.ATTIVITA’ DIDATTICHE

Per beneficiare dell’esenzione , è necessario che:

-l’attività sia riconosciuta come paritaria rispetto a quella statale

-la scuola garantisca la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; deve essere aperta a tutti alle medesime condizioni

-eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell’attività didattica

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.ATTIVITA’ RICETTIVE (Turistiche o Sociali)

Per beneficiare dell’esenzione, è necessario che:

-Le Attività Turistiche siano destinate ai soli destinatari dell’attività (ad esempio, alunni) e l’attività non sia svolta per l‘intero periodo dell’anno

-Le Attività Sociali siano dirette a sostenere i bisogni abitativi di categorie meritevoli (lavoratori precari, studenti)

CHI DEVE PROVARE L’ESISTENZA DEI REQUISITI?

La prova delle condizioni che giustificano il diritto all’esenzione ICI spetta a chi sostiene di averne diritto. E cioè, spetta al soggetto che fa valere il diritto ad un’agevolazione tributaria fornire la prova che in concreto ricorrono le condizioni previste per poter godere dell’esenzione.

Fonti:

D.lgs. n. 504/1992 ('imposta comunale sugli immobili)

Circolare n.2/2009 del Ministero delle Finanze (direzione federalismo fiscale)

Sentenze Corte di Cassazione n.10092/2005, 10646/2005, 5485/2008

Parere Consiglio di Stato n.266/1996

Legge 28 marzo 2003 n.53 (nozione di "attività didattica")

Legge 21 marzo 1958 n.326 e successive disposizioni regionali sulla ricettività (nozione di "attività ricettiva")

Legge 20 maggio 1985 n.222 (nozione di "attività di religione e di culto)

Sentenza Corte di Cassazione n. 14149/2003 (onere della prova del diritto all'esenzione)

ps: le 2 in neretto sono le principali

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